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Decisione

72.2015.135

Tentato furto aggravato; tentata truffa aggravata; ripetuto furto aggravato (in parte tentato); ripetuto danneggiamento; ripetuta violazione di domicilio (in parte tentata)

27 novembre 2015Italiano51 min

Source ti.ch

Fatti

I facsimili dovevano ammontare ad un importo di circa 1 milione di Euro e

a 1,6 milioni di CHF. I soldi autentici dovevano ammontare a circa CHF

10'000.00. La preparazione della valigetta è stata effettuata da __________ e

quindi io non so con esattezza quanti soldi facsimili in Euro e CHF c’erano,

come pure quanti soldi autentici sarebbero stati aggiunti.

Io in quel periodo mi trovavo in Slovenia e __________ mi ha

telefonato chiedendomi di recuperare i soldi facsimili. Come avevo dichiarato

al momento del mio arresto, quei soldi li ho acquistati in Slovenia in una

copisteria dopo che __________ mi ha contattato. __________ mi aveva

espressamente detto “metti assieme un po’ di facsimili perché mi ha chiamato __________”.

Io da quello che mi aveva riferito __________ avevo capito che quel denaro

facsimile sarebbe servito per mettere a segno una truffa. Non sapevo di più.

__________ mi ha pure riferito che io e lui avremmo dovuto

assemblare un importo di circa CHF/Euro 10'000.00 in totale che poi sarebbe

stato aggiunto ai facsimili e messo sopra a questi per mascherarli. Già in

occasione di quella telefonata __________ mi aveva riferito che avrei

guadagnato Euro 20'000 oltre al rimborso della mia quota di soldi autentici,

pari a CHF/Euro 5000.00.

Al mio rientro in Italia ho consegnato la mia quota di soldi

autentici a __________ e ho lasciato la valigetta con i soldi facsimile

all’interno della mia autovettura.

La sera precedente il mio fermo sono partito da casa diretto verso

un albergo della zona di __________ e __________. Avevo chiesto a mio fratello __________

di riservarmi un albergo, non ricordo il nome; hotel che però non riuscivo a

trovare e per questo ne ho cercato un altro e ho trovato quello in via __________

a __________.

Mi si dice che quest’ultimo hotel si chiama __________.

Ricordo di aver poi inviato un SMS a mio fratello __________ con

l’indirizzo di questo hotel affinché lui mi raggiungesse, cosa che poi ha

fatto.

Gli accordi con __________ erano che io e __________ saremmo

dovuti partire verso le 06.00 di mattina per raggiungere entrambi con le nostre

auto il parcheggio del __________, io con la valigetta contenente i soldi

facsimili e __________ con il denaro autentico. Ci siamo divisi così il denaro

perché in caso di fermo mio il denaro vero non sarebbe stato sequestrato e in

caso di fermo di __________ non vi sarebbero stati problemi visto che

quell’importo poteva essere importato in Svizzera.

Ricordo che quella mattina __________ mi aveva inviato un SMS

chiedendomi se era tutto a posto ed io gli ho risposto di sì, facendogli

intendere che stavamo per partire.

Siamo partiti con le nostre auto, __________ mi precedeva in modo

tale che potesse fungere pure da bonifica del territorio per verificare

eventuali controlli di polizia o della guardia di finanza. Sapevamo che avremmo

dovuto lasciare la mia auto nel posteggio del __________ entro le 10.00 di

mattina. __________ ci aveva detto che sarebbe sopraggiunta altra gente che si

sarebbe occupata di tutto il resto. A __________ la sera precedente avevo

indicato il tipo di auto che conducevo e il paese d’immatricolazione della

stessa. Lui mi aveva detto di lasciare le chiavi sopra la ruota anteriore,

vicino all’ammortizzatore.”

(VI PP 30.07.2015)

L’accusato dichiarava di non saper nulla della vittima né che si

trattava dell’acquisto di oro o monete preziose allegando che __________ li

aveva incaricati “unicamente del recupero dei soldi facsimili come pure di

una parte dei soldi autentici e del relativo trasporto in Svizzera di questo

denaro” e che non li aveva coinvolti in altro. __________

aveva garantito loro un compenso di Euro 20'000.-- ciascuno, dicendogli che

nella truffa era coinvolta altra gente.

