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Decisione

72.2015.112

Infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti, ripetuto riciclaggio di denaro in parte tentato, soggiorno illegale, contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, soggiorno illegale tentato

20 ottobre 2015Italiano68 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti e si è autoaccusato del trasporto e della vendita di ingenti

quantitativi di eroina.

Quanto all’infrazione aggravata alla LStup, pone l’accento sul

fatto che addirittura forse i quantitativi netti di stupefacente erano minori

rispetto a quelli indicati dall’imputato, siccome anche per quanto riguarda il

quantitativo sequestrato si è passati dai 137 grammi lordi ai 112.33 grammi

netti, e quindi il pacchetto aveva un peso piuttosto importante. Sottolinea

inoltre che per quanto riguarda l’importazione si tratta unicamente di un

tentativo.

Quanto al reato di riciclaggio, la difesa osserva che i

presupposti soggettivi del reato non sono realizzati. Certo IM 2 sapeva che a

monte vi era un crimine, ma egli non aveva idea di commettere un reato e non

aveva nessuna intenzione di vanificare l’accertamento dell’origine, il

ritrovamento o la confisca del denaro. Tanto più che non si trattava di soldi

suoi ed infatti non ha neppure tentato di nasconderli in maniera sofisticata.

Nella denegata ipotesi in cui la Corte dovesse ritenere dato il reato di

riciclaggio, osserva che in ogni caso IM 2 sarebbe unicamente complice, posto

che proprietario del denaro non era lui. IM 2, anche per quanto riguarda il

riciclaggio, ha ammesso le sue responsabilità, nonostante i soldi non siano mai

stati ritrovati, motivo per cui bisogna credere alle sue dichiarazioni per

quanto attiene all’importo di denaro trasportato, da cui vanno inoltre dedotti

i costi del viaggio. La difesa sottolinea peraltro che una parte dei soldi

guadagnati con le vendite di eroina è stato inoltre utilizzato per vivere.

A mente della difesa non si capisce per quale motivo sia stato

inserito nell’atto d’accusa il reato di tentata infrazione alla LF sugli

stranieri, dal quale IM 2 deve essere prosciolto in virtù del principio in

dubio pro reo.

Per quanto attiene alla commisurazione della pena, la difesa intravvede

numerosissime attenuanti.

Vanno in primo luogo considerate le attenuanti dello stato di

grave angustia e grave minaccia ai sensi dell’art. 48 lett. a cifra 1 e 2 CP: IM

2 si è trovato in una situazione di emergenza. Aveva un lavoro regolare che gli

permetteva di pagare il debito contratto con la banca per ristrutturare la casa

di famiglia. A fine luglio il datore di lavoro l’ha licenziato per mancanza di

liquidità. IM 2 fin dal suo primo verbale ha descritto la sua difficile

situazione finanziaria. Questa situazione di grave disagio economico l’ha

indotto a prestarsi a trasportare la droga, come ha spiegato nei suoi verbali.

Su IM 2 vi era una pressione fortissima, era difficile per lui resistere alla

tentazione di un lavoro che gli avrebbe permesso di saldare il debito con la

banca in pochissimo tempo. La difesa pone l’accento sul fatto che,

contrariamente a quanto avviene di solito con gli spacciatori di droga, i

debiti di cui ha parlato IM 2 sono documentati, così come è documentato che

egli sia stato licenziato dal datore di lavoro.

La difesa invoca inoltre l’attenuante specifica del sincero

pentimento ai sensi dell’art. 48 lett. d CP, sottolineando che IM 2 ha subito

ammesso di avere trasportato eroina, ammettendo anche quello che poteva negare

e che altrimenti non sarebbe mai stato scoperto, come ad esempio i due viaggi

in cui ha trasportato dell’eroina, da lui ammessi già in occasione del verbale

di arresto. Egli ha peraltro ammesso in alcuni casi anche quantitativi maggiori

di quelli indicati dai suoi acquirenti. La giurisprudenza ha stabilito che

l’attenuante del sincero pentimento va ritenuta quando la collaborazione dell’imputato

ha permesso di scoprire altri traffici, che altrimenti non avrebbero potuto

essere scoperti.

A mente della difesa IM 2 è unicamente un ragazzino assoldato che

non aveva idea di quello che stava facendo e di quello a cui andava incontro,

non certo un criminale.

Egli è stato semplicemente l’esecutore, l’ultima pedina, non

poteva decidere nulla, neppure dove dormire, tutto veniva organizzato da

qualcun altro. IM 2, che aveva appena compiuto 23 anni, è talmente ingenuo che

nascondeva la droga in un sacchetto vicino all’auto. In precedenza aveva sempre

lavorato ed è caduto in questa rete per i suoi problemi economici. Va inoltre

tenuto conto del lungo carcere preventivo sofferto, ritenuto anche che avrebbe

già potuto essere portato a processo dopo i primi verbali, mentre ha dovuto

aspettare inutilmente oltre un anno. Chiede inoltre di tenere conto del fatto

che sarà chiamato a scontare la pena lontano dai famigliari e cita, a questo

proposito, la sentenza della CARP 17.2013.78.

L’imputato è incensurato. Per quanto attiene al rischio di

recidiva, la difesa rileva che è inesistente. Come risulta dal documento

prodotto, il suo datore di lavoro è disposto a riassumerlo al primo novembre e

con questo lavoro egli sarà in grado di mantenere sé stesso e pagare le rate

del debito bancario. La prognosi è quindi indubbiamente favorevole.

Tutto ciò considerato propone una pena detentiva inferiore ai 3

(tre) anni, da porre al beneficio della sospensione condizionale parziale con

al massimo 1 (un) anno da espiare e il restante sospeso con un periodo di prova

di 2 (due) o più anni;

§ l’avv.

DUF 1, difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti

conclusioni: IM 1 è una delle prime persone arrestate nel corso dell’inchiesta

e il rapporto di Polizia che lo riguarda è l’ultimo che è arrivato. Ha poi

atteso che l’inchiesta facesse il suo corso e si trova ora in carcere, dove ha

trascorso anche il suo 19esimo compleanno, da oltre un anno. La Farera e la

Stampa non sono luoghi che si addicono a giovani adulti come IM 1. L’imputato

ha avuto brillanti risultati a scuola, gli si prospettava un futuro accademico,

ma le difficoltà economiche lo hanno spinto nella delinquenza. Le difficoltà

economiche sono tali che IM 1, pur essendo un ragazzino, in tutto il tempo che

ha passato in carcere ha ricevuto unicamente due visite da parte dei suoi

genitori, i quali sono peraltro dovuti arrivare separatamente. IM 1 è un

galoppino di terzi, che rischia la sua libertà per terzi. La difesa pone

l’accento sul fatto che oggi in quest’aula stiamo giudicando dei pesci piccoli,

mentre il boss continua ad essere fuori a mandare avanti il suo commercio.

Nessuna persona correrebbe il rischio di scontare una pena così lunga se non

fosse disperata. La pubblica accusa ha dipinto IM 1 come un ragazzo scaltro, ma

se fosse stato così furbo probabilmente sarebbe stato lui al posto di __________.

IM 1 ha cominciato con quantità minori, e poi il traffico si è

ingrandito fino ad arrivare ai quantitativi dichiarati da __________. La PP non

ha mai creduto a IM 1, dicendo che ha mentito quando ha dovuto spiegare chi

fossero i due individui di cui è stata ritrovata una fotografia nel suo

telefono, ma tutti sappiamo che i telefoni consegnati ai galoppini della droga

vengono passati dall’uno all’altro. Al contrario di quanto sostiene la pubblica

accusa, IM 1 inoltre ha riconosciuto alcuni dei suoi consumatori e, per quanto

riguarda gli altri, è possibile che non sia riuscito a riconoscerli a causa

della cattiva qualità delle fotografie sottopostegli, dicendosi comunque sempre

disposto ad incontrare queste persone. Non è dato a sapere perché IM 1 dovrebbe

essere considerato un bugiardo. Egli è stato arrestato in casa di un tossico e

non è che abbia detto che la droga era di questa persona, cosa che avrebbe

benissimo potuto fare, essendo quest’ultimo dedito al consumo ed allo spaccio.

La difesa rileva che l’atto d’accusa riprende palese palese i

quantitativi indicati nel rapporto d’inchiesta di Polizia, in cui sono indicati

tutti i consumi ammessi dai clienti o presunti tali di IM 1, che sommati

arriverebbero a 403.50 grammi. Concorre poi ad aumentare il quantitativo

imputato a IM 1 l’agenda, con la quale gli si è detto che è stato fatto un

calcolo al ribasso, siccome vi sarebbero delle iscrizioni poco chiare e precise

(VI PP 18.11.2014, p. 12). IM 1 ha sempre affermato che le annotazioni non

erano sue e si è detto disposto a far allestire una perizia grafologica, la

quale era stata prospettata dall’accusa (29.12.2014, p. 4), ma non è mai stata

eseguita. Tramite questa agenda la quantità che si vuole imputare IM 1

raddoppia, unicamente affermando che la scrittura è simile alla sua.

