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Decisione

72.2015.118

Infrazione alla LF sugli stupefacenti; riciclaggio di denaro

10 settembre 2015Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

I soldi che riceveva dagli acquirenti li spediva il giorno stesso

o il seguente tramite agenzie quali __________ e simili, stimando di aver

spedito non più di fr. 10'000.- tramite terze persone “organizzate da “__________”

che gli dava - tramite sms - il nome dei destinatari dei soldi che lui

consegnava poi alle persone di volta in volta incaricate della spedizione del

denaro. Precisava che __________ aveva disposto, per evitare problemi, invii di

denaro, non superiori a fr. 1'000.-.

Riferiva che nel periodo in cui si era insediato a __________,

aveva ricevuto per il tramite di “__________” almeno 3 rifornimenti di eroina

l’ultimo dei quali il giorno prima dell’arresto, consegna che era avvenuta su

via __________, nei pressi del luogo in cui era stato fermato.

Spiegava che “gli acquirenti non contattavano me, ma

direttamente “__________”. Era lui che mi diceva dove e a che ora andare per

incontrarli, quanto dare e rispettivamente incassare i soldi”.

Era sempre “__________” ad organizzare gli incontri per la

fornitura dell’eroina; lui pagava la fornitura di eroina a colui che gliela

consegnava con il guadagno delle vendite precedenti. La prima volta aveva

ricevuto l’eroina senza dover pagare nulla e si trattava di 225/230 grammi di

eroina; quando l’aveva finita, aveva ricevuto un altro rifornimento di 200

grammi che aveva personalmente pagato fr. 7'000.-; l’ultimo rifornimento

l’aveva ricevuto il giorno prima del suo arresto. In questa occasione “__________”

gli aveva comunicato telefonicamente di consegnare al fornitore tutti i soldi

che aveva e che ammontavano a fr. 10'000.-, ciò che aveva fatto. Quando

riceveva l’eroina si occupava di confezionarla in singole buste da 5 grammi

l’una pronte per la vendita, in poche occasioni in buste da 2,5 grammi. Insieme

all’eroina gli veniva fornita la sostanza da taglio; “__________” gli aveva

indicato il quantitativo di sostanza da taglio che avrebbe potuto aggiungere

all’eroina che gli consegnava indicandogli che a 100 grammi di eroina poteva

mischiare 30/50 grammi di sostanza da taglio.

In merito al suo compenso spiegava che “__________” gli aveva

detto che i soldi che riceveva dagli acquirenti poteva utilizzarli per vivere,

nella misura di Fr. 50/70.- al giorno e che quando sarebbe “tornato in __________,

dopo circa un mese, “__________mi avrebbe dato circa CHF 2800 di moneta __________

()” (verbale PP 06.05.2015). La restante parte dei soldi l’aveva sempre

spedita a “__________” tramite le agenzie di invii di denaro facendo sempre

capo a terze persone che gli venivano indicate da “__________” e alle quali

consegnava ½ grammo di eroina per ogni invio. La sua intenzione era di

guadagnare qualche soldo per tornare prima a casa e poi andare a __________;

era d’accordo con “__________” che dopo un mese sarebbe rientrato in __________.

Dichiarava che non era sua intenzione “di proseguire oltre con la vendita di

eroina. Volevo guadagnare il necessario per aiutare la famiglia, soprattutto

due mie sorelle che fanno l’università, e quindi pure cercare fortuna a __________”.

Dopo la sua partenza, in Ticino sarebbe arrivato qualcun altro a

vendere eroina per conto di “__________”.

IM 1 confrontato con la documentazione fotografica delle persone

che gli inquirenti avevano identificato attraverso la censura dell’utenza n.

0779766172 in suo uso, riconosceva la maggior parte delle persone ritratte come

le quelle con le quali aveva avuto a che fare procurando loro l’eroina. Faceva

pertanto i loro nomi e indicava i grammi di eroina venduti a ciascuna,

giungendo ad un quantitativo complessivo di 422 grammi mentre che i restanti 3

grammi erano offerte in cambio dell’ospitalità ricevuta oppure in cambio dei

favori fatti dalle persone per la spedizione di denaro.

