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Decisione

72.2014.145

Ripetuta truffa qualificata (rip-deal) per avere indotto con astuzia a farsi consegnare denaro contante autentico in cambio di banconote posticce per un indebito profitto di CHF 485'000.- e EUR 40'000

28 gennaio 2015Italiano80 min

Source ti.ch

Fatti

i 1'500.00 Euro mensili dalla società di consulenza con sede in __________, già

menzionata (VI DIB 27.01.2014, p. 3, allegato 1 al verbale dibattimentale).

IV) Precedenti penali

6. Dall’Estratto del casellario giudiziale svizzero

dell’11.06.2014 (AI 5) non risulta nessuna iscrizione a nome di IM 1, mentre

con le generalità di IM 1 è stato condannato con decreto d’accusa il 17

febbraio 2010 ad una pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere sospese per un

periodo di prova di 2 anni per il reato di tentata truffa (AI 93).

Sempre in punto ai suoi precedenti in Svizzera, l’imputato ha pure

dichiarato in occasione del suo primo interrogatorio dinanzi al PP che:

"

(…) 16 anni fa sono stato arrestato a __________ (…). Ho fatto

due mesi di galera e poi sono stato rilasciato. Si trattava di esportazione di

gioielli non dichiarati.”

(VI PP 11.06.2014, p. 5, AI 8).

7. Quanto ai precedenti

in altre Nazioni, IM 1 ha affermato in corso d’inchiesta di essere stato

estradato dall’Italia alla __________, indicando che:

"

(…) per raggiungere __________ non siamo passati dalla __________

perché io ho un’espulsione a vita. Sempre per reati inerenti delle truffe,

risalenti a 5 o 6 anni fa, questo a nome di IM 1”

(AI 96 all. 2, p. 4).

"

(…) sono stato anche 6/7 giorni in prigione un’altra volta per

una tentata truffa. Poi sono stato rilasciato ed in Italia mi hanno riarrestato

per essere trasferito in __________, e meglio a __________, dove sono stato sei

settimane in prigione anche per questa questione.”

(VI PP 16.07.2014, p. 2, AI 56).

Tale circostanza è stata confermata dall’imputato pure in

occasione del pubblico dibattimento:

"

Si trattava dello stesso reato che avevo commesso nel 2010 in Svizzera e oggetto del citato DA. Trattandosi di vittime cittadini __________, ero stato estradato

dall’Italia alla __________”

(VI DIB 27.01.2014, p. 3, allegato 1 al verbale dibattimentale).

8. In Italia,

l’imputato è stato oggetto di diversi procedimenti penali sotto differenti

generalità.

Con il nome di IM 1 l’imputato è stato condannato l’11.11.1993 ad

una pena detentiva di 4 mesi per titolo di furto, il 07.05.2002 ad 1 anno e 4

mesi di detenzione per furto in abitazione tentato, il 07.05.2006 ad una pena

detentiva di 5 mesi e 10 giorni per i reati di resistenza a pubblico ufficiale

e lesione personale ed in data 29.04.2010 a 8 mesi di detenzione per possesso e

fabbricazione di documenti di identificazione falsi.

Sotto l’identità di IM 1 risultano due condanne, di cui una del

13.10.1996 a 12 mesi di detenzione per furto in concorso ed una del 06.06.2002

alla pena detentiva di 8 mesi per titolo di falsità materiale commessa dal

privato in autorizzazioni amministrative.

Il 31.12.1997, sempre in Italia, l’imputato, con le generalità di IM

1, é stato condannato a 4 mesi e 20 giorni di detenzione per il reato di furto

in concorso.

Dall’Estratto del casellario giudiziale italiano risulta infine,

con il nome di IM 1, una condanna del 19.12.1994 a 2 mesi e 20 giorni di

detenzione per furto tentato in concorso (AI 29). Tali precedenti sono stati

confermati da IM 1 in occasione del pubblico dibattimento (cfr. AI 29 e 33; VI

DIB 27.01.2014, p. 3, allegato 1 al verbale dibattimentale).

In corso d’inchiesta, così come pure durante l’interrogatorio

dibattimentale, l’imputato ha peraltro ammesso di avere commesso, sempre in

Italia, unitamente ad un cugino, una truffa concernente orologi, episodio per

il quale non sarebbe mai stato perseguito (VI PG 12.08.2014, allegato 3 al

Rapporto d’inchiesta di Polizia giudiziaria del 27.10.2014, AI 96; VI DIB

27.01.2014, p. 3, allegato 1 al verbale dibattimentale).

9. Dall’Estratto del

casellario giudiziale __________ emerge una condanna risalente al 2005 ad una

pena detentiva di 2 anni con l’identità di IM 1 (AI 47).

Al proposito IM 1 in Polizia ha dichiarato:

"

Sono stato anche in __________ in prigione sempre per questioni

di truffa (…), sono stato 1 anno in carcere.”

(VI PG 04.07.2014, p. 4, allegato 2 al Rapporto d’inchiesta di

Polizia giudiziaria del 27.10.2014, AI 96).

Dinanzi al PP l’imputato ha precisato:

"

(…) all’interrogante che mi chiede se per caso ho anche

precedenti anche in __________ rispondo di sì. Lì ho fatto un anno di galera

perché ho preso un prestito e non l’ho restituito. Questo è successo 10 anni fa.”

(VI PP 11.06.2014, p. 10, AI 8).

Ancora in occasione dell’interrogatorio dibattimentale l’imputato

ha confermato che:

"

Preciso che avevo ottenuto un prestito ma non l’avevo restituito.

Ho trascorso un anno di carcere prima di essere rilasciato condizionalmente.”

(VI DIB 27.01.2014, p. 3, allegato 1 al verbale dibattimentale).

Interrogato sulle sue prospettive future, IM 1 si è dichiarato

intenzionato a tornare in __________, affermando di non voler tornare in

Svizzera (VI DIB 27.01.2014, p. 4, allegato 1 al verbale dibattimentale).

V) Circostanze dell’arresto,

inchiesta e atto d’accusa

10. Il procedimento penale

a carico di IM 1 è stato aperto a seguito della denuncia formulata da ACPR 8,

titolare di un’azienda forestale, il quale in data 21 aprile 2013 si è

presentato presso la Polizia cantonale ____ consegnando agli agenti delle

banconote da 500.00 Euro false per un totale di EUR 250'000.00. L’AP ha

riferito che il 3 aprile 2013 era stato contattato da tale __________, il

quale, per il tramite di un investitore di nome __________, si sarebbe mostrato

interessato all’acquisto di diversi macchinari per lavori forestali.

Dopo numerose telefonate e scambi di e-mail, il 13 aprile 2013

sarebbe quindi avvenuto un primo incontro, a __________ alla presenza di __________

e del citato __________, i quali avrebbero persuaso ACPR 8 della bontà

dell’affare.

Il danneggiato è quindi stato convinto a presentarsi a __________

in data 21 aprile 2013, in possesso della somma di CHF 80'000.00, per

un’operazione di cambio valuta legata al pagamento di un acconto sul prezzo

d’acquisto dei macchinari. A questo incontro a __________ si sarebbe presentata

una terza persona, definita come “l’avvocato”, che, dopo una breve

presentazione, avrebbe chiesto a ACPR 8 di poter vedere il denaro in suo

possesso, consegnandogli in contropartita banconote da EUR 500.00 per

complessivi EUR 250'000.00, risultati fasulli.

Sulle banconote “facsimile” e le relative fascette, la

Polizia scientifica è riuscita ad isolare il profilo genetico di IM 1, persona

già nota alle autorità svizzere, __________ ed italiane per fatti analoghi e

nei confronti del quale era pure pendente una ricerca del luogo di soggiorno

emessa dalle autorità __________.

