72.2014.158
Tentato omicidio intenzionale e lesioni semplici qualificate (mazza da baseball). Grave scemata imputabilità
30 marzo 2015Italiano17 min
Source ti.ch
Incarto
n.
72.2014.158
Lugano,
30 marzo 2015/rs
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte delle assise criminali
composta da:
giudice Marco
Villa, Presidente
GI 1 giudice
a latere
GI 2 giudice
a latere
Orsetta
Bernasconi, vicecancelliera
sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale
Ministero pubblico
contro
IM 1
rappresentato dall’avv. DUF 1
in carcerazione preventiva dal
31.8.2014 al 14.10.2014 (45 giorni)
posto in anticipata esecuzione della pena dal 15.10.2014
imputato, a
norma dell’atto d’accusa nr. 134/2014 del 12 dicembre 2014 emanato dal
Procuratore Pubblico PP 1, di
1. tentato omicidio intenzionale
per avere,
verso le ore 21.30 del 31.08.2014, presso il suo domicilio di Via __________
a __________-__________,
dopo averla raggiunta nella di lei camera da letto,
tentato intenzionalmente di cagionare la morte della sorella __________
(__________),
colpendola con una mazza da baseball dapprima mirando al fianco
sinistro con un movimento da destra verso sinistra per poi portare la mazza,
impugnata con entrambe le mani, sopra la propria testa e sferrare un secondo
colpo, dall’alto verso il basso, all’indirizzo del capo della vittima, che s’accasciò
e subì in sede parietale destra una ferita lacerocontusa della lunghezza di 4-5 cm suturata con punti staccati attestata dai certificati medici in atti;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di
luogo;
reato previsto: dall’art. 111 CP combinato con l’art. 22
cpv. 1 CP.
2. tentate lesioni semplici
qualificate
siccome commesse con un oggetto pericoloso,
per avere,
la sera del 31.08.2014, subito dopo i fatti descritti sub 1,
presso il suo domicilio di Via __________ a __________-__________,
dopo averlo incontrato nell’atrio dell’appartamento,
tentato intenzionalmente di cagionare al padre __________ (__________)
un danno al corpo, indirizzandogli verso la testa una mazza da baseball impugnata
con la mano destra, non riuscendo nel suo intento in quanto la vittima riuscì a
parare con le mani il colpo sferrato;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di
luogo;
reato previsto: dall’art. 123 cifra 2 cpv. 1 CP combinato
con l’art. 22 cpv. 1 CP.
3. contravvenzione alla LF
sugli stupefacenti
per avere,
senza essere autorizzato,
• a __________ in un’unica
occasione in data imprecisata dell’ultima settimana del mese di agosto 2014, consumato
personalmente, fumandolo, un minimo quantitativo di marijuana;
• a __________-__________, in
data 31.08.2014, detenuto circa 0.5 grammi di marijuana, sostanza destinata al suo consumo personale;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di
luogo;
reato previsto: dall’art. 19a LStup.
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero pubblico;
- l’imputato IM 1, assistito
dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1.
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:35 alle ore
17:22.
Evase le seguenti
questioni: Verbale del dibattimento
Fatti
I.
Il Presidente:
- precisa che la
carcerazione preventiva è durata sino al 14 ottobre 2014, per un totale di 45
giorni, che, richiamato il doc. TPC 26, le spese d’istruzione indicate a pagina
3, lettera e) dell’atto d’accusa ammontano a fr. 30'418.75 e che, alla voce
sequestri, “la custodia scheda SIM __________” ha come numero rep. il 36524 e
non il 36519;
- aggiunge, al punto 3,
il n. 1 all’art. 19a LStup.
Le parti si dichiarano d’accordo con queste correzioni e l’atto
d’accusa è modificato di conseguenza.
Considerandi
II.
Relativamente al punto 1 dell’atto d’accusa, richiamato l’art.
344.
CPP, il Presidente comunica alle parti un apprezzamento giuridico dei fatti
divergente e, quindi, in alternativa, prospetta all’imputato il reato di
tentate lesioni gravi (art. 122 cpv. 2 subordinatamente cpv. 3 CP in relazione
con l’art. 22 cpv. 1 CP), rispettivamente di lesioni semplici qualificate
perché commesse con un oggetto pericoloso (art. 123 n. 1 e 2 cpv. 1 CP).
Il Presidente dà opportunità alle parti di pronunciarsi in
merito e le stesse dichiarano che lo faranno eventualmente in sede di
discussione.
