72.2014.39
Infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti per aver trasportato dal Belgio in Svizzera 995.28 grammi di cocaina
9 maggio 2014Italiano51 min
Source ti.ch
Incarto
n.
72.2014.39
Lugano,
9 maggio 2014/md
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte delle assise criminali
composta da:
Rosa Item,
presidente
GI 1 6
GI 2 7
Anna Grümann,
vicecancelliera
sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale
Ministero pubblico
contro
IM 1
e residente a
patrocinato da DUF 1
in carcerazione preventiva dal 26.12.2013
al 21.03.2014 (86 giorni)
in carcerazione di sicurezza dal 22.03.2014
imputat, a norma
dell’atto d’accusa nr. 35/2014 del 21.03.2014 emanato dal Procuratore pubblico PP
1, di
infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti (ripetuta)
siccome riferita ad un quantitativo di stupefacenti che sapeva o
doveva presumere poter mettere in pericolo, direttamente o indirettamente, la
salute di molte persone;
e meglio, per avere, senza esser autorizzato, in due distinte
occasioni, preso in consegna in __________, a __________, detenuto, trasportato
e fatto transitare attraverso la Svizzera, un ingente quantitativo di cocaina,
segnatamente,
- il 06/07.12.2013, passando
attraverso la __________ e poi la Svizzera, in direzione di __________,
detenuto e fatto transitare un imprecisato quantitativo di cocaina;
- il 25/26.12.2013, passando
attraverso la __________ e poi la Svizzera, in direzione di __________, venendo
poi fermato al valico autostradale di __________, detenuto e trasportato un
quantitativo complessivo di 995.28 grammi netti di cocaina, avente un grado di purezza variante fra il 43 e il 44%; sostanza
stupefacente contenuta in 4 confezioni singole, occultata all’interno di una
valigia a lui riconducibile e sequestrata dalla Polizia cantonale;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate;
reati previsti: dagli art. 19 cpv. 1 let. b e d e cpv. 2
LS;
Presenti: - il Procuratore pubblico PP
1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato IM 1, assistito
dal suo difensore d’ufficio DUF 1;
- in qualità di interprete
per la lingua francese, I. R. - C.
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:30 alle ore 14:50.
Evase le seguenti
questioni: Il PP modifica l’atto d’accusa nel senso che derubrica il reato di
infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti in infrazione parzialmente
aggravata alla LF sugli stupefacenti, qualificando l’episodio del 6/7.12.2013
di cui all’atto d’accusa quale infrazione semplice alla LF sugli stupefacenti.
L’avv. DUF 1 non ha osservazioni
in merito.
Sentiti: § il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il
quale passa in rassegna i numerosi indizi convergenti che comprovano il
coinvolgimento dell’imputato nel trasporto della cocaina sequestrata così come
l’effettuazione di un precedente trasporto di cocaina. Chiede quindi la
conferma integrale dell’atto d’accusa. Tenuto conto dell’ingente quantitativo
di cocaina trafficata, della dimensione internazionale del traffico, del fatto
che l’imputato ha agito per scopo di lucro così come dell’assenza di
collaborazione e di assunzione di responsabilità, propone la condanna
dell’imputato alla pena detentiva di 4 anni, da dedursi il carcere preventivo
sofferto. Per i sequestri si rimette a quanto detto nell’istruttoria
dibattimentale;
§ l’avv.
DUF 1, difensore dell’imputato, il quale in relazione al viaggio del 25/26
dicembre 2013, rileva che il suo assistito ha reso una versione dei fatti
lineare e costante e che per la sua ingenuità è stato vittima di persone senza
scrupoli. In relazione ai fatti del 6/7 dicembre 2013 ipotizzati dalla Pubblica
accusa, sottolinea la totale assenza di prove. Chiede quindi il proscioglimento
del suo assistito da ogni accusa. In subordine, nella denegata ipotesi in cui
la Corte dovesse confermare la colpevolezza del suo patrocinato in relazione al
trasporto del 25/26 dicembre 2013, postula che la Corte riconosca in favore del
suo assistito la scemata imputabilità ex art. 19 CP così come - quali
attenuanti generiche - la sua difficile situazione personale, l’età e la
sensibilità alla pena, il precario stato di salute, le difficoltà finanziarie,
l’incensuratezza e il lungo carcere preventivo sofferto lontano dai propri
cari, per cui in subordine chiede una drastica riduzione della pena proposta
dalla Pubblica accusa, da porre al beneficio della sospensione condizionale.
Chiede inoltre il dissequestro del denaro.
Considerato, in fatto ed in diritto
1. IM 1, cittadino __________,
è nato in __________ il __________. In merito alla sua vita ha riferito:
"
Abito a __________ con mia moglie. Ho due figli di 24 e 25 anni,
sono indipendenti e vivono per conto loro.
Abito a __________ da circa 25 anni.
Sono nato e cresciuto in __________, ho frequentato 4 anni di
scuola elementare e poi ho iniziato a lavorare, ho fatto lavoretti a destra e
sinistra, ad esempio in fattoria. Ho imparato il mestiere di meccanico in __________.
Nel 1986 ho lasciato il __________ da solo per trasferirmi in __________ a __________.
Lì ho conosciuto mia moglie che è anche di origine __________. In __________ ho
lavorato come meccanico fino al 1996. Nel 1992 ho avuto un incidente sul
lavoro: sono caduto sulla testa. Da allora sono invalido all’80%.
ADR che non ho più i genitori, sono entrambi morti. In __________
ho ancora un fratello. Una sorella e un fratello sono purtroppo già morti. Ho
anche un fratello che abita in __________ a __________.
ADR che in Svizzera non ho né amici né parenti.
ADR che non sono mai venuto in Svizzera, questa è la prima
volta ed era mia intenzione essere soltanto in transito.
Mi viene chiesto se ho dei precedenti penali all’estero e in
Svizzera e rispondo di no, non sono mai stato arrestato e non ho mai avuto
problemi con la giustizia.”
(VI PP 27.12.2013 pag. 11)
2. Dall’estratto del
casellario giudiziario __________, __________ e __________ non risultano
precedenti penali a carico di IM 1 (cfr. estratti casellario giudiziale AI 5).
3. L’inchiesta in esame è nata
a seguito del controllo doganale operato il 26 dicembre 2013 alle ore 05.05
dalle Guardie di Confine presso il valico di __________, del pullman della __________
targato (__________) __________, in uscita in Italia che quotidianamente
percorre la tratta __________ -__________ con varie fermate intermedie tra cui __________.
Durante il controllo tutti i passeggeri venivano fatti scendere ed
invitati a identificare ed esibire il proprio bagaglio. Al termine di questa
operazione le GdC constatavano che nella parte centrale del bagagliaio del
pullman, erano rimasti due colli incustoditi: una borsa in tela arancione e una
valigia di colore nero. Veniva richiesto a tutti i passeggeri a chi
appartenessero tali bagagli. Non ricevendo alcun riscontro, sulla base della
documentazione in possesso degli autisti segnatamente dei biglietti e dei
ticket della registrazione dei bagagli degli occupanti, venivano identificati i
proprietari delle due borse che nessuno dei passeggeri aveva reclamato. La
valigia di colore nero risultava registrata a nome di IM 1, mentre la borsa
arancione era registrata a nome di __________.
Le GdC dopo un controllo più approfondito dei due bagagli,
rinvenivano all’interno della valigia nera registrata a nome di IM 1, il
quantitativo di 1200 grammi lordi di cocaina (995.28 netti); nella borsa arancione
registrata a nome __________ venivano rinvenuti 960 grammi lordi (866 grammi netti) di marijuana.
Dal “Protocollo passaggio consegne CGCF - Polizia Cantonale”,
nella finca dei “fatti” si legge testualmente:
"
Portato il bus in entrata e cominciato il controllo facendo
scendere le persone una alla volta facendogli riconoscere il bagaglio ed
eseguendo la visita dello stesso in ufficio.
Nella parte centrale del bagagliaio, lato sinistro conducente,
rimanevano due bagagli, una in tela arancione tipo tracolla e una valigia nera
marca __________.
Alle 0630 portato i due bagagli e all’interno vi erano sostanze
stupefacenti.
