72.2014.28
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
13 maggio 2014Italiano49 min
Source ti.ch
Incarto
n.
72.2014.28
Lugano,
13 maggio 2014/md
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte delle assise criminali
composta da:
giudice Amos
Pagnamenta, Presidente
GI 1 giudice
a latere
GI 2 giudice
a latere
Sabrina Aldi,
vicecancelliera
sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale
Ministero pubblico
e in qualità di accusatori privati:
ACPR 1
ACPR 2
ACPR 3
ACPR 4
ACPR 5
ACPR 6
ACPR 7
ACPR 8
ACPR 9
ACPR 10
ACPR 11
ACPR 12
ACPR 13
contro
IM 1
Alias: IM 1, nato il __________
rappresentato dall’avv. DUF 1
in carcerazione preventiva dal 29.11.2013
al 29.01.2014 (62 giorni)
in esecuzione anticipata della
pena dal 30.01.2014
imputato, a
norma dell’atto d’accusa nr. 24/2014 del 21 febbraio 2014 emanato dal
Procuratore pubblico PP 1, di
1. ripetuto furto
aggravato, consumato e tentato
per avere, per mestiere, al fine di procacciarsi un indebito
profitto e di appropriarsene,
agendo in parte da solo e in parte, a suo dire, in correità con
tale “__________” (non meglio identificata), sia in __________ sia in altri
Cantoni, ripetutamente sottratto, rispettivamente tentato di sottrarre, fra
novembre 2007 e il 29 novembre 2014, cose mobili altrui in ingente quantità e
per un valore complessivo di refurtiva stimato, sulla base delle denunce
inoltrate, in almeno CHF 82'573.00;
prendendo di mira soprattutto case private, operando con scasso e
in modo professionale e sistematico in varie parti della Svizzera,
e meglio per aver ripetutamente sottratto o tentato di sottrarre,
nelle seguenti occasioni e circostanze:
A. Nel Canton __________
1.1. tra il 22 e il 24.11.2013 a __________,
ai danni di ACPR 1, previa rottura di una porta-finestra, dei gioielli, un
telefono cellulare e denaro contante, per un valore complessivo di ca. CHF
2'780.00;
1.2. tra il 22 e il 25.11.2013 a __________,
ai danni di ACPR 2, previa rottura della porta-finestra, la chiave di una
Porsche del valore di CHF 463.80;
1.3. il 23.11.2013 a __________,
ai danni di ACPR 3, previa rottura di una porta-finestra, dei gioielli, per un
valore complessivo di CHF 3'930.00;
1.4. il 24.11.2013 a __________,
ai danni di ACPR 4, previa rottura della porta-finestra, un computer e due
collane, per un valore complessivo di CHF 1'908.00;
1.5. il 24.11.2013 a __________,
ai danni di ACPR 5, previa rottura della porta-finestra, del denaro contante,
dei gioielli, un marengo e una calcolatrice, per un valore complessivo di CHF
2'905.00;
1.6. tra il 25.11.2013 e il
2.12.2013 a __________, ai danni di ACPR 6, previa rottura della porta-finestra,
senza tuttavia riuscire nel suo intento;
1.7. tra il 24.11.2013 e il
2.12.2013 a __________, ai danni di ACPR 7, previa rottura della porta-finestra,
un orologio, una borsa, un cellulare e dei vestiti, per un valore complessivo
di CHF 4'380.00 (recte: 8'380.00 sulla base delle indicazioni di denuncia);
1.8. tra il 29 e il 30.11.2013 a __________,
ai danni di ACPR 8, previa rottura della porta-finestra, dei gioielli, un
marengo, un grammo d’oro, un paio di occhiali, tre chiavi USB, uno specchietto,
due paia di scarpe e un cellulare, per un valore complessivo di CHF 3'280.00;
1.9. il 29.11.2013 a __________ ai
danni di ACPR 9, previa rottura della porta-finestra, due apparecchi
fotografici, quattro obiettivi, due borse per apparecchi fotografici, diversi
accessori, una videocamera e un avvitatore, per un valore complessivo di CHF
3'650.00;
1.10. il 29.11.2013 a __________, ai
danni di ACPR 10, previa rottura della porta-finestra, un PC Acer per un valore
di CHF 1'065.50;
1.11. tra il 29 e il 30.11.2013 a __________,
ai danni di ACPR 11, previa rottura della porta-finestra, un PC Apple e un orologio
a ciondolo, per un valore complessivo di CHF 800.00;
B. Nel Canton __________
1.12. tra il 24 e il 25.11.2007 a __________,
ai danni di __________, previa rottura della porta-finestra, due passaporti, un
PC Fujitsu, gioielli e denaro contante, per un valore complessivo di ca. CHF
18'633.00;
1.13. tra il 22 e il 27.01.2008 a __________,
ai danni di __________ e __________, previa rottura della porta-finestra, sei
orologi, due PC Compaq, un cellulare e altri oggetti vari, per un valore
complessivo di ca. CHF 18'697.00;
1.14. il 26.01.2008 a __________, ai
danni di __________ e __________, previa rottura della porta-finestra, due PC e
vestiario vario, per un valore complessivo di ca. CHF 6'074.70;
1.15. il 10.04.2013 a __________, ai
danni di __________, previa rottura della porta-finestra, un PC Compaq del
valore di circa CHF 830.00;
1.16. il 10.04.2013 a __________, ai
danni di __________, previa rottura della porta-finestra, un PC Apple, un iPad
e del vestiario vario, per un valore complessivo di ca. CHF 3'030.00;
1.17. il 10.04.2013 a __________, ai
danni di __________, previa rottura della finestra della cucina, della
bigiotteria per un valore complessivo di ca. CHF 1'000.00;
C. Nel Canton __________
1.18. fra il 12 e il 13.04.2008 a __________,
ai danni di __________ e __________, previa rottura di una finestra, due
orologi e degli occhiali, per un valore complessivo di ca. CHF 140.00;
D. Nel Canton __________
1.19 l’11.04.2013 a __________, ai
danni di __________, previa rottura della finestra della cucina, dei gioielli
per un valore complessivo di ca. CHF 5'000.00;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di
luogo;
reato previsto: dall’art. 139 cifra 1 e 2 in rel. con l’art. 22 cpv. 1 CPS per l’episodio di cui al punto 1.6;
2. ripetuto danneggiamento
per avere, in occasione dei furti indicati al punto 1,
intenzionalmente danneggiato con attrezzi per scasso, cose altrui, provocando
in tal modo dei danni per un importo complessivo imprecisato ma comunque
valutabile in varie migliaia di CHF;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di
luogo;
reato previsto: dall’art. 144 cpv. 1 CPS;
3. ripetuta violazione di
domicilio
per essersi introdotto indebitamente e contro la volontà degli
aventi diritto all’interno delle abitazioni indicate al punto 1, in occasione dei relativi furti;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di
luogo;
reato previsto: dall’art. 186 CPS;
4. ripetuta guida senza
autorizzazione
per avere, tra il 22 e il 29 novembre 2013 nel ___________,
ripetutamente condotto l’autovettura Ford Focus targata __________ senza essere
titolare della licenza di condurre richiesta;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di
luogo;
reato previsto: dall’art. 95 cpv. 1 lett. a LCStr.;
5. ripetuta guida senza
assicurazione per la responsabilità civile
per aver ripetutamente condotto l'autovettura Ford Focus senza la
licenza di circolazione e le targhe di controllo richieste sapendo o dovendo
sapere, prestando tutta l’attenzione richiesta dalle circostanze, che non
sussisteva la prescritta assicurazione per la responsabilità civile;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di
luogo;
reato previsto: dall’art. 96 cpv. 2 LCStr.;
6. falsità in certificati
per avere, al fine di migliorare la propria posizione, fatto uso
in occasione del fermo di polizia del 29.11.2013 a __________, del passaporto __________
nr. __________ e della licenza di condurre __________ nr. __________ risultati
poi essere completamente contraffatti;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di
luogo;
reato previsto: dall’art. 252 CPS;
7. ripetuta entrata
illegale
per essere ripetutamente entrato in Svizzera privo dei documenti
di legittimazione validi;
fatti avvenuti: a __________ e nel __________ tra il 22 e
il 25.11.2013;
reato previsto: dall’art. 115 cpv. 1 lett. a LStr.;
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1 in rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato IM 1, assistito
dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1.
