72.2014.155
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19 dicembre 2014Italiano13 min
Source ti.ch
Incarto n.
72.2014.155
Lugano,
19 dicembre 2014/rs
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte
delle assise criminali
composta da:
giudice Mauro Ermani, Presidente
GILA 1, giudice a latere
GILA 2, giudice a latere
Veronica Lipari, vicecancelliera
sedente nell’aula
penale minore di questo palazzo di Giustizia, per giudicare
nella procedura
abbreviata giusta gli art. 358 e ss. CPP
proposta dal Ministero
Pubblico
e in qualità di accusatori
privati:
ACPR 1
ACPR 2
patrocinati dall’avv. RAAP 1,
ACPR 3
patrocinato dall’avv. RAAP 2,
ACPR 4
patrocinata dall’avv. RAAP 3,
ACPR 5
patrocinato dall’avv. RAAP 4,
contro
IM 1
rappresentato dall’avv. DUF 1,
in carcerazione preventiva dal
9 luglio 2014 al 25 settembre 2014 (79 giorni)
in esecuzione anticipata della pena dal 26 settembre 2014
imputato, a norma dell'atto
d'accusa 129/2014 del 9.12.2014 emanato dal Procuratore Pubblico PP 1, di
1. ripetuta ricettazione,
per mestiere
qualificata, siccome commessa per mestiere, data la
disponibilità dell’imputato ad agire ripetutamente per assicurarsi un’entrata
regolare,
per avere,
nel periodo maggio 2010 – luglio 2014,
a __________, __________, __________ ed in altre imprecisate
località del ___,
in parte in correità con __________ (contro il quale si procede
separatamente) e __________,
ripetutamente acquistato, alienato o aiutato ad alienare dei
veicoli a motore provenienti dall’Italia, sapendo o dovendo presumere, viste le
modalità e le circostanze d’acquisto, essere stati ottenuti da un terzo
mediante un reato contro il patrimonio, in particolare mediante appropriazioni
indebite, truffe e furti avvenuti all’estero,
e meglio per avere,
alienato o aiutato terze persone non meglio identificate ad
alienare diverse autovetture provenienti dall’Italia che sapeva o doveva
presumere essere state ottenute mediante un reato contro il patrimonio, viste
le modalità e le circostanze in cui sono state ricevute, e meglio per avere
alienato o aiutato ad alienare le seguenti vetture:
→ in data 12 maggio 2010
acquistato la vettura AUDI Q7, no. telaio __________, vettura da lui rivenduta
alla __________ di __________;
→ in data 11 gennaio 2011
allestito un falso contratto d’acquisto per la vettura BMW X6, no. telaio __________
asseritamente acquistata dalla __________ di __________ al prezzo di Euro
34'000.00, vettura poi consegnata a tale __________;
→ in data 17 gennaio 2011
acquistato la vettura CHRYSLER Grand Voyager, no. telaio __________ da una non
meglio identificata persona al prezzo di CHF 10’300.00, vettura rivenduta a tale
__________ al prezzo di CHF 17'000.00;
→ in data 2 febbraio 2011
acquistato la vettura BMW X6, no. telaio __________ da __________ al prezzo di
Euro 36'000.00 (pari a CHF 46'574.30), vettura rivenduta in medesima data alla __________
di __________ al prezzo di CHF 54'000.00;
→ in data 27 febbraio
2012 acquistato la vettura AUDI A5, no. telaio __________ da un non meglio
identificato __________ al prezzo di CHF 14'700.00, vettura rivenduta in data 9
marzo 2012 alla __________ di __________ al prezzo di CHF 31'000.00;
→ in data 20 dicembre
2012 acquistato la vettura BMW X5, no. telaio __________ da __________, __________
e __________ al prezzo di CHF 21'000.00, vettura rivenduta alla __________ di __________,
in data 15 gennaio 2013, al prezzo di CHF 36'000.00;
→ in data 17 gennaio 2013
acquistato la vettura NISSAN Qashqai, no. telaio __________ da __________, __________
e __________ al prezzo di CHF 14’700.00, vettura rivenduta in data 30 gennaio
2013 alla __________ di __________ al prezzo di CHF 26'000.00;
→ in data 17 gennaio 2013
acquistato la vettura NISSAN Qashqai, no. telaio __________ da __________,
__________ e __________ al prezzo di CHF 15’500.00, vettura rivenduta in data
30 gennaio 2013 alla __________ di __________ al prezzo di CHF 26'000.00;
→ in data 1 febbraio 2013
acquistato la vettura AUDI Q7, no. telaio __________ da __________, __________
