72.2015.135
Tentato furto aggravato; tentata truffa aggravata; ripetuto furto aggravato (in parte tentato); ripetuto danneggiamento; ripetuta violazione di domicilio (in parte tentata)
27 novembre 2015Italiano51 min
Source ti.ch
Incarto
n.
72.2015.135
Lugano,
27 novembre 2015/lc
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte delle assise criminali
composta da:
giudice Rosa
Item, Presidente
GI 1 6
GI 2 7
Anna Grümann,
vicecancelliera
sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale
Ministero pubblico
e in qualità di accusatori privati
ACPR 1
rappresentato dall’ RAAP 1
ACPR 2
ACPR 3
ACPR 4
contro
IM 1
e di residente a
rappresentato dall’ DF 1
in carcerazione preventiva dal 09.04.2015
al 30.07.2015 (113 giorni)
in esecuzione anticipata di pena dal
31.07.2015
imputat, a norma
dell’atto d’accusa nr. 113/2015 del 01.09.2015 emanato dal Procuratore pubblico
PP 1, di
1. tentato furto aggravato
siccome commesso per mestiere e in quanto associato a una banda
intesa a commettere furti e truffe;
per avere, nel periodo compreso tra febbraio 2015 e l’08.04.2015 a
__________, __________, __________, __________ ed infine __________, agendo in
correità con terze persone, ognuno con un proprio ruolo, per procacciare a sé e
ad altri un indebito profitto ed alfine di appropriarsene, tentato di sottrarre
beni mobili ai danni di ACPR 1, per un valore complessivo di circa CHF 2’640'000.00;
segnatamente,
previi diversi incontri e contatti telefonici tra l’accusatore
privato e i correi, presentatisi sotto false generalità; contatti finalizzati
ad una fittizia operazione di vendita di oro, dando all’accusatore privato la
parvenza di aver pattuito un affare serio, con persone qualificate,
procurandosi IM 1 e trasportando, in entrata dall’Italia, una
valigetta contenente banconote facsimili, per il valore nominale di complessivi
CHF 1'670’000.00 ed Euro 994'000, che sarebbero poi state utilizzate per il
pagamento, in tutta fretta dell’oro,
tentato di sottrarre 12 lingotti da 1 kg, 600 lingottini da 10
grammi, 1435 monete d’oro Kruger e 50 lingottini da 1 oncia, per un valore
complessivo denunciato di circa CHF 2'640'000.00 (precisamente CHF
1'720'981 ed Euro 926'835);
tenuto conto che a seguito del suo fermo la banda si è organizzata
altrimenti, portando a termine l’operazione e quindi consegnando a ACPR 1 altre
banconote facsimili per un valore nominale di CHF 1'540'000.00 ed Euro 936’500,
unitamente a banconote autentiche per un valore complessivo di CHF 10'000.00 ed
Euro 3’500, recuperando in tutta fretta la refurtiva dall’autovettura
dell’accusatore privato e dandosi poi alla fuga;
subordinatamente
1. tentata truffa aggravata
siccome commessa per mestiere;
per avere, nel periodo compreso tra febbraio 2015 e l’08.04.2015 a
__________, __________, __________, __________ ed infine __________, agendo in
correità con terze persone, ognuno con un proprio ruolo, per procacciare a sé e
ad altri un indebito profitto, ingannato con astuzia, unitamente ai correi, ACPR
1, tentando di persuaderlo ad atti pregiudizievoli al proprio patrimonio,
segnatamente,
coinvolgendo ACPR 1 in un’operazione di compravendita fittizia di
un ingente quantitativo d’oro, facendogli credere, contrariamente al vero, di
ricevere in cambio di oro e monete preziose, denaro contante autentico,
previi diversi incontri effettuati tra l’accusatore privato, il di
lui intermediario ed altri membri della banda, presentatisi con false
generalità,
recuperando IM 1 delle banconote facsimili per il valore nominale
di complessivi CHF 1'670'000.00 ed Euro 994'000, rispettivamente consegnando al
fratello __________ banconote autentiche per un valore di circa CHF / Euro
5'000.00, che sarebbero poi state assemblate a quelle facsimili poco prima
dello scambio, trasportando poi il denaro facsimile in entrata dall’Italia,
sino a __________, dove è stato fermato,
tentato in questo modo di indurre ACPR 1 alla consegna di 12
lingotti da 1 kg, 600 lingottini da 10 grammi, 1435 monete d’oro Kruger e 50
lingottini da 1 oncia, per un valore complessivo denunciato di circa CHF
2'640'000.00 (precisamente CHF 1'720'981 ed Euro 926'835), in cambio
perlopiù di banconote facsimili;
tenuto conto che a seguito del suo fermo, la banda si è
organizzata altrimenti, portando a termine l’operazione e quindi consegnando a ACPR
1 altre banconote facsimili per un valore nominale di CHF 1'540'000.00 ed Euro
936’500, unitamente a banconote autentiche per un valore complessivo di CHF
10'000.00 ed Euro 3’500, recuperando in tutta fretta la refurtiva
dall’autovettura dell’accusatore privato e dandosi poi alla fuga;
2. ripetuto furto aggravato
(in parte tentato)
per avere,
nel periodo 07.03.2014 - 11.06.2014, in 4 occasioni, a __________,
__________ e __________,
per procacciare a sé e ad altri un indebito profitto e al fine di
appropriarsene,
agendo in correità con terzi, suoi parenti, quale membro di una
banda intesa a commettere furti, operando, in modo professionale, sistematico,
regolare e secondo un preciso piano,
ripetutamente sottratto, rispettivamente tentato di sottrarre,
merce varia per un valore complessivo di refurtiva denunciata di almeno CHF 74’255.00;
refurtiva non recuperata;
e meglio,
2.1. il 07.03.2014, tra le
ore 06.30 e le ore 18.45, a __________, in via __________,
in correità con i fratelli __________ e __________, spaccando la
vetrata della porta d’ingresso mediante utilizzo di un cacciavite,
sottratto, ai danni di ACPR 4 gioielli e oggetti di valore (3
collane, 1 bracciale, un paio di orecchini, 3 anelli, un orologio d’oro da
donna con diamanti marca Gübelin e un servizio di posate d’argento marca
Jetzer) per un valore di refurtiva denunciata di CHF 74’255.00;
2.2. il 21.05.2014,
verso le ore 13.55, a __________, in __________,
in correità con i fratelli __________ e __________, tentato di
sottrarre, ai danni di ACPR 3, cose mobili altrui (segnatamente gioielli e
oggetti di valore), senza riuscirci, essendo stati colti in flagrante da uno
dei vicini di casa della parte lesa;
2.3. il 11.06.2014, a __________,
in __________,
in correità con il fratello __________, spaccando la parte
superiore della porta d’ingresso, una griglia, un vetro ed un pannello,
sottratto, ai danni di ACPR 2, denaro per un valore complessivo non
quantificato dalla parte lesa;
2.4. il 11.06.2014, a __________,
in __________,
in correità con il fratello __________, spaccando la vetrata della
porta d’ingresso, tentato di sottrarre ai danni di †__________, cose mobili
altrui, non riuscendo ad accedere all’appartamento e quindi dandosi poi alla
fuga;
3. ripetuto danneggiamento
per avere,
nelle circostanze di luogo e di tempo ed al fine di commettere i
furti di cui ai punti 2.1., 2.2. e 2.3., infrangendo mediante utilizzo di
cacciaviti le porte d’accesso di diversi appartamenti, causato danni per un
valore complessivo denunciato di almeno CHF 7'300.00;
segnatamente,
3.1. nelle circostanze di
cui al punto 2.1., causato ai danni di ACPR 4 la rottura della vetrata della
porta d’ingresso, rispettivamente di un’altra porta d’accesso all’appartamento,
per un valore di danno denunciato di CHF 6’800.00;
3.2. nelle circostanze di
cui al punto 2.2., causato, ai danni di ACPR 3 la rottura della porta
d’ingresso, per un valore di danno denunciato di CHF 500.00;
3.3. nelle circostanze di
cui al punto 2.3., causato, ai danni di ACPR 2 la rottura della parte superiore
della porta, di una griglia un vetro ed un pannello, per un valore di danno non
quantificato dalla parte lesa;
4. ripetuta violazione di
domicilio (in parte tentata)
per essersi introdotto, nelle circostanze di luogo e di tempo di
cui ai punti 2.1 e 2.3 ed al fine di commettere i relativi furti,
indebitamente e contro la volontà degli aventi diritto, all’interno
dei summenzionati appartamenti privati;
rispettivamente per aver tentato di introdursi, nelle circostanze
di cui al punto 2.2. all’interno dell’appartamento;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate;
reati previsti: dagli art. 139 cifra 2 e 3 CP, sub. art.
