72.2015.14
Proscioglimento dalle imputazioni di usura aggravata e promovimento della prostituzione. Riconoscimento di un’indennità a titolo di risarcimento danni, d’indennità per spese legali e d’indennità per t
9 febbraio 2018Italiano138 min
Source ti.ch
Incarto
n.
72.2015.14
Lugano,
9 febbraio 2018/bm
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte delle assise criminali
composta da:
Amos
Pagnamenta, Presidente
GI 1, giudice
a latere
GI 2, giudice
a latere
Cristina
Laghi, vicecancelliera
sedente nell’aula penale di questo palazzo
di giustizia, per giudicare
nella causa penale
Ministero pubblico
contro
IM 1,
rappresentato dall’avv. DUF 1
IM 2,
rappresentata dall’avv. DUF 1
imputati, a
norma dell’atto d’accusa 11/2015 del 9.2.2015 emanato dal Procuratore generale PP,
di
1. Usura aggravata, siccome
commessa per mestiere
per avere, a __________, tra il 13.10.2010 e il 20.09.2012, agendo
in correità tra loro, nella rispettiva veste di amministratore unico e
azionista della società __________ e di azionista della __________ (IM 1)
nonché di amministratrice unica della __________ e di gerente dell’esercizio
pubblico __________ (IM 2), sistematicamente sfruttato lo stato di bisogno, di
dipendenza ed inesperienza di un numero imprecisato di cittadine straniere
provenienti da paesi poveri e/o ambienti sociali disagiati e dedite alla
prostituzione per necessità di sostentamento, di media 45 donne al giorno (di
cui 57 casi accertati) per farsi corrispondere una pigione giornaliera
manifestamente sproporzionata compresa fra fr. 160.--/180.-- per la
sublocazione di una camera ai piani superiori del postribolo, conseguendo
ricavi pari ad oltre il doppio dei costi (locazione compresa) sopportati.
Fatti avvenuti: nelle
circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti: dall’art. 157
cifra 2 CP.
2. Promovimento della
prostituzione
per avere, nelle circostanze di tempo
e di luogo descritte sub. 1, leso la libertà d’azione di un numero imprecisato
di persone dedite alla prostituzione (in media 45 al giorno di cui 57
identificate) imponendo loro la sottoscrizione dei suddetti contratti di
sublocazione usurari quale condizione per esercitare la prostituzione all’interno
del postribolo, nonché sorvegliandole nella loro attività e imponendo loro il
luogo e il tempo della prostituzione.
Fatti
avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati
previsti: dall’art. 195 CP
Presenti: - il
Procuratore generale PP in rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato
IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1;
- l’imputata
IM 2, assistita dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1.
Espletato il pubblico
dibattimento dalle ore 09:41 alle ore 17:29.
Evase le seguenti
questioni: Verbale del dibattimento
Il
Presidente ricorda alle parti che oggetto del dibattimento sono solo i punti 1
e 2 dell’atto d’accusa, avendo il PG ritirato l’imputazione di frode fiscale.
Il
Presidente rende altresì noto che la Corte, al fine di individuare il costo
usuale di una camera da letto a __________ e nelle zone limitrofe, da
utilizzare come metro di paragone, si è basata sui prez
Viene
consegnata alle parti la stampata dal sito internet __________ relativa a 4
hotel con caratteristiche simili utilizzati come riferimento (doc. dib. 2).
Per
quanto attiene ai correttivi da apportare, si richiamano i criteri di calcolo
indicati dalla CARP nella sentenza del 9 maggio 2016.
Il
Presidente segnala che verranno considerati quali supplementi CHF 20.00 per la
cucina privata e CHF 10.00 per la cucina in comune, CHF 10.00 per la
lavanderia, CHF 15.00 per la sicurezza, CHF 5.00 per l’aiuto in pratiche
amministrative, pubblicità e avviamento e CHF 5.00 per il cambio della
biancheria quotidiano. Quali riduzioni verranno ritenuti CHF 10.00 in caso di
bagno condiviso, nonché il 15% per i soggiorni di lunga durata.
Il
Presidente dà la facoltà alle parti di prendere posizione.
Il
PG si pronuncerà in requisitoria.
L’avv.