e __________ al prezzo di CHF 20'000.00, vettura rivenduta in data 15 febbraio
2013 alla __________ al prezzo di CHF 27'000.00;
→ in data 21 marzo 2013
acquistato la vettura AUDI Q3, no. telaio __________ da __________ e __________
al prezzo di CHF 25’000.00, vettura rivenduta in data 28/29 marzo 2013 alla __________
di __________ al prezzo di CHF 31'200.00;
→ in data 13 marzo 2013
acquistato la vettura AUDI A4, no. telaio __________ da __________ e __________
al prezzo di CHF 19’000.00, vettura rivenduta in data 28 marzo 2013 alla __________
di __________ al prezzo di CHF 27'000.00;
→ in data 10 aprile 2013
acquistato la vettura FORD FIESTA, no. telaio __________ da __________ e __________
al prezzo di CHF 5’000.00, vettura rivenduta in data 29 aprile 2013 alla __________
di __________ al prezzo di CHF 7'500.00;
→ in data 26 luglio 2013
acquistato la vettura FIAT 500, no. telaio __________ da __________ e __________
al prezzo di CHF 9'000.00, vettura rivenduta alla _____A, __________, in data
26 luglio 2012 al prezzo di CHF 9'500.00;
→ nel maggio 2014, aiutato
ad alienare alla __________ gestita da __________ la vettura BMW Z4, no. telaio
__________ al prezzo di CHF 25’000.00;
→ nel giugno 2014,
aiutato ad alienare alla __________ gestita da __________ la vettura MERCEDES
E200, no. telaio __________ al prezzo di CHF 33'000.00;
→ in data 10 giugno 2014 alienato
alla __________ la vettura AUDI A1, no. telaio __________, al prezzo di CHF
15'100.00;
veicoli da lui presi materialmente in consegna da __________ __________,
__________, __________, __________ e da altre non meglio identificate persone,
perfezionando le vendite secondo le seguenti modalità:
- accettato di acquistare,
alienare o di aiutare ad alienare diverse vetture malgrado le scarse o nulle
informazioni sulla provenienza delle stesse, in particolare malgrado non vi
fosse mai presente l’intestatario del veicolo, rispettivamente non vi fossero
procure da parte di quest’ultimo per la vendita;
- prendendo i veicoli in
consegna da non meglio identificate persone, rispettivamente da persone a lui
sconosciute, presentategli in parte da terze persone di cui non conosce le
generalità;
- allestendo documentazione
falsa per l’importazione (contratti di compravendita con indicazione di falsi
proprietari);
- alienando o aiutando ad
alienare vetture per le quali ha potuto vedere o per le quali era in possesso
di documentazione palesemente falsa, segnatamente vetture con documentazione
intestata alla ACPR 1, rispettivamente con carte di circolazione stampate in
modo palesemente non autentico (storte);
- accettando il pagamento a
contanti (in CHF o in Euro) per le vetture acquistate o vendute, malgrado le
somme importanti per alcune vetture;
- accettato di acquistare i
veicoli malgrado in diverse occasioni gli venisse consegnata una sola chiave
d’avviamento, mentre usualmente dovevano essere due;
- accettato di alienare o
accettato di aiutare ad alienare la vettura AUDI A1, no. telaio __________, per
la quale era stato informato che, contrariamente a quanto risultava sulla carta
di circolazione, la stessa non era in realtà stata radiata, ritenuto come tale
conferma era stata da lui ottenuta direttamente da un’agenzia italiana di
pratiche auto alla quale si era rivolto per avere delle informazioni;
- alienato o aiutato ad
alienare dei veicoli a “km 0”, rispettivamente veicoli messi in strada da
pochissimo tempo e di proprietà di società di noleggio, senza fare alcun
accertamento;
- alienato o aiutato ad
alienare veicoli per i quali, a suo stesso dire, non aveva voluto vedere i
chiari e lampanti campanelli d’allarme, in quanto era in una pessima situazione
a livello economico e pertanto egli era attratto da affari facili;
considerato che i veicoli alienati sono risultati essere tutti
denunciati dai loro legittimi proprietari in quanto oggetto di reato patrimoniale
in Italia;
2. ripetuta falsità in
documenti
per avere,
nel periodo maggio 2010 – luglio 2014,