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:30 alle ore 14:45.
Evase le seguenti
questioni: Verbale del dibattimento
Il
Presidente propone alle parti le seguenti modifiche all’atto d’accusa:
- punto
1: l’ammontare della refurtiva indicata è CHF 82'868,80 e
non fr. 82'573,00;
- punti
1.6: il periodo viene corretto da “tra il 24.11.2013 e il 2.12.2013”, in “tra
il 24.11.2013 ed il 29.11.2013”;
- punto
1.7: il periodo viene corretto da “tra il 24.11.2013 e il 2.12.2013”, in “tra
il 24.11.2013 ed il 29.11.2013”;
- punto
1.8: il periodo viene corretto da “tra il 29 e il 30.11.2013” in “il
29.11.2013”;
- punto
1.12: l’elenco della refurtiva viene completato aggiungendo “una videocamera Sony, un rasoio elettrico, un
cellulare, un orologio,un tappeto orientale e documentazione vari”;
- punto
1.12: l’importo totale della refurtiva è di CHF 18'663,00 e non di CHF
18'697,00;
- punto
1.13: l’importo totale della refurtiva è di CHF 18'902,80 e non di CHF
18'697,00;
- punto
1.14: l’importo totale della refurtiva è di CHF 6'080,70 e non CHF 6'074,70;
- punto
1.16: l’importo totale della refurtiva è di CHF 3'090,00 e non di CHF 3'030,00;
- punto
1.16: viene modificato l’oggetto da “iPad” in “iPod”;
- punto
2: si sostituisce “per un importo complessivo imprecisato ma comunque
valutabile in varie migliaia di CHF”, in “per un importo denunciato dagli
accusatori privati in CHF 28'200,45”;
- punto
3: viene aggiunta l’indicazione di tempo e di luogo, ovvero “a __________, __________,
__________, __________, __________, __________ e __________, nel periodo
compreso tra il 24.11.2007 ed il 29.11.2013”.;
- punto
5: viene aggiunta l’indicazione di tempo e di luogo, ovvero “tra il 22/25 e il
29 novembre 2013 nel __________”;
- punto
7: viene aggiunta l’ndicazione di tempo e di luogo, ovvero “tra il 22/25
novembre 2013 ed il 29 novembre 2013 da imprecisati valichi di confine”;
Le parti si dichiarano d’accordo
con queste correzioni e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza.
L’avv. DUF 1 osserva che anche
il periodo nel punto 1 deve essere corretto, si tratta del 29 novembre 2013 e
non 2014.
Il PP propone di aggiungere un
paio di scarpe Reebok nella lista degli oggetti in sequestro.
Il Presidente chiede al
Procuratore Pubblico se ha motivo di ritenere che i documenti indicanti le
generalità di IM 1 non sono autentici.
Il Procuratore Pubblico
risponde di no.
Il Presidente propone
quindi di stralciare l’indicazione “sedicente” menzionato accanto al nome
dell’imputato a pagina 1 dell’atto d’accusa.
Sentiti: § il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il
quale spiega la nozione dell’aggravante del mestiere e espone i motivi per i
quali tali nozione si applica alla presente fattispecie. L’imputato non
lavorava e traeva il suo reddito unicamente dai furti che commetteva. Quo alla
competenza territoriale del MP del Canton __________, il PP precisa che,
nonostante tale competenza spettasse al Canton __________, sulla base dell’art.
38 CPP è stato raggiunto un accordo tra le parti ragione per cui l’incarto è
stato trattato dal Canton __________. Per quanto attiene all’inchiesta e in
particolare agli elementi a carico dell’imputato, il PP precisa che oltre alle
ammissioni dell’imputato ci sono delle prove quali le impronte di scarpe (punto
1.6 e 1.10) e il DNA (punto 1.2). Per quanto concerne il punto 1 dell’AA non ci
sono quindi dubbi che i reati siano stati commessi dall’imputato. Sulla gravità
del reato, l’accusa pone l’accento sul fatto che i furti nelle abitazioni sono
particolarmente deprecabili e allarmano la popolazione. Per quanto concerne gli
altri punti dell’AA questi indicano una perseveranza nel delinquere di IM 1.
Documenti falsi, prestanome che forniscono auto sono elementi che indicano che
l’imputato aveva una profonda disponibilità a delinquere e a fare del crimine
il suo mestiere.
Il PP chiede pertanto la conferma dell’AA. L’accusa richiama
l’attenzione sul fatto che vi sono dei precedenti penali importanti in Italia e
che quindi la pena richiesta sarà parzialmente aggiuntiva. Il PP chiede, in
ragione della gravità, della reiterazione, della perseveranza una pena
detentiva di 2 anni e 10 mesi da espiare non essendoci i presupposti della
sospensione condizionale della medesima e non intravvedendo attenuanti.
Chiede inoltre la confisca di quanto in sequestro non opponendosi
all’eventuale dissequestro delle scarpe;
§ l’avv.
DUF 1, difensore dell’imputato IM 1, il quale precisa che il suo
patrocinato ammette tutto quanto indicato nell’AA. La difesa nel suo intervento
non intende quindi ripercorrere tutti i capi imputati limitandosi a contestare
la refurtiva di cui al punto 1.12 e 1.13. Per questi episodi infatti, benché IM
1 non contesta i furti, non ricorda la refurtiva e in ogni caso contesta di
aver rubato oggetti per valori così elevati. Inoltre gli oggetti non sono stati
ritrovati dalle autorità.
La difesa contesta anche l’aggravante del mestiere. Come risulta
anche dai documenti prodotti in aula, IM 1 dall’arrivo in Italia ha quasi sempre
lavorato. Sino al 2011 egli lavorava come dipendente facendo fronte al suo
mantenimento e a quello della sua famiglia. I furti oggetto del presente
procedimento non sono l’oggetto dell’attività principale di IM 1. Si tratta di
episodi unici e isolati. Anche il modus operandi non ha dimostrato una
particolare destrezza, non era un professionista del furto, non aveva
conoscenze delle tecniche di scasso. Anche la vendita della refurtiva era
improvvisata. In merito alla commisurazione della pena, a mente della difesa,
la pena proposta dell’accusa è sproporzionata e ingiustificata. Il difensore
pone l’accento sulla vita passata del suo assistito ripercorrendola. Egli ha
vissuto sin da piccolo diverse difficoltà ma si è sempre dato da fare. Dal 2011
non lavora, è stato lasciato dalla compagnia e si è ritrovato fuori casa, ha
quindi cominciato a vivere di espedienti. Faceva uso di cocaina e dal 1994 è
malato di HIV. IM 1 ha collaborato in modo completo e fornendo tutte le
informazioni all’autorità inquirente, vi è stata una piena e completa
collaborazione. In Svizzera egli non ha precedenti. Bisogna inoltre tener conto
della lunga carcerazione preventiva.
Il difensore chiede pertanto una riduzione della pena e che questa
venga sospesa in quanto non vi è alcun motivo per ritenere che la prognosi sia
negativa.
Per quanto attiene alle pretese degli accusatori privati la difesa
osserva che non è dato sapere se vi sono stati dei risarcimenti e quindi le
pretese devono essere rinviate al foro civile.
Considerato, in fatto ed in diritto
Fatti
I Curriculum vitae
1. IM 1 è nato il __________ a
__________ in __________. Al Procuratore Pubblico ha così riassunto la sua
vita:
"
siamo 7 fratelli di cui 2 sono già morti e salvo me, tutti vivono
in __________. Mio padre è morto e faceva autista di autobus. Mia madre è
casalinga e vive in __________. Ho fatto le scuole dell’obbligo solo fino alla
seconda secondaria (media in Svizzera) e poi ho lavorato in diversi settori
senza acquisire nessun diploma. Nel 2006 sono venuto in Italia lavorando in una
ditta che fabbricava microchip industriali ma dopo 6 mesi ho perso il lavoro.