DUF 1 rileva che gli hotel presi in considerazione dalla Corte sono esercizi
pubblici e non postriboli. Osserva che vi è un sito in Ticino che si chiama __________
in cui si affittano camere per fare sesso, e i prezzi praticati sono nettamente
superiori.
Si
pronuncerà ulteriormente in arringa.
Sentiti: § il Procuratore pubblico, per la
sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: rileva
inizialmente che i fatti sostanzialmente sono chiari ed ammessi.
Quanto al reato di promovimento della
prostituzione, osserva innanzitutto che per l’applicazione dell’art. 195 CP non
ha nessuna rilevanza se la prostituzione è esercitata volontariamente, come
stabilito dal TF in STF 6B_476/2015 consid. 33. Nel caso concreto, a mente
dell’accusa vi sono tre elementi costitutivi di reato. In primo luogo, le
prostitute che venivano a esercitare l’attività all’__________ erano limitate
da una regola, e meglio per adescare i clienti presso il bordello dovevano
occupare le stanze al piano di sopra, quelle che venivano da fuori non potevano
farlo. Addirittura l’imputata ha dichiarato che la sicurezza faceva in modo che
chi non abitava sopra non potesse esercitare la prostituzione sotto. Questa era
quindi la conditio sine qua non. Il secondo aspetto è che per disporre
della camera era obbligatorio sottoscrivere un contratto di locazione, che
veniva sottoscritto prima ancora di andare in Polizia a registrarsi, e
bisognava quindi pagare CHF 4’500/5'000.00 mensili per una stanza. Dottrina e
giurisprudenza, rileva l’accusa citando Pedrazzini in Commentaire Romand (n. 16
ad art. 195), ritendono che l’infrazione è ammessa quando le prostitute hanno
l’obbligo di locare una camera a un prezzo relativamente elevato per esercitare
la professione e coprire il loro minimo vitale. Gli imputati sapevano di avere
a che fare con delle donne che provenivano da paesi poveri dell’Est europeo,
che per poter sopravvivere vanno ad esercitare la prostituzione, un’attività
che una persona svolge perché non ha altro modo di mantenersi. Tutti i giorni,
solo per pagare quell’affitto, dovevano fare una prestazione e mezza e dovevano
quindi fare più prestazioni possibili per poter pagare la camera e riuscire a
mantenersi, e questo, a mente dell’accusa, è chiaramente promovimento della
prostituzione. Il PP dà parziale lettura delle regole di cui ad AI 93,
osservando che non si tratta certo di soli consigli, come indicato
dall’imputata, ma di regole che secondo il TF adempiono il reato di cui
all’art. 195 CP. Rileva ad esempio che vi è l’imposizione di mantenere tutte le
prestazioni promesse, di concordare il prezzo in franchi e in euro con il
cliente, di avvisare con due settimane di anticipo prima di lasciare la camera,
pena la non restituzione della cauzione.
Quanto al reato di usura, osserva che
il concetto di dipendenza dell’art. 157 CP è identico a quello di dipendenza
dell’art. 195 cifra 2 CP, e a questo proposito la dottrina è chiara nel
sostenere che la dipendenza economica è costitutiva di uno stato di dipendenza.
Siamo di fronte a una persona che non ha altra scelta se non quella di
esercitare la prostituzione e oltretutto se lo vuole fare regolarmente deve
andare in un bordello riconosciuto e sottostare alle sue regole. Per quanto
riguarda la sproporzione, l’accusa ha qualche perplessità in punto ai calcoli
effettuati dalla CARP, siccome in quel caso si poteva fare il paragone con
alberghi della zona, ma in questo caso no, siccome in un albergo le pulizie non
le deve fare il cliente, come invece avveniva all’__________, dove le ragazze
dovevano pulire da sole le stanze e anche i vani comuni. Il TF, nell’ultima
sentenza con cui si è pronunciato in merito, aveva stabilito, per strutture del
genere, un prezzo ammesso di CHF 65.00.
L’accusa ritiene quindi che siano dati
tutti gli estremi dei reati prospettati.
