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Decisione

72.2014.28

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

13 maggio 2014Italiano49 min

Source ti.ch

Fatti

I Curriculum vitae

1. IM 1 è nato il __________ a

__________ in __________. Al Procuratore Pubblico ha così riassunto la sua

vita:

"

siamo 7 fratelli di cui 2 sono già morti e salvo me, tutti vivono

in __________. Mio padre è morto e faceva autista di autobus. Mia madre è

casalinga e vive in __________. Ho fatto le scuole dell’obbligo solo fino alla

seconda secondaria (media in Svizzera) e poi ho lavorato in diversi settori

senza acquisire nessun diploma. Nel 2006 sono venuto in Italia lavorando in una

ditta che fabbricava microchip industriali ma dopo 6 mesi ho perso il lavoro.

Ho poi lavorato in nero facendo l’imbianchino, l’idraulico e un po’ di tutto.

Ho sempre vissuto a __________ all’indirizzo summenzionato. Avevo avuto il

permesso di soggiorno per 5 anni in Italia che però è già scaduto dal 2011 e

quindi ora vivo da clandestino in Italia. Mia moglie è __________ e l’ho

sposata nel 2009 mentre ero in carcere. Con lei però ho convissuto già da

almeno 20 anni perché lei è cittadina __________ ma nata in __________. Con lei

ho vissuto sia in __________ sia in __________ per alcuni anni e ho avuto da

lei un figlio che ora ha 13 anni (nato nel __________). Lei è venuta in Italia

già nel 2002 e io l’ho raggiunta poi nel 2006. Da lei sono separato dal 2011

quando sono uscito dal carcere. Sono stato poi in comunità e ho vissuto per

diverso tempo a __________ e poi ancora a __________. Ho il domicilio legale

presso ancora la residenza di __________ dove vive mia moglie ma praticamente

io ho sempre vissuto dal 2011 in giro presso conoscenti e amici. ho diversi

debiti per un ammontare che nemmeno ricordo. Vivo in sostanza di che riesco a

racimolare ogni giorno facendo lavoretti spiccioli in nero. Le medicine per

l’HIV me le prescrive il dottor __________ dell’Ospedale __________ di __________.

È però da diverso tempo che non vado da lui per paura di essere arrestato, e le

medicine me le manda mia mamma dall’__________”

(VI PP 30.11.2013, AI 2, pag. 5-6).

Nell’ambito dell’interrogatorio dibattimentale egli ha dichiarato:

"

Voglio precisare che sono arrivato a __________ nel dicembre del

2006. Ero venuto a cercare un futuro in Italia in quanto mia moglie è malata,

ha l’HIV e ha dovuto fare un intervento di protesi all’anca. Inizialmente sono

venuto da solo, volevo cercare un lavoro per dare un futuro migliore alla mia

famiglia. Ho lavorato in nero, ho svolto diverse attività. D: Il

Presidente mi chiede di indicare quale professione svolgevo prima del mio

arresto e quale reddito ne traevo. R: quando ho lavorato con il permesso

di soggiorno guadagnavo 1'000 euro al mese. Quando ho perso il permesso

lavoravo per 2 euro all’ora”

(verbale imputato allegato 1 al verbale del dibattimento).

Relativamente al suo consumo di stupefacenti, l’imputato ha

dichiarato dinanzi al PP di assumere cocaina 2-3 volte alla settimana (VI PP

30.11.2013, p. 3), precisando in sede di dibattimento che “assumevo cocaina

quando capitava in modo occasionale” (verbale imputato allegato 1 al

verbale del dibattimento).

2. Quo ai suoi precedenti

penali, l’imputato è incensurato in Svizzera (AI 4).

Per contro, in Italia egli è stato oggetto di due procedimenti

penali.

Il primo ha portato alla condanna a 8 anni di detenzione e alla

multa di EUR 1'000.00 per i titoli di rapina, detenzione illegale di armi, lesione

personale, ricettazione e associazione per delinquere pronunciata in data

14.06.2010 dalla Corte di appello di __________. Il secondo a un’ammenda di EUR

60.00 pronunciata in data 22.06.2010 dal Tribunale di __________ (AI 12). Sui

suoi precedenti, IM 1 ha dichiarato:

"

È vero che in Italia sono stato condannato per rapina aggravata e

per porto abusivo di armi, assieme ad altri miei correi e ho scontato 3 anni e

8 mesi di detenzione tra il 2008 e il 2011. Il PP mi fa presente che risulta

che io sono ricercato in Italia, sempre per rapina anche per l’espiazione di

una ulteriore pena di 3 anni, 9 mesi e 4 giorni. Sapevo di questa ricerca in

Italia ma siccome sono andato in comunità terapeutica per la droga durante tre

mesi, secondo me è la stessa pena che io dico di avere già espiato” (verbale PP

30 novembre 2014, pag. 4). Durante il dibattimento l’imputato ha spiegato: “Sono

stato condannato e ho fatto 3 anni e 8 mesi di detenzione (poco più di metà

della condanna). Poi sono stato affidato a una comunità. Non avendo rispettato

questo affidamento devo scontare la pena residua di 3 anni e 5 mesi”

(verbale imputato, allegato 1 al verbale del dibattimento).

Quanto sostenuto dall’imputato risulta anche dalla documentazione

agli atti (allegato 3 al rapporto di polizia AI 31).

Considerandi

II Circostanze

dell’arresto e inchiesta

1.

L’imputato è stato fermato

dalle Guardie Federali di Confine in data 29 novembre 2013 presso il valico

doganale di __________-__________, mentre circolava alla guida della vettura

Ford Focus con targhe __________, in direzione dell’Italia.

Nell’ambito del controllo, IM 1 si è legittimato presentando la licenza

di condurre __________ __________ e il passaporto __________ __________ intestati

a IM 1, __________, risultati contraffatti.

Nell’ambito del controllo del veicolo sono inoltre stati rivenuti

attrezzi da scasso e oggetti risultati essere provento di furto (cfr. rapporto

d’arresto, AI 1).