A mente della difesa bisogna invece partire dai riscontri

oggettivi. In primo luogo vi è quindi il sequestro di CHF 5'910.00, che porta a

118 grammi di eroina, il che corrisponde a quello che IM 1 ha detto di ricevere

quale partita. Sono poi stati sequestrati 112.33 grammi di eroina. Per quale

ragione bisognerebbe imputargli anche i 19 grammi che emergono dall’agenda, per

la difesa non è chiaro. Non vi è un riscontro probatorio certo che le

indicazioni sull’agenda siano frutto delle vendite effettuate da IM 1. La

difesa chiede quindi che, partendo da quelli che sono i dati oggettivi, a IM 1

venga imputato un traffico di 515 grammi di eroina, ivi compresi i 112.33

grammi rinvenuti al momento del suo arresto.

Quanto al reato di riciclaggio, chiede che IM 1 venga creduto al

proposito dei quantitativi, anche perché quando è stato fermato gli sono stati

trovati CHF 5'910.00. Devono quindi venirgli imputati al massimo CHF 12'000.00,

oltre ai citati CHF 5'910.00.

Quanto all’imputazione di infrazione alla LF sugli stranieri,

rileva IM 1 é stato in Svizzera poco più di 2 mesi, motivo per cui chiede il

proscioglimento da questo reato.

Quo alla commisurazione della pena, invoca le circostanze

attenuanti dell’incensuratezza e della collaborazione, avendo egli da subito

ammesso le sue responsabilità, pur non volendo coinvolgere altre persone,

presumibilmente per paura. Nella STF 6B.265/2010 il TF ha riconosciuto che una

persona che fa il nome dei suoi correi può essere posta al beneficio

dell’attenuante specifica del sincero pentimento. La difesa ovviamente non

invoca il sincero pentimento, ma chiede che il fatto di non aver voluto fornire

il nome del fornitore dell’eroina non porti ad acuire la sua pena.

La difesa rileva che recentemente un poliziotto è stato condannato

alla pena detentiva di 21 mesi sospesi condizionalmente per avere trafficato

600 grammi di eroina ed una tossicodipendente, per traffico di 800 grammi di

eroina, è stata condannata alla pena detentiva di 2 anni sospesi

condizionalmente.

Alla luce di quanto precede, chiede che la pena detentiva sia

contenuta in massimo 24 (ventiquattro) mesi, da porre al beneficio della

sospensione condizionale parziale, con la parte da espiare che non ecceda la

durata del carcere preventivo sofferto.

Per quanto riguarda infine i sequestri, non si oppone alla

distruzione dell’eroina e dei due telefoni mobili. Per quanto riguarda i

restanti oggetti sotto sequestro, non trattandosi di oggetti proprietà

dell’imputato, si rimette al giudizio della Corte, così come sul destino da

dare al denaro.

Considerato, in fatto ed in diritto

I) Correzioni dell’atto

d’accusa

1. In merito alle correzioni

dell’atto d’accusa, si rimanda al verbale del dibattimento, osservando che con

l’accordo delle parti, il quantitativo di cui al punto 1.2 dell’atto d’accusa,

indicato in 137 grammi lordi, è stato modificato in 112.33 grammi netti, come

risulta dal rapporto di pesata e analisi di cui all’AI 759. Di conseguenza,

anche il quantitativo di cui al punto 1 è stato modificato da 1'026.30 a

1'001.63 grammi.

Analogamente, le parti hanno aderito alla proposta del Presidente

di correggere il quantitativo indicato al punto 5.3 dell’atto d’accusa, che è

stato modificato in 379 grammi netti, al posto di 482 grammi lordi.

Conseguentemente, con l’accordo delle parti, anche il capello del punto 5 è

stato modificato nel senso che il quantitativo di eroina trafficata ammonterebbe

a 1'179 e non 1'282 grammi.

II) Curriculum vitae e

precedenti penali degli imputati

a. IM 1

Considerandi

2.

IM 1, 18enne all’epoca dei

fatti, è cittadino albanese, nato il 16 novembre 1995 a __________ (Albania).

Dinanzi al PP si è così espresso sulla sua situazione personale:

"

Ho finito il liceo in Albania quest’anno ed ho ottenuto la

maturità; il liceo che ho frequentato non aveva un indirizzo specifico era

“generico”. La mia intenzione in seguito era di studiare economia

all’Università sempre in Albania. A casa ho diversi problemi: problemi

famigliari e finanziari. Io volevo aiutare la mia famiglia e dunque ho cercato

un sistema per poter guadagnare dei soldi e sistemare i problemi. La mia

famiglia è composta da mio padre, mia madre, mia nonna e due fratelli più piccoli

(1 sorella ed 1 fratello) che abitano tutti nella stessa casa a __________. Mio

padre è l’unico che ha un’attività lucrativa, lavora come carrozziere ma il suo

stipendio non basta per coprire tutte le spese. (…)

In Svizzera io non ho nessun permesso di dimora, come detto non ho

un lavoro e in sostanza non ho alcun legame. Non ho infatti nessun amico o

parenti nella Confederazione. Le spese della mia permanenza in Svizzera da

giugno 2014 al 9 settembre 2014 venivano coperte dal denaro provento delle vendite

di eroina.

Io non ho nessun precedente penale né in Svizzera né in Italia e

nemmeno in Albania.”

(VI PP 10.09.2014, p. 6, AI 55).

In occasione del pubblico dibattimento, l’avv. DUF 1 ha prodotto

l’attestato di maturità di IM 1 (doc. dib. 1).

3.

Nel corso

dell’interrogatorio dibattimentale l’imputato ha dichiarato di avere lavorato

durante gli studi, sia aiutando il padre, sia in un resort turistico,

occupandosi delle pulizie e portando le valigie, guadagnando circa CHF 70.00 al

mese. A sostegno di tale affermazione IM 1 ha prodotto un documento (doc. dib.

2) da cui si evince che detta attività è terminata nel giugno 2014.

4.

IM 1 ha peraltro affermato

di non avere avuto la possibilità di frequentare l’università, non disponendo

di sufficienti mezzi finanziari. In particolare, la sua famiglia, anche in

ragione di problemi di salute, avrebbe accumulato molti debiti (VI DIB

20.10

, p. 2, allegato 1 al verbale dibattimentale).

5.

IM 1 risulta incensurato

(AI 48).

6.

Interrogato in merito alle

sue prospettive per il futuro, l’imputato ha espresso il desiderio di poter

tornare in Albania dalla sua famiglia, aiutare il padre e frequentare

l’università per poter trovare un lavoro (VI DIB 20.10.2015, p. 2, allegato 1

al verbale dibattimentale).

b. IM 2

7.

IM 2, cittadino albanese

nato il __________ a __________ (Grecia), nel corso dell’inchiesta ha fornito

le seguenti indicazioni circa la sua situazione personale:

"

Terminate le scuole dell’obbligo, ho fatto il liceo in Albania.

Inoltre, da quando avevo 8 anni ho giocato a calcio, negli ultimi tempi anche a

livello professionista e guadagnavo qualche soldo. In pratica, andavo a scuola

e giocavo anche a calcio. All’età di 18 anni ho però avuto un brutto incidente

in scooter. Mi spiego, ho perso il controllo del veicolo e mi sono schiantato

contro una macchina parcheggiata. L’impatto è stato così forte che mi sono

rotto le braccia, le gambe e le vertebre. Ho ancora le cicatrici delle

operazioni. Sono rimasto infatti in ospedale per 4 mesi e un anno a casa. Sono

rimasto a casa e piano piano mi sono ripreso e poi ho iniziato il corso come

tecnico televisivo e da quel tempo ho lavorato solo in televisione. Ho iniziato

a lavorare per la compagnia __________ all’età di 19 anni. Lì ci sono rimasto

per due anni e poi mi sono spostato presso la televisione __________ dove sono

rimasto altri due anni. Il mio stipendio era di circa CHF 300.- al mese. In

agosto 2014 mi hanno licenziato perché la società non aveva più soldi ed è per

questo motivo che ho poi deciso di venire in Svizzera. Devo dire che sempre

quest’anno, mi sono recato in Francia in macchina per accompagnare mio cognato

perché anche lui ha fatto un incidente in moto ed è invalido in carrozzina. Lui

è andato in Francia per curarsi.