Quanto alla commisurazione della pena,
rileva che sono stati ottenuti degli importi ragguardevoli, trattandosi di
milioni. Tenendo anche conto del tempo trascorso, ritiene che gli imputati
debbano essere condannati alla pena detentiva di 2 (due) anni e 6 (sei) mesi,
di cui 6 (sei) mesi da espiare e il restante sospeso condizionalmente;
§ l’avv. DUF 1, difensore degli
imputati IM 1 e IM 2, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: in
entrata premette che va riconosciuto al PG di avere attivato l’operazione
Domino, un atto di repulisti dovuto in un ambiente che non era chiaro. Su
questo punto, bisogna dire che IM 1 e il PG sono sulla stessa linea.
Passando al caso specifico, rileva di
essere contento che l’imputato possa trovarsi in aula, visto il suo cagionevole
stato di salute, ricordando che lo stesso ha avuto anche molte amnesie. Osserva
che nel 2012 vi erano 26 strutture aperte, tollerate da decenni dalle autorità,
strutture che di solito erano legate all’affittacamere e al bar, due EP,
quindi, semplicemente perché lo imponeva il Tribunale amministrativo. Pone
l’accento sul fatto che IM 1 ha sempre operato alla luce del sole, persino con
pannelli pubblicitari a __________, ciò che d’altronde era logico, perché se
non si arriva al consumatore non vi è ragazza. Rileva che sono state tantissime
le uscite per la pubblicità. Nel corso del 2009 vi è stata una svolta, ovvero
la domanda per trasformare l’__________ in un postribolo, licenza di
costruzione rilasciata nel 2010. Il Comune fu ben contento di questo
cambiamento di destinazione, anche perché con il passare degli anni l’EP si era
ritrovato in piena zona commerciale e si trattava di appartamenti misti tra
zona residenziale e zona commerciale. Le questioni che non andavano bene per la
licenza edilizia erano soprattutto quelle legate alla polizia del fuoco, per
risolvere le quali sono stati spesi moltissimi soldi; si è trattato, quindi, di
un grande investimento per diventare quello che era il primo bordello
legalizzato del Ticino. Dal 2010 l’attività era quindi regolare anche da quel
punto di vista e le camere sono diventate spazi per svolgere l’attività
commerciale della prostituzione. IM 1 ha sempre voluto lavorare alla luce del
sole e ha fatto anche degli accordi con il fisco, a cui pagava CHF 60'000.00 al
mese. Paradossalmente, già lo Stato ci ha guadagnato da questo presunto
promovimento. Lo Stato ha preteso che le prostitute fossero regolari e ha
preteso dei contratti di locazione, che sono stati controllati e approvati dalla
TESEU. Tutte le condizioni chieste dalla Polizia sono state inserite nel
regolamento, tranne quella dell’automatica possibilità per la Polizia di
ispezionare le camere anche senza la presenza della persona. I contratti di
locazione, che indicano anche il prezzo, sono stati inviati alla TESEU,
all’Ufficio stranieri e al Controllo abitanti. La firma del contratto non era
condizione per ottenere il permesso, ma era il contrario. La STF 2C_249/2011,
che si fonda sull’allora art. 12 della legge sugli EP, evidenzia che è lecito
negare un permesso a una cittadina rumena se non presenta un contratto di
locazione in un EP. Era assodato che prima le ragazze dovevano presentare un
contratto di locazione e poi le autorità entravano nel merito. Non si trattava
quindi di un’invenzione degli imputati, ma di una regola introdotta per
tutelare le prostitute. Nel 2011, tramite il criminologo __________, IM 1 ha
avuto alcuni colloqui con il fisco, con cui è stato trovato un accordo per il
pagamento. Il difensore ricorda altresì che tutte le signore avevano il
regolare permesso ed erano regolari professioniste, pagando anche l’AVS.
Quanto al rapporto di Polizia, rileva
che l’isp. __________ dice il falso quando sostiene che il signor __________
era stato confrontato con le segnalazioni anonime a carico dell’__________.
