72.2014.152
Grave infrazione alle norme della circolazione
4 maggio 2015Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
72.2014.152
Lugano,
4 maggio 2015/rs
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte
delle assise correzionali di Lugano
composta da:
giudice Marco Villa, Presidente
Orsetta Bernasconi, vicecancelliera
sedente nell’aula
penale minore di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale Ministero
Pubblico
contro
IM 1
rappresentato dall’avv. DUF 1
imputato, a norma dell'atto
d'accusa 128/2014 del 5.12.2014 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di
grave infrazione alle norme della circolazione
per avere,
in data 22.10.2014, alle ore 08:24, a __________, lungo via __________,
in zona abitato,
violato intenzionalmente norme elementari della circolazione, correndo
il forte rischio di causare un incidente della circolazione con feriti gravi o
morti attraverso la grave inosservanza di un limite di velocità,
e meglio,
per avere circolato alla guida del proprio motoveicolo marca BMW
R1200GS, targato __________, alla velocità di 105 km/h (dedotto il margine di tolleranza di 4 km/h), accertata dalla Polizia mediante apparecchio
laser Traffistar Observer LMS-05 mob (LMS-06), malgrado il vigente limite di 50 km/h, superando quindi di almeno 55 km/h la velocità massima consentita;
reato previsto dall’art. 90 cpv. 3 e 4 lett. c.
LCStr, in rel. con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr, art. 4a cpv. 1
lett. b ONC e art. 22 cpv. 1 OSStr;
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1, in
rappresentanza del Ministero pubblico;
- l’imputato IM 1, assistito
dal difensore d’ufficio avv. DUF 1.
Espletato il
pubblico dibattimento dalle ore 09:30 alle ore 10:12.
Evase le seguenti
questioni: Verbale
del dibattimento
Il Presidente propone alle parti
di modificare nell’atto d’accusa, con riferimento alll’art. 90 cpv. 4 LCStr, la
lett. c) in b).
Le parti si dichiarano d’accordo
e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza.
Sentiti: - il Procuratore pubblico,
il quale in esito al suo intervento, ritenuto come i fatti siano ammessi e
posto in evidenza l’eccellente comportamento assunto dall’imputato durante
l’inchiesta, il quale ha dimostrato di aver pienamente assunto le proprie
responsabilità, conclude chiedendo la condanna dell’imputato alla pena
detentiva di 12 mesi da porsi al beneficio della sospensione condizionale con
un periodo di prova di 2 anni;
- l’avv. DUF 1,
difensore dell’imputato, la quale associandosi alla richiesta di pena del PP,
costituendo già il minimo legale, con beneficio della sospensione condizionale
per 2 anni, pone segnatamente in evidenza la piena collaborazione prestata dal
suo assistito, incensurato, e le conseguenze da lui già subite a seguito della
procedura amministrativa.
Preso atto che le
parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della
sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;
visti gli art. 12, 40, 42, 47 CP;
Fatti
90 cpv. 3 e 4 lett. b) LCStr;
80 segg., 84 segg., 135, 335 segg., 422 segg. CPP e 22 TG sulle
spese;
dichiara e pronuncia:
IM 1
1. è autore colpevole di:
1.1. grave infrazione alle
norme della circolazione
per avere, il 22.10.2014, a Canobbio, circolato alla guida del
motoveicolo BMW R1200GS, targato __________, alla velocità di 105 km/h malgrado il vigente limite di 50 km/h;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei
considerandi.
Considerandi
2.
Di conseguenza, IM 1 è
condannato alla pena detentiva di 12 (dodici) mesi.
3.
L’esecuzione della pena detentiva
inflitta a IM 1 è condizionalmente sospesa e al condannato è impartito un
periodo di prova di 2 (due) anni.
4.
La tassa di giustizia di
fr. 500.- (cinquecento) e le spese procedurali sono poste a carico del
condannato.
5.
Le spese per la difesa
d’ufficio di IM 1 sono sostenute dallo Stato.
5.1
Le note professionali
3.12
, 27.4.2015 e 4.5.2015 dell’avv. DUF 1 sono approvate per:
onorario fr. 1'335.-
spese e trasferte fr. 132.-
totale fr. 1'467.-
5.2
IM 1 è tenuto a rimborsare
allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr 1’467.- non appena le sue
condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC
(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero Pubblico, SERCO,
6501.
Bellinzona
- Ufficio dei Giudice dei
provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
- Sezione della
circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino
Per la Corte delle assise
correzionali
Il Presidente La
vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Altri disborsi (postali, tel.,
ecc.) fr. 78.05
fr. 778.05
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