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Decisione

72.2015.12

Ripetuto furto aggravato (banda e mestiere) presso distributori di benzina situati sulla zona di confine, commesso tramite "spaccata" della vetrina mediante autovettura, per un valore di refurtiva tot

18 marzo 2015Italiano38 min

Source ti.ch

Fatti

i singoli membri erano interscambiabili, tranne per quanto riguarda l’imputata IM

1, la quale, rivestendo il ruolo di capo, è sempre stata presente. La sede

operativa si trovava presso il campo nomadi o presso l’abitazione della IM 1,

dalla quale gli imputati partivano per recarsi in Svizzera a commettere i

furti. Per quanto attiene al reato principale di furto, l’accusa spiega le

nozioni dell’aggravante della banda e del mestiere ed espone i motivi per i

quali tali nozioni si applicano alla presente fattispecie. Quo all’aggravante

della banda, la PP pone l’accento sul fatto che siamo in presenza di un modus

operandi ripetuto, vi era una specifica intesa su come perpetrare i furti, ci

si organizzava su chi prendeva parte tramite incontri ed sms, inizialmente,

assieme alla IM 1, vie era __________ a fungere da organizzatore, i viaggi e

le mete da colpire erano perlopiù distributori di benzina, gli imputati

utilizzavano auto che essi stessi avevano rubato in Italia o di cui coprivano

le targhe, la refurtiva veniva portata presso la casa della IM 1. Ribadisce che

il modus operandi era sempre il medesimo, ovvero quello della “spaccata” della

vetrina con l’automobile, dopodiché si rientrava in Italia passando sempre dal

medesimo valico incustodito e si portava la refurtiva presso l’abitazione della

IM 1. Per quanto attiene all’aggravante del mestiere, l’accusa sottolinea che

gli imputati non avevano un’attività lavorativa ed hanno agito ognuno per

provvedere al proprio sostentamento, hanno agito nell’intento di garantirsi

redditi regolari e non indifferenti. A mente dell’accusa il movente è assodato,

tutti e tre hanno ammesso di avere avuto bisogno di soldi. La PP precisa che la circostanza del fermo degli altri correi non ha intimorito gli imputati, i

quali avrebbero continuato a perpetrare furti se non fossero stati fermati

dalla Polizia. Per quanto attiene alle pretese degli accusatori privati, a

mente dell’accusa il valore della refurtiva è comprovato e non è contestato

dagli imputati.

La PP, dopo avere passato in rassegna gli episodi imputati a IM 3,

considerato che la stessa è rea confessa e non ha precedenti in Svizzera,

chiede una pena detentiva di 14 mesi e non si oppone alla concessione della

sospensione condizionale con un periodo di prova di 3 anni.

Dopo avere ripercorso i fatti imputati a IM 2, anch’egli reo

confesso, l’accusa sottolinea che lo stesso è recidivo specifico, le sue

dichiarazioni in merito ai precedenti penali in __________ sono state

confermate dall’Interpol __________, egli è stato scarcerato per l’ultima volta

nell’ottobre del 2014 proprio in seguito ad un furto di sigarette in Italia. A

mente dell’accusa l’agire di IM 2 denota particolare intensità e

determinazione, egli non ha imparato la lezione dai suoi precedenti e neppure

la lunga esperienza carceraria in __________ gli è servita da monito, ha fatto

dell’arte di rubare la sua esistenza. Tutto ciò considerato, ritenuto che a suo

favore può essere considerata unicamente la collaborazione e che non sono

riscontrabili circostanze particolarmente favorevoli, l’accusa chiede per IM 2

una pena detentiva di 18 mesi interamente da scontare.

La PP passa quindi in rassegna gli episodi imputati a IM 1, sottolineando

come la sua posizione sia la più gravosa, visto il ruolo di primo ordine che

ricopriva all’interno del gruppo ed il maggior numero di furti a cui ha

partecipato.

Per quanto attiene in particolare all’imputazione di complicità in

furto di cui al punto A 1.2. dell’AA, rileva che le indagini hanno dimostrato

come la IM 1 abbia aiutato il suo ex compagno __________ a compiere un furto

nel nostro Cantone. A mente dell’accusa non possono essere ritenute credibili

le affermazioni dell’imputata, secondo cui non sarebbe stata consapevole del

fatto che la sua autovettura sarebbe stata utilizzata per fare un furto.

