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Decisione

72.2015.128

Ripetuta appropriazione indebita, qualificata; truffa; falsità in documenti (artt. 138 cfr. 2, 146 e 251 CP

8 aprile 2016Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

di conseguenza IM 1 è condannato:

alla pena detentiva di 24 mesi;

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un

periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CP).

Pena parzialmente aggiuntiva alla pena di 15 (quindici) aliquote

giornaliere di CHF 30.00 (trenta) sospesa condizionalmente per un periodo di

prova di 2 (due) anni decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del

Cantone Ticino il 9 gennaio 2012.

E’ pure

condannato 2. Le pretese civili e di indennizzo

per le spese sostenute nel presente procedimento formulate dai seguenti

accusatori privati sono riconosciute e poste a carico dell’imputato nella

misura sotto indicata:

2.1. la pretesa civile formulata

in data 17/20 dicembre 2013 dall’accusatore privato ACPR 3 è stata riconosciuta

e posta a carico dell’imputato nella misura di CHF 208'731.00 (pari a €

138'294.00), oltre a spese di patrocinio pari a CHF 2'000.00;

2.2. la pretesa civile formulata

in data 13/16 dicembre 2013 (e confermata in data 25/26 giugno 2015)

dall’accusatore privato ACPR 2, __________, è stata riconosciuta e posta a

carico dell’imputato nella misura di CHF 208'000.00, oltre a spese di

patrocinio pari a CHF 3'189.25;

2.3. la pretesa civile formulata

in data 19 dicembre 2013 dall’accusatore privato ACPR 1 in liquidazione, __________,

è stata riconosciuta e posta a carico dell’imputato nella misura di CHF 405'456.60

e € 6'200.00, oltre a spese di patrocinio pari a CHF 17'085.60;

2.4. la pretesa per le spese di

patrocinio formulata in data 3 luglio 2015 dall’accusatore privato ACPR 4 è

riconosciuta e posta a carico dell’imputato nella misura di CHF 10'514.65;

3. L’accusatore privato

ACPR 4 è rinviato al competente foro per le sue pretese di natura civile

formulate con scritto 3/6 luglio 2015.

4. Gli accusatori

privati sono rinviati al competente foro per le loro eventuali ulteriori

pretese di natura civile.

5. All’avv. DUF 1 ,

difensore d’ufficio, verrà riconosciuto dalla Corte giudicante, con separata

decisione soggetta a reclamo (art. 135 cpv. 3 CPP), un importo a titolo di

onorario e rimborso spese a carico dello Stato.

6. IM 1 è condannato al

pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie, il cui ammontare

sarà stabilito dalla Corte giudicante.

ed inoltre 7. Non revoca il

beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 15

(quindici) aliquote giornaliere di CHF 30.00 (trenta) decretata nei suoi

confronti dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino in data 9 gennaio 2012, ma l’ammonisce

formalmente (art. 46 cpv. 2 CP).

8. Ordina il

dissequestro, a crescita in giudicato della presente decisione, a favore di IM

1 dei seguenti oggetti sequestrati:

[ 1

classificatore rosso no. 40 con dicitura “IM 1 da pagare”;

[ 1

classificatore rosso no. 41 con dicitura “IM 1 privato);

[ 1

classificatore rosso no. 42 con dicitura “IM 1 privato”;

[ 1

classificatore rosso no. 43 con dicitura “IM 1 privato”;

[ 1

classificatore rosso no. 44 con dicitura “IM 1 __________”;

[ 1

mappetta trasparente con mail __________;

[ 1

chiave USB “Kingston” con files ACPR 1;

[ 1

foglio di appunti manoscritto indicante date e destinazione prelevamenti;

[ 1

classificatore rosso no. 31 con dicitura “____________________”.

Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1, in

rappresentanza del Ministero Pubblico;

- l’imputato IM 1, assistito

dal suo difensore d’ufficio avv. DUF 1;

- l’avv. RAAP 4,

patrocinatore di fiducia dell’accusatore privato ACPR 4.

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:30 alle ore 10:05.

Evase le seguenti

questioni: Verbale del dibattimento

Con l’accordo delle parti, il

punto 5 delle proposte dell’atto d’accusa (pag. 8) viene così modificato:

“All’avv. DUF 1, difensore d’ufficio, verrà riconosciuto dalla Corte giudicante

un importo a titolo di onorario e rimborso spese a carico dello Stato, con la

riserva di cui all’art. 135 cpv. 4 CPP”.

- Constatato

il consenso delle parti alle proposte in esame;

- accertato

che l’imputato ha ammesso i fatti;

- ritenuta

legale e opportuna la procedura abbreviata;

- considerato

che l’accusa concorda con le risultanze del dibattimento e con gli atti di

causa;

- considerato

che la sanzione appare adeguata;

richiamati gli art.: 50, 61 LOG;

135, 358 e segg., in particolare 362, 426 cpv. 1 CPP;

22 TG sulle spese;

decreta: 1. L’atto di accusa n. 109/2015

del 21 agosto 2015 contro IM 1 con le relative proposte è approvato, con la

seguente modifica del punto 5 delle proposte dell’atto d’accusa:

"

All’avv. DUF 1, difensore d’ufficio, verrà riconosciuto dalla

Corte giudicante un importo a titolo di onorario e rimborso spese a carico

dello Stato, con la riserva di cui all’art. 135 cpv. 4 CPP.”

Considerandi

2.

La tassa di giustizia di

fr. 500.-- e le spese procedurali sono poste a carico del condannato.

3.

Le spese per la difesa

d’ufficio del condannato sono sostenute dallo Stato.

3.1

Le note professionali 24

marzo 2016 e 8 aprile 2016 dell’avv. DUF 1 sono approvate per:

onorario fr. 1'845.00

spese fr. 53.00

IVA fr. 151.85

totale fr. 2'049.85

3.2

Il condannato è tenuto a

rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 2'049.85 non appena

le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

4.

Questo giudizio è

definitivo. Può essere annunciato appello, per iscritto o oralmente a verbale,

al Presidente della Corte delle assise correzionali, entro dieci giorni dalla

comunicazione della presente sentenza, solo se non è stato accettato l’atto di

accusa o se la sentenza non corrisponde allo stesso.

Intimazione a: -

Comunicanzione a: -

Per la Corte delle assise correzionali

La Presidente La

vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 126.30

fr. 826.30

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