72.2014.84
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12 dicembre 2014Italiano45 min
Source ti.ch
Incarto
n.
72.2014.84
Lugano,
12 dicembre 2014/rb
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte delle assise criminali
composta da:
giudice Mauro
Ermani, Presidente
GI 1 giudice
a latere
GI 2 giudice a
latere
AS 1 assessore
giurato
AS 3 assessore
giurato
AS 5 assessore
giurato
Veronica
Lipari, vicecancelliera
sedente nell’aula penale di questo Palazzo di guistizia, per giudicare
nella causa penale
Ministero pubblico
e in qualità di accusatori privati:
ACPR 1
patrocinato dall’avv. RAAP 1
ACPR 2,
contro
IM 1
rappresentato dall’avv. DUF 1
in carcerazione preventiva dal
27.10.2013 al 23.01.2014 (89 giorni)
in esecuzione anticipata della
pena dal 24.01.2014
imputato, a
norma dell’atto d’accusa nr. 74/2014 del 18 luglio 2014 emanato dal Procuratore
Pubblico PP 1, di
1. Tentato omicidio
intenzionale
per avere, in data 27.10.2013, fra le ore 04.30 e 05.30, in Via __________,
__________, nei pressi della discoteca __________ __________, a mano di un’arma
da taglio, tentato intenzionalmente di uccidere ACPR 1;
segnatamente,
dopo un alterco intervenuto fra due gruppi, al primo dei quali
apparteneva anche IM 1 oltre al di lui fratello, __________, mentre fra i
membri del secondo figurava ACPR 1, la lite degenerava e IM 1 non riusciva ad
essere contenuto dagli agenti di sicurezza presenti in loco;
alterato dall’assunzione di alcool e di sostanze stupefacenti
intervenuta durante le ore precedenti i fatti;
brandendo un coltello a serramanico di sua proprietà, con lama
lunga 7 cm, che aveva con sé, inferendo più colpi muovendo il braccio con moto
orizzontale verso la vittima e riuscendo con tali gesti a colpire ACPR 1
all’emitorace sinistro, per giungere in cavità pleurica;
tentato di uccidere, rispettivamente preso in considerazione di
uccidere, con tale suo agire, ACPR 1;
con la precisazione che:
"
…Il colpo ha lambito il parenchima polmonare, senza comunque
interessarlo in modo clinicamente rilevante. Se ciò fosse accaduto si sarebbe
potuto verificare un importante sanguinamento con emo-pneumotorace, anche
potenzialmente letale se non prontamente trattato. Una lama della lunghezza di 7 cm (quale quella del coltello posto in sequestro) è potenzialmente idonea a giungere a interessare
il polmone. Inoltre, trattandosi di un’arma da punta e da taglio, lo strumento
era in generale idoneo a produrre lesioni mortali se diretto a lesionare altre
regioni corporee come il collo o la parte anteriore del torace (per giungere al
cuore).”
(Parere medico legale - AI 31 pag. 5).
ritenuto come, in un secondo momento, sempre brandendo il
coltello, egli abbia inseguito per alcune decine di metri ACPR 1, in quel momento già ferito, prima di desistere dal suo intento, per poi arrestarsi e confrontarsi
con altre persone presenti in loco;
2. Lesioni semplici
per avere, nelle suindicate circostanze di fatto e di tempo di cui
al pto. 1, infierendo più colpi muovendo il braccio con moto orizzontale, a
mano del medesimo coltello a serramanico di sua proprietà con lama lunga 7 cm, intenzionalmente cagionato un danno al corpo di ACPR 2, agente di sicurezza che cercava di
contenerlo, causandogli una ferita superficiale da arma da taglio
all’avambraccio sinistro.
3. contravvenzione alla LF
sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato;
a __________, __________ e in altre imprecisate località, nel
periodo 26 / 27.10 2013, consumato marijuana e assunto per via nasale della
cocaina.
Fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate.
Reati previsti: dagli art. 111 CP, art. 123 CP e art. 19a
LS;
richiamato l’art. 22 cpv. 1 CP;
Presenti: - il Procuratore Pubblico PP 1 in rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato IM 1, assistito
dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1;
- l’avv. RAAP 1,
patrocinatore di fiducia dell’accusatore privato ACPR 1.
Espletato il pubblico dibattimento:
giovedì 11 dicembre 2014, dalle ore 09:30 alle ore 15:05;
venerdì 12 dicembre 2014, dalle ore 11:00 alle ore 11:15.
Sentiti: § il Procuratore Pubblico, il quale formula e motiva
le seguenti conclusioni:
Il PP riassume i fatti basandosi sulle dichiarazioni agli atti.
L’imputato nel corso dell’inchiesta è stato sentito sei volte, incluso un interrogatorio
di confronto. Sottolinea le varie discrepanze nelle dichiarazioni rese nel
tempo, in particolare in merito alla proprietà del coltello e alla
responsabilità degli altri partecipanti. Descrive l’imputato come una persona
solita a cercare scorciatoie. Dà parziale lettura delle dichiarazioni
dell’imputato in merito alla rissa e a come la vittima sarebbe rimasta ferita.
Sottolinea le discrepanze anche con le dichiarazioni dello stesso fratello.
Precisa che il profilo DNA di IM 1 non è stato rilevato solo sulle guancette
esterne del coltello, ma pure sull’apriscatole, sull’apribottiglie, sul
cacciavite e sulla lima. È dunque pacifico che il coltello era di sua
proprietà, come egli stesso ha infine ammesso. L’imputato ha pure ammesso di
aver iniziato lui lo scontro fisico, tirando il primo pugno, e di aver rincorso
la vittima, una volta che questi si rialzava da terra dopo essere caduti
entrambi. L’imputato sostiene di aver agito in difesa dell’onore del fratello,
il PP rimarca come ancora durante tutto il procedimento egli non si sia reso
conto che con il suo comportamento avrebbe potuto uccidere una persona,
salvatasi solo per un colpo di fortuna. In merito alla personalità
dell’imputato, il PP cita le dichiarazioni dello stesso nel corso dell’ultimo
interrogatorio dove descrive la sua situazione famigliare.
In diritto, cita la DTF 134 IV 26 consid. 3.2.2 e la DTF 123 IV 1
consid. 4.1 in merito alla differenza tra dolo eventuale e negligenza
cosciente. Cita la sentenza del TF 6B_177/2011 consid. 3.2 e la sentenza CARP
del 5 novembre 2012, incarto 17.2012.78. Il fatto di sapere se la vittima sia
stata o meno in pericolo di vita non importa, cita la sentenza del TF
6B_246/2012, consid. 1.3.
In merito alla commisurazione della pena, la colpa è grave. Quali
circostanze attenuanti ritiene data una scemata responsabilità, essendo che IM
1 era drogato e ubriaco. Il tasso riscontrato non è comunque alto. Cita la
sentenza del TF 6B_867/2010 secondo la quale nel caso di specie vi è solo una
lieve scemata imputabilità. Il sincero pentimento non c’è, essendo che le scuse
non bastano. Rimarca l’assenza di un vero slancio emotivo verso la vittima come
pure di un tentativo di risarcimento concreto. L’incensuratezza ha effetto
neutro e l’imputato non ha un lavoro. Il PP chiede dunque una pena detentiva di
6 anni e la confisca di tutto quanto in sequestro. Si rimette al giudizio della
Corte per le pretese dell’accusatore privato;
§ l’avv.