Nella borsa a tracolla in tela colore arancio vi era una busta in
alluminio sigillata grossa 30cm x 50 cm. Con all’interno 960 grammi lordi di Marijuana
Nella valigia nera marca __________ vi erano due scatolette di
cartone tipo regalo con coperchio separato dimensioni 20cm X 15 cm x 10 cm circa.
Per ogni scatola avvolta nella carta regalo due panetti separati
contenenti cocaina.
Totale 4 panetti singolarmente confezionati per un peso
complessivo loro di 1200 grammi lordi di cocaina.
Gli autisti dichiaravano che la valigia nera apparteneva alla
persona che era seduta in prima fila, mentre all’altra borsa si risaliva
tramite biglietto di viaggio.
Gli autisti consegnavano due biglietti di viaggio nominativi con
l’etichette che corrispondevano alle valigie.
Bagagli identificati:
- Borsa in tela arancione; __________ __________ citt. __________,
dom. via __________ a __________
- Valigia nera __________: IM 1 __________, citt. __________, dom.
__________, __________.”
(Protocollo passaggio consegne CGCF - Polizia Cantonale, AI 1
all. 11)
4. IM 1, interrogato, negava
il proprio coinvolgimento.
Al termine del verbale veniva arrestato. Sulla sua persona, oltre
a € 315.--, venivano rinvenuti un telefono __________ senza la carta SIM e
un telefono __________ con la scheda SIM (cfr. elenco oggetti sequestrati,
allegato al rapporto di arresto provvisorio 26.12.2014).
5. Il 27 dicembre 2013 il GPC
ordinava la carcerazione preventiva di IM 1, accogliendo l’istanza di medesima
data presentata dal PP.
6. Con atto d’accusa del 21
marzo 2014 il PP ha imputato a IM 1 l’infrazione alla Legge federale sugli
stupefacenti aggravata a motivo del quantitativo di cocaina segnatamente di
avere, in due distinte occasioni, preso in consegna in __________, a __________,
detenuto, trasportato e fatto transitare attraverso la Svizzera, il
6/7 dicembre 2013 passando attraverso la __________ e poi la Svizzera in
direzione __________, un imprecisato quantitativo di cocaina
ed il 25/26 dicembre 2013, passando attraverso la __________ e poi
la Svizzera, in direzione __________, venendo poi fermato al valico
autostradale di __________, un quantitativo complessivo di 995.28 grammi netti di cocaina, con un grado di purezza variante tra il 43 ed il 44%, sostanza
contenuta in 4 distinte confezioni ed occultata all’interno di una valigia
riconducibile all’accusato e sequestrata dalla Polizia Cantonale.
In aula, il Procuratore pubblico ha derubricato il reato di infrazione
aggravata in infrazione parzialmente aggravata, qualificando l’episodio del 6/7
dicembre 2013 di cui all’atto d’accusa quale infrazione semplice alla LF sugli
stupefacenti (verbale del dibattimento pag. 2).
7. Il GPC con decisione del 28
marzo 2014 (doc. TPC 8), accoglieva l’istanza presentata dalla Pubblica accusa
contestualmente al deposito dell’atto d’accusa (doc. TPC 2) e poneva l’accusato
in carcerazione di sicurezza con scadenza al 20 maggio 2014.
8. Va segnalato che in base
agli accertamenti eseguiti, gli inquirenti escludevano una correità tra IM 1 e __________
poiché i due “non si conoscevano” ed inoltre l’esame dei cellulari in
loro possesso non davano riscontri di contatti che potessero metterli in
relazione tra loro (rapporto di arresto provvisorio del 26.12.2013 pag. 3).
9. L’esame tossicologico delle
urine cui è stato sottoposto IM 1 ha dato esito negativo (AI 45, all. 10).
10. Interrogato, IM 1 riferiva di
essere partito il giorno prima da casa verso mezzogiorno, da solo, e di aver
raggiunto la stazione ferroviaria di __________, dove aveva preso il treno per __________.
Qui era entrato in uno snack bar per comprare dei sandwich e, casualmente,
aveva incontrato un suo conoscente che si chiama __________ che gli ha pagato i
panini. Mentre si stava dirigendo alla stazione dei bus di __________, __________
gli diceva che anche lui doveva raggiungere la stazione dei bus per cui gli
dava quindi un passaggio con la sua auto. Lungo il tragitto __________ si è
fermato dicendogli che doveva mettere qualcosa nella sua valigia:
"
L’ha aperta, mi ha chiesto di tenere gli indumenti ed ha
depositato dei pacchi nella valigia. Preciso che i pacchi erano nel baule
dell’auto. Io chiedevo a __________ cosa fossero i pacchi e lui rispose che
erano dei regali. In seguito ho depositato gli indumenti che tenevo,
all’interno della valigia, che è di proprietà di __________ e questo ultimo ha
richiuso la valigia. Siamo ripartiti con l’auto in direzione della stazione dei
bus e quando siamo arrivati a __________, siccome eravamo in ritardo, ha
posteggiato l’auto davanti il bus. Sono sceso dal veicolo, ho preso il mio
bagaglio e quindi mi sono diretto verso il conducente dell’autobus ed ho
pure detto a __________ di prendere la sua valigia. Ho consegnato la mia
valigia al conducente del bus, il quale ha messo il ticket sul bagaglio e mi ha
dato il ticket del mio bagaglio. __________ dal canto suo ha messo la sua
valigia nel portabagagli del bus ed il conducente del bus ha messo il ticket a
mio nome. In seguito sono salito a bordo del bus e siamo partiti in direzione
di __________”.
(VI PG 26.12.2013 pag. 3)
L’imputato ha indicato che dalla sua partenza con il bus a __________,
ha chiamato un amico a __________ dicendogli che era partito con il bus e che
durante il viaggio, mentre si trovava in Svizzera, ha ricevuto una chiamata da
parte di qualcuno, ma la telefonata si era interrotta; di aver poi ricevuto una
chiamata da __________ che gli chiedeva dove si trovava ed al quale ha risposto
che si trovava sul bus.
Di fronte alla contestazione che nella valigia registrata a suo
nome e che lui indicava essere di __________, erano stati trovati 1200 grammi di cocaina, IM 1 dichiarava “di non sapere che all’interno della valigia, vi era della
droga”. Ha dichiarato di non aver visto cosa c’era all’interno dei
pacchetti ma “ricordo che __________ mi aveva detto che c’era della
cioccolata”.
IM 1 dichiarava che la meta del suo viaggio era __________ per “passare
due giorni in questa cittadina per le feste” e che avrebbe soggiornato
nell’albergo __________ vicino alla stazione dove non aveva riservato poiché
quando aveva chiamato prima di partire, gli avevano detto che c’era posto.
Ha precisato che giunto a __________ avrebbe preso unicamente la
sua valigia e non la seconda valigia perché non era la sua e di ignorare chi
l’avrebbe presa.
Negava di aver detto all’autista del bus di avere con sé due
bagagli, dichiarando di avergli detto che ne aveva uno solo e che il secondo “è
di __________, che l’ha caricato da solo”.
Ha indicato che quando era arrivato al bus c’era un solo autista,
al quale ha consegnato il suo bagaglio e “lui mi ha dato l’etichetta e
quindi sono salito sul pullman”, precisando che “io una volta ricevuto
il mio biglietto, lo stesso era piegato, l’ho messo in tasca e non ho visto che
c’erano due etichette, per due bagagli” (VI PG 26.12.2013).
11. Dinanzi al PP (VI
27.12.2013), l’accusato dichiarava che il telefono __________ (ritrovato al
momento del fermo senza la carta SIM) l’aveva comperato un anno prima al
mercato di __________ e che era capitato di prestarlo a terze persone;
precisava che in questo telefono inseriva la carta SIM rinvenuta all’interno
dell’altro telefono __________.
Riferiva di aver acquistato il __________ e la relativa carta SIM
in un negozio di telefonia di __________, circa 4 anni prima. Affermava di non
ricordare il numero di telefono del suo cellulare, che era un’utenza __________
e prendeva atto che lo stesso corrispondeva al n. __________. Precisava
che questa utenza era sua da circa 4-5 mesi e che prima aveva un altro numero
di telefono, una carta SIM che aveva acquistato insieme al telefono; aveva
dovuto cambiare la carta SIM in quanto il CIP si era rovinato e la SIM non
funzionava più. Precisava di aver acquistato questa carta SIM in __________
senza dover dare le sue generalità e che questo numero era sempre stato in suo
uso esclusivo così come il telefono __________.