Ho poi lavorato in nero facendo l’imbianchino, l’idraulico e un po’ di tutto.
Ho sempre vissuto a __________ all’indirizzo summenzionato. Avevo avuto il
permesso di soggiorno per 5 anni in Italia che però è già scaduto dal 2011 e
quindi ora vivo da clandestino in Italia. Mia moglie è __________ e l’ho
sposata nel 2009 mentre ero in carcere. Con lei però ho convissuto già da
almeno 20 anni perché lei è cittadina __________ ma nata in __________. Con lei
ho vissuto sia in __________ sia in __________ per alcuni anni e ho avuto da
lei un figlio che ora ha 13 anni (nato nel __________). Lei è venuta in Italia
già nel 2002 e io l’ho raggiunta poi nel 2006. Da lei sono separato dal 2011
quando sono uscito dal carcere. Sono stato poi in comunità e ho vissuto per
diverso tempo a __________ e poi ancora a __________. Ho il domicilio legale
presso ancora la residenza di __________ dove vive mia moglie ma praticamente
io ho sempre vissuto dal 2011 in giro presso conoscenti e amici. ho diversi
debiti per un ammontare che nemmeno ricordo. Vivo in sostanza di che riesco a
racimolare ogni giorno facendo lavoretti spiccioli in nero. Le medicine per
l’HIV me le prescrive il dottor __________ dell’Ospedale __________ di __________.
È però da diverso tempo che non vado da lui per paura di essere arrestato, e le
medicine me le manda mia mamma dall’__________”
(VI PP 30.11.2013, AI 2, pag. 5-6).
Nell’ambito dell’interrogatorio dibattimentale egli ha dichiarato:
"
Voglio precisare che sono arrivato a __________ nel dicembre del
2006. Ero venuto a cercare un futuro in Italia in quanto mia moglie è malata,
ha l’HIV e ha dovuto fare un intervento di protesi all’anca. Inizialmente sono
venuto da solo, volevo cercare un lavoro per dare un futuro migliore alla mia
famiglia. Ho lavorato in nero, ho svolto diverse attività. D: Il
Presidente mi chiede di indicare quale professione svolgevo prima del mio
arresto e quale reddito ne traevo. R: quando ho lavorato con il permesso
di soggiorno guadagnavo 1'000 euro al mese. Quando ho perso il permesso
lavoravo per 2 euro all’ora”
(verbale imputato allegato 1 al verbale del dibattimento).
Relativamente al suo consumo di stupefacenti, l’imputato ha
dichiarato dinanzi al PP di assumere cocaina 2-3 volte alla settimana (VI PP
30.11.2013, p. 3), precisando in sede di dibattimento che “assumevo cocaina
quando capitava in modo occasionale” (verbale imputato allegato 1 al
verbale del dibattimento).
2. Quo ai suoi precedenti
penali, l’imputato è incensurato in Svizzera (AI 4).
Per contro, in Italia egli è stato oggetto di due procedimenti
penali.
Il primo ha portato alla condanna a 8 anni di detenzione e alla
multa di EUR 1'000.00 per i titoli di rapina, detenzione illegale di armi, lesione
personale, ricettazione e associazione per delinquere pronunciata in data
14.06.2010 dalla Corte di appello di __________. Il secondo a un’ammenda di EUR
60.00 pronunciata in data 22.06.2010 dal Tribunale di __________ (AI 12). Sui
suoi precedenti, IM 1 ha dichiarato:
"
È vero che in Italia sono stato condannato per rapina aggravata e
per porto abusivo di armi, assieme ad altri miei correi e ho scontato 3 anni e
8 mesi di detenzione tra il 2008 e il 2011. Il PP mi fa presente che risulta
che io sono ricercato in Italia, sempre per rapina anche per l’espiazione di
una ulteriore pena di 3 anni, 9 mesi e 4 giorni. Sapevo di questa ricerca in
Italia ma siccome sono andato in comunità terapeutica per la droga durante tre
mesi, secondo me è la stessa pena che io dico di avere già espiato” (verbale PP
30 novembre 2014, pag. 4). Durante il dibattimento l’imputato ha spiegato: “Sono
stato condannato e ho fatto 3 anni e 8 mesi di detenzione (poco più di metà
della condanna). Poi sono stato affidato a una comunità. Non avendo rispettato
questo affidamento devo scontare la pena residua di 3 anni e 5 mesi”
(verbale imputato, allegato 1 al verbale del dibattimento).
Quanto sostenuto dall’imputato risulta anche dalla documentazione
agli atti (allegato 3 al rapporto di polizia AI 31).
Considerandi
II Circostanze
dell’arresto e inchiesta
1.
L’imputato è stato fermato
dalle Guardie Federali di Confine in data 29 novembre 2013 presso il valico
doganale di __________-__________, mentre circolava alla guida della vettura
Ford Focus con targhe __________, in direzione dell’Italia.
Nell’ambito del controllo, IM 1 si è legittimato presentando la licenza
di condurre __________ __________ e il passaporto __________ __________ intestati
a IM 1, __________, risultati contraffatti.
Nell’ambito del controllo del veicolo sono inoltre stati rivenuti
attrezzi da scasso e oggetti risultati essere provento di furto (cfr. rapporto
d’arresto, AI 1).
Peraltro, in concomitanza con il fermo dell’imputato, gli
accusatori privati ACPR 8 e ACPR 9 hanno richiesto l’intervento delle autorità
in quanto, le loro abitazioni erano state oggetto di furto con scasso (cfr.
rapporto d’arresto, AI 1). Gli oggetti sottratti sono stati poi riconosciuti
tra gli oggetti presenti nell’autovettura di IM 1 mentre che, in parte, gli
altri oggetti rivenuti sono risultati refurtiva di altri furti commessi (cfr.
AI 31).
Da successivi controlli è altresì emerso che la vettura condotta
era priva della necessaria copertura assicurativa ed era intestata a tale __________,
prestanome già noto alle autorità (allegato 4 al rapporto di polizia AI 31).
Solo in data 9 gennaio 2014 l’identità dell’imputato ha potuto
essere stabilita mediante passaporto __________ trasmesso dal suo legale (AI
27).
Le verifiche esperite sul nominativo di IM 1 hanno permesso di
stabilire che a suo carico erano pendenti tre mandati di cattura emanati dai
Cantoni __________, __________ e __________ per i titoli di furto e furto,
danneggiamento e violazione di domicilio (cfr. allegato ad AI 1). Nei confronti
dell’imputato era inoltre pendente un ordine di cattura internazionale emanato
dall’Italia (allegato 3 al rapporto di polizia AI 31) siccome ricercato per
l’espiazione della pena residua di cui si è detto (cfr. supra, punto 2).
2.
In data 1.12.2013 il
Procuratore Pubblico ha formulato istanza di carcerazione preventiva invocando
l’esistenza di pericolo di fuga, di collusione e d’inquinamento delle prove (AI
5). Con decisione 2.12.2013, il Giudice di Provvedimenti Coercitivi ha ordinato
la carcerazione preventiva fino al 30.01.2014 (AI 8).
Accogliendo la richiesta formulata dall’imputato in occasione del
verbale 28 gennaio 2014 (AI 33, p. 7), il Procuratore Pubblico ha poi
autorizzato IM 1 a scontare anticipatamente la pena ex art. 236 CPP a fare
tempo dal 29.01.2014 (AI 34).
3.
Con atto d’accusa 24/2014
di data 21.02.2014 il Procuratore Pubblico ha rinviato a giudizio l’imputato per
i reati di ripetuto furto aggravato consumato e tentato, ripetuto
danneggiamento, ripetuta violazione di domicilio, ripetuta guida senza
autorizzazione, ripetuta guida senza assicurazione per la responsabilità
civile, falsità in certificati, ripetuta entrata illegale.
