Lexipedia

Decisione

72.2014.148

Imputati colpevoli di truffa, per avere astuziamente ingannato terzi tramite il trucco del "mobiletto magico", inscenando una falsa transazione immobiliare comprendente un doppio scambio di denaro a d

30 dicembre 2014Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:

descrive le caratteristiche tipiche della truffa rip-deal e quanto

successo il 23 agosto 2013 a __________ e __________. I due imputati venivano

fermati dalla Polizia quasi un anno più tardi, ancora in possesso di materiale

che poteva servire per commettere un’altra truffa al cambio. Ripercorre i

precedenti degli imputati e le varie volte che IM 2 veniva fermato in passato

col mobiletto o con banconote false al seguito.

Per la truffa, l’accusa constata come il foro è dato e cita la DTF

124 IV 241. Cita pure la sentenza del 14 settembre 2012 della Corte delle

assise correzionali e la sentenza 20 marzo 2006 della Corte di cassazione del

Canton __________. Ripercorre gli elementi del reato di truffa. L’accusa non

crede che gli imputati abbiano conseguito il reddito da loro dichiarato, a suo

parere essi hanno guadagnato ben di più. Richiama il verbale 3 settembre 2014,

cita il passaggio dove si riferiscono all’eventuale sostegno economico a IM 2

da parte della famiglia di IM 1. Sottolinea come la famiglia di IM 1 a suo parere sia all’origine dell’organizzazione criminale.

Per la commisurazione della pena, il grado di lesione del bene

giuridico offeso è grave. Le modalità di esecuzione, la lucidità,

l’organizzazione e la precisione con cui sono stati commessi i reati non sono

indifferenti. In merito alla vita anteriore e le condizioni personali degli

autori, entrambi gestiscono un’attività di commercio di auto usate tra la __________

e l’Italia, non meglio comprovata. Vi sono invece diverse tracce che conducono

a pensare che siano truffatori professionisti. IM 2 rispetto a IM 1 si è

mostrato più collaborante. Il sincero pentimento comunque non entra in

considerazione, e per lui appare difficile la sospensione condizionale

integrale della pena, non essendovi circostanze particolarmente favorevoli.

Chiede per IM 1 una pena detentiva di 18 mesi di detenzione di cui almeno 6 da

espiare, e per IM 2 una pena detentiva di 15 mesi di detenzione di cui almeno 6

mesi da espiare, entrambi per un periodo di prova di 3 anni. Chiede la confisca

di tutto quanto in sequestro. Per le eventuali pretese degli AP si rimette al

giudizio della Corte;

- l’avv. DUF 1,

difensore dell’imputato IM 2, il quale formula e motiva le seguenti

conclusioni:

descrive il passato di IM 2, le difficoltà riscontrate in Italia,

il ghetto dove egli ha vissuto e la criminalità che lo circondava. L’imputato

ha cercato di svolgere l’attività di compravendita di veicoli, prova ne è che

veniva sempre fermato a bordo di un’auto diversa. È stato facile convincerlo a

partecipare alla truffa, il compenso di EUR 1'500.- corrisponde a 3 o 4 mesi di

guadagni legali. IM 2, il quale era presente alla conta, si è limitato per la

durata di tutta l’operazione a restare in piedi in un angolo a guardare. Egli

ha collaborato sin da subito permettendo agli inquirenti di ricostruire i

fatti. Tornando ai fatti e al diritto, non ci sono contestazioni al di fuori

del quadro tracciato. In merito alla commisurazione della pena, la difesa

ritiene elevata la pena proposta dal PP, non tiene conto della differenza di

ruolo ricoperto dai due imputati e deve essere ridotta a discrezione della

Corte. Per quanto concerne l’applicazione dell’art. 42 cpv. 2 CP, in merito al

precedente penale che impedisce la sospensione, la difesa precisa che si

trattava del furto di una borsetta per cui è stato condannato a 6 mesi di pena

detentiva in Italia, quando in Svizzera avrebbe preso una multa o nella

peggiore delle ipotesi una pena di poche aliquote giornaliere. Nel diritto

amministrativo per la questione ad esempio della revoca dei permessi

un’eventuale pena inflitta in Italia viene considerata solo se idonea

paragonata ad una pena inflitta in Svizzera. Il difensore trova improprio che

in ambito di diritto penale questo confronto non avvenga. Chiede che questo

elemento venga calcolato nella prognosi e che possa condurre la Corte a

concedere la sospensione integrale della pena. In caso contrario, chiede che

venga inflitta una pena detentiva di massimo 9 mesi. In merito all’eventuale

risarcimento degli ACP, rileva come essi non si siano manifestati, chiede

dunque al limite il rinvio al foro civile. Chiede infine il dissequestro di

tutto quanto posto sotto sequestro, in particolare del cellulare, ritenuto che

lo Stato non ha avanzato pretese di confisca in questo senso;

