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Decisione

72.2015.121

Infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti (art. 19 cpv. 2 lett. a LStup), per aver detenuto e trasportato un quantitativo di 911,15 gr netti di cocaina

5 ottobre 2015Italiano36 min

Source ti.ch

Fatti

1 in rappresentanza del Ministero pubblico;

- l’imputato IM 1, assistito

dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1.

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:30 alle ore 15:40.

Evase le seguenti

questioni: Verbale del dibattimento

Le parti danno atto che,

in merito alla qualifica giuridica indicata nell’atto d’accusa, all’art.19

cpv.2 lett.a LStup va altresì aggiunto il cpv.1 lett. b e l’atto d’accusa è

precisato di conseguenza.

Sentiti: § il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, la

quale, dopo aver brevemente passato in rassegna le circostanze dell’arresto e i

fatti, conclude chiedendo l’accoglimento integrale dell’atto d’accusa e la

condanna dell’imputato alla pena detentiva di 3 anni e 8 mesi. Chiede infine la

confisca di quanto in sequestro, con distruzione dello stupefacente, senza

opporsi alla restituzione della somma di Lit. 50'000 e rimettendosi alla Corte

quo alla chiave d’albergo;

§ l’avv.

DUF 1, difensore dell’imputato, la quale, posta in risalto la figura e la

vita anteriore del suo assistito e ritenuto il suo ruolo minore nel trasporto

(mero corriere senza alcun potere decisionale né iniziativa autonoma) come pure

la sua grave dipendenza dal gioco – che è sua intenzione curare - e la piena

collaborazione prestata, conclude chiedendo una sensibile riduzione della pena

e, in via principale, che la condanna venga totalmente sospesa; in via

subordinata che sia sospesa almeno parzialmente. Non si oppone al dissequestro

della vettura.

Considerato, in

fatto ed in diritto

1.Vita

1.1. IM 1, nato a __________,

il _______, è cittadino __________, vive ad __________, sulla sua vita, in fase

d’inchiesta, in sintesi, ha riferito quanto segue (AI 33, da pag. 7). È

cresciuto in __________ fino all’età di 11 anni, quando a causa di problemi di

etilismo di suo padre, è stato dato in adozione ad una famiglia italiana, di

cui porta il cognome. __________ in __________, a __________, dopo un corso di

recupero estivo, ha iniziato la scuola media.

La situazione con la famiglia adottiva andava male tanto che

all’età di 16/17 anni è andato a vivere da solo ed ha iniziato a lavorare in

fabbrica. Poi, dal 2002 al 2004 ha fatto il saldatore a __________ fino a che

si è trasferito in __________ a __________ dove ha lavorato come giardiniere.

Un anno e mezzo dopo, è stato assunto, ancora come saldatore, presso la __________

a __________. Nel frattempo si è sposato.

Nel 2007 è tornato a vivere in __________, trasferendosi a __________.

Il ___________ sono nate due figlie gemelle (Dichiarazione di stato civile e

patrimoniale, AI. 1).

In __________, ha trovato lavoro come venditore di caffè per la __________

fino al 2010/2011. Nello stesso periodo si è separato dalla moglie per poi

divorziare nel 2013 (Verbale PP 9.06.2015, pag. 7, AI 33).

Dal 2013, fino all’arresto, ha lavorato, su partita Iva, come

rappresentante di forniture di gas ed energie elettriche per la __________, la __________

e __________, con un grado di occupazione al 70% e uno stipendio netto mensile di

Euro 1'500.-. A suo carico gravavano i contributi di sostentamento per le figlie

di Euro 600.- al mese e l’affitto di Euro 400.- (dichiarazione stato civile e

patrimoniale, all. AI 1).

Il __________ è nato il terzo figlio dalla sua attuale compagna

con cui conviveva, prima dell’arresto, a __________.

A suo dire, da dieci anni, ha il vizio del gioco d’azzardo,

iniziato nel 2010 contestualmente ai problemi coniugali.

Circa i suoi progetti futuri, ha dichiarato che, uscito di

prigione avrebbe la possibilità di riprendere l’attività che aveva prima.

1.2. Al dibattimento, IM 1

sul suo vissuto e in particolare sulla dipendenza al gioco d’azzardo, ha

precisato quanto segue (verbale d’interrogatorio dibattimentale, pag. da 1 a

3):

"

Interrogatorio concernente la persona

D: Ha frequentato le scuole elementari in __________?

R: Sono nato a __________ da genitori __________. Ho vissuto in __________

fino all’età di 11 anni. In __________ ho frequentato le scuole elementari fino

alla quarta. Poi sono andato in __________, dove sono stato adottato da una

famiglia __________. In __________ ho fatto l’esame di quinta elementare per

accedere alla prima media.

D: Ha fratelli o sorelle?

R: Ho un fratello di sangue, che vive a _______. __________ la mia

famiglia d’origine vive a __________.

D: Come mai andava male la situazione con la nuova famiglia?

R: Loro avrebbero voluto una femmina e si “sono accontentati” di

me. Non venivo un granché considerato in famiglia, mi sentivo come un oggetto

da esporre, per cui non c’è mai stato un rapporto con loro. Quando me ne sono

andato, ho cercato poi di mantenere i contatti con loro, ma loro non hanno

voluto perché pensavano che io fossi solo interessato all’eredità. Sono poi

riuscito a riprendere i contatti con i miei genitori di sangue, che mantengo

tuttora.

D: Ha preso la licenza di scuola media?

R: Sì.

D: A che età ha iniziato a lavorare?

R: All’età di 16 anni nell’ambito della tessitura e filatura. Poi

ho fatto il saldatore. Sono quindi stato in ___________ dove ho cominciato a

lavorare come giardiniere e poi, una volta trovata casa, come saldatore la __________

a __________.