Io in Albania abitavo con i miei genitori, madre, padre e mia

sorella che è più grande di me. Ho anche un’altra sorella, sempre più grande,

che però abita in Italia ed è sposata. La mia famiglia ha diversi debiti; un

debito è perché abbiamo messo a posto la casa, gli altri debiti li abbiamo

fatti perché eravamo senza soldi, per poter vivere. In famiglia, solo mia

sorella ha un lavoro fisso. Mio padre fa qualche servizio di taxi quando ho

occasione, ma in pratica non guadagna. Di conseguenza, quando io ho perso il

lavoro, ci siamo ritrovati in grande difficoltà.”

(VI PP 23.12.2014, p. 7, AI 718).

8.

In occasione del pubblico

dibattimento, l’imputato ha precisato:

"

Ho un debito bancario dovuto a denaro che ho ricevuto prima di

partire per ristrutturare la casa di famiglia. Si tratta di CHF 3'000.00.

Questo debito lo avevo fatto quando avevo ancora un lavoro e potevo quindi

pagare gli interessi. Pagavo CHF 120.00 al mese. Quando ho perso il lavoro non

potevo più pagare e quindi ho pensato di venire in Europa per fare un lavoro onesto.”

(VI DIB 20.10.2015, p. 3, allegato 1 al verbale dibattimentale).

9.

IM 2 è sconosciuto al

casellario giudiziale svizzero (AI 400) e italiano (AI 457).

10.

Con riferimento alle sue

prospettive di vita, in corso d’inchiesta IM 2 ha dichiarato di voler fare

rientro in Albania e cercare lavoro come tecnico radiotelevisivo (VI PP

23.12

, p. 7, AI 718).

Nel corso del dibattimento l’imputato ha prodotto una proposta del

suo precedente datore di lavoro da cui risulterebbe la disponibilità a riassumerlo

(VI DIB 20.10.2015, p. 2, allegato 1 al verbale dibattimentale).

III) Circostanze

dell’arresto, inchiesta e atto d’accusa

11.

Nell’ambito dell’inchiesta

denominata “__________”, il 21 agosto 2014 è stata attivata una censura

telefonica sull’utenza in uso a __________. Attraverso tale misura gli

inquirenti sono risaliti al nominativo di IM 1 quale persona attiva sul nostro

territorio nell’ambito degli stupefacenti.

IM 1 è quindi stato fermato il 9 settembre 2014 presso

l’appartamento di __________ in Via __________ a __________.

A lato del materasso sui cui dormiva l’imputato sono stati

rinvenuti 137 grammi lordi di eroina, CHF 2'190.00, diversi telefoni cellulari

e un’agenda.

Già nel corso del primo verbale l’imputato ha riconosciuto che lo

stupefacente e il denaro rinvenuti erano al lui riconducibili, nonché di essere

attivo nella vendita di eroina, ammettendo in particolare di averne trafficata

complessivamente circa 450 grammi, quantitativo che sarebbe stato comprensivo

dei 137 grammi lordi sequestrati (rapporto d’inchiesta di Polizia giudiziaria

12.06

, p. 7 e 8, AI 1101; rapporto di arresto provvisorio 09.09.2014, p.

4, AI 44).

12.

In accoglimento dell’istanza

formulata il 10 settembre 2014 dal Procuratore Pubblico (AI 63), con decisione 11

settembre 2014 il Giudice dei Provvedimenti Coercitivi ha ordinato la

carcerazione preventiva dell’imputato sino al 5 dicembre 2014 (AI 74), in

seguito prorogata fino al 9 gennaio 2015 (AI 653).

Dando seguito alla richiesta formulata dall’imputato, il Procuratore

Pubblico ha autorizzato IM 1 a scontare anticipatamente la pena ex art. 236 CPP

a far tempo dal 30 dicembre 2014 (AI 736).

13.

Con l’atto d’accusa in

rassegna, il PP ha imputato a IM 1 i reati di infrazione aggravata alla LF

sugli stupefacenti, ripetuto riciclaggio di denaro, in parte tentato, soggiorno

illegale e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti.

14.

IM 2, il cui nominativo era

pure emerso nell’ambito dell’inchiesta “__________”, è stato fermato il 24

ottobre 2014 mentre tentava di entrare in Svizzera attraverso il valico

doganale autostradale di __________ a bordo del taxi targato __________, alla

cui guida si trovava il tassista __________.

All’interno di uno zainetto di proprietà dell’imputato sono stati

rinvenuti 482 grammi lordi di eroina.

15.

Interrogato dalla Polizia il giorno

medesimo, IM 2 ha ammesso che si stava recando a __________ al fine di procedere

alla vendita dello stupefacente che gli era stato consegnato a __________. Solo

una volta arrivato in Svizzera l’imputato avrebbe ricevuto istruzioni in merito

ai dettagli della consegna. Il viaggio gli sarebbe stato commissionato da suoi

connazionali, dietro promessa di un compenso di CHF 8'000.00 (rapporto di

arresto provvisorio 24.10.2014, p. 4, AI 398; rapporto d’inchiesta di Polizia

Giudiziaria 10.03.2015, p. 8, AI 837).

16.

Con decisione del 26 ottobre

2014.

(AI 414), il Giudice dei Provvedimenti Coercitivi ha accolto l’istanza del

25.

ottobre 2014 del Procuratore Pubblico (AI 412), ordinando la carcerazione

preventiva dell’imputato fino al 23 gennaio 2015, prorogata in seguito fino al

9.

gennaio 2015 (AI 653).

Dando seguito alla richiesta formulata dall’imputato, il Procuratore

Pubblico ha autorizzato IM 2 a scontare anticipatamente la pena ex art. 236 CPP

a far tempo dal 12 dicembre 2014 (AI 669).

17.

Con atto d’accusa 91/2015 del

9.

luglio 2015, il Procuratore Pubblico ha imputato a IM 2 i reati di infrazione

aggravata alla LF sugli stupefacenti, ripetuto riciclaggio di denaro, soggiorno

illegale tentato e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti.

IV) Fatti e diritto

a. IM 2

i) Infrazione aggravata

alla LF sugli stupefacenti

18.

L’atto d’accusa imputa a IM 2

il reato di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti per avere, nel

periodo compreso tra il mese di settembre 2014 e il 24 ottobre 2014, a __________,

__________, __________ e in altre imprecisate località, importato in Svizzera

in almeno tre occasioni, posseduto, detenuto, preparato e alienato almeno 1'282

grammi di eroina e 5 grammi di cocaina, quantitativo corretto in 1'179 grammi

(cfr. supra, pto. 1).

19.

Giusta l’art. 19 cpv. 1 lett.

b, c, d e g LStup, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una

pena pecuniaria chiunque, senza esserne autorizzato, tra l’altro possiede, detiene,

importa, fa preparativi per importare o aliena stupefacenti.

L’infrazione è aggravata ai sensi dell’art. 19 cpv. 2 lett. a

LStup e la pena è una pena detentiva non inferiore a un anno, che può essere

cumulata con una pena pecuniaria, se l’autore sa o deve presumere che

l’infrazione può mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di

molte persone.

Secondo costante giurisprudenza del Tribunale

federale, l’infrazione è considerata grave ai sensi dell’art. 19 cpv. 2 lett. a

LStup, se verte su una quantità di almeno 12 grammi di eroina pura (DTF

111.

IV 101, 109 IV 144; STF 6P.149/2006,6S.336/2006 del 2 ottobre 2006 consid.

7.

; cfr. anche Albrecht, Die Strafbestimmungen des Betäubungsmittelgesetzes,

Art. 19-28 BetmG).

Quando l’infrazione verte su più stupefacenti diversi, occorre

considerare la pericolosità di ognuno di essi e valutare il pericolo d’insieme

per dire se sussiste una quantità tale da mettere in pericolo la salute di

molte persone. Il caso può quindi essere considerato grave anche se la quantità

di ognuna delle sostanze, presa singolarmente, è inferiore ai limiti fissati

dalla giurisprudenza (DTF 120 IV 338).

20.

Per quanto attiene al reato

di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti, i fatti sono stati ammessi

da IM 2 (cfr. VI PP 5.03.2015, AI 825)

Ancora in occasione del pubblico dibattimento l’imputato ha

risposto affermativamente alla domanda a sapere se riconoscesse o meno i fatti

di cui al punto 5 dell’atto d’accusa (VI DIB 20.10.2015, p. 3 e 4, allegato 1

al verbale dibattimentale).

Con riferimento alle modalità con cui avveniva la vendita di

eroina ha spiegato:

"

Preciso che quando finivo l’eroina __________ mi chiamava

dicendomi che potevo andare a prenderne altra. Io venivo quindi in Svizzera e

aspettavo che fosse __________ a chiamarmi per dirmi dove andare a portare

l’eroina agli acquirenti. Mi indicava anche il quantitativo e il prezzo a cui

vendere.”

(VI DIB 20.10.2015, p. 4, allegato 1 al verbale dibattimentale).

