72.2014.145
Ripetuta truffa qualificata (rip-deal) per avere indotto con astuzia a farsi consegnare denaro contante autentico in cambio di banconote posticce per un indebito profitto di CHF 485'000.- e EUR 40'000
28 gennaio 2015Italiano80 min
Source ti.ch
Incarto
n.
72.2014.145
Lugano,
28 gennaio 2015/md
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte delle assise criminali
composta da:
giudice Amos
Pagnamenta, Presidente
GI 1 giudice
a latere
GI 2 giudice
a latere
MLaw Andrea
Cantaluppi, segretario
sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale
Ministero pubblico
e in qualità di accusatori privati:
ACPR 1
ACPR 2
ACPR 3
ACPR 4
ACPR 5
ACPR 6
ACPR 7
ACPR 8
contro
IM 1
Alias:
IM 1
IM 1
IM 1
IM 1
IM 1
IM 1
IM 1
IM 1
IM 1
IM 1
IM 1
IM 1
IM 1
IM 1
IM 1
IM 1
IM 1
IM 1
IM 1
IM 1
IM 1
rappresentato dall’avv. DF 2 e dall’avv. DF 1
in carcerazione preventiva dal 10 giugno 2014 al 22 agosto
2014 (74 giorni),
in esecuzione anticipata della
pena dal 23 agosto 2014;
IM 2
rappresentata dall’avv. DUF 1
in carcerazione preventiva dal 10 giugno 2014 al 30 giugno
2014 (21 giorni),
nei confronti del quale è stata
adottata la misura sostitutiva del blocco del passaporto ______ in data 30
giugno 2014 (art. 237 cpv. 2 litt. b);
imputati, a
norma dell’atto d’accusa nr. 120/2014 del 19 novembre 2014 emanato dal
Procuratore pubblico PP 1, di
IM 1
1. truffa qualificata (in
parte tentata)
siccome commessa per mestiere, al fine di assicurarsi una
considerevole e regolare fonte di reddito,
agendo in modo sistematico e regolare e secondo un piano preciso,
ogni qualvolta se ne presentava l’occasione, e conseguendo un cospicuo indebito
profitto, utilizzato per soddisfare i propri bisogni e quelli della famiglia,
per avere nel periodo 3 aprile 2013 – 10 giugno 2014 a __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________
e __________,
per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, ingannato
con astuzia diverse persone, affermando cose false o dissimulando cose vere,
oppure confermandone subdolamente l’errore, inducendole in tal modo ad atti
pregiudizievoli al proprio o altrui patrimonio,
segnatamente agendo sempre in correità con terze persone, a volte
quale complice, ognuno con proprio ruolo, ingannato con astuzia le vittime,
coinvolgendole in un’operazione di cambio valuta nell’ambito di affari di
compravendita di varia natura, facendo loro credere, contrariamente al vero, di
ricevere in cambio denaro contante autentico e così ripetutamente ottenuto
dalle vittime la consegna di denaro contante autentico per un importo
complessivo di CHF 565'000.00 e EURO 40'000.00 conseguendo così un indebito
profitto
e meglio per avere
1.1 a __________ e __________
tra il 3 e il 21 aprile 2013, agendo quale complice, fornito a suoi conoscenti,
che sapeva essere dediti, come lui, a questo tipo di attività, le banconote da
EURO 500 utilizzate per il cambio valuta truffaldino, ritenuto che ignoti
autori, qualificandosi con false generalità, hanno contattato il 3 aprile 2013 ACPR
8, titolare di un’azienda forestale che vende anche macchinari per il settore,
fingendosi interessati per l’acquisto di questi macchinari ed inducendo la
vittima ad entrare in trattativa, incontrandolo a __________ per definire
l’affare, concretizzatosi poi in un incontro a __________ il 21 aprile 2013, in cui ACPR 8 è stato indotto a consegnare CHF 80'000.00 per un’operazione di cambio valuta
legata alla ricezione di un acconto sul prezzo d’acquisto dei macchinari e
ricevendo in cambio EURO 250'000.00 finti (tranne una banconota da EURO 500.00,
riconsegnata all’accusatore privato)
1.2 a __________ e __________,
tra il 9 e il 19 novembre 2013, agendo in correità con terze persone, ingannato
con astuzia ACPR 7, inducendola a consegnare a lui il 19 novembre 2013, CHF 50'000.00 in contante,
ritenuto che IM 1 e i suoi correi si sono finti interessati
all’acquisto di una BMW messa in vendita dalla vittima e dopo un incontro a __________,
in cui venne pagato anche un acconto di EURO 5'000.00, la convincevano ad
effettuare anche un’operazione di cambio valuta in eccedenza al prezzo
d’acquisto e che il giorno 19 a __________ IM 1 per convincere ACPR 7 della
bontà degli EURO che gli avrebbe consegnato, assieme alla vittima, si è recato
in un ufficio cambi, estraendo dai plichi di banconote finte, almeno una vera,
ottenendo quindi in cambio la contropartita in CHF, rassicurando in tal modo la
vittima che consegnò i CHF 50'000.00, ricevendo in cambio EURO 110'000.00 in banconote finte
1.3 a __________ e __________
il 18, 19 e 20 marzo 2014, agendo quale complice, fornito, per il tramite di IM
2, a suoi conoscenti che sapeva essere dediti, come lui, a questo tipo di
attività, CHF 50'000.00 autentici e EURO 500'000.00 finti, che, come sapeva,
avrebbero dovuto essere state utilizzate per operazioni truffaldine di cui non
era a conoscenza dei dettagli, che poi però non sarebbero andate in porto
1.4 a __________, __________
e __________, tra fine marzo e il 4 aprile 2014, agendo in correità con terze
persone, ingannato con astuzia ACPR 6, inducendolo a consegnare a lui il 4
aprile 2014, CHF 35'000.00 in contante,
ritenuto che IM 1 e i suoi correi si sono finti interessati
all’acquisto di una Ferrari messa in vendita dalla vittima e dopo un incontro a
__________, in cui venne pagato anche un acconto di EURO 5'000.00 e consegnato
un biglietto da visita di una società di diritto _____, lo convincevano ad
effettuare anche un’operazione di cambio valuta in eccedenza al prezzo
d’acquisto e che il giorno 3 aprile 2014, IM 1 con IM 2 si sono recati al
domicilio della vittima per visionare la vettura oggetto della vendita e che il
giorno 4 IM 1 a __________ ha incontrato ACPR 6 facendosi consegnare CHF 35'000.00 in cambio di EURO 65'000.00 in buona parte finti
1.5 a __________ e __________,
il 14 aprile 2014, agendo in correità con terze persone, ingannato con astuzia
persone rimaste ignote, inducendole a consegnare a __________ a IM 2, la somma
di CHF 250'000.00, mentre a __________, con la partecipazione diretta di IM 1,
era in corso un’operazione di compravendita di una fabbrica in una saletta in
cui era stato allestito il mobiletto in cui venivano manipolate le banconote in
EURO che per stessa ammissione di IM 1 erano finte (per un valore dichiarato di
EURO 300'000.00), ritenuto che per questa operazione IM 1 e i suoi correi hanno
ottenuto CHF 60'000.00
1.6 a __________ e __________,
tra il 25 e il 28 maggio 2014, agendo in correità con terze persone, ingannato
con astuzia ACPR 2 e ACPR 1, inducendoli a consegnare a lui il 28 maggio 2014
CHF 150'000.00 in contante
ritenuto che IM 1 e i suoi correi si sono finti commercianti
interessati all’acquisto di uno châlet in __________ messo in vendita dalle
vittime e dopo un incontro a __________, le convincevano ad effettuare anche
un’operazione di cambio valuta, con la promessa di un guadagno del 15% e che il
giorno 28 maggio, IM 1 a __________ si è fatto consegnare CHF 150'000.00 in cambio di EURO finti
1.7 a __________ e __________
tra il 21 e il 27 maggio 2014, agendo in correità con terze persone, tentato di
ingannare con astuzia ACPR 5, ritenuto che IM 1 con i suoi correi si sono finti
interessati all’acquisto di un negozio a __________ messo in vendita dalla
vittima e dopo un incontro a __________ in cui proponevano un’operazione di
cambio valuta aggiuntiva rispetto al prezzo della vendita del negozio,
organizzavano una visita di una loro rappresentante, in realtà IM 2, che
effettivamente il 21 maggio 2014 visitava il negozio di __________ per
dimostrare la serietà dei loro intenti, e che nel frattempo comunque la
vittima, insospettita dalle modalità dell’operazione aveva provveduto ad
avvertire la Polizia e in seguito non rispondeva più alle chiamate dei correi,
1.8 a __________, __________
e __________ tra il 24 aprile e il 10 giugno 2014, agendo in correità con terze
persone, ingannato con astuzia ACPR 3 e ACPR 4, inducendoli a consegnare a lui
il 10 giugno 2014 EURO 40'000.00 in contanti,
ritenuto che IM 1 e i suoi correi, spacciandosi per uomini
d’affari _____, si mostravano interessati ad una fornitura di lampade da parte
della società __________, di ACPR 3 e ACPR 4, per un albergo a __________, e in
questo ambito ACPR 3 si recava a visionare detto albergo in __________
incontrando un sedicente collaboratore di uno _______, con il quale concludeva
l’affare e tornato in Svizzera allestiva i relativi contratti, e che poi IM 1
incontrava le due vittime a __________ il 10 giugno 2014 al bar __________,
dove era giunto facendosi accompagnare da IM 2, che lo attendeva alla vettura,
e si faceva consegnare EURO 40'000.00 in cambio di CHF 276'000.00 in buona parte finti
2. riciclaggio di denaro
per avere a __________ e __________, il 25 marzo 2014, in correità con IM 2 e __________, compiuto un atto suscettibile di vanificare l’accertamento
dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali, e meglio
esportando verso l’Italia CHF 96'000.00, che sapeva provenire da un crimine e
in particolare da una truffa simile a quelle da lui commesse, messa in atto da
terze persone a lui note,
IM 2
3. truffa qualificata (in
parte tentata)
sub. complicità in truffa qualificata (in parte tentata)
siccome commessa per mestiere, al fine di assicurarsi una
considerevole e regolare fonte di reddito,
agendo in modo sistematico e regolare e secondo una piano preciso,
ogni qualvolta se ne presentava l’occasione, e conseguendo un cospicuo indebito
profitto, unica sua fonte di reddito,
per avere da luglio 2013 e più particolarmente nel periodo 18
marzo 2013 – 10 giugno 2014 a __________, __________, __________, __________ e __________,
per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, ingannato
con astuzia diverse persone, affermando cose false o dissimulando cose vere,
oppure confermandone subdolamente l’errore, inducendole in tal modo ad atti
pregiudizievoli al proprio o altrui patrimonio,
segnatamente agendo in correità con IM 1, conosciuto nel luglio
2013 e delle cui attività non poteva non essere al corrente, ritenuto che per
suo conto aveva affittato delle salette per incontri con potenziali clienti, lo
aveva inserito come membro della IM 2 SA, gli aveva procurato schede
telefoniche svizzere, utilizzando dati di prestanome, lo aveva accompagnato
nell’acquisto di un veicolo poi targato __________, gli aveva procurato almeno
5 società di diritto ____, con relativi biglietti da visita e pagine internet,
intestato con nominativi fasulli, teneva al proprio domicilio o in luoghi a lei
noti di oggetti particolari (macchina sottovuoto, papalina, mobiletto), aveva
fatto per suo conto almeno due viaggi all’estero per visionare possibili
oggetti d’acquisto,
partecipando poi concretamente nei fatti di cui ai punti 1.3, 1.4,
1.5, 1.7, 1.8, e meglio
3.1 portando a __________,
quale complice, i giorni 18, 19 e 20 marzo 2014, a conoscenti di IM 1, anch’essi dediti, come lui, a questo tipo di attività truffaldina, CHF
50'000.00 autentici e EURO 500'000.00 finti, ricevuti da IM 1, ritenuto che le
somme trasportate avrebbero dovuto essere utilizzate per operazioni truffaldine
di cui non erano a conoscenza dei dettagli, che poi però non sarebbero andate
in porto e che per le circostanze indicate sopra non poteva non sapere
dell’utilizzo illecito della somme trasportate, considerata la natura delle
attività di IM 1 e dei suoi correi
3.2 accompagnando IM 1 i
giorni 3 e 4 aprile a __________ e __________ nell’ambito della truffa ai danni
ACPR 6, che nelle modalità di cui al punto 1.4 è stato indotto a consegnare a IM
1 il 4 aprile 2014, CHF 35'000.00 in contante,
ritenuto in particolare che il giorno 3 aprile assieme a IM 1 si è
presentata al domicilio di ACPR 6 per visionare la vettura Ferrari, accrescendo
così il sentimento di affidabilità negli acquirenti e che per le circostanze
indicate sopra non poteva non sapere della natura delle attività di IM 1 e dei
suoi correi
3.3 recandosi a __________
il 14 aprile 2014 su indicazione di IM 1, dove riceveva la somma di CHF
250'000.00, che poi portava in __________ per la consegna a IM 1 medesimo,
ritenuto che per le circostanze indicate sopra non poteva non sapere
dell’origine illecita della somma e della natura delle attività di IM 1 e dei
suoi correi,
3.4 visitando il 21 maggio
2014 a ___ il negozio messo in vendita da ACPR 5, che in quel momento
richiamate le circostanze di cui al punto 1.7, era vittima di un tentativo di
truffa, ritenuto che con il suo agire poteva indurre la vittima ad accrescere
il sentimento di affidabilità negli acquirenti, che si mostravano seriamente
interessati all’oggetto della vendita, tanto da mandare qualcuno a visionarlo e
che per le circostanze indicate sopra non poteva non sapere della natura delle
attività di IM 1 e dei suoi correi
3.5 accompagnando il 10
giugno 2014 a __________ IM 1 che andava ad incontrare le vittime ACPR 3 e ACPR
4, nell’ambito della fattispecie di cui al punto 1.8, dove si sarebbe fatto
consegnare fraudolentemente EURO 40'000.00 in contanti, ritenuto che per le circostanze indicate sopra non poteva non sapere della natura delle attività di IM
1 e dei suoi correi
4. ripetuto riciclaggio di
denaro
4.1 per avere a __________
e __________, il 25 marzo 2014, in correità con IM 1 e __________, compiuto un
atto suscettibile di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o
la confisca di valori patrimoniali, e meglio esportando verso l’Italia CHF
96'000.00, che ritenute le circostanze di cui al punto 3. sapeva o doveva
sapere provenire da un crimine e in particolare da una truffa simile a quelle
da commesse da IM 1 e dai suoi correi
4.2 per avere a __________
il 9 e 12 maggio 2014 e 3 e 4 giugno 2014, compiuto atti suscettibili di
vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori
patrimoniali, e meglio versando sul proprio conto presso la __________ Banca il
9 maggio 2014 CHF 18'000.00, poi bonificati il 12 maggio 2014 in Italia, nonché il 3 giugno 2014 EURO 3'550.00, poi bonificati il 4 giungo 2014 in Italia, somme consegnatele da IM 1 e che ritenute le circostanze di cui al punto 3. sapeva o
doveva sapere provenire da un crimine e in particolare da una truffa simile a
quelle da commesse da IM 1 e dai suoi correi
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate;
reati previsti: dagli art. 146 cpv. 2 CPS (in parte in
relazione all’art. 22 e all’art. 25 CPS) e 305bis cifra 1 CPS;
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1 in rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato IM 1, assistito
dal suo difensore di fiducia avv. DF 2 e DF 1;
- l’imputata IM 2, assistita
dal suo difensore d’ufficio avv. DUF 1 accompagnata dalla praticante MLaw __________;
Espletato il pubblico dibattimento:
martedì 27 gennaio 2015, dalle ore 09:30 alle ore 17:53,
mercoledì 28 gennaio 2015, dalle ore 15:25 alle ore 16:00.