In apertura di dibattimento il Presidente della Corte delle assise
criminali ha prospettato alle parti, che hanno acconsentito, alcune modifiche
dell’atto d’accusa tra le quali la cifra complessiva della refurtiva sottratta
e l’ammontare dei danni provocati dal reato di danneggiamento.
III. Ripetuto furto
aggravato, consumato e tentato
1.
Interrogato il 30.11.2013, IM
1.
ha inizialmente negato ogni addebito dichiarando che:
"
(…) scopo posso dire che mi trovavo in Svizzera da oggi
pomeriggio. Sono entrato dal valico doganale di __________ con un mio amico che
si __________, verso le 15:00. Nella fattispecie è quello che mi vende la
droga. Ovvero la cocaina.
D: saprebbe indicare con quale auto ha passato il valico?
R: Si, una Fiat di colore grigio penso targato (__________). Di
più non saprei dire.
Il mio obiettivo era quello di recarmi in Svizzera per prendere in
consegna l’automobile su cui sono poi stato fermato. Il compito che mi è stato
affidato era quello di portare l’auto in Italia e più precisamente a __________.
Una volta entrati __________ mi ha lasciato in stazione a __________ dicendomi
che sarebbe poi tornato 2 ore dopo. Di fatto __________ è ritornato sempre a
bordo della sua auto, seguito però dalla Ford con a bordo due __________.
I due ________, che non conosco, mi hanno consegnato il veicolo e
mi hanno detto di portarlo a __________. Così ho fatto, ho preso l’auto e mi
sono diretto a __________.
A _________, nel mentre mi accingevo a lasciare il territorio
svizzero in direzione dell’Italia le guardie mi hanno però fermato.
ADR che non sono in grado di dare dettagli utili al riconoscimento
dei due __________ che mi hanno consegnato il veicolo. L’unica cosa che posso
dire è che uno dei due si chiama __________.
D: sa fornire dettagli in merito all’identificazione di __________?
R: no, lo conosco solo come __________. Non so dire dove abita ma
se ho bisogno di lui mi reco alla rotonda di via __________ a __________”
(VI PG 30.11.2013, allegato ad AI 1, pag. 3).
Sui furti, e in particolare sul fatto che nell’autovettura vi
fosse verosimilmente della refurtiva, l’imputato ha dichiarato che:
"
di fatto io non mi sono interessato di cosa fosse caricata la
macchina che dovevo condurre. L’ho presa e dovevo portarla a __________. (…)
posso dire che ho ricevuto una proposta da __________. Questo due giorni fa a __________
verso mezzogiorno. __________ mi aveva promesso euro 200 e due grammi di
cocaina per compiere il tragitto da __________ a __________”
(VI PG 30.11.2013, allegato ad AI 1, pag. 3).
Nel verbale 30.11.2013 dinanzi al Procuratore Pubblico, l’imputato
ha sostanzialmente mantenuto la medesima posizione, respingendo quindi ogni
accusa (VI PP 30.11.2013, AI 2).
2.
Episodi relativi ai punti
da 1.1 a 1.11 dell’atto d’accusa
La posizione di IM 1 è mutata in occasione del verbale di Polizia
di data 11.12.2014 (allegato 1 all’AI 31). In particolare, dopo aver svolto con
gli inquirenti un sopralluogo presso diverse abitazioni in cui erano stati
commessi furti con scasso e di cui egli era sospettato essere l’autore,
l’imputato ha ammesso di aver compiuto nel __________, nel periodo compreso tra
il 22 e il 30 novembre 2013, 11 furti, di cui uno nella forma del tentativo.
IM 1 ha, a questo proposito, fornito i dettagli concernenti la
refurtiva sottratta nonché le modalità in cui aveva agito.
In particolare, per
i furti di cui ai punti 1.1 sino al punto 1.6 compreso, IM 1 ha dichiarato di averli commessi in correità ad una persona non identificata:
"
aggiungo pure che non ero da solo, con me vi era un’amica di nome
__________ che ho conosciuto a __________ circa un mese fa. Lei è di
nazionalità ________ e fa uso come me di cocaina. È stata lei ad avere l’idea
di venire a fare i furti a __________. Questo poiché tutti e due avevamo
bisogno di soldi. Preciso pure che io era la prima che venivo a __________.
Preciso pure che lei era con me solo per i furti avvenuti nel primo week end
(22-24.11.2013), in quello in cui sono stato arrestato ero da solo (…) Voglio
pure aggiungere che è stata __________ a farmi conoscere __________. era il
periodo in cui consumavamo cocaina insieme, __________ er il suo fornitore e me
l’ha presentato. Inoltre anche l’autovettura con cui sono stato fermato ci è
stata prestata da lui. Per quanto riguarda il resto della refurtiva rubata con __________
il week end del 22-24.11.2013 se l’è tenuta lei. Per la precisione avevamo
l’accordo che lei avrebbe rivenduto la refurtiva ad una suia conoscenza e che
ci saremmo trovati il giorno seguente (lunedì) verso il mezzogiorno al __________
di __________. __________ non si è presentata e non l’ho mai più rivista e nemmeno
sentita (…) __________ mi ha pure fornito il passaporto falso e anche la
licenza di condurre (…) per quanto riguarda __________ ha circa 30 anni,
corporatura magra, alta circa cm 160.165, capelli castani lunghi fino sotto le
spalle, ricci, occhi marroni, aveva la pelle chiara, ha un tatuaggio sul fondo
della schiena (sembrava fossero delle ali), mi aveva detto che era nata a __________”
(VI PG 11.12.2013, pag. 3 e 6, AI 13).
Al Procuratore Pubblico l’imputato ha precisato che:
"
in quegli episodi che ho commesso con la __________, lei ha
partecipato a pieno titolo ai furti anche perché lei era più brava di me. Per
intenderci non si è limitata a fare da semplice palo. L’accordo con lei era di
fare a metà per uno della refurtiva ma siccome io sono stato arrestato non ci
siamo più visto e non ho ottenuto la mia metà. Di sicuro lei ha portato la
refurtiva a __________ dove lei mi ha detto di avere già un suo ricettatore che
pagava di più. Non ho altro da aggiungere sulla __________”
(verbale PP 28.1.2014, pag. 3, AI 33).
È bene sin da subito rilevare che la Corte non ha ritenuto credibile l’imputato quando asserisce di aver agito in correità con
questa fantomatica persona della cui esistenza non vi è agli atti alcuna
traccia materiale o prova. Analogamente, anche l’accusa stessa sembra non aver
considerato verosimile tale circostanza, tanto da neppure prospettare nell’atto
d’accusa la circostanza aggravante della banda (art. 139 cpv. 3 CP).
In primo luogo si osserva che IM 1 non ha fornito alcun elemento utile
non solo a identificare __________, ma neppure di renderne credibile
l’esistenza. In particolare, egli non ha di fatto fornito numero di telefono,
indirizzo o semplicemente il cognome. Ha dichiarato di averla conosciuta a __________
circa un mese di prima di commettere i furti ma non ha specificato nulla di
più. In secondo luogo, come si evince dal curriculum dell’imputato nonché dai
periodi considerati anche nell’atto d’accusa che qui ci occupa, IM 1 non è di
certo nuovo alla commissioni di reati e in particolare di furti. Non è
credibile pertanto che sia stata “__________” a coinvolgere l’imputato essendo
egli già più ce addentro all’ambiente.
La Corte ha intravisto in questa chiamata in correità un tentativo
di IM 1 di limitare la sua responsabilità addossando parte delle colpe ad una
terza persona che l’avrebbe trascinato nell’illegalità. Tuttavia, analizzando i
precedenti penali dell’imputato, il fatto che egli ha vissuto in Italia per un
periodo relativamente lungo senza lavorare, così come il fatto che sia i furti
commessi in Svizzera interna che per la seconda parte di quelli commessi in __________
egli abbia agito solo, gli attrezzi rinvenuti nell’autovettura di IM 1, si deve
concludere che è l’imputato ad essere un professionista del furto e che quindi
la presenza o meno della correa nulla muta alla sua posizione.
3.
