72.2015.112
Infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti, ripetuto riciclaggio di denaro in parte tentato, soggiorno illegale, contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, soggiorno illegale tentato
20 ottobre 2015Italiano68 min
Source ti.ch
Incarto
n.
72.2015.112
Lugano,
20 ottobre 2015/md
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte delle assise criminali
composta da:
giudice Amos
Pagnamenta, Presidente
GI 1 8
GI 2 9
Cristina
Laghi, vicecancelliera
sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale
Ministero pubblico
contro
IM 1
rappresentato dall’avv. DUF 1
in carcerazione preventiva dal 9 settembre 2014 al 29
dicembre 2014 (112 giorni),
posto in anticipata esecuzione della pena dal 30 dicembre
2014;
IM 2
rappresentato dall’avv. DUF 2
in carcerazione preventiva dal
24 ottobre 2014 all'11 dicembre 2014 (49 giorni),
posto in anticipata esecuzione della pena dal 12 dicembre
2014;
imputati, a
norma dell’atto d’accusa nr. 91/2015 del 9 luglio 2015 emanato dal Procuratore
pubblico PP 1, di
A. IM 1
1. infrazione aggravata
alla LF sugli stupefacenti
siccome riferita a un quantitativo di eroina che
sapeva o doveva presumere essere tale da mettere direttamente o indirettamente
in pericolo la salute di molte persone,
e meglio per avere,
nel periodo giugno 2014/09 settembre 2014, a __________, a __________, a __________ (Italia) e in altre imprecisate località,
agendo in correità con il cittadino albanese __________ (detto
anche “__________”, “__________”, “__________”, “__________”, “__________” o
“__________” e attualmente latitante),
ripetutamente importato, posseduto, detenuto, preparato e alienato
un quantitativo imprecisato di eroina, valutato in almeno 1'026.30 grammi lordi,
e in particolare per avere, senza essere autorizzato,
1.1 importato
in Svizzera dall’Italia e alienato, in più occasioni, complessivi 889.3 grammi lordi di eroina, con grado di purezza indeterminato, a tossicomani locali,
e segnatamente a __________, __________, __________, __________, __________,
__________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________
e altri non meglio identificati,
sottoforma di sacchetti da 5 grammi lordi al prezzo medio di CHF 250.- l’uno (CHF 50.- al grammo),
utilizzando come base di appoggio per lo spaccio dapprima
l’appartamento di __________ in Via __________ a __________, poi quello di
__________ in Via __________ a __________ e infine l’appartamento di __________
in Via __________ a __________, dando loro in cambio piccoli quantitativi di
eroina,
e realizzando in questo modo grazie alla vendita di sostanze
stupefacenti complessivi CHF 44’465.-, di cui:
- CHF 37'829.- (compresi i
CHF 5'910.- sequestrati dalle Guardie di Confine il 02 agosto 2014),
trasportati in Italia di persona in treno o per il tramite di terzi,
segnatamente di __________ e di __________, suddivisi in somme varianti da CHF
6'000.- a CHF 7'000.-, e consegnati a __________;
- CHF 2'190 provento delle
vendite di eroina del 09 settembre 2014 sequestrati dalla Polizia al momento
del suo arresto;
- e CHF 4’446.- da lui
trattenuti come indebito profitto e utilizzati per il suo mantenimento (CHF
100.- ogni CHF 1'000.- di eroina venduta);
1.2 nonché
per avere il 09 settembre 2014, presso l’appartamento di __________ in Via __________
a __________,
posseduto e detenuto 137 grammi lordi di eroina, con grado di purezza compreso tra il 18.8% e il 18.6%, già confezionata in sacchettini e
destinata alla vendita a terzi;
2. ripetuto riciclaggio di
denaro, in parte tentato
per avere, ripetutamente compiuto, rispettivamente tentato di
compiere, atti suscettibili di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento
o la confisca di valori patrimoniali, sapendo che gli stessi provenivano da un
crimine e meglio dalla vendita di eroina di cui sub. 1,
e meglio per avere,
2.1 nel
periodo giugno 2014/09 settembre 2014, a __________, a __________, a __________, a __________ e in altre imprecisate località trasportato in Italia in più
occasioni, in treno o per il tramite di terze persone, segnatamente di __________
e del tassista __________ consegnando a __________ complessivi CHF 31'919.- in
contanti, provento delle vendite di eroina, denaro suddiviso in somme varianti
da CHF 6'000.- a CHF 7'000.- di modo da eludere i controlli in dogana;
2.2 il 02
agosto 2014 presso il valico doganale di __________, tentato di oltrepassare il
confine in possesso di CHF 5'910.- provento delle vendite di eroina, nell’intento
di consegnare tale importo di denaro a __________ in Italia, non riuscendo però
nel suo intento, poiché intercettato dalle Guardie di Confine;
3. soggiorno illegale
per avere, nel periodo compreso da giugno 2014 al 9 settembre 2014, a __________, a __________ e in altre imprecisate località, soggiornato illegalmente in
Svizzera, superando il periodo di 90 giorni massimo ammesso;
4. contravvenzione alla LF
sugli stupefacenti
per avere, nel periodo compreso da giugno 2014 al 9 settembre 2014, a __________ e in altre imprecisate località, senza essere autorizzato, intenzionalmente
consumato almeno 0.2 grammi lordi di cocaina;
B. IM 2
5. infrazione aggravata
alla LF sugli stupefacenti
siccome riferita a un quantitativo di eroina che
sapeva o doveva presumere essere tale da mettere direttamente o indirettamente
in pericolo la salute di molte persone,
e meglio per avere,
nel periodo compreso da settembre 2014 fino al 24 ottobre 2014, a __________, a __________, a __________ e in altre imprecisate località,
agendo in correità con il cittadino albanese __________ (detto
anche “__________”, “__________”, “__________”, “__________”, “__________” o “__________”
e attualmente latitante),
importato in Svizzera in almeno tre occasioni, posseduto,
detenuto, preparato e alienato un quantitativo imprecisato di eroina, valutato
in almeno 1'282 grammi lordi e di almeno 5 grammi lordi di cocaina,
e in particolare per avere, senza essere autorizzato,
5.1 importato
in Svizzera dal valico doganale di __________, in due distinte occasioni,
complessivi 800 grammi lordi di eroina con grado di purezza indeterminato,
sostanza stupefacente in seguito confezionata in sacchetti da 5 grammi l’uno dapprima nell’appartamento di __________ in Via __________ a __________, poi
nell’appartamento di __________ in centro a __________ e, non trovando più
persone disposte ad ospitarlo, presso un bivacco da lui allestito in un bosco
in zona __________,
stupefacente interamente alienato a tossicomani locali,
segnatamente a __________, __________, __________, __________, __________, __________,
__________, __________, __________, __________, __________ e terzi e altri non
meglio identificati,
sottoforma di sacchetti da 5 grammi al prezzo medio di CHF 250.- l’uno (50.- CHF al grammo),
e realizzando in questo modo grazie alla vendita di eroina
complessivi CHF 40'000.-, di cui:
- CHF 38'120.- trasportati
in Italia di persona o per il tramite di terzi, segnatamente del tassista __________,
a __________;
- CHF 1'880.- da lui
trattenuti come indebito profitto e utilizzati per il suo mantenimento (nella
misura di CHF 40.- al giorno);
5.2 alienato
a __________ complessivi 5 grammi lordi di cocaina, realizzando un indebito
profitto di CHF 80.-,
sostanza stupefacente in precedenza acquistata a __________ da
spacciatori locali;
5.3 nonché
per avere, il 24 ottobre 2014 da __________ a __________, importato in Svizzera,
posseduto e detenuto in uno zaino complessivi 482 grammi lordi di eroina destinata alla vendita nel __________,
tentando di oltrepassare il confine a bordo del veicolo Mercedes
Benz targato __________ condotto dal tassista __________, ma venendo
intercettato dalle Guardie di Confine;
6. ripetuto riciclaggio di
denaro
per avere, ripetutamente compiuto atti suscettibili di vanificare
l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori
patrimoniali, sapendo che gli stessi provenivano da un crimine,
e meglio per avere,
nel periodo settembre 2014/24 ottobre 2014, a __________, a __________, a __________ e in altre imprecisate località, ripetutamente
trasportato di persona oltre confine e, in almeno tre distinte occasioni,
consegnato al tassista __________ affinché li portasse in Italia a __________,
complessivi CHF 38'120.- in contanti provento delle vendite di
eroina, suddividendo di volta in volta il denaro in somme varianti da CHF
6'000.- a CHF 7'000.- di modo da eludere i controlli in dogana, sapendo che il
denaro era stato ottenuto tramite infrazione aggravata alla LF sugli
stupefacenti;
7. soggiorno illegale,
tentato
per avere, nel periodo settembre 2014/24 ottobre 2014, a __________ e in altre imprecisate località,
partendo dall’Albania con lo scopo di attuare in Svizzera il
traffico di sostanze stupefacenti descritto al pt. 5 del presente atto
d’accusa,
spostandosi da un luogo all’altro e accampandosi pure in un bosco
in zona __________ di modo da rendere più difficile la sua identificazione,
avendo egli avuto sin dall’inizio l’intenzione di risiedere nel
Canton Ticino per un periodo superiore ai 90 giorni esenti dal visto
d’ingresso,
tentato di soggiornare illegalmente in Svizzera, non riuscendo nel
suo intento in quanto arrestato dalla Polizia il 24 ottobre 2014;
8. contravvenzione alla LF
sugli stupefacenti
per avere, nel periodo settembre 2014/24 ottobre 2014, a __________ e in altre imprecisate località, senza essere autorizzato, intenzionalmente
consumato due grammi lordi di cocaina;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di
luogo;
reati previsti: dagli artt. 19 cpv. 2 let.
a LStup (richiamati gli artt. 19 cpv. 1 lett. b), c) e d) LStup), art. 305 bis
cpv. 1 CP, art. 115 cpv. 1 let. b LStr (richiamato l’art. 22 cpv. 1 CP), 19a
cpv. 1 LStup;
Presenti: - il Procuratore pubblico PP
1 in rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato IM 1, assistito
dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1;
- l’imputato IM 2, assistito
dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 2, unitamente alla MLaw __________;
- in qualità di interprete
per la lingua albanese, M.M..
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:33 alle ore 18:15.
Evase le seguenti
questioni: Verbale del dibattimento
Il Presidente chiede al PP di
precisare cosa intende con il termine “grammi lordi” per quanto concerne
l’infrazione alla LF sugli stupefacenti.
La PP risponde di aver
utilizzato tale indicazione in quanto lo stupefacente non è stato pesato.
Il Presidente propone alle parti
le seguenti modifiche dell’atto d’accusa:
- il
quantitativo di cui al punto 1.2, indicato in 137 grammi lordi, in realtà è
stato accertato in 112,33 grammi netti;
- di
conseguenza, tale punto va corretto, modificando di conseguenza anche il punto
1, che diventa di 1'001,63 grammi e non 1'026,30;
- analogamente,
il punto 5.3, va corretto nel senso che non si tratta di 482 grammi lordi, ma
di 379 netti, con purezza tra 19,1 e 19,6;
- conseguentemente
anche il totale va corretto in 1'179 grammi, in luogo dei 1'282 grammi indicati
nell’AA.
