72.2014.141
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
24 gennaio 2017Italiano20 min
Source ti.ch
Incarto n.
72.2014.141
Lugano,
24 gennaio 2017/ns
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte
delle assise correzionali di Lugano
composta da:
giudice Mauro Ermani, Presidente
Veronica Lipari, vicecancelliera
sedente nell’aula
penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale Ministero
pubblico
contro IM 1
rappresentato dall’avv. DF 1
rappresentato dall’avv. DF 2
in carcerazione preventiva dal 20.1.2014 al 4.2.2014 (16 giorni);
IM 2
rappresentato dall’avv. DUF 1
in carcerazione preventiva dal 21.1.2014 al 4.2.2014 (15 giorni);
IM 3
rappresentato dall’avv. avv. DUF 2
in carcerazione preventiva dal 21.1.2014 al 4.2.2014 (15 giorni);
imputati, a norma dell'atto d'accusa 118/2014 dell'11.11.2014
emanato dal Procuratore
generale __________, di
A. IM 3 e IM 2
in correità tra loro
1. Accettazione
di vantaggi
per avere a __________, nell’estate 2010, nella loro
veste di funzionari del Comune di __________ presso __________ accettato un
indebito vantaggio da parte di IM 1, ricevendo due buste contenenti denaro
contante (per un importo compreso tra CHF 500 e CHF 2'000) in considerazione
dell’espletamento delle loro attività ufficiali e meglio in relazione ai lavori
pubblici commissionati dal __________ tramite mandati diretti a società a lui
riconducibili, in ispecie alla __________ e __________.
reato previsto:
dall’art. 322sexies CP
2. Infedeltà nella gestione pubblica
Per avere, in imprecisate località del __________
tra ottobre 2010 e ottobre 2013, nella suddetta veste di funzionari comunali,
agendo a scopo di indebito profitto, ovvero dietro compenso in denaro contante
versato in più occasioni dal complice IM 1, recato danno agli interessi
pubblici che dovevano salvaguardare, allestendo le false fatture descritte sub
4, preavvisandole favorevolmente ed inoltrandole per il pagamento, pur sapendo
che esse contenevano importi maggiorati e non dovuti complessivamente compresi tra
CHF 26'439.00 e CHF 29'283.35.
Reato previsto:
dall’art. 314 CP
3. Corruzione
passiva ripetuta
Per avere, nelle circostanze personali, di tempo e
di luogo indicate sub 2 e 4, accettato un indebito vantaggio da IM 1, ricevendo
gli importi ivi menzionati per commettere gli atti contrastanti con i doveri
d’ufficio ivi descritti.
Reato previsto:
dall’art. 322quater CP
4. Falsità in documenti ripetuta
Per avere, nelle circostanze di tempo e di luogo
suindicate, agendo in correità con IM 1, allestito tra 36 e 38 false fatture
delle società __________ e __________, __________, __________l (cfr. allegati
22-24 al Rapporto di Polizia AI 67) inserendo prestazioni e ore lavorative non
eseguite per un importo sovrafatturato complessivo compreso tra CHF 26'439 e
CHF 29'283,35 successivamente trasmesse ai servizi comunali per la
registrazione contabile e il pagamento.
Reato previsto:
dall’art. 251 CP
B. IM 1,
singolarmente
1. Concessione di vantaggi
Per avere, a __________ nell’estate 2010, offerto e
procurato un indebito vantaggio a IM 3 e IM 2, funzionari del Comune di __________
presso __________, consegnando loro due buste contenenti denaro contante (per
un importo compreso tra CHF 500.- e CHF 2'000.-) in considerazione
dell’espletamento delle loro attività ufficiali e meglio in relazione ai lavori
pubblici commissionati dal __________ tramite mandati diretti a società a lui
riconducibili, in ispecie alla __________ e __________.
Reato previsto:
dall’art. 322quinquies CP
2. Complicità in infedeltà nella gestione pubblica
Per avere, nelle circostanze di tempo e di luogo
indicate sub A2, a scopo di indebito profitto proprio e dei due funzionari
suddetti, allestito e presentato le false fatture descritte sub A4 e B4
contenenti importi maggiorati e non dovuti, sapendo che esse sarebbero state
indebitamente preavvisate favorevolmente e inoltrate per il pagamento dei due
funzionari, in violazione e danno degli interessi pubblici che essi dovevano
salvaguardare.
