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72.2014.84

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12 dicembre 2014Italiano45 min

Source ti.ch

Fatti

A seguito di quanto avvenuto sono stati interrogati

tutti i principali attori dei fatti, la dinamica può essere riassunta in questo

modo:

ACPR 1 e __________ verso le 04:00-04:15, siccome

avevano fame, decidevano di recarsi al piano superiore della discoteca per

comprare un Kebab. Giunti nei

pressi del locale "__________" i due avevano una discussione con due

ragazzi del gruppo degli __________ di cui uno è sicuramente __________ mentre

il secondo non è stato possibile identificarlo vista la reticenza del gruppo

italiano (N.d.r.: è poi emerso

trattarsi di __________). Non è chiaro per quale motivo vi

sia stato il battibecco iniziale, secondo la vittima i due italiani avrebbero

guardato con fare minaccioso lui e l'amico e li avrebbero provocati

lanciandogli addosso un pezzo di cibo o di tovagliolo. La vittima ACPR 1

reagiva unicamente dicendo "levati dal cazzo". Interveniva la

sicurezza che chiedeva a ACPR 1 e __________ di uscire all'esterno e mandava

gli __________ nella sala __________.

__________ ha dichiarato di non ricordare per quale

motivo ha avuto il battibecco con i due ragazzi di origine slava, e non ha

saputo o voluto dire quale dei suoi amici era presente con lui durante il primo

battibecco. Dopo che è intervenuta la sicurezza del __________ per separare i 4 ragazzi, gli __________

chiedevano al __________ cosa fosse successo e soprattutto IM 1 al dire del

fratello si arrabbiava particolarmente.

Dopo poco tempo dal primo battibecco, era giunta

l'ora di chiusura della discoteca, tutti i ragazzi si apprestavano ad uscire.”

(rapporto di arresto provvisorio, 27 ottobre 2013)

Fatto sta che all’uscita della discoteca si sono svolti i fatti

indicati nell’atto d’accusa.

3. Fatti e motivi a

delinquere

3.1. Quella sera l’imputato la

trascorse soprattutto a bere e a consumare stupefacenti con quattro amici.

Prima di entrare al __________, verso la mezzanotte, bevvero ancora una

bottiglia di Sangria. All’interno del locale le cose si svolsero in modo tutto

sommato normale fino verso la chiusura, allorquando avvenne un banale litigio

che coinvolse il fratello dell’imputato e uno del gruppo degli __________ (__________)

da una parte, e tre persone di origini slave dall’altra. Si è trattato di una

banale quanto sciocca lite, probabilmente favorita dall’eccesso di consumo di

bevande alcoliche, nella quale le parti si sono guardate in cagnesco ed è

volata pure qualche parola grossa, conclusasi con l’intervento degli agenti

della sicurezza della discoteca. Con l’intervento di costoro, la discussione

era ormai volta al termine. Va subito chiarito che a questo litigio l’imputato

non era presente, perché si trovava in altro luogo del locale. All’uscita è

stato informato che il fratello avrebbe avuto una discussione: è stato lo

stesso __________ a comunicargli che non era nulla di che, indicandogli la

persona con cui aveva avuto il diverbio, allorquando già era fuori dal locale.

L’imputato non ha trovato di meglio che avventarsi su questa persona (ACPR 1) dandogli

un pugno in testa e suscitando pertanto il surriscaldamento degli animi, che,

lo si ripete, si erano già calmati. Fatto sta che l’imputato ha estratto il

coltello a serramanico di sua proprietà, con una lama lunga 7 cm, che portava con sé, inferendo più colpi muovendo il braccio con moto orizzontale verso la

vittima ACPR 1, colpendola all’emitorace sinistro, raggiungendo la cavità

pleurica.

3.2. A seguito di questi colpi la

vittima è stata trasportata all’ospedale regionale di __________. Dal parere

medico legale della dott.ssa __________ emerge un pneumotorace a sinistra su

accoltellamento senza coinvolgimento delle strutture cardiache, il paziente

trovandosi ricoverato in condizioni giudicate gravi, senza lesioni

significative di organi vitali. In particolare così la dott.ssa __________:

" All'esame

obiettivo si evidenzia di rilevante, in regione toracica sinistra, a livello

della linea ascellare media, la presenza di una medicazione da cui fuoriesce il

tubo del drenaggio toracico.

Al pollice della mano destra, sulla superficie

laterale, superficiale escoriazione cutanea della dimensione massima di circa

0,5cm, parzialmente ricoperta da un lembo epidermico.

Alla falange prossimale dell'anulare della mano

destra, sulla faccia dorsale, piccole strie ecchimotico-escoriative di colore

rosso-violaceo. Il paziente riferisce che in tale sede, al momento dei fatti,

portava l'anello che alla visita porta sull'altra mano: le lesioni sono

corrispondenti ai margini dell'anello.

Al dorso della mano destra, in regione metacarpale,

due superficiali lesioni escoriative lineari, della lunghezza massima di circa 0,5 cm.

