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Decisione

72.2014.57

Importazione in Svizzera di 1469.47 grammi di eroina

18 giugno 2014Italiano45 min

Source ti.ch

Fatti

2. guida in stato

d’inattitudine

per aver condotto l’autovettura Opel Corsa targata (__________) essendo

sotto l’influsso di sostanze stupefacenti, così come si evince dall’analisi

tossicologica del 17.01.2014, risultata positiva per la cocaina;

fatti avvenuti: a __________ il 15.01.2014;

reato previsto: dall’art. 91 cpv. 2 lett. b LCStr. in rel.

con l’art. 31 cpv. 2 LCStr.;

Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;

- l’imputato IM 1, assistito

dal suo difensore d’ufficio avv. DUF 1;

- l’imputato IM 2, assistito

dal suo difensore d’ufficio avv. DUF 2;

- in qualità di interprete

per la lingua __________.

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:35 alle ore 16:35.

Evase le seguenti

questioni: Verbale del dibattimento

Il Presidente propone alle parti le seguenti modifiche

all’atto d’accusa:

- la

cancellazione dell’indicazione di sedicente per IM 1;

- il

regime di carcerazione preventiva di IM 1 termina il 1.4.2014;

- il

regime di carcerazione preventiva di IM 2 termina il 31.3.2014.

Le parti si dichiarano d’accordo

e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza.

Sentiti: § il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il

quale in esito al suo intervento conclude chiedendo la conferma integrale

dell’atto d’accusa e, in mancanza di attenuanti, ritenuti in particolare la

maggior credibilità dimostrata da IM 2 (che si è comunque limitato a salvare il

salvabile) rispettivamente la recidiva specifica di IM 1 e l’atteggiamento

negativo da lui assunto davanti agli inquirenti e in carcere, la condanna di IM

1 alla pena detentiva di 4 anni e 2 mesi e di IM 2 alla pena detentiva di 3

anni e 8 mesi. Chiede inoltre la confisca di quanto in sequestro, con distruzione

della droga, salvo i telefonini e le relative carte sim da restituirsi dopo

epurazione;

§ l’avv.

DUF 1, difensore di IM 1, la quale in ragione del ruolo marginale avuto dal

suo assistito nella vicenda, avendo egli funto esclusivamente da tramite per la

consegna a IM 2 di 500 g di eroina in Italia, senza alcuna responsabilità

decisionale, conclude per questi fatti chiedendo la derubrica da correità in

complicità e, in ragione della bassa qualità della droga e della prognosi

positiva, che la condanna sia contenuta in 24 mesi di pena detentiva da porsi

al beneficio della sospensione condizionale;

§ l’avv.

DUF 2, difensore di IM 2, la quale, senza dilungarsi sui fatti, formula e

motiva le seguenti conclusioni:

-- quo al punto 2 AA: contesta la realizzazione del reato di cui

all’art. 91 cpv. 2 lett. b LCStr nella misura in cui non vi è l’accertamento

sul quantitativo effettivo di cocaina trovata nel sangue tale da configuare lo

stato di inattitudine, chiedendo quindi il proscioglimento da questo capo di

imputazione, anche in mancanza dell’elemento soggettivo;

-- quo al punto 1 AA: chiede, in particolare, di tenere conto del

basso grado di purezza della droga, del ruolo insignificante del suo assistito

rispetto al traffico e del fatto che egli abbia agito non a scopo di lucro ma

in una situazione di emergenza personale e postula una riduzione della pena

proposta dal PP, da contenersi in al massimo 24 mesi sospesi condizionalmente,

subordinatamente in al massimo 3 anni sì da permettere almeno una sospensione condizionale

parziale, con espiazione massima di 6 mesi. Si rimette al giudizio della Corte

quo alla durata del periodo di prova.

Considerato, in fatto ed in diritto

I) Premessa

1. Dei due imputati solo IM 1 (di seguito IM 1) con scritto

25.6.2014 del suo difensore (documento, di seguito solo doc., del Tribunale penale

cantonale, di seguito solo TPC, 15) ha annunciato appello (articolo, di seguito

solo art., 399 capoverso, di seguito solo cpv., 1 del Codice di diritto

processuale penale svizzero, di seguito solo CPP).

II) Correzioni dell’atto

d’accusa

Considerandi

2.

In merito alle

correzioni dell’atto d’accusa (di seguito solo AA) si richiamano pagina (di

seguito solo pag.) 3 della presente sentenza, il verbale dibattimentale (di

seguito solo VD) pag. 2 e per la validità del passaporto di IM 1 l’atto

istruttorio (di seguito solo AI) 1 allegato (di seguito solo all.) 9.

III) Vita e precedenti

penali

3.

Quo alla vita

anteriore di IM 1, cittadino __________, nato il __________, si rinvia alle sue

dichiarazioni nel verbale d’interrogatorio (di seguito solo VI) del Procuratore

pubblico (di seguito solo PP) 16.1.2004 da pag. 4 a 5 e 2.4.2014 pag. 6, come poi confermate e precisate in sede dibattimentale (VD all. 1 pag. 1 e 2

I/II e I/III risposta, di seguito solo R, nonché doc. dibattimentale, di

seguito solo Dib., 1). Incensurato sia in Svizzera (AI 2), anche se con due

precedenti datati per il reato di infrazione alla Legge federale (di seguito

solo LF) sugli stranieri del 1999 e per furto (art. 139 del Codice penale

svizzero, di seguito solo CP) del 2003 non meglio documentati agli atti (AI 68

pag. 9) sia in __________ (AI 14), non lo è in __________ dove il 25.11.2011 è

stato condannato dal Tribunale correzionale di __________ ad 1 anno e 6 mesi di

detenzione per infrazione alla legge ____ sugli stupefacenti per

l’importazione, il trasporto ed il possesso di, a suo dire, 500 grammi, di seguito solo gr., di cocaina (AI 20 e VI di polizia, di seguito solo PS, IM 1

15.1.2014

pag. 5), ciò che in concreto, vista la data dei fatti di cui al punto

(di seguito solo pto.) A1 dell’AA, richiama l’applicazione dell’art. 42 cpv. 2 CP.

Risultato positivo alla cocaina il giorno del suo arresto provvisorio (art. 217

e seguenti, di seguito solo segg., CPP e AI 68 all. 18), una volta regolata la

sua posizione giudiziaria vorrebbe sposarsi (VD all. 1 pag. 1 II R) e

riprendere il suo lavoro di cameriere a __________ (VD all. 1 pag. 2 II R).

4.

Quo alla vita

anteriore di IM 2 (di seguito solo IM 2), cittadino __________, nato il __________,

si rinvia alle sue dichiarazioni nei VI PP 16.1.2004 pag. 4 e 1.4.2014 pag. 4

nonché PS 14.3.2014 pag. 3, come poi confermate e precisate in sede dibattimentale

(VD all. 1 pag. 2 e 3 IV/V/VI/VII e I R nonché doc. Dib. 2 e 3). Apparentemente

incensurato in __________ (AI 26) malgrado le differenti informazioni Interpol

a suo carico e le sue dichiarazioni in merito nei suoi VI PP 1.4.2014 pag. 4 e

PS 30.1.2014 pag. 5, non lo è in Svizzera a fronte della condanna 7.12.2007

dell’Untersuchungsrichteramt III __________ per infrazione grave alla LF sulla circolazione

stradale (di seguito solo LCStr, art. 90 cifra, di seguito solo n., 2 LCStr

antecedente al 31.12.2012 e AI 3) e in __________ (per il reato di sottrazione

di cose sottoposte a sequestro così come da sentenza del Tribunale monocratico

di __________ del 18.3.2009, AI 27). Risultato positivo alla cocaina il giorno

del suo arresto provvisorio (art. 217 segg. CPP e AI 68 all. 8), una volta

regolata la sua posizione giudiziaria vorrebbe ritornare a __________ e

riprendere la sua attività di muratore dipendente (VD all. 1 pag. 2 V R).