Reato previsto:
dall’art. 314 CP, richiamato l’art. 25 CP
3. Corruzione attiva ripetuta
Per avere, nelle circostanze di tempo e di luogo e
nelle modalità descritte sub A 3, offerto e procurato un indebito vantaggio a IM
3 e IM 2, funzionari del Comune di __________ presso __________ consegnando
loro gli importi ivi menzionati, allo scopo di indurli a compiere atti
contrastanti con i loro doveri d’ufficio ivi descritti.
Reato previsto:
dall’art. 322ter CP
4. Falsità in documenti ripetuta
Per avere, agendo in correità con IM 3 e IM 2, nelle
circostanze di tempo e di luogo indicate sub A 4, allestito tra 36 e 38 false
fatture contenenti prestazioni non eseguite o ore lavorative non prestate per
un importo sovrafatturato complessivo compreso tra CHF 26'439.- e CHF
29'283.35, successivamente trasmesse ai servizi comunali per la registrazione
contabile e il pagamento.
Reato previsto:
dall’art. 251 CP
fatti avvenuti: nelle
circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti: dagli
art. 251 cifra 1 CP, art. 314 CP, art. 322quinquies CP, art. 322ter
CP; art. 322quater CP, 322sexies CP.
Presenti: - il
Procuratore generale __________ in rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato
IM 1, assistito dai sui difensori di fiducia, avv. DF 1 e avv. DF 2;
- l’imputato IM 2, assistito
dal proprio difensore d’ufficio, avv. DUF 1;
- l’imputato
IM 3, assistito dal proprio difensore d’ufficio, avv. DUF 2.
Espletato il pubblico dibattimento
dalle ore 09:30 alle ore 12:20.
Sentiti: - il Procuratore
pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti
conclusioni:
Fatti
I fatti sono ammessi e il diritto non è contestato. Dal profilo
giuridico osserva che il problema del concorso è controverso in dottrina, il TF
sembrava averne ammesso l’esistenza (DTF 6B_1110/2014), menzionando l’esistenza
di una condanna cantonale in tal senso, senza però poi esaminare la questione,
lasciandola nuovamente aperta nella sentenza 6B_863/2014. A mente del PP, per
il primo episodio di consegna del denaro ai funzionari non vi è prova che il
compenso sia stato dato a fronte di irregolarità o delibere che non dovevano
essere attribuite, si tratta dunque del reato di accettazione di vantaggi.
Invece, per le consegne successive, ci troviamo in ambito corruttivo e di
infedeltà nella gestione pubblica: l’onere finale di queste mazzette è poi
andato a carico dello Stato. Con riferimento alla commisurazione della pena,
sottolinea che anche questi episodi, apparentemente di basso livello
corruttivo, sono estremamente gravi perché minano la fiducia nelle istituzioni.
Il nostro ordinamento pretende che chi amministra la cosa pubblica lo faccia in
maniera disinteressata, precisa e nel rispetto delle leggi. Gli imputati erano
obbligati quali funzionari pubblici a gestire in maniera inoppugnabile le
proprie mansioni. Invece, essi hanno abusato della loro autonomia,
ripetutamente, con una certa furbizia (le fatture non venivano maggiorate dal IM
1, ma dai due funzionari, perché così le correzioni erano fatte in maniera tale
da risultare plausibili). Ritiene una giusta sanzione una pena detentiva
compresa tra 1 e 2 anni, sospesa condizionalmente. Il risarcimento del danno ha
già avuto luogo, va dato atto agli imputati di aver dato prova di ravvedimento
e reinserimento positivo in società, la prognosi è dunque favorevole;
- l’avv. DUF 2,
difensore dell’imputato IM 3, il quale formula e motiva le seguenti
conclusioni:
la fattispecie è chiara. Descrive il pranzo a __________ ove
avvenne la consegna della prima busta, come pure il rapporto di conoscenza
lavorativa e confidenza che si instaurava fra i tre imputati. Dopo aver
ricevuto la prima busta, i due funzionari, dopo un momento iniziale di
esitazione, hanno stupidamente ceduto. IM 3 lavorava per __________, assunto
attraverso concorso pubblico, gestiva le squadre interne degli artigiani quale
assistente tecnico e riceveva le segnalazioni di richieste di intervento per il
tramite del suo superiore, che li smistava tra i vari collaboratori. Questi
valutavano se era possibile intervenire con gli operai comunali o se era
necessario rivolgersi a ditte esterne. Al termine dei lavori, le ditte
