72.2014.87
Bancarotta fraudolenta e frode del pignoramento (art. 163 cfr 1 CP)
8 giugno 2015Italiano14 min
Source ti.ch
Incarto
n.
72.2014.87
Lugano,
8 giugno 2015/rs
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte delle assise criminali
composta da:
giudice Amos
Pagnamenta, Presidente
GI 1 6
GI 2 7
Cristina
Laghi, vicecancelliera
sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale
Ministero pubblico
e in qualità di accusatore privato:
ACPR 1,__________ RAAP 1
contro
IM 1
rappresentato dall’avv. DUF 1
imputato, a
norma dell’atto d’accusa nr. 76/2014 dell’8 agosto 2014 emanato dal Procuratore
Pubblico PP 1, di
bancarotta fraudolenta e frode nel pignoramento
per avere,
a __________, __________, __________ ed in altre località, nel
periodo da febbraio 2012 a ottobre 2012,
in danno dei suoi creditori, diminuito fittiziamente il proprio
attivo,
simulando entrate mensili inferiori a titolo di salario
nell’ambito della procedura esecutiva promossa a suo carico dal
creditore ACPR 1 per un credito pari a CHF 404'075.00 oltre interessi al 5% dal
5 ottobre 2010, in ragione di precedenti reati commessi in danno di
quest’ultimo,
e meglio
indicando, contrariamente al vero, in occasione del verbale di
pignoramento di data 22 agosto 2012 di percepire mensilmente importi a titolo
di salario inferiori rispetto alla realtà, confermandolo con l’esibizione di
estratti bancari parziali,
e omettendo di comunicare che parte dello stipendio per il periodo
febbraio-ottobre 2012, per complessivi CHF 25'503.70, è stata bonificata sulla
relazione bancaria della di lui moglie __________,
Stipendio mese di
Data ordine bonifico
Totale salario CHF
Versati sul conto di IM 1
Versati sul conto di __________
Febbraio 2012
08.03.2012
6'495.70
3'687.55
2'808.15
Marzo 2012
29.03.2012
5'437.10
3'641.55
1'795.55
Aprile 2012
09.05.2012
6'728.05
3'728.05
3'000.00
Maggio 2012
25.05.2012
5'909.40
3'909.40
2'000.00
Giugno 2012
28.06.2012
8'574.35
3'574.35
5'000.00
Luglio 2012
25.07.2012
6'896.25
3'696.25
3'200.00
Agosto 2012
27.08.2012
6'248.20
3'648.20
2'600.00
Settembre 2012
26.09.2012
6'789.20
4'189.20
2'600.00
Ottobre 2012
29.10.2012
6'299.65
3'799.65
2'500.00
e facendo così credere all’Ufficio Esecuzione di Mendrisio di disporre
di insufficienti entrate economiche per la procedura di pignoramento, tanto da
comportare l’emissione di un attestato carenza beni per CHF 453’715.80 (corrispondente
al credito oltre interessi e spese) a carico di IM 1;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti: dagli art. 163 cifra 1 CP;
Presenti: - il Procuratore pubblico PP
Fatti
1 in rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato IM 1, assistito
dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1;
- l’avv. RAAP 1,
patrocinatore di fiducia dell’accusatore privato ACPR 1.
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:35 alle ore 15:42.
Sentiti: § il Procuratore Pubblico, il quale formula e motiva
le seguenti conclusioni: in entrata premette che IM 1 ha nuovamente tradito
l’ente pubblico, sottolineando che l’imputato nel 2010 era stato condannato ad
una pena importante, di 24 mesi di detenzione, ma si è voluto dargli una
seconda possibilità, sospendendo l’esecuzione per un periodo di prova di 4
anni. L’accusa pone l’accento sul fatto che questa pena, così come i giorni di
detenzione espiati, non sono però serviti a farlo desistere dal commettere
nuovi reati. IM 1 ha tradito la fiducia dell’ente pubblico, ma anche dei
privati, non una, ma ben due volte.
