72.2015.106
Infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti; riciclaggio di denarO; ripetuta coazione sub ripetuta minaccia
29 settembre 2015Italiano106 min
Source ti.ch
Incarto
n.
72.2015.106
Lugano,
29 settembre 2015/lc
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte delle assise criminali
composta da:
giudice Amos
Pagnamenta, Presidente
GI 1 6
GI 2 7
Cristina Laghi,
vicecancelliera
sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale
Ministero pubblico
e in qualità di accusatore privato
ACPR 1
patrocinato dall’avv. RAAP 1
contro
IM 1
rappresentato dall’avv. DUF 1
in carcerazione preventiva dal 24.03.2015
al 08.06.2015 (77 giorni)
in anticipata esecuzione di pena
dal 09.06.2015
imputato, a
norma dell’atto d’accusa nr. 83/2015 del 03.07.2015, emanato dal Procuratore pubblico
PP 1, di
1. infrazione aggravata
alla LF sugli stupefacenti
per avere,
a __________, __________ e __________,
nel periodo giugno 2014-24 marzo 2015,
sia singolarmente, sia in correità con altre persone, senza essere
autorizzato e sapendo (o dovendo comunque presumere dalle circostanze) che il
suo agire poteva mettere in pericolo la salute di molte persone, acquistato e
detenuto (a scopo di vendita), rispettivamente, alienato e procurato, un
quantitativo complessivo di oltre 600 grammi di cocaina;
e meglio, per avere:
1.1 acquistato personalmente,
nel periodo ottobre 2014 - marzo 2015, almeno complessivi 160/180 grammi di
cocaina destinati alla vendita e più precisamente 60-80 grammi da un cittadino africano (tale “__________”), nel periodo ottobre-dicembre 2014, al prezzo
di CHF 47.- al grammo e 100 grammi da un cittadino domenicano (tale “__________”),
ad inizio 2015, al prezzo di CHF 5'000.- (di cui versati unicamente solo CHF
1'800.-);
1.2 alienato, nel periodo
giugno 2014 - 23 marzo 2015, sia singolarmente, sia un correità con __________,
un quantitativo complessivo di almeno 556,20 grammi di cocaina, e più precisamente per avere venduto:
- in correità con __________,
in più occasioni, complessivi 500 grammi di cocaina a ACPR 1 (in ovuli da 5/10 grammi cadauno, al prezzo di CHF 65-80.- al grammo), di cui 300 grammi consegnati personalmente da IM 1 a ACPR 1 e 200 grammi consegnati a ACPR 1 da __________;
- singolarmente, in diverse
occasioni, complessivi 26,2 grammi di cocaina (in ovuli da 5/10
grammi cadauno, al prezzo di 60/70.- al grammo) a __________,
rispettivamente 30 grammi di cocaina (sia in singoli grammi che
in ovuli da 5 grammi caduno, al prezzo di 55-60.- al grammo) a __________;
1.3 depositato e detenuto,
occultati a __________, in un pertugio ricavato in un muro di sostegno di un
sottopasso ferroviario di Via __________, in data 24.03.2015, 114,70 grammi lordi (80,32 grammi netti) di cocaina (8 ovuli) destinati
alla vendita, con grado di purezza min. 22.9-max 23.1; sostanza, questa,
sequestrata dalla Polizia cantonale in data 24 marzo 2014;
1.4 alienato e procurato,
a credito, nel corso del mese di febbraio 2015 (periodo di Carnevale) a ACPR 1,
40 grammi di cocaina (4 ovuli da 10 grammi cadauno); sostanza, questa, ritornatagli da quest’ultimo poiché considerata di cattiva qualità e che egli ha poi
in seguito restituito al suo fornitore (tale “__________”);
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate;
reato previsto: dall’art. 19 cpv. 2 lett. a e c LStup, in
combinazione con l’art. 19 cpv. 1 lett. c e d LStup;
2. riciclaggio di denaro
per avere,
a __________ e __________, nel periodo giugno 2014-20 marzo 2015,
compiuto atti suscettibili di vanificare l’accertamento
dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali che sapeva
provenire da un crimine, segnatamente per avere inviato all’estero
(personalmente e tramite terzi), rispettivamente, per avere consegnato a terzi,
denaro che sapeva essere provento delle vendite di cocaina da lui operate, per
un importo complessivo di CHF 4'498.95;
e meglio, per avere:
2.1 inviato, a __________, in 9
occasioni, tramite le agenzie __________ sia personalmente (utilizzando le
tessere intestate alla sorella __________ e alla compagna __________), sia incaricando
quest’ultima di farlo, complessivi CHF 2'643.85 a favore della
madre di suo figlio (__________), di suo padre (__________) e di sua sorella __________,
e più precisamente:
con la tessera __________ intestata a __________:
- CHF 312.- il 24.06.2014 a
favore di __________
con la tessera __________ intestata a __________:
- CHF 366.17 il 23.07.2014 a
favore di __________
- CHF 58.- il 28.07.2014 a
favore di __________
- CHF 154.44 il 12.08.2014 a
favore di __________
- CHF 871.24 il 06.09.2014 a
favore di __________
- CHF 150.- il 15.12.2014 a
favore di __________
- CHF 108.- il 07.01.2015 a
favore di __________
- CHF 312.- il 13.02.2015 a
favore di __________
- CHF 312.- il 20.03.2015 a
favore di __________
2.2 inviato, all’estero, nelle
medesime modalità di cui al punto 2.1, con la tessera __________ intestata a __________,
complessivi CHF 655.10 a favore di persone per le quali non ha saputo (o
voluto) indicare il motivo del bonifico, e meglio:
- CHF 547.10, a __________,
il 16.01.2015, a favore di tale __________;
- CHF 108.-, a __________,
il 21.01.2015, a favore di tale __________;
2.3 consegnato alla compagna __________
almeno complessivi CHF 1'200.- a contanti (CHF 300.- per un periodo di 4
mesi), a valere quale contributo per le spese di economia domestica,
sapendo che detto denaro proveniva dalla vendita di cocaina da lui
operata nelle circostanze di luogo e di tempo di cui al punto 1.
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate;
reato previsto: dall’art. 305bis cpv. 1 CPS;
3. ripetuta coazione, sub
ripetuta minaccia
per avere,
a __________, nel periodo gennaio-marzo 2015,
minacciato, in più occasioni, ACPR 1, sia di persona (assumendo
atteggiamenti intimidatori ed affermando di “conoscere la sua ragazza”,
di “sapere dove abita”, minacciandolo di “fracassargli le ossa”,
mostrandogli la fotografia di una persona ferita che, a suo dire, sarebbe stata
da loro picchiata), sia telefonicamente (dicendogli “ti ammazzo”, “ti
brucio la casa” e “sarò sempre pericoloso se non fai il bravo” (come
risulta dalle telefonate del 14.03.2015/ore 18.14 e 14.03.2015/ore 18.23 agli
atti) e ciò al fine di indurlo a saldare i debiti da lui contratti per i suoi
acquisti di cocaina, ammontanti, inizialmente, a CHF 7'000.- e, in seguito,
ridotti a CHF 3'000.- (tuttora scoperti);
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate;
reato previsto: dall’art. 181 CPS, sub 180 cpv. 1 CPS;
Presenti: - il Procuratore pubblico PP
1 in rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato IM 1, assistito
dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1;
- in qualità di interprete
per la lingua spagnola, M.R.B..
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:38 alle ore 16:05.
Evase le seguenti
questioni: Verbale del dibattimento
Il Presidente propone alle parti
di estendere l’accusa al reato di infrazione alla LF sugli stranieri ai sensi
dell’art. 115 cpv. 1 lett. b) e c) LStr, per avere, a __________, dal mese di
agosto 2014 al 24 marzo 2015, soggiornato illegalmente in Svizzera, senza
essere al beneficio del richiesto permesso di soggiorno e per avere, in due o
tre occasioni, esercitato senza permesso un’attività lucrativa in Svizzera.
Le parti acconsentono a che l’atto
d’accusa sia modificato di conseguenza.
Sentiti: § il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria,
il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:
l’imputato arriva in Svizzera nella primavera del 2014, siccome
qui c’è già la sorella, e inizia subito a trafficare cocaina. IM 1 non fa
quindi tempo ad arrivare in Svizzera che già traffica cocaina; sarebbe più
corretto, a mente dell’accusa, dire che arriva in Svizzera proprio per
trafficare cocaina. L’accusa sottolinea che addirittura, in una delle telefonate
a ACPR 1, IM 1 definisce l’attività di spaccio come “il mio lavoro, per
mantenere la mia famiglia”.
Il PP sottolinea che l’imputato ha messo in atto un traffico di
cocaina piuttosto sostenuto, siccome non si parla di semplici bolas, ma di
ovuli, e quindi 10 grammi alla volta.
Fa rimarcare che, con molta fatica, a fronte delle emergenze
istruttorie, IM 1 ha dovuto fare delle ammissioni, che sono comunque rimaste
solo parziali.
Si tratta quindi di procedere ad un esame di credibilità. A mente
dell’accusa la credibilità dell’imputato è pari a zero: ha detto tutto e il
contrario di tutto, ha ammesso unicamente quando confrontato con risultanze
istruttorie inconfutabili, fornendo versioni sempre diverse nel corso di tutta
l’inchiesta. Il PP dà lettura degli estratti dei verbali dell’imputato dai
quali emergono le numerose contraddizioni nelle dichiarazioni da lui
rilasciate. Per quanto riguarda il __________, sottolinea che addirittura la
sorella dell’imputato, così come gli altri testimoni sentiti, ha confermato che
__________ traffica cocaina. È quindi inverosimile che tutti ne fossero al
corrente, meno l’imputato.
Dall’altra parte vi sono le dichiarazioni di __________ e di ACPR
1, i quali sono sì dei tossicodipendenti, ma hanno rilasciato delle dichiarazioni
attendibili, costanti e lineari, che hanno trovato conferma nelle risultanze
dell’inchiesta. __________ ha ammesso di avere acquistato 26.20 grammi di
cocaina da IM 1, precisando di ricordare il quantitativo preciso siccome
l’aveva pesata, per evitare fregature, ed indicando con precisione anche le
circostanze di tempo e di luogo dell’acquisto. Ma soprattutto __________ non ha
alcun interesse nell’ammettere di avere acquistato della cocaina dall’imputato,
ma avrebbe anzi interesse a sottacere questa circostanza. Egli si è infatti
recato in Polizia unicamente perché minacciato da __________ e IM 1.
Per quanto riguarda ACPR 1, lo stesso ha precisato di avere
acquistato dalla coppia __________ /IM 1 500 grammi di cocaina, di cui circa
300 grammi da IM 1 e 200 grammi da __________, circostanza ripetuta e precisata
in sede di confronto con IM 1. ACPR 1 non ha alcun motivo per deporre il falso;
anzi, dicendo quello che ha detto ha aggravato la propria posizione
processuale. Sarebbe stato molto più semplice e comodo per lui confermare le
dichiarazioni dell’imputato. A corroborare la veridicità delle sue
dichiarazioni vi è poi che ACPR 1 ha rivenduto ben 250 grammi di cocaina,
mentre gli altri sono stati da lui consumati personalmente, siccome
tossicodipendente, rispettivamente offerti a terzi per consumo simultaneo. ACPR
1 era certamente un buon cliente e acquistava quantità rilevanti, ciò che è
dimostrato anche dal fatto che si è indebitato per gli acquisti di cocaina e
dal fatto che l’imputato gli ha consegnato appositamente un telefono cellulare.
Quanto al riciclaggio, l’imputato è reo confesso a metà,
contestando il periodo.
Secondo le dichiarazioni di ACPR 1IM 1 ha iniziato a vendergli
cocaina da giugno 2014, motivo per cui, a mente dell’accusa, almeno da questo
mese in poi i soldi inviati all’estero sono provento della vendita di cocaina.
In merito all’imputazione di coazione, il reato è pacifico.
ACPR 1 è stato pesantemente minacciato da IM 1 e dal suo amico __________,
come risulta anche dall’ascolto delle telefonate intercorse tra l’accusatore
privato e l’imputato, ed ha dichiarato di avere avuto molta paura in seguito a
queste minacce.
Si tratta di minacce finalizzate ad indurre ACPR 1 a pagare.
Per finire, l’infrazione alla LF sugli stranieri è pure
pacificamente data. IM 1 si era trasferito a __________ in pianta stabile senza
un permesso e senza un visto. Non poteva quindi neppure svolgere un’attività
lavorativa, che a mente dell’accusa non ha comunque svolto.
Quo alla commisurazione della pena, il PP chiede che si tenga
conto del grado di purezza piuttosto elevato della cocaina sequestrata.
L’imputato inoltre ha sempre giocato al ribasso, ammettendo i fatti solo quando
confrontato con le prove. A mente dell’accusa i fatti sono gravi, l’imputato non
consumatore, ma è un trafficante puro, il quale non vende per finanziare il
proprio consumo, ma unicamente a scopo di lucro, guadagnando sulle spalle dei
tossicodipendenti.
Conclude chiedendo la condanna dell’imputato alla pena detentiva
di 2 (due) anni e 10 (dieci) mesi da espiare, non essendo dati i presupposti
degli art. 42 ss. CP.
Chiede infine la confisca di tutti gli oggetti sotto sequestro;
§ l’avv.
DUF 1, difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti
conclusioni:
la storia che oggi siamo qui a ripercorre è quella di un giovane
uomo della repubblica dominicana, che un matrimonio ha portato in Italia, ma
che in Italia non ha trovato un lavoro che gli permettesse di mantenersi, uomo
il quale per poter mandare qualche soldo a suo figlio, ha commesso l’errore di
venire in Ticino a vendere cocaina.
Per quanto attiene all’infrazione aggravata alla LF sugli
stupefacenti, a mente della difesa l’atto d’accusa non è corretto quando
sostiene che IM 1 ha trafficato cocaina in correità con __________, così come
non è corretto quando afferma che ha iniziato a trafficare a giugno 2014 e che
ha trattato un quantitativo di oltre 600 grammi di cocaina. Il difensore
sostiene che IM 1 ha sempre agito da solo, ha trattato complessivi 220/240 grammi
di sostanza contenente cocaina ed ha iniziato a trafficare alla fine del mese
di ottobre 2014.
La quantità di cocaina consegnata da IM 1 a ACPR 1 è di circa 130
grammi, egli ha sempre agito da solo e mai in correità con altre persone. È
vero che IM 1 era spesso in compagnia di __________, pure ex fidanzato di sua
sorella. Ritenuto che per avvalorare la sua tesi il PP si basa solo su alcune
dichiarazioni di ACPR 1, la difesa ritiene in casu applicabile il principio in
dubio pro reo. Le dichiarazioni rese da ACPR 1, oltre a on essere supportate da
alcun elemento concreto, non sono nemmeno atte a provare che IM 1 e __________
gli abbiano venduto in correità 500 grammi. Probabilmente sommando tutta la
droga ricevuta da IM 1, __________ e altre persone si arriva a 500 grammi, ma
l’imputato non può essere responsabile per tutta la cocaina acquistata da ACPR
1, bensì solo per quella che gli ha effettivamente consegnato. __________ e IM
1 conducevano entrambi il proprio traffico separatamente, avendo entrambi ACPR
1 come cliente. Come si evince dal VI PP 17.10.2014, AI 122, p. 4, nel
quantitativo complessivo di 500 grammi sono contenuti quantitativi che ACPR 1
ha acquistato da altri fornitori. D’altra parte, al contrario di quanto
sostiene l’accusa, nel corso dell’inchiesta ACPR 1 ha cambiato più volte la
propria versione dei fatti ed è incorso in numerosissime contraddizioni; i suoi
ricordi sono inoltre stati alterati dall’eccessivo consumo di sostanza, come da
lui stesso ammesso, quando ha detto che “sniffava un po’ troppo e il
cervello non si stava più, era sempre in tilt”. Anche a confronto con gli
acquirenti ha dovuto correggere parecchi dei quantitativi da lui prima
dichiarati.
Il fatto che IM 1 abbia venduto a ACPR 1 circa 130 grammi di
cocaina è dimostrato anche dal fatto che la pagava circa CHF 72.50 franchi al
grammo e dalle telefonate del 14 marzo 2015 (allegato I al VI PP 09.04.2015, AI
105) emerge che sino al 14 marzo 2015 ACPR 1 aveva pagato a IM 1 CHF 7/8’000 e
gliene doveva ancora 1'700.00. IM 1 ha quindi venduto cocaina a ACPR 1 per un
massimo di 130 grammi.
IM 1 ha pure venduto 31.5 grammi di cocaina a __________, cosa che
ha ammesso sin da subito, mentre non ha mai fornito cocaina a __________. A
mente della difesa le dichiarazioni di quest’ultimo sono inattendibili e
contradditorie: nel VI VI PG 09.04.2015, AI 106, dopo avere affermato che __________
ha avuto relazioni di cocaina con IM 1, ha dapprima indicato di essere stato
presente, salvo poi dichiarare che non era fisicamente presente, di sapere però
che IM 1 era l’unico da cui __________ comprava cocaina, e questo perché anche
nella sua rubrica telefonica vi era il numero di IM 1. Peraltro, le sue
dichiarazioni sono state smentite categoricamente da __________, il quale alla
domanda a sapere come mai __________ dovrebbe dichiarare il falso, ha risposto
che __________ gli deve del denaro, come a parecchia altra gente. Si tratta
quindi della stessa ragione per cui __________ ha accusato ingiustamente IM 1,
siccome lo stesso pretendeva da lui CHF 800.00 per la vendita dell’automobile
malfunzionante. La difesa ipotizza pure che IM 1 potrebbe avere coinvolto IM 1
per non il nome del suo vero fornitore e mantenersi così la strada aperta per
altre forniture.
