72.2014.85
Atti preparatori punibili; importazione, acquisto e deposito di monete false; infrazione alla LF sulle armi e sulle munizioni
2 giugno 2015Italiano21 min
Source ti.ch
Incarto n.
72.2014.85
Lugano,
2 giugno 2015/rs
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte
delle assise correzionali di Mendrisio
composta da:
giudice Marco Villa, Presidente
Orsetta Bernasconi, vicecancelliera
sedente nell’aula
penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale Ministero
Pubblico
contro
IM 1
e
rappresentato da DUF 1
in carcerazione preventiva dal
25.5.2014 al 24.6.2014 (31 giorni)
imputato, a norma del decreto
d’accusa 202/2014 del 15 luglio 2014 emanato dal PP 1, considerato come atto
d’accusa (art. 356 cpv. 1 CPP), di
1. atti preparatori
punibili
per avere, in data 25.05.2011, al valico autostradale di __________,
agendo conformemente ad un piano prestabilito, tentato di entrare in Svizzera a
bordo del veicolo Renault Espace targato (restituito al noleggiatore) nel quale
aveva occultato, nel vano motore, una pistola calibro 7.65 Walter non
assicurata e con caricatore inserito contenente 7 colpi, nonché una borsa di
plastica contenente 9 (nove) mazzette di banconote facsimile da CHF 1'000
(mille) cadauna per un totale di 955 esemplari, nonché in due vani
portaoggetti, un paio di guanti e un rotolo di nastro adesivo, prendendo in tal
modo disposizioni tecniche ed organizzative finalizzate alla commissione di
reati quali l’assassinio intenzionale, l’omicidio, la rapina, le lesioni gravi,
il sequestro di persona e la presa di ostaggi.
2. Importazione, acquisto e
deposito di monete false
per avere, nei tempi e luoghi descritti sub 1, tentato di
introdurre in territorio svizzero 9 mazzette di banconote facsimile.
3. infrazione alla LF sulle
armi e sulle munizioni
per avere, nei tempi e luoghi descritti sub 1, tentato di
introdurre su territorio svizzero, una pistola calibro 7.65 Walter non
assicurata e con caricatore inserito contenente 7 colpi.
fatti avvenuti: nel periodo e luogo sopra descritto;
reati previsti: dall'art. 260bis CP, art. 244
CP, art. 33 LARM;
richiamato: l’art. 42 cpv. 1 CP;
Presenti: - PP 1, in rappresentanza del
Ministero pubblico;
- l’imputato IM 1, assistito
dal difensore d’ufficio avv. DUF 1;
- in qualità di interprete
per la lingua __________..
Espletato il
pubblico dibattimento dalle ore 09:47 alle ore 13:10.
Evase le seguenti
questioni: Verbale del dibattimento
Fatti
I.
Il Presidente, propone alle
parti le seguenti modifiche/precisazioni al decreto d’accusa in opposizione:
- richiamato
l’AI 1, la carcerazione preventiva è iniziata il 25 e non il 26.5.2011, per un
totale di 31 giorni;
- richiamato
il doc. TPC 7, ai reati si aggiunge all’art. 260bis CP il cpv. 1 lett. c), d),
e) e f) all’art. 244 CP il cpv. 1 e all’art. 33 LArm il cpv. 1 lett. a);
- richiamato
il doc. TPC 7, fr. 2'000.- e fr. 748.55 pari al cambio di Euro 630.- non sono
da considerare come cauzione, ma come importi sotto sequestro.
Le parti si dichiarano d’accordo
con queste correzioni e il decreto d’accusa in opposizione è modificato di
conseguenza.
Considerandi
II.
Richiamati i doc. TPC 7 e 8, in relazione ai punti 2 e 3 del decreto d’accusa in opposizione il Presidente, con il consenso
delle parti, modifica il testo di queste due imputazioni sostituendo “tentato
di introdurre” con “introdotto”.
III.