Quanto al reato di promovimento della
prostituzione, la difesa osserva che nell’atto d’accusa vi è qualcosa di
contradditorio, perché secondo il rapporto di Polizia nel lasso di tempo
indicato sarebbero passate 180 prostitute, tutte regolari e tutte note alla
TESEU e all’Ufficio stranieri; non si capisce quindi perché nell’atto d’accusa
si parla solo di 57 donne identificate e di 45 donne al giorno. È un calcolo a
naso. Pone inoltre l’accento sul fatto che nessuna prostituta è stata ritenuta
vittima di qualsivoglia coazione o via di fatto, nessun elemento di
maltrattamento, e questo è sintomatico, perché l’art. 7 della Legge sulla
prostituzione stabilisce che le persone dedite alla prostituzione in Ticino
possono chiedere un aiuto per uscire dallo sfruttamento, ma dagli atti penali
non emerge nessun interessamento per casi di sfruttamento o maltrattamento all’__________,
semplicemente perché questi casi non esistono. Quanto alla questione del
regolamento che è saltato fuori (AI 93), innanzitutto concerneva il bar, tanto
più che IM 1 non l’aveva mai visto, mentre ha dichiarato di esserne stata a
conoscenza. Ci si chiede dove sarebbe il reato, riferendosi il regolamento al
bar. Nessuno faceva dipendere il prezzo delle camere dal numero di prestazioni,
nessuno controllava le presenze e nessuno si è mai intromesso per quanto
concerneva le consumazioni. Vale, a mente della difesa, quanto ha stabilito la
CRP in questa pratica, ovvero che la gestione di un postribolo non comporta in
quanto tale una lesione dell’autodeterminazione delle prostitute. Il difensore
cita inoltre la sentenza CARP 17.2013.62 del 14 novembre 2013, confermata dal
TF il 7 aprile, in cui si ricorda che l’oggetto di protezione è la libertà e
l’autodeterminazione sessuale.
Il presunto stato di necessità delle
persone non è stato verificato, anzi. Nel rapporto di Polizia si parla di
questioni linguistiche, ma dagli 8 verbali di persone scelte dalla TESEU tutte
parlano italiano, senza interprete. Non sono quindi arrivate il giorno prima
all’__________. Oltretutto, quando sono arrivate alla TESEU, a tutte hanno
fatto firmare un formulario senza un interprete, quindi queste persone bene o
male l’italiano lo capiscono. L’istruttoria non ha dimostrato che c’è stato un
“Zuführen”. La difesa si chiede quali sarebbero le persone indotte alla
prostituzione. Anche la valutazione sulla presunta indigenza non regge. La
Romania è un paese dell’UE e tutte le signore potevano rendersi in tutta l’UE a
lavorare. C’è da chiedersi perché le autorità avrebbero dovuto rilasciare i
permessi, se le stesse fossero state indigenti. Al contrario, alle ragazze si
chiedeva addirittura di presentare un business plan. Vi è poi che al momento
della retata, il PG aveva imposto, per poter continuare a lavorare nella
struttura, un’unica condizione, ovvero quella di ridurre il prezzo delle
camere, questione che concerne però unicamente l’imputazione di usura.
Riducendo il prezzo delle camere, anche secondo il magistrato, l’attività
sarebbe quindi potuta continuare in legalità. Riassumendo, nessuno ha leso la
libertà di azione di qualsivoglia persona; nessuno ha mai imposto un contratto
di sublocazione, ma erano le autorità ad imporlo; non è vero che le signore
erano sorvegliate nella loro attività e non è vero che veniva loro imposto il
tempo e il luogo della loro attività. Non è quindi dato il reato di
promovimento della prostituzione. Il fatto che poteva succedere che non si
lasciassero entrare le signore del __________, sarebbe stato al massimo una
violazione della Legge sugli EP e non un reato penale.
Quanto all’usura, secondo la difesa
l’atto d’accusa non è formalmente corretto, non essendo indicato l’importo
relativo al reato di usura, il quale presuppone lo stato di bisogno e la
sproporzione manifesta, cumulativamente. Intanto, sottolinea il difensore, IM 2
con i contratti della __________ non c’entra nulla. La difesa elenca le
prestazioni extra messe a disposizione dagli imputati e indicate nel contratto
con i relativi costi accessori, rilevando che il contratto era noto alle
autorità e nessuno ha mai avuto nulla da dire. Ci troviamo di fronte a due
parti commerciali e il valore di mercato dei locali commerciali è ben più alto
di quelli abitativi. Per trovare dei valori locativi fuori mercato basterebbe
recarsi in Via __________. Se due parti stringono liberamente un contratto
commerciale, il PG commette un’ingerenza nel diritto privato intromettendosi
nella libera contrattazione di un contratto commerciale. Il magistrato è pure
entrato a gamba tesa imponendo al bar di tramutarsi in un club se voleva
restare aperto e non si capisce sulla scorta di quale base legale. Sono
sbagliati, secondo il difensore, anche i parametri. Da un lato abbiamo l’isp. __________,
che dichiara di avere svolto una non meglio precisata indagine. Nel rapporto
del 12 settembre 2012 leggiamo che è stato effettuato un paragone con altre
strutture non alberghiere del distretto di __________, parlando al plurale sia
qui che nelle pagine successive. Senonché il rapportista __________ ha ammesso
di avere effettuato il paragone unicamente con una struttura, __________ di __________.
