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Decisione

72.2015.106

Infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti; riciclaggio di denarO; ripetuta coazione sub ripetuta minaccia

29 settembre 2015Italiano106 min

Source ti.ch

Fatti

i. Il deposito e la

detenzione di 114.70 grammi lordi di cocaina

destinati alla vendita (punto 1.3 dell’atto d’accusa)

14. IM 1, dopo iniziali reticenze

(VI PG 24.03.2015, p. 9, allegato 8 al rapporto di arresto provvisorio

24.03.2015, AI 23) ed in particolare dopo avere appreso dagli inquirenti che si

sarebbe proceduto ad analizzare eventuali tracce di DNA, ha ammesso

l’imputazione di cui al punto 1.3 dell’atto d’accusa, e meglio che gli 8 ovuli

di cocaina del peso totale lordo di 114.70 grammi (80.32 grammi netti)

occultati in 2 anfratti del muro adiacente la strada in Via __________ a __________

erano a lui riconducibili (VI PP 25.03.2015, p. 3, AI 24; VI PG 09.04.2015, p.

3, AI 105; VI DIB 29.09.2015, p. 4, allegato 2 al verbale dibattimentale).

L’imputato ha indicato di avere ricevuto gli ovuli tra gennaio e

febbraio 2015, indicando che inizialmente si trattava di 10 ovuli da 10 grammi

l’uno e che 2 li avrebbe venduti a ACPR 1 (VI PP 25.03.2015, p. 3, AI 24).

15. In data 30 marzo 2015 sono

stati eseguiti due prelievi della sostanza sequestrata il giorno dell’arresto

dell’imputato.

Sulla base della pesata e analisi della purezza dello stupefacente

(rapporto di pesata e analisi preliminare di sostanze stupefacenti 18.04.2015,

AI 191) questo è risultato avere una purezza compresa tra il 22,9 ed il 23.1 %.

Considerandi

ii. L’acquisto di 160/180

grammi di cocaina destinati alla vendita da

“__________” e “__________”

(punto 1.1 dell’atto d’accusa)

16.

IM 1 ha ammesso di avere

acquistato, al fine di rivenderla a terzi, almeno 160-180 grammi di cocaina nel

periodo fine ottobre 2014 – febbraio 2015, di cui almeno 60-80 grammi da tale “__________”,

cittadino africano di colore, al prezzo di CHF 47.00 al grammo, nel periodo

ottobre-dicembre 2014 e almeno 100 grammi da tale “__________”, cittadino

dominicano, al prezzo di CHF 5'000.00 (di cui versati unicamente CHF 1'800.00),

nel periodo gennaio-febbraio 2015 (VI PG 26.05.2015, p. 4 s., AI 186; VI PP

29.05

, p. 2 s. e 5, AI 192).

L’imputato ha dichiarato di avere acquistato dal cittadino

africano “__________” sia in singoli grammi che in mezzi ovuli da 5 grammi e di

avere con lui un debito di circa CHF 1'000.00 (VI PG 26.05.2015, p. 4 s., AI

186).

Per quanto riguarda “__________”, l’imputato ha riferito di

avergli pagato solo CHF 1'800.00 dei CHF 5'000.00 che gli doveva, affermando di

non sapere se gli avrebbe poi dato anche il resto, siccome “tutto dipendeva

da quanto e se ACPR 1 mi dava” (VI PG 26.05.2015, p. 4 s., AI 186).

17.

In merito agli ovuli di

cocaina occultati nel sottopasso della ferrovia zona __________ di __________, IM

1.

ha dapprima dichiarato di averli acquistati dal cittadino africano “__________”:

"

Rispondo che io sono entrato in possesso di questi ovuli di

cocaina 15-20 giorni prima del mio arresto. È stato un africano che me li aveva

consegnati (…).

Io mi ero rivolto a questa persona perché una sera, dopo la metà

di ottobre 2014, ACPR 1 si era avvicinato a me chiedendomi se “avevo qualche

cosa”. Io lo guardai e gli chiesi “cosa?”. ACPR 1 specificava “cocaina”. Io gli

dissi di no e poi ACPR 1 mi diede il suo numero di telefono. Io ero in crisi

economica. La mia compagna aveva debiti, non trovavo nessun lavoro da fare in

regola. Una persona (…) mi disse che c’era il modo di fare soldi ossia vendere

cocaina a ACPR 1. (…) Per questo motivo ho deciso di mettermi a vendere cocaina

a ACPR 1. (…)”

(VI PG 09.04.2015, p. 3 s., AI 105).

In un secondo momento ha invece affermato che questi ovuli li

avrebbe acquistati da “__________” (VI PG 09.04.2015, p. 5, AI 105; VI PG

08.05

, p. 6 e 7, AI 169).

L’imputato avrebbe iniziato ad acquistare cocaina da quest’ultimo

a gennaio-febbraio 2015, siccome “__________” se ne era andato (VI PG

09.04

, p. 5, AI 105), precisando:

"

(…) gli 8 ovuli trovati il giorno del mio arresto in Via __________

a __________ fanno parte di 10 ovuli da me acquistati a __________. La consegna

degli ovuli la colloco tra gennaio e febbraio 2015.”

(VI PG 26.05.2015, p. 6, AI 186).

18.

Quo alla cocaina venduta a ACPR

1, di cui si dirà in seguito, 20 grammi gli sarebbero stati forniti da “__________”

e il resto dal citato cittadino africano (VI PG 09.04.2015, p. 6, AI 105).

Per quanto riguarda “__________”, in occasione del suo verbale di

Polizia del 9 aprile 2015, l’imputato, lo ha identificato mediante fotografia

in __________ (VI PG 09.04.2015, p. 6, AI 105).

Messo poi a confronto con numerose telefonate intercorse con

l’utenza __________, l’imputato ha indicato trattarsi di contatti telefonici

avuti con il cugino di __________, suo intermediario con quest’ultimo per la

cocaina. L’imputato ha ammesso che in tutti i casi le telefonate erano

finalizzate alla fornitura di cocaina (VI PG 08.05.2015, p. 5 s., AI 169).

19.

A seguito di queste

dichiarazioni, il 13 maggio 2015 il PP ha emanato un mandato di cattura nei

confronti di __________.

Il 26 maggio 2015 la Polizia ha tuttavia ha segnalato che __________

era stato arrestato e collocato in una cella adiacente a quella di IM 1, il

quale avrebbe quindi avuto occasione di discutere con lui durante l’ora d’aria

(AI 185).

A partire da questo momento, l’imputato, che prima aveva

riconosciuto chiaramente __________ nella persona che gli aveva fornito la

cocaina, ha negato tale circostanza, ritrattando le sue precedenti

dichiarazioni ed affermando di essersi sbagliato, di trattarsi in realtà di un

altro “__________”, con connotati completamente differenti (VI PG 26.05.2015,

AI 186; VI PP confronto IM 1 / __________ 28.05.2015, p. 4, AI 189; VI PP

28.05

, p. 5, AI 189).

Nel suo verbale di Polizia del 26 maggio 2015 l’imputato ha

raccontato:

"

Sabato appena passato, nel passeggio di 1 ora, io ho riconosciuto

la persona mostratami in foto col nome di __________ (foto di questa persona

mostratami in un interrogatorio di Polizia). Io avevo detto a verbale davanti

alla Polizia che questo __________ (riconosciuto in foto) mi aveva venduto

circa 100 grammi di cocaina. Abbiamo parlato un po’ visto che l’ho

riconosciuto. Gli ho chiesto il perché stava in prigione. Lui mi ha detto che

c’è un tale IM 1 che dice che il gli avrei venduto circa 100 grammi di cocaina.

(…)

Questo __________, nuovamente durante l’ora di passeggio, mi

chiese: “allora sei tu che mi accusi”. Gli rispondevo: “lasciami spiegare, è un

errore, si che sono io che ti accuso ma che tu non sei la persona alla quale io

ho acquistato stupefacente. Io parlerò col mio avvocato perché non voglio

problemi. __________ mi disse. “si, parla col tuo avvocato perché nemmeno io

voglio problemi”. Ieri lunedì festivo di nuovo sono uscito a passeggio con lui

e mi chiede: “hai parlato col tuo avvocato?”. Io gli risposi: “no, perché oggi

p giornata di festa”. Poi __________ mi sollecitava a parlare col mio avvocato

e chiarire che lui non è la persona alla quale io ho acquistato la cocaina.

Poi stamattina alle ore 0800 circa di nuovo al passeggio con gli

altri detenuti questo __________ mi ha chiesto di nuovo se io ho parlato con

l’avvocato. Io ho risposto che oggi avrei potuto parlare con lui.

In merito alla persona alla quale io ho acquistato stupefacenti

confermo che non si tratta di questo __________ incontrato durante il passeggio

qua al Farera. Non è lui, io ho acquistato cocaina da un altro dominicano che

ora descrivo meglio: l’__________ alla quale io ho comperato circa 100 grammi

di cocaina ha un tatuaggio all’avambraccio sinistro. (…)

Ribadisco che l’__________ al quale ho acquistato grammi 100 di cocaina

non è __________, la persona che ho trovato qua al Farera. Lo spacciatore al

quale ho acquistato 100 grammi di cocaina si chiama __________ ma non è quello

che ho trovato qua.” (VI PG 26.05.2015, p. 4, AI 186).

Pure per quanto attiene al cugino che avrebbe funto da contatto,

l’imputato ha poi dichiarato di non essere certo che si trattasse

effettivamente del cugino (VI PP 28.05.2015, p. 8 s., AI 189).

20.

__________ dal canto suo ha

negato di avere venduto cocaina a IM 1, asserendo di non essere a conoscenza

del versamento di un acconto di CHF 1'800.00 per il pagamento dello

stupefacente (VI PG 22.05.2015, p. 3 s., allegato 52 all’AI 202; VI PP

23.05

, p. 3-5, allegato 53 all’AI 202; VI PP 28.05.2015, p. 2, 5, 7 e 11,

allegato 56 all’AI 202; VI PP confronto IM 1 / __________ 28.05.2015, p. 4, AI

189).

Lo stesso ha confermato la circostanza secondo cui si sarebbe

incontrato ed avrebbe discusso con IM 1 in occasione dell’ora d’aria, come

risulta peraltro dal “Piano passeggio” del Servizio carcerario, negando

comunque di avergli fatto pressione o di averlo minacciato affinché dichiarasse

il falso dinanzi all’autorità inquirente (VI PP 28.05.2015, p. 3-5, allegato 56

all’AI 202; VI PP confronto IM 1 / __________ 28.05.2015, p. 3, AI 189).

Dopo avere inizialmente negato che IM 1 comunicava con suo cugino __________

per le forniture di cocaina (VI PP 28.05.2015, p. 9, allegato 56 all’AI 202), a

confronto con l’imputato, ha invece affermato di avere pensato che il fornitore

di IM 1 potesse essere proprio questo suo cugino (VI PP confronto IM 1 / __________

28.05

, p. 7, AI 189).

iii. L’alienazione di 30

grammi di cocaina a __________

(punto 1.2

dell’atto d’accusa)

21.

Dopo iniziali reticenze e

dopo essere stato confrontato con le trascrizioni di 5 telefonate intercorse

tra lui e l’imputato, __________ ha dichiarato di avere acquistato da IM 1

circa 30 grammi di cocaina nel periodo dicembre 2014 – marzo 2015, e di averne

inoltre ricevuti in regalo 1.5 grammi (VI PG 30.03.2015, p. 6 e 8, AI 65), indicando

che in occasione di una delle consegne era presente anche __________ (VI PG

30.03

, p. 7, AI 65).

__________ ha indicato di avere pagato solitamente CHF 250.00 per

5.

grammi di cocaina (VI PG 30.03.2015, p. 5 s., AI 65). In un’occasione avrebbe

ricevuto 5 grammi CHF 200.00 e in un’altra 1.5 grammi a CHF 100.00 (VI PG

30.03

, p. 6 s., AI 65).

Per questi fatti il prevenuto è reo confesso, avendo egli

ammesso, in corso d’inchiesta così come in occasione del pubblico dibattimento,

di avere venduto a __________ circa 30 grammi di cocaina al prezzo di CHF

55.

/60.00 al grammo, oltre a 1.5 grammi offertigli come campione di prova (VI

PP 26.05.2015, p. 5, AI 186; VI PP 29.05.2015, p. 3, AI 192; VI PG 08.05.2015,

p. 8, AI 169; VI PG 09.04.2015, p. 5, AI 105; VI DIB 29.09.2015, p. 3, allegato

2.

al verbale dibattimentale).

iv. L’alienazione di 500

grammi di cocaina a ACPR 1 e

l’alienazione al

medesimo di 40 grammi di cocaina poi restituiti

all’imputato

(punti 1.2 e 1.4 dell’atto d’accusa)

22.

L’imputato, pur avendo

ammesso di avere venduto della cocaina a ACPR 1, ha per contro contestato sia

in corso d’inchiesta che in sede dibattimentale i quantitativi dichiarati da

quest’ultimo.

a) La versione di ACPR 1

23.

In occasione

del primo suo interrogatorio di Polizia, ACPR 1 ha indicato di avere acquistato

da 2 dominicani circa 100 grammi di cocaina dal mese di giugno 2014 al mese di

febbraio 2015, acquistando inizialmente singoli grammi per provarla, per poi

acquistare ovuli da 5 grammi alla volta al prezzo di CHF 350.00/400.00, per un

totale di CHF 6'500.00, di cui la metà pagati e il resto ancora scoperto.