Nei confronti di IM 1 è quindi stato emesso un mandato di cattura

(Rapporto d’inchiesta di Polizia giudiziaria del 13.05.2014, p. 2-3, AI 4).

11. In data 10 giugno

2014, alla Polizia Cantonale è giunta la segnalazione che ha permesso di

fermare l’imputato presso il ristorante __________ di __________, ove sedeva

con ACPR 4 e ACPR 3. La perquisizione ha permesso di stabilire che egli era in

possesso di EUR 40'000.00, mentre ACPR 3 aveva con sé una busta trasparente

contenente CHF 276'000.00 in banconote da nom. CHF 1'000.00 cadauna (risultate

in ampia misura facsimili, cfr. rapporto di arresto provvisorio del

10.06.2014, p. 3, AI 3).

In data 12.06.2014 il PP ha formulato istanza di carcerazione

preventiva invocando l’esistenza di pericolo di fuga, collusione e recidiva (AI

15).

Dando seguito all’istanza formulata dal PP, con decisione 13

giugno 2014 il GPC ha ordinato la carcerazione preventiva dell’imputato sino al

5 settembre 2014 per i motivi di pericolo di fuga e di collusione (AI 22).

In data 22 agosto 2014, in accoglimento della richiesta formulata

da IM 1, il PP ha indi posto l’imputato in regime di esecuzione anticipata

della pena (AI 80).

Con atto d’accusa 120/2014 del 19 novembre 2014 il PP ha rinviato

a giudizio IM 1 per i reati di truffa qualificata e riciclaggio di denaro.

VI) Inchiesta e posizione

dell’imputato

a. ripetuta truffa

qualificata

12. Nel corso

dell’inchiesta, le autorità inquirenti sono giunte ad identificarne in totale

otto episodi di truffe perpetrate secondo la tecnica del cosiddetto “rip-deal”

riconducibili all’imputato.

Nel corso dell’inchiesta, IM 1 ha ammesso sei di questi episodi (segnatamente i punti da 1.3 a 1.8 dell’AA) contestando il proprio coinvolgimento

in altri due (ovvero le circostanze menzionate ai punti 1.1 e 1.2 dell’AA).

Ancora in occasione del verbale dibattimentale, l’imputato ha

confermato le proprie dichiarazioni relativamente ai fatti di cui ai punti da 1.3 a 1.8 dell’AA (cfr. VI DIB 27.01.2014, p. 7 e 8, allegato 1 al verbale dibattimentale).

Relativamente ai fatti di cui al punto 1.2 dell’AA occorre

osservare che l’imputato, pur contestando il preciso episodio, ha indicato che

un fatto simile era avvenuto nel mese di febbraio-marzo 2014 (cfr. AI 92, p.

2).

IM 1 ha tuttavia modificato la propria versione in occasione del

pubblico dibattimento, indicando che:

"

Si lo riconosco. Durante l’inchiesta avevo indicato un altro

periodo relativamente ai fatti di __________, ma ora dichiaro di aver confuso

le date e che la truffa da me commessa e dichiarata spontaneamente nei verbali

durante la fase istruttoria è quella commessa ai danni della signora ACPR 7”

(cfr. VI DIB 27.01.2014, p. 7, allegato 1 al verbale

dibattimentale).

Conseguentemente, con riferimento agli episodi riportati nell’atto

d’accusa, IM 1 ha mantenuto le proprie contestazioni unicamente per quanto

attiene al punto 1.1 dell’AA e ciò malgrado l’identificazione del suo DNA sulle

banconote ed un riconoscimento fotografico, affermando che:

"

Questa truffa non l’ho commessa io, come già dichiarato durante

l’inchiesta. Io non ho ricevuto soldi da nessuno e sono del tutto estraneo. (…)

Non contesto che si tratti del mio DNA. Ritengo tuttavia che questo sia stato

trovato su quelle banconote perché quando ci dividiamo i soldi finti, li

tocchiamo un po’ tutti ed è quindi possibile che io abbia anche toccato i soldi

utilizzati per commettere quella truffa. Non mi spiego come posso essere stato

riconosciuto dall’AP in fotografia visto che io non ho mai incontrato nessuno a

__________. Io non sono mai stato a __________ ad incontrare la gente poi truffata

in Svizzera”

(cfr. VI DIB 27.01.2014, p. 6, allegato 1 al verbale

dibattimentale).

b. ripetuto riciclaggio di

denaro

13. Relativamente

all’imputazione di ripetuto riciclaggio di denaro, la pubblica accusa ha

promosso l’accusa nei confronti di IM 1 relativamente al trasporto verso

l’Italia di CHF 96'000.00, denaro che sarebbe stato nascosto nella borsetta di IM

2.

Al proposito, l’imputato ha fornito versioni discordanti quanto

alla provenienza e alla destinazione del denaro (cfr. AI 89, p. 5 e AI 92, p.

3). In occasione del pubblico dibattimento egli ha indicato che:

"

Si trattava di soldi della sorella di __________, denaro che

proveniva dalla __________ e che a me era stato chiesto di portare in Italia in

vista di un matrimonio. Non so da dove provenissero questi soldi, e meglio se

fossero provente di reato. In un primo momento io mi sono assunto la

responsabilità di questo episodio nel senso che erano soldi provento di truffe,

indicando tuttavia in seguito che erano soldi della sorella di __________.

Posso dire che questi soldi erano destinati a comprare la sposa”

(cfr. VI DIB 27.01.2014, p. 13, allegato 1 al verbale

dibattimentale).

Confrontato alle contraddizioni emergenti dalle sue precedenti

dichiarazioni, IM 1 ha quindi aggiunto:

"

Oggi voglio dire la verità nel senso che erano soldi che

servivano per “comprare” la sposa, ovvero una specie di dote. In seguito quei

soldi sono stati effettivamente utilizzati per pagare il matrimonio”

(cfr. VI DIB 27.01.2014, p. 13, allegato 1 al verbale dibattimentale).

Come indicato nelle premesse, l’accusa di riciclaggio di denaro è

stata aumentata di CHF 235'000, corrispondente al denaro ottenuto mediante gli

agiti di cui ai punti 1.2, 1.4 e 1.6 nella misura in cui i valori fossero poi

stati trasportati all’estero. Al proposito, IM 1 ha riferito che:

"

I soldi proveniente dalle truffe un po’ li mandavo a casa in __________

un po’ li mandavo in Italia. In Italia i soldi li usavo per provvedere al

sostentamento mio e della mia famiglia. Confermo per il resto quanto dichiarato

nel citato verbale. (…) una parte di questi soldi li ho utilizzati per pagare

la IM 2, in parte per pagare il leasing dell’auto e per altre spese affrontate

in Svizzera. (…) in totale alla signora posso aver dato 50-60'000 franchi. (…)

in Svizzera stimo di aver speso tra i 15’000 ed i 20'000 franchi per il leasing

e le spese correnti, denaro proveniente dalle truffe”

(cfr. VI DIB 27.01.2014, p. 14, allegato 1 al verbale

dibattimentale; AI 89 p. 3).

VII) In

diritto

a. truffa qualificata

14. Giusta l’art. 146 cpv.

1 CP si rende colpevole di truffa ed è quindi passibile di una pena detentiva

sino a cinque anni o una pena pecuniaria, chiunque, per procacciare a sé o ad

altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose

false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l’errore

inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui.

Ai sensi dell’art. 146 cpv. 2 CP la pena è una pena detentiva sino a dieci anni

o una pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere se il colpevole

fa mestiere della truffa.

