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Decisione

72.2014.158

Tentato omicidio intenzionale e lesioni semplici qualificate (mazza da baseball). Grave scemata imputabilità

30 marzo 2015Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

I.

Il Presidente:

- precisa che la

carcerazione preventiva è durata sino al 14 ottobre 2014, per un totale di 45

giorni, che, richiamato il doc. TPC 26, le spese d’istruzione indicate a pagina

3, lettera e) dell’atto d’accusa ammontano a fr. 30'418.75 e che, alla voce

sequestri, “la custodia scheda SIM __________” ha come numero rep. il 36524 e

non il 36519;

- aggiunge, al punto 3,

il n. 1 all’art. 19a LStup.

Le parti si dichiarano d’accordo con queste correzioni e l’atto

d’accusa è modificato di conseguenza.

Considerandi

II.

Relativamente al punto 1 dell’atto d’accusa, richiamato l’art.

344.

CPP, il Presidente comunica alle parti un apprezzamento giuridico dei fatti

divergente e, quindi, in alternativa, prospetta all’imputato il reato di

tentate lesioni gravi (art. 122 cpv. 2 subordinatamente cpv. 3 CP in relazione

con l’art. 22 cpv. 1 CP), rispettivamente di lesioni semplici qualificate

perché commesse con un oggetto pericoloso (art. 123 n. 1 e 2 cpv. 1 CP).

Il Presidente dà opportunità alle parti di pronunciarsi in

merito e le stesse dichiarano che lo faranno eventualmente in sede di

discussione.

Sentiti: § il Procuratore pubblico, il quale dopo aver

premesso che i fatti sono ammessi e perfettamente accertati argomenta, tenuto

conto delle modalità impiegate, delle conclusioni del medico legale, del

bersaglio (minuto e senza possibilità di difesa) e del movente (“sete di

risposte”) in favore della tesi dell’omicidio per dolo eventuale. In

considerazione, poi, delle attenuanti della giovane età, del tentativo e della

grave scemata imputabilità rispettivamente del concorso, quale aggravante, con

il reato di tentate lesioni semplici contro il padre, conclude chiedendo la

condanna dell’imputato alla pena detentiva di 3 anni e 8 mesi e alla multa

simbolica di fr. 100.- per la contravvenzione alla LStup. Chiede inoltre

l’applicazione di una misura terapeutica ai sensi dell’art. 63 CP, da

continuarsi durante l’espiazione della pena, e la confisca con distruzione di

tutto quanto in sequestro;

§ l’avv.

DUF 1, difensore dell’imputato, il quale, premesso che i fatti relativi al

punto 1 AA non sono contestati, contesta invece la relativa qualifica giuridica

sostenendo il reato di lesioni semplici qualificate sia dal profilo oggettivo,

per la natura delle lesioni riportate dalla vittima, sia da quello soggettivo,

poiché l’intenzione era solo quella di stordire la vittima allo scopo di

ottenere da lei delle risposte e non di nuocere, e anche perché l’accusa di

omicidio poggia su di un parere medicolegale superficiale e contraddittorio

nelle sue conclusioni, in particolare laddove sostiene che “le affermazioni

sulla forza con cui è stato sferrato il colpo sono del tutto soggettive e non

verificabili peritalmente” per poi concludere che può essere “tranquillamente”

escluso “con elevata probabilità logica che gli effetti relativamente modesti

della lesione al capo siano da attribuire ad un controllo cosciente ed efficace

della forza con cui fu sferrato il colpo”.

Ammessi, quindi, i reati di cui ai punti 2 e 3 AA e postulando la

derubrica del reato di cui al punto 1 AA in lesioni semplici qualificate

conclude chiedendo, tenuto conto della grave scemata imputabilità:

-- in via principale, la

condanna del suo assistito alla pena massima di 3 mesi;

-- in via subordinata,

nell’ipotesi in cui fosse ritenuto il reato di tentato omicidio, dovendosi al

massimo ammettere il dolo eventuale, la condanna ad una pena massima di 15

mesi;

-- in ogni caso, che la pena

sia posta al beneficio della sospensione condizionale con immediata

scarcerazione.

