Lexipedia

Decisione

72.2014.85

Atti preparatori punibili; importazione, acquisto e deposito di monete false; infrazione alla LF sulle armi e sulle munizioni

2 giugno 2015Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

I.

Il Presidente, propone alle

parti le seguenti modifiche/precisazioni al decreto d’accusa in opposizione:

- richiamato

l’AI 1, la carcerazione preventiva è iniziata il 25 e non il 26.5.2011, per un

totale di 31 giorni;

- richiamato

il doc. TPC 7, ai reati si aggiunge all’art. 260bis CP il cpv. 1 lett. c), d),

e) e f) all’art. 244 CP il cpv. 1 e all’art. 33 LArm il cpv. 1 lett. a);

- richiamato

il doc. TPC 7, fr. 2'000.- e fr. 748.55 pari al cambio di Euro 630.- non sono

da considerare come cauzione, ma come importi sotto sequestro.

Le parti si dichiarano d’accordo

con queste correzioni e il decreto d’accusa in opposizione è modificato di

conseguenza.

Considerandi

II.

Richiamati i doc. TPC 7 e 8, in relazione ai punti 2 e 3 del decreto d’accusa in opposizione il Presidente, con il consenso

delle parti, modifica il testo di queste due imputazioni sostituendo “tentato

di introdurre” con “introdotto”.

III.

Richiamati l’art. 344 CPP, il

doc. TPC 12 e la dicitura di facsmile sulle 953 banconote da fr. 1'000.-

ciascuna, il Presidente, in relazione al punto 2 del decreto d’accusa in

opposizione, prospetta all’imputato il reato di tentata (nella forma dell’aver

compiuto tutti gli atti necessari alla consumazione del reato senza possibilità

di risultato) importazione, acquisto e deposito di monete false (art. 244 cpv. 1 in relazione con l’art. 22 cpv. 1 CP).

Viene data possibilità alle

parti di pronunciarsi in merito e le stesse dichiarano che prenderanno

eventualmente posizione al più tardi al momento della discussione.

Sentiti: - il Procuratore Pubblico,

il quale in esito al suo intervento, ritenuto come l’imputato non abbia reso

dichiarazioni credibili conclude chiedendo la conferma del decreto d’accusa con

la condanna dell’imputato alla pena detentiva di 6 mesi;

- l’avv. DUF 1,

difensore dell’imputato, il quale contesta la realizzazione dei reati di cui ai

punti 1 e 2 del decreto d’accusa (non ci sono sufficienti elementi per

sostenere gli atti punibili dei reati contemplati nel decreto d’accusa e

neppure è data la competenza territoriale rispettivamente è stato il suo

assistito ad essere vittima di un reap deal) per cui ne chiede il

proscioglimento e conclude chiedendo una ricommisurazione della pena in

funzione del solo reato di infrazione alla LF sulle armi, pena che non deve

essere superiore ai 2 mesi di pena detentiva, da porsi al beneficio della

sospensione condizionale. In merito ai sequestri rinvia a quanto verbalizzato;

- il Procuratore Pubblico,

in replica, precisa che il reap deal in diritto costituisce un furto o

una rapina e non una truffa e ribadisce la competenza territoriale svizzera dal

momento che l’imputato era in transito.

Considerato, in

fatto ed in diritto

1.

Quo alle

precisazioni al decreto d’accusa (di seguito solo DA) in opposizione così come concordate

tra le parti in sede dibattimentale si rinvia all’atto istruttorio (di seguito

solo AI) 1, ai documenti (di seguito solo doc.) del Tribunale penale cantonale

(di seguito solo TPC) 7 e 8 nonché alle pagine (di seguito solo pag.) 2 del

verbale dibattimentale (di seguito solo VD) e 2 e 3 della presente sentenza.

2.

Richiamato l’articolo

(di seguito solo art.) 344 del Codice di diritto processuale penale svizzero

(di seguito solo CPP), il doc. TPC 12 nonché pag. 2 VD e 3 della presente

sentenza, il Presidente, con il consenso delle parti, in relazione al punto (di

seguito solo pto.) 2 del DA in opposizione, ha prospettato ad IM 1 (di seguito

solo IM 1) il reato di tentata importazione, acquisto e deposito di monete

false (art. 244 capoverso, di seguito solo cpv., 1 del Codice penale svizzero,

di seguito solo CP, in relazione con l’art. 22 cpv. 1 CP).

