72.2014.30
Guida in stato di inattitudine; perdita ripetuta della padronanza di guida; elusione ripetuta di provvedimenti per accertare l'inattitudine alla guida; guida ripetuta senza autorizzazione; sottrazione
6 dicembre 2016Italiano14 min
Source ti.ch
Incarto
n.
72.2014.30
72.2014.59
Lugano,
6 dicembre 2016/bm
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte
delle assise correzionali di Riviera
composta da:
giudice Amos Pagnamenta, Presidente
Cristina Laghi, vicecancelliera
sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale Ministero
Pubblico
contro
IM 1
rappresentato dall’avv. DUF 1
imputata, a norma dell'atto
d'accusa nr. 28/2014 del 27.02.2014, emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di
1 guida
in stato di inattitudine
per aver condotto l'autovettura Ford targata __________ essendo in stato di ubriachezza, così come risulta dall’analisi
dell’alito (1.99 grammi per mille) malgrado fosse già stata condannata nel
2005, nel 2012 e nel 2013 per analogo reato;
Fatti
avvenuti: a __________ il 29.10.2013;
reato previsto: dall'art. 91
cpv. 1 v. LCStr.;
2. ripetute
infrazioni alle norme della circolazione
per avere:
2.1. a
__________ il 29.10.2013, circolando con il veicolo e nello stato psico-fisico
surriferiti, nell’atto di immettersi sulla strada cantonale proveniente da una
secondaria, negligentemente omesso di concedere la precedenza all’autovettura
prioritaria VW Scirocco targata __________ condotta da __________ regolarmente
sopraggiungente sulla sua destra, cagionando così la collisione fra i
rispettivi veicoli;
2.2. a
__________ il 12.12.2013, circolando con l’autovettura Fiat Punto targata __________,
negligentemente perso la padronanza di guida cozzando conseguentemente contro la
colonna dell’autolavaggio sita sulla sua sinistra;
reato previsto: dall'art. 90
cpv. 1 LCStr. in rel. con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 34 cpv.
1, 36 cpv. 2 LCStr., art. 2 cpv. 1, 3 cpv. 1, 7 cpv. 1, 14 cpv. 1 ONC;
3. ripetuta
elusione di provvedimenti per accertare l’inattitudine alla guida
per essersi intenzionalmente e
ripetutamente opposta all’analisi dell’alito, alla prova del sangue e ad un
esame medico completivo per la determinazione dell'alcolemia ordinata dall'autorità,
malgrado l'avvertimento sulle possibili conseguenze penali del suo rifiuto;
fatti avvenuti: a __________ il
29.10.2013 e il 12.12.2013;
reato previsto: dall'art. 91a
cpv. 1 LCStr.;
4. ripetuta
guida senza autorizzazione
per aver ripetutamente condotto le vetture riferite al punto 1. e
2.2 sebbene la licenza di condurre le fosse stata revocata dalla competente
Autorità amministrativa in data 17.08.2012, per un periodo indeterminato;
fatti avvenuti: a __________ il
29.10.2013 e a __________ il 12.12.2013;
reato previsto: dall'art. 95
cpv. 1 lett b. LCStr.;
5. furto
d'uso di un veicolo
per aver sottratto e condotto la
vettura Fiat Punto targata __________ del cugino __________, per farne uso;
fatti avvenuti: a __________ il
12.12.2013;
reato previsto: dall'art. 94
cpv. 1 lett. a) e b) LCStr.;
ed inoltre, imputata, a norma dell’atto
d’accusa aggiuntivo nr. 54/2014 del 17.04.2014, emanato dal Procuratore
pubblico PP 1, di
1. infrazione
alle norme della circolazione
per avere, circolando con la vettura
Fiat targata __________, nell’immettersi su Via __________ a __________,
negligentemente perso la padronanza di guida invadendo così la corsia di
contromano scontrandosi conseguentemente con la vettura Skoda targata __________
condotta da __________ , regolarmente sopraggiungente in senso inverso;
fatti avvenuti: a __________ il
13.01.2014;
reato previsto: dall'art. 90
cpv. 1 LCStr. in rel. con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1, 34 cpv. 1
LCStr., art. 3 cpv. 1, 7 cpv. 1 ONC;
Considerandi
2.
