72.2015.111
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31 maggio 2016Italiano25 min
Source ti.ch
Incarto
n.
72.2015.111
Lugano,
31 maggio 2016/md
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte delle assise criminali
composta da:
giudice Mauro
Ermani, Presidente
GI 1, giudice
a latere
GI 2, giudice
a latere
Veronica
Lipari, vicecancelliera
sedente nell’aula penale di questo palazzo
di giustizia, per giudicare
nella causa penale
Ministero pubblico
e in qualità di accusatori privati
ACPR 1
ACPR 2
rappresentati dall’avv. RAAP 2
contro
IM 1
rappresentata dall’avv. DUF 1
imputata, a
norma dell’atto d’accusa nr. 89/2015 del 7 luglio 2015 emanato dal Procuratore
pubblico PP 1, di
1. appropriazione indebita
ripetuta
data la propensione dell’accusata ad agire reiteratamente per
assicurarsi una supplementare fonte di reddito;
per avere,
a __________ e in altre imprecisate località,
durante il periodo 01.01.2009 – 31.05.2012, nella sua qualità di
impiegata / assistente contabile alle dipendenze della ACPR 1 e di ACPR 2, __________;
in più occasioni, al fine di procacciare a sé o ad altri un
indebito profitto, indebitamente impiegato, a profitto proprio, valori
patrimoniali a lei affidati;
e meglio;
per avere utilizzato, allo scopo di mantenere un elevato tenore di
vita, denaro di pertinenza della ACPR 1 e di ACPR 2, attingendo dal c.c.p. n. __________,
intestato alla ACPR 1, tramite almeno n. 262 prelevamenti di contante e/o
pagamenti diretti, per un importo complessivo di almeno CHF 319'903.30,
utilizzando indebitamente la Postcard che era nella sua disponibilità, di cui
conosceva il codice di identificazione personale (PIN);
atteso che detto conto, oltre al saldo iniziale e all’accredito
degli interessi, veniva da lei stessa regolarmente alimentato, tramite importi
girati, attraverso il sistema e-banking al quale aveva accesso, durante il
medesimo periodo, dai seguenti conti bancari:
- n. __________, intestato a
ACPR 1 SA presso __________ SA, per complessivi ca. CHF 60'000.--;
- n. __________, intestato a
ACPR 1 SA presso __________ SA, per complessivi CHF 69'000.--;
- n. __________, intestato a
ACPR 2 presso __________ SA, per complessivi CHF 188'000.--;
essendo precisato che gli addebiti di ciascun conto venivano
fittiziamente contabilizzati come pagamenti di fatture inesistenti, così
allibrate nella contabilità di ACPR 1, come meglio descritto nel capo di
imputazione 2.;
fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate;
reato previsto dall’art. 138 cifra 1 CP;
2. falsità in documenti,
ripetuta
per avere,
a __________ e in altre località,
nel periodo dal mese di gennaio 2009 al mese di maggio 2012,
al fine di procacciarsi un indebito profitto,
ripetutamente formato documenti falsi, alterato dei documenti
veri, attestato in documenti, contrariamente alla verità, un fatto di
importanza giuridica, nonché fatto uso, a scopo di inganno, di tali documenti;
e meglio per avere,
in più occasioni,
al fine di mascherare le malversazioni di cui al punto 1. che
precede,
2.1 registrato nelle
schede contabili:
- di ACPR 1, in almeno n. 21
occasioni e
- di ACPR 2, in almeno n. 11
occasioni;
- come risulta dalla
ricostruzione effettuata dall’EFIN (cfr. AI 21a),
fatture inesistenti, allo scopo di giustificare esborsi che in
realtà avvenivano a favore del c.c.p. n. 65-111717-8 della ACPR 1, che
l’imputata utilizzava come già indicato al capo di imputazione 1.;
con la precisazione che le schede contabili così alterate venivano
anche utilizzate per allestire i conti societari; comportamento finalizzato a
celare le proprie malversazioni;
2.2 creato, nel gennaio
2011, un falso estratto del c.c.p. n. __________, intestato a ACPR 1, indicante
il saldo al 31.12.2010 diverso da quello effettivo, allo scopo di far
corrispondere, in maniera fittizia, il saldo del c.c.p. che veniva indicato
nella contabilità a sua volta falsificato, il tutto per celare, in caso di
verifiche, le malversazioni da lei commesse;
fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate;
reato previsto dall’art. 251 CP;
3. guida in stato di
inattitudine
per aver condotto, in data 05.01.2015, a __________, l’autovettura
__________, targata __________, essendo in stato di grave ubriachezza
(alcolemia: min. 2,56 / max. 3,21 grammi per mille), malgrado fosse già stata
condannata nell’ottobre 2012 per analogo reato;
fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate;
reato previsto dall’art. art. 91 cpv. 2 lett. a LCS;
4. infrazione alle norme
della circolazione
per avere, circolando a __________ il 05.01.2015 nello stato
psico-fisico surriferito (cfr. ad capo di imputazione 3), negligentemente perso
la padronanza di guida invadendo così la corsia di contromano, scontrandosi
conseguentemente con l’autofurgone VW __________ targato __________, condotto
da __________, regolarmente sopraggiungente in senso inverso;
fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate;
reati previsti dall’art. 90 cpv. 1 LCS;
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1,
in rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputata IM 1, assistita
dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1;
- l’avv. RAAP 2,
patrocinatrice di fiducia degli accusatori privati ACPR 1 e ACPR 2.
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:35 alle ore 15:50.
Sentiti: § il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il
quale formula e motiva le seguenti conclusioni:
Fatti
i fatti sono ammessi, l’imputata si è appropriata sull’arco di tre
anni di circa CHF 320'000.- in qualità di dipendente della ACPR 1. Ella ha
approfittato di un conto inutilizzato per far passare inosservate le operazioni
di prelevamenti a contanti, abusando della fiducia in lei riposta dal suo
datore di lavoro. Tutto ciò, malgrado beneficiasse di uno stipendio di tutto
rispetto, con tanto di tredicesima e bonus a fine anno, senza nessun obbligo di
mantenimento. Per camuffare le sue malversazioni creava inoltre diversi falsi
documenti, che poi inseriva in contabilità. Anche il reato di guida in stato di
inattitudine è ammesso, ella ha causato un incidente stradale guidando con il
2.56 per mille di alcool nel sangue. Per la commisurazione della pena,
l’importo delle malversazioni è importante ed il delinquere si è esteso su di
un lungo periodo di tempo. L’imputata ha violato la fiducia del suo datore di
lavoro e non si trovava in stato di bisogno. Ella ha agito con determinazione
ed in modo scellerato. Ha poi condotto una vettura gravemente ubriaca. Per
questo reato il PP rimarca la recidiva visto il precedente del 2012. La
prognosi non è completamente negativa, ella sta comunque pagando i suoi debiti
poco per volta, anche se potrebbe fare di più. Il concorso di reati è
un’aggravante da considerare. Il PP chiede una pena detentiva di 3 anni di cui
2 anni sospesi condizionalmente, il riconoscimento delle pretese degli
accusatori privati e la revoca della sospensione condizionale della precedente
pena del 2012;
§ l’avv.
RAAP 2, rappresentante degli accusatori privati ACPR 1 e ACPR 2, il quale
formula e motiva le seguenti conclusioni:
dal processo odierno l’ACP si aspettava delle scuse o un minimo
segno di pentimento che potesse far pensare che l’imputata avesse capito lo
sbaglio commesso, cosa che invece non è avvenuta. Ella aveva un ottimo
stipendio e un compagno che ricopriva una posizione ai vertici di un istituto
bancario, ciononostante, decideva di malversare. Sta saldando in parte il suo
debito, ma solo in quanto obbligata, l’ACP non rileva sforzi particolari a
favore dei suoi creditori. Chiede il risarcimento del danno causato così come
da istanza presentata al dibattimento e si associa alla richiesta di pena del
PP. Per il risarcimento delle pretese civili, precisa che sono chiesti inoltre
gli interessi al tasso del 5%, non avendo la signora mostrato alcun segno di
pentimento. Rinuncia a chiedere un torto morale, sebbene ne ritenga dati i
presupposti;
§ l’avv.