L’imputato ha altresì affermato di aver venduto l’eroina solitamente

a CHF 250.00 per 5 grammi, accettando a volte anche CHF 200.00 (VI DIB

20.10

, p. 4, allegato 1 al verbale dibattimentale; VI PP 05.03.2015, p. 6

e 7, AI 825), guadagnando personalmente CHF 3'000.00/4'000.00, denaro che non avrebbe

però mai ricevuto (VI DIB 20.10.2015, p. 4, allegato 1 al verbale

dibattimentale).

21.

Dal profilo fattuale, la

Corte è stata chiamata ad esaminare il quantitativo di stupefacente imputabile

in prima persona a IM 2 e ciò in ragione del fatto che la pubblica accusa ha

fatto riferimento, nel corso dell’intero procedimento, a quantitativi lordi

(che per definizione comprendono pure la tara, nello specifico il peso della

confezione), nonché alla luce delle contestazioni sollevate dalla difesa.

Al proposito, giova evidenziare che nel corso dell’interrogatorio

dibattimentale IM 2 ha in fine ammesso che:

"

è corretto dire che ho importato 800 grammi di eroina, in seguito

venduti, che in Ticino ho acquistato 5 grammi di cocaina poi rivenduti e che al

momento del mio arresto avevo con me 379 grammi netti di eroina, sostanza

destinata alla vendita. (…) quando mi riferisco a questi quantitativi io

intendo un peso lordo, quindi comprensivo del peso della confezione. Ho portato

due volte pacchi da 400 grammi e quello era il peso complessivo del pacco. Con

questo voglio dire che il contenuto di eroina era inferiore a 400 grammi. Penso

che al netto si trattasse di circa 380 grammi in tutte e due le circostanze,

questo come in occasione dell’ultimo trasporto e della sostanza che mi è stata

sequestrata il giorno dell’arresto”

(VI DIB 20.10.2015, p. 4, allegato 1 al verbale dibattimentale).

Tale dichiarazione conduce ad un quantitativo complessivo di

eroina riconosciuto da IM 2 pari a 1'139 grammi.

22.

Dagli atti non emergono elementi

che permettano di discostarsi da tale indicazione. Da un lato, le chiamate di

correo fornite dagli acquirenti conducono ad un totale inferiore a quello

ammesso dall’imputato; dall’altro, il quantitativo di 380 grammi per ogni

trasporto coincide a quanto sequestrato all’imputato il giorno dell’arresto,

ovvero 379 grammi netti.

Ne consegue che in capo a IM 2 la Corte deve essere imputato il

quantitativo da egli stesso in fine ammesso, ovvero due partite da 380 grammi

cadauna, per complessivi 760 grammi di eroina, integralmente alienate sulla

piazza __________ e una partita di 379 grammi di eroina (cfr. supra

punto 1) sequestrata all’imputato il giorno del suo arresto.

Complessivamente la Corte ha quindi ritenuto in capo a IM 2

complessivi 1'139 grammi di eroina, cui vanno aggiunti 5 grammi di cocaina, da

cui la conferma dell’imputazione di infrazione aggravata alla LStup.

ii) Ripetuto riciclaggio di

denaro

23.

L’accusa ha imputato a IM 2

il reato di ripetuto riciclaggio di denaro, per avere, nel periodo compreso tra

il mese di settembre 2014 e il 24 ottobre 2014, a __________, __________, __________

e in altre imprecisate località, ripetutamente trasportato di persona oltre

confine e, in almeno tre distinte occasioni, consegnato al tassista __________

affinché li portasse in Italia a __________, complessivi CHF 38'120.00,

provento delle vendite di eroina.

24.

Ai sensi dell’art. 305bis CP è

punibile con la detenzione sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque compie

un atto suscettibile di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento

o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono

da un crimine. Si tratta di un’infrazione di esposizione a pericolo astratto,

il comportamento è dunque punibile a questo titolo anche laddove l’atto

vanificatorio non abbia raggiunto il suo scopo (DTF 127 IV 20 consid. 3; 119 IV

59.

consid. 2e; STF 6B_900/2009 del 21 ottobre 2010 consid. 4.2;6B_334/2007

dell’11 ottobre 2007, consid. 7.1.).

Secondo la giurisprudenza e la dottrina dominante, ogni

trasferimento di denaro all'estero costituisce un atto suscettibile di

vanificare l’accertamento dell’origine di valori patrimoniali. Ciò vale anche

per ogni operazione di trasferimento di valori patrimoniali all’estero da un

conto ad un altro conto, ed anche in presenza della tracciabilità delle

operazioni (DTF 127 IV 20 consid. 3b; STF 6B_643/2012 dell’11 marzo 2013

consid. 5.2; STF 6B_88/2009 del 29 ottobre 2009 consid. 4.3; Trechsel / Pieth,

Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2a ed., Zurigo 2013, n. 18 ad

art. 305 bis; Pieth in Basler Kommentar II, 3a ed., Basilea 2013, n. 49 e rif.

ad art. 305bis; Schmid/Ackermann/Arzt/Bernasconi/de Capitani, Kommentar

Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, Band I, Zurigo 1998, p.

523).

È atto suscettibile di vanificare l’accertamento dell’origine, il

ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali ai sensi dell’art. 305bis CP

anche il cambio di denaro sia che si tratti di conversione di banconote in

valuta estera, sia che si tratti di sostituzione di banconote in altre di

differente taglio della stessa valuta (DTF 136 IV 188 consid. 6.1; STF

6B_879/2013 del 18.11.2013 consid. 1.1.; Pieth in Basler Kommentar, Strafrecht

II, 3. ed., Basilea 2013, n. 44 ad art. 305bis, p. 270).

Il reato di riciclaggio di denaro, di contro, non si realizza nei

casi di distruzione o consumo del provento di un crimine. L’art. 305bis CP è,

infatti, volto a perseguire l’agire di chi provvede a ripulire il denaro

derivante da un’attività criminale per poi poterlo riutilizzare, ciò che non si

verifica nei suddetti casi (Pieth in Basler Kommentar, Strafrecht II, 3 ed.,

Basilea 2013, ad art. 305bis, N. 44, pag. 2701; Corboz, Les infractions en

droit suisse, Volume II, 3 ed., Berna 2010, ad art. 305 bis CP, n. 6, pag.

636).

Dal profilo soggettivo, l’autore deve avere agito intenzionalmente

o per dolo eventuale. Egli deve volere o accettare che il comportamento che

decide di adottare sia proprio a cagionare l’atto previsto dall’art. 305bis CP.

Deve, inoltre, sapere o presumere che il valore patrimoniale di cui dispone

proviene da un crimine. A questo proposito, è sufficiente che abbia conoscenza

delle circostanze di fatto che destano in lui il sospetto sulla provenienza

criminale del denaro e che abbia accettato tale eventualità (DTF 122 IV 211

consid. 2e; DTF 119 IV 242 consid. 2b; STF 6B_879/2013 del 18.11.2013 consid.

2.

)

25.

Nel caso in oggetto, IM 2 ha

ammesso di avere trasportato denaro provento delle sue vendite di eroina dalla

Svizzera all’Italia. (cfr. AI 825, p. 6 e 7; VI DIB 20.10.2015, p. 5, allegato

1.

al verbale dibattimentale). L’imputato ha tuttavia contestato l’importo

menzionato nell’atto d’accusa, affermando di avere portato in Italia

complessivi CHF 23'000.00/26'000.00, e non 38'120.00.

Nel corso della procedura preliminare l’imputato ha dichiarato

che:

"

Quando arrivavo ad avere sui CHF 5'000.00/6'000.00 dovevo portare

i soldi ad “__________” che si trovava in Italia. Quando io ho portato i soldi

ad “__________” l’ho fatto rientrando con il taxi guidato da __________. Era “__________”

che organizzava i miei incontri con __________. Quest’ultimo io l’ho conosciuto

perché è stato “__________” a mettermi in contatto con lui. In quell’occasione

io avevo con me tra i CHF 5'200.00/5'300.00. Era “__________” a dirmi se la

corsa la dovevo pagare io oppure se la pagava lui o qualcun altro.

(…) In altre tre occasioni io ho consegnato i soldi a __________

che poi andava in Italia per darli ad “__________”. Io ho consegnato a __________

circa CHF 6'000.00/7'000.00 alla volta per cui gli ho dato tra i CHF 18'000.00

e i CHF 21'000.00. Era “__________” che mi organizzava gli incontri con __________

per consegnargli i soldi. (…) In totale, calcolando la volta che li ho portati

io (sempre con __________) e le volte che li ho consegnati al tassista si

arriva agli importi di circa CHF 23'000.00/26'000.00. (…) Io ribadisco che i

soldi portati in Italia sono tra i CHF 23'200.00/26'000.00 circa. Occorre

considerare che una parte dell’eroina l’ho consegnata a chi mi ospitava per cui

non doveva essere pagata, un’altra parte è stata consegnata a credito e non è

stata pagata e altre volte dovevo fare degli “sconti”. Come ho già detto in

precedenza, è capitato che “__________” mi dicesse di far pagare 5 grammi lordi

di eroina CHF 200.00 invece di CHF 250.00.”