3.

Per il vissuto, i

precedenti penali e i progetti futuri di IM 1 si rinvia:

a) per la vita: al formulario

di stato civile e patrimoniale (AI 1) e alle sue dichiarazioni nei verbali

d’interrogatorio (di seguito solo VI) in polizia (di seguito solo PS)

17.06.2011

da pag. 1 a 3 e dinanzi al Procuratore (di seguito solo PP 1)

26.5.2011

pag. 3 nonché VD allegato (di seguito solo all.) 1 pag. 1 e 2 I/II e

II risposta, di seguito solo R;

b) per i precedenti penali: IM

1.

risulta essere incensurato in Svizzera (doc. TPC 3) e in Italia (AI 1) ma non

in __________ dove nel periodo 23.9.1977/1.7.2011 ha subito 13 diverse condanne

per reati contro la vita e l’integrità personale, il patrimonio, la falsità in

atti e la circolazione stradale (doc. TPC 9 e VD all. 1 pag. 2 III R);

c) per i progetti futuri: l’imputato

vuole unicamente continuare la sua vita attuale, lavorando nel suo ristorante

(VD all. 1 pag. 2 I R).

4.

In relazione alle

imputazioni del DA in opposizione IM 1 ha sempre contestato quella di cui al

pto. 1 (VI Giudice dei provvedimenti coercitivi, di seguito solo GPC, 26.5.2011

pag. 2 e VD all. 1 pag. 2 IV R), ha sostenuto, in ordine al pto. 2, di essere

stato lui stesso vittima e non autore di un reap deal (VI PS IM 1

14.6.2011

pag. 8, VI GPC 26.5.2011 pag. 2 e VD all. 1 pag 2 V/VI/X R)

rispettivamente ha ammesso il reato di infrazione alla Legge federale (di

seguito solo LF) sulle armi e sulle munizioni (di seguito solo LArm) di cui al

pto. 3 (AI 1, VI PS IM 1 25.5.2011 pag. 4, GPC 26.5.2011 pag. 2 e VD all. 1

pag. 3 II R).

5.

La Corte, tenuto

conto delle risultanze d’istruttoria e dibattimentali, ha deciso quanto segue:

a) per il reato di atti

preparatori punibili (art. 260bis cpv. 1 lettere, di seguito solo lett., a,

b, c, d, e e f CP, VD pag. 2 e pto. 1 del DA in opposizione): l’imputato è

stato prosciolto da questa imputazione (VD all. 2 pag. 1 punti, di seguito solo

pti., 2 e 2.1) poiché la Corte ha creduto, in stretta applicazione del

principio in dubio pro reo (art. 10 cpv. 3 CPP), a come egli sia stato vittima

e non autore di un reap deal (considerando, di seguito solo cons., 4

della presente sentenza). A questa conclusione la Corte è giunta previo

richiamo delle due precedenti dazioni di danaro che lo videro protagonista (VI

PG IM 1 9.6.2011 pag. 2, PS IM 1 25.5.2011 pag. 2 e seguenti, di seguito solo

segg.) e che in qualche modo, assieme alla sua innegabile cupidigia e

faciloneria, sono servite ad attuare questa truffa a suo danno senza altresì

dimenticare, ciò che non è di poco conto in un contesto come questo, che IM 1

ha in qualche modo cercato di documentare la provenienza degli Euro 120'000.00

(VD all. 1 pag. 3 I R, VI PG IM 1 9.6.2011 pag. 2, PS IM 1 25.5.2011 pag. 3 e

14.6.2011

pag. 7). In contrapposizione a ciò si ha la semplice supposizione

accusatoria propria a questo punto del DA in opposizione non sufficientemente

avallata da solide prove, ma solo e se del caso da alcuni indizi. In questo

senso vedasi, quo ai precedenti penali dell’imputato, come il suo casellario

giudiziale francese faccia sì stato di varie sue condanne ma la maggior parte

datate, nessuna per truffa e/o rapina e solo due richiamanti atti di violenza

fisica (quelle del 1.7.1980 e del 12.10.2000) ma più riconducibili ai reati di

cui agli art. 123 eventualmente 260 e 285 CP e non di certo, vistone la

descrizione, all’art. 140 CP (cons. 3b). Neanche dall’utilizzo di una macchina

noleggiata dal figlio (VI PG IM 1 9.6.2011 pag. 3, GPC IM 1 26.5.2011 pag. 2,

PS IM 1 25.5.2011 pag. 2 e 17.6.2011 pag. 2) può essere tratta alcuna chiara

conclusione per la colpevolezza dell’imputato ma se del caso proprio l’opposto,

visto come dalla possibile annotazione del numero di targa da parte

dell’ipotetica vittima e/o di un qualsiasi testimone, ciò che a priori non può

essere escluso da chi organizza reati di questo tipo, sarebbe stato oltremodo

facile risalire allo stesso accusato. L’inchiesta, poi, risulta essere

assolutamente carente in merito alla reale appartenenza di IM 1 ad una presunta

organizzazione internazionale dedita a questo tipo di truffe, né dall’analisi

del suo telefonino, segnatamente dalla varie schede a lui riconducibili (AI

18), si ha avuto un qualsiasi valido ed oggettivo riscontro in merito ad

un’ipotetica vittima per un organizzato ed immediato scambio di denaro in

Svizzera e/o in Ticino, come precedenti casi di reap deal hanno

mostrato, in qualche albergo di lusso o in un ufficio appositamente locato a

tal fine. Inoltre, a mente della Corte, l’occultamento del denaro nel vano

motore (AI 1) individualizza, più che altro, solo la volontà dell’imputato di

eludere le norme sul contrabbando di denaro, così come la sua impronta digitale

sulla parte interna di una fascetta (AI 31) può ancora iscriversi nelle

giustificazioni date quo ad un veloce suo controllo, in un’area autostradale

prima della dogana, con presa diretta di una fascetta con il dito indice della

sua mano sinistra, (VI PG IM 1 24.6.2011 pag. 2, PS IM 1 14.6.2011 pag. 6 e 7,

17.6.2011

pag. 2) rispetto, invece, ad una sua attiva partecipazione all’intera

operazione anche perché, in tal caso e secondo il corso ordinario delle cose,

mai si avrebbe dovuto riscontare una qualsivoglia sua impronta proprio per non

correre il rischio di essere individuato via Interpol a fronte dei suoi

precedenti francesi (cons. 3b). Lo stesso discorso vale per il rotolo di nastro

adesivo, restituito all’imputato (VD all. 2 pag. 2 pto. 7 e cons. 8), proprio

perché le sue dichiarazioni in merito non sono sembrate così peregrine (VI PS

25.5.2011

pag. 4) e anche perché se tale oggetto avesse dovuto effettivamente

essere usato per immobilizzare la presunta vittima mai sarebbe stato lasciato

in bella evidenza nell’abitacolo della macchina (AI 1). Del resto, nella

costruzione accusatoria non vi è chi non veda una certa contraddizione laddove

è stato ritenuto che siffatto nastro adesivo potesse servire

all’immobilizzazione di un terzo tanto da chiederne la confisca nel DA in

opposizione mentre che, quanto mai sorprendentemente, i guanti di colore nero

ritrovati nel veicolo (AI 1), benché accessori solitamente usati da qualsiasi

rapinatore proprio per non lasciare impronte, sono stati bellamente

dissequestrati e restituiti al figlio dell’imputato (AI 28).

Resta, per finire, da

disquisire sulla pistola asseritamente regalata (VI PG IM 1 9.6.2011 pag. 2),

che effettivamente mal collima col fatto di essere vittima e non autore di reap

deal (cons. 4), anche se da ciò, per la Corte, ancora non si può

giungere all’assoluta

certezza di colpevolezza di IM 1 per il reato qui in discussione, potendo

ancora dare credito alla sostanziale superficialità del suo agire (VI PG IM 1

26.5.2011

pag. 2 e PS IM 1 25.5.2011 pag. 4), persona che del resto, anche in

aula, non ha dato parvenza di essere particolarmente sveglia ed accorta. Ciò

detto in merito ai fatti, anche in diritto la tesi accusatoria appare

oggettivamente debole. In primis perché non è assolutamente un granitico

assioma che ogni reap deal debba sistematicamente sfociare

esclusivamente in una rapina e/o in un furto (VD pag. 3), da cui la teorica

necessità di un’arma, in quanto, e la nostra stessa cronaca giudiziaria ben lo

testimonia, chi commette siffatti crimini agisce perlopiù con dinamiche

truffaldine piuttosto che violente. Secondariamente gli atti non hanno

minimamente evidenziato l’esistenza di una possibile vittima sul suolo elvetico

che attendeva di incontrare IM 1 il 25.5.2011 (AI 1), da cui il dover

concludere che quanto ipotizzato dalla pubblica accusa sia solo una sua

supposizione non comprovata, tanto più che questa fattispecie è ben diversa da

quella descritta in DTF 111 IV 155 in cui gli atti preparatori punibili contestati a quel reo erano assolutamente più concreti e numerosi di quelli qui