146 cpv. 2 CP; art. 144 CP e art. 186 CP;
Presenti: - il Procuratore pubblico PP
1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato IM 1, assistito
dal suo difensore di fiducia avv. DF 1;
- l’avv. RAAP 1,
patrocinatore di fiducia dell’accusatore privato ACPR 1.
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:30 alle ore 17:45.
Evase le seguenti
questioni: I. Verbale
del dibattimento
- Con
l’accordo delle parti, la data d’inizio della carcerazione preventiva indicata
nell’atto d’accusa viene rettificata in 9 aprile 2015.
- La
Presidente rileva che quanto sequestrato in data 08.04.2015 al momento del
fermo dell’imputato (un telefono cellulare iphone 5 con carta SIM e una valigetta
in metallo contenente banconote facsimili) è già stato confiscato con decreto
d’accusa n. 1513/2015 dell’8 aprile 2015 cresciuto in giudicato.
Pertanto, tali oggetti vanno stralciati dall’elenco degli oggetti in sequestro
indicati nell’atto d’accusa.
La Presidente chiede alle parti di esprimersi in merito.
Procuratore pubblico: non mi oppongo allo stralcio di questi oggetti
dall’elenco degli oggetti in sequestro.
Avv. RAAP 1: non mi oppongo.
Avv. DF 1: non mi oppongo.
Di conseguenza, con l’accordo di tutte le parti quanto sequestrato in data 08.04.2015
viene stralciato dai sequestri dell’atto d’accusa.
- Quanto
sequestrato il 10.04.2015 presso l’Hotel __________ - che, come è stato
segnalato dal Procuratore pubblico nel suo scritto del 26.11.2015, “è stato
indicato nel rinvio a giudizio a titolo informativo” - deve essere stralciato
dall’atto d’accusa.
La Presidente chiede alle parti di determinarsi in merito.
Procuratore pubblico: non mi
oppongo.
Avv. RAAP 1: non mi oppongo.
Avv. DF 1: non mi oppongo.
Di conseguenza, con l’accordo di tutte le parti quanto sequestrato il
10.04.2015 viene stralciato dai sequestri dell’atto d’accusa.
- Il
Procuratore pubblico fa presente che l’aggravante di cui al punto 2 dell’atto
d’accusa è da intendersi in banda e per mestiere, così come istruito in tutto
il procedimento.
La Presidente chiede al
difensore se è d’accordo di inserire l’aggravante del mestiere per il punto 2
dell’atto d’accusa.
Avv. DF 1: ritenuto che è sempre
stato il reato discusso durante l’istruttoria, non mi oppongo.
Di conseguenza, con l’accordo di
tutte le parti al punto 2 dell’atto d’accusa viene aggiunta l’aggravante
dell’aver agito per mestiere.
- In
merito al sequestro del 28.08.2015, viene aggiunto all’elenco degli oggetti
sequestrati (pag. 5 dell’atto d’accusa) un asciugamano bianco con scritta __________
(rep. n. 42177).
La Presidente rileva inoltre che quanto sequestrato il 28.08.2015 all’interno
dell’auto dell’accusatore privato (una valigetta in metallo contenente
banconote facsimili per CHF 1'540'000, banconote facsimili per Euro
936'500, banconote vere per CHF 10'000, banconote vere per Euro 3'500 e un
asciugamano) andrebbe estromesso dall’elenco degli oggetti sequestrati
nell’ambito del procedimento penale a carico di IM 1 e rinviato al pertinente
procedimento penale.
La Presidente chiede alle parti di esprimersi in merito.
Procuratore pubblico: non mi oppongo ad estromettere questi sequestri dal
presente procedimento; gli oggetti permangono sotto sequestro nell’ambito di
altro procedimento penale.
Avv. RAAP 1: mi oppongo, in quanto chiedo che le banconote autentiche vengano
restituite al mio patrocinato.
Avv. DF 1: non mi oppongo.
La Corte si ritira per
deliberare sulla questione pregiudiziale.
II. Dispositivo
questioni pregiudiziali
1. La
valigetta in metallo sequestrata il 28 agosto 2015 all’interno dell’auto
dell’accusatore privato e contenente banconote facsimili per CHF 1'540'000
e banconote facsimili per Euro 936'500 nonché gli importi di fr. 10'000.-- e
fr. 3'780.-- (controvalore di Euro 3'500) come pure l’asciugamano bianco con
scritta __________ (rep. n. 42177) vengono estromessi dai sequestri di cui al
procedimento relativo all’atto d’accusa n. 2015/113 del 1 settembre 2015 e
rinviati al pertinente procedimento penale.
2. Tasse
di giustizia e spese procedurali insieme al giudizio di merito.
3. La
presente ordinanza non è impugnabile.
Sentiti: - il Procuratore
pubblico, per la sua requisitoria, il quale ripercorre le circostanze
dell’arresto dell’imputato e i fatti alla base del punto 1 dell’atto d’accusa,
sostanzialmente ammessi dall’imputato, sottolineando che il reato imputato a IM
1 è rimasto allo stadio del tentativo unicamente a causa del suo fermo in
dogana. Spiega i motivi per i quali l’imputato deve essere considerato correo,
mettendo in risalto la circostanza che lo stesso ha investito denaro proprio
nell’operazione. Chiede la conferma delle aggravanti della banda e del mestiere
sia in relazione al punto 1 che al punto 2 dell’atto d’accusa, in quanto si tratta
di membri della stessa famiglia che agiscono in maniera organizzata secondo un
preciso modus operandi e che fanno del rubare e truffare la propria
professione. In merito alla qualifica giuridica dei fatti di cui al punto 1
dell’atto d’accusa, rileva che se si tiene conto delle modalità effettive di
esecuzione si tratta di furto, mentre che secondo il piano si trattava invece
di truffa, laddove la vittima è stata ingannata con astuzia per carpire la sua
fiducia e anche i soldi facsimili nascosti da quelli veri configurano inganno
astuto. Venendo alla colpa dell’imputato, evidenzia che lo stesso non ha
collaborato con gli inquirenti, confessando solo di fronte all’evidenza e non
fornendo informazioni supplementari utili all’inchiesta. La sua colpa è grave
perché dimostra una grande disponibilità a delinquere, ha precedenti in
Svizzera e in Italia, agisce all’interno di un’organizzazione criminosa,
dedicando la propria vita all’illecito, agendo senza alcun rimorso e con
movente egoistico e riprovevole. Tenuto conto della sua giovane età e del
carcere preventivo sofferto, propone la condanna dell’imputato alla pena
detentiva di 3 anni, a valere quale pena totalmente aggiuntiva, chiedendo in
via principale che la stessa sia integralmente da espiare, in via subordinata
che in caso di sospensione condizionale parziale, 18 mesi siano da espiare. In
merito ai sequestri si rimette a quanto già detto durante l’istruttoria
dibattimentale;
- l’avv. RAAP 1,
rappresentante dell’accusatore privato ACPR 1, il quale si associa alla
Pubblica accusa per quanto concerne la colpevolezza dell’imputato. Chiede
l’accoglimento delle istanze di risarcimento scritte già versate agli atti;
- l’avv. RAAP 1,
rappresentante dell’accusatore privato ACPR 1, il quale chiede nuovamente la
parola per dire che rinuncia a chiedere la condanna dell’imputato al
risarcimento del valore dell’oro, vista l’impostazione data dalla Pubblica
accusa all’atto d’accusa, mentre che mantiene la richiesta di risarcimento
delle spese legali;
- l’avv. DF 1, difensore
dell’imputato, il quale non contesta i punti 2, 3 e 4 dell’atto d’accusa. In
merito al punto 1 dell’atto d’accusa, sostiene che il suo assistito ha
ricoperto unicamente il ruolo di complice, limitandosi il suo contributo al
reperimento dei soldi falsi necessari per l’operazione, alla cui organizzazione
non ha partecipato e di cui non conosceva i dettagli. Non vi sono agli atti
elementi che comprovino un suo coinvolgimento maggiore nel piano criminoso,
ritenuto inoltre che IM 1 avrebbe percepito un compenso esiguo rispetto al
valore dell’operazione; il fatto che abbia investito soldi propri va
relativizzato, dal momento che il suo denaro gli sarebbe stato restituito al
termine dell’operazione. Tuttavia, la complicità del suo patrocinato è rimasta
allo stadio del tentativo, dal momento che egli è stato fermato in dogana e non
ha quindi potuto consegnare il denaro falso racimolato. Non essendo il
tentativo di complicità punibile, il suo assistito deve essere prosciolto
dall’accusa di cui al punto 1 AA. Venendo alla colpa del suo patrocinato,
postula una massiccia riduzione della pena proposta dalla Pubblica accusa,
stante l’inconsistenza dell’imputazione di cui al punto 1 dell’atto d’accusa.