IV) Inizio dell’inchiesta e

circostanze dell’arresto

5.

I due imputati sono

stati arrestati provvisoriamente (art. 217 segg. CPP) il 15.1.2014 dopo un

fermo con relativo controllo a _____ da parte delle guardie di confine, poiché

insospettitesi della manomissione di alcune guarnizioni sul lato destro del

bagagliaio della noleggiata autovettura Opel Corsa (PS __________ 30.1.2014),

targata __________, alla cui guida vi era IM 2 e passeggero anteriore IM 1 (AI

1.

e 68 all. 22, 23 e 24 nonché documentazione fotografica della polizia

scientifica foto da 3 a 9 e da 11 a 14). Sentiti dal PP il 16.1.2014 (AI 4 e 7),

sono stati deferiti al Giudice dei provvedimenti coercitivi il giorno

successivo (AI 12 e 13) per il presupposto reato di infrazione aggravata alla

LF sugli stupefacenti (di seguito solo LStup, art. 19 cpv. 1 e 2 lettera, di

seguito solo lett., a LStup e pto. A1 dell’AA) e solo per IM 1 di

contravvenzione (art. 103 CP) alla medesima legge (art. 19a n. 1 LStup), il

quale, il 17.1.2014, ha confermato la loro carcerazione preventiva (art. 220

cpv. 1 e 224 segg. CPP) sino al 9.4.2014 compreso (AI 15 e 16), ricordato come

l’imputazione di guida in stato d’inattitudine (art. 91 cpv. 2 lett. b LCStr e

pto. B2 dell’AA) nei confronti di IM 2 sia stata imputata dal PP (art. 311 cpv.

2.

CPP) in sede di VI dell’1.4.2014 pag. 5 (AI 59). Posti su loro richiesta e

dei difensori in esecuzione anticipata di pena (art. 236 cpv. 1 CPP), dal

1.4.2014

IM 2 (AI 59 e 60) e dal 2.4.2014 IM 1 (AI 62 e 63), è in questo stato

detentivo che compaiono in aula.

V) Dichiarazioni

predibattimentali e dibattimentali degli imputati

6.

IM 1, richiamate le

sue dichiarazioni in sede predibattimentale (PP 16.1.2014, 2.4.2014, PS

15.1

, 30.1.2014, 19.2.2014, 27.2.2014, 13.3.2014) e dibattimentale,

contesta l’imputazione di cui al pto. A1 dell’AA (VD all. 1 pag. 3 III R)

sostenendo di non aver saputo che nell’autovettura, il 15.1.2014, vi fosse

dell’eroina (PS 19.2.2014 pag. 11, PP 2.4.2014 pag. 2 e 3, VD all. 1 pag. 3 V

R) che precedentemente non aveva aiutato ad occultare nel vano destro del

bagagliaio (PS 27.2.2014 pag. 6, VD all. 1 pag. 3 V R) e che il mezzo chilo (di

seguito solo kg) di eroina che aveva ricevuto in periferia a __________ su

incarico di __________ (di seguito solo __________) e che aveva, poi,

consegnato ad IM 2 (PS 27.2.2014 pag. 5, 13.3.2014 pag. 4, PP 2.4.2014 pag. 3,

VD all. 1 pag. 3 e 4 V/VI e II R), agire per il quale avrebbe dovuto ricevere

un non ottenuto compenso di Euro (di seguito solo €) 200.00 / 300.00 (PP

2.4.2014

pag. 4), credeva fosse già stato “sistemato” dal suo coimputato

prima di giungere in Svizzera (PP 2.4.2014 pag. 3, VD all. 1 pag. 3 e 4 V e II

R), ritenuto che non ha mai saputo a chi fosse destinata (PS 13.3.2014 pag. 3,

PP 2.4.2014 pag. 3) l’eroina sequestrata.

7.

La posizione di IM 2,

richiamate le sue dichiarazioni in sede predibattimentale (PP 16.1.2014,

1.4

, PS 15.1.2014, 30.1.2014, 13.2.2014, 25.2.2014, 14.3.2014) e

dibattimentale, può essere così riassunta:

a) pto. A1: che il

quantitativo di eroina trasportato, detenuto ed importato il 15.1.2014

proveniva, per circa 1 kg, dallo stupefacente destinato a IM 1 che, per ordine

di __________, gli fu consegnato a __________ da un ragazzo il cui arrivo gli

fu preannunciato da certi “__________” e “__________” (PS 13.2.2014 pag. 5 e 6,

25.2.2014

pag. 4, PP 1.4.2014 pag. 2 e 3, VD all. 1 pag. 3 IV/VII R) e, per

circa 1/2 kg, direttamente dal coimputato (PS 25.2.2014 pag. 5, PP 1.4.2014

pag. 2, VD all. 1 pag. 3 IV/VII R); che assieme e d’intesa con quest’ultimo

tutta questa sostanza è stata sistemata nel vano destro del bagagliaio

dell’autovettura dove poi è stata trovata (PS 25.2.2014 pag. 4 e 5, 14.3.2014 pag.

3, PP 1.4.2014 pag. 2, VD all. 1 pag. 3 IV/VII R); che il 15.1.2014 IM 1 sapeva

perfettamente che stavano importando in Svizzera 1 kg e 1/2 circa di eroina (PP 1.4.2014 pag. 2, VD all. 1 pag. 3 IV/VII R); che l’autovettura, ancora

carica di stupefacente, doveva essere lasciata dalle parti di __________

seguendo le indicazioni che gli avrebbe ulteriormente dato IM 1 (PP 16.1.2014

pag. 2, 1.4.2014 pag. 3, PS 25.2.2014 pag. 6, 14.3.2014 pag. 4, VD all. 1 pag.

3.

IV/VII/VIII R); che per questo trasporto il suo compenso sarebbe stato di €

2'000.00 (VD all. 1 pag. 3 VIII R) e che in carcere il coimputato lo avrebbe

invitato, scrivendolo su un muro della zona d’aria, a prendere “la colpa

fammi uscire che poi ti aiuto” (PS 13.2.2014 pag. 6, 25.2.2014 pag. 7 e 8,

PP 1.4.2014 pag. 3 e 4, AI 44, VD all. 1 pag. 3 IV/VII R);

b) pto. B2: ammesso

perlomeno nei fatti (PP 1.4.2014 pag. 3, 4 e 5, VD all. 1 pag. 4 III R).

VI) Altre risultanze

istruttorie

8.

