72.2014.148
Imputati colpevoli di truffa, per avere astuziamente ingannato terzi tramite il trucco del "mobiletto magico", inscenando una falsa transazione immobiliare comprendente un doppio scambio di denaro a d
30 dicembre 2014Italiano14 min
Source ti.ch
Incarto n.
72.2014.148
Lugano,
30 dicembre 2014/rs
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte
delle assise correzionali di Lugano
composta da:
giudice Mauro Ermani, Presidente
Veronica Lipari, vicecancelliera
sedente nell’aula
penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale Ministero
Pubblico
e in qualità di accusatore
privati:
ACPR 1
ACPR 2
contro
IM 1, detto __________
rappresentato dall’avv. DF 1
Alias:
__________
in carcerazione preventiva dal
31.07.2014 al 03.09.2014 (35 giorni)
posti in anticipata esecuzione
della pena 04.09.2014
IM 2 detto __________
rappresentato dall’avv. DUF 1
in carcerazione preventiva dal
31.07.2014 al 03.09.2014 (35 giorni)
posti in anticipata esecuzione
della pena 04.09.2014
imputati, a norma dell'atto
d'accusa 125/2014 del 2.12.2014 emanato dal Procuratore Pubblico PP 1, di
truffa
per avere
in data 23 agosto 2013, a __________ e __________ (__________),
agendo in correità fra loro e con terze persone identificate,
per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, ingannato
con astuzia i cittadini ____ ACPR 1 e ACPR 2, affermando cose false o
dissimulando cose vere, rispettivamente confermandone subdolamente l’errore,
inducendoli in tal modo ad atti pregiudizievoli al proprio o altrui patrimonio;
e meglio,
agendo in correità fra loro e con __________, __________ e __________,
qualificandosi IM 1 sotto false generalità di IM 1, IM 2 sotto
false generalità di IM 2, __________ sotto false generalità di __________, tramite
esibizione di documento falso, e __________ sotto false generalità di __________,
configurandosi l’inganno astuto nel presentarsi, nelle modalità di
cui sopra, quali intermediari e in particolare facendo credere di essere
interessati per conto dell’acquirente società __________, __________, del
sedicente cittadino __________, all’acquisto di un immobile di ACPR 2, offerto
in vendita da un’intermediaria su internet al prezzo di EUR 2'300'000.00,
e proponendo alle vittime la sottoscrizione dell’accordo di
impegno alla compravendita, previa operazione precontrattuale tesa all’incasso
della caparra pari a EUR 500'000.00 e delle dovute provvigioni di intermediazione,
e pianificando, al fine di perfezionare quanto sopra,
un incontro in contemporanea fra le parti, l’uno a ____ con ACPR 1
e suoi accompagnatori, presso l’hotel __________, ove precedentemente __________
aveva provveduto a riservare una stanza, e __________ ad installare il mobiletto
magico per la conta del denaro,
l’altro a _____ con ACPR 2 e il correo __________,
e a __________, mantenendo sempre il contatto telefonico con __________,
eseguito IM 1 il conteggio ingannevole del denaro inserendo di volta in volta
le banconote nel mobiletto magico, nel quale __________ -lì nascosto-
provvedeva a sostituirle con banconote fac simile,
vigilando nel mentre IM 2 affinché nessuno scoprisse l’inganno in
corso,
e consegnando quindi a ACPR 1 complessivi EUR 650'000.00 (caparra
oltre a provvigione per l’intermediaria della parte venditrice) falsi in
mazzette da EUR 500.00 rilegate con fascette e inserite in una valigia,
facendo credere alla vittima che tutta la somma concordata e
contata negli attimi precedenti fosse autentica,
inducendo in tal modo ACPR 1 a confermare al fratello ACPR 2 a __________ il buon esito di questa operazione e quindi comportando da parte di
quest’ultimo la consegna a sua volta dell’importo a titolo di provvigione pari
a EUR 200'000.00 autentico e in contanti al correo,
invitando successivamente la vittima ACPR 1 a recarsi presso l’hotel __________, facendo credere contrariamente al vero che in tal luogo
sarebbe stato sottoscritto il contratto come convenuto con il lì sopraggiunto __________,
poi dileguandosi,
e conseguendo infine un indebito profitto pari alla somma di EUR
200’000.00 consegnata in __________ e al compenso per l’attività illecita suddiviso
poi fra gli accusati e pari a EUR 5'000.00,
quest’ultimo utilizzato per soddisfare i propri bisogni e quelli
della famiglia,
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di
tempo indicate;
reati previsti: dall’art. 146 cpv. 1 CP;
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 2, in rappresentanza del Ministero Pubblico, in sostituzione della Procuratrice pubblica PP 1;
- l’imputato IM 1, assistito
dal suo difensore di fiducia, avv. DIF 1 (in sostituzione dell’avv. DF 1);
- l’imputato IM 2, assistito
dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1;
- in qualità di interprete
per la lingua _____.
