72.2014.45
Trasportato sul proprio taxi delle persone in possesso di cocaina, nel complesso 1 kg. Sincero pentimento
19 novembre 2014Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto
n.
72.2014.45
Lugano,
19 novembre 2014 /md
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte delle assise criminali
composta da:
giudice Marco
Villa, Presidente
GI 1 giudice
a latere
GI 2 giudice
a latere
Orsetta
Bernasconi, vicecancelliera
sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale
Ministero pubblico
contro
IM 1
rappresentato dall’avv. DF 1
imputato, a
norma dell’atto d’accusa nr. 42/2014 del 3 aprile 2014 emanato dal Procuratore
pubblico PP 1, di
complicità in infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome riferita ad un quantitativo di stupefacente che sapeva o
doveva presumere poter mettere in pericolo, direttamente o indirettamente, la
salute di molte persone;
e meglio, per avere, senza essere autorizzato, nel periodo
compreso tra il mese di dicembre 2009 e il 3 novembre 2010, a __________, __________, __________, __________, __________/__________, trasportato sul
proprio taxi delle persone che detenevano della cocaina pari a circa 1’370/80
grammi lordi e 1’018,79 grammi netti, stupefacente destinato alla vendita, e
del denaro contante pari a CHF 36'000.00 destinato al finanziamento del traffico
di stupefacenti;
in particolare,
- per avere, nel dicembre
2009, condotto __________ a __________, dove quest’ultimo ha acquistato, in due
o tre occasioni, 500 grammi di cocaina da __________, per poi ricondurlo in __________
trasportandolo con lo stupefacente, in seguito alienato da __________ ad un
acquirente di __________ in ragione di 20/30 grammi, ad un acquirente di __________
in ragione di 100 grammi e ad un acquirente di __________ in ragione di 370/380
grammi, facendo capo per gli spostamenti a __________ al servizio taxi
dell’imputato;
- per avere, tra il mese di
dicembre 2009 e gennaio 2010, in tre distinte occasioni, condotto _______ a __________,
dove quest’ultima ha acquistato a credito 500 grammi di cocaina da __________ per conto del marito __________ e consegnato a quest’ultimo
denaro contante pari ad almeno CHF 36'000.00, destinato al finanziamento dello
spaccio di cocaina, riconducendola in taxi, in __________, in un’occasione
trasportando la cocaina prelevata a __________;
- per avere, in data 3
novembre 2010, in qualità di tassista ingaggiato appositamente da __________,
condotto da __________ a __________, con un compenso di CHF 400.00, __________,
la quale trasportava con sé, celati in una panciera, 1'018,72 grammi netti di cocaina con grado di purezza medio del 25,62%, stupefacente sequestrato dalle
autorità di Polizia in data 3 novembre 2010 presso il Valico doganale di __________-__________,
prima che l’imputato potesse condurre la donna a __________ da __________;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate;
reati previsti: dagli art. 19 cpv. 1 lett. b) e e),
LStup, art. 19 cpv. 2 LStup, in relazione all’art. 25 CP.
Presenti: - il procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato IM 1, assistito
dal difensore di fiducia avv. DF 1.
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:35 alle ore 15:20.
Evase le seguenti
questioni: Verbale del dibattimento
Fatti
I. Con
riferimento all’infrazione alla LStup, il Presidente propone alle parti di
aggiungere la lettera a) all’art. 19 cpv. 2 LStup.
Le parti si dichiarano d’accordo
e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza.
Considerandi
II. Il
Presidente, richiamato l’art. 344 CPP, prospetta all’imputato, in parziale
alternativa al reato indicato nell’AA, quello di infrazione aggravata alla LF
sugli stupefacenti per avere, senza essere autorizzato, a __________, __________,
__________, __________ e __________, nel periodo dicembre 2009/3.11.2010,
agendo in correità con __________, __________, __________, __________ e __________,
trasportato un imprecisato quantitativo di cocaina, nei fatti 1'370 grammi lordi di cocaina e 1'018.79 netti di cocaina con un grado di purezza medio del 25,62%,
rispettivamente precisa, limitatamente all’asserito finanziamento, il reato di
complicità in infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti per avere, senza
essere autorizzato, nei mesi di dicembre 2009/gennaio 2010, intenzionalmente
aiutato __________ trasportandola, in due occasioni, con il suo taxi da __________
a __________ affinché consegnasse a __________ fr. 36'000.- a pagamento di
precedenti acquisti di cocaina.
Viene chiesto alle parti se
intendono pronunciarsi in merito e le stesse dichiarano che lo faranno in sede
di discussione.
Sentiti: § il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il
quale, dopo aver brevemente ripercorso i fatti, sostanzialmente ammessi
dall’imputato, la cui collaborazione ha permesso di far luce su diversi punti
riguardanti anche altre inchieste in corso, e ritenuto di come egli abbia
agito, perlomeno, per dolo eventuale e in qualità di complice, conclude
chiedendo una condanna di 18 mesi da espiare e, vista la violazione del periodo
di prova relativo alla precedente condanna, chiede inoltre la revoca della
sospensione condizionale allora concessa;
§ l’avv.