Alle ginocchia, bilateralmente, superficiali lesioni

escoriative, di forma e dimensioni variabile, alcune caratterizzate da piccoli

lembi epidermici.

Sono presenti poi 3 accessi venosi: due all'arto

superiore destro e uno a sinistra.

Non si evidenziano ulteriori lesioni recenti di

origine traumatica inerenti ai fatti in esame.

Considerazioni Medico

Dalla documentazione esaminata e da quanto

direttamente obiettivato emerge che il Sig. ACPR 1 fu attinto in regione

toracica sinistra, da un colpo inferto con uno strumento da punta e taglio. La

lesione ha interessato cute, sottocute, muscoli e pleura, terminando a livello

del cavo pleurico sinistro (dalla cartella clinica non si evince interessamento

polmonare, ma per una valutazione corretta si dovrà attendere il referto della

TC previsto per domani).

Si sono inoltre osservate alle mani e alle

ginocchia, alcune piccole, superficiali e aspecifiche lesioni escoriative.

AI momento non è possibile descrivere in alcun modo

la lesione presente a livello toracico, che alla visita non è stata ispezionata

poiché alterata dagli interventi medici (posizionamento di drenaggio). Si resta

in attesa di ricevere, come da accordi con i medici del PS di __________,

fotografia della lesione scattata in Pronto Soccorso all'arrivo del paziente.

In base alla documentazione presente, dunque, il ragazzo

fu attinto da un unico colpo all'emitorace sinistro inferto con arma da punta e

taglio. La lunghezza del tramite (almeno 3-4cm per giungere in cavità pleurica)

e la direzione potranno essere valutati solo domani con le immagini TC.

L'uomo non si trovò mai in pericolo di vita. I

parametri vitali furono sempre in buon compenso. La lesione ha interessato

unicamente cute, muscoli e pleura, senza lesionare alcun organo toracico,

risultando la lesione guaribile in circa 15-20 giorni (con un'evoluzione priva di

complicanze locali).

Il colpo ha lambito il parenchima polmonare, senza

comunque interessarlo in modo clinicamente rilevante. Se ciò fosse accaduto si

sarebbe potuto verificare un importante sanguinamento con emo-pneumotorace, anche

potenzialmente letale se non prontamente trattato. Una lama della lunghezza di

7cm (quale quella del coltello posto in sequestro) è potenzialmente idonea a

giungere a interessare il polmone. Inoltre, trattandosi di un'arma da punta e

taglio, lo strumento era in generale idoneo a produrre lesioni mortali se

diretto a lesionare altre regioni corporee come il collo o la parte anteriore

del torace (per giungere al cuore).”

(parere medico legale dott.ssa __________, 27.10.2013, AI 31).

Dal rapporto dell’__________, servizio di radiologia, si apprende

che:

"

Le ricostruzioni della dinamica, direzione forza suggeriscono la

possibilità di arma da taglio responsabile di unica lesione toracica sinistra

ad una profondità massima misurata di 76 mm. Lesioni polmonari da lacerazione parenchimale e pneumotorace associato sono riconducibili a possibili esiti

polmonari dopo che la lama ha attraversato i piani parietali toracici come da

direzione sopra descritta. Stima della lunghezza massima della lama: tra 70 e 80 mm.”

(AI 17).

3.3. Tornando ai fatti non è

seriamente sostenibile che l’imputato abbia estratto il coltello -di cui ha

ammesso di averlo portato seco soltanto in occasione del suo ultimo verbale

davanti al PP, mentre in precedenza aveva sempre negato che fosse suo- solo per

difesa quando era già braccato dagli altri contendenti perché, già solo per

toglierlo dai jeans e armarlo, occorrono diversi secondi, di guisa che è

impensabile che questa operazione abbia potuto avvenire mentre aveva addosso

più persone che lo stavano picchiando. A ciò aggiungasi che più di un testimone

lo ha visto armeggiare il coltello a X a mò di pugile già prima che la vittima

venisse ferita. Per finire l’imputato ha pure rincorso la vittima con il

coltello sporco di sangue, segno evidente che le sue intenzioni non erano

certamente solo di difesa. Ne discende che IM 1 aveva tutto il tempo per

rendersi conto di quello che faceva. Era certamente fuori di sé, ma comprendeva

perfettamente quello che faceva, tant’é che, lo si ripete, con il coltello

insanguinato ha rincorso la vittima per diverse decine di metri ed è stato

bloccato, finalmente, solo grazie all’intervento dell’agente di sicurezza, che

non ha dovuto limitarsi ad un banale intervento di blocco ma ha dovuto

affrontarlo e disarmarlo. In tale circostanze egli si è pure ferito così come

emerge al punto 2. dell’atto d’accusa.

4. Diritto

4.1. Tentato omicidio intenzionale

Giusta l’art. 111 CP chiunque intenzionalmente uccide una persona è punito con una pena

detentiva non inferiore a cinque anni, in quanto non ricorrano le condizioni

previste negli articoli seguenti.