Riconosce che la collaborazione non è stata da manuale, sottolineando però che IM
1 non poteva raccontare i fatti di __________ senza coinvolgere il fratello e
che ha ammesso i furti ancora prima che gli inquirenti gli contestassero il
ritrovamento del suo DNA. Ha espiato un lungo carcere preventivo, tenendo un
ottimo comportamento. Una volta scarcerato, intende rientrare in Italia, dove
vi è una possibilità concreta di lavoro. I precedenti penali sono relativi a
quando era minorenne e la condanna di Busto Arsizio non è definitiva. Chiede
quindi che il suo assistito venga condannato ad una pena detentiva non
superiore alla carcerazione già subita e venga quindi scarcerato. In subordine,
qualora la Corte dovesse avallare la tesi accusatoria e condannare IM 1 ad una
pena detentiva superiore a due anni, chiede che la stessa venga posta a
beneficio della sospensione condizionale parziale e che la parte di pena da
espiare non ecceda il carcere preventivo già sofferto. In merito alla richiesta
di risarcimento dell’accusatore privato ACPR 1, la stessa - stante la richiesta
di proscioglimento dal punto 1 AA - deve essere respinta. Per i risarcimenti
alle vittime dei furti, si rimette al giudizio della Corte;
- il Procuratore pubblico
in replica ribadisce il ruolo di correo ricoperto dall’imputato, osservando che
in ogni caso anche la complicità in un reato tentato è punibile (DTF 130 IV
131);
- l’avv. RAAP 1,
rappresentante dell’accusatore privato ACPR 1, non replica;
- l’avv. DF 1,
difensore dell’imputato, in duplica ribadisce di ritenere che si sia trattato
di un tentativo di complicità in un reato consumato, per cui si riconferma
nella sua richiesta di proscioglimento.
Considerato, in fatto ed in diritto
1. Vita anteriore
dell’imputato
IM 1, cittadino italiano di 24 anni, in merito alla sua vita ha
riferito:
"
Sono nato a __________, in provincia di __________, e cresciuto a
__________, nella periferia di __________, fino all’età di 10 anni. Dopodiché
mi sono trasferito a __________, altra periferia di __________. Ho sempre
seguito i miei famigliari. Dalla maggiore età ho viaggiato parecchio,
trascorrendo dei periodi in diverse nazioni; dapprima sono andato in
Portogallo, poi in Spagna e poi in Slovenia. In Portogallo mi sono fermato un
paio di mesi, in Spagna 5-6 mesi ed in Slovenia, nell’ultimo periodo, per circa
6 mesi. Ogni volta affittavo una casa. Circa una settimana fa, sono ritornato
definitivamente a casa dei miei genitori a __________.
Mia mamma si chiama __________ e fa la casalinga. Mio padre si
chiama __________ ma non vive con mia madre; non lo vedo da quando avevo 10
anni. Sono cresciuto con mia mamma e con il suo convivente che si chiama __________.
Ho 1 sorella maggiore, che si chiama __________ e 4 fratelli, __________,
__________, __________ e __________. Abitiamo tutti con la mamma a __________.
In Italia abita mio nonno che si chiama __________, lui abita a __________, non
so indicare esattamente la zona, non ricordo il nome. Si tratta del padre di
mia mamma. Non ho altri nonni in vita. Ho comunque tutta la famiglia di mio
padre con la quale ho un buon rapporto.
Ho frequentato tutte le scuole dell’obbligo e 1 anno di Liceo
scientifico. Ho abbandonato le scuole e ho iniziato a lavorare. All’inizio
presso un distributore di benzina, poi in una lavanderia e successivamente in
una palestra e una piscina, non quella in cui lavoro attualmente.
ADR che in Portogallo, Spagna e Slovenia sono andato per
cercar lavoro. In Spagna ho lavorato un po’ di tempo in un bar.
ADR che in Slovenia non ho lavorato.
ADR che mi sono mantenuto grazie a dei risparmi che avevo
messo da parte con i miei precedenti lavori.
ADR che non sono sposato e non ho figli.
ADR che non ho debiti. Prima di partire per la Slovenia
lavoravo nella palestra __________ di __________, nella quale prossimamente
avrei dovuto riprendere il mio impiego. Il mio stipendio ammontava a Euro
1'200.00 e mi occupavo delle iscrizioni.”
(VI PP 09.04.2015 pagg. 2-3; dichiarazioni confermate in aula:
VI imputato pag. 1, all. 2 V. DIB.)
2. Precedenti penali
2.1. Dall’estratto del casellario
svizzero (AI 64; doc. TPC 3) risulta che IM 1 è stato condannato il 20 luglio
2007 dalla Magistratura dei minorenni per falsità in certificati, infrazione
grave alle norme della circolazione e contravvenzione alla LF concernente la
dimora e il domicilio degli stranieri alla carcerazione di 20 giorni, sospesa
condizionalmente per un anno.
L’8 aprile 2015, quando - come si vedrà più sotto - IM 1 è stato
fermato dalla Guardie di confine, gli è stato intimato un decreto d’accusa per
appropriazione indebita di un’autovettura commessa nel febbraio 2014, decreto
che prevedeva la condanna alla pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere da
fr. 30.-- cadauna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni,
nonché alla multa di fr. 500.--. L’imputato non ha impugnato tale decreto, che
è pertanto divenuto definitivo.
2.2. Nell’estratto del casellario
giudiziale italiano sono iscritte a carico dell’imputato due condanne.
Il 6 febbraio 2007 IM 1 è stato condannato dal Tribunale per i
minorenni di Torino per furto in abitazione tentato (continuato in concorso)
alla reclusione di 2 mesi e 20 giorni, sospesi condizionalmente, nonché alla
multa di Euro 140.--.
Con sentenza del 13 febbraio 2008 è stato condannato dal Tribunale
per i minorenni di Genova per furto in abitazione (in concorso) alla reclusione
di 1 anno e alla multa di Euro 360.--; per la reclusione di 11 mesi e 26
giorni e per la multa gli è stato applicato l’indulto.
2.3. Inoltre, in data 12 novembre
2015 la Pubblica accusa ha fatto pervenire a questa Corte la sentenza del
Tribunale di Busto Arsizio del 10 aprile 2015 con la quale IM 1 è stato
condannato per truffa (art. 640 CP) alla reclusione di 6 mesi e alla multa di
Euro 100.-- (doc. TPC 14).
2.4. Al dibattimento l’imputato ha
confermato di avere subito le condanne iscritte nel casellario giudiziale
italiano e in quello svizzero (VI imputato pag. 1, all. 2 al V. DIB).
In merito alla sentenza di condanna del 10 aprile 2015 ha
dichiarato di aver “presentato appello contro questa sentenza perché devo
chiarire la mia posizione. Riconosco i fatti per i quali sono stato condannato
ma con l’appello vorrei ridiscutere la pena alla quale sono stato condannato”
(VI imputato pag. 2, all. 2 al V. DIB). La dichiarazione d’appello è stata
prodotta dal difensore di IM 1 (doc. DIB 1).
3. Circostanze dell’arresto
3.1. La mattina dell’8 aprile 2015
a __________ alle ore 7.00, le Guardie di confine procedevano al fermo del
veicolo Fiat Punto __________ condotto da IM 1, a carico del quale era pendente
un mandato di cattura relativo all’appropriazione di una Golf.
Dalla perquisizione dell’auto a bordo della quale era stato
fermato, veniva rinvenuta una valigetta metallica contenente numerose banconote
facsimili in pezzi da fr. 1'000.-- e da Euro 500.--, per un importo complessivo
di fr. 1'670’000.-- ed Euro 994’00.--.
3.2. Poche ore più tardi alla
centrale di Polizia giungeva una richiesta di intervento a __________ per un
furto/truffa di un importante quantitativo d’oro per un valore complessivo di
oltre fr. 2'500.000.--. La vittima, ACPR 1, cittadino germanico che era
presente a __________ unitamente al figlio __________, veniva ascoltato dalla
Polizia unitamente a __________, intermediario nella trattativa di
compravendita dell’oro. Dalle loro dichiarazioni si stabiliva che dopo diversi
incontri e trattative con tale “__________”, mostratosi quale persona facoltosa
e con grandi mezzi finanziari, quel giorno, 8 aprile 2015, era previsto a __________
lo scambio oro/denaro. Il prezzo pattuito era di fr. 2'600.000.--, di cui fr.