in esame nella misura in cui, a ben vedere e salvo diverso riscontro probatorio

qui non dato, IM 1, nel suo viaggio di ritorno a casa, stava semplicemente

transitando sul nostro territorio (VI GPC IM 1 26.5.2011 pag. 2). Da ciò un

ulteriore motivo di non realizzazione del reato qui in esame se fondato sul suo

semplice passaggio, fermo restando che, anche nella denegata ipotesi in cui IM

1.

fosse stato autore in correità con terzi di un reap deal a danno di

ignota vittima, sorgerebbero più che forti dubbi sulla competenza territoriale

e di merito di questa Corte trattandosi di un reato non rientrante nei casi di

cui all’art. 6 CP, con protagonista un cittadino straniero e senza avere la

benché minima prova né un concreto indizio che un reap deal sarebbe

avvenuto in Svizzera (art. 3 CP) o, se all’estero, con adempimento di una delle

varianti richieste dall’art. 7 CP;

b) per il reato di importazione,

acquisto e deposito di monete false, consumato e tentato (art. 22 cpv. 1 e

244.

cpv. 1 CP, AI 33, doc. TPC 7, VD pag. 2 e pto. 2 DA in opposizione): IM 1 è

stato prosciolto da questa imputazione (VD all. 2 pag. 1 pti. 2 e 2.2) non

essendone adempiuti né i presupposti oggettivi, a fronte della dicitura

facsmile (DTF 123 IV 55, AI 34, doc. TPC 12 e VI GPC IM 1 26.5.2011 pag.

2), né soggettivi nella misura in cui l’imputato ha sempre dichiarato, viste le

precedenti dazioni di denaro andate a buon fine (VI GPC IM 1 26.5.2011 pag. 2,

PS IM 1 25.5.2011 pag. 2 e 14.6.2011 pag. 6, PG IM 1 9.6.2011 pag. 2 e VD all.

1.

pag. 2 VIII/IX R), di aver effettivamente creduto che gli ottenuti soldi

fossero veri (VI GPC IM 1 26.5.2011 pag. 2 e VD all. 1 pag. 2 V/VI/X R) tanto

da decidere di nasconderli nel vano motore della sua autovettura per evitare il

rischio che gli venissero sequestrati in caso di controllo doganale (VD all. 1

pag. 2 VI R e AI 1), convincimento soggettivo - del resto comprensibile anche

solo in applicazione del principio in dubio pro reo (art. 10 cpv. 3 CPP) poiché

se avesse oggettivamente saputo che erano falsi mal si vede perché nasconderli

- che ha quale diretta conseguenza quella di far decadere anche la prospettata

ipotesi dibattimentale del reato tentato nella forma, soggettivamente non data,

del delitto impossibile (art. 22 cpv. 1 CP e VD pag. 2);

c) per il reato di

infrazione alla LArm: (art. 33 cpv. 1 lett. a CP, VD pag. 2 e pto. 3 DA in

opposizione): l’imputato ne è stato riconosciuto colpevole (VD all. 2 pag. 1

pti. 1 e 1.1) avendone realizzato, richiamato il cons. 4, i presupposti

oggettivi (AI 1, VI PS IM 1 25.5.2011 pag. 2, PG IM 1 26.5.2011 pag. 2 e

24.6.2011

pag. 2) e soggettivi di legge (VI GPC 26.5.2011 pag. 2).

6.

Richiamato l’art. 47

CP e il suo precedente vissuto (cons. 3a) IM 1, tenuto conto dell’unico reato

per il quale è stato riconosciuto colpevole (cons. 4 e 5c, VD all. 2 pag. 1 pti.

1.

e 1.1) è stato condannato alla pena detentiva (art. 40 CP) di 2 mesi (VD pag.