IM 1 ripeteva al PP che la valigia con la droga non era sua.
Rispetto a quanto dichiarato in Polizia, indicava che
"
una volta arrivati al posteggio del bus il mio conoscente ha
aperto il baule dell’auto e mi ha detto di prendere anche la sua valigia. Io
gli ho detto di no, gli ho detto “io prendo la mia e tu prendi la tua”. Sono
arrivato davanti all’autista e ho dato il mio bagaglio e il mio biglietto. Sono
salito sul bus. L’autista e il mio conoscente hanno messo l’altra valigia nel
bus. La mia invece l’avevo data a mano all’autista. Mentre l’altra non lo so,
l’ha consegnata il mio conoscente”
(VI PP 27.12.2013 pag. 5)
fornendo quindi una versione sensibilmente diversa dal momento che
alla polizia aveva dichiarato di essere al corrente che il bagaglio - che lui
indicava essere di __________ (da lui conosciuto come __________) - era a suo
nome.
IM 1 ha ripetuto di aver detto all’autista di avere una sola
valigia e non due e ha contestato le dichiarazioni contrarie dell’autista __________.
Ha ripetuto di aver dichiarato di avere una valigia che ha consegnato
all’autista e di essere poi salito sul bus. Anche di fronte al dire
dell’autista __________ che lo aveva riconosciuto e che dichiarava che il
passeggero aveva registrato due bagagli, IM 1 ribadiva la sua versione di aver
consegnato all’autista una sola borsa e che “__________era vicino
all’autista. Io sono salito sul bus e da lì non ho più visto chi ha caricato la
valigia, se è stato __________ o l’autista. Io ero già in ritardo e cercavo il
mio posto” (VI PP 27.12.2013 pag. 9). IM 1 ha precisato che quando era
salito sul bus aveva già il biglietto con le etichette dei bagagli che era
piegato in due e quindi di non aver notato la presenza delle due etichette sul
biglietto.
Negava di aver telefonato, quando era partito con il bus, ad un
suo amico a __________, contestando le dichiarazioni contenute nel verbale di
polizia 26.12.2013.
Mentre era sul bus, in territorio svizzero, verso le due di notte
aveva ricevuto una telefonata da un “numero privato” e appena aveva
risposto, era caduta la linea; aggiungeva inoltre che prima ancora, quando si
trovava sul territorio __________, lo aveva chiamato __________, che gli
chiedeva dove si trovava. Lui gli rispondeva che si trovava sul bus. __________
aveva ancora aggiunto “come va?” e poi aveva appeso.
Ha dichiarato di essersi chiesto il motivo della telefonata di __________
e di non aver capito bene la ragione della stessa.
L’imputato dichiarava di aver toccato la valigia di __________ nel
momento in cui l’aveva estratta dal bagagliaio e che a quel momento “ho
toccato tutta la valigia come pure il suo interno”, poiché __________ gli
aveva chiesto di aiutarlo a tenere i vestiti che si trovavano nella valigia
affinché lui potesse riporvi delle scatole, vestiti che aveva poi rimesso nella
valigia e che aveva chiuso.
Specificava “di aver toccato anche le scatole che il mio amico __________
ha inserito nella valigia”. Spiegava di averle toccate “in quanto ho
chiesto a __________ cosa ci fosse all’interno e lui mi ha risposto della
cioccolata; a quel momento io ho sollevato con la mano le due scatole commentando
“ah, si, del cioccolato, ma è imballato”. Io sollevando le due scatole
ho visto che erano chiuse altrimenti avrei mangiato volentieri un cioccolatino”.
Precisava di non aver toccato l’imballaggio della cioccolata
all’interno delle scatole (VI PP 27.12.2013 pag. 12).
12. In data 14 gennaio 2014 gli
inquirenti inoltravano al GPC la richiesta per l’ottenimento dei tabulati
retroattivi relativi all’utenza n. __________, approvata dal GPC con decisione
del 15.01.2014.
Il GCI (Gruppo Criminalità Informatica) della Polizia aveva
infatti eseguito l’analisi dei due cellulari in possesso di IM 1 al momento del
fermo. Dall’esame effettuato emergeva che il __________ (quello ritrovato senza
la carta SIM) aveva registrato sull’apparecchio un traffico telefonico in
Svizzera dalle ore 05.21 del 26.12.2013 malgrado che al momento del fermo il
cellulare fosse privo della scheda SIM e ciò contrariamente all’accertamento
tecnico predisposto sull’IMEI stampato sul telefono __________ che risultava
invece negativo (cfr. rapporto di Polizia, allegato 1, pagine 2,3 e 4 relative
alle risposte dei tra Provider telefonici svizzeri).
L’accertamento tecnico sull’IMEI del __________ dava esito
positivo. La __________ comunicava infatti che dalle ore 11.09 del 26.12.2013
l’apparecchio con inserita la scheda SIM __________ si era collegato alla rete
svizzera.
Una attenta verifica dei dati dell’analisi effettuata dal GCI
della Polizia, faceva emergere che il n. IMEI effettivo del __________ era
diverso da quello stampato sull’apparecchio. L’analisi indicava che l’IMEI
dell’apparecchio era il n. __________ e non il n. __________ stampato sul
telefono.
L’accertamento sul n. IMEI identificato dalla polizia (n. __________)
dava esito positivo.
La __________ infatti riferiva che l’apparecchio __________ tra il
07.12.2013 alle ore 01.34 e il 26.12.2013 alle ore 05.28 si era allacciato alla
rete svizzera con l’utenza __________ n. __________ (che non è stata ritrovata
al momento del fermo) e di cui gli inquirenti chiedevano quindi i tabulati
retroattivi (cfr. AI 20 e AI 22), approvati dal GPC con decisione del
15.01.2014, AI 23).
13. Interrogato dalla Polizia il
15 gennaio 2014, l’accusato dichiarava che quando era partito da __________ in
direzione di __________, aveva con sé una sola utenza telefonica. Confrontato
con il riscontro che il n. IMEI del __________ non era quello figurante
stampato sull’apparecchio (__________) ma che il n. IMEI corretto era __________,
dichiarava di aver cambiato la parte posteriore del telefono e che per tale
motivo il n. sull’etichetta non era quello dell’apparecchio. Precisava di aver
comprato al mercato delle pulci a __________ un altro interno del telefono.
Confrontato con il riscontro che sul n. IMEI reale (__________)
del __________ risultava che nell’apparecchio il 26.12.2013 era inserita la
scheda SIM __________ corrispondente al n. __________, l’accusato
dichiarava di non voler rispondere.
Confrontato con la dichiarazione da lui resa di non aver mai
dichiarato di aver avuto con lui durante il viaggio, due schede SIM e che
pertanto doveva necessariamente averla buttata prima del fermo, l’accusato si
avvaleva del diritto di non rispondere.
Confrontato con la contestazione che il comportamento da lui
assunto unitamente al riscontro che l’IMEI del __________ dove era inserita la
scheda SIM, era stato volutamente modificato ciò che rendeva la sua versione “dell’ignaro
trasportatore di pacchetti regalo contenenti cioccolata poco credibile”, IM
1 dichiarava di non essere “al corrente di tutto questo, sono innocente”.
Alla domanda a sapere come mai, se non sapeva che stava
trasportando cocaina, si era liberato di questa scheda SIM (n. __________) e
perché aveva sottaciuto agli inquirenti l’esistenza della stessa, l’accusato
dichiarava di non aver “mai avuto questa scheda SIM e non dico altro”.
Di fronte alla contestazione che dall’analisi dei due cellulari in
suo uso non risultavano chiamate sul territorio svizzero fino alle ore 05.21
del 26.12.2013 mentre che successivamente al fermo del bus, avvenuto alle ore
05.05 e precisamente tra le ore 05.21 e le 05.26 del 26.12.2013, erano stati
composti dapprima un numero __________ __________, poi un n. __________ __________
ed infine un numero __________ __________ dal quale ultimo era stato richiamato
alle ore 05.25, l’accusato, invitato a chiarire chi aveva chiamato con l’utenza
__________ __________ e di cosa aveva parlato, si è avvalso del diritto di non
rispondere.