DUF 1, difensore dell’imputata IM 1, il quale formula e motiva le seguenti
conclusioni:
I fatti sono chiari e ammessi. Descrive la sua rappresentata come
una persona introversa con gravi problemi relazionali, che, per sua stessa
ammissione, non riesce a dare una spiegazione concreta al suo agire. Si tratta
di un indebito profitto che la signora dichiara di aver utilizzato per
aperitivi prolungati, scarpe e altri beni voluttuari. Ha ammesso le sue
responsabilità sin da subito e sta facendo quanto possibile per riparare il
danno. L’accusatore privato è in possesso di una cartella ipotecaria che può
realizzare a sua scelta, l’imputata ha dunque garantito il risarcimento del
danno. L’incidente stradale di cui è accusata a mente della difesa è una
fatalità, uno scherzo del destino, e non una bravata. Di fatto, la signora non
si è mai sottratta alle proprie responsabilità. Questo è un sintomo di sincero
pentimento che l’imputata ha espresso sin da subito. Il difensore non crede
all’esistenza di un tesoretto nascosto altrove. Ella offriva aperitivi e
conduceva una vita al di sopra delle sue possibilità. Ha già pagato circa
40'000.- franchi e continuerà a pagare, perciò deve esserle concessa una nuova
possibilità. A partire dall’incidente, ha tenuto una buona condotta. Chiede
un’attenuazione della pena con eventuale applicazione di misure alternative
alla detenzione, che consentirebbero all’imputata di poter pagare il suo debito
con la giustizia e programmare il suo reinserimento nella società civile.
Considerato, in fatto ed in diritto
1. Sulla situazione personale,
dagli atti emerge che l’imputata è contabile di formazione, con diploma
cantonale dal __________. In precedenza ha frequentato la scuola __________. Ella
ha pure frequentato __________ anni del corso di formazione per contabile
federale. Ha sempre lavorato nell’ambito della contabilità e
nell’aministrazione di immobili.
…omissis…
Non ha precedenti penali.
Considerandi
2.
Sui fatti l’imputata è rea
confessa, di guisa che si rimanda al testo dell’atto d’accusa. Nemmeno la
configurazione giuridica pone probemi.
3.
Sui motivi che hanno
indotto l’imputata ad agire la stessa ha dichiarato:
"
R. Ho iniziato a lavorare per il signor ACPR 2 nel 1998,
inizialmente la mia funzione era quella di
impiegata. Ho iniziato rispondendo al telefono, occupandomi della gestione
delle pigioni. Infatti ACPR 2 ha un parco immobili molto importante, spesso si
tratta di locazioni commerciali in tutto il Canton Ticino. Ho iniziato a
lavorare nella __________, società pure di ACPR 2, che è diventata ACPR 1 nel
2001.
D. Negli uffici della __________ACPR 1 lei poteva lavorare in
maniera indipendente?
R. Si, avevo le mie mansioni. Pianificavo la mia giornata. Fino al
2003/2004 ho lavorato da sola e poi si sono aggiunte delle persone, in
particolare il signor __________ è diventato il mio responsabile nel 2008/2009.
D. Fra le altre cose le era stata affidata la gestione della
contabilità?
R. Si, io dovevo inserire i dati riferiti a tutto, ossia
all'incasso delle pigioni, al pagamento degli artigiani. Inoltre io mi occupavo
anche delle nuove costruzioni. Rilevo che in alcuni periodi vi erano anche due
capannoni che venivano edificati contemporaneamente. Per l'edificazione dei
capannoni si trattava di far fronte a tutto quanto riguardava la costruzione,
ossia il pagamento degli acconti e quindi delle liquidazioni agli artigiani.
D. Mediamente quanto costava la costruzione del capannone?
R. Dipende dalla dimensione, dalle installazioni e dalle finiture.
Si andava da un minimo di CHF 4 milioni ai CHF 40 milioni.
D. Trattandosi dei conti bancari della ACPR 1 e del Signor ACPR
2.
lei era abilitata a movimentarli oppure doveva far firmare i bonifici al signor
ACPR 2 o ad altri?
R. Avevo l'autorizzazione ad utilizzare l’e-banking dei conti
intestati a ACPR 1, ACPR 2, __________ SA, __________, __________ e __________
aperti presso __________ e __________. In definitiva avevo accesso a circa
quindici/venti conti bancari.