Le parti si dichiarano d’accordo
con queste correzioni.
Sentiti: § il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il
quale formula e motiva le seguenti conclusioni: l’istruttoria dibattimentale ha
permesso di accertare solo parzialmente le responsabilità degli imputati. Sia IM
2 che IM 1 hanno ammesso che i 5 grammi venduti erano grammi netti e quindi non
comprensivi del peso del pacchetto. Il traffico, come ha già rilevato il
Presidente, avveniva in questo modo: l’acquirente di turno contattava telefonicamente
__________ per ricevere istruzioni, dopodiché l’acquirente di turno portava i
soldi in Italia a __________. IM 1 e IM 2 non sono le menti di questo traffico,
ma hanno contribuito ad inondare di eroina il nostro territorio.
Il PP riassume le circostanze dell’arresto di IM 1, il quale ha
ammesso di avere trafficato eroina per conto __________, ma non può essere
creduto, a mente dell’accusa, per quanto attiene al quantitativo da lui
dichiarato. In merito all’agenda, IM 1 ha sempre affermato che non si trattava
di un documento di sua proprietà, ma appartenesse ad una persona a lui
sconosciuta. Sappiamo, perché ce lo ha detto IM 1, che __________ voleva avere
una contabilità di tutto quello che veniva venduto (AI 946, p. 5), per cui
l’accusa continua a sostenere che le annotazioni sull’agenda sono di IM 1. IM 1
ha ammesso di avere venduto 400 e rotti grammi di eroina e di avere avuto a
disposizione 112 grammi di eroina da vendere. IM 1 nemmeno si è lasciato
intimorire dal fatto di essere stato controllato dalle guardie di confine, le
quali gli hanno sequestrato il denaro. Egli ha trattato in tutto 1'001.63
grammi di eroina. IM 1 dichiara di non riconoscere buona parte dei suoi
acquirenti. IM 2 invece li riconosce e a volte indica anche quantitativi di eroina
più elevati di quelli indicati da questi ultimi. IM 1 ha addirittura delle
fotografie di due giovani uomini nel telefono sequestrato che dichiara di non
conoscere (VI PP 25.09.2014, AI 204), anche su questo è sfuggente, così come
con __________. IM 1 non ha mai collaborato, ha sempre giocato al ribasso, non
ha mai spiegato in modo preciso da chi ha ricevuto l’eroina da vendere e ha
dichiarato di non avere mai trasportato eroina dall’Italia alla Svizzera,
mentre IM 2 l’ha ammesso. Strano anche che IM 2 avrebbe smerciato, nello stesso
periodo, molto più stupefacente di IM 1.
L’accusa riassume le circostanze dell’arresto di IM 2,
sottolineando che nel corso del suo primo verbale ha raccontato un po’ di
fregnacce, per poi improvvisamente fare delle ammissioni, ciò che gli deve
essere riconosciuto. IM 2 ha anche riconosciuto gli acquirenti. Ha poi avuto
uno smarrimento dopo avere parlato via finestra al Farera con IM 1, per
ritrovare la retta via in seguito. Questo per far capire che IM 1 è sicuramente
più furbo di IM 2. IM 1, messo di fronte a questa circostanza, inizialmente la
nega, per poi ammetterla, indicando però che IM 2 gli aveva solo fatto gli
auguri di compleanno (AI 718). Peccato però che il compleanno di IM 1 è il 16
novembre, mentre i colloqui tra i due in Farera sono avvenuti nel mese di
ottobre. IM 2 ha detto di essere stato ospite di __________ e della __________.
Anche in questo caso IM 2 è stato collaborante, nel senso che ha fatto trovare
il sacchettino contenente i minigrip con la sostanza. IM 2 riferisce di __________,
il quale dice di avere accompagnato anche IM 1. Non si vede perché non
bisognerebbe credere a __________. Possiamo quindi concludere che __________
mente quando dichiara di avere venduto solo 400 e rotti grammi di eroina.
IM 2 oggi ha dichiarato che l’ultimo carico lo avrebbe dovuto dare
tutto ad una persona, dopodiché sarebbe dovuto tornare in Albania, mentre in
corso d’inchiesta non aveva mai menzionato questa circostanza (AI 403).
Alla luce di quanto precede, la PP chiede l’integrale conferma
dell’atto d’accusa per quanto concerne l’infrazione aggravata alla LF sugli
stupefacenti.
Per quanto attiene all’imputazione di riciclaggio, fosse anche
solo per CHF 1'000.00, la stessa è realizzata. Sappiamo che ci sono stati
trasporti di denaro, perché IM 1 è stato fermato e IM 2 ha ammesso. Sappiamo
che i due accusati, per contestare l’infrazione alla LF sugli stranieri, ci
dicono che sono andati dalla Svizzera all’Italia in più occasioni.
Il reato in urto alla LF sugli stranieri è realizzato, anche se
per IM 2 solo nella forma del tentativo, così come è pure pacificamente
realizzato il reato di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti.
Per quanto attiene alla commisurazione della pena, a mente
dell’accusa non bisogna lasciarsi ingannare dal faccino angelico di IM 1, il
quale, non essendo consumatore, ha trafficato un ingente quantitativo di
cocaina, così come ha fatto pure IM 2. Nessuno dei due ha agito per finanziare
il proprio consumo. Vi è inoltre il concorso tra i reati.
La colpa di IM 2 e IM 1 è grave sia oggettivamente che
soggettivamente. Le difficoltà economiche non giustificano il loro agire. La PP
sottolinea che non sembra che gli imputati abbiano cercato davvero un onesto
lavoro. IM 1 in particolare ha smesso di lavorare presso il resort a giugno
2014 e il mese successivo, a luglio 2014, era già in Svizzera a vendere eroina.
La colpa oggettiva è qualificata in primo luogo dalla quantità trafficata. Il
fatto di dire “avevo solo 5 o 6 clienti affezionati” non ha importanza, anche
perché gli acquirenti hanno in parte rivenduto lo stupefacente a più persone. A
questo proposito l’accusa cita i parametri della STF 6B_442/2012. Non bisogna
poi dimenticare che l’eroina venduta era di media qualità. Anche la
reiterazione dell’agire delinquenziale di IM 2 e IM 1 aggrava la loro colpa, i
due vendevano sempre sacchettini da 5 grammi. IM 1 ha sempre mentito sul reale
quantitativo.
Dal profilo soggettivo, IM 1 e IM 2 non sono consumatori di una
qualsivoglia sostanza stupefacente, il fatto che abbiano provato la cocaina non
indicando certo il contrario. Entrambi hanno spacciato con il solo scopo di
migliorare la loro situazione economica. L’intensità della determinazione di IM
1 è data pure dal fatto che dopo il fermo da parte delle guardie di confine ha
ricominciato a trafficare eroina come se nulla fosse.
Di circostanze attenuanti ve ne sono poche. È vero che sono
entrambi giovani, ma sapevano perfettamente quello che facevano, per usare le
loro parole, di lavoro. A IM 2 si può riconoscere la collaborazione. Il fatto
che siano incensurati non ha alcuna rilevanza.
Conclude chiedendo che IM 2 e IM 1 vengano condannati alla pena
detentiva di 4 (quattro) anni e 3 (tre) mesi. Il fatto che sono chiamati ad
espiare la pena lontano dalle rispettive famiglie, a mente dell’accusa non può
essere considerato, siccome gli imputati hanno scelto deliberatamente di
delinquere in un paese straniero.
In merito ai sequestri, chiede la confisca della documentazione
cartacea e la confisca e la distruzione di tutti i restanti oggetti sotto
sequestro;
§ l’avv.
DUF 2, difensore dell’imputato IM 2, il quale formula e motiva le seguenti
conclusioni: sottolinea che normalmente gli imputati albanesi che trafficano
droga non ammettono nulla, neppure il loro nome, mentre IM 2 ha subito ammesso
Fatti
i fatti e si è autoaccusato del trasporto e della vendita di ingenti
quantitativi di eroina.
Quanto all’infrazione aggravata alla LStup, pone l’accento sul
fatto che addirittura forse i quantitativi netti di stupefacente erano minori
rispetto a quelli indicati dall’imputato, siccome anche per quanto riguarda il
quantitativo sequestrato si è passati dai 137 grammi lordi ai 112.33 grammi
netti, e quindi il pacchetto aveva un peso piuttosto importante. Sottolinea
inoltre che per quanto riguarda l’importazione si tratta unicamente di un
tentativo.
Quanto al reato di riciclaggio, la difesa osserva che i
presupposti soggettivi del reato non sono realizzati. Certo IM 2 sapeva che a
monte vi era un crimine, ma egli non aveva idea di commettere un reato e non
aveva nessuna intenzione di vanificare l’accertamento dell’origine, il
ritrovamento o la confisca del denaro. Tanto più che non si trattava di soldi
suoi ed infatti non ha neppure tentato di nasconderli in maniera sofisticata.
Nella denegata ipotesi in cui la Corte dovesse ritenere dato il reato di
riciclaggio, osserva che in ogni caso IM 2 sarebbe unicamente complice, posto
che proprietario del denaro non era lui. IM 2, anche per quanto riguarda il
riciclaggio, ha ammesso le sue responsabilità, nonostante i soldi non siano mai
stati ritrovati, motivo per cui bisogna credere alle sue dichiarazioni per
quanto attiene all’importo di denaro trasportato, da cui vanno inoltre dedotti
i costi del viaggio. La difesa sottolinea peraltro che una parte dei soldi
guadagnati con le vendite di eroina è stato inoltre utilizzato per vivere.
A mente della difesa non si capisce per quale motivo sia stato
inserito nell’atto d’accusa il reato di tentata infrazione alla LF sugli
stranieri, dal quale IM 2 deve essere prosciolto in virtù del principio in
dubio pro reo.
Per quanto attiene alla commisurazione della pena, la difesa intravvede
numerosissime attenuanti.
Vanno in primo luogo considerate le attenuanti dello stato di
grave angustia e grave minaccia ai sensi dell’art. 48 lett. a cifra 1 e 2 CP: IM
2 si è trovato in una situazione di emergenza. Aveva un lavoro regolare che gli
permetteva di pagare il debito contratto con la banca per ristrutturare la casa
di famiglia. A fine luglio il datore di lavoro l’ha licenziato per mancanza di
liquidità. IM 2 fin dal suo primo verbale ha descritto la sua difficile
situazione finanziaria. Questa situazione di grave disagio economico l’ha
indotto a prestarsi a trasportare la droga, come ha spiegato nei suoi verbali.
Su IM 2 vi era una pressione fortissima, era difficile per lui resistere alla
tentazione di un lavoro che gli avrebbe permesso di saldare il debito con la
banca in pochissimo tempo. La difesa pone l’accento sul fatto che,
contrariamente a quanto avviene di solito con gli spacciatori di droga, i
debiti di cui ha parlato IM 2 sono documentati, così come è documentato che
egli sia stato licenziato dal datore di lavoro.