Nel prosieguo dell’inchiesta IM 1 chiariva di essere venuto a __________

già prima del mese di aprile 2015 per cercare lavoro, circostanze in cui aveva

soggiornato con un suo compaesano, __________ di __________ ciò che veniva

riscontrato dagli accertamenti degli inquirenti segnatamente attraverso le

notifiche d’albergo che lo collocavano a __________ presso __________ nelle

date del 26.01.2015 / 09.02.2015 /04.03.2015 / 09.04.2015 e 21.04.2015.

L’imputato ammetteva quindi che il primo contatto con l’eroina era da

anticipare rispetto a quanto da lui dichiarato e da collocare verso la fine di

gennaio 2015/inizio febbraio 2015. Il suo compaesano con il quale era giunto in

Svizzera alla ricerca di un lavoro e con il quale dormiva presso __________,

già trafficava e lo aveva introdotto nel mondo legato all’eroina fornendogli il

contatto con __________ in quanto faceva quello che poi aveva fatto lui e cioè

“vendeva l’eroina per conto di “__________”.

Pertanto nel periodo fine gennaio/inizio febbraio 2015 al 10 marzo

2015 - giorno del suo compleanno in cui era rientrato in __________ - aveva

venduto di tanto in tanto qualche busta dose ricevuta da questo compaesano - al

quale consegnava il denaro della vendita - , quantificando un totale di circa

30 grammi di eroina venduta. Quando successivamente era rientrato in Svizzera

nel mese di aprile 2015, aveva lavorato da solo e aveva ricevuto da “__________”

il primo quantitativo di eroina a credito cui erano seguiti gli altri due

rifornimenti.

L’imputato ammetteva pertanto di aver venduto, nel periodo fine

gennaio al giorno dell’arresto, complessivi 454 grammi di eroina.

Al dibattimento IM 1 ha riconosciuto, come già fatto in corso

d’inchiesta, tutti i fatti indicati nell’atto d’accusa. Ha aggiunto di essersi

messo a spacciare eroina perché “mi trovavo in un periodo finanziario

difficile e volevo aiutare le mie sorelle. Sono partito per cercare un lavoro

normale ma non è stato possibile trovarne uno e quindi tramite un mio

conoscente, che già spacciava qui per conto di __________, mi sono messo

anch’io a spacciare. Spacciavo sacchetti da 5 grammi di eroina l’uno”.

7. Giusta l’art. 19 cpv. 1

lettere c) e d) LStup è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una

pena pecuniaria chi, senza essere autorizzato, aliena o detiene degli

stupefacenti, ritenuto che, conformemente all’art. 19 cpv. 2 lett. a) LStup,

l’autore è punito con una pena detentiva non inferiore a un anno a cui può

essere cumulata una pena pecuniaria se sa o deve presumere che l’infrazione può

mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone.

In merito a questa aggravante si ricorda come la stessa, che riprende

sostanzialmente anche se con una diversa formulazione quella di cui all’art. 19

n. 2 lett. a) LStup in vigore sino al 30.6.2011, è oggettivamente adempiuta a

partire da un quantitativo complessivo (DTF 114 IV 164, 112 IV 109 e 108 IV 63)

di almeno 12 gr. puri di eroina (ALBRECHT, Kommentar zum schweizerischen

Strafrecht, Sonderband Betäubungsmittelstrafrecht, Stämpfli+Cie AG, Berna 1995,

art. 19 n. 150 segg. e n. 161, CORBOZ, Les infractions en droit suisse,

Staempfli Editions SA, Berna 2010, art. 19 LStup n. 74 segg. e 109 IV 143)

mentre che per quanto riguarda l’aspetto soggettivo del reato, ritenuto come il

dolo eventuale (art. 12 cpv. 2 seconda frase CP) sia comunque sufficiente, è

necessario che l’autore sappia o perlomeno accetti che l’infrazione da lui

commessa possa, direttamente o indirettamente, mettere in pericolo la salute di

molte persone (DTF 111 IV 31) ed affinché ciò si realizzi basta che egli sia

cosciente del quantitativo e del tipo di droga trafficato, poiché, sia egli

consumatore o meno, le nefaste conseguenze dell’uso di una droga pesante sono

ormai realtà di comune conoscenza (ALBRECHT, op. cit., art. 19 n. 175 segg. e CORBOZ,

op. cit., art. 19 LStup n. 91).