L’imputata, infatti, sapeva bene come si manteneva __________ e qual era la sua

attività illegale, quella sera lui le aveva chiesto di prestarle l’auto per

accompagnare i ragazzi. Vi è poi che nell’immediatezza del furto, quella stessa

mattina, verso le ore 05:00, __________ si è recato proprio a casa della IM 1

per ricettare la refurtiva ed è quindi poco credibile che lei non sapesse che

si era recato a fare un furto. È invece altamente probabile che la IM 1 lo

stesse proprio aspettando in attesa della refurtiva da ricettare, cosa che poi

ha effettivamente fatto, fotografando la merce ed inviando sms ai propri

conoscenti per cercare di vendere la merce rubata. A mente dell’accusa non vi è

quindi dubbio sul fatto che IM 1 avesse bene in chiaro o potesse perlomeno

immaginarsi che l’auto sarebbe servita per perpetrare il furto con il modus

operandi della “spaccata” da lei ben conosciuto. L’accusa pone l’accento sul

fatto che il ruolo svolto da IM 1 era un ruolo da dirigente, di capo, funzione

che lei non ammette, ma che risulta dagli atti, ed in particolare dalle

dichiarazioni dei correi, asserzioni rese quando gli stessi non avevano la

possibilità di colludere, trovandosi in carcerazione preventiva. La PP dà parziale lettura delle dichiarazioni rese dai correi della IM 1 in merito al ruolo ricoperto dalla stessa in seno alla banda. Cita poi i molteplici sms, allegati

al VI PG del 21.01.2015, dai quali è ben comprensibile il suo ruolo di primo

piano nella banda e si evince che era lei ad occuparsi di rivendere la

refurtiva, non esitando a coinvolgere pure i suoi famigliari. L’imputata non ha

dato nessuna prova dell’esistenza del fantomatico contrabbandiere di sigarette,

tale __________, motivo per cui le sue giustificazioni non sono credibili e non

fanno che minare la sua credibilità in genere. Ad ulteriore comprova del fatto

che era IM 1 la referente per i furti commessi in Svizzera, concorre poi il

fatto che __________, il compagno di IM 3, non appena ha visto la possibilità

di rubare delle autovetture a _________, ha immediatamente contattato la IM 1.

Per quanto attiene alla pena, l’accusa considera che IM 1 non ha precedenti

iscritti a casellario giudiziale italiano, ma in Italia sono pendenti due

procedimenti per furto d’auto per rapina, le sue asserzioni secondo cui avrebbe

iniziato a commettere furti perché coinvolta da __________ non sono quindi

credibili, siccome al momento della rapina non lo conosceva ancora. Infine, ciò

che rende ancora più grave la valutazione della sua colpa e denota la sua

particolare ostinazione, è il fatto che abbia deciso di recarsi in Svizzera a

commettere reati nonostante il suo stato di avanzata gravidanza, senza minimamente

preoccuparsi della bambina che porta in grembo e nemmeno della figlia

adolescente che lasciava a casa da sola durante la notte. Della sua condizione

non solo non si è preoccupata, ma è convinzione dell’accusa che della stessa ne

abbia addirittura un po’ approfittato, pensando che, in caso di fermo, non si

sarebbe proceduto ad un arresto nei suoi confronti, come avverrebbe in Italia.

L’accusa, ritenuto come non vi siano attenuanti specifiche ed all’imputata

possa essere unicamente riconosciuta una sorta di collaborazione, conclude

chiedendo per IM 1 una pena detentiva di 20 mesi, da porre al beneficio della

sospensione condizionale parziale, di cui la parte da espiare almeno di 6 mesi

ed un periodo di prova di almeno 3 anni;

- l’avv. DUF 1,

difensore dell’imputata IM 1, il quale formula e motiva le seguenti

conclusioni: in entrata pone l’accento sulla situazione disperata in cui si

trovano le persone oggi a giudizio, sottolineando che non si tratta di persone

che entrano nelle nostre case minacciando la nostra intimità commettendo delle

rapine, e chiede quindi alla Corte di non renderle capro espiatorio per quanto

accaduto nell’ultimo periodo nel nostro Cantone.

