72.2014.168
Infrazione grave alle norme della circolazione (art. 90 cpv. 3 e 4 lett. b LCS)
6 novembre 2015Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
72.2014.168
Lugano,
6 novembre 2015/lc
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte
delle assise correzionali di Locarno
composta da:
giudice Rosa Item, Presidente
Anna Grümann, vicecancelliera
sedente nell’aula
penale minore di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella procedura
abbreviata giusta gli art. 358 e ss. CPP
proposta dal Ministero
Pubblico
contro
IM 1
rappresentato dall’avv. DUF 1
Imputato, a norma dell’atto d'accusa
143/2014 del 30.12.2014 emanato dal Procuratore pubblico PP
1
infrazione grave alle norme della circolazione
per avere, in data 7 novembre 2014, alle ore 13:12, a __________, lungo
Via __________, gravemente violato i limiti di velocità consentiti,
e meglio,
per avere, circolando alla guida del motoveicolo marca Honda
CBR-RR targato __________ alla velocità di 102 km/h (dedotto il margine di tolleranza), accertata dalla Polizia Comunale di Locarno mediante
apparecchio Radar GATSO RS-GS11F, malgrado il prescritto limite di 50 Km/h, superando quindi di almeno 52 Km/h la velocità massima consentita, violato intenzionalmente
e in modo grave le elementari norme della circolazione stradale, correndo
altresì il forte rischio di causare un incidente della circolazione stradale
con feriti gravi o morti;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di
luogo;
reato previsto: dall’art. 90 cpv. 3 e 4 lett. b) LCStr;
atto d’accusa contemplante le seguenti
proposte: 1. IM 1 è dichiarato
autore colpevole dei reati a lui scritti come sopra.
Fatti
di conseguenza IM 1 è condannato:
alla pena detentiva di 12 (dodici) mesi;
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e segg. CP).
2. IM 1 è condannato al
pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie, il cui ammontare
sarà stabilito dalla Corte giudicante.
3. All’avv. DUF 1 ,
difensore d’ufficio, verrà riconosciuto dalla Corte giudicante, con separata
decisione soggetta a reclamo (art. 135 cpv. 3 CPP), un importo a titolo di
onorario e rimborso spese a carico dello Stato.
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1, in
rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato IM 1, assistito
dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1.
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 14:00 alle ore 14:16.
Evase le seguenti
questioni: Verbale
del dibattimento
Con l’accordo delle parti, il
punto 3 delle proposte dell’atto d’accusa viene così modificato:
“All’avv. DUF 1, difensore
d’ufficio, verrà riconosciuto dalla Corte giudicante un importo a titolo di
onorario e rimborso spese a carico dello Stato. L’imputato viene condannato a
risarcire allo Stato detto importo (art. 135 cpv. 4 CPP)”.
- Constatato
il consenso delle parti alle proposte in esame;
- accertato
che l’imputato ha ammesso i fatti;
- ritenuta
legale e opportuna la procedura abbreviata;
- considerato
che l’accusa concorda con le risultanze del dibattimento e con gli atti di
causa;
- considerato
Considerandi
che la sanzione appare adeguata;
richiamati gli art.: 50, 61 LOG;
135, 358 e segg., in particolare 362, 426 cpv. 1 CPP;
22.
TG sulle spese;
decreta: 1. L’atto di accusa n. 143/2014
del 30 dicembre 2014 contro IM 1 con le relative proposte e con la modifica
apportata al dibattimento è approvato.
2.
La tassa di giustizia di
fr. 500.-- e le spese procedurali sono poste a carico del condannato.
3.
Le spese per la difesa
d’ufficio del condannato sono sostenute dallo Stato.
3.1
La nota professionale 29
ottobre 2015 dell’avv. DUF 1 è approvata per:
onorario fr. 1'188.--
spese fr. 226.--
IVA (8%) fr. 113.10
totale fr. 1'527.10
3.2
Il condannato è tenuto a
rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 1'527.10 (art. 135
cpv. 4 CPP).
4.
Questo giudizio è
definitivo. Può essere annunciato appello, per iscritto o oralmente a verbale,
al Presidente della Corte delle assise correzionali, entro dieci giorni dalla
comunicazione della presente sentenza, solo se non è stato accettato l’atto di
accusa o se la sentenza non corrisponde allo stesso.
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC
(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero Pubblico, SERCO,
6501.
Bellinzona
- Ufficio dei Giudice dei
provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
- Sezione della
circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino
Per la Corte delle assise correzionali
La Presidente La
vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Perizia fr. 230.--
Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 61.45
fr. 991.45
===========