D. Come veniva movimentato il c.c.p. n. __________? Lei poteva
movimentarlo da sola?
R. Vorrei fare una precisazione. Questo conto era stato aperto
tanti anni prima, non ricordo esattamente quando -probabilmente all'inizio
degli Anni 2000. Era destinato ad essere utilizzato nella gestione dei negozi
che si trovavano nella nuova parte del __________ a __________. Questi negozi
sono durati solo un anno e poi il conto in teoria è stato dimenticato, nel
senso che era dormiente e non veniva più approvvigionato. In ogni caso questo
conto non è stato chiuso.
D. Quando ha deciso di utilizzare questo conto?
R. A dire la verità è successo un giorno in cui avevamo bisogno di
francobolli e non avevamo soldi in cassa, allora ho pensato di utilizzare la carta
Postomat. Non ricordo esattamente quando ciò sia avvenuto, comunque prima del
2009.
D. Quando ha deciso di usare il c.c.p. per fini propri?
R. All'inizio del 2009. Avevo dei problemi, sia nella mia vita
privata che a livello professionale. Infatti mi ero sentita diminuita dalla
decisione di assumere il signor __________ di cui non avevo capito la funzione.
Preciso che avevo presentato le mie dimissioni a causa di questa decisione di
assumere il __________, poi ne avevo parlato con ACPR 2 che è sempre stato
gentile con me e ho deciso di ritirarle. Avevo problemi di alcool, infatti poi
sono stata anche condannata per guida in stato di inattitudine.
D. Mi spieghi la correlazione fra i suoi problemi e le
appropriazioni indebite che le vengono contestate, potrebbe indicarmi qual era
fra il 2009 e il 2012 il suo stipendio?
R. Percepivo uno stipendio di CHF 6'200.00 / 6'900.00 lordi per
tredici mensilità oltre a una gratifica di fine anno che andava da CHF 5'000.00
a CHF 10'000.00.
L'ultimo certificato di stipendio riferito all'anno 2011 era di
CHF 98'000.00 lordi. Mi rendo conto che era un buono stipendio. Non mi sono
invece resa conto dell'uso che facevo del denaro ma lo prendevo senza una vera
e propria motivazione, se non il senso di frustrazione con l'arrivo del signor __________.
D. ACPR 2 le ha spiegato perché hanno assunto il signor __________?
R. Si, dato che c'era troppo lavoro e io non ero in grado di
smaltirlo tutto, in ogni caso questo mi ha profondamente turbato e disturbato.
D. In ogni caso, lei non è in grado di dirci oggi come è stato
utilizzato un importo complessivo di circa CHF 320'000.00, ossia di oltre CHF
8'500.00 che andavano ad aggiungersi al suo stipendio?
R. No, non sono in grado. Lo so che può sembrare strano ma non ho
comprato nulla di particolare. Non ho fatto regali. Penso che buona parte dei
soldi siano stati utilizzati in aperitivi. Dal 2009 al mese di giugno 2012,
quando mi sono licenziata con effetto immediato, praticamente tutte le sere
andavo a bere un aperitivo e mi trattenevo fino alla chiusura.
D. Direi che si tratta di aperitivi prolungati, quindi lei si
tratteneva anche per la cena.
R. Da un punto di vista temporale si, ma non mangiavo gran che,
direi soprattutto che bevevo in particolare birra.
D. Adesso ha smesso?
R. Di tanto in tanto bevo una birra quando mangio una pizza ma non
bevo più regolarmente.
D. Come ha potuto utilizzare indisturbata il c.c.p. n. __________
per oltre 3 anni? La ACPR 1 e il signor ACPR 2 avevano dimenticato l'esistenza
di questo conto?
R. Devo dire onestamente che in ditta se ne fregavano un po' tutti
di quello che facevo io. In quei periodi si può dire che in ACPR 1 vigesse
un'anarchia abbastanza diffusa. In ogni caso nessuno mi controllava.
D. II c.c.p. figurava oppure no in contabilità?
R. Si, figurava ed è per questo che nel 2010 ho dovuto falsificare
l'estratto.
D. Lei conferma di avere falsificato l'estratto conto al
31.12.2010
come risulta dall'allegato C alla lettera ACPR 1 22.05.2013?