Richiamati l’art. 344 CPP, il
doc. TPC 12 e la dicitura di facsmile sulle 953 banconote da fr. 1'000.-
ciascuna, il Presidente, in relazione al punto 2 del decreto d’accusa in
opposizione, prospetta all’imputato il reato di tentata (nella forma dell’aver
compiuto tutti gli atti necessari alla consumazione del reato senza possibilità
di risultato) importazione, acquisto e deposito di monete false (art. 244 cpv. 1 in relazione con l’art. 22 cpv. 1 CP).
Viene data possibilità alle
parti di pronunciarsi in merito e le stesse dichiarano che prenderanno
eventualmente posizione al più tardi al momento della discussione.
Sentiti: - il Procuratore Pubblico,
il quale in esito al suo intervento, ritenuto come l’imputato non abbia reso
dichiarazioni credibili conclude chiedendo la conferma del decreto d’accusa con
la condanna dell’imputato alla pena detentiva di 6 mesi;
- l’avv. DUF 1,
difensore dell’imputato, il quale contesta la realizzazione dei reati di cui ai
punti 1 e 2 del decreto d’accusa (non ci sono sufficienti elementi per
sostenere gli atti punibili dei reati contemplati nel decreto d’accusa e
neppure è data la competenza territoriale rispettivamente è stato il suo
assistito ad essere vittima di un reap deal) per cui ne chiede il
proscioglimento e conclude chiedendo una ricommisurazione della pena in
funzione del solo reato di infrazione alla LF sulle armi, pena che non deve
essere superiore ai 2 mesi di pena detentiva, da porsi al beneficio della
sospensione condizionale. In merito ai sequestri rinvia a quanto verbalizzato;
- il Procuratore Pubblico,
in replica, precisa che il reap deal in diritto costituisce un furto o
una rapina e non una truffa e ribadisce la competenza territoriale svizzera dal
momento che l’imputato era in transito.
Considerato, in
fatto ed in diritto
1.
Quo alle
precisazioni al decreto d’accusa (di seguito solo DA) in opposizione così come concordate
tra le parti in sede dibattimentale si rinvia all’atto istruttorio (di seguito
solo AI) 1, ai documenti (di seguito solo doc.) del Tribunale penale cantonale
(di seguito solo TPC) 7 e 8 nonché alle pagine (di seguito solo pag.) 2 del
verbale dibattimentale (di seguito solo VD) e 2 e 3 della presente sentenza.
2.
Richiamato l’articolo
(di seguito solo art.) 344 del Codice di diritto processuale penale svizzero
(di seguito solo CPP), il doc. TPC 12 nonché pag. 2 VD e 3 della presente
sentenza, il Presidente, con il consenso delle parti, in relazione al punto (di
seguito solo pto.) 2 del DA in opposizione, ha prospettato ad IM 1 (di seguito
solo IM 1) il reato di tentata importazione, acquisto e deposito di monete
false (art. 244 capoverso, di seguito solo cpv., 1 del Codice penale svizzero,
di seguito solo CP, in relazione con l’art. 22 cpv. 1 CP).
3.
Per il vissuto, i
precedenti penali e i progetti futuri di IM 1 si rinvia:
a) per la vita: al formulario
di stato civile e patrimoniale (AI 1) e alle sue dichiarazioni nei verbali
d’interrogatorio (di seguito solo VI) in polizia (di seguito solo PS)
17.06.2011
da pag. 1 a 3 e dinanzi al Procuratore (di seguito solo PP 1)
26.5.2011
pag. 3 nonché VD allegato (di seguito solo all.) 1 pag. 1 e 2 I/II e
II risposta, di seguito solo R;
b) per i precedenti penali: IM
1.
risulta essere incensurato in Svizzera (doc. TPC 3) e in Italia (AI 1) ma non
in __________ dove nel periodo 23.9.1977/1.7.2011 ha subito 13 diverse condanne
per reati contro la vita e l’integrità personale, il patrimonio, la falsità in
atti e la circolazione stradale (doc. TPC 9 e VD all. 1 pag. 2 III R);
c) per i progetti futuri: l’imputato
vuole unicamente continuare la sua vita attuale, lavorando nel suo ristorante
(VD all. 1 pag. 2 I R).
4.
