Lexipedia

Decisione

72.2014.45

Trasportato sul proprio taxi delle persone in possesso di cocaina, nel complesso 1 kg. Sincero pentimento

19 novembre 2014Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

I. Con

riferimento all’infrazione alla LStup, il Presidente propone alle parti di

aggiungere la lettera a) all’art. 19 cpv. 2 LStup.

Le parti si dichiarano d’accordo

e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza.

Considerandi

II. Il

Presidente, richiamato l’art. 344 CPP, prospetta all’imputato, in parziale

alternativa al reato indicato nell’AA, quello di infrazione aggravata alla LF

sugli stupefacenti per avere, senza essere autorizzato, a __________, __________,

__________, __________ e __________, nel periodo dicembre 2009/3.11.2010,

agendo in correità con __________, __________, __________, __________ e __________,

trasportato un imprecisato quantitativo di cocaina, nei fatti 1'370 grammi lordi di cocaina e 1'018.79 netti di cocaina con un grado di purezza medio del 25,62%,

rispettivamente precisa, limitatamente all’asserito finanziamento, il reato di

complicità in infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti per avere, senza

essere autorizzato, nei mesi di dicembre 2009/gennaio 2010, intenzionalmente

aiutato __________ trasportandola, in due occasioni, con il suo taxi da __________

a __________ affinché consegnasse a __________ fr. 36'000.- a pagamento di

precedenti acquisti di cocaina.

Viene chiesto alle parti se

intendono pronunciarsi in merito e le stesse dichiarano che lo faranno in sede

di discussione.

Sentiti: § il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il

quale, dopo aver brevemente ripercorso i fatti, sostanzialmente ammessi

dall’imputato, la cui collaborazione ha permesso di far luce su diversi punti

riguardanti anche altre inchieste in corso, e ritenuto di come egli abbia

agito, perlomeno, per dolo eventuale e in qualità di complice, conclude

chiedendo una condanna di 18 mesi da espiare e, vista la violazione del periodo

di prova relativo alla precedente condanna, chiede inoltre la revoca della

sospensione condizionale allora concessa;

§ l’avv.

DF 1, difensore dell’imputato, il quale premesso che il suo assistito,

malgrado il grave precedente, meriti ancora una chance, dopo aver illustrato la

giurisprudenza e la dottrina in merito alla posizione dei taxisti/autisti di

fronte alla LStup, formula e motiva le seguenti conclusioni:

- che in casu trattasi di complicità, mancando nell’imputato

l’energia criminale finalizzata al reato e, dal profilo soggettivo, mancando il

necessario dolo diretto. In ogni caso, anche nella denegata ipotesi che fosse

ritenuta la correità, il ruolo dell’imputato è stato comunque marginale e dal

punto di vista della commisurazione della pena poco cambia;

- che l’imputato va prosciolto dall’accusa di complicità nel

finanziamento dello spaccio di cocaina in quanto fattispecie non istruita che

non ha quindi alcun fondamento negli atti;

- che l’imputato va prosciolto dall’aggravante del quantitativo di

cui all’art. 19 cpv. 2 lett. a LStup mancando in lui la consapevolezza di aver

trasportato un quantitativo di cocaina che poteva mettere in pericolo la salute

di molte persone;

- che in ragione della sua colpa moderatamente lieve (quantitativi

conosciuti solo posteriormente, ruolo marginale, senza lucro), ritenuto che la

sanzione non deve ostacolare la reinserzione sociale (ha lavoro e una famiglia

stabile con figli piccoli a carico) e che, in casu, la collaborazione prestata

dall’imputato vale l’applicazione dell’attenuante specifica del sincero

pentimento, l’imputato va condannato per complicità (25 CP) e dolo eventuale

nel trasporto di stupefacenti ai sensi dell’art. 19 cpv. 1 lett. b LStup ad una

pena pecuniaria da porsi al beneficio della sospensione condizionale assortita

di un periodo di prova di al massimo 3 anni;

- che non va revocata la sospensione condizionale di cui alla

precedente condanna del settembre 2010, entrando eventualmente in linea di

conto il prolungamento del periodo di prova per al massimo 1 anno;

- che in ragione del parziale proscioglimento si rimentte al

giudizio della Corte quo al quantum dell’indennità ai sensi dell’art. 429 CPP.

Preso atto che le parti non hanno

richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui

sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art. 12, 40, 42, 44,

46, 47, 48 lett. d) e 48a CP;

19.

cpv. 1 lett. b) e e), 19 cpv. 2 lett. a) LStup;

80.

segg., 84 segg., 335 segg., 422 segg., 429 segg. CPP e 22 TG

sulle spese;

dichiara e pronuncia:

IM 1

1.

è autore colpevole di:

1.1

infrazione aggravata alla LF

sugli stupefacenti

siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva

presumere poter mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di

molte persone, per avere, senza essere autorizzato, a __________, __________, __________,

__________ e __________, nel periodo dicembre 2009/3.11.2010, agendo in

correità con __________, __________, __________, __________ e __________,

trasportato un per lui imprecisato quantitativo di cocaina, nei fatti 1’000 grammi lordi di cocaina e 1'018.79 netti di cocaina;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei

considerandi.

2.

IM 1 è prosciolto

dall’imputazione di complicità in infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

per il trasporto e la detenzione di 370 grammi lordi di cocaina e per il trasporto di fr. 36'000.- destinati al finanziamento di un traffico di stupefacenti.

3.

IM 1, avendo dimostrato con

fatti sincero pentimento, è condannato:

3.1

alla pena detentiva di 12

(dodici) mesi, a valere quale pena parzialmente aggiuntiva a quella inflittagli

con sentenza 7.9.2010 della Corte delle assise criminali;

3.2

al pagamento di una multa di

fr. 1’000.- (mille) con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento per colpa

sarà sostituita con una pena detentiva di 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2

CP).

4.

L’esecuzione della pena

detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di 2 (due)

anni.

5.

Non è revocata la

sospensione condizionale della pena detentiva di 24 mesi inflitta a IM 1 con

sentenza 7.9.2010 della Corte delle assise criminali, ma il suo periodo di

prova è prolungato di 1 (un) anno.

6.

La tassa di giustizia di

fr. 1’000.- (mille) e le spese procedurali sono poste a carico del condannato,

ad eccezione di fr. 100.- (cento) a carico dello Stato.

7.

Non è riconosciuto a IM 1

alcun indennizzo e riparazione del torto morale ex art. 429 segg. CPP.

Per la Corte delle assise

criminali

Il Presidente La

vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 1'000.--

Inchiesta preliminare fr. 300.--

Multa fr. 1'000.--

Altri disborsi (postali, tel.,

ecc.) fr. 87.--

./. a carico dello Stato fr. 100.--

fr. 2'287.--

===========