2), da dedursi il carcere preventivo sofferto (art. 51 CP), a valere quale pena

totalmente aggiuntiva a quella del 1.7.2011 del __________ (cons. 3b e VD all.

2.

pag. 2 pto. 3), condizionalmente sospesa (art. 42 cpv. 1 CP e VD pag. 3) con

un periodo di prova di 2 anni (art. 44 cpv. 1 CP e VD all. 2 pag. 2 pto. 4).

Questa pena è stata ritenuta dalla Corte come sicuramente proporzionale ed

adeguata all’effettiva colpa dell’imputato (art. 47 CP) e, perlomeno limitatamente

a questa imputazione, alla sua confessione (cons. 4 e 5c). La scelta di una

pena detentiva (art. 40 CP) al posto delle altre sanzioni previste dal CP (DTF

134.

IV 97), che neppure la difesa del resto contesta (VD pag. 3), trovasi

altresì giustificata dall’assenza di un qualsiasi valido elemento probatorio,

se non le sole e come tali insufficienti dichiarazioni dell’imputato (VD all. 1

pag. 1 II R), atte a poter effettivamente calcolare una corretta aliquota

giornaliera (art. 34 cpv. 2 CP) mentre l’eventuale applicazione di un lavoro di

pubblica utilità (art. 37 segg. CP) si scontra con il fatto che trattasi di una

pena sospesa (art. 42 cpv. 1 CP) inflitta ad una persona residente all’estero.

7.

Malgrado il

proscioglimento dalle imputazioni di cui al pti. 1 e 2 del DA in opposizione

(cons. 5a e 5b, VD pag. 3 e all. 2 pti. 2, 2.1 e 2.2) ad IM 1 non è stato

riconosciuto alcun indennizzo e riparazione del torto morale (art. 429 CPP e VD

all. 2 pag. 2 pto. 9) non essendone adempiuti i presupposti di legge e ritenuto

che il periodo della sua carcerazione preventiva di 31 giorni (VD pag. 2)

risulta essere comunque inferiore alla pena inflittagli da questa Corte, senza

altresì dimenticare come predetto indennizzo, dovuto anche in caso di

assoluzioni parziali (art. 429 cpv. 1 CPP), oltre a non esser stato documentato

in alcun modo (art. 429 cpv. 2 CPP), non è nemmeno stato postulato dalla difesa

(VD pag. 3).

8.

Per gli oggetti

ancora in sequestro (AI 1, 22 all. 8, 23, 29, 30 e 31 all. 9, VI PG IM 1

24.6.2011

pag. 3 nonché doc. TPC 7, 8 e 12) la Corte, tenuto conto delle

risultanze di istruttoria e dibattimentali (VD all. 1 pag. 3 III/IV/V R) ha

ordinato quanto segue:

a) la confisca (art. 69 cpv. 1

CP e 263 cpv. 1 lett. d CPP) di 9 mazzette per complessive 953 banconote

facsimile da fr. 1'000.- ciascuna, da distruggere (art. 69 cpv. 2 CP), e di 1

pistola Walter calibro 7,65 n. 261683P con 7 colpi nel caricatore (VD all. 2

pag. 2 pti. 5, 5.1 e 5.2);

b) il sequestro conservativo

previa deduzione della tassa di giustizia, delle spese procedurali e di difesa

dell’imputato (art. 263 cpv. 1 lett. b e 268 cpv. 1 lett. a CPP) di fr. 2'000.-

ed Euro 630.00 (VD all. 2 pag. 2 pti. 6, 6.1 e 6.2);

c) il dissequestro e la

restituzione (art. 267 cpv. 1 CPP) ad IM 1 di 1 rotolo di nastro adesivo

isolante di colore grigio (VD all. 2 pag. 2 pto. 7).

9.

L’avvocato DUF 1,

difensore d’ufficio (art. 132 CPP) di IM 1 dal 25.5.2011 (doc. TPC 11), ha

presentato due note professionali, la prima del 26.5.2015 per fr. 5'667.30 (doc.

TPC 11), la seconda del 2.6.2015 per fr. 2'045.52 (doc. dibattimentale 1 e VD

pag. 3), che sono state tassate, senza essere state impugnate presso la Corte

dei reclami penali nel termine di legge (art. 135 cpv. 3 lett. a e 396 cpv. 1

CPP, VD all. 2 pag. 2 e 3 pti. 10 e 10.3), per un importo complessivo di fr.