Non esiste neppure una perizia, anche se il GPC aveva fatto esplicito
riferimento alla necessità dell’esperimento della stessa. Per quel che ne è
della manifesta sproporzione economica, rileva che i contratti erano noti alla
TESEU, i prezzi erano sul contratto ed erano anche su internet. Chi arrivava
sapeva già esattamente cosa doveva pagare. __________ ha confermato
pubblicamente a __________ che il prezzo di mercato di queste strutture variava
tra CHF 150.00 e 250.00. Questo verbale è stato riconfermato da __________ nel
verbale prodotto dalla difesa quale doc. dib. 1. Ma vi è di più. La perizia
effettuata dal Consiglio di Stato dal 2000 dice che i costi delle camere, tra
cui vi era anche il __________, va dai CHF 80.00 per le camere più misere ai
CHF 180.00 per quelle più confortevoli. Si trattava quindi di una cosa
stranota, allo Stato andava bene così. Le cifre sono quelle rientranti in
questo ambito delicato del settore e una manifesta sproporzione avrebbe dovuto
essere dimostrata da una perizia, che però non c’è. Inoltre, nell, dove vengono
affittate delle camere allo scopo di effettuare delle prestazioni sessuali. La
difesa rileva che il detentore di queste camere incassa prezzi ben superiori
senza fornire neppure un pasto. Quanto agli esempi riportati dalla Corte,
rileva che si tratta EP per vacanzieri e non locali commerciali e in più se una
prostituta si recasse all’__________ poco dopo andrebbe la Polizia a
recuperarla. Non c’è sfruttamento e non c’è vittima. La situazione era inoltre
nota da anni. Le persone erano libere di andare e venire come volevano. Mancano
dunque i requisiti per il reato di usura.
Ribadisce di transenna che i prezzi indicati
dalla Polizia per le fotografie sono esorbitanti e non sono stati forniti i
giustificativi.
Conclude chiedendo il proscioglimento
totale degli imputati da entrambi i reati e l’accoglimento dell’istanza di
risarcimento prodotta. Chiede di tenere conto del fatto che la difesa non ha
mai voluto censurare la violazione del principio di celerità, anche se parliamo
di fatti del 2012, perché sappiamo che sia i tribunali che la magistratura sono
oberati di lavoro. Nell’ambito della commisurazione dell’indennità ne va però
tenuto conto.
Considerato, in
fatto ed in diritto
I) Questioni
pregiudiziali
1. In
entrata di dibattimento, il Presidente ha ricordato alle parti che oggetto del
dibattimento sono solo i punti 1 e 2 dell’atto d’accusa, avendo il PG ritirato
l’accusa di frode fiscale (doc. TPC 39).
Al proposito giova richiamare lo
scritto di cui a doc. TPC 40, ricordando che la CRP Federale, nell’ambito della
valutazione della rilevanza degli artt. 29 e 30 CPP, ha sancito che “la
scoperta susseguente o tardiva di nuove infrazioni a carico di una persona già
giudicata o che sta per esserlo (…) giustifica perseguimenti e sentenze
separate” (RR.2013.229), e ciò al fine di ossequiare il principio di
celerità (STF 1B_11/2016).
2. Il
Presidente ha altresì reso noto alle parti che la Corte, al fine di individuare
il costo usuale di una camera da letto a __________, zone limitrofe o
equiparabili, da utilizzare come metro di paragone, si è basata sui prezzi di
mercato ottenuti dal sito internet www.__________.ch.
A tal proposito, alle parti è stata
consegnata quale doc. dib. 2 la stampata dal sito internet www.__________.ch
relativa a 4 hotel da utilizzarsi quale base di riferimento.