Secondo l'art. 22 cpv. 1 CP chiunque, avendo cominciato l'esecuzione di un crimine o di un

delitto, non compie o compie senza risultato o senza possibilità di risultato

tutti gli atti necessari alla consumazione del reato può essere punito con pena

attenuata.

Gli elementi oggettivi dell'omicidio sono un'azione

- di qualsiasi tipo e con l'aiuto di qualsiasi mezzo - che porta alla morte di

un essere umano, il decesso come risultato e il nesso causale fra questi due

elementi (cfr. Schwarzenegger in:

Basler Kommentar, Strafrecht II, 2a edizione, n. 4 seg. ad art. 111).

Essendo in casu l'accoltellato rimasto in

vita, la fattispecie obiettiva è realizzata solo parzialmente e si è

evidentemente in presenza di un tentativo, nel quale è l'aspetto soggettivo a

rivestire particolare importanza. Gli elementi soggettivi devono infatti essere

realizzati come nel caso di delitto compiuto e determinante è il cosiddetto "Tatentschluss",

ovvero la volontà di commettere il reato (a questo proposito va precisato che è

sufficiente il dolo eventuale) (cfr. Jenny

in: Basler Kommentar, Strafrecht I, 2a edizione, n. 1 seg. ad art. 22).

La Corte di cassazione e di revisione penale ha

avuto modo di affermare (CCRP, sentenza inc. 17.2010.38 del 14.12.2010. consid.

13.3):

Vi è tentativo quando l'autore ha realizzato tutti

gli elementi soggettivi dell'infrazione e ha manifestato l'intenzione di

commetterla, mentre gli elementi oggettivi fanno difetto, in tutto o in parte

(DTF 131 IV 100 consid. 7.2.1; 128 IV 18 consid. 3b p. 21; 122 IV 246 consid.

3a). Vi è dunque tentativo di omicidio quando l'autore, agendo intenzionalmente

(almeno per dolo eventuale) comincia l'esecuzione dell'infrazione, manifestando

così la sua decisione di commetterla, senza tuttavia che il risultato si

produca (STF del 22 dicembre 2009, inc.6B_997/2009, consid 4.1). Se l'autore

voleva o accettava la morte della vittima, ma questa per finire ha subito solo

delle lesioni corporali, non bisogna, dunque, ritenere delle lesioni corporali,

ma un tentativo di omicidio (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. 1, 3. ed.

2010 ad art. 111

n. 23; Hurtado Pozo, Broit pénal, partie spéciale, 2009, n. 110).

Dal profilo oggettivo occorrono un comportamento

omicida, la morte di un essere umano e un rapporto di causalità naturale ed

adeguato tra il comportamento dell'autore e la morte della vittima. Va da sé

che, trattandosi in casu di un tentato omicidio, morte e rapporto di causalità

non devono evidentemente essere realizzati. Per quanto riguarda il "comportamento

omicida" si rileva che esso può consistere in un'azione o in un omissione.

Tuttavia è necessario precisare che poco importa sapere il mezzo utilizzato per

compiere tale azione. Difatti l'illiceità non si caratterizza attraverso il

modo di procedere, ma attraverso il risultato finale desiderato o ottenuto.

Senza dilungarsi sull'aspetto dell'intenzionalità o meno dell'accusato di

uccidere la vittima, che verrà trattato successivamente, bisogna considerare

che, da un punto di vista meramente oggettivo, il comportamento dell'accusato,

ovvero quello di colpire ripetutamente con un coltello la vittima, deve

senz'altro essere qualificato come comportamento omicida e questo in relazione

alla zona del corpo colpita, vicina ad organi vitali sensibili come la

coltellata che ha raggiunto il polmone [...].

Per contro la questione di sapere se la vita della

vittima è stata concretamente in pericolo, su cui la pubblica accusa, a mano

del rapporto operatorio, ha chiesto ulteriori approfondimenti al medico legale,

è del tutto irrilevante, l'accusa essendo di tentato omicidio e non, già, di

lesioni gravi intenzionali [...].

In effetti la giurisprudenza in materia di omicidi,

ha affermato che il dolo eventuale deve essere ritenuto qualora l'autore

colpisca la vittima con un coltello alla cassa toracica e al ventre (BS: AppG.

18.02.1982, BJM 1982 p. 2, BJP 1983 n 416; BL: OG 08.11.1994, confermato in TF

27.02.1995, BL ABOG 1994 p. 53, BJM 1997 p. 37, BJP 1984 n. 332) e meglio

perché la cassa toracica si trova nella metà anteriore del corpo dei vertebrati

nei tetrapodi tra collo e diaframma ed è costituita dallo sterno, dalle coste e

dalle vertebre toraciche. La gabbia toracica protegge meccanicamente

fondamentali organi interni e in molte specie partecipa dei movimenti

respiratori. Essa contiene al suo interno organi vitali quali cuore e polmoni.