D: Quando si è sposato?

R: Non me lo ricordo. Il _________ sono nate le gemelle.

D: Lavorava dunque contemporaneamente per le tre società __________,

__________, __________?

R: Sì, a partire dal 2013. Ero consulente. Lavoravo come

indipendente. Non avevo uno stipendio fisso, guadagnavo in base ai contratti

che riuscivo a stipulare. In ogni caso, a fine mese, riuscivo a percepire ca.

Euro 1'500. Inoltre, da quando è nato il mio terzo figlio, nel 2013, lavoravo

in nero come cameriere o aiuto cucina in un locale di un amico riuscendo a

guadagnare ca. Euro 300 mese.

D: Le spese correnti a quanto ammontavano?

R: Dovevo occuparmi del mantenimento delle bambine di Euro 600,

oltre all’affitto pari a Euro 400 e alle altre spese correnti.

D: La sua compagna lavorava?

R: No, era studente, poi faceva la casalinga.

D: Ha debiti?

R: No, solo quello nei confronti di __________.

D: Facevate fatica ad arrivare alla fine del mese?

R: Sì, spesso.

D: In merito al gioco d’azzardo mi può dire che cifre giocava al

mese?

R: Dal momento della separazione ho cominciato a giocare d’azzardo

nelle sale giochi (poker, macchinette). Non so quantificare quanto giocavo. Dei

mesi giocavo 300 Euro e altri mesi, se vincevo, arrivavo anche fino a 500 Euro.

Chiedevo soldi in giro.

D: Quante volte al mese giocava da gennaio 2015?

R: In media 10/15 volte al mese. L’ultima volta che ho giocato è

stato poco prima dell’arresto, forse 5/6 giorni prima. Era nel mese di marzo.

D: Dove giocava?

R: A __________, __________, __________, nei dintorni di casa e in

altre località se c’erano dei tornei.

D: Intende curarsi quando esce? Se sì, come?

R: Sì. Già alla Stampa avevo chiesto agli assistenti sociali se

potevo essere seguito. So che ci sono dei corsi da frequentare. Al proposito si

è interessato mio fratello.

D: Quali progetti ha per il futuro? A livello professionale?__________

R: Vorrei trovare un lavoro come saldatore e tornare a __________ o a __________.

La mia compagna è già a __________ col bambino da quando sono tornato.

La Presidente dà alle parti la facoltà di porre altre domande

all’imputato.

D PP: In carcere lei ha tentato in qualche modo di giocare?

R: A dire il vero ho tentato di farlo. Avevo mandato una lettera a

mio padre con i numeri del lotto nazionale italiano, chiedendogli di giocare.

La PP produce la lettera dell’imputato (doc. Dib. 1).

ADR della Presidente che per quanto riguarda il problema della

ludopatia ho parlato con l’assistente sociale in carcere che mi segue. Non ho

per contro visto uno psichiatra né mi sono ancora interessato in tal senso.

L’assistente sociale mi ha consigliato di evitare anche i giochi di gruppo che

si fanno ai piani.

Nessuna domanda complementare da parte delle parti.”

Considerandi

2.

Precedenti penali

2.1

IM 1 ha alle spalle un

considerevole precedente penale in __________ per fatti analoghi a quelli qui a

giudizio. Il 9.05.2014 è stato condannato dal Tribunale di __________, con

sentenza cresciuta in giudicato il 28.07.2014, per un trasporto di 502,1 grammi

netti di cocaina - fatti avvenuti il 26.03.2013 - alla pena di 3 anni di

reclusione, al pagamento di una multa di Euro 12'000.-, nonché all’interdizione

dai pubblici uffici per 5 anni (AI 31).

2.2

Al dibattimento,

l’imputato in merito ha dichiarato quanto segue (verbale d’interrogatorio

dibattimentale, pag. 2):

"

D: Lei ha precedenti penali?

R: Sì, ho un precedente in __________ relativo allo stesso

motivo per cui mi trovo qui oggi. Per debiti di gioco ho fatto un trasporto di

500.

g di cocaina. Li tenevo nascosti nel giubbotto. Ero con la stessa auto.

D: Quanto ha scontato in tutto?

R: Sono stato arrestato a febbraio del 2013, ma non mi

ricordo la data della sentenza di condanna. Non so a quanto sono stato

condannato. Non mi ricordo quanto ho scontato.

D: È stato posto in libertà condizionale dopo la revoca

della misura dell’obbligo di presentarsi in polizia?

R: Sì.”

3.

Circostanze dell’arresto

3.1

Il 23 marzo 2015, alle

ore 13:25, al valico doganale di via __________ a __________, le Guardie di

Confine fermavano per un controllo la vettura Citroën C4 Picasso targata __________,

in uscita verso l’Italia. Alla guida c’era IM 1

Dalla perquisizione del veicolo, le guardie rinvenivano in un vano

appositamente creato nel cruscotto tre pani di cocaina del peso di 1060 gr,

lordi, risultati poi 911,15 grammi netti (AI 22 documentazione fotografica).

L’autovettura risultava intestata alla convivente dell’imputato

tale, __________, cittadina __________ (Protocollo passaggio consegne

CGCF-Polizia cantonale AI. 1).

3.2

L’imputato, tratto in

arresto, è stato mantenuto in detenzione preventiva fino al 28.04.2015. Dal

giorno seguente è stato posto in regime d’anticipata esecuzione di pena. Sulla

sua carcerazione, al dibattimento, così si è espresso (verbale d’interrogatorio

dibattimentale, pag. 3):

"

D: Come va ora in carcere?

R: Sto lavorando in officina, Smontiamo pezzi di ricambio

per l’elettronica.”