La difesa invoca inoltre l’attenuante specifica del sincero
pentimento ai sensi dell’art. 48 lett. d CP, sottolineando che IM 2 ha subito
ammesso di avere trasportato eroina, ammettendo anche quello che poteva negare
e che altrimenti non sarebbe mai stato scoperto, come ad esempio i due viaggi
in cui ha trasportato dell’eroina, da lui ammessi già in occasione del verbale
di arresto. Egli ha peraltro ammesso in alcuni casi anche quantitativi maggiori
di quelli indicati dai suoi acquirenti. La giurisprudenza ha stabilito che
l’attenuante del sincero pentimento va ritenuta quando la collaborazione dell’imputato
ha permesso di scoprire altri traffici, che altrimenti non avrebbero potuto
essere scoperti.
A mente della difesa IM 2 è unicamente un ragazzino assoldato che
non aveva idea di quello che stava facendo e di quello a cui andava incontro,
non certo un criminale.
Egli è stato semplicemente l’esecutore, l’ultima pedina, non
poteva decidere nulla, neppure dove dormire, tutto veniva organizzato da
qualcun altro. IM 2, che aveva appena compiuto 23 anni, è talmente ingenuo che
nascondeva la droga in un sacchetto vicino all’auto. In precedenza aveva sempre
lavorato ed è caduto in questa rete per i suoi problemi economici. Va inoltre
tenuto conto del lungo carcere preventivo sofferto, ritenuto anche che avrebbe
già potuto essere portato a processo dopo i primi verbali, mentre ha dovuto
aspettare inutilmente oltre un anno. Chiede inoltre di tenere conto del fatto
che sarà chiamato a scontare la pena lontano dai famigliari e cita, a questo
proposito, la sentenza della CARP 17.2013.78.
L’imputato è incensurato. Per quanto attiene al rischio di
recidiva, la difesa rileva che è inesistente. Come risulta dal documento
prodotto, il suo datore di lavoro è disposto a riassumerlo al primo novembre e
con questo lavoro egli sarà in grado di mantenere sé stesso e pagare le rate
del debito bancario. La prognosi è quindi indubbiamente favorevole.
Tutto ciò considerato propone una pena detentiva inferiore ai 3
(tre) anni, da porre al beneficio della sospensione condizionale parziale con
al massimo 1 (un) anno da espiare e il restante sospeso con un periodo di prova
di 2 (due) o più anni;
§ l’avv.
DUF 1, difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti
conclusioni: IM 1 è una delle prime persone arrestate nel corso dell’inchiesta
e il rapporto di Polizia che lo riguarda è l’ultimo che è arrivato. Ha poi
atteso che l’inchiesta facesse il suo corso e si trova ora in carcere, dove ha
trascorso anche il suo 19esimo compleanno, da oltre un anno. La Farera e la
Stampa non sono luoghi che si addicono a giovani adulti come IM 1. L’imputato
ha avuto brillanti risultati a scuola, gli si prospettava un futuro accademico,
ma le difficoltà economiche lo hanno spinto nella delinquenza. Le difficoltà
economiche sono tali che IM 1, pur essendo un ragazzino, in tutto il tempo che
ha passato in carcere ha ricevuto unicamente due visite da parte dei suoi
genitori, i quali sono peraltro dovuti arrivare separatamente. IM 1 è un
galoppino di terzi, che rischia la sua libertà per terzi. La difesa pone
l’accento sul fatto che oggi in quest’aula stiamo giudicando dei pesci piccoli,
mentre il boss continua ad essere fuori a mandare avanti il suo commercio.
Nessuna persona correrebbe il rischio di scontare una pena così lunga se non
fosse disperata. La pubblica accusa ha dipinto IM 1 come un ragazzo scaltro, ma
se fosse stato così furbo probabilmente sarebbe stato lui al posto di __________.
IM 1 ha cominciato con quantità minori, e poi il traffico si è
ingrandito fino ad arrivare ai quantitativi dichiarati da __________. La PP non
ha mai creduto a IM 1, dicendo che ha mentito quando ha dovuto spiegare chi
fossero i due individui di cui è stata ritrovata una fotografia nel suo
telefono, ma tutti sappiamo che i telefoni consegnati ai galoppini della droga
vengono passati dall’uno all’altro. Al contrario di quanto sostiene la pubblica
accusa, IM 1 inoltre ha riconosciuto alcuni dei suoi consumatori e, per quanto
riguarda gli altri, è possibile che non sia riuscito a riconoscerli a causa
della cattiva qualità delle fotografie sottopostegli, dicendosi comunque sempre
disposto ad incontrare queste persone. Non è dato a sapere perché IM 1 dovrebbe
essere considerato un bugiardo. Egli è stato arrestato in casa di un tossico e
non è che abbia detto che la droga era di questa persona, cosa che avrebbe
benissimo potuto fare, essendo quest’ultimo dedito al consumo ed allo spaccio.
La difesa rileva che l’atto d’accusa riprende palese palese i
quantitativi indicati nel rapporto d’inchiesta di Polizia, in cui sono indicati
tutti i consumi ammessi dai clienti o presunti tali di IM 1, che sommati
arriverebbero a 403.50 grammi. Concorre poi ad aumentare il quantitativo
imputato a IM 1 l’agenda, con la quale gli si è detto che è stato fatto un
calcolo al ribasso, siccome vi sarebbero delle iscrizioni poco chiare e precise
(VI PP 18.11.2014, p. 12). IM 1 ha sempre affermato che le annotazioni non
erano sue e si è detto disposto a far allestire una perizia grafologica, la
quale era stata prospettata dall’accusa (29.12.2014, p. 4), ma non è mai stata
eseguita. Tramite questa agenda la quantità che si vuole imputare IM 1
raddoppia, unicamente affermando che la scrittura è simile alla sua.
A mente della difesa bisogna invece partire dai riscontri
oggettivi. In primo luogo vi è quindi il sequestro di CHF 5'910.00, che porta a
118 grammi di eroina, il che corrisponde a quello che IM 1 ha detto di ricevere
quale partita. Sono poi stati sequestrati 112.33 grammi di eroina. Per quale
ragione bisognerebbe imputargli anche i 19 grammi che emergono dall’agenda, per
la difesa non è chiaro. Non vi è un riscontro probatorio certo che le
indicazioni sull’agenda siano frutto delle vendite effettuate da IM 1. La
difesa chiede quindi che, partendo da quelli che sono i dati oggettivi, a IM 1
venga imputato un traffico di 515 grammi di eroina, ivi compresi i 112.33
grammi rinvenuti al momento del suo arresto.
Quanto al reato di riciclaggio, chiede che IM 1 venga creduto al
proposito dei quantitativi, anche perché quando è stato fermato gli sono stati
trovati CHF 5'910.00. Devono quindi venirgli imputati al massimo CHF 12'000.00,
oltre ai citati CHF 5'910.00.
Quanto all’imputazione di infrazione alla LF sugli stranieri,
rileva IM 1 é stato in Svizzera poco più di 2 mesi, motivo per cui chiede il
proscioglimento da questo reato.
Quo alla commisurazione della pena, invoca le circostanze
attenuanti dell’incensuratezza e della collaborazione, avendo egli da subito
ammesso le sue responsabilità, pur non volendo coinvolgere altre persone,
presumibilmente per paura. Nella STF 6B.265/2010 il TF ha riconosciuto che una
persona che fa il nome dei suoi correi può essere posta al beneficio
dell’attenuante specifica del sincero pentimento. La difesa ovviamente non
invoca il sincero pentimento, ma chiede che il fatto di non aver voluto fornire
il nome del fornitore dell’eroina non porti ad acuire la sua pena.
La difesa rileva che recentemente un poliziotto è stato condannato
alla pena detentiva di 21 mesi sospesi condizionalmente per avere trafficato
600 grammi di eroina ed una tossicodipendente, per traffico di 800 grammi di
eroina, è stata condannata alla pena detentiva di 2 anni sospesi
condizionalmente.
Alla luce di quanto precede, chiede che la pena detentiva sia
contenuta in massimo 24 (ventiquattro) mesi, da porre al beneficio della
sospensione condizionale parziale, con la parte da espiare che non ecceda la
durata del carcere preventivo sofferto.
Per quanto riguarda infine i sequestri, non si oppone alla
distruzione dell’eroina e dei due telefoni mobili. Per quanto riguarda i
restanti oggetti sotto sequestro, non trattandosi di oggetti proprietà
dell’imputato, si rimette al giudizio della Corte, così come sul destino da
dare al denaro.
Considerato, in fatto ed in diritto
I) Correzioni dell’atto
d’accusa
1. In merito alle correzioni
dell’atto d’accusa, si rimanda al verbale del dibattimento, osservando che con
l’accordo delle parti, il quantitativo di cui al punto 1.2 dell’atto d’accusa,
indicato in 137 grammi lordi, è stato modificato in 112.33 grammi netti, come
risulta dal rapporto di pesata e analisi di cui all’AI 759. Di conseguenza,
anche il quantitativo di cui al punto 1 è stato modificato da 1'026.30 a
1'001.63 grammi.
Analogamente, le parti hanno aderito alla proposta del Presidente
di correggere il quantitativo indicato al punto 5.3 dell’atto d’accusa, che è
stato modificato in 379 grammi netti, al posto di 482 grammi lordi.
Conseguentemente, con l’accordo delle parti, anche il capello del punto 5 è
stato modificato nel senso che il quantitativo di eroina trafficata ammonterebbe
a 1'179 e non 1'282 grammi.
II) Curriculum vitae e
precedenti penali degli imputati
a. IM 1
Considerandi
2.
IM 1, 18enne all’epoca dei
fatti, è cittadino albanese, nato il 16 novembre 1995 a __________ (Albania).
Dinanzi al PP si è così espresso sulla sua situazione personale:
"
Ho finito il liceo in Albania quest’anno ed ho ottenuto la
maturità; il liceo che ho frequentato non aveva un indirizzo specifico era
“generico”. La mia intenzione in seguito era di studiare economia
all’Università sempre in Albania. A casa ho diversi problemi: problemi
famigliari e finanziari. Io volevo aiutare la mia famiglia e dunque ho cercato
un sistema per poter guadagnare dei soldi e sistemare i problemi. La mia
famiglia è composta da mio padre, mia madre, mia nonna e due fratelli più piccoli
(1 sorella ed 1 fratello) che abitano tutti nella stessa casa a __________. Mio
padre è l’unico che ha un’attività lucrativa, lavora come carrozziere ma il suo
stipendio non basta per coprire tutte le spese. (…)
In Svizzera io non ho nessun permesso di dimora, come detto non ho
un lavoro e in sostanza non ho alcun legame. Non ho infatti nessun amico o
parenti nella Confederazione. Le spese della mia permanenza in Svizzera da
giugno 2014 al 9 settembre 2014 venivano coperte dal denaro provento delle vendite
di eroina.
Io non ho nessun precedente penale né in Svizzera né in Italia e
nemmeno in Albania.”
(VI PP 10.09.2014, p. 6, AI 55).
In occasione del pubblico dibattimento, l’avv. DUF 1 ha prodotto
l’attestato di maturità di IM 1 (doc. dib. 1).