R. Si, lo confermo.
D. Perché l'ha fatto?
R. Perché bisognava fare le chiusure e il saldo effettivo non
corrispondeva a quanto avevo indicato in contabilità. Riconosco di avere
commesso anche questa infrazione.
D. Qual è la sua formazione?
R. Sono impiegata di commercio e ho ottenuto un diploma di contabile
cantonale, non ricordo esattamente quando.
D. Per chi lavora e qual è il suo stipendio?
R. Lavoro al 90% per la __________ dal __________ marzo 2013. Al
__________ 2013 dovrei firmare al 100% con uno stipendio di CHF 6'900.00
mensili lordi.
D. Quali sono le sue spese?
R. Pago una pigione di CHF 1'000.00 mensili per un appartamento
che condivido con il mio compagno che, tengo a precisarlo, non è al corrente di
nulla nemmeno adesso. Inoltre pago CHF 450.00 al mese di cassa malati, non ho
assicurazione terzo pilastro e non ho obblighi di famiglia, nel senso che non
devo pagare contributi alimentari per figli/genitori. Al mese spendo circa CHF
500.00
in media per l'automobile.
D. Chiedo all'avv. DUF 1 se mi può trasmettere le ultime tre
notifiche di tassazione, segnatamente quelle dal 2009 al 2011.
R. Ne prendo atto, le segnalo che le ultime tassazioni (2009 e
2010) sono state d'ufficio. Mi hanno tassato per un importo complessivo di CHF
9'000.00 che ho pagato.
D. Qual è la sua situazione debitoria? Mi può produrre
l'estratto delle esecuzioni?
R. Si, nel giro di dieci giorni produrrà l'estratto. Al momento
credo di avere un importo totale di circa CHF 20'000.00 per debiti nei
confronti della cassa malati e altri enti.
D. Lei ha delle proprietà mobiliari e immobiliari?
R. Non ho azioni, ho un conto corrente presso __________. Ho un
rustico in __________ a __________ che ha un valore di circa CHF 10/15'000.00.
Inoltre ho anche la particella di __________ di cui ho già accennato al signor __________
che dovrebbe servire per rimborsare in tutto o in parte quanto da me
malversato. A tale proposito tengo a precisare che nei prossimi mesi dovrebbe
essere ultimata una costruzione monofamiliare che è stata costruita grazie a
denaro dei miei genitori. Di fatto i miei genitori non sono al corrente di
questa situazione ma avendo già regalato una casa a mio fratello nell'ambito di
un anticipo sull'eredità hanno voluto donare anche a me una casa. Non so quanto
potrà essere concesso dalla banca a titolo di credito ipotecario garantito
dallo stabile di __________, ma tutto quanto riuscirò ad ottenere lo metterò a
disposizione di ACPR 1 e del Signor ACPR 2 a concorrenza del mio debito.
Non ho altri beni né in Svizzera né all'estero. Infatti,
l'automobile che guido, una __________ è in leasing e pago CHF 647.00 al mese.
Infatti, dopo l'ultima rata del novembre 2013 l'auto sarà mia e avrà un valore
superiore a CHF 20'000.00.”
Certo è che IM 1 ha tradito la fiducia del suo datore di lavoro,
che aveva riposto in lei molte aspettative. Né aveva bisogno di delinquere,
poiché non aveva oneri finanziari, di mantenimento o quant’altro nei confronti
di nessuno, e percepiva un buon salario. La Corte è rimasta perplessa sulla
destinazione dell’ingente importo maltolto, poiché anche solo un rapido
calcolo, si volesse credere che l’abbia speso interamente in aperitivi (al
dibattimento ha detto per la prima volta anche in scarpe e borsette)
significherebbe che avrebbe assunto alcune decine di litri di alcol
quotidianamente. Ma tantè.
In assenza di migliori accertamenti non si può affermare che
l’imputata avrebbe, da qualche parte, nascosto un tesoretto, anche se le sue
spiegazioni, al riguardo, lasciano qualche dubbio.
4.
Per l’art. 47 cpv. 1 CP, il
giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della vita
anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la
pena avrà sulla sua vita. Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa
è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene
giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli
obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne,
secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o
la lesione.