100'000.-- era il profitto di ACPR 1, che aveva portato l’oro a __________ in
due valigette riposte nel baule della sua Mercedes, posteggiata nei parcheggi
dell’esercizio pubblico __________.
Nonostante che all’incontro avrebbe dovuto presentarsi un collaboratore
dell’acquirente come comunicato da “__________” a __________, quella mattina si
era invece a sorpresa presentato “__________” personalmente. Durante l’incontro
quest’ultimo aveva chiesto di poter vedere l’oro, per cui con ACPR 1 si erano
avvicinati al baule della sua Mercedes, aperto il quale, ACPR 1 mostrava l’oro
all’acquirente; quest’ultimo all’improvviso, confondendo ACPR 1, si impadroniva
delle due valigette con l’oro, lasciandogli una valigetta piena di banconote
facsimili e si dava poi alla fuga a bordo di un’auto di piccole dimensioni, di
colore azzurro, guidata da un uomo non meglio identificato.
Vista la concordanza dell’ammontare delle banconote facsimili
sequestrate a IM 1 quella mattina a __________, con la cifra pattuita per la
compravendita dell’oro tra ACPR 1 e “__________”, gli inquirenti procedevano
alla verifica del coinvolgimento di IM 1 nella truffa e ciò in considerazione
dei precedenti a carico di IM 1 - di cui gli inquirenti italiani avevano dato
notizia - e della presenza nella sua rubrica telefonica del n. __________
(memorizzato come “__________”) - con il quale vi erano stati dei contatti
proprio poco prima del suo fermo -, corrispondente all’utenza telefonica in
possesso di “__________” che aveva avuto i contatti con la vittima e con __________
(intermediario).
3.3. Interrogato, IM 1 negava il
proprio coinvolgimento nei fatti di __________, spiegando che i soldi falsi gli
sarebbero serviti per fare delle truffe in Italia, mentre che in Svizzera non
aveva alcuna intenzione di commettere una truffa, era infatti venuto in
Svizzera per recarsi al __________ ad acquistare dei vestiti.
Dichiarava che il n. di telefono __________ - che gli inquirenti avevano
stabilito essere in uso a “__________” - apparteneva a suo nonno, per cui era
probabile che suo nonno avesse partecipato alla truffa di __________, ma lui
non c’entrava nulla (VI PG 08.04.2015 ore 11.00; VI PG 08.04.2015 ore 18.30; VI
PP 09.04.2015).
3.4. Visti gli indizi di reato a
carico di IM 1 - segnatamente i contatti telefonici con l’utenza in uso a “__________”
e le banconote false trovate in suo possesso - al termine degli interrogatori
lo stesso veniva arrestato.
Il GPC con decisione del 10 aprile 2015 (AI 11) lo poneva in
carcerazione preventiva.
In data 31 luglio 2015 IM 1 è stato posto in anticipata espiazione
della pena (AI 126) e pertanto è comparso al dibattimento in stato di
detenzione.
4. Atto d’accusa
4.1. Esperita l’inchiesta, con atto
d’accusa del 1 settembre 2015 la Pubblica accusa ha imputato a IM 1 - in relazione
ai fatti di cui sopra - il reato di tentato furto aggravato, siccome commesso
per mestiere e in banda, subordinatamente di tentata truffa aggravata, siccome
commessa per mestiere.
4.2. Con l’atto d’accusa in
rassegna a IM 1 vengono inoltre imputati i reati di ripetuto furto aggravato
(in parte tentato), siccome commesso in banda (punto 2 AA), ripetuto
danneggiamento (punto 3 AA) e ripetuta violazione di domicilio (in parte
tentata; punto 4 AA), in relazione a 4 episodi di furto commessi in altri
Cantoni ed emersi nel corso dell’inchiesta a seguito del rinvenimento del suo DNA
sui luoghi dei furti.
In relazione all’imputazione di cui al punto 2 AA, al dibattimento
le parti hanno convenuto per l’aggiunta dell’aggravante dell’aver agito per
mestiere (V. DIB. pag. 3).
5. Imputazione di tentato
furto aggravato, sub. tentata truffa aggravata (punto 1 AA)
5.1. Durante i primi
interrogatori, IM 1 riferiva che l’auto di cui era alla guida al momento del
fermo, l’aveva noleggiata in Slovenia poiché dopo aver abitato per un certo
periodo a __________, aveva deciso di tornare a __________ dai genitori, per
cui aveva noleggiato la Fiat Punto per spostarsi. Quella mattina era
intenzionato a recarsi alla __________ di __________ per acquistare dei vestiti
e in merito alla valigetta contenente banconote facsimili rinvenuta dalle
Guardie di confine nel vano della ruota di scorta, affermava trattarsi di soldi
suoi che aveva dimenticato in auto quando si era trasferito dalla Slovenia in
Italia e che gli “sarebbero serviti per fare delle truffe in Italia”, aggiungendo
che non era “intenzionato a rivelare come e da chi li ho avuti”.
Chiesto di spiegare il genere di truffa e di vittime, IM 1
dichiarava che sceglieva a caso le persone, alle quali, parlando del più e del
meno, proponeva “se hanno dei soldi in nero, di “scambiarli” con i miei con
una maggiorazione del 10% e da parte mia avrei escogitato qualche cosa per
poterli usare in modo legale”. Affermava che con questo modo di agire che “funziona”,
aveva portato a termine almeno 5/6 truffe in __________ e __________ e anche in
altre regioni d’Italia, ma di non aver mai tentato truffe simili in Svizzera.
Asseriva che il denaro contenuto nella valigetta in metallo - per
un valore di circa Euro 1'000.000.-- e fr. 1’600’000.-- (in banconote
facsimili) - lo aveva fatto fare un anno prima in Slovenia in un una copisteria
e lo aveva pagato più di Euro 100.--. Partendo per l’Italia, lo aveva messo in
auto, dove lo aveva dimenticato quando aveva scaricato l’auto a casa dei suoi
genitori, per poi subito correggersi allegando che in realtà era stata sua
madre a scaricare la macchina e che forse aveva ritenuto la valigetta come un
accessorio della vettura a noleggio.
Spiegava che nell’ambito della commissione di truffe, i soldi
falsi servono a dimostrare di avere “disponibilità finanziaria” e
che gli “incontri preliminari servono per farmi conoscere e far sì che
l’altra persona, possibile vittima, acquisti fiducia in me”.
Preso atto della truffa che - come gli veniva fatto presente dagli
interroganti - era stata consumata quel giorno a __________ in danno di un
cittadino germanico, perpetrata con le modalità da lui riferite e proprio con
l’utilizzo di banconote facsimili come quelle di cui era stato trovato in
possesso poche ore prima e reso attento dell’esistenza di altri elementi che lo
collegavano a questi fatti, IM 1 affermava la sua assoluta estraneità alla
truffa, allegando di non conoscere nessuna persona coinvolta in quei fatti.
Riconosceva come sua la valigetta di cui gli veniva mostrata la
foto e confrontato con l’ammontare dei soldi facsimili, affermava che
non era stato lui a decidere di acquistare quell’ammontare ma che quella somma
gli era stata offerta ed era contenuta in una scatola contenente proprio quegli
importi.
Affermava che il nome ACPR 1 non gli diceva niente e neppure
quello di __________. Preso atto delle dichiarazioni della vittima e
dell’intermediario che gli venivano contestate, ribadiva la sua assoluta
estraneità alla truffa, dichiarando che era un caso che l’ammontare del denaro
falso di cui era in possesso, corrispondesse al valore della truffa.
Quando gli veniva sottoposta la foto della valigetta che gli
autori materiali della truffa avevano lasciato nell’auto della vittima, molto
simile alla sua, l’accusato ne prendeva atto dichiarando che “sono le solite
impiegate nelle truffe”.
Confrontato con il riscontro che il n. __________ era il numero
attraverso il quale vi erano stati i contatti tra “__________” e
l’intermediario, l’accusato dichiarava di non conoscere questo numero. Posto di
fronte al fatto che quel numero era salvato nel suo cellulare con il nome di “__________”
e che lui stesso nel precedente verbale aveva dichiarato essere il numero di
suo nonno, IM 1 confermava che quello era il numero di suo nonno, affermando
che era possibile che quest’ultimo avesse partecipato a questa truffa, ma
ribadiva che lui non era stato coinvolto; dichiarava tuttavia che la
descrizione di “__________” - fatta dalla vittima e dal teste __________ - non
corrispondeva a quella di suo nonno.