In relazione alle
imputazioni del DA in opposizione IM 1 ha sempre contestato quella di cui al
pto. 1 (VI Giudice dei provvedimenti coercitivi, di seguito solo GPC, 26.5.2011
pag. 2 e VD all. 1 pag. 2 IV R), ha sostenuto, in ordine al pto. 2, di essere
stato lui stesso vittima e non autore di un reap deal (VI PS IM 1
14.6.2011
pag. 8, VI GPC 26.5.2011 pag. 2 e VD all. 1 pag 2 V/VI/X R)
rispettivamente ha ammesso il reato di infrazione alla Legge federale (di
seguito solo LF) sulle armi e sulle munizioni (di seguito solo LArm) di cui al
pto. 3 (AI 1, VI PS IM 1 25.5.2011 pag. 4, GPC 26.5.2011 pag. 2 e VD all. 1
pag. 3 II R).
5.
La Corte, tenuto
conto delle risultanze d’istruttoria e dibattimentali, ha deciso quanto segue:
a) per il reato di atti
preparatori punibili (art. 260bis cpv. 1 lettere, di seguito solo lett., a,
b, c, d, e e f CP, VD pag. 2 e pto. 1 del DA in opposizione): l’imputato è
stato prosciolto da questa imputazione (VD all. 2 pag. 1 punti, di seguito solo
pti., 2 e 2.1) poiché la Corte ha creduto, in stretta applicazione del
principio in dubio pro reo (art. 10 cpv. 3 CPP), a come egli sia stato vittima
e non autore di un reap deal (considerando, di seguito solo cons., 4
della presente sentenza). A questa conclusione la Corte è giunta previo
richiamo delle due precedenti dazioni di danaro che lo videro protagonista (VI
PG IM 1 9.6.2011 pag. 2, PS IM 1 25.5.2011 pag. 2 e seguenti, di seguito solo
segg.) e che in qualche modo, assieme alla sua innegabile cupidigia e
faciloneria, sono servite ad attuare questa truffa a suo danno senza altresì
dimenticare, ciò che non è di poco conto in un contesto come questo, che IM 1
ha in qualche modo cercato di documentare la provenienza degli Euro 120'000.00
(VD all. 1 pag. 3 I R, VI PG IM 1 9.6.2011 pag. 2, PS IM 1 25.5.2011 pag. 3 e
14.6.2011
pag. 7). In contrapposizione a ciò si ha la semplice supposizione
accusatoria propria a questo punto del DA in opposizione non sufficientemente
avallata da solide prove, ma solo e se del caso da alcuni indizi. In questo
senso vedasi, quo ai precedenti penali dell’imputato, come il suo casellario
giudiziale francese faccia sì stato di varie sue condanne ma la maggior parte
datate, nessuna per truffa e/o rapina e solo due richiamanti atti di violenza
fisica (quelle del 1.7.1980 e del 12.10.2000) ma più riconducibili ai reati di
cui agli art. 123 eventualmente 260 e 285 CP e non di certo, vistone la
descrizione, all’art. 140 CP (cons. 3b). Neanche dall’utilizzo di una macchina
noleggiata dal figlio (VI PG IM 1 9.6.2011 pag. 3, GPC IM 1 26.5.2011 pag. 2,
PS IM 1 25.5.2011 pag. 2 e 17.6.2011 pag. 2) può essere tratta alcuna chiara
conclusione per la colpevolezza dell’imputato ma se del caso proprio l’opposto,
visto come dalla possibile annotazione del numero di targa da parte
dell’ipotetica vittima e/o di un qualsiasi testimone, ciò che a priori non può
essere escluso da chi organizza reati di questo tipo, sarebbe stato oltremodo
facile risalire allo stesso accusato. L’inchiesta, poi, risulta essere
assolutamente carente in merito alla reale appartenenza di IM 1 ad una presunta
organizzazione internazionale dedita a questo tipo di truffe, né dall’analisi
del suo telefonino, segnatamente dalla varie schede a lui riconducibili (AI
18), si ha avuto un qualsiasi valido ed oggettivo riscontro in merito ad
un’ipotetica vittima per un organizzato ed immediato scambio di denaro in
Svizzera e/o in Ticino, come precedenti casi di reap deal hanno
mostrato, in qualche albergo di lusso o in un ufficio appositamente locato a
tal fine. Inoltre, a mente della Corte, l’occultamento del denaro nel vano