RAAP 1, rappresentante dell’accusatore privato ACPR 1, la quale formula e
motiva le seguenti conclusioni:
Si associa all’esposizione della pubblica accusa come pure alla
pena proposta. Sottolinea come solo la casualità ha permesso di evitare il
peggio. Il suo cliente ha fatto ricorso ad una psicoterapeuta per superare gli
eventi e a distanza di un anno inizia a ritrovare un suo equilibrio
psicologico. Per questo motivo, postula il riconoscimento di un’indennità per
titolo di torto morale di fr. 5'000.-, più il rimborso delle spese legali
sostenute. Rinvia all’istanza di risarcimento già prodotta agli atti;
§ l’avv.
DUF 1, difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti
conclusioni:
Decrive il passato dell’imputato. Il fratello rappresenta il
pilastro della famiglia. IM 1 viene in Ticino per trovare lavoro, e lo avrebbe
iniziato in gennaio 2014.
La sera del 27 ottobre 2013 egli voleva solo uscire e divertirsi.
Ripercorre i fatti di quella sera. L’imputato partì in compagnia di suo
fratello e altri tre amici e fecero uso di alcool e stupefacenti. Giunti al __________,
continuando a bere, ballando, trascorrendo la serata individualmente, verso
l’orario di chiusura, la vittima con un amico ebbe un diverbio con __________ e
__________. La discussione si accese tanto da implicare l’intervento della
sicurezza. Poco dopo __________ incontrò IM 1 e chiese di andare a casa,
comunicandogli di aver avuto un alterco con altri ragazzi e che quindi non
voleva restare da solo, in quanto aveva paura. Una volta fuori dalla discoteca __________
indicava agli amici, i ragazzi con cui aveva avuto una discussione poco prima. IM
1 non comprese più nulla, tirò il primo pugno, provocando la rissa. Estratto il
coltello, cadde con ACPR 1, che cadendo, si ferì. Entrambi si sono poi
rialzati, senza che nessuno si accorgesse dell’avvenuto ferimento. La vittima
fuggì, e solo correndo si accorse di essere stato ferito. IM 1 tenne in mano
ancora il coltello, sempre nell’intento di difendersi essendo che aveva
comunque ricevuto vari colpi. ACPR 2 lo ha poi disarmato venendo ferito a sua
volta. Rileva che una precisa ricostruzione dei fatti non è possibile, a causa
delle molteplici e discordanti versioni rese dalle persone interrogate. Cosa
certa è che il coltello c’era, che era di IM 1, che ACPR 1 è stato ferito
gravemente e ACPR 2 superficialmente. I reati di tentato omicidio intenzionale
e lesioni semplici sono contestati, poiché l’imputato non ha mai ammesso di
aver voluto o premeditato l’uccisione di ACPR 1. Non vi era lucidità
sufficiente neanche per ritenere il dolo eventuale. I fatti accaduti a mente
della difesa configurano il reato di tentate lesioni gravi. La capacità di
volere, di valutare e accettare le conseguenze del suo gesto era
considerevolmente ridotta. Dal punto di vista oggettivo, le lesioni inflitte a ACPR
1, seppur gravi, non hanno provocato danni permanenti. IM 1 sa di dover pagare,
è pentito. Si è comportato correttamente in carcere. Anche per le lesioni
semplici dev’essere considerato il dolo eventuale tenendo conto dello stato
ridotto di comprendere. È opportuno che vengano riconosciute la scemata
responsabilità di grado medio e le attenuanti generiche riguardo la vita
anteriore e le condizioni personali dell’imputato. Secondo quanto detto dal dr.
__________, IM 1 è un soggetto infantile, poco istruito con un disturbo
comportamentale legato all’uso di sostanze psicoattive. Una pena troppo severa
potrebbe avere un effetto nefasto. Ha agito per proteggere una persone da cui
dipendeva fortemente. IM 1 è sinceramente pentito, è disposto a fare un
versamento di fr. 100.- mensili alla vittima. In conclusione, visto tutto
quanto sopra, chiede il proscioglimento dal reato di tentato omicidio, che
venga condannato per tentate lesioni gravi verso ACPR 1 e lesioni semplici
verso ACPR 2. Non si oppone alla contravvenzione LStup. Chiede una pena
detentiva non superiore ai 3 anni e che possa beneficiare della sospensione
condizionale parziale con un periodo di prova di 2 anni. Propone una terapia
ambulatoriale presso uno psicologo. Non si oppone all’espulsione. Non si oppone
alle pretese dell’AP, precisa solo che al momento non ha tali disponibilità se
non per i 5'000.- fr di torto morale: pagherà il resto nel tempo;
§ il
Procuratore Pubblico, in replica si riconferma in quelle che sono le sue
richieste. Rileva che sull’intenzione il dolo eventuale in simili situazioni è
pacifico. Cita la giurisprudenza 6B_867/2010 e ribadisce che con la
concentrazione di alcool inferiore o fino all’1,5 per mille non esiste alcuna
scemata responsabilità. Secondo il principio in dubio pro reo nel caso di
specie è possibile considerare al massimo una concentrazione d’alcool dell’1.2
per mille.
Considerato, in fatto ed in diritto
1. Curriculum vitae
IM 1, di __________ e __________ nata __________, nato a __________
(__________) il __________, cittadino __________, domiciliato a __________ (__________),
Via __________, celibe, disoccupato.
Invitato a fornire il suo curriculum vitae, l’imputato in
occasione del suo primo interrogatorio dichiarava:
"
Sono nato a __________ (__________) il __________, sono il fratello
di mezzo, prima di me è nato mio fratello __________ che ora ha 27 anni e dopo
di me nata mia sorella __________ che ora ha 22 anni. Purtroppo il 9 maggio del
2009, mio papà è deceduto a seguito di una malattia. Mia madre vive tutt’ora a __________
(__________), lei vive sola.
Io ho ottenuto la licenza delle scuole medie e quindi ho
frequentato il primo anno di superiori per poi interrompere gli studi,
purtroppo non ricordo in che anno. Dopo le superiori ho iniziato a lavorare
come idraulica e da allora ho sempre svolto questa attività nella ditta di un
mio compaesano ma purtroppo ho lavorato esclusivamente in nero. Comunque devo
dire che non ho fatto unicamente l’idraulico, io mi sono arrangiato a fare un
po’ tutto nell’ambito dell’edilizia.
Vorrei precisare che mia madre riesce a vivere solo grazie al
denaro che mio fratello le invia.
In accordo con mio fratello ho così deciso di trasferirmi in
Svizzera per iniziare a lavorare nella ditta dove lavora mio fratello e così, come
ho dichiarato prima, il 22.10.2013 ho raggiunto mio fratello con la speranza di
essere assunto e infatti se tutto va bene con l’inizio del nuovo anno dovrei
essere assunto alle dipendenza della __________ di __________.
(…) non avevo ancora parlato di stipendio con il responsabile della
società.
(…) io non sono sposato e non ho figli”
(cfr. VI a IM 1 del 27.10.2013, AI 5, allegato 1, pag. 8).
Interrogato in merito alla sua formazione egli affermava:
"
Ho la terza media, poi un anno di scuola superiore, ma ho smesso
senza conseguire alcun diploma. Dall’età di 15 anni ho svolto lavori in “nero”
nel settore dell’edilizia”.