Confrontato con i contatti telefonici che l’8 aprile 2014 aveva
avuto proprio con “suo nonno”, segnatamente:
"
- h. 00.01: chiamata in entrata di 22 sec;
- h. 00.04: chiamata in uscita di 5 sec;
- h. 00.35: chiamata in entrata di 2 min;
- h. 00.47: chiamata in uscita di 21 sec;
- h. 06.09: mi scrive “tutto beme?” ed io rispondo “si ci siamo
appena svegliati fra un po’ andiamo” e lui poi scrive “ok. dopo chiama”
(VI PP 09.04.2015 pag. 11)
l’imputato, dopo aver chiesto una pausa per poter parlare con il
suo difensore, alla ripresa del verbale dichiarava che:
"
A mezzanotte mio nonno mi ha chiamato perché sapeva che mi
trovavo in zona tra __________ e __________. Credo l’abbia saputo da mia madre.
Mi aveva chiesto se ci potevamo incontrare e se sapevo dove andare a dormire.
Ci sono state altre telefonate tra di noi. All’inizio io gli dicevo di non
riuscire a trovare un albergo, lui mi aveva proposto di andare da lui, ma io
poi sono riuscito a trovare una camera all’hotel.
Nel messaggio delle 06.09 di mattina mio nonno mi chiedeva
se ero riuscito a trovare un hotel, se avevo dormito bene e se tutto era a
posto.
ADR che quando gli rispondo che “ci siamo appena svegliati
e fra un po’ andiamo” intendo io e la mia ragazza.
ADR che con mio nonno mi sento spesso, anche più volte al
giorno, com’è capitato ieri.”
(VI PP 09.04.2015 pagg. 11-12)
Confrontato nuovamente con
il contenuto dell’sms della mattina del 08.04.2015 ore 06:09 estrapolato dal
suo cellulare __________ (all. C al verbale PG 05.05.2015) - dove “__________”,
suo nonno, gli scrive “tutto beme?” e lui risponde “si
ci siamo appena svegliati fra un po’ andiamo” e __________ gli
scrive “ok. dopo chiama” - IM 1 dichiarava che si trattava di un
sms tra lui e “__________” e che “lui si chiama __________ e per me è come
se fosse mio nonno, quando ero piccolo mi è stato vicino” e che “lo
scambio di sms era per sapere se stavo bene, nel senso se avevo trovato dove
dormire e se era tutto a posto” (VI PG 05.05.2015 pag. 3).
Preso atto che, come gli veniva contestato, “__________” era stato
identificato in __________ alias __________, l’accusato dichiarava di non
conoscere questa persona.
5.2. I tabulati telefonici
acquisti agli atti dagli inquirenti, attestavano che l’accusato aveva avuto
contatti telefonici con il numero __________ (salvato nella sua rubrica sotto “__________”)
in data 08.04.2015 (alle ore 00:49 - 00:51 - 01:06) ed inoltre con il fratello __________,
titolare dell’utenza n. __________ (salvato nella sua rubrica con il nome di __________)
in data 08.04.2015 (alle ore 00:08 - 00:23 - 02:05 - 02:54 - 06:44 - 06:48 -
06:54) e il 08.04.2015 e con il n. __________ (salvato nella sua rubrica con il
nome di “__________”) il 07.04.2015 (alle ore 23:29 - 23:42 - 23:53 - 23:57) e
ancora l’08.04.2015 (alle ore 00:01 - 00:40 - 00:35 - 00:47); IM 1, confrontato
con tali riscontri oggettivi, affermava dapprima di non ricordare di chi erano
questi numeri e poi giustificava questi contatti allegando che sentiva suo
fratello e sua madre più volte al giorno, mentre riconduceva i contatti con “__________”
al fatto che quest’ultimo era preoccupato per lui “non avendo un posto dove
andare a dormire ci siamo sentiti più volte per questo motivo”.
Confrontato con le foto n. 3 e 4 (allegato D al VI PG 05.05.2015)
- estrapolate dalla videosorveglianza dell’Hotel __________ di __________ - che
ritraevano suo fratello __________, che risultava essersi notificato presso
l’hotel con il proprio documento l’8 ed il 9 aprile 2015 in compagnia di un uomo
non meglio identificato, dichiarava di non riconoscere nessuna delle persone
ritratte e di escludere che tra le stesse vi fossero dei suoi familiari, ribadendo
di non essere “venuto in Svizzera per fare una truffa”. Dichiarava
infine di non aver mai visto la vettura di color azzurro di cui gli veniva
sottoposta la foto (doc. E all. al verb. cit.) e di non sapere chi l’avesse in
uso.
5.3. Nel corso dei successivi
verbali, l’accusato continuava imperterrito a sostenere la sua assoluta
estraneità alla truffa commessa in danno di ACPR 1 anche a fronte di tutti gli
elementi emergenti dall’inchiesta che al contrario lo coinvolgevano nella
stessa e che gli venivano puntualmente contestati. L’atteggiamento di IM 1
cambiava solo il 30 luglio 2015 quando, dopo aver chiesto di essere sentito dal
PP, raccontava la sua versione dei fatti:
"
Una settimana prima del mio fermo __________ aveva chiamato __________
chiedendogli di procurargli dei soldi facsimili come pure dei soldi autentici.
Fatti
I facsimili dovevano ammontare ad un importo di circa 1 milione di Euro e
a 1,6 milioni di CHF. I soldi autentici dovevano ammontare a circa CHF
10'000.00. La preparazione della valigetta è stata effettuata da __________ e
quindi io non so con esattezza quanti soldi facsimili in Euro e CHF c’erano,
come pure quanti soldi autentici sarebbero stati aggiunti.
Io in quel periodo mi trovavo in Slovenia e __________ mi ha
telefonato chiedendomi di recuperare i soldi facsimili. Come avevo dichiarato
al momento del mio arresto, quei soldi li ho acquistati in Slovenia in una
copisteria dopo che __________ mi ha contattato. __________ mi aveva
espressamente detto “metti assieme un po’ di facsimili perché mi ha chiamato __________”.
Io da quello che mi aveva riferito __________ avevo capito che quel denaro
facsimile sarebbe servito per mettere a segno una truffa. Non sapevo di più.
__________ mi ha pure riferito che io e lui avremmo dovuto
assemblare un importo di circa CHF/Euro 10'000.00 in totale che poi sarebbe
stato aggiunto ai facsimili e messo sopra a questi per mascherarli. Già in
occasione di quella telefonata __________ mi aveva riferito che avrei
guadagnato Euro 20'000 oltre al rimborso della mia quota di soldi autentici,
pari a CHF/Euro 5000.00.
Al mio rientro in Italia ho consegnato la mia quota di soldi
autentici a __________ e ho lasciato la valigetta con i soldi facsimile
all’interno della mia autovettura.
La sera precedente il mio fermo sono partito da casa diretto verso
un albergo della zona di __________ e __________. Avevo chiesto a mio fratello __________
di riservarmi un albergo, non ricordo il nome; hotel che però non riuscivo a
trovare e per questo ne ho cercato un altro e ho trovato quello in via __________
a __________.
Mi si dice che quest’ultimo hotel si chiama __________.
Ricordo di aver poi inviato un SMS a mio fratello __________ con
l’indirizzo di questo hotel affinché lui mi raggiungesse, cosa che poi ha
fatto.
Gli accordi con __________ erano che io e __________ saremmo
dovuti partire verso le 06.00 di mattina per raggiungere entrambi con le nostre
auto il parcheggio del __________, io con la valigetta contenente i soldi
facsimili e __________ con il denaro autentico. Ci siamo divisi così il denaro
perché in caso di fermo mio il denaro vero non sarebbe stato sequestrato e in
caso di fermo di __________ non vi sarebbero stati problemi visto che
quell’importo poteva essere importato in Svizzera.
Ricordo che quella mattina __________ mi aveva inviato un SMS
chiedendomi se era tutto a posto ed io gli ho risposto di sì, facendogli
intendere che stavamo per partire.
Siamo partiti con le nostre auto, __________ mi precedeva in modo
tale che potesse fungere pure da bonifica del territorio per verificare
eventuali controlli di polizia o della guardia di finanza. Sapevamo che avremmo
dovuto lasciare la mia auto nel posteggio del __________ entro le 10.00 di
mattina. __________ ci aveva detto che sarebbe sopraggiunta altra gente che si
sarebbe occupata di tutto il resto. A __________ la sera precedente avevo
indicato il tipo di auto che conducevo e il paese d’immatricolazione della
stessa. Lui mi aveva detto di lasciare le chiavi sopra la ruota anteriore,
vicino all’ammortizzatore.”
