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Decisione

72.2014.141

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

24 gennaio 2017Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

I fatti sono ammessi e il diritto non è contestato. Dal profilo

giuridico osserva che il problema del concorso è controverso in dottrina, il TF

sembrava averne ammesso l’esistenza (DTF 6B_1110/2014), menzionando l’esistenza

di una condanna cantonale in tal senso, senza però poi esaminare la questione,

lasciandola nuovamente aperta nella sentenza 6B_863/2014. A mente del PP, per

il primo episodio di consegna del denaro ai funzionari non vi è prova che il

compenso sia stato dato a fronte di irregolarità o delibere che non dovevano

essere attribuite, si tratta dunque del reato di accettazione di vantaggi.

Invece, per le consegne successive, ci troviamo in ambito corruttivo e di

infedeltà nella gestione pubblica: l’onere finale di queste mazzette è poi

andato a carico dello Stato. Con riferimento alla commisurazione della pena,

sottolinea che anche questi episodi, apparentemente di basso livello

corruttivo, sono estremamente gravi perché minano la fiducia nelle istituzioni.

Il nostro ordinamento pretende che chi amministra la cosa pubblica lo faccia in

maniera disinteressata, precisa e nel rispetto delle leggi. Gli imputati erano

obbligati quali funzionari pubblici a gestire in maniera inoppugnabile le

proprie mansioni. Invece, essi hanno abusato della loro autonomia,

ripetutamente, con una certa furbizia (le fatture non venivano maggiorate dal IM

1, ma dai due funzionari, perché così le correzioni erano fatte in maniera tale

da risultare plausibili). Ritiene una giusta sanzione una pena detentiva

compresa tra 1 e 2 anni, sospesa condizionalmente. Il risarcimento del danno ha

già avuto luogo, va dato atto agli imputati di aver dato prova di ravvedimento

e reinserimento positivo in società, la prognosi è dunque favorevole;

- l’avv. DUF 2,

difensore dell’imputato IM 3, il quale formula e motiva le seguenti

conclusioni:

la fattispecie è chiara. Descrive il pranzo a __________ ove

avvenne la consegna della prima busta, come pure il rapporto di conoscenza

lavorativa e confidenza che si instaurava fra i tre imputati. Dopo aver

ricevuto la prima busta, i due funzionari, dopo un momento iniziale di

esitazione, hanno stupidamente ceduto. IM 3 lavorava per __________, assunto

attraverso concorso pubblico, gestiva le squadre interne degli artigiani quale

assistente tecnico e riceveva le segnalazioni di richieste di intervento per il

tramite del suo superiore, che li smistava tra i vari collaboratori. Questi

valutavano se era possibile intervenire con gli operai comunali o se era

necessario rivolgersi a ditte esterne. Al termine dei lavori, le ditte

spedivano le fatture al dipartimento con il buono di ordinazione, le quali

venivano poi sottoposte al servizio contabile. A mente della difesa, IM 2 e IM

3 conducevano una vita modesta. IM 1, dal canto suo, era un facoltoso

imprenditore conosciuto nell’ambiente per i pranzi offerti. IM 2 e IM 3, da

poveri e stupidi sprovveduti, hanno accettato un’assurda proposta. IM 1 li

teneva poi “per le palle”, come più volte da loro dichiarato. Le modifiche alle

fatture non dovevano destare nell’occhio, è lo stesso IM 3 a dichiarare di

averle dunque corrette personalmente. IM 2 invece, da parte sua, era meno

esperto a modificare le fatture e si occupava dunque di riportare il documento

modificato a IM 1 e di ritirare il denaro. IM 3 e IM 2 hanno sempre condotto

una vita modesta tra famiglia e lavoro. I due funzionari non sono stati in

grado di contrariare né affrontare IM 1. Questi conservava poi le fatture con

indicate le correzioni a mano. Il loro comportamento è stato comunque a dir

poco ingenuo e stupido. IM 3 oggi è un padre di famiglia di __________ anni,

sposato. La famiglia vive tutt’ora ad __________ e lavora regolarmente. Ne

ripercorre il passato e le esperienze professionali. Dopo i fatti del

procedimento penale, IM 3, sinceramente pentito di quanto accaduto, ha ripreso

in mano le redini della sua vita, rimettendosi in gioco ed impegnandosi con

diligenza, dignità ed umiltà. Ha approfondito la sua formazione

specializzandosi in vari ambiti. Dal giugno 2016, grazie ai buoni contatti

stabiliti, è diventato dipendente della __________ di __________ e ne dirige i

lavori. Nella sua vita emerge la famiglia, il lavoro e la voglia di

riscattarsi. IM 3 ha collaborato sin dal principio. Si è assunto le proprie

responsabilità, senza celare la vergogna per l’accaduto. È incensurato e

sinceramente pentito. __________ è stata risarcita. Ha pagato con il carcere e

accetterà la sua condanna. Tenuto conto di tutto quanto sopra e della prognosi

positiva, chiede una pena detentiva significativamente ridotta rispetto a

quanto proposto dal PG, sospesa condizionalmente. Chiede il dissequestro del

conto corrente postale;

- l’avv. DUF 1,

difensore dell’imputato IM 2, il quale formula e motiva le seguenti

conclusioni:

IM 2 ammette i fatti e i reati. Chiede di essere giudicato come un

giovane inesperto dal carattere arrendevole, attivo quale ultima ruota del

carro. Ripercorre il suo passato. Quella presso il comune di __________ è stata

la sua prima esperienza professionale. IM 1 svolgeva mandati per __________ ancora

prima che IM 2 e IM 3 arrivassero, le sue società erano nella lista degli

artigiani che i dirigenti del __________ avevano allestito per il conferimento

di mandati esterni. Le sue società lavoravano bene, erano più veloci delle

altre e quindi l’attività era comunque garantita. Un giorno i due sono stati

avvicinati da IM 1, fino all’invito al ristorante di __________, ove

l’imprenditore consegnò loro due buste. Voilà, l’esca è stata lanciata e gli

sciagurati risposero. I tre divennero buoni conoscenti. Ripercorre le

circostanze ove i tre si accordarono per maggiorare le fatture. A mente del

difensore, IM 1, tra i tre, è il meno credibile, egli ha fornito diverse

versioni poco coerenti, le ripercorre. Ripercorre il modus operandi già

descritto nei precedenti interrogatori. I fatti sono quelli descritti nell’AA e

ammessi da IM 2, sin dal primo interrogatorio. Il risarcimento al Comune è

stato totale, IM 2 ha pagato il suo errore. È diventato adulto nel peggiore dei

modi, finendo in carcere. Una volta uscito di prigione, ha fatto i bagagli ed è

partito direzione __________. Ha trovato un appartamentino e un lavoro nel

Canton __________. Ogni mattina si sveglia alle 5 per fare un’ora e mezza di

treno. Segue poi dei corsi di lingue la sera. Egli ha preso in mano la sua

vita, chiede scusa per l’errore commesso, ha imparato la lezione. Nel giudicare

la colpa chiede di tenere conto che egli era l’ultimo dipendente nella gerarchia,

il più giovane, ingenuo e debole. Non ha mai fisicamente ritoccato alcuna

fattura, egli si è limitato a fare da fattorino. Egli ha comunque perso il

lavoro e ha dovuto riconquistare la fiducia di genitori ed amici. Ha risarcito

il danno e si è scusato ripetutamente. Non ha mai chiesto indennità sociali,

disoccupazione o altro. È incensurato. Confida nella benevolenza della Corte,

chiede una pena detentiva non superiore ai 6 mesi, possibilmente pecuniaria,

con deduzione del carcere preventivo sofferto, sospesa condizionalmente per

periodo di prova non superiore ai 2 anni;