motore (AI 1) individualizza, più che altro, solo la volontà dell’imputato di
eludere le norme sul contrabbando di denaro, così come la sua impronta digitale
sulla parte interna di una fascetta (AI 31) può ancora iscriversi nelle
giustificazioni date quo ad un veloce suo controllo, in un’area autostradale
prima della dogana, con presa diretta di una fascetta con il dito indice della
sua mano sinistra, (VI PG IM 1 24.6.2011 pag. 2, PS IM 1 14.6.2011 pag. 6 e 7,
17.6.2011
pag. 2) rispetto, invece, ad una sua attiva partecipazione all’intera
operazione anche perché, in tal caso e secondo il corso ordinario delle cose,
mai si avrebbe dovuto riscontare una qualsivoglia sua impronta proprio per non
correre il rischio di essere individuato via Interpol a fronte dei suoi
precedenti francesi (cons. 3b). Lo stesso discorso vale per il rotolo di nastro
adesivo, restituito all’imputato (VD all. 2 pag. 2 pto. 7 e cons. 8), proprio
perché le sue dichiarazioni in merito non sono sembrate così peregrine (VI PS
25.5.2011
pag. 4) e anche perché se tale oggetto avesse dovuto effettivamente
essere usato per immobilizzare la presunta vittima mai sarebbe stato lasciato
in bella evidenza nell’abitacolo della macchina (AI 1). Del resto, nella
costruzione accusatoria non vi è chi non veda una certa contraddizione laddove
è stato ritenuto che siffatto nastro adesivo potesse servire
all’immobilizzazione di un terzo tanto da chiederne la confisca nel DA in
opposizione mentre che, quanto mai sorprendentemente, i guanti di colore nero
ritrovati nel veicolo (AI 1), benché accessori solitamente usati da qualsiasi
rapinatore proprio per non lasciare impronte, sono stati bellamente
dissequestrati e restituiti al figlio dell’imputato (AI 28).
Resta, per finire, da
disquisire sulla pistola asseritamente regalata (VI PG IM 1 9.6.2011 pag. 2),
che effettivamente mal collima col fatto di essere vittima e non autore di reap
deal (cons. 4), anche se da ciò, per la Corte, ancora non si può
giungere all’assoluta
certezza di colpevolezza di IM 1 per il reato qui in discussione, potendo
ancora dare credito alla sostanziale superficialità del suo agire (VI PG IM 1
26.5.2011
pag. 2 e PS IM 1 25.5.2011 pag. 4), persona che del resto, anche in
aula, non ha dato parvenza di essere particolarmente sveglia ed accorta. Ciò
detto in merito ai fatti, anche in diritto la tesi accusatoria appare
oggettivamente debole. In primis perché non è assolutamente un granitico
assioma che ogni reap deal debba sistematicamente sfociare
esclusivamente in una rapina e/o in un furto (VD pag. 3), da cui la teorica
necessità di un’arma, in quanto, e la nostra stessa cronaca giudiziaria ben lo
testimonia, chi commette siffatti crimini agisce perlopiù con dinamiche
truffaldine piuttosto che violente. Secondariamente gli atti non hanno
minimamente evidenziato l’esistenza di una possibile vittima sul suolo elvetico
che attendeva di incontrare IM 1 il 25.5.2011 (AI 1), da cui il dover
concludere che quanto ipotizzato dalla pubblica accusa sia solo una sua
supposizione non comprovata, tanto più che questa fattispecie è ben diversa da
quella descritta in DTF 111 IV 155 in cui gli atti preparatori punibili contestati a quel reo erano assolutamente più concreti e numerosi di quelli qui
in esame nella misura in cui, a ben vedere e salvo diverso riscontro probatorio
qui non dato, IM 1, nel suo viaggio di ritorno a casa, stava semplicemente
transitando sul nostro territorio (VI GPC IM 1 26.5.2011 pag. 2). Da ciò un
ulteriore motivo di non realizzazione del reato qui in esame se fondato sul suo
semplice passaggio, fermo restando che, anche nella denegata ipotesi in cui IM
1.