6'018.50 e meglio fr. 5'220.- per l’onorario e fr. 798.50 per le spese e le

trasferte (VD all. 2 pag. 2 pti. 10 e 10.1), ritenuto che IM 1 è tenuto a

rimborsare l’importo di fr. 6'018.50 allo Stato del Cantone Ticino non appena

le sue condizioni economiche glielo permetteranno (art. 135 cpv. 4 CPP, VD all.

2.

pag. 3 pti. 10 e 10.2).

10.

Visto il

proscioglimento da due dei prospettati reati (cons. 5a e 5b, VD all. 2 pag. 1

pti. 2, 2.1 e 2.2) la tassa di giustizia di fr. 500.- e le spese procedurali

(art. 422 segg. CPP) sono poste a carico di IM 1 in ragione di 1/3 (art. 426

cpv. 1 prima frase CPP), la rimanenza di 2/3 a carico dello Stato (art. 423

cpv. 1 CPP e VD all. 2 pag. 2 pto. 8).

Visti gli art. 12, 40, 42, 44,

47, 51, 69, 244 cpv. 1 e 260bis cpv. 1 CP;

33.

cpv. 1 lett. a) LArm;

80.

segg., 84 segg., 135, 263 segg., 335 segg., 356, 422 segg. CPP

e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

IM 1

1.

è autore colpevole di:

1.1

infrazione alla LF sulle

armi e sulle munizioni

per avere, senza diritto, il 25.5.2011, a __________, introdotto

sul territorio svizzero una pistola calibro 7.65 Walter con caricatore inserito

contenente sette colpi;

e meglio come descritto nel decreto d’accusa in opposizione e

precisato nei considerandi.

2.

IM

1.

è prosciolto dalle imputazioni di:

2.1

atti preparatori punibili

di cui al punto 1 del decreto d’accusa in opposizione;

2.2

importazione, acquisto e

deposito di monete false di cui al punto 2 del decreto d’accusa in

opposizione.

3.

Di conseguenza IM 1 è

condannato alla pena detentiva di 2 (due) mesi, da dedursi il carcere

preventivo sofferto, a valere quale pena totalmente aggiuntiva a quella

inflitta il 1.7.2011 dal __________.

4.

La pena detentiva inflitta

a IM 1 è sospesa condizionalmente e al condannato è assegnato un periodo di

prova di 2 (due) anni.

5.

E’ ordinata la confisca di:

5.1

9 mazzette per complessive

953.

banconote facsimile da fr. 1'000.- ciascuna, da distruggere;

5.2

1 pistola Walter calibro 7,65

n. con 7 colpi nel caricatore.

6.

Previa deduzione della

tassa di giustizia, delle spese procedurali e di difesa di IM 1 è mantenuto il

sequestro conservativo di:

6.1

fr. 2'000.-;

6.2

Euro 630.-.

7.

E’ ordinato il dissequestro

e la restituzione a IM 1 di 1 rotolo di nastro adesivo isolante di colore

grigio.

8.

La tassa di giustizia di

fr. 500.- (cinquecento) e le spese procedurali sono poste a carico di IM 1 in

ragione di 1/3, la rimanenza di 2/3 a carico dello Stato.

9.

Non è riconosciuto a IM 1

alcun indennizzo e riparazione del torto morale ex art. 429 CPP.

10.

Le spese per la difesa

d’ufficio di IM 1 sono sostenute dallo Stato.

10.1

Le note professionali del 26.5.2015

e del 2.6.2015 dell’avv. DUF 1 sono approvate per:

onorario fr. 5’220.-

spese e trasferte fr. 798.50

totale fr. 6’018.50

10.2

IM 1 è tenuto a rimborsare

allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr 6'018.50 non appena le sue

condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

11.

Questo giudizio può essere

impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale.

L’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise correzionali,

per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione

della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e

di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.

Intimazione a: -

Comunicazione a: -

Per la Corte delle assise

correzionali

Il Presidente La

vicecancelliera

Distinta spese (1/3):

Tassa di giustizia fr. 166.67

Inchiesta preliminare fr. 66.67

Altri disborsi (postali, tel.,

ecc.) fr. 25.78

fr. 259.12

============

Il rimanente è a carico

dello Stato (2/3).