Peraltro, in concomitanza con il fermo dell’imputato, gli

accusatori privati ACPR 8 e ACPR 9 hanno richiesto l’intervento delle autorità

in quanto, le loro abitazioni erano state oggetto di furto con scasso (cfr.

rapporto d’arresto, AI 1). Gli oggetti sottratti sono stati poi riconosciuti

tra gli oggetti presenti nell’autovettura di IM 1 mentre che, in parte, gli

altri oggetti rivenuti sono risultati refurtiva di altri furti commessi (cfr.

AI 31).

Da successivi controlli è altresì emerso che la vettura condotta

era priva della necessaria copertura assicurativa ed era intestata a tale __________,

prestanome già noto alle autorità (allegato 4 al rapporto di polizia AI 31).

Solo in data 9 gennaio 2014 l’identità dell’imputato ha potuto

essere stabilita mediante passaporto __________ trasmesso dal suo legale (AI

27).

Le verifiche esperite sul nominativo di IM 1 hanno permesso di

stabilire che a suo carico erano pendenti tre mandati di cattura emanati dai

Cantoni __________, __________ e __________ per i titoli di furto e furto,

danneggiamento e violazione di domicilio (cfr. allegato ad AI 1). Nei confronti

dell’imputato era inoltre pendente un ordine di cattura internazionale emanato

dall’Italia (allegato 3 al rapporto di polizia AI 31) siccome ricercato per

l’espiazione della pena residua di cui si è detto (cfr. supra, punto 2).

2.

In data 1.12.2013 il

Procuratore Pubblico ha formulato istanza di carcerazione preventiva invocando

l’esistenza di pericolo di fuga, di collusione e d’inquinamento delle prove (AI

5). Con decisione 2.12.2013, il Giudice di Provvedimenti Coercitivi ha ordinato

la carcerazione preventiva fino al 30.01.2014 (AI 8).

Accogliendo la richiesta formulata dall’imputato in occasione del

verbale 28 gennaio 2014 (AI 33, p. 7), il Procuratore Pubblico ha poi

autorizzato IM 1 a scontare anticipatamente la pena ex art. 236 CPP a fare

tempo dal 29.01.2014 (AI 34).

3.

Con atto d’accusa 24/2014

di data 21.02.2014 il Procuratore Pubblico ha rinviato a giudizio l’imputato per

i reati di ripetuto furto aggravato consumato e tentato, ripetuto

danneggiamento, ripetuta violazione di domicilio, ripetuta guida senza

autorizzazione, ripetuta guida senza assicurazione per la responsabilità

civile, falsità in certificati, ripetuta entrata illegale.

In apertura di dibattimento il Presidente della Corte delle assise

criminali ha prospettato alle parti, che hanno acconsentito, alcune modifiche

dell’atto d’accusa tra le quali la cifra complessiva della refurtiva sottratta

e l’ammontare dei danni provocati dal reato di danneggiamento.

III. Ripetuto furto

aggravato, consumato e tentato

1.

Interrogato il 30.11.2013, IM

1.

ha inizialmente negato ogni addebito dichiarando che:

"

(…) scopo posso dire che mi trovavo in Svizzera da oggi

pomeriggio. Sono entrato dal valico doganale di __________ con un mio amico che

si __________, verso le 15:00. Nella fattispecie è quello che mi vende la

droga. Ovvero la cocaina.

D: saprebbe indicare con quale auto ha passato il valico?

R: Si, una Fiat di colore grigio penso targato (__________). Di

più non saprei dire.

Il mio obiettivo era quello di recarmi in Svizzera per prendere in

consegna l’automobile su cui sono poi stato fermato. Il compito che mi è stato

affidato era quello di portare l’auto in Italia e più precisamente a __________.

Una volta entrati __________ mi ha lasciato in stazione a __________ dicendomi

che sarebbe poi tornato 2 ore dopo. Di fatto __________ è ritornato sempre a

bordo della sua auto, seguito però dalla Ford con a bordo due __________.

I due ________, che non conosco, mi hanno consegnato il veicolo e

mi hanno detto di portarlo a __________. Così ho fatto, ho preso l’auto e mi

sono diretto a __________.

A _________, nel mentre mi accingevo a lasciare il territorio

svizzero in direzione dell’Italia le guardie mi hanno però fermato.

ADR che non sono in grado di dare dettagli utili al riconoscimento

dei due __________ che mi hanno consegnato il veicolo. L’unica cosa che posso

dire è che uno dei due si chiama __________.

D: sa fornire dettagli in merito all’identificazione di __________?

R: no, lo conosco solo come __________. Non so dire dove abita ma

se ho bisogno di lui mi reco alla rotonda di via __________ a __________”

(VI PG 30.11.2013, allegato ad AI 1, pag. 3).

Sui furti, e in particolare sul fatto che nell’autovettura vi

fosse verosimilmente della refurtiva, l’imputato ha dichiarato che:

"

di fatto io non mi sono interessato di cosa fosse caricata la

macchina che dovevo condurre. L’ho presa e dovevo portarla a __________. (…)

posso dire che ho ricevuto una proposta da __________. Questo due giorni fa a __________

verso mezzogiorno. __________ mi aveva promesso euro 200 e due grammi di

cocaina per compiere il tragitto da __________ a __________”

(VI PG 30.11.2013, allegato ad AI 1, pag. 3).

Nel verbale 30.11.2013 dinanzi al Procuratore Pubblico, l’imputato

ha sostanzialmente mantenuto la medesima posizione, respingendo quindi ogni

accusa (VI PP 30.11.2013, AI 2).

2.

Episodi relativi ai punti

da 1.1 a 1.11 dell’atto d’accusa

La posizione di IM 1 è mutata in occasione del verbale di Polizia

di data 11.12.2014 (allegato 1 all’AI 31). In particolare, dopo aver svolto con

gli inquirenti un sopralluogo presso diverse abitazioni in cui erano stati

commessi furti con scasso e di cui egli era sospettato essere l’autore,

l’imputato ha ammesso di aver compiuto nel __________, nel periodo compreso tra

il 22 e il 30 novembre 2013, 11 furti, di cui uno nella forma del tentativo.

IM 1 ha, a questo proposito, fornito i dettagli concernenti la

refurtiva sottratta nonché le modalità in cui aveva agito.