8. In concreto pertanto,

richiamate le risultanze oggettive riguardo al rinvenimento dell’eroina trovata

sulla sua persona e di quella sequestrata nel bosco, per un quantitativo

complessivo di 308.91 grammi netti con un grado di purezza variante tra il

27.1% ed il 29.9%, preso atto delle ammissioni dell’accusato in merito

all’eroina spacciata ai diversi consumatori locali ed alle rispettive

dichiarazioni degli acquirenti che sono stati interrogati e richiamati inoltre i

riscontri costituiti dalle censure telefoniche e dal rinvenimento del DNA

sull’involucro contenente l’eroina nascosta nel bosco (AI 37), non vi è alcun

dubbio nel riconoscimento a carico dell’imputato della realizzazione del reato

di infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti, di cui ha

pacificamente adempiuto i presupposti oggettivi e soggettivi previsti dalla

legge.

Non occorre spendere molte parole per ritenere realizzata la

fattispecie di riciclaggio di denaro per l’invio del provento dell’attività

criminale di spaccio messa in atto, all’estero per l’importo di fr. 5'950.-

come a modifica della Pubblica accusa.

La Corte ha di conseguenza confermato i punti 1 e 2 dell’AA.

9. Passando alla

commisurazione della pena, la Corte ha considerato che l’imputato ha iniziato

ad ammettere i fatti sin dal primo verbale di interrogatorio dove si è anche

subito dichiarato pentito e scusato con le Autorità. I fatti da lui commessi

sono indubbiamente oggettivamente gravi; si tratta infatti di un quantitativo

importante di eroina spacciato in un breve lasso di tempo ciò che denota

l’intensità dell’attività criminale cui IM 1 si era dedicato provvedendo non

solo allo spaccio ma anche all’invio del provento illecito all’estero, seguendo

le indicazioni del mandante. L’imputato non è consumatore di sostanze

stupefacenti ma ha agito, come da lui stesso dichiarato, a scopo di lucro anche

se la Corte ha tenuto conto della precarietà del contesto sociale da cui

proviene e della sua giovane età. La Corte è consapevole che si tratta di

un’organizzazione criminale che gestisce l’arrivo e lo spaccio sul nostro

territorio dell’eroina dove la testa dell’organizzazione è al sicuro fuori dal

nostro territorio e che i soggetti come l’imputato, che hanno un ruolo

interscambiabile, vengono usati sfruttando l’insicurezza della loro situazione

economica. Ciò comunque non toglie che IM 1 con troppa, sconcertante, facilità

si è messo a disposizione di questa organizzazione criminale commettendo dei

fatti indubbiamente, oggettivamente gravi i cui effetti sono stati per così

dire mitigati grazie alla sua spontanea ed immediata collaborazione dal momento

che oltre ad ammettere sin dall’inizio i fatti, ha permesso di procedere al

sequestro del quantitativo di eroina nascosta nel bosco consentendo tra

l’altro, in tal modo che non finisse sul mercato.

Pertanto tutto ciò considerato e tenuto conto del concorso dei

reati, del carcere preventivo sofferto e della sua condizione personale, la

Corte ha ritenuto adeguata alla colpa dell’imputato la pena di 2 anni e mezzo

di pena detentiva che in assenza di una prognosi sfavorevole e dell’ampia

collaborazione fornita, viene posta al beneficio della sospensione condizionale

per 24 mesi mentre che per sei mesi, è da espiare. Il periodo di prova è

fissato in due anni.