3.3

IM 1, in fase

d’inchiesta, davanti agli inquirenti, pur avendo fornito dichiarazioni fumose

su alcuni punti, in specie sul suo tenore di vita, sulle modalità di consegna

dello stupefacente, sul viaggio tra il 7/9 marzo 2015, ha ammesso quanto ascrittogli

nell’atto d’accusa.

4.

Fatti e risultanze

istruttorie

4.1

Il trasporto su incarico

di tale “__________”

IM 1, ha ammesso, in fase d’inchiesta e al dibattimento, di avere

eseguito il trasporto di droga, su incarico di tale __________, detto per la

mole “__________”, un cittadino __________ di 35/36 anni, di cui ha dichiarato

di non conoscere le generalità. Ha escluso in particolare, davanti ad una

fotografia sottopostegli dagli inquirenti in fase d’inchiesta, che potesse

trattarsi di tale __________. Un cittadino __________, nato il __________, a __________,

le cui tracce papillari corrispondenti al dito anulare della mano sinistra,

sono state rinvenute durante le indagini dalla polizia scientifica sui

sacchetti in cui era contenuta la droga (verbale PS 23.03.2015, AI 1, verbale

PS 28.04.205, all. 4 AI 21, verbale PP 9.06.2015, pag. 6, AI 33, verbale

d’interrogatorio dibattimentale, pag. 3). Vero è che la foto di tale __________

non identifica una persona particolarmente corpulenta come, sin dal primo

verbale d’interrogatorio, l’imputato ha descritto __________ (All. A verbale PS

28.04

, all. 4 AI 21).

4.2

Il preteso movente: il

debito con “__________”

4.2.1

L’imputato, in fase

d’inchiesta, ha riferito agli inquirenti che aveva conosciuto __________ uno o

due mesi prima dell’arresto presso un’agenzia di scommesse di __________ ed

aveva iniziato a frequentarlo occasionalmente nell’ambiente del gioco d’azzardo

(verbale PS 23.03.205, pag. 4, AI 1). Poco tempo prima del trasporto, dapprima

ha indicato agli inquirenti trattarsi di dieci giorni o una settimana prima

(verbale PS 23.03.205, pag. 4, AI 1), poi di dieci giorni o due settimane prima

(verbale PP 24.03.2015, pag. 4, AI 4), durante una partita, __________ gli

aveva prestato Euro 500.- (verbale PS 23.03.2015 AI 1). Dopo tre o quattro

giorni, non avendo soldi per rimborsarlo, questi gli aveva proposto di fare un

trasporto di cocaina giacché sapeva dall’imputato medesimo che aveva un

precedente in __________ per un trasporto di 500 grammi di cocaina. All’inizio,

a detta dell’accusato, non aveva accettato ma poi, dopo un paio di giorni,

aveva acconsentito dietro un compenso di Euro 2'000.- (verbale PS 23.03.205,

pag. 4, AI 1).

4.2.2

Al dibattimento,

l’accusato ha confermato le dichiarazioni rese in inchiesta, tranne il periodo

in cui ha contratto il prestito, facendolo risalire ad un mese prima

dell’arresto.

Ha anche riferito che non avrebbe potuto rimborsare il prestito

con un pagamento rateale, poiché a suo dire __________ non avrebbe accettato

dato che faceva anche imprecisate pressioni per ottenerne il rimborso (verbale

d’interrogatorio, pag. 3):

"

D: Quanto tempo prima del trasporto per conto di __________

ha contratto il debito di Euro 500?

R: Ho conosciuto __________ due mesi prima del trasporto e

dopo un mese dalla sua conoscenza mi ha prestato i 500 Euro.

D: Un debito di Euro 500, in fin dei conti, è un debito di

piccolo importo: non poteva rimborsarlo con un pagamento rateale?

R: Con __________ non avrei potuto pagare ratealmente. Non

avrebbe mai accettato. Quando cominciavo a ritardare con il rimborso lui ha

cominciato a fare pressioni facendomi capire che voleva indietro i suoi soldi.”

4.3

Detenzione, trasporto e

transito della cocaina dall’_______ alla Svizzera

4.3.1

Fatto sta che

l’imputato, così come ha raccontato agli inquirenti, secondo le istruzioni di __________,

doveva trovarsi entro mezzogiorno di domenica 22.03.2015 in un parcheggio delle

piscine vicino alla piazza detta “__________” ad __________ (verbale PS

23.03.2015

AI 1), piazza che in aula - posto che ad __________ vi sono due

piazze con nomi simili, la __________ e la __________ - ha precisato chiamarsi

“__________” (verbale d’interrogatorio dibattimentale, pag. 3).

Con un indirizzo tutto sommato approssimativo, il 21.03.2015, con

la vettura della compagna, __________, tra le 20/21:00, era quindi partito alla

volta di __________. Come emerge dal rapporto del passaggio AFV del Corpo delle

guardie di confine, era entrato in Svizzera alle ore 21:37:37 dal valico di __________

ed uscito da quello di __________ alle ore 00:41:18 (AI 21).

Seguendo la direzione per il centro di __________, e chiedendo

indicazioni in inglese come ha precisato al dibattimento, era arrivato a

destinazione intorno alle 8:30/9:00 (verbale d’interrogatorio dibattimentale,

pag. 3). Al parcheggio delle piscine era stato raggiunto da __________. Dopo

aver bevuto un caffè, a detta dell’imputato, si erano recati presso un’officina

a 15/20 km di distanza, in un paesino nei pressi dell’aeroporto dove un

cittadino __________ aveva modificato la sua vettura, creando nel cruscotto un

ricettacolo dove occultare la droga. __________ gli aveva spiegato come aprire

il ricettacolo, prima levando la plastica e poi svitando le viti con un

apposito cacciavite che gli avevano consegnato (posto per altro in sequestro).

