Lexipedia

Decisione

72.2014.4

Truffa a mezzo di ricevute postali falsificate. Lavoro di pubblica utilità

16 dicembre 2014Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

80 segg., 84 segg., 135, 335 segg., 422 segg. CPP e 22 TG sulle

spese;

dichiara e pronuncia:

IM 1

1. è autrice colpevole di:

1.1. ripetuta truffa in parte

tentata

per avere, a __________ e __________, nel periodo

9.7.2012/9.2.2013:

1.1.1. compiuto senza risultato tutti

gli atti necessari per ingannare con astuzia __________;

1.1.2. ingannato con astuzia la ACPR

1 per un importo denunciato di fr. 2'680.-;

1.2. ripetuta falsità in

documenti

per avere, a __________ e __________, nel periodo

9.7.2012/9.2.2013, falsificato e fatto uso a scopo di inganno di due ricevute

postali;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei

considerandi.

Considerandi

2.

IM 1 è condannata a

prestare 360 (trecentosessanta) ore di lavoro di pubblica utilità.

3.

Non è revocata la

sospensione condizionale della pena pecuniaria di 5 aliquote giornaliere da fr.

30.

- cadauna inflitta a IM 1 con decreto d’accusa 11.6.2012 del Ministero pubblico

del Canton ____, ma il periodo di prova è prolungato di un anno.

4.

Non è revocata la

sospensione condizionale della pena detentiva di 18 mesi inflitta a IM 1 con

sentenza 16.3.2009 della Assise correzionali di __________ ma la condannata

viene ammonita.

5.

Sono ordinate a IM 1 per un

periodo di prova di un anno:

5.1

un’assistenza riabilitativa

ai sensi dell’art. 93 CP limitatamente all’esecuzione del punto 5.2 del

presente dispositivo;

5.2

una cura psicologica quale

norma di condotta ai sensi dell’art. 94 CP.

5.3

Richiamato l’art. 95 cpv. 3,

4.

e 5 CP l’imputata è resa attenta che se si sottrae all’assistenza riabilitativa

o disattende la norma di condotta o se essa si rivela inattuabile o non più

necessaria, il giudice o l’autorità preposta all’esecuzione delle pene può:

-- prorogare della metà la

durata del periodo di prova;

-- porre fine all’assistenza

riabilitativa o riorganizzarla;

-- modificare o abrogare la

norma di condotta o impartirne di nuove;

-- revocare la sospensione

condizionale della pena detentiva o ordinare il ripristino dell’esecuzione

della pena o della misura qualora vi sia seriamente d’attendersi che il

condannato commetterà nuovi reati.

6.

IM 1 è condannata a versare

fr. 253.- all’AP ACPR 1.

§ Per ogni altra pretesa nei

confronti di IM 1 l’AP ACPR 1 è rinviata al foro civile.

7.

La tassa di giustizia di

fr. 500.- (cinquecento) e le spese procedurali sono poste a carico di IM 1.

8.

Le spese per la difesa

d’ufficio di IM 1 sono sostenute dallo Stato.

8.1

Le note professionali del

2.12.2013

e del 10.12.2014 dell’avv. DUF 1 sono approvate per:

onorario fr. 2'295.-

spese fr. 144.-

totale fr. 2'439.-

8.2

IM 1 è tenuta a rimborsare allo

Stato del Cantone Ticino l’importo di fr 2’439.- non appena le sue condizioni

economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

Per la Corte delle assise

correzionali

Il Presidente La

vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Altri disborsi (postali, tel.,

ecc.) fr. 97.85

fr. 797.85

============