10. La Corte ha disposto la

confisca degli oggetti in sequestro come pure dell’importo di fr. 950.80,

provento dell’attività di spaccio dell’imputato (art. 70 cpv. 1 CP).

La Corte ha ordinato inoltre la confisca e la distruzione

dell’eroina e della sostanza da taglio in sequestro (art. 69 CP).

11. Visto l’esito del

procedimento, la tassa di giustizia di fr. 1’000.-- e le spese procedurali sono

poste a carico del condannato, ad eccezione delle spese per la difesa

d’ufficio, che sono a carico dello Stato, con la riserva di cui all’art. 135

cpv. 4 CPP (art. 426 cpv. 1 CPP).

Le note professionali dell’avv. DUF 1 sono state approvate così

come esposte, ad eccezione dell’onorario esposto per la lettura degli atti, che

appare eccessivo e dal quale sono quindi state dedotte due ore. Non può inoltre

essere riconosciuta l’IVA, in base alla vigente giurisprudenza della CRP (cfr.

decisione del 14.04.2014, inc. 60.2013.440). In conclusione, vengono quindi

riconosciuti fr. 7’466.40 di onorario e fr. 247.-- di spese.

Visti gli art. 12, 40, 43, 44, 47, 49, 51, 69, 70, 305bis CP;

19 cpv. 1 e 2 LStup;

135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle

spese;

dichiara e pronuncia:

IM 1

1. è autore colpevole di:

1.1. infrazione aggravata alla

LF sugli stupefacenti

siccome riferita ad un quantitativo di eroina che sapeva o doveva

presumere poter mettere in pericolo, direttamente o indirettamente, la salute

di molte persone,

per avere,

senza essere autorizzato,

nel periodo fine gennaio 2015 - 5 maggio 2015,

a __________ ed in altre località del Canton Ticino,

1.1.1. alienato 454 grammi di eroina

(con grado di purezza indeterminato) a consumatori della zona;

1.1.2. detenuto 308.91 grammi di

eroina (con grado di purezza variante tra 27.1% e 29.9%) destinati alla vendita

e sequestrati dalla Polizia;

1.2. riciclaggio di denaro

per avere,

fine gennaio 2015 - 5 maggio 2015, a __________,

compiuto atti suscettibili di vanificare l’accertamento

dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo che

provenivano da un crimine, segnatamente per aver consegnato a terzi denaro

proveniente dalla sua attività di spaccio da trasferire in __________, tramite

apposite agenzie, per un importo complessivo di fr. 5'950.--,

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei

considerandi.

Considerandi

2.

Di conseguenza,

IM 1 è condannato alla pena detentiva di 2 (due) anni

e 6 (sei) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto.

3.

L’esecuzione della

pena detentiva è sospesa in ragione di 2 (due) anni, con un periodo di prova di

2.

(due) anni. Per il resto è da espiare.

4.

Deduzion fatta della tassa

di giustizia e delle spese procedurali, è ordinata la confisca di fr. 950.80.

5.

È ordinata la confisca e la

distruzione di 308.91 grammi netti di eroina e 31.93 grammi di sostanza da

taglio.

6.

È ordinata la confisca

degli oggetti in sequestro ed elencati nell’atto d’accusa.

7.

La tassa di giustizia di

fr. 1'000.-- e le spese procedurali sono a carico del condannato.

8.

Le spese per la difesa

d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

8.1

Le note professionali

27.07

, 26.08.2015 e 10 settembre 2015 dell’avv. DUF 1 sono approvate per:

onorario fr. 7'466.40

spese fr. 247.00

totale fr. 7'713.40

8.2

Il condannato è tenuto a

rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 7'713.40 non appena

le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

9.

Questo giudizio può essere

impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale.

L’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise criminali, per

iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione

della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e

di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.

Intimazione a: -

Comunicazione a: -

Per la Corte delle assise

criminali

La Presidente La

vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 1’000.--

Inchiesta preliminare fr. 13’921.70

Altri disborsi (postali, tel.,

ecc.) fr. 136.50

fr. 15’058.20

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