La PP ripercorre la cronologia degli eventi della procedura
esecutiva di cui all’AI 20, sottolineando che è dal mese di febbraio 2012,
quando è giunta a termine la procedura di esecuzione, che ha avuto inizio lo
splitting dello stipendio, in un periodo in cui l’imputato era stato assunto
presso il Comune di __________ in una veste importante, con la possibilità di
operare in maniera autonoma, e gli era quindi stata accordata nuovamente
fiducia. Nell’ambito di queste mansioni, braccato dalla procedura esecutiva e
sapendo di non potere più fare nulla per sottrarsi al pagamento del debito, ha
deciso consapevolmente di procedere con un nuovo reato. La PP riassume il modus
operandi dell’imputato, così come emerge dalle risultanze predibattimentali,
facendo rimarcare che, nonostante l’imputato abbia oggi dichiarato che la
moglie aveva già aperto un conto bancario di sua iniziativa, sul quale lui
avrebbe quindi deciso di versare una parte del suo stipendio, di fatto questo
conto presso __________ è stato aperto ad hoc per effettuare lo splitting. In
occasione dell’interrogatorio del 13.8.2013 (AI 21), IM 1 ha infatti dichiarato
di avere egli stesso detto alla moglie di aprire questo conto, di modo da
poterci versare una parte del suo stipendio, con l’intenzione di ottenere così
un ACB ed interrompere la generazione di interessi.
Quanto al diritto, dopo avere elencato i presupposti oggettivi e
soggettivi del reato di frode nel pignoramento (art. 163 cifra 1 CP), la PP
spiega perché gli stessi sono pienamente adempiuti, sottolineando che
l’imputato ha ammesso di avere dichiarato il falso nei confronti del cursore
del pignoramento, documentando le sue affermazioni mediante estratti conto
parziali. Questo suo agire gli ha permesso di evitare il pignoramento di quanto
eccedeva il minimo vitale. In questo modo egli ha perlomeno reso più
difficoltoso l’incasso, ciò che secondo costante giurisprudenza è sufficiente
per adempiere al reato.
L’accusa cita i parametri della DTF 102 IV 172, la quale fa
riferimento al comportamento di un imputato che non dichiara quali sono le sue
reali entrate, rimarcando come nel caso concreto IM 1 non si sia limitato ad un
comportamento passivo, ma abbia prodotto dei documenti a sostegno del reddito
da lui dichiarato, e DTF 105 IV 315, la quale fa riferimento ad un caso simile
a quello dibattuto oggi in quest’aula, ovvero un caso in cui l’imputato
condannato per truffa ai danni di una parte in ambito di procedura esecutiva
per l’incasso, simula debiti rispettivamente simula di non essere in possesso
di altro patrimonio per averlo consegnato a non meglio precisati terzi, facendo
rimarcare che l’Alta Corte ha stabilito che l’imputato condannato per truffa e
che successivamente si comporta in questo modo commette non solo la truffa ma
anche la frode nel pignoramento.
Quanto al lato soggettivo, il reato presuppone il dolo, essendo il
dolo eventuale sufficiente. IM 1 era perfettamente consapevole dell’imminente
rilascio di un ACB e voleva che questo avvenisse; egli sapeva di danneggiare in
questo modo il creditore rendendo più difficoltoso l’incasso. Significativa del
suo atteggiamento è la dichiarazione di cui al VI PP 13.8.2013 a p. 10 riga 42
ss., quando l’imputato afferma di essere rimasto molto deluso dal fatto che il ACPR
1 avesse fatto spiccare immediatamente un precetto esecutivo non appena venuto
a conoscenza della sua attività lavorativa presso il comune di __________,
senza lasciargli un attimo di tregua.
Con riferimento alla collaborazione dell’imputato ed al suo
comportamento durante l’inchiesta, l’accusa rileva innanzitutto che nella
lettera inviata all’UEF il 20.12.2012 IM 1 ha indicato una situazione
famigliare difficile e la separazione dalla moglie, che vanno però a cozzare
con il fatto che in quell’anno è nata la terza figlia. Vi è inoltre la disdetta
dal Comune di __________, avvenuta per orgoglio, nonostante la fiducia
inizialmente accordatagli, fiducia tradita pesantemente. La PP pone l’accento
sul fatto che l’imputato avrebbe potuto continuare a lavorare ancora fino a
febbraio 2013 ottenendo uno stipendio alto che gli avrebbe permesso di pagare
le spese di casa e risarcire i creditori. Vi è infine la circostanza, emersa
nell’ambito dell’interrogatorio, secondo cui l’imputato avrebbe agito in questo
modo siccome arrabbiato con il ACPR 1. Altrettanto grave è che egli abbia
inoltre nuovamente coinvolto la moglie, la quale si era fidata di lui,
facendole aprire il conto presso __________.
Per quanto attiene al contratto di lavoro con la __________, la PP
fa rimarcare che si tratta di una società costituita unicamente 6-7 mesi fa e che
IM 1 ha iniziato la sua attività presso la stessa da poco più di un mese. A
mente dell’accusa rimane inoltre qualche perplessità sul fatto che un datore di
lavoro decida di assumere una persona con i precedenti di IM 1 a tempo pieno.