In particolare, per

i furti di cui ai punti 1.1 sino al punto 1.6 compreso, IM 1 ha dichiarato di averli commessi in correità ad una persona non identificata:

"

aggiungo pure che non ero da solo, con me vi era un’amica di nome

__________ che ho conosciuto a __________ circa un mese fa. Lei è di

nazionalità ________ e fa uso come me di cocaina. È stata lei ad avere l’idea

di venire a fare i furti a __________. Questo poiché tutti e due avevamo

bisogno di soldi. Preciso pure che io era la prima che venivo a __________.

Preciso pure che lei era con me solo per i furti avvenuti nel primo week end

(22-24.11.2013), in quello in cui sono stato arrestato ero da solo (…) Voglio

pure aggiungere che è stata __________ a farmi conoscere __________. era il

periodo in cui consumavamo cocaina insieme, __________ er il suo fornitore e me

l’ha presentato. Inoltre anche l’autovettura con cui sono stato fermato ci è

stata prestata da lui. Per quanto riguarda il resto della refurtiva rubata con __________

il week end del 22-24.11.2013 se l’è tenuta lei. Per la precisione avevamo

l’accordo che lei avrebbe rivenduto la refurtiva ad una suia conoscenza e che

ci saremmo trovati il giorno seguente (lunedì) verso il mezzogiorno al __________

di __________. __________ non si è presentata e non l’ho mai più rivista e nemmeno

sentita (…) __________ mi ha pure fornito il passaporto falso e anche la

licenza di condurre (…) per quanto riguarda __________ ha circa 30 anni,

corporatura magra, alta circa cm 160.165, capelli castani lunghi fino sotto le

spalle, ricci, occhi marroni, aveva la pelle chiara, ha un tatuaggio sul fondo

della schiena (sembrava fossero delle ali), mi aveva detto che era nata a __________”

(VI PG 11.12.2013, pag. 3 e 6, AI 13).

Al Procuratore Pubblico l’imputato ha precisato che:

"

in quegli episodi che ho commesso con la __________, lei ha

partecipato a pieno titolo ai furti anche perché lei era più brava di me. Per

intenderci non si è limitata a fare da semplice palo. L’accordo con lei era di

fare a metà per uno della refurtiva ma siccome io sono stato arrestato non ci

siamo più visto e non ho ottenuto la mia metà. Di sicuro lei ha portato la

refurtiva a __________ dove lei mi ha detto di avere già un suo ricettatore che

pagava di più. Non ho altro da aggiungere sulla __________”

(verbale PP 28.1.2014, pag. 3, AI 33).

È bene sin da subito rilevare che la Corte non ha ritenuto credibile l’imputato quando asserisce di aver agito in correità con

questa fantomatica persona della cui esistenza non vi è agli atti alcuna

traccia materiale o prova. Analogamente, anche l’accusa stessa sembra non aver

considerato verosimile tale circostanza, tanto da neppure prospettare nell’atto

d’accusa la circostanza aggravante della banda (art. 139 cpv. 3 CP).

In primo luogo si osserva che IM 1 non ha fornito alcun elemento utile

non solo a identificare __________, ma neppure di renderne credibile

l’esistenza. In particolare, egli non ha di fatto fornito numero di telefono,

indirizzo o semplicemente il cognome. Ha dichiarato di averla conosciuta a __________

circa un mese di prima di commettere i furti ma non ha specificato nulla di

più. In secondo luogo, come si evince dal curriculum dell’imputato nonché dai

periodi considerati anche nell’atto d’accusa che qui ci occupa, IM 1 non è di

certo nuovo alla commissioni di reati e in particolare di furti. Non è

credibile pertanto che sia stata “__________” a coinvolgere l’imputato essendo

egli già più ce addentro all’ambiente.

La Corte ha intravisto in questa chiamata in correità un tentativo

di IM 1 di limitare la sua responsabilità addossando parte delle colpe ad una

terza persona che l’avrebbe trascinato nell’illegalità. Tuttavia, analizzando i

precedenti penali dell’imputato, il fatto che egli ha vissuto in Italia per un

periodo relativamente lungo senza lavorare, così come il fatto che sia i furti

commessi in Svizzera interna che per la seconda parte di quelli commessi in __________

egli abbia agito solo, gli attrezzi rinvenuti nell’autovettura di IM 1, si deve

concludere che è l’imputato ad essere un professionista del furto e che quindi

la presenza o meno della correa nulla muta alla sua posizione.

3.

Episodi relativi ai punti

da 1.12 a 1.19 dell’atto d’accusa

Oltre ai furti commessi nel Canton __________, è risultato che a

carico di IM 1 vi erano anche i furti di cui ai punti da 1.12 a 1.19 dell’atto d’accusa commessi nei cantoni di __________, __________ e __________.

L’imputato sentito dalla polizia ha dichiarato:

"

mi viene nuovamente chiesto di spiegare i mandati di cattura

pubblicati nei miei confronti dai Cantoni __________ (14.04.2009), __________

(19.11.2008) e __________ (13.11.2008) per i reati di furto, danneggiamento e

violazione di domicilio? Sinceramente non ricordo quanto ho fatto in questi

cantoni per queste tre ricerche nei miei confronti. Se ci sono avrò commesso

dei furti. Dal controllo RRAFIS figura che sono emersi tre hit DNA contro di

me, due nel canton __________ il 10.04.2013 ed uno nel canton __________ il

11.04.2013

Rispondo che non ricordo i fatti, però se vi è il mio DNA vorrà

dire che sono stato io”

(verbale polizia 11.12.2013, pag. 6, AI 13).

Interrogato dal Procuratore Pubblico sui furti in questione IM 1 ha ammesso i singoli episodi dichiarando:

"

lo ammetto, anche se non ricordo esattamente visto il tempo

trascorso e le mie condizioni di malato di HIV e tossicomane che mi precludono

la lucidità di ricordo”

(verbale PP 28 gennaio 2014, pag. 4 segg., AI 33).