(VI PP 30.07.2015)
L’accusato dichiarava di non saper nulla della vittima né che si
trattava dell’acquisto di oro o monete preziose allegando che __________ li
aveva incaricati “unicamente del recupero dei soldi facsimili come pure di
una parte dei soldi autentici e del relativo trasporto in Svizzera di questo
denaro” e che non li aveva coinvolti in altro. __________
aveva garantito loro un compenso di Euro 20'000.-- ciascuno, dicendogli che
nella truffa era coinvolta altra gente.
Riconosceva __________ nelle foto che gli venivano sottoposte, spiegando
che lo stesso è primo cugino di sua madre e che per lui è uno zio che vedeva di
rado, affermando che era la prima volta che collaborava con lui in una truffa e
che uno dei suoi alias è __________, nome con il quale è conosciuto
nell’ambiente zingaro.
Negava di conoscere la persona ritratta vicino al fratello __________
all’uscita dell’albergo __________ il pomeriggio dell’8 aprile 2015 (cfr. prima
foto di cui al doc. 1 allegato al VI PP 30.07.2015), indicando che
probabilmente si trattava della persona che sarebbe dovuta giungere in un
secondo momento per procedere alla consegna; affermava che con __________ non
erano d’accordo di prenotare un hotel lì in zona a __________ e che quindi -
ipotizzava - “quel pernottamento non era nei piani e che si è reso
necessario per assemblare la nuova valigetta con nuovi soldi facsimili, in
aggiunta a quelli veri che già lui possedeva. Questo è quello che penso sia
successo. Io pensavo che con il mio fermo il piano si sarebbe fermato”.
Indicava che se la polizia non lo avesse fermato, lui e il fratello __________
avrebbero raggiunto il posteggio del __________, sovrapposto alle banconote
facsimili quelle vere e poi con l’auto del fratello __________, una BMW serie
530 di colore grigio, sarebbero rientrati a __________ e che “avrebbe
recuperato la sua auto due giorni dopo; avrei dovuto riportarla
all’autonoleggio in Slovenia”.
Non aveva mai visto la vittima e non aveva mai partecipato a
nessuno degli incontri precedenti che c’erano stati, anche se per lui era
chiaro che “il piano presupponeva degli incontri con la vittima, ma a
questi io non ho partecipato, non ero coinvolto” e di non conoscere nessun __________,
persona che - come gli veniva riferito - era stata presente ad uno degli
incontri che c’erano stati con la vittima e affermava di non aver saputo che la
mattina del suo fermo “__________” aveva incontrato il rappresentante della
vittima, __________, a __________. Allegava inoltre di non essere stato a
conoscenza di “chi avrebbe consegnato il denaro e recuperato l’oro, non
sarei stato io. So che la mia macchina l’avrebbe ritirata un “professionista”,
così mi aveva detto __________”, indicando che con tale termine si
riferiva “ad una persona esperta nell’attuazione di questo tipo di truffe”,
ipotizzando che a seguito del suo fermo il “professionista” non avesse più
voluto partecipare al piano e che quindi “__________abbia proceduto lui
stesso alla consegna, in tutta fretta”.
L’accusato ribadiva di non riconoscere l’auto a bordo della quale __________
- come gli veniva comunicato - si era allontanato con le valigette contenenti
l’oro, che risultava essere stata noleggiata in Ticino, e di non sapere chi era
alla guida della stessa. Dichiarava infine di non conoscere neppure le persone
che avevano noleggiato l’auto, individuate in __________ e __________, che
l’accusato riteneva quindi essere delle “teste di legno” usate per
noleggiare l’auto utilizzata nella truffa.
In merito ai contatti sia telefonici che per sms intrattenuti
proprio la mattina del furto/truffa con “__________”/__________, l’accusato
dichiarava che erano “i contatti di cui ho riferito sopra con __________;
lui mi aveva dato tutte le istruzioni del caso” e che “negli ultimi
contatti gli dicevo che saremmo partiti a breve per recarci a __________”.
Affermava infine di non essere stato informato “di come sarebbe
avvenuto lo scambio, posso pensare che il “professionista” avrebbe
mostrato la valigetta aperta con il denaro, facendo vedere tutte le banconote e
sfilando quelle vere consegnandogliele per il controllo. Dopodiché ci sarebbe
stato lo scambio, ribadisco che io non sapevo qual’era l’oggetto della truffa”.
Affermava di non aver posto domande in merito “all’oggetto della truffa”
e di aver sentito __________ “unicamente la sera precedente il mio fermo.
Lui era maggiormente in contatto con mio fratello __________. Comunque sia
credo che __________ non sapesse tanto di più, altrimenti me lo avrebbe detto”.
In merito al valore dell’affare, IM 1 dichiarava di aver “pensato
che questo valore fosse molto alto, ma nessuno mi ha mai detto quanto valesse.
Noi eravamo affascinati del fatto che avremmo guadagnato un importo così alto
per il semplice trasporto di una valigetta”.
5.4. Al dibattimento IM 1 ha confermato
la stessa versione, dichiarando che “non confermo di essere un correo, la
mia posizione è diversa perché al momento in cui queste persone hanno commesso
la truffa, io ero fermo in polizia. Io non conoscevo la vittima e sono stato
coinvolto solo pochi giorni prima in questa tentata truffa o tentato furto”
(VI imputato pag. 3, all. 2 V. DIB).
Ha dichiarato che la mattina dell’8 aprile 2015 il fratello __________
lo precedeva in macchina, “quindi credo che abbia visto quando sono stato
fermato in dogana. Mio fratello __________ aveva con sé anche la mia parte di
soldi veri”, che ha indicato ammontare a “Euro 5'000”, denaro
che lui gli aveva consegnato “due o tre giorni prima. Penso che __________
abbia cambiato i soldi, dividendoli tra Franchi ed Euro”.
Ha ribadito che “avrei anche messo a disposizione la macchina
con targhe della Slovenia, che sarebbe stata usata dal professionista per
effettuare la truffa. Non sarei stato io ad effettuare lo scambio denaro/oro
perché non sarei stato in grado”.
Ha spiegato inoltre che la valigetta sarebbe stata preparata “lì
nel parcheggio del __________ all’interno dell’auto avremmo assemblato i soldi
veri con i soldi falsi, e meglio coperto i soldi falsi con i soldi veri. In
seguito sarebbe arrivato un professionista che si sarebbe occupato di tutto.
Per professionista intendo uno più abile nel trarre in inganno le persone. __________
mi aveva dato tutte queste indicazioni quando ci eravamo sentiti la sera prima”.
Ha ribadito poi di nuovo che non sarebbe stato lui a procedere allo scambio
denaro contante/oro (VI imputato, all. 2 V. DIB.).
5.5. La Corte, sulla base di tutte
le risultanze agli atti e preso atto delle dichiarazioni dell’imputato, in
merito al suo coinvolgimento nel raggiro ai danni di ACPR 1 ha accertato che:
- IM 1 è stato contattato
dal fratello __________ circa una settimana prima dell’8 aprile 2015; il fratello
gli ha chiesto di “mettere assieme un po di facsimili perché mi ha chiamato __________”,
per cui lui aveva capito che si trattava di mettere a segno una truffa, come
pure il fratello gli aveva detto che entrambi dovevano mettere insieme
l’importo di circa Fr./Euro 10’000.-- in totale di soldi veri, per mascherare i
soldi facsimili;
- l’imputato dopo la
chiamata di suo fratello ha comprato i soldi facsimili in Slovenia in una
copisteria, facendo poi rientro in Italia;
- l’accusato ha consegnato
Euro 5’000.-- di soldi autentici al fratello __________, da utilizzare per
coprire i soldi facsimili, due o tre giorni prima dell’8 aprile 2015;
- la notte tra il 7 e l’8
aprile e fino a poco prima del suo fermo, l’imputato ha avuto contatti
telefonici/sms con __________, che gli ha dato “tutte le istruzioni del caso”;
- unitamente al fratello, in
due auto diverse, sono partiti alla volta della Svizzera la mattina dell’8
aprile 2015: lui trasportando i soldi facsimili, il fratello quelli autentici;
- il ruolo di IM 1 sarebbe
stato quello di portare l’auto noleggiata in Slovenia al posteggio del __________,
dove unitamente al fratello __________ avrebbero assemblato la valigetta
necessaria alla truffa (come ha precisato in aula);
- IM 1 avrebbe poi dovuto
lasciare le chiavi sopra la ruota anteriore dell’auto posteggiata al __________
con all’interno la valigetta pronta all’uso;
- successivamente sarebbe
rientrato in Italia unitamente al fratello, a bordo dell’auto di quest’ultimo,
e avrebbero atteso la telefonata di __________ per la percezione del compenso;
- essendo stato fermato a __________
delle Guardie di confine, in possesso della valigetta contenente i soldi
facsimili dell’ammontare corrispondente al valore della truffa, IM 1 non ha
potuto partecipare ulteriormente al raggiro ai danni di ACPR 1.
