72.2015.110
Infrazione alla LF sugli stupefacenti: per avere coltivato piante di canapa, detenuto nonché alienato marijuana. Sottrazione di energia utilizzata per le coltivazioni di piante di canapa
7 giugno 2016Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
72.2015.110
Lugano,
7 giugno 2016/lc
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte
delle assise correzionali di Mendrisio
composta da:
giudice Rosa Item, Presidente
Anna Grümann, vicecancelliera
sedente nell’aula
penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale Ministero
Pubblico
e in qualità di accusatore
privato:
ACPR 1
patrocinato dall’avv. RAAP 1
contro
IM 1
IM 2
entrambi rappresentati dall’avv.
DIFI 1
imputati, a norma dell'atto
d'accusa 90/2015 del 7.7.2015, emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di
Fatti
A. IM 1 e IM 2, in correità
1. infrazione alla LF sugli
stupefacenti
per avere, senza essere autorizzati,
1.1 a __________ e in
altre imprecisate località della Svizzera tedesca,
nel periodo febbraio 2012 – 17 aprile 2013,
coltivato e alienato, in più occasioni, a tali “__________”,
“__________” e altre persone non identificate, un quantitativo valutato
in almeno 9/11 kg. di marijuana, da loro confezionata in sacchetti del
peso variante da 300 a 500 gr. l’uno, al prezzo variante da CHF 6'500.- a CHF
7'000.- al kg.,
sostanza da loro previamente coltivata con metodo indoor,
essiccata e confezionata nei locali da loro appositamente locati a __________;
1.2 a __________, nel
periodo febbraio - 17 aprile 2013,
coltivato, con metodo indoor, 693 piante di canapa per
estrarne marijuana (tenore di THC variante dal 4.1% al 19%), nonché detenuto
150 grammi lordi di marijuana, sostanze destinate alla vendita a terzi e
al consumo personale di IM 2, se non fossero state sequestrate dalla Polizia
cantonale il 17 aprile 2013;
Considerandi
2.
sottrazione di energia
per avere,
a __________, nel periodo dicembre 2012 – 17 aprile 2013,
per effettuare le coltivazioni di piante di canapa di cui al punto
1, sottratto indebitamente, ai danni delle ACPR 1, energia elettrica
dall’impianto riferito all’immobile sito in __________, per un importo
denunciato dall’accusatrice privata pari a CHF 24'980.70 (importo contestato e
riconosciuto limitatamente a CHF 10'000.- da parte di IM 1 e limitatamente a
CHF 8'000.- da parte di IM 2);
B. IM 1, singolarmente
3.
infrazione alla LF sugli
stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato,
a __________, nel periodo febbraio - 17 aprile 2013,
detenuto, al suo domicilio, 65
grammi lordi di marijuana, sostanza proveniente dalle summenzionate
coltivazioni e destinata alla vendita a terzi, se non fosse stata sequestrata
dalla Polizia cantonale il 17 aprile 2013;
C. IM 2, singolarmente
4.
contravvenzione alla LF
sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato,
nel periodo estate 2012 - 17 aprile 2013,
a __________ e in altre imprecisate località, consumato intenzionalmente circa
500.
grammi di marijuana, nonché detenuto 2
grammi lordi di marijuana, 6 grammi lordi di semi di canapa e 35
grammi lordi di tabacco frammisto a marijuana, sostanze destinate al suo
consumo personale;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate;
reati previsti: dagli art. 142 cpv. 1 CP e 19 cpv. 1 e 19a
LS;
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1, in
rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato
IM 1, accompagnato dal suo Difensore di fiducia avv. DIFI 1;
- l’imputato IM 2,
accompagnato dal suo Difensore di fiducia avv. DIFI 1;
- l’avv. RAAP 1,
patrocinatore di fiducia dell’accusatore privato ACPR 1.
Espletato il
pubblico dibattimento dalle ore 09:30 alle ore 11:00.
Evase le seguenti
questioni: Verbale del dibattimento
Con l’accordo delle parti,
l’atto d’accusa viene così modificato:
- punto
1.
: “a __________, nel periodo febbraio - 17 aprile 2013, coltivato, con
metodo indoor, 693 piante di canapa per estrarne marijuana (tenore di THC
variante dal 4.1% al 19%), nonché detenuto 150 grammi lordi di marijuana,
sostanze destinate alla vendita a terzi, se non fossero state sequestrate dalla
Polizia cantonale il 17 aprile 2013”;
- punto
2: “per avere, a __________, nel periodo dicembre 2012 - 17 aprile 2013, per
effettuare le coltivazioni di piante di canapa di cui al punto 1, sottratto
indebitamente, ai danni delle ACPR 1, energia elettrica dall’impianto riferito
all’immobile sito in __________, causando un danno complessivo denunciato di
fr. 13'837.70 (importo contestato e riconosciuto limitatamente a CHF 10'000.-
da parte di IM 1 e limitatamente a CHF 8'000.- da parte di IM 2)”;
- punto
4: viene stralciato per intervenuta prescrizione.