Evase le seguenti
questioni: Verbale del
dibattimento
Il presidente propone di modificare l’atto d’accusa
come segue:
- al
punto 1 AA va aggiunta l’indicazione “ripetuta”;
- al
punto 3 AA va aggiunta l’indicazione “ripetuta”;
- al
punto 4 AA va aggiunta l’indicazione “ripetuto”;
- al
punto 2 AA va aggiunto l’importo di 275'000 franchi che corrisponde ai proventi
delle truffe dei punti AA 1.2; 1.4; 1.6; 1.8;
- al
punto 1.1 AA va aggiunta l’ipotesi subordinata di correità.
- al
punto 1.2 va aggiunta l’ipotesi subordinata di truffa contro ignoti.
- al
punto 4 va aggiunto l’importo di 12'000 franchi.
Il Presidente chiede alle parti
se hanno obiezioni nel procedere in tal senso.
Le parti si dichiarano d’accordo
nel procedere come proposto dal Presidente.
Sentiti: § il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il
quale formula e motiva le seguenti conclusioni:
Il processo odierno si inserisce nel contesto delle truffe
rip-deal sul territorio ticinese. Da quando è stato arrestato IM 1, in __________ si è assistito ad un calo importante di questa tipologia di truffe. Inserito in una
cerchia di bande proveniente dall’Italia, l’imputato portava a termine queste
truffe per il suo sostentamento, lo faceva per mestiere. Di una qualsivoglia
attività lecita di IM 1, come quella in __________, non si ha traccia.
L’imputato IM 1 ha agito in tutta __________; le precedenti condanne così come
il numero degli alias testimoniano la fervida attività criminale di IM 1.
L’inchiesta ha inoltre evidenziato un’evoluzione dei metodi utilizzati per
portare a termine le truffe, metodi che hanno raggiunto una finezza notevole;
basti pensare alla creazione di società di diritto inglesi messe in piedi a
questo fine. IM 1 ha agito in maniera ripetuta, sfrontata. Non v’è ancora a
livello federale una giurisprudenza definitiva che assimili il “rip-deal” al
reato di truffa, tuttavia a livello Cantonale è già stato ammesso (Sentenza
della Corte assise correzionali 72/2012.103).
Secondo l’accusa, i fatti, riconosciuti da IM 1, adempiono
chiaramente i requisiti legali della truffa.
Per quanto concerne il punto 1.1 AA non può essere seguita la
versione di IM 1 quando dice che si è trattato di un caso. IM 1 era almeno
complice; lui sapeva cosa si faceva con quei soldi, lui sapeva che erano
destinati a truffare qualcuno. IM 1 non ricorda questo fatto non perché era una
cosa piccola, ma perché ha compiuto così tante truffe simili fra loro da creare
confusione.
Il punto 1.2 è riconosciuto nei fatti. Per quanto attiene al
raggiro astuto questo è dato dal pagamento dell’acconto a __________ nonché del
controllo all’ufficio cambi della banconota vera.
Il punto 1.3 è stato ammesso spontaneamente dall’accusato. In
questo caso, siccome ha fornito le banconote, bisogna riconoscere almeno il
tentativo in qualità di complice.
Al punto 1.4 è adempiuto il presupposto dell’inganno, e questo a
seguito dei vari passi mossi per condurre e confortare la vittima in errore:
dall’acconto versato alla visita alla vittima, la prova della macchina nonché
l’utilizzo della società ____.
Il punto 1.5 è riconosciuto dall’imputato. Anche se non si ha
notizia della vittima del raggiro bisogna riconosce la competenza delle
autorità Svizzere siccome parte del reato ha avuto luogo a __________.
Al punto 1.6 l’inganno è realizzato dagli incontri precontrattuali
a __________.
Il tentativo di truffa di cui il punto 1.7 è pacifico. Non solo le
trattative che hanno preceduto l’affare erano al fine di inganno, ma si é anche
provveduto ad inviare la IM 2 a controllare il negozio confortando così la
vittima nell’errore.
Il punto 1.8 è significativo di come le vittime non erano solo
gente che voleva il facile guadagno e quindi saltava le regolari regole della
prudenza; era gente che voleva concludere affari seri.
Per quanto concerne il reato di riciclaggio l’accusa sostiene che
quanto ammesso da IM 1 in primo tempo al riguardo dei 96'000 franchi sia la verità.
È vero che in seguito ad un colloquio con il difensore IM 1 ha cambiato versione, ma l’accusa ritiene in ogni caso come vera la prima versione, e cioè che
erano provente di reato.
Più delicata è la posizione della IM 2. Secondo la tesi
accusatoria se la IM 2 non ha visto è perché non ha voluto vedere. Era
impossibile non rendersi conto che gli affari di IM 1 non erano leciti; durante
tutto l’anno che ha frequentato IM 1 IM 2 non ha mai mai visto concretizzare un
vero affare. Secondo l’accusa, al più tardi con il terzo viaggio a __________,
occasione nella quale ha gettato soldi finti, la IM 2 non poteva non capire o
avere il fondato sospetto che IM 1 si occupava di affari illeciti. Anche i
fatti antecedenti, quali la riservazione di salette, le schede telefoniche e le
società __________ dovevano far capire a IM 2 che non si trattava di cose
lecite. Secondo l’accusa IM 2 non è che non poteva capire, è che semplicemente
ha accettato questo per convenienza. Emblematico é l’affare di __________: come
si può non nutrire sospetti e ritenere tutto regolare un affare nel quale si
deve attendere uno sconosciuto in un bar che deve consegnare una busta? Non si
può. Non si può accettare che IM 2 sia stata ingenua a tal punto; ella ha
accettato tacitamente per necessità quanto messo in atto da IM 1. L’accusa
ritiene che con quanto fatto, la IM 2 sia stata addirittura correa, non solo
complice. Ella ha permesso a IM 1 di fare quanto ha fatto. E questo non solo al
riguardo delle truffe, ma anche per il riciclaggio.
Al riguardo della commisurazione della pena bisogna innanzitutto
sottolineare che il ruolo principale è stato ricoperto da IM 1. Egli faceva
della truffa il suo mestiere. Ha numerosi precedenti penali. Considerando le
cifre importanti, i molti episodi, i precedenti specifici, la colpa grave
dovuta al puro scopo di lucro e la giurisprudenza simile, l’accusa chiede 3
anni interamente da scontare. I tre anni richiesti sono già comprensivi
dell’attenuante dovuta alla collaborazione di IM 1 in corso di inchiesta.
Per quanto riguarda IM 2 bisogna innanzitutto rilevare che il suo
ruolo di correa non è certamente grave come quello di IM 1, inoltre a suo
favore vi è anche l’incensuratezza nonché il fatto che si sia messa subito a
lavorare una volta uscita dalla carcerazione preventiva. Non si può invocare
l’attenuante della necessità e del bisogno. Alla luce di quanto detto l’accusa
chiede per IM 2 2 anni di detenzione sospesi per un periodo di 2 anni;
§ l’avv.
DF 2, rappresentante dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le
seguenti conclusioni:
L’avvocato inizia l’arringa parlando delle radici di IM 1, della
sua famiglia in __________. I precedenti di IM 1 vanno considerati per quello
che sono, contestualizzandoli. In Svizzera questi precedenti sono assolutamente
insignificanti, in Italia sono dei precedenti datati, in __________ non si sa,
anche se evita di entrarci ed in __________ ha scontato qualche mese.
Solo ultimamente IM 1 si è inserito nel giro dei rip-deal. La
difesa contesta quanto detto dall’accusa secondo la quale le truffe rip-deal
sono cessate dopo l’arresto di IM 1, secondo i giornali locali infatti anche
nei mesi successivi all’arresto di IM 1 vi sono stati degli arresti di persone
non collegate allo stesso imputato per delle truffe simili. Il ruolo di IM 1 va
ben ricollocato, egli non è la testa di un’associazione a delinquere, bensì
probabilmente l’ultima ruota del carro.
L’occasione dell’arresto di IM 1 è emblematica: egli è stato
arrestato poiché è tornato a compiere un reato in un luogo laddove aveva poche
settimane prima già compiuto un reato simile. A mente della difesa questo è un
errore che solo un principiante poteva commettere. Inoltre, come affermato da IM
1 in occasione del primo verbale, lui non sapeva cosa stava a monte del
contratto, essendo andato solo ad effettuare lo scambio. Questo è indizio che IM
1 era solo una rotella del macchinario. Secondo le ammissioni di IM 1 c’era
sempre qualcuno che gli diceva cosa/come fare. Basti pensare anche al copricapo
ebraico che ha dovuto indossare per essere riconosciuto, ciò che indica
chiaramente che nelle trattative precedenti non era mai entrato in contatto con
le vittime.
Per quanto riguarda l’atteggiamento in inchiesta, IM 1 ha sin da subito denotato un comportamento collaborativo. Egli ha dichiarato spontaneamente di aver
commesso altre truffe, reati sfociati poi nei punti 1.2 e 1.5 AA. La difesa
sottolinea inoltre che la faccenda di __________ non sarebbe mai emersa senza
la confessione di IM 1. Proprio grazie a questo comportamento di IM 1 in inchiesta si può ritenere che le dichiarazioni dello stesso siano credibili. Emblematico a
questo fine è l’episodio della signora __________, nel quale IM 1 poiché non
riconosce le date non ammette d’aver fatto la truffa, ammettendo tuttavia di
aver fatto la stessa cosa ma in un altro periodo.
Per quanto concerne il punto 1.1 AA secondo la difesa la
spiegazione data da IM 1 ancor’oggi in aula è più che plausibile. Nel clan da
dove proviene IM 1 vi è un fondo comune di queste banconote facsimili, dunque è
possibile che il DNA dell’imputato compaio sulle banconote usate nella truffa.
A mente della difesa non basta che una traccia del DNA compaia su un oggetto
utilizzato da molti per ammettere la complicità (Sentenza della Corte assise
correzionali 14.9.2012, 72.2012.103 consid. 4). Per quanto riguarda il
riconoscimento di IM 1 da parte della vittima, non si sa in quale circostanza
sia stato fatto. La vittima, al momento in cui descrive l’imputato, sostiene
infatti che il truffatore parlava correntemente ____, cosa che IM 1 non fa.
