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Decisione

72.2014.168

Infrazione grave alle norme della circolazione (art. 90 cpv. 3 e 4 lett. b LCS)

6 novembre 2015Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

di conseguenza IM 1 è condannato:

alla pena detentiva di 12 (dodici) mesi;

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un

periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e segg. CP).

2. IM 1 è condannato al

pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie, il cui ammontare

sarà stabilito dalla Corte giudicante.

3. All’avv. DUF 1 ,

difensore d’ufficio, verrà riconosciuto dalla Corte giudicante, con separata

decisione soggetta a reclamo (art. 135 cpv. 3 CPP), un importo a titolo di

onorario e rimborso spese a carico dello Stato.

Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1, in

rappresentanza del Ministero Pubblico;

- l’imputato IM 1, assistito

dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1.

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 14:00 alle ore 14:16.

Evase le seguenti

questioni: Verbale

del dibattimento

Con l’accordo delle parti, il

punto 3 delle proposte dell’atto d’accusa viene così modificato:

“All’avv. DUF 1, difensore

d’ufficio, verrà riconosciuto dalla Corte giudicante un importo a titolo di

onorario e rimborso spese a carico dello Stato. L’imputato viene condannato a

risarcire allo Stato detto importo (art. 135 cpv. 4 CPP)”.

- Constatato

il consenso delle parti alle proposte in esame;

- accertato

che l’imputato ha ammesso i fatti;

- ritenuta

legale e opportuna la procedura abbreviata;

- considerato

che l’accusa concorda con le risultanze del dibattimento e con gli atti di

causa;

- considerato

Considerandi

che la sanzione appare adeguata;

richiamati gli art.: 50, 61 LOG;

135, 358 e segg., in particolare 362, 426 cpv. 1 CPP;

22.

TG sulle spese;

decreta: 1. L’atto di accusa n. 143/2014

del 30 dicembre 2014 contro IM 1 con le relative proposte e con la modifica

apportata al dibattimento è approvato.

2.

La tassa di giustizia di

fr. 500.-- e le spese procedurali sono poste a carico del condannato.

3.

Le spese per la difesa

d’ufficio del condannato sono sostenute dallo Stato.

3.1

La nota professionale 29

ottobre 2015 dell’avv. DUF 1 è approvata per:

onorario fr. 1'188.--

spese fr. 226.--

IVA (8%) fr. 113.10

totale fr. 1'527.10

3.2

Il condannato è tenuto a

rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 1'527.10 (art. 135

cpv. 4 CPP).

4.

Questo giudizio è

definitivo. Può essere annunciato appello, per iscritto o oralmente a verbale,

al Presidente della Corte delle assise correzionali, entro dieci giorni dalla

comunicazione della presente sentenza, solo se non è stato accettato l’atto di

accusa o se la sentenza non corrisponde allo stesso.

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC

(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero Pubblico, SERCO,

6501.

Bellinzona

- Ufficio dei Giudice dei

provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

- Sezione della

circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino

Per la Corte delle assise correzionali

La Presidente La

vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Perizia fr. 230.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 61.45

fr. 991.45

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