Riconosceva __________ nelle foto che gli venivano sottoposte, spiegando

che lo stesso è primo cugino di sua madre e che per lui è uno zio che vedeva di

rado, affermando che era la prima volta che collaborava con lui in una truffa e

che uno dei suoi alias è __________, nome con il quale è conosciuto

nell’ambiente zingaro.

Negava di conoscere la persona ritratta vicino al fratello __________

all’uscita dell’albergo __________ il pomeriggio dell’8 aprile 2015 (cfr. prima

foto di cui al doc. 1 allegato al VI PP 30.07.2015), indicando che

probabilmente si trattava della persona che sarebbe dovuta giungere in un

secondo momento per procedere alla consegna; affermava che con __________ non

erano d’accordo di prenotare un hotel lì in zona a __________ e che quindi -

ipotizzava - “quel pernottamento non era nei piani e che si è reso

necessario per assemblare la nuova valigetta con nuovi soldi facsimili, in

aggiunta a quelli veri che già lui possedeva. Questo è quello che penso sia

successo. Io pensavo che con il mio fermo il piano si sarebbe fermato”.

Indicava che se la polizia non lo avesse fermato, lui e il fratello __________

avrebbero raggiunto il posteggio del __________, sovrapposto alle banconote

facsimili quelle vere e poi con l’auto del fratello __________, una BMW serie

530 di colore grigio, sarebbero rientrati a __________ e che “avrebbe

recuperato la sua auto due giorni dopo; avrei dovuto riportarla

all’autonoleggio in Slovenia”.

Non aveva mai visto la vittima e non aveva mai partecipato a

nessuno degli incontri precedenti che c’erano stati, anche se per lui era

chiaro che “il piano presupponeva degli incontri con la vittima, ma a

questi io non ho partecipato, non ero coinvolto” e di non conoscere nessun __________,

persona che - come gli veniva riferito - era stata presente ad uno degli

incontri che c’erano stati con la vittima e affermava di non aver saputo che la

mattina del suo fermo “__________” aveva incontrato il rappresentante della

vittima, __________, a __________. Allegava inoltre di non essere stato a

conoscenza di “chi avrebbe consegnato il denaro e recuperato l’oro, non

sarei stato io. So che la mia macchina l’avrebbe ritirata un “professionista”,

così mi aveva detto __________”, indicando che con tale termine si

riferiva “ad una persona esperta nell’attuazione di questo tipo di truffe”,

ipotizzando che a seguito del suo fermo il “professionista” non avesse più

voluto partecipare al piano e che quindi “__________abbia proceduto lui

stesso alla consegna, in tutta fretta”.

L’accusato ribadiva di non riconoscere l’auto a bordo della quale __________

- come gli veniva comunicato - si era allontanato con le valigette contenenti

l’oro, che risultava essere stata noleggiata in Ticino, e di non sapere chi era

alla guida della stessa. Dichiarava infine di non conoscere neppure le persone

che avevano noleggiato l’auto, individuate in __________ e __________, che

l’accusato riteneva quindi essere delle “teste di legno” usate per

noleggiare l’auto utilizzata nella truffa.

In merito ai contatti sia telefonici che per sms intrattenuti

proprio la mattina del furto/truffa con “__________”/__________, l’accusato

dichiarava che erano “i contatti di cui ho riferito sopra con __________;

lui mi aveva dato tutte le istruzioni del caso” e che “negli ultimi

contatti gli dicevo che saremmo partiti a breve per recarci a __________”.

Affermava infine di non essere stato informato “di come sarebbe

avvenuto lo scambio, posso pensare che il “professionista” avrebbe

mostrato la valigetta aperta con il denaro, facendo vedere tutte le banconote e

sfilando quelle vere consegnandogliele per il controllo. Dopodiché ci sarebbe

stato lo scambio, ribadisco che io non sapevo qual’era l’oggetto della truffa”.

Affermava di non aver posto domande in merito “all’oggetto della truffa”

e di aver sentito __________ “unicamente la sera precedente il mio fermo.

Lui era maggiormente in contatto con mio fratello __________. Comunque sia

credo che __________ non sapesse tanto di più, altrimenti me lo avrebbe detto”.