fosse stato autore in correità con terzi di un reap deal a danno di
ignota vittima, sorgerebbero più che forti dubbi sulla competenza territoriale
e di merito di questa Corte trattandosi di un reato non rientrante nei casi di
cui all’art. 6 CP, con protagonista un cittadino straniero e senza avere la
benché minima prova né un concreto indizio che un reap deal sarebbe
avvenuto in Svizzera (art. 3 CP) o, se all’estero, con adempimento di una delle
varianti richieste dall’art. 7 CP;
b) per il reato di importazione,
acquisto e deposito di monete false, consumato e tentato (art. 22 cpv. 1 e
244.
cpv. 1 CP, AI 33, doc. TPC 7, VD pag. 2 e pto. 2 DA in opposizione): IM 1 è
stato prosciolto da questa imputazione (VD all. 2 pag. 1 pti. 2 e 2.2) non
essendone adempiuti né i presupposti oggettivi, a fronte della dicitura
facsmile (DTF 123 IV 55, AI 34, doc. TPC 12 e VI GPC IM 1 26.5.2011 pag.
2), né soggettivi nella misura in cui l’imputato ha sempre dichiarato, viste le
precedenti dazioni di denaro andate a buon fine (VI GPC IM 1 26.5.2011 pag. 2,
PS IM 1 25.5.2011 pag. 2 e 14.6.2011 pag. 6, PG IM 1 9.6.2011 pag. 2 e VD all.
1.
pag. 2 VIII/IX R), di aver effettivamente creduto che gli ottenuti soldi
fossero veri (VI GPC IM 1 26.5.2011 pag. 2 e VD all. 1 pag. 2 V/VI/X R) tanto
da decidere di nasconderli nel vano motore della sua autovettura per evitare il
rischio che gli venissero sequestrati in caso di controllo doganale (VD all. 1
pag. 2 VI R e AI 1), convincimento soggettivo - del resto comprensibile anche
solo in applicazione del principio in dubio pro reo (art. 10 cpv. 3 CPP) poiché
se avesse oggettivamente saputo che erano falsi mal si vede perché nasconderli
- che ha quale diretta conseguenza quella di far decadere anche la prospettata
ipotesi dibattimentale del reato tentato nella forma, soggettivamente non data,
del delitto impossibile (art. 22 cpv. 1 CP e VD pag. 2);
c) per il reato di
infrazione alla LArm: (art. 33 cpv. 1 lett. a CP, VD pag. 2 e pto. 3 DA in
opposizione): l’imputato ne è stato riconosciuto colpevole (VD all. 2 pag. 1
pti. 1 e 1.1) avendone realizzato, richiamato il cons. 4, i presupposti
oggettivi (AI 1, VI PS IM 1 25.5.2011 pag. 2, PG IM 1 26.5.2011 pag. 2 e
24.6.2011
pag. 2) e soggettivi di legge (VI GPC 26.5.2011 pag. 2).
6.
Richiamato l’art. 47
CP e il suo precedente vissuto (cons. 3a) IM 1, tenuto conto dell’unico reato
per il quale è stato riconosciuto colpevole (cons. 4 e 5c, VD all. 2 pag. 1 pti.
1.
e 1.1) è stato condannato alla pena detentiva (art. 40 CP) di 2 mesi (VD pag.
2), da dedursi il carcere preventivo sofferto (art. 51 CP), a valere quale pena
totalmente aggiuntiva a quella del 1.7.2011 del __________ (cons. 3b e VD all.
2.
pag. 2 pto. 3), condizionalmente sospesa (art. 42 cpv. 1 CP e VD pag. 3) con
un periodo di prova di 2 anni (art. 44 cpv. 1 CP e VD all. 2 pag. 2 pto. 4).