DF 1, difensore dell’imputato, il quale premesso che il suo assistito,
malgrado il grave precedente, meriti ancora una chance, dopo aver illustrato la
giurisprudenza e la dottrina in merito alla posizione dei taxisti/autisti di
fronte alla LStup, formula e motiva le seguenti conclusioni:
- che in casu trattasi di complicità, mancando nell’imputato
l’energia criminale finalizzata al reato e, dal profilo soggettivo, mancando il
necessario dolo diretto. In ogni caso, anche nella denegata ipotesi che fosse
ritenuta la correità, il ruolo dell’imputato è stato comunque marginale e dal
punto di vista della commisurazione della pena poco cambia;
- che l’imputato va prosciolto dall’accusa di complicità nel
finanziamento dello spaccio di cocaina in quanto fattispecie non istruita che
non ha quindi alcun fondamento negli atti;
- che l’imputato va prosciolto dall’aggravante del quantitativo di
cui all’art. 19 cpv. 2 lett. a LStup mancando in lui la consapevolezza di aver
trasportato un quantitativo di cocaina che poteva mettere in pericolo la salute
di molte persone;
- che in ragione della sua colpa moderatamente lieve (quantitativi
conosciuti solo posteriormente, ruolo marginale, senza lucro), ritenuto che la
sanzione non deve ostacolare la reinserzione sociale (ha lavoro e una famiglia
stabile con figli piccoli a carico) e che, in casu, la collaborazione prestata
dall’imputato vale l’applicazione dell’attenuante specifica del sincero
pentimento, l’imputato va condannato per complicità (25 CP) e dolo eventuale
nel trasporto di stupefacenti ai sensi dell’art. 19 cpv. 1 lett. b LStup ad una
pena pecuniaria da porsi al beneficio della sospensione condizionale assortita
di un periodo di prova di al massimo 3 anni;
- che non va revocata la sospensione condizionale di cui alla
precedente condanna del settembre 2010, entrando eventualmente in linea di
conto il prolungamento del periodo di prova per al massimo 1 anno;
- che in ragione del parziale proscioglimento si rimentte al
giudizio della Corte quo al quantum dell’indennità ai sensi dell’art. 429 CPP.
Preso atto che le parti non hanno
richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui
sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;
visti gli art. 12, 40, 42, 44,
46, 47, 48 lett. d) e 48a CP;
19.
cpv. 1 lett. b) e e), 19 cpv. 2 lett. a) LStup;
80.
segg., 84 segg., 335 segg., 422 segg., 429 segg. CPP e 22 TG
sulle spese;
dichiara e pronuncia:
IM 1
1.
è autore colpevole di:
1.1
infrazione aggravata alla LF
sugli stupefacenti
siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva
presumere poter mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di
molte persone, per avere, senza essere autorizzato, a __________, __________, __________,
__________ e __________, nel periodo dicembre 2009/3.11.2010, agendo in
correità con __________, __________, __________, __________ e __________,
trasportato un per lui imprecisato quantitativo di cocaina, nei fatti 1’000 grammi lordi di cocaina e 1'018.79 netti di cocaina;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei
considerandi.
2.
IM 1 è prosciolto
dall’imputazione di complicità in infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti
per il trasporto e la detenzione di 370 grammi lordi di cocaina e per il trasporto di fr. 36'000.- destinati al finanziamento di un traffico di stupefacenti.
3.
IM 1, avendo dimostrato con
fatti sincero pentimento, è condannato:
3.1
alla pena detentiva di 12
(dodici) mesi, a valere quale pena parzialmente aggiuntiva a quella inflittagli
con sentenza 7.9.2010 della Corte delle assise criminali;
3.2
al pagamento di una multa di
fr. 1’000.- (mille) con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento per colpa
sarà sostituita con una pena detentiva di 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2
CP).
4.
L’esecuzione della pena
detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di 2 (due)
anni.
5.
Non è revocata la
sospensione condizionale della pena detentiva di 24 mesi inflitta a IM 1 con
sentenza 7.9.2010 della Corte delle assise criminali, ma il suo periodo di
prova è prolungato di 1 (un) anno.
6.
La tassa di giustizia di
fr. 1’000.- (mille) e le spese procedurali sono poste a carico del condannato,
ad eccezione di fr. 100.- (cento) a carico dello Stato.
7.
Non è riconosciuto a IM 1
alcun indennizzo e riparazione del torto morale ex art. 429 segg. CPP.
Per la Corte delle assise
criminali
Il Presidente La
vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 1'000.--
Inchiesta preliminare fr. 300.--
Multa fr. 1'000.--
Altri disborsi (postali, tel.,
ecc.) fr. 87.--
./. a carico dello Stato fr. 100.--
fr. 2'287.--
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