72.2014.6
Infrazione alla LF stupefacenti, per avere trasportato 6 ovuli di cocaina dal peso lordo di 147.4 grammi, al netto: 111.03 grammi con un grado di purezza del 36%, agendo quale body-packer, cittadino s
17 gennaio 2014Italiano4 min
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Numero d'incarto:
72.2014.6
Data decisione, Autorità:
17.01.2014, PENAL
Titolo:
Infrazione alla LF stupefacenti, per avere trasportato 6 ovuli di cocaina dal peso lordo di 147.4 grammi, al netto: 111.03 grammi con un grado di purezza del 36%, agendo quale body-packer, cittadino straniero condannato anche per entrata illegale (infrazione alla LF stranieri)
ENTRATA, PARTENZA O SOGGIORNO ILLEGALI
IMPORTAZIONE O ESPORTAZIONE DI STUPEFACENTI
TRASPORTO DI STUPEFACENTI
art. 115 LFSTR
art. 19 LSTUP
Incarto n.
72.2014.6
Lugano,
17 gennaio 2014/rb
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte delle assise correzionali di Mendrisio
composta da:
giudice Mauro
Ermani, Presidente
Veronica
Lipari, vicecancelliera
sedente
nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale Ministero
Pubblico
contro
IM 1,
rappresentato
dall’avv. DUF 1
in
carcerazione preventiva dal 26.11.2013 al 2.1.2014 (38 giorni)
posto poi in esecuzione anticipata della pena dal 3.1.2014
imputato, a
norma dell'atto d'accusa 7/2014 dell'8.1.2014 emanato dal Procuratore Pubblico
PP 1, di
1. infrazione
alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato, trasportato,
importato e fatto transitare stupefacenti,
e meglio per avere,
per conto di tale “__________” da lui incontrato
a __________, accettato, dietro la promessa di compenso di Euro 2'000.00, di
fungere da body-packer per trasportare a __________ 6 ovuli di cocaina del peso
lordo di 147,4 grammi (al netto: 111,03 grammi con un grado di purezza del 36%) che avrebbe poi riconsegnato al “__________” alla stazione di __________ dopo
esservi giunto in treno da __________ ed averli evacuati. Disegno delittuoso
poi sfumato a seguito della sua intercettazione alla frontiera stradale di __________,
ed al susseguente suo arresto;
fatti avvenuti: a __________
Fatti
il 26 novembre 2013;
reato previsto:
dall’art. 19 cpv. 1 lett. b LStup.;
2. entrata
illegale
per essere entrato in __________ il 26 novembre
2013 dal valico stradale di __________, privo dei documenti di legittimazione
validi per il passaggio del confine, siccome in possesso solo di un permesso di
soggiorno e di viaggio _________, e di una carta d’identità ________ non valida
per l’espatrio;
fatti avvenuti:
nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto:
dall’art. 115 cpv. 1 lett. a LStr.;
Presenti: - il Procuratore
pubblico PP 1 in rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato
IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1;
- in
qualità di interprete per la lingua inglese, __________.
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:00 alle ore 09:20.
Il PP propone
una pena detentiva di 10 mesi sospesa con la condizionale per un periodo di
prova di tre anni. La difesa acconsente a tale proposta.
Le parti
rinunciano dunque alla fase di discussione.
Preso
atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione
scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82
CPP;
visti gli art. 12, 40,
42, 43, 44, 47, 49, 51, 69, 70 CP; 19 LStup; 115 LStr;
82, 135, 422 e
segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
IM 1
1. è autore
colpevole di:
1.1. infrazione
alla LF sugli stupefacenti
per avere,
senza essere autorizzato, trasportato, importato
e fatto transitare stupefacenti, e meglio
per avere il 26 novembre 2013 funto da
body-packer e trasportato 6 ovuli di cocaina dal peso lordo di 147.4 grammi (al netto: 111.03 grammi con un grado di purezza del 36%) con l’intento di giungere a __________
in treno da __________ per consegnarli a tale “__________”, non riuscendovi in
quanto intercettato e arrestato alla frontiera stradale di __________;
1.2. entrata
illegale
per essere entrato in __________ il 26 novembre
2013 dal valico stradale di __________, privo dei documenti di legittimazione
validi per il passaggio del confine, siccome in possesso solo di un permesso di
soggiorno e di viaggio ________ e di una carta d’identità ________ non valida
per l’espatrio;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa.
Considerandi
2.
Di
conseguenza,
IM 1 è condannato:
2.1
alla pena
detentiva di 10 (dieci) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto e la
pena espiata in anticipo;
2.2
al pagamento
della tassa di giustizia di fr. 500.- e dei disborsi.
3.
L’esecuzione
della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova
di anni 3 (tre).
4.
È ordinata
la confisca di tutto quanto in sequestro, con distruzione dello stupefacente.
5.
Le spese
per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato; resta riservato l’art. 135
cpv. 4 CPP. La retribuzione del difensore sarà stabilita con decisione
separata.
Per la Corte delle
assise correzionali
Il Presidente La
vicecancelliera
Distinta
spese:
Tassa di
giustizia fr. 500.--
Inchiesta
preliminare fr. 1'407.05
Altri
disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 71.70
fr. 1'978.75
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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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