(VI PP 05.03.2015, p. 6 e 7, AI 825).

26.

In occasione

dell’interrogatorio dibattimentale l’imputato ha confermato tali sue

dichiarazioni, precisando che dai soldi guadagnati con la vendita di eroina

tratteneva CHF 40.00 al giorno, che utilizzava per vivere e che, in caso di

necessità, prelevava altro denaro per i vestiti, il telefono e altre spese vive

(VI DIB 20.10.2015, p. 5, allegato 1 al verbale dibattimentale).

27.

A fronte delle ammissioni

dell’imputato e dell’assenza di altri elementi probatori, la Corte ha ritenuto

a carico dell’imputato unicamente i CHF 23'000.00 da lui indicati e non dunque

per i CHF 38'120.00 ricostruiti dalla pubblica accusa. In particolare, giova

evidenziare come le dichiarazioni del tassista non appaiono conclusive.

28.

Le argomentazioni della

difesa secondo cui sarebbe in concreto assente l’elemento soggettivo del reato

e che l’imputato avrebbe agito quale complice e non come correo non possono

essere condivise.

IM 2 era perfettamente

consapevole del fatto di trasportare in Italia il denaro provento del crimine

che egli stesso aveva commesso e che, così facendo, ne avrebbe reso impossibile

un possibile sequestro da parte delle autorità svizzere. Analogamente, l’imputato

è senz’altro autore principale dell’infrazione, avendo egli personalmente attraversato

il confine portando con sé il denaro e/o consegnato il denaro da egli stesso

incassato ad una terza persona affinché eseguisse il trasporto del denaro.

Ne consegue che il reato di riciclaggio di denaro è stato

confermato in ragione di CHF 23'000.00.

iii) Soggiorno illegale

tentato

29.

Per quanto concerne l’imputazione

di infrazione alla LF sugli stranieri, si dirà che la Corte non ha potuto

seguire la tesi accusatoria.

Non vi sono infatti elementi agli atti che permettano di

concludere che IM 2 – il quale è entrato in Svizzera il 7 settembre 2014 (AI

825, p. 2 e 7) ed è stato arrestato il 24 ottobre 2014 – avesse l’intenzione

di rimanere in Svizzera oltre i 90 giorni esenti da permesso.

Al contrario, egli ha dichiarato che sarebbe ritornato in Albania

pochi giorni dopo l’arresto:

"

Non riconosco questi fatti perché sono rimasto in Ticino meno di

90.

giorni. ADR che non è vero che sarei voluto rimanere in Ticino più di 90

giorni, perché avevo deciso che a due ore dall’ultima consegna sarei tornato in

Albania. ADR che si trattava di una mia decisione, perché con la paga che avrei

dovuto ricevere avrei potuto saldare il debito e quindi non avevo più bisogno

di vendere eroina. Preciso che __________ mi aveva promesso il pagamento

proprio per quel giorno”

(VI DIB 20.10.2015, p. 5, allegato 1 al verbale dibattimentale).

Peraltro, nulla nel suo agire – si dirà che ad esempio ha dimorato

nei boschi (VI DIB 20.10.2015, p. 4, allegato 1 al verbale dibattimentale: “ADR

che in Ticino ho alloggiato da due acquirenti e poi nella tenda che stata poi

trovata dalla Polizia, in un bosco”; cfr. anche VI PP 05.03.2015, p. 3, AI

825) – indica che volesse stabilirsi durevolmente sul nostro territorio.

Ne consegue che l’imputato, il quale ha se del caso risieduto in

Svizzera per poco più di un mese, deve essere prosciolto dall’imputazione di

cui al punto 7 dell’atto d’accusa.

iv) Contravvenzione alla LF

sugli stupefacenti

30.

L’atto d’accusa imputa a IM 2

il reato di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per avere, nel periodo

settembre 2014 – ottobre 2014, a __________ e in altre imprecisate località,

senza essere autorizzato, intenzionalmente consumato due grammi lordi di

cocaina.

Tale imputazione si fonda sostanzialmente sulle ammissioni fatte

in corso d’inchiesta dall’imputato e riconfermate in occasione del pubblico

dibattimento (VI DIB 20.10.2015, p. 6, allegato 1 al verbale dibattimentale).

Ne consegue la conferma dell’atto d’accusa.

b. IM 1

i) Imputazione di

infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

31.

A IM 1 la pubblica accusa

imputa il reato di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti, per avere,

nel periodo compreso tra il mese di giugno 2014 ed il 9 settembre 2014, a __________,

__________, __________ e in altre imprecisate località, ripetutamente

importato, posseduto, detenuto, preparato e alienato almeno 1'026.30 grammi di

eroina.

32.

Confrontato a tale accusa, IM

1.

ha sempre, costantemente, nel corso dell’inchiesta, affermato di aver

trafficato tra 450 e 500 grammi lordi di eroina.

A questo proposito si rimanda in particolare alle sue

dichiarazioni di cui ai VI PG 9 settembre 2014 (p. 6, AI 43), VI PP 10

settembre 2014 (p. 3, AI 55), VI PP 25 settembre 2014 (AI 204), VI PP 18

novembre 2014 (AI 554) ed infine VI PP 15 aprile 2015 (p. 4, AI 946).

In sede dibattimentale, egli ha nuovamente ribadito detti

quantitativi, dichiarando di non essere in grado di indicare la sostanza netta:

"

Non so dire a quale quantitativo netto questo corrisponde, ma è

comunque giusto dire che ho venduto tra i 450 e i 500 grammi di eroina. I

112.33

grammi che mi sono stati sequestrati fanno parte di questi 500 grammi

che ho dichiarato di avere trafficato. Quando nel verbale ho indicato che ne ho

“venduti” 500 grammi intendevo in realtà dire che ne ho trattati in tutto 500

grammi, quantitativo composto da quanto ho effettivamente alienato e da quanto

mi era rimasto e che è stato oggetto del sequestro.”

(VI DIB 20.10.2015, p. 7, allegato 1 al verbale dibattimentale).

33.

L’imputato ha peraltro

riconosciuto la correttezza del calcolo formulato dalla Corte secondo cui ai

403,50 grami derivanti dalle chiamate di correo occorrerebbe aggiungere i 112

grammi sequestrati, giungendo quindi ad un totale di 515,50 grammi:

"

Rispondo che il quantitativo di 515.50 grammi non lo contesto.

Per contro, il denaro era invece provento proprio di queste vendite, ivi

compresi i CHF 5'910.00 sequestratimi dalle guardie.”

(VI DIB 20.10.2015, p. 7, allegato 1 al verbale dibattimentale).

Come già IM 2, anche IM 1 ha indicato di avere venduto la cocaina

a CHF 200.00/250.00 per 5 grammi, guadagnando CHF 1'600.00, e di avere ricevuto

le istruzioni in merito agli acquirenti, al luogo ed al prezzo di vendita da “__________”

(VI PP 15.04.2015, p. 3, AI 946; VI DIB 20.10.2015, p. 6, allegato 1 al verbale

dibattimentale).

34.

Per il rimanente, non

emergono agli atti elementi tali da permettere di imputare a IM 1 i

quantitativi indicati dalla pubblica accusa. In particolare le conclusioni che

la pubblica accusa trae dalle indicazioni presenti sull’agenda “intercettata”

dalle Guardie di Confine il 2 agosto 2014 non possono essere condivise.

Di fatto, se IM 1 ha riferito di avere scritto di suo pugno le

cifre riportate sull’agenda in suo possesso il giorno dell’arresto (VI DIB

20.10

, p. 7, allegato 1 al verbale dibattimentale), egli ha per contro

sempre e costantemente negato, fin dal suo primo verbale, di avere vergato le

cifre presenti sull’agenda il giorno del suo fermo in dogana a __________ il 2

agosto 2014.

