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Decisione

72.2014.39

Infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti per aver trasportato dal Belgio in Svizzera 995.28 grammi di cocaina

9 maggio 2014Italiano51 min

Source ti.ch

Fatti

I telefoni cellulari e le schede SIM, che sono state utilizzati nell’ambito del

traffico di cocaina, vanno confiscati.

Sugli ulteriori oggetti viene mantenuto il sequestro conservativo in quanto

mezzi di prova.

24. Visto l’esito del procedimento,

la tassa di giustizia di fr. 1'000.-- e i disborsi sono posti a carico del

condannato in ragione di 2/3; per il rimanente sono a carico dello Stato.

Le spese per la difesa d’ufficio - approvate per complessivi

fr. 7'120.55 - sono sostenute dallo Stato, con la riserva di cui

all’art. 135 cpv. 4 CPP in caso di ritorno a miglior fortuna

dell’imputato.

Visti gli art. 12, 40, 43, 44,

47, 51, 69 CP;

19 cpv. 1 e 2 LStup;

135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

IM 1

1. è autore colpevole di:

infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva

presumere poter mettere in pericolo, direttamente o indirettamente, la salute

di molte persone,

per avere, senza essere autorizzato,

tra il 25 e il 26 dicembre 2013, detenuto e trasportato da __________

(__________) in Svizzera fino al valico autostradale di __________, un

quantitativo complessivo di 995.28 grammi netti di cocaina (con un grado di purezza variante fra il 43% e il 44%), sequestrata dalla Polizia cantonale,

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei

considerandi.

Considerandi

2.

IM 1 è prosciolto

dall’imputazione di infrazione alla LF sugli stupefacenti in relazione al

trasporto del 6/7.12.2013 di un imprecisato quantitativo di cocaina.

3.

Di conseguenza, IM 1 è

condannato alla pena detentiva di anni 2 (due) e mesi 6 (sei), da dedursi il

carcere preventivo sofferto.

4.

L’esecuzione della

pena detentiva è sospesa in ragione di anni 2 (due), con un periodo di prova di

anni 3 (tre). Per il resto è da espiare.

5.

La tassa di giustizia di

fr. 1'000.-- e i disborsi sono posti a carico del condannato in ragione di 2/3.

Per il rimanente (1/3) sono a carico dello Stato.

6.

A garanzia del pagamento di

tassa di giustizia e spese processuali, è mantenuto il sequestro conservativo

sull’importo di fr. 388.50 in sequestro.

7.

È ordinata la confisca e la

distruzione di 4 confezioni singole di cocaina contenute in 2 scatole regalo

(rep. SAD 2014/04177).

8.

È ordinata la confisca dei

telefoni cellulari e della carta SIM in sequestro ed elencati nell’atto

d’accusa.

9.

È ordinato il sequestro

conservativo in quanto mezzi di prova di:

- 2 titoli di trasporto __________

(n. rep. 31357);

- custodia in plastica verde

con biglietti (n. rep. 31358);

- biglietto per bagagli __________

n. __________ (n. rep. 31359);

- valigia di colore nero

marca __________ contenente abbigliamento (n. rep. 31360).

10.

Le spese per la difesa

d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

10.1

La nota professionale

dell’avv. DUF 1 è approvata per:

onorario (fr. 250.--/h) fr. 1'437.50

onorario (fr. 180.--/h) fr. 5'280.00

spese (6%) fr. 403.05

totale fr. 7'120.55

§ La quantificazione della

retribuzione è impugnabile dal difensore d’ufficio alla Corte dei reclami

penali nel termine di 10 giorni

(art. 135 cpv. 3 e 396 cpv. 1 CPP).

10.2

Il condannato è tenuto a

rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 7'120.55 non appena

le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

Intimazione a: -

Per la Corte delle assise

criminali

La Presidente La

vicecancelliera

Distinta spese (2/3):

Tassa di giustizia fr. 666.65

Inchiesta preliminare fr. 5'791.57

Altri disborsi (postali, tel.,

ecc.) fr. 93.90

fr. 6'552.12

============

Il rimanente è a carico dello

Stato.