- l’avv. DF 1,

difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti

conclusioni:

le considerazioni espresse dai colleghi difensori gli impongono

qualche precisazione in merito al ruolo rispettivo dei tre imputati. Nel reato

di corruzione, l’aspetto più caratteristico è quello che vi sia una costante

convergenza d’interessi fra il corruttore ed il corrotto, dal primo all’ultimo

momento di tutto il periodo corruttivo. A mente del difensore, non è corretto

descrivere l’accaduto mostrando un aggressivo imprenditore, che aggancia delle

vittime tenendole all’amo, lasciando intendere che queste fossero in qualche

modo ricattate dal possesso di documenti con annotazioni manoscritte. È chiaro

che IM 1 ha sbagliato e ha fatto il primo sbaglio (ovvero il regalo in denaro

al ristorante). Dopodiché, IM 1 è un uomo che si è creato da solo, dopo diversi

anni di mestieri umili. Egli non è un mago della finanza o un industriale. Se

l’atteggiamento fosse stato di natura ricattatoria, una volta acquisito il

primo documento modificato, chi gliel’avrebbe fatto fare di continuare a

pagarli in seguito? Avrebbe potuto limitarsi a ricattarli con quel documento,

tenendosi i soldi. Anche le segretarie di IM 1 raccontano di una presenza

costante dei funzionari comunali nei loro uffici, e non parevano proprio due

persone tenute per le palle, anzi, accettavano ben volentieri gli inviti a

pranzo. Sciaguratamente, tutti e tre si sono messi su una strada sbagliata. I

danni li hanno patiti tutti e tre, IM 1 compreso: egli ha dimezzato la sua

cifra d’affari ed il numero di dipendenti, faticando a rimettersi in sesto. La

sua ditta principale è la sola sopravvissuta, le altre hanno dovuto chiudere.

La difesa non esita a pensare che IM 1 possa aver avuto per primo l’idea di

continuare questo loro rapporto, dopo le buste alla __________. Ma che le

modalità siano state scelte da lui, quando lui stesso non poteva sapere come

funzionavano le cose all’interno del Comune né come modificare le fatture, è

poco plausibile. IM 3 da un punto di vista dell’attuazione pratica, era l’unico

a poter sapere come procedere efficacemente in questo modo d’agire. Per la

commisurazione della pena, i fatti e i reati non sono contestati, il genere di

reato è odioso e molto pericoloso per il funzionamento dell’apparato pubblico.

Allo stesso tempo bisogna considerare che, oggettivamente, gli importi sono

minimi e parliamo di funzionari di basso grado nella gerarchia dei poteri. Il

corruttore è una persona che lavora personalmente nella propria azienda e che

ha come unico scopo quello della continuità. C’è stata una collaborazione

totale da parte degli imputati sin dal primo momento. La ricostruzione delle

fatture è stata effettuata autonomamente e indipendentemente da ognuno dei tre,

e, pur avendo fatto passare un gran numero di fatture, hanno fornito risultati

quasi uguali. IM 1 è incensurato, ha risarcito il danno e ha fatto uno sforzo

importante, considerato che egli non ha beneficiato di soldi in più dai fatti,

si è accollato un onere di una certa importanza, che vale come sincero

pentimento. Per quanto possa apparire odioso il reato principale, la pena non

si distingue da quella prevista per altri reati patrimoniali come ad es. il

furto o l’appropriazione indebita. Gli importi hanno dunque comunque un peso. I

precedenti da comparare sono pochi e le pene inflitte nei pochi casi di

corruzione sono modeste. Per IM 1 è inoltre importante non essere condannato ad

una pena superiore a mesi 12, in quanto non è cittadino svizzero il che

comporterebbe diversi problemi di natura amministrativa. Egli vive in Svizzera

da __________ anni, è incensurato, ha famiglia e figli. Non si oppone

all’integrale accoglimento dell’AA e chiede una pena detentiva di massimo 9

mesi.

Preso atto che le

parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della

sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art. 12, 25, 40,

42, 44, 47, 49, 51, 69, 70, 251, 314, 322ter, 322quater,

322quinquies, 322sexies CP;

82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

1. IM

1 è autore colpevole di:

1.1. concessione

di vantaggi

per avere,

a __________ nell’estate 2010, offerto e procurato un indebito

vantaggio a IM 3 e IM 2, funzionari del Comune di __________ presso __________,

consegnando loro due buste contenenti denaro contante (per un importo totale di

CHF 2'500.-) in considerazione dell’espletamento delle loro attività ufficiali

e meglio in relazione ai lavori pubblici commissionati dal __________ tramite

mandati diretti a società a lui riconducibili;