Durante il carnevale di Bellinzona 2015, i due uomini gli avrebbero inoltre

dato 2 ovuli di cocaina per un totale di 20 grammi.

In merito alle circostanze in cui sarebbe avvenuto il primo

scambio di cocaina, ACPR 1 ha spiegato di avere incontrato un dominicano, che

aveva già visto in compagnia di __________, già condannato per traffico di

cocaina nel 2014 (inchiesta __________), al quale avrebbe chiesto se aveva

della cocaina da vendergli, lasciandogli il suo numero di cellulare. Dopo

qualche tempo questo personaggio, poi identificato in __________, lo avrebbe

contattato e gli avrebbe venduto qualche grammo di cocaina di pessima qualità,

motivo per cui ACPR 1 gli avrebbe detto che non ne avrebbe più acquistata. __________

gli avrebbe quindi presentato un altro dominicano, poi identificato

nell’imputato IM 1. Dopo avere provato la sua cocaina, che gli sembrava di

buona qualità, ACPR 1 avrebbe quindi iniziato ad acquistarla da lui, chiamando

un numero di cellulare sul quale ogni tanto rispondeva __________ e ogni tanto IM

1.

(VI PG 02.03.2015, p. 2 s., allegato 1 all’AI 1).

L’imputato ha riferito che

"

Questi 2 personaggi mi hanno consegnato un telefono cellulare e

mi avevano detto di usare quello per effettuare le comande e di non usare

assolutamente il mio cellulare per contattarli, al limite potevo chiamarli da

una cabina telefonica.”

(VI PG 02.03.2015, p. 3, allegato 1 all’AI 1).

24.

In occasione del suo verbale

di arresto del 24 marzo 2015, ACPR 1 ha precisato:

"

ADR che da IM 1 ho iniziato ad acquistare cocaina l’estate

scorsa, inizialmente acquistavo ovuli da 5 grammi cadauno, cioè mezzi ovuli al

prezzo di CHF 400.- ogni 5 grammi. In seguito hanno iniziato a darmi degli

ovuli interi da 10 grammi, da parte mia non avevo denaro a sufficienza per

pagare questi ovuli, ma loro me la davano a credito, sostanzialmente

all’acquisto seguente avrei dovuto consegnargli il denaro, l’ovulo da 10 grammi

lo pagavo CHF 700.- o 800.-.

A dicembre 2014 mi hanno consegnato 100 grammi di cocaina a

credito ed avevamo pattuito che avrei dovuto riconsegnarli CHF 7000.- entro 2 o

3.

settimane, da parte mia ho iniziato a saldare questo debito con loro solo

dopo circa un mese.”

(VI PG 24.03.2015, p. 4, allegato 1 al rapporto di arresto

provvisorio 24.03.2015, AI 23).

In questa occasione ACPR 1 ha dichiarato di avere acquistato da IM

1.

e __________ un quantitativo totale di almeno 300 grammi di cocaina, poi

aumentato, nel medesimo verbale a 500 grammi Dopo avere conferito con il suo

difensore, questo totale è stato subito aumentato in 500 grammi di cocaina (VI

PG 24.03.2015, p. 4 s., allegato 1 al rapporto di arresto provvisorio

24.03

, AI 23).

25.

L’imputato ha asserito a

verbale:

"

ADR che l’ultima volta che ho acquistato cocaina da IM 1 è stato

lunedì scorso (…). Quel giorno ho acquistato 50 grammi di cocaina, per essere

preciso ho consegnato al dominicano CHF 3000 in totale. (…) A IM 1 devo ancora

CHF 1700.- per un precedente acquisto di cocaina e avevo chiesto a IM 1 se

poteva darmi 50 grammi di cocaina e che gli avrei dato un anticipo e che avrei

saldato il rimanente entro fine questa settimana.”

(VI PG 24.03.2015, p. 5, allegato 1 al rapporto di arresto provvisorio

24.03

, AI 23).

26.

Nel verbale da lui sostenuto

il 10 aprile 2015, in merito al suo incontro con l’imputato e __________, ha

precisato che, dopo avergli lasciato il suo numero di cellulare in occasione

del loro primo incontro, avrebbe nuovamente incontrato quest’ultimo all’esterno

della Migros di __________, in compagnia di IM 1 e la sorella __________. Dopo

essersi avvicinato a loro, quest’ultima gli avrebbe detto di chiamare il numero

di cellulare da lei fornitogli, se intendeva acquistare cocaina (VI PG

10.04

, p. 2 s., AI 107).

ACPR 1 ha peraltro affermato che in due o tre occasioni, quando ha

acquistato cocaina da IM 1, quest’ultimo era accompagnato in macchina dalla

sorella, la quale guidava una Ford Ka ed una VW Golf di colore blu (VI PG

10.04

, p. 3, AI 107). La donna non sarebbe comunque mai scesa

dall’automobile, fermandosi a circa 20/30 metri di distanza (VI PP confronto ACPR

1.

/ IM 1 17.04.2015, p. 6, AI 122).

Anche in questo suo verbale, ACPR 1 ha ribadito di avere acquistato,

tra il mese di giugno 2014 e il mese di marzo 2015, un totale di circa 500

grammi di cocaina da __________ e IM 1, per complessivi CHF 35'000.00 (VI PG

10.04

, p. 3, AI 107), versione, questa, poi mantenuta nel corso di tutta

l’inchiesta (VI PP confronto ACPR 1 / IM 1 17.04.2015, p. 7, AI 122),

aggiungendo di essere ancora in debito di circa CHF 2'000.00 con IM 1 per

questi acquisti (VI PG 10.04.2015, p. 3, AI 107).

Su questo aspetto ACPR 1 ha precisato:

"

Inizialmente acquistavo unicamente grammetti singoli, questo

durante il mese di giugno per un totale di circa 10 grammi di cocaina, in

seguito ho iniziato ad acquistare mezzi ovuli da 5 grammi cadauno, questo da

circa metà Luglio fino a fine estate un totale di 100 grammi di cocaina, poi ho

acquistato 4 pacchetti da 50 grammi cadauno per un totale di 200 grammi di

cocaina nel periodo autunno fine 2014, per poi acquistare ovuli da 10 grammi

per ulteriori 150 grammi di cocaina, a questi vanno aggiunti una quarantina di

grammi tra regali e offerte e “prove”.

ADR che i singoli grammi li pagavo CHF 100.- cadauno, i mezzi

ovuli li pagavo mediamente CHF 400.- al pezzo, i 200 grammi confezionati a

pacchetti li pagavo CHF 700 / 800.- ogni 10 grammi, mentre gli ovuli da 10

grammi li pagavo CHF 700.-.”

La maggior parte della cocaina mi è stata consegnata a credito,

specialmente da quando ho iniziato ad acquistare mezzi ovuli.”

(VI PG 10.04.2015, p. 3, AI 107).

27.

Nel suo verbale del 10 aprile

2015, ACPR 1 ha affermato che di questi 500 grammi di cocaina, 300 grammi li

avrebbe acquistati direttamente da IM 1, mentre i rimanenti 200 grammi gli

sarebbero stati alienati da __________ (VI PG 10.04.2015, p. 5, AI 107).

Tale aspetto è poi stato ribadito da ACPR 1, precisandolo, in

occasione del confronto con l’imputato:

"

Nella fase iniziale di questa storia, vale a dire nel giugno

2014, il mio fornitore era __________. (…)

Avevo incontrato e conosciuto di vista il __________ quando lui

frequentava ancora l’__________. In seguito __________ è stato arrestato ed io

ho incontrato in giro a __________, in centro, il __________ e gli ho chiesto

se aveva qualcosa (inteso cocaina). Non ho più saputo niente e dopo circa 1

settimana ho incontrato alla Migros il __________, il qui presente IM 1 e sua

sorella (io non sapevo come si chiamasse) __________. In quel frangente mi

hanno chiamato vicino al loro tavolo e durante la discussione io chiesi loro se

avevano della cocaina. La __________ mi disse che se mi serviva cocaina potevo

rivolgermi alle altre due persone presenti in quel momento, vale a dire il __________

e il qui presente IM 1. In seguito sono stato chiamato direttamente dal __________

il quale ha cominciato a fornirmi qualche grammetto di cocaina per prova, che

io ho pagato. Da lì è iniziato tutto.

In seguito, nella prima fase di questa storia è stato il __________

a fornirmi la cocaina. Questo per circa 2 settimane, fino a quando è poi

subentrato il qui presente IM 1 a fornirmi la cocaina.

In seguito, sia il __________ che l’IM 1 mi hanno fornito cocaina,

a volte assieme, a volte invece solo uno o l’altro. (…)

(…) già nel giugno 2014 il __________ e il qui presente IM 1, poco

alla volta, hanno iniziato a vendermi entrambi cocaina. Io confermo che quando

acquistavo cocaina o il __________ o il qui presente IM 1 c’erano. Inizialmente

era più il __________ ma poi, dopo un paio di settimane, c’era anche IM 1. La

maggior parte delle volte era il __________ che mi consegnava la cocaina. (…)

(…) quando ritiravo la cocaina inizialmente da __________, il qui

presente IM 1 era pure presente, lì vicino, assieme al __________. A volte il

qui presente IM 1 si trovava a 30 cm da noi, a volte anche 50 cm o anche 1 m.

Non portavo con me il metro ma la sostanza è che io comperavo cocaina da questi

due e loro lo sapevano. (…)

Confermo che nel primo periodo giugno 2014 ho comperato

soprattutto dal __________ qualche grammo di cocaina, circa 10 grammi. In

seguito, da metà luglio fino alla fine dell’estate ho iniziato ad acquistare

mezzi ovuli da 5 grammi cadauno, principalmente da __________ perché lui

abitava vicino a me. (…) In questa fase ribadisco che era soprattutto il __________

che mi vendeva i mezzi ovuli per un totale di circa 100 grammi. Ribadisco però

che già in questa fase, a volte, era il qui presente IM 1 che veniva a fornirmi

i mezzi ovuli. Per me i due penso lavorassero assieme.

In seguito ho acquistato 4 pacchetti da 50 grammi cadauno per un

totale di 200 grammi nel periodo fine autunno-fine 2014. A queste consegne

erano presenti sia il __________ che il qui presente IM 1. (…)

In seguito, ho ancora acquistato ovuli da 10 grammi per ulteriori

150.

grammi di cocaina, oltre ad una quarantina di grammi a valere quali regali,

“prove” e offerte varie. Anche questi acquisti, rispettivamente offerte mi sono

stati fatti dalla coppia __________ -IM 1. (…)

(…) per quanto riguarda la cocaina mi veniva fornita un po’ dal __________,

un po’ dall’IM 1 e un po’ da tutti e due insieme. Ribadisco che per quanto

riguarda i 4 pacchi da 50 grammi l’uno (cocaina sciolta avvolta in nastro

marrone/giallo), 3 pacchetti mi sono stati consegnati direttamente dal qui

presente IM 1, quando era presente il __________. Il quarto pacchetto da 50

grammi mi è stato consegnato dal __________ quando era da solo. (…)

(…) quando il __________ e il qui presente IM 1 mi hanno

consegnato questi 3 pacchetti da 50 grammi l’uno, loro due erano assieme e si

trovavano a 50 cm / 1 m di distanza l’uno dall’altro, insieme a me. (…)

Inizialmente, quando acquistavo pochi grammi venivo più che altro

fornito dal __________, ma poi sono stati entrambi a fornirmi e nell’ultimo

periodo io mi sono rifornito praticamente solo dal qui presente IM 1 perché il __________

è sparito dalla circolazione. (…)

ADR che è praticamente da gennaio 2015 che io mi rifornisco sempre

e solo dal qui presente IM 1 per la cocaina. (…)”

(VI PP confronto ACPR 1 / IM 1 17.04.2015, p. 4-10, AI 122).

28.

In occasione del suo

interrogatorio del 6 maggio 2015 ha infine ribadito:

"

Ribadisco che a partire da gennaio 2015 il __________ non lo

vedevo più in giro e il mio fornitore era praticamente solo il IM 1.”

(VI PP 06.05.2015, p. 2, AI 167).

ACPR 1 ha poi illustrato la seguente circostanza:

"

A proposito di carnevale dichiaro che in quel periodo, il qui

presente IM 1 mi ha fornito 9 ovuli da 10 grammi l’uno. 4 di questi ovuli li ho

restituiti all’IM 1 perché la qualità faceva schifo. (…)

Solo a febbraio 2015 l’IM 1 mi ha fornito 9 ovuli da 10 grammi per

carnevale. In precedenza mi aveva già fornito altra cocaina e meglio come ho

già spiegato prima.”

(VI PP confronto ACPR 1 / IM 1 17.04.2015, p. 10 s., AI 122).

Quanto alla destinazione data allo stupefacente da lui acquistato,

in Polizia ACPR 1 ha dichiarato che di questi 500 grammi di cocaina acquistata,

200.

grammi sarebbero stati da lui consumati personalmente, 100 grammi offerti

durante serate ad amici (di cui ha preferito non fare i nomi) e 200 grammi

venduti a terze persone a circa CHF 70.00 o 80.00 al grammo (VI PG 10.04.2015,

p. 5, AI 107).

Relativamente a questo aspetto, va precisato che in occasione di

un successivo suo verbale dinanzi al PP, ha ammesso di avere venduto in totale

265.

grammi della cocaina acquistata a diversi consumatori della regione.

(VI PP 6.5.2015, AI 167).

29.