Dichiarava di essere in Svizzera da pochi giorni, per cercare
lavoro:
"
Sono a _____ da poco ossia 4 o 5 giorni e meglio da martedì
scorso, mi sembra che era il 22 ottobre. Sono venuto per trovare lavoro e
credevo di averlo trovato presso la ditta dove lavora mio fratello. Ho lavorato
con il capo di mio fratello per un paio di giorni di prova, ma preferisco non
dire come si chiama”.
Asseriva di essere già venuto in Svizzera due volte in precedenza,
e meglio tre mesi nel 2012 e poi dal 02.01.2013 al 04.03.2013, sempre per
cercare lavoro, senza però trovarlo.
In merito alla sua situazione personale dichiarava:
"
A __________ ho una situazione particolare in quanto ho messo
incinta la mia ragazza che ha nove fratelli; loro e il padre stanno
aspettandomi per farmela pagare. La ragazza ha abortito perché è stata
costretta dalla famiglia. (…) In Italia vivo con mia madre, ma abbiamo problemi
di soldi ci mantiene mio fratello __________ che vive a __________ e manda
mensilmente CHF 350.-”
(cfr. VI a IM 1 del 28.10.2013, AI 8, pag. 3).
Interrogato in merito alla presenza in Svizzera del fratello
imputato, __________ dichiarava:
"
IM 1 è venuto a trovarmi una settimana circa un anno fa, salvo
errore. Poi è venuto nuovamente circa un mese prima dei fatti ossia alla fine
di settembre 2013 perché voleva trovare lavoro anche lui. Quando sono successi
i fatti non mi sembra che avesse già trovato un lavoro. (…) era comunque
previsto che rimanesse con me fino a quando non avesse trovato un lavoro”.
Affermava che IM 1 aveva lasciato l’Italia per motivi economici e
familiari, in quanto non trovava lavoro ed era stato spinto in tal senso dalla
madre.
Alla domanda se non vi fosse anche un problema con i parenti di
una ragazza con la quale aveva avuto una relazione, __________ rispondeva:
"
Sì sapevo che aveva avuto una relazione con una ragazza che forse
era anche minorenne, che aveva messo incinta. La famiglia di lei non vedeva di
buon occhio questa relazione quindi la ragazza ha abortito. (…) che io sappia
la famiglia della ragazza non aveva minacciato IM 1 egli non rischiava quindi
nulla in Italia”.
Interrogato in merito al rapporto con il fratello prima che
quest’ultimo venisse in Svizzera, egli dichiarava:
"
Ci si sentiva abbastanza spesso al telefono, in media una / due
volte la settimana. Io chiamavo mia madre e parlavo anche con lui. Preciso che
mia madre la chiamo tutti i giorni”
(cfr. VI a __________ del 21.01.2014, AI 57, pag. 3).
Dall’estratto del casellario giudiziale svizzero del 28.10.2013
così come dal Certificato del Casellario Giudiziale del Ministero della
Giustizia di __________ del 31.10.2010, IM 1 risulta incensurato:
"
(…) io non ho precedenti penali ne in Italia ne in Svizzera e non
ho mai avuto problemi di sorta con la Polizia”
(cfr. VI a IM 1 del 27.10.2010, AI 1, pag. 8).
2. Circostanze dell’arresto
IM 1 è stato fermato dalla Polizia a __________ il 27 ottobre 2013
alle ore 04:50. Il suo fermo è poi stato tramutato in arresto provvisorio alle
ore 17:00. In seguito il PP ha istato il GPC il quale ha ordinato la
carcerazione preventiva per tre mesi. Dal 24 gennaio 2014 l’imputato è in
anticipata espiazione.
Dal rapporto di arresto si apprende:
" IM 1 vive in
Italia in provincia di __________ e da alcune settimane si trova in ferie a __________
in Via __________ presso il fratello __________.
I fratelli IM 1 sono a loro volta amici di __________,
loro compaesano che vive e lavora a __________, di __________, pure loro compaesano
che vive a __________ e di __________ che vive a __________.
Ieri pomeriggio-sera i 5 ragazzi si sono trovati
presso il domicilio di __________ a __________ dove hanno mangiato un piatto di
pasta. Insieme hanno bevuto varie bevande alcoliche tra cui una bottiglia di
Vodka. __________ ha pure fumato della marijuana. I ragazzi decidevano di
andare in discoteca, ma prima __________ e __________ si recavano a __________
per prepararsi, cambiarsi d'abito. Verso le 23:00-23:30 __________ con il suo
veicolo partiva da __________ accompagnato dai fratelli IM 1, raggiungevano __________
dove caricavano in auto pure __________ e __________, in seguito raggiungevano
direttamente la discoteca __________ verso mezzanotte.
La vittima ACPR 1 (dimorante a __________) è amico
di __________ (domiciliato a __________) e di __________ (domiciliato a __________),
insieme con il veicolo di ACPR 1 si sono recati anche loro alla discoteca __________ di __________
dove hanno passato la serata.
La sicurezza del __________ quella sera era composta da un gruppo
di 14-15 agenti. Il responsabile era __________. Tra gli agenti
di sicurezza vi è pure ACPR 2, persona anch'essa ferita dal IM 1.
La discoteca __________ è strutturata su due piani, al piano
terra vi è la discoteca principale mentre al primo piano vi sono diverse sale
in cui si possono ballare vari generi musicali, ed un locale in cui vengono
venduti generi alimentari.
Fatti
A seguito di quanto avvenuto sono stati interrogati
tutti i principali attori dei fatti, la dinamica può essere riassunta in questo
modo:
ACPR 1 e __________ verso le 04:00-04:15, siccome
avevano fame, decidevano di recarsi al piano superiore della discoteca per
comprare un Kebab. Giunti nei
pressi del locale "__________" i due avevano una discussione con due
ragazzi del gruppo degli __________ di cui uno è sicuramente __________ mentre
il secondo non è stato possibile identificarlo vista la reticenza del gruppo
italiano (N.d.r.: è poi emerso
trattarsi di __________). Non è chiaro per quale motivo vi
sia stato il battibecco iniziale, secondo la vittima i due italiani avrebbero
guardato con fare minaccioso lui e l'amico e li avrebbero provocati
lanciandogli addosso un pezzo di cibo o di tovagliolo. La vittima ACPR 1
reagiva unicamente dicendo "levati dal cazzo". Interveniva la
sicurezza che chiedeva a ACPR 1 e __________ di uscire all'esterno e mandava
gli __________ nella sala __________.
__________ ha dichiarato di non ricordare per quale
motivo ha avuto il battibecco con i due ragazzi di origine slava, e non ha
saputo o voluto dire quale dei suoi amici era presente con lui durante il primo
battibecco. Dopo che è intervenuta la sicurezza del __________ per separare i 4 ragazzi, gli __________
chiedevano al __________ cosa fosse successo e soprattutto IM 1 al dire del
fratello si arrabbiava particolarmente.
Dopo poco tempo dal primo battibecco, era giunta
l'ora di chiusura della discoteca, tutti i ragazzi si apprestavano ad uscire.”
(rapporto di arresto provvisorio, 27 ottobre 2013)
Fatto sta che all’uscita della discoteca si sono svolti i fatti
indicati nell’atto d’accusa.
3. Fatti e motivi a
delinquere
3.1. Quella sera l’imputato la
trascorse soprattutto a bere e a consumare stupefacenti con quattro amici.