Secondo giurisprudenza, perché vi sia accusa di complicità, bisogna che il
complice sappia o si renda conto di contribuire ad un atto delittuoso,
conoscendone i tratti principali. Per questo motivo la difesa rigetta il punto
1.1 AA.
Per quanto concerne l’episodio di __________, la difesa si limita
a sostenere che la complicità in un tentativo non è punibile, i fatti non sono
nemmeno iniziati. Per questo motivo la difesa sostiene che il reato di cui al
punto 1.3 AA non sussista.
Per quanto attiene al riciclaggio, bisogna precisare che il reato
stesso deve presupporre che i soldi all’origine siano provente di reato. Ora, a
mente della difesa, non vi è nulla a parte il verbale del 19.9.14 che lasci
presupporre l’origine delittuosa di questi soldi. Si rileva che nello stesso
verbale IM 1 ritratta quanto detto per dei motivi spiegati anche oggi in aula.
Non si può in buona fede ritenere che tutti i soldi proveniente dai famigliari
di __________ abbiano un origine criminale. Per quanto detto, la difesa chiede
l’assoluzione per l’accusa di riciclaggio limitatamente all’importo di CHF
96'000. Per il resto della somma, frutto delle truffe di cui AA 1.2, 1.4, 1.6,
1.8, bisogna trattare le spese avute da IM 1 in Svizzera, importo per il quale il reato di riciclaggio non è dato.
Per quanto riguarda il reato principale ascritto a IM 1, la
truffa, la difesa sostiene che IM 1 stesso non sia la l’ingannatore, bensì solo
un’esecutore, giungendo lui solo al momento in cui la vittima è già ingannata.
La difesa rileva inoltre che anche da parte delle vittima vi sia stato un
comportamento troppo poco attento. Attratti da un facile guadagno, si sono
quasi prestati all’inganno. La cupidigia delle persone prese di mira ha
contribuito largamente alla riuscita dell’inganno. Per questo motivo, la difesa
sostiene che a monte di questi atti non v’è un inganno, tantomeno astuzia. Nel
qual caso dovesse essere ritenuto l’inganno astuto, si chiede che la pena venga
commisurata al comportamento criminale debole secondo quanto precede.
A favore di IM 1 bisogna sicuramente citare la collaborazione in
inchiesta. Anche i precedenti devono essere relativizzati, essendo di piccola
entità e datati. L’intensità dell’atto criminale deve essere relativizzato
siccome le vittime si sono esposte in maniera considerevole. Per i motivi sopra
elencati, la difesa chiede una pena inferiore ai tre anni di cui almeno in
parte a favore della sospensione condizionale. La parte da scontare inoltre non
può eccedere un anno;
§ l’avv.
DUF 1, rappresentante dell’imputata IM 2, il quale formula e motiva le
seguenti conclusioni:
La difesa sostiene che la IM 2 non possa essere ritenuta colpevole
per i reati a lei ascritti. Il reato di truffa presuppone un comportamento
attivo, comportamento escluso per IM 2 dallo stesso IM 1, il quale ha sin da
subito dichiarato che la IM 2 era all’oscuro delle sue faccende. A questo
proposito, la difese ritiene che bisogna contestualizzarla situazione di IM 2:
cittadina _______ arrivata in Svizzera, è riuscita a mettere in piedi una
società di capitali che la mantenesse. In un periodo economicamente difficile
per lei e la società creata l’imputata ha conosciuto IM 1, un uomo che secondo
lei trasudava di capacità affaristiche e commerciali. All’inizio è stata ingenua
e si è lasciata ingannare facilmente da IM 1. Anche in un secondo tempo,
confrontata con delle situazioni dubbie, IM 1 riuscì con abilità a convincerla
della serietà dei suoi affari. Gli indizi richiamati dall’accusa non sono
certamente sufficienti ad affermare che la IM 2 sapesse degli affari illeciti
di IM 1. Se IM 2, cittadina modello sinora, avrebbe d’altronde nutrito dei
dubbi su IM 1, non avrebbe mai permesso a quest’ultimo di diventare membro del
CdA della sua società, costruita con i suoi risparmi e sua unica fonte di
reddito. Anche al riguardo dell’elemento che più gioca a sfavore di IM 2,
l’acquisto di schede telefoniche a nome di terzi inconsapevoli, si rileva che
il venditore stesso abbia confidato a IM 2 che era prassi normale e consolidata.
Questo fatto, benché deprecabile, non è assolutamente sufficiente a far
ritenere che IM 2 fosse sicura del fatto che IM 1 stesse compiendo dei reati. Le
stesse considerazioni valgono anche per quanto riguarda la costituzione delle
società in _____. Per quanto attiene la macchina per confezionare, come detto e
ribadito oggi in aula da IM 2, era utilizzata per fini alimentari. IM 1 stesso
ha dichiarato di non aver mai confezionato in presenza della IM 2. Anche per
quanto riguarda le fascette per confezionare le banconote, IM 2 non poteva
pensare che servissero ad un atto criminale avendo IM 1 da sempre millantato una
cifra d’affari importante. Anche il fatto che IM 1 si occupava di numerosi
affari non significa assolutamente nulla: è prass, i nel mondo imprenditoriale,
occuparsi di affari diversificati, soprattutto in un periodo di difficoltà
economica. Bisogna inoltre rilevare che quanto avvenuto è da ascrivere ad un
periodo limitato ed a atti singoli. Valutare tutti gli indizi con il senno di
poi è ben differente, ma al momento dei fatti IM 2 non poteva fare i
collegamenti necessari e rendersi conto dell’illiceità degli affari di IM 1.
La difesa rileva inoltre come gli elementi oggettivi e soggettivi
della definizione di correità non sia assolutamente data.
Per quanto riguarda la complicità, dopo aver richiamato gli
elementi principali della definizione secondo la dottrina e la giurisprudenza,
la difesa rileva che il comportamento di IM 2 non riempia le caratteristiche
necessarie affinché sia adempiuta. La presenza di IM 2 non era certamente conditio
sine qua non per la riuscita dei reati di IM 1, inoltre la stessa
non conosceva nemmeno i piani e lo svolgimento di questi reati. Il compenso
percepito dall’imputata era in linea con i compensi medi data per delle
situazioni normali.
Per quanto riguarda i fatti di __________, la dichiarazione della IM
2 è credibile. Ella ha effettuato tre viaggi a vuoto, non si capisce infatti
perché avrebbe dovuto buttare i soldi finti al posto di riconsegnarli a IM 1. In ogni caso, se la tesi già espressa dall’avv. DF 2 secondo la quale non vi è complicità nel
tentativo è accettata, anche per IM 2 non vi è reato per quanto riguarda questo
punto.
Per quanto riguarda l’acquisto della Ferrari, IM 2 non ha mai
parlato con il venditore. Inoltre IM 2 sapeva che IM 1 aveva la passione per le
belle macchine, per questi motivi non aveva alcuna possibilità di pensare che
si trattasse di una truffa.
Anche per quanto concerne i fatti di __________ la versione di IM
2 è da considerare come veritiera. Innanzitutto lei non poteva sapere che le
buste contenessero soldi, ma soprattutto non poteva assolutamente sapere che
alla base dello scambio vi fosse una truffa.
Anche per i fatti di __________ non vi sono indizi seri ed
inequivocabili che potevano far credere alla IM 2 che vi fosse una truffa in
atto.
Infine, per quanto riguarda l’ultimo episodio in ordine di tempo,
la difesa rileva come la IM 2 abbia semplicemente accompagnato IM 1 al luogo
dell’appuntamento stampando in precedenza il contratto ma senza leggerlo.
Dall’inchiesta è emerso chiaramente che IM 1 stesso non voleva che
la IM 2 venisse a conoscenza di come lui compisse le truffe. Di conseguenza, IM
2 è da considerare come una semplice aiutante inconsapevole dell’agire di IM 1. In nessun caso la sua presenza è stata conditio sine qua non per il compimento dei reati
perpetrati da IM 1.
In virtù del principio in dubio pro reo la difesa chiede
quindi che l’imputata venga assolta delle accuse di cui al punto 3 AA.
Per quanto riguarda il reato di riciclaggio, si contesta che lo
stesso sia mai avvenuto. I 96'000 franchi sono infatti di provente lecito in
primo luogo, in secondo luogo IM 2 è venuta a conoscenza della presenza di
questi soldi solo all’ultimo momento. Per questo motivo mancava la volontà
della stessa a compiere qualsivoglia reato. Per quanto concerne i 12'000
franchi del bonifico, si rileva che IM 2 era in buona fede e soprattutto era
convinta che i soldi erano di lecita provenienza.
La difesa chiede dunque che l’imputata sia assolta anche dal reato
di riciclaggio. In via subordinata, nel caso in cui la Corte dovesse ritenere IM 2 colpevole, la difesa chiede che nella commisurazione della pena
venga considerata l’incensuratezza dell’imputata, la sua collaborazione nonché
il suo comportamento successivo all’arresto, cosa che sottintende una prognosi
positiva. Va inoltre detto che da questa fattispecie la IM 2 ha anche subito delle conseguenze serie, come la perdita della società.
Considerato, in fatto ed in diritto
I) Premessa
1. La presente
motivazione concerne unicamente a IM 1, ritenuto che la coimputata IM 2,
condannata ad una pena detentiva di 14 mesi, non ha formulato annuncio
d’appello. La di lei posizione verrà pertanto evocata unicamente nella misura
in cui necessaria al fine di definire le responsabilità di IM 1.
II) Correzioni
dell’atto d’accusa
2. In merito alle
correzioni dell’atto d’accusa si richiama il verbale del dibattimento,
osservando che le parti hanno aderito alla proposta di aggiungere il termine “ripetuta”
ai punti 1 e 3 dell’AA ed il termine “ripetuto” al punto 4 dell’AA.
Con l’accordo delle parti al punto 1.1 dell’AA è stata aggiunta
l’ipotesi subordinata di correità ed al punto 1.2 l’ipotesi subordinata di
truffa contro ignoti.
Le parti hanno inoltre aderito alla proposta del Presidente di
aggiungere, al punto 4 dell’AA, l’importo di CHF 12'000.00.
In fine, il Presidente, richiamando le dichiarazioni dell’imputato
stesso, ha proposto alle parti di aumentare l’importo oggetto di riciclaggio a
complessivi CHF 371'000.00 (ovvero CHF 96'000.00 riportati nell’AA, aumentati
di CHF 235'000.00 derivanti dagli episodi di cui ai punti 1.2, 1.4 e 1.6. Le
parti hanno aderito alla proposta.
III) Curriculum vitae
3. IM 1, nato il ____ a
__________, dinanzi al PP ha così riassunto la sua vita:
"
Sono nato a __________ e sono cresciuto in un paese che si chiama
__________. Ho tre sorelle, due maggiori e una minore. Loro abitano ancora in __________.
A __________ mi reco ogni tanto solo io. (…) A __________ io avevo anche una
casa che mi è stata sequestrata per l’__________. Ho ricevuto un indennizzo di
70'000 Euro. Ho frequentato le scuole e l’apprendistato di cuoco in __________.
In quel Paese ho anche lavorato come cuoco. Mi sono sposato 25 anni fa. Mia moglie
è __________ come me. Abbiamo avuto 4 figli. Ci siamo separati dieci anni fa a __________.
Mia moglie ed i figli sono a __________. Mia moglie ha una piccola società
nell’ambito della sartoria. I miei figli hanno dai 23 ai 14 anni. Non ho avuto
altri figli dopo la separazione.”
(VI PP
11.06.2014, p. 9-10, AI 8).
Interrogato per la prima volta in Polizia il giorno del suo
arresto, l’imputato ha dichiarato di essere nato con il nome di IM 1, dopodiché
avrebbe deciso di cambiarlo dapprima in IM 1 e poi in IM 1. Tali decisioni
sarebbero state dettate – a suo dire – dal fatto che il suo vero nome non gli
piaceva (VI PG 10.06.2014, p. 6, allegato al Rapporto di arresto provvisorio
del 10.06.2014, AI 3).
Dalla documentazione agli atti emerge che l’imputato ha modificato
numerose volte il proprio nome – anche in modo ufficiale – arrivando ad essere
conosciuto con 25 differenti alias e risultando pure di nazionalità __________
(AI 4).
Interrogato dal PP circa le ragioni di tali cambiamenti di nome, IM
1 ha risposto:
"
ho cambiato più volte il mio nome ufficialmente così. (…) Da noi
si cambia il nome così” (VI PP 11.06.2014, p. 10, AI 8).
In occasione del suo interrogatorio del 16.07.2014, invitato dal
PP a spiegare chi fosse il cittadino __________ IM 1, l’imputato ha affermato:
"
(…) sono io. Anni fa ero anche cittadino __________. Io sono nato
nell’attuale __________ e sono sempre stato cittadino __________. Quando la __________
è entrata a far parte dell’__________ e i suoi cittadini potevano viaggiare
liberamente in __________ ho pensato di acquisire la cittadinanza __________.
