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Decisione

72.2015.1

Omicidio colposo, per avere causato un mortale incidente della circolazione all'interno della galleria del San Gottardo guidando in stato di inattitudine (tasso minimo 1.31 g/kg, massimo 1. 96 gr/kg).

26 gennaio 2015Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:

descrive la dinamica dell’incidente, cita l’AI 10 ed il video

allegato. Appare evidente a mente della PP che l’imputata non ha bevuto solo un

bicchiere di vino rosso più un sorso, come da lei dichiarato. Il tasso

riscontrato è altissimo (AI 84). L’imputata verosimilmente mente in merito

all’assunzione di bevande alcoliche prima di essere partita dal Canton __________

e/o durante il viaggio. Un ragazzo innocente di 27 anni ha perso la vita.

L’accusa si aspetterebbe collaborazione e verità, così non è. Il Presidente ha

cercato di sviscerare i ricordi dell’imputata di quel pomeriggio/sera. Con

lesioni simili ci si poteva anche aspettare che non si ricordasse nulla di

nulla. Invece l’unica parte di cui non ci si ricorda è la quantità di alcool sorbita.

Sulla dinamica dell’incidente vi è poco da dire, le immagini sono chiare,

l’impatto è stato violentissimo. La vittima era un giovane uomo di 27 anni che

ha avuto la sfortuna di incrociare l’imputata ubriaca al volante.

Dopo la revoca della patente, ella si rimetteva al volante nel

2011, superando di gran lunga il limite di velocità. L’imputata, pur sapendo di

essere ancora oggetto di un procedimento penale, ha commesso una nuova

infrazione. Le motivazioni non la giustificano, vista la breve distanza fino a

casa sua, avrebbe potuto chiamare un taxi.

In merito alla commisurazione della pena, cita l’art. 47 CP, la

colpa è grave, ella ha affrontato un viaggio da __________ al ____ ubriaca,

tanto da perdere la padronanza della vettura uccidendo un giovane. Pur avendo

tale procedimento penale pendente, commetteva un nuovo reato. Questo

comportamento, unito al fatto che l’imputata ha sempre mentito sull’assunzione

delle bevande alcoliche, non permette a mente della PP di avere una prognosi

favorevole. Il fatto che sia stata ferita a seguito dell’incidente non porta ad

avere delle attenuanti. Vista la gravità dei reati commessi, chiede l’integrale

conferma dell’AA e una pena detentiva di 20 mesi, già tenuto conto della

violazione del principio di celerità. Chiede che la pena venga parzialmente

sospesa, nella misura che sarà decisa dal Presidente. Chiede infine

l’accoglimento delle richieste degli accusatori privati;

- l’avv. DUF 1,

difensore dell’imputata IM 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:

ricorda il lungo tempo trascorso dai gravissimi fatti. L’imputata

non contesta l’atto d’accusa. La qualifica giuridica dei reati non è neppure

contestata. Posto come i fatti e la qualifica giuridica siano accertati e

ammessi, il difensore pone l’accento sulla commisurazione della pena. Il

sinistro del 2008 ha avuto gravissime conseguenze in primo luogo per la

vittima, ma anche per la sua assistita. Anch’essa ha rischiato di perdere la

vita, ha fatto 5 gg di coma, 15 interventi, 7 mesi in ospedale. La lista delle

lesioni corporali subite è importante, le ripercorre. Ha pagato in parte

anch’essa per il grave errore commesso. Ancora oggi zoppica vistosamente,

assume medicamenti di continuo per i dolori, ha subito lesioni psichiche non

indifferenti. Le figlie le hanno dato la forza di continuare a vivere.

L’imputata è stata toccata anche nel suo reinserimento professionale, dopo

l’incidente ha difficoltà a riprendere un lavoro, ne sono derivati gravi

problemi economici. Richiama l’art. 54 CP, non chiede che si prescinda da ogni

pena ma comunque di considerare una giusta pena. Quali attenuanti chiede di

considerare le conseguenze patite dall’imputata. Non crede che non si possa

parlare di sincero pentimento, la signora comunque tutti i giorni pensa a

quanto accaduto. Chiede di considerare la violazione del principio di celerità,

essendo trascorsi 7 anni dai fatti. La signora inoltre non ha precedenti

specifici. La difesa sottolinea come ella è cosciente di quanto fatto ed è

pronta ad assumersi le conseguenze. Si rimette al prudente giudizio della Circa

la pena proposta, la difesa non si china sul 20 mesi chiesti dall’accusa, ma

essendo la prognosi favorevole, chiede la sospensione integrale.