Alla domanda a sapere se prima del 25.12.2013 aveva già effettuato
un viaggio in autobus alla volta di __________, l’accusato si avvaleva del
diritto di non rispondere.
Confrontato con il riscontro che dai tabulati retroattivi
dell’utenza __________ risultava che questa utenza già il 07.12.2013 si era
allacciata alle ore 01:34 ad un’antenna di __________ analogamente a quanto
avvenuto il 26.12.2013 alle ore 01:14, ciò che conduceva a dubitare che il 7
dicembre 2013 avesse già fatto un precedente trasporto, l’accusato si avvaleva
del diritto di non rispondere, dichiarando di essere innocente (VI PG
15.01.2014).
14. In occasione del verbale del
19 febbraio 2014 dinanzi al PP, l’accusato ripeteva dell’incontro casuale con __________
in un bar a __________ e del passaggio che questi gli aveva dato per la
stazione dei bus. Ripeteva che durante il tragitto verso la stazione dei
pullman, __________ si era fermato sul ciglio della strada, era sceso e aveva
messo dei pacchetti regalo in valigia. Ha precisato che
"
sia i regali sia la valigia si trovavano nel baule dell’auto. In
quel momento io non sono sceso ma subito dopo __________ mi ha chiesto di
aiutarlo. Sono sceso, mi sono recato vicino a lui e mi ha detto di tenere in
mano dei vestiti che lui ha preso dalla valigia affinché lui potesse mettere i
regali sotto i vestiti. Non ho fatto domande e non me ne sono poste sul motivo
per cui ha voluto mettere i pacchetti sotto i vestiti.
ADR che non ricordo se ho chiesto a __________ cosa
contenessero quei pacchetti.
Mi viene detto che in precedenza ho dichiarato che __________ mi
aveva detto che nelle scatole c’era del cioccolato.
E’ vero che nel momento in cui __________ ha messo i pacchetti in
valigia io gli ho chiesto che cosa contenessero e lui mi ha risposto del
cioccolato. E io gliene ho chiesto. Lui mi ha detto di prendere il cioccolato,
io ho aperto il coperchio della scatola e ho detto: “Non c’è cioccolato”.
Mi viene chiesto come ho fatto ad aprire la scatola se avevo
ancora i vestiti in mano nel momento in cui __________ ha messo i pacchetti
nella valigia.
Devo dire che __________ ha preso la valigia dal cofano e l’ha
messa sui sedili posteriori dell’auto. E’ in quel momento che mi ha chiesto
aiuto, dandomi gli indumenti affinché lui mettesse i pacchetti nella valigia.
Quando mi ha detto che potevo prendere la cioccolata, ho messo i
vestiti sopra la parte superiore della valigia aperta e di sicuro ho aperto una
scatola; non so dire, perché non me lo ricordo, se ho aperto anche l’altra
scatola. Ho visto che all’interno c’erano dei pacchetti imballati il cui
contenuto non era visibile.
ADR che __________, quando gli ho chiesto della cioccolata,
non mi ha impedito di riporre i vestiti e di guardare all’interno delle
scatole.
Mi vengono mostrate delle foto figuranti sul rapporto di pesata e
analisi dello stupefacente agli atti che riprendono i pacchetti e la valigia e
mi si chiede se li riconosco.
Mi sembra che la valigia sia quella, come pure i pacchetti regalo.
ADR che la valigia è poi stata chiusa e riposta da __________
nel baule.
ADR che una volta raggiunta la stazione dei pullman abbiamo
visto che l’agenzia era chiusa. Il pullman era posteggiato vicino alla stazione
di benzina. __________ si è fermato, io sono sceso dall’auto e ho preso la mia
valigia e lui mi ha chiesto di prendere anche la sua. Io l’ho scaricata e l’ho
lasciata lì, recandomi al pullman con la mia valigia. __________ è venuto con
me sino a pullman portando con sé la sua valigia. Ho consegnato la mia valigia
all’autista il quale mi ha rilasciato il biglietto, ponendo il mio bagaglio
nello scompartimento bagagli sotto il pullman. Ho salutato __________ e sono
salito sul pullman. Nel momento in cui sono salito sul pullman ho visto __________
discutere con l’autista; non ho visto se la sua valigia è stata caricata sul
pullman. Ribadisco che ho saputo che la valigia di __________ era stata
caricata sul pullman quando siamo arrivati in dogana.
ADR che ho visto che sul mio biglietto era stata incollata
l’etichetta del bagaglio di __________ negli uffici di polizia, quando sono
stato interrogato; in precedenza non ci avevo fatto caso.
Per l’interrogante è pacifico che quel giorno __________ mi ha
consegnato i due pacchetti, la droga, che io avrei dovuto trasportare fino a
destinazione.
Ribadisco che io non ho ricevuto nulla da __________; il suo
bagaglio è stato dato all’autista.
ADR che non ricordo se durante il viaggio in pullman ho
sentito telefonicamente __________.
Prendo atto che nel primo verbale dell’arresto dinnanzi
all’interrogante il 27.12.2013 (p. 6), ho dichiarato che durante il viaggio
detto __________ mi avrebbe contattato per telefono.
Io non lo ricordo più.
Mi si dice che nel precedente verbale ho pure dichiarato che __________
mi avrebbe domandato “dov’ero e come andava” e poi avrebbe appeso.
Mi si chiede dunque il motivo per il quale mi aveva chiamato visto
che c’eravamo visti poco prima.
Io continuo a dire che oggi non ricordo la sua telefonata.
L’interrogante pensa invece che con quella telefonata __________
voleva sincerarsi che il trasporto dello stupefacente proseguiva senza
problemi.
Ne prendo atto, io continuo a dire che non mi ricordo della
telefonata.
Mi si ricorda che gli autisti dell’autobus hanno riferito che io
avevo due borse con me e che le ho registrate entrambe a mio nome.
Si sbagliano io ho dichiarato una sola valigia.
ADR che io non so dire il motivo per il quale i due hanno
dichiarato il falso.
Mi si ricorda che ho dichiarato a verbale in polizia dopo il mio
fermo volevo contattare un amico del __________ per informarlo del mio arresto.
Mi si chiede conferma e per quale motivo.
Non mi ricordo.
ADR che oggi non ricordo di aver detto in polizia di aver
cambiato un pezzo di uno dei miei cellulari, sostituendolo con un altro pezzo,
e neppure di averlo fatto.
Ho già preso atto che dall’esame tecnico del cellulare __________
di mia proprietà risulta che nel periodo 07.12.2013 – 26.12.2013 sono state
inserite due carte SIM, la n. __________ e la n. __________.
Visto che è stata rinvenuta solo una delle due tessere, mi si
chiede che fine ha fatto l’altra.
Non mi ricordo. Non so nulla, nemmeno di avere due schede
telefoniche in mio uso.
Mi si ricorda che l’utenza scomparsa è stata operativa fino al
26.12.2013, ore 05.27, quindi proprio fino al momento in cui sono stato
arrestato. Ciò vuol dire che io ho gettato la carta da qualche parte nel momento
stesso in cui sono stato fermato ritenuto come il controllo dei doganieri è
iniziato verso le 05.00 e di sicuro è durato un po’ di tempo.
Non mi ricordo.
Prova del fatto che avevo due tessere SIM è il rinvenimento sulla
mia persona di due telefoni e solo una carta.
Non mi ricordo.
ADR che io non mi ricordo se ho utilizzato altre carte SIM
con i miei cellulari all’infuori di quella sequestrata.
Prendo atto, a riprova che io avevo in uso la suddetta tessera non
trovata dalla polizia e sicuramente da me gettata prima del mio fermo, che nei
tabulati retroattivi vi sono SMS ricevuti da mia figlia __________ (es. il
04.11.2013 alle ore 12.47 ricevo il seguente SMS: “Bonjour Papa c’est __________
c’est moi qui t’appel avec le téléphone de maman rep stp car moi j’ai pas de
crédit su mon gsm. Merci je te rappel dans 2 min..bisous jtm”).
Non mi ricordo di questo messaggio come pure di aver avuto
contatti con mia figlia con un’altra utenza rispetto a quella sequestratami”.