Per quanto attiene ai correttivi da
apportare, il Presidente ha comunicato che si richiamano i criteri di calcolo
indicati dalla Corte di Appello e Revisione Penale nella sentenza del 9 maggio
2016 (17.2015.60), nota alle parti.
Il Presidente ha inoltre segnalato che
rispetto alla citata decisone, saranno considerati quali supplementi CHF 20.00
per la cucina privata e CHF 10.00 per la cucina in comune, CHF 10.00 per la
lavanderia, CHF 15.00 per la sicurezza, CHF 5.00 per l’aiuto in pratiche
amministrative, pubblicità e avviamento e CHF 5.00 per il cambio della
biancheria quotidiano. Quali riduzioni sono stati ritenuti CHF 10.00 in caso di
bagno condiviso, nonché il 15% per i soggiorni di lunga durata.
3. L’avv.
DUF 1, invitato ad esprimersi in merito, ha rilevato che gli hotel presi in considerazione
dalla Corte sono esercizi pubblici e non postriboli, osservando che vi è un
sito in Ticino che si chiama __________.ch, in cui si affittano camere per fare
sesso, e i prezzi praticati sono nettamente superiori. Per il restante, ha
comunicato di volersi pronunciare in arringa.
Il PG, dal canto suo, ha comunicato di
volersi esprimere in merito in requisitoria.
II) Curriculum
vitae e precedenti penali degli imputati
1) IM
1
4. IM
1 è nato il __________ a __________. …omissis...
Contrariamente a quanto previsto
dall’art. 161 CPP, Polizia e PG non hanno mai interrogato IM 1 in merito alla
sua vita passata, né risulta, dagli atti d’inchiesta, un CV.
In occasione del pubblico
dibattimento, richiesto di fornire un suo breve CV, l’imputato si è così
espresso:
" …omissis…”
(VI DIB 09.02.2018, p. 2, allegato 1
al verbale dibattimentale).”
IM 1 ha dichiarato di essere
pensionato, percependo circa 1'800.00 per sé e CHF 1'800.00 per la moglie,
oltre a CHF 500.00 da __________ (VI DIB 09.02.2018, p. 2, allegato 1 al
verbale dibattimentale).
Invitato a spiegare quale fosse invece
il suo reddito personale al momento dei fatti ha dichiarato:
" Variava. Avevo la
percentuale quando portavo i soldi a __________; compreso il mio stipendio
ricevevo il 25%. Figurava uno stipendio di CHF 10'000.00, ma io non prendevo
questi soldi, eccezion fatta per il primo anno. In genere in seguito prendevo
di più, circa CHF 20/25'000.00.”
(VI DIB 09.02.2018, p. 2, allegato 1
al verbale dibattimentale);”
" (…) io partecipavo
all’utile con una percentuale del 25%. Se il 25% superava i CHF 10'000.00
concordati contrattualmente, io allora percepivo solo il 25%. Qualora il 25%
non avesse raggiunto i CHF 10'000.00 avrei comunque prelevato i CHF 10'000.00.
Questo tuttavia avveniva unicamente all’inizio dell’attività e in alcuni mesi
dell’anno.”
(VI DIB 09.02.2018, p. 5, allegato 1
al verbale dibattimentale).
5. Dall’estratto
del casellario giudiziale svizzero del 4 febbraio 2015, non risultano
precedenti penali a carico del prevenuto (AI 95).
Dal canto suo, IM 1 in occasione del
pubblico dibattimento ha riferito di essere stato condannato negli anni ’70 a 3
anni di detenzione per amministrazione infedele, pena interamente scontata (VI
DIB 09.02.2018, p. 2, allegato 1 al verbale dibattimentale).
6. Invitato
ad esprimersi sulle sue prospettive di vita ha affermato:
" Ho in mente di andare al
ricovero.”
(VI DIB 09.02.2018, p. 2, allegato 1
al verbale dibattimentale).
2) IM
2
7. IM
2 è nata il __________ a __________, …omissis...
Anch’essa non è mai stata interrogata
in punto alla sua situazione personale in corso d’inchiesta.
In occasione del pubblico dibattimento
si è così espressa al proposito:
" …omissis…”
(VI DIB 09.02.2018, p. 2 e 3, allegato
1 al verbale dibattimentale).