Venendo all’accusa di riciclaggio di denaro, a mente della difesa IM
1 ha cominciato a trattare cocaina solo a partire dalla fine di ottobre 2014.
Pertanto il denaro inviato in precedenza a __________ non proveniva dalla
vendita di cocaina, ma si trattava di denaro pulito, guadagnato tramite il
lavoro in Italia, motivo per cui per questi invii il reato di riciclaggio non
sussiste.
Per quanto attiene in particolare al punto 2.2 dell’atto d’accusa,
l’imputato ha dichiarato di non sapere nulla di questi invii, mentre __________
ha riconosciuto di avere fatto invii anche per conto di una sua cugina.
Per quel che ne è del diritto, se IM 1 ha inviato somme di denaro
a __________ o consegnato denaro alla sua compagna, non l’ha certo fatto per
vanificare la confisca del denaro, ma per aiutare economicamente suo figlio e
non essere totalmente un peso per la compagna. Sono quindi dati gli estremi per
dire che IM 1 ha agito per motivi onorevoli.
Quanto all’imputazione di ripetuta coazione e minaccia, il
difensore sottolinea che gli episodi in cui IM 1 ha pronunciato frasi
minacciose nei confronti di ACPR 1 sono due, la prima di persona e la seconda
telefonicamente, ponendo l’accento sul fatto che mai IM 1 pronuncia queste
frasi al plurale.
La difesa fa poi rimarcare che per le minacce telefoniche ACPR 1
non ha sporto querela, motivo per cui questo reato è prescritto.
Nel caso concreto non vi è coazione, siccome malgrado le minacce ACPR
1 non si è mai piegato al volere di IM 1, come da lui stesso ammesso nel VI PG
02.03.2015, p. 2 e 3. Anche in occasione di una conversazione telefonica con IM
1, ACPR 1 gli dice che le minacce non sono servite per ottenere la consegna del
denaro.
Per quanto concerne l’infrazione alla LF sugli stranieri, IM 1 non
ha mai spostato il domicilio in Ticino, ma rimaneva a __________. L’unica cosa
che ha fatto sono due lavoretti coi quali ha ottenuto CHF 200.00 e un
compressore, lavori in nero per cui il reato è dato.
Il difensore chiede inoltre di considerare che l’istituto della
carcerazione preventiva ha anche il dovere di proteggere l’imputato, e non si
può quindi accettare che l’errore dello stato venga utilizzato per screditare
il suo assistito.
Quanto alla commisurazione della pena, a mente della difesa va
tenuto conto del fatto che IM 1 non ha precedenti penali né in Svizzera né
all’estero, che sia pur con qualche reticenza iniziale ha collaborato con gli
inquirenti, ha ammesso che la cocaina era sua nonostante non siano state
trovate le sue tracce, ha trattato un quantitativo di ca. 30 grammi di cocaina
pura, inoltre ha venduto cocaina a due sole persone.
Sui motivi alla base dei reati commessi ribadisce che non ha
venduto cocaina per avidità o per darsi alla bella vita, ma perché si trovava
in gravi difficoltà finanziarie e non riusciva a trovare un lavoro per
mantenersi e aiutare suo figlio a __________.
Da ultimo va considerato che ha già scontato oltre 6 mesi di
carcere, di cui più di 77 giorni nel duro regime della Farera.
Conclude chiedendo che al suo assistito venga comminata una pena
non superiore ai 18 (diciotto) mesi di detenzione, da porre interamente al
beneficio della sospensione condizionale per il periodo di prova che la Corte
riterrà opportuna.
Considerato, in fatto ed in diritto
I) Questione pregiudiziale
1. In via pregiudiziale la
Corte ha proposto alle parti, che hanno acconsentito, l’estensione dell’accusa
al reato di infrazione alla LF sugli stranieri ai sensi dell’art. 115 cpv. 1
lett. b e c LStr, per avere IM 1, a __________, dal mese di agosto 2014 al 24
marzo 2015, soggiornato illegalmente in Svizzera, senza essere al beneficio del
richiesto permesso di soggiorno.
II) Curriculum vitae e
precedenti penali dell’imputato
2. IM 1 è nato
il __________ a __________.
Al PP ha fornito un suo breve curriculum vitae:
"
Sono nato a __________ il __________, dove ho vissuto sino ai 28
anni, quando poi mi sono trasferito in Italia. Mi sono trasferito in Italia
perché ho raggiunto la mia attualmente moglie che avevo conosciuto quando aveva
fatto delle vacanze a __________.
Ho 2 sorelle e 4 fratelli, che vivono tutti nella Repubblica
Dominicana ad eccezione di mia sorella __________ che abita a __________, in
via __________.
Mio padre di professione era militare (paracadutista) ed ora è in
pensione mentre mia madre è casalinga. Loro abitano nella capitale a __________.
A __________ ho frequentato le scuole dell’obbligo e dopo la
scuola superiore sono entrato all’Università nella facoltà di ingegneria, ma
non ho terminato gli studi. Ho frequentato 11 semestri di Università su 12 ma
poi ho conosciuto mia moglie e volevo sposarmi e visitare un po’ il mondo. Ho
perso un po’ la testa nel senso che forse era meglio che terminavo gli studi.
Io comunque ho una formazione e un diploma di meccanico industriale e di
assistente contabile, formazione che ho conseguito a __________.
Attualmente sono disoccupato e non svolgo nessuna attività
lavorativa ufficiale. Ogni tanto faccio dei lavoretti in nero, lavapiatti, ecc.
in Italia, ma anche in Svizzera. In Svizzera avrò lavorato 2 o 3 volte come
pittore, lavapiatti, ecc. Mi trovo in tale situazione da quando sono in Italia,
vale a dire da circa 1 anno. Io mi sono sposato da poco più di un anno con __________
a __________. Non mi ricordo la data esatta in cui mi sono sposato, saranno
stati 1 anno e 2 mesi orsono. In seguito noi due ci siamo trasferiti in Italia,
a __________, dove mia moglie abitava già in precedenza.
ADR che io attualmente non ho cittadinanza italiana, ma solo un
permesso di soggiorno in Italia. Mia moglie invece è cittadina italiana e
domenicana.
Ribadisco che mia moglie si chiama __________, vive in Italia, ad __________
(provincia di __________) e lavora come assistente sanitaria in una struttura
per persone con problemi psichici. Dal nostro matrimonio non sono nati figli.
A __________ ho un figlio di 6 anni che si chiama __________ e che
ho avuto da un’altra donna che si chiama __________. Mio figlio vive con la
madre a __________.
Attualmente ho una relazione con __________ che abita a __________
(via della __________), la quale aspetta un figlio da me, che dovrebbe nascere
nel mese di agosto di quest’anno.
Il PP mi contesta il fatto che la mia compagna __________ ha
dichiarato che io risiedo in maniera stabile da lei a __________ dall’agosto
2014 e che non ho entrate per cui lei deve mantenermi.
D: Lei cosa dice?
R: Questo è corretto.
ADR che è vero dire che dopo pochi mesi che mi sono sposato con la
__________ il nostro matrimonio è andato in crisi visto che io non trovavo
lavoro ed ero sempre nervoso. Lei diceva che era stufa di mantenermi e quindi è
nata questa crisi.
ADR che non ho precedenti penali, né in Svizzera, né in Italia, né
in altri Paesi. Non ho mai avuto problemi con la legge.
ADR che non ho debiti.”
(VI PP 25.03.2015, p. 2 s., AI 24).
3. Invitato nel corso del
pubblico dibattimento a spiegare le circostanze del suo arrivo nel nostro
Paese, l’imputato ha dichiarato di essere venuto in Svizzera “perché mi ero
separato con la mia compagna. La persona con cui stavo non voleva la mia
presenza e me ne sono dovuto andare.” (VI DIB 29.09.2015, p. 1, allegato 2 al
verbale dibattimentale).
4. L’imputato ha affermato di
avere all’incirca CHF 2'000.00/3'000.00 di debiti legati al traffico di
stupefacenti (VI DIB 29.09.2015, p. 2, allegato 2 al verbale dibattimentale).
5. Relativamente alle sue
prospettive di vita, l’imputato ha dichiarato che:
"
(…) vorrei dire che per il mio futuro ho capito che a seguito di
questa storia molto probabilmente verrò espulso dalla Svizzera e riceverò un
divieto d’entrata. Le uniche persone a me vicine a livello affettivo che
abitano in Svizzera solo la __________ e mia sorella __________. Sarei quindi
intenzionato a rientrare al mio Paese e lavorare per lo Stato come già facevo e
attendere che trascorra il periodo di divieto d’entrata in Svizzera per poi
ricongiungermi famigliarmente con la __________ e mia figlia.”
(VI PP 29.05.2015, p. 13, AI 192).
In occasione del dibattimento l’imputato ha precisato di volersi
sposare con la sua compagna, con la quale ha già una figlia, e tornare a __________
per terminare il percorso di studi iniziato (VI DIB 29.09.2015, p. 2, allegato
1 al verbale dibattimentale).
6. Per quanto attiene al suo
rapporto con le sostanze stupefacenti, si rileva che l’imputato, come da sue
stesse dichiarazioni (VI DIB 29.06.2015, p. 3, allegato 2 al verbale dibattimentale),
non risulta essere consumatore, posto che la ricerca di sostanze tossiche,
medicamenti e sostante stupefacenti nei di lui campioni biologici ha dato esito
negativo (allegato 6 al rapporto d’inchiesta di Polizia Giudiziaria, AI 202).
7. IM 1 è sconosciuto al
casellario giudiziale svizzero (AI 28) e italiano (AI 96).
III) Circostanze
dell’arresto, inchiesta e atto d’accusa
8. Il nominativo di IM 1 è
emerso a seguito delle dichiarazioni spontanee rilasciate da ACPR 1, il quale
si è presentato in Polizia (SAD) il 2 marzo 2015 affermando di consumare
cocaina e di essere vittima di minacce da parte dei suoi fornitori (due
cittadini dominicani che gli avrebbero venduto, nel periodo giugno 2014 –
febbraio 2015, complessivi 100 grammi di cocaina), in quanto in ritardo con il
pagamento dello stupefacente.
Dai controlli telefonici disposti sulle utenze in uso ai fornitori
di ACPR 1 (indicate da quest’ultimo) e dagli accertamenti esperiti dalla
Polizia, è stato possibile identificare in IM 1 uno dei due fornitori
nell’imputato.
9. A carico di IM 1, oltre
alla chiamata di correo di ACPR 1, vi è inoltre quella di __________, il quale,
in sede di interrogatorio del 21 novembre 2014, ha dichiarato che quella notte,
presso il domicilio di un amico si erano presentati due cittadini dominicani
(in seguito identificati in IM 1 e __________), minacciandolo per ottenere il
pagamento della somma di CHF 800.00 loro dovuta per acquisti di cocaina.
Stando alle dichiarazioni di __________, i due dominicani si
sarebbero recati con lui presso la Banca UBS di __________, dove egli, tramite
l’impiegato di banca, avrebbe richiesto l’intervento della Polizia.
Al giungere della Polizia era presente in loco __________, mentre
non vi era più traccia dei due dominicani.
__________ ha dichiarato che l’imputato IM 1 gli avrebbe venduto,
nel periodo settembre-ottobre 2014, complessivi 26.20 grammi di cocaina.
10. In data 24 marzo 2015 gli
inquirenti hanno proceduto al fermo dell’imputato.
Nel corso della perquisizione esperita presso il domicilio di IM 1
e nell’appartamento della di lui compagna __________, a __________, non sono
state rinvenute sostanze stupefacenti. Tuttavia, occultati all’interno di un
muro di contenimento della strada che porta al sottopassaggio ferroviario di __________
– dove a detta di ACPR 1 avvenivano le compravendite di cocaina – sono stati
rinvenuti 8 ovuli di cocaina per un peso complessivo di 114.70 grammi lordi e
80.32 grammi netti (rapporto di arresto provvisorio 24.03.2015, AI 23; rapporto
d’inchiesta di Polizia Giudiziaria 09.06.2015, AI 202; istanza di carcerazione
preventiva 25.03.2015, AI 29; richiesta di autorizzazione sorveglianza
corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni, AI 1).
11. IM 1, assunto a verbale il
giorno del suo arresto, ha fornito delle parziali ammissioni, affermando di
avere venduto a ACPR 1 circa 30/35 grammi di cocaina (VI PP 24.03.2015,
allegato 8 al rapporto di arresto provvisorio 24.03.2015, AI 23).
12. Considerando sussistere
pericolo di collusione, fuga e recidiva, il 25 marzo 2015 il PP ha formulato
istanza di carcerazione preventiva per IM 1 fino al 24 giugno 2015 (AI 29).
In accoglimento dell’istanza formulata dal PP, con decisione 26
marzo 2015, il Giudice dei Provvedimenti Coercitivi ha ordinato la carcerazione
preventiva dell’imputato sino al 24 giugno 2015 (AI 32).
Dando seguito alla richiesta formulata dall’imputato in occasione
del verbale del 29 maggio 2015 (AI 192, p. 11), il PP ha autorizzato IM 1 a
scontare anticipatamente la pena ex art. 236 CPP a far tempo dal 29 maggio
2015.
13. Con l’atto d’accusa in
rassegna, il PP ha imputato a IM 1 i reati di infrazione aggravata alla LF
sugli stupefacenti, riciclaggio di denaro e ripetuta coazione, subordinatamente
ripetuta minaccia.
IV) Imputazione di infrazione
aggravata alla LF sugli stupefacenti (punto 1 dell’atto d’accusa)
A. Dichiarazioni
predibattimentali e dibattimentali
Fatti
i. Il deposito e la
detenzione di 114.70 grammi lordi di cocaina
destinati alla vendita (punto 1.3 dell’atto d’accusa)
14. IM 1, dopo iniziali reticenze
(VI PG 24.03.2015, p. 9, allegato 8 al rapporto di arresto provvisorio
24.03.2015, AI 23) ed in particolare dopo avere appreso dagli inquirenti che si
sarebbe proceduto ad analizzare eventuali tracce di DNA, ha ammesso
l’imputazione di cui al punto 1.3 dell’atto d’accusa, e meglio che gli 8 ovuli
di cocaina del peso totale lordo di 114.70 grammi (80.32 grammi netti)
occultati in 2 anfratti del muro adiacente la strada in Via __________ a __________
erano a lui riconducibili (VI PP 25.03.2015, p. 3, AI 24; VI PG 09.04.2015, p.
3, AI 105; VI DIB 29.09.2015, p. 4, allegato 2 al verbale dibattimentale).
L’imputato ha indicato di avere ricevuto gli ovuli tra gennaio e
febbraio 2015, indicando che inizialmente si trattava di 10 ovuli da 10 grammi
l’uno e che 2 li avrebbe venduti a ACPR 1 (VI PP 25.03.2015, p. 3, AI 24).
15. In data 30 marzo 2015 sono
stati eseguiti due prelievi della sostanza sequestrata il giorno dell’arresto
dell’imputato.
Sulla base della pesata e analisi della purezza dello stupefacente
(rapporto di pesata e analisi preliminare di sostanze stupefacenti 18.04.2015,
AI 191) questo è risultato avere una purezza compresa tra il 22,9 ed il 23.1 %.
Considerandi
ii. L’acquisto di 160/180
grammi di cocaina destinati alla vendita da
“__________” e “__________”
(punto 1.1 dell’atto d’accusa)
16.
IM 1 ha ammesso di avere
acquistato, al fine di rivenderla a terzi, almeno 160-180 grammi di cocaina nel
periodo fine ottobre 2014 – febbraio 2015, di cui almeno 60-80 grammi da tale “__________”,
cittadino africano di colore, al prezzo di CHF 47.00 al grammo, nel periodo
ottobre-dicembre 2014 e almeno 100 grammi da tale “__________”, cittadino
dominicano, al prezzo di CHF 5'000.00 (di cui versati unicamente CHF 1'800.00),
nel periodo gennaio-febbraio 2015 (VI PG 26.05.2015, p. 4 s., AI 186; VI PP
29.05
, p. 2 s. e 5, AI 192).
L’imputato ha dichiarato di avere acquistato dal cittadino
africano “__________” sia in singoli grammi che in mezzi ovuli da 5 grammi e di
avere con lui un debito di circa CHF 1'000.00 (VI PG 26.05.2015, p. 4 s., AI
186).
Per quanto riguarda “__________”, l’imputato ha riferito di
avergli pagato solo CHF 1'800.00 dei CHF 5'000.00 che gli doveva, affermando di
non sapere se gli avrebbe poi dato anche il resto, siccome “tutto dipendeva
da quanto e se ACPR 1 mi dava” (VI PG 26.05.2015, p. 4 s., AI 186).
17.
