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Decisione

72.2015.111

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

31 maggio 2016Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti sono ammessi, l’imputata si è appropriata sull’arco di tre

anni di circa CHF 320'000.- in qualità di dipendente della ACPR 1. Ella ha

approfittato di un conto inutilizzato per far passare inosservate le operazioni

di prelevamenti a contanti, abusando della fiducia in lei riposta dal suo

datore di lavoro. Tutto ciò, malgrado beneficiasse di uno stipendio di tutto

rispetto, con tanto di tredicesima e bonus a fine anno, senza nessun obbligo di

mantenimento. Per camuffare le sue malversazioni creava inoltre diversi falsi

documenti, che poi inseriva in contabilità. Anche il reato di guida in stato di

inattitudine è ammesso, ella ha causato un incidente stradale guidando con il

2.56 per mille di alcool nel sangue. Per la commisurazione della pena,

l’importo delle malversazioni è importante ed il delinquere si è esteso su di

un lungo periodo di tempo. L’imputata ha violato la fiducia del suo datore di

lavoro e non si trovava in stato di bisogno. Ella ha agito con determinazione

ed in modo scellerato. Ha poi condotto una vettura gravemente ubriaca. Per

questo reato il PP rimarca la recidiva visto il precedente del 2012. La

prognosi non è completamente negativa, ella sta comunque pagando i suoi debiti

poco per volta, anche se potrebbe fare di più. Il concorso di reati è

un’aggravante da considerare. Il PP chiede una pena detentiva di 3 anni di cui

2 anni sospesi condizionalmente, il riconoscimento delle pretese degli

accusatori privati e la revoca della sospensione condizionale della precedente

pena del 2012;

§ l’avv.

RAAP 2, rappresentante degli accusatori privati ACPR 1 e ACPR 2, il quale

formula e motiva le seguenti conclusioni:

dal processo odierno l’ACP si aspettava delle scuse o un minimo

segno di pentimento che potesse far pensare che l’imputata avesse capito lo

sbaglio commesso, cosa che invece non è avvenuta. Ella aveva un ottimo

stipendio e un compagno che ricopriva una posizione ai vertici di un istituto

bancario, ciononostante, decideva di malversare. Sta saldando in parte il suo

debito, ma solo in quanto obbligata, l’ACP non rileva sforzi particolari a

favore dei suoi creditori. Chiede il risarcimento del danno causato così come

da istanza presentata al dibattimento e si associa alla richiesta di pena del

PP. Per il risarcimento delle pretese civili, precisa che sono chiesti inoltre

gli interessi al tasso del 5%, non avendo la signora mostrato alcun segno di

pentimento. Rinuncia a chiedere un torto morale, sebbene ne ritenga dati i

presupposti;

§ l’avv.

DUF 1, difensore dell’imputata IM 1, il quale formula e motiva le seguenti

conclusioni:

I fatti sono chiari e ammessi. Descrive la sua rappresentata come

una persona introversa con gravi problemi relazionali, che, per sua stessa

ammissione, non riesce a dare una spiegazione concreta al suo agire. Si tratta

di un indebito profitto che la signora dichiara di aver utilizzato per

aperitivi prolungati, scarpe e altri beni voluttuari. Ha ammesso le sue

responsabilità sin da subito e sta facendo quanto possibile per riparare il

danno. L’accusatore privato è in possesso di una cartella ipotecaria che può

realizzare a sua scelta, l’imputata ha dunque garantito il risarcimento del

danno. L’incidente stradale di cui è accusata a mente della difesa è una

fatalità, uno scherzo del destino, e non una bravata. Di fatto, la signora non

si è mai sottratta alle proprie responsabilità. Questo è un sintomo di sincero

pentimento che l’imputata ha espresso sin da subito. Il difensore non crede

all’esistenza di un tesoretto nascosto altrove. Ella offriva aperitivi e

conduceva una vita al di sopra delle sue possibilità. Ha già pagato circa

40'000.- franchi e continuerà a pagare, perciò deve esserle concessa una nuova

possibilità. A partire dall’incidente, ha tenuto una buona condotta. Chiede

un’attenuazione della pena con eventuale applicazione di misure alternative

alla detenzione, che consentirebbero all’imputata di poter pagare il suo debito

con la giustizia e programmare il suo reinserimento nella società civile.