Per quanto attiene al punto A 1 dell’AA, IM 1 ha ammesso tutte le spaccate. In merito al punto A 1.2. dell’AA, la difesa chiede che venga

stralciato, siccome IM 1, nonostante si sia poi occupata in parte della

ricettazione della refurtiva, non poteva sapere di prestare al suo ex compagno

una vettura che sarebbe stata usata per spaccare la vetrata di un negozio, si

trattava infatti di una Lancia Y, non di un fuoristrada. Di conseguenza, a

mente della difesa, vanno stralciati pure i punti A 2.2. e 3.2. dell’AA. Chiede

inoltre lo stralcio del punto A 1.8. dell’AA (tentativo di furto), spiegando la

nozione di tentativo ed esponendo i motivi per i quali tale nozione non si

applica alla presente fattispecie. Pone l’accento sul fatto che la sera del

loro arresto gli imputati non sono stati colti in flagranza di reato, bensì ci

si trovava ancora in fase preparatoria, e considera che ai sensi dell’art.

260bis CP gli atti preparatori al furto non sono punibili.

Per quanto attiene al reato di furto d’uso di cui al punto A 5.

dell’AA, la difesa considera che, come si evince dalla rogatoria della Polizia ____

concernente le vetture oggetto dei fatti, gli imputati sono stati chiamati in

causa, in Italia, per furto aggravato, e non per furto d’uso.

La difesa pone l’accento sul fatto che l’arringa dell’accusa

richiama, per dimostrare il ruolo della IM 1 all’interno della banda, le

deposizioni di __________, il quale non è stato sentito in contradditorio,

motivo per cui le sue dichiarazioni andrebbero comunque relativizzate. Richiama

inoltre la rapina che sarebbe avvenuta a __________, contestata dall’imputata e

per la quale nulla attesta la sua partecipazione. La difesa ritiene

inverosimile il ruolo di capa della IM 1, sottolineando come le comunità __________

siano delle comunità chiuse, patriarcali, nelle quali esiste un forte legame

famigliare interconnesso; la IM 1 non fa parte della comunità __________ e

neppure conosce la lingua. Inoltre, la stampa _____ ha chiaramente indicato i

capi banda, uno dei quali era __________, compagno della IM 3, la quale è

entrata in scena proprio quando lo stesso è stato arrestato. È vero che la IM 1 ha avuto una relazione con __________, il quale era forse un luogotenente, ma non un capo. Se a

capo della banda di __________ vi fosse stata una cittadina __________, la

stampa __________ vi sarebbe andata a nozze ed avrebbe certamente sottolineato

questa circostanza. La difesa ribadisce poi che il giorno dell’arresto la IM 1

era seduta sul sedile posteriore, schiacciata, posizione che non si addice

certamente ad un capo, tanto meno in avanzato stato di gravidanza. A mente

della difesa IM 1 era una sorta di pedina all’interno della banda, ma non può

essere considerata un capo in seno a questa comunità straniera.

Per quanto attiene alla pena, il difensore pone l’accento sul

fatto che la situazione della signora IM 1 era disgraziata, ricordando che la

stessa convive con il marito, con il quale si sta separando, ha con lui una

figlia di 15 anni, rimane incinta da un uomo con cui ha una relazione poi

conclusasi ed inizia in seguito una relazione con questo __________. Sottolinea

che bisogna tenere conto del grande attaccamento che IM 1 ha con la figlia 15enne. In merito alla prognosi considera come la stessa non possa essere

considerata negativa, siccome IM 1 deve per forza avere i propri piani per il

futuro, sia come neomamma che come mamma di una ragazza adolescente, non può

essere considerata pericolosa di recidiva. Bisogna inoltre tenere conto del

buon comportamento tenuto dall’imputata in carcere. Tutto ciò considerato, la

difesa conclude rimettendosi al giudizio della Corte per quanto riguarda la

commiserazione della pena, chiedendo che la stessa venga posta al beneficio

della sospensione condizionale;

- l’avv. DUF 2,

difensore dell’imputato IM 2, la quale formula e motiva le seguenti

conclusioni: in entrata sottolinea la situazione disperata nella quale si

trovava l’imputato e le difficoltà riscontrate nel trovare un lavoro in un

paese in cui di lavoro non ce n’è. Sottolinea che IM 2, nonostante non li abbia

ammessi sin dall’inizio, non contesta i fatti di cui all’AA ed ha collaborato

con gli inquirenti. Per quanto riguarda il tentativo di furto, si rimette al

giudizio della Corte. Conclude chiedendo in via principale la sospensione

condizionale della pena per un periodo di prova di 3 anni, ritenuto che le

condizioni di cui all’art. 42 cpv. 2 CP sono adempiute, ed in via subordinata

una riduzione della pena proposta dall’accusa da espiare;