In merito agli ovuli di
cocaina occultati nel sottopasso della ferrovia zona __________ di __________, IM
1.
ha dapprima dichiarato di averli acquistati dal cittadino africano “__________”:
"
Rispondo che io sono entrato in possesso di questi ovuli di
cocaina 15-20 giorni prima del mio arresto. È stato un africano che me li aveva
consegnati (…).
Io mi ero rivolto a questa persona perché una sera, dopo la metà
di ottobre 2014, ACPR 1 si era avvicinato a me chiedendomi se “avevo qualche
cosa”. Io lo guardai e gli chiesi “cosa?”. ACPR 1 specificava “cocaina”. Io gli
dissi di no e poi ACPR 1 mi diede il suo numero di telefono. Io ero in crisi
economica. La mia compagna aveva debiti, non trovavo nessun lavoro da fare in
regola. Una persona (…) mi disse che c’era il modo di fare soldi ossia vendere
cocaina a ACPR 1. (…) Per questo motivo ho deciso di mettermi a vendere cocaina
a ACPR 1. (…)”
(VI PG 09.04.2015, p. 3 s., AI 105).
In un secondo momento ha invece affermato che questi ovuli li
avrebbe acquistati da “__________” (VI PG 09.04.2015, p. 5, AI 105; VI PG
08.05
, p. 6 e 7, AI 169).
L’imputato avrebbe iniziato ad acquistare cocaina da quest’ultimo
a gennaio-febbraio 2015, siccome “__________” se ne era andato (VI PG
09.04
, p. 5, AI 105), precisando:
"
(…) gli 8 ovuli trovati il giorno del mio arresto in Via __________
a __________ fanno parte di 10 ovuli da me acquistati a __________. La consegna
degli ovuli la colloco tra gennaio e febbraio 2015.”
(VI PG 26.05.2015, p. 6, AI 186).
18.
Quo alla cocaina venduta a ACPR
1, di cui si dirà in seguito, 20 grammi gli sarebbero stati forniti da “__________”
e il resto dal citato cittadino africano (VI PG 09.04.2015, p. 6, AI 105).
Per quanto riguarda “__________”, in occasione del suo verbale di
Polizia del 9 aprile 2015, l’imputato, lo ha identificato mediante fotografia
in __________ (VI PG 09.04.2015, p. 6, AI 105).
Messo poi a confronto con numerose telefonate intercorse con
l’utenza __________, l’imputato ha indicato trattarsi di contatti telefonici
avuti con il cugino di __________, suo intermediario con quest’ultimo per la
cocaina. L’imputato ha ammesso che in tutti i casi le telefonate erano
finalizzate alla fornitura di cocaina (VI PG 08.05.2015, p. 5 s., AI 169).
19.
A seguito di queste
dichiarazioni, il 13 maggio 2015 il PP ha emanato un mandato di cattura nei
confronti di __________.
Il 26 maggio 2015 la Polizia ha tuttavia ha segnalato che __________
era stato arrestato e collocato in una cella adiacente a quella di IM 1, il
quale avrebbe quindi avuto occasione di discutere con lui durante l’ora d’aria
(AI 185).
A partire da questo momento, l’imputato, che prima aveva
riconosciuto chiaramente __________ nella persona che gli aveva fornito la
cocaina, ha negato tale circostanza, ritrattando le sue precedenti
dichiarazioni ed affermando di essersi sbagliato, di trattarsi in realtà di un
altro “__________”, con connotati completamente differenti (VI PG 26.05.2015,
AI 186; VI PP confronto IM 1 / __________ 28.05.2015, p. 4, AI 189; VI PP
28.05
, p. 5, AI 189).
Nel suo verbale di Polizia del 26 maggio 2015 l’imputato ha
raccontato:
"
Sabato appena passato, nel passeggio di 1 ora, io ho riconosciuto
la persona mostratami in foto col nome di __________ (foto di questa persona
mostratami in un interrogatorio di Polizia). Io avevo detto a verbale davanti
alla Polizia che questo __________ (riconosciuto in foto) mi aveva venduto
circa 100 grammi di cocaina. Abbiamo parlato un po’ visto che l’ho
riconosciuto. Gli ho chiesto il perché stava in prigione. Lui mi ha detto che
c’è un tale IM 1 che dice che il gli avrei venduto circa 100 grammi di cocaina.
(…)
Questo __________, nuovamente durante l’ora di passeggio, mi
chiese: “allora sei tu che mi accusi”. Gli rispondevo: “lasciami spiegare, è un
errore, si che sono io che ti accuso ma che tu non sei la persona alla quale io
ho acquistato stupefacente. Io parlerò col mio avvocato perché non voglio
problemi. __________ mi disse. “si, parla col tuo avvocato perché nemmeno io
voglio problemi”. Ieri lunedì festivo di nuovo sono uscito a passeggio con lui
e mi chiede: “hai parlato col tuo avvocato?”. Io gli risposi: “no, perché oggi
p giornata di festa”. Poi __________ mi sollecitava a parlare col mio avvocato
e chiarire che lui non è la persona alla quale io ho acquistato la cocaina.
Poi stamattina alle ore 0800 circa di nuovo al passeggio con gli
altri detenuti questo __________ mi ha chiesto di nuovo se io ho parlato con
l’avvocato. Io ho risposto che oggi avrei potuto parlare con lui.
In merito alla persona alla quale io ho acquistato stupefacenti
confermo che non si tratta di questo __________ incontrato durante il passeggio
qua al Farera. Non è lui, io ho acquistato cocaina da un altro dominicano che
ora descrivo meglio: l’__________ alla quale io ho comperato circa 100 grammi
di cocaina ha un tatuaggio all’avambraccio sinistro. (…)
Ribadisco che l’__________ al quale ho acquistato grammi 100 di cocaina
non è __________, la persona che ho trovato qua al Farera. Lo spacciatore al
quale ho acquistato 100 grammi di cocaina si chiama __________ ma non è quello
che ho trovato qua.” (VI PG 26.05.2015, p. 4, AI 186).
Pure per quanto attiene al cugino che avrebbe funto da contatto,
l’imputato ha poi dichiarato di non essere certo che si trattasse
effettivamente del cugino (VI PP 28.05.2015, p. 8 s., AI 189).
20.
__________ dal canto suo ha
negato di avere venduto cocaina a IM 1, asserendo di non essere a conoscenza
del versamento di un acconto di CHF 1'800.00 per il pagamento dello
stupefacente (VI PG 22.05.2015, p. 3 s., allegato 52 all’AI 202; VI PP
23.05
, p. 3-5, allegato 53 all’AI 202; VI PP 28.05.2015, p. 2, 5, 7 e 11,
allegato 56 all’AI 202; VI PP confronto IM 1 / __________ 28.05.2015, p. 4, AI
189).
Lo stesso ha confermato la circostanza secondo cui si sarebbe
incontrato ed avrebbe discusso con IM 1 in occasione dell’ora d’aria, come
risulta peraltro dal “Piano passeggio” del Servizio carcerario, negando
comunque di avergli fatto pressione o di averlo minacciato affinché dichiarasse
il falso dinanzi all’autorità inquirente (VI PP 28.05.2015, p. 3-5, allegato 56
all’AI 202; VI PP confronto IM 1 / __________ 28.05.2015, p. 3, AI 189).
Dopo avere inizialmente negato che IM 1 comunicava con suo cugino __________
per le forniture di cocaina (VI PP 28.05.2015, p. 9, allegato 56 all’AI 202), a
confronto con l’imputato, ha invece affermato di avere pensato che il fornitore
di IM 1 potesse essere proprio questo suo cugino (VI PP confronto IM 1 / __________
28.05
, p. 7, AI 189).
iii. L’alienazione di 30
grammi di cocaina a __________
(punto 1.2
dell’atto d’accusa)
21.
Dopo iniziali reticenze e
dopo essere stato confrontato con le trascrizioni di 5 telefonate intercorse
tra lui e l’imputato, __________ ha dichiarato di avere acquistato da IM 1
circa 30 grammi di cocaina nel periodo dicembre 2014 – marzo 2015, e di averne
inoltre ricevuti in regalo 1.5 grammi (VI PG 30.03.2015, p. 6 e 8, AI 65), indicando
che in occasione di una delle consegne era presente anche __________ (VI PG
30.03
, p. 7, AI 65).
__________ ha indicato di avere pagato solitamente CHF 250.00 per
5.
grammi di cocaina (VI PG 30.03.2015, p. 5 s., AI 65). In un’occasione avrebbe
ricevuto 5 grammi CHF 200.00 e in un’altra 1.5 grammi a CHF 100.00 (VI PG
30.03
, p. 6 s., AI 65).
Per questi fatti il prevenuto è reo confesso, avendo egli
ammesso, in corso d’inchiesta così come in occasione del pubblico dibattimento,
di avere venduto a __________ circa 30 grammi di cocaina al prezzo di CHF
55.
/60.00 al grammo, oltre a 1.5 grammi offertigli come campione di prova (VI
PP 26.05.2015, p. 5, AI 186; VI PP 29.05.2015, p. 3, AI 192; VI PG 08.05.2015,
p. 8, AI 169; VI PG 09.04.2015, p. 5, AI 105; VI DIB 29.09.2015, p. 3, allegato
2.
al verbale dibattimentale).
iv. L’alienazione di 500
grammi di cocaina a ACPR 1 e
l’alienazione al
medesimo di 40 grammi di cocaina poi restituiti
all’imputato
(punti 1.2 e 1.4 dell’atto d’accusa)
22.
L’imputato, pur avendo
ammesso di avere venduto della cocaina a ACPR 1, ha per contro contestato sia
in corso d’inchiesta che in sede dibattimentale i quantitativi dichiarati da
quest’ultimo.
a) La versione di ACPR 1
23.
In occasione
del primo suo interrogatorio di Polizia, ACPR 1 ha indicato di avere acquistato
da 2 dominicani circa 100 grammi di cocaina dal mese di giugno 2014 al mese di
febbraio 2015, acquistando inizialmente singoli grammi per provarla, per poi
acquistare ovuli da 5 grammi alla volta al prezzo di CHF 350.00/400.00, per un
totale di CHF 6'500.00, di cui la metà pagati e il resto ancora scoperto.
Durante il carnevale di Bellinzona 2015, i due uomini gli avrebbero inoltre
dato 2 ovuli di cocaina per un totale di 20 grammi.
In merito alle circostanze in cui sarebbe avvenuto il primo
scambio di cocaina, ACPR 1 ha spiegato di avere incontrato un dominicano, che
aveva già visto in compagnia di __________, già condannato per traffico di
cocaina nel 2014 (inchiesta __________), al quale avrebbe chiesto se aveva
della cocaina da vendergli, lasciandogli il suo numero di cellulare. Dopo
qualche tempo questo personaggio, poi identificato in __________, lo avrebbe
contattato e gli avrebbe venduto qualche grammo di cocaina di pessima qualità,
motivo per cui ACPR 1 gli avrebbe detto che non ne avrebbe più acquistata. __________
gli avrebbe quindi presentato un altro dominicano, poi identificato
nell’imputato IM 1. Dopo avere provato la sua cocaina, che gli sembrava di
buona qualità, ACPR 1 avrebbe quindi iniziato ad acquistarla da lui, chiamando
un numero di cellulare sul quale ogni tanto rispondeva __________ e ogni tanto IM
1.
(VI PG 02.03.2015, p. 2 s., allegato 1 all’AI 1).
L’imputato ha riferito che
"
Questi 2 personaggi mi hanno consegnato un telefono cellulare e
mi avevano detto di usare quello per effettuare le comande e di non usare
assolutamente il mio cellulare per contattarli, al limite potevo chiamarli da
una cabina telefonica.”
(VI PG 02.03.2015, p. 3, allegato 1 all’AI 1).
24.
In occasione del suo verbale
di arresto del 24 marzo 2015, ACPR 1 ha precisato:
"
ADR che da IM 1 ho iniziato ad acquistare cocaina l’estate
scorsa, inizialmente acquistavo ovuli da 5 grammi cadauno, cioè mezzi ovuli al
prezzo di CHF 400.- ogni 5 grammi. In seguito hanno iniziato a darmi degli
ovuli interi da 10 grammi, da parte mia non avevo denaro a sufficienza per
pagare questi ovuli, ma loro me la davano a credito, sostanzialmente
all’acquisto seguente avrei dovuto consegnargli il denaro, l’ovulo da 10 grammi
lo pagavo CHF 700.- o 800.-.
A dicembre 2014 mi hanno consegnato 100 grammi di cocaina a
credito ed avevamo pattuito che avrei dovuto riconsegnarli CHF 7000.- entro 2 o
3.
settimane, da parte mia ho iniziato a saldare questo debito con loro solo
dopo circa un mese.”
(VI PG 24.03.2015, p. 4, allegato 1 al rapporto di arresto
provvisorio 24.03.2015, AI 23).
In questa occasione ACPR 1 ha dichiarato di avere acquistato da IM
1.
e __________ un quantitativo totale di almeno 300 grammi di cocaina, poi
aumentato, nel medesimo verbale a 500 grammi Dopo avere conferito con il suo
difensore, questo totale è stato subito aumentato in 500 grammi di cocaina (VI
PG 24.03.2015, p. 4 s., allegato 1 al rapporto di arresto provvisorio
24.03
, AI 23).
25.
L’imputato ha asserito a
verbale:
"
ADR che l’ultima volta che ho acquistato cocaina da IM 1 è stato
lunedì scorso (…). Quel giorno ho acquistato 50 grammi di cocaina, per essere
preciso ho consegnato al dominicano CHF 3000 in totale. (…) A IM 1 devo ancora
CHF 1700.- per un precedente acquisto di cocaina e avevo chiesto a IM 1 se
poteva darmi 50 grammi di cocaina e che gli avrei dato un anticipo e che avrei
saldato il rimanente entro fine questa settimana.”
(VI PG 24.03.2015, p. 5, allegato 1 al rapporto di arresto provvisorio
24.03
, AI 23).
26.
Nel verbale da lui sostenuto
il 10 aprile 2015, in merito al suo incontro con l’imputato e __________, ha
precisato che, dopo avergli lasciato il suo numero di cellulare in occasione
del loro primo incontro, avrebbe nuovamente incontrato quest’ultimo all’esterno
della Migros di __________, in compagnia di IM 1 e la sorella __________. Dopo
essersi avvicinato a loro, quest’ultima gli avrebbe detto di chiamare il numero
di cellulare da lei fornitogli, se intendeva acquistare cocaina (VI PG
10.04
, p. 2 s., AI 107).
ACPR 1 ha peraltro affermato che in due o tre occasioni, quando ha
acquistato cocaina da IM 1, quest’ultimo era accompagnato in macchina dalla
sorella, la quale guidava una Ford Ka ed una VW Golf di colore blu (VI PG
10.04
, p. 3, AI 107). La donna non sarebbe comunque mai scesa
dall’automobile, fermandosi a circa 20/30 metri di distanza (VI PP confronto ACPR
1.
/ IM 1 17.04.2015, p. 6, AI 122).
Anche in questo suo verbale, ACPR 1 ha ribadito di avere acquistato,
tra il mese di giugno 2014 e il mese di marzo 2015, un totale di circa 500
grammi di cocaina da __________ e IM 1, per complessivi CHF 35'000.00 (VI PG
10.04
, p. 3, AI 107), versione, questa, poi mantenuta nel corso di tutta
l’inchiesta (VI PP confronto ACPR 1 / IM 1 17.04.2015, p. 7, AI 122),
aggiungendo di essere ancora in debito di circa CHF 2'000.00 con IM 1 per
questi acquisti (VI PG 10.04.2015, p. 3, AI 107).
Su questo aspetto ACPR 1 ha precisato:
"
Inizialmente acquistavo unicamente grammetti singoli, questo
durante il mese di giugno per un totale di circa 10 grammi di cocaina, in
seguito ho iniziato ad acquistare mezzi ovuli da 5 grammi cadauno, questo da
circa metà Luglio fino a fine estate un totale di 100 grammi di cocaina, poi ho
acquistato 4 pacchetti da 50 grammi cadauno per un totale di 200 grammi di
cocaina nel periodo autunno fine 2014, per poi acquistare ovuli da 10 grammi
per ulteriori 150 grammi di cocaina, a questi vanno aggiunti una quarantina di
grammi tra regali e offerte e “prove”.
ADR che i singoli grammi li pagavo CHF 100.- cadauno, i mezzi
ovuli li pagavo mediamente CHF 400.- al pezzo, i 200 grammi confezionati a
pacchetti li pagavo CHF 700 / 800.- ogni 10 grammi, mentre gli ovuli da 10
grammi li pagavo CHF 700.-.”
La maggior parte della cocaina mi è stata consegnata a credito,
specialmente da quando ho iniziato ad acquistare mezzi ovuli.”
(VI PG 10.04.2015, p. 3, AI 107).
27.
Nel suo verbale del 10 aprile
2015, ACPR 1 ha affermato che di questi 500 grammi di cocaina, 300 grammi li
avrebbe acquistati direttamente da IM 1, mentre i rimanenti 200 grammi gli
sarebbero stati alienati da __________ (VI PG 10.04.2015, p. 5, AI 107).