Questa pena è stata ritenuta dalla Corte come sicuramente proporzionale ed
adeguata all’effettiva colpa dell’imputato (art. 47 CP) e, perlomeno limitatamente
a questa imputazione, alla sua confessione (cons. 4 e 5c). La scelta di una
pena detentiva (art. 40 CP) al posto delle altre sanzioni previste dal CP (DTF
134.
IV 97), che neppure la difesa del resto contesta (VD pag. 3), trovasi
altresì giustificata dall’assenza di un qualsiasi valido elemento probatorio,
se non le sole e come tali insufficienti dichiarazioni dell’imputato (VD all. 1
pag. 1 II R), atte a poter effettivamente calcolare una corretta aliquota
giornaliera (art. 34 cpv. 2 CP) mentre l’eventuale applicazione di un lavoro di
pubblica utilità (art. 37 segg. CP) si scontra con il fatto che trattasi di una
pena sospesa (art. 42 cpv. 1 CP) inflitta ad una persona residente all’estero.
7.
Malgrado il
proscioglimento dalle imputazioni di cui al pti. 1 e 2 del DA in opposizione
(cons. 5a e 5b, VD pag. 3 e all. 2 pti. 2, 2.1 e 2.2) ad IM 1 non è stato
riconosciuto alcun indennizzo e riparazione del torto morale (art. 429 CPP e VD
all. 2 pag. 2 pto. 9) non essendone adempiuti i presupposti di legge e ritenuto
che il periodo della sua carcerazione preventiva di 31 giorni (VD pag. 2)
risulta essere comunque inferiore alla pena inflittagli da questa Corte, senza
altresì dimenticare come predetto indennizzo, dovuto anche in caso di
assoluzioni parziali (art. 429 cpv. 1 CPP), oltre a non esser stato documentato
in alcun modo (art. 429 cpv. 2 CPP), non è nemmeno stato postulato dalla difesa
(VD pag. 3).
8.
Per gli oggetti
ancora in sequestro (AI 1, 22 all. 8, 23, 29, 30 e 31 all. 9, VI PG IM 1
24.6.2011
pag. 3 nonché doc. TPC 7, 8 e 12) la Corte, tenuto conto delle
risultanze di istruttoria e dibattimentali (VD all. 1 pag. 3 III/IV/V R) ha
ordinato quanto segue:
a) la confisca (art. 69 cpv. 1
CP e 263 cpv. 1 lett. d CPP) di 9 mazzette per complessive 953 banconote
facsimile da fr. 1'000.- ciascuna, da distruggere (art. 69 cpv. 2 CP), e di 1
pistola Walter calibro 7,65 n. 261683P con 7 colpi nel caricatore (VD all. 2
pag. 2 pti. 5, 5.1 e 5.2);
b) il sequestro conservativo
previa deduzione della tassa di giustizia, delle spese procedurali e di difesa
dell’imputato (art. 263 cpv. 1 lett. b e 268 cpv. 1 lett. a CPP) di fr. 2'000.-
ed Euro 630.00 (VD all. 2 pag. 2 pti. 6, 6.1 e 6.2);
c) il dissequestro e la
restituzione (art. 267 cpv. 1 CPP) ad IM 1 di 1 rotolo di nastro adesivo
isolante di colore grigio (VD all. 2 pag. 2 pto. 7).
9.
L’avvocato DUF 1,
difensore d’ufficio (art. 132 CPP) di IM 1 dal 25.5.2011 (doc. TPC 11), ha
presentato due note professionali, la prima del 26.5.2015 per fr. 5'667.30 (doc.
TPC 11), la seconda del 2.6.2015 per fr. 2'045.52 (doc. dibattimentale 1 e VD
pag. 3), che sono state tassate, senza essere state impugnate presso la Corte
dei reclami penali nel termine di legge (art. 135 cpv. 3 lett. a e 396 cpv. 1
CPP, VD all. 2 pag. 2 e 3 pti. 10 e 10.3), per un importo complessivo di fr.