Stando alle dichiarazioni di ACPR

1, per l’acquisto della cocaina da __________ e IM 1, egli avrebbe contratto

debiti per un ammontare di circa CHF 15'000.00/20'000.00, e meglio circa CHF

12'000.00 con sua madre (VI PG 10.04.2015, p. 4, AI 107), CHF 9'000.00 con tale

__________ di __________, di cui CHF 6'000.00 ricevuti nel mese di marzo 2015 e

i rimanenti CHF 3'000.00 nell’estate del 2014 (VI PG 04.05.2015, p. 3, AI 162),

CHF 1'500.00 con suo fratello, CHF 1’000.00 con __________ e altri (VI PP

06.05

, p. 2, AI 167).

Dopo avere preso atto delle dichiarazioni della madre __________,

la quale ha affermato che la somma prestata al figlio ammonterebbe al massimo a

CHF 6'000.00 (VI PP 24.04.2015, AI 151), ACPR 1 ha confermato questa

circostanza (VI PG 04.05.2015, p. 3, AI 162).

__________ dal canto suo ha contestato di avere prestato

all’imputato la somma di CHF 9'000.00, ammettendo comunque di avere prestato in

diverse occasioni soldi all’amico, per un ammontare complessivo di CHF 3'000.00

tra ottobre 2014 e marzo 2015 (VI PG 07.05.2015, AI 168). Confrontato con

queste affermazioni, ACPR 1 ha mantenuto la sua versione (VI PG 11.05.2015, AI

171).

__________, infine, ha riferito di avere prestato a ACPR 1 non più

di CHF 800.00 (VI PG 21.04.2015, p. 3, AI 127).

b) La versione dell’imputato

IM 1

30.

In occasione del suo arresto,

dopo avere preso atto della chiamata in causa di ACPR 1, IM 1 ha dapprima

negato ogni addebito (VI PG 24.03.2015, p. 5, allegato 8 al rapporto di arresto

provvisorio 24.03.2015, AI 23), salvo poi ammettere, dopo avere ascoltato la

registrazione di una telefonata intercorsa tra lui e ACPR 1 il 14 marzo 2015

alle ore 18:23:36 e dopo avere avuto la possibilità di conferire con il suo

difensore, di avergli venduto, da ottobre/novembre 2014 sino a marzo 2015,

circa 30/35 grammi di cocaina (VI PG 24.03.2015, p. 8, allegato 8 al rapporto

di arresto provvisorio 24.03.2015, AI 23).

In corso d’inchiesta l’imputato ha spiegato di avere conosciuto ACPR

1.

ad ottobre/novembre 2014. Quest’ultimo gli avrebbe chiesto se aveva a

disposizione dello stupefacente, domanda alla quale avrebbe risposto

negativamente. Dopo avere scoperto di avere la possibilità contattare un

africano per acquistare della cocaina, IM 1 si sarebbe però messo in contatto

con ACPR 1 chiamandolo sul suo numero di cellulare. A questo africano, la prima

volta, avrebbe pagato CHF 250.00 per 5 grammi di cocaina, poi rivenduti a ACPR

1.

per CHF 300.00 (VI PG 24.03.2015, p. 5, allegato 8 al rapporto di arresto

provvisorio 24.03.2015, AI 23).

In occasione del pubblico dibattimento l’imputato ha affermato

che:

"

mi trovavo in un bar a __________ quando ACPR 1 mi ha chiesto se

avevo qualcosa per lui, dicendomi che intendeva stupefacenti, al che gli ho

risposto che io non trafficavo stupefacenti. La sera stessa una signora mi si è

avvicinata e mi ha detto che, vista la mia situazione a casa, facendo un po’ di

attenzione, avrei potuto fare questo tipo di lavoro per guadagnare qualcosa.”

(VI DIB 29.09.2015, p. 2, allegato 2 al verbale dibattimentale).

31.

Quanto ai motivi a

delinquere, l’imputato si è così espresso:

"

ADR che ho iniziato a vendere perché la situazione in Italia mi

ha lasciato un po’ sofferente, siccome quando ero a casa con mia moglie lei si

lamentava sempre del fatto che io non partecipassi alle spese dell’economia

domestica. Sono quindi venuto in Svizzera ed ho iniziato una relazione con la

mia attuale compagna. Mi sono poi accorto che anche in Svizzera, come in

Italia, vi erano dei problemi economici.”

(VI DIB 29.09.2015, p. 2, allegato 2 al verbale dibattimentale).

In corso d’inchiesta l’imputato ha continuato a modificare le sue

dichiarazioni in merito ai quantitativi di cocaina che avrebbe venduto a ACPR 1,

passando dai 30/35 grammi citati, ai 35/40 grammi del primo suo verbale dinanzi

al PP (VI PP 25.03.2015, p. 4, AI 24: “ADR che io al ACPR 1 avrò venduto al

massimo 4 o 5 volte mezzo ovulo (5 gr) e un’altra volta 1 ovulo intero (10 gr).

In totale quindi al ACPR 1 dal mese di ottobre/novembre 2014 fino a circa 3

settimane fa.”), agli 80-100 grammi del verbale di Polizia del 9 aprile

2015.

(AI 105, p. 6: “In merito a ACPR 1 posso dire di averli venduto circa

80.

– 100 grammi. Questo durante il periodo fine ottobre 2014 a fine febbraio

2015.

”) e dell’inizio del verbale di confronto con ACPR 1 il 17 aprile

2015, quando ha dapprima indicato che “ammetto di aver venduto al qui

presente ACPR 1 circa 80-100 grammi di cocaina, nel periodo ottobre/novembre

2014.

fino a febbraio 2015” (VI PP confronto ACPR 1 / IM 1 17.04.2015, p. 8,

AI 122) e poi che “È vero che nel periodo di carnevale 2015 (febbraio) io ho

fornito a lui 9 ovuli da 10 grammi l’uno di cocaina e lui me ne ha riportati 4

perché secondo lui la qualità non era buona (…) Dal mese di ottobre 2014 fino a

febbraio 2015 gli ho venduto circa 80/100 grammi, compresi questi 90 grammi.

Rifacendo i calcoli e facendo presente che solo a febbraio 2015 ho fatto questa

fornitura posso dire che ho venduto al ACPR 1 circa 120/140 grammi di cocaina,

di cui 40 lui me li ha restituiti.” (VI PP confronto ACPR 1 / IM 1

17.04

, p. 11, AI 122).

L’imputato ha affermato di non sapere nulla dei 4 pacchetti da 50

grammi l’uno indicati da ACPR 1 (VI PP confronto ACPR 1 / IM 1 17.04.2015, p.

8, AI 122).

32.

I grammi di cocaina venduti a

ACPR 1 sono poi aumentati “tra 80 e 130 grammi durante il periodo da fine

ottobre a metà marzo 2015” nel VI PG 8 maggio 2015 (AI 169, p. 7) e infine

130.

grammi nel verbale di Polizia del 26 maggio 2015 (AI 186, p. 5: “Rispondo

che a ACPR 1 io ho iniziato a vendergli cocaina ad inizio novembre 2014 e gli

ho venduto circa grammi 130. Questo fino a qualche giorno prima del nostro

arresto.”) e in occasione dell’interrogatorio finale dinanzi al PP del 29

maggio 2015, quando l’imputato ha affermato:

"

Ammetto questi quantitativi con la precisazione che in questi 130

gr che ho venduto al ACPR 1 sono compresi anche i 4 ovuli che lui mi ha

restituito nel periodo fine gennaio-inizio febbraio perché secondo lui la

cocaina non era di buona qualità. Io questi 4 ovuli li ho poi consegnati di

nuovo all’__________ che me li aveva forniti e lui me ne ha riportati altri 4

da 10 gr l’uno di migliore qualità.”

(VI PP 29.5.2015, p. 4, AI 192).

Stando alle dichiarazioni dell’imputato, questi 4 ovuli che il suo

fornitore “__________” gli avrebbe cambiato, farebbero parte degli 8 ovuli

rinvenuti dalla Polizia il giorno del suo arresto (VI PP 29.05.2015, p. 4, AI

192).

33.

Dopo aver preso atto di una

telefonata intercorsa il 15 marzo 2015 alle ore 15:21:49 con ACPR 1 (allegato F

al VI PG 24.03.2015, allegato 8 al rapporto di arresto provvisorio 24.03.2015,

AI 23), nella quale quest’ultimo chiede a IM 1 “se io domani arrivo a 3 tu

mi dai un 50, puoi?” e IM 1 risponde “di si che va bene”, l’imputato

ha dapprima affermato trattarsi della vendita di “5 “buste dosi” da circa

grammi 5 lordi di cocaina cadauna” e non di “5 ovuli di cocaina da

grammi 10 l’uno” (VI PG 24.03.2015, p. 10, allegato 8 al rapporto di

arresto provvisorio 24.03.2015, AI 23).

In un verbale successivo, alla contestazione degli interroganti

che dall’analisi delle censure telefoniche risulta che vendesse ovuli, e quindi

10.

grammi di cocaina per volta, ha però ammesso:

"

Sì, lo confermo. A volta capitava che gli vendessi ovuli interi.”

(VI PG 09.04.2015, p. 7, AI 105).

34.

In occasione del dibattimento

l’imputato ha infine affermato di avere venduto in tutto circa 170/180 grammi

di cocaina, di cui 130 grammi circa a ACPR 1, compresi i 40 grammi che

quest’ultimo gli avrebbe poi restituito (VI DIB 29.09.2015, p. 3, allegato 2 al

verbale dibattimentale).

Invitato a spiegare i motivi dei continui cambiamenti di versione

in merito ai quantitativi di cocaina alienata, l’imputato ha dichiarato:

"

Ho cominciato a dire la verità siccome c’erano le prove. Preciso

che a mio vedere ACPR 1 ha indicato quantitativi più alti per vendetta, siccome

lo avevo minacciato.”

(VI DIB 29.09.2015, p. 3, allegato 2 al verbale dibattimentale).

35.

In relazione al prezzo a cui

avrebbe venduto la cocaina a ACPR 1, IM 1 ha dapprima affermato che “io

l’ovulo al ACPR 1 lo vendevo a circa CHF 600/700.- l’uno. La qualità non era

così buona.” (VI PG 25.3.2015, p. 4, AI 24), per poi indicare che “il

mezzo ovulo da 5 grammi io lo vendevo al ACPR 1 a CHF 350/400.-, mentre l’ovulo

da 10 grammi lo vendevo a CHF 650.-, visto che erano 10 grammi” (VI PP

confronto ACPR 1 / IM 1 17.4.2015, p. 10, AI 122) ed arrivare in fine ad

affermare che “A ACPR 1 facevo pagare CHF 60 – 65 al grammo.” (VI PG

26.05

, p. 5, AI 186; cfr. anche VI PP 29.05.2015, p. 3 s., AI 192).

36.

L’imputato nel suo primo

verbale ha negato di avere dato la cocaina a ACPR 1 a credito, asserendo che

questo sarebbe avvenuto in una sola occasione, tenendo a precisare di non avere

mai fatto “grandi affari” con lo stesso, siccome spesso non aveva i

soldi per pagare (VI PG 24.03.2015, p. 5, allegato 8 al rapporto di arresto

provvisorio 24.03.2015, AI 23), salvo poi dichiarare, nel suo verbale di

Polizia del 9 aprile 2015, che ACPR 1 avrebbe acquistato cocaina da lui siccome

“io davo cocaina a credito e quindi conveniva” (VI PG 09.04.2015, p. 4,

AI 105) e, in occasione di un ulteriore interrogatorio di Polizia, che ACPR 1

sarebbe ancora in debito con lui per circa CHF 1'000.00 (VI PG 09.04.2015, p.

10, AI 105), diventati CHF 1'700.00 a confronto con quest’ultimo (VI PP

confronto ACPR 1 / IM 1 17.04.2015, p. 11, AI 122) e infine CHF 1'800.00 nel

verbale di Polizia del 26 maggio 2015 (AI 186, p. 6).

37.

IM 1 ha ammesso di avere

consegnato un cellulare a ACPR 1 per gli acquisti di cocaina (VI PG 09.04.2015,

p. 8, AI 105).

38.

Confrontato alla fotografia

di __________, questi ha peraltro riferito trattarsi dell’ex ragazzo di sua

sorella __________, ammettendo che, come indicato da ACPR 1, era in effetti

stato quest’ultimo ad accompagnarlo in occasione della consegna di questo

cellulare, ma adducendo comunque che egli “non c’entra nulla in questa

storia” (VI PG 09.04.2015, p. 8, AI 105; VI PP confronto ACPR 1 / IM 1

17.04

, p. 3, AI 122).

Posto a confronto con ACPR 1, l’imputato ha dapprima dichiarato:

"

Per quanto riguarda la questione della cocaina dichiaro che il __________

è vero che mi ha accompagnato quando io mi sono incontrato con il qui presente ACPR

1.

per consegnarli cocaina ma lui non era a conoscenza di questo fatto. Il __________

rimaneva infatti sempre un po’ distante da noi due e non sapeva quello che io

facevo. Quando l’ha saputo non ha più voluto frequentarmi.

ADR che confermo che è capitato che io consegnassi il telefono al ACPR

1, la cocaina, ecc. e il __________ mi ha accompagnato ma era sempre in

disparte e non era a conoscenza di questi fatti. Questo è successo alcune volte,

non sempre tutte le volte che io fornivo la cocaina al ACPR 1.

ADR che io sappia, il __________ non ha mai fornito cocaina al ACPR

1.