Sono quindi andato in __________ ed ho comprato legalmente i documenti _______
con un nome inventato.”
(VI PP 16.07.2014, p. 1-2, AI 56).
In occasione dell’interrogatorio dibattimentale, l’imputato ha in
fine fornito la seguente giustificazione:
"
Cambiavo i nomi per poter avere i visti di entrata in Italia,
siccome questi visti erano necessari quando la __________ era ancora parte
della __________ ma anche successivamente. Solo negli ultimi due anni il visto
non è più necessario per entrare in Italia dalla __________. Necessitavo di
nuovi nomi per ottenere questi visti siccome con quelli precedenti avevo
precedenti penali.”
(VI DIB 27.01.2014, p. 4, allegato 1 al verbale dibattimentale).
4. In merito al suo
rapporto con IM 2, l’imputato in corso d’inchiesta ha affermato di avere
conosciuto la donna circa 6 mesi prima dei fatti, siccome la stessa era
interessata per il tramite di un suo cliente all’acquisto di olio, ed essendo
egli titolare di una società in __________ la quale si occuperebbe della
compravendita di vari prodotti (VI PP 11.06.2014, p. 6, AI 8).
In occasione del pubblico dibattimento IM 1 ha tuttavia asserito di avere conosciuto IM 2 nel 2013, per il tramite di un amico, siccome aveva
bisogno di qualcuno a __________ che lo aiutasse ad “affittare le salette”
(VI DIB 27.01.2014, p. 4, allegato 1 al verbale dibattimentale).
L’imputato sarebbe poi entrato in società con IM 2 nel mese di
dicembre del 2013 assumendo la carica di amministratore della IM 2 SA (VI PG
10.06.2014, p. 4-5, allegato al Rapporto di arresto provvisorio del 10.06.2014,
AI 3), precisando durante il pubblico dibattimento che questa sua decisione
sarebbe stata dettata dal desiderio di ricevere un visto per la Svizzera, dove avrebbe in seguito voluto acquistare una casa e trasferirsi (VI DIB
27.01.2014, p. 4, allegato 1 al verbale dibattimentale).
5. Quanto alla sua
situazione economica, l’imputato ha affermato in corso d’inchiesta di
guadagnarsi da vivere attraverso le truffe, attività che gli permetterebbe di
conseguire tra i 20'000.00 e d i 40'000.00 Euro al mese (VI PP 11.06.2014, p. 5
e 7, AI 8).
Tale dichiarazione è stata sostanzialmente confermata in aula,
allorquando IM 1 ha dichiarato:
"
confermo quanto detto, mi guadagno da vivere attraverso le truffe
ma ho anche altre entrate attraverso mia moglie che quando poteva mi aiutava
anche lei (…). L’importo variava a dipendenza del fatto che le truffe venissero
portate a buon fine o meno. A volte erano 5'000 – 10'000 mila al mese, altre
volte di più, ma a volte passavano anche svariati mesi senza nessuna entrata”
(VI DIB 27.01.2014, p. 2, allegato 1 al verbale dibattimentale).
Confrontato al fatto che in corso d’inchiesta aveva affermato di
trarre dai 20'000.00 ai 40'000.00 Euro al mese, l’imputato ha risposto che:
"
È giusto, ma non tutti i mesi guadagnavo così tanto, magari
capitava una volta all’anno”
(VI DIB 27.01.2014, p. 2, allegato 1 al verbale dibattimentale).
__________ trarrebbe inoltre un reddito compreso tra i 1'000.00 ed
Fatti
i 1'500.00 Euro mensili dalla società di consulenza con sede in __________, già
menzionata (VI DIB 27.01.2014, p. 3, allegato 1 al verbale dibattimentale).
IV) Precedenti penali
6. Dall’Estratto del casellario giudiziale svizzero
dell’11.06.2014 (AI 5) non risulta nessuna iscrizione a nome di IM 1, mentre
con le generalità di IM 1 è stato condannato con decreto d’accusa il 17
febbraio 2010 ad una pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere sospese per un
periodo di prova di 2 anni per il reato di tentata truffa (AI 93).
Sempre in punto ai suoi precedenti in Svizzera, l’imputato ha pure
dichiarato in occasione del suo primo interrogatorio dinanzi al PP che:
"
(…) 16 anni fa sono stato arrestato a __________ (…). Ho fatto
due mesi di galera e poi sono stato rilasciato. Si trattava di esportazione di
gioielli non dichiarati.”
(VI PP 11.06.2014, p. 5, AI 8).
7. Quanto ai precedenti
in altre Nazioni, IM 1 ha affermato in corso d’inchiesta di essere stato
estradato dall’Italia alla __________, indicando che:
"
(…) per raggiungere __________ non siamo passati dalla __________
perché io ho un’espulsione a vita. Sempre per reati inerenti delle truffe,
risalenti a 5 o 6 anni fa, questo a nome di IM 1”
(AI 96 all. 2, p. 4).
"
(…) sono stato anche 6/7 giorni in prigione un’altra volta per
una tentata truffa. Poi sono stato rilasciato ed in Italia mi hanno riarrestato
per essere trasferito in __________, e meglio a __________, dove sono stato sei
settimane in prigione anche per questa questione.”
(VI PP 16.07.2014, p. 2, AI 56).
Tale circostanza è stata confermata dall’imputato pure in
occasione del pubblico dibattimento:
"
Si trattava dello stesso reato che avevo commesso nel 2010 in Svizzera e oggetto del citato DA. Trattandosi di vittime cittadini __________, ero stato estradato
dall’Italia alla __________”
(VI DIB 27.01.2014, p. 3, allegato 1 al verbale dibattimentale).
8. In Italia,
l’imputato è stato oggetto di diversi procedimenti penali sotto differenti
generalità.
Con il nome di IM 1 l’imputato è stato condannato l’11.11.1993 ad
una pena detentiva di 4 mesi per titolo di furto, il 07.05.2002 ad 1 anno e 4
mesi di detenzione per furto in abitazione tentato, il 07.05.2006 ad una pena
detentiva di 5 mesi e 10 giorni per i reati di resistenza a pubblico ufficiale
e lesione personale ed in data 29.04.2010 a 8 mesi di detenzione per possesso e
fabbricazione di documenti di identificazione falsi.
Sotto l’identità di IM 1 risultano due condanne, di cui una del
13.10.1996 a 12 mesi di detenzione per furto in concorso ed una del 06.06.2002
alla pena detentiva di 8 mesi per titolo di falsità materiale commessa dal
privato in autorizzazioni amministrative.
Il 31.12.1997, sempre in Italia, l’imputato, con le generalità di IM
1, é stato condannato a 4 mesi e 20 giorni di detenzione per il reato di furto
in concorso.
Dall’Estratto del casellario giudiziale italiano risulta infine,
con il nome di IM 1, una condanna del 19.12.1994 a 2 mesi e 20 giorni di
detenzione per furto tentato in concorso (AI 29). Tali precedenti sono stati
confermati da IM 1 in occasione del pubblico dibattimento (cfr. AI 29 e 33; VI
DIB 27.01.2014, p. 3, allegato 1 al verbale dibattimentale).
In corso d’inchiesta, così come pure durante l’interrogatorio
dibattimentale, l’imputato ha peraltro ammesso di avere commesso, sempre in
Italia, unitamente ad un cugino, una truffa concernente orologi, episodio per
il quale non sarebbe mai stato perseguito (VI PG 12.08.2014, allegato 3 al
Rapporto d’inchiesta di Polizia giudiziaria del 27.10.2014, AI 96; VI DIB
27.01.2014, p. 3, allegato 1 al verbale dibattimentale).
9. Dall’Estratto del
casellario giudiziale __________ emerge una condanna risalente al 2005 ad una
pena detentiva di 2 anni con l’identità di IM 1 (AI 47).
Al proposito IM 1 in Polizia ha dichiarato:
"
Sono stato anche in __________ in prigione sempre per questioni
di truffa (…), sono stato 1 anno in carcere.”
(VI PG 04.07.2014, p. 4, allegato 2 al Rapporto d’inchiesta di
Polizia giudiziaria del 27.10.2014, AI 96).
Dinanzi al PP l’imputato ha precisato:
"
(…) all’interrogante che mi chiede se per caso ho anche
precedenti anche in __________ rispondo di sì. Lì ho fatto un anno di galera
perché ho preso un prestito e non l’ho restituito. Questo è successo 10 anni fa.”
(VI PP 11.06.2014, p. 10, AI 8).
Ancora in occasione dell’interrogatorio dibattimentale l’imputato
ha confermato che:
"
Preciso che avevo ottenuto un prestito ma non l’avevo restituito.
Ho trascorso un anno di carcere prima di essere rilasciato condizionalmente.”
(VI DIB 27.01.2014, p. 3, allegato 1 al verbale dibattimentale).
Interrogato sulle sue prospettive future, IM 1 si è dichiarato
intenzionato a tornare in __________, affermando di non voler tornare in
Svizzera (VI DIB 27.01.2014, p. 4, allegato 1 al verbale dibattimentale).
V) Circostanze dell’arresto,
inchiesta e atto d’accusa
10. Il procedimento penale
a carico di IM 1 è stato aperto a seguito della denuncia formulata da ACPR 8,
titolare di un’azienda forestale, il quale in data 21 aprile 2013 si è
presentato presso la Polizia cantonale ____ consegnando agli agenti delle
banconote da 500.00 Euro false per un totale di EUR 250'000.00. L’AP ha
riferito che il 3 aprile 2013 era stato contattato da tale __________, il
quale, per il tramite di un investitore di nome __________, si sarebbe mostrato
interessato all’acquisto di diversi macchinari per lavori forestali.
Dopo numerose telefonate e scambi di e-mail, il 13 aprile 2013
sarebbe quindi avvenuto un primo incontro, a __________ alla presenza di __________
e del citato __________, i quali avrebbero persuaso ACPR 8 della bontà
dell’affare.
Il danneggiato è quindi stato convinto a presentarsi a __________
in data 21 aprile 2013, in possesso della somma di CHF 80'000.00, per
un’operazione di cambio valuta legata al pagamento di un acconto sul prezzo
d’acquisto dei macchinari. A questo incontro a __________ si sarebbe presentata
una terza persona, definita come “l’avvocato”, che, dopo una breve
presentazione, avrebbe chiesto a ACPR 8 di poter vedere il denaro in suo
possesso, consegnandogli in contropartita banconote da EUR 500.00 per
complessivi EUR 250'000.00, risultati fasulli.
Sulle banconote “facsimile” e le relative fascette, la
Polizia scientifica è riuscita ad isolare il profilo genetico di IM 1, persona
già nota alle autorità svizzere, __________ ed italiane per fatti analoghi e
nei confronti del quale era pure pendente una ricerca del luogo di soggiorno
emessa dalle autorità __________.
Nei confronti di IM 1 è quindi stato emesso un mandato di cattura
(Rapporto d’inchiesta di Polizia giudiziaria del 13.05.2014, p. 2-3, AI 4).
11. In data 10 giugno
2014, alla Polizia Cantonale è giunta la segnalazione che ha permesso di
fermare l’imputato presso il ristorante __________ di __________, ove sedeva
con ACPR 4 e ACPR 3. La perquisizione ha permesso di stabilire che egli era in
possesso di EUR 40'000.00, mentre ACPR 3 aveva con sé una busta trasparente
contenente CHF 276'000.00 in banconote da nom. CHF 1'000.00 cadauna (risultate
in ampia misura facsimili, cfr. rapporto di arresto provvisorio del
10.06.2014, p. 3, AI 3).
In data 12.06.2014 il PP ha formulato istanza di carcerazione
preventiva invocando l’esistenza di pericolo di fuga, collusione e recidiva (AI
15).
Dando seguito all’istanza formulata dal PP, con decisione 13
giugno 2014 il GPC ha ordinato la carcerazione preventiva dell’imputato sino al
5 settembre 2014 per i motivi di pericolo di fuga e di collusione (AI 22).
In data 22 agosto 2014, in accoglimento della richiesta formulata
da IM 1, il PP ha indi posto l’imputato in regime di esecuzione anticipata
della pena (AI 80).
Con atto d’accusa 120/2014 del 19 novembre 2014 il PP ha rinviato
a giudizio IM 1 per i reati di truffa qualificata e riciclaggio di denaro.
VI) Inchiesta e posizione
dell’imputato
a. ripetuta truffa
qualificata
12. Nel corso
dell’inchiesta, le autorità inquirenti sono giunte ad identificarne in totale
otto episodi di truffe perpetrate secondo la tecnica del cosiddetto “rip-deal”
riconducibili all’imputato.
Nel corso dell’inchiesta, IM 1 ha ammesso sei di questi episodi (segnatamente i punti da 1.3 a 1.8 dell’AA) contestando il proprio coinvolgimento
in altri due (ovvero le circostanze menzionate ai punti 1.1 e 1.2 dell’AA).