In merito al valore dell’affare, IM 1 dichiarava di aver “pensato

che questo valore fosse molto alto, ma nessuno mi ha mai detto quanto valesse.

Noi eravamo affascinati del fatto che avremmo guadagnato un importo così alto

per il semplice trasporto di una valigetta”.

5.4. Al dibattimento IM 1 ha confermato

la stessa versione, dichiarando che “non confermo di essere un correo, la

mia posizione è diversa perché al momento in cui queste persone hanno commesso

la truffa, io ero fermo in polizia. Io non conoscevo la vittima e sono stato

coinvolto solo pochi giorni prima in questa tentata truffa o tentato furto”

(VI imputato pag. 3, all. 2 V. DIB).

Ha dichiarato che la mattina dell’8 aprile 2015 il fratello __________

lo precedeva in macchina, “quindi credo che abbia visto quando sono stato

fermato in dogana. Mio fratello __________ aveva con sé anche la mia parte di

soldi veri”, che ha indicato ammontare a “Euro 5'000”, denaro

che lui gli aveva consegnato “due o tre giorni prima. Penso che __________

abbia cambiato i soldi, dividendoli tra Franchi ed Euro”.

Ha ribadito che “avrei anche messo a disposizione la macchina

con targhe della Slovenia, che sarebbe stata usata dal professionista per

effettuare la truffa. Non sarei stato io ad effettuare lo scambio denaro/oro

perché non sarei stato in grado”.

Ha spiegato inoltre che la valigetta sarebbe stata preparata “lì

nel parcheggio del __________ all’interno dell’auto avremmo assemblato i soldi

veri con i soldi falsi, e meglio coperto i soldi falsi con i soldi veri. In

seguito sarebbe arrivato un professionista che si sarebbe occupato di tutto.

Per professionista intendo uno più abile nel trarre in inganno le persone. __________

mi aveva dato tutte queste indicazioni quando ci eravamo sentiti la sera prima”.

Ha ribadito poi di nuovo che non sarebbe stato lui a procedere allo scambio

denaro contante/oro (VI imputato, all. 2 V. DIB.).

5.5. La Corte, sulla base di tutte

le risultanze agli atti e preso atto delle dichiarazioni dell’imputato, in

merito al suo coinvolgimento nel raggiro ai danni di ACPR 1 ha accertato che:

- IM 1 è stato contattato

dal fratello __________ circa una settimana prima dell’8 aprile 2015; il fratello

gli ha chiesto di “mettere assieme un po di facsimili perché mi ha chiamato __________”,

per cui lui aveva capito che si trattava di mettere a segno una truffa, come

pure il fratello gli aveva detto che entrambi dovevano mettere insieme

l’importo di circa Fr./Euro 10’000.-- in totale di soldi veri, per mascherare i

soldi facsimili;

- l’imputato dopo la

chiamata di suo fratello ha comprato i soldi facsimili in Slovenia in una

copisteria, facendo poi rientro in Italia;

- l’accusato ha consegnato

Euro 5’000.-- di soldi autentici al fratello __________, da utilizzare per

coprire i soldi facsimili, due o tre giorni prima dell’8 aprile 2015;

- la notte tra il 7 e l’8

aprile e fino a poco prima del suo fermo, l’imputato ha avuto contatti

telefonici/sms con __________, che gli ha dato “tutte le istruzioni del caso”;

- unitamente al fratello, in

due auto diverse, sono partiti alla volta della Svizzera la mattina dell’8

aprile 2015: lui trasportando i soldi facsimili, il fratello quelli autentici;

- il ruolo di IM 1 sarebbe

stato quello di portare l’auto noleggiata in Slovenia al posteggio del __________,

dove unitamente al fratello __________ avrebbero assemblato la valigetta

necessaria alla truffa (come ha precisato in aula);

- IM 1 avrebbe poi dovuto

lasciare le chiavi sopra la ruota anteriore dell’auto posteggiata al __________

con all’interno la valigetta pronta all’uso;

- successivamente sarebbe

rientrato in Italia unitamente al fratello, a bordo dell’auto di quest’ultimo,

e avrebbero atteso la telefonata di __________ per la percezione del compenso;

- essendo stato fermato a __________

delle Guardie di confine, in possesso della valigetta contenente i soldi

facsimili dell’ammontare corrispondente al valore della truffa, IM 1 non ha

potuto partecipare ulteriormente al raggiro ai danni di ACPR 1.