spedivano le fatture al dipartimento con il buono di ordinazione, le quali
venivano poi sottoposte al servizio contabile. A mente della difesa, IM 2 e IM
3 conducevano una vita modesta. IM 1, dal canto suo, era un facoltoso
imprenditore conosciuto nell’ambiente per i pranzi offerti. IM 2 e IM 3, da
poveri e stupidi sprovveduti, hanno accettato un’assurda proposta. IM 1 li
teneva poi “per le palle”, come più volte da loro dichiarato. Le modifiche alle
fatture non dovevano destare nell’occhio, è lo stesso IM 3 a dichiarare di
averle dunque corrette personalmente. IM 2 invece, da parte sua, era meno
esperto a modificare le fatture e si occupava dunque di riportare il documento
modificato a IM 1 e di ritirare il denaro. IM 3 e IM 2 hanno sempre condotto
una vita modesta tra famiglia e lavoro. I due funzionari non sono stati in
grado di contrariare né affrontare IM 1. Questi conservava poi le fatture con
indicate le correzioni a mano. Il loro comportamento è stato comunque a dir
poco ingenuo e stupido. IM 3 oggi è un padre di famiglia di __________ anni,
sposato. La famiglia vive tutt’ora ad __________ e lavora regolarmente. Ne
ripercorre il passato e le esperienze professionali. Dopo i fatti del
procedimento penale, IM 3, sinceramente pentito di quanto accaduto, ha ripreso
in mano le redini della sua vita, rimettendosi in gioco ed impegnandosi con
diligenza, dignità ed umiltà. Ha approfondito la sua formazione
specializzandosi in vari ambiti. Dal giugno 2016, grazie ai buoni contatti
stabiliti, è diventato dipendente della __________ di __________ e ne dirige i
lavori. Nella sua vita emerge la famiglia, il lavoro e la voglia di
riscattarsi. IM 3 ha collaborato sin dal principio. Si è assunto le proprie
responsabilità, senza celare la vergogna per l’accaduto. È incensurato e
sinceramente pentito. __________ è stata risarcita. Ha pagato con il carcere e
accetterà la sua condanna. Tenuto conto di tutto quanto sopra e della prognosi
positiva, chiede una pena detentiva significativamente ridotta rispetto a
quanto proposto dal PG, sospesa condizionalmente. Chiede il dissequestro del
conto corrente postale;
- l’avv. DUF 1,
difensore dell’imputato IM 2, il quale formula e motiva le seguenti
conclusioni:
IM 2 ammette i fatti e i reati. Chiede di essere giudicato come un
giovane inesperto dal carattere arrendevole, attivo quale ultima ruota del
carro. Ripercorre il suo passato. Quella presso il comune di __________ è stata
la sua prima esperienza professionale. IM 1 svolgeva mandati per __________ ancora
prima che IM 2 e IM 3 arrivassero, le sue società erano nella lista degli
artigiani che i dirigenti del __________ avevano allestito per il conferimento
di mandati esterni. Le sue società lavoravano bene, erano più veloci delle
altre e quindi l’attività era comunque garantita. Un giorno i due sono stati
avvicinati da IM 1, fino all’invito al ristorante di __________, ove
l’imprenditore consegnò loro due buste. Voilà, l’esca è stata lanciata e gli
sciagurati risposero. I tre divennero buoni conoscenti. Ripercorre le
circostanze ove i tre si accordarono per maggiorare le fatture. A mente del
difensore, IM 1, tra i tre, è il meno credibile, egli ha fornito diverse
versioni poco coerenti, le ripercorre. Ripercorre il modus operandi già
descritto nei precedenti interrogatori. I fatti sono quelli descritti nell’AA e
ammessi da IM 2, sin dal primo interrogatorio. Il risarcimento al Comune è
stato totale, IM 2 ha pagato il suo errore. È diventato adulto nel peggiore dei
modi, finendo in carcere. Una volta uscito di prigione, ha fatto i bagagli ed è
partito direzione __________. Ha trovato un appartamentino e un lavoro nel
Canton __________. Ogni mattina si sveglia alle 5 per fare un’ora e mezza di
treno. Segue poi dei corsi di lingue la sera. Egli ha preso in mano la sua
vita, chiede scusa per l’errore commesso, ha imparato la lezione. Nel giudicare
la colpa chiede di tenere conto che egli era l’ultimo dipendente nella gerarchia,
il più giovane, ingenuo e debole. Non ha mai fisicamente ritoccato alcuna
fattura, egli si è limitato a fare da fattorino. Egli ha comunque perso il