Tale aspetto è poi stato ribadito da ACPR 1, precisandolo, in
occasione del confronto con l’imputato:
"
Nella fase iniziale di questa storia, vale a dire nel giugno
2014, il mio fornitore era __________. (…)
Avevo incontrato e conosciuto di vista il __________ quando lui
frequentava ancora l’__________. In seguito __________ è stato arrestato ed io
ho incontrato in giro a __________, in centro, il __________ e gli ho chiesto
se aveva qualcosa (inteso cocaina). Non ho più saputo niente e dopo circa 1
settimana ho incontrato alla Migros il __________, il qui presente IM 1 e sua
sorella (io non sapevo come si chiamasse) __________. In quel frangente mi
hanno chiamato vicino al loro tavolo e durante la discussione io chiesi loro se
avevano della cocaina. La __________ mi disse che se mi serviva cocaina potevo
rivolgermi alle altre due persone presenti in quel momento, vale a dire il __________
e il qui presente IM 1. In seguito sono stato chiamato direttamente dal __________
il quale ha cominciato a fornirmi qualche grammetto di cocaina per prova, che
io ho pagato. Da lì è iniziato tutto.
In seguito, nella prima fase di questa storia è stato il __________
a fornirmi la cocaina. Questo per circa 2 settimane, fino a quando è poi
subentrato il qui presente IM 1 a fornirmi la cocaina.
In seguito, sia il __________ che l’IM 1 mi hanno fornito cocaina,
a volte assieme, a volte invece solo uno o l’altro. (…)
(…) già nel giugno 2014 il __________ e il qui presente IM 1, poco
alla volta, hanno iniziato a vendermi entrambi cocaina. Io confermo che quando
acquistavo cocaina o il __________ o il qui presente IM 1 c’erano. Inizialmente
era più il __________ ma poi, dopo un paio di settimane, c’era anche IM 1. La
maggior parte delle volte era il __________ che mi consegnava la cocaina. (…)
(…) quando ritiravo la cocaina inizialmente da __________, il qui
presente IM 1 era pure presente, lì vicino, assieme al __________. A volte il
qui presente IM 1 si trovava a 30 cm da noi, a volte anche 50 cm o anche 1 m.
Non portavo con me il metro ma la sostanza è che io comperavo cocaina da questi
due e loro lo sapevano. (…)
Confermo che nel primo periodo giugno 2014 ho comperato
soprattutto dal __________ qualche grammo di cocaina, circa 10 grammi. In
seguito, da metà luglio fino alla fine dell’estate ho iniziato ad acquistare
mezzi ovuli da 5 grammi cadauno, principalmente da __________ perché lui
abitava vicino a me. (…) In questa fase ribadisco che era soprattutto il __________
che mi vendeva i mezzi ovuli per un totale di circa 100 grammi. Ribadisco però
che già in questa fase, a volte, era il qui presente IM 1 che veniva a fornirmi
i mezzi ovuli. Per me i due penso lavorassero assieme.
In seguito ho acquistato 4 pacchetti da 50 grammi cadauno per un
totale di 200 grammi nel periodo fine autunno-fine 2014. A queste consegne
erano presenti sia il __________ che il qui presente IM 1. (…)
In seguito, ho ancora acquistato ovuli da 10 grammi per ulteriori
150.
grammi di cocaina, oltre ad una quarantina di grammi a valere quali regali,
“prove” e offerte varie. Anche questi acquisti, rispettivamente offerte mi sono
stati fatti dalla coppia __________ -IM 1. (…)
(…) per quanto riguarda la cocaina mi veniva fornita un po’ dal __________,
un po’ dall’IM 1 e un po’ da tutti e due insieme. Ribadisco che per quanto
riguarda i 4 pacchi da 50 grammi l’uno (cocaina sciolta avvolta in nastro
marrone/giallo), 3 pacchetti mi sono stati consegnati direttamente dal qui
presente IM 1, quando era presente il __________. Il quarto pacchetto da 50
grammi mi è stato consegnato dal __________ quando era da solo. (…)
(…) quando il __________ e il qui presente IM 1 mi hanno
consegnato questi 3 pacchetti da 50 grammi l’uno, loro due erano assieme e si
trovavano a 50 cm / 1 m di distanza l’uno dall’altro, insieme a me. (…)
Inizialmente, quando acquistavo pochi grammi venivo più che altro
fornito dal __________, ma poi sono stati entrambi a fornirmi e nell’ultimo
periodo io mi sono rifornito praticamente solo dal qui presente IM 1 perché il __________
è sparito dalla circolazione. (…)
ADR che è praticamente da gennaio 2015 che io mi rifornisco sempre
e solo dal qui presente IM 1 per la cocaina. (…)”
(VI PP confronto ACPR 1 / IM 1 17.04.2015, p. 4-10, AI 122).
28.
In occasione del suo
interrogatorio del 6 maggio 2015 ha infine ribadito:
"
Ribadisco che a partire da gennaio 2015 il __________ non lo
vedevo più in giro e il mio fornitore era praticamente solo il IM 1.”
(VI PP 06.05.2015, p. 2, AI 167).
ACPR 1 ha poi illustrato la seguente circostanza:
"
A proposito di carnevale dichiaro che in quel periodo, il qui
presente IM 1 mi ha fornito 9 ovuli da 10 grammi l’uno. 4 di questi ovuli li ho
restituiti all’IM 1 perché la qualità faceva schifo. (…)
Solo a febbraio 2015 l’IM 1 mi ha fornito 9 ovuli da 10 grammi per
carnevale. In precedenza mi aveva già fornito altra cocaina e meglio come ho
già spiegato prima.”
(VI PP confronto ACPR 1 / IM 1 17.04.2015, p. 10 s., AI 122).
Quanto alla destinazione data allo stupefacente da lui acquistato,
in Polizia ACPR 1 ha dichiarato che di questi 500 grammi di cocaina acquistata,
200.
grammi sarebbero stati da lui consumati personalmente, 100 grammi offerti
durante serate ad amici (di cui ha preferito non fare i nomi) e 200 grammi
venduti a terze persone a circa CHF 70.00 o 80.00 al grammo (VI PG 10.04.2015,
p. 5, AI 107).
Relativamente a questo aspetto, va precisato che in occasione di
un successivo suo verbale dinanzi al PP, ha ammesso di avere venduto in totale
265.
grammi della cocaina acquistata a diversi consumatori della regione.
(VI PP 6.5.2015, AI 167).
29.
Stando alle dichiarazioni di ACPR
1, per l’acquisto della cocaina da __________ e IM 1, egli avrebbe contratto
debiti per un ammontare di circa CHF 15'000.00/20'000.00, e meglio circa CHF
12'000.00 con sua madre (VI PG 10.04.2015, p. 4, AI 107), CHF 9'000.00 con tale
__________ di __________, di cui CHF 6'000.00 ricevuti nel mese di marzo 2015 e
i rimanenti CHF 3'000.00 nell’estate del 2014 (VI PG 04.05.2015, p. 3, AI 162),
CHF 1'500.00 con suo fratello, CHF 1’000.00 con __________ e altri (VI PP
06.05
, p. 2, AI 167).
Dopo avere preso atto delle dichiarazioni della madre __________,
la quale ha affermato che la somma prestata al figlio ammonterebbe al massimo a
CHF 6'000.00 (VI PP 24.04.2015, AI 151), ACPR 1 ha confermato questa
circostanza (VI PG 04.05.2015, p. 3, AI 162).
__________ dal canto suo ha contestato di avere prestato
all’imputato la somma di CHF 9'000.00, ammettendo comunque di avere prestato in
diverse occasioni soldi all’amico, per un ammontare complessivo di CHF 3'000.00
tra ottobre 2014 e marzo 2015 (VI PG 07.05.2015, AI 168). Confrontato con
queste affermazioni, ACPR 1 ha mantenuto la sua versione (VI PG 11.05.2015, AI
171).
__________, infine, ha riferito di avere prestato a ACPR 1 non più
di CHF 800.00 (VI PG 21.04.2015, p. 3, AI 127).
b) La versione dell’imputato
IM 1
30.
In occasione del suo arresto,
dopo avere preso atto della chiamata in causa di ACPR 1, IM 1 ha dapprima
negato ogni addebito (VI PG 24.03.2015, p. 5, allegato 8 al rapporto di arresto
provvisorio 24.03.2015, AI 23), salvo poi ammettere, dopo avere ascoltato la
registrazione di una telefonata intercorsa tra lui e ACPR 1 il 14 marzo 2015
alle ore 18:23:36 e dopo avere avuto la possibilità di conferire con il suo
difensore, di avergli venduto, da ottobre/novembre 2014 sino a marzo 2015,
circa 30/35 grammi di cocaina (VI PG 24.03.2015, p. 8, allegato 8 al rapporto
di arresto provvisorio 24.03.2015, AI 23).
In corso d’inchiesta l’imputato ha spiegato di avere conosciuto ACPR
1.
ad ottobre/novembre 2014. Quest’ultimo gli avrebbe chiesto se aveva a
disposizione dello stupefacente, domanda alla quale avrebbe risposto
negativamente. Dopo avere scoperto di avere la possibilità contattare un
africano per acquistare della cocaina, IM 1 si sarebbe però messo in contatto
con ACPR 1 chiamandolo sul suo numero di cellulare. A questo africano, la prima
volta, avrebbe pagato CHF 250.00 per 5 grammi di cocaina, poi rivenduti a ACPR
1.
per CHF 300.00 (VI PG 24.03.2015, p. 5, allegato 8 al rapporto di arresto
provvisorio 24.03.2015, AI 23).
In occasione del pubblico dibattimento l’imputato ha affermato
che:
"
mi trovavo in un bar a __________ quando ACPR 1 mi ha chiesto se
avevo qualcosa per lui, dicendomi che intendeva stupefacenti, al che gli ho
risposto che io non trafficavo stupefacenti. La sera stessa una signora mi si è
avvicinata e mi ha detto che, vista la mia situazione a casa, facendo un po’ di
attenzione, avrei potuto fare questo tipo di lavoro per guadagnare qualcosa.”
(VI DIB 29.09.2015, p. 2, allegato 2 al verbale dibattimentale).
31.
Quanto ai motivi a
delinquere, l’imputato si è così espresso:
"
ADR che ho iniziato a vendere perché la situazione in Italia mi
ha lasciato un po’ sofferente, siccome quando ero a casa con mia moglie lei si
lamentava sempre del fatto che io non partecipassi alle spese dell’economia
domestica. Sono quindi venuto in Svizzera ed ho iniziato una relazione con la
mia attuale compagna. Mi sono poi accorto che anche in Svizzera, come in
Italia, vi erano dei problemi economici.”
(VI DIB 29.09.2015, p. 2, allegato 2 al verbale dibattimentale).
In corso d’inchiesta l’imputato ha continuato a modificare le sue
dichiarazioni in merito ai quantitativi di cocaina che avrebbe venduto a ACPR 1,
passando dai 30/35 grammi citati, ai 35/40 grammi del primo suo verbale dinanzi
al PP (VI PP 25.03.2015, p. 4, AI 24: “ADR che io al ACPR 1 avrò venduto al
massimo 4 o 5 volte mezzo ovulo (5 gr) e un’altra volta 1 ovulo intero (10 gr).
In totale quindi al ACPR 1 dal mese di ottobre/novembre 2014 fino a circa 3
settimane fa.”), agli 80-100 grammi del verbale di Polizia del 9 aprile
2015.
(AI 105, p. 6: “In merito a ACPR 1 posso dire di averli venduto circa
80.
– 100 grammi. Questo durante il periodo fine ottobre 2014 a fine febbraio
2015.
”) e dell’inizio del verbale di confronto con ACPR 1 il 17 aprile
2015, quando ha dapprima indicato che “ammetto di aver venduto al qui
presente ACPR 1 circa 80-100 grammi di cocaina, nel periodo ottobre/novembre
2014.
fino a febbraio 2015” (VI PP confronto ACPR 1 / IM 1 17.04.2015, p. 8,
AI 122) e poi che “È vero che nel periodo di carnevale 2015 (febbraio) io ho
fornito a lui 9 ovuli da 10 grammi l’uno di cocaina e lui me ne ha riportati 4
perché secondo lui la qualità non era buona (…) Dal mese di ottobre 2014 fino a
febbraio 2015 gli ho venduto circa 80/100 grammi, compresi questi 90 grammi.
Rifacendo i calcoli e facendo presente che solo a febbraio 2015 ho fatto questa
fornitura posso dire che ho venduto al ACPR 1 circa 120/140 grammi di cocaina,
di cui 40 lui me li ha restituiti.” (VI PP confronto ACPR 1 / IM 1
17.04
, p. 11, AI 122).
L’imputato ha affermato di non sapere nulla dei 4 pacchetti da 50
grammi l’uno indicati da ACPR 1 (VI PP confronto ACPR 1 / IM 1 17.04.2015, p.
8, AI 122).
32.
I grammi di cocaina venduti a
ACPR 1 sono poi aumentati “tra 80 e 130 grammi durante il periodo da fine
ottobre a metà marzo 2015” nel VI PG 8 maggio 2015 (AI 169, p. 7) e infine
130.
grammi nel verbale di Polizia del 26 maggio 2015 (AI 186, p. 5: “Rispondo
che a ACPR 1 io ho iniziato a vendergli cocaina ad inizio novembre 2014 e gli
ho venduto circa grammi 130. Questo fino a qualche giorno prima del nostro
arresto.”) e in occasione dell’interrogatorio finale dinanzi al PP del 29
maggio 2015, quando l’imputato ha affermato:
"
Ammetto questi quantitativi con la precisazione che in questi 130
gr che ho venduto al ACPR 1 sono compresi anche i 4 ovuli che lui mi ha
restituito nel periodo fine gennaio-inizio febbraio perché secondo lui la
cocaina non era di buona qualità. Io questi 4 ovuli li ho poi consegnati di
nuovo all’__________ che me li aveva forniti e lui me ne ha riportati altri 4
da 10 gr l’uno di migliore qualità.”
(VI PP 29.5.2015, p. 4, AI 192).
Stando alle dichiarazioni dell’imputato, questi 4 ovuli che il suo
fornitore “__________” gli avrebbe cambiato, farebbero parte degli 8 ovuli
rinvenuti dalla Polizia il giorno del suo arresto (VI PP 29.05.2015, p. 4, AI
192).
33.
Dopo aver preso atto di una
telefonata intercorsa il 15 marzo 2015 alle ore 15:21:49 con ACPR 1 (allegato F
al VI PG 24.03.2015, allegato 8 al rapporto di arresto provvisorio 24.03.2015,
AI 23), nella quale quest’ultimo chiede a IM 1 “se io domani arrivo a 3 tu
mi dai un 50, puoi?” e IM 1 risponde “di si che va bene”, l’imputato
ha dapprima affermato trattarsi della vendita di “5 “buste dosi” da circa
grammi 5 lordi di cocaina cadauna” e non di “5 ovuli di cocaina da
grammi 10 l’uno” (VI PG 24.03.2015, p. 10, allegato 8 al rapporto di
arresto provvisorio 24.03.2015, AI 23).
In un verbale successivo, alla contestazione degli interroganti
che dall’analisi delle censure telefoniche risulta che vendesse ovuli, e quindi
10.
grammi di cocaina per volta, ha però ammesso:
"
Sì, lo confermo. A volta capitava che gli vendessi ovuli interi.”
(VI PG 09.04.2015, p. 7, AI 105).
34.
In occasione del dibattimento
l’imputato ha infine affermato di avere venduto in tutto circa 170/180 grammi
di cocaina, di cui 130 grammi circa a ACPR 1, compresi i 40 grammi che
quest’ultimo gli avrebbe poi restituito (VI DIB 29.09.2015, p. 3, allegato 2 al
verbale dibattimentale).
Invitato a spiegare i motivi dei continui cambiamenti di versione
in merito ai quantitativi di cocaina alienata, l’imputato ha dichiarato:
"
Ho cominciato a dire la verità siccome c’erano le prove. Preciso
che a mio vedere ACPR 1 ha indicato quantitativi più alti per vendetta, siccome
lo avevo minacciato.”
(VI DIB 29.09.2015, p. 3, allegato 2 al verbale dibattimentale).
35.
In relazione al prezzo a cui
avrebbe venduto la cocaina a ACPR 1, IM 1 ha dapprima affermato che “io
l’ovulo al ACPR 1 lo vendevo a circa CHF 600/700.- l’uno. La qualità non era
così buona.” (VI PG 25.3.2015, p. 4, AI 24), per poi indicare che “il
mezzo ovulo da 5 grammi io lo vendevo al ACPR 1 a CHF 350/400.-, mentre l’ovulo
da 10 grammi lo vendevo a CHF 650.-, visto che erano 10 grammi” (VI PP
confronto ACPR 1 / IM 1 17.4.2015, p. 10, AI 122) ed arrivare in fine ad
affermare che “A ACPR 1 facevo pagare CHF 60 – 65 al grammo.” (VI PG
26.05
, p. 5, AI 186; cfr. anche VI PP 29.05.2015, p. 3 s., AI 192).
36.
L’imputato nel suo primo
verbale ha negato di avere dato la cocaina a ACPR 1 a credito, asserendo che
questo sarebbe avvenuto in una sola occasione, tenendo a precisare di non avere
mai fatto “grandi affari” con lo stesso, siccome spesso non aveva i
soldi per pagare (VI PG 24.03.2015, p. 5, allegato 8 al rapporto di arresto
provvisorio 24.03.2015, AI 23), salvo poi dichiarare, nel suo verbale di
Polizia del 9 aprile 2015, che ACPR 1 avrebbe acquistato cocaina da lui siccome
“io davo cocaina a credito e quindi conveniva” (VI PG 09.04.2015, p. 4,
AI 105) e, in occasione di un ulteriore interrogatorio di Polizia, che ACPR 1
sarebbe ancora in debito con lui per circa CHF 1'000.00 (VI PG 09.04.2015, p.