5.6. La Corte ha preso atto delle

argomentazioni sollevate dalla Difesa, secondo cui l’accusato avrebbe agito

quale complice perché - in sostanza - non sapeva nulla del piano, non ha visto

e non ha mai partecipato agli incontri con la vittima - che non lo ha

riconosciuto - e neppure era a conoscenza che si trattava della compravendita

di oro e infine che il suo guadagno in rapporto al bottino della truffa sarebbe

stato minimo.

La Corte al contrario ha ritenuto che l’accusato ha agito invece quale

correo, in quanto per aversi la qualità di correo non è necessario aver

partecipato sin dall’inizio all’ideazione ed alla pianificazione della truffa;

correo è anche colui che aderisce al piano in corso di esecuzione, facendolo

proprio ed apportando il suo contributo essenziale per la riuscita del piano.

Il contributo dell’accusato non si è limitato a reperire e mettere a

disposizione, trasportandoli in Svizzera, i soldi falsi, ma - quel che è

determinante - l’accusato ha dato una parte di soldi autentici che servivano a

coprire le banconote facsimili contenute nella valigetta. Ora, al contrario di

quanto sostenuto dalla Difesa, milita in modo importante per la correità il

fatto che IM 1 ha investito nell’operazione quasi la metà dei soldi autentici

necessari per la riuscita del colpo, ciò che realizza l’assunzione di un

rischio nell’operazione che esclude che lui fosse un semplice complice chiamato

ad un’azione singola e puntuale; l’investimento nell’operazione truffaldina di

fondi propri lo identifica in modo incontrovertibile quale correo e fa sì che

non sia credibile quando afferma che lui sarebbe stato pagato solo con Euro

20'000.--, oltre al recupero dei soldi veri da lui investiti.

Inoltre, accanto ai soldi falsi che ha procurato e alla metà dei

soldi autentici che ha investito per la riuscita del piano, l’accusato avrebbe

messo a disposizione dei correi anche l’auto noleggiata in Slovenia, con targhe

estere, con all’interno la valigetta con i soldi già preparata per lo scambio, lasciando

le chiavi sopra la ruota anteriore, alla persona, al “professionista”, che

- in base alla sua versione - si sarebbe presentata fisicamente allo scambio

oro/denaro.

Tutto questo era indubbiamente essenziale per la riuscita del

piano, vero è che quando è stato fermato in dogana, i correi hanno dovuto

ripiegare - come dimostrato dall’inchiesta - su altri soldi falsi, facendo

comunque uso della parte di soldi autentici investiti dall’accusato

nell’operazione.

Sulla base di tutti questi elementi, la Corte ha ritenuto che

l’imputato ha svolto il ruolo di correo e non di semplice complice.

5.7. Tutto ciò considerato, in

diritto la Corte ha confermato l’imputazione subordinata di tentata truffa, visto

l’utilizzo di soldi falsi nell’agire delittuoso, mentre che ha prosciolto

l’accusato dall’aggravante del mestiere, di cui non sussistono in concreto i

presupposti esatti dalla giurisprudenza.

6. Imputazione di furto

aggravato e reati connessi (punti 2, 3 e 4 AA)

6.1. Nel corso dell’inchiesta

l’imputato, di fronte alla contestazione del Procuratore pubblico che vi erano

“indizi concreti” che lo collegavano ad alcuni furti commessi in

Svizzera, dopo aver conferito con il suo difensore dichiarava che “sì, ho

commesso quei furti” (VI PP 02.06.2015 pag. 6).

L’imputato ammetteva quindi già durante l’inchiesta (VI PP

02.06.2015 pagg. 6-10; VI PP 22.07.2015 pag. 4) e ancora al dibattimento (VI

imputato pag. 2, all. 2 V. DIB.) di aver commesso i due furti consumati e i due

furti tentati descritti ai punti 2.1 - 2.4 dell’atto d’accusa - come risulta

comprovato dal rinvenimento del suo DNA sui luoghi dei furti - unitamente ai

fratelli __________ e __________, come pure riconosceva i reati connessi di

ripetuto danneggiamento (punto 3 AA) e di ripetuta violazione di domicilio, in

parte tentata (punto 4 AA).

