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Decisione

72.2014.164

Serie di furti da parte di cittadino straniero e reati connessi

30 gennaio 2015Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

I.

Il Presidente propone alle parti

le seguenti modifiche all’AA:

-- richiamato l’AI 1 la modifica

al punto 1.2 AA di “1 collana in oro con cristalli colorati del valore di CHF 600.00 ” con “1 collana in oro e cristalli colorati del valore di CHF 1'200.00 e 2 orecchini in oro e

cristalli colorati del valore di CHF 600.00”;

- richiamato l’AI 1 l’aggiunta

al testo del punto 2.1 AA di “a CHF 500.00 per il danneggiamento della

recinzione esterna”.

Le parti si dichiarano d’accordo

con queste correzioni e l’AA è modificato di conseguenza.

Considerandi

II.

Richiamato l’art. 331 cpv. 3 CPP

e la sua decisione del 14.1.2015 (doc. TPC 12), il Presidente chiede all’avv. DUF

1.

se è sua intenzione ripresentare in questa sede la negata prova mirante

all’audizione del fratello dell’imputato.

avv. DUF 1: Sì, in quanto le contraddizioni tra le deposizioni

del fratello e del mio assistito sono tante ed importanti per l’accertamento

della verità.

PP: Non vedo cosa potrebbe venire a dire il fratello in

più di quanto già dichiarato, ritenuto che egli mai ha coivolto il qui imputato

in quel furto; ha dichiarato semplicemente della sua presenza a casa sua nel

periodo temporale della commissione del furto. Altri indizi, inoltre,

riferiscono della colpevolezza dell’imputato.

Il Presidente pone quindi a

giudizio, con l’accordo delle parti, il seguente

quesito

1.

Deve essere accolta

l’audizione testimoniale di __________?

..omissis…

Il Presidente motiva

succintamente la decisione e dà lettura del dispositivo della questione

probatoria (allegato 1), che viene consegnato seduta stante alle parti.

Dispositivo

Dispositivo delle questione

pregiudiziali/incidentali/probatorie

richiamati gli art. 77, 80, 84,

331 CPP

decreta

1. L’istanza tendente

all’audizione testimoniale di __________ è respinta.

2. Tasse e spese insieme al

giudizio di merito.

3. Il presente decreto non è

impugnabile.

Sentiti: - il Procuratore pubblico,

il quale in esito al suo intervento, conclude chiedendo la conferma integrale

dell’atto d’accusa, ritenuto in particolare che in merito al contestato furto

del 1. febbraio ci sono sufficienti indizi a favore della colpevolezza

dell’imputato (PC trovato presso l’abitazione del fratello, il giorno del furto

era dal fratello, timbro sul passaporto relativo alla partenza dell’imputato

solo al 15.3.2014, modalità d’esecuzione - attrezzo piatto - e tipologia di

refurtiva, concordanza tra il numero dell’imputato e una traccia di scarpa

trovata sul luogo del furto) e la condanna dell’imputato alla pena detentiva di

18 mesi da espiare, in mancanza di attenuanti, di prognosi positiva e visti i

precedenti penali. Chiede inoltre il riconoscimento delle pretese degli

accusatori privati;