10, AI 105), diventati CHF 1'700.00 a confronto con quest’ultimo (VI PP
confronto ACPR 1 / IM 1 17.04.2015, p. 11, AI 122) e infine CHF 1'800.00 nel
verbale di Polizia del 26 maggio 2015 (AI 186, p. 6).
37.
IM 1 ha ammesso di avere
consegnato un cellulare a ACPR 1 per gli acquisti di cocaina (VI PG 09.04.2015,
p. 8, AI 105).
38.
Confrontato alla fotografia
di __________, questi ha peraltro riferito trattarsi dell’ex ragazzo di sua
sorella __________, ammettendo che, come indicato da ACPR 1, era in effetti
stato quest’ultimo ad accompagnarlo in occasione della consegna di questo
cellulare, ma adducendo comunque che egli “non c’entra nulla in questa
storia” (VI PG 09.04.2015, p. 8, AI 105; VI PP confronto ACPR 1 / IM 1
17.04
, p. 3, AI 122).
Posto a confronto con ACPR 1, l’imputato ha dapprima dichiarato:
"
Per quanto riguarda la questione della cocaina dichiaro che il __________
è vero che mi ha accompagnato quando io mi sono incontrato con il qui presente ACPR
1.
per consegnarli cocaina ma lui non era a conoscenza di questo fatto. Il __________
rimaneva infatti sempre un po’ distante da noi due e non sapeva quello che io
facevo. Quando l’ha saputo non ha più voluto frequentarmi.
ADR che confermo che è capitato che io consegnassi il telefono al ACPR
1, la cocaina, ecc. e il __________ mi ha accompagnato ma era sempre in
disparte e non era a conoscenza di questi fatti. Questo è successo alcune volte,
non sempre tutte le volte che io fornivo la cocaina al ACPR 1.
ADR che io sappia, il __________ non ha mai fornito cocaina al ACPR
1.
”
(VI PP confronto ACPR 1 / IM 1 17.04.2015, p. 5, AI 122).
L’imputato ha tuttavia di seguito affermato essere possibile che __________
abbia fornito cocaina a ACPR 1 (VI PP confronto ACPR 1 / IM 1 17.04.2015, p. 7,
AI 122).
Confrontato alle dichiarazioni di ACPR 1, l’imputato ha comunque
negato di avergli consegnato cocaina unitamente a __________:
"
Non è vero che io e il __________ abbiamo consegnato insieme
cocaina al qui presente ACPR 1. Io voglio spiegare che in qualsiasi momento che
il __________ si vedeva con il signor ACPR 1, io non sapevo quello che loro
stavano facendo.”
(VI PP confronto ACPR 1 / IM 1 17.04.2015, p. 5, AI 122).
L’imputato ha peraltro di successivamente insinuato che potrebbe
essere stato lo stesso __________ a consegnare a ACPR 1 i 4 pacchetti di 50
grammi di cocaina l’uno:
"
Vorrei precisare che io effettivamente ho visto che il __________
ha consegnato un sacchettino di plastica, tipo quello della spesa al qui
presente ACPR 1. (…) Vorrei precisare però che io ho visto solo 1 volta il __________
consegnare un sacchetto al qui presente ACPR 1 e non 3 volte, come invece
sostiene il ACPR 1. (…)
R: Io in quel momento ho pensato che ci poteva essere anche della
cocaina. Ho presunto questo fatto. Non potevo però esserne sicuro. (…)”
(VI PP confronto ACPR 1 / IM 1 17.04.2015, p. 8 s., AI 122).
Va qui rilevato che ACPR 1 non ha mai detto che 3 dei 4 pacchetti
gli sarebbero stati consegnati da __________; come si è visto, egli ha invece
riferito che un solo pacchetto gli sarebbe stato fornito da __________ da solo,
mentre gli altri 3 glieli avrebbe consegnati direttamente IM 1, alla presenza
di __________ (cfr. supra)
L’imputato ha quindi aggiunto:
"
Io al __________ non ho chiesto niente perché volevo vedere se
vendeva cocaina al ACPR 1 dietro le mie spalle, per suo conto.”
(VI PP confronto ACPR 1 / IM 1 17.04.2015, p. 9, AI 122).
Invitato dal PP a spiegare questa sua affermazione, ha risposto in
maniera evasiva affermando che:
"
Il __________ mi aveva detto che non faceva queste cose. In
seguito però è stato arrestato, non so dove, penso per traffico di droga e
quindi mi sono fatto delle domande.”
(VI PP confronto ACPR 1 / IM 1 17.04.2015, p. 9, AI 122).
39.
Dopo avere preso visione
della trascrizione di una telefonata con ACPR 1, dalla quale l’imputato risulta
avere affermato che vendere cocaina è “il mio lavoro, per mantenere la mia
famiglia”, IM 1 ha dichiarato di avere fatto queste affermazioni unicamente
per fare “un po’ di pressione” a ACPR 1, per farsi dare i soldi per la
vendita di cocaina (VI PP 25.03.2015, p. 5, AI 24).
Interrogato a sapere quali fossero i suoi guadagni, l’imputato ha
affermato che:
"
posso quantificare i miei guadagni (in totale) per la vendita di
cocaina, da quando ho iniziato, in circa CHF 2'000.00.”
(VI PG 26.5.2015, p. 6, AI 186).
c) La testimonianza di __________
40.
__________, confrontata con
le dichiarazioni di ACPR 1, dopo avere in un primo momento asserito di non
averlo mai visto, ha spiegato:
"
Innanzitutto non ero al corrente che mio fratello IM 1 fosse
implicato in questi traffici.
Mi era venuto il dubbio che mio fratello avesse iniziato a
trafficare con la cocaina in quanto aveva iniziato a frequentare al bar __________
una persona di nome __________, __________ è il ragazzo di __________ ed abita
con lei, __________, attualmente __________ è da lei e se non sbaglio è
arrivato dalla Spagna da circa un mese.
A me non è mai piaciuto il fatto che IM 1 uscisse con __________,
in quanto lo stesso non lavorava ed era sempre in giro nei bar.
Ero venuta a conoscenza che __________ vendeva cocaina da terze
persone.
Mi avevano detto che sia lui che sua mamma trasportano ed hanno
trasportato cocaina dalla Spagna, da quanto mi avevano spiegato, gli stessi
ingeriscono gli ovuli e quando giungono in Svizzera la espellono e poi la
vendono.
Per questo motivo ho avuto il dubbio che IM 1 avesse iniziato a
vendere cocaina.
Sostanzialmente è successo che mio fratello IM 1 mi chiedesse la
mia vettura per andare in giro con __________, non so cosa facessero con la mia
vettura, ma a questo punto credo di aver capito che andavano a vendere cocaina
in giro.
Mi è successo in qualche occasione che IM 1 mi chiedesse di
accompagnarlo al bar __________ e lo lasciavo lì, poi non so cosa combinavano
sia lui che __________.”
(VI PG 27.04.2015, p. 3, AI 153).
v. L’alienazione di 26.20
grammi di cocaina a __________
(punto 1.2
dell’atto d’accusa)
41.
Per quanto attiene poi
all’imputazione di cui al punto 1.2 dell’atto d’accusa relativa all’alienazione
di 26.20 grammi di cocaina a __________, l’imputato ha sempre negato ogni
addebito, affermando di non avere mai venduto cocaina a questa persona.
a) La versione di __________
42.
Come già indicato, __________
si è presentato in Polizia il 21 novembre 2014, segnalando che quella notte,
presso il domicilio dell’amico __________, si erano presentati due cittadini
dominicani (in seguito identificati in IM 1 e __________), minacciandolo per
ottenere il pagamento della somma di CHF 800.00 da lui dovuta per l’acquisto di
1.
ovulo da 11.2 grammi di cocaina (VI PG 21.11.2014, p. 3, allegato all’AI 17).
__________ ha riferito di avere acquistato dall’imputato IM 1 10
grammi di cocaina (1 ovulo) a CHF 600.00 il 25/26 settembre 2014 a __________
nei parcheggi del bar __________, 5 grammi (mezzo ovulo) a CHF 300.00 a inizio
ottobre 2014 a __________, quartiere __________, e 11.2 grammi (1 ovulo) a CHF
800.00
verso fine ottobre a __________ vicino al “parchetto” (VI PG
21.11
, p. 3, allegato all’AI 17).
In occasione di un ulteriore suo verbale __________ ha ribadito
che:
"
la cocaina che acquistavo a IM 1 era sia in ovuli interi da 10
circa 10 grammi sia in metà ovuli” e che “L’ovulo intero lo pagato CHF
600.
—mentre che il mezzo ovuli CHF 350.—circa.” (VI PG 09.04.2015, p. 4, AI
106), ribadendo di “avere acquistato circa grammi 26.2 di cocaina a IM 1
durante il periodo settembre – ottobre 2014”.
(VI PG 09.04.2015, p. 7, AI 106).
Stando alle dichiarazioni di __________, in occasione di questi
acquisti di cocaina era presente, tranne l’ultima volta, l’amico __________ (VI
PG 09.04.2015, p. 7, AI 106).
43.
__________ ha poi aggiunto
che, tramite messaggi sul suo cellulare, IM 1 l’avrebbe minacciato per avere i
soldi per l’acquisto della cocaina:
"
Mi ha scritto messaggi dal suo cellulare (__________)
minacciandomi che se non gli avessi dato i CHF 800.--, lui si sarebbe
presentato a farmi del male a me o al mio amico.”
(VI PG 21.11.2014, p. 5, allegato all’AI 17).
A domanda a sapere come mai IM 1 fosse andato a cercarlo a casa
dell’amico __________, __________ ha risposto:
"
Rispondo che IM 1 sapeva che io stavo lì. __________ e IM 1 si
conoscevano. Questo mio amico __________ era il proprietario della VW Golf che IM
1.
ha acquistato. Io ho fatto solo il piacere di intestare tramite le targhe,
l’auto a mio nome.”
(VI PG 09.04.2015, p. 4, AI 106).
Stando alle dichiarazioni di __________, questa auto, perfettamente
funzionante, sarebbe stata venduta da __________ a IM 1 per CHF 2'500.00. Il
suo ruolo sarebbe stato quello di interprete, siccome __________ non parla
spagnolo e IM 1 non capisce la lingua italiana, ma non avrebbe guadagnato nulla
dalla transazione.
IM 1 si sarebbe poi lamentato del malfunzionamento della
sospensione posteriore destra (VI PG 09.04.2015, p. 5 s., AI 106).
In merito a questa vendita __________ ha precisato:
"
Ricordo che un giorno eravamo a __________ in Via __________
all’esterno del palazzo dove vivevo. C’ero io, __________, l’amico di __________
che conosceva IM 1 (posso dire che era il suo contatto per gli acquisti di
cocaina) e la sorella di IM 1. La discussione era che IM 1 voleva un’auto.
S’intromise la sorella di IM 1 dicendo che IM 1 voleva un’auto e che sarebbe
stato interessato. Questo amico di __________ si chiama __________ e
l’interrogante mi chiede se il cognome sia __________. Rispondo di si. (…)
Ricordo che IM 1 anziché pagare l’auto, aveva proposto a __________
se volesse, anziché denaro, ovuli di cocaina.”
(VI PG 09.04.2015, p. 6, AI 106).
44.
A confronto con l’imputato, __________
ha confermato di avere acquistato cocaina da quest’ultimo tra settembre ed
ottobre 2014, di avere ancora un debito di CHF 800.00 con lui per il pagamento
della cocaina acquistata e di essere stato per questo minacciato da lui e da e __________:
"
In merito a questo debito affermo che sono stato minacciato da IM
1.
e dal suo amico __________ (…). La minaccia di queste due persone era verbale
però se devo essere sincero non ricordo le parole che avevano usato. (…) Posso
dire che era il loro atteggiamento che mi intimoriva.”
(VI PG confronto __________ / IM 1 29.04.2015 e 4, p. 3, AI 159).
Sempre in occasione del confronto, __________ ha indicato di avere
consumato una parte della cocaina acquistata dall’imputato personalmente,
mentre una parte l’avrebbe data all’amico __________ (VI PG confronto __________
/ IM 1 29.04.2015 e 4, p. 4, AI 159).
Si rileva che __________ non ha sporto querela nei confronti di IM
1.
per il reato di minaccia.
b) La versione dell’imputato
IM 1
45.
IM 1 ha negato di avere
venduto della cocaina a __________, adducendo che il debito di CHF 800.00
sarebbe riconducibile all’acquisto della VW Golf di colore blu malfunzionante
da __________, per il quale __________ avrebbe fatto da tramite (VI PG
24.03
, p. 6, allegato 8 al rapporto di arresto provvisorio 24.03.2015, AI
23; VI PP 25.03.2015, p. 5, AI 24; VI PG 22.04.2015, p. 8, AI 137; VI PG
confronto __________ / IM 1 29.04.2015, p. 3 s., AI 159; VI PG 08.05.2015, p.
4, AI 169; VI PG 26.05.2015, p. 5, AI 186; VI PP 29.05.2015, p. 4, AI 192),
versione, questa, mantenuta pure in sede di interrogatorio dibattimentale (VI
DIB 29.09.2015, p. 3, allegato 2 al verbale dibattimentale).
In occasione del suo primo interrogatorio dinanzi al PP l’imputato
ha dichiarato:
"
R: Io al __________ non ho venduto nemmeno 1 gr di cocaina. Io
con il __________ ho avuto una discussione per l’auto che lui mi ha venduto per
CHF 800.- e che dopo una settimana era già guasta e non funzionava più. Io ho
quindi chiesto al __________ i miei soldi per questa automobile e da lì ne è
nato un litigio. Abbiamo litigato per l’automobile e non per questioni di
cocaina.”
(VI PP 25.03.2015, p. 5, AI 24).
Invitato a spiegare per quale motivo __________ dovrebbe
dichiarare in Polizia di avere acquistato cocaina da lui, coinvolgendo così
anche sé stesso nell’inchiesta penale, IM 1 ha affermato:
"
R: Secondo me lui ha detto così perché io sono domenicano e quindi
ha trovato una scusa per non restituirmi i CHF 800.- che gli avevo dato per
l’automobile. Vorrei aggiungere che per fare questa mediazione al fine di
vendermi l’auto il __________ ha ricevuto da me altri CHF 200.-, in totale
quindi ha ricevuto CHF 1'000.- da me. Io però da lui volevo indietro solo i CHF
800.
- dell’auto.”
(VI PP 25.03.2015, p. 5, AI 24).
46.
A confronto con __________ ha
poi dichiarato:
"
Io non ho mai minacciato __________. Se avere il tono della voce
alto e fermo per poter avere quanto mi spettava in denaro, allora si questa è
una minaccia. Lui mi prometteva si restituirmi il denaro ma lui continuava a
non farsi trovare ed a prendermi in giro. (…) Per questo motivo mi sono
presentato a casa di __________ dove io sapevo che __________ stava lì. Con me
c’era anche __________ che però non ha proferito parola.
Gli interroganti mi chiedono per quale motivo __________ mi doveva
dare CHF 800.--.
Rispondo che era denaro per l’acquisto di una auto che era di __________.
Io ho acquistato l’auto di __________, una VW Golf di colore blu ma che poi si
era rivelata poco funzionante dopo una settimana. Quindi io ho reclamato con __________
visto che lui mi aveva detto che mi avrebbe dato una gomma per l’inverno, una
cinta di distribuzione. (…)
(…) io mai ho venduto cocaina a __________.”
(VI PG confronto __________ / IM 1 29.04.2015, p. 3 s., AI 159).
Nel suo verbale di Polizia dell’8 maggio 2015 l’imputato ha
riferito che:
"
(…) ribadisco che io ho dato cash CHF 1'000.—in mano a __________.
Voglio solo precisare che CHF 200.—erano per le targhe e assicurazione a nome
di __________ mentre CHF 800.—era il valore dell’auto.
ADR che ho consegnato in mano a __________ la somma di CHF 1000.--
per il pagamento dell’auto targhe e assicurazione. __________, penso io, doveva
poi dare 800 CHF a __________. (…) l’auto che ho comperato l’ho data a mia
sorella __________.”
(VI PG 08.05.2015, p. 4, AI 169).
47.
In occasione del pubblico
dibattimento IM 1 ha infine confermato che lui e __________ sono andati da __________
a chiedergli dei soldi, “ma da parte mia non si trattava di una
questione di droga, ma perché doveva ridarmi i soldi della macchina, cioè CHF
800.
” (VI DIB 19.09.2015, p. 3, allegato 2 al verbale dibattimentale).
In punto al motivo per cui per cui __________ avrebbe mentito sul
suo conto l’imputato si è così espresso:
"
Lui sapeva che io vendevo a __________. Aveva un debito con me
per una macchina. È quindi facile per lui avere inventato questa cosa.”
(VI DIB 19.09.2015, p. 3, allegato 2 al verbale dibattimentale).
Va qui sottolineato che in occasione del suo primo verbale di
Polizia, l’imputato aveva indicato che l’auto in questione sarebbe stata
venduta da __________ alla compagna __________ (VI PG 24.03.2015, p. 6,
allegato 8 al rapporto di arresto provvisorio 24.03.2015, AI 23).
c) La versione di __________
48.
