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72.2014.27

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29 aprile 2014Italiano36 min

Source ti.ch

Fatti

I fatti descritti nell’atto d’accusa sono ammessi dall’imputato,

dunque sono da ritenere accertati. Il PP ripercorre i fatti, così come

risultano agli atti. Descrive il ricettacolo, creato ad hoc e facendo prova di

un certo ingegno. Si tratta di 344'000 Euro, una somma ingente, che tradotti in

cocaina, secondo l’AI 102, equivalgono a più di 7 chilogrammi. Il tutto, per un compenso pari a EUR 10'000.-. Due sono i quesiti, il primo riguarda

il diritto ed il secondo la commisurazione della pena.

Nell’AA vi sono due reati, la complicità LStup rispettivamente il

riciclaggio. Ogni attività diretta a mettere in circolazione sostanze

stupefacenti e tutto quanto finanzia tale traffico, è punibile dall’art. 19

LStup. È determinante l’intensità dell’agire criminoso dell’imputato. Se, come IM

1 ha ammesso, i soldi non erano suoi, e la presa in consegna del contante ed

il trasferimento del denaro, costituiva una delle fasi del traffico di droga,

nel senso che il contante rappresentava il prezzo di una partita di cocaina, ci

si trova a mente dell’accusa alla fattispecie legata alla messa in circolazione

dello stupefacente, e non all’intermediazione del finanziamento (DTF 122 IV 211

che ha modificato la giurisprudenza DTF 115 IV 256). Vero è che lo stesso IM 1

avrebbe limitato il suo contributo nel traffico di stupefacente al viaggio in __________

e alla consegna del contante. Ecco perché si è circoscritto il suo agire

criminale alla fattispecie della complicità. Il primo punto dell’AA merita

dunque integrale conferma.

In merito alle accuse di riciclaggio di denaro (DTF 122 IV 211),

sussiste concorso reale e perfetto con il 19 LStup. Nel caso concreto tale

reato è dato (DTF 127 IV 20 e DTF 6b_91/2011 non pubblicata). Se del contante

contaminato di stupefacente, composto da banconote di diverso taglio, sintomo

del traffico di strada degli stupefacenti, viene fatto transitare attraverso un

valico doganale celato in un apposito ricettacolo, i presupposti del

riciclaggio sono adempiuti.

In merito alla commisurazione della pena, l’imputato ha agito per

puro scopo di lucro, ha coinvolto il fratello, non ha pienamente collaborato e

ha dei precedenti specifici.

Il PP chiede dunque la conferma integrale dell’AA, la condanna ad

una pena detentiva di 4 anni e 6 mesi, la confisca e la distruzione di quanto

previsto al dispositivo no. 3 del dispositivo del AA rito abbreviato, la

confisca della vettura Audi A3 in quanto è servita a commettere il reato, la

confisca di tutto il valore patrimoniale sequestrato. Non si oppone al dissequestro

del cellulare personale dell’imputato, della carta SIM e della scheda micro SD

(AI 118);

§ l’avv.

DF 1, difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti

conclusioni:

I fatti contenuti nell’AA sono ammessi dall’imputato. Il difensore

ripercorre le circostanze dell’arresto. I motivi del delinquere sono diversi,

vi era la necessità finanziaria di dover far fronte ad un periodo difficile. I

soldi erano di conoscenti _____ che gli avevano proposto questo trasporto, si

tratta di persone che non hanno realmente minacciato la famiglia ma che,

qualora IM 1 ne rivelasse il nome, potrebbero passare ai fatti. Si tratta a

mente della difesa di una preoccupazione comprensibile.

I soldi avrebbero dovuto essere trasportati ad __________ e

consegnati a delle persone che lo stavano attendendo e che gli avrebbero poi

dato il suo compenso.

IM 1 nel corso delle indagini ha sostenuto di aver sentito che i

soldi dovevano essere almeno in parte il prezzo di una partita di cocaina, egli

non sapeva però con esattezza se i soldi erano il pagamento di una fornitura

futura o se dovevano servire per pagare qualcosa che era già stato consegnato.

L’imputato aveva solo il compito di trasportare il denaro, l’infrazione LStup è

dunque contestata. Il fatto che IM 1 non abbia fatto i nomi delle persone che

gli hanno consegnato i soldi è un suo diritto e non può essere posto a sua

sfavore. Il reato di riciclaggio non è invece contestato (DTF 127 IV 120

consid. 3b).

In merito alla commisurazione della pena, la gravità della colpa

individuale è l’elemento essenziale ma non l’unico. Il legislatore ha aggiunto

nel concetto dell’art. 47 CP la necessità di prendere anche in considerazione

l’effetto che la pena avrà sul condannato. Per quel che ne è dell’autore, vanno

considerati la sua situazione famigliare e professionale, l’integrazione

sociale, la formazione seguita, eventuali precedenti penali e la sua

reputazione. Occorre anche tener conto del comportamento dopo i fatti e

l’eventuale collaborazione prestata all’autorità inquirente.