Non si oppone alle norme di condotta prospettate.

Considerato, in fatto ed in diritto

1.

Quo alle

precisazioni all’atto d’accusa (di seguito solo AA), concordate tra le parti in

sede dibattimentale, così come all’apprezzamento giuridico divergente ai sensi

dell’articolo (di seguito solo art.) 344 del Codice di diritto processuale

penale svizzero (di seguito solo CPP) in relazione al punto (di seguito solo

pto.) 1 dell’AA si rinvia all’atto istruttorio (di seguito solo AI) 107, al

documento (di seguito solo doc.) del Tribunale penale cantonale (di seguito

solo TPC) 26 e a pagina (di seguito solo pag.) 2 del verbale dibattimentale (di

seguito solo VD).

2.

Per il vissuto, i

precedenti penali e i progetti futuri di IM 1 (di seguito solo IM 1) si rinvia:

a) per la vita: alle sue

dichiarazioni nei verbali d’interrogatorio (di seguito solo VI) dinanzi al

Procuratore pubblico (di seguito solo PP) 2.9.2014 pag. 3 e 4, 25.11.2014 pag.

3, ai suoi dati anamnestici nella perizia psichiatrica giudiziaria pag. 4 e 5

(AI 126), AI 72 e 120 allegato, di seguito solo all., 3, VD all. 1 pag. 1 I

risposta, di seguito solo R;

b) per i suoi precedenti

penali: AI 13 e doc. TPC 24;

c) per il suo precedente

status di salute e i pregressi ricoveri: AI 45, 66, 78, 89, 96, 141 e 143;

d) per i suoi disturbi di

personalità e i trattamenti psicoterapici e farmacologici: AI 44, 56, 58, 70,

126, 133 e 135, VI PP dr. med. PERI 1 (di seguito solo PERI 1) 1.12.2014 pag. 2

e seguenti, doc. TPC 11, 30, 35 e 37, VD all. 1 pag. 1 II R;

e) per la sua situazione

fiscale: doc. TPC 20;

f) per i suoi progetti futuri:

VI PP 11.12.2014 pag. 6 e VD all. 1 pag. 2 I R.

3.

In merito alle

imputazioni dell’AA:

a) per il reato di tentato

omicidio intenzionale (art. 111 del Codice penale svizzero, di seguito solo

CP, in relazione con l’art. 22 capoverso, di seguito solo cpv., 1 CP, pto. 1)

alternativamente di tentate lesioni gravi (art. 122 cpv. 2

subordinatamente 3 CP in relazione con l’art. 22 cpv. 1 CP, VD pag. 2) rispettivamente

di lesioni semplici qualificate (art. 123 cifra, di seguito solo n., 1 e

2.

cpv. 1, VD pag. 2): malgrado le negazioni dell’imputato non sui fatti (VI PP IM

1.

2.9.2014 pag. 6 e 7, 15.10.2014 pag. 7, VI di polizia, di seguito solo PS,

1.9.2014

pag. 4 e VD all. 1 pag. 2 IV R), ma sulla sua intenzione, anche solo

per dolo eventuale (art. 12 cpv. 2 seconda frase CP, VI PP IM 1 2.9.2014 pag. 7

e 8, 15.10.2014 pag. 7), di uccidere la sorella (VI PP IM 1 2.9.2014 pag. 6 e

13, 15.10.2014 pag. 5 e 7, 11.12.2014 pag. 3, PS 1.9.2014 pag. 4 e 7, AI 83 e

84, VD all. 1 pag. 2 IV/V R e 3 I/II R), a fronte delle chiare risultanze

istruttorie (VI PS __________ 12.9.2014 pag 2__________ 1.9.2014 pag. 3, AI 1,

10, 12, 44 pag. 2, 65, 100, 109 e 122, doc. TPC 27) IM 1 è stato riconosciuto

colpevole dell’imputazione di tentato omicidio intenzionale (art.111 CP in

relazione con l’art. 22 cpv. 1 CP, VD all. 2 pag. 1 punti, di seguito solo

pti., 1 e 1.1) così come già prospettatigli dal PP;

b) per il reato di tentate lesioni

semplici qualificate (art. 123 n. 1 e 2 cpv. 1 CP in relazione con l’art.