IM 2 ha dichiarato che al momento dei
fatti percepiva uno stipendio mensile fisso di CHF 7'000.00 lordi, senza
partecipare a percentuali sull’utile delle società (VI DIB 09.02.2018, p. 3,
allegato 1 al verbale dibattimentale), mentre attualmente vivrebbe a carico del
marito, …omissis... (VI DIB 09.02.2018, p. 3, allegato 1 al verbale
dibattimentale).
8. Dall’estratto
del casellario giudiziale svizzero anche IM 2 risulta incensurata (AI 96).
9. Invitata
ad esprimersi sulle sue prospettive di vita, l’imputata ha asserito di non
averne, precisando che:
" (…) da quando mi è successo
tutto questo sto cercando di andare avanti. Soffro di insonnia.”
(VI DIB 09.02.2018, p. 3, allegato 1
al verbale dibattimentale).
III) Inchiesta
e atto d’accusa
10. Tra
il 6 e l’8 agosto 2012, il Ministero Pubblico ha ricevuto, in forma di lettere
anonime, la notizia di presunte irregolarità nell’attività del noto postribolo
bar __________ di __________. Ad essere denunciate erano in primis le
condizioni di lavoro delle ragazze, “in numero (…) sovradimensionato
rispetto al numero delle stanze. (…) in una stanza dormono e lavorano in due e
(…) entrambe pagano una pigione di 170 franchi o euro” (rapporto di
segnalazione PG 12.09.2012, AI 1.3). Vista la tariffa di locazione, l’accusa ha
paventato il reato di usura (art. 157 CPS).
Dette tariffe, unitamente al fatto che
“all’interno del bar è stata traccia una linea nera (…) che non può essere
superata prima che il cliente abbia bevuto, pena un ammonimento o un richiamo,
(…) sembrano delle bestie in gabbia; tanto vale per l’accesso alla discoteca
vicino, alle ragazze è fatto divieto poter recarvisi prima della 1.00 di notte”
(rapporto di segnalazione PG 12.09.2012, AI 1.3), hanno fatto presumere al PG
anche gli estremi del reato di promovimento della prostituzione (art. 195 CPS).
Le lettere segnalavano altresì
attività di adescamento, punibile ex art. 199 CPS: in strada “passeggiatrici
notturne sul __________. (…) precisamente nel tratto di strada che va dal bar __________
alla discoteca __________ e ritorno. Qui trovano (…) potenziali clienti, con i
quali poi rientrano al bar __________” (rapporto di segnalazione PG
12.09.2012, AI 1.1); e presso la discoteca __________ (luogo non adibito a casa
d’appuntamenti) “dopo l’una di notte (…) dentro alla discoteca c’erano una
quindicina di ragazze che ho riconosciuto essere tutte del bar __________”
(rapporto di segnalazione PG 12.09.2012, AI 1.4).
11. Il
12 settembre 2012 (AI 6, 7 e 8), in considerazione di dette segnalazioni e alla
luce dell’intervenuto interrogatorio in qualità di PIF di __________, ex
dipendente del bar __________, il PG ha emesso un ordine di traduzione coattiva
nei confronti di IM 1, IM 2 e __________.
Contestualmente sono stati emessi gli
ordini di perquisizione e sequestro nei confronti di IM 1, IM 2, __________, __________,
__________, __________ e __________.
In occasione della perquisizione dello
stabile __________, sono state identificate le 57 ragazze presenti e 8 di esse
(__________, __________, __________, __________, __________, __________, __________,
__________; AI 21.18-21.26) sono state verbalizzate quali PIF.
12. Ritenendo
sussistere un pericolo di recidiva relativamente ai reati di promovimento della
prostituzione e usura, il 21 settembre 2012 il PG ha proposto le seguenti
misure sostitutive della carcerazione (AI 22):
- regolarizzazione della gestione del
bar __________, in particolare attraverso la chiusura degli spazi quale
esercizio pubblico secondo l’art. 59 RLear;
- divieto di concludere contratti di
locazione per le stanze situate presso il bar __________ a canoni superiori ai
seguenti importi:
• CHF 110.00 (CHF 70.00 + 40.00 per le
spese) per la camera con bagno e cucina;
• CHF 100.00 (CHF 60.00 + 40.00 per le
spese) per la camera con cucina ma senza bagno;
• CHF 90.00 (CHF 50.00 + 40.00 per le
spese) per la camera senza servizi.