La gravità oggettiva dei reati è incontestata. IM 1 ha confessato e ha ammesso le sue responsabilità, è un segno di ravvedimento. La collaborazione ha

permesso all’inchiesta di avanzare celermente.

In via principale, la difesa chiede dunque che la pena sia

parzialmente sospesa condizionalmente. I fatti dell’AA sono avvenuti ad oltre 8

anni dalla precedente sanzione del Tribunale di __________. Cita la sentenza

6S_557/2000 del 7 novembre 2000, a mente della difesa una pena interamente da

espiare sarebbe iniqua e disattenderebbe il principio cardine che vuole la pena

come fattore risocializzante.

La difesa cita inoltre le sentenze 167.2004 del 16 febbraio 2005 e

72.2004.11 del 25 febbraio 2004, fatti simili al caso di specie per i quali

venivano inflitte pene inferiori a quanto richiesto in aula dalla pubblica

accusa.

In conclusione, il difensore chiede in via principale una pena di

30 mesi di detenzione di cui 24 sospesi condizionalmente per un periodo di

prova di 5 anni. In via subordinata una pena detentiva contenuta in 18 mesi da

espiare;

§ il

Procuratore pubblico in replica, precisa che le sentenze richiamate dalla

difesa sono riferite a giudizi su un’unica imputazione, ovvero il riciclaggio,

che è un delitto per il quale la comminatoria di pena massima è di 3 anni di

detenzione. In questo caso siamo dinnanzi ad un giudizio che comprende pure un

crimine che ha una comminatoria massima di anni 20, e minima di anni 1. Sulla

prognosi, assente a suo parere, il PP precisa che a pag. 6 del verbale interrogatorio

13 novembre 2013, l’imputato dichiarava che se il viaggio fosse andato a buon

fine, probabilmente ne avrebbe fatto un altro.

Considerato, in fatto ed in diritto

1. Il curriculum vitae

dell’imputato emerge dall’AI 105:

"

Sono nato nel __________ in __________. I miei genitori hanno

avuto altri due figli, una mia sorella e un fratello. Io sono il più anziano,

poi viene mia sorella e infine mio fratello __________. Sia i miei genitori,

sia i miei fratelli vivono oggi tutti in Italia. Io ho fatto tutte le scuole

dell’obbligo in __________. Nel 1991, quando io ancora andavo a scuola, mio

padre, da solo, ha raggiunto l’Italia per lavorare nell’agricoltura. Nel 1997

tutta la famiglia lo ha raggiunto. Ci siamo stabiliti a __________, ove io oggi

abito.

Quando siamo arrivati in Italia, io ho cominciato quasi subito a

lavorare in una fabbrica di lavorazione di castagne. In Italia non ho pi`?u

frequentato alcuna scuola. Ho sempre e solo lavorato a tempo pieno. Dapprima in

detta fabbrica e successivamente in un’azienda che produceva pezzi per

escavatori. Sono più o meno sempre riuscito ad avere un salario attorno agli

Euro 1600/1700.00 al mese.

Attualmente mio papà sta lavorando nella medesima fabbrica di

lavorazione delle castagne dove avevo lavorato anche io. Il suo stipendio

mensile è di circa Euro 1500.00. In alcuni periodi dell’anno è però impiegato

all’esterno per la raccolta delle castagne. La mamma invece non lavora, è

casalinga.

Nel 2004 mi sono sposato con mia moglie che è del 1985. Abbiamo

avuto due figli. La più grande nell’agosto __________ farà 6 anni. Il piccolo è

nato __________ giorni prima che io venissi arrestato. Di conseguenza né quando

io sono stato fermato, né oggi ancora, mia moglie non lavora. È mio padre che

sta pensando al sostentamento della mia famiglia, che ha come spese fisse gli

interessi di un mutuo privato e l’affitto, i quali costano più di Euro 300.00

al mese. Al __________ Italia sono tanti soldi, visto che inoltre bisogna

riuscire a vivere in 4.

Con entrambi i miei fratelli io ho un buon rapporto.

ADR che ho accettato di trasportare dei soldi legati alla droga

perché da 4 o 5 mesi la fabbrica dove stavo lavorando faceva fatica a versare

il salario: davano solo degli acconti di Euro 300/400.00 al mese e io non

riuscivo ad andare avanti.

ADR che è vero che ogni tanto guadagnavo qualcosa con il commercio

di automobili, ma non a sufficienza per mantenere la mia famiglia”.

Non risultano precedenti penali a suo carico in Svizzera. Per

contro, dall’estratto del casellario giudiziale italiano (AI 38) emerge che con

sentenza 30 marzo 2006 la Corte d’Appello di __________, confermando il

giudizio del G.U.P. di __________, l’imputato è stato condannato a quattro anni

di reclusione per acquisto, detenzione e trasporto illecito di stupefacenti (AI

74), per un traffico di oltre 43 Kg di eroina (purezza del 13%). A seguito del

provvedimento speciale del Giudice di __________, la pena è stata ridotta di

270 giorni (AI 38), mentre l’imputato ha dichiarato di aver scontato solo nove

mesi (AI 6). Sia che sia non risultano richieste da parte delle autorità

italiane volte ad assicurare l’espiazione di un’eventuale pena residuale.

