72.2015.102
Infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti
27 agosto 2015Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
72.2015.102
Lugano,
27 agosto 2015/lc
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte
delle assise correzionali di Lugano
composta da:
giudice Marco Villa, Presidente
Orsetta Bernasconi, vicecancelliera
sedente nell’aula
penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale Ministero
Pubblico
contro
IM 1
rappresentato dall’avv. DUF 1
in carcerazione preventiva dal
12.5.2015 al 25.6.2015 (45 giorni)
in anticipata esecuzione della pena dal 26.6.2015
imputato, a norma dell'atto
d'accusa 82/2015 del 2.7.2015 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di
1. infrazione aggravata
alla LF sugli stupefacenti
siccome riferita a quantitativo di cocaina che sapeva o doveva
presumere poter mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di
molte persone
e meglio,
per avere, senza essere
autorizzato,
Ø nel periodo compreso marzo 2015/aprile 2015, __________ e __________
trasporto un imprecisato quantitativo di cocaina ma almeno 84 grammi, di cui almeno 75 destinati a terzi;
nonché
Ø in data 12 maggio 2015, tra __________ e __________ trasportato e
detenuto 338.89 grammi (con una purezza oscillante tra 8,5%; 9,4%, 11.1% e il
45.2%) di cui 288.89 grammi destinati a terzi e 50 grammi al proprio consumo
personale;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate;
reati previsti dall’art. 19 cpv. 2 lett. a) LStup in rel.
all’art. 19 cpv. 1 lett. b) e d) LStup;
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1, in
rappresentanza del Ministero pubblico;
- l’imputato IM 1, assistito
dal difensore d’ufficio avv. DUF 1.
Espletato il pubblico dibattimento dalle
ore 09:31 alle ore 10:22.
Evase le seguenti
questioni: verbale del dibattimento
Fatti
Il Presidente, con il consenso
delle parti, corregge l’atto d’accusa, che viene così modificato, sostituento
al punto 1 la parola “trasporto” con “trasportato”.
Sentiti: - il Procuratore pubblico,
per la sua requisitoria, il quale chiede la condanna dell’imputato alla pena
detentiva di 20 mesi sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 2
anni;
- l’avv. DUF 1,
difensore dell’imputato, il quale si associa alla richiesta del PP.
Preso atto che le parti non hanno
richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui
sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;
visti gli art. 12, 40, 42, 44,
47, 49, 51 e 69 CP;
119
cpv. 1 lett. b) e d) nonché cpv. 2 lett. a) LStup;
80 segg., 84 segg., 135,
236, 263 segg., 335 segg., 422 segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
IM 1
1. è autore colpevole di:
1.1. infrazione aggravata alla
LF sugli stupefacenti
siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva
presumere poter mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di
molte persone, per avere, senza essere autorizzato, nel periodo marzo
2015/12.5.2015, detenuto e trasportato in Svizzera 75 grammi lordi e 288.89 grammi netti di cocaina;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei
considerandi.
Considerandi
2.
IM 1 è prosciolto
dall’imputazione di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti
limitatamente al quantitativo di 9 grammi lordi e 50 grammi netti di cocaina.
3.
IM 1 è condannato alla pena
detentiva di 19 (diciannove) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto.
4.
L’esecuzione della pena
detentiva inflitta a IM 1 è condizionalmente sospesa e al condannato è impartito
un periodo di prova di 2 (due) anni.
5.
E’ ordinata la confisca a IM
1.
di:
5.1
338.89 grammi netti di cocaina, da distruggere;
5.2
1 telefono cellulare Black
Berry n. Imei __________;
5.3
1 scheda Sim Vodafone per il
numero __________;
5.4
fr. 53.25.
6.
E’ mantenuto
il sequestro conservativo di:
6.1
fr. 53.25 previa
deduzione della tassa di giustizia, delle spese procedurali e di difesa di IM 1;
6.2
2 biglietti del treno __________
-__________ e __________ -__________.
7.
La tassa di giustizia di
fr. 500.- (cinquecento) e le spese procedurali sono poste a carico del
condannato.
8.
Non è riconosciuto a IM 1
alcun indennizzo e riparazione del torto morale ex art. 429 CPP.
9.
Le spese per la difesa
d’ufficio di IM 1 sono sostenute dallo Stato.
9.1
La nota professionale del
18.8.2015
dell’avv. DUF 1 è approvata per:
onorario fr. 4'150.80
spese e trasferte fr. 589.50
totale fr. 4'740.30
9.2
IM 1 è tenuto a rimborsare
allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr 4'740.30 non appena le sue
condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC
(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero Pubblico, SERCO,
6501.
Bellinzona
- Ufficio dei Giudice dei
provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
- Sezione della Popolazione,
ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona
- Dipartimento sanità e
socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona
- Ufficio centrale svizzero
di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna
Per la Corte delle assise
correzionali
Il Presidente La
vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 7’564.--
Altri disborsi (postali, tel.,
ecc.) fr. 61.45
fr. 8'125.45
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