L’imputato ha così spiegato la vicenda nel verbale

d’interrogatorio finale dinanzi al PP:

"

non è la mia agenda cosi come ho già spiegato nei miei precedenti

verbali. Si tratta di un’agenda che mi è stata consegnata da una terza persona

e che dovevo consegnare a “__________”. (…) Durante una telefonata “__________”

mi ha detto che dovevo incontrare un uomo che si sarebbe presentato alla

stazione ferroviaria di __________. “__________” mi ha poi detto che l’uomo che

avrei incontrato mi avrebbe dovuto consegnare qualcosa che poi gli avrei dovuto

portare (al “__________”). L’incontro è avvenuto e l’uomo, che mi ha detto di

chiamarsi __________, mi ha consegnato un’agenda. Era proprio questa agenda che

dovevo portare a “__________”. Quando ho ricevuto l’agenda io non l’ho aperta

per vedere cosa c’era scritto all’interno. Io l’agenda non l’ho mai aperta

perché quando mi è stata consegnata l’ho messa immediatamente in una piccola

borsa che avevo con me senza fare altro. (…)

Io non so per quale motivo ho dovuto ricevere da __________

l’agenda. Il motivo vero e proprio lo sa solo il “__________”. A __________ ho

poi consegnato l’agenda a “__________”. “__________” ha strappato dei fogli dall’agenda

e poi me l’ha restituita e io l’ho tenuta. Non so come mai “__________” mi ha

restituito l’agenda. Questa agenda è poi quella che è stata trovata quando sono

stato fermato dalla Polizia il 09 settembre 2014. (…) L’agenda poi datami da “__________”,

nell’occasione che ho spiegato qui sopra, l’ho usata io per scrivere le vendite

di eroina. Ho iniziato ad annotare le vendite di eroina cosi da potermele

ricordare; in questo modo avevo una corretta situazione sulle vendite fatte.

Inoltre in questo modo “__________” non mi avrebbe più sgridato perché non mi

ricordavo esattamente quanto avevo venduto e a che prezzo. (…)

Le annotazioni precedenti il 02 agosto 2014 non sono mie ma sono

di __________ o di qualcun altro. Io non so dire chi può averle scritte. È

invece vero che quelle successive le ho fatte io proprio per evitare di essere

impreciso con “__________” in merito alla quantità e i prezzi dell’eroina che

ho venduto.”

(VI PP 15.04.2015, p. 2 e 3, AI 946).

35.

In occasione del pubblico

dibattimento IM 1 ha ribadito le sue precedenti dichiarazioni, ammettendo di

essere autore di quanto figurava sull’agenda il giorno dell’arresto (“Queste

scritte le ho fatte io”), ma non di quanto riscontrato in occasione del

controllo da parte delle Guardie di Confine:

"

Non ho scritto io queste cifre, ma l’agenda mi era stata

consegnata da una persona. __________ mi aveva detto di prendere in consegna il

bloc notes da una persona e poi farglielo avere in Italia. Non so quindi a cosa

si riferiscono quegli importi. Quando il bloc notes mi è stato restituito dalle

guardie l’ho portato a __________, il quale ha strappato i fogli che gli

interessavano e mi ha lasciato il resto, dicendomi che potevo tenerlo”.

(VI DIB 20.10.2015, p. 7, allegato 1 al verbale dibattimentale).

Al fine di disporre di un elemento di paragone, all’imputato è

stato chiesto in occasione dell’interrogatorio dibattimentale se egli fosse

autore solo di quanto figurava all’interno dell’agenda sequestrata, oppure

anche di quanto figura sulla “copertina”. IM 1 si è così espresso:

"

le scritte che si trovano sulla “copertina” interna dell’agenda

non le ho vergate io.”

(VI DIB 20.10.2015, p. 7, allegato 1 al verbale dibattimentale).

36.

Orbene, malgrado le

argomentazioni dell’accusa, la Corte non ravvede nessuna somiglianza tra la

calligrafia con cui sono annotate le cifre che erano presenti sul taccuino il 2

agosto 2014 e quelle che l’imputato ha riconosciuto essere state fatte di suo

pugno. Pure le grafie presenti all’interno dell’agenda e sulla copertina interna

della stessa non appaiono – già di primo acchito – simili, ciò che lascia

sussistere il dubbio che autori ne siano due persone distinte.

La spiegazione fornita dall’imputato non appare peraltro del tutto

sprovvista di plausibilità, nel senso che, non è a priori possibile escludere

che oltre a IM 1 e IM 2 in __________ vi fossero anche altre persone dedite

alla vendita di stupefacenti per conto di “__________”.

D’altra parte, come rilevato dalla difesa di IM 1, con riferimento

al calcolo fatto dalla pubblica accusa, nulla escluderebbe che nei totali che

emergono dall’agenda fossero comprese le vendite relative ai CHF 5'910.00

sequestrati dalle Guardie di Confine.

Si osserva per giunta che la quantità di eroina alienata ai consumatori

identificati si colloca a 403.50 grammi (rapporto d’inchiesta di Polizia Giudiziaria

12.06

, p. 2-4, AI 1101 e relativi verbali allegati), quantitativo del

tutto in linea con le dichiarazioni dell’imputato.

Nessuna conclusione può peraltro essere tratta dal confronto con

quanto trafficato nello stesso lasso di tempo da IM 2 avendo i due coimputati

agito in modo indipendente l’uno dall’altro.

37.

Per questi motivi, la Corte

ha ritenuto per IM 1 il quantitativo di 515.50 grammi di eroina, comprensivo

della sostanza trovata in suo possesso il giorno dell’arresto, oltre a 5 grammi

di cocaina.

ii) Ripetuto riciclaggio di

denaro, in parte tentato

38.

Secondo la pubblica accusa,

nel periodo compreso tra il mese di giugno 2014 e il 9 settembre 2014, a __________,

__________, __________, __________ e in altre imprecisate località, IM 1

avrebbe trasportato in Italia e consegnato a __________, in più occasioni, in

treno o per il tramite di terze persone, complessivi CHF 31'919.00, provento

delle vendite di eroina, rendendosi così colpevole di ripetuto riciclaggio di

denaro. Il 2 agosto 2014, presso il valico doganale di __________, egli avrebbe

inoltre tentato di oltrepassare il confine in possesso di CHF 5'910.00,

provento delle vendite di eroina, nell’intento di consegnare tale importo di

denaro a __________, venendo intercettato dalle Guardie di Confine, da cui

l’imputazione di tentato riciclaggio di denaro.

39.

L’imputato ha ammesso i

fatti, contestando unicamente l’importo complessivo che, a suo dire,

ammonterebbe a CHF 15'910.00, compresi i CHF 5'910.00 sequestratigli il 2

agosto 2014 dalle Guardie di Confine:

"

La prima volta che ho portato i soldi provento della vendita di

eroina a “__________” è stato il 02 agosto 2014 quando sono stato fermato dalle

Guardie di Confine e mi sono stati sequestrati CHF 5'910.00. La seconda volta

sono andato in taxi con __________ e ho portato tra i CHF 5'000.00/6'000.00; il

denaro l’avevo dato a __________ durante il viaggio. Poi quando ci siamo

incontrati a __________ eravamo lì tutti e tre assieme, “__________”/__________/io

ed è avvenuta la consegna del denaro. La terza volta sono andato io in treno a __________,

ho preso il metrò e sono andato a __________ dove ho incontrato il “__________”

che era da solo. In quell’occasione gli ho consegnato circa CHF 6'000.00 che

corrispondono alla vendita di 120 grammi di eroina. Non ho fatto altre consegne

di denaro al “__________” né io personalmente né per il tramite di altre

persone.”

(VI PP 15.04.2015, p. 3 e 4, AI 946).

In occasione del pubblico dibattimento IM 1 ha ribadito:

"

Riconosco i fatti, ma contesto l’importo. Secondo i miei calcoli,

oltre ai CHF 5'910.00 che mi sono sequestrati, ho trasportato CHF

5'000.00/6'000.00 tramite il taxista e CHF 5'000.00/6'000.00 personalmente.”

(VI DIB 20.10.2015, p. 7, allegato 1 al verbale dibattimentale).

40.

Su tale punto, la Corte ha

considerato che, come per IM 2, non vi sono agli atti elementi tali da smentire

le dichiarazioni di IM 1.

In tal senso, la Corte ha ritenuto realizzato il reato per

complessivi CHF 15'910.00.

iii) Soggiorno illegale

41.

L’atto d’accusa imputa a IM 1

il reato di soggiorno illegale, per avere, nel periodo compreso tra il mese di

giugno 2014 e il 9 settembre 2014, a __________, __________ e in altre

imprecisate località, soggiornato illegalmente in Svizzera superando il periodo

massimo di 90 giorni ammesso.

42.

Interrogato al proposito,

l’imputato ha affermato che tra giugno e l’inizio di settembre 2014 si sarebbe

recato in Italia alcune volte per portare soldi e sarebbe pure stato in

Albania:

"

Sono entrato in Svizzera in due occasioni: la prima volta a

luglio 2014, sono rimasto per un mese. Al momento dell’uscita, il 2 agosto

2014, è quando sono stato fermato. Il mio intento era quello di portare i soldi

a __________ in Italia e poi tornare in Albania per essere operato al dito di

un piede, cosa che ho fatto. Sono rimasto 15 giorni in Albania. Sono poi

tornato in Svizzera attorno al 17/18 di agosto 2014. Quando non avevo nulla da

vendere facevo una pausa di 2 giorni e tornavo in Italia da mio cugino. Preciso

anche che in un’occasione sono uscito per portare i soldi a __________ come

sopra riferito.

