72.2015.116
Infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti (art. 19 cpv. 2 LStup)
17 settembre 2015Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
72.2015.116
Lugano,
17 settembre 2015 /md
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte
delle assise correzionali di Mendrisio
composta da:
giudice Mauro Ermani, Presidente
Veronica Lipari, vicecancelliera
sedente nell’aula
penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale Ministero
Pubblico
contro
IM 1
e residente a
rappresentato da DUF 1
in carcerazione preventiva dal
16 maggio 2015 al 15 luglio 2015 (61 giorni),
in esecuzione anticipata della
pena dal 16 luglio 2015;
imputato, a norma dell'atto
d'accusa 95/2015 del 17 luglio 2015 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di
infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome riferita a quantitativo di stupefacente che sapeva o doveva presumere tale da mettere direttamente o
indirettamente in pericolo la salute di molte persone;
e meglio,
per avere, senza essere autorizzato,
in data 16 maggio 2015, a __________, detenuto e trasportato in
provenienza da __________, occultati all’interno della vettura Skoda Oktavia
targata, grammi 495.78 di cocaina con un grado di purezza del 61,1 %,
stupefacente che avrebbe poi consegnato a non meglio precisato __________ ad __________;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate;
reato previsto: dagli art. 19 cpv. 2 LS;
Presenti: - la Procuratrice pubblica PP 1, in
rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato IM 1, assistito
dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1;
- in qualità di interprete
per la lingua, __________..
Espletato il
pubblico dibattimento dalle ore 10:00 alle ore 10:35.
Sentiti: - il Procuratore pubblico,
per la sua requisitoria, la quale formula e motiva le seguenti conclusioni:
Chiede la conferma integrale dell’AA, i fatti sono ammessi ed il
diritto è pacifico. L’imputato non ha collaborato interamente, non avendo
indicato le generalità di colui che gli ha consegnato lo stupefacente. Il
quantitativo di droga è importante, si parla di oltre 400 grammi di cocaina per
una purezza di circa il 60%, egli ha agito per mero lucro. Chiede che venga
condannato ad una pena di 24 mesi sospesa per un periodo di prova di anni tre,
la più confisca della autovettura e la distruzione dello stupefacente;
- l’avv. DUF 1,
difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti
conclusioni:
Fatti
I fatti sono ammessi, il diritto è pacifico. Il comportamento di
Cela a mente del difensore è stato di disponibilità verso gli inquirenti, sin
dall’inizio. L’inchiesta è proceduta rapidamente grazie a lui. Egli ha agito
per lucro personale è vero, ma è da inquadrare nella sua difficile situazione
economica. La tentazione di un compenso è stata per lui molto importante. A suo
favore vi è la collaborazione, l’incensuratezza ed il carcere già scontato
lontano da casa. Chiede la condanna ad una pena detentiva di 21 mesi, sospesa
con la condizionale. Chiede infine il dissequestro degli oggetti sequestrati,
ad eccezione dell’auto che non è di pertinenza dell’imputato, della scheda SIM,
dello stupefacente e del denaro, per i quali non si oppone alla confisca.
Preso atto che le
parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della
sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;
visti gli art. 12, 40, 42, 44,
47, 51, 69, 70 CP; 19 LStup;
82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG
sulle spese;
dichiara e pronuncia:
IM 1
1. è autore colpevole di:
infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome riferita a quantitativo di stupefacente che sapeva o
doveva presumere tale da mettere direttamente o indirettamente in pericolo la
salute di molte persone;
per avere, senza essere autorizzato,
in data 16 maggio 2015, a __________, detenuto e trasportato in
provenienza da __________, occultati all’interno della vettura Skoda Octavia
targata, grammi 495.78 di cocaina con un grado di purezza del 61,1 %,
stupefacente che avrebbe poi consegnato a non meglio precisato __________ ad __________;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei
considerandi.
Considerandi
2.
Di conseguenza,
IM 1 è condannato
alla pena detentiva di 21 (ventuno) mesi, da dedursi il carcere
preventivo sofferto.
3.
L’esecuzione della pena
detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 3
(tre).
4.
Deduzion fatta della tassa
di giustizia e delle spese procedurali, è ordinata la confisca di tutto quanto
in sequestro, con distruzione dello stupefacente, ad eccezione dei seguenti
oggetti:
- biglietto da visita __________
(rep. 40397);
- biglietto da visita __________
(rep. 40398);
- tessera identificazione
antimafia (rep. 40399);
- tessera sanitaria __________
(rep. 40400);
- busta con foglio bianco
(rep. 40401);
per i quali è ordinato il dissequestro a favore del condannato a
crescita in giudicato integrale della presente.
5.
La tassa di giustizia di
fr. 500.- e le spese procedurali sono a carico del condannato.
6.
Le spese per la difesa
d’ufficio sono sostenute dallo Stato.
6.1
La nota professionale
dell’avv. DUF 1 è approvata per:
onorario fr. 3’161.50
spese fr. 113.00
totale fr. 3’274.50
6.2
Il condannato è tenuto a
rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 3’274.50 non appena
le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
Intimazione a: -
Comunicazione a: -
Per la Corte delle assise
correzionali
Il Presidente La
vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 5'844.45
Altri disborsi (postali, tel.,
ecc.) fr. 72.90
fr. 6'417.35
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