6.2. Tali imputazioni sono quindi

state pacificamente confermate dalla Corte, unitamente alle aggravanti

dell’aver agito per mestiere e in banda, visto il numero di furti commesso in

un breve lasso di tempo unitamente ai fratelli e il provento regolare che ne hanno

tratto.

7. Colpa e pena

7.1. Passando alla commisurazione

della pena si ha che l’agire dell’accusato è oggettivamente e soggettivamente

grave. IM 1 nonostante i precedenti penali che già da minorenne ha collezionato

e nonostante la pendenza del procedimento penale in corso a Busto Arsizio per

una precedente truffa, non si è fatto alcuno scrupolo a prendere parte ad un

nuovo piano truffaldino, mettendosi subito a disposizione per commettere lo

stesso reato per il quale era in corso il processo a suo carico in Italia. Preoccupa

la facilità con la quale si è subito attivato per reperire tutti gli strumenti

necessari alla messa in atto del raggiro ai danni di una nuova vittima e questo

dopo aver commesso ben 4 furti in Svizzera interna, in banda con i fratelli, in

un breve lasso di tempo e agendo in maniera sistematica e organizzata e

traendone un regolare profitto, non facendosi alcuno scrupolo di entrare in

casa d’altri, arrecando danni e sottraendo, oltre ai beni materiali, con gli

stessi anche i ricordi delle vittime, danno questo che nessuna assicurazione

potrà mai risarcire.

L’accusato ha sempre agito a scopo di lucro, per il facile

guadagno, prendendo di mira - nel caso della truffa dell’oro - un bottino

importante, come lui stesso ha ammesso di aver pensato con riferimento al

valore della truffa.

Riguardo al comportamento durante l’inchiesta va detto che ha reso

delle dichiarazioni del tutto poco credibili in merito al motivo del suo arrivo

in Svizzera, ha negato pervicacemente ed in modo convinto anche di fronte

all’evidenza le risultanze d’inchiesta arrivando a negare che sulla foto che

gli veniva sottoposta fosse ritratto il fratello __________, questo solo per

fare un esempio della sua attitudine negatoria e menzognera assunta e mantenuta

per quasi tutta la durata del procedimento, negando ostinatamente di essere

venuto in Svizzera per commettere una truffa; ed infatti è solo il 30 luglio

2015, a distanza di oltre 4 mesi e mezzo ed ormai al termine dell’inchiesta che

l’accusato, dopo aver preso atto dei riscontri oggettivi a suo carico che gli

erano stati contestati nel corso del precedente verbale del 22 luglio 2015, ha

deciso di ammettere i fatti, ciò che la Corte gli ha riconosciuto, senza poter

però parlare di piena collaborazione.

La Corte ha tenuto conto che due furti commessi in Svizzera

interna sono rimasti a livello di tentativo e che anche la sua partecipazione

nella truffa si situa a livello del tentativo, per cui l’accusato non ha

cagionato il danno, anche se va detto che aveva fatto tutto quanto doveva fare

e che è stato fermato solo grazie al fermo delle Guardie di confine.

Pertanto, tutto ciò considerato e tenuto conto dei precedenti

penali, del concorso dei reati e del proscioglimento dall’aggravante del mestiere

in relazione al punto 1 AA, del carcere preventivo sofferto e della sua giovane

età nonché del fatto che in aula si è scusato con le vittime, la Corte ritiene

adeguata alla colpa di IM 1 la pena detentiva di 30 mesi, a valere quale pena

interamente aggiuntiva alla pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere da fr.

30.-- di cui al decreto d’accusa dell’8 aprile 2015.

7.2. In merito alla sospensione

condizionale, va premesso che il contratto di lavoro presentato dalla Difesa

non appare documento sufficiente ad attestare che, davvero, una volta

scarcerato, l’imputato avrà un lavoro a disposizione. Troppi sono infatti i

dubbi che suscita tale documento, dal momento che non è un documento originale,

che non è stato redatto su una seria carta intestata e che nulla di concreto si

sa di questo fantomatico datore di lavoro e sulle sue reali possibilità di

assumerlo.