3.
Nel corso
dell’interrogatorio dibattimentale l’imputato ha dichiarato di avere lavorato
durante gli studi, sia aiutando il padre, sia in un resort turistico,
occupandosi delle pulizie e portando le valigie, guadagnando circa CHF 70.00 al
mese. A sostegno di tale affermazione IM 1 ha prodotto un documento (doc. dib.
2) da cui si evince che detta attività è terminata nel giugno 2014.
4.
IM 1 ha peraltro affermato
di non avere avuto la possibilità di frequentare l’università, non disponendo
di sufficienti mezzi finanziari. In particolare, la sua famiglia, anche in
ragione di problemi di salute, avrebbe accumulato molti debiti (VI DIB
20.10
, p. 2, allegato 1 al verbale dibattimentale).
5.
IM 1 risulta incensurato
(AI 48).
6.
Interrogato in merito alle
sue prospettive per il futuro, l’imputato ha espresso il desiderio di poter
tornare in Albania dalla sua famiglia, aiutare il padre e frequentare
l’università per poter trovare un lavoro (VI DIB 20.10.2015, p. 2, allegato 1
al verbale dibattimentale).
b. IM 2
7.
IM 2, cittadino albanese
nato il __________ a __________ (Grecia), nel corso dell’inchiesta ha fornito
le seguenti indicazioni circa la sua situazione personale:
"
Terminate le scuole dell’obbligo, ho fatto il liceo in Albania.
Inoltre, da quando avevo 8 anni ho giocato a calcio, negli ultimi tempi anche a
livello professionista e guadagnavo qualche soldo. In pratica, andavo a scuola
e giocavo anche a calcio. All’età di 18 anni ho però avuto un brutto incidente
in scooter. Mi spiego, ho perso il controllo del veicolo e mi sono schiantato
contro una macchina parcheggiata. L’impatto è stato così forte che mi sono
rotto le braccia, le gambe e le vertebre. Ho ancora le cicatrici delle
operazioni. Sono rimasto infatti in ospedale per 4 mesi e un anno a casa. Sono
rimasto a casa e piano piano mi sono ripreso e poi ho iniziato il corso come
tecnico televisivo e da quel tempo ho lavorato solo in televisione. Ho iniziato
a lavorare per la compagnia __________ all’età di 19 anni. Lì ci sono rimasto
per due anni e poi mi sono spostato presso la televisione __________ dove sono
rimasto altri due anni. Il mio stipendio era di circa CHF 300.- al mese. In
agosto 2014 mi hanno licenziato perché la società non aveva più soldi ed è per
questo motivo che ho poi deciso di venire in Svizzera. Devo dire che sempre
quest’anno, mi sono recato in Francia in macchina per accompagnare mio cognato
perché anche lui ha fatto un incidente in moto ed è invalido in carrozzina. Lui
è andato in Francia per curarsi.
Io in Albania abitavo con i miei genitori, madre, padre e mia
sorella che è più grande di me. Ho anche un’altra sorella, sempre più grande,
che però abita in Italia ed è sposata. La mia famiglia ha diversi debiti; un
debito è perché abbiamo messo a posto la casa, gli altri debiti li abbiamo
fatti perché eravamo senza soldi, per poter vivere. In famiglia, solo mia
sorella ha un lavoro fisso. Mio padre fa qualche servizio di taxi quando ho
occasione, ma in pratica non guadagna. Di conseguenza, quando io ho perso il
lavoro, ci siamo ritrovati in grande difficoltà.”
(VI PP 23.12.2014, p. 7, AI 718).
8.
In occasione del pubblico
dibattimento, l’imputato ha precisato:
"
Ho un debito bancario dovuto a denaro che ho ricevuto prima di
partire per ristrutturare la casa di famiglia. Si tratta di CHF 3'000.00.
Questo debito lo avevo fatto quando avevo ancora un lavoro e potevo quindi
pagare gli interessi. Pagavo CHF 120.00 al mese. Quando ho perso il lavoro non
potevo più pagare e quindi ho pensato di venire in Europa per fare un lavoro onesto.”
(VI DIB 20.10.2015, p. 3, allegato 1 al verbale dibattimentale).
9.
IM 2 è sconosciuto al
casellario giudiziale svizzero (AI 400) e italiano (AI 457).
10.
Con riferimento alle sue
prospettive di vita, in corso d’inchiesta IM 2 ha dichiarato di voler fare
rientro in Albania e cercare lavoro come tecnico radiotelevisivo (VI PP
23.12
, p. 7, AI 718).
Nel corso del dibattimento l’imputato ha prodotto una proposta del
suo precedente datore di lavoro da cui risulterebbe la disponibilità a riassumerlo
(VI DIB 20.10.2015, p. 2, allegato 1 al verbale dibattimentale).
III) Circostanze
dell’arresto, inchiesta e atto d’accusa
11.
Nell’ambito dell’inchiesta
denominata “__________”, il 21 agosto 2014 è stata attivata una censura
telefonica sull’utenza in uso a __________. Attraverso tale misura gli
inquirenti sono risaliti al nominativo di IM 1 quale persona attiva sul nostro
territorio nell’ambito degli stupefacenti.
IM 1 è quindi stato fermato il 9 settembre 2014 presso
l’appartamento di __________ in Via __________ a __________.
A lato del materasso sui cui dormiva l’imputato sono stati
rinvenuti 137 grammi lordi di eroina, CHF 2'190.00, diversi telefoni cellulari
e un’agenda.
Già nel corso del primo verbale l’imputato ha riconosciuto che lo
stupefacente e il denaro rinvenuti erano al lui riconducibili, nonché di essere
attivo nella vendita di eroina, ammettendo in particolare di averne trafficata
complessivamente circa 450 grammi, quantitativo che sarebbe stato comprensivo
dei 137 grammi lordi sequestrati (rapporto d’inchiesta di Polizia giudiziaria
12.06
, p. 7 e 8, AI 1101; rapporto di arresto provvisorio 09.09.2014, p.
4, AI 44).
12.
In accoglimento dell’istanza
formulata il 10 settembre 2014 dal Procuratore Pubblico (AI 63), con decisione 11
settembre 2014 il Giudice dei Provvedimenti Coercitivi ha ordinato la
carcerazione preventiva dell’imputato sino al 5 dicembre 2014 (AI 74), in
seguito prorogata fino al 9 gennaio 2015 (AI 653).
Dando seguito alla richiesta formulata dall’imputato, il Procuratore
Pubblico ha autorizzato IM 1 a scontare anticipatamente la pena ex art. 236 CPP
a far tempo dal 30 dicembre 2014 (AI 736).
13.
Con l’atto d’accusa in
rassegna, il PP ha imputato a IM 1 i reati di infrazione aggravata alla LF
sugli stupefacenti, ripetuto riciclaggio di denaro, in parte tentato, soggiorno
illegale e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti.
14.
IM 2, il cui nominativo era
pure emerso nell’ambito dell’inchiesta “__________”, è stato fermato il 24
ottobre 2014 mentre tentava di entrare in Svizzera attraverso il valico
doganale autostradale di __________ a bordo del taxi targato __________, alla
cui guida si trovava il tassista __________.
All’interno di uno zainetto di proprietà dell’imputato sono stati
rinvenuti 482 grammi lordi di eroina.
15.
Interrogato dalla Polizia il giorno
medesimo, IM 2 ha ammesso che si stava recando a __________ al fine di procedere
alla vendita dello stupefacente che gli era stato consegnato a __________. Solo
una volta arrivato in Svizzera l’imputato avrebbe ricevuto istruzioni in merito
ai dettagli della consegna. Il viaggio gli sarebbe stato commissionato da suoi
connazionali, dietro promessa di un compenso di CHF 8'000.00 (rapporto di
arresto provvisorio 24.10.2014, p. 4, AI 398; rapporto d’inchiesta di Polizia
Giudiziaria 10.03.2015, p. 8, AI 837).
16.
Con decisione del 26 ottobre
2014.
(AI 414), il Giudice dei Provvedimenti Coercitivi ha accolto l’istanza del
25.
ottobre 2014 del Procuratore Pubblico (AI 412), ordinando la carcerazione
preventiva dell’imputato fino al 23 gennaio 2015, prorogata in seguito fino al
9.
gennaio 2015 (AI 653).
Dando seguito alla richiesta formulata dall’imputato, il Procuratore
Pubblico ha autorizzato IM 2 a scontare anticipatamente la pena ex art. 236 CPP
a far tempo dal 12 dicembre 2014 (AI 669).
17.
Con atto d’accusa 91/2015 del
9.
luglio 2015, il Procuratore Pubblico ha imputato a IM 2 i reati di infrazione
aggravata alla LF sugli stupefacenti, ripetuto riciclaggio di denaro, soggiorno
illegale tentato e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti.
IV) Fatti e diritto
a. IM 2
i) Infrazione aggravata
alla LF sugli stupefacenti
18.
L’atto d’accusa imputa a IM 2
il reato di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti per avere, nel
periodo compreso tra il mese di settembre 2014 e il 24 ottobre 2014, a __________,
__________, __________ e in altre imprecisate località, importato in Svizzera
in almeno tre occasioni, posseduto, detenuto, preparato e alienato almeno 1'282
grammi di eroina e 5 grammi di cocaina, quantitativo corretto in 1'179 grammi
(cfr. supra, pto. 1).
19.
Giusta l’art. 19 cpv. 1 lett.
b, c, d e g LStup, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una
pena pecuniaria chiunque, senza esserne autorizzato, tra l’altro possiede, detiene,
importa, fa preparativi per importare o aliena stupefacenti.
L’infrazione è aggravata ai sensi dell’art. 19 cpv. 2 lett. a
LStup e la pena è una pena detentiva non inferiore a un anno, che può essere
cumulata con una pena pecuniaria, se l’autore sa o deve presumere che
l’infrazione può mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di
molte persone.
Secondo costante giurisprudenza del Tribunale
federale, l’infrazione è considerata grave ai sensi dell’art. 19 cpv. 2 lett. a
LStup, se verte su una quantità di almeno 12 grammi di eroina pura (DTF
111.
IV 101, 109 IV 144; STF 6P.149/2006,6S.336/2006 del 2 ottobre 2006 consid.
7.
; cfr. anche Albrecht, Die Strafbestimmungen des Betäubungsmittelgesetzes,
Art. 19-28 BetmG).
Quando l’infrazione verte su più stupefacenti diversi, occorre
considerare la pericolosità di ognuno di essi e valutare il pericolo d’insieme
per dire se sussiste una quantità tale da mettere in pericolo la salute di
molte persone. Il caso può quindi essere considerato grave anche se la quantità
di ognuna delle sostanze, presa singolarmente, è inferiore ai limiti fissati
dalla giurisprudenza (DTF 120 IV 338).
20.
Per quanto attiene al reato
di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti, i fatti sono stati ammessi
da IM 2 (cfr. VI PP 5.03.2015, AI 825)
Ancora in occasione del pubblico dibattimento l’imputato ha
risposto affermativamente alla domanda a sapere se riconoscesse o meno i fatti
di cui al punto 5 dell’atto d’accusa (VI DIB 20.10.2015, p. 3 e 4, allegato 1
al verbale dibattimentale).
