72.2014.4
Truffa a mezzo di ricevute postali falsificate. Lavoro di pubblica utilità
16 dicembre 2014Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
72.2014.4
Lugano,
16 dicembre 2014/rs
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte
delle assise correzionali di Bellinzona
composta da:
giudice Marco Villa, Presidente
Orsetta Bernasconi, vicecancelliera
sedente nell’aula
penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale Ministero
Pubblico
e in qualità di accusatori
privati:
ACPR 1,
ACPR 2,
contro
IM 1, nata _______
rappresentata dall’avv. DUF 1
imputata, a norma dell'atto
d'accusa 4/2014 del 7.01.2014 emanato dal Procuratore Pubblico PP 1, di
1. ripetuta truffa,
consumata e tentata
per avere,
a __________, __________ e __________ (__________),
nel corso dei mesi di luglio 2012 e febbraio 2013,
alfine di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
affermando cose false o dissimulando cose vere o confermandone
subdolamente l’errore, ripetutamente ingannato, rispettivamente tentato di
ingannare con astuzia terze persone, inducendole in tal modo ad atti
pregiudizievoli al proprio patrimonio o a quello altrui per un ammontare
complessivo di fr. 2'680.00, rispettivamente tentando di indurli ad atti
pregiudizievoli al patrimonio per ulteriori fr. 702.40,
e meglio per avere,
1.1. a __________, nel
corso del mese di luglio 2012,
tentato di ingannare con astuzia __________, curatore finanziario
della di lei figlia __________,
segnatamente, nell’intento di dimostrare l’avvenuto pagamento
delle fatture relative ai canoni di telefonia fissa ____ per il periodo ottobre
2011 – febbraio 2012, fatture intestate alla di lei figlia __________, ma in
uso all’imputata,
dopo aver effettuato, alfine di avere una ricevuta regolarmente
timbrata da “ACPR 2”, il pagamento dell’importo di fr. 2.40 a favore della __________,
intenzionalmente modificato la ricevuta postale, già timbrata da “ACPR
2”, alterando la parte superiore concernente il beneficiario del pagamento,
nonché l’importo versato, facendo risultare un versamento a favore di __________,
__________, __________, dell’importo di fr. 702.40,
presentando tale ricevuta modificata a comprova del suo falso
pagamento a __________, in ottemperanza al riconoscimento di debito da lei
sottoscritto in data 14 giugno 2012,
ritenuto che a seguito del ricevimento di alcuni solleciti da
parte di ____________________, __________ ha provveduto al pagamento, per conto
di __________, dell’importo di fr. 702.40, compensando lo stesso con il credito
per il canone di locazione vantato dall’imputata nei confronti della figlia __________;
1.2 a __________, __________
e __________ (__________),
nel mese di febbraio 2013,
nell’intento di dimostrare l’avvenuto pagamento del
soggiorno/vacanza presso il villaggio __________ di __________ con partenza il
10 febbraio 2013 e ritorno il 17 febbraio 2013, e quindi ricevere dall’agenzia
di viaggio i biglietti aerei e i documenti relativi alla prenotazione
dell’hotel (voucher),
intenzionalmente modificato la ricevuta postale, già timbrata da “ACPR
2”, relativa al versamento dell’importo di fr. 8.00 appositamente versato a
tale scopo a favore della __________, alterando la parte superiore della
ricevuta, facendo risultare un versamento a favore della società ACPR 1, __________,
__________, nonché l’importo versato, facendolo diventare fr. 2'680.00, così da
ottenere una ricevuta postale tale da poter dimostrare l’avvenuto pagamento del
costo totale del viaggio/vacanza ed ottenere quindi i vari documenti di
viaggio,
cagionando un danno alla società ACPR 1, __________, di CHF
2'680.00, somma anticipata dall’Agenzia per il viaggio/vacanza summenzionato;
2. falsità in documenti,
ripetuta
per avere,
nelle circostanze di tempo e di luogo indicate al punto 1 del
presente atto di accusa,
allo scopo di procacciarsi un indebito profitto,
formato documenti falsi e fatto uso dei medesimi a scopo di
inganno,
e meglio per avere
2.1 nelle circostanze di
tempo e di luogo indicate al punto 1.1. del presente atto di accusa,
falsificato la ricevuta postale datata 9 luglio 2012, già timbrata
da “ACPR 2”, relativa al versamento dell’importo di CHF 2.40 a favore di __________, modificando il beneficiario e la cifra facendo risultare l’avvenuto
pagamento di CHF 702.40 a favore di __________, __________, Casella Postale, __________,
così da ottenere una ricevuta postale tale da poter dimostrare a __________
l’avvenuto pagamento del canone di telefonia per il periodo ottobre 2011 –
febbraio 2012, e meglio come indicato al punto 1.1.;
2.2 nelle circostanze di
tempo e di luogo indicate al punto 1.2. del presente atto di accusa,
falsificato la ricevuta postale datata 7 febbraio 2013, già
timbrata da “ACPR 2”, relativa al versamento dell’importo di CHF 8.00 a favore di __________, modificando il destinatario e la cifra facendo risultare l’avvenuto
pagamento di CHF 2'680.00 a favore della ACPR 1, __________, così da ottenere
una ricevuta postale tale da poter dimostrare l’avvenuto pagamento del
viaggio/vacanza da lei acquistato e menzionato al punto 1.2;
fatti avvenuti: a __________ e __________ nel periodo
luglio 2012 - febbraio 2013, allorquando si trovava ancora nel periodo di prova
per la sospensione condizionale di 5 (cinque) anni della pena di 18 mesi di
detenzione inflittale il 16 marzo 2009 dal Presidente della Corte delle assise
correzionali di __________;
reati previsti: dagli art. 146 cpv. 1 CP e art. 251 cifra 1
CP;
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputata IM 1, assistita
dal difensore d’ufficio avv. DUF 1.