Il reato presuppone un inganno astuto. L’astuzia é ammessa se

l’autore ordisce un tessuto di menzogne o mette in atto particolari manovre

fraudolente od artifici (DTF 128 IV 18) oppure rilascia false indicazioni la

cui verifica è impossibile, difficile o non ragionevolmente esigibile dalla

controparte o impedisce alla stessa di verificare o prevede che questa vi

rinuncerà in virtù di un rapporto di fiducia particolare (DTF 133 IV 256, 128

IV 18, 126 IV 165 e 125 IV 124). Il tessuto di menzogne e quindi l’inganno

astuto non risulta senz’altro dal cumulo di più menzogne. Esso è dato soltanto

se le menzogne sono l’espressione di una scaltrezza particolare e concordano

tra di loro in modo così sottile che anche una vittima dotata di spirito

critico si sarebbe lasciata ingannare. Se ciò non è il caso l’astuzia è esclusa

quanto meno laddove la situazione illustrata dall’agente nel suo insieme, sia

le singole affermazioni fallaci, avrebbero dovuto ragionevolmente essere

verificate e la scoperta di una sola menzogna avrebbe svelato tutto l’inganno

(DTF 126 IV 165, 122 IV 197 e 119 IV 28).

Qualora sussista un tessuto di menzogne o di stratagemmi

fraudolenti particolarmente raffinati è superfluo esaminarne la verificabilità

(DTF 122 IV 197). Il diritto penale non protegge invece chi poteva evitare

l’inganno con un minimo di attenzione (DTF 133 IV 256, 128 IV 18, 126 IV 165;

STF 6B.409/2007 del 9 ottobre 2007 e 6S.417/2005 del 24 marzo 2006) anche se vi

è da precisare che il principio secondo cui la corresponsabilità della vittima

può portare alla negazione dell’inganno astuto e quindi all’impunità

dell’autore non deve essere ammessa con leggerezza ma soltanto nei casi in cui

alla stessa vittima può essere fatto carico di aver disatteso, nelle concrete

circostanze in cui si è verificata la fattispecie e tenuto conto del suo grado

di preparazione, le più elementari misure di prudenza. In altre parole se, da

una parte, non è necessario né determinante che la vittima, alfine di evitare

l’errore, abbia usato la massima diligenza ed assunto tutte le misure di

prudenza che si imponevano, dall’altra parte l’astuzia è esclusa se la vittima

non ha osservato le misure fondamentali di prudenza (Arzt in Basler Kommentar,

Strafrecht II, Helbing Lichtenhahn, Basilea, 2007, n. 10 ss. ad art. 146; Donatsch,

Strafrecht III, Schulthess, Zurigo 2008, § 18, p. 194 ss.; Corboz, Les

infractions en droit suisse, vol. I, Stämpfli, Berna 2002, n. 16 ss. ad art. 146;

DTF 128 IV 18, 126 IV 165, 119 IV 28; STF 6S.18/2007 del 2 marzo 2007 e

6S.168/2006 del 6 novembre 2006). L’attitudine sconsiderata della vittima, il

suo essere poco accorta, inesperta, credulona od anche solo motivata dal

desiderio di guadagno può essere d’ostacolo al riconoscimento dell’inganno

astuto soltanto nel caso in cui la stessa non si trovi in una condizione

d’inferiorità rispetto all’autore. Non in ogni caso la dabbenaggine della

vittima comporta perciò l’automatica assoluzione dell’autore. Decisiva è la

situazione concreta, segnatamente l’esigenza di protezione della vittima, nella

misura in cui l’autore la conosce e la sfrutta a suo favore (STF 6S.168/2006

del 6 novembre 2006).

15. Oltre al presupposto

oggettivo dell’inganno astuto il reato presuppone un errore da parte del

truffato (Arzt in Basler Kommentar, Strafrecht II, Helbing Lichtenhahn,

Basilea, 2007, n. 72 ss. ad art. 146; Donatsch, Strafrecht III, Schulthess,

Zurigo 2008, § 18, pag. 207 ss.; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol.

I, Stämpfli, Berna 2002, n. 24 ss. ad art. 146), una disposizione patrimoniale

conseguente all’errore (Arzt, in Basler Kommentar, Strafrecht II, Helbing

Lichtenhahn, Basilea, 2007, n. 77 ss. ad art. 146; Donatsch, Strafrecht III,

Schulthess, Zurigo 2008, § 18, pag. 208 ss.; Corboz, Les infractions en droit

suisse, vol. I, Stämpfli, Berna 2002, vol. I, n. 27 ss. ad art. 146), un danno

patrimoniale (Arzt, in Basler Kommentar, Strafrecht II, Helbing Lichtenhahn,

Basilea, 2007, n. 86 ss. ad art. 146; Donatsch, Strafrecht III, Schulthess,

Considerandi

Zurigo 2008, § 18, pag. 212 ss.; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol.

I, Stämpfli, Berna 2002, vol. I, n. 32 ad art. 146), il quale consiste in una lesione

del patrimonio sotto forma di una diminuzione degli attivi, di un aumento dei

passivi, di un non-aumento degli attivi o di una non-diminuzione dei passivi

(DTF 122 IV 281 consid. 2a, 121 IV 107 consid. c), nonché un nesso causale tra

la disposizione patrimoniale e il danno (Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch,

Praxiskommentar, Dike, Zurigo 2008, n. 29 ad art. 146; Corboz, Les infractions

en droit suisse, vol. I, Stämpfli, Berna 2002, vol. I, n. 38 ad art. 146).

16.

Per quel che concerne

l’aspetto soggettivo, l’autore deve consapevolmente e volontariamente ingannare

la vittima allo scopo di conseguire un illecito profitto e tale sua intenzione

deve estendersi anche alla realizzazione del nesso di causalità. Il dolo

eventuale è comunque sufficiente (Arzt, in Basler Kommentar, Strafrecht II,

Helbing Lichtenhahn, Basilea, 2007, n. 118 ss. ad art. 146; Donatsch, Strafrecht

III, Schulthess, Zurigo 2008, § 18, p. 217 ss.; Trechsel, Schweizerisches

Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Dike, Zurigo 2008, n. 31 ad art. 146;

Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Stämpfli, Berna 2002, vol. I,

n. 39 ss. ad art. 146).

L’infrazione è consumata quando vi è un danno; non è necessario

che l’autore abbia effettivamente realizzato un profitto (Corboz, Les

infractions en droit suisse, vol. I, 3. edizione, n. 36 ad art.

146; Stratenwerth/Jenny, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I:

Straftaten gegen Individualinteressen, 6. ed., Berna 2003, § 15, p. 364, n.

55).

17.

Giusta l’art. 22 cpv. 1 CP chiunque,

avendo cominciato l’esecuzione di un crimine o di un delitto, non compie o

compie senza risultato o senza possibilità di risultato tutti gli atti

necessari alla consumazione del reato può essere punito con pena attenuata. Vi

è un tentativo di truffa qualora l’autore, agendo intenzionalmente e

nell’intento di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, non compie

tutti gli atti necessari al perfezionamento dell’inganno oppure li compie senza

tuttavia riuscire ad indurre in errore la vittima (Sentenza CARP 17.2013.71 del

29.

ottobre 2013 consid. 3).

Ai sensi dell’art. 25 CP, è complice colui che aiuta

intenzionalmente altri a commettere un crimine o un delitto.

Dal profilo oggettivo, la complicità è una forma di partecipazione accessoria

al reato e presuppone che il complice apporti all’autore principale un contributo

causale alla realizzazione dell’infrazione, in modo tale che gli eventi non si

sarebbero realizzati nello stesso modo senza l’atto di favoreggiamento,

ritenuto che non è necessario che l’assistenza del complice sia una conditio

sine qua non della realizzazione del reato, ma che è sufficiente che essa

l’abbia favorita. L’assistenza prestata può essere materiale, intellettuale o

consistere in una semplice astensione o omissione in presenza di una posizione

di garante (DTF 132 IV 49 consid. 1.1, 121 IV 109 consid. 3a, 120 IV 265

consid. 2c/aa, 119 IV 289 consid. 2c/aa; 118 IV 309 consid. 1a; STF 6S.307/2003

del 9 ottobre 2003 consid. 3.1).