(VI PP 19.02.2014)
15. In occasione del verbale di
interrogatorio finale del 18 marzo 2014, l’accusato in merito ai telefoni ha
dichiarato che a casa tiene sempre due cellulari ma un’unica carta SIM e che
quando esce per __________ prende un solo cellulare mentre quando è partito per
__________ “li ho presi entrambi nel caso in cui uno si rompesse o si
scaricasse”, precisando che quando un telefono è scarico mette la carta SIM
nell’altro telefono.
Ha dichiarato di non ricordare se durante il viaggio da __________
a __________ ha cambiato la tessera SIM da un cellulare all’altro. Ha affermato
di non ricordarsi di aver cambiato un pezzo del __________ (quello senza carta
SIM) e sebbene confrontato con la dichiarazione contraria da lui resa nel
verbale del 15.01.2014 pag. 4, ha ribadito di non ricordare. Allo stesso modo
ha dichiarato che “non ricordo se possiedo il numero di telefono di __________”
e anche quando gli si è ricordato che nel verbale del 26.12.2013 (pag. 5 righe
44-50) aveva dichiarato che il numero di __________ era registrato sul
cellulare __________ e che questo apparecchio era risultato senza scheda SIM e
quindi senza alcuna rubrica telefonica, ciò che lasciava presumere che il
numero di __________ era registrato nella SIM da lui gettata al momento del
controllo in dogana, IM 1 ha dichiarato di non ricordare.
Il seguito del verbale è stato caratterizzato da numerosi “non
ricordo”:
"
ADR che non mi ricordo a che ora e in che data sono
partito da __________.
Mi si dice che sono partito il 25.12.2013 verso le ore 16.15 e che
quello stesso giorno alle ore 10.32 ho inviato un SMS proprio al numero
riconducibile a __________ (__________) scrivendogli “30 mn”.
Mi si chiede cosa significa detto SMS.
Non mi ricordo.
Prendo atto che quello stesso giorno, un minuto prima (h. 10.31)
ho inviato lo stesso SMS pure alla persona salvata nella rubrica come __________.
Non mi ricordo. __________ è un __________ che abita in __________
e che per un determinato periodo è venuto in __________ come turista.
ADR che io l’avevo conosciuto in __________ e lui è venuto
a rendermi visita in __________, non ricordo però quando.
Non so scrivere messaggi e non so dare una spiegazione su come sia
partito quel messaggio.
Mi si dice che tale SMS è indicativo del fatto che il giorno prima
della mia partenza io mio sarei incontrato con __________ (__________per
l’interrogante), rispettivamente __________ e mi si chiede conferma.
Non mi ricordo.
ADR che non ricordo se ho caricato un credito sulla mia
utenza prima di partire da __________ il 25.12.2013.
Mi si dice che alle ore h. 16.25 del 25.12.2013, quindi subito
dopo essere partito (partenza risulta alle h. 16.15) risulta che il mio
cellulare (utenza gettata) è stato caricato di 10 Euro. (allegato doc. A
al presente verbale; trattasi dei dati estrapolati dalla memoria dei due
cellulari sequestratimi; in contatti colorati in blu si riferiscono al __________
con inserita la carta SIM, mentre quelli grigi si riferiscono al __________).
Non mi ricordo.
Mi si ricorda che gli accertamenti telefonici sull’utenza non
rivenuta al mio fermo, ma risultante inserita nel mio cellulare __________,
hanno fatto emergere un mio ulteriore viaggio attraverso la Svizzera del
06/07.12.2013 e mi si chiede di riferire dove sono andato e cosa ho fatto. Mi
viene mostrato il tabulato retroattivo dell’utenza __________, quella non
rinvenuta e che è risultata essere contenuta nel cellulare __________ fino al
26.12.2013, h. 5.28 (allegato B al presente verbale). Dallo stesso
tabulato risulta un’ulteriore viaggio in Svizzera il 07.12.2013.
Non sono stato in Svizzera in queste date. Non sono mai venuto in
Svizzera in precedenza.
Prendo pure atto che alle ore 1.34 del 07.12.2013, quando mi
trovavo a __________ (__________) sono stato contattato dal n. __________; mi
si dice che più o meno al medesimo orario, e meglio alle ore 1.14 del
26.12.2013 è sempre questo stesso numero a contattarmi.
Mi si chiede a chi appartiene e perché mi ha contattato.
No, non sono io. O meglio la prima volta non ero io.
Mi si chiede dunque se ricordo la seconda volta, il 26.12.2013, e
quindi di riferire a chi corrisponde quel numero.
Non mi ricordo ma è possibile che qualcuno mi abbia contattato.
L’interrogante mi dice che questa risultanza, unitamente alle mie
dichiarazioni di non ricordare nulla e non voler dire nulla, lasciano
sicuramente dubitare che anche quel viaggio era destinato al trasporto di
cocaina.
Ne prendo atto ma ribadisco che non sono io. Non sono mai venuto o
passato dalla Svizzera in precedenza.
ADR che ribadisco di non ricordarmi di aver fatto delle
telefonate nel momento in cui ci siamo fermati in dogana Italo-Svizzera.
Mi viene chiesto se quando dico di non ricordarmi non lo escludo.
Rispondo che non mi ricordo, non mi ricordo.
Ho già preso atto che nei momenti specifici del controllo in
dogana ci sono stati dei tentativi di contatti e pure un contatto riuscito
(chiamata) con tre utenze diverse tramite la mia utenza non ritrovata; ho
cercato di mettermi in contatto con un’utenza __________, un’utenza __________
e un’utenza __________.
Mi si chiede conferma.
Non mi ricordo.
Ho già preso atto dei contatti telefonici da me intrattenuti
unitamente alle 3 utenze da me contattate al momento del controllo in dogana,
perlopiù tramite l’utenza gettata e meglio:
- unitamente all’utenza __________ __________ vi sono 5 contatti
(tentati e non) dal 25.12.2013, h. 14.55 al 26.12.2013, h. 05.21;
- unitamente all’utenza __________ __________ vi sono 22 contatti
dal 15.10.2013 h. 18.39 al 26.12.2013, h. 5.27;
- unitamente all’utenza __________ __________ vi sono 11 contatti
dal 24.11.2013 h. 20.38 al 26.12.2013, h. 5.25.
Tale operatività significa che io ben conoscevo le persone che
utilizzavano le suddette utenze.
Ancora una volta mi si chiede a chi corrispondono le suddette
utenze e i motivi dei miei contatti, ritenuto che l’interrogante crede siano
riconducibili alle persone coinvolte con la cocaina sequestratami.
Non mi ricordo.
Mi si ricorda che nel momento del controllo in dogana, il
26.12.2013, verso le ore 05.00 ho contattato prima l’utenza __________, poi
l’utenza __________ ed infine l’utenza __________, tutte senza successo. Infine
è l’utenza __________ che mi richiama alle 05.27 e c’è un collegamento
(colloquio telefonico) che dura 27 secondi.
Mi si chiede se mi ricordo.
Non mi ricordo.”
(verbale PP 18.03.2014)
16. In aula (cfr. VI imputato
all. 1 al verbale del dibattimento) IM 1 ha dichiarato di contestare “i fatti
del 6/7 dicembre 2013, non ero io. Non sono io che sono venuto in Svizzera. In
merito ai fatti del 25/26 dicembre 2013, dichiaro che la valigia non era la
mia. La valigia era di __________, che l’ha consegnata all’autista del pullman”.
In merito al fatto che il ticket dei due bagagli risultavano sul
suo biglietto, ha ripetuto di aver consegnato la sua valigia e “__________ha
consegnato la sua all’autista subito dopo di me. Io sono salito sull’autobus, __________
è rimasto con il conducente e gli ha consegnato la valigia”, dichiarando di
non saper “spiegare perché i due bagagli sono stati registrati con i due
ticket apposti sul mio biglietto di viaggio. Non ho prestato attenzione”.
Chiesto di spiegare il motivo per il quale nel primo verbale di
Polizia aveva dichiarato che “__________dal canto suo ha messo la sua
valigia nel portabagagli del bus ed il conducente del bus ha messo il ticket a
mio nome”, IM 1 ha risposto di non aver “detto che è stata registrata a
mio nome ma ho detto che il ticket era stato messo sul mio biglietto. __________
non è nemmeno salito sul bus, ha consegnato la valigia e se n’è andato”.