In aula, l’imputato ha ammesso tutti i furti di cui al punto 1

dell’atto d’accusa precisando di non ricordare i dettagli di tutti gli episodi

(allegato 1 al verbale del dibattimento) salvo poi contestare, per il tramite

del suo difensore, la refurtiva di cui ai punti 1.12 e 1.13 in quanto, pur non rammentando esattamente l’entità della refurtiva sottratta, esclude di

essersi appropriato di refurtiva per un valore così elevato.

La Corte tuttavia non ha intravvisto alcuna ragione per

discostarsi dai valori denunciati dai danneggiati (allegati all’AI 21) in

favore della tesi dell’imputato.

Non si può poi sottacere il fatto che IM 1 ha tentato di ridurre la propria responsabilità proprio nei due episodi in cui questa è

maggiormente chiamata in causa, ovvero laddove è risultata esservi la refurtiva

più ingente.

4.

Le

responsabilità di IM 1 per i furti commessi in __________ ed in Svizzera __________,

così come esposti nell’atto d’accusa e oggetto delle correzioni di cui si è

detto in ingresso, emergono dalle di lui ammissioni e dalla presenza di

puntuali prove materiali.

In particolare, per i punti da 1.7 a 1.11 dell’atto d’accusa, l’imputato è stato trovato in possesso della refurtiva sottratta al

momento del fermo. Per quanto concerne i furti commessi in Svizzera __________

(punti da 1.12 a 1.16, 1.18, 1.19) è stato ritrovato il DNA dell’imputato (AI

21).

La Corte ha dunque concluso, tenuto conto sia delle prove

materiali che delle dichiarazioni dell’imputato, che IM 1 è autore colpevole

dei furti a lui imputati e di un tentativo di furto così come esposto al punto

1.

dell’atto d’accusa.

La refurtiva totale ammonta a fr. 82'588.80.

5.

Ai sensi dell’art. 139 cpv.

2.

CP

"

Il colpevole è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o

con una pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere se

fa mestiere del furto”.

L’aggravante dell’agire per mestiere implica un’attività

delittuosa ripetitiva, come tale denotante la prontezza del reo a reiterare

nello stesso campo, esercitata alla stregua di una professione, anche

accessoria, il che si deduce dal tempo e dai mezzi consacrati a tale attività,

dalla frequenza dei singoli atti durante un certo periodo e dall’intento di

garantirsi redditi non indifferenti e relativamente regolari (DTF 123 IV 116,

119.

IV 129, 117 IV 65, 116 IV 319 e 335).

La difesa ha contestato l’aggravante del mestiere asserendo che IM

1.

ha, sin dal suo arrivo in Italia, lavorato come dipendente e questo almeno

sino al 2011. A mente della difesa i furti pertanto non sono l’oggetto

dell’attività principale di IM 1 ma sono episodi unici e sporadici mentre che

la fonte di reddito dell’imputato e della sua famiglia derivava dall’attività

lavorativa dell’imputato. Inoltre, secondo il difensore il modus operandi non

denota particolare destrezza, non si tratta di un professionista del furto e

anche la vendita della refurtiva era improvvisata.

La Corte non ha potuto accogliere la tesi difensiva. IM 1 ha dimostrato di delinquere già da tempo. I primi furti da lui commessi in Svizzera risalgono

infatti al 2007 e la pausa dalla sua attività delittuosa sul nostro territorio

corrisponde al periodo di detenzione in Italia. Ha agito con reiterazione e

perseveranza, commettendo in __________ 11 furti (di cui uno nella forma del

tentativo) sull’arco di due settimane. Il suo agire delittuoso, anche in questo

caso, è cessato unicamente con l’arresto dell’imputato.

IM 1 ha dedicato impegno ed energia in tale sua attività, tanto da

riuscire a procurarsi un’autovettura intestata a un noto prestanome, da procacciarsi

documenti falsi e da allacciare i necessari contatti con i ricettatori.

Anche gli attrezzi rinvenuti in auto sono significativi del fatto

che IM 1 non è affatto uno sprovveduto. Giova infatti porre attenzione al fatto

che oltre ai consueti utensili di scasso (cacciaviti e piede di porco) nel

veicolo condotto dall’imputato vi era anche acido per procedere al test

metallo/oro, una piastra per l’analisi di metalli preziosi, guanti e lente di

ingrandimento (cfr. AI 1).

Tali considerazioni non possono che indicare che IM 1 ha fatto mestiere di furto.

Peraltro, per dichiarazione dell’imputato e del difensore, IM 1 dal

2011.

non ha una fissa dimora, non ha un lavoro e vive illegalmente in Italia

solo grazie ad espedienti. Ne discende che il provento dei furti commessi non

poteva che rappresentare una sua fonte reddito non solo accessorio, ma

addirittura principale, per poter fare fronte al suo fabbisogno.

IV Ripetuto danneggiamento e

ripetuta violazione di domicilio

Corollario dei furti commessi vi sono pure i reati di

danneggiamento e di violazione di domicilio.

IM 1 al fine di introdursi nelle abitazioni per commettere i furti

ha utilizzato attrezzi da scasso danneggiando in questo modo cose altrui per un

importo quantificato in fr. 28'200.45. Parimenti, al fine di commettere i

furti, egli si è introdotto nelle rispettive abitazioni contro il volere degli

aventi diritto commettendo anche il reato di violazione di domicilio.

Anche per questi reati IM 1 ha ammesso le sue responsabilità sia dinnanzi alla polizia che al Procuratore Pubblico che durante il dibattimento

(cfr. AI 13, AI 33, verbale imputato allegato 1 al verbale del dibattimento).

V Infrazione alla legge

sulla circolazione stradale

1.

IM 1 è accusato di reati

nell’ambito della circolazione stradale. In particolare, gli è stato imputato

di avere condotto in due occasioni, ovvero fra il 22 e il 25 novembre 2013 e il

29.

novembre 2013, l’autovettura Ford Focus su cui è stato fermato senza la

necessaria licenza di condurre e sprovvisto della licenza di circolazione e le

targhe di controllo richieste oltre che in stato di inattitudine considerato

che come da sue stesse ammissioni aveva consumato sostanze stupefacenti.

Quest’ultimo reato è stato abbandonato in fase istruttoria in quanto,

nonostante le dichiarazioni, le analisi tossicologiche hanno dato esito

negativo (AI 29).