- l’avv. DIF 1,

difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti

conclusioni:

descrive la truffa del rip deal. IM 1 ha riconosciuto di essere stato in un albergo a __________ il 23 agosto 2013 e di aver consegnato

la valigetta con soldi falsi alle vittime. Dopo aver consegnato la valigia, IM

1 è ripartito per l’Italia. Ha guadagnato 5'000 euro, di cui una parte

considerevole la consegnava a IM 2. Egli non ha mai riconosciuto di aver agito

col famoso mobiletto. A mente della difesa, il guadagno dell’imputato non è

stato tratto dai 200'000 euro, dunque non è giusto imputargli la totalità di

questo importo. Descrive la situazione personale dell’imputato ed il suo

passato difficile, i suoi problemi di gioco d’azzardo e alcool. Egli di certo

non si è mantenuto truffando. Ripercorre i precedenti penali. In merito alla

colpa, sostiene di aver agito per aiutare sua madre nelle cure, afferma che la

situazione finanziaria della famiglia non è buona, e 5'000 euro per lui

potevano fare la differenza. IM 1 vorrebbe rifarsi una vita in __________,

evitando di ricadere nelle sue debolezze, è disposto ad imparare una nuova

professione, si è già adattato precedentemente. Dal 31 luglio 2014 è in

carcere. In conclusione, la difesa si rimette alla decisione della Corte per la

quantificazione della pena, propone comunque la sospensione condizionale totale

della stessa e un’eventuale applicazione dell’art. 67b CP. Per quanto riguarda

le pretese degli ACP, chiede il rinvio al foro civile. Chiede infine il

dissequestro integrale di tutti oggetti sequestrati;

- il Procuratore Pubblico

in replica ricorda che secondo l’art. 42 cpv 2 CP la sospensione condizionale è

possibile soltanto in caso di circostanze particolarmente favorevoli. Invece,

secondo l’art. 43 cpv. 3 CP è possibile dare la sospensione parziale di una

pena detentiva lasciando comunque una parte da espiare di minimo di 6 mesi.

Preso atto che le

parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della

sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art. 12, 40, 42, 43,

44, 47, 51, 69, 70, 146 CP;

82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

1. IM 1

Alias:

__________

è autore colpevole di:

truffa

per avere,

il 23 agosto 2013, a __________ e __________ (__________), agendo

in correità con IM 2 e terze persone, per procacciare a sé o ad altri un

indebito profitto, ingannato con astuzia i fratelli ACPR 1 e ACPR 2, cittadini __________,

affermando cose false o dissimulando cose vere, rispettivamente confermandone

subdolamente l’errore, inducendoli in tal modo ad atti pregiudizievoli al

proprio o altrui patrimonio;

e meglio, per avere,

fingendosi intermediario sotto false generalità, facendo credere

di essere interessato per conto di un terzo all’acquisto di un immobile di ACPR

Considerandi

2.

per il prezzo di EUR 2'300'000.-, organizzando un doppio incontro in

contemporanea fra le parti,

l’uno a __________ con ACPR 1, dove IM 1 e IM 2 avrebbero dovuto

consegnagli EUR 650'000.- a titolo di acconto e provvigioni per

l’intermediazione del venditore,

l’altro a __________ con ACPR 2, dove quest’ultimo avrebbe dovuto

consegnare EUR 200'000.- al correo __________ per titolo di provvigione per la

parte acquirente, una volta ricevuta conferma dal fratello dell’avvenuta consegna

del denaro a __________;

ingannato i fratelli ACPR_1 e ACPR_2, essendo che, a transazioni

avvenute, i EUR 650'000.- ricevuti da ACPR 1 a __________ e consegnatigli mediante il trucco del “mobiletto magico”, si rivelavano composti da banconote false

di EUR 500.- l’una, allorquando la transazione avvenuta a __________ comportò

la consegna di banconote autentiche per un totale di EUR 200'000.-;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei

considerandi.