__________, interrogato il 28
aprile 2015 dalla Polizia in merito ai suoi rapporti con IM 1, ha spiegato:
"
Dico subito che a questo ragazzo interessava la mia auto ossia
una VW Golf 4 di colore blu. Era la mia. Lui la voleva comperare ma aveva
problemi con l’assicurazione. A questo punto si intrometteva __________ dicendo
che si sarebbe offerto lui per targarla e per pagare le fatture. Immagino che __________
pagasse le fatture e poi faceva rivalsa su questo ragazzo.
Ho quindi venduto la mia VW Golf a questo ragazzo. Mi diede CHF
700.
o 800 franchi.
(…) IM 1 mi diede CHF 800.—proprio davanti agli uffici
dell’assicurazione Zurigo di __________ a __________. Ero presente io ed __________.
Io ho consegnato la carta grigia in mano a questo ragazzo. L’auto
era intestata a me e poi credo si siano arrangiati __________ con questo
ragazzo per targarla.”
(VI PG 28.4.2015, p. 4, allegato 158 all’AI 202).
__________ ha poi aggiunto:
"
Ricordo anche che una volta __________ era andato in Polizia,
credo che fosse nel periodo che era a casa mia. __________ mi spiegò che quei
due lo avevano minacciato. __________ non mi disse per che cosa fosse stato
minacciato da quei due ragazzi. Forse gli doveva dei soldi.”
(VI PG 28.4.2015, p. 6, allegato 158 all’AI 202).
Confrontato con le dichiarazioni dell’amico __________, secondo
cui IM 1 avrebbe proposto di dargli ovuli di cocaina anziché denaro, __________
ha negato questa circostanza, ribadendo di avere ricevuto CHF 800.00 da IM 1
per la sua automobile (VI PG 28.4.2015, p. 7, allegato 158 all’AI 202).
Invitato a spiegare come mai IM 1 reclamasse da __________ la
somma di CHF per la sua VW Golf, ha dichiarato:
"
Come detto io ho consegnato auto e licenza di circolazione (carta
grigia). Ricordo ora che era capitato che dopo l’acquisto della vettura IM 1 si
presentava sotto casa per lamentarsi di qualche difetto dell’auto che mi aveva
comperato.”
(VI PG 28.04.2015, p. 9, allegato 158 all’AI 202).
d) La versione di __________
49.
Così la compagna
dell’imputato nel VI PP 24 marzo 2015 (allegato 15 al rapporto di arresto
provvisorio 24.03.2015, AI 23, p. 4 s. e 7):
"
Ricordo (…) che nel periodo ottobre, novembre, dicembre 2014 IM 1
aveva a disposizione un veicolo, una Golf di colore blu targata Ticino. Ricordo
che un giorno IM 1 giunse a casa mia a prendermi con questa auto. Mi aveva
anticipato che era riuscito a trovare una macchina. IM 1 ha una patente
dominicana ed ha sempre guidato lui questo veicolo. Io non ho la patente.
IM 1 mi precisò che il veicolo era di __________, uno svizzero che
abita a __________ vicino alla sorella di IM 1. Da quanto so non doveva pagare
nulla per qusta macchina salvo le spese di benzina.
In dicembre 2014 ha restituito il veicolo perché era scaduto il
periodo concessogli per la guida. (…)
Nel periodo in cui noi avevamo la macchina di IM 1, vi sono stati
dei problemi.
__________ ha chiesto un prestito di denaro ad IM 1. Lui voleva
Fr. 800.- Da quanto so IM 1 gli ha dato Fr. 400.- ed altri Fr. 400.- li ha dati
la __________. (…)
__________ ci ha poi denunciati, sostenendo che gli venivano fatte
delle pressioni per il denaro
Per quanto concerne la Golf so che ora è parcheggiata a casa della
__________ ed è targata a suo nome. Lei l’ha acquistata in gennaio 2015.”.
vi. Gli importi di denaro
rinvenuti presso il domicilio della compagna __________
50.
Presso il domicilio di __________,
compagna dell’imputato, dove questi si trovava al momento del suo arresto, sono
stati ritrovati e sequestrati CHF 1'750.00 e Euro 90.00 (rapporto di arresto
provvisorio 24.03.2015, AI 23).
Invitato ad illustrare l’appartenenza di questo denaro, l’imputato
ha spiegato che i franchi svizzeri sarebbero sia suoi che della compagna __________
e si tratterebbe di denaro risparmiato in vista della nascita del figlio in
comune, senza essere però in grado dire quanti di questi soldi li avrebbe messi
lui, mentre gli euro sarebbero tutti di sua proprietà (VI PG 24.03.2015, p. 4,
allegato 8 al rapporto di arresto provvisorio 24.03.2015, AI 23; VI PP
25.03
, p. 4, AI 24).
In merito alla provenienza della sua parte di denaro, l’imputato
ha indicato trattarsi di soldi provenienti da sue attività lavorative in nero
in Italia e in Svizzera (VI PP 25.03.2015, p. 4, AI 24).
51.
Stando alle prime
dichiarazioni di __________, la somma di CHF 1'000.00 sarebbe sua e si
tratterebbe di suoi risparmi in visione della nascita del figlio, mentre la
rimanenza del denaro apparterrebbe al compagno (VI PG 24.03.2015, p. 2,
allegato 15 al rapporto di arresto provvisorio 24.03.2015, AI 23).
Nel medesimo verbale, tuttavia, la donna ha poi indicato che anche
gli Euro 90.00 sarebbero suoi, un regalo della nonna di suo figlio. Solo CHF
750.00
sarebbero quindi di spettanza dell’imputato (VI PG 24.03.2015, p. 6,
allegato 15 al rapporto di arresto provvisorio 24.03.2015, AI 23).
B. Convincimento della
Corte
52.
Per quanto attiene ai
quantitativi di cocaina alienati dal prevenuto, la Corte ha ritenuto corretti
quelli indicati nell’atto d’accusa, pur essendo perfettamente consapevole che
in casi di questo genere non è possibile ricostruire al grammo il quantitativo
di sostanza venduto.
La Corte ha quindi ritenuto responsabile IM 1 dell’alienazione di
complessivi 597.70 di cocaina, sia singolarmente, sia in correità con __________.
Tale conclusione è fondata sulle chiamate di correo fornite da __________
e soprattutto da ACPR 1.
53.
Come indicato dalla pubblica
accusa, si tratta di chiamate di correo perfettamente vestite, ribadite con
linearità nel corso dell’inchiesta, mantenute pure a confronto e del tutto
disinteressate, considerato che con le proprie dichiarazioni ACPR 1 e __________
hanno aggravato la loro stessa posizione processuale.
ACPR 1 è peraltro parso sincero anche quando ha chiamato fuori
dalla storia legata agli stupefacenti la sorella dell’imputato.
Al contrario, come emerge dagli stralci di verbale sopra
riportati, l’imputato ha più volte cambiato versione, apparendo incostante e
non lineare, perdendo quindi ogni credibilità, come giustamente evidenziato
dalla pubblica accusa in sede di arringa.
IM 1 ha ammesso fatti e circostanze solo quando confrontato con
risultanze oggettive, arrivando per esempio ad affermare – per quanto riguarda
gli 80 grammi rinvenuti nascosti nel muro – che in ogni caso attraverso
l’analisi del DNA si sarebbe potuto risalire a lui.
Ancora in aula l’imputato ha indicato di avere “cominciato a
dire la verità siccome c’erano le prove” (VI DIB 29.09.2015, p. 3, allegato
2.
al verbale dibattimentale).
54.
Ne discende che ACPR 1 e __________
devono essere creduti non solo quando riferiscono dei quantitativi, in modo
preciso, ma pure quando indicano che IM 1 e __________ agivano insieme.
La Corte, oltre che sulle chiamate di correo, le responsabilità dell’imputato
emerge pure da fatti da egli ammessi e da riscontri oggettivi.
55.
In primo luogo, il fatto che
l’imputato avesse a disposizione 80 grammi di cocaina nascosti in un pertugio è
significativo del fatto che non vendeva pochi grammi alla volta. Non appare
infatti verosimile che egli potesse avere a disposizione in una sola volta
complessivamente oltre la metà di tutto il quantitativo che a suo dire avrebbe
alienato in oltre 9 mesi.
La consegna del telefono a ACPR 1 indica poi chiaramente che si
trattava di un ottimo cliente, di un cliente privilegiato, circostanza, questa,
che trova riscontro nelle frequenti vendite a credito.
Quale ulteriore elemento da considerare vi sono gli invii di
denaro all’estero, il cui ammontare rappresenta evidentemente l’utile netto
della vendita, dedotto il costo d’acquisto ed il denaro utilizzato per vivere.
Come sopra riportato, lo stesso imputato ha poi indicato che
quello di trafficante di cocaina era il “suo lavoro”.
In fine, si rileva che IM 1 e __________ si sono recati assieme a
chiedere soldi a __________.
56.
La Corte ha esaminato
l’argomentazione difensiva relativa al denaro, concludendo tuttavia che
l’indicazione di CHF 7'000.00/8'000.00 si riferisce ad una fornitura di
dicembre, come lo stesso ACPR 1 ha avuto modo di spiegare, ciò che rappresenta
solo una parte dello stupefacente ricevuto.
57.
L’infrazione aggravata alla
LF sugli stupefacenti è quindi stata confermata.
V) Imputazione di
riciclaggio di denaro (punto 2 dell’atto d’accusa)
58.
L’atto d’accusa imputa a IM 1
il reato di riciclaggio di denaro, per avere inviato a __________, in 9
occasioni, tramite le agenzie __________, CHF 2'643.85 a favore della madre di
suo figlio __________, di suo padre __________ e di sua sorella __________, CHF
655.10
a favore di __________ e __________ e per avere consegnato alla compagna
__________ almeno complessivi CHF 1'200.00 per le spese di economia domestica,
sapendo che detto denaro proveniva dalla vendita di cocaina da lui operata.
59.
In occasione della
perquisizione dell’appartamento di __________ sono state trovate due tessere
della __________, agenzia preposta all’invio di denaro all’estero, una
intestata a __________ e l’altra, ritrovata in una tasca della giacca
dell’imputato, a nome di sua sorella __________ (rapporto d’inchiesta di
Polizia Giudiziaria 09.06.2015, p. 10 s., AI 202).
a) Gli invii di denaro
effettuati con la tessera __________ intestata a __________ e la consegna di
CHF 1'200.00 a quest’ultima
60.
Dalla documentazione inoltrata
dalla __________ GmbH di __________ (AI 103) e dalla __________ SA di __________
(AI 109), risulta che con la tessera __________ intestata a __________ sono
stati effettuati diversi invii di denaro all’estero, in particolare nella
Repubblica Dominicana.
Interrogata una prima volta dalla Polizia il 16 aprile 2015, la
compagna dell’imputato ha dichiarato di inviare ogni mese del denaro a suo
padre __________ così come anche ad amici e parenti; sarebbe anche capitato che
la cugina __________ le chiedesse di inviare denaro a qualcuno (VI PG
16.04
, p. 2, AI 119).
A domanda del PP a sapere se avesse inviato denaro per conto del
compagno IM 1, __________ ha risposto affermativamente:
"
(…) mi è capitato di inviare denaro al figlio di IM 1 che abita a
__________. Mi spiego meglio inviavo denaro mio per aiutare il figlio di IM 1.
Chiaramente il mio denaro che inviavo al figlio di IM 1 era a nome della
mamma, ex compagna di IM 1 che, credo, si chiami __________. Non credo però che
il nome di invio che dovevo dare all’agenzia sia questo.”
(VI PG 16.04.2015, p. 2, AI 119).
61.
Dopo aver preso visione della
citata documentazione relativa agli invii di denaro all’estero (allegato doc. A
al VI PG 16.04.2015, AI 119), __________ ha riconosciuto parte delle persone
cui è stato inviato denaro.
Invitata a spiegare come mai in precedenza avesse dichiarato di
avere inviato più volte denaro alla ex compagna dell’imputato per il figlio,
mentre risulterebbe un unico invio a nome di __________, __________ non ha
saputo dare risposta, giungendo a dichiarare, contrariamente a quanto affermato
in precedenza nel medesimo verbale, che non sarebbe mai successo che IM 1 le
chiedesse di inviare denaro per suo conto (VI PG 16.04.2015, p. 3, AI 119).
62.
Nel suo verbale del 24 marzo
2015.
__________ ha infine affermato:
"
Come mi viene chiesto rispondo che regolarmente, una volta al
mese, invio denaro a mio padre __________. Lui necessita di medicamenti ed è
ammalato. In media gli mando 200.- / 250.- Fr ma può essere anche di più.
Ho anche inviato denaro alla madre del figlio di IM 1, nome che
non ricordo ma a __________. È successo 4-5 volte in tutto per un ammontare di
Fr 200.- /300.- alla volta. La cifra dipende dal cambio.”
(VI PG 24.03.2015, p. 7, allegato 15 al rapporto di arresto
provvisorio 24.03.2015, AI 23).
Alla domanda a sapere come si mantenesse IM 1, la compagna ha
risposto:
"
Rispondo che alle volte sono io che gli consegno del denaro se
gli serve, e poi gli consegno ogni tanto Fr 200 o 250.- da versare a suo figlio
a __________.”
(VI PG 24.03.2015, p. 3, allegato 15 al rapporto di arresto
provvisorio 24.03.2015, AI 23).
63.
Va al proposito evidenziato
che con la tessera __________ intestata a __________, la quale ha dichiarato di
avere un’entrata di circa CHF 3'500.00 mensili (denaro con cui pagherebbe tutte
le spese di casa, tra cui l’affitto di CHF 1'000.00, la scuola privata del
figlio e provvederebbe praticamente al mantenimento del compagno IM 1,
affermando di arrivare quindi ogni tanto a fine mese senza soldi, motivo per
cui subentrerebbe la madre o la Banca __________ di __________ per un prestito,
cfr. VI PG 16.04.2015, p. 2, AI 119; VI PG 24.03.2015, p. 2 s. e 8, allegato 15
al rapporto di arresto provvisorio 24.03.2015, AI 23), sono stati effettuati
invii di denaro all’estero per un totale di CHF 13'974.64 nel periodo dicembre
2013.
(a parte un primo invio nel gennaio 2011) – maggio 2014 (AI 203 e 209).
64.
Alla domanda a sapere se
avesse inviato denaro all’estero, IM 1 dal canto suo ha dapprima risposto:
"
no perché io non potevo però è successo che avevo chiesto a __________
di mandare del denaro a mio figlio a __________. Non posso quantificare quante
volte ho chiesto a __________ di inviare denaro. Voglio precisare che il denaro
che inviava __________ alla mamma di mio figlio non era denaro mio ma di __________
(questo non sempre).”
(VI PG 22.04.2015, p. 4, AI 137).
Nel verbale del 29 maggio 2015 dinanzi al PP l’imputato ha
dichiarato:
"
(…) io ho fatto fare invii di denaro all’estero, (…) tramite la __________,
(…) alla mia compagna __________. Si trattava di denaro spedito a __________. A
volte io davo denaro alla mia compagna per spedire all’estero, altre volte
invece lei eseguiva spedizioni con denaro suo.”
(VI PP 29.05.2015, p. 6, AI 192).
IM 1 ha affermato che “__________è la mamma di mio figlio __________.
__________ è mio papà. __________ è mia sorella.”, negando per contro di
conoscere __________ e __________ (VI PG 22.04.2015, p. 5, AI 137). Tutti gli
invii estinati a __________ sono quindi – a suo dire – a lui riconducibili (VI
PG 22.04.2015, p. 4, AI 137).
Relativamente a tali invii, l’imputato ha affermato che:
"
(…) ricordo che una volta le avevo inviato una somma un po’ alta.
Credo che fossero circa Euro 700.--. Era denaro che avevo guadagnato in Italia
lavorando in un ristorante. Credo che fosse tra luglio e settembre 2014.
(VI PG 22.4.2015, p. 6, AI 137).
A domanda del PP a sapere se avesse spedito all’estero il denaro
guadagnato con la vendita di cocaina ha risposto:
"
i soldi che guadagnavo dalle vendite di cocaina si usavano sia
per mandare all’estero che per mandare avanti la casa a __________.”
(VI PG 22.04.2015, p. 4, AI 137).
Circostanza, questa, ribadita da IM 1 in occasione del verbale di
Polizia del 26 maggio 2015, quando ha indicato che i circa CHF 2'000.00
guadagnati con la vendita di cocaina sarebbero stati utilizzati “sia per
mandare soldi a mio figlio a __________, sia per vivere qua con __________ e
sua figlio.” (VI PG 26.05.2015, p. 6, AI 186).
In occasione di un ulteriore suo interrogatorio di Polizia,
l’imputato ha dichiarato di avere iniziato ad inviare denaro all’estero a
maggio/giugno 2014 e di averne inviato unicamente alla madre di suo figlio, __________.
Stando alle sue dichiarazioni, “gli invii di denaro comprendevano denaro da
me guadagnato lavorando qua in nero e per il mio lavoro in nero in Italia. Non
era denaro per la vendita di cocaina. Non avevo ancora iniziato.” (VI PG
08.05
, p. 8, AI 169).