Come già l’art. 63 vCP, dunque, anche l’art. 47 cpv. 1 CP
stabilisce che la pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione della
colpa dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.4).
In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP - che codifica
la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da
considerare - la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate
all’atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal
profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene
giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten),
elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto
designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione”
(DTF 129 IV 6 consid. 6.1).
Vanno poi considerati dal profilo soggettivo (subjektive
Tatkomponenten) i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai
motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che
l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la
libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità
nonché l’intensità della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid.
2a; STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.1). In relazione
alla libertà dell’autore, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e
meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio
situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da
giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (Messaggio del
21.
settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del
codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF
1999, pag. 1745; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2).
Determinata, così, la colpa globale dell’imputato, il giudice deve
indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei
limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata. Così come indicato
dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV
55.
consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena
ipotetica in considerazione dei fattori legati all’autore, ovvero della sua
vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della
situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione
professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto
e nel corso del procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà
sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 129 IV 6 consid. 6.1; STF
6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF
6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5).
Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato
che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere
sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà
presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (Messaggio del 21
settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice
penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999,
pag. 1744; DTF 128 IV 73 consid. 4; STF 6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008 del
14.
ottobre 2008, consid. 3.2; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008, consid. 2.2).
La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di
pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV
73.
consid. 4c; 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale
permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in
ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF 6B_78/2008,6B_81/2008,
6B_90/2008 del 14 ottobre 2008, consid. 3.2.; STF 6B_370/2007 del 12 marzo
2008, consid. 2.2; STF 6B_14/2007 del 17 aprile 2007, consid. 5.2 e
riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II,
Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6, n. 72, pag. 205).
5.
Il primo pensiero della Corte
va all’ingente maltolto che, in termini di violazione del bene protetto, ossia
il patrimonio, rende la colpa di livello grave. Colpa grave che si conferma
anche nella ripetitività dell’agire. Anche dal profilo soggettivo l’imputata
aveva tutti i mezzi per non delinquere e sapeva benissimo che il suo datore di
lavoro nutriva piena fiducia in lei. Francamente, la Corte di attenuanti ne ha
viste poche. Con il chè è parsa adeguata una pena detentiva di 3 anni.
6.
Per l’art. 43 cpv. 1 CP il
giudice può sospendere parzialmente l’esecuzione di una pena pecuniaria, di un
lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva di un anno a tre anni se
necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell’autore.
Nella fattispecie si può ritentere che l’imputata abbia tratto i
giusti insegnamenti da quanto commesso. Sa di essersi in buona parte
pregiudicata una carriera professionale, che era di tutto rispetto, di guisa
che la pena può essere parzialmente sospesa con un periodo di prova di tre
anni. Quanto alla porzione da espiare, per tener conto della surriferita colpa
grave, la Corte ha ritenuto equa la condanna all’espiazione di 12 mesi con la
precisazione che, al riguardo, per quanto di competenza di questa Corte, non si
ravvisano controindicazioni affinchè l’espiazione avvenga in regime il più
aperto possibile.
7.
Le pretese degli accusatori
privati sono state ammesse, splittando i relativi danni subiti e, per quel che
è delle spese legali, divisi nella misura del 50% a favore di ognuno.
Visti gli art. 12, 40, 42, 43,
44, 46, 47, 49, 51, 138, 251 CP; 90, 91 LCS;
135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
IM 1
1.
è autrice colpevole di:
1.1
appropriazione
indebita ripetuta
per avere,
a __________ e in altre imprecisate località,
durante il periodo 01.01.2009 – 31.05.2012, nella sua qualità di
impiegata / assistente contabile alle dipendenze della ACPR 1 e di ACPR 2, __________,
in più occasioni, al fine di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
utilizzato denaro di pertinenza della ACPR 1 e di ACPR 2,
attingendo dal c.c.p. n. __________, intestato alla ACPR 1, tramite almeno n.