A fondamento della

presente decisione la Corte espressamente richiama:

a) pto. A1:

a1) che l’eroina, impacchettata

in sei diversi involucri (PS IM 1 30.1.2014 all. A, 19.2.2014 all. D, IM 2

30.1.2014

doc. B, 13.2.2014 all. C, AI 68 all. 23, documentazione fotografica

della polizia scientifica foto 10 e da 15 a 18), era occultata in un vano sulla destra del bagaglio dell’autovettura (PS IM 1 e IM 2 15.1.2014 all. 1, AI 68

all. 23, documentazione fotografica della polizia scientifica foto da 3 a 9 e da 11 a 14), pesava al lordo 1610 gr. (AI 1 pag. 3, 68 all. 9, 22 e 23) rispettivamente al

netto 1469,47 gr. (documentazione fotografica della polizia scientifica foto

19) ed aveva un grado di purezza variante tra il 6.9% e il 18%, da cui una

media del 12,63% (pto. A1 dell’AA e rapporto di pesata e analisi preliminare di

sostanze stupefacenti 20.2.2014 della polizia scientifica);

a2) che l’analisi delle tracce

biologiche prelevate dai pacchetti contenenti l’eroina ha evidenziato una

possibile corrispondenza con il DNA di IM 2, ma non di IM 1 (AI 65, PS IM 2

13.2.2014

pag. 6, 25.2.2014 pag. 6), ciò che il primo ha giustificato asserendo

che quando “li prendeva si copriva le mani allungando la manica del maglione

che indossava” (PS IM 2 25.2.2014 pag. 6);

a3) che l’analisi degli ordinati

accertamenti tecnici sulle carte sim e rispettivi cellulari dei due imputati

(art. 269 segg. CPP e da AI 29 a 35) ha escluso che nei 6 mesi precedenti il

loro arresto provvisorio (art. 217 segg. CPP) vi siano stati collegamenti ad

antenne ubicate in Svizzera (AI 68 pag. 8).

b) pto. B2:

b1) che entrambi gli imputati

sono risultati contaminati sulle mani dalla cocaina (AI 1 pag. 3, 68 all. 23 e

24, rapporto di analisi 5.2.2014 della polizia scientifica);

b2) che nei giorni precedenti il

15.1.2014

entrambi gli imputati hanno consumato della cocaina, ma solo in

Italia e non in Svizzera (PP IM 1 2.4.2014 pag. 4 e 6, IM 2 1.4.2014 pag. 4, PS

IM 2 15.1.2014 pag. 3, 30.1.2014 pag. 2, IM 1 15.1.2014 pag. 5, 30.1.2014 pag.

3);

b3) che malgrado fosse risultato

positivo alla cocaina dall’esame tossicologico delle urine (considerando, di

seguito solo cons., 4 della presente sentenza), richiamati l’art. 34 lett. c)

dell’Ordinanza dell’USTRA concernente l’Ordinanza sul controllo della

circolazione stradale (di seguito solo OOCCS-USTRA) e l’imputazione di cui al

pto. B2 dell’AA, ad IM 2 non è poi stato ordinato alcun esame del sangue.

VII) Diritto

9.

In merito alle norme

di diritto materiale applicabili alla presente fattispecie si ricorda che:

a) giusta l’art. 12 cpv. 2 CP

commette con intenzione un crimine (art. 10 cpv. 2 CP) o un delitto (art. 10

cpv. 3 CP) chi lo compie consapevolmente e volontariamente, bastando a tal fine

che l’autore ritenga possibile il realizzarsi dell’atto e se ne accolli il

rischio;

b) giusta l’art. 19 cpv. 1 lett.

b) e d) LStup è punito con una pena detentiva (art. 40 CP) sino a 3 anni o con

una pena pecuniaria (art. 34 segg. CP) chi, senza essere autorizzato,

trasporta, importa, possiede o detiene stupefacenti, ritenuto che conformemente

all’art. 19 cpv. 2 lett. a) LStup l’autore è punito con una pena detentiva

(art. 40 CP) non inferiore a 1 anno a cui può essere cumulata una pena

pecuniaria (art. 34 segg. CP) se sa o deve presumere che l’infrazione può

mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone;

c) giusta l’art. 91 cpv. 2

lett. b) LCStr è punito con una pena detentiva (art. 40 CP) sino a 3 anni o una

pena pecuniaria (art. 34 segg. CP) chi conduce un veicolo a motore in stato di

inattitudine alla guida per altri motivi, ricordato che giusta i combinati art.

2.

cpv. 2 lett. c) dell’Ordinanza sulle norme della circolazione stradale (di

seguito solo ONC) ed art. 34 lett. c) OOCCS-USTRA un conducente è considerato

in tale stato se i valori di cocaina raggiunti o superati nel suo sangue si

attestano ad almeno 15 ug/l.

10.

Nella misura in cui IM

1.

contesta l’imputazione di cui al pto. A1 dell’AA trattasi, per lui, di un

processo indiziario, da cui la necessità di ricordare che cosa s’intenda con

questo termine (cons. 10a) oltre a richiamare il principio in dubio pro reo

(art. 10 cpv. 3 CPP e cons. 10b), quello della libera valutazione delle prove

da parte del giudice (art. 10 cpv. 2 CPP e cons. 10c) nonché il significato e

la portata di una chiamata di correo, in specie quella di IM 2 nei confronti di

IM 1 (cons. 10d):

a) nel processo indiziario

l’indizio è una circostanza certa dalla quale si può trarre per induzione

logica una conclusione circa la sussistenza o meno del fatto da provarsi e se

la circostanza indiziante non è certa devono innanzitutto accertarla altri

elementi di prova. Si può fondare il giudizio di condanna, mancando prove

dirette, su indizi, che permettono un processo di induzione condotto con un

metodo rigorosamente logico e preciso dovendo la condanna essere la logica conseguenza

della corretta valutazione di quegli indizi, ritenuto che ove vi siano più

indizi in relazione al fatto da provarsi il giudice deve avere cura di

valutarli nel loro insieme e non isolatamente. Un giudizio può quindi fondarsi

su indizi, purché correlati logicamente nel loro insieme, ritenuto che

l’esistenza o meno di un fatto è provata quando il giudice ne è personalmente

convinto e meglio moralmente certo. In particolare, nei processi indiziari nella

valutazione della credibilità delle affermazioni di uno o più parti occorrerà

esaminare i fatti e le circostanze concrete, e meglio se tali affermazioni,

senza ispirarsi a motivi di odio o di rancore, appaiono e sono spontanee,

lineari, costanti, univoche e disinteressate. Un approfondito esame delle

differenti versioni tra le parti è il momento primo che il giudice deve porsi

sulla via dell’accertamento della verità. Questo metodo di valutazione è stato

più volte ribadito dal Tribunale Federale (di seguito solo TF) con la

precisazione che, in assenza di riscontri oggettivi, la credibilità

dell’autore, rispettivamente dei testimoni, assurge a punto centrale della

valutazione delle prove, il tutto alfine di accertare, al di là di ogni dubbio

oggettivo, che i fatti si sono svolti in un determinato modo. Rilevanti, per la

valutazione delle opposte versioni, sono allora la linearità e la costanza nel

tempo delle versioni date, la loro logica intrinseca, la loro verosimiglianza e

la presenza o meno di indizi che ne supportino la verosimiglianza. A questo proposito

