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Decisione

72.2014.87

Bancarotta fraudolenta e frode del pignoramento (art. 163 cfr 1 CP)

8 giugno 2015Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

1 in rappresentanza del Ministero Pubblico;

- l’imputato IM 1, assistito

dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1;

- l’avv. RAAP 1,

patrocinatore di fiducia dell’accusatore privato ACPR 1.

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:35 alle ore 15:42.

Sentiti: § il Procuratore Pubblico, il quale formula e motiva

le seguenti conclusioni: in entrata premette che IM 1 ha nuovamente tradito

l’ente pubblico, sottolineando che l’imputato nel 2010 era stato condannato ad

una pena importante, di 24 mesi di detenzione, ma si è voluto dargli una

seconda possibilità, sospendendo l’esecuzione per un periodo di prova di 4

anni. L’accusa pone l’accento sul fatto che questa pena, così come i giorni di

detenzione espiati, non sono però serviti a farlo desistere dal commettere

nuovi reati. IM 1 ha tradito la fiducia dell’ente pubblico, ma anche dei

privati, non una, ma ben due volte.

La PP ripercorre la cronologia degli eventi della procedura

esecutiva di cui all’AI 20, sottolineando che è dal mese di febbraio 2012,

quando è giunta a termine la procedura di esecuzione, che ha avuto inizio lo

splitting dello stipendio, in un periodo in cui l’imputato era stato assunto

presso il Comune di __________ in una veste importante, con la possibilità di

operare in maniera autonoma, e gli era quindi stata accordata nuovamente

fiducia. Nell’ambito di queste mansioni, braccato dalla procedura esecutiva e

sapendo di non potere più fare nulla per sottrarsi al pagamento del debito, ha

deciso consapevolmente di procedere con un nuovo reato. La PP riassume il modus

operandi dell’imputato, così come emerge dalle risultanze predibattimentali,

facendo rimarcare che, nonostante l’imputato abbia oggi dichiarato che la

moglie aveva già aperto un conto bancario di sua iniziativa, sul quale lui

avrebbe quindi deciso di versare una parte del suo stipendio, di fatto questo

conto presso __________ è stato aperto ad hoc per effettuare lo splitting. In

occasione dell’interrogatorio del 13.8.2013 (AI 21), IM 1 ha infatti dichiarato

di avere egli stesso detto alla moglie di aprire questo conto, di modo da

poterci versare una parte del suo stipendio, con l’intenzione di ottenere così

un ACB ed interrompere la generazione di interessi.

Quanto al diritto, dopo avere elencato i presupposti oggettivi e

soggettivi del reato di frode nel pignoramento (art. 163 cifra 1 CP), la PP

spiega perché gli stessi sono pienamente adempiuti, sottolineando che

l’imputato ha ammesso di avere dichiarato il falso nei confronti del cursore

del pignoramento, documentando le sue affermazioni mediante estratti conto

parziali. Questo suo agire gli ha permesso di evitare il pignoramento di quanto

eccedeva il minimo vitale. In questo modo egli ha perlomeno reso più

difficoltoso l’incasso, ciò che secondo costante giurisprudenza è sufficiente

per adempiere al reato.

L’accusa cita i parametri della DTF 102 IV 172, la quale fa

riferimento al comportamento di un imputato che non dichiara quali sono le sue

reali entrate, rimarcando come nel caso concreto IM 1 non si sia limitato ad un

comportamento passivo, ma abbia prodotto dei documenti a sostegno del reddito

da lui dichiarato, e DTF 105 IV 315, la quale fa riferimento ad un caso simile

a quello dibattuto oggi in quest’aula, ovvero un caso in cui l’imputato

condannato per truffa ai danni di una parte in ambito di procedura esecutiva

per l’incasso, simula debiti rispettivamente simula di non essere in possesso

di altro patrimonio per averlo consegnato a non meglio precisati terzi, facendo

rimarcare che l’Alta Corte ha stabilito che l’imputato condannato per truffa e

che successivamente si comporta in questo modo commette non solo la truffa ma

anche la frode nel pignoramento.

