72.2015.118
Infrazione alla LF sugli stupefacenti; riciclaggio di denaro
10 settembre 2015Italiano22 min
Source ti.ch
Incarto
n.
72.2015.118
Lugano,
10 settembre 2015/lc
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte delle assise criminali
composta da:
giudice Rosa
Item, Presidente
GI 1 6
GI 2 7
Anna Grümann,
vicecancelliera
sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale
Ministero pubblico
contro
IM 1
e residente a
rappresentato dall’ DUF 1
in carcerazione preventiva dal 05.05.2015
al 02.07.2015 (59 giorni)
in esecuzione anticipata della
pena dal 03.07.2015
imputato, a
norma dell’atto d’accusa nr. 100/2015 del 27.07.2015 emanato dal Procuratore
pubblico PP 1, di
1. infrazione alla LF sugli
stupefacenti
siccome riferita ad un quantitativo di stupefacente che sapeva o
doveva presumere poter mettere in pericolo, direttamente o indirettamente, la
salute di molte persone;
e meglio, per avere, senza essere autorizzato, nel periodo fine
gennaio 2015 - 05.05.2015, a __________ ed in altre svariate località del
Canton Ticino, acquistato, detenuto, confezionato ed alienato, un
imprecisato quantitativo di eroina, ma almeno complessivi 762.91
grammi,
1.1. di cui 454 grammi da
lui alienati, per conto di tale __________, nelle suesposte circostanze
di tempo e di luogo, a consumatori della zona, in parte identificati, sotto
forma perlopiù di sacchetti da 5 grammi l’uno al prezzo di CHF 250.00/300.00,
da lui stesso preparati;
1.2. di cui 308.91 grammi netti
(con un grado di purezza variante fra il 27.1% e il 29.9%) da lui detenuti (segnatamente
nascosti), a __________ in __________ sopra __________; sostanza stupefacente
(destinata alla vendita) sequestrata dalla polizia cantonale il giorno del
fermo;
2. riciclaggio di denaro
per avere, nelle circostanze temporali di cui al punto 1, a __________,
compiuto atti suscettibili di vanificare l’accertamento dell’origine, il
ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali che sapeva essere provento
della sua attività di spaccio di stupefacente, in particolare, incaricando
terzi del trasferimento in __________, tramite apposite agenzie, di un importo
complessivo di denaro di almeno CHF 7’079.00;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate;
reati previsti: dagli art. 19 cpv. 2 let. a e 19 cvp. 1
let. c e d LStup e art. 305bis CP.
Presenti: - il Procuratore pubblico PP
1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato IM 1, assistito
dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1;
- in qualità di interprete
per la lingua, __________
Espletato il pubblico dibattimento dalle
ore 09:30 alle ore 10:50.
Evase le seguenti
questioni: verbale del dibattimento
La PP dichiara che l’importo di
cui al punto 2. AA va rettificato in
fr. 5'950.--.
Il difensore non ha osservazioni
al riguardo.
Con l’accordo delle parti,
l’atto d’accusa viene rettificato come di seguito:
- punto 1 AA: “infrazione aggravata alla LF
sugli stupefacenti …”;
- punto 1.2 AA: “di cui 308.91 grammi netti (con un
grado di purezza variante fra il 27.1% e il 29.9%) da lui detenuti
(segnatamente nascosti) sulla sua persona e a __________ in __________
sopra via __________; …”.
Sentiti: § il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria,
il quale chiede la conferma integrale dell’atto d’accusa, con le modifiche
apportate in aula. In considerazione della collaborazione prestata
dall’imputato, della sua giovane età, della gravità dei fatti e del periodo
breve in cui ha delinquito, propone la condanna dell’imputato alla pena
detentiva di 2 anni e 6 mesi, di cui 6 mesi da espiare;
§ l’avv.
DUF 1, difensore dell’imputato, il quale sottolinea l’immediata e piena
collaborazione prestata dal suo assistito nonché la sua situazione personale.
Non si oppone alla pena proposta dalla Pubblica accusa.