Sentiti: § il Procuratore pubblico, il quale dopo aver
premesso che i fatti sono ammessi e perfettamente accertati argomenta, tenuto
conto delle modalità impiegate, delle conclusioni del medico legale, del
bersaglio (minuto e senza possibilità di difesa) e del movente (“sete di
risposte”) in favore della tesi dell’omicidio per dolo eventuale. In
considerazione, poi, delle attenuanti della giovane età, del tentativo e della
grave scemata imputabilità rispettivamente del concorso, quale aggravante, con
il reato di tentate lesioni semplici contro il padre, conclude chiedendo la
condanna dell’imputato alla pena detentiva di 3 anni e 8 mesi e alla multa
simbolica di fr. 100.- per la contravvenzione alla LStup. Chiede inoltre
l’applicazione di una misura terapeutica ai sensi dell’art. 63 CP, da
continuarsi durante l’espiazione della pena, e la confisca con distruzione di
tutto quanto in sequestro;
§ l’avv.
DUF 1, difensore dell’imputato, il quale, premesso che i fatti relativi al
punto 1 AA non sono contestati, contesta invece la relativa qualifica giuridica
sostenendo il reato di lesioni semplici qualificate sia dal profilo oggettivo,
per la natura delle lesioni riportate dalla vittima, sia da quello soggettivo,
poiché l’intenzione era solo quella di stordire la vittima allo scopo di
ottenere da lei delle risposte e non di nuocere, e anche perché l’accusa di
omicidio poggia su di un parere medicolegale superficiale e contraddittorio
nelle sue conclusioni, in particolare laddove sostiene che “le affermazioni
sulla forza con cui è stato sferrato il colpo sono del tutto soggettive e non
verificabili peritalmente” per poi concludere che può essere “tranquillamente”
escluso “con elevata probabilità logica che gli effetti relativamente modesti
della lesione al capo siano da attribuire ad un controllo cosciente ed efficace
della forza con cui fu sferrato il colpo”.
Ammessi, quindi, i reati di cui ai punti 2 e 3 AA e postulando la
derubrica del reato di cui al punto 1 AA in lesioni semplici qualificate
conclude chiedendo, tenuto conto della grave scemata imputabilità:
-- in via principale, la
condanna del suo assistito alla pena massima di 3 mesi;
-- in via subordinata,
nell’ipotesi in cui fosse ritenuto il reato di tentato omicidio, dovendosi al
massimo ammettere il dolo eventuale, la condanna ad una pena massima di 15
mesi;
-- in ogni caso, che la pena
sia posta al beneficio della sospensione condizionale con immediata
scarcerazione.
Non si oppone alle norme di condotta prospettate.
Considerato, in fatto ed in diritto
1.
Quo alle
precisazioni all’atto d’accusa (di seguito solo AA), concordate tra le parti in
sede dibattimentale, così come all’apprezzamento giuridico divergente ai sensi
dell’articolo (di seguito solo art.) 344 del Codice di diritto processuale
penale svizzero (di seguito solo CPP) in relazione al punto (di seguito solo
pto.) 1 dell’AA si rinvia all’atto istruttorio (di seguito solo AI) 107, al
documento (di seguito solo doc.) del Tribunale penale cantonale (di seguito
solo TPC) 26 e a pagina (di seguito solo pag.) 2 del verbale dibattimentale (di
seguito solo VD).
2.
Per il vissuto, i
precedenti penali e i progetti futuri di IM 1 (di seguito solo IM 1) si rinvia:
a) per la vita: alle sue
dichiarazioni nei verbali d’interrogatorio (di seguito solo VI) dinanzi al
Procuratore pubblico (di seguito solo PP) 2.9.2014 pag. 3 e 4, 25.11.2014 pag.
3, ai suoi dati anamnestici nella perizia psichiatrica giudiziaria pag. 4 e 5
(AI 126), AI 72 e 120 allegato, di seguito solo all., 3, VD all. 1 pag. 1 I
risposta, di seguito solo R;
b) per i suoi precedenti
penali: AI 13 e doc. TPC 24;
c) per il suo precedente
status di salute e i pregressi ricoveri: AI 45, 66, 78, 89, 96, 141 e 143;
d) per i suoi disturbi di
personalità e i trattamenti psicoterapici e farmacologici: AI 44, 56, 58, 70,
126, 133 e 135, VI PP dr. med. PERI 1 (di seguito solo PERI 1) 1.12.2014 pag. 2
e seguenti, doc. TPC 11, 30, 35 e 37, VD all. 1 pag. 1 II R;
e) per la sua situazione
fiscale: doc. TPC 20;
f) per i suoi progetti futuri:
VI PP 11.12.2014 pag. 6 e VD all. 1 pag. 2 I R.
