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Decisione

72.2014.38

Truffa per mestiere adducendo inesistenti gravi malattie a carico suo e di suoi parenti stretti. Usurpazione di funzioni e altri reati minori

8 maggio 2014Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

I fatti contestati sono riassunti nell’atto

d’accusa e sono tutti riconosciuti. I punti da 3 a 8 dell’AA riguardano due fattispecie secondarie rispetto alla principale di truffa.

Il PP ripercorre quanto accaduto la sera del 6

febbraio 2013, IM 1 si avvicinava all’auto delle vittime e iniziava una

discussione. Egli si identificava come poliziotto e li ingiuriava. Passava poi

a vie di fatto con l’uomo prendendolo per il bavero. Si tratta di un episodio

isolato nella condotta generale dell’imputato. La possibilità che fosse in

preda ai fumi dell’alcol c’è ma in assenza di prove il PP non ha proseguito in

tal senso.

Il pt. 8 dell’AA è ammesso e la qualifica

giuridica di pornografia non è discutibile.

Le truffe commesse dall’imputato nel corso degli

ultimi 10 anni lo hanno portato dinnanzi questa Corte. Indicativamente nel

2003, IM 1 iniziava a lavorare meno e a concedersi sempre più vizi che non

poteva permettersi. Egli consumava alcol a volte in maniera smisurata fino a

farsi revocare la patente.

Mentire alle persone per ottenere in cambio

denaro era diventato un mestiere che fruttava redditi non indifferenti. In particolare

nell’anno 2013, egli nel giro di 9 mesi incamerava oltre 60'000 franchi. I DAC

a suo carico testimoniano l’andamento crescente del suo agire criminale. Lo

schema è sempre lo stesso per tutte le 19 vittime: l’imputato, millantando

conoscenze con persone, a volte anziane, attaccava bottone sfruttando le sue

competenze sociali, cercava di ricostruire un certo legame, e poi, a dipendenza

delle circostanze, parlava delle gravissime disgrazie che lo stavano colpendo e

chiedeva un aiuto finanziario.

Il caso del signor ACPR 11 prova che IM 1 non

aveva ritegno, trattandosi di una persona meno provvista di altri di difese,

estremamente dimorata di Dio, che aveva pure dei sentimenti di amicizia nei

confronti di IM 1. Lo coinvolgeva a tal punto da spingerlo ad indebitarsi.

Nella stessa truffa cascavano altre 18 persone, tra cui personalità di spicco

come un avvocato, un imprenditore, un dottore. Questo dimostra l’abilità

dell’imputato.

Il PP rileva come inizialmente l’imputato abbia

opposto resistenza pure agli inquirenti, finché le manette lo portavano a più

miti consigli. Giuridicamente la truffa è dunque compiuta, l’aggravante del

mestiere è chiara.

La colpa è grave, egli ha vissuto una vita

inoperosa e viziosa ingannando sistematicamente il suo prossimo per oltre 10

anni, i suoi crimini sono diventati un modus vivendi e non sono degli episodi

singoli. Refrattario ad ogni precedente condanna e minaccia di finire in

carcere, IM 1 non ha mostrato pentimento per il modo in cui viveva.

Chiede dunque una pena detentiva di 22 mesi di

carcere. La prognosi è nefasta, il carcere deve essere da scontare. Non

essendoci elementi particolarmente favorevoli, la sospensione condizionale è

esclusa.

Chiede infine la confisca di quanto sequestrato,

richiesta a cui IM 1 ha acconsentito, ed il riconoscimento delle pretese degli

accusatori privati, così come indicato all’AI 60;

- l’avv.

DUF 1, difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti

conclusioni:

L’imputato ammette i fatti descritti nell’AA. Il

difensore precisa che egli dal 1971 fino al 2003 ha vissuto onestamente del proprio lavoro. In seguito, facendo astrazione delle due vittime

principali che in poco tempo gli hanno consegnato ingenti somme di denaro, egli

ha ottenuto un totale di 16'000 franchi sull’arco di dieci anni. A mente del

difensore questo non è sufficiente per configurare l’aggravante del mestiere.