1.2. complicità

in infedeltà nella gestione pubblica

per avere,

in imprecisate località del __________ tra dicembre 2010 e ottobre

2013, a scopo di indebito profitto proprio e dei due funzionari suddetti,

allestito e presentato le false fatture descritte sub 1.4 contenenti importi

maggiorati e non dovuti, sapendo che esse sarebbero state preavvisate

favorevolmente e inoltrate per il pagamento dai due funzionari, in violazione e

danno degli interessi pubblici che essi dovevano salvaguardare;

1.3. corruzione

attiva ripetuta

per avere,

nelle circostanze di luogo e di

tempo di cui al pt. 1.2, offerto e procurato un indebito vantaggio a IM 3 e IM

2, funzionari del Comune di __________ presso __________ consegnando loro gli

importi ivi menzionati, allo scopo di indurli a compiere atti contrastanti con

i loro doveri d’ufficio ivi descritti;

1.4. falsità

in documenti ripetuta

per avere,

nelle circostanze di luogo e di tempo di cui al pt. 1.2, agendo in

correità con IM 3 e IM 2, allestito almeno 36 false fatture delle società __________

e __________, __________, __________ inserendo prestazioni e ore lavorative non

eseguite per un importo sovrafatturato complessivo di almeno CHF 26'439.00

successivamente trasmesse ai servizi comunali per la registrazione contabile e

il pagamento;

e meglio come descritto

nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.

Considerandi

2.

IM

3.

è autore colpevole di:

2.1

accettazione

di vantaggi

per avere,

a __________, nell’estate 2010, nella sua veste di funzionario del

Comune di __________ presso __________ accettato un indebito vantaggio da parte

di IM 1, ricevendo una busta contenente denaro contante per un importo di CHF

2'000.-, in considerazione dell’espletamento delle sue attività ufficiali e

meglio in relazione ai lavori pubblici commissionati dal __________ tramite

mandati diretti a società a lui riconducibili;

2.2

infedeltà

nella gestione pubblica

per avere,

in imprecisate località del __________ tra dicembre 2010 e ottobre

2013, agendo in correità con IM 2, nella suddetta veste di funzionario

comunale, agendo a scopo di indebito profitto, ovvero dietro compenso in denaro

contante versato in più occasioni dal complice IM 1, recato danno agli

interessi pubblici che doveva salvaguardare, allestendo le false fatture

descritte sub 2.4, preavvisandole favorevolmente ed inoltrandole per il

pagamento, pur sapendo che esse contenevano importi maggiorati e non dovuti di

almeno CHF 26'439.00;

2.3

corruzione

passiva ripetuta

per avere,

nelle circostanze di tempo e di

luogo indicate sub 2.2, accettato un indebito vantaggio da IM 1, ricevendo gli

importi ivi menzionati per commettere gli atti contrastanti con i suoi doveri

d’ufficio;

2.4

falsità

in documenti ripetuta

per avere,

nelle circostanze di tempo e di luogo suindicate, agendo in

correità con IM 1 e IM 2, allestito almeno 36 false fatture delle società __________

e __________, __________, __________ inserendo prestazioni e ore lavorative non

eseguite per un importo sovrafatturato complessivo di almeno CHF 26'439.00

successivamente trasmesse ai servizi comunali per la registrazione contabile e

il pagamento;

e meglio come descritto

nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.

3.

IM

2.

è autore colpevole di:

3.1

accettazione

di vantaggi

per avere,

a __________, nell’estate 2010, nella sua veste di funzionario del

Comune di __________ presso __________ accettato un indebito vantaggio da parte

di IM 1, ricevendo una busta contenente denaro contante per un importo di CHF

500.

