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Decisione

72.2014.139

Grave infrazione alle norme della circolazione

10 dicembre 2015Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 35 cpv. 2 LCStr., 3 cpv. 1, 7 cpv. 2, 10 cpv. 1 ONC;

Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1, in

rappresentanza del Ministero Pubblico;

- l’imputato IM 1, assistito

dal suo difensore di fiducia avv. DF 1

Espletato il

pubblico dibattimento dalle ore 09:30 alle ore 10:50.

Sentiti: - il Procuratore pubblico,

per la sua requisitoria, il quale rileva che i fatti imputati sono pacifici e

per costante giurisprudenza del TF configurano una grave violazione alle norme

della circolazione. Chiede quindi la condanna dell’imputato alla pena

pecuniaria di 75 aliquote da fr. 190.-- cadauna, rimettendosi al giudizio della

Corte in merito alla concessione della sospensione condizionale. Postula

inoltre la revoca della sospensione condizionale della pena pecuniaria di cui

al DA del 17.09.2012, avendo l’imputato delinquito in pieno periodo di prova;

- l’avv. DF 1,

difensore dell’imputato, il quale mette in evidenza che al momento della

manovra imputata il traffico era scarsissimo, che il suo patrocinato non

sarebbe rientrato sulla corsia di sinistra dopo il sorpasso se non vi fosse

stato il blocco di polizia e che il conducente della vettura sorpassata nemmeno

si è accorto della manovra, per cui in concreto non si è trattato di una

manovra pericolosa, come riportato anche dagli agenti di polizia nel loro

rapporto. Facendo riferimento alla dottrina, che critica la schematizzazione

del TF in materia, chiede quindi la derubrica in infrazione lieve alle norme

della circolazione, mettendo anche in rilievo le pesanti conseguenze

amministrative che la condanna per infrazione grave avrebbe per il suo

assistito. Postula pertanto una riduzione della pena proposta dalla Pubblica accusa

e la rinuncia alla revoca della sospensione condizionale della precedente

condanna.

Preso atto che le

parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della

sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art. 34, 40, 42, 44,

46, 47 CP;

26 cpv. 1, 35, 90 cpv. 2 LCStr;

10 cpv. 1 ONC;

82, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

IM 1

1. è autore colpevole di:

grave infrazione alle norme della circolazione

per avere,

l’11 giugno 2014, a __________, sull’autostrada A2,

circolando con il motoveicolo Ducati targato __________,

effettuato una manovra di sorpasso sulla destra di un’antistante vettura,

e meglio come descritto nel decreto d’accusa 234/2014.

Considerandi

2.

Di conseguenza,

IM 1 è condannato:

2.1

alla pena pecuniaria di fr.

14'250.--, corrispondenti a 75 aliquote giornaliere di fr. 190.-- cadauna;

2.2

alla multa di fr. 1'000.--,

con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita

con una pena detentiva di giorni 10 (dieci).

3.

L’esecuzione della pena

pecuniaria è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 4

(quattro).

4.

È ordinata la revoca della

sospensione condizionale della pena pecuniaria di 45 aliquote giornaliere da

fr. 190.-- cadauna inflitta a IM 1 con decreto d’accusa del 17 settembre 2012.

5.

La tassa di giustizia di

fr. 500.-- e le spese procedurali sono a carico del condannato.

6.

Questo giudizio può essere

impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale.

L’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise correzionali,

per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione

della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e

di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.

Intimazione a:

Per la Corte delle assise

correzionali

La Presidente La

vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Multa fr. 1'000.--

Altri disborsi (postali, tel.,

ecc.) fr. 83.75

fr. 1'783.75

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