Considerandi

2.

IM 1 è stato

fermato, unitamente al fratello __________, poi risultato estraneo ai fatti,

allorquando, al volante della vettura Audi A3, ancora intestata al precedente

proprietario, ma già acquistata dall’imputato, a nome della madre (AI 105)

almeno un mese prima, entrava in Svizzera presso il valico autostradale di

Brogeda. L’ispezione delle Guardie di confine consentiva il rinvenimento, in un

apposito ricettacolo, all’interno del veicolo di ben 344'470 EURO, poi

risultati contaminati direttamente da eroina e cocaina. Anche il veicolo

risultava contaminato di eroina. Arrestato, l’imputato è rimasto in

carcerazione preventiva per 58 giorni, fino al 17 dicembre 2013 allorquando è

passato in regime di anticipata espiazione.

2.1

In un primo tempo

l’imputato ha dichiarato che il citato ricettacolo sarebbe stato creato da lui

personalmente, che il denaro, consegnatogli in Italia da due cittadini __________,

sarebbe servito per un commercio di automobili con la __________ e che il suo

compito si sarebbe limitato al trasporto dietro un compenso di 10'000 EURO.

2.2

Circa il ricettacolo,

ha ammesso di non averlo creato lui, solo a precisa contestazione degli

inquirenti:

"

AD dell’isp. __________ rispondo che nei cellulari

che mi sono stati sequestrati non dovrebbe esserci il numero di telefono di __________.

Il suo numero l’ho su un suo biglietto da visita che ho a casa a __________.

Ricordo solo che si tratta di un numero ____ che comincia con il prefisso

internazionale __________.

La terza volta che sono entrato in Svizzera è stato il giorno in

cui sono stato arrestato, ossia il 21.10.2013, quando avevo con me, nascosti nel

ricettacolo della vettura A3, quasi Euro 350'000.00.

Confermo al proposito che questi soldi mi sono stati consegnati la

domenica sera 20.10.2013 in Italia a __________ da due cittadini __________,

che mi hanno ingaggiato, promettendomi un compenso di Euro 10'000.00 per il

trasporto del denaro fino ad __________, dove avrei dovuto consegnarlo a degli __________,

che non conosco, che avrei dovuto incontrare presso l’aeroporto, dopo averli

contattati con cellulare Nokia che mi è stato dato apposta a __________ la sera

del 20.10.2013 assieme ai soldi. Preciso che mi è stato consegnato a __________

anche il cellulare Blackberry che avrei pure dovuto dare ad __________ ai

destinatari del denaro.

ADR che i cittadini __________ che mi hanno dato i soldi a __________

il 20.10.2013 li conosco da circa 10 anni, ma proprio non voglio rivelare i

loro nomi, perché ho paura. Posso comunque dire che so che loro trafficano con

la droga, in particolare con la cocaina.

ADR per confermare, dopo aver ulteriormente riflettuto, che

i soldi consegnatimi erano il prezzo di una partita di cocaina, che avrebbe

dovuto giungere (anche se non so quando) ai miei mandanti in Italia dopo la

consegna del denaro ad __________. I circa Euro 350'000.00 che ho trasportato

erano quindi un anticipo (per ottenere cocaina) e non un pagamento (di cocaina

già ottenuta). Ribadisco che io non ho mai visto la droga e non volevo avere a

che fare personalmente con la cocaina. Aggiungo che quando mi sono stati

consegnati i soldi a __________, io ho chiesto ai miei mandanti se loro

pensavano che io dovevo portare indietro la droga. Loro mi hanno detto di no.

Se mi avessero detto di sì, io non avrei accettato. Non avrei accettato nemmeno

per centomila euro, per dieci milioni di euro forse sì.

ADR che mi rendo conto che, trasportando dei soldi che

andavano ad anticipare una fornitura di cocaina, ho perlomeno aiutato i miei

mandanti ad acquistare un importante quantitativo di cocaina.

ADR che, per quanto ne so io, in questo periodo in Italia

un chilo di cocaina viene venduto a circa Euro 40'000.00. Ad ______ e per

quantitativi importanti costa un po’ meno, ma non so esattamente quanto.

ADR che i miei due mandanti __________, quando mi hanno

consegnato i soldi, mi hanno riferito che la droga sarebbe giunta in Italia

dopo il “mio” pagamento, a bordo di un camion, che sarebbe transitato, partendo

dall’__________, in __________, in __________, per poi appunto giungere in

Italia, senza quindi passare per la Svizzera. Questo perché in Svizzera ci sono

le dogane e negli altri Paesi __________ no.

Alle ore 15.30 viene disposta una breve pausa.

Alle ore 15.40 il verbale viene ripreso.