Ancora in occasione del verbale dibattimentale, l’imputato ha
confermato le proprie dichiarazioni relativamente ai fatti di cui ai punti da 1.3 a 1.8 dell’AA (cfr. VI DIB 27.01.2014, p. 7 e 8, allegato 1 al verbale dibattimentale).
Relativamente ai fatti di cui al punto 1.2 dell’AA occorre
osservare che l’imputato, pur contestando il preciso episodio, ha indicato che
un fatto simile era avvenuto nel mese di febbraio-marzo 2014 (cfr. AI 92, p.
2).
IM 1 ha tuttavia modificato la propria versione in occasione del
pubblico dibattimento, indicando che:
"
Si lo riconosco. Durante l’inchiesta avevo indicato un altro
periodo relativamente ai fatti di __________, ma ora dichiaro di aver confuso
le date e che la truffa da me commessa e dichiarata spontaneamente nei verbali
durante la fase istruttoria è quella commessa ai danni della signora ACPR 7”
(cfr. VI DIB 27.01.2014, p. 7, allegato 1 al verbale
dibattimentale).
Conseguentemente, con riferimento agli episodi riportati nell’atto
d’accusa, IM 1 ha mantenuto le proprie contestazioni unicamente per quanto
attiene al punto 1.1 dell’AA e ciò malgrado l’identificazione del suo DNA sulle
banconote ed un riconoscimento fotografico, affermando che:
"
Questa truffa non l’ho commessa io, come già dichiarato durante
l’inchiesta. Io non ho ricevuto soldi da nessuno e sono del tutto estraneo. (…)
Non contesto che si tratti del mio DNA. Ritengo tuttavia che questo sia stato
trovato su quelle banconote perché quando ci dividiamo i soldi finti, li
tocchiamo un po’ tutti ed è quindi possibile che io abbia anche toccato i soldi
utilizzati per commettere quella truffa. Non mi spiego come posso essere stato
riconosciuto dall’AP in fotografia visto che io non ho mai incontrato nessuno a
__________. Io non sono mai stato a __________ ad incontrare la gente poi truffata
in Svizzera”
(cfr. VI DIB 27.01.2014, p. 6, allegato 1 al verbale
dibattimentale).
b. ripetuto riciclaggio di
denaro
13. Relativamente
all’imputazione di ripetuto riciclaggio di denaro, la pubblica accusa ha
promosso l’accusa nei confronti di IM 1 relativamente al trasporto verso
l’Italia di CHF 96'000.00, denaro che sarebbe stato nascosto nella borsetta di IM
2.
Al proposito, l’imputato ha fornito versioni discordanti quanto
alla provenienza e alla destinazione del denaro (cfr. AI 89, p. 5 e AI 92, p.
3). In occasione del pubblico dibattimento egli ha indicato che:
"
Si trattava di soldi della sorella di __________, denaro che
proveniva dalla __________ e che a me era stato chiesto di portare in Italia in
vista di un matrimonio. Non so da dove provenissero questi soldi, e meglio se
fossero provente di reato. In un primo momento io mi sono assunto la
responsabilità di questo episodio nel senso che erano soldi provento di truffe,
indicando tuttavia in seguito che erano soldi della sorella di __________.
Posso dire che questi soldi erano destinati a comprare la sposa”
(cfr. VI DIB 27.01.2014, p. 13, allegato 1 al verbale
dibattimentale).
Confrontato alle contraddizioni emergenti dalle sue precedenti
dichiarazioni, IM 1 ha quindi aggiunto:
"
Oggi voglio dire la verità nel senso che erano soldi che
servivano per “comprare” la sposa, ovvero una specie di dote. In seguito quei
soldi sono stati effettivamente utilizzati per pagare il matrimonio”
(cfr. VI DIB 27.01.2014, p. 13, allegato 1 al verbale dibattimentale).
Come indicato nelle premesse, l’accusa di riciclaggio di denaro è
stata aumentata di CHF 235'000, corrispondente al denaro ottenuto mediante gli
agiti di cui ai punti 1.2, 1.4 e 1.6 nella misura in cui i valori fossero poi
stati trasportati all’estero. Al proposito, IM 1 ha riferito che:
"
I soldi proveniente dalle truffe un po’ li mandavo a casa in __________
un po’ li mandavo in Italia. In Italia i soldi li usavo per provvedere al
sostentamento mio e della mia famiglia. Confermo per il resto quanto dichiarato
nel citato verbale. (…) una parte di questi soldi li ho utilizzati per pagare
la IM 2, in parte per pagare il leasing dell’auto e per altre spese affrontate
in Svizzera. (…) in totale alla signora posso aver dato 50-60'000 franchi. (…)
in Svizzera stimo di aver speso tra i 15’000 ed i 20'000 franchi per il leasing
e le spese correnti, denaro proveniente dalle truffe”
(cfr. VI DIB 27.01.2014, p. 14, allegato 1 al verbale
dibattimentale; AI 89 p. 3).
VII) In
diritto
a. truffa qualificata
14. Giusta l’art. 146 cpv.
1 CP si rende colpevole di truffa ed è quindi passibile di una pena detentiva
sino a cinque anni o una pena pecuniaria, chiunque, per procacciare a sé o ad
altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose
false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l’errore
inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui.
Ai sensi dell’art. 146 cpv. 2 CP la pena è una pena detentiva sino a dieci anni
o una pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere se il colpevole
fa mestiere della truffa.
Il reato presuppone un inganno astuto. L’astuzia é ammessa se
l’autore ordisce un tessuto di menzogne o mette in atto particolari manovre
fraudolente od artifici (DTF 128 IV 18) oppure rilascia false indicazioni la
cui verifica è impossibile, difficile o non ragionevolmente esigibile dalla
controparte o impedisce alla stessa di verificare o prevede che questa vi
rinuncerà in virtù di un rapporto di fiducia particolare (DTF 133 IV 256, 128
IV 18, 126 IV 165 e 125 IV 124). Il tessuto di menzogne e quindi l’inganno
astuto non risulta senz’altro dal cumulo di più menzogne. Esso è dato soltanto
se le menzogne sono l’espressione di una scaltrezza particolare e concordano
tra di loro in modo così sottile che anche una vittima dotata di spirito
critico si sarebbe lasciata ingannare. Se ciò non è il caso l’astuzia è esclusa
quanto meno laddove la situazione illustrata dall’agente nel suo insieme, sia
le singole affermazioni fallaci, avrebbero dovuto ragionevolmente essere
verificate e la scoperta di una sola menzogna avrebbe svelato tutto l’inganno
(DTF 126 IV 165, 122 IV 197 e 119 IV 28).
Qualora sussista un tessuto di menzogne o di stratagemmi
fraudolenti particolarmente raffinati è superfluo esaminarne la verificabilità
(DTF 122 IV 197). Il diritto penale non protegge invece chi poteva evitare
l’inganno con un minimo di attenzione (DTF 133 IV 256, 128 IV 18, 126 IV 165;
STF 6B.409/2007 del 9 ottobre 2007 e 6S.417/2005 del 24 marzo 2006) anche se vi
è da precisare che il principio secondo cui la corresponsabilità della vittima
può portare alla negazione dell’inganno astuto e quindi all’impunità
dell’autore non deve essere ammessa con leggerezza ma soltanto nei casi in cui
alla stessa vittima può essere fatto carico di aver disatteso, nelle concrete
circostanze in cui si è verificata la fattispecie e tenuto conto del suo grado
di preparazione, le più elementari misure di prudenza. In altre parole se, da
una parte, non è necessario né determinante che la vittima, alfine di evitare
l’errore, abbia usato la massima diligenza ed assunto tutte le misure di
prudenza che si imponevano, dall’altra parte l’astuzia è esclusa se la vittima
non ha osservato le misure fondamentali di prudenza (Arzt in Basler Kommentar,
Strafrecht II, Helbing Lichtenhahn, Basilea, 2007, n. 10 ss. ad art. 146; Donatsch,
Strafrecht III, Schulthess, Zurigo 2008, § 18, p. 194 ss.; Corboz, Les
infractions en droit suisse, vol. I, Stämpfli, Berna 2002, n. 16 ss. ad art. 146;
DTF 128 IV 18, 126 IV 165, 119 IV 28; STF 6S.18/2007 del 2 marzo 2007 e
6S.168/2006 del 6 novembre 2006). L’attitudine sconsiderata della vittima, il
suo essere poco accorta, inesperta, credulona od anche solo motivata dal
desiderio di guadagno può essere d’ostacolo al riconoscimento dell’inganno
astuto soltanto nel caso in cui la stessa non si trovi in una condizione
d’inferiorità rispetto all’autore. Non in ogni caso la dabbenaggine della
vittima comporta perciò l’automatica assoluzione dell’autore. Decisiva è la
situazione concreta, segnatamente l’esigenza di protezione della vittima, nella
misura in cui l’autore la conosce e la sfrutta a suo favore (STF 6S.168/2006
del 6 novembre 2006).
15. Oltre al presupposto
oggettivo dell’inganno astuto il reato presuppone un errore da parte del
truffato (Arzt in Basler Kommentar, Strafrecht II, Helbing Lichtenhahn,
Basilea, 2007, n. 72 ss. ad art. 146; Donatsch, Strafrecht III, Schulthess,
Zurigo 2008, § 18, pag. 207 ss.; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol.
I, Stämpfli, Berna 2002, n. 24 ss. ad art. 146), una disposizione patrimoniale
conseguente all’errore (Arzt, in Basler Kommentar, Strafrecht II, Helbing
Lichtenhahn, Basilea, 2007, n. 77 ss. ad art. 146; Donatsch, Strafrecht III,
Schulthess, Zurigo 2008, § 18, pag. 208 ss.; Corboz, Les infractions en droit
suisse, vol. I, Stämpfli, Berna 2002, vol. I, n. 27 ss. ad art. 146), un danno
patrimoniale (Arzt, in Basler Kommentar, Strafrecht II, Helbing Lichtenhahn,
Basilea, 2007, n. 86 ss. ad art. 146; Donatsch, Strafrecht III, Schulthess,
Considerandi
Zurigo 2008, § 18, pag. 212 ss.; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol.
I, Stämpfli, Berna 2002, vol. I, n. 32 ad art. 146), il quale consiste in una lesione
del patrimonio sotto forma di una diminuzione degli attivi, di un aumento dei
passivi, di un non-aumento degli attivi o di una non-diminuzione dei passivi
(DTF 122 IV 281 consid. 2a, 121 IV 107 consid. c), nonché un nesso causale tra
la disposizione patrimoniale e il danno (Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch,
Praxiskommentar, Dike, Zurigo 2008, n. 29 ad art. 146; Corboz, Les infractions
en droit suisse, vol. I, Stämpfli, Berna 2002, vol. I, n. 38 ad art. 146).
16.
Per quel che concerne
l’aspetto soggettivo, l’autore deve consapevolmente e volontariamente ingannare
la vittima allo scopo di conseguire un illecito profitto e tale sua intenzione
deve estendersi anche alla realizzazione del nesso di causalità. Il dolo
eventuale è comunque sufficiente (Arzt, in Basler Kommentar, Strafrecht II,
Helbing Lichtenhahn, Basilea, 2007, n. 118 ss. ad art. 146; Donatsch, Strafrecht
III, Schulthess, Zurigo 2008, § 18, p. 217 ss.; Trechsel, Schweizerisches
Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Dike, Zurigo 2008, n. 31 ad art. 146;
Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Stämpfli, Berna 2002, vol. I,
n. 39 ss. ad art. 146).
L’infrazione è consumata quando vi è un danno; non è necessario
che l’autore abbia effettivamente realizzato un profitto (Corboz, Les
infractions en droit suisse, vol. I, 3. edizione, n. 36 ad art.
146; Stratenwerth/Jenny, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I:
Straftaten gegen Individualinteressen, 6. ed., Berna 2003, § 15, p. 364, n.
55).
17.
Giusta l’art. 22 cpv. 1 CP chiunque,
avendo cominciato l’esecuzione di un crimine o di un delitto, non compie o
compie senza risultato o senza possibilità di risultato tutti gli atti
necessari alla consumazione del reato può essere punito con pena attenuata. Vi
è un tentativo di truffa qualora l’autore, agendo intenzionalmente e
nell’intento di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, non compie
tutti gli atti necessari al perfezionamento dell’inganno oppure li compie senza
tuttavia riuscire ad indurre in errore la vittima (Sentenza CARP 17.2013.71 del
29.
ottobre 2013 consid. 3).
Ai sensi dell’art. 25 CP, è complice colui che aiuta
intenzionalmente altri a commettere un crimine o un delitto.
Dal profilo oggettivo, la complicità è una forma di partecipazione accessoria
al reato e presuppone che il complice apporti all’autore principale un contributo
causale alla realizzazione dell’infrazione, in modo tale che gli eventi non si
sarebbero realizzati nello stesso modo senza l’atto di favoreggiamento,
ritenuto che non è necessario che l’assistenza del complice sia una conditio
sine qua non della realizzazione del reato, ma che è sufficiente che essa
l’abbia favorita. L’assistenza prestata può essere materiale, intellettuale o
consistere in una semplice astensione o omissione in presenza di una posizione
di garante (DTF 132 IV 49 consid. 1.1, 121 IV 109 consid. 3a, 120 IV 265
consid. 2c/aa, 119 IV 289 consid. 2c/aa; 118 IV 309 consid. 1a; STF 6S.307/2003
del 9 ottobre 2003 consid. 3.1).