Episodi relativi ai punti
da 1.12 a 1.19 dell’atto d’accusa
Oltre ai furti commessi nel Canton __________, è risultato che a
carico di IM 1 vi erano anche i furti di cui ai punti da 1.12 a 1.19 dell’atto d’accusa commessi nei cantoni di __________, __________ e __________.
L’imputato sentito dalla polizia ha dichiarato:
"
mi viene nuovamente chiesto di spiegare i mandati di cattura
pubblicati nei miei confronti dai Cantoni __________ (14.04.2009), __________
(19.11.2008) e __________ (13.11.2008) per i reati di furto, danneggiamento e
violazione di domicilio? Sinceramente non ricordo quanto ho fatto in questi
cantoni per queste tre ricerche nei miei confronti. Se ci sono avrò commesso
dei furti. Dal controllo RRAFIS figura che sono emersi tre hit DNA contro di
me, due nel canton __________ il 10.04.2013 ed uno nel canton __________ il
11.04.2013
Rispondo che non ricordo i fatti, però se vi è il mio DNA vorrà
dire che sono stato io”
(verbale polizia 11.12.2013, pag. 6, AI 13).
Interrogato dal Procuratore Pubblico sui furti in questione IM 1 ha ammesso i singoli episodi dichiarando:
"
lo ammetto, anche se non ricordo esattamente visto il tempo
trascorso e le mie condizioni di malato di HIV e tossicomane che mi precludono
la lucidità di ricordo”
(verbale PP 28 gennaio 2014, pag. 4 segg., AI 33).
In aula, l’imputato ha ammesso tutti i furti di cui al punto 1
dell’atto d’accusa precisando di non ricordare i dettagli di tutti gli episodi
(allegato 1 al verbale del dibattimento) salvo poi contestare, per il tramite
del suo difensore, la refurtiva di cui ai punti 1.12 e 1.13 in quanto, pur non rammentando esattamente l’entità della refurtiva sottratta, esclude di
essersi appropriato di refurtiva per un valore così elevato.
La Corte tuttavia non ha intravvisto alcuna ragione per
discostarsi dai valori denunciati dai danneggiati (allegati all’AI 21) in
favore della tesi dell’imputato.
Non si può poi sottacere il fatto che IM 1 ha tentato di ridurre la propria responsabilità proprio nei due episodi in cui questa è
maggiormente chiamata in causa, ovvero laddove è risultata esservi la refurtiva
più ingente.
4.
Le
responsabilità di IM 1 per i furti commessi in __________ ed in Svizzera __________,
così come esposti nell’atto d’accusa e oggetto delle correzioni di cui si è
detto in ingresso, emergono dalle di lui ammissioni e dalla presenza di
puntuali prove materiali.
In particolare, per i punti da 1.7 a 1.11 dell’atto d’accusa, l’imputato è stato trovato in possesso della refurtiva sottratta al
momento del fermo. Per quanto concerne i furti commessi in Svizzera __________
(punti da 1.12 a 1.16, 1.18, 1.19) è stato ritrovato il DNA dell’imputato (AI
21).
La Corte ha dunque concluso, tenuto conto sia delle prove
materiali che delle dichiarazioni dell’imputato, che IM 1 è autore colpevole
dei furti a lui imputati e di un tentativo di furto così come esposto al punto
1.
dell’atto d’accusa.
La refurtiva totale ammonta a fr. 82'588.80.
5.
Ai sensi dell’art. 139 cpv.
2.
CP
"
Il colpevole è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o
con una pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere se
fa mestiere del furto”.
L’aggravante dell’agire per mestiere implica un’attività
delittuosa ripetitiva, come tale denotante la prontezza del reo a reiterare
nello stesso campo, esercitata alla stregua di una professione, anche
accessoria, il che si deduce dal tempo e dai mezzi consacrati a tale attività,
dalla frequenza dei singoli atti durante un certo periodo e dall’intento di
garantirsi redditi non indifferenti e relativamente regolari (DTF 123 IV 116,
119.
IV 129, 117 IV 65, 116 IV 319 e 335).
La difesa ha contestato l’aggravante del mestiere asserendo che IM
1.
ha, sin dal suo arrivo in Italia, lavorato come dipendente e questo almeno
sino al 2011. A mente della difesa i furti pertanto non sono l’oggetto
dell’attività principale di IM 1 ma sono episodi unici e sporadici mentre che
la fonte di reddito dell’imputato e della sua famiglia derivava dall’attività
lavorativa dell’imputato. Inoltre, secondo il difensore il modus operandi non
denota particolare destrezza, non si tratta di un professionista del furto e
anche la vendita della refurtiva era improvvisata.
La Corte non ha potuto accogliere la tesi difensiva. IM 1 ha dimostrato di delinquere già da tempo. I primi furti da lui commessi in Svizzera risalgono
infatti al 2007 e la pausa dalla sua attività delittuosa sul nostro territorio
corrisponde al periodo di detenzione in Italia. Ha agito con reiterazione e
perseveranza, commettendo in __________ 11 furti (di cui uno nella forma del
tentativo) sull’arco di due settimane. Il suo agire delittuoso, anche in questo
caso, è cessato unicamente con l’arresto dell’imputato.
IM 1 ha dedicato impegno ed energia in tale sua attività, tanto da
riuscire a procurarsi un’autovettura intestata a un noto prestanome, da procacciarsi
documenti falsi e da allacciare i necessari contatti con i ricettatori.
Anche gli attrezzi rinvenuti in auto sono significativi del fatto
che IM 1 non è affatto uno sprovveduto. Giova infatti porre attenzione al fatto
che oltre ai consueti utensili di scasso (cacciaviti e piede di porco) nel
veicolo condotto dall’imputato vi era anche acido per procedere al test
metallo/oro, una piastra per l’analisi di metalli preziosi, guanti e lente di
ingrandimento (cfr. AI 1).
Tali considerazioni non possono che indicare che IM 1 ha fatto mestiere di furto.
Peraltro, per dichiarazione dell’imputato e del difensore, IM 1 dal
2011.
non ha una fissa dimora, non ha un lavoro e vive illegalmente in Italia
solo grazie ad espedienti. Ne discende che il provento dei furti commessi non
poteva che rappresentare una sua fonte reddito non solo accessorio, ma
addirittura principale, per poter fare fronte al suo fabbisogno.
IV Ripetuto danneggiamento e
ripetuta violazione di domicilio
Corollario dei furti commessi vi sono pure i reati di
danneggiamento e di violazione di domicilio.
IM 1 al fine di introdursi nelle abitazioni per commettere i furti
ha utilizzato attrezzi da scasso danneggiando in questo modo cose altrui per un
importo quantificato in fr. 28'200.45. Parimenti, al fine di commettere i
furti, egli si è introdotto nelle rispettive abitazioni contro il volere degli
aventi diritto commettendo anche il reato di violazione di domicilio.
Anche per questi reati IM 1 ha ammesso le sue responsabilità sia dinnanzi alla polizia che al Procuratore Pubblico che durante il dibattimento
(cfr. AI 13, AI 33, verbale imputato allegato 1 al verbale del dibattimento).
V Infrazione alla legge
sulla circolazione stradale
1.
IM 1 è accusato di reati
nell’ambito della circolazione stradale. In particolare, gli è stato imputato
di avere condotto in due occasioni, ovvero fra il 22 e il 25 novembre 2013 e il
29.
novembre 2013, l’autovettura Ford Focus su cui è stato fermato senza la
necessaria licenza di condurre e sprovvisto della licenza di circolazione e le
targhe di controllo richieste oltre che in stato di inattitudine considerato
che come da sue stesse ammissioni aveva consumato sostanze stupefacenti.
Quest’ultimo reato è stato abbandonato in fase istruttoria in quanto,
nonostante le dichiarazioni, le analisi tossicologiche hanno dato esito
negativo (AI 29).
2.