(VI PP confronto ACPR 1 / IM 1 17.04.2015, p. 5, AI 122).

L’imputato ha tuttavia di seguito affermato essere possibile che __________

abbia fornito cocaina a ACPR 1 (VI PP confronto ACPR 1 / IM 1 17.04.2015, p. 7,

AI 122).

Confrontato alle dichiarazioni di ACPR 1, l’imputato ha comunque

negato di avergli consegnato cocaina unitamente a __________:

"

Non è vero che io e il __________ abbiamo consegnato insieme

cocaina al qui presente ACPR 1. Io voglio spiegare che in qualsiasi momento che

il __________ si vedeva con il signor ACPR 1, io non sapevo quello che loro

stavano facendo.”

(VI PP confronto ACPR 1 / IM 1 17.04.2015, p. 5, AI 122).

L’imputato ha peraltro di successivamente insinuato che potrebbe

essere stato lo stesso __________ a consegnare a ACPR 1 i 4 pacchetti di 50

grammi di cocaina l’uno:

"

Vorrei precisare che io effettivamente ho visto che il __________

ha consegnato un sacchettino di plastica, tipo quello della spesa al qui

presente ACPR 1. (…) Vorrei precisare però che io ho visto solo 1 volta il __________

consegnare un sacchetto al qui presente ACPR 1 e non 3 volte, come invece

sostiene il ACPR 1. (…)

R: Io in quel momento ho pensato che ci poteva essere anche della

cocaina. Ho presunto questo fatto. Non potevo però esserne sicuro. (…)”

(VI PP confronto ACPR 1 / IM 1 17.04.2015, p. 8 s., AI 122).

Va qui rilevato che ACPR 1 non ha mai detto che 3 dei 4 pacchetti

gli sarebbero stati consegnati da __________; come si è visto, egli ha invece

riferito che un solo pacchetto gli sarebbe stato fornito da __________ da solo,

mentre gli altri 3 glieli avrebbe consegnati direttamente IM 1, alla presenza

di __________ (cfr. supra)

L’imputato ha quindi aggiunto:

"

Io al __________ non ho chiesto niente perché volevo vedere se

vendeva cocaina al ACPR 1 dietro le mie spalle, per suo conto.”

(VI PP confronto ACPR 1 / IM 1 17.04.2015, p. 9, AI 122).

Invitato dal PP a spiegare questa sua affermazione, ha risposto in

maniera evasiva affermando che:

"

Il __________ mi aveva detto che non faceva queste cose. In

seguito però è stato arrestato, non so dove, penso per traffico di droga e

quindi mi sono fatto delle domande.”

(VI PP confronto ACPR 1 / IM 1 17.04.2015, p. 9, AI 122).

39.

Dopo avere preso visione

della trascrizione di una telefonata con ACPR 1, dalla quale l’imputato risulta

avere affermato che vendere cocaina è “il mio lavoro, per mantenere la mia

famiglia”, IM 1 ha dichiarato di avere fatto queste affermazioni unicamente

per fare “un po’ di pressione” a ACPR 1, per farsi dare i soldi per la

vendita di cocaina (VI PP 25.03.2015, p. 5, AI 24).

Interrogato a sapere quali fossero i suoi guadagni, l’imputato ha

affermato che:

"

posso quantificare i miei guadagni (in totale) per la vendita di

cocaina, da quando ho iniziato, in circa CHF 2'000.00.”

(VI PG 26.5.2015, p. 6, AI 186).

c) La testimonianza di __________

40.

__________, confrontata con

le dichiarazioni di ACPR 1, dopo avere in un primo momento asserito di non

averlo mai visto, ha spiegato:

"

Innanzitutto non ero al corrente che mio fratello IM 1 fosse

implicato in questi traffici.

Mi era venuto il dubbio che mio fratello avesse iniziato a

trafficare con la cocaina in quanto aveva iniziato a frequentare al bar __________

una persona di nome __________, __________ è il ragazzo di __________ ed abita

con lei, __________, attualmente __________ è da lei e se non sbaglio è

arrivato dalla Spagna da circa un mese.

A me non è mai piaciuto il fatto che IM 1 uscisse con __________,

in quanto lo stesso non lavorava ed era sempre in giro nei bar.

Ero venuta a conoscenza che __________ vendeva cocaina da terze

persone.

Mi avevano detto che sia lui che sua mamma trasportano ed hanno

trasportato cocaina dalla Spagna, da quanto mi avevano spiegato, gli stessi

ingeriscono gli ovuli e quando giungono in Svizzera la espellono e poi la

vendono.

Per questo motivo ho avuto il dubbio che IM 1 avesse iniziato a

vendere cocaina.

Sostanzialmente è successo che mio fratello IM 1 mi chiedesse la

mia vettura per andare in giro con __________, non so cosa facessero con la mia

vettura, ma a questo punto credo di aver capito che andavano a vendere cocaina

in giro.

Mi è successo in qualche occasione che IM 1 mi chiedesse di

accompagnarlo al bar __________ e lo lasciavo lì, poi non so cosa combinavano

sia lui che __________.”

(VI PG 27.04.2015, p. 3, AI 153).

v. L’alienazione di 26.20

grammi di cocaina a __________

(punto 1.2

dell’atto d’accusa)

41.

Per quanto attiene poi

all’imputazione di cui al punto 1.2 dell’atto d’accusa relativa all’alienazione

di 26.20 grammi di cocaina a __________, l’imputato ha sempre negato ogni

addebito, affermando di non avere mai venduto cocaina a questa persona.

a) La versione di __________

42.

Come già indicato, __________

si è presentato in Polizia il 21 novembre 2014, segnalando che quella notte,

presso il domicilio dell’amico __________, si erano presentati due cittadini

dominicani (in seguito identificati in IM 1 e __________), minacciandolo per

ottenere il pagamento della somma di CHF 800.00 da lui dovuta per l’acquisto di

1.

ovulo da 11.2 grammi di cocaina (VI PG 21.11.2014, p. 3, allegato all’AI 17).

__________ ha riferito di avere acquistato dall’imputato IM 1 10

grammi di cocaina (1 ovulo) a CHF 600.00 il 25/26 settembre 2014 a __________

nei parcheggi del bar __________, 5 grammi (mezzo ovulo) a CHF 300.00 a inizio

ottobre 2014 a __________, quartiere __________, e 11.2 grammi (1 ovulo) a CHF

800.00

verso fine ottobre a __________ vicino al “parchetto” (VI PG

21.11

, p. 3, allegato all’AI 17).

In occasione di un ulteriore suo verbale __________ ha ribadito

che:

"

la cocaina che acquistavo a IM 1 era sia in ovuli interi da 10

circa 10 grammi sia in metà ovuli” e che “L’ovulo intero lo pagato CHF

600.

—mentre che il mezzo ovuli CHF 350.—circa.” (VI PG 09.04.2015, p. 4, AI

106), ribadendo di “avere acquistato circa grammi 26.2 di cocaina a IM 1

durante il periodo settembre – ottobre 2014”.

(VI PG 09.04.2015, p. 7, AI 106).

Stando alle dichiarazioni di __________, in occasione di questi

acquisti di cocaina era presente, tranne l’ultima volta, l’amico __________ (VI

PG 09.04.2015, p. 7, AI 106).

43.

__________ ha poi aggiunto

che, tramite messaggi sul suo cellulare, IM 1 l’avrebbe minacciato per avere i

soldi per l’acquisto della cocaina:

"

Mi ha scritto messaggi dal suo cellulare (__________)

minacciandomi che se non gli avessi dato i CHF 800.--, lui si sarebbe

presentato a farmi del male a me o al mio amico.”

(VI PG 21.11.2014, p. 5, allegato all’AI 17).

A domanda a sapere come mai IM 1 fosse andato a cercarlo a casa

dell’amico __________, __________ ha risposto:

"

Rispondo che IM 1 sapeva che io stavo lì. __________ e IM 1 si

conoscevano. Questo mio amico __________ era il proprietario della VW Golf che IM

1.

ha acquistato. Io ho fatto solo il piacere di intestare tramite le targhe,

l’auto a mio nome.”

(VI PG 09.04.2015, p. 4, AI 106).

Stando alle dichiarazioni di __________, questa auto, perfettamente

funzionante, sarebbe stata venduta da __________ a IM 1 per CHF 2'500.00. Il

suo ruolo sarebbe stato quello di interprete, siccome __________ non parla

spagnolo e IM 1 non capisce la lingua italiana, ma non avrebbe guadagnato nulla

dalla transazione.

IM 1 si sarebbe poi lamentato del malfunzionamento della

sospensione posteriore destra (VI PG 09.04.2015, p. 5 s., AI 106).

In merito a questa vendita __________ ha precisato:

"

Ricordo che un giorno eravamo a __________ in Via __________

all’esterno del palazzo dove vivevo. C’ero io, __________, l’amico di __________

che conosceva IM 1 (posso dire che era il suo contatto per gli acquisti di

cocaina) e la sorella di IM 1. La discussione era che IM 1 voleva un’auto.

S’intromise la sorella di IM 1 dicendo che IM 1 voleva un’auto e che sarebbe

stato interessato. Questo amico di __________ si chiama __________ e

l’interrogante mi chiede se il cognome sia __________. Rispondo di si. (…)

Ricordo che IM 1 anziché pagare l’auto, aveva proposto a __________

se volesse, anziché denaro, ovuli di cocaina.”

(VI PG 09.04.2015, p. 6, AI 106).

44.

A confronto con l’imputato, __________

ha confermato di avere acquistato cocaina da quest’ultimo tra settembre ed

ottobre 2014, di avere ancora un debito di CHF 800.00 con lui per il pagamento

della cocaina acquistata e di essere stato per questo minacciato da lui e da e __________:

"

In merito a questo debito affermo che sono stato minacciato da IM

1.

e dal suo amico __________ (…). La minaccia di queste due persone era verbale

però se devo essere sincero non ricordo le parole che avevano usato. (…) Posso

dire che era il loro atteggiamento che mi intimoriva.”

(VI PG confronto __________ / IM 1 29.04.2015 e 4, p. 3, AI 159).

Sempre in occasione del confronto, __________ ha indicato di avere

consumato una parte della cocaina acquistata dall’imputato personalmente,

mentre una parte l’avrebbe data all’amico __________ (VI PG confronto __________

/ IM 1 29.04.2015 e 4, p. 4, AI 159).

Si rileva che __________ non ha sporto querela nei confronti di IM

1.

per il reato di minaccia.

b) La versione dell’imputato

IM 1

45.

IM 1 ha negato di avere

venduto della cocaina a __________, adducendo che il debito di CHF 800.00

sarebbe riconducibile all’acquisto della VW Golf di colore blu malfunzionante

da __________, per il quale __________ avrebbe fatto da tramite (VI PG

24.03

, p. 6, allegato 8 al rapporto di arresto provvisorio 24.03.2015, AI

23; VI PP 25.03.2015, p. 5, AI 24; VI PG 22.04.2015, p. 8, AI 137; VI PG

confronto __________ / IM 1 29.04.2015, p. 3 s., AI 159; VI PG 08.05.2015, p.

4, AI 169; VI PG 26.05.2015, p. 5, AI 186; VI PP 29.05.2015, p. 4, AI 192),

versione, questa, mantenuta pure in sede di interrogatorio dibattimentale (VI

DIB 29.09.2015, p. 3, allegato 2 al verbale dibattimentale).

In occasione del suo primo interrogatorio dinanzi al PP l’imputato

ha dichiarato:

"

R: Io al __________ non ho venduto nemmeno 1 gr di cocaina. Io

con il __________ ho avuto una discussione per l’auto che lui mi ha venduto per

CHF 800.- e che dopo una settimana era già guasta e non funzionava più. Io ho

quindi chiesto al __________ i miei soldi per questa automobile e da lì ne è

nato un litigio. Abbiamo litigato per l’automobile e non per questioni di

cocaina.”

(VI PP 25.03.2015, p. 5, AI 24).

Invitato a spiegare per quale motivo __________ dovrebbe

dichiarare in Polizia di avere acquistato cocaina da lui, coinvolgendo così

anche sé stesso nell’inchiesta penale, IM 1 ha affermato:

"

R: Secondo me lui ha detto così perché io sono domenicano e quindi

ha trovato una scusa per non restituirmi i CHF 800.- che gli avevo dato per

l’automobile. Vorrei aggiungere che per fare questa mediazione al fine di

vendermi l’auto il __________ ha ricevuto da me altri CHF 200.-, in totale

quindi ha ricevuto CHF 1'000.- da me. Io però da lui volevo indietro solo i CHF

800.

- dell’auto.”

(VI PP 25.03.2015, p. 5, AI 24).

46.

A confronto con __________ ha

poi dichiarato:

"

Io non ho mai minacciato __________. Se avere il tono della voce

alto e fermo per poter avere quanto mi spettava in denaro, allora si questa è

una minaccia. Lui mi prometteva si restituirmi il denaro ma lui continuava a

non farsi trovare ed a prendermi in giro. (…) Per questo motivo mi sono

presentato a casa di __________ dove io sapevo che __________ stava lì. Con me

c’era anche __________ che però non ha proferito parola.

Gli interroganti mi chiedono per quale motivo __________ mi doveva

dare CHF 800.--.

Rispondo che era denaro per l’acquisto di una auto che era di __________.

Io ho acquistato l’auto di __________, una VW Golf di colore blu ma che poi si

era rivelata poco funzionante dopo una settimana. Quindi io ho reclamato con __________

visto che lui mi aveva detto che mi avrebbe dato una gomma per l’inverno, una

cinta di distribuzione. (…)

(…) io mai ho venduto cocaina a __________.”

