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Decisione

72.2014.155

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

19 dicembre 2014Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

di conseguenza IM 1 è condannato:

alla pena detentiva di 30 mesi di detenzione;

dedotto il carcere preventivo sofferto.

L’esecuzione della pena detentiva inflitta di 30 (trenta) mesi di

detenzione viene sospesa in ragione di 24 (ventiquattro) mesi e al condannato è

imposto un periodo di prova di anni 3 (tre). Per il resto la pena detentiva è da

espiare. (art. 42 e segg. CP).

Pena parzialmente aggiuntiva alle pene di:

→ 50 (cinquanta) aliquote

giornaliere da CHF 90.00 (novanta) sospesa condizionalmente per un periodo di

prova di 2 (due) anni decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del

Cantone __________ in data 28.02.2011;

→ 50 (cinquanta) aliquote

giornaliere da CHF 44.00 (quarantaquattro) sospesa condizionalmente per un

periodo di prova di 2 (due) anni decretata nei suoi confronti dal Ministero

Pubblico della Confederazione in data 21.06.2011;

→ 20 (venti) aliquote

giornaliere da CHF 60.00 (sessanta) sospesa condizionalmente per un periodo di

prova di 3 (tre) anni decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del

Cantone __________ in data 12.08.2013;

→ 30 (trenta) aliquote

giornaliere da CHF 60.00 (sessanta) sospesa condizionalmente per un periodo di

prova di 2 (due) anni decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del

Cantone __________ in data 03.02.2014.

E’ pure

condannato 2. Le

pretese civili e di indennizzo per le spese sostenute nel presente procedimento

formulate dai seguenti accusatori privati sono riconosciute e poste a carico

dell’imputato, nella misura sottoindicata:

2.1. la pretesa civile

formulata il 29 ottobre 2013 dall’accusatore privato ACPR 5 è stata

riconosciuta e posta a carico dell’imputato nella misura di complessivi CHF

92'336.05, corrispondenti a:

→ CHF 23'233.10, per la

vettura BMW X5, no. telaio __________, corrispondenti a CHF 39'268.10 (pari a

Euro 32'500.00, valuta 20.12.2012) dedotti CHF 16'035.00 già versati in data

19.01.2011;

→ CHF 40'139.80 (pari a

Euro 31'800, valuta 01.02.2013), per la vettura AUDI Q7, no. telaio __________;

→ CHF 28'963.15 per spese

di patrocinio;

2.2. la pretesa civile

formulata il 12 novembre 2014 dall’accusatore privato è stata riconosciuta e

posta a carico dell’imputato nella misura di CHF 32'262.30 (pari a Euro

21'508.20), oltre alle spese sostenute per il ritrovamento del veicolo e alle

spese di patrocinio nella misura di CHF 2'500.00, rispettivamente di CHF

1'365.00;

2.3. a pretesa civile

formulata il 12 novembre 2014 dall’accusatore privato ACPR 1 concernente le

spese sostenute per il ritrovamento del veicolo e le spese di patrocinio sono

state riconosciute e poste a carico dell’imputato nella misura di CHF 2'500.00,

rispettivamente di CHF 1'365.00.

3. Gli accusatori

privati sono rinviati al competente foro per le loro eventuali ulteriori pretese

di natura civile.

4. All’avv. DUF 1,

difensore d’ufficio, verrà riconosciuto dalla Corte giudicante, con separata

decisione soggetta a reclamo (art. 135 cpv. 3 CPP), un importo a titolo di

onorario e rimborso spese a carico dello Stato.

5. IM 1 è condannato al

pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie, il cui ammontare

sarà stabilito dalla Corte giudicante.

Considerandi

ed inoltre 6. Non revoca il

beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 50

(cinquanta) aliquote giornaliere di CHF 90.00 (novanta) decretata nei suoi

confronti dal Ministero Pubblico del Cantone __________ in data 28.02.2011, ma l’ammonisce

formalmente (art. 46 cpv. 2 CP).

7.

Non revoca il

beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 50

(cinquanta) aliquote giornaliere di CHF 44.00 (quarantaquattro) decretata nei

suoi confronti dal Ministero Pubblico della Confederazione in data 21.06.2011,

ma l’ammonisce formalmente (art. 46 cpv. 2 CP).

8.

Non revoca il

beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 20

(venti) aliquote giornaliere di CHF 60.00 (sessanta) decretata nei suoi

confronti dal Ministero Pubblico del Cantone __________ in data 12.08.2013, ma l’ammonisce

formalmente (art. 46 cpv. 2 CP).

9.

Non revoca il

beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 30

(trenta) aliquote giornaliere di CHF 60.00 (sessanta) decretata nei suoi

confronti dal Ministero Pubblico del Cantone __________ in data 03.02.2014, ma ne

proroga il periodo di prova di 1 (uno) anno (art. 46 cpv. 2 CP)

Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico,

- l’imputato IM 1, assistito

dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1.

Espletato il pubblico

dibattimento dalle ore 10:00 alle ore 10:30.

Evase le seguenti

questioni: Verbale del dibattimento

Le parti danno atto che nel pt. 1 dell’atto d’accusa, pag. 3,

al tredicesimo veicolo elencato (FIAT 500), è stata erroneamente indicata la

data 26 luglio 2012 al posto del 26 luglio 2013.

- Constatato

il consenso delle parti alle proposte in esame;

- accertato

che l’imputato ha ammesso i fatti;

- ritenuta

legale e opportuna la procedura abbreviata;

- considerato

che le accuse concordano con le risultanze del dibattimento e con gli atti di

causa;

- considerato

che le sanzioni appaiono adeguate;

richiamati gli art.: 50, 61 LOG;

135, 358 e segg., in particolare 362, 426 cpv. 1 CPP;

22.

TG sulle spese;

decreta: 1. L’atto di accusa n. 129/2014

del 9 dicembre 2014 contro IM 1 con le relative proposte è approvato.

2.

La tassa di giustizia di fr.

1'000.- e i disborsi sono posti a carico del condannato.

3.

Le spese per la difesa

d’ufficio del condannato sono sostenute dallo Stato.

3.1

La nota professionale

dell’avv. DUF 1 è approvata per:

onorario Fr. 15’630.--

spese Fr. 2’287.--

totale Fr. 17’917.--

3.2

La nota professionale

dell’avv. DIUF2 (in sostituzione dell’avv. DUF 1 per il periodo 28.07.14 -

12.08

) è approvata per:

onorario Fr. 3’375.--

spese Fr. 214.35

totale Fr. 3'589.35

§ La quantificazione della

retribuzione è impugnabile dal difensore d’ufficio alla Corte dei reclami

penali nel termine di 10 giorni (art. 135 cpv. 3 lett. a e art. 396 cpv. 1

CPP).

3.3

Il condannato è tenuto a

rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di Fr. 21’506.35 non appena

le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

Per la Corte delle assise criminali

Il Presidente La

vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 1'000.--

Inchiesta preliminare fr. 349.60

Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 184.--

fr. 1'533.60

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