72.2015.1
Omicidio colposo, per avere causato un mortale incidente della circolazione all'interno della galleria del San Gottardo guidando in stato di inattitudine (tasso minimo 1.31 g/kg, massimo 1. 96 gr/kg).
26 gennaio 2015Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
72.2015.1
Lugano,
26 gennaio 2015/rs
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte
delle assise correzionali di Leventina
composta da:
giudice Mauro Ermani, Presidente
Veronica Lipari, vicecancelliera
sedente nell’aula
penale minore di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale Ministero
Pubblico
e in qualità di accusatori
privati:
ACPR 1, generalità non
note
ACPR 2
patrocinati dall’avv.
RAAP 1
contro
IM 1 già __________,
nata __________
rappresentata da DUF 1
imputata, a norma dell'atto
d'accusa 2/2015 del 7.1.2015 emanato dal Procuratore Pubblico PP 1, di
1. omicidio colposo
per avere, in territorio di __________ il 01 febbraio 2008, alla
guida del veicolo a motore Honda Prelude targato __________, di proprietà di __________,
per imprevidenza colpevole,
cagionato la morte di __________, conducente del veicolo a motore
VW New Beetle targato __________,
e meglio per avere
circolando all’interno della Galleria del __________, direzione __________,
perso la padronanza del veicolo a motore Honda Prelude targato __________
andando così ad invadere la corsia riservata agli utenti sopraggiungenti in
senso inverso,
collidendo frontalmente con il veicolo a motore VW New Beetle
targato __________ condotto da __________ che transitava regolarmente sulla sua
corsia di marcia,
provocato in tal modo le lesioni mortali a __________ che decedeva
il 02 febbraio 2008 presso l’Ospedale regionale di __________ (sede __________);
2. circolazione in stato di
inattitudine
per avere, nelle medesime circostanze di luogo e di tempo di cui
sub. 1, circolato alla guida del veicolo a motore Honda Prelude targato __________
di proprietà di __________, in stato di ebrietà (alcolemia massima: 1.31 g/kg –
alcolemia minima: 1.96 g/kg);
3. grave infrazione alle
norme della circolazione
per avere, a __________ il 19 febbraio 2011, violato gravemente le
norme della circolazione stradale, cagionando un serio pericolo per la
sicurezza altrui o assumendo il rischio di detto pericolo,
e meglio per avere
circolando con il veicolo a motore Chrysler 300 M __________, di proprietà di __________, superato di 21 km/h il limite massimo autorizzato di 50 km/h (velocità di 71 km/h già dedotta la tolleranza);
4. guida senza licenza di
condurre o nonostante la revoca
per avere, nelle medesime circostanze di luogo e di tempo di cui
sub. 3, circolato con il veicolo a motore Chrysler 300 M targato __________, di proprietà di __________, malgrado la licenza di condurre le fosse stata
revocata a far tempo dal 19 marzo 2008 dalle competenti Autorità del Cantone di
__________;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate;
reati previsti: dagli art. 117 CP, art. 95 cifra 2 LCS,
art. 91 cpv. 1 seconda frase LCS, art. 90 cpv. 2 LCS;
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputata IM 1, assistita
dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1;
- in qualità di interprete
per la lingua ___, __________.
Espletato il
pubblico dibattimento dalle ore 15:05 alle ore 18:00.
Sentiti: - il Procuratore Pubblico,
Fatti
il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:
descrive la dinamica dell’incidente, cita l’AI 10 ed il video
allegato. Appare evidente a mente della PP che l’imputata non ha bevuto solo un
bicchiere di vino rosso più un sorso, come da lei dichiarato. Il tasso
riscontrato è altissimo (AI 84). L’imputata verosimilmente mente in merito
all’assunzione di bevande alcoliche prima di essere partita dal Canton __________
e/o durante il viaggio. Un ragazzo innocente di 27 anni ha perso la vita.
L’accusa si aspetterebbe collaborazione e verità, così non è. Il Presidente ha
cercato di sviscerare i ricordi dell’imputata di quel pomeriggio/sera. Con
lesioni simili ci si poteva anche aspettare che non si ricordasse nulla di
nulla. Invece l’unica parte di cui non ci si ricorda è la quantità di alcool sorbita.
Sulla dinamica dell’incidente vi è poco da dire, le immagini sono chiare,
l’impatto è stato violentissimo. La vittima era un giovane uomo di 27 anni che
ha avuto la sfortuna di incrociare l’imputata ubriaca al volante.
Dopo la revoca della patente, ella si rimetteva al volante nel
2011, superando di gran lunga il limite di velocità. L’imputata, pur sapendo di
essere ancora oggetto di un procedimento penale, ha commesso una nuova
infrazione. Le motivazioni non la giustificano, vista la breve distanza fino a
casa sua, avrebbe potuto chiamare un taxi.