va rilevato che le dichiarazioni rese dalle parti vanno lette nel loro insieme,

tenuto conto del momento e dello stato d’animo in cui versavano le parti al

momento in cui esse sono state rese, evitando di estrapolare singole parole od

espressioni dal loro contesto e di dare loro delle semplici interpretazioni

letterali, spesso illusorie o fallaci. In questo senso va sottolineato che il

TF ha già avuto modo di stabilire che non tolgono credibilità ad una vittima

delle contraddizioni che, rispetto allo svolgimento dei fatti nella loro

integralità, si rivelano essere aspetti minori o secondari poiché esse vanno

messe in conto all’emozione e allo spavento dovuto ad una simile prova. Occorre

quindi esperire un attento esame del materiale probatorio ponendo la versione

della vittima a confronto con gli elementi oggettivi certi e quindi verificare

se il suo racconto è lineare, univoco, costante e privo di fronzoli, laddove

per fronzoli non si intendono delle eventuali imperfezioni marginali, ma

contraddizioni su punti determinanti che non consentono di accertare, al di là

del dubbio oggettivo, che i fatti si sono svolti come raccontato;

b) il principio in dubio pro

reo (art. 10 cpv. 3 CPP) è conseguenza della presunzione d’innocenza (art. 10

cpv. 1 CPP) garantita dagli art. 32 cpv. 1 della Costituzione federale, 6 n. 2

della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà

fondamentali e 14 cpv. 2 Patti Onu II. Esso trova applicazione sia nell’ambito

della valutazione delle prove sia in quello della ripartizione dell’onere

probatorio. Riferito alla valutazione delle prove, esso significa che il

giudice non può dichiararsi convinto dell’esistenza di una fattispecie più

sfavorevole all’imputato quando, secondo una valutazione oggettiva del materiale

probatorio, sussistano dubbi che i fatti si siano svolti in quel modo. La

massima non impone però che l’amministrazione delle prove conduca ad una

certezza assoluta di colpevolezza. Semplici dubbi astratti e teorici, tuttavia,

non sono sufficienti, poiché sono sempre possibili, né una certezza assoluta

può essere pretesa. Il principio è disatteso quando il giudice, che dispone di

un ampio potere di apprezzamento, avrebbe dovuto nutrire, dopo un’analisi

globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla

colpevolezza dell’imputato (DTF 127 I 38 nonché sentenze non pubblicate

del TF 6B.203/2008 del 13.5.2008 e 1P.20/2002 del 19.4.2002). Il TF s’impone in

quest’ambito un certo riserbo e interviene unicamente qualora il giudice condanni

l’accusato, nonostante che una valutazione oggettiva delle risultanze

probatorie implicasse la sussistenza di manifesti, rilevanti e insopprimibili dubbi

sulla sua colpevolezza (DTF 127 I 38 e 124 IV 86). Sotto questo profilo

il principio in dubio pro reo (art. 10 cpv. 3 CPP) ha la stessa portata del

divieto d’arbitrio (DTF 133 I 149 e 120 IA 31). Il giudice non incorre

nell’arbitrio quando le sue conclusioni, pur essendo opinabili, sono comunque

sostenibili nel risultato (DTF 133 I 149, 132 III 209, 131 I 57, 129 I

217, 173 e 8). Una valutazione unilaterale dei mezzi di prova viola per contro

il divieto dell’arbitrio. Un giudizio di colpevolezza può comunque poggiare,

mancando prove materiali inoppugnabili o riscontri peritali decisivi, su indizi

atti a fondare il convincimento del giudice (sentenza non pubblicata del TF

1P.20/2002 del 19.4.2002);

c) giusta l’art. 10 cpv. 2 CPP

il giudice valuta liberamente le prove secondo il convincimento che trae

dall’intero incarto. Il principio della libera valutazione delle prove (art. 10

cpv. 2 CPP) non significa che i fatti possano venire accertati secondo il buon

volere del giudice o le soggettive sue convinzioni. Esso significa, invece, che

chi giudica non è vincolato a regole scritte o non scritte riguardanti il

valore delle prove, ma statuisce esclusivamente sulla scorta di un esame

coscienzioso, dettagliato e fondato su criteri oggettivi di tutti gli elementi

probatori agli atti e di tutte le circostanze a carico e a scarico, senza

altresì essere vincolato da norme sul valore probante astratto dei diversi

mezzi di prova (SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung

Praxiskommentar, Dike AG, Zurigo/San Gallo 2009, art. 10 n. 4 e 5, VERNIORY,

Commentaire Romand, Code de procédure pénale suisse, Helbing Lichtenhahn,

Basilea 2011, art. 10 n. 35 segg., BERNASCONI, Codice svizzero di

procedura penale Commentario, Dike AG, Zurigo/San Gallo 2010, art. 10 n. 15 e

16.

nonché DTF 133 I 33 e 117 Ia 401). Il principio della libera

valutazione delle prove (art. 10 cpv. 2 CPP) significa che non vi è una

gerarchia dei mezzi di prova, ragion per cui, ad esempio, la deposizione di un

testimone non ha di principio maggior valore probante di quella di una persona

informata sui fatti o di quella dello stesso imputato o di una parte lesa

(sentenze non pubblicate del TF 6B.936/2010 del 28.6.2011 e 6B.10/2010 del

10.5

). Il giudice deve sempre formare il proprio convincimento unicamente

sulla concreta forza persuasiva, valutata in modo approfondito e oggettivo, di

un determinato mezzo di prova (HOFER, Basler Kommentar, Schweizerische

Strafprozessordnung, Helbling Lichtenhahn, Basilea 2011, art. 10 n. 58 segg., SCHMID,

op. cit., art. 10 n. 5 e BERNASCONI, op. cit., art. 10 n. 23).

Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, di cui in sentenza

deve essere data congrua motivazione (sentenza non pubblicata del TF 6B.10/2010

del 10.5.2010), il giudice continua a disporre di un ampio potere di

appezzamento (DTF 129 I 8 e 118 Ia 28 nonché sentenza non pubblicata del

TF 6P.218/2006 del 30.3.2007).

d) la chiamata di correo è la

confessione che riguarda, oltre il chiamante, anche altre persone. Come ogni

confessione, la chiamata in correità è quindi soltanto un indizio e non una

prova, provenendo essa da una persona interessata e non libera. Secondo la

giurisprudenza, in assenza di prove certe, il giudice può fondare il proprio

convincimento su una serie di indizi valutati in modo logico, obiettivo e

coerente. Se, per definizione, un indizio da solo non può bastare poiché, preso

a sé stante, può essere interpretato in più modi, più elementi valutati nel

loro complesso e in modo rigoroso possono condurre ad escludere il ragionevole

dubbio e, quindi, possono costituire un valido fondamento del convincimento del

giudice (sentenza non pubblicata del TF 6P.37/2003 del 7.5.2003). Come gli

altri indizi, pertanto, la chiamata di correo va valutata dal giudice con

particolare rigore metodologico, ritenuto che ad essa va data maggiore o minore

valenza indiziante a dipendenza della sua costanza, del suo carattere

disinteressato, della sua univocità e della sua credibilità intrinseca,

quest’ultima da esaminare in funzione della logica interna e della

verosimiglianza dei fatti e delle circostanze addotte dal chiamante nonché

dalla generale sua credibilità in funzione della sua personalità e della sua

storia personale. Di seguito e come qualsiasi altro indizio, la chiamata di

correo deve essere supportata da elementi esterni, nel senso che il giudice,

valutandone nell’ambito del suo potere di apprezzamento la credibilità, deve

accertarsi che essa sia vestita, cioè che, inserendosi in una narrazione

completa, sia coerente con altri elementi, certi e convergenti, e perciò sia da

essi confortata. Se è necessario che gli elementi esterni a sostegno della

chiamata di correo siano indipendenti da essa, così da evitare che elementi

intrinseci alla stessa vengano usati per la sua conferma, non è per contro

necessario che l’elemento esterno abbia la dignità di una prova, perché se così

fosse la chiamata perderebbe di valore, né che si tratti di un elemento di

fatto, ritenuto che anche considerazioni logiche, espresse sulla scorta della

comune esperienza della vita, possono bastare, purché siano certe, a

corroborare una chiamata la cui attendibilità intrinseca è stata correttamente

accertata. Quando ne sia stata accertata l’attendibilità intrinseca e questa

sia stata confermata da elementi esterni così come sopra definiti, la chiamata

di correo assume valore di prova.