Il PP mi chiede ora di finalmente chiarire la posizione di mio

fratello __________, riferendo in particolare cosa gli ho detto (e quindi cosa

lui sapeva) in ordine allo scopo del viaggio.

Ribadisco che lui non sapeva che io andavo all’estero a portare

dei soldi legati ad un affare con la cocaina. Io domenica 20.10.2013 l’ho

chiamato e gli ho chiesto se veniva con me ad __________. Gli ho detto che

dovevo andare a consegnare 10 o 15 mila euro per una macchina e che i soldi mi

erano stati consegnati da degli amici.

Lui mi ha risposto che era a mia disposizione e quindi il lunedì

mattina presto siamo partiti assieme.

ADR che mio fratello non sapeva che io avevo nascosto in

macchina quasi Euro 350'000.00. Lui non sapeva neanche che in auto era stato

creato un nascondiglio.

Il PP fa fatica a credere alla mia risposta perché durante questo

mio interrogatorio ho dichiarato che gli __________ o altri miei conoscenti

residenti in Italia non si recano in __________ a comprare le macchine.

Io a mio fratello ho raccontato una bugia e lui ci ha creduto.

ADR che a mio fratello non penso sia sembrato strano andare

ad ____ a comprare una macchina. Lui non è praticamente mai uscito dall’Italia

o dall’__________ ed è da quando ha 14 anni che lavora nei campi con mio padre.

ADR che mio fratello non ha mai fatto business con le

vetture, se non fra Italia e __________ con macchine di sua proprietà, nel senso

che se voleva vendere la sua macchina andava a venderla in __________.

ADR che io voglio tanto bene a mio fratello.

Il PP mi chiede perché allora gli avrei raccontato una bugia sul

reale scopo del viaggio, facendogli correre un grosso rischio, di cui non sarebbe

stato a conoscenza e che non avrebbe dunque accettato.

Io ero praticamente sicuro che nessuno avrebbe trovato i soldi che

erano nascosti in macchina tramite quel particolare nascondiglio. Ero quindi

tranquillo che mio fratello non correva dei rischi. Purtroppo non è andata così

e io quindi sto proprio male a saperlo solo per colpa mia in prigione.

Il PP mi chiede cosa direi a mio fratello se potessi parlargli

assieme.

Gli chiederei subito scusa.

Il PP mi chiede se ho qualcosa da aggiungere.

Sì, devo dire che la borsa che è stata trovata nell’abitacolo

dell’AUDI A3 a __________ e che conteneva degli indumenti di mio fratello, è

una borsa mia in cui avevo messo i soldi consegnatimi dagli ____ a __________.

Visto che non riuscivo a far stare quella borsa nel nascondiglio della

macchina, ho tolto i soldi dalla stessa e così sono riuscito a nasconderli. La

borsa, vuota, l’ho poi consegnata a mio fratello che vi ha messo, appunto, dei

suoi vestiti.

AD dell’isp. __________ rispondo che ho personalmente

creato il nascondiglio nell’AUDI A3 dove sono stati trovati i soldi. L’ho

creato poco dopo aver acquistato la macchina, quando sono stato inizialmente

contattato dai conoscenti _____ che mi hanno proposto il trasporto di soldi.

Aggiungo che ho creato il nascondiglio per il trasporto che ho fatto il

21.10.2013

Confesso che se fosse andato bene il primo viaggio, se me ne

avessero proposto un altro, avrei probabilmente fatto anche quello.

AD dell’isp. __________ rispondo che io sono saldatore e ho

anche fatto 4 anni di elettrauto in __________. Sono quindi ben capace di

creare il nascondiglio che avete scoperto.

ADR che per creare il nascondiglio ho dapprima tolto il

paraurti posteriore della macchina, poi ho tolto anche una sbarra di ferro che

c’è dietro lo stesso, svitandola. Poi ho tagliato la lamiera, ho applicato il

motorino elettrico e ho aumentato il volume interno del vano nascosto. Di

seguito ho saldato il tutto per chiudere il nascondiglio con della lamiera che

avevo preso dove lavoravo.

Infine ho rimesso il paraurti. Dimenticavo che ho anche messo una

centralina elettronica per far funzionare il congegno con un pulsante davanti

nell’abitacolo.

Mi viene chiesto se sulla lamiera che ho saldato per chiudere il

vano ho scritto qualcosa tramite saldatura in rilievo.

Non mi ricordo.

Sia il PP sia l’isp. __________ mi dicono che su detta lamiera c’è

scritto qualcosa e che, considerato il tenore, non posso non ricordarmi.

Mi spiace ma non mi ricordo.

Il PP mi mostra una fotografia (doc. A di questo verbale) e,

chiedendomi di prendere posizione, mi fa prendere atto che sulla lamiera in

discorso c’è scritto “FATEVI I CAZZI VOSTRI”, ciò che induce a pensare che chi

ha fatto il lavoro non ha fatto quella scritta a caso, bensì in modo mirato nel

senso che si allude proprio al nascondiglio.