(VI PG confronto __________ / IM 1 29.04.2015, p. 3 s., AI 159).

Nel suo verbale di Polizia dell’8 maggio 2015 l’imputato ha

riferito che:

"

(…) ribadisco che io ho dato cash CHF 1'000.—in mano a __________.

Voglio solo precisare che CHF 200.—erano per le targhe e assicurazione a nome

di __________ mentre CHF 800.—era il valore dell’auto.

ADR che ho consegnato in mano a __________ la somma di CHF 1000.--

per il pagamento dell’auto targhe e assicurazione. __________, penso io, doveva

poi dare 800 CHF a __________. (…) l’auto che ho comperato l’ho data a mia

sorella __________.”

(VI PG 08.05.2015, p. 4, AI 169).

47.

In occasione del pubblico

dibattimento IM 1 ha infine confermato che lui e __________ sono andati da __________

a chiedergli dei soldi, “ma da parte mia non si trattava di una

questione di droga, ma perché doveva ridarmi i soldi della macchina, cioè CHF

800.

” (VI DIB 19.09.2015, p. 3, allegato 2 al verbale dibattimentale).

In punto al motivo per cui per cui __________ avrebbe mentito sul

suo conto l’imputato si è così espresso:

"

Lui sapeva che io vendevo a __________. Aveva un debito con me

per una macchina. È quindi facile per lui avere inventato questa cosa.”

(VI DIB 19.09.2015, p. 3, allegato 2 al verbale dibattimentale).

Va qui sottolineato che in occasione del suo primo verbale di

Polizia, l’imputato aveva indicato che l’auto in questione sarebbe stata

venduta da __________ alla compagna __________ (VI PG 24.03.2015, p. 6,

allegato 8 al rapporto di arresto provvisorio 24.03.2015, AI 23).

c) La versione di __________

48.

__________, interrogato il 28

aprile 2015 dalla Polizia in merito ai suoi rapporti con IM 1, ha spiegato:

"

Dico subito che a questo ragazzo interessava la mia auto ossia

una VW Golf 4 di colore blu. Era la mia. Lui la voleva comperare ma aveva

problemi con l’assicurazione. A questo punto si intrometteva __________ dicendo

che si sarebbe offerto lui per targarla e per pagare le fatture. Immagino che __________

pagasse le fatture e poi faceva rivalsa su questo ragazzo.

Ho quindi venduto la mia VW Golf a questo ragazzo. Mi diede CHF

700.

o 800 franchi.

(…) IM 1 mi diede CHF 800.—proprio davanti agli uffici

dell’assicurazione Zurigo di __________ a __________. Ero presente io ed __________.

Io ho consegnato la carta grigia in mano a questo ragazzo. L’auto

era intestata a me e poi credo si siano arrangiati __________ con questo

ragazzo per targarla.”

(VI PG 28.4.2015, p. 4, allegato 158 all’AI 202).

__________ ha poi aggiunto:

"

Ricordo anche che una volta __________ era andato in Polizia,

credo che fosse nel periodo che era a casa mia. __________ mi spiegò che quei

due lo avevano minacciato. __________ non mi disse per che cosa fosse stato

minacciato da quei due ragazzi. Forse gli doveva dei soldi.”

(VI PG 28.4.2015, p. 6, allegato 158 all’AI 202).

Confrontato con le dichiarazioni dell’amico __________, secondo

cui IM 1 avrebbe proposto di dargli ovuli di cocaina anziché denaro, __________

ha negato questa circostanza, ribadendo di avere ricevuto CHF 800.00 da IM 1

per la sua automobile (VI PG 28.4.2015, p. 7, allegato 158 all’AI 202).

Invitato a spiegare come mai IM 1 reclamasse da __________ la

somma di CHF per la sua VW Golf, ha dichiarato:

"

Come detto io ho consegnato auto e licenza di circolazione (carta

grigia). Ricordo ora che era capitato che dopo l’acquisto della vettura IM 1 si

presentava sotto casa per lamentarsi di qualche difetto dell’auto che mi aveva

comperato.”

(VI PG 28.04.2015, p. 9, allegato 158 all’AI 202).

d) La versione di __________

49.

Così la compagna

dell’imputato nel VI PP 24 marzo 2015 (allegato 15 al rapporto di arresto

provvisorio 24.03.2015, AI 23, p. 4 s. e 7):

"

Ricordo (…) che nel periodo ottobre, novembre, dicembre 2014 IM 1

aveva a disposizione un veicolo, una Golf di colore blu targata Ticino. Ricordo

che un giorno IM 1 giunse a casa mia a prendermi con questa auto. Mi aveva

anticipato che era riuscito a trovare una macchina. IM 1 ha una patente

dominicana ed ha sempre guidato lui questo veicolo. Io non ho la patente.

IM 1 mi precisò che il veicolo era di __________, uno svizzero che

abita a __________ vicino alla sorella di IM 1. Da quanto so non doveva pagare

nulla per qusta macchina salvo le spese di benzina.

In dicembre 2014 ha restituito il veicolo perché era scaduto il

periodo concessogli per la guida. (…)

Nel periodo in cui noi avevamo la macchina di IM 1, vi sono stati

dei problemi.

__________ ha chiesto un prestito di denaro ad IM 1. Lui voleva

Fr. 800.- Da quanto so IM 1 gli ha dato Fr. 400.- ed altri Fr. 400.- li ha dati

la __________. (…)

__________ ci ha poi denunciati, sostenendo che gli venivano fatte

delle pressioni per il denaro

Per quanto concerne la Golf so che ora è parcheggiata a casa della

__________ ed è targata a suo nome. Lei l’ha acquistata in gennaio 2015.”.

vi. Gli importi di denaro

rinvenuti presso il domicilio della compagna __________

50.

Presso il domicilio di __________,

compagna dell’imputato, dove questi si trovava al momento del suo arresto, sono

stati ritrovati e sequestrati CHF 1'750.00 e Euro 90.00 (rapporto di arresto

provvisorio 24.03.2015, AI 23).

Invitato ad illustrare l’appartenenza di questo denaro, l’imputato

ha spiegato che i franchi svizzeri sarebbero sia suoi che della compagna __________

e si tratterebbe di denaro risparmiato in vista della nascita del figlio in

comune, senza essere però in grado dire quanti di questi soldi li avrebbe messi

lui, mentre gli euro sarebbero tutti di sua proprietà (VI PG 24.03.2015, p. 4,

allegato 8 al rapporto di arresto provvisorio 24.03.2015, AI 23; VI PP

25.03

, p. 4, AI 24).

In merito alla provenienza della sua parte di denaro, l’imputato

ha indicato trattarsi di soldi provenienti da sue attività lavorative in nero

in Italia e in Svizzera (VI PP 25.03.2015, p. 4, AI 24).

51.

Stando alle prime

dichiarazioni di __________, la somma di CHF 1'000.00 sarebbe sua e si

tratterebbe di suoi risparmi in visione della nascita del figlio, mentre la

rimanenza del denaro apparterrebbe al compagno (VI PG 24.03.2015, p. 2,

allegato 15 al rapporto di arresto provvisorio 24.03.2015, AI 23).

Nel medesimo verbale, tuttavia, la donna ha poi indicato che anche

gli Euro 90.00 sarebbero suoi, un regalo della nonna di suo figlio. Solo CHF

750.00

sarebbero quindi di spettanza dell’imputato (VI PG 24.03.2015, p. 6,

allegato 15 al rapporto di arresto provvisorio 24.03.2015, AI 23).

B. Convincimento della

Corte

52.

Per quanto attiene ai

quantitativi di cocaina alienati dal prevenuto, la Corte ha ritenuto corretti

quelli indicati nell’atto d’accusa, pur essendo perfettamente consapevole che

in casi di questo genere non è possibile ricostruire al grammo il quantitativo

di sostanza venduto.

La Corte ha quindi ritenuto responsabile IM 1 dell’alienazione di

complessivi 597.70 di cocaina, sia singolarmente, sia in correità con __________.

Tale conclusione è fondata sulle chiamate di correo fornite da __________

e soprattutto da ACPR 1.

53.

Come indicato dalla pubblica

accusa, si tratta di chiamate di correo perfettamente vestite, ribadite con

linearità nel corso dell’inchiesta, mantenute pure a confronto e del tutto

disinteressate, considerato che con le proprie dichiarazioni ACPR 1 e __________

hanno aggravato la loro stessa posizione processuale.

ACPR 1 è peraltro parso sincero anche quando ha chiamato fuori

dalla storia legata agli stupefacenti la sorella dell’imputato.

Al contrario, come emerge dagli stralci di verbale sopra

riportati, l’imputato ha più volte cambiato versione, apparendo incostante e

non lineare, perdendo quindi ogni credibilità, come giustamente evidenziato

dalla pubblica accusa in sede di arringa.

IM 1 ha ammesso fatti e circostanze solo quando confrontato con

risultanze oggettive, arrivando per esempio ad affermare – per quanto riguarda

gli 80 grammi rinvenuti nascosti nel muro – che in ogni caso attraverso

l’analisi del DNA si sarebbe potuto risalire a lui.

Ancora in aula l’imputato ha indicato di avere “cominciato a

dire la verità siccome c’erano le prove” (VI DIB 29.09.2015, p. 3, allegato

2.

al verbale dibattimentale).

54.

Ne discende che ACPR 1 e __________

devono essere creduti non solo quando riferiscono dei quantitativi, in modo

preciso, ma pure quando indicano che IM 1 e __________ agivano insieme.

La Corte, oltre che sulle chiamate di correo, le responsabilità dell’imputato

emerge pure da fatti da egli ammessi e da riscontri oggettivi.

55.

In primo luogo, il fatto che

l’imputato avesse a disposizione 80 grammi di cocaina nascosti in un pertugio è

significativo del fatto che non vendeva pochi grammi alla volta. Non appare

infatti verosimile che egli potesse avere a disposizione in una sola volta

complessivamente oltre la metà di tutto il quantitativo che a suo dire avrebbe

alienato in oltre 9 mesi.

La consegna del telefono a ACPR 1 indica poi chiaramente che si

trattava di un ottimo cliente, di un cliente privilegiato, circostanza, questa,

che trova riscontro nelle frequenti vendite a credito.

Quale ulteriore elemento da considerare vi sono gli invii di

denaro all’estero, il cui ammontare rappresenta evidentemente l’utile netto

della vendita, dedotto il costo d’acquisto ed il denaro utilizzato per vivere.

Come sopra riportato, lo stesso imputato ha poi indicato che

quello di trafficante di cocaina era il “suo lavoro”.

In fine, si rileva che IM 1 e __________ si sono recati assieme a

chiedere soldi a __________.

56.

La Corte ha esaminato

l’argomentazione difensiva relativa al denaro, concludendo tuttavia che

l’indicazione di CHF 7'000.00/8'000.00 si riferisce ad una fornitura di

dicembre, come lo stesso ACPR 1 ha avuto modo di spiegare, ciò che rappresenta

solo una parte dello stupefacente ricevuto.

57.

L’infrazione aggravata alla

LF sugli stupefacenti è quindi stata confermata.

V) Imputazione di

riciclaggio di denaro (punto 2 dell’atto d’accusa)

58.

L’atto d’accusa imputa a IM 1

il reato di riciclaggio di denaro, per avere inviato a __________, in 9

occasioni, tramite le agenzie __________, CHF 2'643.85 a favore della madre di

suo figlio __________, di suo padre __________ e di sua sorella __________, CHF

655.10

a favore di __________ e __________ e per avere consegnato alla compagna

__________ almeno complessivi CHF 1'200.00 per le spese di economia domestica,

sapendo che detto denaro proveniva dalla vendita di cocaina da lui operata.

59.

In occasione della

perquisizione dell’appartamento di __________ sono state trovate due tessere

della __________, agenzia preposta all’invio di denaro all’estero, una

intestata a __________ e l’altra, ritrovata in una tasca della giacca

dell’imputato, a nome di sua sorella __________ (rapporto d’inchiesta di

Polizia Giudiziaria 09.06.2015, p. 10 s., AI 202).

a) Gli invii di denaro

effettuati con la tessera __________ intestata a __________ e la consegna di

CHF 1'200.00 a quest’ultima

60.

Dalla documentazione inoltrata

dalla __________ GmbH di __________ (AI 103) e dalla __________ SA di __________

(AI 109), risulta che con la tessera __________ intestata a __________ sono

stati effettuati diversi invii di denaro all’estero, in particolare nella

Repubblica Dominicana.

Interrogata una prima volta dalla Polizia il 16 aprile 2015, la

compagna dell’imputato ha dichiarato di inviare ogni mese del denaro a suo

padre __________ così come anche ad amici e parenti; sarebbe anche capitato che

la cugina __________ le chiedesse di inviare denaro a qualcuno (VI PG

16.04

, p. 2, AI 119).

A domanda del PP a sapere se avesse inviato denaro per conto del

compagno IM 1, __________ ha risposto affermativamente:

"

(…) mi è capitato di inviare denaro al figlio di IM 1 che abita a

__________. Mi spiego meglio inviavo denaro mio per aiutare il figlio di IM 1.

Chiaramente il mio denaro che inviavo al figlio di IM 1 era a nome della

mamma, ex compagna di IM 1 che, credo, si chiami __________. Non credo però che

il nome di invio che dovevo dare all’agenzia sia questo.”