La Corte ha considerato che l’accusato, nonostante i precedenti da

minorenne nel 2007 e 2008, non ha mai espiato una pena detentiva; ha considerato

altresì che la condanna del Tribunale di Busto Arsizio è intervenuta il 10 di

aprile 2015 e quindi successivamente al suo arresto e che non è comunque cresciuta

in giudicato ed infine che anche il decreto d’accusa per appropriazione indebita

è successivo al suo fermo.

Ad oggi l’imputato ha invece trascorso quasi otto mesi in carcere,

ciò che unitamente all’ulteriore carcere che dovrà espiare e alla parte di pena

sospesa nonché la presumibile adozione di provvedimenti amministrativi nei suoi

confronti, che lo terranno lontano dalla Svizzera per alcuni anni, lascia

concludere per una prognosi non sfavorevole. Pertanto, la Corte ha parzialmente

sospeso la pena detentiva nella misura di 15 mesi, con un periodo di prova di 3

anni, mentre che 15 mesi sono da espiare.

8. Risarcimento

all’accusatore privato ACPR 1

8.1. Nell’atto d’accusa a carico

di IM 1 il Procuratore pubblico aveva indicato tra i sequestri anche quanto

rinvenuto all’interno dell’auto dell’accusatore privato ACPR 1, ovvero

banconote facsimili per Fr. 1'540'000.-- ed Euro 936'500.--, banconote

autentiche per complessivi fr. 10'000.-- ed Euro 3'500.--, oltre ad un

asciugamano bianco con scritta __________ (che per errore non era invece stato

indicato nell’atto d’accusa).

Al dibattimento la Corte, preso atto dell’accordo del Procuratore

pubblico e del difensore come pure dell’opposizione dell’avv. RAAP 1,

rappresentante dell’AP ACPR 1 (cfr. V. DIB. pag. 3), ha disposto

l’estromissione di tali oggetti e valori dall’elenco dei sequestri nell’ambito

del procedimento penale a carico di IM 1 (cfr. dispositivo delle questioni

pregiudiziali, all. 1 V. DIB). Tali sequestri sono stati infatti rinviati al

pertinente procedimento penale, ovvero al procedimento penale a carico di __________

e altri, che non è ancora sub judice, in quanto è in quel procedimento che, se

del caso, si è concretizzato il reato e il conseguente danno, per cui l’inserimento

di tali oggetti e valori nel procedimento penale a carico di IM 1, che di fatto

è stato disgiunto da quello a carico degli autori materiali, è frutto di un

errore.

8.2. Dopo aver inizialmente

ribadito di richiedere la condanna dell’imputato al risarcimento non soltanto

delle spese legali ma anche del valore dell’oro sottratto a ACPR 1, in aula

l’avv. RAAP 1 ha rinunciato a chiedere il risarcimento del valore

dell’oro, vista l’impostazione data dal Procuratore pubblico all’atto d’accusa

(V. DIB. pag. 5).

La Corte ha pertanto condannato l’imputato a risarcire all’AP ACPR

1 le spese legali sostenute nel presente procedimento penale per complessivi

fr. 7'544.20 (oltre interessi del 5% dal 27.11.2015), essendo state le stesse

debitamente dettagliate e vista la condanna pronunciata nei confronti di IM 1.

9. Tassa di giustizia e

spese procedurali

9.1. Visto l’esito del

procedimento, la tassa di giustizia di fr. 1'000.-- e le spese procedurali sono

poste a carico del condannato, ad eccezione delle spese per la difesa

d’ufficio, che sono a carico dello Stato con la riserva di cui all’art. 135

cpv. 4 CPP, stante che al dibattimento l’imputato ha dichiarato di non disporre

di mezzi finanziari necessari per provvedere al pagamento dell’onorario

dell’avv. __________ e che il suo attuale difensore viene remunerato dai suoi

genitori (VI imputato pag. 2, all. 2 V. DIB.).

9.2. La nota professionale

dell’avv. __________, congrua alla concreta fattispecie, è stata approvata così

come esposta, per complessivi fr. 8'418.60 (di cui fr. 7'295.-- di onorario,

fr. 500.-- di spese e fr. 623.60 di IVA).