Sulla creazione di quest’ultimo ho raccontato una bugia. Non l’ho

creato io il nascondiglio ma l’hanno fatto quelli che mi hanno consegnato i

soldi. Io ho loro consegnato la macchina quando mi hanno proposto di trasportare

i soldi, quindi circa un mese prima di essere arrestato. Se la sono tenuta 3

giorni e poi me l’hanno ridata. Io l’ho poi quindi utilizzata normalmente fino

al giorno del trasporto.”

(AI 63).

2.3

Sui fatti l’imputato

ha per finire ammesso che si trattava di denaro che egli sapeva benissimo

essere destinato all’acquisto, in __________, di stupefacente, asserendo

trattarsi di cocaina:

"

Riassumendo, confermo che domenica 20.10.2013 ho preso in

consegna a __________ (__________) da due cittadini ____ la somma di Euro

344'470.00 con l’incarico di trasportarla sino in __________, ad __________,

per consegnarla a dei venditori di cocaina, che non so chi siano (o a dei loro

intermediari; non so di chi era lo stupefacente né da dove veniva). Conosco

invece chi mi ha dato i soldi a __________: abitano in __________ e ogni tanto

arrivano nella zona di __________. Uno so bene chi è; l’altro lo conosco solo

di vista. Ribadisco che non intendo rivelare le loro identità, perché ho paura

per quello che potrebbero fare a me o alla mia famiglia che vive proprio a __________.

Comunque confermo che mi hanno promesso per il trasporto del denaro un compenso

di Euro 10'000.00, che avrei dovuto ricevere al ritorno in Italia, a “lavoro”

terminato.

AD del PP, che si riferisce all’inventario dei miei effetti

personali, contenuto nel rapporto d’arresto del 22.10.2013, rispondo che gli

Euro 2085.00 che detenevo nel mio portamonete al momento del fermo erano soldi

miei personali, che mi sono serviti per le spese che avrei dovuto sopportare

per il viaggio verso l’__________ e ritorno a casa.

Sta di fatto che il 21.10.2013 sono partito da quest’ultima

località al volante della vettura Audi A3 targata __________ assieme a mio

fratello __________, a cui sottolineo di nuovo di non aver detto la verità sul

motivo effettivo del viaggio. Gli avevo detto che saremmo andati dapprima in __________

e poi ad __________ per acquistare una vettura con Euro 15'000.00 che avevo con

me, ma che non gli ho mostrato. Sono sicuro che lui mi ha creduto, visto che io

traffico con le automobili, come fa anche lui. Non gli ho mostrato il

nascondiglio nella parte posteriore della macchina.

Invece do atto che il denaro preso in consegna a __________ l’ho

personalmente messo in un nascondiglio che è stato creato nella parte

posteriore dell’Audi A3 circa una ventina di giorni prima del viaggio da chi mi

ha consegnato i soldi a __________ il 20.10.2013.

ADR che il nascondiglio segreto è stato creato dopo il mio

viaggio in __________ del 20.09.2013.

Confermo anche che all’aeroporto di __________ avrei dovuto

contattare tramite sms i destinatari dei soldi col cellulare Nokia

sequestratomi, che mi era stato consegnato a __________ il 20.10.2013 prima di

partire e che aveva salvato in rubrica il numero da comporre in __________.

ADR che i soldi che ho preso in consegna a __________ erano

legati ad un affare di cocaina. Lo posso dire perché di questo ho sentito

parlare a __________ le due persone che mi hanno consegnato il denaro al

momento in cui ho ricevuto in mano le banconote. Preciso che quando sono stato

contattato un mese prima non mi è stato spiegato il motivo per cui avrei dovuto

andare in __________ con i soldi. L’ho capito con sicurezza solo il giorno in

cui ho avuto in mano il denaro. I dettagli dell’affare quindi non li conosco.

Evidentemente però i soldi dovevano essere almeno in parte il prezzo di una

partita di cocaina; quanta non so.”

(AI 105).

3.

L’AA è stato,

quindi, redatto sulla base di queste ultime dichiarazioni dell’imputato, senza

andare a disquisire se effettivamente si trattasse di cocaina o se, visto

l’inquinamento del denaro e dell’abitacolo, rispettivamente la precedente

condanna per traffico di eroina unito all’origine dell’imputato, dal cui paese

è notorio il transito non tanto di cocaina (che tradizionalmente proviene in

maggior parte dal __________) quanto piuttosto di eroina, non fosse piuttosto

legato al commercio di quest’ultima sostanza. Ma tant’è. In assenza di migliori

ed affidanti accertamenti anche la Corte ha finito per allinearsi con quanto

proposto dal PP. Per quel che concerne le persone che gli avrebbero consegnato

il denaro, IM 1 ha preferito non fare i nomi a causa di timori per la sua

famiglia, in particolare paventerebbe non meglio precisate ritorsioni da parte

dell’organizzazione criminale alla base di tali traffici. In aula ha spiegato

di non aver ricevuto minacce concrete, ma di avere fondati motivi di temere per

la sua famiglia se facesse i nomi dei correi. Ha comunque riferito che i nomi

li avrebbe fatti se gli fosse stato garantito non solo l’anonimato, ma pure che

tali informazioni non fossero utilizzate.