Ha ripetuto che quando il conducente gli ha dato il biglietto, lo
stesso era piegato in due e di non aver quindi visto che c’erano due bagagli
registrati a suo nome sul suo biglietto e che “avrebbe dovuto essercene uno
solo e invece ce n’erano due”.
Alla contestazione del PP che le due valigie erano state
registrate entrambe prima che lui salisse sul bus, IM 1 ha dichiarato, per la
prima volta, di aver “consegnato il mio bagaglio, sono salito sul bus senza
biglietto e l’autista me l’ha consegnato quando io ero già sul bus. Dico questo
oggi perché mi avete posto la domanda”.
Confrontato col dire dei due autisti secondo i quali il passeggero
(IM 1) aveva detto loro di avere due bagagli, l’imputato ha dichiarato
che “non è vero. Io avevo il mio biglietto e ho consegnato una valigia.
L’altra valigia l’ha consegnata __________ agli autisti quando io ero già sul
bus”.
L’imputato ha affermato infine di non sapere per quale motivo i due
autisti del pullman dichiarano entrambi di aver registrato due bagagli a suo
nome, allegando che “i due autisti sono due amici, si saranno messi
d’accordo per dire che io ho dato loro due bagagli. Non so se hanno fatto un
complotto contro di me”.
Ha dichiarato che i pacchi regalo - contenenti la cocaina - sistemati
da __________ nella valigia, erano “nella macchina, lui li ha presi e li ha
messi nella valigia. Io l’ho aiutato tenendo degli abiti che erano nella
valigia, io li ho presi, lui ha messo dentro i pacchi regalo, io gli ho chiesto
cosa contenessero e lui mi ha risposto che all’interno c’era cioccolato”.
Ha dichiarato di non sapere il motivo per il quale __________ gli
aveva detto di mantenere i vestiti ma che “è così che è andata”.
L’imputato ha dichiarato di aver aperto “un pacco perché volevo
prendere un cioccolatino, ma siccome non era cioccolato, l’ho richiuso. Ho
visto che non era cioccolato perché era imballato e quindi non sapevo cosa ci
fosse dentro”, dichiarando di non ricordarsi perché durante l’inchiesta
aveva invece dichiarato di aver aperto entrambe le scatole regalo.
Ha aggiunto di aver aperto il pacchetto regalo “di __________
perché gli ho chiesto se potevo prendere un cioccolatino e lui ha detto “prendi”,
affermando di non aver osato, quando ha visto che nel pacchetto non c’erano
cioccolatini, dire niente a __________ “perché non erano cose mie” e di
non aver pensato a cosa contenessero i pacchetti, “__________mi ha detto che
era cioccolato, quando ho visto che non era cioccolato non mi sono fatto
domande su cosa fosse”.
IM 1 ha dichiarato di non ricordarsi chi lo ha chiamato durante il
viaggio in pullman e di non ricordarsi di aver dichiarato durante l’inchiesta
che __________ lo aveva chiamato durante il viaggio in pullman.
In merito ai telefoni di cui era in possesso al momento del fermo,
IM 1 ha confermato quanto dichiarato in sede d’inchiesta e cioè di aver avuto
con sé due telefoni ma una sola scheda SIM. Ha dichiarato che il telefono nero
era rotto ma di averlo preso perché conteneva i numeri dei suoi figli e di aver
preso con sé il secondo telefono per poter telefonare.
In merito alle telefonate che in base ai tabulati erano state da
lui effettuate poco dopo il fermo del pullman da parte delle Guardie di Confine
ad un’utenza __________, ad un’utenza __________ e ad un’utenza __________,
utenza quest’ultima dalla quale era poi stato richiamato e con la quale aveva
poi parlato, IM 1 ha dichiarato “io non mi ricordo di aver fatto o ricevuto
chiamate”.
In merito alla carta SIM (corrispondente al numero con il finale __________)
con la quale erano stati fatti i tentativi di chiamata sopra indicati e che non
era stata ritrovata al momento del fermo, l’imputato ha dichiarato che “non
mi ricordo assolutamente, io non avevo un’altra carta” (VI imputati pag.
4).
Quo al cambiamento del n. IMEI del telefono __________ riscontrato
dagli inquirenti, l’accusato in aula ha confermato “che è stato cambiato un
pezzo all’interno del telefono” comprato al mercato delle pulci di __________.
A fronte del riscontro costituito dal fatto che il 07.12.2013
l’utenza __________ con il n. finale __________ aveva agganciato una cella di __________,
IM 1 ha dichiarato “non sono io” e di aver acquistato il __________ al
mercato delle pulci qualche giorno prima di partire per __________,
contraddicendo quando da lui stesso dichiarato in sede d’inchiesta.
Confrontato con la sua affermazione di usare due telefoni anche
quando usciva a __________ ed anche con l’affermazione da lui resa nel verbale
PP dell’arresto dove aveva dichiarato di aver acquistato il __________ circa un
anno prima, IM 1 ha dichiarato “no, il telefono rotto l’ho acquistato
qualche giorno prima di partire per __________ al mercato delle pulci. Ho
cambiato il pezzo del telefono lo stesso giorno”, ribadendo che lui “il
7 dicembre 2013 non ero in Svizzera”.
17. Per il processo indiziario,
l’indizio è una circostanza certa dalla quale si può trarre per induzione
logica una conclusione circa la sussistenza o non del fatto da provarsi; se la
circostanza indiziante non è certa devono avantutto accertarla altri elementi
di prova.
Si può fondare il giudizio di condanna mancando prove tranquillanti e sicure su
indizi, che tuttavia permettono un processo di induzione condotto con un metodo
rigorosamente logico e preciso.
L’esistenza o l’inesistenza di un fatto è provata quando il
giudice ne sia personalmente convinto. Egli deve essere moralmente certo. Tale
certezza morale non è data ove egli abbia ancora dubbi ossia quando non sia in
grado di escludere praticamente che nelle circostanze concrete la situazione di
fatto potrebbe essere diversa e giuridicamente non equivalente. Allorquando il
giudice penale, che per legge deve valutare liberamente le prove, raggiunge
tale convincimento, la prova dell’esistenza o dell’inesistenza di un fatto
risulta fornita. Va pure ricordato in questo contesto che il principio “in
dubio pro reo” non significa obbligo per il giudice di prosciogliere ogni volta
che egli, avuto riguardo ad una concreta fattispecie, abbia dei dubbi, ma
soltanto ove egli rimanga nel dubbio, cioè laddove le prove assunte non hanno
potuto procurargli la certezza dell’esistenza o dell’inesistenza di un fatto
rilevante. Devesi comunque trattare di dubbi concreti fondati su circostanze
certe e non di semplici ipotesi di interpretazioni divergenti dei fatti. Quando
comunque il giudice raggiunge senza incorrere in arbitrio una convinzione
determinata, tale principio dubitativo non può trovare applicazione. Inoltre
non è certamente lecito estendere tale principio fino al punto illogico di
valutare tutte le prove in maniera irrazionale solo per poter giungere ad una
dimostrazione favorevole all’imputato.
18. In concreto la Corte è
partita dai riscontri oggettivi che ha poi confrontato con le dichiarazioni dell’imputato
rispettivamente con quelle dei due autisti del pullman.
Da questa analisi è risultato che IM 1 non ha reso una versione
dei fatti lineare e costante. Infatti, nel susseguirsi dei verbali ha
modificato le sue dichiarazioni su punti determinanti; ha sottaciuto taluni
fatti, ha pure mentito e da un certo punto in poi dell’inchiesta, ha fatto
sovente ricorso ai “non ricordo”, contraddicendo dichiarazioni rese
spontaneamente e ha pertanto reso una versione dei fatti non credibile.
18.1 La Corte ha considerato
innanzitutto che la valigia nera che conteneva la cocaina, era registrata come bagaglio
in possesso dell’accusato. L’etichetta del bagaglio era infatti incollata sul
biglietto di viaggio di IM 1 che aveva su di sé al momento del fermo.
Gli autisti del pullman hanno dichiarato, in modo concorde ed
univoco, di aver registrato due bagagli a nome di IM 1 sulla base di quanto
l’accusato stesso aveva dichiarato loro al momento del suo arrivo e cioè di
avere con sé due bagagli. In particolare, l’autista __________ ha dichiarato di
aver registrato i due bagagli a nome di IM 1; correlativamente l’autista __________
ha dichiarato di aver etichettato e caricato due bagagli dell’accusato nel
pullman.