Considerato, in fatto ed in diritto
1. IM 1, __________,
cittadino, in merito alla sua vita ha riferito:
"
Sono nato a __________ dove sono vissuto fino all’età di 4/5
anni. Quand’ero piccolo mio papà era in __________ a lavorare come operaio in
campo edile. Ora abita in __________ con mia mamma e non lavora. Mia mamma fa
il mercato, vende frutta e verdura.
All’età di 5 anni circa ci siamo trasferiti a __________ e da lì
non ci siamo più spostati.
Ho tre sorelle, una abita in __________ ed è sposata, le altre sono
in __________ e frequentano l’università, una è maggiore di me e l’altra è mia
gemella.
Ho frequentato le scuole dell’obbligo e pure una scuola superiore
fino all’età di circa 18 anni.
Dopo le scuole ho fatto un corso di parrucchiere dopodiché sono
andato a __________ con mia sorella. Lei ha iniziato l’università mentre io ho
lavorato in un call center.
Dopo __________ sono rientrato a __________ dove ho lavorato un
po’ in un bar di un amico come cameriere.
Dopodiché ho cercato fortuna in __________ e in __________, ma non
l’ho trovata, anzi.”
(verbale PP 06.05.2015).
L’imputato, come ha dichiarato in aula, una volta regolata la sua
posizione giudiziaria, è intenzionato a tornare a __________ e ad aprire un
negozio di parrucchiere conformemente alla formazione da lui conseguita (cfr.
verbale interrogatorio dell’imputato, all. 1 al verbale del DIB.).
2. IM 1 non risulta avere
precedenti penali in Svizzera (cfr. AI 10: estratto del casellario svizzero);
ha riferito spontaneamente alla Pubblica accusa - confermandolo anche in aula
(cfr. VI imputato, all. 1 al V. DIB) - che “quando ero minorenne sono stato
condannato per aver partecipato ad una rissa a scuola. Non sono andato in
carcere, mi hanno dato la condizionale per una durata di tre anni che poi mi è
stata parzialmente condonata. Tutti i mesi dovevo presentarmi dinnanzi
all’autorità” (verbale PP 06.05.2015).
3. Nell’ambito dell’inchiesta
denominata “__________”, gli inquirenti attraverso informazioni acquisite
relative ad altra inchiesta ottenevano tramite il PP l’autorizzazione dal
Giudice dei provvedimenti coercitivi quo all’attivazione di una censura
telefonica su un’utenza estera utilizzata da una persona ignota, attiva nella
vendita di sostanze stupefacenti.
La censura telefonica permetteva di acclarare che, come sospettato
dagli inquirenti, l’artefice dell’attività di spaccio messo in atto nella zona
di __________ e dintorni, si trovava all’estero e faceva capo a persone
presenti nella zona del __________ che, su sue precise indicazioni, effettuavano
le consegne a vari acquirenti che per l’ordinazione si rivolgevano direttamente
a lui contattandolo sull’utenza estera.
La Polizia localizzava e identificava una di queste persone dedite
alla vendita agli acquirenti, in IM 1 che veniva fermato e controllato su via __________
il 5 maggio 2015. Dalla perquisizione sulla persona risultava che lo stesso era
in possesso di oltre 100 grammi lordi di eroina pronti alla vendita,
confezionati in sacchetti da circa 5 grammi l’uno nonché Fr. 670.- e Euro
270.-.
IM 1 sin da subito si dimostrava collaborativo con gli inquirenti
e dava così modo di sequestrare un ulteriore importante quantitativo di eroina
contenuto in un sacchetto di plastica bianco che - come riferiva - aveva
preparato il giorno prima ed occultato sotto un tronco di legno nella __________
soprastante il luogo in cui era stato controllato; aveva confezionato
personalmente la sostanza in singole minigrip da circa 5 grammi di eroina
ciascuno. Questo nascondiglio era utilizzato come deposito della sostanza che
gli veniva rifornita dal mandante che indicava con il nome di “__________”
(cfr. AI 8, rapporto di arresto provvisorio 05.05.2015). Riferiva quindi della
sua presenza in Svizzera e dell’attività di spaccio che aveva messo in atto nel
periodo aprile/maggio 2015 vendendo a diversi acquirenti locali un quantitativo
complessivo di 424 grammi di eroina, ciò che ribadiva anche dinanzi al PP.