In essa sono inoltre contenute le porzioni toraciche dell'esofago, della

trachea e dell'aorta. Ed è proprio il polmone che nella fattispecie è stato

leso fino a provocare uno pneumatorace, sfiorando per finire, come ha detto il

perito, l'evento letale. Brandendo il coltello e tirando alla cieca in zone

sensibili e colpendo poi, la vittima, ad una distanza ravvicinata e in una zona

vicina al cuore, l'accusato ha assunto il consapevole rischio di uccidere il

suo antagonista.

Egli deve pertanto essere ritenuto colpevole di

omicidio intenzionale tentato, commesso con dolo eventuale di grado alto".

Dal profilo soggettivo si ha che il legislatore ha definito le nozioni di intenzionalità all'art. 12

cpv. 2 CP: commette con intenzione

un crimine o un delitto chi lo compie consapevolmente e volontariamente. A tal

fine, basta che l'autore ritenga possibile il realizzarsi dell'atto e se ne

accolli il rischio (art. 12 cpv. 2 CP). La seconda frase dell'art. 12 cpv. 2 CP definisce la nozione di dolo eventuale (STF 6B_621/2010 del 20 maggio

2011 consid. 5.2; DTF 133 IV 9 consid. 4), che sussiste laddove l'agente ritiene

possibile che l'evento o il reato si produca e, cionondimeno, agisce,

accettando, così, l'evento nel caso in cui si realizzasse. In sintesi, agendo

nella consapevolezza della gravità del rischio, l'autore accetta che l'evento

si realizzi pur non desiderandolo (STF 6B_621/2010 del 20 maggio 2011 consid.

5.2 che conferma la sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3; STF

6B_458/2009 del 9 dicembre 2010 consid. 5.1.1;6B_996/2009 del 15 marzo 2010

consid. 1.1;6B_656/2009 dell'11 marzo 2010 consid. 5.2; DTF 135 IV 152 consid.

2.3.2 pag. 156; 134 IV 26 consid. 3.2.2 pag. 28; 133 IV 9 consid. 4.1 pag. 16;

131 IV 1 consid. 2.2 e rinvìi; 125 IV 242 consid. 3c con riferimenti pag. 251;

121 IV 249 consid. 3a pag. 253; sentenza CARP 17.2011.16 del 1. settembre 2011 consid. 10.3.b; sentenza CCRP 17.2010.1

del 21 aprile 2010 consid. 2.6). Ritenuto come, di regola, la volontà

dell'interessato possa essere dedotta, in mancanza di confessioni, da indizi

esteriori e regole di esperienza, il giudice può desumere il dolo eventuale

dell'autore da ciò che questi sapeva, laddove la possibilità che l'evento si

produca era tale da imporsi all'autore, di modo che si possa ragionevolmente

ammettere che lo abbia accettato (DTF 133 IV 222 consid. 5.3; 130 IV 58 consid.

8.4; sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.c). Tra gli

elementi esteriori, da cui è possibile dedurre che l'agente ha accettato

l'evento illecito nel caso in cui si produca, figurano in particolare la

gravità della violazione del dovere di diligenza e la probabilità, nota

all'autore, della realizzazione del rischio (DTF 135 IV 12 consid. 2.3.2 e

2.3.3). Quanto più grave è tale violazione e quanto più alta è la probabilità

che tale rischio si realizzi - alla luce delle circostanze concrete e

dell'esperienza della vita - tanto più fondata risulterà la conclusione che,

malgrado i suoi dinieghi, l'autore aveva accettato l'ipotesi che l'evento

dannoso si realizzasse (STF 6B_662/2011 del 19 luglio 2012 consid. 4.1;

6B_806/2011 del 16 luglio 2012 consid. 2.1;6B_782/2010 del 23 giugno 2011 consid.

3.2.1;6B_621/2010 del 20 maggio 2011 che conferma la sentenza CCRP 17.2009.59

del 9 giugno 2010 consid. 4.3.c; STF 6B 996/2009 del 15 marzo 2010 consid. 1.2;

DTF 135 IV 12 consid. 2.3.3; 134 IV 26 consid. 3.2.2 e rinvii;

133 IV 1 consid. 4.1).

La probabilità deve essere di un grado elevato

poiché il dolo eventuale non può essere ammesso con leggerezza (STF 6B_519/2007

del 29 gennaio 2008 consid. 3.1 e citazioni; DTF 133 IV 9 consid. 4.2.5;

sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.c). Altri elementi

esteriori rivelatori possono essere il movente dell'autore e il modo nel quale

egli ha agito (STF 6B_996/2009 del 15 marzo 2010 consid. 1.2;6B_656/2009

dell'11 marzo 2010 consid. 5.2; DTF 135 IV 12 consid. 2.3.3.; 133 IV 1 consid.

4.6; 130 IV 58 consid. 8.4; 125 IV 242 consid. 3c; sentenza CARP 17.2011.16 del 1. settembre 2011 consid.

10.3.d; sentenza CCRP 17.2010.1 del 21 aprile 2010 consid. 2.6; sentenza CCRP

17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.c).