3.
In merito alle
imputazioni dell’AA:
a) per il reato di tentato
omicidio intenzionale (art. 111 del Codice penale svizzero, di seguito solo
CP, in relazione con l’art. 22 capoverso, di seguito solo cpv., 1 CP, pto. 1)
alternativamente di tentate lesioni gravi (art. 122 cpv. 2
subordinatamente 3 CP in relazione con l’art. 22 cpv. 1 CP, VD pag. 2) rispettivamente
di lesioni semplici qualificate (art. 123 cifra, di seguito solo n., 1 e
2.
cpv. 1, VD pag. 2): malgrado le negazioni dell’imputato non sui fatti (VI PP IM
1.
2.9.2014 pag. 6 e 7, 15.10.2014 pag. 7, VI di polizia, di seguito solo PS,
1.9.2014
pag. 4 e VD all. 1 pag. 2 IV R), ma sulla sua intenzione, anche solo
per dolo eventuale (art. 12 cpv. 2 seconda frase CP, VI PP IM 1 2.9.2014 pag. 7
e 8, 15.10.2014 pag. 7), di uccidere la sorella (VI PP IM 1 2.9.2014 pag. 6 e
13, 15.10.2014 pag. 5 e 7, 11.12.2014 pag. 3, PS 1.9.2014 pag. 4 e 7, AI 83 e
84, VD all. 1 pag. 2 IV/V R e 3 I/II R), a fronte delle chiare risultanze
istruttorie (VI PS __________ 12.9.2014 pag 2__________ 1.9.2014 pag. 3, AI 1,
10, 12, 44 pag. 2, 65, 100, 109 e 122, doc. TPC 27) IM 1 è stato riconosciuto
colpevole dell’imputazione di tentato omicidio intenzionale (art.111 CP in
relazione con l’art. 22 cpv. 1 CP, VD all. 2 pag. 1 punti, di seguito solo
pti., 1 e 1.1) così come già prospettatigli dal PP;
b) per il reato di tentate lesioni
semplici qualificate (art. 123 n. 1 e 2 cpv. 1 CP in relazione con l’art.
22.
cpv. 1 CP): in forza alle sue dichiarazioni (VI PP IM 1 2.9.2014 pag. 9,
15.10.2014
pag. 8, 11.12.2014 pag. 3 e 4, PS IM 1 1.9.2014 pag. 5, VD all. 1
pag. 2 V R e 3 III R) e alle altre risultanze di istruttoria (AI 1, 10 e 12) IM
1.
è stato riconosciuto colpevole di questa imputazione (VD all. 2 pag. 1 pti. 1
e 1.2) avendone realizzati i presupposti oggettivi e soggettivi di legge;
c) per il reato di contravvenzione
alla Legge federale sugli stupefacenti (art. 19a n. 1 LStup): in forza alle
sue dichiarazioni (VI PP IM 1 2.9.2014 pag. 11, 15.10.2014 pag. 9, 11.12.2014
pag. 5, PS IM 1 29.9.2014 pag. 2 e VD all. 1 pag. 3 IV R) e alle altre
risultanze di istruttoria (AI 120 all. 5) IM 1 è stato riconosciuto colpevole
di questo reato (VD all. 2 pag. 1 pti. 1 e 1.3) avendone realizzati i
presupposti oggettivi e soggettivi di legge.
4.
Richiamati gli art.
19.
cpv. 2, 22 cpv. 1, 47, 48a cpv. 1 e 49 CP, il suo precedente vissuto (considerando,
di seguito solo cons., 2 lettera, di seguito solo lett., a della presente
sentenza), l’AI 114, il doc. dibattimentale (di seguito solo DIB) 1 (VD pag. 2)
e il VD all. 1 pag. 2 III R, IM 1, tenuto conto dei reati per i quali è stato
riconosciuto colpevole (cons. 3, VD all. 2 pag. 1 pto. 1), avendo agito in
stato di grave scemata imputabilità (art. 19 cpv. 2 CP, AI 126 pag. da 59 a 61, cons. 2 lett. d, VD all. 2 pag. 2 pto. 2), è stato condannato alla pena detentiva (art. 40
CP) di 2 anni e 6 mesi da dedursi il carcere preventivo sofferto (art. 51 CP,
VD all. 2 pag. 2 pti. 2 e 2.1),pena condizionalmente sospesa in ragione di 23
mesi con un periodo di prova di 3 anni (art. 44 cpv. 1 CP) e per la rimanenza
da espiare (art. 43 CP, doc. TPC 38 e VD all. 2 pag. 2 pto. 3) nonché al pagamento
di una multa (art. 106 cpv. 1 CP con riferimento al reato di cui al cons. 3c)
di fr. 100.- con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento per colpa sarà
sostituita con una pena detentiva di 1 giorno (art. 106 cpv. 2 CP, VD all. 2
pag. 2 pti. 2 e 2.2).