lavoro e ha dovuto riconquistare la fiducia di genitori ed amici. Ha risarcito
il danno e si è scusato ripetutamente. Non ha mai chiesto indennità sociali,
disoccupazione o altro. È incensurato. Confida nella benevolenza della Corte,
chiede una pena detentiva non superiore ai 6 mesi, possibilmente pecuniaria,
con deduzione del carcere preventivo sofferto, sospesa condizionalmente per
periodo di prova non superiore ai 2 anni;
- l’avv. DF 1,
difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti
conclusioni:
le considerazioni espresse dai colleghi difensori gli impongono
qualche precisazione in merito al ruolo rispettivo dei tre imputati. Nel reato
di corruzione, l’aspetto più caratteristico è quello che vi sia una costante
convergenza d’interessi fra il corruttore ed il corrotto, dal primo all’ultimo
momento di tutto il periodo corruttivo. A mente del difensore, non è corretto
descrivere l’accaduto mostrando un aggressivo imprenditore, che aggancia delle
vittime tenendole all’amo, lasciando intendere che queste fossero in qualche
modo ricattate dal possesso di documenti con annotazioni manoscritte. È chiaro
che IM 1 ha sbagliato e ha fatto il primo sbaglio (ovvero il regalo in denaro
al ristorante). Dopodiché, IM 1 è un uomo che si è creato da solo, dopo diversi
anni di mestieri umili. Egli non è un mago della finanza o un industriale. Se
l’atteggiamento fosse stato di natura ricattatoria, una volta acquisito il
primo documento modificato, chi gliel’avrebbe fatto fare di continuare a
pagarli in seguito? Avrebbe potuto limitarsi a ricattarli con quel documento,
tenendosi i soldi. Anche le segretarie di IM 1 raccontano di una presenza
costante dei funzionari comunali nei loro uffici, e non parevano proprio due
persone tenute per le palle, anzi, accettavano ben volentieri gli inviti a
pranzo. Sciaguratamente, tutti e tre si sono messi su una strada sbagliata. I
danni li hanno patiti tutti e tre, IM 1 compreso: egli ha dimezzato la sua
cifra d’affari ed il numero di dipendenti, faticando a rimettersi in sesto. La
sua ditta principale è la sola sopravvissuta, le altre hanno dovuto chiudere.
La difesa non esita a pensare che IM 1 possa aver avuto per primo l’idea di
continuare questo loro rapporto, dopo le buste alla __________. Ma che le
modalità siano state scelte da lui, quando lui stesso non poteva sapere come
funzionavano le cose all’interno del Comune né come modificare le fatture, è
poco plausibile. IM 3 da un punto di vista dell’attuazione pratica, era l’unico
a poter sapere come procedere efficacemente in questo modo d’agire. Per la
commisurazione della pena, i fatti e i reati non sono contestati, il genere di
reato è odioso e molto pericoloso per il funzionamento dell’apparato pubblico.
Allo stesso tempo bisogna considerare che, oggettivamente, gli importi sono
minimi e parliamo di funzionari di basso grado nella gerarchia dei poteri. Il
corruttore è una persona che lavora personalmente nella propria azienda e che
ha come unico scopo quello della continuità. C’è stata una collaborazione
totale da parte degli imputati sin dal primo momento. La ricostruzione delle
fatture è stata effettuata autonomamente e indipendentemente da ognuno dei tre,
e, pur avendo fatto passare un gran numero di fatture, hanno fornito risultati
quasi uguali. IM 1 è incensurato, ha risarcito il danno e ha fatto uno sforzo
importante, considerato che egli non ha beneficiato di soldi in più dai fatti,
si è accollato un onere di una certa importanza, che vale come sincero
pentimento. Per quanto possa apparire odioso il reato principale, la pena non
si distingue da quella prevista per altri reati patrimoniali come ad es. il
furto o l’appropriazione indebita. Gli importi hanno dunque comunque un peso. I
precedenti da comparare sono pochi e le pene inflitte nei pochi casi di
corruzione sono modeste. Per IM 1 è inoltre importante non essere condannato ad
una pena superiore a mesi 12, in quanto non è cittadino svizzero il che
comporterebbe diversi problemi di natura amministrativa. Egli vive in Svizzera
da __________ anni, è incensurato, ha famiglia e figli. Non si oppone
all’integrale accoglimento dell’AA e chiede una pena detentiva di massimo 9
mesi.