Considerato, in fatto ed in diritto

1. Sulla situazione personale,

dagli atti emerge che l’imputata è contabile di formazione, con diploma

cantonale dal __________. In precedenza ha frequentato la scuola __________. Ella

ha pure frequentato __________ anni del corso di formazione per contabile

federale. Ha sempre lavorato nell’ambito della contabilità e

nell’aministrazione di immobili.

…omissis…

Non ha precedenti penali.

Considerandi

2.

Sui fatti l’imputata è rea

confessa, di guisa che si rimanda al testo dell’atto d’accusa. Nemmeno la

configurazione giuridica pone probemi.

3.

Sui motivi che hanno

indotto l’imputata ad agire la stessa ha dichiarato:

"

R. Ho iniziato a lavorare per il signor ACPR 2 nel 1998,

inizialmente la mia funzione era quella di

impiegata. Ho iniziato rispondendo al telefono, occupandomi della gestione

delle pigioni. Infatti ACPR 2 ha un parco immobili molto importante, spesso si

tratta di locazioni commerciali in tutto il Canton Ticino. Ho iniziato a

lavorare nella __________, società pure di ACPR 2, che è diventata ACPR 1 nel

2001.

D. Negli uffici della __________ACPR 1 lei poteva lavorare in

maniera indipendente?

R. Si, avevo le mie mansioni. Pianificavo la mia giornata. Fino al

2003/2004 ho lavorato da sola e poi si sono aggiunte delle persone, in

particolare il signor __________ è diventato il mio responsabile nel 2008/2009.

D. Fra le altre cose le era stata affidata la gestione della

contabilità?

R. Si, io dovevo inserire i dati riferiti a tutto, ossia

all'incasso delle pigioni, al pagamento degli artigiani. Inoltre io mi occupavo

anche delle nuove costruzioni. Rilevo che in alcuni periodi vi erano anche due

capannoni che venivano edificati contemporaneamente. Per l'edificazione dei

capannoni si trattava di far fronte a tutto quanto riguardava la costruzione,

ossia il pagamento degli acconti e quindi delle liquidazioni agli artigiani.

D. Mediamente quanto costava la costruzione del capannone?

R. Dipende dalla dimensione, dalle installazioni e dalle finiture.

Si andava da un minimo di CHF 4 milioni ai CHF 40 milioni.

D. Trattandosi dei conti bancari della ACPR 1 e del Signor ACPR

2.

lei era abilitata a movimentarli oppure doveva far firmare i bonifici al signor

ACPR 2 o ad altri?

R. Avevo l'autorizzazione ad utilizzare l’e-banking dei conti

intestati a ACPR 1, ACPR 2, __________ SA, __________, __________ e __________

aperti presso __________ e __________. In definitiva avevo accesso a circa

quindici/venti conti bancari.

D. Come veniva movimentato il c.c.p. n. __________? Lei poteva

movimentarlo da sola?

R. Vorrei fare una precisazione. Questo conto era stato aperto

tanti anni prima, non ricordo esattamente quando -probabilmente all'inizio

degli Anni 2000. Era destinato ad essere utilizzato nella gestione dei negozi

che si trovavano nella nuova parte del __________ a __________. Questi negozi

sono durati solo un anno e poi il conto in teoria è stato dimenticato, nel

senso che era dormiente e non veniva più approvvigionato. In ogni caso questo

conto non è stato chiuso.

D. Quando ha deciso di utilizzare questo conto?

R. A dire la verità è successo un giorno in cui avevamo bisogno di

francobolli e non avevamo soldi in cassa, allora ho pensato di utilizzare la carta

Postomat. Non ricordo esattamente quando ciò sia avvenuto, comunque prima del

2009.