- l’avv. DUF 3,

difensore dell’imputata IM 3, il quale formula e motiva le seguenti

conclusioni: pone l’accento sul fatto che, nonostante la sua assistita abbia

agito in correità con gli altri due imputati, il suo ruolo è stato certamente

marginale. Il suo guadagno è stato di soli 200.00 Euro per entrambi i furti,

una cifra abbastanza modesta, considerato l’ammontare del valore di refurtiva

dei due furti. IM 3 non sapeva nulla di come e a chi venisse venduta la

refurtiva, non è mai stata coinvolta nella ricettazione della merce, la quale

veniva sempre portata a casa della IM 1.

La difesa contesta l’aggravante del mestiere, citando i parametri

della sentenza del Tribunale penale federale del 28.06.2012.

Riallacciandosi a quanto rilevato dall’avv. DUF 3, contesta

inoltre l’imputazione di tentativo di furto di cui al punto C 1.3. dell’AA,

considerato che l’intenzione di commettere un reato non è sufficiente per il

tentativo e che secondo la giurisprudenza non si può parlare di tentativo, se

non quando è stato commesso il passo decisivo, dal quale non vi è di regola

ritorno.

Per quanto attiene alla commisurazione della pena, sottolinea la

totale ingenuità dell’imputata, la quale ha agito in stato di grave angustia,

avendo bisogno di soldi per far operare la bambina di pochi mesi, nata con una

malformazione al piede. Tenuto conto della giovane età, della situazione

famigliare e personale disastrata, dell’incensuratezza, della coerenza delle

dichiarazioni e della totale ammissione dei fatti, la difesa conclude chiedendo

una pena detentiva che non superi i 10 mesi da sospendere condizionalmente.

Invocato il principio in dubio pro reo, chiede inoltre l’assoluzione

dall’imputazione di tentato furto;

- il Procuratore Pubblico

in replica, in merito all’imputazione di tentato furto sottolinea che è giusto

dire che gli imputati non hanno portato a termine il loro intento criminoso, ma

erano entrati in Svizzera proprio con l’intento di fare un furto, come hanno

tutti ammesso. L’esecuzione è cominciata nel momento in cui il quintetto ha

acceduto al piazzale del ACPR 4 andando a guardare nella vetrina se vi era

della merce, violando in questo modo il domicilio della ACPR 4. Nel caso

concreto la successiva desistenza non comporta in diritto l’impunità, siccome

gli imputati non hanno desistito spontaneamente ai sensi dell’art. 23 cpv. 1

CP, ma hanno rinunciato unicamente perché si sono accorti che all’interno del

negozio vi era poca merce;

- l’avv. DUF 3,

difensore dell’imputata IM 3, in duplica, rileva che il tentativo vi sarebbe se

il quintetto avesse iniziato a spaccare la vetrina, cosa che però non è

avvenuta. Sulla base degli art. 22 e 260bis CP si dissocia quindi dalla

posizione dell’accusa;

- l’avv. DUF 1,

difensore dell’imputata IM 1, in duplica, sottolinea che l’intenzione di venire

in Svizzera è stata ammessa dagli imputati, i quali però non avevano ancora un

obiettivo, il furgone era ancora a __________, dove avrebbero dovuto comunque

ancora recarsi a prenderlo. Considerato che si trattava quindi ancora di una

fase preparatoria, non punibile ai sensi dell’art. 260bis CP, ribadisce la

richiesta di stralcio.

Preso atto che le

parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della

sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art. 12, 40, 42, 44,

47, 49, 51, 69, 139 cifra 2 e cifra 3 cpv. 1, 144 cpv. 1, 186 CP;

94 cpv. 1 lett. b, 95 cpv. 1 lett. a) e b) LCStr;

82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

1. IM 1 è autrice colpevole

di:

1.1. ripetuto furto aggravato,

consumato e tentato

siccome commesso in banda e per mestiere,

per avere,

nel periodo 14.10.2014 – 11.12.2014, in otto occasioni,

nel __________,

per procacciare a sé e ad altri un indebito profitto e al fine di

appropriarsene,

agendo in correità con terzi ed in un caso in qualità di complice,

quale membro di una banda intesa a commettere furti con oggetto prevalentemente

negozi associati a distributori di benzina situati sulla zona di confine,

operando in modo professionale, sistematico, regolare e secondo un preciso

piano,

ripetutamente sottratto o tentato di sottrarre, ai danni della

società ACPR 2, ACPR 3, ACPR 4 e ACPR 5 e della ACPR 1, merce varia per un

valore di refurtiva complessivo di CHF 65'263.00;