Preso atto che le
parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della
sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;
visti gli art. 12, 25, 40,
42, 44, 47, 49, 51, 69, 70, 251, 314, 322ter, 322quater,
322quinquies, 322sexies CP;
82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1. IM
1 è autore colpevole di:
1.1. concessione
di vantaggi
per avere,
a __________ nell’estate 2010, offerto e procurato un indebito
vantaggio a IM 3 e IM 2, funzionari del Comune di __________ presso __________,
consegnando loro due buste contenenti denaro contante (per un importo totale di
CHF 2'500.-) in considerazione dell’espletamento delle loro attività ufficiali
e meglio in relazione ai lavori pubblici commissionati dal __________ tramite
mandati diretti a società a lui riconducibili;
1.2. complicità
in infedeltà nella gestione pubblica
per avere,
in imprecisate località del __________ tra dicembre 2010 e ottobre
2013, a scopo di indebito profitto proprio e dei due funzionari suddetti,
allestito e presentato le false fatture descritte sub 1.4 contenenti importi
maggiorati e non dovuti, sapendo che esse sarebbero state preavvisate
favorevolmente e inoltrate per il pagamento dai due funzionari, in violazione e
danno degli interessi pubblici che essi dovevano salvaguardare;
1.3. corruzione
attiva ripetuta
per avere,
nelle circostanze di luogo e di
tempo di cui al pt. 1.2, offerto e procurato un indebito vantaggio a IM 3 e IM
2, funzionari del Comune di __________ presso __________ consegnando loro gli
importi ivi menzionati, allo scopo di indurli a compiere atti contrastanti con
i loro doveri d’ufficio ivi descritti;
1.4. falsità
in documenti ripetuta
per avere,
nelle circostanze di luogo e di tempo di cui al pt. 1.2, agendo in
correità con IM 3 e IM 2, allestito almeno 36 false fatture delle società __________
e __________, __________, __________ inserendo prestazioni e ore lavorative non
eseguite per un importo sovrafatturato complessivo di almeno CHF 26'439.00
successivamente trasmesse ai servizi comunali per la registrazione contabile e
il pagamento;
e meglio come descritto
nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.
Considerandi
2.
IM
3.
è autore colpevole di:
2.1
accettazione
di vantaggi
per avere,
a __________, nell’estate 2010, nella sua veste di funzionario del
Comune di __________ presso __________ accettato un indebito vantaggio da parte
di IM 1, ricevendo una busta contenente denaro contante per un importo di CHF
2'000.-, in considerazione dell’espletamento delle sue attività ufficiali e
meglio in relazione ai lavori pubblici commissionati dal __________ tramite
mandati diretti a società a lui riconducibili;
2.2
infedeltà
nella gestione pubblica
per avere,
in imprecisate località del __________ tra dicembre 2010 e ottobre
2013, agendo in correità con IM 2, nella suddetta veste di funzionario
comunale, agendo a scopo di indebito profitto, ovvero dietro compenso in denaro
contante versato in più occasioni dal complice IM 1, recato danno agli
interessi pubblici che doveva salvaguardare, allestendo le false fatture
descritte sub 2.4, preavvisandole favorevolmente ed inoltrandole per il
pagamento, pur sapendo che esse contenevano importi maggiorati e non dovuti di
almeno CHF 26'439.00;
2.3
corruzione
passiva ripetuta
per avere,
nelle circostanze di tempo e di
luogo indicate sub 2.2, accettato un indebito vantaggio da IM 1, ricevendo gli
importi ivi menzionati per commettere gli atti contrastanti con i suoi doveri
d’ufficio;
2.4
falsità
in documenti ripetuta
per avere,
nelle circostanze di tempo e di luogo suindicate, agendo in
correità con IM 1 e IM 2, allestito almeno 36 false fatture delle società __________
e __________, __________, __________ inserendo prestazioni e ore lavorative non
eseguite per un importo sovrafatturato complessivo di almeno CHF 26'439.00
successivamente trasmesse ai servizi comunali per la registrazione contabile e
il pagamento;
e meglio come descritto
nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.
3.
IM
2.
è autore colpevole di:
3.1
accettazione
di vantaggi
per avere,
a __________, nell’estate 2010, nella sua veste di funzionario del
Comune di __________ presso __________ accettato un indebito vantaggio da parte
di IM 1, ricevendo una busta contenente denaro contante per un importo di CHF
500.