4.2. Nella

fattispecie IM 1 ha finalmente ammesso che il coltello era il suo; lo stesso ha

aggiunto: "quando ho visto che mi stavano picchiando allora l'ho preso

in mano e lo muovevo in orizzontale per allontanare chi mi stava addosso. (...)

Credo che il ragazzo (ACPR 1 n.d.r.) si sia ferito accidentalmente venendomi addosso mentre tenevo

il coltello. (...) probabilmente quando l'amico di ACPR 1 lo ha alzato qualcuno

dei suoi amici mi ha dato un pugno e io ho rincorso il ACPR 1, ossia il primo

che ho visto che si allontanava".

Il fatto che l'imputato avesse il coltello e che lo

brandisse è stato quindi confermato, anche da parte di __________

e degli agenti di sicurezza __________, ACPR 2, __________ e __________. IM 1 è stato

identificato a più riprese come l'unica persona che teneva in mano il coltello.

Il fatto che l'imputato, a suo dire, abbia portato l'oggetto in discoteca solo

allo scopo di aprire le bottiglie acquistate in precedenza (cfr. Al 118) - e

quindi non con l'intento iniziale di accoltellare qualcuno - riveste

un'importanza secondaria, visto comunque l'uso che ne ha poi fatto. Ci

torneremo.

Confermato è anche l'inseguimento: compiuto

dall'imputato armato di coltello, insieme al fatto di aver tentato di colpire

anche __________ e brandito l'arma verso gli agenti di sicurezza (come testimoniato)

rappresenta una circostanza aggravante nonché un'indicazione del particolare "comportamento

omicida" assunto da IM 1. Infatti, come esposto al considerando precedente,

un comportamento consistente nel colpire (o - aggiungerei - voler colpire) ripetutamente

con un coltello la vittima, deve senz'altro essere qualificato come comportamento

omicida e questo soprattutto in relazione alla zona del corpo colpita, se

vicina ad organi vitali sensibili.

Per quanto riguarda la lesione subita da ACPR 1, i

rapporti medici in atti hanno indicato che la vittima è stata ricoverata:

" in condizioni

gravi a seguito di accoltellamento all'emitorace di sinistra che non ha tuttavia

lesionato organi vitali in modo significativo. (...) il paziente al momento non

è in pericolo di vita".

Il medico legale ha precisato che se il colpo avesse

interessato il parenchima polmonare in modo più rilevante si sarebbe potuto

verificare un sanguinamento letale, vista anche l'idoneità dell'arma a

provocare lesioni mortali.

In merito all'aspetto soggettivo, nel verbale

d'interrogatorio del 28.5.2014 (Al 118) IM 1 ha affermato:

" non riconosco

di aver colpito intenzionalmente il ACPR 1 con il coltello";

ha poi confermato di non aver voluto ferire nessuno,

precisando

" con un

coltello in mano se avessi voluto realmente ferire qualcuno avrei potuto fare

più danni",

e

" (...) i

feriti sono stati accidentali".

Senonché l’intenzionalità va qui esaminata almeno

dal profilo del dolo eventuale: brandendo il coltello e colpendo poi la vittima

ad una distanza ravvicinata e in una zona vicina al cuore l'imputato si è

assunto il consapevole rischio di uccidere la vittima. Conformemente all'art.

12 cpv. 2 seconda frase, IM 1 ha agito nella consapevolezza della gravità del

rischio, accettando che l'evento potesse realizzarsi pur non desiderandolo.

La volontà dell'imputato di accettare l'evento

illecito può essere infatti dedotta da elementi esteriori, come la gravità

della violazione del dovere di diligenza e la probabilità - nota all'autore -

della realizzazione del rischio: orbene, brandire un coltello, agitandolo e

sferrando colpi ad una distanza ravvicinata, è un'azione gravissima che viola i

doveri di diligenza e l’imputato non poteva trascurare che ACPR 1 sarebbe stato

colpito.

Come visto sopra, la

giurisprudenza in materia di omicidi ha statuito che il dolo eventuale deve

essere ritenuto qualora l'autore colpisca la vittima con un coltello alla gabbia

toracica e al ventre.

Ne discende che i presupposti soggettivi e oggettivi

del reato di tentato omicidio intenzionale risultano in casu adempiuti.

4.3. Per quel che è dell’accusa di

lesioni semplici va rilevato che l’art. 123 CP protegge l’integrità corporea e

la salute fisica e psichica. La giurisprudenza ha definito come lesione ogni

atto che provoca uno stato di patimento, l’aggrava o ne ritarda la guarigione,

come ferite, lividi, escoriazioni o graffiature, salvo che queste lesioni

abbiano per conseguenza solo un disturbo passeggero senza importanza sulla

sensazione di benessere (DTF 134 IV 189).