5.
Nella misura in cui
la perizia psichiatrica giudiziaria lo sostiene (AI 126 pag. 64 e 65) e
l’imputato non si è opposto (AI 126 pag. 65 e VD all. 1 pag. 2 II R) la Corte
ha ordinato nei confronti di IM 1 un trattamento ambulatoriale individuale ex
art. 19 cpv. 3 e 63 cpv. 1 CP di natura psichiatrica e psicoterapica,
farmacologica e medica (VI PP dr. med. PERI1 1 1.12.2014 pag. 6, doc. TPC 11,
30, 35 e 37, doc. DIB 2, VD all. 2 pag. 2 pti. 4 e 5.1) che dovrà essere affiancato,
per un periodo di prova di 3 anni (art. 44 cpv. 1 e 2 CP, VD all. 2 pag. 2 pto.
5), da un’assistenza riabilitativa (art. 93 cpv. 1 CP, VD all. 1 pag. 2 II R e
2.
pag. 2 pto. 5.2) ordinata, oltre che per nominargli un curatore di sostegno
(VD all. 2 pag. 2 pto. 5.2), per controllare sistematicamente che l’imputato,
quale norma di condotta (art. 94 CP), si sottoponga effettivamente a siffatto
trattamento (VD all. 2 pag. 2 pti. 4, 5 e 5.1) così come illustrato dal perito
giudiziario per sperare così di ridurre il suo rischio di recidiva (AI 94, 98 e
126.
da pag. 61 a 63, doc. TPC 30 e 35), il tutto con le specifiche comminatorie
di cui agli art. 95 cpv. 3, 4 e 5 CP (VD all. 2 pag. 2 e 3 pto. 5.3) nel caso
in cui si sottraesse all’assistenza riabilitativa (art. 93 cpv. 1 CP, VD all. 2
pag. 2 pti. 5 e 5.2) o disattendesse l’ordinata norma di condotta (art. 94 CP,
VD all. 2 pag. 2 pti. 5 e 5.1).
6.
Per quel che
concerne gli oggetti in sequestro (AI 1, 23, 24, 86, 110, 113, 120 all. 5, 6,
19, 21, 23 e 24, 122, 124, 145, VI PP IM 1 25.11.2014 pag. 3, 11.12.2014 pag. 6
e VD pag. 2) la Corte, tenuto conto delle risultanze di istruttoria e
dibattimentali (VD all. 1 pag. 3 V/VI R) ha ordinato la confisca (art. 69 cpv.
1.
CP e art. 263 cpv. 1 lettera d CPP) di tutto quanto in sequestro, lo
stupefacente da distruggere (art. 69 cpv. 2 CP e VD all. 2 pag. 3 pto. 6).
7.
L’avvocato DUF 1,
difensore d’ufficio (art. 132 CPP) di IM 1 con effetto dal 1.9.2014 (AI 11), ha
presentato tre note professionali, la prima dell’11.12.2014 per fr. 12'849.20
(doc. TPC 2), la seconda del 18.3.2015 per fr. 4'656.85 (doc. TPC 28), la terza
del 30.3.2015 per fr. 1'390.65 (doc. DIB 3, VD pag. 3) che sono state tassate,
senza essere state impugnate presso la Corte dei reclami penali nel termine di
legge (art. 135 cpv. 3 e 396 cpv. 1 CPP, doc. TPC 39 e 40, VD all. 2 pag. 3
pto. 8.1§), per un importo complessivo di fr. 13'278.60 e meglio fr. 11'361.-
per l’onorario, fr. 934.- per le spese e fr. 983.60 per l’imposta sul valore
aggiunto (VD all. 2 pag. 3 pti. 8 e 8.1), ritenuto che IM 1 sarà tenuto a
rimborsare l’importo di fr. 13'278.60 allo Stato ____ non appena le sue
condizioni economiche glielo permetteranno (art. 135 cpv. 4 CPP, VD all. 2 pag.
3.
pto. 8.2).
8.
Visto l’esito
processuale, la tassa di giustizia di fr. 2'000.- e le spese procedurali (art.