Con riferimento alle modalità con cui avveniva la vendita di
eroina ha spiegato:
"
Preciso che quando finivo l’eroina __________ mi chiamava
dicendomi che potevo andare a prenderne altra. Io venivo quindi in Svizzera e
aspettavo che fosse __________ a chiamarmi per dirmi dove andare a portare
l’eroina agli acquirenti. Mi indicava anche il quantitativo e il prezzo a cui
vendere.”
(VI DIB 20.10.2015, p. 4, allegato 1 al verbale dibattimentale).
L’imputato ha altresì affermato di aver venduto l’eroina solitamente
a CHF 250.00 per 5 grammi, accettando a volte anche CHF 200.00 (VI DIB
20.10
, p. 4, allegato 1 al verbale dibattimentale; VI PP 05.03.2015, p. 6
e 7, AI 825), guadagnando personalmente CHF 3'000.00/4'000.00, denaro che non avrebbe
però mai ricevuto (VI DIB 20.10.2015, p. 4, allegato 1 al verbale
dibattimentale).
21.
Dal profilo fattuale, la
Corte è stata chiamata ad esaminare il quantitativo di stupefacente imputabile
in prima persona a IM 2 e ciò in ragione del fatto che la pubblica accusa ha
fatto riferimento, nel corso dell’intero procedimento, a quantitativi lordi
(che per definizione comprendono pure la tara, nello specifico il peso della
confezione), nonché alla luce delle contestazioni sollevate dalla difesa.
Al proposito, giova evidenziare che nel corso dell’interrogatorio
dibattimentale IM 2 ha in fine ammesso che:
"
è corretto dire che ho importato 800 grammi di eroina, in seguito
venduti, che in Ticino ho acquistato 5 grammi di cocaina poi rivenduti e che al
momento del mio arresto avevo con me 379 grammi netti di eroina, sostanza
destinata alla vendita. (…) quando mi riferisco a questi quantitativi io
intendo un peso lordo, quindi comprensivo del peso della confezione. Ho portato
due volte pacchi da 400 grammi e quello era il peso complessivo del pacco. Con
questo voglio dire che il contenuto di eroina era inferiore a 400 grammi. Penso
che al netto si trattasse di circa 380 grammi in tutte e due le circostanze,
questo come in occasione dell’ultimo trasporto e della sostanza che mi è stata
sequestrata il giorno dell’arresto”
(VI DIB 20.10.2015, p. 4, allegato 1 al verbale dibattimentale).
Tale dichiarazione conduce ad un quantitativo complessivo di
eroina riconosciuto da IM 2 pari a 1'139 grammi.
22.
Dagli atti non emergono elementi
che permettano di discostarsi da tale indicazione. Da un lato, le chiamate di
correo fornite dagli acquirenti conducono ad un totale inferiore a quello
ammesso dall’imputato; dall’altro, il quantitativo di 380 grammi per ogni
trasporto coincide a quanto sequestrato all’imputato il giorno dell’arresto,
ovvero 379 grammi netti.
Ne consegue che in capo a IM 2 la Corte deve essere imputato il
quantitativo da egli stesso in fine ammesso, ovvero due partite da 380 grammi
cadauna, per complessivi 760 grammi di eroina, integralmente alienate sulla
piazza __________ e una partita di 379 grammi di eroina (cfr. supra
punto 1) sequestrata all’imputato il giorno del suo arresto.
Complessivamente la Corte ha quindi ritenuto in capo a IM 2
complessivi 1'139 grammi di eroina, cui vanno aggiunti 5 grammi di cocaina, da
cui la conferma dell’imputazione di infrazione aggravata alla LStup.
ii) Ripetuto riciclaggio di
denaro
23.
L’accusa ha imputato a IM 2
il reato di ripetuto riciclaggio di denaro, per avere, nel periodo compreso tra
il mese di settembre 2014 e il 24 ottobre 2014, a __________, __________, __________
e in altre imprecisate località, ripetutamente trasportato di persona oltre
confine e, in almeno tre distinte occasioni, consegnato al tassista __________
affinché li portasse in Italia a __________, complessivi CHF 38'120.00,
provento delle vendite di eroina.
24.
Ai sensi dell’art. 305bis CP è
punibile con la detenzione sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque compie
un atto suscettibile di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento
o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono
da un crimine. Si tratta di un’infrazione di esposizione a pericolo astratto,
il comportamento è dunque punibile a questo titolo anche laddove l’atto
vanificatorio non abbia raggiunto il suo scopo (DTF 127 IV 20 consid. 3; 119 IV
59.
consid. 2e; STF 6B_900/2009 del 21 ottobre 2010 consid. 4.2;6B_334/2007
dell’11 ottobre 2007, consid. 7.1.).
Secondo la giurisprudenza e la dottrina dominante, ogni
trasferimento di denaro all'estero costituisce un atto suscettibile di
vanificare l’accertamento dell’origine di valori patrimoniali. Ciò vale anche
per ogni operazione di trasferimento di valori patrimoniali all’estero da un
conto ad un altro conto, ed anche in presenza della tracciabilità delle
operazioni (DTF 127 IV 20 consid. 3b; STF 6B_643/2012 dell’11 marzo 2013
consid. 5.2; STF 6B_88/2009 del 29 ottobre 2009 consid. 4.3; Trechsel / Pieth,
Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2a ed., Zurigo 2013, n. 18 ad
art. 305 bis; Pieth in Basler Kommentar II, 3a ed., Basilea 2013, n. 49 e rif.
ad art. 305bis; Schmid/Ackermann/Arzt/Bernasconi/de Capitani, Kommentar
Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, Band I, Zurigo 1998, p.
523).
È atto suscettibile di vanificare l’accertamento dell’origine, il
ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali ai sensi dell’art. 305bis CP
anche il cambio di denaro sia che si tratti di conversione di banconote in
valuta estera, sia che si tratti di sostituzione di banconote in altre di
differente taglio della stessa valuta (DTF 136 IV 188 consid. 6.1; STF
6B_879/2013 del 18.11.2013 consid. 1.1.; Pieth in Basler Kommentar, Strafrecht
II, 3. ed., Basilea 2013, n. 44 ad art. 305bis, p. 270).
Il reato di riciclaggio di denaro, di contro, non si realizza nei
casi di distruzione o consumo del provento di un crimine. L’art. 305bis CP è,
infatti, volto a perseguire l’agire di chi provvede a ripulire il denaro
derivante da un’attività criminale per poi poterlo riutilizzare, ciò che non si
verifica nei suddetti casi (Pieth in Basler Kommentar, Strafrecht II, 3 ed.,
Basilea 2013, ad art. 305bis, N. 44, pag. 2701; Corboz, Les infractions en
droit suisse, Volume II, 3 ed., Berna 2010, ad art. 305 bis CP, n. 6, pag.
636).
Dal profilo soggettivo, l’autore deve avere agito intenzionalmente
o per dolo eventuale. Egli deve volere o accettare che il comportamento che
decide di adottare sia proprio a cagionare l’atto previsto dall’art. 305bis CP.
Deve, inoltre, sapere o presumere che il valore patrimoniale di cui dispone
proviene da un crimine. A questo proposito, è sufficiente che abbia conoscenza
delle circostanze di fatto che destano in lui il sospetto sulla provenienza
criminale del denaro e che abbia accettato tale eventualità (DTF 122 IV 211
consid. 2e; DTF 119 IV 242 consid. 2b; STF 6B_879/2013 del 18.11.2013 consid.
2.
)
25.
Nel caso in oggetto, IM 2 ha
ammesso di avere trasportato denaro provento delle sue vendite di eroina dalla
Svizzera all’Italia. (cfr. AI 825, p. 6 e 7; VI DIB 20.10.2015, p. 5, allegato
1.
al verbale dibattimentale). L’imputato ha tuttavia contestato l’importo
menzionato nell’atto d’accusa, affermando di avere portato in Italia
complessivi CHF 23'000.00/26'000.00, e non 38'120.00.
Nel corso della procedura preliminare l’imputato ha dichiarato
che:
"
Quando arrivavo ad avere sui CHF 5'000.00/6'000.00 dovevo portare
i soldi ad “__________” che si trovava in Italia. Quando io ho portato i soldi
ad “__________” l’ho fatto rientrando con il taxi guidato da __________. Era “__________”
che organizzava i miei incontri con __________. Quest’ultimo io l’ho conosciuto
perché è stato “__________” a mettermi in contatto con lui. In quell’occasione
io avevo con me tra i CHF 5'200.00/5'300.00. Era “__________” a dirmi se la
corsa la dovevo pagare io oppure se la pagava lui o qualcun altro.
(…) In altre tre occasioni io ho consegnato i soldi a __________
che poi andava in Italia per darli ad “__________”. Io ho consegnato a __________
circa CHF 6'000.00/7'000.00 alla volta per cui gli ho dato tra i CHF 18'000.00
e i CHF 21'000.00. Era “__________” che mi organizzava gli incontri con __________
per consegnargli i soldi. (…) In totale, calcolando la volta che li ho portati
io (sempre con __________) e le volte che li ho consegnati al tassista si
arriva agli importi di circa CHF 23'000.00/26'000.00. (…) Io ribadisco che i
soldi portati in Italia sono tra i CHF 23'200.00/26'000.00 circa. Occorre
considerare che una parte dell’eroina l’ho consegnata a chi mi ospitava per cui
non doveva essere pagata, un’altra parte è stata consegnata a credito e non è
stata pagata e altre volte dovevo fare degli “sconti”. Come ho già detto in
precedenza, è capitato che “__________” mi dicesse di far pagare 5 grammi lordi
di eroina CHF 200.00 invece di CHF 250.00.”
(VI PP 05.03.2015, p. 6 e 7, AI 825).
26.
In occasione
dell’interrogatorio dibattimentale l’imputato ha confermato tali sue
dichiarazioni, precisando che dai soldi guadagnati con la vendita di eroina
tratteneva CHF 40.00 al giorno, che utilizzava per vivere e che, in caso di
necessità, prelevava altro denaro per i vestiti, il telefono e altre spese vive
(VI DIB 20.10.2015, p. 5, allegato 1 al verbale dibattimentale).
27.
A fronte delle ammissioni
dell’imputato e dell’assenza di altri elementi probatori, la Corte ha ritenuto
a carico dell’imputato unicamente i CHF 23'000.00 da lui indicati e non dunque
per i CHF 38'120.00 ricostruiti dalla pubblica accusa. In particolare, giova
evidenziare come le dichiarazioni del tassista non appaiono conclusive.
28.
Le argomentazioni della
difesa secondo cui sarebbe in concreto assente l’elemento soggettivo del reato
e che l’imputato avrebbe agito quale complice e non come correo non possono
essere condivise.
IM 2 era perfettamente
consapevole del fatto di trasportare in Italia il denaro provento del crimine
che egli stesso aveva commesso e che, così facendo, ne avrebbe reso impossibile
un possibile sequestro da parte delle autorità svizzere. Analogamente, l’imputato
è senz’altro autore principale dell’infrazione, avendo egli personalmente attraversato
il confine portando con sé il denaro e/o consegnato il denaro da egli stesso
incassato ad una terza persona affinché eseguisse il trasporto del denaro.