a __________, __________, __________, __________, __________ e in
altre non meglio precisate località,
allo scopo di indebito profitto, segnatamente al fine di poter
importare delle vetture in Svizzera allo scopo di procedere poi alla vendita,
ripetutamente fatto uso di falsi documenti nei confronti
dell’Ufficio federale delle dogane, rispettivamente dell’Ufficio cantonale
della circolazione di __________, per ottenere l’importazione e la prima
immatricolazione delle vetture, alfine di procedere poi alla vendita a favore
di terzi,
segnatamente, mediante la ditta individuale __________ di IM 1,
utilizzato carte di circolazione italiane e certificati di proprietà
italiani falsificati, indicanti un proprietario diverso rispetto a quello
reale, al quale l’autovettura era stata sottratta,
nonché allestito documenti di compravendita falsi, necessari per
le pratiche d’importazione,
e fatto uso di questi documenti alfine di ottenere l’importazione
e l’immatricolazione delle vetture oggetto di reato patrimoniale all’estero;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate;
reati previsti: dagli art. 160 cifra 2 CP, art. 251 cifra 1
CP;
considerati: gli artt. 22, 43, 47, 49 CP;
atto d’accusa contemplante le seguenti
proposte: 1. IM 1 è dichiarato autore
colpevole dei reati a lui scritti come sopra.
Fatti
di conseguenza IM 1 è condannato:
alla pena detentiva di 30 mesi di detenzione;
dedotto il carcere preventivo sofferto.
L’esecuzione della pena detentiva inflitta di 30 (trenta) mesi di
detenzione viene sospesa in ragione di 24 (ventiquattro) mesi e al condannato è
imposto un periodo di prova di anni 3 (tre). Per il resto la pena detentiva è da
espiare. (art. 42 e segg. CP).
Pena parzialmente aggiuntiva alle pene di:
→ 50 (cinquanta) aliquote
giornaliere da CHF 90.00 (novanta) sospesa condizionalmente per un periodo di
prova di 2 (due) anni decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del
Cantone __________ in data 28.02.2011;
→ 50 (cinquanta) aliquote
giornaliere da CHF 44.00 (quarantaquattro) sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di 2 (due) anni decretata nei suoi confronti dal Ministero
Pubblico della Confederazione in data 21.06.2011;
→ 20 (venti) aliquote
giornaliere da CHF 60.00 (sessanta) sospesa condizionalmente per un periodo di
prova di 3 (tre) anni decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del
Cantone __________ in data 12.08.2013;
→ 30 (trenta) aliquote
giornaliere da CHF 60.00 (sessanta) sospesa condizionalmente per un periodo di
prova di 2 (due) anni decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del
Cantone __________ in data 03.02.2014.
E’ pure
condannato 2. Le
pretese civili e di indennizzo per le spese sostenute nel presente procedimento
formulate dai seguenti accusatori privati sono riconosciute e poste a carico
dell’imputato, nella misura sottoindicata:
2.1. la pretesa civile
formulata il 29 ottobre 2013 dall’accusatore privato ACPR 5 è stata
riconosciuta e posta a carico dell’imputato nella misura di complessivi CHF
92'336.05, corrispondenti a:
→ CHF 23'233.10, per la
vettura BMW X5, no. telaio __________, corrispondenti a CHF 39'268.10 (pari a
Euro 32'500.00, valuta 20.12.2012) dedotti CHF 16'035.00 già versati in data
19.01.2011;
→ CHF 40'139.80 (pari a
Euro 31'800, valuta 01.02.2013), per la vettura AUDI Q7, no. telaio __________;
→ CHF 28'963.15 per spese
di patrocinio;
2.2. la pretesa civile
formulata il 12 novembre 2014 dall’accusatore privato è stata riconosciuta e
posta a carico dell’imputato nella misura di CHF 32'262.30 (pari a Euro
21'508.20), oltre alle spese sostenute per il ritrovamento del veicolo e alle
spese di patrocinio nella misura di CHF 2'500.00, rispettivamente di CHF
1'365.00;
2.3. a pretesa civile
formulata il 12 novembre 2014 dall’accusatore privato ACPR 1 concernente le
spese sostenute per il ritrovamento del veicolo e le spese di patrocinio sono
state riconosciute e poste a carico dell’imputato nella misura di CHF 2'500.00,
rispettivamente di CHF 1'365.00.