4.4. Nella fattispecie, in merito

al ferimento di ACPR 2, già solo l’uso del coltello appare significativo del

reato di lesione. La dinamica del ferimento è stata esposta diverse volte in

maniera coerente dall’agente di sicurezza che ha riconosciuto senza esitazioni

l’imputato come l’accoltellatore, di aver visto un movimento con il braccio e

di aver percepito dolore per poi notare il coltello nella mano di IM 1. Anche

il collega __________ ha affermato di aver perfino visto il momento in cui

l’imputato ha sferrato la coltellata. Nel certificato medico del 27.10.2013 la

dott.ssa __________ ha constatato una “ferita da arma da taglio all’avambraccio

destro” Tale ferita che, come riferito da ACPR 2, ha comportato una sofferenza, ha richiesto una terapia di disinfezione, con applicazione di colla

per ferite e di una medicazione. Si tratta di tutta evidenza di una lesione

semplice ai sensi dell’art. 123 CP, nella sua forma aggravata dalla cifra 2 per

l’uso del coltello. Ne discende che anche su questo punto l’accusa è stata

ammessa.

4.5. L’accusa di cui al punto 3.

dell’atto d’accusa (contravvenzione dell’LF stup.), pienamente ammessa

dall’imputato, non pone alcun problema di sorta.

4.6. IM 1 è quindi stato giudicato

colpevole di tentato omicidio intenzionale nella forma del dolo eventuale,

lesioni semplici e contravvenzione alla LF Stup. così indicato nell’atto

d’accusa.

5. L'art.

47 cpv. 1 CP stabilisce che la

pena deve essere commisurata

essenzialmente in funzione della colpa dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.4).

In applicazione dell'art. 47 cpv. 2

CP - che codifica la giurisprudenza

anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da considerare - la

colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all'atto stesso (Tatkomponenten).

In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di

lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la

reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la

giurisprudenza sviluppata nell'ambito del precedente diritto designava con le

espressioni "risultato dell'attività illecita" e "modo di

esecuzione" (DTF 129 IV 6 consid. 6.1). Vanno, poi, considerati, dal

profilo soggettivo (subjektive Tatkomponenten) i moventi e gli obiettivi

perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art.

63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a

pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della

legalità e contro l'illegalità nonché l'intensità della volontà delinquenziale

(cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno

2010, consid. 2.1). In relazione alla libertà dell'autore, occorre tener conto

delle "circostanze esterne", e meglio della situazione concreta

dell'autore in relazione all'atto, per esempio situazioni d'emergenza o di

tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della

pena ai sensi dell'art. 48 CP (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la

modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una

legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag.

1745; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008, consid. 2.2).

Determinata, così, la colpa globale dell'imputato (Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una

scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica

adeguata.

Così come indicato dall'art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal

Tribunale federale (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice

deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione

dei fattori legati all'autore (Täterkomponenten), ovvero della sua vita

anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione

personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale,

rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l'atto e nel corso

del procedimento penale così come dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita

(DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 129 IV 6 consid. 6.1; STF 6B_1092/2009,6B_67/2010

del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF 6B_585/2008 del 19 giugno 2009

inc. consid. 3.5).

Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore

ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve

essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà

presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (Messaggio del 21

settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice

penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1744; DTF 128 IV 73 consid. 4; STF

6B_78/2008, inc.6B_81/2008, inc.6B_90/2008 del 14 ottobre 2008, consid. 3.2;6B_370/2007

del 12 marzo 2008, consid. 2.2). La legge ha, cosi, codificato la

giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che

ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c; 127 IV 97

consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto

di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere

proporzionata alla colpa (STF 6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008 del 14 ottobre

2008, consid. 3.2.; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008, consid. 2.2; STF 6B_14/2007

del 17 aprile 2007, consid. 5.2 e riferimenti).

5.2. La colpa oggettiva e

soggettiva dell’imputato si situa a livello medio-grave. Per quel che è del

dolo va detto che la pugnalata è stata senz’altro inflitta con dolo diretto

mentre, sul risultato, la Corte ha ammesso un dolo eventuale molto vicino al

dolo diretto, nella misura in cui, se è vero che non ha mirato a un bersaglio

determinato, ha comunque colpito una zona molto pericolosa. Inoltre il movente

è risultato estremamente futile, anche perché egli nulla sapeva del diverbio

avuto dal fratello con la vittima ed è intervenuto in una situazione in cui lo

stesso fratello non era affatto in pericolo. Per quanto concerne il possesso

del coltello l’imputato ha, anche se solo in aula, per finire fornito

spiegazioni senz’altro più plausibili rispetto a quelle date durante

l’inchiesta:

"

L’avevo messo in tasca il pomeriggio, non volendo, l’ho portato

in discoteca per aprire le bottiglie. Non le bottiglie dentro la discoteca, ma

quelle all’esterno che ci eravamo portati da bere prima fuori. Le abbiamo abbandonate

sul parcheggio del piazzale dopo averle bevute prima di entrare in discoteca.”

(verbale del dibattimento, 26.01.2015).