Ne consegue che il reato di riciclaggio di denaro è stato
confermato in ragione di CHF 23'000.00.
iii) Soggiorno illegale
tentato
29.
Per quanto concerne l’imputazione
di infrazione alla LF sugli stranieri, si dirà che la Corte non ha potuto
seguire la tesi accusatoria.
Non vi sono infatti elementi agli atti che permettano di
concludere che IM 2 – il quale è entrato in Svizzera il 7 settembre 2014 (AI
825, p. 2 e 7) ed è stato arrestato il 24 ottobre 2014 – avesse l’intenzione
di rimanere in Svizzera oltre i 90 giorni esenti da permesso.
Al contrario, egli ha dichiarato che sarebbe ritornato in Albania
pochi giorni dopo l’arresto:
"
Non riconosco questi fatti perché sono rimasto in Ticino meno di
90.
giorni. ADR che non è vero che sarei voluto rimanere in Ticino più di 90
giorni, perché avevo deciso che a due ore dall’ultima consegna sarei tornato in
Albania. ADR che si trattava di una mia decisione, perché con la paga che avrei
dovuto ricevere avrei potuto saldare il debito e quindi non avevo più bisogno
di vendere eroina. Preciso che __________ mi aveva promesso il pagamento
proprio per quel giorno”
(VI DIB 20.10.2015, p. 5, allegato 1 al verbale dibattimentale).
Peraltro, nulla nel suo agire – si dirà che ad esempio ha dimorato
nei boschi (VI DIB 20.10.2015, p. 4, allegato 1 al verbale dibattimentale: “ADR
che in Ticino ho alloggiato da due acquirenti e poi nella tenda che stata poi
trovata dalla Polizia, in un bosco”; cfr. anche VI PP 05.03.2015, p. 3, AI
825) – indica che volesse stabilirsi durevolmente sul nostro territorio.
Ne consegue che l’imputato, il quale ha se del caso risieduto in
Svizzera per poco più di un mese, deve essere prosciolto dall’imputazione di
cui al punto 7 dell’atto d’accusa.
iv) Contravvenzione alla LF
sugli stupefacenti
30.
L’atto d’accusa imputa a IM 2
il reato di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per avere, nel periodo
settembre 2014 – ottobre 2014, a __________ e in altre imprecisate località,
senza essere autorizzato, intenzionalmente consumato due grammi lordi di
cocaina.
Tale imputazione si fonda sostanzialmente sulle ammissioni fatte
in corso d’inchiesta dall’imputato e riconfermate in occasione del pubblico
dibattimento (VI DIB 20.10.2015, p. 6, allegato 1 al verbale dibattimentale).
Ne consegue la conferma dell’atto d’accusa.
b. IM 1
i) Imputazione di
infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti
31.
A IM 1 la pubblica accusa
imputa il reato di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti, per avere,
nel periodo compreso tra il mese di giugno 2014 ed il 9 settembre 2014, a __________,
__________, __________ e in altre imprecisate località, ripetutamente
importato, posseduto, detenuto, preparato e alienato almeno 1'026.30 grammi di
eroina.
32.
Confrontato a tale accusa, IM
1.
ha sempre, costantemente, nel corso dell’inchiesta, affermato di aver
trafficato tra 450 e 500 grammi lordi di eroina.
A questo proposito si rimanda in particolare alle sue
dichiarazioni di cui ai VI PG 9 settembre 2014 (p. 6, AI 43), VI PP 10
settembre 2014 (p. 3, AI 55), VI PP 25 settembre 2014 (AI 204), VI PP 18
novembre 2014 (AI 554) ed infine VI PP 15 aprile 2015 (p. 4, AI 946).
In sede dibattimentale, egli ha nuovamente ribadito detti
quantitativi, dichiarando di non essere in grado di indicare la sostanza netta:
"
Non so dire a quale quantitativo netto questo corrisponde, ma è
comunque giusto dire che ho venduto tra i 450 e i 500 grammi di eroina. I
112.33
grammi che mi sono stati sequestrati fanno parte di questi 500 grammi
che ho dichiarato di avere trafficato. Quando nel verbale ho indicato che ne ho
“venduti” 500 grammi intendevo in realtà dire che ne ho trattati in tutto 500
grammi, quantitativo composto da quanto ho effettivamente alienato e da quanto
mi era rimasto e che è stato oggetto del sequestro.”
(VI DIB 20.10.2015, p. 7, allegato 1 al verbale dibattimentale).
33.
L’imputato ha peraltro
riconosciuto la correttezza del calcolo formulato dalla Corte secondo cui ai
403,50 grami derivanti dalle chiamate di correo occorrerebbe aggiungere i 112
grammi sequestrati, giungendo quindi ad un totale di 515,50 grammi:
"
Rispondo che il quantitativo di 515.50 grammi non lo contesto.
Per contro, il denaro era invece provento proprio di queste vendite, ivi
compresi i CHF 5'910.00 sequestratimi dalle guardie.”
(VI DIB 20.10.2015, p. 7, allegato 1 al verbale dibattimentale).
Come già IM 2, anche IM 1 ha indicato di avere venduto la cocaina
a CHF 200.00/250.00 per 5 grammi, guadagnando CHF 1'600.00, e di avere ricevuto
le istruzioni in merito agli acquirenti, al luogo ed al prezzo di vendita da “__________”
(VI PP 15.04.2015, p. 3, AI 946; VI DIB 20.10.2015, p. 6, allegato 1 al verbale
dibattimentale).
34.
Per il rimanente, non
emergono agli atti elementi tali da permettere di imputare a IM 1 i
quantitativi indicati dalla pubblica accusa. In particolare le conclusioni che
la pubblica accusa trae dalle indicazioni presenti sull’agenda “intercettata”
dalle Guardie di Confine il 2 agosto 2014 non possono essere condivise.
Di fatto, se IM 1 ha riferito di avere scritto di suo pugno le
cifre riportate sull’agenda in suo possesso il giorno dell’arresto (VI DIB
20.10
, p. 7, allegato 1 al verbale dibattimentale), egli ha per contro
sempre e costantemente negato, fin dal suo primo verbale, di avere vergato le
cifre presenti sull’agenda il giorno del suo fermo in dogana a __________ il 2
agosto 2014.
L’imputato ha così spiegato la vicenda nel verbale
d’interrogatorio finale dinanzi al PP:
"
non è la mia agenda cosi come ho già spiegato nei miei precedenti
verbali. Si tratta di un’agenda che mi è stata consegnata da una terza persona
e che dovevo consegnare a “__________”. (…) Durante una telefonata “__________”
mi ha detto che dovevo incontrare un uomo che si sarebbe presentato alla
stazione ferroviaria di __________. “__________” mi ha poi detto che l’uomo che
avrei incontrato mi avrebbe dovuto consegnare qualcosa che poi gli avrei dovuto
portare (al “__________”). L’incontro è avvenuto e l’uomo, che mi ha detto di
chiamarsi __________, mi ha consegnato un’agenda. Era proprio questa agenda che
dovevo portare a “__________”. Quando ho ricevuto l’agenda io non l’ho aperta
per vedere cosa c’era scritto all’interno. Io l’agenda non l’ho mai aperta
perché quando mi è stata consegnata l’ho messa immediatamente in una piccola
borsa che avevo con me senza fare altro. (…)
Io non so per quale motivo ho dovuto ricevere da __________
l’agenda. Il motivo vero e proprio lo sa solo il “__________”. A __________ ho
poi consegnato l’agenda a “__________”. “__________” ha strappato dei fogli dall’agenda
e poi me l’ha restituita e io l’ho tenuta. Non so come mai “__________” mi ha
restituito l’agenda. Questa agenda è poi quella che è stata trovata quando sono
stato fermato dalla Polizia il 09 settembre 2014. (…) L’agenda poi datami da “__________”,
nell’occasione che ho spiegato qui sopra, l’ho usata io per scrivere le vendite
di eroina. Ho iniziato ad annotare le vendite di eroina cosi da potermele
ricordare; in questo modo avevo una corretta situazione sulle vendite fatte.
Inoltre in questo modo “__________” non mi avrebbe più sgridato perché non mi
ricordavo esattamente quanto avevo venduto e a che prezzo. (…)
Le annotazioni precedenti il 02 agosto 2014 non sono mie ma sono
di __________ o di qualcun altro. Io non so dire chi può averle scritte. È
invece vero che quelle successive le ho fatte io proprio per evitare di essere
impreciso con “__________” in merito alla quantità e i prezzi dell’eroina che
ho venduto.”
(VI PP 15.04.2015, p. 2 e 3, AI 946).
35.
In occasione del pubblico
dibattimento IM 1 ha ribadito le sue precedenti dichiarazioni, ammettendo di
essere autore di quanto figurava sull’agenda il giorno dell’arresto (“Queste
scritte le ho fatte io”), ma non di quanto riscontrato in occasione del
controllo da parte delle Guardie di Confine:
"
Non ho scritto io queste cifre, ma l’agenda mi era stata
consegnata da una persona. __________ mi aveva detto di prendere in consegna il
bloc notes da una persona e poi farglielo avere in Italia. Non so quindi a cosa
si riferiscono quegli importi. Quando il bloc notes mi è stato restituito dalle
guardie l’ho portato a __________, il quale ha strappato i fogli che gli
interessavano e mi ha lasciato il resto, dicendomi che potevo tenerlo”.
(VI DIB 20.10.2015, p. 7, allegato 1 al verbale dibattimentale).
Al fine di disporre di un elemento di paragone, all’imputato è
stato chiesto in occasione dell’interrogatorio dibattimentale se egli fosse
autore solo di quanto figurava all’interno dell’agenda sequestrata, oppure
anche di quanto figura sulla “copertina”. IM 1 si è così espresso:
"
le scritte che si trovano sulla “copertina” interna dell’agenda
non le ho vergate io.”
(VI DIB 20.10.2015, p. 7, allegato 1 al verbale dibattimentale).
36.
Orbene, malgrado le
argomentazioni dell’accusa, la Corte non ravvede nessuna somiglianza tra la
calligrafia con cui sono annotate le cifre che erano presenti sul taccuino il 2
agosto 2014 e quelle che l’imputato ha riconosciuto essere state fatte di suo
pugno. Pure le grafie presenti all’interno dell’agenda e sulla copertina interna
della stessa non appaiono – già di primo acchito – simili, ciò che lascia
sussistere il dubbio che autori ne siano due persone distinte.
La spiegazione fornita dall’imputato non appare peraltro del tutto
sprovvista di plausibilità, nel senso che, non è a priori possibile escludere
che oltre a IM 1 e IM 2 in __________ vi fossero anche altre persone dedite
alla vendita di stupefacenti per conto di “__________”.
D’altra parte, come rilevato dalla difesa di IM 1, con riferimento
al calcolo fatto dalla pubblica accusa, nulla escluderebbe che nei totali che
emergono dall’agenda fossero comprese le vendite relative ai CHF 5'910.00
sequestrati dalle Guardie di Confine.