Prima di entrare al __________, verso la mezzanotte, bevvero ancora una
bottiglia di Sangria. All’interno del locale le cose si svolsero in modo tutto
sommato normale fino verso la chiusura, allorquando avvenne un banale litigio
che coinvolse il fratello dell’imputato e uno del gruppo degli __________ (__________)
da una parte, e tre persone di origini slave dall’altra. Si è trattato di una
banale quanto sciocca lite, probabilmente favorita dall’eccesso di consumo di
bevande alcoliche, nella quale le parti si sono guardate in cagnesco ed è
volata pure qualche parola grossa, conclusasi con l’intervento degli agenti
della sicurezza della discoteca. Con l’intervento di costoro, la discussione
era ormai volta al termine. Va subito chiarito che a questo litigio l’imputato
non era presente, perché si trovava in altro luogo del locale. All’uscita è
stato informato che il fratello avrebbe avuto una discussione: è stato lo
stesso __________ a comunicargli che non era nulla di che, indicandogli la
persona con cui aveva avuto il diverbio, allorquando già era fuori dal locale.
L’imputato non ha trovato di meglio che avventarsi su questa persona (ACPR 1) dandogli
un pugno in testa e suscitando pertanto il surriscaldamento degli animi, che,
lo si ripete, si erano già calmati. Fatto sta che l’imputato ha estratto il
coltello a serramanico di sua proprietà, con una lama lunga 7 cm, che portava con sé, inferendo più colpi muovendo il braccio con moto orizzontale verso la
vittima ACPR 1, colpendola all’emitorace sinistro, raggiungendo la cavità
pleurica.
3.2. A seguito di questi colpi la
vittima è stata trasportata all’ospedale regionale di __________. Dal parere
medico legale della dott.ssa __________ emerge un pneumotorace a sinistra su
accoltellamento senza coinvolgimento delle strutture cardiache, il paziente
trovandosi ricoverato in condizioni giudicate gravi, senza lesioni
significative di organi vitali. In particolare così la dott.ssa __________:
" All'esame
obiettivo si evidenzia di rilevante, in regione toracica sinistra, a livello
della linea ascellare media, la presenza di una medicazione da cui fuoriesce il
tubo del drenaggio toracico.
Al pollice della mano destra, sulla superficie
laterale, superficiale escoriazione cutanea della dimensione massima di circa
0,5cm, parzialmente ricoperta da un lembo epidermico.
Alla falange prossimale dell'anulare della mano
destra, sulla faccia dorsale, piccole strie ecchimotico-escoriative di colore
rosso-violaceo. Il paziente riferisce che in tale sede, al momento dei fatti,
portava l'anello che alla visita porta sull'altra mano: le lesioni sono
corrispondenti ai margini dell'anello.
Al dorso della mano destra, in regione metacarpale,
due superficiali lesioni escoriative lineari, della lunghezza massima di circa 0,5 cm.
Alle ginocchia, bilateralmente, superficiali lesioni
escoriative, di forma e dimensioni variabile, alcune caratterizzate da piccoli
lembi epidermici.
Sono presenti poi 3 accessi venosi: due all'arto
superiore destro e uno a sinistra.
Non si evidenziano ulteriori lesioni recenti di
origine traumatica inerenti ai fatti in esame.
Considerazioni Medico
Dalla documentazione esaminata e da quanto
direttamente obiettivato emerge che il Sig. ACPR 1 fu attinto in regione
toracica sinistra, da un colpo inferto con uno strumento da punta e taglio. La
lesione ha interessato cute, sottocute, muscoli e pleura, terminando a livello
del cavo pleurico sinistro (dalla cartella clinica non si evince interessamento
polmonare, ma per una valutazione corretta si dovrà attendere il referto della
TC previsto per domani).
Si sono inoltre osservate alle mani e alle
ginocchia, alcune piccole, superficiali e aspecifiche lesioni escoriative.
AI momento non è possibile descrivere in alcun modo
la lesione presente a livello toracico, che alla visita non è stata ispezionata
poiché alterata dagli interventi medici (posizionamento di drenaggio). Si resta
in attesa di ricevere, come da accordi con i medici del PS di __________,
fotografia della lesione scattata in Pronto Soccorso all'arrivo del paziente.
In base alla documentazione presente, dunque, il ragazzo
fu attinto da un unico colpo all'emitorace sinistro inferto con arma da punta e
taglio. La lunghezza del tramite (almeno 3-4cm per giungere in cavità pleurica)
e la direzione potranno essere valutati solo domani con le immagini TC.
L'uomo non si trovò mai in pericolo di vita. I
parametri vitali furono sempre in buon compenso. La lesione ha interessato
unicamente cute, muscoli e pleura, senza lesionare alcun organo toracico,
risultando la lesione guaribile in circa 15-20 giorni (con un'evoluzione priva di
complicanze locali).
Il colpo ha lambito il parenchima polmonare, senza
comunque interessarlo in modo clinicamente rilevante. Se ciò fosse accaduto si
sarebbe potuto verificare un importante sanguinamento con emo-pneumotorace, anche
potenzialmente letale se non prontamente trattato. Una lama della lunghezza di
7cm (quale quella del coltello posto in sequestro) è potenzialmente idonea a
giungere a interessare il polmone. Inoltre, trattandosi di un'arma da punta e
taglio, lo strumento era in generale idoneo a produrre lesioni mortali se
diretto a lesionare altre regioni corporee come il collo o la parte anteriore
del torace (per giungere al cuore).”
(parere medico legale dott.ssa __________, 27.10.2013, AI 31).
Dal rapporto dell’__________, servizio di radiologia, si apprende
che:
"
Le ricostruzioni della dinamica, direzione forza suggeriscono la
possibilità di arma da taglio responsabile di unica lesione toracica sinistra
ad una profondità massima misurata di 76 mm. Lesioni polmonari da lacerazione parenchimale e pneumotorace associato sono riconducibili a possibili esiti
polmonari dopo che la lama ha attraversato i piani parietali toracici come da
direzione sopra descritta. Stima della lunghezza massima della lama: tra 70 e 80 mm.”
(AI 17).
3.3. Tornando ai fatti non è
seriamente sostenibile che l’imputato abbia estratto il coltello -di cui ha
ammesso di averlo portato seco soltanto in occasione del suo ultimo verbale
davanti al PP, mentre in precedenza aveva sempre negato che fosse suo- solo per
difesa quando era già braccato dagli altri contendenti perché, già solo per
toglierlo dai jeans e armarlo, occorrono diversi secondi, di guisa che è
impensabile che questa operazione abbia potuto avvenire mentre aveva addosso
più persone che lo stavano picchiando. A ciò aggiungasi che più di un testimone
lo ha visto armeggiare il coltello a X a mò di pugile già prima che la vittima
venisse ferita. Per finire l’imputato ha pure rincorso la vittima con il
coltello sporco di sangue, segno evidente che le sue intenzioni non erano
certamente solo di difesa. Ne discende che IM 1 aveva tutto il tempo per
rendersi conto di quello che faceva. Era certamente fuori di sé, ma comprendeva
perfettamente quello che faceva, tant’é che, lo si ripete, con il coltello
insanguinato ha rincorso la vittima per diverse decine di metri ed è stato
bloccato, finalmente, solo grazie all’intervento dell’agente di sicurezza, che
non ha dovuto limitarsi ad un banale intervento di blocco ma ha dovuto
affrontarlo e disarmarlo. In tale circostanze egli si è pure ferito così come
emerge al punto 2. dell’atto d’accusa.
4. Diritto
4.1. Tentato omicidio intenzionale
Giusta l’art. 111 CP chiunque intenzionalmente uccide una persona è punito con una pena
detentiva non inferiore a cinque anni, in quanto non ricorrano le condizioni
previste negli articoli seguenti.