Gli avevano dunque consegnato un sacchetto contenete lo stupefacente che aveva

personalmente nascosto nel vano per mostrare che aveva ben compreso come aprire

e chiuderlo. A detta dello stesso, non sapeva quanto fosse il quantitativo di

cocaina; nemmeno a tal fine, si era preoccupato di stimare il peso del

sacchetto (verbale PP 24.03.2015, pag. 4 AI 4).

Per il viaggio, gli avevano dato un telefono cellulare con una

scheda Sim già inserita e attiva per contattare __________ ed informarlo al

termine della consegna via sms ”dicendo che era tutto ok” ( telefono

Nokia 6310 rep. no. 39784, SIM Lebara no. 66541263U rep. no. 39785).

Poi, dopo aver riaccompagnato __________ al luogo d’incontro, era

ripartito per rientrare in Italia.

4.3.2

IM 1, durante

l’istruttoria dibattimentale, ha precisato di aver appreso solo in __________,

all’officina, che la vettura era stata modificata per l’occultamento dello

stupefacente. Sull’intenzionalità del suo agire, ha riferito di non aver

chiesto quanta cocaina dovesse trasportare, poiché, in definitiva, la cosa non

lo interessava dal momento che era solo interessato al compenso di Euro 2'000.-

(verbale d’interrogatorio dibattimentale, pag. 3 e 4):

"

D: Ad __________ esiste __________ e __________, è

quest’ultima, è corretto?

R: Era __________. Quando sono arrivato ad __________,

seguendo centro, ho chiesto in inglese. Era vicino ad una piscina.

D: Era già stato ad __________?

R: Sì, una volta in vacanza un fine settimana con la

compagna. I soldi li avevo perché lavoravo.

D: Sapeva quel che rischiava avendo avuto già una condanna

alle spalle?

R: Pensavo si trattasse di una stupidata.

D: Sapeva sin dall’inizio che bisognava modificare il

veicolo per occultare lo stupefacente?

R: No, non sapevo che l’auto doveva essere modificata.

Quando l’hanno portata in officina pensavo solo che dovessero nascondere la

droga. Mi sono accorto dopo che avevano rovinato la macchina. Io volevo fare

quel viaggio per rimborsare __________ e poi me ne sarei tirato fuori.

D: Perché non ha chiesto quanta cocaina avrebbe dovuto

trasportare?

R: Non mi interessava sapere il quantitativo, ma solo i

2000.

Euro che avrei ricevuti.

D: Sapeva e si rendeva conto di quel che rischiava avendo

già una condanna alle spalle?

R: Non ci ho pensato.”

4.3.3

L’imputato, ripartito

dunque alla volta __________, era rientrato in Svizzera dal valico di __________

il 23.03.2015 alle ore 4:56:50 (RIPG AI 21), poi, alle 13:25 come detto era

stato fermato al valico di __________ (in Via __________).

Durante il viaggio, agli inquirenti ha riferito che __________ gli

aveva scritto per chiedergli dove si trovava (verbale 23.03.2015, pag. 6). È

per altro accertato che il telefono Nokia con utenza __________ si era

collegato alle antenne svizzere il 23.03.2015 tra le 5:06/16:41(verbale

9.04

, pag. 3, AI 2).

4.4

La destinazione della

cocaina

Sulla destinazione dei pani di cocaina, l’accusato ha riferito

agli inquirenti che __________ gli aveva indicato un imprecisato ristorante, il

cui indirizzo era stato scritto su un foglio contenuto nel sacchetto dov’era

occultato lo stupefacente (verbale PS 23.03.2015 AI 1, verbale PP 24 marzo

2015, pag. 4, AI 4). L’accusato, in inchiesta ha riferito che, una volta

varcato il confine in __________, prima si sarebbe recato dalla sua compagna e

da suo figlio, poi, avrebbe cercato un posto tranquillo per smontare il

ricettacolo e cercare il foglio con l’indirizzo indicatogli (verbale PP

24.03.305

pag. 5, AI 4). Con le indagini, è stato rinvenuto un biglietto che

riporta l’indirizzo del Ristorante Pizzeria __________, in via __________ a __________

(__________), posto che l’accusato ha confermato di non conoscere (all. B,

verbale 28.04.2015, pag. 2, All. 4, AI 21 RIPG).

IM 1, ha raccontato agli inquirenti in inchiesta, confermandolo al

dibattimento, che avrebbe dovuto recarsi all’indirizzo indicato, parcheggiare

la sua vettura, lasciandola aperta con il sacchetto contenente lo stupefacente

appoggiato ai piedi del sedile anteriore, lato passeggero. Poi avrebbe dovuto

allontanarsi a prendere un caffè per una o due ore (verbale 28.04.2015 pag. 2 e

3.

all. 4, AI 21 RIPG).

Nel verbale finale, dinnanzi al PP, ha precisato che era il

committente del ristorante che avrebbe dovuto ritirare dal suo veicolo la

cocaina e che egli personalmente nel ristorante, nemmeno ci sarebbe dovuto

andare (verbale 9.06.2015 AI 33).

Per quanto riguarda __________ invece, a suo dire, avrebbe dovuto

unicamente contattarlo per informarlo che il viaggio era andato bene e che era

in Italia (28.04.2015 all. 4, AI 21 RIPG).

Il compenso di Euro 2000.-, come ha spiegato al dibattimento,

l’avrebbero lasciato nell’auto, pur se aperta (verbale dibattimentale, pag. 4):

"

D: Ci vuole spiegare dove doveva portare lo stupefacente?