262.
prelevamenti di contante e/o pagamenti diretti, per un importo complessivo
di almeno fr. 319'903.30, utilizzando indebitamente la Postcard che era nella
sua disponibilità, di cui conosceva il codice di identificazione personale;
1.2
falsità
in documenti ripetuta
per avere,
a __________ e in altre località,
nel periodo dal mese di gennaio 2009 al mese di maggio 2012,
al fine di procacciarsi un indebito profitto,
ripetutamente formato documenti falsi, alterato documenti veri,
attestato in documenti, contrariamente alla verità, un fatto di importanza
giuridica, nonché fatto uso, a scopo di inganno, di tali documenti;
e meglio per avere,
al fine di mascherare le malversazioni di cui al punto 1.1:
1.2.1
registrato fatture
inesistenti, allo scopo di giustificare esborsi che in realtà avvenivano a
favore del c.c.p. n. __________ della ACPR 1 SA, in almeno 21 occasioni nella
scheda contabile di ACPR 1 e in almeno 11 occasioni nella scheda contabile di ACPR
2;
1.2.2
creato, nel gennaio 2011, un
falso estratto del c.c.p. n. __________, intestato a ACPR 1, indicante il saldo
al 31.12.2010 diverso da quello effettivo, allo scopo di far corrispondere, in
maniera fittizia, il saldo del c.c.p. che veniva indicato nella contabilità a
sua volta falsificato, il tutto per celare, in caso di verifiche, le
malversazioni da lei commesse;
1.3
guida
in stato di inattitudine
per avere,
in data 05.01.2015, a __________, condotto l’autovettura
__________ targata __________, essendo in stato di grave ubriachezza
(alcolemia: min. 2,56 / max. 3,21 grammi per mille);
1.4
infrazione alle norme
della circolazione
per avere,
circolando a __________ il 05.01.2015 nello stato psico-fisico
surriferito (pt. 1.3), negligentemente perso la padronanza di guida invadendo
così la corsia di contromano, scontrandosi conseguentemente con l’autofurgone
VW __________ targato __________, condotto da __________, regolarmente
sopraggiungente in senso inverso;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei
considerandi.
2.
Di
conseguenza,
trattandosi di pena parzialmente aggiuntiva a quella di cui al
decreto di accusa no. 2012.7635 del 1° ottobre 2012 del Ministero pubblico del
Canton Ticino,
IM 1 è condannata
alla pena detentiva di 3 (tre) anni;
alla multa di fr. 500.- la quale in caso di mancato pagamento sarà
commutata in una pena detentiva sostitutiva pari a giorni 5 (cinque).
3.
L’esecuzione della
pena detentiva è sospesa in ragione di 24 (ventiquattro) mesi, con un periodo
di prova di anni 3 (tre).
Per il resto è da espiare.
4.
È ordinata la revoca della
sospensione condizionale della pena di 30 aliquote giornaliere a fr. 150.-
l’una di cui al DAC 2012.7635 del 1° ottobre 2012.
5.
IM 1 è inoltre condannata a
versare
5.1
all’accusatore privato ACPR 1
fr. 124’403.30 più interessi al 5% a partire dal 31 maggio 2016 a titolo di
risarcimento danni e fr. 3’661.30 a titolo di risarcimento per spese legali;
5.2
all’accusatore privato ACPR 2
fr. 180'500.00 più interessi al 5% a partire dal 31 maggio 2016 a titolo di
risarcimento danni e fr. 3’661.30 a titolo di risarcimento per spese legali.
Per il restante delle loro pretese civili gli accusatori privati
sono rinviati al competente foro civile.
6.
La tassa di giustizia di
fr. 1'000.- e le spese procedurali sono a carico della condannata.
7.
Le spese per la difesa
d’ufficio sono sostenute dallo Stato.
7.1
La nota professionale dell’avv.
DUF 1 è approvata per:
onorario fr. 7’465.00
spese fr. 1’417.00
IVA (8%) fr. 710.55
totale fr. 9’592.55
7.2
La condannata è tenuta a
rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 9’592.55 non appena
le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC
(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero Pubblico, SERCO,
6501.
Bellinzona
- Ufficio dei Giudice dei
provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
- Sezione della
circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino
Per la Corte delle assise
criminali
Il Presidente La
vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 1'000.--
Inchiesta preliminare fr. 300.--
Multa fr. 500.--
Altri disborsi (postali, tel.,
ecc.) fr. 131.80
fr. 1'931.80
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