elusione
di provvedimenti per accertare l’inattitudine alla guida
per essersi intenzionalmente opposta
alla prova del sangue o ad un esame sanitario completivo per la determinazione
dell'alcolemia, allontanandosi dal luogo del suddetto incidente rendendosi
irreperibile, sapendo o comunque dovendo presumere, tenuto conto delle
circostanze (vedi: dinamica dei fatti, circostanze dell’incidente, suoi
antecedenti specifici, suo anomalo comportamento dopo i fatti, ecc.), che la polizia
avrebbe ordinato tempestivamente la prova dell’alito o del sangue;
fatti avvenuti: a Lodrino il
13.01
;
reato previsto: dall'art. 91a
cpv. 1 LCStr.;
3.
inosservanza
dei doveri in caso d'incidente
per aver abbandonato il luogo
dell'incidente riferito al punto 1. senza osservare i doveri impostile dalla
legge, in specie senza fornire immediatamente le proprie generalità al
danneggiato o avvertire senza indugio la polizia;
fatti avvenuti: a __________ il
13.01
;
reato previsto: dall'art. 92
cpv. 1 LCStr. in rel. con l'art. 51 cpv. 1 e 3 LCStr.;
4.
guida
senza autorizzazione
per aver condotto il veicolo riferito
al punto 1. sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla
competente Autorità amministrativa in data 20.12.2013,
per un periodo indeterminato;
fatti avvenuti: a __________ il
13.01
;
reato previsto: dall'art. 95
cpv. 1 lett b. LCStr.;
Presenti: - il
Procuratore pubblico PP 1 in rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputata
IM 1, assistita dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1.
Espletato il pubblico dibattimento
dalle ore 09:32 alle ore 11:45.
Evase le seguenti
questioni: Verbale
del dibattimento
Il
Presidente comunica che il procedimento penale a carico di IM 1 per il reato di
infrazione alle norme della circolazione di cui al punto 2.1 dell’atto d’accusa
28/2014 del 27 febbraio 2014 è abbandonato per intervenuta prescrizione.
Le parti
si dichiarano d’accordo.
Sentiti: - il
Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le
seguenti conclusioni: in entrata rileva che comportamenti come quelli che
figurano nell’atto d’accusa sono una prerogativa solitamente maschile, mentre
in questo caso ci troviamo di fronte a fatti commessi da una signora, non in
giovane età e con una famiglia da accudire. I fatti, protrattisi su diversi
anni, sono gravi: si tratta nella maggior parte dei casi di delitti,
accompagnati dalle contravvenzioni. L’agire dell’imputata è allarmante,
soprattutto nei panni di un’autrice che è madre, che è alcolista e che è
recidiva, non avendo nessun richiamo avuto effetto dissuasivo. Si tratta di
comportamenti tipici del peggior scapestrato della strada, che non sa
trattenersi. Purtroppo IM 1 ha fatto di tutto per mettere in pericolo la
circolazione stradale e mettendo in forte imbarazzo anche i suoi stessi
famigliari, falsificando la firma del figlio per immatricolare l’auto che
sapeva di non poter guidare.
Nella
gamma delle pene si è esaurita tutta quella prevista dal CP perlomeno per
quanto riguarda la decretistica, tanto da costringere a giungere in aula
penale. Ma non solo. Di fronte ad un primo atto d’accusa l’imputata non ha
trovato di meglio che ripercorrere i comportamenti che l’avevano già portata di
fronte ad una Corte di assise correzionali.
Oggi
ci troviamo a dover stabilire, sulla base di una recidività consolidata, quale
sia l’unica pena che possa tenerla lontana dalle aule penali. Essendo inutile
andare a parare sulla pena pecuniaria, atteso che l’imputata non ha soldi ed è
in assistenza, l’accusa chiede la condanna all’esecuzione di un lavoro di
pubblica utilità di 720 (settecentoventi) ore, lasciando alla Corte stabilire
una pena unica con la commutazione che è già stata decisa. Chiede inoltre, ai
sensi dell’art. 44 cpv. 2 CP, che l’imputata continui a essere seguita dagli
__________;
- l’avv.
DUF 1, difensore dell’imputata IM 1, il quale formula e motiva le seguenti
conclusioni: dopo avere premesso che i fatti sono riconosciuti e gli elementi
dei reati sono dati, dà alcuni cenni biografici della sua assistita, rilevando
che, terminate le indennità di disoccupazione, ella ha avuto un periodo in cui
otteneva a singhiozzo l’assistenza ed è attualmente in assistenza a tutti gli
effetti; dal punto di vista formativo ha effettuato una formazione presso la __________
ottenendo un certificato come __________ e ha fatto anche uno stage presso la __________
di __________, ottenendo un ottimo certificato di lavoro, che è stato prodotto;
è in contatto con diverse __________ per ottenere un posto di lavoro e al
momento svolge del volontariato; dopo i fatti che ci hanno portato oggi in aula
IM 1 si è rivolta in diverse occasioni allo sportello __________, con il chiaro
obiettivo di affrontare il problema legato alla dipendenza dall’alcool e dal
2013.
frequenta il gruppo __________ ed è inoltre seguita dal Dr. __________,
specialista in medicina psicosociale.