R: Una volta entrato in Italia dovevo recarmi all’indirizzo

che c’era nella busta e lasciare l’auto aperta nel posteggio e allontanarmi per

ca. un’ora. Mi avrebbero lasciato il compenso di Euro 2000 in macchina.

ADR della Presidente che la macchina sarebbe rimasta

aperta.”

4.5

Il precedente viaggio del

7/9.03.2015

La vettura Citroen Picasso è stata registrata in entrata in

Svizzera dal valico di __________ anche il 7.03.2015 alle ore 21:52:38, in

uscita al valico di __________ l’8.03.2015 alle ore 1:12:06, in entrata dal

valico di __________ il 9.03.2015 alle ore 6:30 e in uscita al valico di __________

il 9.03.2015 alle ore 9:28:24. Quindi una tempistica analoga ai fatti qui a

giudizio. Il che desta il sospetto che si tratti di un precedente trasporto di

droga (AI 21 All. C) soprattutto a fronte delle fumose dichiarazioni che

l’accusato ha fornito in proposito agli inquirenti e durante l’interrogatorio

dibattimentale. A suo dire, era andato a __________ a giocare in una sala dove

era già stato cinque o sei volte ma di cui non è in nemmeno in grado di fornire

il nome (verbale PS 9.04.2015, pag. 3, all. 2 AI 21). Mal si comprende anche il

genere di casinò, poiché prima ha riferito che si trattava di una sala giochi,

poi ha parlato di un capannone industriale di colore grigio (verbale PS

24.04

, pag. 2, all. 3 AI 21, verbale PP 9.06.2016 pag. 5, AI 33) e al

dibattimento, di una bisca illegale (verbale d’interrogatorio dibattimentale,

pag. 4). Non è neppure chiaro il motivo per cui avrebbe dovuto attraversare la

Svizzera per andare a giocare quando vi sono altri posti più vicini a casa sua,

che a suo dire, era solito frequentare. Ma ad ogni buon conto, i sospetti non

corroborano un’accusa e nulla al riguardo è imputato nell’atto d’accusa a IM 1.

5.

Diritto

5.1

Giusta l’art. 19 cpv.

1.

lett. b, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena

pecuniaria chiunque, senza essere autorizzato, deposita, spedisce, trasporta,

importa, esporta o fa transitare stupefacenti. Nei casi gravi è prevista una

pena detentiva non inferiore a un anno, cui può essere cumulata una pena

pecuniaria (art. 19 cpv. 2 LStup). Un caso è grave se l’autore sa o deve presumere

che la sua infrazione si riferisce a una quantità di stupefacenti che può

mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di parecchie

persone (art. 19 cifra 2 vLSup; vigente art. 19 cpv. 2 lett. a LStup), il che è

oggettivamente dato già per i quantitativi, presi nel loro complesso (DTF 112

IV 113, con la precisazione in DTF 114 IV 165), di 18 grammi di cocaina pura

(DTF 111 IV 101; 109 IV 144; STF 6P.149/2006 e 6S.336/2006 del 12 ottobre 2006,

consid. 7.3; Albrecht, Die Strafbestimmungen des Betäubungsmittelgesetzes (Art.

19-28) II ed. Berna 2007, ad art. 19 LStup, n. 81).

La norma prevede, infine, la possibilità per il giudice di

attenuare liberamente la pena, se l’autore è tossicomane e l’infrazione era

destinata a finanziare il proprio consumo di stupefacenti (art. 19 cpv. 3 lett.

b LStup).

Equivale ad importazione il trasporto dello stupefacente già nel

territorio doganale svizzero (art. 3 Oprec - RS 812.121.3).

Dal punto di vista soggettivo, l’autore deve sapere di detenere,

trasportare, importare o far transitare stupefacenti. Il dolo eventuale è

sufficiente (Corboz, op. cit., ad. art. 19 LStup, n. 68 e segg., pag. 913).

Inoltre, affinché vi sia un caso aggravato ai sensi dell'art. 19 cpv. 2 LStup,

è necessario che l'autore sappia o accetti che l'infrazione da lui commessa

possa, direttamente o indirettamente, mettere in pericolo la vita di molte

persone (DTF 111 IV 31; Bernard Corboz, op. cit., n. 91 ad art. 19 LStup).

Affinché ciò sia realizzato, è sufficiente che egli sia cosciente del

quantitativo e del tipo di droga trafficato, poiché, sia egli consumatore o

meno, si deve presumere conoscere la pericolosità della droga per la salute

(DTF 106 IV 232 consid. 4). Il dolo eventuale è sufficiente.

E' irrilevante che l'autore sappia che la droga è destinata ad un

numero limitato di persone, così che, concretamente, non saranno in realtà

numerose quelle messe in pericolo (DTF 111 IV 31).

5.2

Dal profilo oggettivo

il comportamento di IM 1 realizza in tutti i suoi estremi la fattispecie aggravata

dell’art. 19 cpv. 2 lett. a LStup, per la detenzione, il trasporto e

l’importazione, a scopo d’esportazione in Italia, di 911, 15 grammi netti di

cocaina con un grado di purezza del 26,2% per 303,81, del 7,8% per 307,31

grammi e del 35,7% per 300,03 grammi (AI 22).

Soggettivamente, l’agire intenzionale è altresì pacifico, pur se

nella forma del dolo eventuale (art. 12 cpv. 1 e 2 CP).

Trattandosi di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti, il

quadro edittale si estende da un minimo di un anno (cumulabile con una pena

pecuniaria) a un massimo di vent’anni di pena detentiva (art. 40 e 49 cpv. 1

CP).

6.