422.
segg. CPP, doc. TPC 4, 8 e 26, VD pag. 2) sono poste a carico di IM 1 (art.
426.
cpv. 1 CPP, VD all. 2 pag. 3 pto. 7).
Visti gli art. 12, 19, 22 cpv. 1,
40, 42, 43, 44, 47, 48a, 49, 51, 69, 106, 93, 94, 95, 111, 122 cpv. 2 e 3 e 123
n. 1 e 2 cpv. 1 CP;
19a n. 1 LStup;
80.
segg., 84 segg., 135, 236, 263 segg., 335 segg., 422 segg. CPP
e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
IM 1
1.
è autore colpevole di:
1.1
tentato omicidio intenzionale
per avere, il 31.8.2014, presso il suo domicilio, tentato di
cagionare la morte della sorella con una mazza da baseball colpendola dapprima
al fianco sinistro e poi al capo;
1.2
tentate lesioni semplici
qualificate
siccome commmesse con un oggetto pericoloso, per avere,
il 31.8.2014 tentato di colpire il padre indirizzandogli verso la
testa una mazza da baseball;
1.3
contravvenzione alla LF
sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato, nel mese di agosto 2014,
consumato un minimo quantitativo di marijuana e detenuto circa 0,5 grammi di marijuana;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei
considerandi.
2.
Di conseguenza, avendo
agito in stato di grave scemata imputabilità, IM 1 è condannato
2.1
alla pena detentiva di 2
(due) anni e 6 (sei) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto;
2.2
al pagamento di una multa di
fr. 100.- (cento) con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento per colpa,
sarà sostituita con una pena detentiva di 1 (un) giorno (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
L’esecuzione della
pena detentiva inflitta al condannato è condizionalmente sospesa in ragione di 23
(ventitre) mesi, con un periodo di prova di 3 (tre) anni. Per il resto è da
espiare.
4.
È ordinato al condannato un
trattamento ambulatoriale individuale ai sensi dell’art. 63 CP di natura
psichiatrica e psicoterapica, farmacologica e medica.
5.
E’ ordinato ad IM 1 per un
periodo di prova di 3 (tre) anni:
5.1
la norma di condotta ex art.
94.
CP di sottoporsi ambulatorialmente ad un trattamento terapeutico individuale
psichiatrico e psicoterapico, farmacologico e medico sotto la direzione del Dr.
med. __________, __________ e del Dr. med. __________, __________ in ordine
all’assunzione quotidiana in sua presenza dei medicamenti diurni prescritti;
5.2
un’assistenza riabilitativa
ai sensi dell’art. 93 CP con particolare riferimento al controllo circa la
corretta esecuzione della norma di condotta sub 5.1 nonché all’avvio di una
procedura mirante alla nomina di un curatore di sostegno.
5.3
Richiamato l’art. 95 cpv. 3,
4.
e 5 CP IM 1 è reso attento che se si sottrae all’assistenza riabilitativa o
disattende la norma di condotta o se essa si rivela inattuabile o non più
necessaria, il giudice o l’autorità preposta all’esecuzione delle pene può:
-- prorogare della metà la
durata del periodo di prova;
-- porre fine all’assistenza
riabilitativa o riorganizzarla;
-- modificare o abrogare la
norma di condotta o impartirne di nuove;
-- revocare la sospensione
condizionale della pena detentiva o ordinare il ripristino dell’esecuzione
della pena o della misura qualora vi sia seriamente d’attendersi che il
condannato commetterà nuovi reati.
6.
È ordinata la confisca di
tutto quanto in sequestro, lo stupefacente da distruggere.
7.
La tassa di giustizia di
fr. 2’000.-- e le spese procedurali sono poste a carico del condannato.
8.
Le spese per la difesa
d’ufficio di IM 1 sono sostenute dallo Stato.
8.1
Le note professionali 11.12.2014,
18.3.2015
e 30.3.2015 dell’avv. DUF 1 sono approvate per:
onorario fr. 11'361.-
spese fr. 934.-
IVA fr. 983.60
totale fr. 13'278.60
8.2
IM 1 è tenuto a rimborsare
allo Stato ______________ l’importo di fr. 13'278.60 non appena le sue
condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
Per la Corte delle assise
criminali
Il Presidente La
vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 2'000.--
Inchiesta preliminare fr. 6'260.75
Perizia fr. 26'398.--
Multa fr. 100.--
Altri disborsi (postali, tel.,
ecc.) fr. 146.55
fr. 34'905.30
============