Sulle
condanne precedenti, in particolare l’ultimo decreto d’accusa del 9 dicembre
2013.
con condanna alla pena pecuniaria di 180 aliquote, la difesa rileva che
non sono stati presi in considerazione i fatti, già accaduti, del 29 ottobre
2013, oggi oggetto di giudizio. Così facendo, vi è stata una violazione
dell’unità della procedura ai sensi dell’art. 29 CPP. Questi fatti dovevano
essere presi in considerazione e inglobati in quel decreto d’accusa e molto
probabilmente la pena sarebbe comunque stata di 180 aliquote. Non si vuole che IM
1.
oggi sia condannata più duramente perché i fatti precedenti non sono stati
condannati per tempo. Di conseguenza, a mente della difesa, l’art. 49 cpv. 2 CP
deve essere oggi applicato. Chiede quindi che per questi fatti, vista la già
severa pena applicata a quel tempo, si prescinda oggi da una condanna
parzialmente aggiuntiva.
Tornando
ai fatti del 12 dicembre 2013 e del 13 gennaio 2014, secondo il difensore
bisogna chiedersi perché una persona che non ha mai avuto problemi con la giustizia,
che oggi ha __________ anni, una persona normale, con __________ figli, a
partire da un dato momento esce da una condotta ordinaria e comincia a violare
le norme della circolazione. Questa domanda resta in sospeso e di sicuro non
sarebbe una pena lunga, dura, da espiare a dare una risposta.
Quanto
alla commisurazione della pena, osserva che IM 1 è consapevole degli errori
commessi. In determinati momenti le sue decisioni non erano più lucide,
trovandosi ella sotto l’influsso importante di alcol. Una persona lucida, una
mamma, non coinvolge il proprio figlio nelle infrazioni. Non ci troviamo di
fronte ad un pirata della strada che imperterrito pigia sull’acceleratore. IM 1
non ha procurato nessun particolare pericolo ad altre persone e secondo la
dottrina va operata una distinzione chiara tra colui che guida senza avere mai
conseguito la licenza di condurre e colui che guida dopo che la stessa gli è
stata revocata, atteso che crea maggior pericolo colui che guida non sapendo
guidare. IM 1 ha dimostrato di aver capito la gravità degli atti commessi e le
pesanti conseguenze cui va incontro chi commette atti illeciti. Ella ha
dimostrato un sincero pentimento, anche legato al fatto che ha coinvolto suoi
famigliari. Con riguardo all’effetto che la pena avrà sulla sua vita, il difensore
osserva che, secondo la giurisprudenza, occorre evitare di pronunciare sanzioni
che ostacolino il reinserimento dell’imputata.
Postula
la sospensione condizionale della pena ai sensi dell’art. 42 cpv. 2 CP,
rilevando che nel caso concreto vi sono circostanze particolarmente favorevoli,
e meglio vi sono stati, da parte dei IM 1, dei miglioramenti nel condurre la
propria esistenza. L’imputata ha mostrato consapevolezza, oggi non ha bisogno
dell’auto per spostarsi, ha dimostrato la volontà di farsi aiutare subito da
vari specialisti, ha ammesso con lucidità i fatti e inoltre dai fatti sono
trascorsi 3 anni durante i quali ha avuto un comportamento corretto, elementi
che permettono di dire che vi è una prognosi favorevole che giustifica la
sospensione condizionale della pena. Anche la personalità di IM 1 e il suo
carattere parlano a suo favore.
Quanto
al tipo di pena condivide le considerazioni del PP in merito al LPU, osservando
che va preso in considerazione che IM 1 non ha un lavoro ed è in assistenza e
si tratta di una modalità che IM 1 ha già auspicato per le sue precedenti
condanne.
Conclude
chiedendo, in via principale, la condanna della sua assistita ad una pena
massima di 200 (duecento) ore di LPU sospese condizionalmente per un periodo di
prova di 2 (due) anni, in via subordinata ad una pena di 700 (settecento) ore
di LPU, quale pena unica includente le pene precedenti.
Preso atto che le parti non hanno
richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui
sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;
visti gli art. 37, 42, 47, 49 CP;
26.
cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2,
34.
cpv. 1, 36 cpv. 2, 51 cpv. 1 e 3, 90 cpv. 1, 91a cpv. 1, 92 cpv. 1, 94 cpv.