Resta che, nella misura in cui avrebbe dovuto servire per aprire

la bottiglia all’esterno della discoteca, all’interno non si va con un coltello

in tasca, ma lo si deve lasciare semmai nella vettura. Ad aggravare la colpa vi

è la persistenza nel compiere l’atto violento (non solo colpire la vittima, ma

pure rincorrerla con il coltello insanguinato), furia omicida fermata solo grazie

all’intervento degli agenti di sicurezza. Ad ulteriore aggravio della

responsabilità penale vi è l’intensita dell’esposizione a rischio del bene

protetto (la vita) che nella fattispecie è risultato elevato, se solo si pensi

che tutta l’azione è durata alcuni minuti, sono state ferite ben due persone in

una situazione, lo si ripete, che non solo non lo giustificava oggettivamente,

ma anche soggettivamente non poteva spiegarsi con una situazione di potenziale

pericolo per il fratello. In realtà l’imputato se l’è presa con un estraneo reo

semplicemente di aver avuto una banale quanto sciocca discussione con il

fratello, al momento in cui tale lite era già stata definivamente sedata. In

altri termini, se davvero IM 1 voleva proteggere il fratello, sapendo per altro

di avere un coltello in tasca, gli bastava rimanergli accanto nel caso in cui

fosse stato eventualmente aggredito, e non era affatto necessario partire

lancia in resta e sferrare un pugno in testa all’antagonista del fratello, a

lite sedata, provocando poi il degenerare della situazione.

5.3. Per quel che è dello stato di

scemata imputabilità, detto che esso non incide (più) in maniera aritmetica

sulla pena, ma gioca un ruolo diretto sulla colpabilità, di guisa che non si

può, di principio, scendere sotto il minimo edittale si ha che secondo

giurisprudenza (DTF 6B_867/2010) una concentrazione di alcool nel sangue dell’agente

che si situa tra il 2 e il 3‰

implica la presunzione di una capacità di discernimento ridotta e, quindi, di

una scemata imputabilità, mentre una concentrazione superiore al 3‰ comporta la riduzione totale di

responsabilità. Per quel che è del consumo di stupefacenti la CARP ha stabilito

che la nozione di “normalità” nell’essere umano non deve essere interpretata in

modo troppo severa: una capacità delittuosa diminuita non deve infatti essere

ammessa in presenza di qualsiasi insufficienza nello sviluppo mentale

dell’accusato, ma solo nei casi in cui l’autore si situa nettamente al di fuori

delle norme e laddove la sua costituzione mentale si distingue in modo

essenziale non solo da quella delle persone normali, ma anche da quelle dei

delinquenti comparabili (DTF 6B_722/2008). Tali presupposti valgono anche

nell’ambito del consumo di droga, ove il riconoscimento di una scemata imputabilità

a seguito da uno stato di dipendenza da sostanze stupefacenti costituisce

l’eccezione. Sempre a mente della giurisprudenza, una leggera ebrezza indotta

da tale consumo non è sufficiente a suscitare dei seri dubbi, quanto alla piena

responsabilità dell’autore, essendo significativa unicamente un’ebrezza media,

che abbia comportato una netta turba della coscienza, della facoltà volitiva o della

capacità di reagire (DTF 6S_284/2005).

Nel caso di specie IM 1 era senz’altro alterato, tra l’altro, dal

consumo di alcool e stupefacenti. L’imputato ha inoltre riferito di aver

cominciato a fare uso di cannabis e cocaina dopo la morte del padre avvenuta

nel 2009. Il dott. __________, nel suo rapporto del 9 maggio 2014, ha indicato che l’imputato, dopo l’incarcerazione, ha patito una crisi disforica verosimilmente

collegata all’uso di sostanze psicoattive.

Nella fattispecie è stato accertato che il tasso di alcolemia al

momento dei fatti si aggirava tra il minimo di 1,15 e il massimo di 2,02 gr.‰, quindi molto vicino alla soglia secondo

cui vi è da presumere una scemata imputabilità, quantunque non in maniera

significativa come rilevato più sopra a proposito delle notorie incidenze della

cocaina e della marijuana sul livello di responsabilità di un soggetto. Così stando

le cose, questo cocktail di alcool, THC e cocaina ha indotto la Corte a

ritenere uno stato di scemata imputabilità di grado lieve-medio e, quindi,

considerare la colpa nel suo insieme, di grado medio (e non medio-grave se non

fosse stata ritenuta la scemata imputabilità).

5.4. Quanto alle circostanze di

attenuazione della colpa, la Corte ha considerato a favore dell’imputato una

vita comunque difficile, il suo comportamento corretto durante la carcerazione,

e una certa sensibilità alla pena, poiché sarà espiata lontano dalla madre e

dalla famiglia. Non sono state invece considerate né l’incitamento da parte del

fratello (che non c’è stato, avendo l’imputato agito autonomamente) né un

sincero pentimento poiché le poche parole pronunciate per la vittima in aula e

l’asserita disponibilità a risarcire il danno con versamenti rateali di fr.