1.2. ripetuto danneggiamento

per avere,

nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al punto 1.1. del

presente dispositivo,

agendo in correità con terzi ed in un caso in qualità di complice,

infrangendo le vetrine della ACPR 2, ACPR 3, ACPR 4 e ACPR 5 e

della ACPR 1, al fine di commettere i furti, causato danni per un valore

complessivo di CHF 26'440.00;

1.3. ripetuta violazione di

domicilio

per essersi,

nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al punto 1.1. del

presente dispositivo,

agendo in correità con terzi ed in un caso in qualità di complice,

indebitamente e contro la volontà degli aventi diritto, introdotta

all’interno dei negozi al fine di commettere i furti;

1.4. ripetuta guida senza

autorizzazione

per avere,

nel periodo 14.10.2014 – 11.12.2014,

in svariate località del __________,

ripetutamente condotto veicoli a motore nonostante fosse in revoca

della licenza di condurre;

1.5. ripetuto furto d’uso

per avere,

nel periodo 14.10.2014 – 11.12.2014,

nel __________,

condotto e circolato come passeggero sulle autovetture Skoda

Superb targata __________ e Mercedes Vito targata (__________, ben sapendo che

le stesse erano provento di furto commesso su territorio italiano;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

Considerandi

2.

IM 2 è autore colpevole di:

2.1

ripetuto furto aggravato,

consumato e tentato

siccome commesso in banda e per mestiere,

per avere,

nel periodo 14.10.2014 – 11.12.2014, in sette occasioni,

nel __________,

per procacciare a sé e ad altri un indebito profitto e al fine di

appropriarsene,

agendo in correità con terzi, quale membro di una banda intesa a

commettere furti con oggetto prevalentemente negozi associati a distributori di

benzina situati sulla zona di confine, operando in modo professionale,

sistematico, regolare e secondo un preciso piano,

ripetutamente sottratto o tentato di sottrarre, ai danni della

società ACPR 2, ACPR 3, ACPR 4 e ACPR 5 e ACPR 1, merce varia per un valore di

refurtiva complessivo di CHF 55'521.00;

2.2

ripetuto danneggiamento

per avere,

nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al punto 2.1. del

presente dispositivo,

agendo in correità con terzi,

infrangendo le vetrine della ACPR 2, ACPR 3, ACPR 4 e ACPR 5 e ACPR

1al fine di commettere i furti, causato danni per un valore complessivo di CHF

19'440.00;

2.3

ripetuta violazione di

domicilio

per essersi,

nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al punto 2.1. del

presente dispositivo,

agendo in correità con terzi,

indebitamente e contro la volontà degli aventi diritto, introdotto

all’interno dei negozi al fine di commettere i furti;

2.4

ripetuta guida senza

autorizzazione

per avere,

nel periodo 14.10.2014 – 11.12.2014,

in svariate località del __________,

ripetutamente condotto veicoli a motore nonostante fosse privo

della licenza di condurre;

2.5

ripetuto furto d’uso

per avere,

nel periodo 14.10.2014 – 11.12.2014,

nel __________,

condotto e circolato come passeggero sulle autovetture Skoda

Superb targata __________ e Mercedes Vito targata __________, ben sapendo che

le stesse erano provento di furto commesso su territorio italiano;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

3.

IM 3 è autrice colpevole

di:

3.1

ripetuto furto aggravato,

consumato e tentato

siccome commesso in banda e per mestiere,

per avere,

nel periodo 30.11.2014 – 11.12.2014, in tre occasioni,

nel __________,

per procacciare a sé e ad altri un indebito profitto e al fine di

appropriarsene,

agendo in correità con terzi, quale membro di una banda intesa a

commettere furti con oggetto prevalentemente negozi associati a distributori di

benzina situati sulla zona di confine, operando in modo professionale,

sistematico, regolare e secondo un preciso piano,

ripetutamente sottratto o tentato di sottrarre, ai danni della

società ACPR 4 e ACPR 5, merce varia per un valore di refurtiva complessivo di

CHF 29'433.00;