2.

Per quanto attiene alla

guida senza autorizzazione, IM 1 ha inizialmente dichiarato di essere in

possesso della licenza __________ ma di averla persa e quindi di aver

acquistato, unitamente al passaporto, una licenza di condurre contraffatta

(verbale polizia 30.11.2013, pag. 8, AI 13). Egli ha quindi ammesso di aver

commesso il reato a lui ascritto (verbale PP 28 gennaio pag. 6, AI 33). Durante

il dibattimento l’imputato ha confermato quanto in precedenza detto:

"

si lo ammetto. Voglio anche dire che oltre alla settimana in cui

sono stato arrestato, anche in quella precedente ero entrato in Svizzera con __________

e avevo guidato in un paio di occasioni. Si trattava di due week end

consecutivi”

(verbale imputato allegato 1 al verbale del dibattimento).

3.

Per quanto concerne il

reato di ripetuta circolazione senza assicurazione responsabilità civile, IM 1

nel verbale PP del 28 gennaio 2014 ha dichiarato:

"

ammetto di aver guidato la vettura Ford fra il 22/25.11.2013 e il

29.11.2013

benché fosse sprovvista di assicurazione RC. Io non lo sapevo (…)”

(AI 33 pag. 6).

Durante il dibattimento l’imputato ha asserito:

"

non lo sapevo. Quella macchina non era neanche mia. Tuttavia non

avevo fatto nessuna verifica, non saprei neanche quali verifiche fare”

(verbale imputato pag. 3, allegato 1 al verbale dibattimento).

Ai sensi dell’art. 96 cpv. 2 LCStr “é punito con una pena

detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque conduce un veicolo

a motore, sebbene sappia o dovrebbe sapere, prestando tutta l'attenzione

richiesta dalle circostanze, che non sussiste la prescritta assicurazione per

la responsabilità civile”. Tale norma quindi sanziona anche chi agisce per

negligenza, non prestando la necessaria attenzione. La vettura Ford Focus sulla

quale è stato fermato è risultata intesta a __________, prestanome noto alle

autorità (AI 28, 31). Il veicolo, stante alle dichiarazioni dell’imputato, gli

era stato fornito da tale “__________” persona che gli era stata presentata da

“__________” e che oltre a ricettare la merce rubata era il fornitore di

cocaina dell’imputato (verbale polizia 11.12.2013, allegato 1 all’AI 31, pag.

6). In siffatte circostanze, essendo l’imputato a conoscenza delle attività

illegali di __________ ed essendo l’autovettura intestata a una terza persona,

è evidente che IM 1 avrebbe dovuto prestare una particolare attenzione al

veicolo. Egli è dunque colpevole anche del reato di ripetuta guida senza

assicurazione.

La Corte ha pertanto confermato anche i reati relativi alle

infrazioni della circolazione stradale.

VI Falsità in certificati

In punto ai documenti falsi presentati alle guardie di confine al

momento del fermo, IM 1 ha dichiarato che è stata __________ a procuraglieli

per un corrispettivo di euro 800.- (verbale polizia 11.12.2013, pag. e segg.,

AI 13) poi diventato euro 500.- durante il successivo interrogatorio e il

dibattimento in aula. Dinnanzi al Procuratore Pubblico egli ha ammesso che

"

avevo con me al momento dell’arresto un falso passaporto __________

e una falsa patente di guida __________ intestati a tale IM 1 che mi avevo

procurato “__________” a __________. Avevo pagato a lei euro 500.00 per la

patente e il passaporto falsi. Io non so come se li è procurati ma sono ciò

anche avevo chiesto in giro se poteva procurarmi dei documenti falsi siccome i

miei originali non volevo utilizzarli per via della pena che sapevo di dover

ancora scontare e che ho poi fatto pervenire al PP per il tramite del mio

difensore (AI 27A)”

(verbale PP 28 gennaio 2014, pag. 6, AI 33).

In aula l’imputato ha specificato di riconoscere tale addebito e

che

"

avevo bisogno di un passaporto per poter rientrare in __________.

Con il mio non potevo perché sapevo che mi stavano cercando per farmi ritornare

in comunità. I documenti me li sono procurati tramite __________.”

(verbale dell’imputato allegato 1 al verbale del dibattimento,

pag. 6).

Egli ha inoltre specificato:

"

ADR che mi sono procurato anche una patente perché il

prezzo del passaporto da solo o con l’aggiunta della patente era lo stesso. Ho

pagato 500 euro. Ho fatto fatica a risparmiare questa somma. ADR che ho

ottenuto questi documenti 2 o 3 settimane prima di entrare in Svizzera quando

poi sono stato arrestato”

(verbale dell’imputato allegato 1 al verbale del dibattimento,

pag. 6).

IM 1 è stato pertanto condannato anche per il reato di falsità in

certificati.

VII Infrazione alla LF sugli

stranieri

Utilizzando come unico documento di legittimazione un passaporto

falso, IM 1 ha anche violato le prescrizioni in materia di entrata

introducendosi ripetutamente in territorio elvetico illegalmente e meglio

siccome sprovvisto dei necessari documenti. Anche per quanto attiene questo

reato l’imputato ha ammesso le sue colpe dichiarando

"

ammetto di essere entrato in Svizzera fra il 22/25.11.2013 e il

29.11.2013

privo di un documento di legittimazione valido, siccome avevo solo

quei summenzionati documenti d’identità falsi”

(verbale PP 28 gennaio 2014, pag. 6, AI 33).

Tesi confermata pure in aula dove ha riconosciuto il reato di

ripetuta entrata illegale precisando che “sono entrato in Svizzera con i

documenti falsi solo tra il 22 e il 29 novembre 2013” (verbale imputato

allegato 1 al verbale del dibattimento, pag. 3).

VIII La pena

1.

Ai sensi dell’ art. 47 CP,

il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore, tenendo conto della vita

anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la

pena avrà sulla sua vita (cpv. 1). La colpa è determinata secondo il grado di

lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la

reprensibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché,

tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che

l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione (cpv. 2).

Quest’ultimo capoverso fornisce un elenco esemplificativo di criteri che

permettono di determinare la gravità della colpa dell'autore.