Soggettivamente, il complice deve avere agito intenzionalmente o per dolo
eventuale (su questa nozione cfr. DTF 133 IV 19 consid. 4.1). È necessario che
il complice sappia o si renda conto di contribuire ad un determinato atto
delittuoso e che egli lo voglia e lo accetti. A questo proposito, è sufficiente
che egli conosca i tratti principali dell’attività delittuosa dell’autore (DTF
132.
IV 49 consid. 1.1; DTF 121 IV 109 consid. 3a). La volontà del complice non
è direttamente proiettata verso la commissione del reato, ma si esaurisce
nell'assecondare la volontà dell'autore principale (Sentenza CARP 17.2013.71
del 29 ottobre 2013 consid. 4; Rep. 1986, 322, consid. 3.1).
18.
Non vi è ancora, a livello
federale, una giurisprudenza del TF concernente i reati commessi secondo le
modalità che vengono definite “rip-deal” (vedasi tuttavia 6S.132/2005 in cui viene menzionata la commissione di truffe secondo
il metodo “rip-deal”).
La Corte di cassazione penale del Canton __________, con sentenza
del 20 marzo 2006, in un caso di "rip-deal" (concernente un’operazione
di cambio valuta nell'ambito di una compravendita immobiliare), ha ritenuto
adempiuta la fattispecie di truffa. In particolare, ha respinto l'argomento,
sollevato dal ricorrente, secondo cui l'inganno non poteva considerarsi astuto.
A mente della Corte, il modo di procedere degli autori rappresentava, invece,
un caso classico di truffa: la scelta di un hôtel di lusso, l'arrivo ostentato
del preteso acquirente, la messa in scena curata sin nei dettagli, "tout
concourait à donner confiance, à éblouir la victime et à rendre crédible la
perspective du gain important que l'on pouvait faire miroiter à la victime pour
la convaincre de commettre un acte préjudiciable à ses intérêts. C'était astucieux et il était bien difficile pour la future victime
d'opérer un contrôle quelconque".
Nella fattispecie occorre pertanto esaminare i singoli episodi
imputati a IM 1 al fine di stabilire se gli elementi costitutivi del reato di
truffa, con particolare riferimento all’inganno astuto, sono in concreto
realizzati.
18.1
Per quanto concerne i fatti di
cui al punto 1.1, si ricorderà che l’AP, attivo professionalmente quale
titolare di un’azienda agricola, è stato interpellato dai correi di IM 1, i
quali si sono mostrati interessati a concludere un contratto concernente l’acquisto
di macchinari agricoli. Dopo i primi contatti, il danneggiato è stato invitato
a __________ dove ha incontrato altri correi e dove sono stati definiti i
dettagli dell’affare, che sarebbe poi stato concluso a __________.
Contestualmente, ACPR 8 è stato indotto ad aderire alla richiesta di cambio
valuta connesso alla ricezione di un acconto sul prezzo d’acquisto dei
macchinari, ottenendo tuttavia banconote facsimili.
Come in casi analoghi, la vittima è dunque entrata in contatto con
svariati personaggi, ognuno chiamato a rivestire uno specifico ruolo così da
dare la parvenza alla vittima di un affare serio e della presenza di uomini
d’affari seriamente intenzionati a concludere un affare rientrante
perfettamente nell’ambito dell’attività dell’AP. Al fine vincere ogni possibile
scetticismo e rendere oltremodo verosimile l’operazione, la vittima è pure
stata invitata a __________, dove ha potuto constatare l’esistenza di una
struttura (apparentemente) reale. Solo quando la fiducia della vittima era
ormai stata carpita, agendo peraltro nell’ambito del pagamento di un acconto
sulla compravendita, all’AP è poi stata proposta un’operazione di cambio.
Tale agire, articolato, variegato, effettuato dando la parvenza di
un affare del tutto legittimo, configura il castello di menzogne citato dalla
giurisprudenza, castello che precludeva alla vittima la possibilità di
procedere a verifiche e di rendersi conto dell’inganno in cui si apprestava a
cadere.
18.2
Per quanto concerne i fatti di
cui al punto 1.2 dell’AA, IM 1 ed i suoi correi hanno contattato una persona
intenzionata a vendere la propria vettura. Come nel caso precedente, al fine di
dare maggior credibilità all’intera operazione, la venditrice è stata invitata
ad un incontro a __________ dove, tra le altre cose, le è stato versato un
acconto di EUR 5'000.00, con l’intesa di poi concretizzare l’affare a __________.
In quella circostanza l’AP è stata convinta ad effettuare un’operazione di
cambio. Per dare ancor maggiore credibilità al tutto, l’imputato si è pure
recato presso un ufficio cambi, dove ha tuttavia sottoposto all’addetto una
mazzetta di soldi autentici. Ciò ha indotto l’AP a consegnare il proprio
denaro, ottenendo in cambio denaro fasullo.
Anche in questo caso, l’elemento costitutivo dell’astuzia appare
pacificamente dato e ciò in ragione del complesso e articolato castello di
menzogne allestito appositamente al fine di ingannare l’AP e renderle
impossibile scorgere l’intenzione truffaldina dei suoi interlocutori.
18.3
Per quanto attiene al punto
1.3
dell’AA, giova ricordare che IM 1 ha consegnato a IM 2 un’importante somma di denaro autentico e un altrettanto consistente numero di banconote
fasulle affinché questa li consegnasse a __________ a conoscenti dell’imputato.
Questi, per ammissione dello stesso IM 1 si apprestavano a commettere una
truffa ai danni di un cittadino _____ (cfr. VI PG 12.08.2014, p. 3). In tale
contesto, anche tale episodio, sfumato allo stadio del tentativo in ragione del
fatto che la vittima non si è poi presentata con i soldi, deve essere ritenuto
costitutivo del reato sanzionato dall’art. 146 CP. Pur prescindendo dai termini
utilizzati da IM 1, appare infatti evidente che l’operazione posta in essere
dai conoscenti dell’imputato, concerneva un’operazione analoga a quelle da
questi poste in essere, ovvero costitutiva di truffa.
18.4
Relativamente ai fatti di cui
al punto 1.4 dell’AA si ricorderà che IM 1 ed i suoi correi si sono finti
interessati all’acquisto di una vettura di marca Ferrari. Anche in questo caso,
l’AP è stato invitato a __________ dove gli è stato versato un acconto. IM 1,
unitamente a IM 2 si è pure recato al domicilio della vittima per visionare la
vettura. Al termine delle trattative, ACPR 6 è quindi stato indotto ad
accettare un’operazione di cambio.
Appare evidente, anche in questo caso, come l’intervento dei diversi
protagonisti, le visite a domicilio, l’invito a __________, il versamento di un
acconto, la presentazione di un biglietto da visita di una società di diritto ____
erano tutti elementi di un mosaico finalizzato ad indurre la vittima in errore,
tanto da poi condurla ad effettuare un’operazione di cambio capestro. Non può
quindi sussistere dubbio in punto al fatto che gli autori hanno agito con
astuzia.
18.5
I fatti descritti al punto 1.5
dell’AA si riferiscono ad un episodio in cui la vittima è rimasta sconosciuta.
Questa, per ammissione dello stesso imputato, è stata avvicinata mediante il
finto interessamento all’acquisto di una fabbrica. Al fine di indurre in errore
il venditore, vi sono stati, come in casi già menzionati, contatti a __________.
Inoltre, lo scambio di denaro è intervenuto in parte a __________ e in parte
nella capitale __________, dove IM 1, con altri correi, ha fatto “il gioco
del mobiletto” (cfr. AI 92, p. 4). Significativo l’impiego di più uomini
per portare a termine il piano, tanto che l’imputato menziona la presenza di “squadre”:
“la mia squadra, ovvero quelli di __________, siamo stati coinvolti in questo
affare che non è nostro. Un amico di __________ gli ha chiesto degli uomini
perché era una cosa un po’ grande. (…) La vittima era al telefono con qualcuno
che si trovava a __________ dove __________ mi aveva chiesto se potevo far
accompagnare uno della squadra del suo amico” (AI 92 p. 4).
Ne consegue che pure nell’episodio in oggetto tutti gli elementi
costitutivi della truffa (ed in particolare l’astuzia) sono dati.
18.6
Per quanto concerne i fatti di
cui al punto 1.6 dell’AA si rinvia a quanto indicato relativamente ai punti
precedenti, con la precisazione che in questo caso IM 1 ed i suoi correi si
sono finti interessati all’acquisto di uno châlet in __________. I venditori,
previamente invitati a __________, sono poi stati indotti ad accettare un’operazione
di cambio vantaggiosa.
I contatti precontrattuali, l’invito a __________, l’incontro con
diverse persone millantanti interesse nell’acquisto della proprietà immobiliare
configurano l’elemento costitutivo dell’astuzia, che hanno precluso all’AP di
discernere il fatto che l’intera operazione era motivata dall’agire truffaldino
dell’imputato e dei suoi correi.
18.7
L’episodio di cui al punto 1.7
dell’AA si riferisce all’interessamento da parte dell’imputato e dei suoi
correi nell’acquisto di un’attività commerciale a __________. Anche in questo
caso si rimanda a quanto esposto nei punti precedenti. In particolare, al fine
dare la parvenza di un reale interesse nell’affare, IM 1 ha inviato sul posto IM 2, la quale doveva fungere da rappresentante degli acquirenti, per
esaminare il negozio. In tale agire, sono ravvisabili, come nei casi già
indicati, tutti gli elementi costitutivi della truffa.
18.8
Per quanto concerne, in fine, i
fatti menzionati al punto 1.8 dell’AA, l’episodio è quanto mai significativo
dei mezzi e delle risorse messe in gioco da IM 1 e dai suoi complici al fine di
indurre in errore ed ingannare le proprie vittime. Di fatto i responsabili di
una ditta di illuminazione sono stati contattati affinché fornissero i corpi
illuminanti per un hotel di proprietà di un presunto ___________. Al fine di
vestire la vicenda, uno dei responsabili della ditta svizzera é stato invitato
a __________ con la promessa di visitare il cantiere. Durante il suo soggiorno
in detta località, ACPR 3 ha peraltro incontrato la persona di fiducia dello _______,
con la quale ha concluso l’affare. Anche al ritorno in Svizzera, gli AP sono stati
contattati telefonicamente, fino a giungere alla richiesta di versare quella
che può essere definita una “penale” in caso di inadempienza.
Il castello di menzogne, i mezzi e le risorse impiegate erano tali
da rendere impossibile per gli AP accorgersi dell’inganno nel quale, con
astuzia, i membri del gruppo intendevano farli cadere.
18.9
Stante quanto precede, appare
come IM 1 ed i suoi correi hanno agito dando prova di estrema astuzia.
L’intervento di più persone, gli inviti a __________ o __________ ed il
pagamento di acconti sono tutti fattori utilizzati al fine di indurre (e
mantenere) le vittime in inganno così da poi poter proporre, senza rischio,
un’operazione implicante un atto di disposizione lesivo per il loro stesso
patrimonio.
Ne consegue che in tutti i casi oggetto sono stati correttamente
qualificati quali truffe essendo gli elementi costitutivi di tale reato
perfettamente realizzati in concreto.
19.
Come già evidenziato, IM 1 ha riconosciuto le proprie responsabilità negli episodi da 1.2 a 1.8, contestando tuttavia i fatti di cui al punto 1.1 dell’AA.
Si dirà che nel proprio intervento, il difensore di IM 1 ha contestato, in diritto, l’imputazione di cui al punto 1.3 dell’AA.
In tale contesto, si impone di esaminare tali circostanze, posto
che per i punti rimanenti l’imputazione figurante nell’atto d’accusa risulta
essere corretta.
19.1
Per quanto attiene
all’imputazione di cui al punto 1.1 dell’AA, se è vero che sulle banconote è
stato trovato DNA riconducibile a IM 1, la Corte concorda con le argomentazioni
difensive secondo cui tale traccia biologica non rappresenta in quanto tale un
elemento di per sé determinante, soprattutto allorquando l’imputato fornisce
una spiegazione plausibile sulla presenza di tale riscontro.
Nel caso concreto, l’imputato ha indicato che le banconote facsimile
vengono fatte circolare nel gruppo a cui appartiene, da cui la possibilità che
egli stesso in un momento o l’altro, abbia potuto entrare in contatto con le
banconote al di fuori della perpetrazione del reato. Tale spiegazione appare
del tutto credibile. Basta al proposito considerare l’imputazione di cui al
punto 1.3 dell’AA, dove, appunto, IM 1 si sarebbe “limitato” a far
pervenire a terzi le banconote utilizzate nell’ambito di una truffa.