5.6. La Corte ha preso atto delle
argomentazioni sollevate dalla Difesa, secondo cui l’accusato avrebbe agito
quale complice perché - in sostanza - non sapeva nulla del piano, non ha visto
e non ha mai partecipato agli incontri con la vittima - che non lo ha
riconosciuto - e neppure era a conoscenza che si trattava della compravendita
di oro e infine che il suo guadagno in rapporto al bottino della truffa sarebbe
stato minimo.
La Corte al contrario ha ritenuto che l’accusato ha agito invece quale
correo, in quanto per aversi la qualità di correo non è necessario aver
partecipato sin dall’inizio all’ideazione ed alla pianificazione della truffa;
correo è anche colui che aderisce al piano in corso di esecuzione, facendolo
proprio ed apportando il suo contributo essenziale per la riuscita del piano.
Il contributo dell’accusato non si è limitato a reperire e mettere a
disposizione, trasportandoli in Svizzera, i soldi falsi, ma - quel che è
determinante - l’accusato ha dato una parte di soldi autentici che servivano a
coprire le banconote facsimili contenute nella valigetta. Ora, al contrario di
quanto sostenuto dalla Difesa, milita in modo importante per la correità il
fatto che IM 1 ha investito nell’operazione quasi la metà dei soldi autentici
necessari per la riuscita del colpo, ciò che realizza l’assunzione di un
rischio nell’operazione che esclude che lui fosse un semplice complice chiamato
ad un’azione singola e puntuale; l’investimento nell’operazione truffaldina di
fondi propri lo identifica in modo incontrovertibile quale correo e fa sì che
non sia credibile quando afferma che lui sarebbe stato pagato solo con Euro
20'000.--, oltre al recupero dei soldi veri da lui investiti.
Inoltre, accanto ai soldi falsi che ha procurato e alla metà dei
soldi autentici che ha investito per la riuscita del piano, l’accusato avrebbe
messo a disposizione dei correi anche l’auto noleggiata in Slovenia, con targhe
estere, con all’interno la valigetta con i soldi già preparata per lo scambio, lasciando
le chiavi sopra la ruota anteriore, alla persona, al “professionista”, che
- in base alla sua versione - si sarebbe presentata fisicamente allo scambio
oro/denaro.
Tutto questo era indubbiamente essenziale per la riuscita del
piano, vero è che quando è stato fermato in dogana, i correi hanno dovuto
ripiegare - come dimostrato dall’inchiesta - su altri soldi falsi, facendo
comunque uso della parte di soldi autentici investiti dall’accusato
nell’operazione.
Sulla base di tutti questi elementi, la Corte ha ritenuto che
l’imputato ha svolto il ruolo di correo e non di semplice complice.
5.7. Tutto ciò considerato, in
diritto la Corte ha confermato l’imputazione subordinata di tentata truffa, visto
l’utilizzo di soldi falsi nell’agire delittuoso, mentre che ha prosciolto
l’accusato dall’aggravante del mestiere, di cui non sussistono in concreto i
presupposti esatti dalla giurisprudenza.
6. Imputazione di furto
aggravato e reati connessi (punti 2, 3 e 4 AA)
6.1. Nel corso dell’inchiesta
l’imputato, di fronte alla contestazione del Procuratore pubblico che vi erano
“indizi concreti” che lo collegavano ad alcuni furti commessi in
Svizzera, dopo aver conferito con il suo difensore dichiarava che “sì, ho
commesso quei furti” (VI PP 02.06.2015 pag. 6).
L’imputato ammetteva quindi già durante l’inchiesta (VI PP
02.06.2015 pagg. 6-10; VI PP 22.07.2015 pag. 4) e ancora al dibattimento (VI
imputato pag. 2, all. 2 V. DIB.) di aver commesso i due furti consumati e i due
furti tentati descritti ai punti 2.1 - 2.4 dell’atto d’accusa - come risulta
comprovato dal rinvenimento del suo DNA sui luoghi dei furti - unitamente ai
fratelli __________ e __________, come pure riconosceva i reati connessi di
ripetuto danneggiamento (punto 3 AA) e di ripetuta violazione di domicilio, in
parte tentata (punto 4 AA).
6.2. Tali imputazioni sono quindi
state pacificamente confermate dalla Corte, unitamente alle aggravanti
dell’aver agito per mestiere e in banda, visto il numero di furti commesso in
un breve lasso di tempo unitamente ai fratelli e il provento regolare che ne hanno
tratto.
7. Colpa e pena
7.1. Passando alla commisurazione
della pena si ha che l’agire dell’accusato è oggettivamente e soggettivamente
grave. IM 1 nonostante i precedenti penali che già da minorenne ha collezionato
e nonostante la pendenza del procedimento penale in corso a Busto Arsizio per
una precedente truffa, non si è fatto alcuno scrupolo a prendere parte ad un
nuovo piano truffaldino, mettendosi subito a disposizione per commettere lo
stesso reato per il quale era in corso il processo a suo carico in Italia. Preoccupa
la facilità con la quale si è subito attivato per reperire tutti gli strumenti
necessari alla messa in atto del raggiro ai danni di una nuova vittima e questo
dopo aver commesso ben 4 furti in Svizzera interna, in banda con i fratelli, in
un breve lasso di tempo e agendo in maniera sistematica e organizzata e
traendone un regolare profitto, non facendosi alcuno scrupolo di entrare in
casa d’altri, arrecando danni e sottraendo, oltre ai beni materiali, con gli
stessi anche i ricordi delle vittime, danno questo che nessuna assicurazione
potrà mai risarcire.
L’accusato ha sempre agito a scopo di lucro, per il facile
guadagno, prendendo di mira - nel caso della truffa dell’oro - un bottino
importante, come lui stesso ha ammesso di aver pensato con riferimento al
valore della truffa.
Riguardo al comportamento durante l’inchiesta va detto che ha reso
delle dichiarazioni del tutto poco credibili in merito al motivo del suo arrivo
in Svizzera, ha negato pervicacemente ed in modo convinto anche di fronte
all’evidenza le risultanze d’inchiesta arrivando a negare che sulla foto che
gli veniva sottoposta fosse ritratto il fratello __________, questo solo per
fare un esempio della sua attitudine negatoria e menzognera assunta e mantenuta
per quasi tutta la durata del procedimento, negando ostinatamente di essere
venuto in Svizzera per commettere una truffa; ed infatti è solo il 30 luglio
2015, a distanza di oltre 4 mesi e mezzo ed ormai al termine dell’inchiesta che
l’accusato, dopo aver preso atto dei riscontri oggettivi a suo carico che gli
erano stati contestati nel corso del precedente verbale del 22 luglio 2015, ha
deciso di ammettere i fatti, ciò che la Corte gli ha riconosciuto, senza poter
però parlare di piena collaborazione.
La Corte ha tenuto conto che due furti commessi in Svizzera
interna sono rimasti a livello di tentativo e che anche la sua partecipazione
nella truffa si situa a livello del tentativo, per cui l’accusato non ha
cagionato il danno, anche se va detto che aveva fatto tutto quanto doveva fare
e che è stato fermato solo grazie al fermo delle Guardie di confine.
Pertanto, tutto ciò considerato e tenuto conto dei precedenti
penali, del concorso dei reati e del proscioglimento dall’aggravante del mestiere
in relazione al punto 1 AA, del carcere preventivo sofferto e della sua giovane
età nonché del fatto che in aula si è scusato con le vittime, la Corte ritiene
adeguata alla colpa di IM 1 la pena detentiva di 30 mesi, a valere quale pena
interamente aggiuntiva alla pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere da fr.
30.-- di cui al decreto d’accusa dell’8 aprile 2015.
7.2. In merito alla sospensione
condizionale, va premesso che il contratto di lavoro presentato dalla Difesa
non appare documento sufficiente ad attestare che, davvero, una volta
scarcerato, l’imputato avrà un lavoro a disposizione. Troppi sono infatti i
dubbi che suscita tale documento, dal momento che non è un documento originale,
che non è stato redatto su una seria carta intestata e che nulla di concreto si
sa di questo fantomatico datore di lavoro e sulle sue reali possibilità di
assumerlo.