Soggettivamente, il complice deve avere agito intenzionalmente o per dolo

eventuale (su questa nozione cfr. DTF 133 IV 19 consid. 4.1). È necessario che

il complice sappia o si renda conto di contribuire ad un determinato atto

delittuoso e che egli lo voglia e lo accetti. A questo proposito, è sufficiente

che egli conosca i tratti principali dell’attività delittuosa dell’autore (DTF

132.

IV 49 consid. 1.1; DTF 121 IV 109 consid. 3a). La volontà del complice non

è direttamente proiettata verso la commissione del reato, ma si esaurisce

nell'assecondare la volontà dell'autore principale (Sentenza CARP 17.2013.71

del 29 ottobre 2013 consid. 4; Rep. 1986, 322, consid. 3.1).

18.

Non vi è ancora, a livello

federale, una giurisprudenza del TF concernente i reati commessi secondo le

modalità che vengono definite “rip-deal” (vedasi tuttavia 6S.132/2005 in cui viene menzionata la commissione di truffe secondo

il metodo “rip-deal”).

La Corte di cassazione penale del Canton __________, con sentenza

del 20 marzo 2006, in un caso di "rip-deal" (concernente un’operazione

di cambio valuta nell'ambito di una compravendita immobiliare), ha ritenuto

adempiuta la fattispecie di truffa. In particolare, ha respinto l'argomento,

sollevato dal ricorrente, secondo cui l'inganno non poteva considerarsi astuto.

A mente della Corte, il modo di procedere degli autori rappresentava, invece,

un caso classico di truffa: la scelta di un hôtel di lusso, l'arrivo ostentato

del preteso acquirente, la messa in scena curata sin nei dettagli, "tout

concourait à donner confiance, à éblouir la victime et à rendre crédible la

perspective du gain important que l'on pouvait faire miroiter à la victime pour

la convaincre de commettre un acte préjudiciable à ses intérêts. C'était astucieux et il était bien difficile pour la future victime

d'opérer un contrôle quelconque".

Nella fattispecie occorre pertanto esaminare i singoli episodi

imputati a IM 1 al fine di stabilire se gli elementi costitutivi del reato di

truffa, con particolare riferimento all’inganno astuto, sono in concreto

realizzati.

18.1

Per quanto concerne i fatti di

cui al punto 1.1, si ricorderà che l’AP, attivo professionalmente quale

titolare di un’azienda agricola, è stato interpellato dai correi di IM 1, i

quali si sono mostrati interessati a concludere un contratto concernente l’acquisto

di macchinari agricoli. Dopo i primi contatti, il danneggiato è stato invitato

a __________ dove ha incontrato altri correi e dove sono stati definiti i

dettagli dell’affare, che sarebbe poi stato concluso a __________.

Contestualmente, ACPR 8 è stato indotto ad aderire alla richiesta di cambio

valuta connesso alla ricezione di un acconto sul prezzo d’acquisto dei

macchinari, ottenendo tuttavia banconote facsimili.

Come in casi analoghi, la vittima è dunque entrata in contatto con

svariati personaggi, ognuno chiamato a rivestire uno specifico ruolo così da

dare la parvenza alla vittima di un affare serio e della presenza di uomini

d’affari seriamente intenzionati a concludere un affare rientrante

perfettamente nell’ambito dell’attività dell’AP. Al fine vincere ogni possibile

scetticismo e rendere oltremodo verosimile l’operazione, la vittima è pure

stata invitata a __________, dove ha potuto constatare l’esistenza di una

struttura (apparentemente) reale. Solo quando la fiducia della vittima era

ormai stata carpita, agendo peraltro nell’ambito del pagamento di un acconto

sulla compravendita, all’AP è poi stata proposta un’operazione di cambio.

Tale agire, articolato, variegato, effettuato dando la parvenza di

un affare del tutto legittimo, configura il castello di menzogne citato dalla

giurisprudenza, castello che precludeva alla vittima la possibilità di

procedere a verifiche e di rendersi conto dell’inganno in cui si apprestava a

cadere.

18.2

Per quanto concerne i fatti di

cui al punto 1.2 dell’AA, IM 1 ed i suoi correi hanno contattato una persona

intenzionata a vendere la propria vettura. Come nel caso precedente, al fine di

dare maggior credibilità all’intera operazione, la venditrice è stata invitata

ad un incontro a __________ dove, tra le altre cose, le è stato versato un

acconto di EUR 5'000.00, con l’intesa di poi concretizzare l’affare a __________.

In quella circostanza l’AP è stata convinta ad effettuare un’operazione di

cambio. Per dare ancor maggiore credibilità al tutto, l’imputato si è pure

recato presso un ufficio cambi, dove ha tuttavia sottoposto all’addetto una

mazzetta di soldi autentici. Ciò ha indotto l’AP a consegnare il proprio

denaro, ottenendo in cambio denaro fasullo.

Anche in questo caso, l’elemento costitutivo dell’astuzia appare

pacificamente dato e ciò in ragione del complesso e articolato castello di

menzogne allestito appositamente al fine di ingannare l’AP e renderle

impossibile scorgere l’intenzione truffaldina dei suoi interlocutori.

18.3

Per quanto attiene al punto

1.3

dell’AA, giova ricordare che IM 1 ha consegnato a IM 2 un’importante somma di denaro autentico e un altrettanto consistente numero di banconote

fasulle affinché questa li consegnasse a __________ a conoscenti dell’imputato.

Questi, per ammissione dello stesso IM 1 si apprestavano a commettere una

truffa ai danni di un cittadino _____ (cfr. VI PG 12.08.2014, p. 3). In tale

contesto, anche tale episodio, sfumato allo stadio del tentativo in ragione del

fatto che la vittima non si è poi presentata con i soldi, deve essere ritenuto

costitutivo del reato sanzionato dall’art. 146 CP. Pur prescindendo dai termini

utilizzati da IM 1, appare infatti evidente che l’operazione posta in essere

dai conoscenti dell’imputato, concerneva un’operazione analoga a quelle da

questi poste in essere, ovvero costitutiva di truffa.

18.4

Relativamente ai fatti di cui

al punto 1.4 dell’AA si ricorderà che IM 1 ed i suoi correi si sono finti

interessati all’acquisto di una vettura di marca Ferrari. Anche in questo caso,

l’AP è stato invitato a __________ dove gli è stato versato un acconto. IM 1,

unitamente a IM 2 si è pure recato al domicilio della vittima per visionare la

vettura. Al termine delle trattative, ACPR 6 è quindi stato indotto ad

accettare un’operazione di cambio.

Appare evidente, anche in questo caso, come l’intervento dei diversi

protagonisti, le visite a domicilio, l’invito a __________, il versamento di un

acconto, la presentazione di un biglietto da visita di una società di diritto ____

erano tutti elementi di un mosaico finalizzato ad indurre la vittima in errore,

tanto da poi condurla ad effettuare un’operazione di cambio capestro. Non può

quindi sussistere dubbio in punto al fatto che gli autori hanno agito con

astuzia.

18.5

I fatti descritti al punto 1.5

dell’AA si riferiscono ad un episodio in cui la vittima è rimasta sconosciuta.

Questa, per ammissione dello stesso imputato, è stata avvicinata mediante il

finto interessamento all’acquisto di una fabbrica. Al fine di indurre in errore

il venditore, vi sono stati, come in casi già menzionati, contatti a __________.

Inoltre, lo scambio di denaro è intervenuto in parte a __________ e in parte

nella capitale __________, dove IM 1, con altri correi, ha fatto “il gioco

del mobiletto” (cfr. AI 92, p. 4). Significativo l’impiego di più uomini

per portare a termine il piano, tanto che l’imputato menziona la presenza di “squadre”:

“la mia squadra, ovvero quelli di __________, siamo stati coinvolti in questo

affare che non è nostro. Un amico di __________ gli ha chiesto degli uomini

perché era una cosa un po’ grande. (…) La vittima era al telefono con qualcuno

che si trovava a __________ dove __________ mi aveva chiesto se potevo far

accompagnare uno della squadra del suo amico” (AI 92 p. 4).