Tutto ciò premesso, a mente dell’accusa, non può essere posta
prognosi favorevole per l’imputato, e ciò nonostante egli abbia nel frattempo
sottoscritto un ordine permanente a favore del ACPR 1, cosa che avrebbe
peraltro già potuto fare prima di arrivare a commettere questo nuovo reato.
La PP conclude chiedendo la conferma integrale dell’AA con la
condanna dell’imputato ad una pena detentiva di 8 (otto) mesi da espiare,
nonché la revoca della sospensione condizionale della pena pronunciata il 5
novembre 2010 dalla Corte delle Assise Correzionali di Lugano e l’integrale
riconoscimento delle pretese di parte civile. Non intende presentare istanza di
carcerazione di sicurezza;
§ l’avv.
RAAP 1, rappresentante dell’accusatore privato ACPR 1, il quale formula e
motiva le seguenti conclusioni: precisa che il suo intervento ha quale unico
scopo quello di stigmatizzare il grave comportamento dell’imputato, adottato in
un contesto di fatti precisi. Come già l’accusa, anche la rappresentante
dell’AP ripercorre quindi brevemente il faticoso percorso intrapreso dal ACPR 1
per ottenere quanto gli spetta da IM 1. Con la sentenza del 5.11.2010 IM 1 è
stato condannato a risarcire il ACPR 1, ciò che peraltro si era già impegnato a
fare nel marzo 2009 – prima, quindi, della sentenza di condanna – con la firma
di una convenzione. Non avendo dato seguito a questo impegno, il Comune si è
visto costretto ad iniziare una procedura di incasso. Senonché IM 1 si è
opposto alla procedura, facendo dapprima opposizione, inoltrando poi reclamo
alla sentenza del Pretore ed infine ricorso al TF contro la sentenza della CEF.
Nel febbraio 2012, quando il TF ha confermato il rigetto dell’opposizione,
hanno avuto inizio le malversazioni da parte di IM 1. Nell’aprile del 2012 è
stato possibile per il ACPR 1 chiedere finalmente il proseguimento
dell’esecuzione, ma IM 1 ha ingannato il cursore e i creditori affermando di
guadagnare meno di quanto effettivamente percepiva, con la chiara intenzione di
non dover pagare quanto invece è tenuto a pagare al ACPR 1. A mente della
patrocinatrice le sue giustificazioni non sono serie né credibili, l’unico suo
scopo è quello di non pagare il credito del ACPR 1. IM 1 si è impegnato a non
dare soddisfazione al ACPR 1, prima tramite mezzi leciti e poi illeciti,
infischiandosene bellamente di una sentenza che lo condannava ad una pena
detentiva sospesa.
Dando voce al ACPR 1, dal punto di vista puramente giuridico,
l’avv. RAAP 1 sottolinea che il giudizio su un comportamento di questo tipo non
può che essere pessimo, IM 1 non ha imparato nulla dalla prima condanna ed ha
dimostrato una certa forma di irriducibilità da mente delinquenziale, il suo è
un comportamento gravissimo peraltro nemmeno dettato da un reale stato di
bisogno: all’epoca aveva uno stipendio buono e l’UEF avrebbe pignorato solo
l’eccedenza del minimo vitale. La sua intenzione era unicamente quella di non
risarcire il ACPR 1, il quale dal canto suo ha sempre dimostrato di accettare
le proposte del IM 1 per i pagamenti rateali, eppure piuttosto che procedere al
risarcimento egli ha speso molto in mezzi di ricorsi leciti e ha scientemente
deciso di delinquere di nuovo malgrado la prima condanna. A mente della
rappresentante dell’AP questa forma mentale non lascia ben sperare per il
futuro.
La patrocinatrice fa inoltre osservare che nella valutazione della
colpa il fatto che in periodo di prova abbia delinquito in maniera così grave
con mancanza di scrupoli per un motivo egoistico è un fatto rilevante che deve
essere preso in considerazione dalla Corte.
In conclusione la patrocinatrice si associa alle considerazioni in
fatto e in diritto della pubblica accusa chiedendo che l’atto d’accusa venga
integralmente confermato. Vero è che finora l’imputato ha pagato in totale CHF
8'500.00 al ACPR 1, ma a questo pagamento non deve essere data, a mente della
rappresentante dell’AP, una soverchia importanza, siccome egli ha fatto di tutto
per non versare il dovuto al Comune, nonostante dal 2009 sulla carta si sia
impegnato a pagare. L’avv. RAAP 1 indica che il danno patito riguarda unicamente
le spese legali e chiede che l’imputato venga condannato alla rifusione delle
stesse;
§ l’avv.