3.1

In diritto va detto

che per l’art. 19 LStup, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con

una pena pecuniaria chiunque:

a. senza essere autorizzato,

coltiva, fabbrica o produce in altro modo stupefacenti;

b. senza essere autorizzato,

deposita, spedisce, trasporta, importa, esporta o fa transitare stupefacenti;

c. senza essere autorizzato,

aliena, prescrive, procura in altro modo ad altri o mette in commercio

stupefacenti;

d. senza essere autorizzato,

possiede, detiene, acquista o si procura in altro modo stupefacenti;

e. finanzia il traffico

illecito di stupefacenti o serve da intermediario per il suo finanziamento;

f. incita pubblicamente al

consumo di stupefacenti o rende pubblicamente nota una possibilità di

acquistare o consumare stupefacenti;

g. fa preparativi per

commettere una delle infrazioni di cui alle lettere a-f.

2.

L'autore

è punito con una pena detentiva non inferiore a un anno, che può essere

cumulata con una pena pecuniaria, se:

a. sa o deve presumere che

l'infrazione può mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di

molte persone;

b. agisce come membro di una

banda costituitasi per esercitare sistematicamente il traffico illecito di

stupefacenti;

c. realizza, trafficando per

mestiere, una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole;

d. per mestiere, offre,

fornisce o rende accessibili in altro modo stupefacenti in centri di formazione

destinati principalmente ai minori o nelle immediate vicinanze.

Per l’art. 305 bis cifra 1 CP, chiunque compie un atto

suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la

confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da

un crimine, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena

pecuniaria.

3.2

Lo scambio di

banconote provenienti dal commercio illecito di stupefacenti con altre

banconote (di taglio superiore) costituisce un atto di riciclaggio di denaro.

La circostanza aggravante del mestiere si determina secondo i

medesimi criteri sia per il reato di traffico di stupefacenti (art. 19 n. 2

lett. c LStup) sia per quello di riciclaggio di denaro (art. 305bis n. 2 lett.

c CP) . Devesi chiaramente distinguere tra riciclaggio di denaro e infrazione

alla LStup . L'infrazione di finanziamento di un traffico di stupefacenti

concerne un traffico futuro, che non si è ancora realizzato.

Il riciclaggio di denaro ha come oggetto il risultato di un traffico

di stupefacenti, ossia il beneficio derivante dall'infrazione. L'autore del

traffico può riciclarne il prodotto.

Sussiste concorso reale tra riciclaggio di denaro e infrazione

alla LStup (DTF 122 IV 211). I presupposti del reato di riciclaggio sono adempiuti

quando dei valori patrimoniali, proventi di un traffico di stupefacenti, sono

occultati in un veicolo e trasportati al di là del confine, bastando che il

denaro sia in qualche modo dissimulato nel veicolo, la prova stretta del

crimine a monte non essendo esatta (DTF 127 IV 20 e 6B_91/2011).

3.3

E’ pacifico che il

denaro rinvenuto non apparteneva all’imputato, che lo ha invece preso in

consegna in vista del pagamento di una fornitura di droga. Altrettanto

pacifiche sono le circostanze che il denaro era altamente contaminato da

stupefacente e che era nascosto in un ricettacolo, creato ad hoc, e meglio per

occultarlo e, quindi, per sfuggire ad eventuali controlli di polizia e, vista

la natura internazionale del traffico, anche doganali e che il suo rinvenimento

è stato possibile soltanto grazie alla particolare diligenza delle guardie di

confine. Ne discende che l’imputato ha, quantunque con il ruolo di complice,

partecipato ad un traffico internazionale di stupefacenti ed ha pure nascosto

il denaro, di cui sapeva essere destinato, almeno in parte, all’acquisto di

altro stupefacente, in un apposito ricettacolo, che soltanto la diligenza delle

guardie di confine ha permesso di rinvenire, con il chiaro scopo di impedirne

l’accertamento dell’origine. Ne discende che non occorre disquisire oltre per

ammettere le imputazioni così come esposte nell’atto d’accusa.

4.

Per l’art. 47 cpv. 1

CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della vita

anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la

pena avrà sulla sua vita.

Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata

secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso,

secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti

nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la

possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la

lesione.

Come già l’art. 63 vCP, dunque, anche l’art. 47 cpv. 1 CP

stabilisce che la pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione della

colpa dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.4).

In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP - che codifica

la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da

considerare - la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate

all’atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal

profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene

giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten),

elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del previgente diritto

designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di

esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1).

Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden),

i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere

del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di

evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di

decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità nonché l’intensità

della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; STF 6B_1092/2009,

6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid 2.1). In relazione alla libertà

dell’autore, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della

situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni

d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare

un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (Messaggio del 21 settembre

1998.

concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale

militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag.

