72.2014.86
Procedura abbreviata. Grave infrazione alle norme della circolazione stradale ripetuta per eccesso di velocità
6 novembre 2014Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
72.2014.86
Lugano,
6 novembre 2014 /md
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte
delle assise correzionali di Blenio
composta da:
giudice Rosa Item, Presidente
Anna Grümann, vicecancelliera
sedente nell’aula
penale minore di questo palazzo di Giustizia, per giudicare
nella procedura
abbreviata giusta gli art. 358 e ss. CPP
proposta dal Ministero
Pubblico
contro
IM 1
imputato, a norma dell’atto
d'accusa 75/2014 del 31.7.2014 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di
1. grave infrazione alle
norme della circolazione, ripetuta
per avere,
in data 07 aprile 2014, alle ore 06:48 – 06:49, ad __________, in
località __________ – __________, __________ e __________, sui tratti corrispondenti
alla coordinate __________, in direzione Nord,
violato intenzionalmente e in modo grave le elementari norme della
circolazione stradale, correndo altresì il forte rischio di causare un
incidente della circolazione stradale con feriti gravi o morti, a seguito della
grave inosservanza di un limite di velocità,
e meglio,
per avere circolato sul tratto stradale sopra citato, alla guida
del motoveicolo Honda __________ targato __________, intestata all’imputato,
alla velocità dichiarata di almeno 160 Km/h sul tratto __________ – __________ malgrado il vigente limite di 80 Km/h, rispettivamente alla velocità rilevata
di 96 Km/h (velocità misurata di 102 Km/h meno 6 Km/h di tolleranza) malgrado il vigente limite di 50 Km/h, rispettivamente alla velocità rilevata di 137 Km/h (velocità rilevata di 145 km/h meno 8 Km/h di tolleranza) sul tratto _________________
malgrado il vigente limite di 60 Km/h, superando quindi, in particolare nei
tratti __________ – __________ e __________, di almeno 60 Km/h la velocità massima consentita;
reato previsto dall’art. 90 cpv.2, 3 e 4 lett. c
LCStr., in rel. con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr., art. 4a cpv. 1
lett. b ONC e art. 22 cpv. 1 OSStr.;
atto d’accusa contemplante le seguenti
proposte: 1. IM 1 è dichiarato
autore colpevole dei reati a lui scritti come sopra.
di conseguenza IM 1 è condannato:
alla pena detentiva di 12 mesi;
l’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di 2 anni (art. 42 e segg. CP).
2. IM 1 è condannato al
pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie, il cui ammontare
sarà stabilito dalla Corte giudicante.
ed inoltre 3. Ordina il
dissequestro a favore di IM 1 del motoveicolo Honda __________.
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1, in
rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato IM 1, assistito
dal suo difensore d’ufficio, DUF 1.
Espletato il pubblico
dibattimento dalle ore 14:00 alle ore 14:20.
Evase le seguenti
questioni: Con
l’accordo delle parti, alle proposte dell’atto d’accusa viene aggiunto il
seguente punto:
4. È
ordinata la revoca della difesa d’ufficio di IM 1 in relazione al procedimento
penale di cui all’atto d’accusa 75/2014 del 31 luglio 2014. Di conseguenza, la
nota d’onorario 2 giugno 2014 dell’avv. DUF 1 è a carico del condannato.
- Constatato
il consenso delle parti alle proposte in esame;
- accertato
che l’imputato ha ammesso i fatti;
- ritenuta
legale e opportuna la procedura abbreviata;
- considerato
che l’accusa concorda con le risultanze del dibattimento e con gli atti di
causa;
- considerato
che la sanzione appare adeguata;
richiamati gli art.: 135, 358 e segg., in particolare 362,
Fatti
426 cpv. 1 CPP;
22 TG sulle spese;
decreta: 1. L’atto di accusa n. 75/2014
del 31 luglio 2014 contro IM 1 con le relative proposte è approvato, con la
seguente aggiunta alle proposte dell’atto d’accusa:
“4. È ordinata la revoca della difesa d’ufficio di
IM 1 in relazione al procedimento penale di cui all’atto d’accusa 75/2014 del
31 luglio 2014. Di conseguenza, la nota d’onorario 2 giugno 2014 dell’avv. DUF
1 è a carico del condannato.”
Considerandi
2.
La tassa di giustizia di fr.
500.
-- e le spese procedurali sono poste a carico del condannato.
3.
Questo giudizio è
definitivo. Può essere annunciato appello, per iscritto o oralmente a verbale,
al Presidente della Corte delle assise correzionali, entro dieci giorni dalla
comunicazione della presente sentenza, solo se non è stato accettato l’atto di
accusa o se la sentenza non corrisponde allo stesso.
Intimazione a:
Per la Corte delle assise correzionali
La Presidente La
vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 65.--
fr. 765.--
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