72.2015.114
Infrazione grave alle norme della circolazione
8 marzo 2016Italiano3 min
Source ti.ch
Incarto n.
72.2015.114
Lugano,
8 marzo 2016/lc
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte
delle assise correzionali di Mendrisio
composta da:
giudice Mauro Ermani, Presidente
Veronica Lipari, vicecancelliera
sedente nell’aula
penale minore di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella procedura
abbreviata giusta gli art. 358 e ss. CPP
proposta dal Ministero
Pubblico
contro
IM 1,
e domiciliato a
rappresentato dall’avv. DUF 1, __________
imputato, a norma dell’atto
d'accusa nr. 93/2015 del 13.7.2015, emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di
Infrazione grave alle norme della circolazione
per avere,
in data 21 aprile 2015, alle ore 05.52, in territorio di __________,
all’altezza di via __________,
viaggiando in direzione di __________,
non osservando gravemente i limiti di velocità consentiti,
segnatamente circolando a bordo del motoveicolo marca Suzuki
GSX-R1000, targato __________ alla velocità di 105 km/h (già dedotta la
tolleranza) lungo un tratto stradale in cui il limite consentito era di 50
km/h, superando pertanto la velocità concessa di 55 km/h,
violato intenzionalmente le norme elementari della circolazione
stradale,
correndo con ciò il forte rischio di causare un incidente della
circolazione con feriti gravi o morti;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo suindicate;
reato previsto: dagli art. 90 cpv. 3 LCStr e art. 90 cpv. 4
let. b LCStr;
atto d’accusa contemplante le seguenti
proposte: 1. IM 1 è dichiarato autore
colpevole del reato a lui ascritto, e meglio come sopra.
Fatti
Di conseguenza IM 1 è condannato:
1.1. alla pena detentiva di 12
(dodici) mesi.
1.2. L’esecuzione della pena viene
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e
segg. CP).
Ed inoltre: 2. All’avv. DUF 1, difensore
d’ufficio, verrà riconosciuto dalla Corte giudicante, con separata decisione
soggetta a reclamo (art. 135 cpv. 3 CPP), un importo a titolo di onorario e
rimborso spese a carico dello Stato.
3. IM 1 è condannato al
pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie, il cui ammontare
sarà stabilito dalla Corte giudicante.
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1, in
rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato IM 1, assistito
dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1.
Espletato il pubblico
dibattimento dalle ore 15:30 alle ore 15:50.
- Constatato
il consenso delle parti alle proposte in esame;
- accertato
che l’imputato ha ammesso i fatti;
- ritenuta
legale e opportuna la procedura abbreviata;
- considerato
Considerandi
che l’accusa concorda con le risultanze del dibattimento e con gli atti di
causa;
- considerato
che la sanzione appare adeguata;
richiamati gli art.: 50, 61 LOG;
135, 358 e segg., in particolare 362, 426 cpv. 1 CPP;
22.
TG sulle spese;
decide: 1. L’atto di accusa n. 93/2015
del 13 luglio 2015 contro IM 1 con le relative proposte è approvato.
2.
La tassa di giustizia di fr.
500.
- e i disborsi sono posti a carico del condannato.
3.
Le spese per la difesa d’ufficio
del condannato sono sostenute dallo Stato.
3.1
La nota professionale
dell’avv. DUF 1 è approvata per:
onorario Fr. 1'410.00
spese Fr. 171.00
totale Fr. 1'581.00
3.2
Il condannato è tenuto a
rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di Fr. 1’581.00 non appena
le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
Intimazione a:
Comunicazione a:
Per la Corte delle assise correzionali
Il Presidente La
vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 69.75
fr. 769.75
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