Lexipedia

Decisione

72.2014.150

Grave infrazione alle norme della circolazione stradale per eccesso di velocità: 148 km/h sul limite di 80 km/h, già dedotto il margine di tolleranza

11 febbraio 2015Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

I fatti sono ammessi. L’unico problema del caso di specie è il

fresco precedente penale. Il signor IM 1 ha commesso il reato due volte, sempre

con lo stesso motoveicolo. Il ritiro della patente di guida non avveniva

immediatamente in quanto non ritenuto necessario. Ciò permetteva invece

all’imputato di commettere un nuovo eccesso di velocità, agendo con estrema

leggerezza. Il pericolo creato con la seconda infrazione a mente del PP, viste

le condizioni della strada, è quasi equivalente al primo, avvenuto ad una

velocità inferiore ma in un centro abitato. Si tratta di un veicolo di grande

cilindrata che raggiunge facilmente alte velocità.

Chiede una pena detentiva di 16 mesi, sospesi con la condizionale

per un periodo di prova di anni 5. Chiede la revoca della sospensione

condizionale della precedente pena di 45 aliquote da fr. 110.- l’una. Chiede la

confisca del motoveicolo ex art. 90a LCStr.;

- l’avv. DUF 1,

difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti

conclusioni:

La dinamica dei fatti è ammessa e non contestata. È vero che la

norma crea una presunzione di messa in pericolo della vita altrui, ma è

altrettanto vero che nel caso concreto fortunatamente il rischio effettivo di

causare un danno o un incidente era remoto. La circolazione era scorrevole, la

visibilità era buona, il fondo stradale era asciutto.

Rileva che date le dimensioni del contachilometri, per guardare la

velocità effettiva avrebbe dovuto distogliere gli occhi dalla strada. Rileva

che le conseguenze che IM 1 sta patendo a seguito del ritiro della patente sono

state pesanti: egli ha perso il suo lavoro e si trova in difficoltà a

reinserirsi professionalmente. Ha collaborato sin dall’inizio e si è assunto le

sue responsabilità. Ha manifestato un sincero pentimento, ha ancora i sensi di

colpa per il pericolo creato, si rende conto di aver dato un brutto esempio

anche ai propri figli. Chiede una riduzione importante della pena proposta dal

PP. In merito alla confisca, il difensore chiede il dissequestro del

motoveicolo, essendo che a suo parere non sono date le condizioni cumulative

dell’art. 90 a LCStr. Cita il Messaggio all’introduzione della legge, secondo

cui la confisca deve essere proporzionata e giustificata e deve avvenire solo

in casi eccezionali, solo se la violazione della norma è stata commessa senza

scrupoli ed essa eviterà all’autore di commettere nuovi reati. IM 1 ha commesso

un errore dettato dalla leggerezza, non dall’assenza di scrupoli. Inoltre egli

non potrebbe commettere nuovi reati del genere, non avendo più la patente di

guida fino a novembre 2016. In ogni caso egli ha intenzione di vendere il

motoveicolo e rinunciare alla patente per condurre la moto. Ritiene la confisca

sproporzionata considerate anche le conseguenze economiche, visto il leasing

che grava il mezzo e la difficoltà finanziaria in cui il suo cliente versa.

Preso atto che le

parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della

sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art. 12, 40, 42, 44, 46, 47, 69 CP; 90 cpv. 3 e 4 LCStr

82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG

sulle spese;

dichiara e pronuncia:

IM 1

1. è autore colpevole di:

grave infrazione alle norme della circolazione stradale

per avere,

in data 17 agosto 2014, alle ore 13:58, a __________, lungo la

strada cantonale che conduce ad __________, gravemente violato i limiti di

velocità consentiti,

e meglio per avere, circolando alla guida del motoveicolo Yamaha __________

targato TI __________ alla velocità di 148 km/h (dedotto il margine di

tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar “TRUCam

n°000962”, malgrado il prescritto limite di 80 km/h, superando quindi di almeno

68 km/h la velocità massima consentita,

violato intenzionalmente e in modo grave le elementari norme della

circolazione stradale, correndo altresì il forte rischio di causare un

incidente della circolazione stradale con feriti gravi o morti;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei

considerandi.

Considerandi

2.

Di conseguenza,

IM 1 è condannato

alla pena detentiva di 16 (sedici) mesi.

3.

L’esecuzione della pena

detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 3

(tre).

4.

È ordinata la revoca della

sospensione condizionale della pena di 45 aliquote giornaliere da CHF 110.00

cadauna di cui al DA 3045/2014 del 23 luglio 2014, emesso dal PP __________.

5.

È ordinato il dissequestro

del motoveicolo Yamaha __________, targato TI __________ (inc. SR 18882), con

l’obbligo di procedere alla vendita dello stesso, una volta ottenuto l’accordo

della società di leasing, rispettivamente una volta terminato il contratto di

leasing.

6.

La tassa di giustizia di

fr. 500.- e le spese procedurali sono a carico del condannato.

7.

Le spese per la difesa

d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

7.1

La nota professionale

dell’avv. DUF 1 è approvata per:

onorario fr. 1’960.00

spese fr. 240.00

IVA (8%) fr. 176.00

totale fr. 2’376.00

7.2

Il condannato è tenuto a

rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 2'376.- non appena le

sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

Intimazione a: -

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC

(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero Pubblico, SERCO,

6501.

Bellinzona

- Ufficio dei Giudice dei

provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

- Sezione della

circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino

Per la Corte delle assise correzionali

Il Presidente La

vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Perizia fr. 230.--

Altri disborsi (postali, tel.,

ecc.) fr. 72.--

fr. 1'002.--

===========