3.2

ripetuto danneggiamento

per avere,

nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al punto 3.1. del

presente dispositivo,

agendo in correità con terzi,

infrangendo le vetrine della ACPR 4 e ACPR 5 al fine di commettere

i furti, causato danni per un valore complessivo di CHF 5'619.00;

3.3

ripetuta violazione di

domicilio

per essersi,

nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al punto 3.1. del

presente dispositivo,

agendo in correità con terzi,

indebitamente e contro la volontà degli aventi diritto, introdotta

all’interno dei negozi al fine di commettere i furti;

3.4

ripetuto furto d’uso

per avere,

nel periodo 14.10.2014 – 11.12.2014,

nel __________,

circolato come passeggero sulle autovetture Skoda Superb targata __________

e Mercedes Vito targata __________, ben sapendo che le stesse erano provento di

furto commesso su territorio italiano;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

4.

Di conseguenza,

4.1

IM 1 è condannata

4.1.1

alla pena detentiva di 18

(diciotto) mesi,

da dedursi il carcere preventivo sofferto.

4.1.2

L’esecuzione della pena

detentiva è sospesa e alla condannata è impartito un periodo di prova di anni 2

(due).

4.2

IM 2 è condannato

4.2.1

alla pena detentiva di 16

(sedici) mesi,

da dedursi il carcere preventivo sofferto.

4.3

IM 3 è condannata

4.3.1

alla pena detentiva di 13

(tredici) mesi,

da dedursi il carcere preventivo sofferto.

4.3.2

L’esecuzione della pena

detentiva è sospesa e alla condannata è impartito un periodo di prova di anni 3

(tre).

5.

Gli accusatori privati sono

rinviati al competente foro civile.

6.

È ordinato il dissequestro

del cellulare marca Samsung S3 galaxy bianco e della carta SIM marca Wind in

favore di IM 1 così come del cellulare marca Nokia 945 e della carta SIM marca

Wind in favore di IM 3, previa cancellazione delle memorie, ad eccezione dei

dati personali senza pertinenza con il presente procedimento, operazioni i cui

costi dovranno essere anticipati dagli imputati;

Per il rimanente, è ordinata la confisca di quanto in sequestro.

7.

La tassa di giustizia di fr.

500.

- e le spese procedurali sono a carico dei condannati, in solido, con ripartizione

interna in misura di 1/3 ciascuno.

8.

Le

spese per la difesa d’ufficio di IM 1 sono sostenute dallo Stato.

8.1

La

nota professionale dell’avv. DUF 1 è approvata per fr. 8'812.40 comprensiva di

onorario e spese.

8.1.1

La condannata è tenuta a

rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 8'812.40 non appena

le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

8.2

Le

spese per la difesa d’ufficio di IM 2 sono sostenute dallo Stato.

8.2.1

La

nota professionale dell’avv. DUF 2 è approvata per fr. 5'784.- comprensiva di

onorario e spese.

8.2.2

Il condannato è tenuto a

rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 5'784.- non appena le

sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

8.3

Le

spese per la difesa d’ufficio di IM 3 sono sostenute dallo Stato.

8.3.1

La

nota professionale dell’avv. DUF 3 è approvata per fr. 8'080.50 comprensiva di

onorario e spese.

8.3.2

La condannata è tenuta a

rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 8'080.50 non appena

le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

Distinta spese: Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta

preliminare fr. 6'144.50

Traduzione fr. 39.60

Spese postali,tel.,affr. in

blocco fr. 297.10

fr. 6'981.20

============

Distinta spese a

carico di IM 1 (1/3)

Tassa di giustizia fr. 166.67

Inchiesta preliminare fr. 2'048.17

Traduzioni fr. 13.20

Spese postali,tel.,affr. in

blocco fr. 99.03

fr. 2'327.07

============

Distinta spese a

carico di IM 2 (1/3)

Tassa di giustizia fr. 166.67

Inchiesta preliminare fr. 2'048.17

Traduzioni fr. 13.20

Spese postali,tel.,affr. in

blocco fr. 99.03

fr. 2'327.07

============

Distinta spese a

carico di IM 3 (1/3)

Tassa di giustizia fr. 166.67

Inchiesta preliminare fr. 2'048.17

Traduzioni fr. 13.20

Spese postali,tel.,affr. in

blocco fr. 99.03

fr. 2'327.07

============

Per la Corte delle assise

correzionali

Il Presidente La

vicecancelliera