Ne consegue che pure nell’episodio in oggetto tutti gli elementi

costitutivi della truffa (ed in particolare l’astuzia) sono dati.

18.6

Per quanto concerne i fatti di

cui al punto 1.6 dell’AA si rinvia a quanto indicato relativamente ai punti

precedenti, con la precisazione che in questo caso IM 1 ed i suoi correi si

sono finti interessati all’acquisto di uno châlet in __________. I venditori,

previamente invitati a __________, sono poi stati indotti ad accettare un’operazione

di cambio vantaggiosa.

I contatti precontrattuali, l’invito a __________, l’incontro con

diverse persone millantanti interesse nell’acquisto della proprietà immobiliare

configurano l’elemento costitutivo dell’astuzia, che hanno precluso all’AP di

discernere il fatto che l’intera operazione era motivata dall’agire truffaldino

dell’imputato e dei suoi correi.

18.7

L’episodio di cui al punto 1.7

dell’AA si riferisce all’interessamento da parte dell’imputato e dei suoi

correi nell’acquisto di un’attività commerciale a __________. Anche in questo

caso si rimanda a quanto esposto nei punti precedenti. In particolare, al fine

dare la parvenza di un reale interesse nell’affare, IM 1 ha inviato sul posto IM 2, la quale doveva fungere da rappresentante degli acquirenti, per

esaminare il negozio. In tale agire, sono ravvisabili, come nei casi già

indicati, tutti gli elementi costitutivi della truffa.

18.8

Per quanto concerne, in fine, i

fatti menzionati al punto 1.8 dell’AA, l’episodio è quanto mai significativo

dei mezzi e delle risorse messe in gioco da IM 1 e dai suoi complici al fine di

indurre in errore ed ingannare le proprie vittime. Di fatto i responsabili di

una ditta di illuminazione sono stati contattati affinché fornissero i corpi

illuminanti per un hotel di proprietà di un presunto ___________. Al fine di

vestire la vicenda, uno dei responsabili della ditta svizzera é stato invitato

a __________ con la promessa di visitare il cantiere. Durante il suo soggiorno

in detta località, ACPR 3 ha peraltro incontrato la persona di fiducia dello _______,

con la quale ha concluso l’affare. Anche al ritorno in Svizzera, gli AP sono stati

contattati telefonicamente, fino a giungere alla richiesta di versare quella

che può essere definita una “penale” in caso di inadempienza.

Il castello di menzogne, i mezzi e le risorse impiegate erano tali

da rendere impossibile per gli AP accorgersi dell’inganno nel quale, con

astuzia, i membri del gruppo intendevano farli cadere.

18.9

Stante quanto precede, appare

come IM 1 ed i suoi correi hanno agito dando prova di estrema astuzia.

L’intervento di più persone, gli inviti a __________ o __________ ed il

pagamento di acconti sono tutti fattori utilizzati al fine di indurre (e

mantenere) le vittime in inganno così da poi poter proporre, senza rischio,

un’operazione implicante un atto di disposizione lesivo per il loro stesso

patrimonio.

Ne consegue che in tutti i casi oggetto sono stati correttamente

qualificati quali truffe essendo gli elementi costitutivi di tale reato

perfettamente realizzati in concreto.

19.

Come già evidenziato, IM 1 ha riconosciuto le proprie responsabilità negli episodi da 1.2 a 1.8, contestando tuttavia i fatti di cui al punto 1.1 dell’AA.

Si dirà che nel proprio intervento, il difensore di IM 1 ha contestato, in diritto, l’imputazione di cui al punto 1.3 dell’AA.

In tale contesto, si impone di esaminare tali circostanze, posto

che per i punti rimanenti l’imputazione figurante nell’atto d’accusa risulta

essere corretta.

19.1

Per quanto attiene

all’imputazione di cui al punto 1.1 dell’AA, se è vero che sulle banconote è

stato trovato DNA riconducibile a IM 1, la Corte concorda con le argomentazioni

difensive secondo cui tale traccia biologica non rappresenta in quanto tale un

elemento di per sé determinante, soprattutto allorquando l’imputato fornisce

una spiegazione plausibile sulla presenza di tale riscontro.

Nel caso concreto, l’imputato ha indicato che le banconote facsimile

vengono fatte circolare nel gruppo a cui appartiene, da cui la possibilità che

egli stesso in un momento o l’altro, abbia potuto entrare in contatto con le

banconote al di fuori della perpetrazione del reato. Tale spiegazione appare

del tutto credibile. Basta al proposito considerare l’imputazione di cui al

punto 1.3 dell’AA, dove, appunto, IM 1 si sarebbe “limitato” a far

pervenire a terzi le banconote utilizzate nell’ambito di una truffa.

Analogamente, il riconoscimento fotografico appare tutt’altro che

certo, avendo il danneggiato dapprima indicato un’altra persona e non IM 1

quale autore del reato.

Lo stesso AP ha del resto indicato che la persona da lui

identificata si era espresso in buon __________, prerogativa che non pare

appartenere all’imputato.

Dagli atti, non risulta che IM 1 sapesse a chi erano destinati i

soldi passati per le sue mani e che servissero a commettere (come invece

accaduto relativamente ai fatti del punto 1.3 dell’AA) una determinata truffa.

La Corte peraltro considerato che si tratta dell’unico episodio

contestato all’imputato nel quale egli, malgrado i riscontri a lui sottoposti e

nonostante il fatto che non si tratta del fatto più grave a lui imputato, ha

seguitato a negare ogni coinvolgimento. IM 1, ammettendo fatti ben più gravi e

dove era pesantemente coinvolto, non avrebbe dunque avuto motivo di ostinarsi a

negare un singolo caso di complicità, ciò che ne rende credibile la posizione.

L’imputato deve quindi essere prosciolto dall’imputazione di cui

al punto 1.1.

19.2

Relativamente al punto 1.3,

pur ammettendo i fatti, la difesa ha argomentato che la complicità in un

tentativo non sarebbero punibili.

Al proposito, giova osservare che dottrina e giurisprudenza sono

concordi nell’indicare che la complicità è punibile non solo se il reato viene

effettivamente commesso, ma pure in caso di tentativo (DTF 130 IV 131). La

complicità nel tentativo è consumata dal momento in cui l’autore principale

inizia l’esecuzione.

Nel caso concreto, nel verbale 16 agosto 2014, IM 1 ha dichiarato di aver mandato la IM 2 tre volte in Svizzera interna per portare soldi veri e soldi

falsi ai suoi “amici” per truffare cittadini _____.

Se i primi due viaggi si sono conclusi con un nulla di fatto

poiché la vittima non si é presentata, il terzo giorno – sempre stando alle

dichiarazioni dell’imputato – lo scambio di soldi tra IM 2 e gli amici di IM 1

è sfumato poiché la vittima della truffa si era presentata senza il denaro che

sarebbe servito allo scambio.

Tale descrizione configura, a mente della Corte, un tentativo

giunto fino al limite della realizzazione e sfumato per circostanze

indipendenti dalla volontà degli autori.

In tale contesto, IM 1, il quale sapeva di consegnare soldi veri e

falsi nell’imminenza della commissione del reato, di cui a grandi linee

conosceva pure la potenziale vittima, è intervenuto in tale operazione in

qualità di complice, prestando un’assistenza più che concreta, ovvero fornendo

la materia prima – i soldi – che sarebbero serviti per portare a buon fine la

truffa.