Per quanto attiene alla
guida senza autorizzazione, IM 1 ha inizialmente dichiarato di essere in
possesso della licenza __________ ma di averla persa e quindi di aver
acquistato, unitamente al passaporto, una licenza di condurre contraffatta
(verbale polizia 30.11.2013, pag. 8, AI 13). Egli ha quindi ammesso di aver
commesso il reato a lui ascritto (verbale PP 28 gennaio pag. 6, AI 33). Durante
il dibattimento l’imputato ha confermato quanto in precedenza detto:
"
si lo ammetto. Voglio anche dire che oltre alla settimana in cui
sono stato arrestato, anche in quella precedente ero entrato in Svizzera con __________
e avevo guidato in un paio di occasioni. Si trattava di due week end
consecutivi”
(verbale imputato allegato 1 al verbale del dibattimento).
3.
Per quanto concerne il
reato di ripetuta circolazione senza assicurazione responsabilità civile, IM 1
nel verbale PP del 28 gennaio 2014 ha dichiarato:
"
ammetto di aver guidato la vettura Ford fra il 22/25.11.2013 e il
29.11.2013
benché fosse sprovvista di assicurazione RC. Io non lo sapevo (…)”
(AI 33 pag. 6).
Durante il dibattimento l’imputato ha asserito:
"
non lo sapevo. Quella macchina non era neanche mia. Tuttavia non
avevo fatto nessuna verifica, non saprei neanche quali verifiche fare”
(verbale imputato pag. 3, allegato 1 al verbale dibattimento).
Ai sensi dell’art. 96 cpv. 2 LCStr “é punito con una pena
detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque conduce un veicolo
a motore, sebbene sappia o dovrebbe sapere, prestando tutta l'attenzione
richiesta dalle circostanze, che non sussiste la prescritta assicurazione per
la responsabilità civile”. Tale norma quindi sanziona anche chi agisce per
negligenza, non prestando la necessaria attenzione. La vettura Ford Focus sulla
quale è stato fermato è risultata intesta a __________, prestanome noto alle
autorità (AI 28, 31). Il veicolo, stante alle dichiarazioni dell’imputato, gli
era stato fornito da tale “__________” persona che gli era stata presentata da
“__________” e che oltre a ricettare la merce rubata era il fornitore di
cocaina dell’imputato (verbale polizia 11.12.2013, allegato 1 all’AI 31, pag.
6). In siffatte circostanze, essendo l’imputato a conoscenza delle attività
illegali di __________ ed essendo l’autovettura intestata a una terza persona,
è evidente che IM 1 avrebbe dovuto prestare una particolare attenzione al
veicolo. Egli è dunque colpevole anche del reato di ripetuta guida senza
assicurazione.
La Corte ha pertanto confermato anche i reati relativi alle
infrazioni della circolazione stradale.
VI Falsità in certificati
In punto ai documenti falsi presentati alle guardie di confine al
momento del fermo, IM 1 ha dichiarato che è stata __________ a procuraglieli
per un corrispettivo di euro 800.- (verbale polizia 11.12.2013, pag. e segg.,
AI 13) poi diventato euro 500.- durante il successivo interrogatorio e il
dibattimento in aula. Dinnanzi al Procuratore Pubblico egli ha ammesso che
"
avevo con me al momento dell’arresto un falso passaporto __________
e una falsa patente di guida __________ intestati a tale IM 1 che mi avevo
procurato “__________” a __________. Avevo pagato a lei euro 500.00 per la
patente e il passaporto falsi. Io non so come se li è procurati ma sono ciò
anche avevo chiesto in giro se poteva procurarmi dei documenti falsi siccome i
miei originali non volevo utilizzarli per via della pena che sapevo di dover
ancora scontare e che ho poi fatto pervenire al PP per il tramite del mio
difensore (AI 27A)”
(verbale PP 28 gennaio 2014, pag. 6, AI 33).
In aula l’imputato ha specificato di riconoscere tale addebito e
che
"
avevo bisogno di un passaporto per poter rientrare in __________.
Con il mio non potevo perché sapevo che mi stavano cercando per farmi ritornare
in comunità. I documenti me li sono procurati tramite __________.”
(verbale dell’imputato allegato 1 al verbale del dibattimento,
pag. 6).
Egli ha inoltre specificato:
"
ADR che mi sono procurato anche una patente perché il
prezzo del passaporto da solo o con l’aggiunta della patente era lo stesso. Ho
pagato 500 euro. Ho fatto fatica a risparmiare questa somma. ADR che ho
ottenuto questi documenti 2 o 3 settimane prima di entrare in Svizzera quando
poi sono stato arrestato”
(verbale dell’imputato allegato 1 al verbale del dibattimento,
pag. 6).
IM 1 è stato pertanto condannato anche per il reato di falsità in
certificati.
VII Infrazione alla LF sugli
stranieri
Utilizzando come unico documento di legittimazione un passaporto
falso, IM 1 ha anche violato le prescrizioni in materia di entrata
introducendosi ripetutamente in territorio elvetico illegalmente e meglio
siccome sprovvisto dei necessari documenti. Anche per quanto attiene questo
reato l’imputato ha ammesso le sue colpe dichiarando
"
ammetto di essere entrato in Svizzera fra il 22/25.11.2013 e il
29.11.2013
privo di un documento di legittimazione valido, siccome avevo solo
quei summenzionati documenti d’identità falsi”
(verbale PP 28 gennaio 2014, pag. 6, AI 33).
Tesi confermata pure in aula dove ha riconosciuto il reato di
ripetuta entrata illegale precisando che “sono entrato in Svizzera con i
documenti falsi solo tra il 22 e il 29 novembre 2013” (verbale imputato
allegato 1 al verbale del dibattimento, pag. 3).
VIII La pena
1.
Ai sensi dell’ art. 47 CP,
il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore, tenendo conto della vita
anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la
pena avrà sulla sua vita (cpv. 1). La colpa è determinata secondo il grado di
lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la
reprensibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché,
tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che
l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione (cpv. 2).
Quest’ultimo capoverso fornisce un elenco esemplificativo di criteri che
permettono di determinare la gravità della colpa dell'autore.
La norma riprende, mutatis mutandis, la giurisprudenza
relativa all’art. 63 vCP (Stratenwerth/Wohlers, op. cit., n. 4 ad art. 47 CP) a
mente della quale per valutare la gravità della colpa entrano in considerazione
svariati fattori: le circostanze che hanno indotto il soggetto ad agire, il
movente, l’intensità del proposito (determinazione) o la gravità della
negligenza, il risultato ottenuto, l’eventuale assenza di scrupoli, il modo di esecuzione
del reato, l’entità del pregiudizio arrecato volontariamente, la durata o la
reiterazione dell’illecito, il ruolo avuto in seno a una banda, la recidiva, le
difficoltà personali o psicologiche, il comportamento tenuto dopo il reato
(collaborazione, pentimento, volontà di emendamento; DTF 129 IV 6 consid. 6.1
pag. 20; 124 IV 44 consid. 2d pag. 47 con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1
pag. 113 e 116 IV 288 consid. 2 pag. 289).
Vanno inoltre considerati -sempre secondo la citata
giurisprudenza- la situazione familiare e professionale dell’autore,
l’educazione da lui ricevuta e la formazione seguita, l’integrazione sociale,
gli eventuali precedenti penali e la reputazione in genere (DTF 124 IV 44
consid. 2d pag. 47 con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 pag. 113 e 116 IV 288
consid. 2a pag. 289). Non va trascurata nemmeno la sensibilità personale
all’espiazione della pena (Strafempfindlichkeit) per rapporto allo stato
di salute, all’età, agli obblighi familiari, alla situazione professionale, ai
rischi di recidiva ecc. (DTF 102 IV 231 consid. 3 pag. 233; DTF 6B.14/2007 del
17.
aprile 2007, consid. 6.4;6P.152/2005 del 15 febbraio 2006, consid. 8.1 e
6S.163/2005 del 26 ottobre 2005, consid. 2.1 con rinvii; Stratenwerth, op.
cit., n. 53 segg. ad § 7). Esigenze di prevenzione generale, per converso,
svolgono solo un ruolo di secondo ordine. Dice, espressamente, al riguardo il
TF:
"
Considerazioni di prevenzione generale possono influenzare la
commisurazione della pena soltanto quando non diano luogo a una pena superiore
a quella che corrisponde alla colpa”
(DTF 118 IV 342).
