72.2015.134
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26 ottobre 2015Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
72.2015.134
Lugano,
26 ottobre 2015/md
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte
delle assise correzionali di Lugano
composta da:
giudice Amos Pagnamenta, Presidente
Cristina Laghi, vicecancelliera
sedente nell’aula
penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella procedura
abbreviata giusta gli art. 358 e ss. CPP
proposta dal Ministero
Pubblico
e in qualità di accusatori
privati:
ACPR 1
ACPR 2
ACPR 3
contro
IM 1
rappresentato dall’avv. DUF 1
in carcerazione preventiva dal 09.10.2014
al 10.10.2014, il 05.12.2014 e dal 09.02.2015 al 29.03.2015 (52 giorni)
in anticipata esecuzione della pena dal 30.03.2015
imputato, a norma dell’atto
d'accusa 112/2015 del 31.8.2015 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di
1. infrazione aggravata
alla LF sugli stupefacenti
siccome riferita a un quantitativo di eroina che
sapeva o doveva presumere essere tale da mettere direttamente o indirettamente
in pericolo la salute di molte persone,
e meglio per avere,
nel periodo compreso dall’anno 2013 fino al 09 febbraio 2015, a __________ e in altre imprecisate località, in parte correità con __________ e in parte
agendo quale intermediario per conto di __________,
ripetutamente posseduto, preparato, alienato in prima persona e
procurato in altro modo a terzi, un quantitativo imprecisato di eroina,
valutato in almeno 152,4 grammi lordi, e almeno 20 pastiglie di Ketalgine,
e in particolare per avere, senza essere autorizzato,
1.1 nel
periodo 2013 / 18 settembre 2014 a __________, alienato direttamente a
tossicomani locali che l’inchiesta non ha permesso di identificare, almeno 20 grammi lordi di eroina, sottoforma di buste dosi da 0,2 / 0,25 grammi al prezzo di CHF 40.- l’una, per conto di __________;
1.2 nel
periodo maggio 2013 / 17 giugno 2014 ripetutamente alienato a terzi almeno 2.4 grammi lordi di eroina sottoforma di buste dosi da 0.2 grammi al prezzo di CHF 40.- l’una, di cui almeno 3 buste dosi per complessivi 0.6 grammi lordi a __________ e 4 buste dosi per complessivi 0.8 grammi lordi a __________;
1.3 nel
periodo gennaio 2014 / aprile 2014, a __________, procurato in altro modo ad
acquirenti locali che l’inchiesta non ha permesso di identificare, almeno 30 grammi lordi di eroina, agendo quale intermediario fra loro e un ignoto venditore soprannominato “__________”,
ricevendo quale compenso almeno 12 grammi di eroina per il suo consumo personale;
1.4 nel
periodo 2014 / 18 settembre 2014 a __________, procurato in altro modo ad
acquirenti locali, che l’inchiesta non ha permesso di identificare, almeno 20 grammi lordi di eroina, agendo quale intermediario fra loro e il venditore __________, ricevendo quale
compenso almeno 12 grammi di eroina per il suo consumo personale;
1.5 nel
periodo luglio 2014 / inizio dicembre 2014 a __________, alienato in prima persona a terzi che l’inchiesta non ha permesso di identificare almeno 10 grammi lordi di eroina;
1.6 nel
periodo dicembre 2014 / 09 febbraio 2015 a __________, in correità con __________, ripetutamente alienato a terzi almeno 70 grammi lordi di eroina sottoforma di buste dosi da 0.2 a 0.25 grammi al prezzo variante tra CHF 30.- e CHF 40.- l’una;
1.7 nel
periodo dicembre 2014 / 09 febbraio 2015 a __________, procurato in altro modo a __________ almeno 20 pastiglie di Ketalgine (principio attivo: metadone),
sostanza di cui all’ordinanza sugli elenchi degli stupefacenti;