11.

Richiamati nei fatti i

cons. 7a e 8a1 nonché in diritto ALBRECHT, Kommentar zum schweizerischen

Strafrecht, Sonderband Betäubungsmittelstrafrecht, Stämpfli+Cie AG, Berna 1995,

art. 19 n. 150 segg. e n. 161, CORBOZ, Les infractions en droit suisse,

Staempfli Editions SA, Berna 2010, art. 19 LStup n. 74 segg. e DTF 109

IV 145 non può essere contestato né contestabile che i due imputati abbiano,

con il loro agire, oggettivamente violato gli art. 19 cpv. 1 lett. b) e d) nonché

cpv. 2 lett. a) LStup avendo detenuto, trasportato ed importato in Svizzera un

quantitativo di eroina che, al di là del suo relativamente basso grado di

purezza (cons. 8a1, VD pag. 3 e 4), equivale, comunque, a ben 15 volte (1469,47

gr. x 12,63% : 12 gr.) il limite giurisprudenziale di 12 gr. puri fissato dal

TF per il riconoscimento del caso grave per il quantitativo. Anche

soggettivamente la Corte non ha avuto dubbio alcuno per ammettere la loro

chiara colpevolezza per dolo diretto (art. 12 cpv. 2 prima frase CP, ALBRECHT,

op. cit., art. 19 n. 84 segg. e CORBOZ, op. cit., art. 19 LStup n. 68

segg.), e non eventuale (art. 12 cpv. 2 seconda frase CP), avendo dato pieno

credito alla chiamata in correità (cons. 10d) di IM 2 (VD pag. 3) ritenendola

costante, univoca e dalla credibilità intrinseca e questo indipendentemente dal

fatto che nei suoi primi tre verbali (PP IM 2 16.1.2014, PS IM 2 15.1.2014,

30.1

) – ciò che del resto vale anche per IM 1 (PP IM 1 16.1.2014, PS IM 1

15.1

, 30.1.2014) - abbia negato qualsiasi suo coinvolgimento in questo

traffico. D’altronde la facilità con cui i due coimputati hanno potuto

contattarsi durante la loro detenzione (AI 44 e 71) rende perlomeno pleonastico

parlare di maggior o minor credibilità delle dichiarazioni di uno rispetto a

quelle dell’altro (PP IM 1 2.4.2014 pag. 6). Comunque sia, resta però

innegabile che a partire dal suo quarto interrogatorio IM 2 ha sempre ribadito la sua chiamata in correità (cons. 10d) nei confronti di IM 1 per poi ripeterla anche

in aula (cons. 7a), fermo restando come la stessa trovi diretta conferma e fondamento

se confrontata con le assai poco credibili dichiarazioni di IM 1, secondo le

quali si sarebbe disinteressato del 1/2 kg di eroina consegnato ad IM 2 non

verificando nemmeno che fine avesse fatto e/o se era o meno nell’autoveicolo

prima della loro partenza per la Svizzera (cons. 6), e ricordato come IM 1

abbia partecipato all’intero viaggio già dal primo giorno e che, in base al suo

stesso dire, sia andato a ritirare nella periferia di __________, su incarico

di __________ - che, agli occhi della Corte, altro non è che il presumibile

organizzatore di questo traffico - parte del sequestrato stupefacente (cons. 6).

Tutto questo, allora, non può che insindacabilmente attestare la perfetta

conoscenza di IM 1 della finalità e delle diverse fasi operative dell’intera

trasferta, alla cui organizzazione ha partecipato sin dall’inizio. Da ciò la

realizzazione nei suoi confronti, così come di IM 2, del reato di cui al pto.

1A dell’AA (VD all. 2 pag. 1 e 2 punti, di seguito solo pti., 1, 1.1, 2 e 2.1),

ritenuta l’assoluta inconsistenza delle argomentazioni apportate dalla difesa

di IM 1 in merito al suo ruolo di semplice complice (art. 25 CP) e non correo

(VD pag. 3) e questo già solo perché l’art. 19 LStup e la relativa pluriennale

giurisprudenza, salvo circostanze eccezionali qui non date, hanno elevato a

reato principale e non partecipativo il fatto di detenere (ALBRECHT, op.

cit., art. 19 n. 63 segg., CORBOZ, op. cit., art. 19 LStup n. 40 segg., DTF

119.

IV 266), trasportare (ALBRECHT, op. cit., art. 19 n. 47 segg., CORBOZ,

op. cit., art. 19 LStup n. 28 e 29, DTF 117 IV 60, 114 IV 162 ,113 IV

01) ed importare dello stupefacente in Svizzera (ALBRECHT, op. cit.,

art. 19 n. 49, CORBOZ, op. cit., art. 19 LStup n. 30), così come è

giuridicamente improponibile ed in urto al principio della territorialità (art.

3.

segg. CP) postulare la condanna di un cittadino straniero per violazione alla

LStup commessa all’estero (VD pag. 3) in assenza, come in specie, di

un’espressa delega da parte dello stato straniero.

12.

Richiamati nei fatti i

cons. 7b e 8b3 e in diritto JEANNERET, Les dispositions pénales de la

Loi sur la circulation routière, Stämpfli Editions SA, Berna 2007, art. 91

LCStr n. 30, non essendo nota la quantità di µg/l di cocaina nel sangue di IM 2

al momento del suo arresto provvisorio (art. 217 segg. CPP) del 15.1.2014 ne

consegue, per insufficienza di prove ed in applicazione del principio in dubio

pro reo (art. 10 cpv. 3 CPP, VD pag. 3, cons.10b), il suo proscioglimento

dall’imputazione di cui al pto. B2 dell’AA (VD all. 2 pag. 2 pto. 3).

VIII) Colpa, prognosi, pena

13.