Il principio della parità di trattamento, da parte sua, assume
rilievo solo in casi eccezionali, nelle rare ipotesi in cui pene determinate in
modo di per sé conforme all’art. 47 CP (che ha la stessa portata del previgente
art. 63 CP) diano luogo a un’obiettiva disuguaglianza; il confronto tra casi
concreti suole invece essere infruttuoso, ogni fattispecie dovendo essere
giudicata in base alle sue individualità soggettive e oggettive (DTF 123 IV
150; 116 IV 292; v. anche DTF 124 IV 44 consid. 2c pag. 47). Al riguardo la
CCRP ha costantemente affermato e ribadito che per sostenere che una sanzione
rientri fra le rare ipotesi in cui pene determinate in modo di per sé conforme
all'art. 63 (ora 47) CP diano luogo ad un'obiettiva disuguaglianza, non basta
confrontare questo o quell'elemento oggettivo di determinazione della colpa, ma
occorrerebbe paragonare tutte le circostanze oggettive, ma anche soggettive,
che hanno concorso a determinare la pena, ciò che nella prassi si rivela assai
arduo poiché ogni soggetto ha una sua specificità propria e ogni agire fonda le
sue radici che gli sono proprie. Sempre la CCRP ha al riguardo precisato che il
principio della parità di trattamento suole assumere un ruolo più importante
solo all'interno di una medesima fattispecie che coinvolge più imputati (CCRP 5
settembre 2005 in re A., consid. 8h e 13 dicembre 2005 consid. 8f).
2.
IM 1 ha operato in modo reiterato, entrando in Svizzera con il preciso e deliberato intento di
commettere furti in appartamenti e agendo in quattro diversi Cantoni. Il suo
agire si è protratto per un lasso di tempo relativamente lungo, la pausa
temporale nella commissione di reati coincide infatti con il periodo di
detenzione italiano, salvo poi tornare all’opera nel 2013 dove, sull’arco di
pochi giorni ha colpito ben undici abitazioni. Egli ha dato prova di essere un
professionista del furto muovendosi con disinvoltura negli ambienti malavitosi,
procurandosi l’attrezzatura necessaria, l’autovettura intestata a un
prestanome, un ricettatore a cui vendere la merce rubata, nonché il materiale
necessario per verificare la qualità dei preziosi sottratti. La somma sottratta
è elevata ma ben più significativo è il numero di casi, la frequenza,
l’assiduità nel commettere i reati, e ciò anche considerato che il valore della
refurtiva in realtà ha carattere puramente casuale, dipendendo dagli oggetti
che si trovano negli appartamenti.
Il movente è puramente egoistico, ha agito per mero scopo di lucro
e al fine di procurarsi una facile entrata economica. Ha agito senza scrupoli,
non facendosi problemi a commettere furti nelle abitazioni, introducendosi nel
luogo dove una persona dovrebbe sentirsi al sicuro violando così l’intimità
delle vittime. In un’occasione egli si é introdotto nell’abitazione nonostante
vi fosse una persona, circostanza che ne dimostra la spregiudicatezza.
Le ristrettezze economiche nelle quali si trovava non possono
essere considerate un fatto giustificativo, d’altro canto egli ha perso il
lavoro nel 2011 e da allora si trovava in Italia in una situazione di
illegalità e ciò unicamente per una sua scelta.
La colpa di IM 1 è anche grave in quanto, colpito da una pesante
condanna di otto anni di detenzione, dopo che le autorità italiane gli hanno
concesso la possibilità di scontare la pena in una comunità dandoli in questo
modo l’occasione di rifarsi una vita, egli sceglie di violare tale affidamento,
allontanandosi dalla comunità, ricominciando a consumare cocaina e a delinquere.
La condanna italiana doveva essere un monito, che lui però non ha
colto scegliendo deliberatamente di proseguire sulla via dell’illegalità.
3.
A suo favore la Corte ha ritenuto
la buona collaborazione con gli inquirenti, nella misura in cui praticamente
tutti i reati qui ritenuti sono stati ammessi. La Corte ha inoltre tenuto
conto, in termini di sensibilità alla pena, che una volta espiata la sanzione
in Svizzera, IM 1 dovrà terminare la pena italiana di 3 anni e 9 mesi, prima di
poter tornare, come da lui sostenuto, in __________, così come il difficile
trascorso e la malattia di cui è affetto.
4.
Secondo l’art. 49 cpv. 2
CP, se deve giudicare un reato che l’autore ha commesso prima di essere stato
condannato per un altro fatto, il giudice determina la pena complementare in
modo che l’autore non sia punito più gravemente di quanto sarebbe stato se i
diversi reati fossero stati compresi in un unico giudizio. IM 1 ha delinquite sull’arco di diversi anni, il primo episodio risale al 2007, si tratta di un furto
avvenuto nel Canton __________. Vi sono poi tre episodi nel 2008, due a __________
e uno a __________. Tali reati sono stati commessi in epoca precedente la
sentenza italiana del 14.6.2010 che ha condannato l’imputato a una pena
detentiva di 8 anni. La Corte, dovendo pronunciare una pena parzialmente
aggiuntiva, a fronte di un’importante condanna reclusiva, ha considerato che i
quattro episodi citati non possono venire concretamente sanzionati.
5.
Tenuto conto di tutto
quanto precede, considerato il concorso di reati e la pluralità di beni
giuridici lesi, la Corte ha ritenuto equa una pena detentiva di 22 mesi
deduzion fatta del carcere preventivo sofferto.
IX Sospensione condizionale
della pena
1.
Giusta l’art. 42 CP, il
giudice sospende di regola l’esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di
pubblica utilità o di una pena detentiva di sei mesi a due anni se una pena
senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l’autore dal commettere
nuovi crimini o delitti (cpv. 1). Se, nei cinque anni prima del reato, l’autore
è stato condannato ad una pena detentiva di almeno sei mesi, con o senza
condizionale, o a una pena pecuniaria di almeno 180 aliquote giornaliere, la
sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente
favorevoli (cpv. 2).
L’art. 42 cpv. 2 CP esclude la concessione della sospensione
(integrale o parziale) della pena salvo nel caso in cui siano presenti delle
circostanze particolarmente favorevoli, ovvero situazioni tali da ribaltare la
presunzione di pronostico negativo legata all’esistenza del precedente penale
(DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3; STF 4 giugno 2010, inc.6B_244/2010, consid. 1;
19.
maggio 2009, inc.6B_492/2008, consid. 3.1.2).
Contrariamente a quanto è la regola in materia di sospensione
condizionale della pena, nel caso dell’art. 42 cpv. 2 CP non è più presunta
l’assenza di una prognosi negativa (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3; STF 19 maggio
2009, inc.6B_492/2008, consid. 3.1.2).
Per “circostanze particolarmente favorevoli” si intendono quelle
che escludono o annullano il valore peggiorativo della prognosi insito nella
condanna precedente (STF 19 maggio 2009, inc.6B_492/2008, consid. 3.1.2 [non
pubblicato in DTF 135 IV 152]) così che, in questi casi, la concessione della
sospensione può entrare in considerazione soltanto se vi sono elementi esterni
determinanti che, valutati nel loro complesso, fanno ragionevolmente supporre
che il condannato si emenderà (STF 18 febbraio 2010, inc.6B_812/2009, consid.
2.
; 19 maggio 2009, inc.6B_492/2008, consid. 3.1.2). Il giudice deve,
pertanto, esaminare se vi sono circostanze particolarmente favorevoli che
relativizzano la valenza negativa del precedente che è, di principio,
indiziante della possibilità della commissione di nuovi reati. In questa
valutazione può diventare determinante, ad esempio,il fatto che l’infrazione da
giudicare non ha alcun rapporto con l’infrazione anteriore o un importante e
positivo mutamento delle condizioni di vita del condannato (DTF 134 IV 1,
consid. 4.2.3; STF 19 maggio 2009, inc.6B_492/2008, consid.