1.
lett. a) e b), 95 cpv. 1 lett. b LCStr;
2.
cpv. 1, 3 cpv. 1, 7 cpv. 1, 14 cpv.
1.
ONC;
91.
cpv. 1 vLCStr;
82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle
spese;
dichiara e pronuncia:
IM 1
1.
è autrice
colpevole di:
1.1
guida
in stato di inattitudine
per avere,
il 29 ottobre 2013, a __________,
condotto l’autovettura Ford __________ in stato di ubriachezza (1.99 grammi per
mille);
1.2
ripetuta
infrazione alle norme della circolazione
per avere,
1.2.1
il
12.
dicembre 2013, a __________, circolando con l’autovettura Fiat Punto targata
__________, negligentemente perso la padronanza di guida cozzando
conseguentemente contro la colonna dell’autolavaggio sita sulla sua sinistra;
1.2.2
il
13.
gennaio 2014, a __________, circolando con l’autovettura Fiat targata __________,
nell’immettersi su __________, negligentemente perso la padronanza di guida
invadendo così la corsia di contromano scontrandosi conseguentemente con
l’autovettura Skoda targata __________ condotta da __________, regolarmente
sopraggiungente in senso inverso;
1.3
ripetuta
elusione di provvedimenti per accertare l’inattitudine alla guida
per essersi,
1.3.1
il
29.
ottobre 2013 e il 12 dicembre 2013, a __________, intenzionalmente e
ripetutamente opposta all’analisi dell’alito, alla prova del sangue o ad un
esame medico completivo per la determinazione dell’alcolemia ordinati
dall’autorità, malgrado l’avvertimento sulle possibili conseguenze penali del
suo rifiuto;
1.3.2
il
13.
gennaio 2014, a __________, intenzionalmente opposta alla prova del sangue o
ad un altro esame sanitario completivo per la determinazione dell’alcolemia,
allontanandosi dal luogo dell’incidente di cui al punto 1.2.2 del presente
Dispositivo
dispositivo rendendosi irreperibile, dovendo presumere, tenuto conto delle
circostanze, che la polizia avrebbe ordinato tempestivamente la prova dell’alito
o del sangue;
1.4. ripetuta
guida senza autorizzazione
per avere,
il 29 ottobre 2013, il 12 dicembre
2013 e il 13 gennaio 2014, a __________, __________ e __________, condotto le
autovetture Ford targata __________, Fiat Punto targata __________ e Fiat
targata __________ sebbene la licenza di condurre le fosse stata revocata dalla
competente Autorità amministrativa in data 17 agosto 2012, rispettivamente il
20 dicembre 2013, per un periodo indeterminato;
1.5. furto
d’uso di un veicolo
per avere,
il 12 dicembre 2013, a __________,
sottratto per farne uso e condotto l’autovettura Fiat Punto targata __________
del cugino __________;
1.6. inosservanza
dei doveri in caso d’incidente
per avere,
il 13 gennaio 2014, a __________,
abbandonato il luogo dell’incidente riferito al punto 1.2.2 del presente
dispositivo senza osservare i doveri impostile dalla legge, in specie senza
fornire immediatamente le proprie generalità al danneggiato o avvertire senza
indugio la Polizia;
e meglio come descritto nell’atto
d’accusa.
2. Di
conseguenza,
trattandosi di pena parzialmente
aggiuntiva a quella di cui al decreto d’accusa del 9 dicembre 2013 del
Ministero Pubblico del Cantone Ticino,
IM 1 è condannata
2.1. a
prestare 720 (settecentoventi) ore di lavoro di pubblica utilità;
2.2. al
pagamento della multa di CHF 200.00 (duecento) con l’avvertenza che in caso di
mancato pagamento per colpa, sarà sostituita con una pena detentiva di 2 (due)
giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3. La
tassa di giustizia di CHF 500.00 e le spese procedurali sono a carico della
condannata.
4. Le
spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato.
4.1. La
nota professionale dell’avv. DUF 1 è approvata per:
onorario CHF 4’206.60
spese CHF 84.60
IVA (8%) CHF 343.30
totale CHF 4’634.50
4.2. La
condannata è tenuta a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo
riconosciuto al suo difensore d’ufficio non appena le sue condizioni economiche
glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
Intimazione
a: -
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC
(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero Pubblico, SERCO,
6501 Bellinzona
- Ufficio dei Giudice dei
provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
- Sezione della
circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino
Per la Corte delle assise
correzionali
Il Presidente La
vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Multa fr. 200.--
Altri disborsi (postali, tel.,
ecc.) fr. 100.50
fr. 1'000.50
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