La Corte ha considerato che l’accusato, nonostante i precedenti da
minorenne nel 2007 e 2008, non ha mai espiato una pena detentiva; ha considerato
altresì che la condanna del Tribunale di Busto Arsizio è intervenuta il 10 di
aprile 2015 e quindi successivamente al suo arresto e che non è comunque cresciuta
in giudicato ed infine che anche il decreto d’accusa per appropriazione indebita
è successivo al suo fermo.
Ad oggi l’imputato ha invece trascorso quasi otto mesi in carcere,
ciò che unitamente all’ulteriore carcere che dovrà espiare e alla parte di pena
sospesa nonché la presumibile adozione di provvedimenti amministrativi nei suoi
confronti, che lo terranno lontano dalla Svizzera per alcuni anni, lascia
concludere per una prognosi non sfavorevole. Pertanto, la Corte ha parzialmente
sospeso la pena detentiva nella misura di 15 mesi, con un periodo di prova di 3
anni, mentre che 15 mesi sono da espiare.
8. Risarcimento
all’accusatore privato ACPR 1
8.1. Nell’atto d’accusa a carico
di IM 1 il Procuratore pubblico aveva indicato tra i sequestri anche quanto
rinvenuto all’interno dell’auto dell’accusatore privato ACPR 1, ovvero
banconote facsimili per Fr. 1'540'000.-- ed Euro 936'500.--, banconote
autentiche per complessivi fr. 10'000.-- ed Euro 3'500.--, oltre ad un
asciugamano bianco con scritta __________ (che per errore non era invece stato
indicato nell’atto d’accusa).
Al dibattimento la Corte, preso atto dell’accordo del Procuratore
pubblico e del difensore come pure dell’opposizione dell’avv. RAAP 1,
rappresentante dell’AP ACPR 1 (cfr. V. DIB. pag. 3), ha disposto
l’estromissione di tali oggetti e valori dall’elenco dei sequestri nell’ambito
del procedimento penale a carico di IM 1 (cfr. dispositivo delle questioni
pregiudiziali, all. 1 V. DIB). Tali sequestri sono stati infatti rinviati al
pertinente procedimento penale, ovvero al procedimento penale a carico di __________
e altri, che non è ancora sub judice, in quanto è in quel procedimento che, se
del caso, si è concretizzato il reato e il conseguente danno, per cui l’inserimento
di tali oggetti e valori nel procedimento penale a carico di IM 1, che di fatto
è stato disgiunto da quello a carico degli autori materiali, è frutto di un
errore.
8.2. Dopo aver inizialmente
ribadito di richiedere la condanna dell’imputato al risarcimento non soltanto
delle spese legali ma anche del valore dell’oro sottratto a ACPR 1, in aula
l’avv. RAAP 1 ha rinunciato a chiedere il risarcimento del valore
dell’oro, vista l’impostazione data dal Procuratore pubblico all’atto d’accusa
(V. DIB. pag. 5).
La Corte ha pertanto condannato l’imputato a risarcire all’AP ACPR
1 le spese legali sostenute nel presente procedimento penale per complessivi
fr. 7'544.20 (oltre interessi del 5% dal 27.11.2015), essendo state le stesse
debitamente dettagliate e vista la condanna pronunciata nei confronti di IM 1.
9. Tassa di giustizia e
spese procedurali
9.1. Visto l’esito del
procedimento, la tassa di giustizia di fr. 1'000.-- e le spese procedurali sono
poste a carico del condannato, ad eccezione delle spese per la difesa
d’ufficio, che sono a carico dello Stato con la riserva di cui all’art. 135
cpv. 4 CPP, stante che al dibattimento l’imputato ha dichiarato di non disporre
di mezzi finanziari necessari per provvedere al pagamento dell’onorario
dell’avv. __________ e che il suo attuale difensore viene remunerato dai suoi
genitori (VI imputato pag. 2, all. 2 V. DIB.).
9.2. La nota professionale
dell’avv. __________, congrua alla concreta fattispecie, è stata approvata così
come esposta, per complessivi fr. 8'418.60 (di cui fr. 7'295.-- di onorario,
fr. 500.-- di spese e fr. 623.60 di IVA).
Visti gli art.: 12, 22, 40, 43,
44, 47, 49, 51, 139 cifre 2 e 3, 144, 146 e 186 CP;
135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle
spese;
dichiara e pronuncia:
IM 1
1. è autore colpevole di:
1.1. tentata truffa
per avere,
nel periodo compreso tra febbraio 2015 e l’8 aprile 2015,
a __________, __________, __________, __________ e __________,
agendo in correità con terze persone,
per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
tentato di ingannare con astuzia ACPR 1 per indurlo ad atti pregiudizievoli al
proprio patrimonio e meglio alla consegna di oro (12 lingotti da 1 kg, 600
lingottini da 10 grammi, 1435 monete d’oro Kruger e 50 lingottini da 1 oncia
d’oro) per un valore complessivo denunciato di fr. 1'720'981 ed Euro 926'835,
non riuscendo nel suo intento in quanto fermato dalle Guardie di confine presso
il valico doganale di __________ in possesso del denaro facsimile necessario
allo scambio con l’oro;
1.2. furto aggravato
avendo agito per mestiere e come associato ad una banda intesa a
commettere furti,
per avere,
nel periodo 7 marzo 2014 - 11 giugno 2014,
a __________, __________ e __________,
per procacciare a sé e ad altri un indebito profitto e al fine di
appropriarsene,
in correità con il fratello __________ e in parte anche con il fratello __________,
sottratto in 2 occasioni e tentato di sottrarre in 2 occasioni cose mobili
altrui per una refurtiva denunciata complessiva di fr. 74'255.--;
1.3. ripetuto danneggiamento
per aver deteriorato, in 3 occasioni, le porte d’accesso di abitazioni
altrui al fine di commettere o tentare di commettere tramite scasso parte dei
furti di cui al punto 1.2 del dispositivo,
causando un danno denunciato complessivo di fr. 7'300.--;
1.4. ripetuta violazione di
domicilio (in parte tentata)
per essersi introdotto in 2 occasioni ed aver tentato di introdursi in
un’occasione, indebitamente e contro la volontà dell’avente diritto, in
abitazioni altrui al fine di commettere parte dei furti, tentati e consumati,
di cui al punto 1.2 del dispositivo,
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei
considerandi.
Considerandi
2.
IM 1 è prosciolto dall’aggravante
dell’aver agito per mestiere nella tentata truffa di cui al punto 1 dell’atto
d’accusa.
3.
Di conseguenza,
trattandosi di pena totalmente aggiuntiva alla pena pecuniaria di
90.
aliquote giornaliere da fr. 30 cadauna di cui al decreto d’accusa
dell’8 aprile 2015,
IM 1 è condannato alla pena detentiva di 30 (trenta) mesi, da
dedursi il carcere preventivo sofferto.
4.
L’esecuzione della
pena detentiva è sospesa in ragione di 15 (quindici) mesi, con un periodo
di prova di anni 3 (tre). Per il resto è da espiare.
5.
IM 1 è inoltre condannato a
versare all’accusatore privato ACPR 1, rappr. dall’avv. RAAP 1, fr. 7'544.20,
oltre interessi del 5% dal 27 novembre 2015, a titolo di risarcimento delle
spese legali.
6.
La tassa di giustizia di
fr. 1'000.-- e le spese procedurali sono a carico del condannato.
7.
Le spese per la difesa
d’ufficio sono sostenute dallo Stato.
7.1
La nota professionale 31
agosto 2015 dell’avv. __________ è approvata per:
onorario fr. 7'295.00
spese fr. 500.00
IVA (8%) fr. 623.60
totale fr. 8'418.60
7.2
Il condannato è tenuto a
rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 8'418.60 non appena
le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
8.
Questo giudizio può essere
impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale.
L’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise criminali, per
iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione
della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e
di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.
Intimazione a: - )
- Lanzillo
- )
- (AP)
- (AP)
- (AP)
- avv.
Simone Creazzo, Piazza Molino Nuovo 17, 6901 Lugano (unicamente per i punti che
lo concernono)
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC
(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero Pubblico, SERCO,
6501.
Bellinzona
- Ufficio dei Giudice dei
provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
- Sezione della Popolazione,
ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona
- Direzione del carcere
penale La Stampa, CP, 6904 Lugano
Per la Corte delle assise
criminali
La Presidente La
vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 1'000.--
Inchiesta preliminare fr. 16'554.--
Altri disborsi (postali, tel.,
ecc.) fr. 226.15
fr. 17'780.15
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