Ne consegue che il punto 1.3. dell’atto d’accusa deve essere

confermato, dovendo egli pertanto rispondere delle imputazioni di cui a punti

da 1.2 a 1.8 dell’AA.

19.3

IM 1 ha indubbiamente agito quale professionista delle truffe. L’imputato ha dichiarato di guadagnarsi

da vivere attraverso le truffe, conseguendo somme importanti, quantificate in

corso d’inchiesta tra gli EUR 20'000.00 ed EUR 40'000.00 al mese, importi poi

relativizzati in occasione del verbale dibattimentale.

Corretta quindi risulta essere l’imputazione di truffa nella sua

forma qualificata del mestiere.

b. riciclaggio di denaro

20.

Adempie la fattispecie di riciclaggio di denaro ai sensi dell’art.

305bis CP chi compie un atto suscettibile di vanificare l’accertamento

dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o

dovendo presumere che provengono da un crimine. Il reato di riciclaggio di

denaro, punibile con la detenzione sino a tre anni o con una pena pecuniaria,

ha per fine la sottrazione all’autorità penale del provento di un crimine. Si

tratta di un’infrazione di esposizione a pericolo astratto, il comportamento è

dunque punibile a questo titolo anche laddove l’atto vanificatorio non abbia

raggiunto il suo scopo (DTF 127 IV 20 consid. 3, 119 IV 59 consid. 2e; STF 6B_900/2009

del 21 ottobre 2010 consid. 4.2,6B_334/2007 dell’11 ottobre 2007 consid.

7.1

).

Secondo la giurisprudenza e la dottrina dominante,

ogni trasferimento di denaro all'estero costituisce un atto suscettibile di

vanificare l’accertamento dell’origine di valori patrimoniali. Ciò vale anche

per ogni operazione di trasferimento di valori patrimoniali all’estero da un

conto ad un altro conto, ed anche in presenza della tracciabilità delle

operazioni (DTF 127 IV 20 consid. 3b; STF 6B_643/2012 dell’11 marzo 2013

consid. 5.2,6B_88/2009 del 29 ottobre 2009 consid. 4.3;

Trechsel/Pieth, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2. ed.,

Zurigo 2013, n. 18 ad art. 305bis; Pieth in Basler Kommentar II, 3. ed.,

Basilea 2013, n. 49 ad art. 305bis e rif.; Schmid/Ackermann/Arzt/Bernasconi/De

Capitani, Kommentar Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, Band

I, Zurigo 1998, p. 523).

È atto suscettibile di vanificare l’accertamento

dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali ai sensi

dell’art. 305bis CP anche il cambio di denaro sia che si tratti di conversione

di banconote in valuta estera, sia che si tratti di sostituzione di banconote

in altre di differente taglio della stessa valuta (DTF 136 IV 188 consid. 6.1;

STF 6B_879/2013 del 18.11.2013 consid. 1.1.; Pieth in Basler Kommentar,

Strafrecht II, 3. ed., Basilea 2013, n. 44 ad art. 305bis).

Dal profilo soggettivo, l’autore deve avere agito

intenzionalmente o per dolo eventuale. Egli deve volere o accettare che il

comportamento che decide di adottare sia proprio a cagionare l’atto previsto

dall’art. 305bis CP. Deve, inoltre, sapere o presumere che il valore

patrimoniale di cui dispone proviene da un crimine. A questo proposito, è

sufficiente che abbia conoscenza delle circostanze di fatto che destano in lui

il sospetto sulla provenienza criminale del denaro e che abbia accettato tale

eventualità (DTF 122 IV 211 consid. 2e, 119 IV 242 consid. 2b; STF 6B_879/2013

del 18 marzo 2013 consid. 2.).

21.

Nel caso concreto, per quanto attiene alla somma di CHF 96'000.00

che l’imputato si apprestava ad esportare in Italia il 25 marzo 2014 (punto 2

dell’AA), l’imputato ha fornito versioni divergenti e discordanti, indicando

dapprima che i soldi erano di suo genero e provento di una vendita immobiliare

in __________ (AI 8, p. 9), aggiungendo di escludere che il denaro provenisse

da una truffa (VI PG, AI 96 all. 1).

Nel corso del verbale del 19 settembre 2014 IM 1 ha tuttavia dichiarato che i soldi erano sicuramente provento di un episodio come quelli di cui era

accusato lui dichiarando di non ricordare però di cosa si trattava. Successivamente,

nel corso del medesimo verbale, l’imputato ha nuovamente cambiato versione, affermando

che i soldi gli erano stati dati da una familiare di tale __________, al quale

avrebbe dovuto portare i soldi per acquistare una vettura (VI PP, AI 89 p. 5).

Ancora, nel verbale del 15 ottobre 2014, IM 1 ha modificato le proprie dichiarazioni sostenendo che la somma era della sorella di __________ e

che avrebbe dovuto essere consegnata in Italia in vista dell’acquisto di

qualcosa in __________ (VI PP, AI 92, p. 7). Come già accennato, in occasione

del verbale dibattimentale, la destinazione dei CHF 96'000.00 è nuovamente

cambiata, avendo l’imputato affermato che i soldi servivano come dote e per

pagare un matrimonio (cfr. VI DIB 27.01.2014, p. 13, allegato 1 al verbale

dibattimentale; AI 89 p. 3).

Ciò detto e malgrado l’assenza di una spiegazione plausibile e

lineare circa la provenienza e destinazione del denaro, la Corte non ha potuto

giungere alla conclusione che questo provenisse con certezza dalla commissione

di un crimine. In particolare, anche nell’ipotesi in cui si volesse sposare la

teoria di un’origine illecita del denaro, ciò potrebbe benissimo ascriversi a

reati patrimoniali non necessariamente costitutivi di “crimine” come

invece previsto dall’art. 305bis CP.

Ne consegue che la Corte, in applicazione del principio in

dubio pro reo, non ha ritenuto realizzato il reato di riciclaggio di denaro

per quanto attiene all’importo di CHF 96'000.00 menzionato al punto 2 dell’AA.

22.

Per quanto concerne gli ulteriori CHF 235'000.00

prospettati in occasione del pubblico dibattimento, corrispondenti al provento

delle truffe dei punti AA 1.2, 1.4 e 1.6, occorre evidenziare che inviando e/o trasportando all’estero il provento di

tale crimine, IM 1 ha senz’altro compiuto un atto tale da vanificare

l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori

patrimoniali, compiendo così quello che viene definito come “autoriciclaggio”.

La Corte ha peraltro considerato che dall’importo

complessivo di CHF 235'000.00, si impone di dedurre quanto l’imputato ha speso

per il proprio sostentamento in Svizzera, nonché la somma consegnata a IM 2,

ovvero, stanti le dichiarazioni dell’imputato stesso, complessivamente CHF

80'000.00.

Ne consegue che la somma oggetto del reato di

riciclaggio ammonta a complessivi CHF 155'000.00.

Su questo punto si impone di osservare che al punto 1.2 del

Dispositivo

dispositivo è stato erroneamente indicato che il reato di riciclaggio pari a

CHF 155'000.00 risultava dal provento della truffa di cui al punto 1.1 dell’AA.

Come qui precisato ed indicato nella motivazione orale, detto importo

rappresenta il provento delle truffe di cui ai punti 1.2, 1.4 e 1.6 dell’AA.

Viene allegata la pagina del dispositivo corretta da

sostituire a quella già in possesso delle parti.

VIII) Commisurazione della pena

23. Giusta l’art. 47 cpv.

2 CP la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso

(Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il

grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la

reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la

giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le

espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione”

(DTF 129 IV 6 consid. 6.1).

Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden),

i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere

del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di

evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di

decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità (cfr. DTF 127 IV 101

consid. 2a). In relazione a quest'ultimo criterio, occorre tener conto delle “circostanze

esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in relazione

all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così

pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP

(FF 1999 1745; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2).