6'018.50 e meglio fr. 5'220.- per l’onorario e fr. 798.50 per le spese e le
trasferte (VD all. 2 pag. 2 pti. 10 e 10.1), ritenuto che IM 1 è tenuto a
rimborsare l’importo di fr. 6'018.50 allo Stato del Cantone Ticino non appena
le sue condizioni economiche glielo permetteranno (art. 135 cpv. 4 CPP, VD all.
2.
pag. 3 pti. 10 e 10.2).
10.
Visto il
proscioglimento da due dei prospettati reati (cons. 5a e 5b, VD all. 2 pag. 1
pti. 2, 2.1 e 2.2) la tassa di giustizia di fr. 500.- e le spese procedurali
(art. 422 segg. CPP) sono poste a carico di IM 1 in ragione di 1/3 (art. 426
cpv. 1 prima frase CPP), la rimanenza di 2/3 a carico dello Stato (art. 423
cpv. 1 CPP e VD all. 2 pag. 2 pto. 8).
Visti gli art. 12, 40, 42, 44,
47, 51, 69, 244 cpv. 1 e 260bis cpv. 1 CP;
33.
cpv. 1 lett. a) LArm;
80.
segg., 84 segg., 135, 263 segg., 335 segg., 356, 422 segg. CPP
e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
IM 1
1.
è autore colpevole di:
1.1
infrazione alla LF sulle
armi e sulle munizioni
per avere, senza diritto, il 25.5.2011, a __________, introdotto
sul territorio svizzero una pistola calibro 7.65 Walter con caricatore inserito
contenente sette colpi;
e meglio come descritto nel decreto d’accusa in opposizione e
precisato nei considerandi.
2.
IM
1.
è prosciolto dalle imputazioni di:
2.1
atti preparatori punibili
di cui al punto 1 del decreto d’accusa in opposizione;
2.2
importazione, acquisto e
deposito di monete false di cui al punto 2 del decreto d’accusa in
opposizione.
3.
Di conseguenza IM 1 è
condannato alla pena detentiva di 2 (due) mesi, da dedursi il carcere
preventivo sofferto, a valere quale pena totalmente aggiuntiva a quella
inflitta il 1.7.2011 dal __________.
4.
La pena detentiva inflitta
a IM 1 è sospesa condizionalmente e al condannato è assegnato un periodo di
prova di 2 (due) anni.
5.
E’ ordinata la confisca di:
5.1
9 mazzette per complessive
953.
banconote facsimile da fr. 1'000.- ciascuna, da distruggere;
5.2
1 pistola Walter calibro 7,65
n. con 7 colpi nel caricatore.
6.
Previa deduzione della
tassa di giustizia, delle spese procedurali e di difesa di IM 1 è mantenuto il
sequestro conservativo di:
6.1
fr. 2'000.-;
6.2
Euro 630.-.
7.
E’ ordinato il dissequestro
e la restituzione a IM 1 di 1 rotolo di nastro adesivo isolante di colore
grigio.
8.
La tassa di giustizia di
fr. 500.- (cinquecento) e le spese procedurali sono poste a carico di IM 1 in
ragione di 1/3, la rimanenza di 2/3 a carico dello Stato.
9.
Non è riconosciuto a IM 1
alcun indennizzo e riparazione del torto morale ex art. 429 CPP.
10.
Le spese per la difesa
d’ufficio di IM 1 sono sostenute dallo Stato.
10.1
Le note professionali del 26.5.2015
e del 2.6.2015 dell’avv. DUF 1 sono approvate per:
onorario fr. 5’220.-
spese e trasferte fr. 798.50
totale fr. 6’018.50
10.2
IM 1 è tenuto a rimborsare
allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr 6'018.50 non appena le sue
condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
11.
Questo giudizio può essere
impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale.
L’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise correzionali,
per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione
della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e
di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.
Intimazione a: -
Comunicazione a: -
Per la Corte delle assise
correzionali
Il Presidente La
vicecancelliera
Distinta spese (1/3):
Tassa di giustizia fr. 166.67
Inchiesta preliminare fr. 66.67
Altri disborsi (postali, tel.,
ecc.) fr. 25.78
fr. 259.12
============
Il rimanente è a carico
dello Stato (2/3).