DUF 1, difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti
conclusioni: esordisce ricordando la funzione repressiva, preventiva e risocializzante
della sanzione penale e chiede alla Corte di riflettere sullo scopo della pena
che deve essere inflitta al suo assistito. La difesa attira l’attenzione sugli
stati d’animo dell’imputato, i quali hanno influito in maniera importante sullo
stato delle cose, ponendo l’accento sulla sua difficile situazione famigliare e
professionale a seguito della sentenza del 5.11.2013. Prima ancora che IM 1
potesse ricevere il suo primo stipendio, il ACPR 1 ha fatto spiccare un
precetto esecutivo. Era a quel momento impossibile per IM 1 pagare anche solo
gli interessi di CHF 20'000.00. Egli ha quindi operato lo splitting in modo da
interrompere il generarsi degli interessi.
Per quanto attiene all’attività per il Comune di __________, sottolinea
che IM 1 ha svolto il proprio lavoro in modo ineccepibile, ma è poi diventato
il capro espiatorio di tutta la mala gestione. Pone inoltre l’accento sul fatto
che gli stipendi venivano autorizzati dall’esecutivo di __________, che non ha
mai effettuato nessun controllo, che lo stipendio reale è stato dichiarato al
fisco in sede di dichiarazione d’imposta e che IM 1 ha dovuto richiedere più
volte al Comune un certificato di salario corretto, agire, questo, che ha
permesso all’imputato di sbagliare ancora.
La difesa chiede inoltre di tenere conto del fatto che commettendo
questo reato IM 1 si è autopunito, la nomea di ladro e truffatore gli resterà
attaccata addosso per tutta la vita, circostanza, questa, che in un piccolo
paesino pesa soprattutto sulla moglie e sui figli. Dopo questa ricaduta IM 1 ha
capito di avere sbagliato ed ha intrapreso la giusta via, iniziando a risarcire
il ACPR 1, si è dato da fare e fortunatamente ha trovato un lavoro da maggio
2015. La difesa sottolinea che la revoca della sospensione condizionale della
pena inflittagli nel 2010 comporterebbe la perdita di questo lavoro, ricordando
che lo scopo della pena è anche quello di risocializzare l’imputato.
Conclude chiedendo che non si proceda alla revoca della
sospensione condizionale della precedente pena e la condanna dell’imputato ad
una pena ritenuta adeguata dalla Corte da sospendere condizionalmente per un
periodo di prova che sia anche di 5 anni.
Preso atto che le parti non hanno
richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui
sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;
visti gli art. 12, 40, 46, 47, 49, 163 cifra 1 CP;
135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle
spese;
dichiara e pronuncia:
IM 1
1. è autore colpevole di:
bancarotta fraudolenta e frode nel pignoramento
per avere,
nel periodo compreso tra febbraio e ottobre 2012, ad __________, __________
ed in altre località,
nell’ambito della procedura esecutiva promossa a suo carico,
diminuito fittiziamente il proprio attivo in danno dei suoi creditori, indicando,
contrariamente al vero, in occasione del verbale di pignoramento, di percepire
mensilmente importi a titolo di salario inferiori rispetto alla realtà,
confermandolo con l’esibizione di estratti conto parziali e omettendo di
comunicare che parte dello stipendio per il periodo febbraio-ottobre 2012, per
complessivi CHF 25'503.70, è stata bonificata sulla relazione bancaria della di
lui moglie;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa.
Considerandi
2.
Di conseguenza,
è condannato
alla pena detentiva di 8 (otto) mesi.
3.
Non si procede alla revoca
della sospensione condizionale della pena detentiva di 24 mesi decretata nei
suoi confronti dalla Corte delle Assise Correzionali di Lugano il 5 novembre
2010, ma il periodo di prova è prolungato di 1 (un) anno.
4.
IM 1 è inoltre condannato a
versare all’accusatore privato ACPR 1 CHF 6’212.50 a titolo di risarcimento danni.
5.
La tassa di giustizia di
CHF 1'000.00 e le spese procedurali sono a carico del condannato.
6.
Le spese per la difesa
d’ufficio sono sostenute dallo Stato.
6.1
La nota professionale
dell’avv. DUF 1 è approvata per CHF 5'164.50 comprensiva di onorario e spese.
6.2
Il condannato è tenuto a
rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di CHF 5'164.50 non appena
le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
Intimazione a: -
Comunicazione a: -
Per la Corte delle assise
criminali
Il Presidente La
vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 1'000.--
Inchiesta preliminare fr. 300.--
Altri disborsi (postali, tel.,
ecc.) fr. 160.50
fr. 1'460.50
============