La Corte ha considerato inoltre, su tale punto, che l’accusato nel
primo verbale di polizia aveva dichiarato che “__________dal canto suo ha
messo la sua valigia nel portabagagli del bus e il conducente del bus ha messo
il ticket a mio nome” e che solo nel prosieguo dei verbali ha dichiarato
invece di essersi accordo dei ticket dei due bagagli sul suo biglietto solo al
momento del fermo.
18.2 La Corte ha considerato ancora
che al momento del fermo l’accusato era in possesso di due __________ ma di una
sola carta SIM, vero è che ha dichiarato di utilizzare la SIM spostandola da un
telefono all’altro. Detta affermazione dell’accusato è stata sconfessata:
- dall’operatività del __________
in possesso di IM 1, dal quale è emerso che è stato modificato il numero IMEI
del telefono (fatto questo che l’imputato ha ricondotto alla circostanza di
aver sostituito il pezzo del telefono comprato al mercato a __________ di cui
nel prosieguo dell’inchiesta ha poi dichiarato di non ricordare);
- dalla circostanza che il
telefono __________ è stato utilizzato con una tessera telefonica
(corrispondente al n. __________) che non è stata ritrovata in possesso
dell’accusato, poco dopo il fermo ed il controllo doganale da parte delle GdC.
In particolare, sono registrati un tentativo di chiamata ad un’utenza __________,
poi di un’utenza __________ e infine di un’utenza __________ che richiama
l’accusato alle ore 05.27 con un colloquio durato 27 secondi.
Ne consegue il fatto certo che l’accusato, successivamente al
fermo in dogana, dopo averla utilizzata, ha gettato la carta SIM corrispondente
al n. __________.
Inoltre, vi è che su queste telefonate l’accusato inizialmente
nega di averle effettuate dichiarato che “non ho chiamato nessuno” (VI
PG 15.01.2014 pag. 6), mentre successivamente dichiara di non ricordarsi di
aver eseguito dette telefonate dopo il fermo in dogana, ciò che non è
assolutamente credibile anche perché i tabulati attestano numerosi contatti con
ciascuna delle utenze con cui ha cercato di mettersi in contatto dopo il fermo
in dogana che dimostrano che l’accusato conosceva bene le persone con le quali
ha cercato di mettersi in contatto, fondando con ciò una volta in più la poca
credibilità delle sue dichiarazioni.
18.3 Oltre a queste risultanze, in
concreto vi è anche che l’imputato su taluni punti determinanti, ha reso
dichiarazioni tutt’altro che lineari e costanti.
In merito alle due scatole contenenti la cocaina ha infatti
dapprima dichiarato di non aver visto cosa c’era all’interno dei pacchi regalo
e che __________ gli aveva detto che contenevano della cioccolata
(VI 26.12.2013 pag. 4); in seguito ha affermato invece di aver aperto
entrambe le scatole per prendere un cioccolatino, constatando che all’interno
c’era qualcosa di imballato che a detta di __________ era cioccolata (VI PP
27.12.2013); successivamente ancora ha precisato di aver aperto sicuramente una
scatola e di non ricordare se ha aperto anche la seconda (VI PP 19.02.2014).
Analogamente, del tutto poco credibile è il contesto descritto
dall’imputato per giustificare il fatto di aver toccato le scatole con la
cocaina. Infatti, a parte che è poco convincente che trattandosi di pacchi regalo,
l’accusato si permetta di aprirli per prendere un cioccolatino, in concreto vi
è che una volta afferma che l’inserimento delle scatole è stato fatto nel baule
dell’auto, scendendo dalla stessa, con lui che su richiesta di __________
teneva in mano i vestiti (VI 26.12.2013; VI 27.02.2013), poi la stessa
operazione di inserimento dei pacchi in valigia indica invece che è avvenuta
sui sedili posteriori dell’auto (VI PP 19.02.2014). Per non parlare poi di chi
ha chiuso la valigia dopo questa operazione; l’imputato infatti nel verbale del
26.12.2013 dice che è stato __________ a chiuderla, mentre nel verbale del
27.12.2013 afferma di aver chiuso lui la valigia per poi affermare infine di
nuovo, nel verbale del 19.02.2014, che a chiudere la valigia è stato __________.
Anche in merito a chi ha scaricato la valigia nera dall’auto,
l’imputato non è stato lineare. Infatti, nella versione che aveva reso
inizialmente, l’imputato non aveva avuto alcun contatto con la valigia nera
contenente i pacchi regalo con la cocaina (VI 26.12.2013; VI 27.12.2013 pag.
5), vero è che aveva rifiutato di prenderla alla richiesta di __________, poi
affermava invece di aver preso la valigia di __________, di averla scaricata
dall’auto e di averla appoggiata per terra (VI 27.12.2013 pag. 7; VI 19.02.2014
pag. 5).
In relazione alla sistemazione della valigia nera sul pullmann,
l’imputato ha dapprima affermato che “__________dal canto suo ha messo la
valigia nel portabagagli del bus” (VI 26.12.2013 pag. 3) ed ancora che “io
avevo un solo bagaglio ed il secondo è di __________, che l’ha caricato da solo”
(verb. cit. pag. 5); poi ha dichiarato che “l’autista e il mio conoscente
hanno messo l’altra valigia nel bus” (VI 27.12.2013 pag 5); a pag. 7
del medesimo verbale ha riferito che “__________ha consegnato la sua valigia
all’autista il quale l’ha messa nel pulmann”. Su tale punto IM 1 ha infine
affermato che “io sono salito sul bus e da lì non ho più visto chi ha
caricato la valigia, se è stato __________ o l’autista” (verb. cit. pag.
9); dinanzi al GPC ha ribadito che “non ero presente quando il mio
conoscente __________ ha consegnato la sua valigia”, precisando infine che
“non ho visto se la sua valigia è stata caricata sul pullman” (VI
19.02.2014 pag. 5).
Infine, la Corte ha ritenuto anche significativo che per buona
parte dei verbali effettuati, l’imputato ha risposto alle domande postegli
dagli inquirenti mentre che in concomitanza con la produzione della
documentazione medica concernente i postumi dell’incidente da lui subito nel
lontano 1992, segnatamente a partire dal verbale d’interrogatorio del
19.02.2014, IM 1 ha fatto abbondantemente ricorso ai “non ricordo”, che ha
riferito anche a precedenti affermazioni da lui spontaneamente rese. Basta
citare la sua affermazione, ribadita più volte, di aver ricevuto, durante il
viaggio in bus, una telefonata da __________ (VI 26.12.2013 pag. 4; VI
27.12.2013 pag. 6 e 9), telefonata della quale a partire dal verbale del
19.02.2014 dichiara di non più ricordarsi; o ancora l’affermazione di aver sostituito
la parte posteriore del telefono __________ con un pezzo comprato al mercato
delle pulci di __________ (VI 15.01.2014 pag. 4), di cui ha poi dichiarato di
non ricordarsi (VI 18.03.2014 pag. 3), per poi riaffermare al dibattimento
la primitiva dichiarazione (VI imputato all. 1 al verbale del dibattimento).
19. Preso atto di tutte queste
risultanze, la Corte ha maturato il convincimento che la valigia nera
contenente la cocaina era riconducibile all’imputato, che alla stazione dei bus
di __________ l’ha fatta caricare sul pullman e registrare a suo nome, ritenuto
che al momento del fermo in dogana, a __________, l’imputato ha cercato di
prendere contatto con persone che - sia per il momento in cui sono state
chiamate e cioè poco dopo il fermo in dogana, sia a motivo che l’imputato ha
gettato la scheda SIM dopo averla usata per chiamarle - sono evidentemente
collegate allo stupefacente, comprovando con ciò definitivamente la sua
consapevolezza della cocaina all’interno della valigia. Pertanto, la Corte ha
concluso che l’imputato ha consapevolmente detenuto e trasportato da __________
(__________) fino a __________, dove è stato fermato, 995 grammi netti di cocaina occultati nella valigia nera e destinati a __________.