22.

cpv. 1 CP): in forza alle sue dichiarazioni (VI PP IM 1 2.9.2014 pag. 9,

15.10.2014

pag. 8, 11.12.2014 pag. 3 e 4, PS IM 1 1.9.2014 pag. 5, VD all. 1

pag. 2 V R e 3 III R) e alle altre risultanze di istruttoria (AI 1, 10 e 12) IM

1.

è stato riconosciuto colpevole di questa imputazione (VD all. 2 pag. 1 pti. 1

e 1.2) avendone realizzati i presupposti oggettivi e soggettivi di legge;

c) per il reato di contravvenzione

alla Legge federale sugli stupefacenti (art. 19a n. 1 LStup): in forza alle

sue dichiarazioni (VI PP IM 1 2.9.2014 pag. 11, 15.10.2014 pag. 9, 11.12.2014

pag. 5, PS IM 1 29.9.2014 pag. 2 e VD all. 1 pag. 3 IV R) e alle altre

risultanze di istruttoria (AI 120 all. 5) IM 1 è stato riconosciuto colpevole

di questo reato (VD all. 2 pag. 1 pti. 1 e 1.3) avendone realizzati i

presupposti oggettivi e soggettivi di legge.

4.

Richiamati gli art.

19.

cpv. 2, 22 cpv. 1, 47, 48a cpv. 1 e 49 CP, il suo precedente vissuto (considerando,

di seguito solo cons., 2 lettera, di seguito solo lett., a della presente

sentenza), l’AI 114, il doc. dibattimentale (di seguito solo DIB) 1 (VD pag. 2)

e il VD all. 1 pag. 2 III R, IM 1, tenuto conto dei reati per i quali è stato

riconosciuto colpevole (cons. 3, VD all. 2 pag. 1 pto. 1), avendo agito in

stato di grave scemata imputabilità (art. 19 cpv. 2 CP, AI 126 pag. da 59 a 61, cons. 2 lett. d, VD all. 2 pag. 2 pto. 2), è stato condannato alla pena detentiva (art. 40

CP) di 2 anni e 6 mesi da dedursi il carcere preventivo sofferto (art. 51 CP,

VD all. 2 pag. 2 pti. 2 e 2.1),pena condizionalmente sospesa in ragione di 23

mesi con un periodo di prova di 3 anni (art. 44 cpv. 1 CP) e per la rimanenza

da espiare (art. 43 CP, doc. TPC 38 e VD all. 2 pag. 2 pto. 3) nonché al pagamento

di una multa (art. 106 cpv. 1 CP con riferimento al reato di cui al cons. 3c)

di fr. 100.- con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento per colpa sarà

sostituita con una pena detentiva di 1 giorno (art. 106 cpv. 2 CP, VD all. 2

pag. 2 pti. 2 e 2.2).

5.

Nella misura in cui

la perizia psichiatrica giudiziaria lo sostiene (AI 126 pag. 64 e 65) e

l’imputato non si è opposto (AI 126 pag. 65 e VD all. 1 pag. 2 II R) la Corte

ha ordinato nei confronti di IM 1 un trattamento ambulatoriale individuale ex

art. 19 cpv. 3 e 63 cpv. 1 CP di natura psichiatrica e psicoterapica,

farmacologica e medica (VI PP dr. med. PERI1 1 1.12.2014 pag. 6, doc. TPC 11,

30, 35 e 37, doc. DIB 2, VD all. 2 pag. 2 pti. 4 e 5.1) che dovrà essere affiancato,

per un periodo di prova di 3 anni (art. 44 cpv. 1 e 2 CP, VD all. 2 pag. 2 pto.

