72.2014.139
Grave infrazione alle norme della circolazione
10 dicembre 2015Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
72.2014.139
Mendrisio,
10 dicembre 2015 /md
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte
delle assise correzionali di Lugano
composta da:
giudice Rosa Item, Presidente
Anna Grümann, vicecancelliera
sedente nell’aula
penale di questo palazzo pretorio, per giudicare
nella causa penale Ministero
Pubblico
contro
IM 1
e domiciliato a
rappresentato da DF 1
imputato, a norma del decreto
d’accusa 234/2014 dell'11 agosto 2014 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, considerato come atto d’accusa (art. 356 cpv. 1 CPP), di
grave infrazione alle norme della circolazione
per aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio
pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per avere, circolando con il
motoveicolo Ducati targato __________, effettuato una pericolosa manovra di
sorpasso sulla destra di un’antistante vettura;
fatti avvenuti: a __________, autostrada A2, l’11.06.2014;
reato previsto: dall’art. 90 cpv. 2 LCStr. in rel. con gli
Fatti
26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 35 cpv. 2 LCStr., 3 cpv. 1, 7 cpv. 2, 10 cpv. 1 ONC;
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1, in
rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato IM 1, assistito
dal suo difensore di fiducia avv. DF 1
Espletato il
pubblico dibattimento dalle ore 09:30 alle ore 10:50.
Sentiti: - il Procuratore pubblico,
per la sua requisitoria, il quale rileva che i fatti imputati sono pacifici e
per costante giurisprudenza del TF configurano una grave violazione alle norme
della circolazione. Chiede quindi la condanna dell’imputato alla pena
pecuniaria di 75 aliquote da fr. 190.-- cadauna, rimettendosi al giudizio della
Corte in merito alla concessione della sospensione condizionale. Postula
inoltre la revoca della sospensione condizionale della pena pecuniaria di cui
al DA del 17.09.2012, avendo l’imputato delinquito in pieno periodo di prova;
- l’avv. DF 1,
difensore dell’imputato, il quale mette in evidenza che al momento della
manovra imputata il traffico era scarsissimo, che il suo patrocinato non
sarebbe rientrato sulla corsia di sinistra dopo il sorpasso se non vi fosse
stato il blocco di polizia e che il conducente della vettura sorpassata nemmeno
si è accorto della manovra, per cui in concreto non si è trattato di una
manovra pericolosa, come riportato anche dagli agenti di polizia nel loro
rapporto. Facendo riferimento alla dottrina, che critica la schematizzazione
del TF in materia, chiede quindi la derubrica in infrazione lieve alle norme
della circolazione, mettendo anche in rilievo le pesanti conseguenze
amministrative che la condanna per infrazione grave avrebbe per il suo
assistito. Postula pertanto una riduzione della pena proposta dalla Pubblica accusa
e la rinuncia alla revoca della sospensione condizionale della precedente
condanna.
Preso atto che le
parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della
sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;
visti gli art. 34, 40, 42, 44,
46, 47 CP;
26 cpv. 1, 35, 90 cpv. 2 LCStr;
10 cpv. 1 ONC;
82, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
IM 1
1. è autore colpevole di:
grave infrazione alle norme della circolazione
per avere,
l’11 giugno 2014, a __________, sull’autostrada A2,
circolando con il motoveicolo Ducati targato __________,
effettuato una manovra di sorpasso sulla destra di un’antistante vettura,
e meglio come descritto nel decreto d’accusa 234/2014.
Considerandi
2.
Di conseguenza,
IM 1 è condannato:
2.1
alla pena pecuniaria di fr.
14'250.--, corrispondenti a 75 aliquote giornaliere di fr. 190.-- cadauna;
2.2
alla multa di fr. 1'000.--,
con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita
con una pena detentiva di giorni 10 (dieci).
3.
L’esecuzione della pena
pecuniaria è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 4
(quattro).
4.
È ordinata la revoca della
sospensione condizionale della pena pecuniaria di 45 aliquote giornaliere da
fr. 190.-- cadauna inflitta a IM 1 con decreto d’accusa del 17 settembre 2012.
5.
La tassa di giustizia di
fr. 500.-- e le spese procedurali sono a carico del condannato.
6.
Questo giudizio può essere
impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale.
L’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise correzionali,
per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione
della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e
di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.
Intimazione a:
Per la Corte delle assise
correzionali
La Presidente La
vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Multa fr. 1'000.--
Altri disborsi (postali, tel.,
ecc.) fr. 83.75
fr. 1'783.75
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