65.
L’imputato non è stato in
grado di quantificare quanto denaro provento delle vendite di cocaina avesse
inviato all’estero, affermando comunque di avere iniziato a vendere cocaina
unicamente a fine ottobre/inizio novembre 2014, motivo per cui i soldi inviati
precedentemente non sarebbero provento dello spaccio, ma proverrebbero dal
lavoro svolto in Italia (VI PG 22.04.2015, p. 4, AI 137; VI PP 29.05.2015, p.
6, AI 192; VI DIB 19.09.2015, p. 4, allegato 2 al verbale dibattimentale).
In occasione del suo interrogatorio finale IM 1 ha affermato:
"
Come ho detto io ho iniziato a spacciare cocaina da fine
ottobre-inizio novembre 2014 e da quella data si può vedere quello che ho
trasmesso all’estero e che ho dato alla mia compagna __________ per trasmettere
all’estero. Non sono in grado di fare una valutazione riguardo quanto denaro
provento di spaccio di cocaina ho trasmesso all’estero.”
(VI PP 29.05.2015, p. 6, AI 192).
Nel medesimo verbale l’imputato ha confermato che i 5 invii di
denaro a __________ per complessivi CHF 1'961.65 li avrebbe fatti fare alla
compagna __________ e che a volte le consegnava lui il denaro per gli invii,
mentre altre era lei ad anticipare i soldi (VI PP 29.5.2015, p. 8, AI 192),
riferendo che:
"
Rilevo dall’attestazione __________ che mi è stata mostrata che
il primo invio di CHF 366.17 a __________ è avvenuto il 03.07.2014. Trattasi di
fondi miei che non provengono da traffico di cocaina.
Per quanto riguarda l’importo di CHF 154.44 del 12.08.2014
dichiaro che non è provento di traffico di stupefacenti.
La stessa cosa vale per l’invio di CHF 861.- del 06.09.2014.
Per quanto riguarda l’invio di CHF 312.- di data 13.02.2015
dichiaro che può darsi trattarsi di denaro provento di cocaina che io ho
spedito alla madre di mio figlio. Dico questo poiché la data coincide con
quella in cui io avevo già iniziato a spacciare.
Dopo avere esaminato la tabella dichiaro pure che può darsi che
l’invio di CHF 150.- a favore di __________ (mia sorella) avvenuto il
15.12.2014
sia pure avvenuto con denaro provento da spaccio di cocaina.
Lo stesso dicasi per il versamento di CHF 108-. Avvenuto il
07.01.2015
sempre a __________.
Idem per l’invio di CHF 312.- sempre a __________ avvenuto il
20.03.2015
ADR che tutto il denaro che io ho inviato a partir dal novembre
2014.
alla madre di mio figlio può darsi che sia provento di traffico di
cocaina.”
(VI PP 29.5.2015, p. 8, AI 192).
66.
In occasione
dell’interrogatorio dibattimentale l’imputato ha in fine ribadito:
"
Non lo so dire con precisione, ma posso confermare che ho
iniziato a fine novembre ad inviare soldi provenienti dal traffico di cocaina
ai miei famigliari. Quindi per il totale si tratta di sommare gli invii da fine
novembre in poi.”
(VI DIB 19.09.2015, p. 4, allegato 2 al verbale dibattimentale).
Invitato a quantificare il denaro provento della vendita di cocaina
consegnato alla compagna __________ per contribuire alle spese domestiche, IM 1
non ha saputo indicare una cifra precisa, ammettendo comunque, dinanzi al PP,
che potrebbe trattarsi di CHF 300.00 al mese per un periodo di almeno 4 mesi
(novembre 1014 – febbraio 2015), per un totale di CHF 1'200.00 (VI PP
29.5
, p. 6, AI 192); di contro, il denaro consegnato prima del mese di
novembre sarebbe stato frutto del suo lavoro in Italia (cfr. VI DIB 19.09.2015,
p. 5, allegato 2 al verbale dibattimentale).
b) Gli invii di denaro
effettuati con la tessera __________ intestata a __________
67.
Con la tessera __________
intestata a __________, figurano essere stati eseguiti 3 invii all’estero, per
complessivi CHF 798.20, a favore di __________, e meglio un primo invio di CHF
236.20
il 22 aprile 2014, un secondo di CHF 250.00 il 21 maggio 2014 e un terzo
invio di CHF 312.00 il 24 giugno 2014 (AI 160).
IM 1 ha rilasciato le seguenti dichiarazioni al proposito:
"
Rispondo che non è la mia ma quella di mia sorella __________.
Posso precisare che questa tessera era stata da me utilizzata fino a quando ho
poi ho conosciuto __________. Io ho utilizzato questa tessera per mandare
denaro all’estero.
Preciso che se la Polizia verifica gli invii di denaro con la tessera
__________ ritrovata nel mio portafoglio risulterà che è stata __________ a
spedire denaro. Però fisicamente ero io che andavo all’agenzia ad inviare i
soldi. Voglio precisare che tutti gli invii destinati a __________ a __________
sono i miei perché è la mamma di mio figlio, come detto sopra.
Gli altri invii non sono i miei. Io ho fatto invii solo a __________.”
(VI PG 22.04.2015, p. 4, AI 137).
Così l’imputato nel verbale di interrogatorio finale:
"
Come ho già spiegato nei precedenti verbali io avevo la tessera __________
di mia sorella __________. Quelle tre o quattro volte che ho inviato io
personalmente il denaro con la tessera di mia sorella l’ho fatto perché non
avevo altro modo di spedire denaro all’estero.” (…) Mi è stata data la
possibilità di esaminare l’estratto __________ e vedo che questi versamenti
sono stati fatti nel periodo aprile-giugno 2014, vale a dire prima che io
iniziassi a spacciare cocaina. Secondo me quindi questo denaro non è provento
di vendita di cocaina. Aggiungo che quando sono arrivato in Ticino, io avevo
con me ancora del denaro provento di lavoro “in nero” in Italia. Ho quindi
utilizzato questo denaro per spedire i soldi alla madre di mio figlio.”
(VI PP 29.05.2015, p. 6 e 7, AI 192).
68.
__________ dal canto suo ha
dichiarato:
"
Mi viene chiesto se ho inviato denaro all’estero per conto di IM
1.
e da parte mia rispondo che forse una volta mi aveva chiesto, ma non ricordo
più esattamente, comunque se è successo è successo in una sola occasione.” (VI
PG 27.04.2015, p. 3, AI 153).
69.
Ai sensi dell’art. 305bis CP
chi compie un atto suscettibile di vanificare l’accertamento dell’origine, il
ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere
che provengono da un crimine. Il reato di riciclaggio di denaro, punibile con
la detenzione sino a tre anni o con una pena pecuniaria, ha per fine la
sottrazione all’autorità penale del provento di un crimine. Si tratta di
un’infrazione di esposizione a pericolo astratto, il comportamento è dunque
punibile a questo titolo anche laddove l’atto vanificatorio non abbia raggiunto
il suo scopo (DTF 127 IV 20 consid. 3; 119 IV 59 consid. 2e; STF 6B_900/2009
del 21 ottobre 2010 consid. 4.2;6B_334/2007 dell’11 ottobre 2007, consid.
7.1
).
Secondo la giurisprudenza e la dottrina dominante, ogni
trasferimento di denaro all'estero costituisce un atto suscettibile di
vanificare l’accertamento dell’origine di valori patrimoniali. Ciò vale anche
per ogni operazione di trasferimento di valori patrimoniali all’estero da un
conto ad un altro conto, ed anche in presenza della tracciabilità delle
operazioni (DTF 127 IV 20 consid. 3b; STF 6B_643/2012 dell’11 marzo 2013
consid. 5.2; STF 6B_88/2009 del 29 ottobre 2009 consid. 4.3; Trechsel / Pieth,
Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2a ed., Zurigo 2013, n. 18 ad
art. 305 bis; Pieth in Basler Kommentar II, 3a ed., Basilea 2013, n. 49 e rif.
ad art. 305bis; Schmid/Ackermann/Arzt/Bernasconi/de Capitani, Kommentar
Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, Band I, Zurigo 1998, p.
523).
È atto suscettibile di vanificare l’accertamento dell’origine, il
ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali ai sensi dell’art. 305bis CP
anche il cambio di denaro sia che si tratti di conversione di banconote in
valuta estera, sia che si tratti di sostituzione di banconote in altre di
differente taglio della stessa valuta (DTF 136 IV 188 consid. 6.1; STF
6B_879/2013 del 18.11.2013 consid. 1.1.; Pieth in Basler Kommentar, Strafrecht
II, 3. ed., Basilea 2013, n. 44 ad art. 305bis, p. 270).
Il reato di riciclaggio di denaro, di contro, non si realizza nei
casi di distruzione o consumo del provento di un crimine. L’art. 305bis CP è,
infatti, volto a perseguire l’agire di chi provvede a ripulire il denaro
derivante da un’attività criminale per poi poterlo riutilizzare, ciò che non si
verifica nei suddetti casi (Sentenza CARP 72.2014.98 dell’11 settembre 2014;
Pieth in Basler Kommentar, Strafrecht II, 3 ed., Basilea 2013, n. 45 ad art.
305bis, p. 2701; Corboz, Les infractions en droit suisse, Volume II, 3 ed.,
Berna 2010, ad art. 305 bis CP, n. 6, pag. 636).
Dal profilo soggettivo, l’autore deve avere agito intenzionalmente
o per dolo eventuale. Egli deve volere o accettare che il comportamento che
decide di adottare sia proprio a cagionare l’atto previsto dall’art. 305bis CP.
Deve, inoltre, sapere o presumere che il valore patrimoniale di cui dispone
proviene da un crimine. A questo proposito, è sufficiente che abbia conoscenza
delle circostanze di fatto che destano in lui il sospetto sulla provenienza
criminale del denaro e che abbia accettato tale eventualità (DTF 122 IV 211
consid. 2e; DTF 119 IV 242 consid. 2b; STF 6B_879/2013 del 18.11.2013 consid.
2.
)
70.
Nello specifico, il reato di
riciclaggio è stato ritenuto dato per i punti 2.1 e 2.2 dell’atto d’accusa.
IM 1 non aveva fonti di reddito e per vivere in Svizzera ha potuto
fare conto unicamente sull’aiuto della compagna. Ciò malgrado, è riuscito ad
inviare importanti somme di denaro all’estero. Somme la cui origine può essere
unicamente quella della vendita di cocaina.
Si rileva al proposito che il reato risulta perfezionato mediante
l’invio del denaro all’estero e ciò a prescindere dal motivo per cui l’autore
ha proceduto in tal modo. Neppure l’invio di denaro a propri famigliari può
essere ritenuto un motivo onorevole ai sensi dell’art. 48 lett. 4 cifra 1 CP.
71.
Di contro, la Corte non ha
ritenuto configurare il reato di cui all’art. 305bis CP il denaro che
l’imputato ha consegnato alla propria compagna per il sostentamento. A tale
proposito si rileva che la Corte di appello e di revisione penale ha confermato
che il reato di riciclaggio di denaro non si realizza nel caso di consumo del
provento di un crimine (Sentenza CARP 72.2014.98 dell’11 settembre 2014).
VI) Imputazione di ripetuta
coazione, in subordine ripetuta minaccia (punto 3 dell’atto d’accusa)
72.
Il Procuratore pubblico ha
infine imputato a IM 1 il reato di ripetuta coazione, subordinatamente ripetuta
minaccia, per avere minacciato in più occasioni ACPR 1, sia di persona
(assumendo atteggiamenti intimidatori ed affermando di “conoscere la sua
ragazza”, di “sapere dove abita”, minacciando di “fracassargli le
ossa”, mostrandogli la fotografia di una persona ferita che, a suo dire,
sarebbe stata da loro picchiata), sia telefonicamente (dicendogli “ti
ammazzo”, “ti brucio la casa” e “sarò sempre pericoloso se non
fai il bravo”), al fine di indurlo a saldare i debiti da lui contratti per
i suoi acquisti di cocaina, tuttora scoperti.
73.
Le responsabilità di IM 1 per
questi fatti emergono dalle di lui ammissioni, dalle dichiarazioni
dell’accusatore privato ACPR 1, il quale in occasione del verbale di Polizia
del 2 marzo 2015 (allegato 1 all’AI 1, p. 4) ha sporto querela nei confronti
dell’imputato per minaccia, e, per quanto riguarda le minacce telefoniche,
dalla presenza di puntuali prove materiali, ovvero le telefonate del 14 marzo
2015, ore 18:14:11 e 18:23:36 agli atti (allegato H al VI PG IM 1 09.04.2015,
AI 105).
Giova qui porre in evidenza la trascrizione della telefonata del
14.
marzo 2015, ore 18:14:11:
"
B. bon comunque io vado a casa tua stasera e
faccio..incomprensibile
A: ..incomprensibile
B: no tu lasciami i 700 franchi oggi. Io non ti devo picchiare,
non sei un bambino.
A. ehh no io non mi fido
B. no tranquillo, io vado a casa tua comunque, sei lì o non sei
lì, tranquillo, fa niente
A: e cosa fai, scusa?
B: non lo so
A: mi bruci la casa?
B: io non ho detto questo, tranquillo!
A: ahh no, cosa mi hai detto? Che mi ammazzi, che mi ammazzi, che
mi bruci la casa. Amico, sei impazzito? Dici queste cose? Che mi ammazzi, che
mi bruci la casa”.
74.
Interrogato dal PP, IM 1 ha
dichiarato di avere minacciato ACPR 1 per fargli un po’ di pressione per avere
i suoi soldi per la cocaina, tenendo a precisare che in ogni caso non gli
avrebbe mai fatto del male (VI PG 09.04.2015, p. 9, AI 105; VI PP confronto ACPR
1.
/ IM 1 17.04.2015, p. 13, AI 122).
Nell’ambito dell’interrogatorio dibattimentale, l’imputato si è
così espresso in punto allo scopo delle sue minacce nei confronti
dell’accusatore privato:
"
Perché aveva un debito di 1'700.00/1'800.00 con me legati alla
cocaina e non voleva restituirmeli. Io da parte mia avevo dei debiti con le
persone che mi avevano venduto la cocaina, le quali mi facevano pressione
affinché pagassi.
ADR che è giusto dire che ho cercato di fare pressione a ACPR 1
affinché mi pagasse, ma questo non è servito perché i soldi non me li ha mai
dati.”
(VI DIB 29.09.2015, p. 5, allegato 2 al verbale dibattimentale).
75.
Dal canto suo, ACPR 1 ha riferito
di avere avuto paura a seguito di queste minacce:
"
R: Certo, ne ho avuta tanta. L’ambiente dei domenicani e albanesi
della droga è molto pericoloso e non si scherza. Io ho avuto seriamente molta
paura, tanto è vero che mi sono recato in Polizia a fare la denuncia.
Altrimenti non l’avrei fatta, visto che ero dentro fino al collo. Dopo che ho
visto questa foto con la persona che era stata picchiata, non ho capito più
nulla. In seguito la Polizia mi ha riferito che questa foto raffigurava il __________,
sfigurato in volto per una caduta da un balcone a seguito di una fuga.
ADR che io non avevo tanto paura del qui presente IM 1 ma dei suoi
“amici”. Penso che anche l’IM 1 veniva minacciato dai suoi “amici” se non
avesse pagato a sua volta la droga che qualcuno gli avrà fornito.”
(VI PP confronto ACPR 1 / IM 1 17.4.2015, p. 13, AI 122).
76.
Giusta l’art. 181 CP, si
rende colpevole di coazione chiunque, usando violenza o minaccia di grave danno
contro una persona, o intralciando in altro modo la libertà d'agire di lei, la
costringe a fare, omettere o tollerare un atto.
Protetta dalla legge è la libertà d’azione e di decisione della vittima (DTF
129.
IV 6 consid. 2.1).
La coazione è un’infrazione di risultato (Stratenwerth/Jenny, BT
I, § 5 n. 3), che si perfeziona nel momento in cui la vittima ha dovuto
iniziare a fare o a subire quanto l'autore voleva, cioè quando quest'ultimo ha
posto in essere un mezzo di pressione che ha influito sulla formazione di
volontà della vittima (Rep. 1999, 333). In altre parole, perché la coazione sia
consumata, è necessario che la vittima, sotto l’effetto del mezzo coercitivo
illecito, cominci a modificare il suo comportamento, subendo così l’influenza
voluta dall’autore (DTF 129 IV 270 consid. 2.7; Corboz, Les infractions en droit
suisse, vol. I, 3. ed., Stämpfli Verlag AG, Berna 2010, n. 34 ad art. 181).Una
promessa orale data senza convinzione non è sufficiente (DTF 105 IV 123 consid.
c; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3. ed., Stämpfli Verlag AG,
Berna 2010, n. 34 ad art. 181).
La minaccia è uno strumento di pressione psicologica consistente
nel prospettare un danno, lasciando intendere che la sua realizzazione dipenda
dalla volontà dell'autore. Non è tuttavia necessario che questi possa
effettivamente condizionare il verificarsi del danno (DTF
117.
IV 445 consid. 2b; 106
IV 125 consid. 2a) né che abbia la reale volontà di mettere in pratica la
sua minaccia (DTF
105.
IV 120 consid. 2a).