100.-- al mese, sono parse più che altro indotte dalla diligente opera del

difensore e non tanto quale segno di autentica dissociazione dai fatti

commessi. Quanto alla collaborazione, la stessa è stata considerata di scarsa

influenza, nella misura in cui IM 1 non ha mai fornito una versione costante e

lineare, tanto da negare fino all’ultimo verbale davanti al PP, che il coltello

era suo e l’aveva lui con sé.

5.5. Detto che nella

determinazione della pena, considerazioni di prevenzione generale giocano un

ruolo molto marginale, pur premettendo che paragoni con casi analoghi si

rivelano sempre molto ardui perché ogni fattispecie ha una sua storia a sé,

gettando uno sguardo alle più recenti sentenze della CARP, la Corte ha ritenuto

equo condannare l’imputato ad una pena detentiva di 4 anni e 3 mesi, ritenuto

che una sanzione inferiore costituirebbe un’eccessiva banalizzazione

dell’accaduto.

5.6. La difesa ha postulato, in

aula, una misura ambulatoriale ai sensi dell’art. 63 CP. A torto. A parte il

fatto che agli atti non vi sono affidanti accertamenti peritali che l’imputato

sarebbe tossicomane o altrimenti affetto da dipendenza, il rapporto del dott. __________

in atti non costituendo, di tutta evidenza, valore peritale ai sensi dell’art. 182

e segg. CPP, va detto che anche la crisi di astinenza di cui si è fatto menzione

nei considerandi precedenti, è stata rapidamente assorbita e superata, senza

che siano emersi nuovi fatti che facciano concludere per una tossicomania

certa, intesa come dipendenza da sostanze stupefacenti o alcol.

6. Le pretese

dell’accusatore privato e i costi processuali

6.1. Sulle conseguenze civili vi è

stata sostanziale acquiescenza e pertanto le pretese degli accusatori privati

sono state ammesse così come presentate.

6.2. Per quanto riguarda le

confische si tratta di corpo del reato rispettivamente di materiale probatorio

la cui confisca non pone nessun problema.

6.3. Quanto alla nota professionale

del difensore, giusta l’art. 4 del Regolamento cantonale sulla tariffa per i

casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione

delle ripetibili del 19 dicembre 2007, l’onorario

dell’avvocato che opera in regime di assistenza giudiziaria è calcolato secondo

il tempo di lavoro sulla base della tariffa di 180.-- l’ora.

Le spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato. La

nota professionale dell’avv. DUF 1 è approvata per:

onorario fr. 28’620.00

spese fr. 2’320.70

totale fr. 30’940.70

Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino

l’importo di fr. 30’940.70 non appena le sue condizioni economiche glielo

permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

6.4. Per quanto riguarda la tassa

di gustizia e i disborsi, la responsabilità penale dell’imputato trae seco il

carico di tutti gli oneri processuali.

Visti gli art. 12, 22, 40, 47,

49, 51, 69, 111, 123 CP; 19a LStup;

135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

IM 1

1. è autore colpevole di:

1.1. tentato

omicidio intenzionale

per avere,

il 27 ottobre 2013, fra le ore 04.30 e le 05.30, a __________ nei

pressi della discoteca __________, a mano di un’arma da taglio, ovvero un

coltello di sua proprietà con lama lunga 7 cm,

tentato intenzionalmente di uccidere

ACPR 1;

1.2. lesioni

semplici

per avere,

nelle stesse circostanze di luogo e di tempo di cui al pt. 1.1, a

mano del medesimo coltello, intenzionalmente cagionato un danno al corpo di ACPR

2, agente di sicurezza che cercava di contenerlo, causandogli una ferita

superficiale da arma da taglio all’avambraccio;

1.3. contravvenzione

alla LF sugli stupefacenti

per avere,

senza essere autorizzato, a __________, __________ e in altre

imprecisate località, nel periodo 26/27 ottobre 2013, consumato marijuana e

assunto per via nasale della cocaina;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei

considerandi.

Considerandi

2.

Di

conseguenza,

avendo agito in stato di scemata imputabilità,

IM 1 è condannato

alla pena detentiva di 4 (quattro) anni e 3 (tre) mesi,

da dedursi il carcere preventivo sofferto.

3.

IM 1 è inoltre condannato a

versare all’accusatore privato ACPR 1 fr. 26'086.30 a titolo di risarcimento danni per spese legali e fr. 5'000.- a titolo di indennità per

torto morale.

4.

È ordinata la confisca di

tutto quanto in sequestro.

5.

La tassa di giustizia di

fr. 2'000.- e le spese procedurali sono a carico del condannato.

6.

Le spese per la difesa

d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

6.1

La nota professionale

dell’avv. DUF 1 è approvata per:

onorario fr. 28’620.00

spese fr. 2320.70

totale fr. 30’940.70

6.2

Il condannato è tenuto a

rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 30’940.70 non appena

le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

Per la Corte delle assise

criminali

Il Presidente La

vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 2'000.--

Inchiesta preliminare fr. 12'886.--

Altri disborsi (postali, tel.,

ecc.) fr. 140.95

fr. 15'026.95

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