Commisurazione della

pena

6.1

Giusta l'art. 47 CP,

il giudice commisura la pena alla colpa. Tiene conto della vita anteriore e

delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà

sulla sua vita (cpv. 1); la colpa è determinata secondo il grado di lesione o

esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità

dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle

circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di

evitare l'esposizione a pericolo o la lesione (cpv. 2).

Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata

secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso,

secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti

nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la

possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la

lesione.

La pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione della

colpa dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.5), che a sua volta va determinata

partendo dalle circostanze legate all’atto stesso (Tatkomponente). In

questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di

esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità

dell'offesa, elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del

precedente diritto designava con le espressioni “risultato dell'attività

illecita” e “modo di esecuzione” (objektive Tatkomponenten; DTF 129 IV 6

consid. 6.1).

Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (subjektive

Tatkomponenten), i moventi e gli obiettivi perseguiti – che corrispondono

ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) – e la possibilità che

l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la

libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità

(DTF 127 IV 101 consid. 2a). In relazione a quest'ultimo criterio, occorre

tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta

dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di

tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della

pena ai sensi dell’art. 48 CP (FF 1999 1745; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008,

consid. 2.2).

Determinata, così, la colpa globale dell’imputato (Gesamtverschulden),

il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi,

determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata. Così

come indicato dall’art. 47 cpv. 1 in fine CP e precisato dal TF (in

particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una

ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati

all’autore (Täterkomponente), ovvero della sua vita anteriore

(antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale

(stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di

recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del

procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF

136.

IV 55 consid. 5.7; STF 6B_1092/2009,6B_67/2010, del 22 giugno 2010,

consid. 2.2.2; STF 6B_585/2008 del 19 giugno 2009, consid. 3.5).

Per l'art. 42 cpv. 1 CP il giudice sospende di regola l'esecuzione

di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena

detentiva da sei mesi a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria

per trattenere l'autore dal commettere nuovi crimini o delitti.

Il cpv. 2 della norma dispone che se nei cinque anni prima del

reato l'autore è stato condannato ad una pena detentiva di almeno sei mesi, con

o senza condizionale, o a una pena pecuniaria di almeno 180 aliquote

giornaliere, la sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze

particolarmente favorevoli. E questo, sia per la

sospensione condizionale dell’intera pena (art. 42 cpv. 1 CP) sia per la

sospensione soltanto parziale secondo l'art. 43 CP (DTF 134 IV 1, consid.

5.3

; STF 6B_244/2010 del 4 giugno 2010, consid. 1).

Le condizioni soggettive previste all’art. 42 CP per la

concessione della sospensione condizionale integrale si applicano pure alla

sospensione condizionale parziale ai sensi dell’art. 43 CP (DTF 134 IV 1

consid. 5.3.1).

Le pregresse decisioni straniere sono parificate a quelle svizzere

fintanto che non contravvengono ai principi generali del diritto penale

riconosciuti in Svizzera, in relazione al fatto represso, alla pena inflitta e

all'equità della procedura (STF 6B_857/2010 del 4 aprile 2011, consid. 5.3.2;

STF 6B_244/2010 del 4 giugno 2010, consid. 1; DTF 105 IV 225, consid. 2;

Schneider/Garré, Basler Kommentar, Strafrecht I, 3a. ed., Basilea 2013, ad art.

42.

CP, n. 96).

Una precedente condanna genera la presunzione che il condannato

tornerà a delinquere; essa è in tal modo indiziante di recidiva (Stratenwerth,

Schwweizerisches Strafrecht, Allg. Teil II, Strafen und Massnahmen, 2a ed,

Berna 2006, § 5, n. 42). In questo spirito, il legislatore ha istituito, con

l’art. 42 cpv. 2 CP, una presunzione di prognosi negativa, riservando la

possibilità di una sospensione condizionale della pena soltanto in presenza di

circostanze particolarmente favorevoli. Circostanze vagamente favorevoli non

sono, dunque, sufficienti (STF 6B_293/2011 del 12 ottobre 2011, consid. 5),

occorrendo, ben più, circostanze rilevanti e per loro natura idonee a

sovvertire la presunzione di prognosi negativa insita nella norma (STF

6B_244/2010 del 4 giugno 2010, consid. 1). Ne consegue che le condizioni per la

concessione della sospensione condizionale della pena sono, in questi casi,

maggiormente restrittive rispetto a quelle da esaminare nel caso di un autore

alla sua prima condanna (Schneider/Garré, op. cit, ad art. 42 CP, n. 87).

6.2

A qualificare la colpa

di IM 1 è il ragguardevole quantitativo di droga da lui detenuto e trasportato

dall’_____ alla Svizzera con l’intento d’esportarlo in Italia. Si tratta di ben

911,15 grammi di cocaina. Dal profilo oggettivo il suo comportamento realizza

come detto l’infrazione aggravata alla LFStup, ancorché va tenuto conto a suo

favore, che un terzo dello stupefacente ha un grado di purezza molto basso. Va,

a questo proposito, ricordato che, secondo la giurisprudenza del TF,

nell’ambito d’infrazioni alla LFStup, il pericolo rappresentato dal

quantitativo e dalla natura dello stupefacente è un elemento di sicuro rilievo

nella determinazione della colpa dell’autore, anche se non preponderante (DTF

121.

IV 202 consid. 2d/cc; 118 IV 342 consid. 2c; STF 13.4.2009 in 6B 1040/2009;

STF 12.03.2008 inc. 6B 370/2007 consid. 3.2). È pur vero che più la quantità di

droga si allontana dal limite a partire dal quale si è in presenza di

un’infrazione aggravata alla LFStup, più tale fattore perde di importanza per

la commisurazione della pena. Tuttavia è anche vero che essa ricopre una

valenza non trascurabile nella misura in cui maggiore è il quantitativo di

stupefacente trafficato, maggiore è il numero delle persone la cui salute viene

potenzialmente messa in pericolo (DTF 121 IV 193 consid. 2b/aa; 121 IV 202

consid. 2d/cc; STF 10.05.2010 inc. 6B 10/2010 consid. 2.1).