2. furto d’uso
per avere, il 4 dicembre 2014 a __________, sottratto l’autovettura Mercedes 190E targata __________ di proprietà di ACPR 2, per farne uso;
3. guida malgrado la revoca
della licenza
per avere, nelle indicate circostanze di tempo e di luogo di cui
al pt. 2 del presente decreto, condotto l’autovettura Mercedes 190E targata __________
di proprietà ACPR 2, malgrado la licenza di condurre gli fosse stata revocata
dalla competente autorità amministrativa;
4. ripetuto furto, in parte
di lieve entità
per avere, nel periodo compreso dal 05 giugno 2014 al 04 dicembre 2014, a __________, per procacciarsi un indebito profitto e al fine di appropriarsene, ripetutamente sottratto
cose mobili altrui,
e meglio per avere,
4.1 il 05
giugno 2014 all’interno del negozio ACPR 1 SA di __________, sottratto una
penna e due “fermacapelli”, per un valore complessivo quantificato
dall’accusatore privato pari a CHF 21.70 (refurtiva recuperata e restituita);
4.2 il 12
settembre 2014 all’interno del negozio ACPR 1 SA di __________, sottratto una
radio, per un valore complessivo quantificato dall’accusatore privato pari a
CHF 99.00 (refurtiva recuperata e restituita);
4.3 il 22
novembre 2014 all’interno del negozio ACPR 1 SA di __________, sottratto una
bottiglia di whisky, per un valore complessivo quantificato dall’accusatore
privato pari a CHF 29.90 (refurtiva recuperata e restituita);
4.4 il 04
dicembre 2014 a __________, sottratto dall’interno dell’autovettura Mercedes
A170 targata __________ una borsa con all’interno del materiale medico di
proprietà di __________, per un valore complessivo quantificato dall’accusatore
privato pari a CHF 890.- (refurtiva recuperata e restituita);
5. ripetuta violazione di
domicilio
per essersi, al fine di compiere i furti menzionati ai punti 4.1 e
4.3, contro la volontà degli aventi diritto, in tre distinte occasioni, ossia
in data 05 giugno 2014, 12 settembre 2014 e 22 novembre 2014, indebitamente
introdotto all’interno del negozio ACPR 1 SA, nonostante l’avente diritto
l’avesse formalmente diffidato;
6. soggiorno illegale
per avere, nel periodo compreso dall’anno 2013 fino al 09 febbraio
2015, a __________ e in altre imprecisate località, soggiornato illegalmente
in Svizzera, superando il periodo di 90 giorni massimo concesso, privo di
documenti di legittimazione personali, dei necessari mezzi finanziari e in un
periodo temporale soggetto in parte al contingentamento;
7. ripetuta contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti
per avere, nel periodo maggio 2013 / 09 febbraio 2015, a __________ e in altre imprecisate località, senza essere autorizzato, intenzionalmente e ripetutamente
consumato almeno 52.8 grammi lordi di eroina e un quantitativo imprecisato di
Ketalgine e metadone;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate;
reati previsti: dagli artt. 19 cpv. 2 lett. a LStup (in
relaz. con l’art. 19 cpv. 1 lett. c LStup, richiamato l’art. 1 cpv. 1 e cpv. 2
e l’allegato 1 all’ordinanza del DFI sugli elenchi degli stupefacenti), 94 cpv.
Fatti
1 lett. a LCStr, 95 cpv. 1 lett. b LCStr, 139 cifra 1 CP (in parte in relaz.
con l'art. 172ter CP), 186 CP, 115 cpv. 1 lett. b LStr e 19a cpv. 1 LStup;
atto d’accusa contemplante le seguenti
proposte: 1. IM 1 è dichiarato
autore colpevole dei reati a lui scritti come sopra.
di conseguenza IM 1 è condannato:
alla pena detentiva di 16 (sedici) mesi integralmente da
espiare presso il Penitenziario Cantonale “La Stampa”, dedotto il carcere
preventivo sofferto di 52 (cinquantadue) giorni.