La norma riprende, mutatis mutandis, la giurisprudenza

relativa all’art. 63 vCP (Stratenwerth/Wohlers, op. cit., n. 4 ad art. 47 CP) a

mente della quale per valutare la gravità della colpa entrano in considerazione

svariati fattori: le circostanze che hanno indotto il soggetto ad agire, il

movente, l’intensità del proposito (determinazione) o la gravità della

negligenza, il risultato ottenuto, l’eventuale assenza di scrupoli, il modo di esecuzione

del reato, l’entità del pregiudizio arrecato volontariamente, la durata o la

reiterazione dell’illecito, il ruolo avuto in seno a una banda, la recidiva, le

difficoltà personali o psicologiche, il comportamento tenuto dopo il reato

(collaborazione, pentimento, volontà di emendamento; DTF 129 IV 6 consid. 6.1

pag. 20; 124 IV 44 consid. 2d pag. 47 con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1

pag. 113 e 116 IV 288 consid. 2 pag. 289).

Vanno inoltre considerati -sempre secondo la citata

giurisprudenza- la situazione familiare e professionale dell’autore,

l’educazione da lui ricevuta e la formazione seguita, l’integrazione sociale,

gli eventuali precedenti penali e la reputazione in genere (DTF 124 IV 44

consid. 2d pag. 47 con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 pag. 113 e 116 IV 288

consid. 2a pag. 289). Non va trascurata nemmeno la sensibilità personale

all’espiazione della pena (Strafempfindlichkeit) per rapporto allo stato

di salute, all’età, agli obblighi familiari, alla situazione professionale, ai

rischi di recidiva ecc. (DTF 102 IV 231 consid. 3 pag. 233; DTF 6B.14/2007 del

17.

aprile 2007, consid. 6.4;6P.152/2005 del 15 febbraio 2006, consid. 8.1 e

6S.163/2005 del 26 ottobre 2005, consid. 2.1 con rinvii; Stratenwerth, op.

cit., n. 53 segg. ad § 7). Esigenze di prevenzione generale, per converso,

svolgono solo un ruolo di secondo ordine. Dice, espressamente, al riguardo il

TF:

"

Considerazioni di prevenzione generale possono influenzare la

commisurazione della pena soltanto quando non diano luogo a una pena superiore

a quella che corrisponde alla colpa”

(DTF 118 IV 342).

Il principio della parità di trattamento, da parte sua, assume

rilievo solo in casi eccezionali, nelle rare ipotesi in cui pene determinate in

modo di per sé conforme all’art. 47 CP (che ha la stessa portata del previgente

art. 63 CP) diano luogo a un’obiettiva disuguaglianza; il confronto tra casi

concreti suole invece essere infruttuoso, ogni fattispecie dovendo essere

giudicata in base alle sue individualità soggettive e oggettive (DTF 123 IV

150; 116 IV 292; v. anche DTF 124 IV 44 consid. 2c pag. 47). Al riguardo la

CCRP ha costantemente affermato e ribadito che per sostenere che una sanzione

rientri fra le rare ipotesi in cui pene determinate in modo di per sé conforme

all'art. 63 (ora 47) CP diano luogo ad un'obiettiva disuguaglianza, non basta

confrontare questo o quell'elemento oggettivo di determinazione della colpa, ma

occorrerebbe paragonare tutte le circostanze oggettive, ma anche soggettive,

che hanno concorso a determinare la pena, ciò che nella prassi si rivela assai

arduo poiché ogni soggetto ha una sua specificità propria e ogni agire fonda le

sue radici che gli sono proprie. Sempre la CCRP ha al riguardo precisato che il

principio della parità di trattamento suole assumere un ruolo più importante

solo all'interno di una medesima fattispecie che coinvolge più imputati (CCRP 5

settembre 2005 in re A., consid. 8h e 13 dicembre 2005 consid. 8f).

2.

IM 1 ha operato in modo reiterato, entrando in Svizzera con il preciso e deliberato intento di

commettere furti in appartamenti e agendo in quattro diversi Cantoni. Il suo

agire si è protratto per un lasso di tempo relativamente lungo, la pausa

temporale nella commissione di reati coincide infatti con il periodo di

detenzione italiano, salvo poi tornare all’opera nel 2013 dove, sull’arco di

pochi giorni ha colpito ben undici abitazioni. Egli ha dato prova di essere un

professionista del furto muovendosi con disinvoltura negli ambienti malavitosi,

procurandosi l’attrezzatura necessaria, l’autovettura intestata a un

prestanome, un ricettatore a cui vendere la merce rubata, nonché il materiale

necessario per verificare la qualità dei preziosi sottratti. La somma sottratta

è elevata ma ben più significativo è il numero di casi, la frequenza,

l’assiduità nel commettere i reati, e ciò anche considerato che il valore della

refurtiva in realtà ha carattere puramente casuale, dipendendo dagli oggetti

che si trovano negli appartamenti.

Il movente è puramente egoistico, ha agito per mero scopo di lucro

e al fine di procurarsi una facile entrata economica. Ha agito senza scrupoli,

non facendosi problemi a commettere furti nelle abitazioni, introducendosi nel

luogo dove una persona dovrebbe sentirsi al sicuro violando così l’intimità

delle vittime. In un’occasione egli si é introdotto nell’abitazione nonostante

vi fosse una persona, circostanza che ne dimostra la spregiudicatezza.

Le ristrettezze economiche nelle quali si trovava non possono

essere considerate un fatto giustificativo, d’altro canto egli ha perso il

lavoro nel 2011 e da allora si trovava in Italia in una situazione di

illegalità e ciò unicamente per una sua scelta.

La colpa di IM 1 è anche grave in quanto, colpito da una pesante

condanna di otto anni di detenzione, dopo che le autorità italiane gli hanno

concesso la possibilità di scontare la pena in una comunità dandoli in questo

modo l’occasione di rifarsi una vita, egli sceglie di violare tale affidamento,

allontanandosi dalla comunità, ricominciando a consumare cocaina e a delinquere.

La condanna italiana doveva essere un monito, che lui però non ha

colto scegliendo deliberatamente di proseguire sulla via dell’illegalità.

