72.2014.150
Grave infrazione alle norme della circolazione stradale per eccesso di velocità: 148 km/h sul limite di 80 km/h, già dedotto il margine di tolleranza
11 febbraio 2015Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
72.2014.150
Lugano,
11 febbraio 2015/md
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte
delle assise correzionali di Leventina
composta da:
giudice Mauro Ermani, Presidente
Veronica Lipari, vicecancelliera
sedente nell’aula
penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale Ministero
Pubblico
contro
IM 1
rappresentato dall’avv. DUF 1
imputato, a norma dell'atto
d'accusa 127/2014 del 4.12.2014 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di
grave infrazione alle norme della circolazione
per avere, in data 17 agosto 2014, alle ore 13:58, a __________,
lungo la strada cantonale che conduce ad __________, gravemente violato i limiti
di velocità consentiti,
e meglio,
per avere, circolando alla guida del motoveicolo Yamaha __________
targato TI __________ alla velocità di 148
Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante
apparecchio radar “TRUCam n° 000962”, malgrado il prescritto limite di 80
Km/h, superando quindi di almeno 68
Km/h la velocità massima consentita, violato intenzionalmente e in modo grave
le elementari norme della circolazione stradale, correndo altresì il forte
rischio di causare un incidente della circolazione stradale con feriti gravi o
morti;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di
luogo;
reato previsto: dall’art. 90 cpv. 3 e 4 lett. c) LCStr.
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1, in
rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato IM 1, assistito
dal suo difensore d’ufficio,
avv. DUF 1.
Espletato il
pubblico dibattimento dalle ore 11:00 alle ore 12:10.
Sentiti: - il Procuratore pubblico,
per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:
Fatti
I fatti sono ammessi. L’unico problema del caso di specie è il
fresco precedente penale. Il signor IM 1 ha commesso il reato due volte, sempre
con lo stesso motoveicolo. Il ritiro della patente di guida non avveniva
immediatamente in quanto non ritenuto necessario. Ciò permetteva invece
all’imputato di commettere un nuovo eccesso di velocità, agendo con estrema
leggerezza. Il pericolo creato con la seconda infrazione a mente del PP, viste
le condizioni della strada, è quasi equivalente al primo, avvenuto ad una
velocità inferiore ma in un centro abitato. Si tratta di un veicolo di grande
cilindrata che raggiunge facilmente alte velocità.
Chiede una pena detentiva di 16 mesi, sospesi con la condizionale
per un periodo di prova di anni 5. Chiede la revoca della sospensione
condizionale della precedente pena di 45 aliquote da fr. 110.- l’una. Chiede la
confisca del motoveicolo ex art. 90a LCStr.;
- l’avv. DUF 1,
difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti
conclusioni:
La dinamica dei fatti è ammessa e non contestata. È vero che la
norma crea una presunzione di messa in pericolo della vita altrui, ma è
altrettanto vero che nel caso concreto fortunatamente il rischio effettivo di
causare un danno o un incidente era remoto. La circolazione era scorrevole, la
visibilità era buona, il fondo stradale era asciutto.
Rileva che date le dimensioni del contachilometri, per guardare la
velocità effettiva avrebbe dovuto distogliere gli occhi dalla strada. Rileva
che le conseguenze che IM 1 sta patendo a seguito del ritiro della patente sono
state pesanti: egli ha perso il suo lavoro e si trova in difficoltà a
reinserirsi professionalmente. Ha collaborato sin dall’inizio e si è assunto le
sue responsabilità. Ha manifestato un sincero pentimento, ha ancora i sensi di
colpa per il pericolo creato, si rende conto di aver dato un brutto esempio
anche ai propri figli. Chiede una riduzione importante della pena proposta dal
PP. In merito alla confisca, il difensore chiede il dissequestro del
motoveicolo, essendo che a suo parere non sono date le condizioni cumulative
dell’art. 90 a LCStr. Cita il Messaggio all’introduzione della legge, secondo
cui la confisca deve essere proporzionata e giustificata e deve avvenire solo
in casi eccezionali, solo se la violazione della norma è stata commessa senza
scrupoli ed essa eviterà all’autore di commettere nuovi reati. IM 1 ha commesso
un errore dettato dalla leggerezza, non dall’assenza di scrupoli. Inoltre egli
non potrebbe commettere nuovi reati del genere, non avendo più la patente di
guida fino a novembre 2016. In ogni caso egli ha intenzione di vendere il
motoveicolo e rinunciare alla patente per condurre la moto. Ritiene la confisca
sproporzionata considerate anche le conseguenze economiche, visto il leasing
che grava il mezzo e la difficoltà finanziaria in cui il suo cliente versa.
Preso atto che le
parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della
sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;
visti gli art. 12, 40, 42, 44, 46, 47, 69 CP; 90 cpv. 3 e 4 LCStr
82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG
sulle spese;
dichiara e pronuncia:
IM 1
1. è autore colpevole di:
grave infrazione alle norme della circolazione stradale
per avere,
in data 17 agosto 2014, alle ore 13:58, a __________, lungo la
strada cantonale che conduce ad __________, gravemente violato i limiti di
velocità consentiti,
e meglio per avere, circolando alla guida del motoveicolo Yamaha __________
targato TI __________ alla velocità di 148 km/h (dedotto il margine di
tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar “TRUCam
n°000962”, malgrado il prescritto limite di 80 km/h, superando quindi di almeno
68 km/h la velocità massima consentita,
violato intenzionalmente e in modo grave le elementari norme della
circolazione stradale, correndo altresì il forte rischio di causare un
incidente della circolazione stradale con feriti gravi o morti;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei
considerandi.
Considerandi
2.
Di conseguenza,
IM 1 è condannato
alla pena detentiva di 16 (sedici) mesi.
3.
L’esecuzione della pena
detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 3
(tre).
4.
È ordinata la revoca della
sospensione condizionale della pena di 45 aliquote giornaliere da CHF 110.00
cadauna di cui al DA 3045/2014 del 23 luglio 2014, emesso dal PP __________.
5.
È ordinato il dissequestro
del motoveicolo Yamaha __________, targato TI __________ (inc. SR 18882), con
l’obbligo di procedere alla vendita dello stesso, una volta ottenuto l’accordo
della società di leasing, rispettivamente una volta terminato il contratto di
leasing.
6.
La tassa di giustizia di
fr. 500.- e le spese procedurali sono a carico del condannato.
7.
Le spese per la difesa
d’ufficio sono sostenute dallo Stato.
7.1
La nota professionale
dell’avv. DUF 1 è approvata per:
onorario fr. 1’960.00
spese fr. 240.00
IVA (8%) fr. 176.00
totale fr. 2’376.00
7.2
Il condannato è tenuto a
rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 2'376.- non appena le
sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
Intimazione a: -
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC
(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero Pubblico, SERCO,
6501.
Bellinzona
- Ufficio dei Giudice dei
provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
- Sezione della
circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino
Per la Corte delle assise correzionali
Il Presidente La
vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Perizia fr. 230.--
Altri disborsi (postali, tel.,
ecc.) fr. 72.--
fr. 1'002.--
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