-, in considerazione dell’espletamento delle sue attività ufficiali e
meglio in relazione ai lavori pubblici commissionati dal __________ tramite
mandati diretti a società a lui riconducibili;
3.2
infedeltà
nella gestione pubblica
per avere,
in imprecisate località del __________
tra dicembre 2010 e ottobre 2013, agendo in correità con IM 3, nella suddetta
veste di funzionario comunale, agendo a scopo di indebito profitto, ovvero
dietro compenso in denaro contante versato in più occasioni dal complice IM 1,
recato danno agli interessi pubblici che doveva salvaguardare, allestendo le
false fatture descritte sub 3.4, preavvisandole favorevolmente ed inoltrandole
per il pagamento, pur sapendo che esse contenevano importi maggiorati e non
dovuti per almeno CHF 26'439.00;
3.3
corruzione
passiva ripetuta
per avere,
nelle circostanze di tempo e di luogo indicate sub 3.2, accettato
un indebito vantaggio da IM 1, ricevendo gli importi ivi menzionati per
commettere gli atti contrastanti con i suoi doveri d’ufficio;
3.4
falsità
in documenti ripetuta
per avere,
nelle circostanze di tempo e di luogo suindicate, agendo in
correità con IM 1 e IM 3, fatto uso di almeno 36 false fatture delle società __________
e __________, __________, __________ con inserite prestazioni e ore lavorative
non eseguite per un importo sovrafatturato complessivo di almeno CHF 26'439.00
successivamente trasmesse ai servizi comunali per la registrazione contabile e
il pagamento;
e meglio come descritto nell’atto
d’accusa.
4.
Di
conseguenza,
4.1
IM 1
avendo dimostrato sincero
pentimento,
è condannato
4.1.1
alla pena detentiva di 10
(dieci) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto.
4.1.2
L’esecuzione della pena
detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2
(due).
4.2
IM
3.
avendo dimostrato sincero
pentimento,
è condannato
4.2.1
alla
pena detentiva di 9 (nove) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto.
4.2.2
L’esecuzione
della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova
di anni 2 (due).
4.3
IM
2.
avendo dimostrato sincero
pentimento,
è condannato
4.3.1
alla
pena detentiva di 8 (otto) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto.
4.3.2
L’esecuzione
della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova
di anni 2 (due).
5.
Deduzion
fatta della tassa di giustizia e delle spese procedurali, è ordinato il
dissequestro di tutto quanto in sequestro.
6.
La
tassa di giustizia di fr. 3’000.- e le spese procedurali sono a carico dei
condannati, in solido, con ripartizione interna in misura di 1/3 ciascuno. Nel
caso venisse chiesta la motivazione, la tassa di giustizia ammonta a CHF
4'500.- e sarà posta a carico, in solido, dei richiedenti della motivazione per
quanto eccede la tassa di giustizia di base di CHF 3'000.-.
7.
Le
spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato.
7.1
La
nota professionale dell’avv. DUF 1 (difensore di IM 2) è approvata per:
onorario fr. 2'805.00
spese fr. 334.00
IVA (8%) fr. 251.15
totale fr. 3’390.15
7.2
La
nota professionale dell’avv. DUF 2 (difensore di IM 3) è approvata per:
onorario fr. 5'328.00
spese fr. 442.80
totale fr. 5’770.80
7.3
Il
condannato IM 2 è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo
di fr. 3’390.15 (art. 135 cpv. 4 CPP).
7.4
Il
condannato IM 3 è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo
di fr. 5’770.80 (art. 135 cpv. 4 CPP).
Distinta spese: Tassa di giustizia fr. 3'000.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Spese postali,tel.,affr. in
blocco fr. 262.15
fr. 3'462.15
============
Distinta spese a
carico di IM 1 (1/3)
Tassa di giustizia fr. 1'000.00
Inchiesta preliminare fr. 66.67
Spese postali,tel.,affr. in
blocco fr. 87.38
fr. 1'154.05
============
Distinta spese a carico di IM 2 (1/3)
Tassa
di giustizia fr. 1'000.00
Inchiesta preliminare fr. 66.67
Spese postali,tel.,affr. in
blocco fr. 87.38
fr. 1'154.05
============
Distinta spese a carico di IM 3 (1/3)
Tassa
di giustizia fr. 1'000.00
Inchiesta preliminare fr. 66.67
Spese postali,tel.,affr. in
blocco fr. 87.38
fr. 1'154.05
============
Intimazione
a: -
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC
(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero Pubblico, SERCO,
6501.
Bellinzona
- Ufficio dei Giudice dei
provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
- Sezione della Popolazione,
ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona
- Ufficio federale di
Polizia, Polizia giudiziaria federale, 3003 Berna
Per la Corte delle assise
correzionali
Il Presidente La
vicecancelliera