72.2014.149
Grave infrazione alle norme della circolazione (art. 90 cpv. 3 e 4 lett. c LCStr.)
30 aprile 2015Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
72.2014.149
Lugano,
30 aprile 2015/rs
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte
delle assise correzionali di Leventina
composta da:
giudice Amos Pagnamenta, Presidente
Cristina Laghi, vicecancelliera
sedente nell’aula
penale minore di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale Ministero
Pubblico
contro
IM 1
rappresentato dall’avv. DUF 1
imputato, a norma dell'atto d'accusa
124/2014 dell'1 dicembre 2014 emanato dal Procuratore Pubblico PP 1, di
grave infrazione alle norme della circolazione
per avere,
a __________, autostrada A2, Km 76'200, zona cantiere,
in data 26 aprile 2014, alle ore 11:29:07,
violato intenzionalmente le elementari norme della circolazione
stradale, correndo il forte rischio di causare un incidente della circolazione
con feriti o morti, attraverso la grave inosservanza di un limite di velocità,
e meglio,
per avere circolato sul tratto autostradale sopra citato, in
direzione nord, alla guida dell’autoveicolo Mercedes-AMG, targato __________,
intestato alla ditta __________, alla velocità di 142 Km/h (dedotto il margine di tolleranza di 6 Km/h), accertata dalla Polizia mediante apparecchio
Radar C, malgrado il vigente limite di 80 Km/h, superando quindi di almeno 60 Km/h la velocità massima consentita;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di luogo e di
tempo;
reato previsto: dall’art. 90 cpv. 3 e 4 lett. c, in rel.
con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr., art. 4a cpv. 1 lett. b ONC e art.
Fatti
22 cpv. 1 OSStr.;
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1, in
rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato IM 1, assistito
dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1;
- in qualità di interprete
per la lingua tedesca __________.
Espletato il
pubblico dibattimento dalle ore 09:35 alle ore 10:51.
Sentiti: - il Procuratore Pubblico,
per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: in
entrata precisa che l’imputato non ha contestato i fatti, né avrebbe potuto,
siccome comprovati dall’apparecchio radar certificato conforme. Per quanto
riguarda il diritto, si tratta di un superamento di velocità di 62 Km/h dove la velocità prescritta era di 80 Km/h; è quindi applicabile l’art. 90 cpv. 3 e 4 LCStr
(pirati della strada) e la pena edittale minima è di un anno di detenzione.
L’accusa sottolinea che nel caso concreto l’unica particolarità è riscontrabile
nel fatto che il superamento di velocità è avvenuto in un cantiere edile, una
zona particolarmente sensibile, motivo per cui il pericolo è accresciuto. Il PP
conclude postulando la conferma dell’AA e la condanna dell’imputato ad una pena
detentiva di 14 (quattordici) mesi da porre al beneficio della sospensione
condizionale;
- l’avv. DUF 1,
difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti
conclusioni: precisa che la fattispecie è chiara ed i fatti sono ammessi. Per
quanto attiene alla commisurazione della pena, sottolinea che l’imputato è
incensurato e che l’applicazione dell’art. 90 cpv. 3 e 4 LCStr è data
unicamente per 2 Km/h. Il difensore pone inoltre l’accento sul fatto che il
superamento della velocità è avvenuto in autostrada, la strada era asciutta ed
il tempo bello. Inoltre, IM 1 ha sempre ritenuto che la sicurezza era
garantita; non bisogna dimenticare che a bordo vi erano la moglie ed i suoi due
figli. La difesa precisa inoltre che sul tratto in questione vi era sì un
cantiere, essendo sabato non c’erano però operai al lavoro. Sottolinea poi la
severità della sanzione minima prevista, considerato in particolare che per
eccessi di velocità inferiori, i quali hanno però avuto conseguenze concrete,
sono state pronunciate pene piuttosto blande. Il difensore conclude chiedendo
una pena detentiva non superiore ai 12 (dodici) mesi, da sospendere
condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
Preso atto che le
parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della
sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;
visti gli art. 12, 40, 42, 44,
47 CP;
90 cpv. 3 e 4 lett. c, 27 cpv. 1, 32
cpv. 2 e 3 LCStr;
4a cpv. 1 lett. b ONC;
22 cpv. 1 OSStr;
82, 135, 268, 422 e segg. CPP e 22
TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
IM 1
1. è autore colpevole di:
grave infrazione alle
norme della circolazione
per avere,
in data 26 aprile 2014, alle ore 11:29,
a __________, sull’autostrada A2, zona cantiere,
violato intenzionalmente le elementari norme della circolazione
stradale, correndo il forte rischio di causare un incidente della circolazione
con feriti gravi o morti, attraverso la grave inosservanza di un limite di
velocità,
e meglio, per avere circolato alla guida dell’autoveicolo
Mercedes-AMG, targato __________ alla velocità di 142 Km/h (dedotto il margine di tolleranza di 6 Km/h), superando quindi di almeno 60 Km/h la velocità massima consentita;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa.
Considerandi
2.
Di conseguenza,
IM 1 è condannato
2.1
alla pena detentiva di 12
(dodici) mesi;
2.2
al pagamento della multa di
CHF 1'000.00 (mille), con l’avvertimento che in caso di mancato pagamento verrà
convertita in pena detentiva di giorni 10 (dieci).
2.3
al pagamento della tassa di
giustizia di CHF 500.00 (cinquecento) e delle spese procedurali.
3.
L’esecuzione della pena
detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2
(due).
4.
È mantenuto il sequestro
conservativo di CHF 3'900.00 a copertura delle spese procedurali, delle
indennità e della multa.
5.
Le spese per la difesa
d’ufficio sono sostenute dallo Stato.
5.1
La nota professionale
dell’avv. DUF 1 è approvata per CHF 2'920.30 comprensiva di onorario e spese.
5.2
Il condannato è tenuto a
rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di CHF 2'920.30 non appena
le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
Per la Corte delle assise
correzionali
Il Presidente La
vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Multa fr. 1'000.--
Altri disborsi (postali, tel.,
ecc.) fr. 76.50
fr. 1'776.50
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