Il GPC con decisione del 7 maggio 2015 ordinava la carcerazione
preventiva di IM 1 fino al 3 luglio 2015 (cfr. AI 18, decisione Gpc), giorno in
cui veniva posto dal PP in regime di anticipata esecuzione della pena, motivo
per cui è comparso al dibattimento in stato di detenzione (cfr. decisione PP
del 7 maggio 2015, AI 18).
4. Con atto d’accusa del 27
luglio 2015, il Procuratore pubblico ha imputato ad IM 1 il reato di infrazione
aggravata alla Legge Federale sugli stupefacenti per avere nel periodo fine
gennaio 2015-05.05.2015 a __________ ed altre località del Ticino, alienato per
conto di tale __________, a diversi consumatori locali, un quantitativo
complessivo di 454 grammi di eroina, sostanza da lui stesso confezionata per la
maggior parte in sacchetti da 5 grammi l’uno e venduti al prezzo di fr. 250.- /
fr. 300.- ciascuno, nonché per aver detenuto ulteriori 308.91 grammi netti di
eroina, sostanza avente un grado di purezza variante dal 27,1% al 29.9% ed
ugualmente destinata alla vendita, sequestrata dalla Polizia cantonale il
giorno del fermo; nonché del reato di riciclaggio di denaro per aver compiuto
atti suscettibili di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o
la confisca di valori patrimoniali che sapeva essere provento della sua
attività di spaccio di eroina incaricando terzi del trasferimento in __________
tramite apposite agenzie, di un importo di denaro complessivo pari a fr.
7'079.-.
Va segnalato che al dibattimento la Pubblica accusa ha ridotto la
somma riciclata a fr. 5'950.- (cfr. verbale del dibattimento).
5. L’imputato, come risulta
dall’esame tossicologico che ha dato esito negativo, non risulta essere
consumatore di sostanze stupefacenti così come del resto da lui dichiarato
(cfr. risultato esame tossicologico, AI 45 all. 20).
La sostanza stupefacente sequestrata è risultata avere un peso
netto pari a 308.91 grammi. L’analisi della stessa ha evidenziato un grado di
purezza variante dal 27.1% al 29.9% (cfr. AI 45 all. 24).
6. IM 1 che, come accennato,
sin dal primo verbale ha iniziato subito a raccontare i fatti che lo vedevano
coinvolto, spiegava di essere venuto in Svizzera alla ricerca di un lavoro che
non aveva trovato. Dopo due o tre giorni aveva deciso di contattare questo “__________”
per chiedere di lavorare per lui. Ammetteva che era “da subito consapevole
che lui fosse una persona attiva nel traffico di sostanze stupefacenti.
Purtroppo per la disperazione ho optato per questo genere di lavoro”.
Conosceva questa persona solo con il nome di “__________” che sapeva abitare a __________
ma di cui preferiva non parlare nel timore per la sua incolumità e quella dei
suoi cari, scusandosi di questo con gli inquirenti.
Due o tre giorni dopo il suo arrivo in Svizzera, aveva incontrato
alla stazione ferroviaria di __________ una persona che era già presente in
Ticino e che lavorava per conto di “__________” che gli aveva consegnato circa
150.- Euro siccome era rimasto senza soldi. Nei giorni seguenti aveva girato
con questo ragazzo per “conoscere i posti e i luoghi di incontro con gli
acquirenti”. Alla fine della settimana questo ragazzo era rientrato in __________
e lui aveva preso a tutti gli effetti il suo posto. Il luogo in cui aveva
nascosto l’eroina lo aveva trovato lui ma precisava che era stato “__________”
a dirgli che nei pressi di quel bosco c’era un percorso vita dove avrebbe
potuto occultare la sostanza stupefacente, ciò che lui aveva fatto. “__________”
era sempre al corrente di dove teneva il principale quantitativo di eroina di
modo che se gli fosse successo qualcosa, avrebbe potuto recuperarla per cui lui
lo aveva sempre informato.