In merito alla commisurazione della pena, cita l’art. 47 CP, la
colpa è grave, ella ha affrontato un viaggio da __________ al ____ ubriaca,
tanto da perdere la padronanza della vettura uccidendo un giovane. Pur avendo
tale procedimento penale pendente, commetteva un nuovo reato. Questo
comportamento, unito al fatto che l’imputata ha sempre mentito sull’assunzione
delle bevande alcoliche, non permette a mente della PP di avere una prognosi
favorevole. Il fatto che sia stata ferita a seguito dell’incidente non porta ad
avere delle attenuanti. Vista la gravità dei reati commessi, chiede l’integrale
conferma dell’AA e una pena detentiva di 20 mesi, già tenuto conto della
violazione del principio di celerità. Chiede che la pena venga parzialmente
sospesa, nella misura che sarà decisa dal Presidente. Chiede infine
l’accoglimento delle richieste degli accusatori privati;
- l’avv. DUF 1,
difensore dell’imputata IM 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:
ricorda il lungo tempo trascorso dai gravissimi fatti. L’imputata
non contesta l’atto d’accusa. La qualifica giuridica dei reati non è neppure
contestata. Posto come i fatti e la qualifica giuridica siano accertati e
ammessi, il difensore pone l’accento sulla commisurazione della pena. Il
sinistro del 2008 ha avuto gravissime conseguenze in primo luogo per la
vittima, ma anche per la sua assistita. Anch’essa ha rischiato di perdere la
vita, ha fatto 5 gg di coma, 15 interventi, 7 mesi in ospedale. La lista delle
lesioni corporali subite è importante, le ripercorre. Ha pagato in parte
anch’essa per il grave errore commesso. Ancora oggi zoppica vistosamente,
assume medicamenti di continuo per i dolori, ha subito lesioni psichiche non
indifferenti. Le figlie le hanno dato la forza di continuare a vivere.
L’imputata è stata toccata anche nel suo reinserimento professionale, dopo
l’incidente ha difficoltà a riprendere un lavoro, ne sono derivati gravi
problemi economici. Richiama l’art. 54 CP, non chiede che si prescinda da ogni
pena ma comunque di considerare una giusta pena. Quali attenuanti chiede di
considerare le conseguenze patite dall’imputata. Non crede che non si possa
parlare di sincero pentimento, la signora comunque tutti i giorni pensa a
quanto accaduto. Chiede di considerare la violazione del principio di celerità,
essendo trascorsi 7 anni dai fatti. La signora inoltre non ha precedenti
specifici. La difesa sottolinea come ella è cosciente di quanto fatto ed è
pronta ad assumersi le conseguenze. Si rimette al prudente giudizio della Circa
la pena proposta, la difesa non si china sul 20 mesi chiesti dall’accusa, ma
essendo la prognosi favorevole, chiede la sospensione integrale.
Richiama le sentenze 20 aprile 2010 e 13 gennaio 2010 della Corte
delle assise correzionali. Non si oppone ad un eventuale periodo di prova più
lungo per rafforzare la prognosi. Per le pretese civili si rimette al prudente
giudizio della Corte.
Preso atto che le
parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della
sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;
visti gli art. 12, 40, 42, 44,
47, 49, 117 CP; 90, 91, 95 LCS;
82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG
sulle spese;
dichiara e pronuncia:
IM 1,
già __________, nata __________
1. è autrice colpevole di:
1.1. omicidio
colposo
per avere,
in territorio di __________ il 1° febbraio 2008, per imprevidenza
colpevole,
cagionato la morte di __________,
e meglio per avere,
all’interno della Galleria del __________, circolando in direzione
nord-sud, alla guida del veicolo a motore Honda Prelude targato __________ di
proprietà di __________, perdendo la padronanza del veicolo e andando ad
invadere la corsia riservata al senso inverso, fino a collidere frontalmente
con il veicolo a motore VW New Beetle targato __________, condotto da __________,
che transitava regolarmente sulla sua corsia di marcia,
provocato ai danni di __________ delle lesioni fisiche tali da
causarne la morte, il 2 febbraio 2008 presso l’Ospedale ____ di __________;
1.2. circolazione in stato di
inattitudine
per avere,
nelle medesime circostanze di luogo e di tempo di cui al pt. 1.1.,
circolato alla guida del veicolo a motore Honda Prelude targato __________ di
proprietà di __________, in stato di ebrietà (tasso di alcolemia tra l’1.31
g/kg – e l’1.96 g/kg);
1.3. grave infrazione alle
norme della circolazione
per avere,
a __________ il 19 febbraio 2011, violato gravemente le norme
della circolazione stradale, cagionando un serio pericolo per la sicurezza
altrui o assumendo il rischio di detto pericolo;
e meglio per avere,
circolando con il veicolo a motore Chrysler 300 M targato __________, di proprietà di __________,
superato di 21 km/h il limite massimo autorizzato di 50 km/h (velocità di 71 km/h già dedotta la tolleranza);
1.4. guida senza licenza di
condurre o nonostante la revoca
per avere,
nelle medesime circostanza di luogo e di tempo di cui al pt. 1.3.,
circolato con il medesimo veicolo di proprietà di __________, malgrado la
licenza di condurre le fosse stata revocata a far tempo dal 19 marzo 2008 dalle
competenti Autorità del Cantone di __________;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei
considerandi.
Considerandi
2.
Di conseguenza,
ritenuta la violazione del principio di celerità,
IM 1 è condannata
alla pena detentiva di 20 (venti) mesi, quale pena aggiuntiva a
quella del DA 26.06.2008 dell’Untersuchungsrichteramt III di __________.
3.
L’esecuzione della pena
detentiva è sospesa e alla condannata è impartito un periodo di prova di anni 4
(quattro).
4.
IM 1 è inoltre condannata a
versare agli accusatori privati ACPR 1 e ACPR 2 fr. 10'556.60 a titolo di risarcimento danni per spese legali e IVA.
5.
La tassa di giustizia di
fr. 500.- e le spese procedurali sono a carico della condannata.
6.
Le spese per la difesa
d’ufficio sono sostenute dallo Stato.
6.1
La nota professionale
dell’avv. DUF 1 è approvata per:
onorario fr. 3060.00
spese fr. 89.00
IVA (8%) fr. 251.90
totale fr. 3’400.90
6.2
La condannata è tenuta a
rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 3’400.90 (art. 135
cpv. 4 CPP).
Per la Corte delle assise
correzionali
Il Presidente La
vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 6'545.30
Altri disborsi (postali, tel.,
ecc.) fr. 103.85
fr. 7'149.15
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