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Decisione

72.2014.21

Circolato in automobile superando di 43 km/h il vigente limite di 80 km/h di velocità. Pena ad un lavoro di pubblica utilità

17 settembre 2014Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

25.10.2013;

reato previsto: dall’art. 90 cpv. 2 LCStr.;

Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero pubblico;

- l’imputato IM 1, assistito

dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1.

Espletato il

pubblico dibattimento dalle ore 09:45 alle ore 11:25.

Sentiti: - il Procuratore Pubblico,

il quale in esito al suo intervento, ritenuti i suoi precedenti, conclude

chiedendo la condanna dell’imputato alla pena detentiva di 10 mesi da espiare,

a valere quale pena unica con la precedente condanna del 23.11.2010;

- l’avv. DUF 1,

difensore dell’imputato, la quale in ragione della situazione personale

oggettivamente difficile dell’imputato, che si è pienamente assunto le sue

responsabilità, onde non precludere il suo reinserimento sociale, conclude

chiedendo alla Corte di non revocare la sospensione condizionale relativa alla

precedente condanna del 23.11.2010, ma eventualmente di prolungarne il periodo

di prova, e la condanna del suo assistito ad un lavoro di pubblica utilità.

Preso atto che le

parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della

sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art. 12, 37, 40, 42,

44, 46 e 47 CP;

90 cpv. 2 LCStr.;

80 segg., 84 segg., 135, 335 segg., 422 segg. CPP e 22 TG sulle

spese;

dichiara e pronuncia:

IM 1

1. è autore colpevole di:

1.1. grave infrazione alle

norme della circolazione

per avere, il 25.10.2013, a __________, sull’__________, circolato

alla guida dell’autovettura VW Polo, targata __________, alla velocità di 123 km/h malgrado il vigente limite di 80 km/h;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei

considerandi.

Considerandi

2.

IM 1 è condannato a

prestare 600 (seicento) ore di lavoro di pubblica utilità;

3.

Non è revocata la

sospensione condizionale della pena pecuniaria di 180 aliquote giornaliere da

fr. 40.- cadauna inflitta a IM 1 con sentenza 23.11.2010 delle Assise

correzionali di Bellinzona ma il suo periodo di prova è prolungato di 1 (un)

anno.

4.

La tassa di giustizia di

fr. 1’000.- (mille) e le spese procedurali sono poste a carico di IM 1.

5.

Le spese per la difesa

d’ufficio di IM 1 sono sostenute dallo Stato.

5.1

La nota professionale del

17.9.2014

dell’avv. DUF 1 è approvata per:

onorario fr. 795.--

spese fr. 51.40

trasferta fr. 64.--

IVA fr. 72.85

totale fr. 983.25

5.2

IM 1 è tenuto a rimborsare allo

Stato del Cantone Ticino l’importo di fr 983.25 non appena le sue condizioni

economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

Per la Corte delle assise

correzionali

Il Presidente La

vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 1'000.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Altri disborsi (postali, tel.,

ecc.) fr. 87.55

fr. 1'287.55

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