Espletato il
pubblico dibattimento dalle ore 09:35 alle ore 12:15.
Sentiti: - il Procuratore Pubblico,
Fatti
il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:
descrive le caratteristiche tipiche della truffa rip-deal e quanto
successo il 23 agosto 2013 a __________ e __________. I due imputati venivano
fermati dalla Polizia quasi un anno più tardi, ancora in possesso di materiale
che poteva servire per commettere un’altra truffa al cambio. Ripercorre i
precedenti degli imputati e le varie volte che IM 2 veniva fermato in passato
col mobiletto o con banconote false al seguito.
Per la truffa, l’accusa constata come il foro è dato e cita la DTF
124 IV 241. Cita pure la sentenza del 14 settembre 2012 della Corte delle
assise correzionali e la sentenza 20 marzo 2006 della Corte di cassazione del
Canton __________. Ripercorre gli elementi del reato di truffa. L’accusa non
crede che gli imputati abbiano conseguito il reddito da loro dichiarato, a suo
parere essi hanno guadagnato ben di più. Richiama il verbale 3 settembre 2014,
cita il passaggio dove si riferiscono all’eventuale sostegno economico a IM 2
da parte della famiglia di IM 1. Sottolinea come la famiglia di IM 1 a suo parere sia all’origine dell’organizzazione criminale.
Per la commisurazione della pena, il grado di lesione del bene
giuridico offeso è grave. Le modalità di esecuzione, la lucidità,
l’organizzazione e la precisione con cui sono stati commessi i reati non sono
indifferenti. In merito alla vita anteriore e le condizioni personali degli
autori, entrambi gestiscono un’attività di commercio di auto usate tra la __________
e l’Italia, non meglio comprovata. Vi sono invece diverse tracce che conducono
a pensare che siano truffatori professionisti. IM 2 rispetto a IM 1 si è
mostrato più collaborante. Il sincero pentimento comunque non entra in
considerazione, e per lui appare difficile la sospensione condizionale
integrale della pena, non essendovi circostanze particolarmente favorevoli.
Chiede per IM 1 una pena detentiva di 18 mesi di detenzione di cui almeno 6 da
espiare, e per IM 2 una pena detentiva di 15 mesi di detenzione di cui almeno 6
mesi da espiare, entrambi per un periodo di prova di 3 anni. Chiede la confisca
di tutto quanto in sequestro. Per le eventuali pretese degli AP si rimette al
giudizio della Corte;
- l’avv. DUF 1,
difensore dell’imputato IM 2, il quale formula e motiva le seguenti
conclusioni:
descrive il passato di IM 2, le difficoltà riscontrate in Italia,
il ghetto dove egli ha vissuto e la criminalità che lo circondava. L’imputato
ha cercato di svolgere l’attività di compravendita di veicoli, prova ne è che
veniva sempre fermato a bordo di un’auto diversa. È stato facile convincerlo a
partecipare alla truffa, il compenso di EUR 1'500.- corrisponde a 3 o 4 mesi di
guadagni legali. IM 2, il quale era presente alla conta, si è limitato per la
durata di tutta l’operazione a restare in piedi in un angolo a guardare. Egli
ha collaborato sin da subito permettendo agli inquirenti di ricostruire i
fatti. Tornando ai fatti e al diritto, non ci sono contestazioni al di fuori
del quadro tracciato. In merito alla commisurazione della pena, la difesa
ritiene elevata la pena proposta dal PP, non tiene conto della differenza di
ruolo ricoperto dai due imputati e deve essere ridotta a discrezione della
Corte. Per quanto concerne l’applicazione dell’art. 42 cpv. 2 CP, in merito al
precedente penale che impedisce la sospensione, la difesa precisa che si
trattava del furto di una borsetta per cui è stato condannato a 6 mesi di pena
detentiva in Italia, quando in Svizzera avrebbe preso una multa o nella
peggiore delle ipotesi una pena di poche aliquote giornaliere. Nel diritto
amministrativo per la questione ad esempio della revoca dei permessi
un’eventuale pena inflitta in Italia viene considerata solo se idonea
paragonata ad una pena inflitta in Svizzera. Il difensore trova improprio che
in ambito di diritto penale questo confronto non avvenga. Chiede che questo
elemento venga calcolato nella prognosi e che possa condurre la Corte a
concedere la sospensione integrale della pena. In caso contrario, chiede che