In quest’ambito, si inserisce l’eventuale responsabilità limitata

dell’autore. In una sentenza dell’8 marzo 2010 (DTF 136 IV 55, poi confermata

in STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010), distanziandosi dalla

giurisprudenza precedente (cfr. DTF 134 IV 132), il Tribunale federale ha,

infatti, stabilito che - contrariamente ad un’interpretazione puramente

letterale del testo dell’art. 19 cpv. 2 CP (“il giudice attenua la pena”)

- la scemata imputabilità è un elemento che ha un influsso diretto sulla colpa,

la riduzione della pena menzionata dalla norma non essendo altro che la

conseguenza di tale colpa attenuata. La scemata imputabilità va, quindi,

considerata già nella determinazione della colpa dell’autore e non - come prima

si indicava - semplicemente applicata sulla pena (DTF 136 IV 55 consid. 5.5;

STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2).

24. Determinata, così, la

colpa globale dell’imputato (Gesamtverschulden), il giudice deve

indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei

limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata.

Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in

particolare DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una

ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati

all’autore (Täterkomponenten), ovvero della sua vita anteriore

(antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale

(stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di

recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del

procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF

136 IV 55 consid. 5.7; STF 6B_1092/2009 e 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid.

2.2.2; cfr. anche STF 6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5).

Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura

della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata

necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente

trattenere l'autore dal compiere altri reati (messaggio del 21 settembre 1998

concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare

nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999 1744; STF

6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008 del 14 ottobre 2008; STF 6B_370/2007 del 12

marzo 2008 consid. 2.2; DTF 128 IV 73 consid. 4). La legge ha, così, codificato

la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che

ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c, 127 IV 97

consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto

di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere

proporzionata alla colpa (STF 6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008 del 14 ottobre

2008 consid. 3.2.,6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2,

6B_14/2007 del 17 aprile 2007 consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth,

Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna

2006, § 6 n. 72).

25. Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più

reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello

stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più

grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la

metà il massimo della pena comminata ed è, in ogni modo, vincolato al massimo

legale del genere di pena (Ackermann, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2. ed.,

Basilea 2007, n. 8 ss. ad art. 49; Trechsel/Affolter-Eijsten,Schweizerisches

Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo 2008, n. 7 ss. ad art. 49; Stratenwerth/Wohlers,

Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2. ed., Berna 2009, n. 1 ad

art. 49, n. 1; Stoll, Commentaire romand, Code pénal I, Basilea 2009, n. 78 ad

art. 49).

26. La colpa di IM 1 è

oggettivamente e soggettivamente grave.

Lo è dal profilo oggettivo in ragione del numero di episodi e dell’ammontare

del maltolto, pari a complessivi CHF 485'000.00 e EUR 40'000.00, somme

illecitamente conseguite in poco più di 1 anno.

IM 1 ha inoltre dato prova di un’allarmante predisposizione a

delinquere, ritornando a commettere reati contro il patrimonio con regolarità e

facendo delle attività truffaldine un vero e proprio mestiere nonché la

principale fonte di reddito.

Con il suo agire egli ha dimostrato di essere attivo in tutte le

sfaccettature delle truffe perpetrate secondo le modalità del “rip-deal”.

Infatti, se è vero che la fase finale di questi reati concerne usualmente

un’operazione di cambio valute o, più generalmente, uno scambio tra oggetti di

valore, dove la vittima consegna banconote o beni autentici ottenendo in

contropartita banconote o oggetti posticci, è altresì vero che l’imputato ha applicato

concretamente molti degli stratagemmi utilizzati per raggiungere questo

obbiettivo.

In particolare, IM 1 ed i suoi correi si sono finti interessati all’acquisto

di attività commerciali, di servizi da parte di piccole ditte, di automobili,

di macchinari e di immobili, fino ad utilizzare il più classico mobiletto

scomponibile all’interno del quale solitamente si cela un correo che procede

allo scambio di banconote vere con quelle non autentiche. Un mobiletto di

questo genere era peraltro stato acquistato da IM 1 proprio in vista di

commettere una truffa non ancora programmata nel dettaglio (cfr. VI DIB 27.01.2014,

p. 4, allegato 1 al verbale dibattimentale).

IM 1 ha peraltro agito quale tassello di un complesso e variegato

sistema, all’interno del quale, proprio al fine di confondere le proprie

vittime, intervengono diverse persone, ognuna con un suo ruolo specifico. Si

ricorderà, a titolo esemplificativo, il numero di persone e di mezzi impiegati

al fine di concludere la truffa di cui al punto 1.8 dell’AA.

La Corte non ritiene che l’imputato fosse una figura marginale

nell’organizzazione. Al contrario. Si dirà in primo luogo che

se è vero che il trapasso del denaro rappresenta la fase più

rischiosa dell’intero agire truffaldino, è pure proprio tale ultimo atto che

permette alla banda di portare a buon fine l’intera operazione e, soprattutto,

di conseguire il proprio (illecito) profitto.

Soprattutto, dalla lettura dell’atto d’accusa emerge come IM 1 non

avesse un ruolo predeterminato e/o fisso ma che agisse a tuttotondo. A

dipendenza delle necessità di una determinata operazione, egli era appunto la

persona che scambiava soldi veri con quelli fasulli (punto 1.8 dell’AA) era

colui che forniva i soldi veri e facsimili agli autori della truffa (punto 1.3

dell’AA), era chi si fingeva interessato all’acquisto di una vettura (punti 1.2

e 1.4 dell’AA), era la persona che in un luogo faceva “il gioco del

mobiletto” (AI 92 p. 4) mentre altrove la vittima della truffa consegnava

il denaro autentico (punto 1.5 dell’AA), era chi si fingeva interessato

all’acquisto di uno châlet in __________ (punto 1.6 dell’AA) ed era colui che inviava

IM 2 a __________ per visionare il negozio così da far credere che vi fosse un

serio interessamento all’acquisto (punto 1.7 dell’AA). Nel caso di cui al punto

1.4, IM 1 ha del resto agito del tutto autonomamente, trattando con il proprietario

della Ferrari, procedendo egli stesso il giorno seguente a scambiare Euro

fasulli con franchi autentici.

D’altra parte, è stato proprio IM 1 ad assumere la carica di

Amministratore di una società svizzera, così da poter beneficiare della

credibilità che ciò implicava, potendo peraltro circolare con una vettura

targata __________. Analogamente, è stato l’imputato ad agganciare IM 2

affinché questa poi avviasse i contatti per costituire società di diritto __________

con realtivi siti web e biglietti da visita (cfr. punto 1.4 AA), oppure che

mandasse proprio IM 2 in __________ per vedere un albergo.

La Corte non dubita peraltro che i componenti del gruppo potessero

agire a compartimenti stagni, ovvero senza che i vari membri fossero giocoforza

a conoscenza di tutti i dettagli di una determinata operazione. Ciò nondimeno,

dagli atti emerge come tutti i componenti del gruppo aderivano e partecipavano all’operazione

condividendo il fine ultimo, ovvero quello di concretizzare una truffa. Lo

stesso IM 1 ha del resto affermato che il denaro provento delle truffe veniva

portato in Italia dove veniva poi suddiviso tra i vari protagonisti.

Per il rimanente, la Corte non ravvede, come argomentato dalla

difesa, motivi di relativizzazione degli atti commessi in ragione dell’agire

delle vittime. In particolare, nel presente caso – a differenza altri casi di rip-deal

– i danneggiati non appaiono essere individui spasmodicamente alla ricerca del

facile guadagno. Al contrario, nella fattispecie si trattava di persone interessati

a concludere contratti per poter lavorare, intenzionate a vendere beni mobili o

immobili, avvicinate mediante un fasullo interessamento a concludere un affare

e poi astutamente indotte a compiere operazioni che non avevano richiesto e

risultanti pregiudizievoli al proprio patrimonio.

