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Decisione

72.2014.30

Guida in stato di inattitudine; perdita ripetuta della padronanza di guida; elusione ripetuta di provvedimenti per accertare l'inattitudine alla guida; guida ripetuta senza autorizzazione; sottrazione

6 dicembre 2016Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti: a __________ il 29.10.2013;

reato previsto: dall'art. 91

cpv. 1 v. LCStr.;

2. ripetute

infrazioni alle norme della circolazione

per avere:

2.1. a

__________ il 29.10.2013, circolando con il veicolo e nello stato psico-fisico

surriferiti, nell’atto di immettersi sulla strada cantonale proveniente da una

secondaria, negligentemente omesso di concedere la precedenza all’autovettura

prioritaria VW Scirocco targata __________ condotta da __________ regolarmente

sopraggiungente sulla sua destra, cagionando così la collisione fra i

rispettivi veicoli;

2.2. a

__________ il 12.12.2013, circolando con l’autovettura Fiat Punto targata __________,

negligentemente perso la padronanza di guida cozzando conseguentemente contro la

colonna dell’autolavaggio sita sulla sua sinistra;

reato previsto: dall'art. 90

cpv. 1 LCStr. in rel. con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 34 cpv.

1, 36 cpv. 2 LCStr., art. 2 cpv. 1, 3 cpv. 1, 7 cpv. 1, 14 cpv. 1 ONC;

3. ripetuta

elusione di provvedimenti per accertare l’inattitudine alla guida

per essersi intenzionalmente e

ripetutamente opposta all’analisi dell’alito, alla prova del sangue e ad un

esame medico completivo per la determinazione dell'alcolemia ordinata dall'autorità,

malgrado l'avvertimento sulle possibili conseguenze penali del suo rifiuto;

fatti avvenuti: a __________ il

29.10.2013 e il 12.12.2013;

reato previsto: dall'art. 91a

cpv. 1 LCStr.;

4. ripetuta

guida senza autorizzazione

per aver ripetutamente condotto le vetture riferite al punto 1. e

2.2 sebbene la licenza di condurre le fosse stata revocata dalla competente

Autorità amministrativa in data 17.08.2012, per un periodo indeterminato;

fatti avvenuti: a __________ il

29.10.2013 e a __________ il 12.12.2013;

reato previsto: dall'art. 95

cpv. 1 lett b. LCStr.;

5. furto

d'uso di un veicolo

per aver sottratto e condotto la

vettura Fiat Punto targata __________ del cugino __________, per farne uso;

fatti avvenuti: a __________ il

12.12.2013;

reato previsto: dall'art. 94

cpv. 1 lett. a) e b) LCStr.;

ed inoltre, imputata, a norma dell’atto

d’accusa aggiuntivo nr. 54/2014 del 17.04.2014, emanato dal Procuratore

pubblico PP 1, di

1. infrazione

alle norme della circolazione

per avere, circolando con la vettura

Fiat targata __________, nell’immettersi su Via __________ a __________,

negligentemente perso la padronanza di guida invadendo così la corsia di

contromano scontrandosi conseguentemente con la vettura Skoda targata __________

condotta da __________ , regolarmente sopraggiungente in senso inverso;

fatti avvenuti: a __________ il

13.01.2014;

reato previsto: dall'art. 90

cpv. 1 LCStr. in rel. con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1, 34 cpv. 1

LCStr., art. 3 cpv. 1, 7 cpv. 1 ONC;

Considerandi

2.

elusione

di provvedimenti per accertare l’inattitudine alla guida

per essersi intenzionalmente opposta

alla prova del sangue o ad un esame sanitario completivo per la determinazione

dell'alcolemia, allontanandosi dal luogo del suddetto incidente rendendosi

irreperibile, sapendo o comunque dovendo presumere, tenuto conto delle

circostanze (vedi: dinamica dei fatti, circostanze dell’incidente, suoi

antecedenti specifici, suo anomalo comportamento dopo i fatti, ecc.), che la polizia

avrebbe ordinato tempestivamente la prova dell’alito o del sangue;

fatti avvenuti: a Lodrino il

13.01

;

reato previsto: dall'art. 91a

cpv. 1 LCStr.;

3.