Secondo l'art. 22 cpv. 1 CP chiunque, avendo cominciato l'esecuzione di un crimine o di un
delitto, non compie o compie senza risultato o senza possibilità di risultato
tutti gli atti necessari alla consumazione del reato può essere punito con pena
attenuata.
Gli elementi oggettivi dell'omicidio sono un'azione
- di qualsiasi tipo e con l'aiuto di qualsiasi mezzo - che porta alla morte di
un essere umano, il decesso come risultato e il nesso causale fra questi due
elementi (cfr. Schwarzenegger in:
Basler Kommentar, Strafrecht II, 2a edizione, n. 4 seg. ad art. 111).
Essendo in casu l'accoltellato rimasto in
vita, la fattispecie obiettiva è realizzata solo parzialmente e si è
evidentemente in presenza di un tentativo, nel quale è l'aspetto soggettivo a
rivestire particolare importanza. Gli elementi soggettivi devono infatti essere
realizzati come nel caso di delitto compiuto e determinante è il cosiddetto "Tatentschluss",
ovvero la volontà di commettere il reato (a questo proposito va precisato che è
sufficiente il dolo eventuale) (cfr. Jenny
in: Basler Kommentar, Strafrecht I, 2a edizione, n. 1 seg. ad art. 22).
La Corte di cassazione e di revisione penale ha
avuto modo di affermare (CCRP, sentenza inc. 17.2010.38 del 14.12.2010. consid.
13.3):
Vi è tentativo quando l'autore ha realizzato tutti
gli elementi soggettivi dell'infrazione e ha manifestato l'intenzione di
commetterla, mentre gli elementi oggettivi fanno difetto, in tutto o in parte
(DTF 131 IV 100 consid. 7.2.1; 128 IV 18 consid. 3b p. 21; 122 IV 246 consid.
3a). Vi è dunque tentativo di omicidio quando l'autore, agendo intenzionalmente
(almeno per dolo eventuale) comincia l'esecuzione dell'infrazione, manifestando
così la sua decisione di commetterla, senza tuttavia che il risultato si
produca (STF del 22 dicembre 2009, inc.6B_997/2009, consid 4.1). Se l'autore
voleva o accettava la morte della vittima, ma questa per finire ha subito solo
delle lesioni corporali, non bisogna, dunque, ritenere delle lesioni corporali,
ma un tentativo di omicidio (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. 1, 3. ed.
2010 ad art. 111
n. 23; Hurtado Pozo, Broit pénal, partie spéciale, 2009, n. 110).
Dal profilo oggettivo occorrono un comportamento
omicida, la morte di un essere umano e un rapporto di causalità naturale ed
adeguato tra il comportamento dell'autore e la morte della vittima. Va da sé
che, trattandosi in casu di un tentato omicidio, morte e rapporto di causalità
non devono evidentemente essere realizzati. Per quanto riguarda il "comportamento
omicida" si rileva che esso può consistere in un'azione o in un omissione.
Tuttavia è necessario precisare che poco importa sapere il mezzo utilizzato per
compiere tale azione. Difatti l'illiceità non si caratterizza attraverso il
modo di procedere, ma attraverso il risultato finale desiderato o ottenuto.
Senza dilungarsi sull'aspetto dell'intenzionalità o meno dell'accusato di
uccidere la vittima, che verrà trattato successivamente, bisogna considerare
che, da un punto di vista meramente oggettivo, il comportamento dell'accusato,
ovvero quello di colpire ripetutamente con un coltello la vittima, deve
senz'altro essere qualificato come comportamento omicida e questo in relazione
alla zona del corpo colpita, vicina ad organi vitali sensibili come la
coltellata che ha raggiunto il polmone [...].
Per contro la questione di sapere se la vita della
vittima è stata concretamente in pericolo, su cui la pubblica accusa, a mano
del rapporto operatorio, ha chiesto ulteriori approfondimenti al medico legale,
è del tutto irrilevante, l'accusa essendo di tentato omicidio e non, già, di
lesioni gravi intenzionali [...].
In effetti la giurisprudenza in materia di omicidi,
ha affermato che il dolo eventuale deve essere ritenuto qualora l'autore
colpisca la vittima con un coltello alla cassa toracica e al ventre (BS: AppG.
18.02.1982, BJM 1982 p. 2, BJP 1983 n 416; BL: OG 08.11.1994, confermato in TF
27.02.1995, BL ABOG 1994 p. 53, BJM 1997 p. 37, BJP 1984 n. 332) e meglio
perché la cassa toracica si trova nella metà anteriore del corpo dei vertebrati
nei tetrapodi tra collo e diaframma ed è costituita dallo sterno, dalle coste e
dalle vertebre toraciche. La gabbia toracica protegge meccanicamente
fondamentali organi interni e in molte specie partecipa dei movimenti
respiratori. Essa contiene al suo interno organi vitali quali cuore e polmoni.
In essa sono inoltre contenute le porzioni toraciche dell'esofago, della
trachea e dell'aorta. Ed è proprio il polmone che nella fattispecie è stato
leso fino a provocare uno pneumatorace, sfiorando per finire, come ha detto il
perito, l'evento letale. Brandendo il coltello e tirando alla cieca in zone
sensibili e colpendo poi, la vittima, ad una distanza ravvicinata e in una zona
vicina al cuore, l'accusato ha assunto il consapevole rischio di uccidere il
suo antagonista.
Egli deve pertanto essere ritenuto colpevole di
omicidio intenzionale tentato, commesso con dolo eventuale di grado alto".
Dal profilo soggettivo si ha che il legislatore ha definito le nozioni di intenzionalità all'art. 12
cpv. 2 CP: commette con intenzione
un crimine o un delitto chi lo compie consapevolmente e volontariamente. A tal
fine, basta che l'autore ritenga possibile il realizzarsi dell'atto e se ne
accolli il rischio (art. 12 cpv. 2 CP). La seconda frase dell'art. 12 cpv. 2 CP definisce la nozione di dolo eventuale (STF 6B_621/2010 del 20 maggio
2011 consid. 5.2; DTF 133 IV 9 consid. 4), che sussiste laddove l'agente ritiene
possibile che l'evento o il reato si produca e, cionondimeno, agisce,
accettando, così, l'evento nel caso in cui si realizzasse. In sintesi, agendo
nella consapevolezza della gravità del rischio, l'autore accetta che l'evento
si realizzi pur non desiderandolo (STF 6B_621/2010 del 20 maggio 2011 consid.
5.2 che conferma la sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3; STF
6B_458/2009 del 9 dicembre 2010 consid. 5.1.1;6B_996/2009 del 15 marzo 2010
consid. 1.1;6B_656/2009 dell'11 marzo 2010 consid. 5.2; DTF 135 IV 152 consid.
2.3.2 pag. 156; 134 IV 26 consid. 3.2.2 pag. 28; 133 IV 9 consid. 4.1 pag. 16;
131 IV 1 consid. 2.2 e rinvìi; 125 IV 242 consid. 3c con riferimenti pag. 251;
121 IV 249 consid. 3a pag. 253; sentenza CARP 17.2011.16 del 1. settembre 2011 consid. 10.3.b; sentenza CCRP 17.2010.1
del 21 aprile 2010 consid. 2.6). Ritenuto come, di regola, la volontà
dell'interessato possa essere dedotta, in mancanza di confessioni, da indizi
esteriori e regole di esperienza, il giudice può desumere il dolo eventuale
dell'autore da ciò che questi sapeva, laddove la possibilità che l'evento si
produca era tale da imporsi all'autore, di modo che si possa ragionevolmente
ammettere che lo abbia accettato (DTF 133 IV 222 consid. 5.3; 130 IV 58 consid.