IM 1 ha peraltro agito unicamente poiché mosso dalla ricerca di un

facile guadagno, ovvero per egoismo e cupidigia.

La Corte ha inoltre considerato il fatto che IM 1 ben sapeva, già

solo in ragione delle molteplici condanne subite in precedenza, della gravità

del suo agire. Egli non pare tuttavia aver tratto alcun insegnamento da tali

condanne così come pure dai periodi di detenzione patiti. Al contrario, proprio

per non doversi confrontare con il suo passato, l’imputato ha di volta in volta

cambiato (più o meno ufficialmente) il proprio nome, raggiungendo quota 25

alias.

In fine, la Corte ha ritenuto grave, sia del profilo oggettivo che

soggettivo, pure il reato di riciclaggio di denaro, ritenuto che si è trattato

di CHF 155'000.00 trasportati in Italia in poco più di 1 anno, così che il

denaro potesse essere suddiviso tra i vari membri del gruppo.

La Corte ha ritenuto a favore dell’imputato una certa qual

collaborazione, ritenuto che un episodio non sarebbe verosimilmente mai emerso,

così come il suo accordo alla confisca dei beni posti sotto sequestro. Per il

rimanente, IM 1 mai è parso voler veramente fare luce sull’intera vicenda.

Tutto ciò considerato, ritenuto pure il concorso tra i reati, la

Corte ha ritenuto adeguata alla colpa di IM 1 una pena detentiva di 3 anni.

Quo alla sospensione condizionale della pena, richiamando la

sentenza del 29 aprile 2010 del Tribunale di __________ che ha condannato

l’imputato con l’alias di IM 1 alla pena detentiva di 8 mesi, ritorna in

concreto applicabile l’art. 42 cpv. 2 CP.

Nel caso concreto non si ravvedono circostanze particolarmente

favorevoli. Al contrario. IM 1 è plurirecidivo e non ha fatto mistero di

vivere, unitamente ad altre persone, proprio del provento di truffe. Egli non

ha tratto alcun insegnamento neppure dalle numerose precedenti condanne o dai

periodi di detenzione già sopportati. Piuttosto che confrontarsi con il proprio

passato, l’imputato è parso preferire cambiare (più o meno ufficialmente) il

proprio nome, accumulando ben 25 alias. In tale contesto, la probabilità

che egli, ritrovata la libertà, commetta nuovi reati contro il patrimonio,

risulta essere pressoché una certezza, sicché la pena dovrà essere

integralmente da espiare.

IX) Nota professionale

del difensore d’ufficio

La nota professionale dell’avv. DF 1, difensore di IM 2, è

approvata per CHF 13'055.50 comprensiva di onorario e spese.

Visti gli art. 12, 22, 25, 40,

42, 43, 44, 47, 49, 51, 69, 70, 146, 305bis CP;

82,135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

1. IM 1

Alias:

IM 1

IM 1

IM 1

IM 1

IM 1

IM 1

IM 1

IM 1

IM 1

IM 1

IM 1

IM 1

IM 1

IM 1

IM 1

IM 1

IM 1

IM 1

IM 1

IM 1

IM 1

IM 1

IM 1

IM 1

è autore colpevole di:

1.1. ripetuta

truffa qualificata (in parte tentata)

per avere,

nel periodo compreso tra il 9 novembre 2013 ed il 10 giugno 2014, a __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________,

agendo per mestiere,

in correità o in complicità con terze persone,

per procacciarsi un indebito profitto,

ingannato con astuzia numerose persone, coinvolgendole in

operazioni commerciali di varia natura in realtà inesistenti, inducendole ad

effettuare uno scambio di denaro contante, ottenendo così facendo la consegna

di denaro contante autentico in cambio di banconote posticce, conseguendo in

tal guisa un indebito profitto pari a CHF 485'000.- e EUR 40'000.-;

1.2. ripetuto riciclaggio di

denaro

per avere,

a __________ e __________, nel periodo compreso tra il 9 novembre

2013 ed il 10 giugno 2014,

compiuto atti suscettibili di vanificare l’accertamento

dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali,

e meglio, per avere esportato verso l’Italia complessivamente CHF

155'000.00 provenienti dalle truffe di cui ai punti 1.2, 1.4 e 1.6;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei

considerandi.

2. IM 1 è prosciolto

dall’imputazione di cui al punto 1.1 dell’atto d’accusa;

3. IM 2 è autore colpevole di:

3.1 ripetuta complicità in

truffa qualificata (in parte tentata)

per avere,

a __________, __________, __________ e __________,

nel periodo compreso tra il 3 aprile 2014 ed il 10 giugno 2014,

dovendo presumere trattarsi di attività illegali,

prestato aiuto a IM 1 nella realizzazione di parte delle truffe di

cui al punto 1.1,

segnatamente accompagnandolo agli appuntamenti con i clienti,

trasportando le buste conenenti il denaro provento delle truffe e visitando per

suo conto un’attività commerciale;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei

considerandi.

4. IM 2 è prosciolta dalle

imputazioni di cui ai punti 3.1 e 4 dell’atto d’accusa;

5. Di conseguenza,

5.1 IM 1

è condannato

5.1.1 alla pena detentiva di 3 (tre)

anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto.

5.2 IM 2

é condannata:

5.2.1 alla pena detentiva di 14

(quattordici) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto;

5.2.2 l’esecuzione della pena

detentiva è sospesa e alla condannata è impartito un periodo di prova di anni 2

(due).

6. Deduzion fatta della tassa

di giustizia e delle spese procedurali (comprensive delle spese per le difese

d’ufficio - art. 422 CPP), è ordinata la confisca di tutti i beni e valori

patrimoniali in sequestro, ad eccezione dei telefoni cellulari (previa

cancellazione delle memorie il cui costo sarà da anticipare dall’imputato), dei

minigrip (nr. rep. 36471), di 1 portachiavi arancione con 2 chiavi e

telecomando (nr. 36472), di 2 chiavi BMW (nr. rep. 36473), di 1 prolunga bianca

(nr. rep. 36464) e di 1 seggiolino per bambini (nr. rep. 36463), che vengono

dissequestrati a favore dell’avente diritto a crescita in giudicato della

presente decisione.

7. Gli accusatori privati sono

rinviati al competente foro civile.

8. La tassa di giustizia di

fr. 1'000 (mille) e le spese procedurali sono a carico dei condannati, in

solido, con ripartizione interna in misura di ½ ciascuno.

9. Le spese per la difesa

d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

9.1 La nota professionale

dell’avv. DF 1 è approvata per fr. 13'055.50, comprensiva di onorario e spese.

Il condannato IM 1 è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone __________

l’importo di fr. 13'055.50 non appena le sue condizioni economiche glielo

permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

9.2 La nota professionale

dell’avv. DUF 1 à approvata per fr. 14'848.30, comprensiva di onorario e spese.

La condannata IM 2 è tenuta a rimborsare allo Stato del Cantone __________

l’importo di fr. 14'848.30 non appena le sue condizioni economiche glielo

permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

10. Questo giudizio può essere

impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale.

L’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise criminali, per

iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione

della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e

di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.

Distinta spese: Tassa di giustizia fr. 1'000.--

Inchiesta

preliminare fr. 15'620.--

Spese postali,tel.,affr. in

blocco fr. 351.--

fr. 16'971.--

============

Distinta spese a

carico di IM 1 (1/2)

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 7'810.--

Spese postali,tel.,affr. in

blocco fr. 175.50

fr. 8'485.50

============

Distinta spese a

carico di IM 1 (1/2)

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 7'810.--

Spese postali,tel.,affr. in

blocco fr. 175.50

fr. 8'485.50

============

Per la Corte delle assise

criminali

Il Presidente Il

segretario