3. Gli accusatori
privati sono rinviati al competente foro per le loro eventuali ulteriori pretese
di natura civile.
4. All’avv. DUF 1,
difensore d’ufficio, verrà riconosciuto dalla Corte giudicante, con separata
decisione soggetta a reclamo (art. 135 cpv. 3 CPP), un importo a titolo di
onorario e rimborso spese a carico dello Stato.
5. IM 1 è condannato al
pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie, il cui ammontare
sarà stabilito dalla Corte giudicante.
Considerandi
ed inoltre 6. Non revoca il
beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 50
(cinquanta) aliquote giornaliere di CHF 90.00 (novanta) decretata nei suoi
confronti dal Ministero Pubblico del Cantone __________ in data 28.02.2011, ma l’ammonisce
formalmente (art. 46 cpv. 2 CP).
7.
Non revoca il
beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 50
(cinquanta) aliquote giornaliere di CHF 44.00 (quarantaquattro) decretata nei
suoi confronti dal Ministero Pubblico della Confederazione in data 21.06.2011,
ma l’ammonisce formalmente (art. 46 cpv. 2 CP).
8.
Non revoca il
beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 20
(venti) aliquote giornaliere di CHF 60.00 (sessanta) decretata nei suoi
confronti dal Ministero Pubblico del Cantone __________ in data 12.08.2013, ma l’ammonisce
formalmente (art. 46 cpv. 2 CP).
9.
Non revoca il
beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 30
(trenta) aliquote giornaliere di CHF 60.00 (sessanta) decretata nei suoi
confronti dal Ministero Pubblico del Cantone __________ in data 03.02.2014, ma ne
proroga il periodo di prova di 1 (uno) anno (art. 46 cpv. 2 CP)
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico,
- l’imputato IM 1, assistito
dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1.
Espletato il pubblico
dibattimento dalle ore 10:00 alle ore 10:30.
Evase le seguenti
questioni: Verbale del dibattimento
Le parti danno atto che nel pt. 1 dell’atto d’accusa, pag. 3,
al tredicesimo veicolo elencato (FIAT 500), è stata erroneamente indicata la
data 26 luglio 2012 al posto del 26 luglio 2013.
- Constatato
il consenso delle parti alle proposte in esame;
- accertato
che l’imputato ha ammesso i fatti;
- ritenuta
legale e opportuna la procedura abbreviata;
- considerato
che le accuse concordano con le risultanze del dibattimento e con gli atti di
causa;
- considerato
che le sanzioni appaiono adeguate;
richiamati gli art.: 50, 61 LOG;
135, 358 e segg., in particolare 362, 426 cpv. 1 CPP;
22.
TG sulle spese;
decreta: 1. L’atto di accusa n. 129/2014
del 9 dicembre 2014 contro IM 1 con le relative proposte è approvato.
2.
La tassa di giustizia di fr.
1'000.- e i disborsi sono posti a carico del condannato.
3.
Le spese per la difesa
d’ufficio del condannato sono sostenute dallo Stato.
3.1
La nota professionale
dell’avv. DUF 1 è approvata per:
onorario Fr. 15’630.--
spese Fr. 2’287.--
totale Fr. 17’917.--
3.2
La nota professionale
dell’avv. DIUF2 (in sostituzione dell’avv. DUF 1 per il periodo 28.07.14 -
12.08
) è approvata per:
onorario Fr. 3’375.--
spese Fr. 214.35
totale Fr. 3'589.35
§ La quantificazione della
retribuzione è impugnabile dal difensore d’ufficio alla Corte dei reclami
penali nel termine di 10 giorni (art. 135 cpv. 3 lett. a e art. 396 cpv. 1
CPP).
3.3
Il condannato è tenuto a
rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di Fr. 21’506.35 non appena
le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
Per la Corte delle assise criminali
Il Presidente La
vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 1'000.--
Inchiesta preliminare fr. 349.60
Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 184.--
fr. 1'533.60
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