(VI PG 16.04.2015, p. 2, AI 119).

61.

Dopo aver preso visione della

citata documentazione relativa agli invii di denaro all’estero (allegato doc. A

al VI PG 16.04.2015, AI 119), __________ ha riconosciuto parte delle persone

cui è stato inviato denaro.

Invitata a spiegare come mai in precedenza avesse dichiarato di

avere inviato più volte denaro alla ex compagna dell’imputato per il figlio,

mentre risulterebbe un unico invio a nome di __________, __________ non ha

saputo dare risposta, giungendo a dichiarare, contrariamente a quanto affermato

in precedenza nel medesimo verbale, che non sarebbe mai successo che IM 1 le

chiedesse di inviare denaro per suo conto (VI PG 16.04.2015, p. 3, AI 119).

62.

Nel suo verbale del 24 marzo

2015.

__________ ha infine affermato:

"

Come mi viene chiesto rispondo che regolarmente, una volta al

mese, invio denaro a mio padre __________. Lui necessita di medicamenti ed è

ammalato. In media gli mando 200.- / 250.- Fr ma può essere anche di più.

Ho anche inviato denaro alla madre del figlio di IM 1, nome che

non ricordo ma a __________. È successo 4-5 volte in tutto per un ammontare di

Fr 200.- /300.- alla volta. La cifra dipende dal cambio.”

(VI PG 24.03.2015, p. 7, allegato 15 al rapporto di arresto

provvisorio 24.03.2015, AI 23).

Alla domanda a sapere come si mantenesse IM 1, la compagna ha

risposto:

"

Rispondo che alle volte sono io che gli consegno del denaro se

gli serve, e poi gli consegno ogni tanto Fr 200 o 250.- da versare a suo figlio

a __________.”

(VI PG 24.03.2015, p. 3, allegato 15 al rapporto di arresto

provvisorio 24.03.2015, AI 23).

63.

Va al proposito evidenziato

che con la tessera __________ intestata a __________, la quale ha dichiarato di

avere un’entrata di circa CHF 3'500.00 mensili (denaro con cui pagherebbe tutte

le spese di casa, tra cui l’affitto di CHF 1'000.00, la scuola privata del

figlio e provvederebbe praticamente al mantenimento del compagno IM 1,

affermando di arrivare quindi ogni tanto a fine mese senza soldi, motivo per

cui subentrerebbe la madre o la Banca __________ di __________ per un prestito,

cfr. VI PG 16.04.2015, p. 2, AI 119; VI PG 24.03.2015, p. 2 s. e 8, allegato 15

al rapporto di arresto provvisorio 24.03.2015, AI 23), sono stati effettuati

invii di denaro all’estero per un totale di CHF 13'974.64 nel periodo dicembre

2013.

(a parte un primo invio nel gennaio 2011) – maggio 2014 (AI 203 e 209).

64.

Alla domanda a sapere se

avesse inviato denaro all’estero, IM 1 dal canto suo ha dapprima risposto:

"

no perché io non potevo però è successo che avevo chiesto a __________

di mandare del denaro a mio figlio a __________. Non posso quantificare quante

volte ho chiesto a __________ di inviare denaro. Voglio precisare che il denaro

che inviava __________ alla mamma di mio figlio non era denaro mio ma di __________

(questo non sempre).”

(VI PG 22.04.2015, p. 4, AI 137).

Nel verbale del 29 maggio 2015 dinanzi al PP l’imputato ha

dichiarato:

"

(…) io ho fatto fare invii di denaro all’estero, (…) tramite la __________,

(…) alla mia compagna __________. Si trattava di denaro spedito a __________. A

volte io davo denaro alla mia compagna per spedire all’estero, altre volte

invece lei eseguiva spedizioni con denaro suo.”

(VI PP 29.05.2015, p. 6, AI 192).

IM 1 ha affermato che “__________è la mamma di mio figlio __________.

__________ è mio papà. __________ è mia sorella.”, negando per contro di

conoscere __________ e __________ (VI PG 22.04.2015, p. 5, AI 137). Tutti gli

invii estinati a __________ sono quindi – a suo dire – a lui riconducibili (VI

PG 22.04.2015, p. 4, AI 137).

Relativamente a tali invii, l’imputato ha affermato che:

"

(…) ricordo che una volta le avevo inviato una somma un po’ alta.

Credo che fossero circa Euro 700.--. Era denaro che avevo guadagnato in Italia

lavorando in un ristorante. Credo che fosse tra luglio e settembre 2014.

(VI PG 22.4.2015, p. 6, AI 137).

A domanda del PP a sapere se avesse spedito all’estero il denaro

guadagnato con la vendita di cocaina ha risposto:

"

i soldi che guadagnavo dalle vendite di cocaina si usavano sia

per mandare all’estero che per mandare avanti la casa a __________.”

(VI PG 22.04.2015, p. 4, AI 137).

Circostanza, questa, ribadita da IM 1 in occasione del verbale di

Polizia del 26 maggio 2015, quando ha indicato che i circa CHF 2'000.00

guadagnati con la vendita di cocaina sarebbero stati utilizzati “sia per

mandare soldi a mio figlio a __________, sia per vivere qua con __________ e

sua figlio.” (VI PG 26.05.2015, p. 6, AI 186).

In occasione di un ulteriore suo interrogatorio di Polizia,

l’imputato ha dichiarato di avere iniziato ad inviare denaro all’estero a

maggio/giugno 2014 e di averne inviato unicamente alla madre di suo figlio, __________.

Stando alle sue dichiarazioni, “gli invii di denaro comprendevano denaro da

me guadagnato lavorando qua in nero e per il mio lavoro in nero in Italia. Non

era denaro per la vendita di cocaina. Non avevo ancora iniziato.” (VI PG

08.05

, p. 8, AI 169).

65.

L’imputato non è stato in

grado di quantificare quanto denaro provento delle vendite di cocaina avesse

inviato all’estero, affermando comunque di avere iniziato a vendere cocaina

unicamente a fine ottobre/inizio novembre 2014, motivo per cui i soldi inviati

precedentemente non sarebbero provento dello spaccio, ma proverrebbero dal

lavoro svolto in Italia (VI PG 22.04.2015, p. 4, AI 137; VI PP 29.05.2015, p.

6, AI 192; VI DIB 19.09.2015, p. 4, allegato 2 al verbale dibattimentale).

In occasione del suo interrogatorio finale IM 1 ha affermato:

"

Come ho detto io ho iniziato a spacciare cocaina da fine

ottobre-inizio novembre 2014 e da quella data si può vedere quello che ho

trasmesso all’estero e che ho dato alla mia compagna __________ per trasmettere

all’estero. Non sono in grado di fare una valutazione riguardo quanto denaro

provento di spaccio di cocaina ho trasmesso all’estero.”

(VI PP 29.05.2015, p. 6, AI 192).

Nel medesimo verbale l’imputato ha confermato che i 5 invii di

denaro a __________ per complessivi CHF 1'961.65 li avrebbe fatti fare alla

compagna __________ e che a volte le consegnava lui il denaro per gli invii,

mentre altre era lei ad anticipare i soldi (VI PP 29.5.2015, p. 8, AI 192),

riferendo che:

"

Rilevo dall’attestazione __________ che mi è stata mostrata che

il primo invio di CHF 366.17 a __________ è avvenuto il 03.07.2014. Trattasi di

fondi miei che non provengono da traffico di cocaina.

Per quanto riguarda l’importo di CHF 154.44 del 12.08.2014

dichiaro che non è provento di traffico di stupefacenti.

La stessa cosa vale per l’invio di CHF 861.- del 06.09.2014.

Per quanto riguarda l’invio di CHF 312.- di data 13.02.2015

dichiaro che può darsi trattarsi di denaro provento di cocaina che io ho

spedito alla madre di mio figlio. Dico questo poiché la data coincide con

quella in cui io avevo già iniziato a spacciare.

Dopo avere esaminato la tabella dichiaro pure che può darsi che

l’invio di CHF 150.- a favore di __________ (mia sorella) avvenuto il

15.12.2014

sia pure avvenuto con denaro provento da spaccio di cocaina.

Lo stesso dicasi per il versamento di CHF 108-. Avvenuto il

07.01.2015

sempre a __________.

Idem per l’invio di CHF 312.- sempre a __________ avvenuto il

20.03.2015

ADR che tutto il denaro che io ho inviato a partir dal novembre

2014.

alla madre di mio figlio può darsi che sia provento di traffico di

cocaina.”

(VI PP 29.5.2015, p. 8, AI 192).

66.

In occasione

dell’interrogatorio dibattimentale l’imputato ha in fine ribadito:

"

Non lo so dire con precisione, ma posso confermare che ho

iniziato a fine novembre ad inviare soldi provenienti dal traffico di cocaina

ai miei famigliari. Quindi per il totale si tratta di sommare gli invii da fine

novembre in poi.”

(VI DIB 19.09.2015, p. 4, allegato 2 al verbale dibattimentale).

Invitato a quantificare il denaro provento della vendita di cocaina

consegnato alla compagna __________ per contribuire alle spese domestiche, IM 1

non ha saputo indicare una cifra precisa, ammettendo comunque, dinanzi al PP,

che potrebbe trattarsi di CHF 300.00 al mese per un periodo di almeno 4 mesi

(novembre 1014 – febbraio 2015), per un totale di CHF 1'200.00 (VI PP

29.5

, p. 6, AI 192); di contro, il denaro consegnato prima del mese di

novembre sarebbe stato frutto del suo lavoro in Italia (cfr. VI DIB 19.09.2015,

p. 5, allegato 2 al verbale dibattimentale).

b) Gli invii di denaro

effettuati con la tessera __________ intestata a __________

67.

Con la tessera __________

intestata a __________, figurano essere stati eseguiti 3 invii all’estero, per

complessivi CHF 798.20, a favore di __________, e meglio un primo invio di CHF

236.20

il 22 aprile 2014, un secondo di CHF 250.00 il 21 maggio 2014 e un terzo

invio di CHF 312.00 il 24 giugno 2014 (AI 160).

IM 1 ha rilasciato le seguenti dichiarazioni al proposito:

"

Rispondo che non è la mia ma quella di mia sorella __________.

Posso precisare che questa tessera era stata da me utilizzata fino a quando ho

poi ho conosciuto __________. Io ho utilizzato questa tessera per mandare

denaro all’estero.

Preciso che se la Polizia verifica gli invii di denaro con la tessera

__________ ritrovata nel mio portafoglio risulterà che è stata __________ a

spedire denaro. Però fisicamente ero io che andavo all’agenzia ad inviare i

soldi. Voglio precisare che tutti gli invii destinati a __________ a __________

sono i miei perché è la mamma di mio figlio, come detto sopra.

Gli altri invii non sono i miei. Io ho fatto invii solo a __________.”

(VI PG 22.04.2015, p. 4, AI 137).

Così l’imputato nel verbale di interrogatorio finale:

"

Come ho già spiegato nei precedenti verbali io avevo la tessera __________

di mia sorella __________. Quelle tre o quattro volte che ho inviato io

personalmente il denaro con la tessera di mia sorella l’ho fatto perché non

avevo altro modo di spedire denaro all’estero.” (…) Mi è stata data la

possibilità di esaminare l’estratto __________ e vedo che questi versamenti

sono stati fatti nel periodo aprile-giugno 2014, vale a dire prima che io

iniziassi a spacciare cocaina. Secondo me quindi questo denaro non è provento

di vendita di cocaina. Aggiungo che quando sono arrivato in Ticino, io avevo

con me ancora del denaro provento di lavoro “in nero” in Italia. Ho quindi

utilizzato questo denaro per spedire i soldi alla madre di mio figlio.”

(VI PP 29.05.2015, p. 6 e 7, AI 192).

68.

__________ dal canto suo ha

dichiarato:

"

Mi viene chiesto se ho inviato denaro all’estero per conto di IM

1.

e da parte mia rispondo che forse una volta mi aveva chiesto, ma non ricordo

più esattamente, comunque se è successo è successo in una sola occasione.” (VI

PG 27.04.2015, p. 3, AI 153).

69.

Ai sensi dell’art. 305bis CP

chi compie un atto suscettibile di vanificare l’accertamento dell’origine, il

ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere

che provengono da un crimine. Il reato di riciclaggio di denaro, punibile con

la detenzione sino a tre anni o con una pena pecuniaria, ha per fine la

sottrazione all’autorità penale del provento di un crimine. Si tratta di

un’infrazione di esposizione a pericolo astratto, il comportamento è dunque

punibile a questo titolo anche laddove l’atto vanificatorio non abbia raggiunto

il suo scopo (DTF 127 IV 20 consid. 3; 119 IV 59 consid. 2e; STF 6B_900/2009

del 21 ottobre 2010 consid. 4.2;6B_334/2007 dell’11 ottobre 2007, consid.

7.1

).

Secondo la giurisprudenza e la dottrina dominante, ogni

trasferimento di denaro all'estero costituisce un atto suscettibile di

vanificare l’accertamento dell’origine di valori patrimoniali. Ciò vale anche

per ogni operazione di trasferimento di valori patrimoniali all’estero da un

conto ad un altro conto, ed anche in presenza della tracciabilità delle

operazioni (DTF 127 IV 20 consid. 3b; STF 6B_643/2012 dell’11 marzo 2013

consid. 5.2; STF 6B_88/2009 del 29 ottobre 2009 consid. 4.3; Trechsel / Pieth,

Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2a ed., Zurigo 2013, n. 18 ad

art. 305 bis; Pieth in Basler Kommentar II, 3a ed., Basilea 2013, n. 49 e rif.

ad art. 305bis; Schmid/Ackermann/Arzt/Bernasconi/de Capitani, Kommentar

Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, Band I, Zurigo 1998, p.