Analogamente, il riconoscimento fotografico appare tutt’altro che
certo, avendo il danneggiato dapprima indicato un’altra persona e non IM 1
quale autore del reato.
Lo stesso AP ha del resto indicato che la persona da lui
identificata si era espresso in buon __________, prerogativa che non pare
appartenere all’imputato.
Dagli atti, non risulta che IM 1 sapesse a chi erano destinati i
soldi passati per le sue mani e che servissero a commettere (come invece
accaduto relativamente ai fatti del punto 1.3 dell’AA) una determinata truffa.
La Corte peraltro considerato che si tratta dell’unico episodio
contestato all’imputato nel quale egli, malgrado i riscontri a lui sottoposti e
nonostante il fatto che non si tratta del fatto più grave a lui imputato, ha
seguitato a negare ogni coinvolgimento. IM 1, ammettendo fatti ben più gravi e
dove era pesantemente coinvolto, non avrebbe dunque avuto motivo di ostinarsi a
negare un singolo caso di complicità, ciò che ne rende credibile la posizione.
L’imputato deve quindi essere prosciolto dall’imputazione di cui
al punto 1.1.
19.2
Relativamente al punto 1.3,
pur ammettendo i fatti, la difesa ha argomentato che la complicità in un
tentativo non sarebbero punibili.
Al proposito, giova osservare che dottrina e giurisprudenza sono
concordi nell’indicare che la complicità è punibile non solo se il reato viene
effettivamente commesso, ma pure in caso di tentativo (DTF 130 IV 131). La
complicità nel tentativo è consumata dal momento in cui l’autore principale
inizia l’esecuzione.
Nel caso concreto, nel verbale 16 agosto 2014, IM 1 ha dichiarato di aver mandato la IM 2 tre volte in Svizzera interna per portare soldi veri e soldi
falsi ai suoi “amici” per truffare cittadini _____.
Se i primi due viaggi si sono conclusi con un nulla di fatto
poiché la vittima non si é presentata, il terzo giorno – sempre stando alle
dichiarazioni dell’imputato – lo scambio di soldi tra IM 2 e gli amici di IM 1
è sfumato poiché la vittima della truffa si era presentata senza il denaro che
sarebbe servito allo scambio.
Tale descrizione configura, a mente della Corte, un tentativo
giunto fino al limite della realizzazione e sfumato per circostanze
indipendenti dalla volontà degli autori.
In tale contesto, IM 1, il quale sapeva di consegnare soldi veri e
falsi nell’imminenza della commissione del reato, di cui a grandi linee
conosceva pure la potenziale vittima, è intervenuto in tale operazione in
qualità di complice, prestando un’assistenza più che concreta, ovvero fornendo
la materia prima – i soldi – che sarebbero serviti per portare a buon fine la
truffa.
Ne consegue che il punto 1.3. dell’atto d’accusa deve essere
confermato, dovendo egli pertanto rispondere delle imputazioni di cui a punti
da 1.2 a 1.8 dell’AA.
19.3
IM 1 ha indubbiamente agito quale professionista delle truffe. L’imputato ha dichiarato di guadagnarsi
da vivere attraverso le truffe, conseguendo somme importanti, quantificate in
corso d’inchiesta tra gli EUR 20'000.00 ed EUR 40'000.00 al mese, importi poi
relativizzati in occasione del verbale dibattimentale.
Corretta quindi risulta essere l’imputazione di truffa nella sua
forma qualificata del mestiere.
b. riciclaggio di denaro
20.
Adempie la fattispecie di riciclaggio di denaro ai sensi dell’art.
305bis CP chi compie un atto suscettibile di vanificare l’accertamento
dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o
dovendo presumere che provengono da un crimine. Il reato di riciclaggio di
denaro, punibile con la detenzione sino a tre anni o con una pena pecuniaria,
ha per fine la sottrazione all’autorità penale del provento di un crimine. Si
tratta di un’infrazione di esposizione a pericolo astratto, il comportamento è
dunque punibile a questo titolo anche laddove l’atto vanificatorio non abbia
raggiunto il suo scopo (DTF 127 IV 20 consid. 3, 119 IV 59 consid. 2e; STF 6B_900/2009
del 21 ottobre 2010 consid. 4.2,6B_334/2007 dell’11 ottobre 2007 consid.
7.1
).
Secondo la giurisprudenza e la dottrina dominante,
ogni trasferimento di denaro all'estero costituisce un atto suscettibile di
vanificare l’accertamento dell’origine di valori patrimoniali. Ciò vale anche
per ogni operazione di trasferimento di valori patrimoniali all’estero da un
conto ad un altro conto, ed anche in presenza della tracciabilità delle
operazioni (DTF 127 IV 20 consid. 3b; STF 6B_643/2012 dell’11 marzo 2013
consid. 5.2,6B_88/2009 del 29 ottobre 2009 consid. 4.3;
Trechsel/Pieth, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2. ed.,
Zurigo 2013, n. 18 ad art. 305bis; Pieth in Basler Kommentar II, 3. ed.,
Basilea 2013, n. 49 ad art. 305bis e rif.; Schmid/Ackermann/Arzt/Bernasconi/De
Capitani, Kommentar Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, Band
I, Zurigo 1998, p. 523).
È atto suscettibile di vanificare l’accertamento
dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali ai sensi
dell’art. 305bis CP anche il cambio di denaro sia che si tratti di conversione
di banconote in valuta estera, sia che si tratti di sostituzione di banconote
in altre di differente taglio della stessa valuta (DTF 136 IV 188 consid. 6.1;
STF 6B_879/2013 del 18.11.2013 consid. 1.1.; Pieth in Basler Kommentar,
Strafrecht II, 3. ed., Basilea 2013, n. 44 ad art. 305bis).
Dal profilo soggettivo, l’autore deve avere agito
intenzionalmente o per dolo eventuale. Egli deve volere o accettare che il
comportamento che decide di adottare sia proprio a cagionare l’atto previsto
dall’art. 305bis CP. Deve, inoltre, sapere o presumere che il valore
patrimoniale di cui dispone proviene da un crimine. A questo proposito, è
sufficiente che abbia conoscenza delle circostanze di fatto che destano in lui
il sospetto sulla provenienza criminale del denaro e che abbia accettato tale
eventualità (DTF 122 IV 211 consid. 2e, 119 IV 242 consid. 2b; STF 6B_879/2013
del 18 marzo 2013 consid. 2.).
21.
Nel caso concreto, per quanto attiene alla somma di CHF 96'000.00
che l’imputato si apprestava ad esportare in Italia il 25 marzo 2014 (punto 2
dell’AA), l’imputato ha fornito versioni divergenti e discordanti, indicando
dapprima che i soldi erano di suo genero e provento di una vendita immobiliare
in __________ (AI 8, p. 9), aggiungendo di escludere che il denaro provenisse
da una truffa (VI PG, AI 96 all. 1).
Nel corso del verbale del 19 settembre 2014 IM 1 ha tuttavia dichiarato che i soldi erano sicuramente provento di un episodio come quelli di cui era
accusato lui dichiarando di non ricordare però di cosa si trattava. Successivamente,
nel corso del medesimo verbale, l’imputato ha nuovamente cambiato versione, affermando
che i soldi gli erano stati dati da una familiare di tale __________, al quale
avrebbe dovuto portare i soldi per acquistare una vettura (VI PP, AI 89 p. 5).
Ancora, nel verbale del 15 ottobre 2014, IM 1 ha modificato le proprie dichiarazioni sostenendo che la somma era della sorella di __________ e
che avrebbe dovuto essere consegnata in Italia in vista dell’acquisto di
qualcosa in __________ (VI PP, AI 92, p. 7). Come già accennato, in occasione
del verbale dibattimentale, la destinazione dei CHF 96'000.00 è nuovamente
cambiata, avendo l’imputato affermato che i soldi servivano come dote e per
pagare un matrimonio (cfr. VI DIB 27.01.2014, p. 13, allegato 1 al verbale
dibattimentale; AI 89 p. 3).
Ciò detto e malgrado l’assenza di una spiegazione plausibile e
lineare circa la provenienza e destinazione del denaro, la Corte non ha potuto
giungere alla conclusione che questo provenisse con certezza dalla commissione
di un crimine. In particolare, anche nell’ipotesi in cui si volesse sposare la
teoria di un’origine illecita del denaro, ciò potrebbe benissimo ascriversi a
reati patrimoniali non necessariamente costitutivi di “crimine” come
invece previsto dall’art. 305bis CP.
Ne consegue che la Corte, in applicazione del principio in
dubio pro reo, non ha ritenuto realizzato il reato di riciclaggio di denaro
per quanto attiene all’importo di CHF 96'000.00 menzionato al punto 2 dell’AA.
22.
Per quanto concerne gli ulteriori CHF 235'000.00
prospettati in occasione del pubblico dibattimento, corrispondenti al provento
delle truffe dei punti AA 1.2, 1.4 e 1.6, occorre evidenziare che inviando e/o trasportando all’estero il provento di
tale crimine, IM 1 ha senz’altro compiuto un atto tale da vanificare
l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori
patrimoniali, compiendo così quello che viene definito come “autoriciclaggio”.
La Corte ha peraltro considerato che dall’importo
complessivo di CHF 235'000.00, si impone di dedurre quanto l’imputato ha speso
per il proprio sostentamento in Svizzera, nonché la somma consegnata a IM 2,
ovvero, stanti le dichiarazioni dell’imputato stesso, complessivamente CHF
80'000.00.
Ne consegue che la somma oggetto del reato di
riciclaggio ammonta a complessivi CHF 155'000.00.
Su questo punto si impone di osservare che al punto 1.2 del
Dispositivo
dispositivo è stato erroneamente indicato che il reato di riciclaggio pari a
CHF 155'000.00 risultava dal provento della truffa di cui al punto 1.1 dell’AA.
Come qui precisato ed indicato nella motivazione orale, detto importo
rappresenta il provento delle truffe di cui ai punti 1.2, 1.4 e 1.6 dell’AA.
Viene allegata la pagina del dispositivo corretta da
sostituire a quella già in possesso delle parti.
VIII) Commisurazione della pena
23. Giusta l’art. 47 cpv.
2 CP la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso
(Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il
grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la
reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la
giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le
espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione”
(DTF 129 IV 6 consid. 6.1).
Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden),
i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere
del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di
evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di
decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità (cfr. DTF 127 IV 101
consid. 2a). In relazione a quest'ultimo criterio, occorre tener conto delle “circostanze
esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in relazione
all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così
pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP
(FF 1999 1745; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2).
In quest’ambito, si inserisce l’eventuale responsabilità limitata
dell’autore. In una sentenza dell’8 marzo 2010 (DTF 136 IV 55, poi confermata
in STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010), distanziandosi dalla
giurisprudenza precedente (cfr. DTF 134 IV 132), il Tribunale federale ha,
infatti, stabilito che - contrariamente ad un’interpretazione puramente
letterale del testo dell’art. 19 cpv. 2 CP (“il giudice attenua la pena”)
- la scemata imputabilità è un elemento che ha un influsso diretto sulla colpa,
la riduzione della pena menzionata dalla norma non essendo altro che la
conseguenza di tale colpa attenuata. La scemata imputabilità va, quindi,
considerata già nella determinazione della colpa dell’autore e non - come prima
si indicava - semplicemente applicata sulla pena (DTF 136 IV 55 consid. 5.5;
STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2).
24. Determinata, così, la
colpa globale dell’imputato (Gesamtverschulden), il giudice deve
indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei
limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata.
Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in
particolare DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una
ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati
all’autore (Täterkomponenten), ovvero della sua vita anteriore
(antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale
(stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di
recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del
procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF
136 IV 55 consid. 5.7; STF 6B_1092/2009 e 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid.
2.2.2; cfr. anche STF 6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5).
Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura
della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata
necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente
trattenere l'autore dal compiere altri reati (messaggio del 21 settembre 1998
concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare
nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999 1744; STF
6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008 del 14 ottobre 2008; STF 6B_370/2007 del 12
marzo 2008 consid. 2.2; DTF 128 IV 73 consid. 4). La legge ha, così, codificato
la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che
ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c, 127 IV 97
consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto
di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere
proporzionata alla colpa (STF 6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008 del 14 ottobre
2008 consid. 3.2.,6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2,
6B_14/2007 del 17 aprile 2007 consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth,
Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna
2006, § 6 n. 72).
25. Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più
reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello
stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più
grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la
metà il massimo della pena comminata ed è, in ogni modo, vincolato al massimo
legale del genere di pena (Ackermann, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2. ed.,
Basilea 2007, n. 8 ss. ad art. 49; Trechsel/Affolter-Eijsten,Schweizerisches
Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo 2008, n. 7 ss. ad art. 49; Stratenwerth/Wohlers,
Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2. ed., Berna 2009, n. 1 ad
art. 49, n. 1; Stoll, Commentaire romand, Code pénal I, Basilea 2009, n. 78 ad
art. 49).