Sentiti: - il Procuratore pubblico,
per la sua requisitoria, il quale rileva che i fatti sono ammessi, che gli
imputati sono incensurati, che hanno delinquito per un periodo limitato e che
si tratta di un quantitativo limitato di marijuana, come pure che gli imputati
hanno accettato di risarcire le ACPR 1, per cui tutto ciò considerato chiede la
conferma dell’atto d’accusa con le modifiche apportate al dibattimento e la
condanna degli imputati alla pena detentiva di 8 mesi, sospesi condizionalmente
per due anni, oltre alla confisca di tutto quanto in sequestro;
- l’avv. RAAP 1,
rappresentante dell’accusatore privato, il quale dà atto che gli accusati hanno
iniziato a risarcire il danno e si augura che il pagamento riprenda con
puntualità. Ritiene giustificate le spese legali esposte, in quanto fino alla
fine dell’inchiesta il periodo di allacciamento abusivo non era stato
stabilito, per cui si era reso necessario far eseguire la perizia _________ e
interagire con i rappresentanti delle ACPR 1 e con il perito;
- l’avv. DIFI 1, difensore
degli imputati, il quale sottolinea l’ammissione immediata e spontanea dei suoi
assistiti come pure la piena collaborazione da loro prestata agli inquirenti.
Non si oppone alla pena proposta dalla pubblica accusa. In merito ai sequestri
e all’istanza di risarcimento delle ACPR 1, si rimette a quanto indicato
durante l’istruttoria dibattimentale.
Preso atto che le
parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della
sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;
visti gli art. 12, 40, 42, 44,
47, 49, 69, 142 cpv. 1 CP;
19.
cpv. 1 LStup;
82, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1.
IM 1 e IM 2 sono coautori
colpevoli di:
1.1
infrazione alla LF sugli
stupefacenti
per avere,
senza essere autorizzati,
1.1.1
a __________ e in altre
imprecisate località della Svizzera tedesca,
nel periodo da febbraio 2012 al 17 aprile 2013,
previa coltivazione indoor ed essicazione, alienato complessivi 11 kg di
marijuana;
1.1.2
a __________,
nel periodo da febbraio 2013 al 17 aprile 2013,
coltivato con metodo indoor 693 piante di canapa (con tenore di THC variante
dal 4.1% al 19%) per estrarne marijuana nonché detenuto 150 grammi lordi di
marijuana,
sostanze destinate alla vendita a terzi e sequestrate dalla Polizia cantonale;
1.2
sottrazione di energia
per avere,
a __________,
nel periodo da dicembre 2012 al 17 aprile 2013,
al fine di effettuare le coltivazioni di piante di canapa con metodo indoor di
cui al punto 1.1 del dispositivo,
indebitamente sottratto, ai danni della ACPR 1, energia elettrica dall’impianto
riferito all’immobile sito in __________,
causando un danno complessivo denunciato di fr. 13'837.70,
e meglio come descritto nell’atto d’accusa.
2.
IM 1 è inoltre autore
colpevole di:
infrazione alla LF sugli stupefacenti
per avere,
senza essere autorizzato,
a __________,
nel periodo da febbraio 2013 al 17 aprile 2013,
detenuto 65 grammi lordi di marijuana destinata alla vendita a terzi,
sequestrata dalla Polizia cantonale,
e meglio come descritto nell’atto d’accusa.
3.
Di conseguenza,
3.1
IM 1
è condannato alla pena detentiva di 8 (otto) mesi.
3.1.2
L’esecuzione della pena
detentiva è sospesa e a IM 1 è impartito un periodo di prova di anni 2 (due);
3.2
IM 2
è condannato alla pena detentiva di 8 (otto) mesi.
3.2.2
L’esecuzione della pena
detentiva è sospesa e a IM 2 è impartito un periodo di prova di anni 2 (due).
4.
IM 1 e IM 2 sono inoltre
condannati, in solido, a versare all’accusatore privato ACPR 1, rappr. dall’avv.
RAAP 1, fr. 13'837.70, oltre interessi al 5% dal 23 luglio 2013, a titolo di
risarcimento danni e fr. 7'322.90 a titolo di risarcimento delle spese legali,
importi dai quali va dedotta la cifra di fr. 2'682.-- ad oggi già corrisposta.
5.
È ordinata la confisca e la
distruzione delle sostanze stupefacenti e degli oggetti in sequestro.
6.
La tassa di giustizia di
fr. 500.00 e le spese procedurali sono a carico dei condannati, in solido, con
ripartizione interna in misura di ½ ciascuno.
7.
Questo giudizio può essere
impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale.
L’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise correzionali,
per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione
della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e
di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.
Distinta spese: Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta
preliminare fr. 1'219.20
Spese postali,tel.,affr. in
blocco fr. 137.95
fr. 1'857.15
============
Distinta spese a
carico di IM 1 (1/2)
Tassa di giustizia fr. 250.--
Inchiesta preliminare fr. 609.60
Spese postali,tel.,affr. in
blocco fr. 68.95
fr. 928.55
============
Distinta spese a
carico di IM 2 (1/2)
Tassa di giustizia fr. 250.--
Inchiesta preliminare fr. 609.60
Spese postali,tel.,affr. in
blocco fr. 68.95
fr. 928.55
============
Intimazione a: -
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC
(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero Pubblico, SERCO,
6501.
Bellinzona
- Ufficio dei Giudice dei
provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
- Sezione della Popolazione,
ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona
- Dipartimento sanità e
socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona
- Ufficio centrale svizzero
di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna
Per la Corte delle assise
correzionali
La Presidente La
vicecancelliera