1745; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2).

Determinata, così, la colpa globale dell’imputato (Gesamtverschulden),

il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi,

determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata.

Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal

TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere

ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati

all’autore (Täterkomponenten), ovvero della sua vita anteriore

(antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale

(stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di

recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del

procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF

136.

IV 55 consid. 5.7; 129 IV 6 consid 6.1; STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22

giugno 2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF 6B_585/2008 del 19 giugno 2009

consid. 3.5).

Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato

che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere

sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà

presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (Messaggio del 21

settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice

penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999,

pag. 1744; DTF 128 IV 73 consid. 4; STF 6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008 del

14.

ottobre 2008 consid. 3.2;6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2). La

legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di

pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV

73.

consid. 4c; 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette

tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni

caso essere proporzionata alla colpa (STF 6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008

del 14 ottobre 2008 consid. 3.2;6B_370/2007 del 12 marzo 2008

consid. 2.2;6B_14/2007 del 17 aprile 2007 consid. 5.2 e riferimenti;

Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und

Massnahmen, Berna 2006, § 6, n. 72, pag. 205).

Giusta l’art. 19 LStup è punito con una pena detentiva sino a tre

anni o con una pena pecuniaria chiunque, senza essere autorizzato, detiene,

trasporta, importa o fa transitare stupefacenti. Nei casi gravi la pena è una

pena detentiva non inferiore a un anno, cui può essere cumulata una pena

pecuniaria (cpv. 2).

Un caso è grave se l’autore sa o deve presumere che la sua

infrazione si riferisce a una quantità di stupefacenti che può mettere in

pericolo la salute di parecchie persone (art. 19 cifra 2 lett. a vLStup;

vigente art. 19 cpv. 2 lett. a LStup), il che è oggettivamente dato già per i

quantitativi, presi nel loro complesso (DTF 112 IV 113; con la precisazione in

DTF 114 IV 165), di 18 gr di cocaina pura (DTF 111 IV 101; DTF 109 IV 144; STF

del 2 ottobre 2006 inc.6P.149/2006,6S.336/2006, consid. 7.3;

Albrecht, Die Strafbestimmungen des Betäubungsmittelgesetzes (Art. 19-28

BetmG), II ediz., Berna 2007, ad art 19, n. 213; Corboz, Les infractions en

droit suisse, Staempfli, vol. II, III ediz., Berna 2010,

ad art 19 LStup, n. 81) e di 12 gr di eroina (DTF 111 IV 101; DTF 109 IV 144;

STF del 2 ottobre 2006 inc.6P.149/2006,6S.336/2006, consid. 7.3; Albrecht,

Die Strafbestimmungen des Betäubungsmittelgesetzes, Art. 19-28 BetmG).

Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano

adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il

giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave

aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il

massimo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale del

genere di pena.

4.1

La colpa di IM 1 è, in

termini di intensità della violazione del bene protetto, assai importante. In

particolare, la somma sequestrata corrisponde, se venduta al dettaglio in __________,

dove era destinata, ad un quantitativo minimo di oltre 7Kg di sostanza pura (AI

102) che, a dipendenza della purezza, può raggiungere quasi 10 Kg. A ciò aggiungasi l’aggravante del concorso di reati. Dal profilo soggettivo si ha che

l’imputato ha agito per scopo meramente di lucro, senza aver dimostrato concretamente

di trovarsi davvero in condizioni economiche tanto disastrose come descritto

dal suo difensore. Peraltro, così pare, che a finanziare l’attuale

patrocinatore (subentrato a quello d’ufficio) sarebbero i suoi genitori ai

quali, quindi, avrebbe senz’altro potuto rivolgersi per un aiuto finanziario,

senza rendersi, nuovamente, attivo nel commercio della droga. In realtà, con un

solo viaggio, avrebbe racimolato una cifra pari a oltre un semestre lavorativo

al netto (e un anno di indennità di disoccupazione). Né va trascurato il

pesante precedente, specifico, che già lo aveva portato in carcere, con il che

egli ha dimostrato, concretamente, che non è tipo da lasciarsi impressionare

dalla privazione della libertà. A suo favore la Corte ha tenuto conto sia di

una discreta collaborazione con gli inquirenti, limitatasi però all’assunzione

di responsabilità per quanto lui ha fatto di fronte, sia che sia, all’evidenza

dei fatti per i quali è stato fermato in chiara flagranza e senza fornire

ulteriori elementi utili all’inchiesta, sia di una certa sensibilità alla pena

nella misura in cui è chiamato a scontarla lontano dalle persone a lui care

che, già solo per ragioni finanziarie, potranno difficilmente rendergli visita

con regolarità, come avviene per detenuti le cui famiglie risiedono invece in

luoghi meno lontani.