L’imputato ammetteva di “avere iniziato a spacciare/trafficare
eroina per conto di “__________” dal giorno 17 o 18 aprile 2015 fino ad oggi”
vendendo al giorno una media di 5 buste da 5 grammi lordi di eroina l’una
mentre in una sola circostanza aveva venduto ad una donna un complessivo di 8 buste
di eroina. Riconosceva pertanto di aver venduto fino al giorno dell’arresto un
complessivo di “almeno 425 grammi di eroina” (verbale 05.05.2015 pag.
5-6).
Fatti
I soldi che riceveva dagli acquirenti li spediva il giorno stesso
o il seguente tramite agenzie quali __________ e simili, stimando di aver
spedito non più di fr. 10'000.- tramite terze persone “organizzate da “__________”
che gli dava - tramite sms - il nome dei destinatari dei soldi che lui
consegnava poi alle persone di volta in volta incaricate della spedizione del
denaro. Precisava che __________ aveva disposto, per evitare problemi, invii di
denaro, non superiori a fr. 1'000.-.
Riferiva che nel periodo in cui si era insediato a __________,
aveva ricevuto per il tramite di “__________” almeno 3 rifornimenti di eroina
l’ultimo dei quali il giorno prima dell’arresto, consegna che era avvenuta su
via __________, nei pressi del luogo in cui era stato fermato.
Spiegava che “gli acquirenti non contattavano me, ma
direttamente “__________”. Era lui che mi diceva dove e a che ora andare per
incontrarli, quanto dare e rispettivamente incassare i soldi”.
Era sempre “__________” ad organizzare gli incontri per la
fornitura dell’eroina; lui pagava la fornitura di eroina a colui che gliela
consegnava con il guadagno delle vendite precedenti. La prima volta aveva
ricevuto l’eroina senza dover pagare nulla e si trattava di 225/230 grammi di
eroina; quando l’aveva finita, aveva ricevuto un altro rifornimento di 200
grammi che aveva personalmente pagato fr. 7'000.-; l’ultimo rifornimento
l’aveva ricevuto il giorno prima del suo arresto. In questa occasione “__________”
gli aveva comunicato telefonicamente di consegnare al fornitore tutti i soldi
che aveva e che ammontavano a fr. 10'000.-, ciò che aveva fatto. Quando
riceveva l’eroina si occupava di confezionarla in singole buste da 5 grammi
l’una pronte per la vendita, in poche occasioni in buste da 2,5 grammi. Insieme
all’eroina gli veniva fornita la sostanza da taglio; “__________” gli aveva
indicato il quantitativo di sostanza da taglio che avrebbe potuto aggiungere
all’eroina che gli consegnava indicandogli che a 100 grammi di eroina poteva
mischiare 30/50 grammi di sostanza da taglio.
In merito al suo compenso spiegava che “__________” gli aveva
detto che i soldi che riceveva dagli acquirenti poteva utilizzarli per vivere,
nella misura di Fr. 50/70.- al giorno e che quando sarebbe “tornato in __________,
dopo circa un mese, “__________mi avrebbe dato circa CHF 2800 di moneta __________
()” (verbale PP 06.05.2015). La restante parte dei soldi l’aveva sempre
spedita a “__________” tramite le agenzie di invii di denaro facendo sempre
capo a terze persone che gli venivano indicate da “__________” e alle quali
consegnava ½ grammo di eroina per ogni invio. La sua intenzione era di
guadagnare qualche soldo per tornare prima a casa e poi andare a __________;
era d’accordo con “__________” che dopo un mese sarebbe rientrato in __________.
Dichiarava che non era sua intenzione “di proseguire oltre con la vendita di
eroina. Volevo guadagnare il necessario per aiutare la famiglia, soprattutto
due mie sorelle che fanno l’università, e quindi pure cercare fortuna a __________”.
Dopo la sua partenza, in Ticino sarebbe arrivato qualcun altro a
vendere eroina per conto di “__________”.
IM 1 confrontato con la documentazione fotografica delle persone
che gli inquirenti avevano identificato attraverso la censura dell’utenza n.