Per quel che concerne

le norme di diritto concretamente applicabili si ricorda che:

a) giusta l’art. 47 cpv. 1 CP

il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore tenendo conto della vita

anteriore e delle condizioni personali di lui oltre che dell’effetto che la

pena avrà sulla sua vita ricordato come giusta il cpv. 2 di predetta norma la

colpa del reo è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a

pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i

moventi e gli obiettivi perseguiti nonché tenuto conto delle circostanze

interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione

a pericolo o la lesione;

b) giusta l’art. 40 CP la

durata della pena detentiva è di regola di almeno 6 mesi, la durata massima è

di 20 anni, rispettivamente a vita se la legge lo dichiara espressamente;

c) giusta l’art. 42 cpv. 1 CP

il giudice sospende di regola l’esecuzione di una pena pecuniaria (art. 34

segg. CP), di un lavoro di pubblica utilità (art. 37 segg. CP) o di una pena

detentiva (art. 40 CP) di 6 mesi a 2 anni se una pena senza condizionale non

sembra necessaria per trattenere l’autore dal commettere nuovi crimini (art. 10

cpv. 2 CP) o delitti (art. 10 cpv. 3 CP) ricordato come giusta il cpv. 2 di

predetta norma se nei 5 anni prima del reato l’autore è stato condannato a una

pena detentiva (art. 40 CP) di almeno 6 mesi, con o senza condizionale, o a una

pena pecuniaria (art. 34 segg. CP) di almeno 180 aliquote giornaliere, la

sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente

favorevoli;

d) giusta l’art. 43 cpv. 1 CP

il giudice può sospendere parzialmente l’esecuzione di una pena pecuniaria

(art. 34 segg. CP), di un lavoro di pubblica utilità (art. 37 segg. CP) o di

una pena detentiva (art. 40 CP) di 1 anno a 3 anni se necessario per tenere

sufficientemente conto della colpa dell’autore ricordato come giusta i cpv. 2 e

3.

prima frase di questa norma la parte della pena da eseguire non può eccedere

la metà e che quella sospesa e quella da eseguire devono essere di almeno 6

mesi;

e) giusta l’art. 44 cpv. 1 CP

se il giudice sospende del tutto o in parte l’esecuzione della pena al

condannato è impartito un periodo di prova da 2 a 5 anni;

f) giusta l’art. 50 CP se la

sentenza deve essere motivata il giudice vi espone anche le circostanze

rilevanti per la commisurazione della pena e la loro ponderazione;

g) giusta l’art. 51 CP il

giudice computa nella pena il carcere preventivo scontato nell’ambito del

procedimento in atto o di un altro procedimento ritenuto come un giorno di

carcere corrisponde ad una aliquota giornaliera di pena pecuniaria (art. 34

segg. CP) o a quattro ore di lavoro di pubblica utilità (art. 37 segg. CP).

14.

Richiamate le sentenze

in DTF 136 IV 55 e 134 IV 132 nonché quelle della Corte di appello e di

revisione penale 20.4.2012 incarto (di seguito solo Inc.) 17.2011.114 e

5.11.2012

Inc. 17.2012.78+99, con specifico riferimento alle objektive Tatkomponenten

del riconosciuto reato di cui al pto. A1 dell’AA (cons. 11) è innegabile che la

colpa (art. 47 CP) dei due imputati, che in quest’ottica devono essere

oggettivamente posizionati sullo stesso piano, è estremamente grave visto e

considerato come con disarmante facilità si siano messi a disposizione di

un’organizzazione guidata presumibilmente da __________ per detenere,

trasportare ed importare in Svizzera un ragguardevole quantitativo di eroina,

sostanza stupefacente, ed è questo fatto ben notorio, tra le più pericolose tra

quelle in circolazione. E che i due erano ben inseriti in questa organizzazione

lo testimonia la circostanza che ne conoscono direttamente alcuni dei

principali membri, quali il già citato __________ e/o __________, rispettivamente

che abbiano avuto la possibilità, che normalmente non è data a dei semplici

muli, di rifiutare il trasporto fintanto che lo stupefacente non fosse arrivato

in Italia per evitare tutti i rischi che, inversamente, un tale viaggio dai

paesi balcanici avrebbe loro comportato (cons. 6 e 7a). Anche per il Tatverschulden

IM 1 e IM 2 sono da mettere sullo stesso piano avendo agito, entrambi, con

perfetta cognizione di causa, con dolo diretto (art. 12 cpv. 2 prima frase CP)

e per meri motivi economici (cons. 6 e 7a). Tenuto inoltre conto del

relativamente basso grado di purezza della sequestrata eroina (cons. 8a, VD

pag. 3 e 4), la Corte, come Gesamtverschulden, ha quindi fissato in 3

anni la pena detentiva (art. 40 CP) di base procedendo ad una differenzazione

delle rispettive pene solo sul piano dei Täterkomponenten. Difatti, se

nel calcolo finale della pena la Corte ha debitamente tenuto conto a riduzione

della pena, per entrambi in egual misura, sia della durata del carcere

preventivo già sofferto (art. 51 CP) sia del fatto che la condanna sarà espiata

lontano dal loro paese d’origine e dai loro affetti famigliari,

rispettivamente, quale fattore d’aggravio, il concretizzato loro tentativo di

illecitamente colloquiare durante la carcerazione preventiva (art. 220 cpv. 1 e

224.

segg. CPP), IM 2, rispetto al suo coimputato, merita di essere

sufficientemente premiato per la sua parziale confessione, anche se non

completa ed esaustiva viste le numerose zone d’ombra e contraddizioni

volontariamente lasciate nel suo racconto (cons. 7a, VD pag. 3), mentre IM 1

deve evidentemente confrontarsi con una pena maggiore non perché non abbia

ammesso i fatti per i quali è stato condannato (cons. 6 e 11), ma per

correttamente sanzionare la sua specifica recidiva data dal precedente francese

del 25.11.2011 (cons. 3). Da ciò, per la Corte, il dover concludere per una sua

condanna ad una pena detentiva (art. 40 CP) di 3 anni e 2 mesi (VD all. 2 pag.

2.

pti. 4 e 4.1) rispettivamente per IM 2 di 2 anni e 9 mesi (VD all. 2 pag. 2

pti. 4 e 4.2). Per IM 1 la così inflitta pena detentiva (art. 40 CP) è

evidentemente da espiare e questo non solo perché di durata superiore al

termine di 3 anni di cui all’art. 43 CP, ma anche perché le circostanze

particolarmente favorevoli richieste dall’art. 42 cpv. 2 CP non sarebbero

assolutamente date. Per IM 2, invece, la durata della così fissata sua condanna

(VD all. 2 pag. 2 pti. 4 e 4.2) permette ancora di formulare, tenuto conto di

tutte le circostanze proprie a questo caso, una prognosi non completamente

negativa. Difatti e malgrado la gravità oggettiva della sua colpa (art. 47 CP),

che in quanto tale e contrariamente alla principale richiesta del suo difensore

(VD pag. 4) sicuramente giustifica una pena superiore alla massima comminatoria

di legge di cui all’art. 42 cpv. 1 CP, è la prima volta che commette un crimine

(art. 10 cpv. 2 CP) tanto grave come quello previsto dall’art. 19 cpv. 2 lett.

a) LStup e che, nel suo immediato futuro, vi è ancora la perlomeno documentata

(doc. Dib. 2 e 3 nonché VD all. 1 pag. 2) anche se non certa possibilità (VD

all. 1 pag. 2 e 3 VII/I R) di avere un lavoro in Italia dove potrebbe

ricongiungersi con la sua famiglia (VD all. 1 pag. 2 V R). Da ciò, tutto ben

ponderato, la decisione della Corte di infliggergli una pena detentiva (art. 40

CP) di 33 mesi, con deduzione del carcere preventivo sofferto (art. 51 CP e VD

all. 2 pag. 2 pti. 4, 4.2 e 5), da espiare in misura di soli 16 mesi e, per i

restanti 17 mesi, posta al beneficio della sospensione condizionale (VD pag. 4)

con un periodo di prova, proprio per sottolineare la gravità della sua colpa

(art. 47 CP), di 3 anni (VD all. 2 pag. 2 pto. 5), quindi un anno in più

rispetto al minimo di legge previsto dall’art. 44 cpv. 1 CP.