8.4; sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.c). Tra gli
elementi esteriori, da cui è possibile dedurre che l'agente ha accettato
l'evento illecito nel caso in cui si produca, figurano in particolare la
gravità della violazione del dovere di diligenza e la probabilità, nota
all'autore, della realizzazione del rischio (DTF 135 IV 12 consid. 2.3.2 e
2.3.3). Quanto più grave è tale violazione e quanto più alta è la probabilità
che tale rischio si realizzi - alla luce delle circostanze concrete e
dell'esperienza della vita - tanto più fondata risulterà la conclusione che,
malgrado i suoi dinieghi, l'autore aveva accettato l'ipotesi che l'evento
dannoso si realizzasse (STF 6B_662/2011 del 19 luglio 2012 consid. 4.1;
6B_806/2011 del 16 luglio 2012 consid. 2.1;6B_782/2010 del 23 giugno 2011 consid.
3.2.1;6B_621/2010 del 20 maggio 2011 che conferma la sentenza CCRP 17.2009.59
del 9 giugno 2010 consid. 4.3.c; STF 6B 996/2009 del 15 marzo 2010 consid. 1.2;
DTF 135 IV 12 consid. 2.3.3; 134 IV 26 consid. 3.2.2 e rinvii;
133 IV 1 consid. 4.1).
La probabilità deve essere di un grado elevato
poiché il dolo eventuale non può essere ammesso con leggerezza (STF 6B_519/2007
del 29 gennaio 2008 consid. 3.1 e citazioni; DTF 133 IV 9 consid. 4.2.5;
sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.c). Altri elementi
esteriori rivelatori possono essere il movente dell'autore e il modo nel quale
egli ha agito (STF 6B_996/2009 del 15 marzo 2010 consid. 1.2;6B_656/2009
dell'11 marzo 2010 consid. 5.2; DTF 135 IV 12 consid. 2.3.3.; 133 IV 1 consid.
4.6; 130 IV 58 consid. 8.4; 125 IV 242 consid. 3c; sentenza CARP 17.2011.16 del 1. settembre 2011 consid.
10.3.d; sentenza CCRP 17.2010.1 del 21 aprile 2010 consid. 2.6; sentenza CCRP
17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.c).
4.2. Nella
fattispecie IM 1 ha finalmente ammesso che il coltello era il suo; lo stesso ha
aggiunto: "quando ho visto che mi stavano picchiando allora l'ho preso
in mano e lo muovevo in orizzontale per allontanare chi mi stava addosso. (...)
Credo che il ragazzo (ACPR 1 n.d.r.) si sia ferito accidentalmente venendomi addosso mentre tenevo
il coltello. (...) probabilmente quando l'amico di ACPR 1 lo ha alzato qualcuno
dei suoi amici mi ha dato un pugno e io ho rincorso il ACPR 1, ossia il primo
che ho visto che si allontanava".
Il fatto che l'imputato avesse il coltello e che lo
brandisse è stato quindi confermato, anche da parte di __________
e degli agenti di sicurezza __________, ACPR 2, __________ e __________. IM 1 è stato
identificato a più riprese come l'unica persona che teneva in mano il coltello.
Il fatto che l'imputato, a suo dire, abbia portato l'oggetto in discoteca solo
allo scopo di aprire le bottiglie acquistate in precedenza (cfr. Al 118) - e
quindi non con l'intento iniziale di accoltellare qualcuno - riveste
un'importanza secondaria, visto comunque l'uso che ne ha poi fatto. Ci
torneremo.
Confermato è anche l'inseguimento: compiuto
dall'imputato armato di coltello, insieme al fatto di aver tentato di colpire
anche __________ e brandito l'arma verso gli agenti di sicurezza (come testimoniato)
rappresenta una circostanza aggravante nonché un'indicazione del particolare "comportamento
omicida" assunto da IM 1. Infatti, come esposto al considerando precedente,
un comportamento consistente nel colpire (o - aggiungerei - voler colpire) ripetutamente
con un coltello la vittima, deve senz'altro essere qualificato come comportamento
omicida e questo soprattutto in relazione alla zona del corpo colpita, se
vicina ad organi vitali sensibili.
Per quanto riguarda la lesione subita da ACPR 1, i
rapporti medici in atti hanno indicato che la vittima è stata ricoverata:
" in condizioni
gravi a seguito di accoltellamento all'emitorace di sinistra che non ha tuttavia
lesionato organi vitali in modo significativo. (...) il paziente al momento non
è in pericolo di vita".
Il medico legale ha precisato che se il colpo avesse
interessato il parenchima polmonare in modo più rilevante si sarebbe potuto
verificare un sanguinamento letale, vista anche l'idoneità dell'arma a
provocare lesioni mortali.
In merito all'aspetto soggettivo, nel verbale
d'interrogatorio del 28.5.2014 (Al 118) IM 1 ha affermato:
" non riconosco
di aver colpito intenzionalmente il ACPR 1 con il coltello";
ha poi confermato di non aver voluto ferire nessuno,
precisando
" con un
coltello in mano se avessi voluto realmente ferire qualcuno avrei potuto fare
più danni",
e
" (...) i
feriti sono stati accidentali".
Senonché l’intenzionalità va qui esaminata almeno
dal profilo del dolo eventuale: brandendo il coltello e colpendo poi la vittima
ad una distanza ravvicinata e in una zona vicina al cuore l'imputato si è
assunto il consapevole rischio di uccidere la vittima. Conformemente all'art.
12 cpv. 2 seconda frase, IM 1 ha agito nella consapevolezza della gravità del
rischio, accettando che l'evento potesse realizzarsi pur non desiderandolo.
La volontà dell'imputato di accettare l'evento
illecito può essere infatti dedotta da elementi esteriori, come la gravità
della violazione del dovere di diligenza e la probabilità - nota all'autore -
della realizzazione del rischio: orbene, brandire un coltello, agitandolo e
sferrando colpi ad una distanza ravvicinata, è un'azione gravissima che viola i
doveri di diligenza e l’imputato non poteva trascurare che ACPR 1 sarebbe stato
colpito.
Come visto sopra, la
giurisprudenza in materia di omicidi ha statuito che il dolo eventuale deve
essere ritenuto qualora l'autore colpisca la vittima con un coltello alla gabbia
toracica e al ventre.
Ne discende che i presupposti soggettivi e oggettivi
del reato di tentato omicidio intenzionale risultano in casu adempiuti.
4.3. Per quel che è dell’accusa di
lesioni semplici va rilevato che l’art. 123 CP protegge l’integrità corporea e
la salute fisica e psichica. La giurisprudenza ha definito come lesione ogni
atto che provoca uno stato di patimento, l’aggrava o ne ritarda la guarigione,
come ferite, lividi, escoriazioni o graffiature, salvo che queste lesioni
abbiano per conseguenza solo un disturbo passeggero senza importanza sulla
sensazione di benessere (DTF 134 IV 189).
