72.2014.137
Cittadino straniero colpevole di truffa, per avere indotto con astuzia a farsi consegnare fr. 100'000 a fronte della consegna di 187 banconote false da Euro 500
17 dicembre 2014Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
72.2014.137
Lugano,
17 dicembre 2014 /md
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte
delle assise correzionali di Lugano
composta da:
giudice Amos Pagnamenta, Presidente
Sabrina Aldi, vicecancelliera
sedente nell’aula
penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale Ministero
Pubblico
e in qualità di accusatore
privato:
ACPR 1
contro
IM 1
rappresentato dall’avv. DUF 1
alias
IM 1, nato il __________, cittadino __________,
IM 1, nato il __________, cittadino __________,
in carcerazione estradizionale
dal 4 agosto 2014 al 14 ottobre 2014 (72 giorni);
in carcerazione preventiva dal
15 ottobre 2014 al 7 novembre 2014 (27 giorni)
in carcerazione di sicurezza dall’8
novembre 2014
imputato, a norma dell'atto
d'accusa 115/2014 del 7 novembre 2014 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di
truffa
per avere,
nel periodo 19 – 27 ottobre 2011,
ad __________, __________, __________ e in altre imprecisate
località,
presentandosi con le false generalità di __________ e agendo in
correità con tale architetto __________ e con un’altra persona sconosciuta,
per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, ingannato
con astuzia i coniugi ACPR 1 e __________, nonché la loro figlia __________,
affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure confermandone
subdolamente l’errore,
facendo credere loro di essere seriamente interessato all’acquisto
della casa sita sul mappale no. ____ RFD di __________ di loro proprietà e da
loro messa in vendita, proponendo loro nel contempo un’interessante e seria
operazione di cambio valuta EURO/CHF, che loro accettarono, in particolare, in
considerazione della fiducia riposta nell’imputato e nell’architetto __________,
nonché nella convinzione di poter concludere la summenzionata compravendita,
inducendo in tal modo i coniugi ACPR 1 e __________ a
consegnargli, il 27 ottobre 2011, a __________, la somma di CHF 100'000.- in
contanti, a fronte della consegna di 187 banconote da EURO 500.-, risultate
fasulle;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di luogo e di
tempo;
reato previsto: dall’art. 146 cpv. 1 CP.
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1 in rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato IM 1, assistito
dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1.
Espletato il
pubblico dibattimento dalle ore 09:30 alle ore 12:00.
Sentiti: - il Procuratore pubblico,
per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:
ripercorre i fatti oggetto dell’inchiesta precisando che questi non sono
contestati e che configurano chiaramente il reato di truffa. Considerando la
vita dell’imputato PP chiede una pena detentiva di 14 mesi che può essere posta
beneficio della sospensione condizionale con un periodo di prova di 3 anni.
Chiede che la richiesta di parte civile sia accolta;
- l’avv. DUF 1,
difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti
conclusioni: precisa che i fatti sono ammessi dall’imputato e che l’imputato ha
consentito all’estradizione semplificata per risponderne. Il difensore solleva
inoltre la questione della competenza delle autorità svizzera. La provenienza
del denaro era italiana, l’imputato non è mai stato in Svizzera. Per quanto
attiene al reato imputato, a mente della difesa non vi è l’elemento
dell’inganno astuto. L’AP non poteva non avere qualche sospetto, infatti la
stessa ha chiesto anche informazioni in banca e il funzionario l’ha messa in
guardia. La stessa si è fatta allettare da un facile guadagno e ha accettato il
rischio. Il ruolo dell’imputato era secondario. Ha ammesso di avere sbagliato,
è dispiaciuto. L’imputato ha 4 figli che soffrono per l’assenza del padre. Non
ha precedenti e la prognosi è favorevole. Pertanto, il difensore chiede una
riduzione della pena e che questa sia posta al beneficio della sospensione
condizionale. Chiede anche il rinvio al foro civile delle pretese dell’AP.
Preso atto che le
parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della
sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;
visti gli art. 12, 40, 42, 44,
47, 49, 51, 69, 146 CP;
82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
Fatti
IM 1
alias IM 1,
1. è autore colpevole di:
truffa
per avere,
nel periodo 19 – 27 ottobre 2011, ad __________, __________, __________
e in altre imprecisate località, in correità con terze persone, per procacciare
a sé o ad altri un indebito profitto, ingannato con astuzia i coniugi ACPR 1 e __________,
inducendoli in tal modo ad atti pregiudizievoli al loro patrimonio per la somma
di CHF 100'000.-;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa.
Considerandi
2.
Di conseguenza,
IM 1 è condannato
alla pena detentiva di 12 (dodici) mesi, da dedursi il carcere
preventivo sofferto.
3.
L’esecuzione della pena
detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 3 (tre).
4.
IM 1 è inoltre
condannato a versare all’accusatore privato ACPR 1 fr. 100'000.- a titolo di
risarcimento danni.
5.
È ordinata la confisca di
tutto quanto in sequestro.
6.
La tassa di giustizia di
fr. 500.- (cinquecento) e le spese procedurali sono a carico del condannato.
7.
Le spese per la difesa d’ufficio
sono sostenute dallo Stato.
7.1
La nota professionale
dell’avv. DUF 1 è approvata per 5'010.50 comprensiva di onorario e spese.
7.2
Il condannato è tenuto a
rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 5'010.50 non appena
le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
Per la Corte delle assise
correzionali
Il Presidente La
vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 3'760.--
Altri disborsi (postali, tel.,
ecc.) fr. 95.85
fr. 3'855.85
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