D. Quando ha deciso di usare il c.c.p. per fini propri?

R. All'inizio del 2009. Avevo dei problemi, sia nella mia vita

privata che a livello professionale. Infatti mi ero sentita diminuita dalla

decisione di assumere il signor __________ di cui non avevo capito la funzione.

Preciso che avevo presentato le mie dimissioni a causa di questa decisione di

assumere il __________, poi ne avevo parlato con ACPR 2 che è sempre stato

gentile con me e ho deciso di ritirarle. Avevo problemi di alcool, infatti poi

sono stata anche condannata per guida in stato di inattitudine.

D. Mi spieghi la correlazione fra i suoi problemi e le

appropriazioni indebite che le vengono contestate, potrebbe indicarmi qual era

fra il 2009 e il 2012 il suo stipendio?

R. Percepivo uno stipendio di CHF 6'200.00 / 6'900.00 lordi per

tredici mensilità oltre a una gratifica di fine anno che andava da CHF 5'000.00

a CHF 10'000.00.

L'ultimo certificato di stipendio riferito all'anno 2011 era di

CHF 98'000.00 lordi. Mi rendo conto che era un buono stipendio. Non mi sono

invece resa conto dell'uso che facevo del denaro ma lo prendevo senza una vera

e propria motivazione, se non il senso di frustrazione con l'arrivo del signor __________.

D. ACPR 2 le ha spiegato perché hanno assunto il signor __________?

R. Si, dato che c'era troppo lavoro e io non ero in grado di

smaltirlo tutto, in ogni caso questo mi ha profondamente turbato e disturbato.

D. In ogni caso, lei non è in grado di dirci oggi come è stato

utilizzato un importo complessivo di circa CHF 320'000.00, ossia di oltre CHF

8'500.00 che andavano ad aggiungersi al suo stipendio?

R. No, non sono in grado. Lo so che può sembrare strano ma non ho

comprato nulla di particolare. Non ho fatto regali. Penso che buona parte dei

soldi siano stati utilizzati in aperitivi. Dal 2009 al mese di giugno 2012,

quando mi sono licenziata con effetto immediato, praticamente tutte le sere

andavo a bere un aperitivo e mi trattenevo fino alla chiusura.

D. Direi che si tratta di aperitivi prolungati, quindi lei si

tratteneva anche per la cena.

R. Da un punto di vista temporale si, ma non mangiavo gran che,

direi soprattutto che bevevo in particolare birra.

D. Adesso ha smesso?

R. Di tanto in tanto bevo una birra quando mangio una pizza ma non

bevo più regolarmente.

D. Come ha potuto utilizzare indisturbata il c.c.p. n. __________

per oltre 3 anni? La ACPR 1 e il signor ACPR 2 avevano dimenticato l'esistenza

di questo conto?

R. Devo dire onestamente che in ditta se ne fregavano un po' tutti

di quello che facevo io. In quei periodi si può dire che in ACPR 1 vigesse

un'anarchia abbastanza diffusa. In ogni caso nessuno mi controllava.

D. II c.c.p. figurava oppure no in contabilità?

R. Si, figurava ed è per questo che nel 2010 ho dovuto falsificare

l'estratto.

D. Lei conferma di avere falsificato l'estratto conto al

31.12.2010

come risulta dall'allegato C alla lettera ACPR 1 22.05.2013?

R. Si, lo confermo.

D. Perché l'ha fatto?

R. Perché bisognava fare le chiusure e il saldo effettivo non

corrispondeva a quanto avevo indicato in contabilità. Riconosco di avere

commesso anche questa infrazione.

D. Qual è la sua formazione?

R. Sono impiegata di commercio e ho ottenuto un diploma di contabile

cantonale, non ricordo esattamente quando.

D. Per chi lavora e qual è il suo stipendio?

R. Lavoro al 90% per la __________ dal __________ marzo 2013. Al

__________ 2013 dovrei firmare al 100% con uno stipendio di CHF 6'900.00

mensili lordi.

