72.2014.161
Appropriazione indebita d'imposta alla fonte
6 novembre 2015Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
72.2014.161
Lugano,
6 novembre 2015/lc
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte
delle assise correzionali di Lugano
composta da:
giudice Rosa Item, Presidente
Anna Grümann, vicecancelliera
sedente nell’aula
penale minore di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella procedura
abbreviata giusta gli art. 358 e ss. CPP
proposta dal Ministero
Pubblico
e in qualità di accusatore
privato:
ACPR 1
contro
IM 1
rappresentato dall’avv. DUF 1
imputato, a norma dell’atto
d'accusa 136/2014 del 16.12.2014 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di
1. appropriazione
indebita d'imposta alla fonte
per avere,
a partire dal mese di luglio 2010, da ottobre 2011 e da dicembre
2012,
a __________,
nella sua qualità di amministratore e direttore generale della __________
SA __________ e della __________ SA, e quindi di datore di lavoro tenuto a
trattenere l’imposta alla fonte, impiegato a profitto proprio o di un terzo le
ritenute d’imposta concernente gli anni 2007, 2008, 2009 e 2010 e fino al 30.
6.2011 per la __________ SA, 2010, 2011 e in parte 2012 per la __________ SA,
un importo complessivo di CHF 260'927,95
reato previsto: dall'art. 187 LIFD e art. 270 LTributaria;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate;
atto d’accusa contemplante le seguenti
proposte: 1. IM 1 è dichiarato autore
colpevole dei reati a lui scritti come sopra.
di conseguenza IM 1 è condannato:
alla pena di 300 aliquote giornaliere di CHF 190.00 l’una, per un
importo complessivo di CHF 57’000;
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di 2 anni (art. 42 e segg. CP).
E’ pure
condannato 2. Alla multa di CHF 2'000.00 (duemila), con l’avvertenza che, in caso di
mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 20
(venti) (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Le pretese civili
dell’accusatore privato Ufficio delle Imposte alla fonte, Bellinzona, sono
riconosciute.
4. All’avv. DUF 1 , difensore d’ufficio, verrà riconosciuto dalla Corte giudicante, con separata
decisione soggetta a reclamo (art. 135 cpv. 3 CPP), un importo a titolo di
onorario e rimborso spese a carico dello Stato.
5. IM 1 è condannato al
pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie, il cui ammontare
sarà stabilito dalla Corte giudicante.
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1, in
rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato IM 1, assistito
dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1.
Espletato il pubblico
dibattimento dalle ore 10:30 alle ore 10:55.
Evase le seguenti
questioni: Verbale
del dibattimento
Fatti
I. Con
l’accordo delle parti, il punto 3 delle proposte dell’atto d’accusa viene così
completato:
“IM 1 viene condannato al
pagamento di fr. 257'927.95 in favore dell’accusatore privato Ufficio
delle imposte alla fonte, Bellinzona (fr. 176'377.10 per __________ SA e
fr. 81'550.85 per __________ SA)”.
Considerandi
II. Con
l’accordo delle parti, il punto 4 delle proposte dell’atto d’accusa viene così
modificato:
“All’avv. DUF 1, difensore
d’ufficio, verrà riconosciuto dalla Corte giudicante un importo a titolo di
onorario e rimborso spese a carico dello Stato; resta riservato l’art. 135 cpv.
4.
CPP”.
- Constatato
il consenso delle parti alle proposte in esame;
- accertato
che l’imputato ha ammesso i fatti;
- ritenuta
legale e opportuna la procedura abbreviata;
- considerato
che l’accusa concorda con le risultanze del dibattimento e con gli atti di
causa;
- considerato
che la sanzione appare adeguata;
richiamati gli art.: 50, 61 LOG;
135, 358 e segg., in particolare 362, 426 cpv. 1 CPP;
22.
TG sulle spese;
decreta: 1. L’atto di accusa n. 136/2014
del 16 dicembre 2014 contro IM 1 con le relative proposte e con le modifiche
apportate al dibattimento è approvato.
2.
La tassa di giustizia di
fr. 500.-- e le spese procedurali sono poste a carico del condannato.
3.
Le spese per la difesa
d’ufficio del condannato sono sostenute dallo Stato.
3.1
La nota professionale 12
dicembre 2014 dell’avv. DUF 1 è approvata per:
onorario fr. 2'055.--
spese fr. 152.--
trasferte fr. 64.--
IVA fr. 181.70
totale fr. 2'452.70
3.2
Il condannato è tenuto a
rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 2'452.70 non appena
le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
4.
Questo giudizio è
definitivo. Può essere annunciato appello, per iscritto o oralmente a verbale,
al Presidente della Corte delle assise correzionali, entro dieci giorni dalla
comunicazione della presente sentenza, solo se non è stato accettato l’atto di
accusa o se la sentenza non corrisponde allo stesso.
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC
(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero Pubblico, SERCO,
6501.
Bellinzona
- Ufficio dei Giudice dei
provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
- Sezione della Popolazione,
ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona
Per la Corte delle assise correzionali
La Presidente La
vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Multa fr. 2'000.--
Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 80.90
fr. 2'780.90
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