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Decisione

72.2014.149

Grave infrazione alle norme della circolazione (art. 90 cpv. 3 e 4 lett. c LCStr.)

30 aprile 2015Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

22 cpv. 1 OSStr.;

Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1, in

rappresentanza del Ministero Pubblico;

- l’imputato IM 1, assistito

dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1;

- in qualità di interprete

per la lingua tedesca __________.

Espletato il

pubblico dibattimento dalle ore 09:35 alle ore 10:51.

Sentiti: - il Procuratore Pubblico,

per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: in

entrata precisa che l’imputato non ha contestato i fatti, né avrebbe potuto,

siccome comprovati dall’apparecchio radar certificato conforme. Per quanto

riguarda il diritto, si tratta di un superamento di velocità di 62 Km/h dove la velocità prescritta era di 80 Km/h; è quindi applicabile l’art. 90 cpv. 3 e 4 LCStr

(pirati della strada) e la pena edittale minima è di un anno di detenzione.

L’accusa sottolinea che nel caso concreto l’unica particolarità è riscontrabile

nel fatto che il superamento di velocità è avvenuto in un cantiere edile, una

zona particolarmente sensibile, motivo per cui il pericolo è accresciuto. Il PP

conclude postulando la conferma dell’AA e la condanna dell’imputato ad una pena

detentiva di 14 (quattordici) mesi da porre al beneficio della sospensione

condizionale;

- l’avv. DUF 1,

difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti

conclusioni: precisa che la fattispecie è chiara ed i fatti sono ammessi. Per

quanto attiene alla commisurazione della pena, sottolinea che l’imputato è

incensurato e che l’applicazione dell’art. 90 cpv. 3 e 4 LCStr è data

unicamente per 2 Km/h. Il difensore pone inoltre l’accento sul fatto che il

superamento della velocità è avvenuto in autostrada, la strada era asciutta ed

il tempo bello. Inoltre, IM 1 ha sempre ritenuto che la sicurezza era

garantita; non bisogna dimenticare che a bordo vi erano la moglie ed i suoi due

figli. La difesa precisa inoltre che sul tratto in questione vi era sì un

cantiere, essendo sabato non c’erano però operai al lavoro. Sottolinea poi la

severità della sanzione minima prevista, considerato in particolare che per

eccessi di velocità inferiori, i quali hanno però avuto conseguenze concrete,

sono state pronunciate pene piuttosto blande. Il difensore conclude chiedendo

una pena detentiva non superiore ai 12 (dodici) mesi, da sospendere

condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

Preso atto che le

parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della

sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art. 12, 40, 42, 44,

47 CP;

90 cpv. 3 e 4 lett. c, 27 cpv. 1, 32

cpv. 2 e 3 LCStr;

4a cpv. 1 lett. b ONC;

22 cpv. 1 OSStr;

82, 135, 268, 422 e segg. CPP e 22

TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

IM 1

1. è autore colpevole di:

grave infrazione alle

norme della circolazione

per avere,

in data 26 aprile 2014, alle ore 11:29,

a __________, sull’autostrada A2, zona cantiere,

violato intenzionalmente le elementari norme della circolazione

stradale, correndo il forte rischio di causare un incidente della circolazione

con feriti gravi o morti, attraverso la grave inosservanza di un limite di

velocità,

e meglio, per avere circolato alla guida dell’autoveicolo

Mercedes-AMG, targato __________ alla velocità di 142 Km/h (dedotto il margine di tolleranza di 6 Km/h), superando quindi di almeno 60 Km/h la velocità massima consentita;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

Considerandi

2.

Di conseguenza,

IM 1 è condannato

2.1

alla pena detentiva di 12

(dodici) mesi;

2.2

al pagamento della multa di

CHF 1'000.00 (mille), con l’avvertimento che in caso di mancato pagamento verrà

convertita in pena detentiva di giorni 10 (dieci).

2.3

al pagamento della tassa di

giustizia di CHF 500.00 (cinquecento) e delle spese procedurali.

3.

L’esecuzione della pena

detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2

(due).

4.

È mantenuto il sequestro

conservativo di CHF 3'900.00 a copertura delle spese procedurali, delle

indennità e della multa.

5.

Le spese per la difesa

d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

5.1

La nota professionale

dell’avv. DUF 1 è approvata per CHF 2'920.30 comprensiva di onorario e spese.

5.2

Il condannato è tenuto a

rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di CHF 2'920.30 non appena

le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

Per la Corte delle assise

correzionali

Il Presidente La

vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Multa fr. 1'000.--

Altri disborsi (postali, tel.,

ecc.) fr. 76.50

fr. 1'776.50

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