0779766172 in suo uso, riconosceva la maggior parte delle persone ritratte come
le quelle con le quali aveva avuto a che fare procurando loro l’eroina. Faceva
pertanto i loro nomi e indicava i grammi di eroina venduti a ciascuna,
giungendo ad un quantitativo complessivo di 422 grammi mentre che i restanti 3
grammi erano offerte in cambio dell’ospitalità ricevuta oppure in cambio dei
favori fatti dalle persone per la spedizione di denaro.
Nel prosieguo dell’inchiesta IM 1 chiariva di essere venuto a __________
già prima del mese di aprile 2015 per cercare lavoro, circostanze in cui aveva
soggiornato con un suo compaesano, __________ di __________ ciò che veniva
riscontrato dagli accertamenti degli inquirenti segnatamente attraverso le
notifiche d’albergo che lo collocavano a __________ presso __________ nelle
date del 26.01.2015 / 09.02.2015 /04.03.2015 / 09.04.2015 e 21.04.2015.
L’imputato ammetteva quindi che il primo contatto con l’eroina era da
anticipare rispetto a quanto da lui dichiarato e da collocare verso la fine di
gennaio 2015/inizio febbraio 2015. Il suo compaesano con il quale era giunto in
Svizzera alla ricerca di un lavoro e con il quale dormiva presso __________,
già trafficava e lo aveva introdotto nel mondo legato all’eroina fornendogli il
contatto con __________ in quanto faceva quello che poi aveva fatto lui e cioè
“vendeva l’eroina per conto di “__________”.
Pertanto nel periodo fine gennaio/inizio febbraio 2015 al 10 marzo
2015 - giorno del suo compleanno in cui era rientrato in __________ - aveva
venduto di tanto in tanto qualche busta dose ricevuta da questo compaesano - al
quale consegnava il denaro della vendita - , quantificando un totale di circa
30 grammi di eroina venduta. Quando successivamente era rientrato in Svizzera
nel mese di aprile 2015, aveva lavorato da solo e aveva ricevuto da “__________”
il primo quantitativo di eroina a credito cui erano seguiti gli altri due
rifornimenti.
L’imputato ammetteva pertanto di aver venduto, nel periodo fine
gennaio al giorno dell’arresto, complessivi 454 grammi di eroina.
Al dibattimento IM 1 ha riconosciuto, come già fatto in corso
d’inchiesta, tutti i fatti indicati nell’atto d’accusa. Ha aggiunto di essersi
messo a spacciare eroina perché “mi trovavo in un periodo finanziario
difficile e volevo aiutare le mie sorelle. Sono partito per cercare un lavoro
normale ma non è stato possibile trovarne uno e quindi tramite un mio
conoscente, che già spacciava qui per conto di __________, mi sono messo
anch’io a spacciare. Spacciavo sacchetti da 5 grammi di eroina l’uno”.
7. Giusta l’art. 19 cpv. 1
lettere c) e d) LStup è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una
pena pecuniaria chi, senza essere autorizzato, aliena o detiene degli
stupefacenti, ritenuto che, conformemente all’art. 19 cpv. 2 lett. a) LStup,
l’autore è punito con una pena detentiva non inferiore a un anno a cui può
essere cumulata una pena pecuniaria se sa o deve presumere che l’infrazione può
mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone.
In merito a questa aggravante si ricorda come la stessa, che riprende
sostanzialmente anche se con una diversa formulazione quella di cui all’art. 19
n. 2 lett. a) LStup in vigore sino al 30.6.2011, è oggettivamente adempiuta a
partire da un quantitativo complessivo (DTF 114 IV 164, 112 IV 109 e 108 IV 63)
di almeno 12 gr. puri di eroina (ALBRECHT, Kommentar zum schweizerischen
Strafrecht, Sonderband Betäubungsmittelstrafrecht, Stämpfli+Cie AG, Berna 1995,
art. 19 n. 150 segg. e n. 161, CORBOZ, Les infractions en droit suisse,
Staempfli Editions SA, Berna 2010, art. 19 LStup n. 74 segg. e 109 IV 143)
mentre che per quanto riguarda l’aspetto soggettivo del reato, ritenuto come il
dolo eventuale (art. 12 cpv. 2 seconda frase CP) sia comunque sufficiente, è
necessario che l’autore sappia o perlomeno accetti che l’infrazione da lui
commessa possa, direttamente o indirettamente, mettere in pericolo la salute di
molte persone (DTF 111 IV 31) ed affinché ciò si realizzi basta che egli sia
cosciente del quantitativo e del tipo di droga trafficato, poiché, sia egli
consumatore o meno, le nefaste conseguenze dell’uso di una droga pesante sono
ormai realtà di comune conoscenza (ALBRECHT, op. cit., art. 19 n. 175 segg. e CORBOZ,
op. cit., art. 19 LStup n. 91).