inosservanza

dei doveri in caso d'incidente

per aver abbandonato il luogo

dell'incidente riferito al punto 1. senza osservare i doveri impostile dalla

legge, in specie senza fornire immediatamente le proprie generalità al

danneggiato o avvertire senza indugio la polizia;

fatti avvenuti: a __________ il

13.01

;

reato previsto: dall'art. 92

cpv. 1 LCStr. in rel. con l'art. 51 cpv. 1 e 3 LCStr.;

4.

guida

senza autorizzazione

per aver condotto il veicolo riferito

al punto 1. sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla

competente Autorità amministrativa in data 20.12.2013,

per un periodo indeterminato;

fatti avvenuti: a __________ il

13.01

;

reato previsto: dall'art. 95

cpv. 1 lett b. LCStr.;

Presenti: - il

Procuratore pubblico PP 1 in rappresentanza del Ministero Pubblico;

- l’imputata

IM 1, assistita dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1.

Espletato il pubblico dibattimento

dalle ore 09:32 alle ore 11:45.

Evase le seguenti

questioni: Verbale

del dibattimento

Il

Presidente comunica che il procedimento penale a carico di IM 1 per il reato di

infrazione alle norme della circolazione di cui al punto 2.1 dell’atto d’accusa

28/2014 del 27 febbraio 2014 è abbandonato per intervenuta prescrizione.

Le parti

si dichiarano d’accordo.

Sentiti: - il

Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le

seguenti conclusioni: in entrata rileva che comportamenti come quelli che

figurano nell’atto d’accusa sono una prerogativa solitamente maschile, mentre

in questo caso ci troviamo di fronte a fatti commessi da una signora, non in

giovane età e con una famiglia da accudire. I fatti, protrattisi su diversi

anni, sono gravi: si tratta nella maggior parte dei casi di delitti,

accompagnati dalle contravvenzioni. L’agire dell’imputata è allarmante,

soprattutto nei panni di un’autrice che è madre, che è alcolista e che è

recidiva, non avendo nessun richiamo avuto effetto dissuasivo. Si tratta di

comportamenti tipici del peggior scapestrato della strada, che non sa

trattenersi. Purtroppo IM 1 ha fatto di tutto per mettere in pericolo la

circolazione stradale e mettendo in forte imbarazzo anche i suoi stessi

famigliari, falsificando la firma del figlio per immatricolare l’auto che

sapeva di non poter guidare.

Nella

gamma delle pene si è esaurita tutta quella prevista dal CP perlomeno per

quanto riguarda la decretistica, tanto da costringere a giungere in aula

penale. Ma non solo. Di fronte ad un primo atto d’accusa l’imputata non ha

trovato di meglio che ripercorrere i comportamenti che l’avevano già portata di

fronte ad una Corte di assise correzionali.

Oggi

ci troviamo a dover stabilire, sulla base di una recidività consolidata, quale

sia l’unica pena che possa tenerla lontana dalle aule penali. Essendo inutile

andare a parare sulla pena pecuniaria, atteso che l’imputata non ha soldi ed è

in assistenza, l’accusa chiede la condanna all’esecuzione di un lavoro di

pubblica utilità di 720 (settecentoventi) ore, lasciando alla Corte stabilire

una pena unica con la commutazione che è già stata decisa. Chiede inoltre, ai

sensi dell’art. 44 cpv. 2 CP, che l’imputata continui a essere seguita dagli

__________;

- l’avv.

DUF 1, difensore dell’imputata IM 1, il quale formula e motiva le seguenti

conclusioni: dopo avere premesso che i fatti sono riconosciuti e gli elementi

dei reati sono dati, dà alcuni cenni biografici della sua assistita, rilevando

che, terminate le indennità di disoccupazione, ella ha avuto un periodo in cui

otteneva a singhiozzo l’assistenza ed è attualmente in assistenza a tutti gli

effetti; dal punto di vista formativo ha effettuato una formazione presso la __________

ottenendo un certificato come __________ e ha fatto anche uno stage presso la __________

di __________, ottenendo un ottimo certificato di lavoro, che è stato prodotto;

è in contatto con diverse __________ per ottenere un posto di lavoro e al

momento svolge del volontariato; dopo i fatti che ci hanno portato oggi in aula

IM 1 si è rivolta in diverse occasioni allo sportello __________, con il chiaro

obiettivo di affrontare il problema legato alla dipendenza dall’alcool e dal

2013.

frequenta il gruppo __________ ed è inoltre seguita dal Dr. __________,

specialista in medicina psicosociale.

