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Decisione

72.2014.22

Furto ripetuto (art. 139 cfr 1 CP), abuso di un impianto per l'elaborazione di dati ripetuto (art. 147 cpv. 1 CP)

7 agosto 2014Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

139 cifra 1 CP.

2. abuso di un impianto per

l'elaborazione di dati (ripetuto)

per avere,

a __________ e a __________,

il 4 maggio 2013 ed il 14 giugno 2013,

per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,

servendosi in modo abusivo o indebito di dati, influito su un

processo elettronico o simile di trattamento o di trasmissione di dati,

provocando così, per mezzo dei risultati erronei ottenuti, un trasferimento di

attivi a danno di altri, e meglio,

dopo essersi impossessato della carta Maestro di ACPR 1

senza il di lei consenso, effettuato tre distinti prelevamenti di denaro presso

apparecchi automatici utilizzando il codice PIN a lui noto, cagionando così un

danno all’accusatrice privata pari a complessivi CHF 3'100.00;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di

tempo indicate;

reati previsti: dall’art. 147 cpv. 1 CP.

Presenti: - il Procuratore Pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;

- l’imputato IM 1, assistito

dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1.

Espletato il

pubblico dibattimento dalle ore 14:00 alle ore 16:10.

Sentiti: - il Procuratore Pubblico,

il quale rileva che i fatti sono ammessi e il diritto non pone alcun problema.

Per quanto concerne la pena, ritiene che in considerazione dell’immediata

ammissione e collaborazione da parte dell’imputato e soprattutto della sua

attuale situazione finanziaria e lavorativa, possano essere ammesse le condizioni

particolarmente favorevoli di cui all’art. 42 cpv. 2 CP. In conclusione, chiede

la conferma integrale dell’atto d’accusa e propone la condanna dell’imputato

alla pena detentiva di 18 mesi, non opponendosi alla sospensione condizionale

della stessa per un periodo di prova di 5 anni. Chiede la proroga di un anno

del periodo di prova relativo alla sospensione condizionale della pena

pecuniaria di cui al decreto d’accusa del 21.11.2011. Postula infine che gli

anelli in sequestro siano dissequestrati in favore di ACPR 1, previo

contestuale pagamento di fr. 570.-- da parte dell’imputato all’Istituto

prestiti su pegno;

- l’avv. DUF 1,

difensore dell’imputato, il quale rileva che i fatti di cui all’atto d’accusa

non sono contestati. Per quanto riguarda la pena, chiede che si tenga conto del

fatto che il suo patrocinato non ha agito per arricchirsi, che non ha

dimostrato alcuna pericolosità né assenza di scrupoli, che ha immediatamente

ammesso i fatti e collaborato, che ha firmato la convenzione di risarcimento e

si è scusato con i danneggiati ed infine che ha dimostrato di essere pentito di

quanto commesso, per cui chiede che venga condannato ad una pena detentiva non

superiore a 14 mesi. Si associa alla Pubblica accusa nel ritenere date le

circostanze particolarmente favorevoli ex art. 42 cpv. 2 CP, sottolineando in

particolare che IM 1 ha trovato un lavoro fisso e che la sua situazione

finanziaria si sta risanando. Pertanto, chiede che la pena detentiva venga

sospesa condizionalmente, non opponendosi ad un periodo di prova di 5 anni.

Chiede inoltre che non venga revocata la sospensione condizionale della pena

pecuniaria relativa alla precedente condanna. Postula infine la reiezione delle

pretese di risarcimento degli accusatori privati in virtù della clausola 4

della convenzione, pretese già fatte valere in via esecutiva. Non si oppone al

dissequestro dei gioielli dietro pagamento da parte del suo assistito di fr.

570.-.

Preso atto che le

parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della

sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art. 12, 40, 42, 44, 46, 47, 49, 51, 70, 139, 147 CP;

82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG

sulle spese;

dichiara e pronuncia:

IM 1

1. è autore colpevole di:

1.1. ripetuto furto

per avere,

a __________, nel periodo marzo -

maggio 2013,

per procacciarsi un indebito profitto e al fine di appropriarsene,

ripetutamente sottratto ai danni di ACPR 1 ed ACPR 2 gioielli per un valore

complessivo denunciato di fr. 53'480.--;

1.2. ripetuto

abuso di un impianto per l’elaborazione di dati

per avere,

a __________ e a __________,

il 4 maggio e il 14 giugno 2013,

per procacciarsi un indebito profitto,

servendosi in modo abusivo di dati, influito su un processo elettronico o

simile di trattamento o di trasmissione di dati provocando un trasferimento di

attivi a danno di altri e meglio effettuando tre prelevamenti per complessivi

fr. 3'100.-- con la carta Maestro sottratta a ACPR 1,

e meglio come descritto nell’atto

d’accusa.

Considerandi

2.

Di

conseguenza,

IM 1 è condannato alla pena

detentiva di 16 (sedici) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto.

3.

L’esecuzione

della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova

di anni 5 (cinque).

4.

Non si fa luogo alla revoca

della sospensione condizionale della pena pecuniaria di 180 aliquote

giornaliere da fr. 100.-- cadauna di cui al decreto d’accusa del 21 novembre

2011; il relativo periodo di prova viene prorogato di un anno.

5.

L’istanza di risarcimento

degli accusatori privati ACPR 1 ed ACPR 2 - peraltro già oggetto di esecuzione

sfociata in attestato carenza beni - è respinta, stante il “pactum de non

petendo” di cui al punto 4 della convenzione di risarcimento 10/22.10.2013.

6.

IM 1 è condannato a versare

al terzo aggravato TERAGR 1 l’importo di fr. 570.--.

7.

È

ordinato il dissequestro e la restituzione all’accusatore privato ACPR 1 di un

anello d’oro giallo con zaffiri e diamantini e di un anello d’oro bianco con

diamanti e acquamarina.

8.

La tassa di giustizia di

fr. 500.-- e le spese procedurali sono a carico del condannato.

9.

Le

spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

9.1

Le

note professionali 22.10.2013, 08.07.2014 e 07.08.2014 dell’avv. DUF 1

sono approvate per:

onorario fr. 6’810.00

spese fr. 338.30

IVA (8%) fr. 571.85

totale fr. 7’720.15

9.2

DUF 1 è tenuto a rimborsare

allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 7’720.15 non appena le sue

condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

Per la Corte delle assise

correzionali

La Presidente La

vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Altri disborsi (postali, tel.,

ecc.) fr. 114.55

fr. 814.55

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