4.2

Tutto ben ponderato,

se la droga fosse finita sul mercato degli stupefacenti nella misura di almeno

7Kg, con il concorso del riciclaggio, la pena sarebbe stata di almeno sette

anni. A favore dell’imputato è stato riconosciuto che il suo ruolo si è, per

così dire, ridotto a quello del complice al soldo di un’organizzazione

criminale nella quale egli ha avuto il ruolo di semplice corriere del denaro,

anche se il compenso per lui previsto era tutt’altro che trascurabile, nonché

quello di essersi limitato ad un solo viaggio. Con il che la pena è stata

ridotta a cinque anni. A questo risultato la Corte ha operato un’ulteriore

riduzione di circa un sesto per il fatto che non si sa se la droga (e in quale

misura) sia poi finita o meno sul mercato, e ciò in applicazione dei parametri

(di riduzione) espressi dalla giurisprudenza in CCRP 3 agosto 2006 in re W. (confermata dal TF con sentenza 3 gennaio 2007). Per tener conto della citata

collaborazione e della descritta sensibilità all’esecuzione della sanzione, la

Corte ha ridotto di ulteriori nove mesi la pena detentiva, fissandola in

complessivi tre anni e mezzo. Di meno sarebbe banalizzare in maniera

inammissibile la colpa, violando i dettami giurisprudenziali ancora

recentemente ribaditi dalla CARP (sentenza 15 gennaio 2014 in re O.).

5.

Per l’art. 69 n. 1

CP il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina

la confisca degli oggetti che hanno servito o erano destinati a commettere un

reato o che costituiscono il prodotto di un reato se tali oggetti compromettono

la sicurezza delle persone, la moralità o l'ordine pubblico. Non vi è dubbio

che tutto quanto sequestro, ad eccezione dei reperti n. 31009 e 31010, sono

oggetti direttamente connessi con la commissione dei reati. In particolare

l’automobile, è risultata essere il mezzo, appositamente realizzato e

modificato, per occultare e trasportare il denaro destinato all’acquisto di

nuove partite di stupefacente. A ciò aggiungasi l’abitacolo, nonostante

l’imputato avesse acquistato la vettura da poco tempo tanto che nemmeno era

ancora stato effettuato il trapasso di proprietà, è risultato fortemente

contaminato di eroina, ossia di una sostanza stupefacente terza rispetto a

quella che l’imputato ha dichiarato essere quella oggetto del traffico, di

guisa che si deve ritenere come l’automobile sia in realtà stata utilizzata

anche per altri trasporti e, quindi, costituisce un oggetto che compromette la

pubblica sicurezza (CCRP 1° febbraio 2008 in re V.) e ha da essere confiscata.

Visti gli art. 12, 25, 40, 47,

49, 51, 69, 70, 305bis CP; 19 LStup;

135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

IM 1

1.

è autore colpevole di:

1.1

complicità in infrazione

aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva

presumere mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte

persone,

per avere,

prendendo in consegna il 20 ottobre 2013 a __________ la somma di EUR 344'470.00 da due cittadini __________ rimasti ignoti, con

l’incarico di trasportarla sino ad __________, celando detto denaro in un

ricettacolo ricavato ad hoc nella vettura Audi A3 targata __________ fino a __________,

dove veniva fermato il 21 ottobre 2013,

aiutato i titolari del contante a tentare d’acquistare un

quantitativo indeterminato, ma comunque importante, di cocaina, destinato alla

successiva messa in commercio, il tutto dietro compenso di EUR 10'000.00;

1.2

riciclaggio di denaro

per avere,

nelle stesse circostanze di luogo e di tempo di cui al punto 1.1.,

compiuto un atto suscettibile di vanificare l’accertamento dell’origine, il

ritrovamento o la confisca della somma di EUR 344'470.00, composta da banconote

di diverso taglio risultate essere contaminate d’eroina, occultando la stessa

all’interno di un vano appositamente creato all’interno della vettura da lui

condotta, sapendo o dovendo presumere che tale somma provenisse da un crimine,

segnatamente da un’infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti commessa

precedentemente in Italia e/o in un altro Paese estero;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei

considerandi.

2.

Di conseguenza,

IM 1 è condannato:

2.1

alla pena detentiva di anni 3

(tre) e mesi 6 (sei),

da dedursi il carcere preventivo sofferto;

2.2

al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 1'000.- e dei disborsi.

3.

È ordinata la confisca di

tutto quanto in sequestro così come indicato nell’atto d’accusa, ad eccezione

del telefono cellulare Samsung S3 (rep. 31009), della carta micro SIM Wind

(rep. 31010) e della scheda micro SD San Disk (rep. 31011), per i quali è

ordinato il dissequestro in favore dell’imputato a crescita in giudicato della

sentenza.

4.

Questo giudizio può essere

impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale.

L’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise criminali, per

iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione

della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e

di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.

Per la Corte delle assise

criminali

Il Presidente La

vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 1'000.--

Inchiesta preliminare fr. 13'462.05

Altri disborsi (postali, tel.,

ecc.) fr. 82.--

fr. 14'544.05

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