72.2014.93
Grave infranzione alle norme della circolazione
10 dicembre 2015Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
72.2014.93
Mendrisio,
10 dicembre 2015 /md
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte
delle assise correzionali di Mendrisio
composta da:
giudice Rosa Item, Presidente
Anna Grümann, vicecancelliera
sedente nell’aula
penale di questo palazzo pretorio, per giudicare
nella causa penale Ministero
Pubblico
contro
IM 1
rappresentato da DUF 1
imputato, a norma dell'atto
d'accusa 81/2014 del 22 agosto 2014 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di
grave infrazione alle norme della circolazione
per avere, il 22 ottobre 2013 a __________, violato
intenzionalmente le elementari norme della circolazione stradale, correndo in
tal modo il forte rischio di causare un incidente della circolazione con feriti
o morti, segnatamente attraverso la grave inosservanza di un vigente limite di
velocità,
e meglio per aver circolato alla guida del veicolo Citroen DS3
targato __________, alla velocità di 150 Km/h (dedotto il margine di
tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar “Multanova
TraffiStar SR590”, malgrado il prescritto limite di 80 Km/h, superando quindi
di almeno 70 Km/h la velocità massima consentita;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di
luogo;
reato previsto: dall’art. 90 cpv. 3 e 4 lett. c LCStr. in
rel. con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 LCStr., art. 4a cpv. 1 lett. b ONC e
art. 22 cpv. 1 OSStr.;
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1, in
rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato IM 1, assistito
dal suo difensore d’ufficio avv. IM 1.
Espletato il
pubblico dibattimento dalle ore 11:00 alle ore 11:40.
Sentiti: - il Procuratore pubblico,
per la sua requisitoria, il quale rileva che i fatti, pacifici, configurano una
grave infrazione alle norme della circolazione ex art. 90 cpv. 3 e cpv. 4 della
LF sulla circolazione stradale. Postula la condanna dell’imputato alla pena
detentiva di 14 mesi, rimettendosi al giudizio della Corte in merito alla
concessione della sospensione condizionale - alla quale comunque non si oppone
- e in merito all’inflizione di una multa;
- l’avv. DUF 1,
difensore dell’imputato, il quale pone in rilievo la presa di coscienza da
parte del suo assistito, la sua incensuratezza, il percorso terapeutico
intrapreso e il lungo tempo trascorso dai fatti. Si rimette alla clemenza della
Corte, chiedendo che IM 1 venga condannato al minimo legale previsto e che gli
venga concessa la sospensione condizionale. Ritiene che non sia necessario
comminare anche una multa, visti gli importi già pagati dal suo patrocinato
(fr. 2'600.-- e spese per la psicoterapia).
Preso atto che le
parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della
sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;
visti gli art. 40, 42, 44, 47 CP;
Fatti
27 cpv. 1, 32, 90 cpv. 3 e 4 LCStr;
82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
IM 1
è autore colpevole di:
1. grave infrazione alle
norme della circolazione
per avere,
il 22 ottobre 2013, a __________,
violando intenzionalmente norme elementari della circolazione, corso il forte
rischio di causare un incidente della circolazione con feriti gravi o morti,
segnatamente attraverso la grave inosservanza di un limite di velocità,
in particolare per aver circolato alla guida del veicolo Citroen DS3 targato __________
alla velocità di 150 km/h (dedotto il margine di tolleranza) malgrado il
prescritto limite di 80 km/h,
e meglio come descritto nell’atto d’accusa.
Considerandi
2.
Di conseguenza,
IM 1 è condannato alla pena detentiva di 12 (dodici) mesi.
3.
L’esecuzione della pena
detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2 (due).
4.
La tassa di giustizia di
fr. 500.-- e le spese procedurali sono a carico del condannato.
5.
Le spese per la difesa
d’ufficio sono sostenute dallo Stato.
5.1
La nota professionale 10
dicembre 2015 dell’avv. DUF 1 è approvata per:
onorario fr. 1'665.00
spese fr. 100.00
trasferte fr. 95.00
IVA (8%) fr. 148.80
totale fr. 2’008.80
5.2
Il condannato è tenuto a
rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 2’008.80 (art. 135
cpv. 4 CPP), che viene dedotto dall’importo di fr. 2'500.-- già versato
dall’imputato.
6.
A garanzia del pagamento di
tassa di giustizia e delle spese procedurali, è mantenuto il sequestro
conservativo sull’importo di fr. 2'500.--.
7.
Questo giudizio può essere
impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale.
L’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise correzionali,
per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione
della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e di
revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC
(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero Pubblico, SERCO,
6501.
Bellinzona
- Ufficio dei Giudice dei
provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
- Sezione della
circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino
- Sezione della Popolazione,
ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona
Per la Corte delle assise correzionali
La Presidente La
vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Altri disborsi (postali, tel.,
ecc.) fr. 69.75
fr. 769.75
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