venga inflitta una pena detentiva di massimo 9 mesi. In merito all’eventuale
risarcimento degli ACP, rileva come essi non si siano manifestati, chiede
dunque al limite il rinvio al foro civile. Chiede infine il dissequestro di
tutto quanto posto sotto sequestro, in particolare del cellulare, ritenuto che
lo Stato non ha avanzato pretese di confisca in questo senso;
- l’avv. DIF 1,
difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti
conclusioni:
descrive la truffa del rip deal. IM 1 ha riconosciuto di essere stato in un albergo a __________ il 23 agosto 2013 e di aver consegnato
la valigetta con soldi falsi alle vittime. Dopo aver consegnato la valigia, IM
1 è ripartito per l’Italia. Ha guadagnato 5'000 euro, di cui una parte
considerevole la consegnava a IM 2. Egli non ha mai riconosciuto di aver agito
col famoso mobiletto. A mente della difesa, il guadagno dell’imputato non è
stato tratto dai 200'000 euro, dunque non è giusto imputargli la totalità di
questo importo. Descrive la situazione personale dell’imputato ed il suo
passato difficile, i suoi problemi di gioco d’azzardo e alcool. Egli di certo
non si è mantenuto truffando. Ripercorre i precedenti penali. In merito alla
colpa, sostiene di aver agito per aiutare sua madre nelle cure, afferma che la
situazione finanziaria della famiglia non è buona, e 5'000 euro per lui
potevano fare la differenza. IM 1 vorrebbe rifarsi una vita in __________,
evitando di ricadere nelle sue debolezze, è disposto ad imparare una nuova
professione, si è già adattato precedentemente. Dal 31 luglio 2014 è in
carcere. In conclusione, la difesa si rimette alla decisione della Corte per la
quantificazione della pena, propone comunque la sospensione condizionale totale
della stessa e un’eventuale applicazione dell’art. 67b CP. Per quanto riguarda
le pretese degli ACP, chiede il rinvio al foro civile. Chiede infine il
dissequestro integrale di tutti oggetti sequestrati;
- il Procuratore Pubblico
in replica ricorda che secondo l’art. 42 cpv 2 CP la sospensione condizionale è
possibile soltanto in caso di circostanze particolarmente favorevoli. Invece,
secondo l’art. 43 cpv. 3 CP è possibile dare la sospensione parziale di una
pena detentiva lasciando comunque una parte da espiare di minimo di 6 mesi.
Preso atto che le
parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della
sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;
visti gli art. 12, 40, 42, 43,
44, 47, 51, 69, 70, 146 CP;
82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1. IM 1
Alias:
__________
è autore colpevole di:
truffa
per avere,
il 23 agosto 2013, a __________ e __________ (__________), agendo
in correità con IM 2 e terze persone, per procacciare a sé o ad altri un
indebito profitto, ingannato con astuzia i fratelli ACPR 1 e ACPR 2, cittadini __________,
affermando cose false o dissimulando cose vere, rispettivamente confermandone
subdolamente l’errore, inducendoli in tal modo ad atti pregiudizievoli al
proprio o altrui patrimonio;
e meglio, per avere,
fingendosi intermediario sotto false generalità, facendo credere
di essere interessato per conto di un terzo all’acquisto di un immobile di ACPR
Considerandi
2.
per il prezzo di EUR 2'300'000.-, organizzando un doppio incontro in
contemporanea fra le parti,
l’uno a __________ con ACPR 1, dove IM 1 e IM 2 avrebbero dovuto
consegnagli EUR 650'000.- a titolo di acconto e provvigioni per
l’intermediazione del venditore,
l’altro a __________ con ACPR 2, dove quest’ultimo avrebbe dovuto
consegnare EUR 200'000.- al correo __________ per titolo di provvigione per la
parte acquirente, una volta ricevuta conferma dal fratello dell’avvenuta consegna
del denaro a __________;
ingannato i fratelli ACPR_1 e ACPR_2, essendo che, a transazioni
avvenute, i EUR 650'000.- ricevuti da ACPR 1 a __________ e consegnatigli mediante il trucco del “mobiletto magico”, si rivelavano composti da banconote false
di EUR 500.- l’una, allorquando la transazione avvenuta a __________ comportò
la consegna di banconote autentiche per un totale di EUR 200'000.-;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei
considerandi.