Richiama le sentenze 20 aprile 2010 e 13 gennaio 2010 della Corte

delle assise correzionali. Non si oppone ad un eventuale periodo di prova più

lungo per rafforzare la prognosi. Per le pretese civili si rimette al prudente

giudizio della Corte.

Preso atto che le

parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della

sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art. 12, 40, 42, 44,

47, 49, 117 CP; 90, 91, 95 LCS;

82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG

sulle spese;

dichiara e pronuncia:

IM 1,

già __________, nata __________

1. è autrice colpevole di:

1.1. omicidio

colposo

per avere,

in territorio di __________ il 1° febbraio 2008, per imprevidenza

colpevole,

cagionato la morte di __________,

e meglio per avere,

all’interno della Galleria del __________, circolando in direzione

nord-sud, alla guida del veicolo a motore Honda Prelude targato __________ di

proprietà di __________, perdendo la padronanza del veicolo e andando ad

invadere la corsia riservata al senso inverso, fino a collidere frontalmente

con il veicolo a motore VW New Beetle targato __________, condotto da __________,

che transitava regolarmente sulla sua corsia di marcia,

provocato ai danni di __________ delle lesioni fisiche tali da

causarne la morte, il 2 febbraio 2008 presso l’Ospedale ____ di __________;

1.2. circolazione in stato di

inattitudine

per avere,

nelle medesime circostanze di luogo e di tempo di cui al pt. 1.1.,

circolato alla guida del veicolo a motore Honda Prelude targato __________ di

proprietà di __________, in stato di ebrietà (tasso di alcolemia tra l’1.31

g/kg – e l’1.96 g/kg);

1.3. grave infrazione alle

norme della circolazione

per avere,

a __________ il 19 febbraio 2011, violato gravemente le norme

della circolazione stradale, cagionando un serio pericolo per la sicurezza

altrui o assumendo il rischio di detto pericolo;

e meglio per avere,

circolando con il veicolo a motore Chrysler 300 M targato __________, di proprietà di __________,

superato di 21 km/h il limite massimo autorizzato di 50 km/h (velocità di 71 km/h già dedotta la tolleranza);

1.4. guida senza licenza di

condurre o nonostante la revoca

per avere,

nelle medesime circostanza di luogo e di tempo di cui al pt. 1.3.,

circolato con il medesimo veicolo di proprietà di __________, malgrado la

licenza di condurre le fosse stata revocata a far tempo dal 19 marzo 2008 dalle

competenti Autorità del Cantone di __________;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei

considerandi.

Considerandi

2.

Di conseguenza,

ritenuta la violazione del principio di celerità,

IM 1 è condannata

alla pena detentiva di 20 (venti) mesi, quale pena aggiuntiva a

quella del DA 26.06.2008 dell’Untersuchungsrichteramt III di __________.

3.

L’esecuzione della pena

detentiva è sospesa e alla condannata è impartito un periodo di prova di anni 4

(quattro).

4.

IM 1 è inoltre condannata a

versare agli accusatori privati ACPR 1 e ACPR 2 fr. 10'556.60 a titolo di risarcimento danni per spese legali e IVA.

5.

La tassa di giustizia di

fr. 500.- e le spese procedurali sono a carico della condannata.

6.

Le spese per la difesa

d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

6.1

La nota professionale

dell’avv. DUF 1 è approvata per:

onorario fr. 3060.00

spese fr. 89.00

IVA (8%) fr. 251.90

totale fr. 3’400.90

6.2

La condannata è tenuta a

rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 3’400.90 (art. 135

cpv. 4 CPP).

Per la Corte delle assise

correzionali

Il Presidente La

vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 6'545.30

Altri disborsi (postali, tel.,

ecc.) fr. 103.85

fr. 7'149.15

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