Pena parzialmente aggiuntiva:
- alla pena
pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere da CHF 30.00 (trenta) cadauna,
corrispondenti a complessivi CHF 600.00 (seicento), decretata nei suoi
confronti da questo Ministero Pubblico il 21 maggio 2013;
- alla pena
pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere da CHF 30.00 (trenta) cadauna,
corrispondenti a complessivi CHF 300.00 (trecento), decretata nei suoi
confronti da questo Ministero Pubblico il 20 gennaio 2014;
- alla pena
detentiva di 10 (dieci) giorni, decretata nei suoi confronti da questo
Ministero Pubblico il 4 giugno 2014.
E’ pure
condannato 2. Alla multa di CHF 200.00 (duecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato
pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 2 (due) giorni (art.
106 cpv. 2 CP).
3. IM 1 è condannato al
pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie, il cui ammontare
sarà stabilito dalla Corte giudicante.
4. Gli accusatori
privati sono rinviati al competente foro per le loro eventuali pretese di
natura civile.
ed inoltre 5. Conferma il sequestro
operato dalla Polizia il 9 ottobre 2014 e, ai sensi dell’art. 69 cpv. 1 CP,
ordina la confisca di:
- un telefono cellulare Samsung
(nr. IMEI __________) (nr. rep. 36026);
- una scheda SIM Lycamobile (nr.
__________, __________) (nr. rep. 36027);
- un telefono Samsung
GTE2600 di colore nero (nr. IMEI __________) con caricabatterie (nr. rep.
40293) e
- una carta SIM Sunrise (nr.
__________) (nr. rep. 40294).
6. Conferma il
sequestro operato dalla Polizia il 5 febbraio 2014 e, ai sensi dell’art. 69
cpv. 2 CP, ordina la confisca e la distruzione di 5 buste di carta contenenti una
sostanza marrone (rep. SAD 07431/2014).
7. La nota d’onorario
del difensore d’ufficio, richiamato il decreto di nomina del 9 ottobre 2014,
verrà tassata con decisione separata nelle forme stabilite dalla Corte
giudicante.
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1, in
rappresentanza del Ministero Pubblico,
- l’imputato IM 1, assistito
dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1.
Espletato il pubblico
dibattimento dalle ore 09:27 alle ore 09:55.
Evase le seguenti
questioni: Con
l’accordo delle parti, viene stralciato dall’atto d’accusa il termine “lordi”
riferito al quantitativo di stupefacente trafficato.
- Constatato
il consenso delle parti alle proposte in esame;
- accertato
che l’imputato ha ammesso i fatti;
- ritenuta
legale e opportuna la procedura abbreviata;
- considerato
che l’accusa concorda con le risultanze del dibattimento e con gli atti di
causa;
- considerato
che la sanzione appare adeguata;
richiamati gli art.: 50, 61 LOG;
135, 358 e segg., in particolare 362, 426 cpv. 1 CPP;
22 TG sulle
spese;
ordina: 1. L’atto di accusa n. 112/2015
del 31 agosto 2015 contro IM 1 con le relative proposte e la modifica apportata
al dibattimento è approvato.
Considerandi
2.
La tassa di giustizia di
CHF 500.00 e i disborsi sono posti a carico del condannato.
3.
Le spese per la difesa
d’ufficio del condannato sono sostenute dallo Stato.
3.1
La nota professionale
dell’avv. DUF 1 è approvata per CHF 3'755.15.
3.2
Il condannato è tenuto a
rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di CHF 3'755.15 non appena
le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale,
SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero Pubblico, SERCO,
6501.
Bellinzona
- Ufficio dei Giudice dei
provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
- Sezione della
circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino
- Sezione della Popolazione,
ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona
- Dipartimento sanità e
socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona
- Ministero Pubblico della
Confederazione, Taubenstrasse 16, 3003 Berna
- Ufficio centrale svizzero
di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna
- Ufficio federale di
Polizia, Polizia giudiziaria federale, 3003 Berna
- Direzione del carcere
penale La Stampa, CP, 6904 Lugano
Per la Corte delle assise correzionali
Il Presidente La
vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Multa fr. 200.--
Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 81.60
fr. 981.60
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