3.

A suo favore la Corte ha ritenuto

la buona collaborazione con gli inquirenti, nella misura in cui praticamente

tutti i reati qui ritenuti sono stati ammessi. La Corte ha inoltre tenuto

conto, in termini di sensibilità alla pena, che una volta espiata la sanzione

in Svizzera, IM 1 dovrà terminare la pena italiana di 3 anni e 9 mesi, prima di

poter tornare, come da lui sostenuto, in __________, così come il difficile

trascorso e la malattia di cui è affetto.

4.

Secondo l’art. 49 cpv. 2

CP, se deve giudicare un reato che l’autore ha commesso prima di essere stato

condannato per un altro fatto, il giudice determina la pena complementare in

modo che l’autore non sia punito più gravemente di quanto sarebbe stato se i

diversi reati fossero stati compresi in un unico giudizio. IM 1 ha delinquite sull’arco di diversi anni, il primo episodio risale al 2007, si tratta di un furto

avvenuto nel Canton __________. Vi sono poi tre episodi nel 2008, due a __________

e uno a __________. Tali reati sono stati commessi in epoca precedente la

sentenza italiana del 14.6.2010 che ha condannato l’imputato a una pena

detentiva di 8 anni. La Corte, dovendo pronunciare una pena parzialmente

aggiuntiva, a fronte di un’importante condanna reclusiva, ha considerato che i

quattro episodi citati non possono venire concretamente sanzionati.

5.

Tenuto conto di tutto

quanto precede, considerato il concorso di reati e la pluralità di beni

giuridici lesi, la Corte ha ritenuto equa una pena detentiva di 22 mesi

deduzion fatta del carcere preventivo sofferto.

IX Sospensione condizionale

della pena

1.

Giusta l’art. 42 CP, il

giudice sospende di regola l’esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di

pubblica utilità o di una pena detentiva di sei mesi a due anni se una pena

senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l’autore dal commettere

nuovi crimini o delitti (cpv. 1). Se, nei cinque anni prima del reato, l’autore

è stato condannato ad una pena detentiva di almeno sei mesi, con o senza

condizionale, o a una pena pecuniaria di almeno 180 aliquote giornaliere, la

sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente

favorevoli (cpv. 2).

L’art. 42 cpv. 2 CP esclude la concessione della sospensione

(integrale o parziale) della pena salvo nel caso in cui siano presenti delle

circostanze particolarmente favorevoli, ovvero situazioni tali da ribaltare la

presunzione di pronostico negativo legata all’esistenza del precedente penale

(DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3; STF 4 giugno 2010, inc.6B_244/2010, consid. 1;

19.

maggio 2009, inc.6B_492/2008, consid. 3.1.2).

Contrariamente a quanto è la regola in materia di sospensione

condizionale della pena, nel caso dell’art. 42 cpv. 2 CP non è più presunta

l’assenza di una prognosi negativa (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3; STF 19 maggio

2009, inc.6B_492/2008, consid. 3.1.2).

Per “circostanze particolarmente favorevoli” si intendono quelle

che escludono o annullano il valore peggiorativo della prognosi insito nella

condanna precedente (STF 19 maggio 2009, inc.6B_492/2008, consid. 3.1.2 [non

pubblicato in DTF 135 IV 152]) così che, in questi casi, la concessione della

sospensione può entrare in considerazione soltanto se vi sono elementi esterni

determinanti che, valutati nel loro complesso, fanno ragionevolmente supporre

che il condannato si emenderà (STF 18 febbraio 2010, inc.6B_812/2009, consid.

2.

; 19 maggio 2009, inc.6B_492/2008, consid. 3.1.2). Il giudice deve,

pertanto, esaminare se vi sono circostanze particolarmente favorevoli che

relativizzano la valenza negativa del precedente che è, di principio,

indiziante della possibilità della commissione di nuovi reati. In questa

valutazione può diventare determinante, ad esempio,il fatto che l’infrazione da

giudicare non ha alcun rapporto con l’infrazione anteriore o un importante e

positivo mutamento delle condizioni di vita del condannato (DTF 134 IV 1,

consid. 4.2.3; STF 19 maggio 2009, inc.6B_492/2008, consid.

3.1

; cfr. anche Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT II, 2. ed.,

Berna 2006, §5 n. 42). In sintesi, il condannato deve presentare,

malgrado il precedente, solide garanzie di non reiterazione del reato nel caso

in cui gli fosse concessa la sospensione condizionale (STF 4 giugno 2010, inc.

6B_244/2010, consid. 1).

Quando la precedente condanna è stata inflitta all’estero, essa

deve essere presa in considerazione se è conforme ai principi del diritto

svizzero per quanto riguarda la punibilità di un determinato comportamento, la

misura della pena irrogata e la conformità procedurale (cfr. STF 4 giugno 2010,

inc.6B_244/2010, consid. 1; Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la

modifica del Codice penale svizzero, FF 1999 pag. 1735). Questa riserva si

avvicina a quella dell’ordine pubblico: non è dunque necessario che il giudice

estero statuisca come quello svizzero, essendo sufficiente che la condanna

estera non urti dei principi generali di diritto penale riconosciuti in

Svizzera: essa non deve, dunque, sanzionare un comportamento che è inopportuno

reprimere, non deve comminare una pena sproporzionata e non deve essere stata

inflitta al termine di un procedimento irregolare (STF 4 giugno 2010, inc.

6B_244/2010, consid. 1; cfr. Schneider/Garré, Basler Kommentar Strafrecht I, 2a

ed. 2007, ad art. 42 CP, n. 90; cfr Sentenza CARP 17.2010.39 del 18.4.2011,

consid. 2.4.4 e riferimenti citati).

2.

Nella presente fattispecie,

tornando applicabile l’art. 42 cpv. 2 CP, la Corte non ha intravvisto

circostanze particolarmente favorevoli tali da annullare la prognosi

palesemente negativa.

IM 1 ha un precedente importante e ha dimostrato di non lasciarsi

di certo impressionare dalla pena detentiva pronunciata nei suoi confronti.