4.4. Nella fattispecie, in merito
al ferimento di ACPR 2, già solo l’uso del coltello appare significativo del
reato di lesione. La dinamica del ferimento è stata esposta diverse volte in
maniera coerente dall’agente di sicurezza che ha riconosciuto senza esitazioni
l’imputato come l’accoltellatore, di aver visto un movimento con il braccio e
di aver percepito dolore per poi notare il coltello nella mano di IM 1. Anche
il collega __________ ha affermato di aver perfino visto il momento in cui
l’imputato ha sferrato la coltellata. Nel certificato medico del 27.10.2013 la
dott.ssa __________ ha constatato una “ferita da arma da taglio all’avambraccio
destro” Tale ferita che, come riferito da ACPR 2, ha comportato una sofferenza, ha richiesto una terapia di disinfezione, con applicazione di colla
per ferite e di una medicazione. Si tratta di tutta evidenza di una lesione
semplice ai sensi dell’art. 123 CP, nella sua forma aggravata dalla cifra 2 per
l’uso del coltello. Ne discende che anche su questo punto l’accusa è stata
ammessa.
4.5. L’accusa di cui al punto 3.
dell’atto d’accusa (contravvenzione dell’LF stup.), pienamente ammessa
dall’imputato, non pone alcun problema di sorta.
4.6. IM 1 è quindi stato giudicato
colpevole di tentato omicidio intenzionale nella forma del dolo eventuale,
lesioni semplici e contravvenzione alla LF Stup. così indicato nell’atto
d’accusa.
5. L'art.
47 cpv. 1 CP stabilisce che la
pena deve essere commisurata
essenzialmente in funzione della colpa dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.4).
In applicazione dell'art. 47 cpv. 2
CP - che codifica la giurisprudenza
anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da considerare - la
colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all'atto stesso (Tatkomponenten).
In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di
lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la
reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la
giurisprudenza sviluppata nell'ambito del precedente diritto designava con le
espressioni "risultato dell'attività illecita" e "modo di
esecuzione" (DTF 129 IV 6 consid. 6.1). Vanno, poi, considerati, dal
profilo soggettivo (subjektive Tatkomponenten) i moventi e gli obiettivi
perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art.
63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a
pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della
legalità e contro l'illegalità nonché l'intensità della volontà delinquenziale
(cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno
2010, consid. 2.1). In relazione alla libertà dell'autore, occorre tener conto
delle "circostanze esterne", e meglio della situazione concreta
dell'autore in relazione all'atto, per esempio situazioni d'emergenza o di
tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della
pena ai sensi dell'art. 48 CP (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la
modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una
legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag.
1745; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008, consid. 2.2).
Determinata, così, la colpa globale dell'imputato (Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una
scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica
adeguata.
Così come indicato dall'art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal
Tribunale federale (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice
deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione
dei fattori legati all'autore (Täterkomponenten), ovvero della sua vita
anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione
personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale,
rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l'atto e nel corso
del procedimento penale così come dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita
(DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 129 IV 6 consid. 6.1; STF 6B_1092/2009,6B_67/2010
del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF 6B_585/2008 del 19 giugno 2009
inc. consid. 3.5).
Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore
ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve
essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà
presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (Messaggio del 21
settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice
penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1744; DTF 128 IV 73 consid. 4; STF
6B_78/2008, inc.6B_81/2008, inc.6B_90/2008 del 14 ottobre 2008, consid. 3.2;6B_370/2007
del 12 marzo 2008, consid. 2.2). La legge ha, cosi, codificato la
giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che
ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c; 127 IV 97
consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto
di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere
proporzionata alla colpa (STF 6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008 del 14 ottobre
2008, consid. 3.2.; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008, consid. 2.2; STF 6B_14/2007
del 17 aprile 2007, consid. 5.2 e riferimenti).
5.2. La colpa oggettiva e
soggettiva dell’imputato si situa a livello medio-grave. Per quel che è del
dolo va detto che la pugnalata è stata senz’altro inflitta con dolo diretto
mentre, sul risultato, la Corte ha ammesso un dolo eventuale molto vicino al
dolo diretto, nella misura in cui, se è vero che non ha mirato a un bersaglio
determinato, ha comunque colpito una zona molto pericolosa. Inoltre il movente
è risultato estremamente futile, anche perché egli nulla sapeva del diverbio
avuto dal fratello con la vittima ed è intervenuto in una situazione in cui lo
stesso fratello non era affatto in pericolo. Per quanto concerne il possesso
del coltello l’imputato ha, anche se solo in aula, per finire fornito
spiegazioni senz’altro più plausibili rispetto a quelle date durante
l’inchiesta:
"
L’avevo messo in tasca il pomeriggio, non volendo, l’ho portato
in discoteca per aprire le bottiglie. Non le bottiglie dentro la discoteca, ma
quelle all’esterno che ci eravamo portati da bere prima fuori. Le abbiamo abbandonate
sul parcheggio del piazzale dopo averle bevute prima di entrare in discoteca.”
(verbale del dibattimento, 26.01.2015).
Resta che, nella misura in cui avrebbe dovuto servire per aprire
la bottiglia all’esterno della discoteca, all’interno non si va con un coltello
in tasca, ma lo si deve lasciare semmai nella vettura. Ad aggravare la colpa vi
è la persistenza nel compiere l’atto violento (non solo colpire la vittima, ma
pure rincorrerla con il coltello insanguinato), furia omicida fermata solo grazie
all’intervento degli agenti di sicurezza. Ad ulteriore aggravio della
responsabilità penale vi è l’intensita dell’esposizione a rischio del bene
protetto (la vita) che nella fattispecie è risultato elevato, se solo si pensi
che tutta l’azione è durata alcuni minuti, sono state ferite ben due persone in
una situazione, lo si ripete, che non solo non lo giustificava oggettivamente,
ma anche soggettivamente non poteva spiegarsi con una situazione di potenziale
pericolo per il fratello. In realtà l’imputato se l’è presa con un estraneo reo
semplicemente di aver avuto una banale quanto sciocca discussione con il
fratello, al momento in cui tale lite era già stata definivamente sedata. In
altri termini, se davvero IM 1 voleva proteggere il fratello, sapendo per altro
di avere un coltello in tasca, gli bastava rimanergli accanto nel caso in cui
fosse stato eventualmente aggredito, e non era affatto necessario partire
lancia in resta e sferrare un pugno in testa all’antagonista del fratello, a
lite sedata, provocando poi il degenerare della situazione.
5.3. Per quel che è dello stato di
scemata imputabilità, detto che esso non incide (più) in maniera aritmetica
sulla pena, ma gioca un ruolo diretto sulla colpabilità, di guisa che non si
può, di principio, scendere sotto il minimo edittale si ha che secondo
giurisprudenza (DTF 6B_867/2010) una concentrazione di alcool nel sangue dell’agente
che si situa tra il 2 e il 3‰
implica la presunzione di una capacità di discernimento ridotta e, quindi, di
una scemata imputabilità, mentre una concentrazione superiore al 3‰ comporta la riduzione totale di
responsabilità. Per quel che è del consumo di stupefacenti la CARP ha stabilito
che la nozione di “normalità” nell’essere umano non deve essere interpretata in
modo troppo severa: una capacità delittuosa diminuita non deve infatti essere
ammessa in presenza di qualsiasi insufficienza nello sviluppo mentale
dell’accusato, ma solo nei casi in cui l’autore si situa nettamente al di fuori
delle norme e laddove la sua costituzione mentale si distingue in modo
essenziale non solo da quella delle persone normali, ma anche da quelle dei
delinquenti comparabili (DTF 6B_722/2008). Tali presupposti valgono anche
nell’ambito del consumo di droga, ove il riconoscimento di una scemata imputabilità
a seguito da uno stato di dipendenza da sostanze stupefacenti costituisce
l’eccezione. Sempre a mente della giurisprudenza, una leggera ebrezza indotta
da tale consumo non è sufficiente a suscitare dei seri dubbi, quanto alla piena
responsabilità dell’autore, essendo significativa unicamente un’ebrezza media,
che abbia comportato una netta turba della coscienza, della facoltà volitiva o della
capacità di reagire (DTF 6S_284/2005).