3.1
; cfr. anche Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT II, 2. ed.,
Berna 2006, §5 n. 42). In sintesi, il condannato deve presentare,
malgrado il precedente, solide garanzie di non reiterazione del reato nel caso
in cui gli fosse concessa la sospensione condizionale (STF 4 giugno 2010, inc.
6B_244/2010, consid. 1).
Quando la precedente condanna è stata inflitta all’estero, essa
deve essere presa in considerazione se è conforme ai principi del diritto
svizzero per quanto riguarda la punibilità di un determinato comportamento, la
misura della pena irrogata e la conformità procedurale (cfr. STF 4 giugno 2010,
inc.6B_244/2010, consid. 1; Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la
modifica del Codice penale svizzero, FF 1999 pag. 1735). Questa riserva si
avvicina a quella dell’ordine pubblico: non è dunque necessario che il giudice
estero statuisca come quello svizzero, essendo sufficiente che la condanna
estera non urti dei principi generali di diritto penale riconosciuti in
Svizzera: essa non deve, dunque, sanzionare un comportamento che è inopportuno
reprimere, non deve comminare una pena sproporzionata e non deve essere stata
inflitta al termine di un procedimento irregolare (STF 4 giugno 2010, inc.
6B_244/2010, consid. 1; cfr. Schneider/Garré, Basler Kommentar Strafrecht I, 2a
ed. 2007, ad art. 42 CP, n. 90; cfr Sentenza CARP 17.2010.39 del 18.4.2011,
consid. 2.4.4 e riferimenti citati).
2.
Nella presente fattispecie,
tornando applicabile l’art. 42 cpv. 2 CP, la Corte non ha intravvisto
circostanze particolarmente favorevoli tali da annullare la prognosi
palesemente negativa.
IM 1 ha un precedente importante e ha dimostrato di non lasciarsi
di certo impressionare dalla pena detentiva pronunciata nei suoi confronti.
Egli ha infatti delinquito in Svizzera nonostante fosse ricercato in Italia per
terminare di espiare la pena residua, organizzando tale sua attività
procurandosi documenti falsi ed un mezzo di trasporto.
Non può neppure essere ignorato che la pena che IM 1 deve espiare
in Italia é la conseguenza del fatto che, concessagli l’occasione di cambiare
vita risolvendo i problemi di tossicodipendenza, l’imputato è fuggito dalla
comunità alla quale era stato affidato per tornare sulla strada a ricominciare
ad abusare di stupefacenti e a commettere reati. Non solo egli a ripreso a
delinquere ma lo ha fatto con un’intensità preoccupante, in pochi giorni ha
infatti commesso ben undici furti fermandosi solo perché arrestato. Per quanto
concerne i piani futuri non vi è alcuna traccia concreta agli atti delle
intenzioni millantate dall’imputato, ovvero dell’asserita volontà di tornare al
più presto in libertà per stare con suo figlio e per ritornare nel suo paese.
La sua situazione personale non è mutata e le ragioni che, conformemente alle
sue dichiarazioni, lo hanno spinto a delinquere, e meglio la separazione dalla
moglie, l’assenza di un lavoro, la malattia della quale soffre, sono elementi
tutt’ora presenti così che non sussistono le solide garanzie di non reiterazione
necessarie. Pertanto, a fronte di un siffatto comportamento non si può che
concludere all’assenza totale di circostanze favorevoli e di conseguenza la
pena detentiva di 22 mesi è interamente da espiare.
X Pretese degli accusatori
privati, sequestri e nota professionale del difensore
1.
In corso di inchiesta agli
accusatori privati è stata restituita parte delle refurtiva sottratta. Per il
resto, per le loro pretese sono state rinviate al competente foro civile.
2.
Gli oggetti sequestrati sono
stati confiscati così come richiesto dalla pubblica accusa, richiesta alla
quale l’imputato non si è opposto ad eccezione del paio di scarpe che gli è
stato restituito.
3.
La nota professionale
dell’avv. DUF 1 è stata riconosciuta così come esposta ad eccezione dell’IVA
che è stata dedotta dalla stessa, conformemente alla giurisprudenza in materia
(60.2013.440, 14 aprile 2014), siccome IM 1 è cittadino straniero residente
all’estero e pertanto non soggetto all’IVA svizzera.
Visti gli art. 12, 40, 42, 47,
49, 51, 69, 139, 144, 186, 252 CP;
95.
cpv. 1, 96 cpv. 2 LCStr;
115.
cpv. 1 let a LStr
82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
IM 1
alias __________
1.
è autore colpevole di:
1.1
ripetuto
furto aggravato, consumato e tentato
siccome commesso per mestiere,
per avere,
nel periodo compreso tra novembre 2007 e il 29 novembre 2013, in diverse località del Canton __________, __________, __________, __________ Città, in parte
agendo in correità con tale “__________”, sottratto, rispettivamente
tentato di sottrarre, in 19 occasioni, cose mobili altrui per un valore complessivo di
refurtiva, in parte recuperata, pari a CHF 82'588,80;
1.2
ripetuto danneggiamento
per avere, nelle medesime circostanze di tempo e luogo di cui al
punto 1.1. del presente dispositivo, intenzionalmente danneggiato cose altrui,
provocando danni per un importo complessivo di 28'200.45;
1.3
violazione
di domicilio, ripetuta
per essersi introdotto indebitamente e contro la volontà degli
aventi diritto all’interno delle abitazioni indicate al punto 1.1 del presente
Dispositivo
dispositivo e nelle medesime circostanze di tempo e luogo, in occasione dei
relativi furti;
1.4.
guida senza autorizzazione, ripetuta
per avere, tra il 22 e il 29 novembre 2013 nel __________,
ripetutamente condotto l’autovettura Ford Focus targata __________ senza essere
titolare della licenza di condurre richiesta;
1.5. guida
senza assicurazione per la responsabilità civile, ripetuta
per avere, tra il 22 e il 29 novembre 2013, ripetutamente condotto
l'autovettura Ford Focus senza la licenza di circolazione e le targhe di
controllo richieste sapendo o dovendo sapere che non sussisteva la prescritta
assicurazione per la responsabilità civile;
1.6. falsità in certificati
per avere, il 29 novembre 2013, a __________, al fine di migliorare la propria posizione, fatto uso del passaporto __________
nr. __________ e della licenza di condurre __________ nr. __________ risultati
poi contraffatti;
1.7. infrazione alla LF sugli stranieri
per avere, tra il 22 e il 29 novembre 2013, in diverse località della Svizzera, ripetutamente violato le prescrizioni in materia di
entrata, e meglio per essere ripetutamente entrato in Svizzera
privo dei necessari documenti di legittimazione validi;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa.
2. Di conseguenza,
IM 1 è condannato:
2.1. alla pena detentiva di 22 (ventidue)
mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto, a valere quale pena
parzialmente aggiuntiva a quella di cui alla sentenza 14 giugno 2010 della
Corte d’appello di __________;
2.2. al pagamento della tassa di
giustizia di CHF 1’000.00 e dei disborsi.
3. Gli accusatori privati sono
rinviati al competente foro civile
4. Deduzion fatta della tassa
di giustizia e delle spese processuali, è ordinata la confisca di tutto quanto
in sequestro ad eccezione del paio di scarpe Reebok che viene dissequestrato in
favore di IM 1.
5. Le spese per la difesa
d’ufficio sono sostenute dallo Stato.
5.1. La nota professionale
dell’avv. DUF 1 è approvata per CHF 5'599.50 importo comprensivo di onorario e
spese.
§ La quantificazione della
retribuzione è impugnabile dal difensore d’ufficio alla Corte dei reclami
penali nel termine di 10 giorni
(art. 135 cpv. 3 e 396 cpv. 1 CPP).
5.2. Il condannato è tenuto a
rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di CHF 5'599.50 non appena
le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
6. Questo giudizio può essere
impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale.
L’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise criminali, per
iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione
della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e
di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.
Per la Corte delle assise
criminali
Il Presidente La
vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 1'000.--
Inchiesta preliminare fr. 1'779.60
Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 191.05
fr. 2'970.65
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