ADR che ho sempre soggiornato presso clienti.”

(VI DIB 20.10.2015, p. 8, allegato 1 al verbale dibattimentale).

43.

Stante quanto precede ed in

assenza di elementi risultanti dalle carte processuali, la Corte non ha potuto

giungere alla conclusione che IM 1 ha soggiornato nel nostro Paese per un

periodo superiore ai 90 giorni esenti da permesso, da cui il suo proscioglimento

dall’imputazione di cui al punto 3 dell’AA.

iv) Contravvenzione alla LF

sugli stupefacenti

44.

La pubblica accusa imputa

infine a IM 1 il reato di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, per

avere, nel periodo compreso tra il mese di giugno 2014 e il 9 settembre 2014, a

__________ e in altre imprecisate località, senza essere autorizzato,

intenzionalmente consumato almeno 0.2 grammi lordi di cocaina.

Tale imputazione discende dalle dichiarazioni dell’imputato stesso

(cfr. VI DIB 20.10.2015, p. 8, allegato 1 al verbale dibattimentale), ragion

per cui il punto 4 dell’AA deve trovare conferma.

V) Commisurazione della pena

45.

Giusta l’art. 47 cpv.

2.

CP la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso

(Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il

grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la

reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la

giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le

espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129

IV 6 consid. 6.1).

Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden),

i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere

del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di

evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di

decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità (cfr. DTF 127 IV 101

consid. 2a). In relazione a quest'ultimo criterio, occorre tener conto delle

“circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in

relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non

siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi

dell’art. 48 CP (FF 1999 1745; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2).

In quest’ambito, si inserisce l’eventuale responsabilità limitata

dell’autore. In una sentenza dell’8 marzo 2010 (DTF 136 IV 55, poi confermata

in STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010), distanziandosi dalla

giurisprudenza precedente (cfr. DTF 134 IV 132), il Tribunale federale ha,

infatti, stabilito che - contrariamente ad un’interpretazione puramente

letterale del testo dell’art. 19 cpv. 2 CP (“il giudice attenua la pena”) - la

scemata imputabilità è un elemento che ha un influsso diretto sulla colpa, la

riduzione della pena menzionata dalla norma non essendo altro che la

conseguenza di tale colpa attenuata. La scemata imputabilità va, quindi,

considerata già nella determinazione della colpa dell’autore e non - come prima

si indicava - semplicemente applicata sulla pena (DTF 136 IV 55 consid. 5.5;

STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2).

Determinata, così, la colpa globale dell’imputato

(Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una

scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica

adeguata.

Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in

particolare DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una

ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati

all’autore (Täterkomponenten), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti

giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di

salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva,

ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale

così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid.

5.

; STF 6B_1092/2009 e 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2; cfr. anche

STF 6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5).

Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato

che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere

sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà

presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (messaggio del 21

settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice

penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999

1744; STF 6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008 del 14 ottobre 2008; STF

6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2; DTF 128 IV 73 consid. 4). La legge ha,

così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare

sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid.

4c, 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette

tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni

caso essere proporzionata alla colpa (STF 6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008

del 14 ottobre 2008 consid. 3.2.,6B_370/2007 del 12 marzo

2008.

consid. 2.2,6B_14/2007 del 17 aprile 2007 consid. 5.2 e riferimenti;

Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und

Massnahmen, Berna 2006, § 6 n. 72).

46.

Nel caso in oggetto, la colpa

di IM 1 appare di grado medio-grave e quella di IM 2 di grado grave, pesando su

quest’ultimo, con ogni evidenza, il maggior quantitativo di stupefacente

trattato e di denaro oggetto di riciclaggio.

Nel corso di circa 4 mesi IM

1.

ha immesso sul mercato luganese 515,50 grammi di eroina, mentre in meno di 2

mesi IM 2 ha alienato a consumatori locali 760 grammi, quantitativo cui si

sarebbero aggiunti i 379 grammi sequestratigli il giorno dell’arresto.

Non ci si dilungherà,

poiché notorio, sulle gravi ripercussioni che ha questo particolare

stupefacente sulla salute pubblica. Entrambi gli imputati erano ben inseriti

nell’organizzazione, tanto da essere immessi nel possesso di partite

consistenti di eroina e, conseguentemente, del profitto che sarebbe derivato

dalla vendita, nonché IM 2 chiamato a ritirare a __________ la già citata

agenda da consegnare poi personalmente a “__________” in Italia.

47.

Dal profilo soggettivo, la

corte ha ritenuto grave la colpa degli imputati.

IM 1 e IM 2 non hanno esitato, con disarmante facilità, a mettersi

a disposizione di un’organizzazione guidata presumibilmente da “__________”,

per detenere, trasportare e alienare un ingente quantitativo di eroina in

Svizzera. Significativo è al proposito il fatto che entrambi hanno iniziato la

loro attività nel mondo degli stupefacenti poche settimane dopo aver terminato

gli studi liceali o aver perso il lavoro e ciò a significare che si sono

evidentemente accomodati alla soluzione più semplice da seguire, dimostrando

così una preoccupante propensione a delinquere.

Per quanto concerne IM 2, nei suoi confronti va pure considerata va

pure considerata l’estensione internazionale del trasporto effettuato. Il

Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire che l’autore che valica

frontiere sorvegliate deve spendere maggiori energie criminali di colui che

trasporta droga all’interno dei confini nazionali poiché quest’ultimo si espone

ad un rischio più limitato di essere arrestato durante un controllo casuale e

che l’importazione di droga in Svizzera ha ripercussioni più gravi rispetto al

mero trasporto all’interno dei suoi confini (STF 6B_265/2010 del 13 agosto 2010

consid. 2.3,6B_390/2010 del 2 luglio 2010 consid. 1.1,6B_10/2010 del 10

maggio 2010 consid. 2.1).

Non può che allarmare, sempre per quanto attiene IM 2, che egli,

nonostante fosse stato fermato il 2 agosto 2014 dalle Guardie di Confine in

possesso del taccuino attestante le vendite effettuate da un correo e gli fosse

stato sequestrato il denaro, non ha interrotto i trasporti di stupefacenti, e

ciò a testimonianza della sua determinazione nel proseguire nel suo agire

illecito.

Entrambi gli imputati hanno agito con perfetta

cognizione di causa, con dolo diretto (art. 12 cpv. 2 prima frase CP) e per

meri motivi economici (cfr. IM 1 VI DIB 20.10.2015, p. 6, allegato 1 al

verbale dibattimentale; IM 2 VI DIB

20.10

, p. 3, allegato 1 al verbale dibattimentale), per guadagnare soldi

facili, il più rapidamente possibile, dimostrando così il proprio egoismo.

IM 2 non si trovava in uno stato di grave angustia o sotto grave

minaccia sensi dell’art. 48 lett. a cifre 2 e 3 CP come argomentato dalla

difesa: egli, come del resto il coimputato, ha deciso di delinquere per cercare

di migliorare la propria situazione economica. Analogamente, la Corte non ha

ritenuto data l’attenuante specifica del sincero pentimento ai sensi dell’art.

48.

lett. d CP, non bastando evidentemente in tal senso l’ammissione del reato.

Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 122 IV

299.

consid. 2b; STF 6.B_390/2010 del 2 luglio 2010 consid. 1.1,6B_10/2010 del

10.

maggio 2010 consid. 2.1,6S.21/2002 del 17 aprile 2002 consid. 2c), va

differenziato il caso dell’autore tossicomane che agisce per finanziare il

proprio consumo da quello di colui che traffica unicamente per motivi di lucro.

IM 2 e IM 1 non sono tossicodipendenti (con ogni evidenza, il

fatto che abbiano provato la cocaina non li rende tali), da cui non si

giustifica alcuna riduzione della pena per tale motivo.

48.

Considerato quanto precede,

per quanto attiene a IM 2, la Corte ha ritenuto una pena ipotetica di 4 anni e

4.

mesi di detenzione.

A favore dell’imputato la

Corte ha ritenuto la giovane età, la durata della carcerazione preventiva sofferta,

la sensibilità alla pena, in ragione del fatto che egli si trova a scontare la detenzione a grande distanza dal suo paese d'origine e dai suoi affetti famigliari e

soprattutto la collaborazione fornita.

Alla luce di quanto precede, richiamato il concorso tra i reati, la

Corte ha ritenuto adeguata alla colpa di IM 2 una pena detentiva di 3 (tre) anni

e 6 (sei) mesi.

Per quanto attiene alla contravvenzione alla LF sugli

stupefacenti, la Corte ha ritenuto di comminare una multa di CHF 200.00.

