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Decisione

72.2014.26

Abbandono del procedimento penale per incapacità dibattimentale: stato di salute dell'imputato irreversibile

22 dicembre 2016Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

186 CP;

Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1,

in rappresentanza del Ministero Pubblico;

- il difensore d’ufficio

dell’imputato IM 1 (dispensato ex art. 374 cpv. 2 lett. a CPP), avv. DUF 1;

- il signor ACPR 9,

accusatore privato;

- il signor ACPR 42,

accusatore privato.

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:30

alle ore 10:15.

Evase le seguenti

questioni: Verbale del dibattimento

Il Presidente chiede alle parti

se hanno preso conoscenza del doc. TPC 7 e del doc. TPC 36 prodotti dalla

difesa, con riferimento allo stato di salute dell’imputato, di cui dà parziale

lettura. Le parti rispondono affermativamente e non hanno osservazioni.

Il Presidente legge il disposto

dell’art. 114 CPP. Le parti concordano in merito al fatto che lo stato di

salute dell’imputato è irreversibile, visti i certificati medici agli atti.

Egli risulta incapace di subìre un processo. Il PP, viste le circostanze,

precisa che non è sua intenzione chiedere una misura a carico dell’imputato.

Preso atto che le parti non hanno

richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui

sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art. 69, 70, 139, 144,

186 CP;

114, 135, 238, 239, 374 e segg., 422

e segg. CPP e

22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

1. Il procedimento penale nei

confronti di IM 1 di cui all’AA no. 118/2009 emesso dal Procuratore pubblico PP

1, per il titolo di ripetuto furto aggravato, ripetuto danneggiamento e

ripetuta violazione di domicilio, è abbandonato.

Considerandi

2.

L’accusatore privato ACPR

14.

è rinviato al competente foro civile per le sue pretese.

3.

Deduzion fatta della tassa

di giustizia e delle spese procedurali, è ordinata la confisca di tutto quanto

in sequestro.

4.

È ordinato lo svincolo

della cauzione di fr. 50'000.- a favore della cittadina __________, __________

(AI 172), previa deduzione della tassa di giustizia e delle spese procedurali,

nonché dell’importo riconosciuto per la difesa d’ufficio, che vengono

definitivamente devoluti allo Stato.

5.

La tassa di giustizia di

fr. 1'000.- , le spese procedurali e quelle per la difesa d’ufficio sono a

carico di IM 1.

6.

Le spese per la difesa

d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

La nota professionale dell’avv. DUF 1 è approvata per:

onorario fr. 2'133.00

spese fr. 278.00

IVA (8%) fr. 192.90

totale fr. 2'603.90

Intimazione a: -

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC

(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero Pubblico, SERCO,

6501.

Bellinzona

- Ufficio dei Giudice dei

provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

- Sezione della Popolazione,

ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

Per la Corte delle assise

criminali

Il Presidente La

vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 1'000.--

Inchiesta preliminare fr. 8'783.--

Altri disborsi (postali, tel.,

ecc.) fr. 637.55

fr. 10'420.55

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