Soggettivamente, l’agire intenzionale del reo va considerato nella

forma del dolo eventuale e non diretto. Il che tuttavia non scalfisce

l’estrema disponibilità che l’imputato ha dimostrato nel trasportare un

qualsiasi quantitativo e tipo di cocaina, ritenuto che per quanto ne sapeva,

avrebbe potuto essere d’entità e purezza ben maggiori.

La sua colpa è anche aggravata dall’aspetto transfrontaliero del

trasporto; IM 1 ha attraversato ben tre paesi, __________, la __________, la

Svizzera, con l’intento, d’esportare la cocaina in __________, cosa che non è

andata a buon fine solo grazie al provvidenziale intervento delle guardie di

confine.

In merito va ricordato che il TF ha già avuto modo di stabilire

che l’autore che valica frontiere sorvegliate deve spendere maggiori energie

criminali di colui che trasporta droga all’interno dei confini nazionali poiché

quest’ultimo si espone ad un rischio più limitato di essere arrestato durante

un controllo casuale e che l’importazione di droga in Svizzera ha ripercussioni

più gravi rispetto al mero trasporto all’interno dei suoi confini (STF

13.08

, inc. 6B 265/2010, consid. 2.3; STF 02.07.2010, inc.6B_390/2010,

consid. 1.1; STF 10.05.2010, inc. 6B 10/2010, consid. 2.1).

Inoltre, a sfavore pesa anche il fatto che non è un consumatore,

ma ha agito per meri motivi economici: il lauto compenso di Euro 2'000.-,

alfine di rimborsare un debito di gioco di appena 500.- Euro, importo talmente

modico, che per la Corte, avrebbe, senza dubbio, potuto essere rimborsato in

altro modo. D’altro canto le risorse per finanziare il gioco, IM 1 per suo

stesso dire, le trovava sempre, anche dopo aver contratto l’asserito prestito

con __________ (verbale d’interrogatorio dibattimentale, pag. 4).

Inoltre, l’accusato ha dimostrato una notevole propensione al

delinquere e recidivare ritenuto che, è con disarmante leggerezza e facilità,

che ha accettato l’incarico di corriere incurante del pesante precedente

penale. E qui va detto che rispetto all’anteriore trasporto, per la Corte, IM 1

ha fatto un salto di qualità, divenendo un corriere internazionale, con un

veicolo modificato all’uopo, per occultare i pani.

Ad attenuazione della colpa, la Corte ha invece tenuto

conto - oltre del fatto che ha agito per dolo eventuale e che un terzo dello

stupefacente aveva un basso grado di purezza - della sua vita anteriore viste

le difficoltà che ha incontrato con l’adozione, del suo problema di dipendenza

dal gioco d’azzardo, della collaborazione fornita dal primo verbale, anche se

ha ammesso quanto francamente non poteva negare.

La pubblica accusa ha postulato una pena di 3 anni e 8 mesi.

Tuttavia la Corte, per il ruolo di corriere assunto dall’imputato, che in

definitiva è l’ultimo anello nella scala delle organizzazioni criminali dedite

al traffico di stupefacenti, ancorché alla seconda condanna, tenuto conto di

tutte le attenuanti testé dette, nonché della prassi delle Corti ticinesi nei

casi di trasporto di stupefacente - cfr., ad esempio, sentenze del TPC di cui

agli inc. 72.2014.39 del 9.05.2014, 72.2014.44 del 15.05.2014 - trattandosi nel

caso in esame di una condanna interamente espiativa per i motivi di seguito

esposti, ha ritenuto adeguata una pena di 2 anni e 4 mesi di detenzione.

6.3

La difesa ha postulato

il beneficio integrale o "quantomeno parziale" della

sospensione condizionale della pena. La richiesta tuttavia non è stata accolta,

per il precedente penale specifico che grava su IM 1. La condanna del Tribunale

di __________ risale a poco meno di 10 mesi dai fatti e per dire stesso

dell’accusato la sanzione infittagli non ha avuto alcun effetto deterrente,

dato che non ricorda la data della sentenza, l’entità della pena e il periodo

scontato (verbale d’interrogatorio dibattimentale, pag. 2). Così la Corte si è

convinta che solo una pena espiativa potrà scongiurare il rischio futuro di

recidiva.

Peraltro le condizioni personali dell’imputato non soverchiano la

prognosi negativa.

L’accusato, per suo dire, soffre di dipendenza dal gioco

d’azzardo, movente del suo agire sia per questi fatti che per quelli su cui

poggia la sentenza italiana, e nulla vi è agli atti circa una seria presa a

carico terapeutica per curare l’asserito problema. Nemmeno in carcere, al di là

di averne discusso con l’assistente sociale non si è preoccupato di chiedere un

trattamento terapeutico (verbale d’interrogatorio dibattimentale, pag. 2).

Anzi, al contrario ha giocato per l’ennesima volta.

IM 1 non ha neppure prospettive serie di lavoro. Secondo quanto

esposto dalla difesa in inchiesta avrebbe la possibilità di lavorare presso la

società dal fratello che si occupa della vendita al dettaglio di autovetture,

quindi un settore estraneo all’imputato. Ma di questa eventualità al

dibattimento, l’accusato non ha fatto accenno, avendo piuttosto riferito che

vorrebbe trovare un posto di lavoro come saldatore a __________ o a __________

(verbale d’interrogatorio dibattimentale, pag. 2).