5), da un’assistenza riabilitativa (art. 93 cpv. 1 CP, VD all. 1 pag. 2 II R e

2.

pag. 2 pto. 5.2) ordinata, oltre che per nominargli un curatore di sostegno

(VD all. 2 pag. 2 pto. 5.2), per controllare sistematicamente che l’imputato,

quale norma di condotta (art. 94 CP), si sottoponga effettivamente a siffatto

trattamento (VD all. 2 pag. 2 pti. 4, 5 e 5.1) così come illustrato dal perito

giudiziario per sperare così di ridurre il suo rischio di recidiva (AI 94, 98 e

126.

da pag. 61 a 63, doc. TPC 30 e 35), il tutto con le specifiche comminatorie

di cui agli art. 95 cpv. 3, 4 e 5 CP (VD all. 2 pag. 2 e 3 pto. 5.3) nel caso

in cui si sottraesse all’assistenza riabilitativa (art. 93 cpv. 1 CP, VD all. 2

pag. 2 pti. 5 e 5.2) o disattendesse l’ordinata norma di condotta (art. 94 CP,

VD all. 2 pag. 2 pti. 5 e 5.1).

6.

Per quel che

concerne gli oggetti in sequestro (AI 1, 23, 24, 86, 110, 113, 120 all. 5, 6,

19, 21, 23 e 24, 122, 124, 145, VI PP IM 1 25.11.2014 pag. 3, 11.12.2014 pag. 6

e VD pag. 2) la Corte, tenuto conto delle risultanze di istruttoria e

dibattimentali (VD all. 1 pag. 3 V/VI R) ha ordinato la confisca (art. 69 cpv.

1.

CP e art. 263 cpv. 1 lettera d CPP) di tutto quanto in sequestro, lo

stupefacente da distruggere (art. 69 cpv. 2 CP e VD all. 2 pag. 3 pto. 6).

7.

L’avvocato DUF 1,

difensore d’ufficio (art. 132 CPP) di IM 1 con effetto dal 1.9.2014 (AI 11), ha

presentato tre note professionali, la prima dell’11.12.2014 per fr. 12'849.20

(doc. TPC 2), la seconda del 18.3.2015 per fr. 4'656.85 (doc. TPC 28), la terza

del 30.3.2015 per fr. 1'390.65 (doc. DIB 3, VD pag. 3) che sono state tassate,

senza essere state impugnate presso la Corte dei reclami penali nel termine di

legge (art. 135 cpv. 3 e 396 cpv. 1 CPP, doc. TPC 39 e 40, VD all. 2 pag. 3

pto. 8.1§), per un importo complessivo di fr. 13'278.60 e meglio fr. 11'361.-

per l’onorario, fr. 934.- per le spese e fr. 983.60 per l’imposta sul valore

aggiunto (VD all. 2 pag. 3 pti. 8 e 8.1), ritenuto che IM 1 sarà tenuto a

rimborsare l’importo di fr. 13'278.60 allo Stato ____ non appena le sue

condizioni economiche glielo permetteranno (art. 135 cpv. 4 CPP, VD all. 2 pag.

3.

pto. 8.2).

8.

Visto l’esito

processuale, la tassa di giustizia di fr. 2'000.- e le spese procedurali (art.

422.

segg. CPP, doc. TPC 4, 8 e 26, VD pag. 2) sono poste a carico di IM 1 (art.

426.

cpv. 1 CPP, VD all. 2 pag. 3 pto. 7).

Visti gli art. 12, 19, 22 cpv. 1,

40, 42, 43, 44, 47, 48a, 49, 51, 69, 106, 93, 94, 95, 111, 122 cpv. 2 e 3 e 123

n. 1 e 2 cpv. 1 CP;

19a n. 1 LStup;

80.

segg., 84 segg., 135, 236, 263 segg., 335 segg., 422 segg. CPP

e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

IM 1

1.