IX) Retribuzione dei

difensori d’ufficio

15.

Giusta l’art. 135 cpv.

2.

CPP l’autorità giudicante stabilisce l’importo della retribuzione del

difensore d’ufficio (art. 132 segg. CPP) al termine del procedimento, ricordato

come ai sensi dell’art. 135 cpv. 4 CPP non appena le sue condizioni economiche glielo

permettano, l’imputato condannato a pagare le spese procedurali (art. 416 segg.

CPP) è tenuto a rimborsare la retribuzione al Cantone (art. 135 cpv. 4 lett. a

CPP) rispettivamente a versare al difensore la differenza tra la retribuzione

ufficiale e l’onorario integrale (art. 135 cpv. 4 lett. b CPP), fermo restando

come un’eventuale reclamo contro la quantificazione della retribuzione è da

inoltrare, in un termine di 10 giorni (art. 396 cpv. 1 CPP), alla Corte dei

reclami penali (di seguito solo CRP, art. 135 cpv. 3 lett. a e 393 cpv. 1 lett.

b CPP).

16.

Quo alla

determinazione della retribuzione del difensore d’ufficio (art. 132 segg. CPP)

si richiama, in merito all’onorario, l’art. 4 cpv. 1 del regolamento sulla

tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la

fissazione delle ripetibili (di seguito solo RL 3.1.1.7.1) secondo cui il tempo

di lavoro è calcolato in base alla tariffa di fr. 180.- all’ora (di seguito

solo h), ricordato come giusta l’art. 5a cpv. 1 e 2 RL 3.1.1.7.1 l’onorario

dell’avvocato (di seguito solo avv.) per la partecipazione a interrogatori al

di fuori dell’orario di lavoro usuale, stabilito per legge tra le 22.00 h e le

8.00

h dei giorni feriali rispettivamente nei giorni festivi ufficiali e di sabato,

è fissato a fr. 250.-/h. Parimenti si rammenta come in forza alla pluriannuale

giurisprudenza dell’allora giudice dell’istruzione e dell’arresto quale

autorità di tassazione delle note professionali prima dell’1.1.2011 la

retribuzione del patrocinatore d’ufficio deve essere fissata tenendo in

considerazione l’importanza della pratica, l’impegno difensivo, le difficoltà

giuridiche e fattuali così come il tempo impiegato (DTF 122 I 2), non

essendo decisivo per il calcolo il tempo effettivamente impiegato ma il

dispendio medio di un patrocinatore diligente secondo la comune esperienza

nella trattazione di un mandato di analoga complessità. Inoltre non vengono

rimunerati interventi oltre lo stretto necessario o che sono da considerare

eccessivi, ricordato che nell’assistenza giudiziaria lo Stato non deve

assumersi prestazioni di sostegno morale o di aiuto sociale. In merito alle

spese l’art. 6 cpv. 1 e 2 RL 3.1.1.7.1 prevede che al difensore d’ufficio (art.

132.

CPP) devono essere riconosciute le spese vive effettivamente sopportate tra

cui si ricordano quelle di cancelleria, di spedizione, di comunicazione, di

fotocopiatura e di apertura e archiviazione dell’incarto oltre alle altre spese

sostenute nell’interesse del cliente, tra le quali si hanno quelle di trasferta

e/o d’interprete.

17.

Preso atto che nessuno

dei due difensori d’ufficio (art. 132 segg. CPP) ha tempestivamente impugnato

la rispettiva tassazione dinanzi alla CRP (VD all. 2 pag. 3 pto. 11.3 e doc.

TPC 16), ne consegue quanto segue:

a) l’avv. DUF 1, difensore

d’ufficio (art. 132 segg. CPP) di IM 1 dal 15.1.2014 (AI 5), ha presentato per

tassazione le note 9.4.2014 (AI 73) e 17.6.2014 (doc. TPC 14) con un importo

omnia comprensivo di fr. 11'114.30, che previo esame da parte della Corte è

stato riportato a fr. 6'577.- e meglio fr. 6'171.- per onorari e fr. 406.- per

spese di cancelleria e costi di trasferta non essendo dovuta alcuna imposta sul

valore aggiunto (di seguito solo IVA) essendo IM 1 residente all’estero (art. 8

cpv. 1 della LF concernente l’IVA e VD all. 2 pag. 3 pti. 11, 11.1 e 11.1.1);

b) l’avv. DUF 2, difensore

d’ufficio (art. 132 segg. CPP) di IM 2 dal 15.1.2014 (AI 8), ha presentato per

tassazione le note 10.4.2014 (AI 74), 6.6.2014 (doc. TPC 12) e 17.6.2014 (doc.

Dib. 4 e VD pag. 3), che previo esame da parte della Corte è stata fissata a

fr. 6'070.- e meglio fr. 5'742.- per onorari e fr. 328.- per spese di

cancelleria e costi di trasferta, non essendo dovuta l’IVA per lo stesso motivo

di cui al considerando precedente in fine (VD all. 2 pag. 3 pti. 11, 11.2 e

11.2

).

X) Confische, sequestri

conservativi e dissequestri

18.

In merito alle norme

del CP e del CPP concretamente applicabili si ricorda che:

a) giusta l’art. 69 cpv. 1 CP

il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina la

confisca rispettivamente la distruzione (art. 69 cpv. 2 CP) degli oggetti che

hanno servito o erano destinati a commettere un reato o che ne costituiscono il

prodotto nella misura in cui gli stessi compromettono la sicurezza delle

persone, la moralità o l’ordine pubblico;

b) giusta l’art. 263 cpv. 1

lett. a) CPP all’imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori

patrimoniali se questi saranno presumibilmente utilizzati come mezzi di prova;

c) giusta l’art. 263 cpv. 1

lett. d) CPP all’imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori

patrimoniali se questi saranno presumibilmente confiscati;

d) giusta l’art. 267 cpv. 1 CPP

se il motivo del sequestro viene meno il pubblico ministero o il giudice

dispongono il dissequestro e restituiscono gli oggetti o i valori patrimoniali

agli aventi diritto.

19.