Nel caso di specie IM 1 era senz’altro alterato, tra l’altro, dal
consumo di alcool e stupefacenti. L’imputato ha inoltre riferito di aver
cominciato a fare uso di cannabis e cocaina dopo la morte del padre avvenuta
nel 2009. Il dott. __________, nel suo rapporto del 9 maggio 2014, ha indicato che l’imputato, dopo l’incarcerazione, ha patito una crisi disforica verosimilmente
collegata all’uso di sostanze psicoattive.
Nella fattispecie è stato accertato che il tasso di alcolemia al
momento dei fatti si aggirava tra il minimo di 1,15 e il massimo di 2,02 gr.‰, quindi molto vicino alla soglia secondo
cui vi è da presumere una scemata imputabilità, quantunque non in maniera
significativa come rilevato più sopra a proposito delle notorie incidenze della
cocaina e della marijuana sul livello di responsabilità di un soggetto. Così stando
le cose, questo cocktail di alcool, THC e cocaina ha indotto la Corte a
ritenere uno stato di scemata imputabilità di grado lieve-medio e, quindi,
considerare la colpa nel suo insieme, di grado medio (e non medio-grave se non
fosse stata ritenuta la scemata imputabilità).
5.4. Quanto alle circostanze di
attenuazione della colpa, la Corte ha considerato a favore dell’imputato una
vita comunque difficile, il suo comportamento corretto durante la carcerazione,
e una certa sensibilità alla pena, poiché sarà espiata lontano dalla madre e
dalla famiglia. Non sono state invece considerate né l’incitamento da parte del
fratello (che non c’è stato, avendo l’imputato agito autonomamente) né un
sincero pentimento poiché le poche parole pronunciate per la vittima in aula e
l’asserita disponibilità a risarcire il danno con versamenti rateali di fr.
100.-- al mese, sono parse più che altro indotte dalla diligente opera del
difensore e non tanto quale segno di autentica dissociazione dai fatti
commessi. Quanto alla collaborazione, la stessa è stata considerata di scarsa
influenza, nella misura in cui IM 1 non ha mai fornito una versione costante e
lineare, tanto da negare fino all’ultimo verbale davanti al PP, che il coltello
era suo e l’aveva lui con sé.
5.5. Detto che nella
determinazione della pena, considerazioni di prevenzione generale giocano un
ruolo molto marginale, pur premettendo che paragoni con casi analoghi si
rivelano sempre molto ardui perché ogni fattispecie ha una sua storia a sé,
gettando uno sguardo alle più recenti sentenze della CARP, la Corte ha ritenuto
equo condannare l’imputato ad una pena detentiva di 4 anni e 3 mesi, ritenuto
che una sanzione inferiore costituirebbe un’eccessiva banalizzazione
dell’accaduto.
5.6. La difesa ha postulato, in
aula, una misura ambulatoriale ai sensi dell’art. 63 CP. A torto. A parte il
fatto che agli atti non vi sono affidanti accertamenti peritali che l’imputato
sarebbe tossicomane o altrimenti affetto da dipendenza, il rapporto del dott. __________
in atti non costituendo, di tutta evidenza, valore peritale ai sensi dell’art. 182
e segg. CPP, va detto che anche la crisi di astinenza di cui si è fatto menzione
nei considerandi precedenti, è stata rapidamente assorbita e superata, senza
che siano emersi nuovi fatti che facciano concludere per una tossicomania
certa, intesa come dipendenza da sostanze stupefacenti o alcol.
6. Le pretese
dell’accusatore privato e i costi processuali
6.1. Sulle conseguenze civili vi è
stata sostanziale acquiescenza e pertanto le pretese degli accusatori privati
sono state ammesse così come presentate.
6.2. Per quanto riguarda le
confische si tratta di corpo del reato rispettivamente di materiale probatorio
la cui confisca non pone nessun problema.
6.3. Quanto alla nota professionale
del difensore, giusta l’art. 4 del Regolamento cantonale sulla tariffa per i
casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione
delle ripetibili del 19 dicembre 2007, l’onorario
dell’avvocato che opera in regime di assistenza giudiziaria è calcolato secondo
il tempo di lavoro sulla base della tariffa di 180.-- l’ora.
Le spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato. La
nota professionale dell’avv. DUF 1 è approvata per:
onorario fr. 28’620.00
spese fr. 2’320.70
totale fr. 30’940.70
Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino
l’importo di fr. 30’940.70 non appena le sue condizioni economiche glielo
permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
6.4. Per quanto riguarda la tassa
di gustizia e i disborsi, la responsabilità penale dell’imputato trae seco il
carico di tutti gli oneri processuali.
Visti gli art. 12, 22, 40, 47,
49, 51, 69, 111, 123 CP; 19a LStup;
135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
IM 1
1. è autore colpevole di:
1.1. tentato
omicidio intenzionale
per avere,
il 27 ottobre 2013, fra le ore 04.30 e le 05.30, a __________ nei
pressi della discoteca __________, a mano di un’arma da taglio, ovvero un
coltello di sua proprietà con lama lunga 7 cm,
tentato intenzionalmente di uccidere
ACPR 1;
1.2. lesioni
semplici
per avere,
nelle stesse circostanze di luogo e di tempo di cui al pt. 1.1, a
mano del medesimo coltello, intenzionalmente cagionato un danno al corpo di ACPR
2, agente di sicurezza che cercava di contenerlo, causandogli una ferita
superficiale da arma da taglio all’avambraccio;
1.3. contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti
per avere,
senza essere autorizzato, a __________, __________ e in altre
imprecisate località, nel periodo 26/27 ottobre 2013, consumato marijuana e
assunto per via nasale della cocaina;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei
considerandi.
Considerandi
2.
Di
conseguenza,
avendo agito in stato di scemata imputabilità,
IM 1 è condannato
alla pena detentiva di 4 (quattro) anni e 3 (tre) mesi,
da dedursi il carcere preventivo sofferto.
3.
IM 1 è inoltre condannato a
versare all’accusatore privato ACPR 1 fr. 26'086.30 a titolo di risarcimento danni per spese legali e fr. 5'000.- a titolo di indennità per
torto morale.
4.
È ordinata la confisca di
tutto quanto in sequestro.
5.
La tassa di giustizia di
fr. 2'000.- e le spese procedurali sono a carico del condannato.
6.
Le spese per la difesa
d’ufficio sono sostenute dallo Stato.
6.1
La nota professionale
dell’avv. DUF 1 è approvata per:
onorario fr. 28’620.00
spese fr. 2320.70
totale fr. 30’940.70
6.2
Il condannato è tenuto a
rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 30’940.70 non appena
le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
Per la Corte delle assise
criminali
Il Presidente La
vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 2'000.--
Inchiesta preliminare fr. 12'886.--
Altri disborsi (postali, tel.,
ecc.) fr. 140.95
fr. 15'026.95
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