Si osserva per giunta che la quantità di eroina alienata ai consumatori
identificati si colloca a 403.50 grammi (rapporto d’inchiesta di Polizia Giudiziaria
12.06
, p. 2-4, AI 1101 e relativi verbali allegati), quantitativo del
tutto in linea con le dichiarazioni dell’imputato.
Nessuna conclusione può peraltro essere tratta dal confronto con
quanto trafficato nello stesso lasso di tempo da IM 2 avendo i due coimputati
agito in modo indipendente l’uno dall’altro.
37.
Per questi motivi, la Corte
ha ritenuto per IM 1 il quantitativo di 515.50 grammi di eroina, comprensivo
della sostanza trovata in suo possesso il giorno dell’arresto, oltre a 5 grammi
di cocaina.
ii) Ripetuto riciclaggio di
denaro, in parte tentato
38.
Secondo la pubblica accusa,
nel periodo compreso tra il mese di giugno 2014 e il 9 settembre 2014, a __________,
__________, __________, __________ e in altre imprecisate località, IM 1
avrebbe trasportato in Italia e consegnato a __________, in più occasioni, in
treno o per il tramite di terze persone, complessivi CHF 31'919.00, provento
delle vendite di eroina, rendendosi così colpevole di ripetuto riciclaggio di
denaro. Il 2 agosto 2014, presso il valico doganale di __________, egli avrebbe
inoltre tentato di oltrepassare il confine in possesso di CHF 5'910.00,
provento delle vendite di eroina, nell’intento di consegnare tale importo di
denaro a __________, venendo intercettato dalle Guardie di Confine, da cui
l’imputazione di tentato riciclaggio di denaro.
39.
L’imputato ha ammesso i
fatti, contestando unicamente l’importo complessivo che, a suo dire,
ammonterebbe a CHF 15'910.00, compresi i CHF 5'910.00 sequestratigli il 2
agosto 2014 dalle Guardie di Confine:
"
La prima volta che ho portato i soldi provento della vendita di
eroina a “__________” è stato il 02 agosto 2014 quando sono stato fermato dalle
Guardie di Confine e mi sono stati sequestrati CHF 5'910.00. La seconda volta
sono andato in taxi con __________ e ho portato tra i CHF 5'000.00/6'000.00; il
denaro l’avevo dato a __________ durante il viaggio. Poi quando ci siamo
incontrati a __________ eravamo lì tutti e tre assieme, “__________”/__________/io
ed è avvenuta la consegna del denaro. La terza volta sono andato io in treno a __________,
ho preso il metrò e sono andato a __________ dove ho incontrato il “__________”
che era da solo. In quell’occasione gli ho consegnato circa CHF 6'000.00 che
corrispondono alla vendita di 120 grammi di eroina. Non ho fatto altre consegne
di denaro al “__________” né io personalmente né per il tramite di altre
persone.”
(VI PP 15.04.2015, p. 3 e 4, AI 946).
In occasione del pubblico dibattimento IM 1 ha ribadito:
"
Riconosco i fatti, ma contesto l’importo. Secondo i miei calcoli,
oltre ai CHF 5'910.00 che mi sono sequestrati, ho trasportato CHF
5'000.00/6'000.00 tramite il taxista e CHF 5'000.00/6'000.00 personalmente.”
(VI DIB 20.10.2015, p. 7, allegato 1 al verbale dibattimentale).
40.
Su tale punto, la Corte ha
considerato che, come per IM 2, non vi sono agli atti elementi tali da smentire
le dichiarazioni di IM 1.
In tal senso, la Corte ha ritenuto realizzato il reato per
complessivi CHF 15'910.00.
iii) Soggiorno illegale
41.
L’atto d’accusa imputa a IM 1
il reato di soggiorno illegale, per avere, nel periodo compreso tra il mese di
giugno 2014 e il 9 settembre 2014, a __________, __________ e in altre
imprecisate località, soggiornato illegalmente in Svizzera superando il periodo
massimo di 90 giorni ammesso.
42.
Interrogato al proposito,
l’imputato ha affermato che tra giugno e l’inizio di settembre 2014 si sarebbe
recato in Italia alcune volte per portare soldi e sarebbe pure stato in
Albania:
"
Sono entrato in Svizzera in due occasioni: la prima volta a
luglio 2014, sono rimasto per un mese. Al momento dell’uscita, il 2 agosto
2014, è quando sono stato fermato. Il mio intento era quello di portare i soldi
a __________ in Italia e poi tornare in Albania per essere operato al dito di
un piede, cosa che ho fatto. Sono rimasto 15 giorni in Albania. Sono poi
tornato in Svizzera attorno al 17/18 di agosto 2014. Quando non avevo nulla da
vendere facevo una pausa di 2 giorni e tornavo in Italia da mio cugino. Preciso
anche che in un’occasione sono uscito per portare i soldi a __________ come
sopra riferito.
ADR che ho sempre soggiornato presso clienti.”
(VI DIB 20.10.2015, p. 8, allegato 1 al verbale dibattimentale).
43.
Stante quanto precede ed in
assenza di elementi risultanti dalle carte processuali, la Corte non ha potuto
giungere alla conclusione che IM 1 ha soggiornato nel nostro Paese per un
periodo superiore ai 90 giorni esenti da permesso, da cui il suo proscioglimento
dall’imputazione di cui al punto 3 dell’AA.
iv) Contravvenzione alla LF
sugli stupefacenti
44.
La pubblica accusa imputa
infine a IM 1 il reato di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, per
avere, nel periodo compreso tra il mese di giugno 2014 e il 9 settembre 2014, a
__________ e in altre imprecisate località, senza essere autorizzato,
intenzionalmente consumato almeno 0.2 grammi lordi di cocaina.
Tale imputazione discende dalle dichiarazioni dell’imputato stesso
(cfr. VI DIB 20.10.2015, p. 8, allegato 1 al verbale dibattimentale), ragion
per cui il punto 4 dell’AA deve trovare conferma.
V) Commisurazione della pena
45.
Giusta l’art. 47 cpv.
2.
CP la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso
(Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il
grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la
reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la
giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le
espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129
IV 6 consid. 6.1).
Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden),
i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere
del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di
evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di
decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità (cfr. DTF 127 IV 101
consid. 2a). In relazione a quest'ultimo criterio, occorre tener conto delle
“circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in
relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non
siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi
dell’art. 48 CP (FF 1999 1745; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2).
In quest’ambito, si inserisce l’eventuale responsabilità limitata
dell’autore. In una sentenza dell’8 marzo 2010 (DTF 136 IV 55, poi confermata
in STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010), distanziandosi dalla
giurisprudenza precedente (cfr. DTF 134 IV 132), il Tribunale federale ha,
infatti, stabilito che - contrariamente ad un’interpretazione puramente
letterale del testo dell’art. 19 cpv. 2 CP (“il giudice attenua la pena”) - la
scemata imputabilità è un elemento che ha un influsso diretto sulla colpa, la
riduzione della pena menzionata dalla norma non essendo altro che la
conseguenza di tale colpa attenuata. La scemata imputabilità va, quindi,
considerata già nella determinazione della colpa dell’autore e non - come prima
si indicava - semplicemente applicata sulla pena (DTF 136 IV 55 consid. 5.5;
STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2).
Determinata, così, la colpa globale dell’imputato
(Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una
scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica
adeguata.
Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in
particolare DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una
ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati
all’autore (Täterkomponenten), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti
giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di
salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva,
ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale
così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid.
5.
; STF 6B_1092/2009 e 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2; cfr. anche
STF 6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5).
Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato
che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere
sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà
presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (messaggio del 21
settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice
penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999
1744; STF 6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008 del 14 ottobre 2008; STF
6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2; DTF 128 IV 73 consid. 4). La legge ha,
così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare
sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid.
4c, 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette
tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni
caso essere proporzionata alla colpa (STF 6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008
del 14 ottobre 2008 consid. 3.2.,6B_370/2007 del 12 marzo
2008.
consid. 2.2,6B_14/2007 del 17 aprile 2007 consid. 5.2 e riferimenti;
Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und
Massnahmen, Berna 2006, § 6 n. 72).
46.
Nel caso in oggetto, la colpa
di IM 1 appare di grado medio-grave e quella di IM 2 di grado grave, pesando su
quest’ultimo, con ogni evidenza, il maggior quantitativo di stupefacente
trattato e di denaro oggetto di riciclaggio.
Nel corso di circa 4 mesi IM
1.
ha immesso sul mercato luganese 515,50 grammi di eroina, mentre in meno di 2
mesi IM 2 ha alienato a consumatori locali 760 grammi, quantitativo cui si
sarebbero aggiunti i 379 grammi sequestratigli il giorno dell’arresto.
Non ci si dilungherà,
poiché notorio, sulle gravi ripercussioni che ha questo particolare
stupefacente sulla salute pubblica. Entrambi gli imputati erano ben inseriti
nell’organizzazione, tanto da essere immessi nel possesso di partite
consistenti di eroina e, conseguentemente, del profitto che sarebbe derivato
dalla vendita, nonché IM 2 chiamato a ritirare a __________ la già citata
agenda da consegnare poi personalmente a “__________” in Italia.
47.
Dal profilo soggettivo, la
corte ha ritenuto grave la colpa degli imputati.
IM 1 e IM 2 non hanno esitato, con disarmante facilità, a mettersi
a disposizione di un’organizzazione guidata presumibilmente da “__________”,
per detenere, trasportare e alienare un ingente quantitativo di eroina in
Svizzera. Significativo è al proposito il fatto che entrambi hanno iniziato la
loro attività nel mondo degli stupefacenti poche settimane dopo aver terminato
gli studi liceali o aver perso il lavoro e ciò a significare che si sono
evidentemente accomodati alla soluzione più semplice da seguire, dimostrando
così una preoccupante propensione a delinquere.
Per quanto concerne IM 2, nei suoi confronti va pure considerata va
pure considerata l’estensione internazionale del trasporto effettuato. Il
Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire che l’autore che valica
frontiere sorvegliate deve spendere maggiori energie criminali di colui che
trasporta droga all’interno dei confini nazionali poiché quest’ultimo si espone
ad un rischio più limitato di essere arrestato durante un controllo casuale e
che l’importazione di droga in Svizzera ha ripercussioni più gravi rispetto al
mero trasporto all’interno dei suoi confini (STF 6B_265/2010 del 13 agosto 2010
consid. 2.3,6B_390/2010 del 2 luglio 2010 consid. 1.1,6B_10/2010 del 10
maggio 2010 consid. 2.1).
Non può che allarmare, sempre per quanto attiene IM 2, che egli,
nonostante fosse stato fermato il 2 agosto 2014 dalle Guardie di Confine in
possesso del taccuino attestante le vendite effettuate da un correo e gli fosse
stato sequestrato il denaro, non ha interrotto i trasporti di stupefacenti, e
ciò a testimonianza della sua determinazione nel proseguire nel suo agire
illecito.