Anche intralciare "in altro modo la libertà d'agire" della vittima
può adempiere la fattispecie di coazione. Questa formulazione generale deve
essere interpretata in modo restrittivo. Non è sufficiente una pressione
qualsiasi. Al contrario, come per la violenza e la minaccia di grave danno,
“l’altro modo” deve essere un mezzo coercitivo capace di impressionare una
persona di media sensibilità e atto a intralciarla in modo sostanziale nella
sua libertà di decisione o d'azione. In altre parole, deve trattarsi di mezzi
coercitivi che, per la loro intensità e il loro effetto, sono analoghi a quelli
espressamente menzionati dalla legge (DTF
134.
IV 216 consid. 4.1 e rinvii; 129 IV 8 consid. 2.1; 119 IV 305; STF
6B_477/2007 del 17 dicembre 2008;6S.71/2003 del 26 agosto 2003 consid. 2.1;
Corboz, op. cit, ad art. 181, n. 15).
Dal profilo soggettivo il reato di coazione presuppone che
l’autore abbia agito con intenzionalità, ovvero con la consapevolezza e la
volontà di avvalersi di un mezzo coercitivo per indurre la vittima ad adottare
un determinato comportamento (DTF 96 IV 63 consid. 5). Il dolo eventuale è
sufficiente (cfr. Corboz, op. cit., ad art. 181, n. 37).
Secondo la giurisprudenza, la coazione dev'essere illecita. Ciò è
il caso laddove il mezzo o lo scopo è contrario al diritto, il mezzo è
sproporzionato rispetto al fine perseguito oppure ancora laddove un mezzo
coercitivo di per sé legale per conseguire uno scopo legittimo costituisce,
date le circostanze, un mezzo di pressione abusivo o contrario ai buoni costumi
(Donatsch, op. cit., pag. 412 e segg.; Corboz, op. cit., ad art. 181 n. 19 e
segg; DTF
129.
IV 6 consid. 3.4). Sapere se la limitazione della libertà d'agire
altrui costituisce una coazione illecita dipende dunque dall'importanza
dell'intralcio, dai mezzi utilizzati e dagli scopi perseguiti (STF 6B_477/2007
del 17 dicembre 2008 consid. 4.1; DTF
129.
IV 262 consid. 2.1 e rinvii).
77.
Nel caso concreto, la Corte
ha ritenuto realizzato il reato di coazione, ma unicamente nella forma del
tentativo.
Pacifico infatti che attraverso le sue gravi minacce l’imputato ha
voluto indurre ACPR 1 a saldare il debito per l’acquisto di cocaina, ciò che
però non è concretamente avvenuto.
Posto che la Corte ha ritenuto adempiuti i presupposti del reato
principale, non è in concreto necessario esprimersi anche sull’imputazione
subordinata di minaccia ai sensi dell’art. 180 cpv. 1 CP.
VII) Imputazione di infrazione
alla LF sugli stranieri
78.
In entrata di dibattimento,
con l’accordo delle parti, il Presidente ha esteso l’accusa nei confronti del
prevenuto al reato di infrazione alla LF sugli stranieri (soggiorno illegale e
attività lucrativa illecita) ai sensi dell’art. 115 cpv. 1 lett. b e c LStr,
per avere, a __________, dal mese di agosto 2014 al 24 marzo 2015, soggiornato
illegalmente in Svizzera, senza essere al beneficio del richiesto permesso di
soggiorno e per avere, in due o tre occasioni, esercitato senza permesso
un’attività lucrativa in Svizzera.
79.
Giusta l’art. 115 cpv. 1 LStr
è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria
chiunque soggiorna illegalmente nel nostro Paese, segnatamente dopo la scadenza
della durata del soggiorno non sottostante a permesso o del soggiorno
autorizzato (lett. b) e chi esercita senza permesso un’attività lucrativa in
Svizzera (lett. c). Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è la multa
(art. 115 cpv. 3 LStr).
80.
Per quanto attiene a questo
reato, in corso d’inchiesta l’imputato ha ammesso di avere unicamente un
permesso di soggiorno in Italia, e di risiedere in maniera stabile a __________
presso la compagna Joselin Henriquez dall’agosto 2014 (VI PP 25.03.2015, p. 3,
AI 24), salvo poi rettificare le sue dichiarazioni in occasione del pubblico
dibattimento, quando ha affermato:
"
ADR che la prima volta che sono venuto in Svizzera era maggio
2014, ma non sono rimasto a lungo, perché continuavo a tornare dalla mia
compagna in Italia e inoltre là avevo un lavoro. Sono poi tornato
definitivamente dopo essermi separato da mia moglie e dopo che il ristorante
dove lavoravo aveva chiuso. Si trattava dei mesi di agosto o settembre. Voglio
precisare che non sono mai stato in Svizzera definitivamente, ma facevo avanti
e indietro dall’Italia.”
(VI DIB 29.09.2015, p. 2, allegato 2 al verbale dibattimentale).
81.
Interrogato nel corso del
pubblico dibattimento a sapere per quale ragione sostenesse ora di avere
continuato a fare avanti e indietro dall’Italia, mentre nel corso
dell’inchiesta aveva indicato di risiedere stabilmente a __________, l’imputato
ha risposto:
"
Io ribadisco che continuavo a recarmi in Italia, sia per cercare
lavoro che per andare dal medico, siccome sono diabetico. Io non ricordo di
avere detto di essermi trasferito stabilmente a __________.”
(VI DIB 29.09.2015, p. 6, allegato 2 al verbale dibattimentale).
L’imputato ha in fine ammesso che:
"
Se il fatto di andare un paio di volte al mese in Italia rende il
mio soggiorno a __________ stabile allora è giusto” .
(VI DIB 29.09.2015, p. 6, allegato 2 al verbale dibattimentale).
82.
La circostanza secondo cui
l’imputato, dal mese di agosto 2014, risiedeva stabilmente a __________, è in
ogni caso stata confermata dalla compagna __________, la quale nel verbale del
24.
marzo 2015 si è così espressa:
"
Da agosto 2014 lui abita regolarmente da me a __________. In
pratica è sempre a casa mia ed esce solo una volta ogni tanto in Italia, forse
due volte al mese. (…) IM 1 non ha nessun permesso in Svizzera e io non l’ho
mai annunciato ne notificato.”
(VI PG 24.03.2015, p. 3, allegato 15 al rapporto di arresto
provvisorio 24.03.2015, AI 23).
83.
L’imputato ha peraltro
ammesso che:
"
Ogni tanto faccio dei lavoretti in nero, lavapiatti, ecc. in
Italia, ma anche in Svizzera. In Svizzera avrò lavorato 2 o 3 volte come
pittore, lavapiatti, ecc.”.
(VI PP 25.03.2015, p. 2, AI 24).
In aula IM 1 poi precisato:
"
In Svizzera ho lavorato solo un paio di volte aiutando come
imbianchino, guadagnando circa CHF 200.00 e aiutando come meccanico,
guadagnando un importo che non ricordo. Questi lavori li ho svolti nel periodo
luglio/agosto.”
(VI DIB 29.09.2015, p. 6, allegato 2 al verbale dibattimentale).
84.
Stante quanto precede, posto
che la sua compagna – e per finire l’imputato stesso – ha indicato che questi
riedeva stabilmente a __________, la Corte ha ritenuto realizzato il reato di
soggiorno illegale e di attività lucrativa senza autorizzazione. In
particolare, l’imputato ha iniziato a lavorare, a suo dire, nel mese di agosto
2014.
Richiamato l’art. 11 LStr, secondo cui lo straniero che intende
esercitare attività lucrativa necessita di un permesso di soggiorno
indipendentemente dalla durata dello stesso, già da quel momento egli avrebbe
necessitato di un permesso (in casu, trattandosi di cittadino dominicano, un
visto) da parte della polizia degli stranieri.
VIII) Commisurazione della pena
85.
Giusta l’art.
47.
cpv. 2 CP la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto
stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo
oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico
offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che
la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con
le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129
IV 6 consid. 6.1).
Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden),
i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere
del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di
evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di
decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità (cfr. DTF 127 IV 101
consid. 2a). In relazione a quest'ultimo criterio, occorre tener conto delle
“circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in
relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non
siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi
dell’art. 48 CP (FF 1999 1745; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2).
In quest’ambito, si inserisce l’eventuale responsabilità limitata
dell’autore. In una sentenza dell’8 marzo 2010 (DTF 136 IV 55, poi confermata
in STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010), distanziandosi dalla
giurisprudenza precedente (cfr. DTF 134 IV 132), il Tribunale federale ha,
infatti, stabilito che - contrariamente ad un’interpretazione puramente
letterale del testo dell’art. 19 cpv. 2 CP (“il giudice attenua la pena”) - la
scemata imputabilità è un elemento che ha un influsso diretto sulla colpa, la
riduzione della pena menzionata dalla norma non essendo altro che la
conseguenza di tale colpa attenuata. La scemata imputabilità va, quindi,
considerata già nella determinazione della colpa dell’autore e non - come prima
si indicava - semplicemente applicata sulla pena (DTF 136 IV 55 consid. 5.5;
STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2).
86.
Determinata, così, la colpa
globale dell’imputato (Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo
chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro
edittale, la pena ipotetica adeguata.
Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in
particolare DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una
ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati
all’autore (Täterkomponenten), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti
giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di
salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva,
ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale
così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid.
5.
; STF 6B_1092/2009 e 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2; cfr. anche
STF 6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5).
Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato
che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere
sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà
presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (messaggio del 21
settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice
penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999
1744; STF 6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008 del 14 ottobre 2008; STF
6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2; DTF 128 IV 73 consid. 4). La legge
ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di
pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV
73.
consid. 4c, 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale
permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in
ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF 6B_78/2008,6B_81/2008,
6B_90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2.,6B_370/2007 del
12.
marzo 2008 consid. 2.2,6B_14/2007 del 17 aprile 2007 consid. 5.2 e
riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II,
Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6 n. 72).
87.
In concreto, la colpa
dell’imputato è oggettivamente e soggettivamente di grado medio-grave.
Dal profilo oggettivo occorre considerare il quantitativo
relativamente importante di sostanza stupefacente alienata, a consumatori locali,
sull’arco di diversi mesi. Per fare ciò, IM 1 non ha esitato ad installarsi sul
nostro territorio in condizioni di illegalità.
Egli è stato fermato soltanto grazie all’intervento degli
inquirenti, mentre in caso contrario avrebbe proseguito la propria attività,
come dimostrato dalla cocaina che aveva già nascosto in un pertugio in vista
della vendita.
Grave è poi il tentativo di coazione posto in essere nei confronti
di un suo acquirente e ciò nell’intento di ottenere il pagamento dello
stupefacente.
88.
Dal profilo soggettivo, IM 1,
ha agito per mero scopo di lucro, al fine di guadagnare denaro rapidamente,
denotando così il proprio egoismo. A questo proposito, va sottolineato che la
sua difficile situazione economica non può essere considerata una giustificazione.
L’imputato aveva inoltre le risorse intellettuali per non cadere
nel traffico di stupefacenti.
A suo favore la Corte non ha potuto considerare particolari motivi
attenuanti. In particolare, egli non è parso voler collaborare con l’inchiesta.
Non si può poi non censurare il fatto che dopo aver parlato presso
il carcere giudiziario con la persona da lui inizialmente indicata come suo
fornitore, ha ritrattato le proprie precedenti dichiarazioni.
89.
In tale contesto, considerato
pure il concorso tra i reati, la Corte ha ritenuto adeguata alla colpa di IM 1
una pena detentiva di 2 (due) anni e 6 (sei) mesi.
90.
Quanto alla sospensione
condizionale della pena, nel caso specifico l’imputato è incensurato,
ritornando così applicabile l’art. 42 cpv. 1 CP.
In tale contesto, al fine di tenere debitamente conto della colpa,
la pena viene parzialmente sospesa, con la parte da espiare che viene fissata
in 8 (otto) mesi.
IX) Sequestri
91.
Per quel che
ne è degli importi di denaro sotto sequestro, la Corte ha ordinato il sequestro
conservativo sull’importo di Euro 90.00 a copertura di tassa e spese di
giustizia, la confisca di CHF 750.00, in quanto provento di reato, ed il
dissequestro di CHF 1‘000.00 a favore di __________.
Per il rimanente, è stato ordinato il
dissequestro di tutto quanto sotto sequestro, previa cancellazione delle
memorie dei telefoni e delle carte SIM, i cui costi sono da anticipare dagli
imputati.
X) Nota professionale del
difensore
92.
La nota
professionale dell’avv. DUF 1 è stata approvata per CHF 17'868.60, posto
che non sono stati riconosciuti i contatti del difensore con la sorella e la
compagna dell’imputato così come sono stati ridotti i tempi dei colloqui con
l’imputato, ritenuti eccessivi rispetto a quanto effettivamente necessario per
tutelare gli interessi dello stesso.
Visti gli art.: 12, 40, 42, 43, 44, 47, 49, 51, 70, 181, 305bis cpv. 1 CP;
19.
cpv. 1 lett. b, c e d, 19 cpv. 2
lett. a LStup;
115.
cpv. 1 lett. b e c LStr;
135, 268, 422 e segg. CPP e 22 TG
sulle spese;
dichiara e pronuncia:
IM 1
1.
è autore colpevole di:
1.1
infrazione aggravata alla
LF sugli stupefacenti
per avere,
a __________, __________ e __________,
nel periodo compreso tra il mese di
giugno 2014 e il 24 marzo 2015,
senza essere autorizzato e sapendo o dovendo presumere che il suo
agire poteva mettere in pericolo la salute di molte persone, acquistato, depositato,
detenuto, alienato e procurato in altro modo, complessivi 597.70 grammi di
cocaina;
1.2
riciclaggio di denaro
per avere,
a __________ e __________,
nel periodo giugno 2014 – marzo 2015,
compiuto atti suscettibili di vanificare l’accertamento
dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali che sapeva
provenire da un crimine, segnatamente per avere inviato all’estero,
personalmente e tramite terzi, denaro che sapeva essere provento delle vendite
di cocaina da lui operate, per un importo complessivo di CHF 3'298.95;
1.3
tentata coazione ripetuta
per avere,
a __________, nel periodo compreso tra il mese di gennaio e il
mese di marzo 2015,
minacciato, in più occasioni, ACPR 1, sia di persona, assumendo
atteggiamenti intimidatori ed affermando di “conoscere la sua ragazza”,
di “sapere dove abita”, minacciandolo di “fracassargli le ossa”,
mostrandogli la fotografia di una persona ferita e che, a suo dire, sarebbe
stata picchiata da lui e da __________, sia telefonicamente, dicendogli “ti
ammazzo”, e “sarò sempre pericoloso se non fai il bravo”, come
risulta dalle telefonate del 14 marzo 2015, ore 18:14 e 18:23 e ciò al fine di
indurlo a saldare i debiti da lui contratti per i suoi acquisti di cocaina
ammontanti a CHF 3'000.00, tuttora scoperti;
1.4
infrazione alla LF sugli
stranieri
per avere,
a __________, nel periodo compreso tra il mese di agosto 2014 e il
24.
marzo 2015,
soggiornato illegalmente in Svizzera, senza essere al beneficio
del richiesto permesso di soggiorno,
nonché per avere, in due o tre occasioni, esercitato senza
permesso un’attività lucrativa in Svizzera;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei
considerandi.
2.
Di conseguenza,
IM 1 è condannato
2.1
alla pena detentiva di 2
(due) anni e 6 (sei) mesi,
da
dedursi il carcere preventivo sofferto.
2.2
L’esecuzione della pena
detentiva è sospesa in ragione di 21 (ventuno) mesi, con un periodo di prova di
anni 2 (due). Per il resto è da espiare.
3.
È mantenuto il sequestro
conservativo sull’importo di Euro 90.00 a copertura di tassa e spese di
giustizia.
4.
È ordinata la confisca di
CHF 750.00 in quanto provento di reato.
5.
È ordinato il dissequestro
di CHF 1'000.00 a favore di __________.
6.
Per il rimanente, è
ordinato il dissequestro di tutto quanto sotto sequestro, previa cancellazione
delle memorie dei telefoni e delle carte SIM, i cui costi sono da anticipare
dagli imputati.
7.
La tassa di giustizia di CHF
1'000.00 e le spese procedurali sono a carico del condannato.
8.
Le spese per la difesa
d’ufficio sono sostenute dallo Stato.
8.1
La nota professionale
dell’avv. DUF 1 è approvata per CHF 17'868.60 comprensiva di onorario, spese e
IVA.
8.2
Il condannato è tenuto a
rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di CHF 17'868.60 non appena
le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC
(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero Pubblico, SERCO,
6501.
Bellinzona
- Ufficio dei Giudice dei
provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
- Sezione della Popolazione,
ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona
- Dipartimento sanità e
socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona
- Ministero Pubblico della
Confederazione, Taubenstrasse 16, 3003 Berna
- Ufficio centrale svizzero
di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna
- Ufficio di comunicazione
in materia di riciclaggio di denaro (MROS), Nussbaumstrasse 29, 3003 Berna
- Direzione del carcere
penale La Stampa, CP, 6904 Lugano
Per la Corte delle assise
criminali
Il Presidente La
vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 1'000.--
Inchiesta preliminare fr. 20'921.50
Altri disborsi (postali, tel.,
ecc.) fr. 155.55
fr. 22'077.05
============