Sulle

condanne precedenti, in particolare l’ultimo decreto d’accusa del 9 dicembre

2013.

con condanna alla pena pecuniaria di 180 aliquote, la difesa rileva che

non sono stati presi in considerazione i fatti, già accaduti, del 29 ottobre

2013, oggi oggetto di giudizio. Così facendo, vi è stata una violazione

dell’unità della procedura ai sensi dell’art. 29 CPP. Questi fatti dovevano

essere presi in considerazione e inglobati in quel decreto d’accusa e molto

probabilmente la pena sarebbe comunque stata di 180 aliquote. Non si vuole che IM

1.

oggi sia condannata più duramente perché i fatti precedenti non sono stati

condannati per tempo. Di conseguenza, a mente della difesa, l’art. 49 cpv. 2 CP

deve essere oggi applicato. Chiede quindi che per questi fatti, vista la già

severa pena applicata a quel tempo, si prescinda oggi da una condanna

parzialmente aggiuntiva.

Tornando

ai fatti del 12 dicembre 2013 e del 13 gennaio 2014, secondo il difensore

bisogna chiedersi perché una persona che non ha mai avuto problemi con la giustizia,

che oggi ha __________ anni, una persona normale, con __________ figli, a

partire da un dato momento esce da una condotta ordinaria e comincia a violare

le norme della circolazione. Questa domanda resta in sospeso e di sicuro non

sarebbe una pena lunga, dura, da espiare a dare una risposta.

Quanto

alla commisurazione della pena, osserva che IM 1 è consapevole degli errori

commessi. In determinati momenti le sue decisioni non erano più lucide,

trovandosi ella sotto l’influsso importante di alcol. Una persona lucida, una

mamma, non coinvolge il proprio figlio nelle infrazioni. Non ci troviamo di

fronte ad un pirata della strada che imperterrito pigia sull’acceleratore. IM 1

non ha procurato nessun particolare pericolo ad altre persone e secondo la

dottrina va operata una distinzione chiara tra colui che guida senza avere mai

conseguito la licenza di condurre e colui che guida dopo che la stessa gli è

stata revocata, atteso che crea maggior pericolo colui che guida non sapendo

guidare. IM 1 ha dimostrato di aver capito la gravità degli atti commessi e le

pesanti conseguenze cui va incontro chi commette atti illeciti. Ella ha

dimostrato un sincero pentimento, anche legato al fatto che ha coinvolto suoi

famigliari. Con riguardo all’effetto che la pena avrà sulla sua vita, il difensore

osserva che, secondo la giurisprudenza, occorre evitare di pronunciare sanzioni

che ostacolino il reinserimento dell’imputata.

Postula

la sospensione condizionale della pena ai sensi dell’art. 42 cpv. 2 CP,

rilevando che nel caso concreto vi sono circostanze particolarmente favorevoli,

e meglio vi sono stati, da parte dei IM 1, dei miglioramenti nel condurre la

propria esistenza. L’imputata ha mostrato consapevolezza, oggi non ha bisogno

dell’auto per spostarsi, ha dimostrato la volontà di farsi aiutare subito da

vari specialisti, ha ammesso con lucidità i fatti e inoltre dai fatti sono

trascorsi 3 anni durante i quali ha avuto un comportamento corretto, elementi

che permettono di dire che vi è una prognosi favorevole che giustifica la

sospensione condizionale della pena. Anche la personalità di IM 1 e il suo

carattere parlano a suo favore.

Quanto

al tipo di pena condivide le considerazioni del PP in merito al LPU, osservando

che va preso in considerazione che IM 1 non ha un lavoro ed è in assistenza e

si tratta di una modalità che IM 1 ha già auspicato per le sue precedenti

condanne.

Conclude

chiedendo, in via principale, la condanna della sua assistita ad una pena

massima di 200 (duecento) ore di LPU sospese condizionalmente per un periodo di

prova di 2 (due) anni, in via subordinata ad una pena di 700 (settecento) ore

di LPU, quale pena unica includente le pene precedenti.

Preso atto che le parti non hanno

richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui

sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art. 37, 42, 47, 49 CP;

26.

cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2,

34.

cpv. 1, 36 cpv. 2, 51 cpv. 1 e 3, 90 cpv. 1, 91a cpv. 1, 92 cpv. 1, 94 cpv.

1.

lett. a) e b), 95 cpv. 1 lett. b LCStr;

2.

cpv. 1, 3 cpv. 1, 7 cpv. 1, 14 cpv.

1.