Visti gli art.: 12, 22, 40, 43,

44, 47, 49, 51, 139 cifre 2 e 3, 144, 146 e 186 CP;

135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle

spese;

dichiara e pronuncia:

IM 1

1. è autore colpevole di:

1.1. tentata truffa

per avere,

nel periodo compreso tra febbraio 2015 e l’8 aprile 2015,

a __________, __________, __________, __________ e __________,

agendo in correità con terze persone,

per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,

tentato di ingannare con astuzia ACPR 1 per indurlo ad atti pregiudizievoli al

proprio patrimonio e meglio alla consegna di oro (12 lingotti da 1 kg, 600

lingottini da 10 grammi, 1435 monete d’oro Kruger e 50 lingottini da 1 oncia

d’oro) per un valore complessivo denunciato di fr. 1'720'981 ed Euro 926'835,

non riuscendo nel suo intento in quanto fermato dalle Guardie di confine presso

il valico doganale di __________ in possesso del denaro facsimile necessario

allo scambio con l’oro;

1.2. furto aggravato

avendo agito per mestiere e come associato ad una banda intesa a

commettere furti,

per avere,

nel periodo 7 marzo 2014 - 11 giugno 2014,

a __________, __________ e __________,

per procacciare a sé e ad altri un indebito profitto e al fine di

appropriarsene,

in correità con il fratello __________ e in parte anche con il fratello __________,

sottratto in 2 occasioni e tentato di sottrarre in 2 occasioni cose mobili

altrui per una refurtiva denunciata complessiva di fr. 74'255.--;

1.3. ripetuto danneggiamento

per aver deteriorato, in 3 occasioni, le porte d’accesso di abitazioni

altrui al fine di commettere o tentare di commettere tramite scasso parte dei

furti di cui al punto 1.2 del dispositivo,

causando un danno denunciato complessivo di fr. 7'300.--;

1.4. ripetuta violazione di

domicilio (in parte tentata)

per essersi introdotto in 2 occasioni ed aver tentato di introdursi in

un’occasione, indebitamente e contro la volontà dell’avente diritto, in

abitazioni altrui al fine di commettere parte dei furti, tentati e consumati,

di cui al punto 1.2 del dispositivo,

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei

considerandi.

Considerandi

2.

IM 1 è prosciolto dall’aggravante

dell’aver agito per mestiere nella tentata truffa di cui al punto 1 dell’atto

d’accusa.

3.

Di conseguenza,

trattandosi di pena totalmente aggiuntiva alla pena pecuniaria di

90.

aliquote giornaliere da fr. 30 cadauna di cui al decreto d’accusa

dell’8 aprile 2015,

IM 1 è condannato alla pena detentiva di 30 (trenta) mesi, da

dedursi il carcere preventivo sofferto.

4.

L’esecuzione della

pena detentiva è sospesa in ragione di 15 (quindici) mesi, con un periodo

di prova di anni 3 (tre). Per il resto è da espiare.

5.

IM 1 è inoltre condannato a

versare all’accusatore privato ACPR 1, rappr. dall’avv. RAAP 1, fr. 7'544.20,

oltre interessi del 5% dal 27 novembre 2015, a titolo di risarcimento delle

spese legali.

6.

La tassa di giustizia di

fr. 1'000.-- e le spese procedurali sono a carico del condannato.

7.

Le spese per la difesa

d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

7.1

La nota professionale 31

agosto 2015 dell’avv. __________ è approvata per:

onorario fr. 7'295.00

spese fr. 500.00

IVA (8%) fr. 623.60

totale fr. 8'418.60

7.2

Il condannato è tenuto a

rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 8'418.60 non appena

le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

8.

Questo giudizio può essere

impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale.

L’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise criminali, per

iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione

della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e

di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.

Intimazione a: - )

- Lanzillo

- )

- (AP)

- (AP)

- (AP)

- avv.

Simone Creazzo, Piazza Molino Nuovo 17, 6901 Lugano (unicamente per i punti che

lo concernono)

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC

(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero Pubblico, SERCO,

6501.

Bellinzona

- Ufficio dei Giudice dei

provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

- Sezione della Popolazione,

ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

- Direzione del carcere

penale La Stampa, CP, 6904 Lugano

Per la Corte delle assise

criminali

La Presidente La

vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 1'000.--

Inchiesta preliminare fr. 16'554.--

Altri disborsi (postali, tel.,

ecc.) fr. 226.15

fr. 17'780.15

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