523).

È atto suscettibile di vanificare l’accertamento dell’origine, il

ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali ai sensi dell’art. 305bis CP

anche il cambio di denaro sia che si tratti di conversione di banconote in

valuta estera, sia che si tratti di sostituzione di banconote in altre di

differente taglio della stessa valuta (DTF 136 IV 188 consid. 6.1; STF

6B_879/2013 del 18.11.2013 consid. 1.1.; Pieth in Basler Kommentar, Strafrecht

II, 3. ed., Basilea 2013, n. 44 ad art. 305bis, p. 270).

Il reato di riciclaggio di denaro, di contro, non si realizza nei

casi di distruzione o consumo del provento di un crimine. L’art. 305bis CP è,

infatti, volto a perseguire l’agire di chi provvede a ripulire il denaro

derivante da un’attività criminale per poi poterlo riutilizzare, ciò che non si

verifica nei suddetti casi (Sentenza CARP 72.2014.98 dell’11 settembre 2014;

Pieth in Basler Kommentar, Strafrecht II, 3 ed., Basilea 2013, n. 45 ad art.

305bis, p. 2701; Corboz, Les infractions en droit suisse, Volume II, 3 ed.,

Berna 2010, ad art. 305 bis CP, n. 6, pag. 636).

Dal profilo soggettivo, l’autore deve avere agito intenzionalmente

o per dolo eventuale. Egli deve volere o accettare che il comportamento che

decide di adottare sia proprio a cagionare l’atto previsto dall’art. 305bis CP.

Deve, inoltre, sapere o presumere che il valore patrimoniale di cui dispone

proviene da un crimine. A questo proposito, è sufficiente che abbia conoscenza

delle circostanze di fatto che destano in lui il sospetto sulla provenienza

criminale del denaro e che abbia accettato tale eventualità (DTF 122 IV 211

consid. 2e; DTF 119 IV 242 consid. 2b; STF 6B_879/2013 del 18.11.2013 consid.

2.

)

70.

Nello specifico, il reato di

riciclaggio è stato ritenuto dato per i punti 2.1 e 2.2 dell’atto d’accusa.

IM 1 non aveva fonti di reddito e per vivere in Svizzera ha potuto

fare conto unicamente sull’aiuto della compagna. Ciò malgrado, è riuscito ad

inviare importanti somme di denaro all’estero. Somme la cui origine può essere

unicamente quella della vendita di cocaina.

Si rileva al proposito che il reato risulta perfezionato mediante

l’invio del denaro all’estero e ciò a prescindere dal motivo per cui l’autore

ha proceduto in tal modo. Neppure l’invio di denaro a propri famigliari può

essere ritenuto un motivo onorevole ai sensi dell’art. 48 lett. 4 cifra 1 CP.

71.

Di contro, la Corte non ha

ritenuto configurare il reato di cui all’art. 305bis CP il denaro che

l’imputato ha consegnato alla propria compagna per il sostentamento. A tale

proposito si rileva che la Corte di appello e di revisione penale ha confermato

che il reato di riciclaggio di denaro non si realizza nel caso di consumo del

provento di un crimine (Sentenza CARP 72.2014.98 dell’11 settembre 2014).

VI) Imputazione di ripetuta

coazione, in subordine ripetuta minaccia (punto 3 dell’atto d’accusa)

72.

Il Procuratore pubblico ha

infine imputato a IM 1 il reato di ripetuta coazione, subordinatamente ripetuta

minaccia, per avere minacciato in più occasioni ACPR 1, sia di persona

(assumendo atteggiamenti intimidatori ed affermando di “conoscere la sua

ragazza”, di “sapere dove abita”, minacciando di “fracassargli le

ossa”, mostrandogli la fotografia di una persona ferita che, a suo dire,

sarebbe stata da loro picchiata), sia telefonicamente (dicendogli “ti

ammazzo”, “ti brucio la casa” e “sarò sempre pericoloso se non

fai il bravo”), al fine di indurlo a saldare i debiti da lui contratti per

i suoi acquisti di cocaina, tuttora scoperti.

73.

Le responsabilità di IM 1 per

questi fatti emergono dalle di lui ammissioni, dalle dichiarazioni

dell’accusatore privato ACPR 1, il quale in occasione del verbale di Polizia

del 2 marzo 2015 (allegato 1 all’AI 1, p. 4) ha sporto querela nei confronti

dell’imputato per minaccia, e, per quanto riguarda le minacce telefoniche,

dalla presenza di puntuali prove materiali, ovvero le telefonate del 14 marzo

2015, ore 18:14:11 e 18:23:36 agli atti (allegato H al VI PG IM 1 09.04.2015,

AI 105).

Giova qui porre in evidenza la trascrizione della telefonata del

14.

marzo 2015, ore 18:14:11:

"

B. bon comunque io vado a casa tua stasera e

faccio..incomprensibile

A: ..incomprensibile

B: no tu lasciami i 700 franchi oggi. Io non ti devo picchiare,

non sei un bambino.

A. ehh no io non mi fido

B. no tranquillo, io vado a casa tua comunque, sei lì o non sei

lì, tranquillo, fa niente

A: e cosa fai, scusa?

B: non lo so

A: mi bruci la casa?

B: io non ho detto questo, tranquillo!

A: ahh no, cosa mi hai detto? Che mi ammazzi, che mi ammazzi, che

mi bruci la casa. Amico, sei impazzito? Dici queste cose? Che mi ammazzi, che

mi bruci la casa”.

74.

Interrogato dal PP, IM 1 ha

dichiarato di avere minacciato ACPR 1 per fargli un po’ di pressione per avere

i suoi soldi per la cocaina, tenendo a precisare che in ogni caso non gli

avrebbe mai fatto del male (VI PG 09.04.2015, p. 9, AI 105; VI PP confronto ACPR

1.

/ IM 1 17.04.2015, p. 13, AI 122).

Nell’ambito dell’interrogatorio dibattimentale, l’imputato si è

così espresso in punto allo scopo delle sue minacce nei confronti

dell’accusatore privato:

"

Perché aveva un debito di 1'700.00/1'800.00 con me legati alla

cocaina e non voleva restituirmeli. Io da parte mia avevo dei debiti con le

persone che mi avevano venduto la cocaina, le quali mi facevano pressione

affinché pagassi.

ADR che è giusto dire che ho cercato di fare pressione a ACPR 1

affinché mi pagasse, ma questo non è servito perché i soldi non me li ha mai

dati.”

(VI DIB 29.09.2015, p. 5, allegato 2 al verbale dibattimentale).

75.

Dal canto suo, ACPR 1 ha riferito

di avere avuto paura a seguito di queste minacce:

"

R: Certo, ne ho avuta tanta. L’ambiente dei domenicani e albanesi

della droga è molto pericoloso e non si scherza. Io ho avuto seriamente molta

paura, tanto è vero che mi sono recato in Polizia a fare la denuncia.

Altrimenti non l’avrei fatta, visto che ero dentro fino al collo. Dopo che ho

visto questa foto con la persona che era stata picchiata, non ho capito più

nulla. In seguito la Polizia mi ha riferito che questa foto raffigurava il __________,

sfigurato in volto per una caduta da un balcone a seguito di una fuga.

ADR che io non avevo tanto paura del qui presente IM 1 ma dei suoi

“amici”. Penso che anche l’IM 1 veniva minacciato dai suoi “amici” se non

avesse pagato a sua volta la droga che qualcuno gli avrà fornito.”

(VI PP confronto ACPR 1 / IM 1 17.4.2015, p. 13, AI 122).

76.

Giusta l’art. 181 CP, si

rende colpevole di coazione chiunque, usando violenza o minaccia di grave danno

contro una persona, o intralciando in altro modo la libertà d'agire di lei, la

costringe a fare, omettere o tollerare un atto.

Protetta dalla legge è la libertà d’azione e di decisione della vittima (DTF

129.

IV 6 consid. 2.1).

La coazione è un’infrazione di risultato (Stratenwerth/Jenny, BT

I, § 5 n. 3), che si perfeziona nel momento in cui la vittima ha dovuto

iniziare a fare o a subire quanto l'autore voleva, cioè quando quest'ultimo ha

posto in essere un mezzo di pressione che ha influito sulla formazione di

volontà della vittima (Rep. 1999, 333). In altre parole, perché la coazione sia

consumata, è necessario che la vittima, sotto l’effetto del mezzo coercitivo

illecito, cominci a modificare il suo comportamento, subendo così l’influenza

voluta dall’autore (DTF 129 IV 270 consid. 2.7; Corboz, Les infractions en droit

suisse, vol. I, 3. ed., Stämpfli Verlag AG, Berna 2010, n. 34 ad art. 181).Una

promessa orale data senza convinzione non è sufficiente (DTF 105 IV 123 consid.

c; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3. ed., Stämpfli Verlag AG,

Berna 2010, n. 34 ad art. 181).

La minaccia è uno strumento di pressione psicologica consistente

nel prospettare un danno, lasciando intendere che la sua realizzazione dipenda

dalla volontà dell'autore. Non è tuttavia necessario che questi possa

effettivamente condizionare il verificarsi del danno (DTF

117.

IV 445 consid. 2b; 106

IV 125 consid. 2a) né che abbia la reale volontà di mettere in pratica la

sua minaccia (DTF

105.

IV 120 consid. 2a).

Anche intralciare "in altro modo la libertà d'agire" della vittima

può adempiere la fattispecie di coazione. Questa formulazione generale deve

essere interpretata in modo restrittivo. Non è sufficiente una pressione

qualsiasi. Al contrario, come per la violenza e la minaccia di grave danno,

“l’altro modo” deve essere un mezzo coercitivo capace di impressionare una

persona di media sensibilità e atto a intralciarla in modo sostanziale nella

sua libertà di decisione o d'azione. In altre parole, deve trattarsi di mezzi

coercitivi che, per la loro intensità e il loro effetto, sono analoghi a quelli

espressamente menzionati dalla legge (DTF

134.

IV 216 consid. 4.1 e rinvii; 129 IV 8 consid. 2.1; 119 IV 305; STF

6B_477/2007 del 17 dicembre 2008;6S.71/2003 del 26 agosto 2003 consid. 2.1;

Corboz, op. cit, ad art. 181, n. 15).

Dal profilo soggettivo il reato di coazione presuppone che

l’autore abbia agito con intenzionalità, ovvero con la consapevolezza e la

volontà di avvalersi di un mezzo coercitivo per indurre la vittima ad adottare

un determinato comportamento (DTF 96 IV 63 consid. 5). Il dolo eventuale è

sufficiente (cfr. Corboz, op. cit., ad art. 181, n. 37).

Secondo la giurisprudenza, la coazione dev'essere illecita. Ciò è

il caso laddove il mezzo o lo scopo è contrario al diritto, il mezzo è

sproporzionato rispetto al fine perseguito oppure ancora laddove un mezzo

coercitivo di per sé legale per conseguire uno scopo legittimo costituisce,

date le circostanze, un mezzo di pressione abusivo o contrario ai buoni costumi

(Donatsch, op. cit., pag. 412 e segg.; Corboz, op. cit., ad art. 181 n. 19 e

segg; DTF

129.

IV 6 consid. 3.4). Sapere se la limitazione della libertà d'agire

altrui costituisce una coazione illecita dipende dunque dall'importanza

dell'intralcio, dai mezzi utilizzati e dagli scopi perseguiti (STF 6B_477/2007

del 17 dicembre 2008 consid. 4.1; DTF

129.

IV 262 consid. 2.1 e rinvii).

77.

Nel caso concreto, la Corte

ha ritenuto realizzato il reato di coazione, ma unicamente nella forma del

tentativo.

Pacifico infatti che attraverso le sue gravi minacce l’imputato ha

voluto indurre ACPR 1 a saldare il debito per l’acquisto di cocaina, ciò che

però non è concretamente avvenuto.

Posto che la Corte ha ritenuto adempiuti i presupposti del reato

principale, non è in concreto necessario esprimersi anche sull’imputazione

subordinata di minaccia ai sensi dell’art. 180 cpv. 1 CP.

VII) Imputazione di infrazione

alla LF sugli stranieri

78.

In entrata di dibattimento,

con l’accordo delle parti, il Presidente ha esteso l’accusa nei confronti del

prevenuto al reato di infrazione alla LF sugli stranieri (soggiorno illegale e

attività lucrativa illecita) ai sensi dell’art. 115 cpv. 1 lett. b e c LStr,

per avere, a __________, dal mese di agosto 2014 al 24 marzo 2015, soggiornato

illegalmente in Svizzera, senza essere al beneficio del richiesto permesso di

soggiorno e per avere, in due o tre occasioni, esercitato senza permesso

un’attività lucrativa in Svizzera.

79.

Giusta l’art. 115 cpv. 1 LStr

è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria

chiunque soggiorna illegalmente nel nostro Paese, segnatamente dopo la scadenza

della durata del soggiorno non sottostante a permesso o del soggiorno

autorizzato (lett. b) e chi esercita senza permesso un’attività lucrativa in

Svizzera (lett. c). Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è la multa

(art. 115 cpv. 3 LStr).

80.