D. Quali sono le sue spese?

R. Pago una pigione di CHF 1'000.00 mensili per un appartamento

che condivido con il mio compagno che, tengo a precisarlo, non è al corrente di

nulla nemmeno adesso. Inoltre pago CHF 450.00 al mese di cassa malati, non ho

assicurazione terzo pilastro e non ho obblighi di famiglia, nel senso che non

devo pagare contributi alimentari per figli/genitori. Al mese spendo circa CHF

500.00

in media per l'automobile.

D. Chiedo all'avv. DUF 1 se mi può trasmettere le ultime tre

notifiche di tassazione, segnatamente quelle dal 2009 al 2011.

R. Ne prendo atto, le segnalo che le ultime tassazioni (2009 e

2010) sono state d'ufficio. Mi hanno tassato per un importo complessivo di CHF

9'000.00 che ho pagato.

D. Qual è la sua situazione debitoria? Mi può produrre

l'estratto delle esecuzioni?

R. Si, nel giro di dieci giorni produrrà l'estratto. Al momento

credo di avere un importo totale di circa CHF 20'000.00 per debiti nei

confronti della cassa malati e altri enti.

D. Lei ha delle proprietà mobiliari e immobiliari?

R. Non ho azioni, ho un conto corrente presso __________. Ho un

rustico in __________ a __________ che ha un valore di circa CHF 10/15'000.00.

Inoltre ho anche la particella di __________ di cui ho già accennato al signor __________

che dovrebbe servire per rimborsare in tutto o in parte quanto da me

malversato. A tale proposito tengo a precisare che nei prossimi mesi dovrebbe

essere ultimata una costruzione monofamiliare che è stata costruita grazie a

denaro dei miei genitori. Di fatto i miei genitori non sono al corrente di

questa situazione ma avendo già regalato una casa a mio fratello nell'ambito di

un anticipo sull'eredità hanno voluto donare anche a me una casa. Non so quanto

potrà essere concesso dalla banca a titolo di credito ipotecario garantito

dallo stabile di __________, ma tutto quanto riuscirò ad ottenere lo metterò a

disposizione di ACPR 1 e del Signor ACPR 2 a concorrenza del mio debito.

Non ho altri beni né in Svizzera né all'estero. Infatti,

l'automobile che guido, una __________ è in leasing e pago CHF 647.00 al mese.

Infatti, dopo l'ultima rata del novembre 2013 l'auto sarà mia e avrà un valore

superiore a CHF 20'000.00.”

Certo è che IM 1 ha tradito la fiducia del suo datore di lavoro,

che aveva riposto in lei molte aspettative. Né aveva bisogno di delinquere,

poiché non aveva oneri finanziari, di mantenimento o quant’altro nei confronti

di nessuno, e percepiva un buon salario. La Corte è rimasta perplessa sulla

destinazione dell’ingente importo maltolto, poiché anche solo un rapido

calcolo, si volesse credere che l’abbia speso interamente in aperitivi (al

dibattimento ha detto per la prima volta anche in scarpe e borsette)

significherebbe che avrebbe assunto alcune decine di litri di alcol

quotidianamente. Ma tantè.

In assenza di migliori accertamenti non si può affermare che

l’imputata avrebbe, da qualche parte, nascosto un tesoretto, anche se le sue

spiegazioni, al riguardo, lasciano qualche dubbio.

4.

Per l’art. 47 cpv. 1 CP, il

giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della vita

anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la

pena avrà sulla sua vita. Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa

è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene

giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli

obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne,

secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o

la lesione.

Come già l’art. 63 vCP, dunque, anche l’art. 47 cpv. 1 CP

stabilisce che la pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione della

colpa dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.4).

In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP - che codifica

la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da

considerare - la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate

all’atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal

profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene

giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten),

elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto

designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione”

(DTF 129 IV 6 consid. 6.1).

Vanno poi considerati dal profilo soggettivo (subjektive

Tatkomponenten) i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai

motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che

l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la

libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità

nonché l’intensità della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid.

