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Decisione

72.2014.17

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

11 settembre 2014Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:

Rileva che il superamento del limite è estremamente grave e che in

quelle circostanze qualsiasi ostacolo che si sarebbe frapposto avrebbe

determinato una collisione dalle conseguenze pericolose.

Rileva che vi è il concorso delle due infrazioni. A favore

dell’imputato va tenuto conto che lavora, che ha rispettato finora le

condizioni della revoca e di quanto questo comporta. Non essendovi elementi per

dubitare una prognosi favorevole conclude chiedendo la condanna dell’imputato

alla pena detentiva di 16 mesi, sospesi condizionalmente per due anni, non

opponendosi al dissequestro del veicolo;

- DUF 1, difensore

dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:

Esprime il proprio netto convincimento che l’imputato ha capito la

lezione e si sta assumendo pienamente le proprie responsabilità. Osserva in

particolare che, circolando in bicicletta, ha avuto modo di toccare con mano la

pericolosità di certi comportamenti, essendo stato anche lui vittima di un

incidente provocato da terzi che si è risolto, fortunatamente, con delle

semplici escoriazioni. Chiede la riduzione della pena al minimo legale di 12

mesi con la condizionale nonché il dissequestro del veicolo.

Preso atto che le

parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della

sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art. 12, 40, 42, 44,

47 CP;

35, 90 cpv. 2, 90 cpv. 3, 90 cpv. 4

LCStr e 73 OSStr;

82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG

sulle spese;

dichiara e pronuncia:

IM 1

1. è autore colpevole di:

1.1. infrazione grave alle

norme della circolazione

per avere,

in data 13 giugno 2013,

a __________, lungo __________ in

direzione di __________,

1.1.1. circolando alla guida della

motocicletta __________ targata __________ alla velocità di 125 km/h (già dedotti i 4 km/h di tolleranza), accertata dalla polizia mediante apparecchio radar “TruCam”,

malgrado il vigente limite di 50 km/h, superando quindi di 75 km/h la velocità massima consentita,

violato intenzionalmente le elementari norme della circolazione

stradale, correndo in tal modo il forte rischio di causare un incidente della

circolazione con feriti o morti, segnatamente attraverso la grave inosservanza

del limite di velocità;

1.1.2. nelle circostanze di cui al

punto 1.1.1, raggiungendo a forte velocità il veicolo che lo precedeva e che

circolava entro i limiti di velocità prescritti, sorpassando detta automobile

sulla sinistra oltrepassando la doppia linea di sicurezza,

violato intenzionalmente gravemente le norme della circolazione

stradale e cagionato un serio pericolo per la sicurezza altrui,

rispettivamente, assunto il rischio di tale pericolo;

e meglio come descritto nell’atto

d’accusa e precisato nei considerandi.

Considerandi

2.

Di conseguenza,

IM 1 è condannato:

2.1

alla pena detentiva di 16 (sedici)

mesi.

2.2

al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 500.- e dei disborsi.

3.

L’esecuzione della pena

detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2

(due).

4.

È ordinato il dissequestro

del motoveicolo __________ targato __________.

5.

Le spese per la difesa

d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

5.1

La nota professionale dell’DUF

1.

è approvata per:

onorario fr. 1’980.00

spese fr. 198.00

totale fr. 2’178.00

5.2

Il condannato è tenuto a

rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 2'178.00 (art. 135

cpv. 4 CPP).

Intimazione a:

Per la Corte delle assise

correzionali

Il Presidente Il

Segretario

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Altri disborsi (postali, tel.,

ecc.) fr. 63.85

fr. 763.85

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