49.

Quanto a IM 1, la Corte ha

considerato a suo favore – oltre al minor quantitativo di stupefacente

trafficato – la durata del carcere preventivo sofferto, la giovane età e,

seppur in misura inferiore a IM 2, la collaborazione fornita.

Dispositivo

Per questi motivi la Corte, richiamato il concorso tra i reati, ha

ritenuto adeguata alla colpa di IM 1 una pena detentiva di 2 (due) anni e 4 (quattro)

mesi.

Al fine di tenere conto della colpa di IM 1, la Corte ha stabilito

la parte da espiare in 13 (tredici) mesi. Quanto ai restanti 15 (quindici)

mesi, gli stessi sono stati sospesi per un periodo di prova di 2 (due) anni.

Per quanto attiene alla contravvenzione alla LF sugli

stupefacenti, la Corte ha ritenuto di comminare una multa di CHF 200.00.

VI) Sequestri

50. La Corte, in accoglimento

della richiesta dell’accusa, ha disposto la confisca e la distruzione dello

stupefacente e di tutti i restanti oggetti sotto sequestro, eccezion fatta per

la documentazione cartacea per la quale, è stata ordinata la confisca, ma non

la distruzione, in quanto mezzo di prova.

Il denaro sotto sequestro è stato confiscato in quanto provento di

reato.

VII) Note professionali dei

difensori

51. Le note professionali dei

difensori sono state approvate come esposte e aggiornate alla durata effettiva

del dibattimento.

La nota professionale dell’avv. DUF 1 è stata approvata per CHF 8'422.30

comprensiva di onorario, spese e IVA.

Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino

l’importo di CHF 8'422.30 non appena le sue condizioni economiche glielo

permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

La nota professionale dell’avv. DUF 2 è approvata per CHF 12'134.80

comprensiva di onorario, spese e IVA.

Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino

l’importo di CHF 12'134.80 non appena le sue condizioni economiche glielo

permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

Visti gli art. 12, 22 cpv. 1, 40,

42, 43, 44, 47, 49, 51, 69, 70, 305bis cpv. 1 CP;

19 cpv. 1 lett. b, c, d e g, 19 cpv. 2 lett. a LStup;

115 cpv. 1 lett. b LStr;

135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

1. IM 1 è autore colpevole di:

1.1. infrazione aggravata alla LF

sugli stupefacenti

siccome riferita a un quantitativo di eroina che sapeva o doveva

presumere essere tale da mettere direttamente o indirettamente in pericolo la

salute di molte persone,

per avere,

nel periodo giugno 2014 – 9 settembre 2014, a __________, __________,

__________ e in altre imprecisate località, senza essere autorizzato, agendo in

correità con il cittadino albanese __________,

ripetutamente posseduto, detenuto, preparato e alienato complessivi

515.50 grammi di eroina;

1.2. ripetuto riciclaggio di

denaro, in parte tentato

per avere,

nel periodo giugno 2014 – 9 settembre 2014, a __________, __________,

__________, __________ e in altre imprecisate località,

ripetutamente compiuto, rispettivamente tentato di compiere, atti

suscettibili di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la

confisca di valori patrimoniali, sapendo che gli stessi provenivano da un

crimine,

e meglio per avere, trasportato in Italia, personalmente e per il

tramite di terze persone, CHF 15'910.00, denaro provento delle vendite di

eroina di cui al punto 1.1 del presente dispositivo;

1.3. contravvenzione alla LF

sugli stupefacenti

per avere,

nel periodo giugno 2014 – 9 settembre 2014, a __________ e in

altre imprecisate località, senza essere autorizzato, intenzionalmente consumato

0.2 grammi di cocaina;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei

considerandi.

2. IM 2 è autore colpevole di:

2.1. infrazione aggravata alla

LF sugli stupefacenti

siccome riferita a un quantitativo di eroina che sapeva o doveva

presumere essere tale da mettere direttamente o indirettamente in pericolo la

salute di molte persone,

per avere,

nel periodo settembre 2014 – 24 ottobre 2014, a __________, __________,

__________ e in altre imprecisate località, senza essere autorizzato, agendo in

correità con il cittadino albanese __________,

importato in Svizzera, fatto preparativi per importare in

Svizzera, posseduto, detenuto, preparato e alienato complessivi 1'139 grammi di

eroina e 5 grammi di cocaina;

2.2. ripetuto riciclaggio di

denaro

per avere,

nel periodo settembre 2014 – 24 ottobre 2014, a __________, __________,

__________ e in altre imprecisate località,

ripetutamente compiuto atti suscettibili di vanificare

l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori

patrimoniali, sapendo che gli stessi provenivano da un crimine, e meglio per

avere, trasportato in Italia, personalmente e per il tramite di terze persone,

CHF 23’000.00, denaro provento delle vendite di eroina di cui al punto 2.1 del

presente dispositivo.

2.3. contravvenzione alla LF

sugli stupefacenti

per avere,

nel periodo settembre 2014 – 24 ottobre 2014, a __________ e in

altre imprecisate località, senza essere autorizzato, intenzionalmente

consumato 2 grammi di cocaina;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei

considerandi.

3. IM 1 è prosciolto

dall’imputazione di soggiorno illegale di cui al punto 3 dell’atto d’accusa.

4. IM 2 è prosciolto

dall’imputazione di tentato soggiorno illegale di cui al punto 7 dell’atto

d’accusa.

5. Di conseguenza,

5.1. IM 1

è condannato

5.1.1. alla pena detentiva di 2 (due)

anni e 4 (quattro) mesi,

da dedursi il carcere preventivo sofferto.

5.1.2. al pagamento della multa di

CHF 200.00 (duecento) con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento per

colpa, sarà sostituita con una pena detentiva di 2 (due) giorni (art. 106 cpv.

2 CP).

5.1.3. L’esecuzione della pena

detentiva è sospesa in ragione di 15 (quindici) mesi, con un periodo di prova

di anni 2 (due). Per il resto è da espiare.

5.2. IM 2

è condannato

5.2.1. alla pena detentiva di 3 (tre)

anni e 6 (sei) mesi,

da dedursi il carcere preventivo sofferto.

5.2.2. al pagamento della multa di

CHF 200.00 (duecento) con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento per

colpa, sarà sostituita con una pena detentiva di 2 (due) giorni (art. 106 cpv.

2 CP).

6. Deduzion fatta della tassa

di giustizia e delle spese procedurali, è ordinata la confisca della somma di

CHF 8'100.00.

7. È ordinata la confisca e la

distruzione di tutto quanto sotto sequestro, eccezion fatta per la

documentazione cartacea che viene unicamente confiscata.

8. La tassa di giustizia di CHF

1'000.00 e le spese procedurali sono a carico dei condannati, in solido, con

ripartizione interna in misura di ½ (un mezzo) ciascuno.

9. Le spese per la difesa

d’ufficio di IM 1 sono sostenute dallo Stato.

9.1. La nota professionale

dell’avv. DUF 1 è approvata per CHF 8'422.30 comprensiva di onorario, spese e

IVA.

9.2. Il condannato è tenuto a rimborsare

allo Stato del Cantone Ticino l’importo di CHF 8'422.30 non appena le sue

condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

10. Le spese per la difesa

d’ufficio di IM 2 sono sostenute dallo Stato.

10.1. La nota professionale dell’avv.

DUF 2 è approvata per CHF 12'134.80 comprensiva di onorario, spese e IVA.

10.2. Il condannato è tenuto a

rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di CHF 12'134.80 non appena

le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

11. Questo giudizio può essere

impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale.

L’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise criminali, per

iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione

della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e

di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.

Distinta spese: Tassa di giustizia fr. 1'000.--

Inchiesta

preliminare fr. 7'702.75

Multa fr. 400.--

Spese postali,tel.,affr. in

blocco fr. 265.40

fr. 9'368.15

============

Distinta spese a

carico di IM 1 (1/2)

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 3'851.38

Multa fr. 200.--

Spese postali,tel.,affr. in

blocco fr. 132.70

fr. 4'684.08

============

Distinta spese a

carico di IM 2 (1/2)

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 3'851.38

Multa fr. 200.--

Spese postali,tel.,affr. in

blocco fr. 132.70

fr. 4'684.08

============

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC

(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero Pubblico, SERCO,

6501 Bellinzona

- Ufficio dei Giudice dei

provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

- Sezione della

circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino

- Sezione della Popolazione,

ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

- Dipartimento sanità e

socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona

- Ufficio centrale svizzero

di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna

- Ufficio di comunicazione

in materia di riciclaggio di denaro (MROS), Nussbaumstrasse 29, 3003 Berna

- Direzione del carcere

penale La Stampa, CP, 6904 Lugano

Per la Corte delle assise

criminali

Il Presidente La

vicecancelliera