2a; STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.1). In relazione

alla libertà dell’autore, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e

meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio

situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da

giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (Messaggio del

21.

settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del

codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF

1999, pag. 1745; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2).

Determinata, così, la colpa globale dell’imputato, il giudice deve

indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei

limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata. Così come indicato

dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV

55.

consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena

ipotetica in considerazione dei fattori legati all’autore, ovvero della sua

vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della

situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione

professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto

e nel corso del procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà

sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 129 IV 6 consid. 6.1; STF

6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF

6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5).

Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato

che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere

sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà

presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (Messaggio del 21

settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice

penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999,

pag. 1744; DTF 128 IV 73 consid. 4; STF 6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008 del

14.

ottobre 2008, consid. 3.2; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008, consid. 2.2).

La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di

pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV

73.

consid. 4c; 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale

permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in

ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF 6B_78/2008,6B_81/2008,

6B_90/2008 del 14 ottobre 2008, consid. 3.2.; STF 6B_370/2007 del 12 marzo

2008, consid. 2.2; STF 6B_14/2007 del 17 aprile 2007, consid. 5.2 e

riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II,

Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6, n. 72, pag. 205).

5.

Il primo pensiero della Corte

va all’ingente maltolto che, in termini di violazione del bene protetto, ossia

il patrimonio, rende la colpa di livello grave. Colpa grave che si conferma

anche nella ripetitività dell’agire. Anche dal profilo soggettivo l’imputata

aveva tutti i mezzi per non delinquere e sapeva benissimo che il suo datore di

lavoro nutriva piena fiducia in lei. Francamente, la Corte di attenuanti ne ha

viste poche. Con il chè è parsa adeguata una pena detentiva di 3 anni.

6.

Per l’art. 43 cpv. 1 CP il

giudice può sospendere parzialmente l’esecuzione di una pena pecuniaria, di un

lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva di un anno a tre anni se

necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell’autore.

Nella fattispecie si può ritentere che l’imputata abbia tratto i

giusti insegnamenti da quanto commesso. Sa di essersi in buona parte

pregiudicata una carriera professionale, che era di tutto rispetto, di guisa

che la pena può essere parzialmente sospesa con un periodo di prova di tre

anni. Quanto alla porzione da espiare, per tener conto della surriferita colpa

grave, la Corte ha ritenuto equa la condanna all’espiazione di 12 mesi con la

precisazione che, al riguardo, per quanto di competenza di questa Corte, non si

ravvisano controindicazioni affinchè l’espiazione avvenga in regime il più

aperto possibile.

7.

Le pretese degli accusatori

privati sono state ammesse, splittando i relativi danni subiti e, per quel che

è delle spese legali, divisi nella misura del 50% a favore di ognuno.

Visti gli art. 12, 40, 42, 43,

44, 46, 47, 49, 51, 138, 251 CP; 90, 91 LCS;

135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

IM 1

1.

è autrice colpevole di:

1.1

appropriazione

indebita ripetuta

per avere,

a __________ e in altre imprecisate località,

durante il periodo 01.01.2009 – 31.05.2012, nella sua qualità di

impiegata / assistente contabile alle dipendenze della ACPR 1 e di ACPR 2, __________,

in più occasioni, al fine di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,

utilizzato denaro di pertinenza della ACPR 1 e di ACPR 2,

attingendo dal c.c.p. n. __________, intestato alla ACPR 1, tramite almeno n.