Colpisce che fra le vittime vi siano pure dei noti professionisti, avvocati,

medici, agenti immobiliari. Il difensore dubita che IM 1 sia più astuto di

queste persone come pure dell’esistenza stessa di un inganno. IM 1 chiedeva

soldi con atteggiamento remissivo, tentando di impietosire. Non si tratta

dunque a mente della difesa di veri e propri inganni astuti, ma di semplici

imbrogli.

Secondo il difensore, la vittima ACPR 2 veniva

imbrogliata sulla base di documenti bancari la cui data veniva modificata

manualmente. Si tratta di un’astuzia di bassa lega che fa capire la portata

delle capacità di IM 1. La vittima avrebbe dovuto essere più prudente.

Tra l’imputato a la vittima ACPR 11 vi era

inoltre un forte legame d’amicizia, probabilmente più forte da parte di

quest’ultimo e non corrisposto dall’imputato. I due si frequentavano

quotidianamente, tanto da paragonare il loro rapporto a quello fra coniugi. Da

notare che fra coniugi il reato di truffa è punibile a querela di parte.

Il difensore precisa che se è vero che la

giustizia ha avvertito più volte IM 1, questa è intervenuta sempre in modo

blando. Ora che si trova in carcere IM 1 ha compreso e rielaborato il comportamento che ha assunto, dando prova di fiducia e volontà di lavorare. La

richiesta della pubblica accusa di 22 mesi di detenzione è secondo il difensore

eccessiva tenuto conto dei 177 giorni che comunque l’imputato deve ancora scontare,

tenuto conto di tutto quanto sopra chiede dunque una riduzione della pena;

- il Procuratore

Pubblico in replica, solo per precisare che, astrazione fatta dei due casi

principali, risultano anche due decreti d’accusa precedenti, uno per fr. 10'000

e uno per fr. 13'500 per truffa;

- l’avv.

DUF 1, difensore dell’imputato IM 1, in duplica è d’accordo, ribadisce l’assenza di un vero e proprio inganno astuto e pure il fatto che molte vittime

consegnavano denaro all’imputato col solo intento di sbarazzarsi di lui. La

truffa comunque non è contestata ma il tutto deve essere considerato per la

commisurazione della pena.

Preso

atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione

scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82

CPP;

visti gli art. 12, 40,

47, 49, 51, 69, 126, 144, 146, 177, 180, 197, 251, 287 CP; 82,

135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e

pronuncia:

IM 1

1. è autore

colpevole di:

1.1. truffa

per mestiere

per avere,

per procacciarsi un indebito profitto e agendo

per mestiere, ingannato con astuzia numerose persone, affermando cose false,

dissimulando cose vere e confermandone subdolamente l’errore, inducendole in

tal modo ad atti pregiudizievoli al loro patrimoni,

e meglio, per avere,

in diverse località del __________ e del __________,

nel periodo compreso tra il 2003 e l’ottobre 2013, agendo in modo sistematico e

ricavandone dei profitti importanti per mantenere il suo tenore di vita,

adducendo inesistenti gravi malattie a carico suo e di suoi parenti stretti,

come pure promettendo di svolgere lavori che in realtà non aveva alcuna

intenzione di compiere,

indotto diciotto diverse persone a consegnargli

complessivamente CHF 101'665.00, approfittando della loro compassione e

solidarietà e convincendole astutamente nella sua volontà, in realtà

inesistente, di restituire gli importi;