Quanto al lato soggettivo, il reato presuppone il dolo, essendo il

dolo eventuale sufficiente. IM 1 era perfettamente consapevole dell’imminente

rilascio di un ACB e voleva che questo avvenisse; egli sapeva di danneggiare in

questo modo il creditore rendendo più difficoltoso l’incasso. Significativa del

suo atteggiamento è la dichiarazione di cui al VI PP 13.8.2013 a p. 10 riga 42

ss., quando l’imputato afferma di essere rimasto molto deluso dal fatto che il ACPR

1 avesse fatto spiccare immediatamente un precetto esecutivo non appena venuto

a conoscenza della sua attività lavorativa presso il comune di __________,

senza lasciargli un attimo di tregua.

Con riferimento alla collaborazione dell’imputato ed al suo

comportamento durante l’inchiesta, l’accusa rileva innanzitutto che nella

lettera inviata all’UEF il 20.12.2012 IM 1 ha indicato una situazione

famigliare difficile e la separazione dalla moglie, che vanno però a cozzare

con il fatto che in quell’anno è nata la terza figlia. Vi è inoltre la disdetta

dal Comune di __________, avvenuta per orgoglio, nonostante la fiducia

inizialmente accordatagli, fiducia tradita pesantemente. La PP pone l’accento

sul fatto che l’imputato avrebbe potuto continuare a lavorare ancora fino a

febbraio 2013 ottenendo uno stipendio alto che gli avrebbe permesso di pagare

le spese di casa e risarcire i creditori. Vi è infine la circostanza, emersa

nell’ambito dell’interrogatorio, secondo cui l’imputato avrebbe agito in questo

modo siccome arrabbiato con il ACPR 1. Altrettanto grave è che egli abbia

inoltre nuovamente coinvolto la moglie, la quale si era fidata di lui,

facendole aprire il conto presso __________.

Per quanto attiene al contratto di lavoro con la __________, la PP

fa rimarcare che si tratta di una società costituita unicamente 6-7 mesi fa e che

IM 1 ha iniziato la sua attività presso la stessa da poco più di un mese. A

mente dell’accusa rimane inoltre qualche perplessità sul fatto che un datore di

lavoro decida di assumere una persona con i precedenti di IM 1 a tempo pieno.

Tutto ciò premesso, a mente dell’accusa, non può essere posta

prognosi favorevole per l’imputato, e ciò nonostante egli abbia nel frattempo

sottoscritto un ordine permanente a favore del ACPR 1, cosa che avrebbe

peraltro già potuto fare prima di arrivare a commettere questo nuovo reato.

La PP conclude chiedendo la conferma integrale dell’AA con la

condanna dell’imputato ad una pena detentiva di 8 (otto) mesi da espiare,

nonché la revoca della sospensione condizionale della pena pronunciata il 5

novembre 2010 dalla Corte delle Assise Correzionali di Lugano e l’integrale

riconoscimento delle pretese di parte civile. Non intende presentare istanza di

carcerazione di sicurezza;

§ l’avv.

RAAP 1, rappresentante dell’accusatore privato ACPR 1, il quale formula e

motiva le seguenti conclusioni: precisa che il suo intervento ha quale unico

scopo quello di stigmatizzare il grave comportamento dell’imputato, adottato in

un contesto di fatti precisi. Come già l’accusa, anche la rappresentante

dell’AP ripercorre quindi brevemente il faticoso percorso intrapreso dal ACPR 1

per ottenere quanto gli spetta da IM 1. Con la sentenza del 5.11.2010 IM 1 è

stato condannato a risarcire il ACPR 1, ciò che peraltro si era già impegnato a

fare nel marzo 2009 – prima, quindi, della sentenza di condanna – con la firma

di una convenzione. Non avendo dato seguito a questo impegno, il Comune si è

visto costretto ad iniziare una procedura di incasso. Senonché IM 1 si è

opposto alla procedura, facendo dapprima opposizione, inoltrando poi reclamo

alla sentenza del Pretore ed infine ricorso al TF contro la sentenza della CEF.