8. In concreto pertanto,
richiamate le risultanze oggettive riguardo al rinvenimento dell’eroina trovata
sulla sua persona e di quella sequestrata nel bosco, per un quantitativo
complessivo di 308.91 grammi netti con un grado di purezza variante tra il
27.1% ed il 29.9%, preso atto delle ammissioni dell’accusato in merito
all’eroina spacciata ai diversi consumatori locali ed alle rispettive
dichiarazioni degli acquirenti che sono stati interrogati e richiamati inoltre i
riscontri costituiti dalle censure telefoniche e dal rinvenimento del DNA
sull’involucro contenente l’eroina nascosta nel bosco (AI 37), non vi è alcun
dubbio nel riconoscimento a carico dell’imputato della realizzazione del reato
di infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti, di cui ha
pacificamente adempiuto i presupposti oggettivi e soggettivi previsti dalla
legge.
Non occorre spendere molte parole per ritenere realizzata la
fattispecie di riciclaggio di denaro per l’invio del provento dell’attività
criminale di spaccio messa in atto, all’estero per l’importo di fr. 5'950.-
come a modifica della Pubblica accusa.
La Corte ha di conseguenza confermato i punti 1 e 2 dell’AA.
9. Passando alla
commisurazione della pena, la Corte ha considerato che l’imputato ha iniziato
ad ammettere i fatti sin dal primo verbale di interrogatorio dove si è anche
subito dichiarato pentito e scusato con le Autorità. I fatti da lui commessi
sono indubbiamente oggettivamente gravi; si tratta infatti di un quantitativo
importante di eroina spacciato in un breve lasso di tempo ciò che denota
l’intensità dell’attività criminale cui IM 1 si era dedicato provvedendo non
solo allo spaccio ma anche all’invio del provento illecito all’estero, seguendo
le indicazioni del mandante. L’imputato non è consumatore di sostanze
stupefacenti ma ha agito, come da lui stesso dichiarato, a scopo di lucro anche
se la Corte ha tenuto conto della precarietà del contesto sociale da cui
proviene e della sua giovane età. La Corte è consapevole che si tratta di
un’organizzazione criminale che gestisce l’arrivo e lo spaccio sul nostro
territorio dell’eroina dove la testa dell’organizzazione è al sicuro fuori dal
nostro territorio e che i soggetti come l’imputato, che hanno un ruolo
interscambiabile, vengono usati sfruttando l’insicurezza della loro situazione
economica. Ciò comunque non toglie che IM 1 con troppa, sconcertante, facilità
si è messo a disposizione di questa organizzazione criminale commettendo dei
fatti indubbiamente, oggettivamente gravi i cui effetti sono stati per così
dire mitigati grazie alla sua spontanea ed immediata collaborazione dal momento
che oltre ad ammettere sin dall’inizio i fatti, ha permesso di procedere al
sequestro del quantitativo di eroina nascosta nel bosco consentendo tra
l’altro, in tal modo che non finisse sul mercato.
Pertanto tutto ciò considerato e tenuto conto del concorso dei
reati, del carcere preventivo sofferto e della sua condizione personale, la
Corte ha ritenuto adeguata alla colpa dell’imputato la pena di 2 anni e mezzo
di pena detentiva che in assenza di una prognosi sfavorevole e dell’ampia
collaborazione fornita, viene posta al beneficio della sospensione condizionale
per 24 mesi mentre che per sei mesi, è da espiare. Il periodo di prova è
fissato in due anni.