Espletato il
pubblico dibattimento dalle ore 09:35 alle ore 16:30.
Sentiti: - il Procuratore Pubblico,
la quale, dopo aver ripercorso i fatti e posto l’accento sul fatto che
l’imputata ha già sulle spalle una condanna per comportamenti simili, conclude
chiedendo la conferma in fatto e in diritto dell’atto d’accusa e, visto che
l’imputata ha ripetutamente tradita la fiducia concessale nell’ambito delle
precedenti condanne sospese condizionalmente e, in mancanza di una prognosi
particolarmente favorevole, conclude chiedendo la condanna dell’imputata alla
pena detentiva di 90 giorni da espiare, con revoca della sospensione
condizionale delle precedenti condanne del 16.3.2009 e 11.6.2012, senza opporsi
all’eventuale condanna a 360 ore di lavoro di pubblica utilità. Chiede infine
l’accoglimento delle pretese dell’AP ACPR 1, richiamando lo scritto 27.10.2014
agli atti;
- l’avv. DUF 1, difensore
dell’imputata, il quale dopo aver ripercorso la vita anteriore della sua
assistita e posta in evidenza la sua fragilità caratteriale, conclude chiedendo
che non venga inflitta una pena detentiva, bensì un lavoro di pubblica utilità,
comunque in misura ridotta rispetto alle ore richieste dal PP, in quanto sanzione
più consona alla situazione della sua assistita, ritenuto soprattutto che una
pena detentiva espiativa pregiudicherebbe oltremodo la sua vita familiare, in
particolare il bisogno di assistenza delle figlie. Chiede inoltre che non
vengano revocate le sospensioni condizionali delle precedenti condanne e che
venga ordinata una misura ambulatoriale di accompagnamento psicologico. Quo
alle pretese dell’AP ACPR 1 si rimette al giudizio della Corte.
Preso atto che le
parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della
sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;
visti gli art. 12, 22, 37 segg.,
40, 42, 44, 46, 47, 48a, 49, 93, 94, 95, 146 cpv. 1 e 251 n. 1 CP;
Fatti
80 segg., 84 segg., 135, 335 segg., 422 segg. CPP e 22 TG sulle
spese;
dichiara e pronuncia:
IM 1
1. è autrice colpevole di:
1.1. ripetuta truffa in parte
tentata
per avere, a __________ e __________, nel periodo
9.7.2012/9.2.2013:
1.1.1. compiuto senza risultato tutti
gli atti necessari per ingannare con astuzia __________;
1.1.2. ingannato con astuzia la ACPR
1 per un importo denunciato di fr. 2'680.-;
1.2. ripetuta falsità in
documenti
per avere, a __________ e __________, nel periodo
9.7.2012/9.2.2013, falsificato e fatto uso a scopo di inganno di due ricevute
postali;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei
considerandi.
Considerandi
2.
IM 1 è condannata a
prestare 360 (trecentosessanta) ore di lavoro di pubblica utilità.
3.
Non è revocata la
sospensione condizionale della pena pecuniaria di 5 aliquote giornaliere da fr.
30.
- cadauna inflitta a IM 1 con decreto d’accusa 11.6.2012 del Ministero pubblico
del Canton ____, ma il periodo di prova è prolungato di un anno.
4.
Non è revocata la
sospensione condizionale della pena detentiva di 18 mesi inflitta a IM 1 con
sentenza 16.3.2009 della Assise correzionali di __________ ma la condannata
viene ammonita.
5.
Sono ordinate a IM 1 per un
periodo di prova di un anno:
5.1
un’assistenza riabilitativa
ai sensi dell’art. 93 CP limitatamente all’esecuzione del punto 5.2 del
presente dispositivo;
5.2
una cura psicologica quale
norma di condotta ai sensi dell’art. 94 CP.
5.3
Richiamato l’art. 95 cpv. 3,
4.
e 5 CP l’imputata è resa attenta che se si sottrae all’assistenza riabilitativa
o disattende la norma di condotta o se essa si rivela inattuabile o non più
necessaria, il giudice o l’autorità preposta all’esecuzione delle pene può:
-- prorogare della metà la
durata del periodo di prova;
-- porre fine all’assistenza
riabilitativa o riorganizzarla;
-- modificare o abrogare la
norma di condotta o impartirne di nuove;
-- revocare la sospensione
condizionale della pena detentiva o ordinare il ripristino dell’esecuzione
della pena o della misura qualora vi sia seriamente d’attendersi che il
condannato commetterà nuovi reati.
6.
IM 1 è condannata a versare
fr. 253.- all’AP ACPR 1.
§ Per ogni altra pretesa nei
confronti di IM 1 l’AP ACPR 1 è rinviata al foro civile.
7.
La tassa di giustizia di
fr. 500.- (cinquecento) e le spese procedurali sono poste a carico di IM 1.
8.
Le spese per la difesa
d’ufficio di IM 1 sono sostenute dallo Stato.
8.1
Le note professionali del
2.12.2013
e del 10.12.2014 dell’avv. DUF 1 sono approvate per:
onorario fr. 2'295.-
spese fr. 144.-
totale fr. 2'439.-
8.2
IM 1 è tenuta a rimborsare allo
Stato del Cantone Ticino l’importo di fr 2’439.- non appena le sue condizioni
economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
Per la Corte delle assise
correzionali
Il Presidente La
vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Altri disborsi (postali, tel.,
ecc.) fr. 97.85
fr. 797.85
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