2.

IM 2 è autore colpevole di:

truffa

per avere,

il 23 agosto 2013, a __________ e __________ (__________), agendo

in correità con IM 1 e terze persone, per procacciare a sé o ad altri un

indebito profitto, ingannato con astuzia i fratelli ACPR_1 e ACPR_2, cittadini __________,

affermando cose false o dissimulando cose vere, rispettivamente confermandone

subdolamente l’errore, inducendoli in tal modo ad atti pregiudizievoli al

proprio o altrui patrimonio;

e meglio, per avere,

fingendosi intermediario sotto false generalità, facendo credere

di essere interessato per conto di un terzo all’acquisto di un immobile di ACPR

2.

per il prezzo di EUR 2'300'000.-, organizzando un doppio incontro in

contemporanea fra le parti,

l’uno a __________ con ACPR 1, dove IM 1 e IM 2 avrebbero dovuto

consegnagli EUR 650'000.- a titolo di acconto e provvigioni per

l’intermediazione del venditore,

l’altro a __________ con ACPR 2, dove quest’ultimo avrebbe dovuto

consegnare EUR 200'000.- al correo __________ per titolo di provvigione per la

parte acquirente, una volta ricevuta conferma dal fratello dell’avvenuta

consegna del denaro a __________;

ingannato i fratelli ACPR_1 e ACPR_2, essendo che, a transazioni

avvenute, i EUR 650'000.- ricevuti da ACPR 1 a __________ e consegnatigli mediante il trucco del “mobiletto magico”, si rivelavano composti da banconote false

di EUR 500.- l’una, allorquando la transazione avvenuta a __________ comportò

la consegna di banconote autentiche per un totale di EUR 200'000.-;

3.

Di conseguenza,

3.1

IM 1

è condannato

3.1.1

alla pena detentiva di 14 (quattordici)

mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto.

3.1.2

L’esecuzione della pena

detentiva è sospesa in ragione di 8 (otto) mesi, con un periodo di prova di

anni 3 (tre). Per il resto è da espiare.

3.2

IM 2

è condannato

alla pena detentiva di 9 (nove) mesi, da dedursi il carcere

preventivo sofferto.

4.

Deduzion fatta della tassa

di giustizia e delle spese procedurali, è ordinata la confisca di tutto quanto

in sequestro, salvo:

per gli oggetti rinvenuti su IM 2:

- il telefono cellulare

Samsung nr. IMEI __________ con inserita scheda SIM dell’utenza __________;

- il telefono cellulare

Nokia nr. IMEI __________/ __________ con inserita scheda SIM dell’utenza __________;

per gli oggetti rinvenuti su IM 1:

- il telefono cellulare

marca Nokia modello Xperia nr. IMEI __________;

- 1 scheda SIM

dell’operatore WIND dell’utenza __________ (altre cifre illeggibili);

- 1 scheda SIM

dell’operatore WIND dell’utenza __________;

per i quali è ordinato il dissequestro a crescita in giudicato

della presente.

5.

La tassa di giustizia di

fr. 1'000.- e le spese procedurali sono a carico dei condannati, in solido, con

ripartizione interna in misura di un mezzo ciascuno.

6.

Le spese per la difesa

d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

6.1

La nota professionale

dell’avv. DUF 1 è approvata per:

onorario fr. 8’154.70

spese fr. 180.00

totale fr. 8’334.70

6.2

Il condannato è tenuto a

rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 8’334.70 non appena

le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

Distinta spese: Tassa di giustizia fr. 1'000.--

Inchiesta preliminare fr. 3'240.--

Traduzioni fr. 1'393.23

Altri disborsi (postali,

tel., ecc.) fr. 176.--

fr. 5'809.23

============

Distinta spese a

carico di IM 1 (1/2)

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 1'620.--

Traduzione fr. 696.62

Spese postali,tel.,affr. in

blocco fr. 88.--

fr. 2'904.62

============

Distinta spese a

carico di IM 2 (1/2)

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 1'620.--

Traduzione fr. 696.62

Spese postali,tel.,affr. in

blocco fr. 88.--

fr. 2'904.62

============

Per la Corte delle assise

correzionali

Il Presidente La

vicecancelliera