10. La Corte ha disposto la
confisca degli oggetti in sequestro come pure dell’importo di fr. 950.80,
provento dell’attività di spaccio dell’imputato (art. 70 cpv. 1 CP).
La Corte ha ordinato inoltre la confisca e la distruzione
dell’eroina e della sostanza da taglio in sequestro (art. 69 CP).
11. Visto l’esito del
procedimento, la tassa di giustizia di fr. 1’000.-- e le spese procedurali sono
poste a carico del condannato, ad eccezione delle spese per la difesa
d’ufficio, che sono a carico dello Stato, con la riserva di cui all’art. 135
cpv. 4 CPP (art. 426 cpv. 1 CPP).
Le note professionali dell’avv. DUF 1 sono state approvate così
come esposte, ad eccezione dell’onorario esposto per la lettura degli atti, che
appare eccessivo e dal quale sono quindi state dedotte due ore. Non può inoltre
essere riconosciuta l’IVA, in base alla vigente giurisprudenza della CRP (cfr.
decisione del 14.04.2014, inc. 60.2013.440). In conclusione, vengono quindi
riconosciuti fr. 7’466.40 di onorario e fr. 247.-- di spese.
Visti gli art. 12, 40, 43, 44, 47, 49, 51, 69, 70, 305bis CP;
19 cpv. 1 e 2 LStup;
135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle
spese;
dichiara e pronuncia:
IM 1
1. è autore colpevole di:
1.1. infrazione aggravata alla
LF sugli stupefacenti
siccome riferita ad un quantitativo di eroina che sapeva o doveva
presumere poter mettere in pericolo, direttamente o indirettamente, la salute
di molte persone,
per avere,
senza essere autorizzato,
nel periodo fine gennaio 2015 - 5 maggio 2015,
a __________ ed in altre località del Canton Ticino,
1.1.1. alienato 454 grammi di eroina
(con grado di purezza indeterminato) a consumatori della zona;
1.1.2. detenuto 308.91 grammi di
eroina (con grado di purezza variante tra 27.1% e 29.9%) destinati alla vendita
e sequestrati dalla Polizia;
1.2. riciclaggio di denaro
per avere,
fine gennaio 2015 - 5 maggio 2015, a __________,
compiuto atti suscettibili di vanificare l’accertamento
dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo che
provenivano da un crimine, segnatamente per aver consegnato a terzi denaro
proveniente dalla sua attività di spaccio da trasferire in __________, tramite
apposite agenzie, per un importo complessivo di fr. 5'950.--,
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei
considerandi.
Considerandi
2.
Di conseguenza,
IM 1 è condannato alla pena detentiva di 2 (due) anni
e 6 (sei) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto.
3.
L’esecuzione della
pena detentiva è sospesa in ragione di 2 (due) anni, con un periodo di prova di
2.
(due) anni. Per il resto è da espiare.
4.
Deduzion fatta della tassa
di giustizia e delle spese procedurali, è ordinata la confisca di fr. 950.80.
5.
È ordinata la confisca e la
distruzione di 308.91 grammi netti di eroina e 31.93 grammi di sostanza da
taglio.
6.
È ordinata la confisca
degli oggetti in sequestro ed elencati nell’atto d’accusa.
7.
La tassa di giustizia di
fr. 1'000.-- e le spese procedurali sono a carico del condannato.
8.
Le spese per la difesa
d’ufficio sono sostenute dallo Stato.
8.1
Le note professionali
27.07
, 26.08.2015 e 10 settembre 2015 dell’avv. DUF 1 sono approvate per:
onorario fr. 7'466.40
spese fr. 247.00
totale fr. 7'713.40
8.2
Il condannato è tenuto a
rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 7'713.40 non appena
le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
9.
Questo giudizio può essere
impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale.
L’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise criminali, per
iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione
della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e
di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.
Intimazione a: -
Comunicazione a: -
Per la Corte delle assise
criminali
La Presidente La
vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 1’000.--
Inchiesta preliminare fr. 13’921.70
Altri disborsi (postali, tel.,
ecc.) fr. 136.50
fr. 15’058.20
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