è autore colpevole di:

1.1

tentato omicidio intenzionale

per avere, il 31.8.2014, presso il suo domicilio, tentato di

cagionare la morte della sorella con una mazza da baseball colpendola dapprima

al fianco sinistro e poi al capo;

1.2

tentate lesioni semplici

qualificate

siccome commmesse con un oggetto pericoloso, per avere,

il 31.8.2014 tentato di colpire il padre indirizzandogli verso la

testa una mazza da baseball;

1.3

contravvenzione alla LF

sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato, nel mese di agosto 2014,

consumato un minimo quantitativo di marijuana e detenuto circa 0,5 grammi di marijuana;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei

considerandi.

2.

Di conseguenza, avendo

agito in stato di grave scemata imputabilità, IM 1 è condannato

2.1

alla pena detentiva di 2

(due) anni e 6 (sei) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto;

2.2

al pagamento di una multa di

fr. 100.- (cento) con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento per colpa,

sarà sostituita con una pena detentiva di 1 (un) giorno (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

L’esecuzione della

pena detentiva inflitta al condannato è condizionalmente sospesa in ragione di 23

(ventitre) mesi, con un periodo di prova di 3 (tre) anni. Per il resto è da

espiare.

4.

È ordinato al condannato un

trattamento ambulatoriale individuale ai sensi dell’art. 63 CP di natura

psichiatrica e psicoterapica, farmacologica e medica.

5.

E’ ordinato ad IM 1 per un

periodo di prova di 3 (tre) anni:

5.1

la norma di condotta ex art.

94.

CP di sottoporsi ambulatorialmente ad un trattamento terapeutico individuale

psichiatrico e psicoterapico, farmacologico e medico sotto la direzione del Dr.

med. __________, __________ e del Dr. med. __________, __________ in ordine

all’assunzione quotidiana in sua presenza dei medicamenti diurni prescritti;

5.2

un’assistenza riabilitativa

ai sensi dell’art. 93 CP con particolare riferimento al controllo circa la

corretta esecuzione della norma di condotta sub 5.1 nonché all’avvio di una

procedura mirante alla nomina di un curatore di sostegno.

5.3

Richiamato l’art. 95 cpv. 3,

4.

e 5 CP IM 1 è reso attento che se si sottrae all’assistenza riabilitativa o

disattende la norma di condotta o se essa si rivela inattuabile o non più

necessaria, il giudice o l’autorità preposta all’esecuzione delle pene può:

-- prorogare della metà la

durata del periodo di prova;

-- porre fine all’assistenza

riabilitativa o riorganizzarla;

-- modificare o abrogare la

norma di condotta o impartirne di nuove;

-- revocare la sospensione

condizionale della pena detentiva o ordinare il ripristino dell’esecuzione

della pena o della misura qualora vi sia seriamente d’attendersi che il

condannato commetterà nuovi reati.

6.

È ordinata la confisca di

tutto quanto in sequestro, lo stupefacente da distruggere.

7.

La tassa di giustizia di

fr. 2’000.-- e le spese procedurali sono poste a carico del condannato.

8.

Le spese per la difesa

d’ufficio di IM 1 sono sostenute dallo Stato.

8.1

Le note professionali 11.12.2014,

18.3.2015

e 30.3.2015 dell’avv. DUF 1 sono approvate per:

onorario fr. 11'361.-

spese fr. 934.-

IVA fr. 983.60

totale fr. 13'278.60

8.2

IM 1 è tenuto a rimborsare

allo Stato ______________ l’importo di fr. 13'278.60 non appena le sue

condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

Per la Corte delle assise

criminali

Il Presidente La

vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 2'000.--

Inchiesta preliminare fr. 6'260.75

Perizia fr. 26'398.--

Multa fr. 100.--

Altri disborsi (postali, tel.,

ecc.) fr. 146.55

fr. 34'905.30

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