Entrambi gli imputati hanno agito con perfetta
cognizione di causa, con dolo diretto (art. 12 cpv. 2 prima frase CP) e per
meri motivi economici (cfr. IM 1 VI DIB 20.10.2015, p. 6, allegato 1 al
verbale dibattimentale; IM 2 VI DIB
20.10
, p. 3, allegato 1 al verbale dibattimentale), per guadagnare soldi
facili, il più rapidamente possibile, dimostrando così il proprio egoismo.
IM 2 non si trovava in uno stato di grave angustia o sotto grave
minaccia sensi dell’art. 48 lett. a cifre 2 e 3 CP come argomentato dalla
difesa: egli, come del resto il coimputato, ha deciso di delinquere per cercare
di migliorare la propria situazione economica. Analogamente, la Corte non ha
ritenuto data l’attenuante specifica del sincero pentimento ai sensi dell’art.
48.
lett. d CP, non bastando evidentemente in tal senso l’ammissione del reato.
Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 122 IV
299.
consid. 2b; STF 6.B_390/2010 del 2 luglio 2010 consid. 1.1,6B_10/2010 del
10.
maggio 2010 consid. 2.1,6S.21/2002 del 17 aprile 2002 consid. 2c), va
differenziato il caso dell’autore tossicomane che agisce per finanziare il
proprio consumo da quello di colui che traffica unicamente per motivi di lucro.
IM 2 e IM 1 non sono tossicodipendenti (con ogni evidenza, il
fatto che abbiano provato la cocaina non li rende tali), da cui non si
giustifica alcuna riduzione della pena per tale motivo.
48.
Considerato quanto precede,
per quanto attiene a IM 2, la Corte ha ritenuto una pena ipotetica di 4 anni e
4.
mesi di detenzione.
A favore dell’imputato la
Corte ha ritenuto la giovane età, la durata della carcerazione preventiva sofferta,
la sensibilità alla pena, in ragione del fatto che egli si trova a scontare la detenzione a grande distanza dal suo paese d'origine e dai suoi affetti famigliari e
soprattutto la collaborazione fornita.
Alla luce di quanto precede, richiamato il concorso tra i reati, la
Corte ha ritenuto adeguata alla colpa di IM 2 una pena detentiva di 3 (tre) anni
e 6 (sei) mesi.
Per quanto attiene alla contravvenzione alla LF sugli
stupefacenti, la Corte ha ritenuto di comminare una multa di CHF 200.00.
49.
Quanto a IM 1, la Corte ha
considerato a suo favore – oltre al minor quantitativo di stupefacente
trafficato – la durata del carcere preventivo sofferto, la giovane età e,
seppur in misura inferiore a IM 2, la collaborazione fornita.
Dispositivo
Per questi motivi la Corte, richiamato il concorso tra i reati, ha
ritenuto adeguata alla colpa di IM 1 una pena detentiva di 2 (due) anni e 4 (quattro)
mesi.
Al fine di tenere conto della colpa di IM 1, la Corte ha stabilito
la parte da espiare in 13 (tredici) mesi. Quanto ai restanti 15 (quindici)
mesi, gli stessi sono stati sospesi per un periodo di prova di 2 (due) anni.
Per quanto attiene alla contravvenzione alla LF sugli
stupefacenti, la Corte ha ritenuto di comminare una multa di CHF 200.00.
VI) Sequestri
50. La Corte, in accoglimento
della richiesta dell’accusa, ha disposto la confisca e la distruzione dello
stupefacente e di tutti i restanti oggetti sotto sequestro, eccezion fatta per
la documentazione cartacea per la quale, è stata ordinata la confisca, ma non
la distruzione, in quanto mezzo di prova.
Il denaro sotto sequestro è stato confiscato in quanto provento di
reato.
VII) Note professionali dei
difensori
51. Le note professionali dei
difensori sono state approvate come esposte e aggiornate alla durata effettiva
del dibattimento.
La nota professionale dell’avv. DUF 1 è stata approvata per CHF 8'422.30
comprensiva di onorario, spese e IVA.
Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino
l’importo di CHF 8'422.30 non appena le sue condizioni economiche glielo
permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
La nota professionale dell’avv. DUF 2 è approvata per CHF 12'134.80
comprensiva di onorario, spese e IVA.
Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino
l’importo di CHF 12'134.80 non appena le sue condizioni economiche glielo
permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
Visti gli art. 12, 22 cpv. 1, 40,
42, 43, 44, 47, 49, 51, 69, 70, 305bis cpv. 1 CP;
19 cpv. 1 lett. b, c, d e g, 19 cpv. 2 lett. a LStup;
115 cpv. 1 lett. b LStr;
135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1. IM 1 è autore colpevole di:
1.1. infrazione aggravata alla LF
sugli stupefacenti
siccome riferita a un quantitativo di eroina che sapeva o doveva
presumere essere tale da mettere direttamente o indirettamente in pericolo la
salute di molte persone,
per avere,
nel periodo giugno 2014 – 9 settembre 2014, a __________, __________,
__________ e in altre imprecisate località, senza essere autorizzato, agendo in
correità con il cittadino albanese __________,
ripetutamente posseduto, detenuto, preparato e alienato complessivi
515.50 grammi di eroina;
1.2. ripetuto riciclaggio di
denaro, in parte tentato
per avere,
nel periodo giugno 2014 – 9 settembre 2014, a __________, __________,
__________, __________ e in altre imprecisate località,
ripetutamente compiuto, rispettivamente tentato di compiere, atti
suscettibili di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la
confisca di valori patrimoniali, sapendo che gli stessi provenivano da un
crimine,
e meglio per avere, trasportato in Italia, personalmente e per il
tramite di terze persone, CHF 15'910.00, denaro provento delle vendite di
eroina di cui al punto 1.1 del presente dispositivo;
1.3. contravvenzione alla LF
sugli stupefacenti
per avere,
nel periodo giugno 2014 – 9 settembre 2014, a __________ e in
altre imprecisate località, senza essere autorizzato, intenzionalmente consumato
0.2 grammi di cocaina;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei
considerandi.
2. IM 2 è autore colpevole di:
2.1. infrazione aggravata alla
LF sugli stupefacenti
siccome riferita a un quantitativo di eroina che sapeva o doveva
presumere essere tale da mettere direttamente o indirettamente in pericolo la
salute di molte persone,
per avere,
nel periodo settembre 2014 – 24 ottobre 2014, a __________, __________,
__________ e in altre imprecisate località, senza essere autorizzato, agendo in
correità con il cittadino albanese __________,
importato in Svizzera, fatto preparativi per importare in
Svizzera, posseduto, detenuto, preparato e alienato complessivi 1'139 grammi di
eroina e 5 grammi di cocaina;
2.2. ripetuto riciclaggio di
denaro
per avere,
nel periodo settembre 2014 – 24 ottobre 2014, a __________, __________,
__________ e in altre imprecisate località,
ripetutamente compiuto atti suscettibili di vanificare
l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori
patrimoniali, sapendo che gli stessi provenivano da un crimine, e meglio per
avere, trasportato in Italia, personalmente e per il tramite di terze persone,
CHF 23’000.00, denaro provento delle vendite di eroina di cui al punto 2.1 del
presente dispositivo.
2.3. contravvenzione alla LF
sugli stupefacenti
per avere,
nel periodo settembre 2014 – 24 ottobre 2014, a __________ e in
altre imprecisate località, senza essere autorizzato, intenzionalmente
consumato 2 grammi di cocaina;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei
considerandi.
3. IM 1 è prosciolto
dall’imputazione di soggiorno illegale di cui al punto 3 dell’atto d’accusa.
4. IM 2 è prosciolto
dall’imputazione di tentato soggiorno illegale di cui al punto 7 dell’atto
d’accusa.
5. Di conseguenza,
5.1. IM 1
è condannato
5.1.1. alla pena detentiva di 2 (due)
anni e 4 (quattro) mesi,
da dedursi il carcere preventivo sofferto.
5.1.2. al pagamento della multa di
CHF 200.00 (duecento) con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento per
colpa, sarà sostituita con una pena detentiva di 2 (due) giorni (art. 106 cpv.
2 CP).
5.1.3. L’esecuzione della pena
detentiva è sospesa in ragione di 15 (quindici) mesi, con un periodo di prova
di anni 2 (due). Per il resto è da espiare.
5.2. IM 2
è condannato
5.2.1. alla pena detentiva di 3 (tre)
anni e 6 (sei) mesi,
da dedursi il carcere preventivo sofferto.
5.2.2. al pagamento della multa di
CHF 200.00 (duecento) con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento per
colpa, sarà sostituita con una pena detentiva di 2 (due) giorni (art. 106 cpv.
2 CP).
6. Deduzion fatta della tassa
di giustizia e delle spese procedurali, è ordinata la confisca della somma di
CHF 8'100.00.
7. È ordinata la confisca e la
distruzione di tutto quanto sotto sequestro, eccezion fatta per la
documentazione cartacea che viene unicamente confiscata.
8. La tassa di giustizia di CHF
1'000.00 e le spese procedurali sono a carico dei condannati, in solido, con
ripartizione interna in misura di ½ (un mezzo) ciascuno.
9. Le spese per la difesa
d’ufficio di IM 1 sono sostenute dallo Stato.
9.1. La nota professionale
dell’avv. DUF 1 è approvata per CHF 8'422.30 comprensiva di onorario, spese e
IVA.
9.2. Il condannato è tenuto a rimborsare
allo Stato del Cantone Ticino l’importo di CHF 8'422.30 non appena le sue
condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
10. Le spese per la difesa
d’ufficio di IM 2 sono sostenute dallo Stato.
10.1. La nota professionale dell’avv.
DUF 2 è approvata per CHF 12'134.80 comprensiva di onorario, spese e IVA.
10.2. Il condannato è tenuto a
rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di CHF 12'134.80 non appena
le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
11. Questo giudizio può essere
impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale.
L’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise criminali, per
iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione
della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e
di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.
Distinta spese: Tassa di giustizia fr. 1'000.--
Inchiesta
preliminare fr. 7'702.75
Multa fr. 400.--
Spese postali,tel.,affr. in
blocco fr. 265.40
fr. 9'368.15
============
Distinta spese a
carico di IM 1 (1/2)
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 3'851.38
Multa fr. 200.--
Spese postali,tel.,affr. in
blocco fr. 132.70
fr. 4'684.08
============
Distinta spese a
carico di IM 2 (1/2)
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 3'851.38
Multa fr. 200.--
Spese postali,tel.,affr. in
blocco fr. 132.70
fr. 4'684.08
============
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC
(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero Pubblico, SERCO,
6501 Bellinzona
- Ufficio dei Giudice dei
provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
- Sezione della
circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino
- Sezione della Popolazione,
ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona
- Dipartimento sanità e
socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona
- Ufficio centrale svizzero
di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna
- Ufficio di comunicazione
in materia di riciclaggio di denaro (MROS), Nussbaumstrasse 29, 3003 Berna
- Direzione del carcere
penale La Stampa, CP, 6904 Lugano
Per la Corte delle assise
criminali
Il Presidente La
vicecancelliera