Per quanto attiene a questo

reato, in corso d’inchiesta l’imputato ha ammesso di avere unicamente un

permesso di soggiorno in Italia, e di risiedere in maniera stabile a __________

presso la compagna Joselin Henriquez dall’agosto 2014 (VI PP 25.03.2015, p. 3,

AI 24), salvo poi rettificare le sue dichiarazioni in occasione del pubblico

dibattimento, quando ha affermato:

"

ADR che la prima volta che sono venuto in Svizzera era maggio

2014, ma non sono rimasto a lungo, perché continuavo a tornare dalla mia

compagna in Italia e inoltre là avevo un lavoro. Sono poi tornato

definitivamente dopo essermi separato da mia moglie e dopo che il ristorante

dove lavoravo aveva chiuso. Si trattava dei mesi di agosto o settembre. Voglio

precisare che non sono mai stato in Svizzera definitivamente, ma facevo avanti

e indietro dall’Italia.”

(VI DIB 29.09.2015, p. 2, allegato 2 al verbale dibattimentale).

81.

Interrogato nel corso del

pubblico dibattimento a sapere per quale ragione sostenesse ora di avere

continuato a fare avanti e indietro dall’Italia, mentre nel corso

dell’inchiesta aveva indicato di risiedere stabilmente a __________, l’imputato

ha risposto:

"

Io ribadisco che continuavo a recarmi in Italia, sia per cercare

lavoro che per andare dal medico, siccome sono diabetico. Io non ricordo di

avere detto di essermi trasferito stabilmente a __________.”

(VI DIB 29.09.2015, p. 6, allegato 2 al verbale dibattimentale).

L’imputato ha in fine ammesso che:

"

Se il fatto di andare un paio di volte al mese in Italia rende il

mio soggiorno a __________ stabile allora è giusto” .

(VI DIB 29.09.2015, p. 6, allegato 2 al verbale dibattimentale).

82.

La circostanza secondo cui

l’imputato, dal mese di agosto 2014, risiedeva stabilmente a __________, è in

ogni caso stata confermata dalla compagna __________, la quale nel verbale del

24.

marzo 2015 si è così espressa:

"

Da agosto 2014 lui abita regolarmente da me a __________. In

pratica è sempre a casa mia ed esce solo una volta ogni tanto in Italia, forse

due volte al mese. (…) IM 1 non ha nessun permesso in Svizzera e io non l’ho

mai annunciato ne notificato.”

(VI PG 24.03.2015, p. 3, allegato 15 al rapporto di arresto

provvisorio 24.03.2015, AI 23).

83.

L’imputato ha peraltro

ammesso che:

"

Ogni tanto faccio dei lavoretti in nero, lavapiatti, ecc. in

Italia, ma anche in Svizzera. In Svizzera avrò lavorato 2 o 3 volte come

pittore, lavapiatti, ecc.”.

(VI PP 25.03.2015, p. 2, AI 24).

In aula IM 1 poi precisato:

"

In Svizzera ho lavorato solo un paio di volte aiutando come

imbianchino, guadagnando circa CHF 200.00 e aiutando come meccanico,

guadagnando un importo che non ricordo. Questi lavori li ho svolti nel periodo

luglio/agosto.”

(VI DIB 29.09.2015, p. 6, allegato 2 al verbale dibattimentale).

84.

Stante quanto precede, posto

che la sua compagna – e per finire l’imputato stesso – ha indicato che questi

riedeva stabilmente a __________, la Corte ha ritenuto realizzato il reato di

soggiorno illegale e di attività lucrativa senza autorizzazione. In

particolare, l’imputato ha iniziato a lavorare, a suo dire, nel mese di agosto

2014.

Richiamato l’art. 11 LStr, secondo cui lo straniero che intende

esercitare attività lucrativa necessita di un permesso di soggiorno

indipendentemente dalla durata dello stesso, già da quel momento egli avrebbe

necessitato di un permesso (in casu, trattandosi di cittadino dominicano, un

visto) da parte della polizia degli stranieri.

VIII) Commisurazione della pena

85.

Giusta l’art.

47.

cpv. 2 CP la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto

stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo

oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico

offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che

la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con

le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129

IV 6 consid. 6.1).

Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden),

i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere

del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di

evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di

decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità (cfr. DTF 127 IV 101

consid. 2a). In relazione a quest'ultimo criterio, occorre tener conto delle

“circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in

relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non

siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi

dell’art. 48 CP (FF 1999 1745; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2).

In quest’ambito, si inserisce l’eventuale responsabilità limitata

dell’autore. In una sentenza dell’8 marzo 2010 (DTF 136 IV 55, poi confermata

in STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010), distanziandosi dalla

giurisprudenza precedente (cfr. DTF 134 IV 132), il Tribunale federale ha,

infatti, stabilito che - contrariamente ad un’interpretazione puramente

letterale del testo dell’art. 19 cpv. 2 CP (“il giudice attenua la pena”) - la

scemata imputabilità è un elemento che ha un influsso diretto sulla colpa, la

riduzione della pena menzionata dalla norma non essendo altro che la

conseguenza di tale colpa attenuata. La scemata imputabilità va, quindi,

considerata già nella determinazione della colpa dell’autore e non - come prima

si indicava - semplicemente applicata sulla pena (DTF 136 IV 55 consid. 5.5;

STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2).

86.

Determinata, così, la colpa

globale dell’imputato (Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo

chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro

edittale, la pena ipotetica adeguata.

Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in

particolare DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una

ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati

all’autore (Täterkomponenten), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti

giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di

salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva,

ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale

così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid.

5.

; STF 6B_1092/2009 e 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2; cfr. anche

STF 6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5).

Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato

che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere

sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà

presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (messaggio del 21

settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice

penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999

1744; STF 6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008 del 14 ottobre 2008; STF

6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2; DTF 128 IV 73 consid. 4). La legge

ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di

pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV

73.

consid. 4c, 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale

permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in

ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF 6B_78/2008,6B_81/2008,

6B_90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2.,6B_370/2007 del

12.

marzo 2008 consid. 2.2,6B_14/2007 del 17 aprile 2007 consid. 5.2 e

riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II,

Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6 n. 72).

87.

In concreto, la colpa

dell’imputato è oggettivamente e soggettivamente di grado medio-grave.

Dal profilo oggettivo occorre considerare il quantitativo

relativamente importante di sostanza stupefacente alienata, a consumatori locali,

sull’arco di diversi mesi. Per fare ciò, IM 1 non ha esitato ad installarsi sul

nostro territorio in condizioni di illegalità.

Egli è stato fermato soltanto grazie all’intervento degli

inquirenti, mentre in caso contrario avrebbe proseguito la propria attività,

come dimostrato dalla cocaina che aveva già nascosto in un pertugio in vista

della vendita.

Grave è poi il tentativo di coazione posto in essere nei confronti

di un suo acquirente e ciò nell’intento di ottenere il pagamento dello

stupefacente.

88.

Dal profilo soggettivo, IM 1,

ha agito per mero scopo di lucro, al fine di guadagnare denaro rapidamente,

denotando così il proprio egoismo. A questo proposito, va sottolineato che la

sua difficile situazione economica non può essere considerata una giustificazione.

L’imputato aveva inoltre le risorse intellettuali per non cadere

nel traffico di stupefacenti.

A suo favore la Corte non ha potuto considerare particolari motivi

attenuanti. In particolare, egli non è parso voler collaborare con l’inchiesta.

Non si può poi non censurare il fatto che dopo aver parlato presso

il carcere giudiziario con la persona da lui inizialmente indicata come suo

fornitore, ha ritrattato le proprie precedenti dichiarazioni.

89.

In tale contesto, considerato

pure il concorso tra i reati, la Corte ha ritenuto adeguata alla colpa di IM 1

una pena detentiva di 2 (due) anni e 6 (sei) mesi.

90.

Quanto alla sospensione

condizionale della pena, nel caso specifico l’imputato è incensurato,

ritornando così applicabile l’art. 42 cpv. 1 CP.

In tale contesto, al fine di tenere debitamente conto della colpa,

la pena viene parzialmente sospesa, con la parte da espiare che viene fissata

in 8 (otto) mesi.

IX) Sequestri

91.

Per quel che

ne è degli importi di denaro sotto sequestro, la Corte ha ordinato il sequestro

conservativo sull’importo di Euro 90.00 a copertura di tassa e spese di

giustizia, la confisca di CHF 750.00, in quanto provento di reato, ed il

dissequestro di CHF 1‘000.00 a favore di __________.

Per il rimanente, è stato ordinato il

dissequestro di tutto quanto sotto sequestro, previa cancellazione delle

memorie dei telefoni e delle carte SIM, i cui costi sono da anticipare dagli

imputati.

X) Nota professionale del

difensore

92.

La nota

professionale dell’avv. DUF 1 è stata approvata per CHF 17'868.60, posto

che non sono stati riconosciuti i contatti del difensore con la sorella e la

compagna dell’imputato così come sono stati ridotti i tempi dei colloqui con

l’imputato, ritenuti eccessivi rispetto a quanto effettivamente necessario per

tutelare gli interessi dello stesso.

Visti gli art.: 12, 40, 42, 43, 44, 47, 49, 51, 70, 181, 305bis cpv. 1 CP;

19.

cpv. 1 lett. b, c e d, 19 cpv. 2

lett. a LStup;

115.

cpv. 1 lett. b e c LStr;

135, 268, 422 e segg. CPP e 22 TG

sulle spese;

dichiara e pronuncia:

IM 1

1.

è autore colpevole di:

1.1

infrazione aggravata alla

LF sugli stupefacenti

per avere,

a __________, __________ e __________,

nel periodo compreso tra il mese di

giugno 2014 e il 24 marzo 2015,

senza essere autorizzato e sapendo o dovendo presumere che il suo

agire poteva mettere in pericolo la salute di molte persone, acquistato, depositato,

detenuto, alienato e procurato in altro modo, complessivi 597.70 grammi di

cocaina;

1.2

riciclaggio di denaro

per avere,

a __________ e __________,

nel periodo giugno 2014 – marzo 2015,

compiuto atti suscettibili di vanificare l’accertamento

dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali che sapeva

provenire da un crimine, segnatamente per avere inviato all’estero,

personalmente e tramite terzi, denaro che sapeva essere provento delle vendite

di cocaina da lui operate, per un importo complessivo di CHF 3'298.95;

1.3

tentata coazione ripetuta

per avere,

a __________, nel periodo compreso tra il mese di gennaio e il

mese di marzo 2015,

minacciato, in più occasioni, ACPR 1, sia di persona, assumendo

atteggiamenti intimidatori ed affermando di “conoscere la sua ragazza”,

di “sapere dove abita”, minacciandolo di “fracassargli le ossa”,

mostrandogli la fotografia di una persona ferita e che, a suo dire, sarebbe

stata picchiata da lui e da __________, sia telefonicamente, dicendogli “ti

ammazzo”, e “sarò sempre pericoloso se non fai il bravo”, come

risulta dalle telefonate del 14 marzo 2015, ore 18:14 e 18:23 e ciò al fine di

indurlo a saldare i debiti da lui contratti per i suoi acquisti di cocaina

ammontanti a CHF 3'000.00, tuttora scoperti;

1.4

infrazione alla LF sugli

stranieri

per avere,

a __________, nel periodo compreso tra il mese di agosto 2014 e il

24.

marzo 2015,

soggiornato illegalmente in Svizzera, senza essere al beneficio

del richiesto permesso di soggiorno,

nonché per avere, in due o tre occasioni, esercitato senza

permesso un’attività lucrativa in Svizzera;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei

considerandi.

2.

Di conseguenza,

IM 1 è condannato

2.1

alla pena detentiva di 2

(due) anni e 6 (sei) mesi,

da

dedursi il carcere preventivo sofferto.

2.2

L’esecuzione della pena

detentiva è sospesa in ragione di 21 (ventuno) mesi, con un periodo di prova di

anni 2 (due). Per il resto è da espiare.

3.

È mantenuto il sequestro

conservativo sull’importo di Euro 90.00 a copertura di tassa e spese di

giustizia.

4.

È ordinata la confisca di

CHF 750.00 in quanto provento di reato.

5.

È ordinato il dissequestro

di CHF 1'000.00 a favore di __________.

6.

Per il rimanente, è

ordinato il dissequestro di tutto quanto sotto sequestro, previa cancellazione

delle memorie dei telefoni e delle carte SIM, i cui costi sono da anticipare

dagli imputati.

7.

La tassa di giustizia di CHF

1'000.00 e le spese procedurali sono a carico del condannato.

8.

Le spese per la difesa

d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

8.1

La nota professionale

dell’avv. DUF 1 è approvata per CHF 17'868.60 comprensiva di onorario, spese e

IVA.

8.2

Il condannato è tenuto a

rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di CHF 17'868.60 non appena

le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC

(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero Pubblico, SERCO,

6501.

Bellinzona

- Ufficio dei Giudice dei

provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

- Sezione della Popolazione,

ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

- Dipartimento sanità e

socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona

- Ministero Pubblico della

Confederazione, Taubenstrasse 16, 3003 Berna

- Ufficio centrale svizzero

di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna

- Ufficio di comunicazione

in materia di riciclaggio di denaro (MROS), Nussbaumstrasse 29, 3003 Berna

- Direzione del carcere

penale La Stampa, CP, 6904 Lugano

Per la Corte delle assise

criminali

Il Presidente La

vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 1'000.--

Inchiesta preliminare fr. 20'921.50

Altri disborsi (postali, tel.,

ecc.) fr. 155.55

fr. 22'077.05

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