1.2. falsità

in documenti

per avere,

al fine di procacciarsi un indebito profitto,

ovvero allo scopo di realizzare tre episodi di truffa di cui al pt. 1.1,

a __________, __________,

__________ e __________, tra il gennaio 2006 e l’agosto 2013,

falsificato la data di due documenti bancari

relativi alla rimessa di assegni da accreditare a suo favore, allo scopo di far

credere a ACPR 2 di avere sufficienti disponibilità finanziarie per restituire

i soldi poi ricevuti in prestito, e

sottoscritto due

ricevute indicando falsamente il nome ACPR 7, per poi consegnarle a ACPR 8 e ad

ACPR 12;

1.3. usurpazione

di funzioni

per essersi,

a __________ il 6

febbraio 2013,

arrogato l’esercizio di una pubblica funzione, e

meglio per avere, nel corso di un alterco con il conducente di un autoveicolo,

chiesto agli occupanti dell’auto in questione, ACPR 13 e __________, di

consegnargli i loro documenti di legittimazione, identificandosi come agente di

polizia;

1.4. ingiuria

per avere,

nelle circostanze di luogo e di tempo di cui al

pt. 1.3, ingiuriato ACPR 13 e __________ con gli epiteti “brutto bastardo”,

“brutta puttana” e “brutta troia”;

1.5. vie di

fatto

per avere,

nelle circostanze di luogo e di tempo di cui al

pt. 1.3, preso ACPR 13 per il bavero della giacca, strattonandolo;

1.6. minaccia

per avere,

nelle circostanze di luogo e di tempo di cui al

pt. 1.3, incusso timore in ACPR 13, minacciandolo di “spaccargli la faccia”;

1.7. danneggiamento

per avere,

nelle circostanze di luogo e di tempo di cui al

pt. 1.3, danneggiato il veicolo Volvo V40 di proprietà di ACPR 13, graffiandone

le fiancate e colpendone il tetto con il pugno (preventivo per la riparazione,

non eseguita: CHF 3'922.00);

1.8. pornografia

per avere,

a __________, da data imprecisata fino al momento

dell’arresto, detenuto il DVD intitolato “Labbra vogliose” contenente scene di

pornografia dura, e meglio atti sessuali con animali;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

Considerandi

2.

IM 1 è

prosciolto dall’imputazione di truffa per mestiere di cui ai pt. 1.3 e

parzialmente 1.12 dell’atto d’accusa.

3.

Di

conseguenza,

trattandosi di pena parzialmente aggiuntiva a

quella di cui ai decreti di accusa del 16 ottobre 2006, del 12 ottobre 2009,

del 2 novembre 2010 e del 27 luglio 2011

IM 1 è condannato:

3.1

alla pena

detentiva di 16 (sedici) mesi,

da dedursi il carcere preventivo sofferto;

3.2

al pagamento

della multa di CHF 100.-, la quale in caso di mancato pagamento sarà commutata

in 1 (un) giorno di pena detentiva;

3.3

a versare a

titolo di risarcimento danni agli accusatori privati:

- ACPR 1:

CHF 1'200.00

- ACPR 3:

CHF 500.00

- ACPR 2:

CHF 25'000.00

- ACPR 4:

CHF 300.00

- ACPR 5:

CHF 500.00

- ACPR 6

CHF 650.00

- ACPR 9:

CHF 425.00

- ACPR 10:

CHF 2'600.00

- ACPR 11:

CHF 61'200.00

- ACPR 12:

CHF 300.00

- ACPR 13:

CHF 3'922.00

3.4

al pagamento

della tassa di giustizia di fr. 500.- e dei disborsi.

4.

È ordinata

la confisca di tutto quanto in sequestro così come indicato nell’atto d’accusa.

5.

Le spese

per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

5.1

La nota

professionale dell’avv. DUF 1 è approvata per:

onorario fr. 9’990.00

spese fr. 902.10

IVA (8%) fr. 891.35

totale fr. 11'783.45

5.2

Il

condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr.

11'783.45 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135

cpv. 4 CPP).

Per la Corte delle

assise correzionali

Il Presidente La

vicecancelliera

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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