ONC;

91.

cpv. 1 vLCStr;

82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle

spese;

dichiara e pronuncia:

IM 1

1.

è autrice

colpevole di:

1.1

guida

in stato di inattitudine

per avere,

il 29 ottobre 2013, a __________,

condotto l’autovettura Ford __________ in stato di ubriachezza (1.99 grammi per

mille);

1.2

ripetuta

infrazione alle norme della circolazione

per avere,

1.2.1

il

12.

dicembre 2013, a __________, circolando con l’autovettura Fiat Punto targata

__________, negligentemente perso la padronanza di guida cozzando

conseguentemente contro la colonna dell’autolavaggio sita sulla sua sinistra;

1.2.2

il

13.

gennaio 2014, a __________, circolando con l’autovettura Fiat targata __________,

nell’immettersi su __________, negligentemente perso la padronanza di guida

invadendo così la corsia di contromano scontrandosi conseguentemente con

l’autovettura Skoda targata __________ condotta da __________, regolarmente

sopraggiungente in senso inverso;

1.3

ripetuta

elusione di provvedimenti per accertare l’inattitudine alla guida

per essersi,

1.3.1

il

29.

ottobre 2013 e il 12 dicembre 2013, a __________, intenzionalmente e

ripetutamente opposta all’analisi dell’alito, alla prova del sangue o ad un

esame medico completivo per la determinazione dell’alcolemia ordinati

dall’autorità, malgrado l’avvertimento sulle possibili conseguenze penali del

suo rifiuto;

1.3.2

il

13.

gennaio 2014, a __________, intenzionalmente opposta alla prova del sangue o

ad un altro esame sanitario completivo per la determinazione dell’alcolemia,

allontanandosi dal luogo dell’incidente di cui al punto 1.2.2 del presente

Dispositivo

dispositivo rendendosi irreperibile, dovendo presumere, tenuto conto delle

circostanze, che la polizia avrebbe ordinato tempestivamente la prova dell’alito

o del sangue;

1.4. ripetuta

guida senza autorizzazione

per avere,

il 29 ottobre 2013, il 12 dicembre

2013 e il 13 gennaio 2014, a __________, __________ e __________, condotto le

autovetture Ford targata __________, Fiat Punto targata __________ e Fiat

targata __________ sebbene la licenza di condurre le fosse stata revocata dalla

competente Autorità amministrativa in data 17 agosto 2012, rispettivamente il

20 dicembre 2013, per un periodo indeterminato;

1.5. furto

d’uso di un veicolo

per avere,

il 12 dicembre 2013, a __________,

sottratto per farne uso e condotto l’autovettura Fiat Punto targata __________

del cugino __________;

1.6. inosservanza

dei doveri in caso d’incidente

per avere,

il 13 gennaio 2014, a __________,

abbandonato il luogo dell’incidente riferito al punto 1.2.2 del presente

dispositivo senza osservare i doveri impostile dalla legge, in specie senza

fornire immediatamente le proprie generalità al danneggiato o avvertire senza

indugio la Polizia;

e meglio come descritto nell’atto

d’accusa.

2. Di

conseguenza,

trattandosi di pena parzialmente

aggiuntiva a quella di cui al decreto d’accusa del 9 dicembre 2013 del

Ministero Pubblico del Cantone Ticino,

IM 1 è condannata

2.1. a

prestare 720 (settecentoventi) ore di lavoro di pubblica utilità;

2.2. al

pagamento della multa di CHF 200.00 (duecento) con l’avvertenza che in caso di

mancato pagamento per colpa, sarà sostituita con una pena detentiva di 2 (due)

giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3. La

tassa di giustizia di CHF 500.00 e le spese procedurali sono a carico della

condannata.

4. Le

spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

4.1. La

nota professionale dell’avv. DUF 1 è approvata per:

onorario CHF 4’206.60

spese CHF 84.60

IVA (8%) CHF 343.30

totale CHF 4’634.50

4.2. La

condannata è tenuta a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo

riconosciuto al suo difensore d’ufficio non appena le sue condizioni economiche

glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

Intimazione

a: -

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC

(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero Pubblico, SERCO,

6501 Bellinzona

- Ufficio dei Giudice dei

provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

- Sezione della

circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino

Per la Corte delle assise

correzionali

Il Presidente La

vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Multa fr. 200.--

Altri disborsi (postali, tel.,

ecc.) fr. 100.50

fr. 1'000.50

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