Nel febbraio 2012, quando il TF ha confermato il rigetto dell’opposizione,

hanno avuto inizio le malversazioni da parte di IM 1. Nell’aprile del 2012 è

stato possibile per il ACPR 1 chiedere finalmente il proseguimento

dell’esecuzione, ma IM 1 ha ingannato il cursore e i creditori affermando di

guadagnare meno di quanto effettivamente percepiva, con la chiara intenzione di

non dover pagare quanto invece è tenuto a pagare al ACPR 1. A mente della

patrocinatrice le sue giustificazioni non sono serie né credibili, l’unico suo

scopo è quello di non pagare il credito del ACPR 1. IM 1 si è impegnato a non

dare soddisfazione al ACPR 1, prima tramite mezzi leciti e poi illeciti,

infischiandosene bellamente di una sentenza che lo condannava ad una pena

detentiva sospesa.

Dando voce al ACPR 1, dal punto di vista puramente giuridico,

l’avv. RAAP 1 sottolinea che il giudizio su un comportamento di questo tipo non

può che essere pessimo, IM 1 non ha imparato nulla dalla prima condanna ed ha

dimostrato una certa forma di irriducibilità da mente delinquenziale, il suo è

un comportamento gravissimo peraltro nemmeno dettato da un reale stato di

bisogno: all’epoca aveva uno stipendio buono e l’UEF avrebbe pignorato solo

l’eccedenza del minimo vitale. La sua intenzione era unicamente quella di non

risarcire il ACPR 1, il quale dal canto suo ha sempre dimostrato di accettare

le proposte del IM 1 per i pagamenti rateali, eppure piuttosto che procedere al

risarcimento egli ha speso molto in mezzi di ricorsi leciti e ha scientemente

deciso di delinquere di nuovo malgrado la prima condanna. A mente della

rappresentante dell’AP questa forma mentale non lascia ben sperare per il

futuro.

La patrocinatrice fa inoltre osservare che nella valutazione della

colpa il fatto che in periodo di prova abbia delinquito in maniera così grave

con mancanza di scrupoli per un motivo egoistico è un fatto rilevante che deve

essere preso in considerazione dalla Corte.

In conclusione la patrocinatrice si associa alle considerazioni in

fatto e in diritto della pubblica accusa chiedendo che l’atto d’accusa venga

integralmente confermato. Vero è che finora l’imputato ha pagato in totale CHF

8'500.00 al ACPR 1, ma a questo pagamento non deve essere data, a mente della

rappresentante dell’AP, una soverchia importanza, siccome egli ha fatto di tutto

per non versare il dovuto al Comune, nonostante dal 2009 sulla carta si sia

impegnato a pagare. L’avv. RAAP 1 indica che il danno patito riguarda unicamente

le spese legali e chiede che l’imputato venga condannato alla rifusione delle

stesse;

§ l’avv.

DUF 1, difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti

conclusioni: esordisce ricordando la funzione repressiva, preventiva e risocializzante

della sanzione penale e chiede alla Corte di riflettere sullo scopo della pena

che deve essere inflitta al suo assistito. La difesa attira l’attenzione sugli

stati d’animo dell’imputato, i quali hanno influito in maniera importante sullo

stato delle cose, ponendo l’accento sulla sua difficile situazione famigliare e

professionale a seguito della sentenza del 5.11.2013. Prima ancora che IM 1

potesse ricevere il suo primo stipendio, il ACPR 1 ha fatto spiccare un

precetto esecutivo. Era a quel momento impossibile per IM 1 pagare anche solo

gli interessi di CHF 20'000.00. Egli ha quindi operato lo splitting in modo da

interrompere il generarsi degli interessi.