2.
IM 2 è autore colpevole di:
truffa
per avere,
il 23 agosto 2013, a __________ e __________ (__________), agendo
in correità con IM 1 e terze persone, per procacciare a sé o ad altri un
indebito profitto, ingannato con astuzia i fratelli ACPR_1 e ACPR_2, cittadini __________,
affermando cose false o dissimulando cose vere, rispettivamente confermandone
subdolamente l’errore, inducendoli in tal modo ad atti pregiudizievoli al
proprio o altrui patrimonio;
e meglio, per avere,
fingendosi intermediario sotto false generalità, facendo credere
di essere interessato per conto di un terzo all’acquisto di un immobile di ACPR
2.
per il prezzo di EUR 2'300'000.-, organizzando un doppio incontro in
contemporanea fra le parti,
l’uno a __________ con ACPR 1, dove IM 1 e IM 2 avrebbero dovuto
consegnagli EUR 650'000.- a titolo di acconto e provvigioni per
l’intermediazione del venditore,
l’altro a __________ con ACPR 2, dove quest’ultimo avrebbe dovuto
consegnare EUR 200'000.- al correo __________ per titolo di provvigione per la
parte acquirente, una volta ricevuta conferma dal fratello dell’avvenuta
consegna del denaro a __________;
ingannato i fratelli ACPR_1 e ACPR_2, essendo che, a transazioni
avvenute, i EUR 650'000.- ricevuti da ACPR 1 a __________ e consegnatigli mediante il trucco del “mobiletto magico”, si rivelavano composti da banconote false
di EUR 500.- l’una, allorquando la transazione avvenuta a __________ comportò
la consegna di banconote autentiche per un totale di EUR 200'000.-;
3.
Di conseguenza,
3.1
IM 1
è condannato
3.1.1
alla pena detentiva di 14 (quattordici)
mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto.
3.1.2
L’esecuzione della pena
detentiva è sospesa in ragione di 8 (otto) mesi, con un periodo di prova di
anni 3 (tre). Per il resto è da espiare.
3.2
IM 2
è condannato
alla pena detentiva di 9 (nove) mesi, da dedursi il carcere
preventivo sofferto.
4.
Deduzion fatta della tassa
di giustizia e delle spese procedurali, è ordinata la confisca di tutto quanto
in sequestro, salvo:
per gli oggetti rinvenuti su IM 2:
- il telefono cellulare
Samsung nr. IMEI __________ con inserita scheda SIM dell’utenza __________;
- il telefono cellulare
Nokia nr. IMEI __________/ __________ con inserita scheda SIM dell’utenza __________;
per gli oggetti rinvenuti su IM 1:
- il telefono cellulare
marca Nokia modello Xperia nr. IMEI __________;
- 1 scheda SIM
dell’operatore WIND dell’utenza __________ (altre cifre illeggibili);
- 1 scheda SIM
dell’operatore WIND dell’utenza __________;
per i quali è ordinato il dissequestro a crescita in giudicato
della presente.
5.
La tassa di giustizia di
fr. 1'000.- e le spese procedurali sono a carico dei condannati, in solido, con
ripartizione interna in misura di un mezzo ciascuno.
6.
Le spese per la difesa
d’ufficio sono sostenute dallo Stato.
6.1
La nota professionale
dell’avv. DUF 1 è approvata per:
onorario fr. 8’154.70
spese fr. 180.00
totale fr. 8’334.70
6.2
Il condannato è tenuto a
rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 8’334.70 non appena
le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
Distinta spese: Tassa di giustizia fr. 1'000.--
Inchiesta preliminare fr. 3'240.--
Traduzioni fr. 1'393.23
Altri disborsi (postali,
tel., ecc.) fr. 176.--
fr. 5'809.23
============
Distinta spese a
carico di IM 1 (1/2)
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 1'620.--
Traduzione fr. 696.62
Spese postali,tel.,affr. in
blocco fr. 88.--
fr. 2'904.62
============
Distinta spese a
carico di IM 2 (1/2)
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 1'620.--
Traduzione fr. 696.62
Spese postali,tel.,affr. in
blocco fr. 88.--
fr. 2'904.62
============
Per la Corte delle assise
correzionali
Il Presidente La
vicecancelliera