Egli ha infatti delinquito in Svizzera nonostante fosse ricercato in Italia per

terminare di espiare la pena residua, organizzando tale sua attività

procurandosi documenti falsi ed un mezzo di trasporto.

Non può neppure essere ignorato che la pena che IM 1 deve espiare

in Italia é la conseguenza del fatto che, concessagli l’occasione di cambiare

vita risolvendo i problemi di tossicodipendenza, l’imputato è fuggito dalla

comunità alla quale era stato affidato per tornare sulla strada a ricominciare

ad abusare di stupefacenti e a commettere reati. Non solo egli a ripreso a

delinquere ma lo ha fatto con un’intensità preoccupante, in pochi giorni ha

infatti commesso ben undici furti fermandosi solo perché arrestato. Per quanto

concerne i piani futuri non vi è alcuna traccia concreta agli atti delle

intenzioni millantate dall’imputato, ovvero dell’asserita volontà di tornare al

più presto in libertà per stare con suo figlio e per ritornare nel suo paese.

La sua situazione personale non è mutata e le ragioni che, conformemente alle

sue dichiarazioni, lo hanno spinto a delinquere, e meglio la separazione dalla

moglie, l’assenza di un lavoro, la malattia della quale soffre, sono elementi

tutt’ora presenti così che non sussistono le solide garanzie di non reiterazione

necessarie. Pertanto, a fronte di un siffatto comportamento non si può che

concludere all’assenza totale di circostanze favorevoli e di conseguenza la

pena detentiva di 22 mesi è interamente da espiare.

X Pretese degli accusatori

privati, sequestri e nota professionale del difensore

1.

In corso di inchiesta agli

accusatori privati è stata restituita parte delle refurtiva sottratta. Per il

resto, per le loro pretese sono state rinviate al competente foro civile.

2.

Gli oggetti sequestrati sono

stati confiscati così come richiesto dalla pubblica accusa, richiesta alla

quale l’imputato non si è opposto ad eccezione del paio di scarpe che gli è

stato restituito.

3.

La nota professionale

dell’avv. DUF 1 è stata riconosciuta così come esposta ad eccezione dell’IVA

che è stata dedotta dalla stessa, conformemente alla giurisprudenza in materia

(60.2013.440, 14 aprile 2014), siccome IM 1 è cittadino straniero residente

all’estero e pertanto non soggetto all’IVA svizzera.

Visti gli art. 12, 40, 42, 47,

49, 51, 69, 139, 144, 186, 252 CP;

95.

cpv. 1, 96 cpv. 2 LCStr;

115.

cpv. 1 let a LStr

82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

IM 1

alias __________

1.

è autore colpevole di:

1.1

ripetuto

furto aggravato, consumato e tentato

siccome commesso per mestiere,

per avere,

nel periodo compreso tra novembre 2007 e il 29 novembre 2013, in diverse località del Canton __________, __________, __________, __________ Città, in parte

agendo in correità con tale “__________”, sottratto, rispettivamente

tentato di sottrarre, in 19 occasioni, cose mobili altrui per un valore complessivo di

refurtiva, in parte recuperata, pari a CHF 82'588,80;

1.2

ripetuto danneggiamento

per avere, nelle medesime circostanze di tempo e luogo di cui al

punto 1.1. del presente dispositivo, intenzionalmente danneggiato cose altrui,

provocando danni per un importo complessivo di 28'200.45;

1.3

violazione

di domicilio, ripetuta

per essersi introdotto indebitamente e contro la volontà degli

aventi diritto all’interno delle abitazioni indicate al punto 1.1 del presente

Dispositivo

dispositivo e nelle medesime circostanze di tempo e luogo, in occasione dei

relativi furti;

1.4.

guida senza autorizzazione, ripetuta

per avere, tra il 22 e il 29 novembre 2013 nel __________,

ripetutamente condotto l’autovettura Ford Focus targata __________ senza essere

titolare della licenza di condurre richiesta;

1.5. guida

senza assicurazione per la responsabilità civile, ripetuta

per avere, tra il 22 e il 29 novembre 2013, ripetutamente condotto

l'autovettura Ford Focus senza la licenza di circolazione e le targhe di

controllo richieste sapendo o dovendo sapere che non sussisteva la prescritta

assicurazione per la responsabilità civile;

1.6. falsità in certificati

per avere, il 29 novembre 2013, a __________, al fine di migliorare la propria posizione, fatto uso del passaporto __________

nr. __________ e della licenza di condurre __________ nr. __________ risultati

poi contraffatti;

1.7. infrazione alla LF sugli stranieri

per avere, tra il 22 e il 29 novembre 2013, in diverse località della Svizzera, ripetutamente violato le prescrizioni in materia di

entrata, e meglio per essere ripetutamente entrato in Svizzera

privo dei necessari documenti di legittimazione validi;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

2. Di conseguenza,

IM 1 è condannato:

2.1. alla pena detentiva di 22 (ventidue)

mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto, a valere quale pena

parzialmente aggiuntiva a quella di cui alla sentenza 14 giugno 2010 della

Corte d’appello di __________;

2.2. al pagamento della tassa di

giustizia di CHF 1’000.00 e dei disborsi.

3. Gli accusatori privati sono

rinviati al competente foro civile

4. Deduzion fatta della tassa

di giustizia e delle spese processuali, è ordinata la confisca di tutto quanto

in sequestro ad eccezione del paio di scarpe Reebok che viene dissequestrato in

favore di IM 1.

5. Le spese per la difesa

d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

5.1. La nota professionale

dell’avv. DUF 1 è approvata per CHF 5'599.50 importo comprensivo di onorario e

spese.

§ La quantificazione della

retribuzione è impugnabile dal difensore d’ufficio alla Corte dei reclami

penali nel termine di 10 giorni

(art. 135 cpv. 3 e 396 cpv. 1 CPP).

5.2. Il condannato è tenuto a

rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di CHF 5'599.50 non appena

le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

6. Questo giudizio può essere

impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale.

L’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise criminali, per

iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione

della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e

di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.

Per la Corte delle assise

criminali

Il Presidente La

vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 1'000.--

Inchiesta preliminare fr. 1'779.60

Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 191.05

fr. 2'970.65

============