- l’avv. DUF 1,

difensore dell’imputato, il quale dopo aver rilevato dal profilo formale che il

verbale di polizia del fratello dell’imputato non può essere utilizzato senza

commettere una violazione del diritto costituzionale al contraddittorio,

contesta l’ammontare della refurtiva di cui al punto 1.2 dell’atto d’accusa

(reato ammesso), refurtiva che può al massimo essere ritenuta nella misura

delle ricevute agli atti, ossia fr. 9'030.55, euro 34'650 e 6,5 mio di vecchie

lire italiane per un ammontare complessivo di ca. fr. 49'680.55, così come

contesta, chiedendo il proscioglimento anche per i connessi reati di

danneggiamento e violazione di domicilio di cui ai punti 2.1 e 3 dell’atto

d’accusa, la commissione del furto di cui al punto 1.1 dell’atto d’accusa,

mancando la prova che il suo assistito quel giorno si trovasse in __________ e

ritenuta comunque la debolezza degli altri indizi sollevati dal PP (in

particolare la traccia di scarpa e l’attrezzo piatto). Contesta in ogni caso

l’aggravante del mestiere e conclude chiedendo la riduzione della pena

detentiva proposta dal PP, da contenersi in al massimo 8 mesi e da porsi al

beneficio della sospensione condizionale. Chiede infine il rinvio degli

accusatori privati al foro civile.

Preso atto che le

parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della

sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art. 12, 40, 42, 44,

47, 49, 51, 139 n 1 e 2, 144 cpv. 1 e 186 CP;

115 cpv. 1 lett. a) LStr.;

80 segg., 84 segg., 135, 236, 335 segg., 422 segg. CPP e 22 TG

sulle spese;

dichiara e pronuncia:

IM 1

1. è autore colpevole di:

1.1. furto

commesso a __________, l’8.2.2014, a danno di ACPR 2, con una

refurtiva denunciata di fr. 160'955.-;

1.2. danneggiamento

in occasione del furto di cui al punto 1.2 dell’atto accusa,

intenzionalmente deteriorato, distrutto e reso inservibile cose altrui per un

valore denunciato di fr. 9'694.90;

1.3. violazione di domicilio

in occasione del furto di cui al punto 1.2 dell’atto d’accusa, per

essere entrato indebitamente e contro la volontà dell’avente diritto nella

proprietà altrui;

1.4. infrazione alla LF sugli

stranieri

per essere entrato in Svizzera, l’8.2.2014, nonostante il divieto

d’entrata a tempo indeterminato emanato nei suoi confronti;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei

considerandi.

2. IM 1 è prosciolto dalle

imputazioni di:

2.1. furto aggravato di cui

al punto 1.1 dell’atto d’accusa e dall’aggravante del mestiere;

2.2. danneggiamento di cui

al punto 2.1 dell’atto d’accusa;

2.3. violazione di domicilio

di cui al punto 3 dell’atto d’accusa in connessione al furto di cui al punto

1.1 dell’atto d’accusa;

2.4. infrazione alla LF sugli

stranieri di cui al punto 4 dell’atto d’accusa limitatamente al periodo

1.2.2014/7.2.2014.

3. IM 1 è condannato alla pena

detentiva di 8 mesi da espiare, da dedursi il carcere preventivo ed

estradizionale sofferto.

4. A titolo di risarcimento

danni IM 1 è condannato a versare all’AP ACPR 3 fr. 48’300.-.

5. Per ogni sua pretesa nei

confronti di IM 1 l’AP ACPR 2 è rinviato al foro civile.

6. La tassa di giustizia di

fr. 500.- e le spese procedurali sono poste a carico di IM 1 in ragione di 1/2, la rimanenza di 1/2 a carico dello Stato.

7. Non è riconosciuto a IM 1

alcun indennizzo e riparazione del torto morale ex art. 429 CPP.

8. Le spese per la difesa

d’ufficio di IM 1 sono sostenute dallo Stato.

8.1. Le note professionali del

15.12.2014 e del 21.1.2015 dell’avv. DUF 1 sono approvate per:

onorario fr. 2'670.-

spese e trasferte fr. 153.-

totale fr. 2'823.-

8.2. IM 1 è tenuto a rimborsare

allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr 2'823.- non appena le sue

condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

Per la Corte delle assise

correzionali

Il Presidente La

vicecancelliera

Distinta spese (1/2):

Tassa di giustizia fr. 250.--

Inchiesta preliminare fr. 100.--

Traduzioni fr. 828.50

Altri disborsi (postali, tel.,

ecc.) fr. 53.20

fr. 1'231.70

============

Il rimanente è a carico

dello Stato (1/2).