20. In merito al trasporto del 6/7
dicembre 2013 di un imprecisato quantitativo di cocaina che la Pubblica accusa
ha imputato a IM 1, sostanzialmente sulla base del riscontro che l’utenza __________
(corrispondente al n. __________) gettata dall’imputato si è agganciata alla
rete di __________ anche il 6/7 dicembre 2013 alle ore 01.34, contattata dallo
stesso numero __________ che lo ha chiamato alle ore 01.14 il 26.12.2013, la
Corte - pur prendendo atto della pregnanza di detto elemento - non ha trovato
sufficienti elementi agli atti per confermare l’esecuzione di un precedente
trasporto di cocaina ad opera di IM 1, perché anche volendo ammettere che
l’utenza __________ sia sempre stata in suo uso - ciò che non è dimostrato -
ancora non è comprovato che anche in quella occasione abbia trasportato
cocaina, per cui l’imputato è stato prosciolto dalla relativa imputazione.
21. Giusta il disposto dell’art.
19 cpv. 1 lett. b e lett. d LStup, è punito con una pena detentiva sino a tre
anni o con una pena pecuniaria chi, senza essere autorizzato, tra l’altro,
detiene e trasporta stupefacenti, ritenuto che, conformemente all’art. 19 cpv.
2 lett. a LStup, l’autore è punito con una pena detentiva non inferiore a un
anno cui può essere cumulata una pena pecuniaria, se sa o deve presumere che
l’infrazione può mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di
molte persone.
Non occorre spendere molte parole per ritenere che l’illecita
attività svolta dall’accusato va qualificata, come indicato nell’atto d’accusa,
quale infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti a motivo del quantitativo
di quasi un chilo di cocaina che ha detenuto e trasportato in Svizzera.
22. L’art. 47 CP stabilisce che
il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore, tiene conto della vita
anteriore e delle condizioni personali dell’autore nonché dell’effetto che la
pena avrà sulla sua vita. Quali criteri per la determinazione della colpa la
norma menziona il grado di lesione (o esposizione a pericolo) del bene
giuridico offeso, la riprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi
perseguiti, nonché, avuto riguardo alle circostanze interne ed esterne, secondo
la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la
lesione.
In concreto la colpa dell’accusato risulta essere oggettivamente grave
avuto riguardo al quantitativo di sostanza stupefacente, quasi un chilo di
cocaina, avente un grado di purezza variante dal 43% al 44%, che ha detenuto e
trasportato in Svizzera. Si tratta di un quantitativo tale da mettere in
pericolo la salute di un considerevole numero di persone, anche se è stato
considerato che la cocaina era in transito e destinata all’estero.
Quanto al ruolo di IM 1, si deve ritenere che ha agito quale
semplice corriere per conto di persone rimaste sconosciute ma che si situano
certamente su di un gradino più alto rispetto a lui. IM 1 è rimasto fedele al
compito di corriere della droga che si era assunto e lo ha svolto fino in
fondo, avuto riguardo alla determinazione nel negare fino alla fine le sue
responsabilità e soprattutto poi considerato che gettando la carta SIM, ha
cercato di impedire che si potesse risalire ai contatti avuti con i mandanti
e/o i destinatari della sostanza stupefacente.
L’assenza di collaborazione che ha caratterizzato il comportamento
dell’accusato è senz’altro legittima, ma non comporta sconti di pena.
Pur senza riconoscere l’attenuante specifica dell’art. 19 CP per
la comprovata esistenza di elementi che indiziano spirito di presenza e
lucidità dell’imputato oltre che in base al rapporto del dottor __________, la
Corte ha tenuto ampiamente conto delle condizioni personali e di salute
difficili dell’accusato, come sostenuto dalla Difesa, e ha considerato la sua
particolare sensibilità alla pena, sia a motivo dell’età, trattandosi di un
ultrasessantenne, sia per il fatto che in carcere si trova solo visto che la
famiglia è lontana.
Tutto ciò considerato e tenuto conto del carcere preventivo
sofferto, la Corte ha ritenuto adeguata alla colpa dell’accusato la pena di due
anni e mezzo di pena detentiva.
Infine, preso atto che IM 1 non ha precedenti, la prognosi non può
dirsi sfavorevole di modo che la Corte ha fissato, per tener conto della sua
colpa, in 6 mesi la pena da espiare, mentre per il resto è sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di tre anni, leggermente più lungo
rispetto al minimo edittale ritenuto che, per ragioni di prevenzione speciale,
la mancata assunzione di responsabilità non consente una prognosi completamente
favorevole.
23. La sostanza stupefacente
sequestrata va confiscata e distrutta.
Fatti
I telefoni cellulari e le schede SIM, che sono state utilizzati nell’ambito del
traffico di cocaina, vanno confiscati.
Sugli ulteriori oggetti viene mantenuto il sequestro conservativo in quanto
mezzi di prova.
24. Visto l’esito del procedimento,
la tassa di giustizia di fr. 1'000.-- e i disborsi sono posti a carico del
condannato in ragione di 2/3; per il rimanente sono a carico dello Stato.
Le spese per la difesa d’ufficio - approvate per complessivi
fr. 7'120.55 - sono sostenute dallo Stato, con la riserva di cui
all’art. 135 cpv. 4 CPP in caso di ritorno a miglior fortuna
dell’imputato.
Visti gli art. 12, 40, 43, 44,
47, 51, 69 CP;
19 cpv. 1 e 2 LStup;
135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
IM 1
1. è autore colpevole di:
infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva
presumere poter mettere in pericolo, direttamente o indirettamente, la salute
di molte persone,
per avere, senza essere autorizzato,
tra il 25 e il 26 dicembre 2013, detenuto e trasportato da __________
(__________) in Svizzera fino al valico autostradale di __________, un
quantitativo complessivo di 995.28 grammi netti di cocaina (con un grado di purezza variante fra il 43% e il 44%), sequestrata dalla Polizia cantonale,
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei
considerandi.
Considerandi
2.
IM 1 è prosciolto
dall’imputazione di infrazione alla LF sugli stupefacenti in relazione al
trasporto del 6/7.12.2013 di un imprecisato quantitativo di cocaina.
3.
Di conseguenza, IM 1 è
condannato alla pena detentiva di anni 2 (due) e mesi 6 (sei), da dedursi il
carcere preventivo sofferto.
4.
L’esecuzione della
pena detentiva è sospesa in ragione di anni 2 (due), con un periodo di prova di
anni 3 (tre). Per il resto è da espiare.
5.
La tassa di giustizia di
fr. 1'000.-- e i disborsi sono posti a carico del condannato in ragione di 2/3.
Per il rimanente (1/3) sono a carico dello Stato.
6.
A garanzia del pagamento di
tassa di giustizia e spese processuali, è mantenuto il sequestro conservativo
sull’importo di fr. 388.50 in sequestro.
7.
È ordinata la confisca e la
distruzione di 4 confezioni singole di cocaina contenute in 2 scatole regalo
(rep. SAD 2014/04177).
8.
È ordinata la confisca dei
telefoni cellulari e della carta SIM in sequestro ed elencati nell’atto
d’accusa.
9.
È ordinato il sequestro
conservativo in quanto mezzi di prova di:
- 2 titoli di trasporto __________
(n. rep. 31357);
- custodia in plastica verde
con biglietti (n. rep. 31358);
- biglietto per bagagli __________
n. __________ (n. rep. 31359);
- valigia di colore nero
marca __________ contenente abbigliamento (n. rep. 31360).
10.
Le spese per la difesa
d’ufficio sono sostenute dallo Stato.
10.1
La nota professionale
dell’avv. DUF 1 è approvata per:
onorario (fr. 250.--/h) fr. 1'437.50
onorario (fr. 180.--/h) fr. 5'280.00
spese (6%) fr. 403.05
totale fr. 7'120.55
§ La quantificazione della
retribuzione è impugnabile dal difensore d’ufficio alla Corte dei reclami
penali nel termine di 10 giorni
(art. 135 cpv. 3 e 396 cpv. 1 CPP).
10.2
Il condannato è tenuto a
rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 7'120.55 non appena
le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
Intimazione a: -
Per la Corte delle assise
criminali
La Presidente La
vicecancelliera
Distinta spese (2/3):
Tassa di giustizia fr. 666.65
Inchiesta preliminare fr. 5'791.57
Altri disborsi (postali, tel.,
ecc.) fr. 93.90
fr. 6'552.12
============
Il rimanente è a carico dello
Stato.