Per quanto attiene all’attività per il Comune di __________, sottolinea

che IM 1 ha svolto il proprio lavoro in modo ineccepibile, ma è poi diventato

il capro espiatorio di tutta la mala gestione. Pone inoltre l’accento sul fatto

che gli stipendi venivano autorizzati dall’esecutivo di __________, che non ha

mai effettuato nessun controllo, che lo stipendio reale è stato dichiarato al

fisco in sede di dichiarazione d’imposta e che IM 1 ha dovuto richiedere più

volte al Comune un certificato di salario corretto, agire, questo, che ha

permesso all’imputato di sbagliare ancora.

La difesa chiede inoltre di tenere conto del fatto che commettendo

questo reato IM 1 si è autopunito, la nomea di ladro e truffatore gli resterà

attaccata addosso per tutta la vita, circostanza, questa, che in un piccolo

paesino pesa soprattutto sulla moglie e sui figli. Dopo questa ricaduta IM 1 ha

capito di avere sbagliato ed ha intrapreso la giusta via, iniziando a risarcire

il ACPR 1, si è dato da fare e fortunatamente ha trovato un lavoro da maggio

2015. La difesa sottolinea che la revoca della sospensione condizionale della

pena inflittagli nel 2010 comporterebbe la perdita di questo lavoro, ricordando

che lo scopo della pena è anche quello di risocializzare l’imputato.

Conclude chiedendo che non si proceda alla revoca della

sospensione condizionale della precedente pena e la condanna dell’imputato ad

una pena ritenuta adeguata dalla Corte da sospendere condizionalmente per un

periodo di prova che sia anche di 5 anni.

Preso atto che le parti non hanno

richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui

sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art. 12, 40, 46, 47, 49, 163 cifra 1 CP;

135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle

spese;

dichiara e pronuncia:

IM 1

1. è autore colpevole di:

bancarotta fraudolenta e frode nel pignoramento

per avere,

nel periodo compreso tra febbraio e ottobre 2012, ad __________, __________

ed in altre località,

nell’ambito della procedura esecutiva promossa a suo carico,

diminuito fittiziamente il proprio attivo in danno dei suoi creditori, indicando,

contrariamente al vero, in occasione del verbale di pignoramento, di percepire

mensilmente importi a titolo di salario inferiori rispetto alla realtà,

confermandolo con l’esibizione di estratti conto parziali e omettendo di

comunicare che parte dello stipendio per il periodo febbraio-ottobre 2012, per

complessivi CHF 25'503.70, è stata bonificata sulla relazione bancaria della di

lui moglie;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

Considerandi

2.

Di conseguenza,

è condannato

alla pena detentiva di 8 (otto) mesi.

3.

Non si procede alla revoca

della sospensione condizionale della pena detentiva di 24 mesi decretata nei

suoi confronti dalla Corte delle Assise Correzionali di Lugano il 5 novembre

2010, ma il periodo di prova è prolungato di 1 (un) anno.

4.

IM 1 è inoltre condannato a

versare all’accusatore privato ACPR 1 CHF 6’212.50 a titolo di risarcimento danni.

5.

La tassa di giustizia di

CHF 1'000.00 e le spese procedurali sono a carico del condannato.

6.

Le spese per la difesa

d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

6.1

La nota professionale

dell’avv. DUF 1 è approvata per CHF 5'164.50 comprensiva di onorario e spese.

6.2

Il condannato è tenuto a

rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di CHF 5'164.50 non appena

le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

Intimazione a: -

Comunicazione a: -

Per la Corte delle assise

criminali

Il Presidente La

vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 1'000.--

Inchiesta preliminare fr. 300.--

Altri disborsi (postali, tel.,

ecc.) fr. 160.50

fr. 1'460.50

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