262.

prelevamenti di contante e/o pagamenti diretti, per un importo complessivo

di almeno fr. 319'903.30, utilizzando indebitamente la Postcard che era nella

sua disponibilità, di cui conosceva il codice di identificazione personale;

1.2

falsità

in documenti ripetuta

per avere,

a __________ e in altre località,

nel periodo dal mese di gennaio 2009 al mese di maggio 2012,

al fine di procacciarsi un indebito profitto,

ripetutamente formato documenti falsi, alterato documenti veri,

attestato in documenti, contrariamente alla verità, un fatto di importanza

giuridica, nonché fatto uso, a scopo di inganno, di tali documenti;

e meglio per avere,

al fine di mascherare le malversazioni di cui al punto 1.1:

1.2.1

registrato fatture

inesistenti, allo scopo di giustificare esborsi che in realtà avvenivano a

favore del c.c.p. n. __________ della ACPR 1 SA, in almeno 21 occasioni nella

scheda contabile di ACPR 1 e in almeno 11 occasioni nella scheda contabile di ACPR

2;

1.2.2

creato, nel gennaio 2011, un

falso estratto del c.c.p. n. __________, intestato a ACPR 1, indicante il saldo

al 31.12.2010 diverso da quello effettivo, allo scopo di far corrispondere, in

maniera fittizia, il saldo del c.c.p. che veniva indicato nella contabilità a

sua volta falsificato, il tutto per celare, in caso di verifiche, le

malversazioni da lei commesse;

1.3

guida

in stato di inattitudine

per avere,

in data 05.01.2015, a __________, condotto l’autovettura

__________ targata __________, essendo in stato di grave ubriachezza

(alcolemia: min. 2,56 / max. 3,21 grammi per mille);

1.4

infrazione alle norme

della circolazione

per avere,

circolando a __________ il 05.01.2015 nello stato psico-fisico

surriferito (pt. 1.3), negligentemente perso la padronanza di guida invadendo

così la corsia di contromano, scontrandosi conseguentemente con l’autofurgone

VW __________ targato __________, condotto da __________, regolarmente

sopraggiungente in senso inverso;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei

considerandi.

2.

Di

conseguenza,

trattandosi di pena parzialmente aggiuntiva a quella di cui al

decreto di accusa no. 2012.7635 del 1° ottobre 2012 del Ministero pubblico del

Canton Ticino,

IM 1 è condannata

alla pena detentiva di 3 (tre) anni;

alla multa di fr. 500.- la quale in caso di mancato pagamento sarà

commutata in una pena detentiva sostitutiva pari a giorni 5 (cinque).

3.

L’esecuzione della

pena detentiva è sospesa in ragione di 24 (ventiquattro) mesi, con un periodo

di prova di anni 3 (tre).

Per il resto è da espiare.

4.

È ordinata la revoca della

sospensione condizionale della pena di 30 aliquote giornaliere a fr. 150.-

l’una di cui al DAC 2012.7635 del 1° ottobre 2012.

5.

IM 1 è inoltre condannata a

versare

5.1

all’accusatore privato ACPR 1

fr. 124’403.30 più interessi al 5% a partire dal 31 maggio 2016 a titolo di

risarcimento danni e fr. 3’661.30 a titolo di risarcimento per spese legali;

5.2

all’accusatore privato ACPR 2

fr. 180'500.00 più interessi al 5% a partire dal 31 maggio 2016 a titolo di

risarcimento danni e fr. 3’661.30 a titolo di risarcimento per spese legali.

Per il restante delle loro pretese civili gli accusatori privati

sono rinviati al competente foro civile.

6.

La tassa di giustizia di

fr. 1'000.- e le spese procedurali sono a carico della condannata.

7.

Le spese per la difesa

d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

7.1

La nota professionale dell’avv.

DUF 1 è approvata per:

onorario fr. 7’465.00

spese fr. 1’417.00

IVA (8%) fr. 710.55

totale fr. 9’592.55

7.2

La condannata è tenuta a

rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 9’592.55 non appena

le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC

(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero Pubblico, SERCO,

6501.

Bellinzona

- Ufficio dei Giudice dei

provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

- Sezione della

circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino

Per la Corte delle assise

criminali

Il Presidente La

vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 1'000.--

Inchiesta preliminare fr. 300.--

Multa fr. 500.--

Altri disborsi (postali, tel.,

ecc.) fr. 131.80

fr. 1'931.80

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