Tenuto conto delle

risultanze d’istruttoria (AI 1 all. 3 e 12, 68 all. 7, 10, 17 e 19, PP IM 1

16.1.2014

pag. 3) e delle dichiarazioni delle parti in sede processuale (VD

all. 1 pag. 4 IV/V/VI R), la Corte ha ordinato:

a) la confisca (art. 69 cpv. 1

CP e art. 263 cpv. 1 lett. d CPP) a:

a1) IM 1 di 1 pistola giocattolo

in quanto oggetto che se restituito ad un pluripregiudicato può compromettere

la sicurezza delle persone e l’ordine pubblico (VD all. 2 pag. 2 pto. 6);

a2) IM 2 di 1469,47 gr. di

eroina, da distruggere (art. 69 cpv. 2 CP, VD all. 2 pag. 2 pto. 7);

b) il sequestro conservativo in

quanto mezzi di prova (art. 263 cpv. 1 lett. a CPP) di 1 tessera

dell’albergo __________, di 3 ricevute bancarie __________

intestate a terza persona e di 1 biglietto manoscritto con un indirizzo di __________

(VD all. 2 pag. 2 pti. da 8 a 8.3);

c) il dissequestro e la

restituzione (art. 267 cpv. 1 CPP) a:

c1) IM 1 di 1

Iphone 4 di colore bianco Imei __________ e di 1 carta Sim Vodafone __________ previa

cancellazione delle relative memorie nonché di 1 caricatore per autovettura e

di 3 foglietti con scritte a mano (VD all. 2 pag. 2 pti. da 9 a 9.3);

c2) IM 2 di 1

Iphone 4 di colore bianco Imei __________ e di 3 carte Sim __________, ipko __________

e Tim __________ previa cancellazione delle relative memorie, di 1 tessera

ricarica Tim da 10 Euro, di varie tessere nonché di varia documentazione cartacea

ad eccezione di quanto indicato nel cons. 19b (VD all. 2 pag. 3 pti. da 10 a 10.7).

XI) Tassa di giustizia e

spese procedurali

20.

Visto il

proscioglimento di IM 2 dal reato di cui al pto. B2 dell’AA (VD all. 2 pag. 2

pto. 3) la tassa di giustizia di fr. 1’800.- e i disborsi (art. 422 CPP) sono a

carico dei condannati, in solido, in ragione di 1/2 ciascuno con fr. 200.- a

carico dello Stato (art. 418 cpv. 2 e 426 cpv. 1 prima frase CPP, VD all. 2

pag. 3 pto. 12).

Visti gli art. 12, 40, 42, 43, 44,

47, 51 e 69 CP;

19.

cpv. 1 lett. b) e d) e cpv. 2 lett. a) LStup;

91.

cpv. 2 lett. b) LCStr;

80.

segg., 84 segg., 135, 236, 263 segg., 335 segg., 422 segg. CPP e 22 TG sulle

spese;

dichiara e pronuncia:

1.

IM 1 è autore colpevole di:

1.1

infrazione aggravata alla

LF sugli stupefacenti

siccome riferita ad un quantitativo di eroina che sapeva o doveva

presumere essere tale da mettere direttamente o indirettamente in pericolo la

salute di molte persone, per avere, senza essere autorizzato, in correità con IM

2, il 15.1.2014 detenuto, trasportato ed importato in Svizzera 1469,47 grammi netti di eroina;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei

considerandi.

2.

IM 2 è autore colpevole di:

2.1

infrazione aggravata alla

LF sugli stupefacenti

siccome riferita ad un quantitativo di eroina che sapeva o doveva

presumere essere tale da mettere direttamente o indirettamente in pericolo la

salute di molte persone, per avere, senza essere autorizzato, in correità con IM

1, il 15.1.2014, detenuto, trasportato ed importato in Svizzera 1469,47 grammi netti di eroina;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei

considerandi.

3.

IM 2 è prosciolto

dall’imputazione di guida in stato di inattitudine di cui al punto B) 2

dell’atto d’accusa.

4.

Di conseguenza,

4.1

IM 1 è condannato alla pena

detentiva di 3 (tre) anni e 2 (due) mesi, da dedursi il carcere preventivo

sofferto;

4.2

IM 2 è condannato alla pena

detentiva di 2 (due) anni e 9 (nove) mesi, da dedursi il carcere preventivo

sofferto.

5.

L’esecuzione della pena

detentiva inflitta a IM 2 è condizionalmente sospesa in ragione di 17

(diciassette) mesi e al condannato è impartito un periodo di prova di 3 (tre)

anni. Per il resto è da espiare.

6.

E’ ordinata la confisca a IM

1.

di 1 pistola giocattolo.

7.

E’ ordinata la confisca a IM

2.

di 1469,47 grammi di eroina, da distruggere.

8.

È ordinato il sequestro

conservativo di:

8.1

1 tessera

dell’albergo ____;

8.2

3 ricevute

bancarie __________ intestate ad __________;

8.3

1 biglietto

manoscritto con un indirizzo di __________.

9.

È ordinato il dissequestro

e la restituzione a IM 1 di:

9.1

1 Iphone 4

bianco IMEI __________, previa cancellazione della memoria, con caricatore per

autovettura;

9.2

1 carta SIM

Vodafone n. __________, previa cancellazione della memoria;

9.3

3 foglietti con

scritte a mano.

10.

E’ ordinato il dissequestro e

la restituzione a IM 2 di:

10.1

1 Iphone 4

bianco IMEI __________, previa cancellazione della memoria;

10.2

1 carta SIM n. __________

previa cancellazione della memoria;

10.3

1 carta SIM ipko

n. __________ previa cancellazione della memoria;

10.4

1 carta SIM TIM

n. __________, previa cancellazione della memoria;

10.5

1 tessera

ricarica TIM da 10 Euro;

10.6

varie tessere;

10.7

documentazione

cartacea varia ad eccezione di quanto indicato ai punti 8.1, 8.2 e 8.3 del

presente dispositivo.

11.

Le spese per la difesa

d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

11.1

Le note professionali 9.4.2014

e 17.6.2014 dell’avv. DUF 1 sono approvate per:

onorario fr. 6'171.-

spese e trasferte fr. 406.-

totale fr. 6'577.-

11.1.1

IM 1 è tenuto a rimborsare allo

Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 6'577.- non appena le sue condizioni

economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

11.2

Le note professionali

10.4

, 6.6.2014 e 17.6.2014 dell’avv. DUF 2 sono approvate per:

onorario fr. 5'742.-

spese e trasferte fr. 328.-

totale fr. 6'070.-

11.2.1

IM 2 è tenuto a rimborsare allo

Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 6'070.- non appena le sue condizioni

economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

12.

La tassa di giustizia di fr.

1’800.- e i disborsi sono a carico dei condannati, in solido, in ragione di 1/2

ciascuno e fr. 200.- a carico dello Stato.

13.

Questo giudizio può essere

impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale.

L’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise criminali per

iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione

della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e

di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.

Distinta spese: Tassa di giustizia fr. 1'800.--

Inchiesta

preliminare fr. 13'682.--

Spese postali,tel.,affr. in

blocco fr. 227.--

fr. 15'709.--

./. a carico dello Stato fr. 200.--

============

totale fr.

15'509.--

Distinta spese a

carico di IM 1 (1/2)

Tassa di giustizia fr. 900.--

Inchiesta preliminare fr. 6'841.--

Spese postali,tel.,affr. in

blocco fr. 113.50

fr. 7'854.50

./. a carico dello Stato fr. 100.--

============

totale fr.

7'754.50

Distinta spese a

carico di IM 2 (1/2)

Tassa di giustizia fr. 900.--

Inchiesta preliminare fr. 6'841.--

Spese postali,tel.,affr. in

blocco fr. 113.50

fr. 7'854.50

./. a carico dello Stato fr. 100.--

============

totale fr.

7'754.50

Per la Corte delle assise

criminali

Il Presidente La

vicecancelliera