72.2015.126
Autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione, per avere circolato in autostrada alla velocità di 143 km/h malgrado il vigente limite di 80 km/h
13 maggio 2016Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
72.2015.126
Lugano,
13 maggio 2016/md
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte
delle assise correzionali di Mendrisio
composta da:
giudice Marco Villa, Presidente
Orsetta Bernasconi, vicecancelliera
sedente nell’aula
penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale Ministero
Pubblico
contro
IM 1
rappresentato dall’avv. DUF 1
imputato, a norma dell'atto
d'accusa 107/2015 del 18.8.2015 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di
grave infrazione alle norme della circolazione
per avere,
a __________, autostrada A2, direzione sud,
in data 7 marzo 2015, fra le ore 00.38.24 e le ore 00.39.08,
violato le elementari norme della circolazione stradale, correndo
il forte rischio di causare un incidente della circolazione con feriti o morti,
attraverso la grave inosservanza di un limite di velocità,
e meglio,
per avere circolato sul tratto autostradale sopra citato, in direzione
sud, alla guida dell’autoveicolo marca FIAT targato __________, di proprietà
del padre __________, alla velocità media di 143
Km/h (156 Km/h dedotto il margine di tolleranza di 13
Km/h pari all’8%), accertata dalla Polizia cantonale mediante apparecchio
MultaVision, malgrado il vigente limite di 80
Km/h, superando quindi di 63 Km/h la velocità massima consentita;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di luogo e di
tempo;
reato previsto: dall’art. 90 cpv. 3 e 4 lett. c, in rel.
con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr., art. 4a cpv. 1 lett. b ONC e art.
Fatti
22 cpv. 1 OSStr.;
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1, in
rappresentanza del Ministero pubblico;
- l’imputato IM 1, assistito
dal difensore d’ufficio avv. DUF 1.
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:37
alle ore 10:35.
Sentiti: - il Procuratore pubblico,
per la sua requisitoria, il quale, in esito al suo intervento, dati i
presupposti soggettivi e oggettivi del reato, vista in particolare
l’attendibilità della misurazione, chiede la conferma dell’atto d’accusa e la
condanna dell’imputato alla pena detentiva di un anno posta al beneficio della
sospensione condizionale con un periodo di prova di 2 anni, nonché a una multa
di fr. 1'000.-. Chiede infine che il denaro in sequestro sia utilizzato per
pagare tassa e spese di giustizia;
- l’avv. DUF 1,
difensore dell’imputato, il quale, sulla scorta della documentazione prodotta,
contesta l’attendibilità della misurazione e, in applicazione del principio in
dubio pro reo, conclude chiedendo la derubrica del reato in infrazione grave ai
sensi dell’art. 90 cpv. 2 LCStr e la condanna del suo assistito alla pena
massima di 180 aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna, sospesa
condizionalmente, e che i soldi già sotto sequestro vadano a compensare multa,
tassa e spese di giustizia.
Preso atto che le
parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della
sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;
visti gli art. 12, 40, 42, 44, 47 CP;
90 cpv. 3 e 4 lett. c) LCStr;
80 segg., 84 segg., 135, 335 segg., 422 segg CPP e 22 TG sulle
spese;
dichiara e pronuncia:
IM 1
1. è autore colpevole di:
1.1. grave infrazione alle norme
della circolazione
per avere, il 7.3.2015, a __________, in autostrada, direzione
sud, circolato alla guida dell’autoveicolo Fiat, targato __________, alla
velocità di 143 km/h malgrado il vigente limite di 80 km/h;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei
considerandi.
Considerandi
2.
Di conseguenza IM 1 è
condannato alla pena detentiva di 12 (dodici) mesi.
3.
L’esecuzione della pena
detentiva inflitta a IM 1 è condizionalmente sospesa e al condannato è
impartito un periodo di prova di 2 (due) anni.
4.
Previa deduzione della
tassa di giustizia, delle spese procedurali e delle spese di difesa d’ufficio è
ordinato il sequestro conservativo di fr. 1'700.-.
5.
La tassa di giustizia di
fr. 500.- (cinquecento) e le spese procedurali sono poste a carico del
condannato.
6.
Le spese per la difesa
d’ufficio di IM 1 sono sostenute dallo Stato.
6.1
Le
note professionali 6.8.2015, 29.4.2016 e 13.5.2016 dell’avv. DUF 1 sono
approvate per:
onorario fr. 2'175.50
spese fr. 217.55
IVA fr.
191.45
totale fr. 2'584.50
6.2
IM 1 è tenuto a rimborsare
allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 2’584.50 non appena le sue
condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC
(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero Pubblico, SERCO,
6501.
Bellinzona
- Ufficio dei Giudice dei
provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
- Sezione della
circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino
- Sezione della Popolazione,
ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona
Per la Corte delle assise
correzionali
Il Presidente La
vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Altri disborsi (postali, tel.,
ecc.) fr. 62.30
fr. 762.30
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