-, in considerazione dell’espletamento delle sue attività ufficiali e

meglio in relazione ai lavori pubblici commissionati dal __________ tramite

mandati diretti a società a lui riconducibili;

3.2

infedeltà

nella gestione pubblica

per avere,

in imprecisate località del __________

tra dicembre 2010 e ottobre 2013, agendo in correità con IM 3, nella suddetta

veste di funzionario comunale, agendo a scopo di indebito profitto, ovvero

dietro compenso in denaro contante versato in più occasioni dal complice IM 1,

recato danno agli interessi pubblici che doveva salvaguardare, allestendo le

false fatture descritte sub 3.4, preavvisandole favorevolmente ed inoltrandole

per il pagamento, pur sapendo che esse contenevano importi maggiorati e non

dovuti per almeno CHF 26'439.00;

3.3

corruzione

passiva ripetuta

per avere,

nelle circostanze di tempo e di luogo indicate sub 3.2, accettato

un indebito vantaggio da IM 1, ricevendo gli importi ivi menzionati per

commettere gli atti contrastanti con i suoi doveri d’ufficio;

3.4

falsità

in documenti ripetuta

per avere,

nelle circostanze di tempo e di luogo suindicate, agendo in

correità con IM 1 e IM 3, fatto uso di almeno 36 false fatture delle società __________

e __________, __________, __________ con inserite prestazioni e ore lavorative

non eseguite per un importo sovrafatturato complessivo di almeno CHF 26'439.00

successivamente trasmesse ai servizi comunali per la registrazione contabile e

il pagamento;

e meglio come descritto nell’atto

d’accusa.

4.

Di

conseguenza,

4.1

IM 1

avendo dimostrato sincero

pentimento,

è condannato

4.1.1

alla pena detentiva di 10

(dieci) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto.

4.1.2

L’esecuzione della pena

detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2

(due).

4.2

IM

3.

avendo dimostrato sincero

pentimento,

è condannato

4.2.1

alla

pena detentiva di 9 (nove) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto.

4.2.2

L’esecuzione

della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova

di anni 2 (due).

4.3

IM

2.

avendo dimostrato sincero

pentimento,

è condannato

4.3.1

alla

pena detentiva di 8 (otto) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto.

4.3.2

L’esecuzione

della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova

di anni 2 (due).

5.

Deduzion

fatta della tassa di giustizia e delle spese procedurali, è ordinato il

dissequestro di tutto quanto in sequestro.

6.

La

tassa di giustizia di fr. 3’000.- e le spese procedurali sono a carico dei

condannati, in solido, con ripartizione interna in misura di 1/3 ciascuno. Nel

caso venisse chiesta la motivazione, la tassa di giustizia ammonta a CHF

4'500.- e sarà posta a carico, in solido, dei richiedenti della motivazione per

quanto eccede la tassa di giustizia di base di CHF 3'000.-.

7.

Le

spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

7.1

La

nota professionale dell’avv. DUF 1 (difensore di IM 2) è approvata per:

onorario fr. 2'805.00

spese fr. 334.00

IVA (8%) fr. 251.15

totale fr. 3’390.15

7.2

La

nota professionale dell’avv. DUF 2 (difensore di IM 3) è approvata per:

onorario fr. 5'328.00

spese fr. 442.80

totale fr. 5’770.80

7.3

Il

condannato IM 2 è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo

di fr. 3’390.15 (art. 135 cpv. 4 CPP).

7.4

Il

condannato IM 3 è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo

di fr. 5’770.80 (art. 135 cpv. 4 CPP).

Distinta spese: Tassa di giustizia fr. 3'000.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Spese postali,tel.,affr. in

blocco fr. 262.15

fr. 3'462.15

============

Distinta spese a

carico di IM 1 (1/3)

Tassa di giustizia fr. 1'000.00

Inchiesta preliminare fr. 66.67

Spese postali,tel.,affr. in

blocco fr. 87.38

fr. 1'154.05

============

Distinta spese a carico di IM 2 (1/3)

Tassa

di giustizia fr. 1'000.00

Inchiesta preliminare fr. 66.67

Spese postali,tel.,affr. in

blocco fr. 87.38

fr. 1'154.05

============

Distinta spese a carico di IM 3 (1/3)

Tassa

di giustizia fr. 1'000.00

Inchiesta preliminare fr. 66.67

Spese postali,tel.,affr. in

blocco fr. 87.38

fr. 1'154.05

============

Intimazione

a: -

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC

(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero Pubblico, SERCO,

6501.

Bellinzona

- Ufficio dei Giudice dei

provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

- Sezione della Popolazione,

ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

- Ufficio federale di

Polizia, Polizia giudiziaria federale, 3003 Berna

Per la Corte delle assise

correzionali

Il Presidente La

vicecancelliera