26. La colpa di IM 1 è
oggettivamente e soggettivamente grave.
Lo è dal profilo oggettivo in ragione del numero di episodi e dell’ammontare
del maltolto, pari a complessivi CHF 485'000.00 e EUR 40'000.00, somme
illecitamente conseguite in poco più di 1 anno.
IM 1 ha inoltre dato prova di un’allarmante predisposizione a
delinquere, ritornando a commettere reati contro il patrimonio con regolarità e
facendo delle attività truffaldine un vero e proprio mestiere nonché la
principale fonte di reddito.
Con il suo agire egli ha dimostrato di essere attivo in tutte le
sfaccettature delle truffe perpetrate secondo le modalità del “rip-deal”.
Infatti, se è vero che la fase finale di questi reati concerne usualmente
un’operazione di cambio valute o, più generalmente, uno scambio tra oggetti di
valore, dove la vittima consegna banconote o beni autentici ottenendo in
contropartita banconote o oggetti posticci, è altresì vero che l’imputato ha applicato
concretamente molti degli stratagemmi utilizzati per raggiungere questo
obbiettivo.
In particolare, IM 1 ed i suoi correi si sono finti interessati all’acquisto
di attività commerciali, di servizi da parte di piccole ditte, di automobili,
di macchinari e di immobili, fino ad utilizzare il più classico mobiletto
scomponibile all’interno del quale solitamente si cela un correo che procede
allo scambio di banconote vere con quelle non autentiche. Un mobiletto di
questo genere era peraltro stato acquistato da IM 1 proprio in vista di
commettere una truffa non ancora programmata nel dettaglio (cfr. VI DIB 27.01.2014,
p. 4, allegato 1 al verbale dibattimentale).
IM 1 ha peraltro agito quale tassello di un complesso e variegato
sistema, all’interno del quale, proprio al fine di confondere le proprie
vittime, intervengono diverse persone, ognuna con un suo ruolo specifico. Si
ricorderà, a titolo esemplificativo, il numero di persone e di mezzi impiegati
al fine di concludere la truffa di cui al punto 1.8 dell’AA.
La Corte non ritiene che l’imputato fosse una figura marginale
nell’organizzazione. Al contrario. Si dirà in primo luogo che
se è vero che il trapasso del denaro rappresenta la fase più
rischiosa dell’intero agire truffaldino, è pure proprio tale ultimo atto che
permette alla banda di portare a buon fine l’intera operazione e, soprattutto,
di conseguire il proprio (illecito) profitto.
Soprattutto, dalla lettura dell’atto d’accusa emerge come IM 1 non
avesse un ruolo predeterminato e/o fisso ma che agisse a tuttotondo. A
dipendenza delle necessità di una determinata operazione, egli era appunto la
persona che scambiava soldi veri con quelli fasulli (punto 1.8 dell’AA) era
colui che forniva i soldi veri e facsimili agli autori della truffa (punto 1.3
dell’AA), era chi si fingeva interessato all’acquisto di una vettura (punti 1.2
e 1.4 dell’AA), era la persona che in un luogo faceva “il gioco del
mobiletto” (AI 92 p. 4) mentre altrove la vittima della truffa consegnava
il denaro autentico (punto 1.5 dell’AA), era chi si fingeva interessato
all’acquisto di uno châlet in __________ (punto 1.6 dell’AA) ed era colui che inviava
IM 2 a __________ per visionare il negozio così da far credere che vi fosse un
serio interessamento all’acquisto (punto 1.7 dell’AA). Nel caso di cui al punto
1.4, IM 1 ha del resto agito del tutto autonomamente, trattando con il proprietario
della Ferrari, procedendo egli stesso il giorno seguente a scambiare Euro
fasulli con franchi autentici.
D’altra parte, è stato proprio IM 1 ad assumere la carica di
Amministratore di una società svizzera, così da poter beneficiare della
credibilità che ciò implicava, potendo peraltro circolare con una vettura
targata __________. Analogamente, è stato l’imputato ad agganciare IM 2
affinché questa poi avviasse i contatti per costituire società di diritto __________
con realtivi siti web e biglietti da visita (cfr. punto 1.4 AA), oppure che
mandasse proprio IM 2 in __________ per vedere un albergo.
La Corte non dubita peraltro che i componenti del gruppo potessero
agire a compartimenti stagni, ovvero senza che i vari membri fossero giocoforza
a conoscenza di tutti i dettagli di una determinata operazione. Ciò nondimeno,
dagli atti emerge come tutti i componenti del gruppo aderivano e partecipavano all’operazione
condividendo il fine ultimo, ovvero quello di concretizzare una truffa. Lo
stesso IM 1 ha del resto affermato che il denaro provento delle truffe veniva
portato in Italia dove veniva poi suddiviso tra i vari protagonisti.
Per il rimanente, la Corte non ravvede, come argomentato dalla
difesa, motivi di relativizzazione degli atti commessi in ragione dell’agire
delle vittime. In particolare, nel presente caso – a differenza altri casi di rip-deal
– i danneggiati non appaiono essere individui spasmodicamente alla ricerca del
facile guadagno. Al contrario, nella fattispecie si trattava di persone interessati
a concludere contratti per poter lavorare, intenzionate a vendere beni mobili o
immobili, avvicinate mediante un fasullo interessamento a concludere un affare
e poi astutamente indotte a compiere operazioni che non avevano richiesto e
risultanti pregiudizievoli al proprio patrimonio.
IM 1 ha peraltro agito unicamente poiché mosso dalla ricerca di un
facile guadagno, ovvero per egoismo e cupidigia.
La Corte ha inoltre considerato il fatto che IM 1 ben sapeva, già
solo in ragione delle molteplici condanne subite in precedenza, della gravità
del suo agire. Egli non pare tuttavia aver tratto alcun insegnamento da tali
condanne così come pure dai periodi di detenzione patiti. Al contrario, proprio
per non doversi confrontare con il suo passato, l’imputato ha di volta in volta
cambiato (più o meno ufficialmente) il proprio nome, raggiungendo quota 25
alias.
In fine, la Corte ha ritenuto grave, sia del profilo oggettivo che
soggettivo, pure il reato di riciclaggio di denaro, ritenuto che si è trattato
di CHF 155'000.00 trasportati in Italia in poco più di 1 anno, così che il
denaro potesse essere suddiviso tra i vari membri del gruppo.
La Corte ha ritenuto a favore dell’imputato una certa qual
collaborazione, ritenuto che un episodio non sarebbe verosimilmente mai emerso,
così come il suo accordo alla confisca dei beni posti sotto sequestro. Per il
rimanente, IM 1 mai è parso voler veramente fare luce sull’intera vicenda.
Tutto ciò considerato, ritenuto pure il concorso tra i reati, la
Corte ha ritenuto adeguata alla colpa di IM 1 una pena detentiva di 3 anni.
Quo alla sospensione condizionale della pena, richiamando la
sentenza del 29 aprile 2010 del Tribunale di __________ che ha condannato
l’imputato con l’alias di IM 1 alla pena detentiva di 8 mesi, ritorna in
concreto applicabile l’art. 42 cpv. 2 CP.
Nel caso concreto non si ravvedono circostanze particolarmente
favorevoli. Al contrario. IM 1 è plurirecidivo e non ha fatto mistero di
vivere, unitamente ad altre persone, proprio del provento di truffe. Egli non
ha tratto alcun insegnamento neppure dalle numerose precedenti condanne o dai
periodi di detenzione già sopportati. Piuttosto che confrontarsi con il proprio
passato, l’imputato è parso preferire cambiare (più o meno ufficialmente) il
proprio nome, accumulando ben 25 alias. In tale contesto, la probabilità
che egli, ritrovata la libertà, commetta nuovi reati contro il patrimonio,
risulta essere pressoché una certezza, sicché la pena dovrà essere
integralmente da espiare.
IX) Nota professionale
del difensore d’ufficio
La nota professionale dell’avv. DF 1, difensore di IM 2, è
approvata per CHF 13'055.50 comprensiva di onorario e spese.
Visti gli art. 12, 22, 25, 40,
42, 43, 44, 47, 49, 51, 69, 70, 146, 305bis CP;
82,135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1. IM 1
Alias:
IM 1
IM 1
IM 1
IM 1
IM 1
IM 1
IM 1
IM 1
IM 1
IM 1
IM 1
IM 1
IM 1
IM 1
IM 1
IM 1
IM 1
IM 1
IM 1
IM 1
IM 1
IM 1
IM 1
IM 1
è autore colpevole di:
1.1. ripetuta
truffa qualificata (in parte tentata)
per avere,
nel periodo compreso tra il 9 novembre 2013 ed il 10 giugno 2014, a __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________,
agendo per mestiere,
in correità o in complicità con terze persone,
per procacciarsi un indebito profitto,
ingannato con astuzia numerose persone, coinvolgendole in
operazioni commerciali di varia natura in realtà inesistenti, inducendole ad
effettuare uno scambio di denaro contante, ottenendo così facendo la consegna
di denaro contante autentico in cambio di banconote posticce, conseguendo in
tal guisa un indebito profitto pari a CHF 485'000.- e EUR 40'000.-;
1.2. ripetuto riciclaggio di
denaro
per avere,
a __________ e __________, nel periodo compreso tra il 9 novembre
2013 ed il 10 giugno 2014,
compiuto atti suscettibili di vanificare l’accertamento
dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali,
e meglio, per avere esportato verso l’Italia complessivamente CHF
155'000.00 provenienti dalle truffe di cui ai punti 1.2, 1.4 e 1.6;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei
considerandi.
2. IM 1 è prosciolto
dall’imputazione di cui al punto 1.1 dell’atto d’accusa;
3. IM 2 è autore colpevole di:
3.1 ripetuta complicità in
truffa qualificata (in parte tentata)
per avere,
a __________, __________, __________ e __________,
nel periodo compreso tra il 3 aprile 2014 ed il 10 giugno 2014,
dovendo presumere trattarsi di attività illegali,
prestato aiuto a IM 1 nella realizzazione di parte delle truffe di
cui al punto 1.1,
segnatamente accompagnandolo agli appuntamenti con i clienti,
trasportando le buste conenenti il denaro provento delle truffe e visitando per
suo conto un’attività commerciale;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei
considerandi.
4. IM 2 è prosciolta dalle
imputazioni di cui ai punti 3.1 e 4 dell’atto d’accusa;
5. Di conseguenza,
5.1 IM 1
è condannato
5.1.1 alla pena detentiva di 3 (tre)
anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto.
5.2 IM 2
é condannata:
5.2.1 alla pena detentiva di 14
(quattordici) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto;
5.2.2 l’esecuzione della pena
detentiva è sospesa e alla condannata è impartito un periodo di prova di anni 2
(due).
6. Deduzion fatta della tassa
di giustizia e delle spese procedurali (comprensive delle spese per le difese
d’ufficio - art. 422 CPP), è ordinata la confisca di tutti i beni e valori
patrimoniali in sequestro, ad eccezione dei telefoni cellulari (previa
cancellazione delle memorie il cui costo sarà da anticipare dall’imputato), dei
minigrip (nr. rep. 36471), di 1 portachiavi arancione con 2 chiavi e
telecomando (nr. 36472), di 2 chiavi BMW (nr. rep. 36473), di 1 prolunga bianca
(nr. rep. 36464) e di 1 seggiolino per bambini (nr. rep. 36463), che vengono
dissequestrati a favore dell’avente diritto a crescita in giudicato della
presente decisione.
7. Gli accusatori privati sono
rinviati al competente foro civile.
8. La tassa di giustizia di
fr. 1'000 (mille) e le spese procedurali sono a carico dei condannati, in
solido, con ripartizione interna in misura di ½ ciascuno.
9. Le spese per la difesa
d’ufficio sono sostenute dallo Stato.
9.1 La nota professionale
dell’avv. DF 1 è approvata per fr. 13'055.50, comprensiva di onorario e spese.
Il condannato IM 1 è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone __________
l’importo di fr. 13'055.50 non appena le sue condizioni economiche glielo
permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
9.2 La nota professionale
dell’avv. DUF 1 à approvata per fr. 14'848.30, comprensiva di onorario e spese.
La condannata IM 2 è tenuta a rimborsare allo Stato del Cantone __________
l’importo di fr. 14'848.30 non appena le sue condizioni economiche glielo
permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
10. Questo giudizio può essere
impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale.
L’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise criminali, per
iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione
della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e
di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.
Distinta spese: Tassa di giustizia fr. 1'000.--
Inchiesta
preliminare fr. 15'620.--
Spese postali,tel.,affr. in
blocco fr. 351.--
fr. 16'971.--
============
Distinta spese a
carico di IM 1 (1/2)
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 7'810.--
Spese postali,tel.,affr. in
blocco fr. 175.50
fr. 8'485.50
============
Distinta spese a
carico di IM 1 (1/2)
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 7'810.--
Spese postali,tel.,affr. in
blocco fr. 175.50
fr. 8'485.50
============
Per la Corte delle assise
criminali
Il Presidente Il
segretario