Per finire alla Corte, l’imputato è parsa anche una persona

inaffidabile, in particolare modo con riferimento alle sue dichiarazioni sul

suo tenore di vita. La Corte non ha infatti ancora compreso come e dove

trovasse il denaro per finanziare il gioco d’azzardo, mantenere la sua

famiglia, permettendosi anche dei brevi viaggi di vacanza, con appena 1'500.-

Euro al mese.

In definitiva, per il pesante rischio di recidiva, considerate le

condizioni personali dell’accusato, la condanna, come detto, è integralmente da

espiare.

7.

Sequestri

7.1

Per l’art. 69 CP il

giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina la

confisca degli oggetti che hanno servito o erano destinati a commettere un

reato o che costituiscono il prodotto di un reato se tali oggetti compromettono

la sicurezza delle persone, la moralità o l’ordine pubblico (cpv. 1). Il

giudice può ordinare che gli oggetti confiscati siano resi inservibili o

distrutti (cpv. 2). Ai sensi dell’art. 70 CP il giudice ordina altresì la confisca

dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano

destinati a determinare o a ricompensare l’autore di un reato, a meno che

debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la

situazione legale (cpv. 1). La confisca non può essere ordinata se un terzo ha

acquisito i valori patrimoniali ignorando i fatti che l’avrebbero giustificata,

nella misura in cui abbia fornito una controprestazione adeguata o la confisca

costituisca nei suoi confronti una misura eccessivamente severa (cvp. 2).

7.2

La Corte ha proceduto

alle confische dei beni sequestrati che sono stati direttamente coinvolti nel

traffico.

In particolare è stata confiscata l’autovettura Citroën C4 Picasso

utilizzata per il trasporto non solo perché è servita a commettere il reato, ma

pure in quanto compromette la sicurezza pubblica nella misura in cui la stessa

è stata modificata e presenta un apposito vano destinato all’occultamento di

stupefacente.

L’istanza dunque 16.09.2015 della società “_____________” di __________

che ha postulato la restituzione del veicolo, facendo valere di esserne la

legittima titolare (Doc. TPC 10), è stata respinta.

8.

Nota d’onorario

In applicazione dell’art. 4 cpv. 1 del Regolamento sulla tariffa

per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la

fissazione delle ripetibili, la retribuzione del difensore è stabilita sulla

base della tariffa di fr. 180.- l’ora (cfr. DTF 132 I 201 consid. 8.7; STF

1P.161/2006 del 25.09.2006 consid. 3.2; STF 2P.17/2004 del 6 giugno 2006

consid. 8.5. seg.).

La nota d’onorario prodotta dalla difesa al dibattimento è stata

ridotta per quanto attiene ai contatti con il fratello dell’imputato poiché

ritenuti eccessivi e non strettamente necessari ai fini della difesa. I

contatti in questione sono quindi stati limitati a 30 minuti, tenuto anche

conto dello scritto inerente l’offerta di lavoro all’imputato.

La nota è stata poi adeguata al tempo del dibattimento. Per modo

che la Corte ha riconosciuto un onorario complessivo di CHF 5'648.35, oltre che

alle spese di CHF 500.- come prevede il regolamento in questione, e le

trasferte per CHF 478.- per una spettanza totale di CHF 6'626.35 (IVA esente).

Giusta l’art. 135 cpv. 4 CPP, IM 1 è tenuto a rimborsare al Cantone

Ticino l’importo di CHF 6'626.35 non appena le sue condizioni economiche glielo

permetteranno (lett. a) ed a versare al difensore la differenza tra la

retribuzione ufficiale e l’onorario integrale (lett. b).

9.

Tasse e spese di

giustizia

La Tassa di giustizia di CHF 1'000.- e le spese procedurali sono a

carico del condannato.

Le spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

Visti gli art.: 12, 40, 42, 44, 47, 51, 69, 70 CP;

19.

cpv. 1 lett. b e cpv. 2 lett. a

LStup;

135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle

spese;

dichiara e pronuncia:

IM 1

1.

è autore colpevole di:

1.1

infrazione aggravata alla

LF sugli stupefacenti

siccome riferita ad un quantitativo che sapeva o doveva presumere

poter mettere in pericolo, direttamente o indirettamente, la salute di molte

persone, per avere, senza essere autorizzato,

tra il 22 e il 23 marzo 2015

detenuto e trasportato da __________ in Svizzera, fino al valico doganale di __________,

un quantitativo di 911,15 grammi netti di cocaina con un grado di purezza variante

tra il 7,8% e il 35,7%;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei

considerandi.

2.

Di conseguenza, IM 1 è

condannato alla pena detentiva di 28 (ventotto) mesi, da dedursi il carcere

preventivo sofferto.

3.

Deduzion fatta della tassa

di giustizia e delle spese procedurali, è ordinata la confisca di tutto quanto

in sequestro, lo stupefacente da distruggere.

4.

La tassa di giustizia di

fr. 1'000.- e le spese procedurali sono a carico del condannato.

5.

Le spese per la difesa d’ufficio

sono sostenute dallo Stato.

5.1

Le note professionali

15.6.2015

e 5.10.2015 dell’avv. DUF 1 sono approvate per:

onorario fr. 5’648.35

spese fr. 500.00

trasferte fr. 478.00

totale fr. 6’626.35

5.2

Il condannato è tenuto a

rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 6'626.35 non appena

le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

6.

Questo giudizio può essere

impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale.

L’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise criminali, per

iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione

della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e

di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.

Intimazione a:

Per la Corte delle assise

criminali

La Presidente La

vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 1'000.--

Inchiesta preliminare fr. 5'215.50

Altri disborsi (postali, tel.,

ecc.) fr. 147.75

fr. 6'363.25

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