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Decisione

72.2014.52

Infrazione alla LF stupefacenti per avere alienato almeno 200 grammi lordi e acquistato 12,49 grammi netti di cocaina da parte di un cittadino straniero senza permesso (entrata illegale, infrazione al

22 aprile 2014Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

i quali __________, __________, __________, __________, __________, __________,

__________, __________, __________, __________, __________, __________, __________,

__________, __________, __________, __________, __________, sostanza

previamente acquistata da non meglio identificati spacciatori;

1.2. per avere, a __________, in una data imprecisata del mese di ottobre

2013, senza essere autorizzato acquistato 12,49 grammi netti di cocaina (con grado di purezza variante dal 34,5 al 35,5%) da un non meglio

identificato spacciatore, sostanza destinata alla vendita, detenuta presso

l’appartamento di __________ sino al 31 ottobre 2013;

2. Infrazione

alla LF sugli stranieri (soggiorno illegale)

2.1. per

essere entrato illegalmente in __________ in date imprecisate dal mese di

gennaio 2012 al 17 marzo 2013, soggiornando illegalmente a __________, __________

e in altre non meglio specificate località del Cantone poiché privo del necessario visto,

2.2. per

avere, dal 18 marzo 2013 (data a partire dalla quale è a beneficio di un

permesso di soggiorno __________) al 31 ottobre 2013, a __________, __________ e in altre non meglio specificate località del Cantone, soggiornato

illegalmente in __________ per un periodo superiore a tre mesi nell'arco di sei

mesi senza svolgere alcuna attività lavorativa autorizzata, dopo la scadenza

della durata del soggiorno non sottostante a permesso.

fatti avvenuti: nelle

circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti: dagli

art. 19 cpv. 1 lett c) e d), art. 19 cpv. 2 lett. a)

LStup, art. 115 cpv. 1 lett. a) e b) LStr;

atto d’accusa contemplante le seguenti

proposte: 1. IM 1 è dichiarato autore colpevole dei

reati a lui ascritti come sopra.

di conseguenza IM 1 è condannato:

alla pena detentiva di 16 (sedici) mesi,

dedotti il carcere preventivo sofferto e la pena espiata in anticipo;

L’esecuzione della pena viene sospesa

condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni

(art. 42 e segg. CP).

A valere quale pena parzialmente aggiuntiva

alla pena di 15 aliquote giornaliere di CHF 30.00 decretata

nei suoi confronti da questo Ministero pubblico in data 13 marzo 2012.

2. All’avv. DUF 1 , difensore d’ufficio, verrà

riconosciuto dalla Corte giudicante, con separata decisione soggetta a reclamo

(art. 135 cpv. 3 CPP), un importo a titolo di onorario e rimborso spese a

carico dello Stato.

3. IM

1 è condannato al pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie,

il cui ammontare sarà stabilito dalla Corte giudicante.

ed inoltre 4. Ordina la revoca del beneficio della sospensione condizionale

di 2 (due) anni concesso alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote

giornaliere di CHF 30.00 (trenta), corrispondenti a complessivi CHF 900.00

(novecento), decretata nei suoi confronti da questo Ministero Pubblico in data

28 settembre 2010, già prolungata di un (uno) anno da questo ministero Pubblico

in data 13 marzo 2012;

5. Ordina

la confisca di:

- CHF

460.00 e Euro 520.00 (26424);

- una carta

SIM Wind nr. __________ (reperto nr. __________);

- una carta

SIM Lebara nr. __________ (reperto nr. __________);

- una carta

SIM Lycamobile nr. __________ (reperto nr. __________);

- una carta

SIM Lebara nr. __________ (reperto nr. __________);

- una carta

SIM Lebara nr. __________ (reperto nr. __________).

6. Ordina

il dissequestro a favore di IM 1 di:

- un telefono cellulare marca Samsung nero IMEI __________

(reperto nr. __________);

- un

telefono cellulare marca Nokia nero IMEI __________ (reperto nr. __________);

- un

alimentatore per telefono (reperto nr. __________);

- una

Bibbia (reperto nr. __________);

- materiale

cartaceo vario (reperto nr. __________).

7. Ordina

la confisca e la distruzione di 12,49 grammi netti di cocaina (Reperto SAD)(art. 69 cpv. 2 CP).

Presenti: - il

Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico,

- l’imputato

IM 1, assistito dal suo difensore di d’ufficio, avv. DUF 1,

- in

qualità di interprete per la lingua inglese, __________.

Espletato il

pubblico dibattimento dalle ore 11:30 alle ore 11:56.

- Constatato il consenso delle parti alle proposte in esame;

- accertato che l’imputato ha ammesso i fatti;

- ritenuta legale e opportuna la procedura abbreviata;

- considerato che l’accusa concorda con le risultanze del

dibattimento e con gli atti di causa;

- considerato che la sanzione appare adeguata;

richiamati gli art.: 50, 61 LOG; 19

LStup; 115 LStr;

135, 358 e segg., in particolare 362, 426 cpv. 1 CPP;

22 TG sulle spese;

Ordina/decreta: 1. L’atto

di accusa n. 50.2014 del 11 aprile 2014 contro IM 1 con le relative proposte è

approvato.

Considerandi

2.

È ordinata

la scarcerazione del condannato.

§ La

scarcerazione è impugnabile alla Corte dei reclami penali nel termine di 10

giorni (art. 222 CPP).

3.

La tassa

di giustizia di fr. 500.- e i disborsi sono posti a carico del condannato.

4.

Le spese

per la difesa d’ufficio del condannato sono sostenute dallo Stato.

4.1

La nota professionale

dell’avv. DUF 1 è approvata per:

onorario Fr.

3915.

--

spese Fr.

12.

--

totale Fr.

3927.

--

§ La

quantificazione della retribuzione è impugnabile dal difensore d’ufficio alla

Corte dei reclami penali nel termine di 10 giorni (art. 135 cpv. 3 lett. a

e art. 396 cpv. 1 CPP).

4.2

Il

condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di Fr.

3927.

-- non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135

cpv. 4 CPP).

Per la Corte delle assise correzionali

Il Presidente La

vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 13'391.20

Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 65.--

fr. 13'956.20

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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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