Lexipedia

Decisione

72.2015.102

Infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

27 agosto 2015Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

Il Presidente, con il consenso

delle parti, corregge l’atto d’accusa, che viene così modificato, sostituento

al punto 1 la parola “trasporto” con “trasportato”.

Sentiti: - il Procuratore pubblico,

per la sua requisitoria, il quale chiede la condanna dell’imputato alla pena

detentiva di 20 mesi sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 2

anni;

- l’avv. DUF 1,

difensore dell’imputato, il quale si associa alla richiesta del PP.

Preso atto che le parti non hanno

richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui

sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art. 12, 40, 42, 44,

47, 49, 51 e 69 CP;

119

cpv. 1 lett. b) e d) nonché cpv. 2 lett. a) LStup;

80 segg., 84 segg., 135,

236, 263 segg., 335 segg., 422 segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

IM 1

1. è autore colpevole di:

1.1. infrazione aggravata alla

LF sugli stupefacenti

siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva

presumere poter mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di

molte persone, per avere, senza essere autorizzato, nel periodo marzo

2015/12.5.2015, detenuto e trasportato in Svizzera 75 grammi lordi e 288.89 grammi netti di cocaina;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei

considerandi.

Considerandi

2.

IM 1 è prosciolto

dall’imputazione di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

limitatamente al quantitativo di 9 grammi lordi e 50 grammi netti di cocaina.

3.

IM 1 è condannato alla pena

detentiva di 19 (diciannove) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto.

4.

L’esecuzione della pena

detentiva inflitta a IM 1 è condizionalmente sospesa e al condannato è impartito

un periodo di prova di 2 (due) anni.

5.

E’ ordinata la confisca a IM

1.

di:

5.1

338.89 grammi netti di cocaina, da distruggere;

5.2

1 telefono cellulare Black

Berry n. Imei __________;

5.3

1 scheda Sim Vodafone per il

numero __________;

5.4

fr. 53.25.

6.

E’ mantenuto

il sequestro conservativo di:

6.1

fr. 53.25 previa

deduzione della tassa di giustizia, delle spese procedurali e di difesa di IM 1;

6.2

2 biglietti del treno __________

-__________ e __________ -__________.

7.

La tassa di giustizia di

fr. 500.- (cinquecento) e le spese procedurali sono poste a carico del

condannato.

8.

Non è riconosciuto a IM 1

alcun indennizzo e riparazione del torto morale ex art. 429 CPP.

9.

Le spese per la difesa

d’ufficio di IM 1 sono sostenute dallo Stato.

9.1

La nota professionale del

18.8.2015

dell’avv. DUF 1 è approvata per:

onorario fr. 4'150.80

spese e trasferte fr. 589.50

totale fr. 4'740.30

9.2

IM 1 è tenuto a rimborsare

allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr 4'740.30 non appena le sue

condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC

(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero Pubblico, SERCO,

6501.

Bellinzona

- Ufficio dei Giudice dei

provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

- Sezione della Popolazione,

ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

- Dipartimento sanità e

socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona

- Ufficio centrale svizzero

di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna

Per la Corte delle assise

correzionali

Il Presidente La

vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 7’564.--

Altri disborsi (postali, tel.,

ecc.) fr. 61.45

fr. 8'125.45

===========