13. Con
decisione 22 settembre 2012 (AI 25) il GPC ha tuttavia respinto l’istanza
formulata dal PG siccome non emergevano sufficienti indizi di reato, alcune
delle misure proposte apparivano essere di tipo amministrativo, la situazione
del bar era stata nel frattempo regolarizzata e la fissazione delle pigioni
delle camere esulava dalle competenze e conoscenze del Giudice.
14. Decidendo
su ricorso interposto dal PG, in data 14 novembre 2012 (AI 49) la CRP ha
confermato la decisione del GPC.
Analogamente, il Tribunale Federale ha
respinto in data 5 marzo 2013 (AI 59), il ricorso formulato dalla pubblica
accusa (AI 55.1) contro la menzionata decisione della CRP.
15. In
data 5 dicembre 2012, il PG ha ordinato il blocco a RF del fondo part. __________
__________ intestato a __________, e della PPP n. __________ e __________,
fondo base part. __________ __________, di proprietà di __________.
Entrambi i provvedimenti sono stati
contestati da IM 1 (cfr. AI 58) e dalla __________ (cfr. AI 71) e
successivamente revocati.
16. Con
atto d’accusa del 9 febbraio 2015, il PG ha rinviato a giudizio IM 1 e IM 2 per
i reati di usura aggravata, siccome commessa per mestiere, promovimento della
prostituzione e frode fiscale.
Come anticipato in entrata, con
scritto del 31 gennaio 2018 il PG ha ritirato l’accusa di frode fiscale di cui
al punto 3 dell’atto d’accusa del 9 febbraio 2015 nei confronti di IM 1 e IM 2,
ritenuta l’apertura di un nuovo procedimento a carico dei coimputati per
periodi anteriori e posteriori ai fatti indicati nell’atto d’accusa, nonché di __________
(doc. TPC 39).
IV) Fatti
di cui all’atto d’accusa
i) Organizzazione
societaria, mansioni e suddivisione dei ricavi
17. IM 1 ha dichiarato di aver
iniziato la propria attività presso il Bar __________ nel 2007, dopo essere
rientrato in Ticino dalla __________, riferendo al proposito che:
" Ho iniziato a lavorare
presso il __________. Avevo un ufficio con un socio che si occupava di __________
accanto al __________. Io frequentavo questo locale e ho visto che il posto era
mezzo morto. Ho quindi chiesto al mio socio perché non fare anche noi una cosa
del genere, siccome io ero pratico di night. Sono quindi andato dal mio amico __________
e ho aperto il __________. Sono partito con due ragazze e poi rapidamente
queste sono aumentate. …Omissis… e dopo un po’ mi sono trovato a tu per tu con __________,
non so più tramite chi. Abbiamo parlato, abbiamo stabilito un contratto di
affitto. Lui partecipava con il 50% e ho quindi avviato l’attività all’__________,
__________ (…).”
(VI DIB 09.02.2018, p. 3 e 4, allegato
1 al verbale dibattimentale).
18. Relativamente alle proprie
mansioni nell’ambito dell’attività del postribolo, IM 1 ha riferito che:
" Io mi occupavo di trattare
con le autorità e coi mass media. Al mattino prendevo i soldi, li mettevo in
una cassetta, ne utilizzavo una parte per fare i pagamenti una volta alla
settimana e il restante lo portavo a __________. (…) le ragazze pagavano alla
ricezione al personale di turno, non ero io a ricevere direttamente i soldi.”
(VI DIB 09.02.2018, p. 4, allegato 1 al verbale dibattimentale).
19. Per
quanto attiene all’organizzazione societaria, al momento dell’intervento delle
autorità nel 2012, l’attività dell’__________ faceva capo alla __________ e
alla __________. In particolare, quest’ultima società, il cui era AU IM 2, si
occupava della gestione del bar, mentre la seconda, il cui AU era IM 1, gestiva
in modo indipendente l’attività di affittacamere. L’imputato al proposito ha
dichiarato che:
" La __________ aveva (…)
sottoscritto con la proprietaria dello stabile (__________) il contratto
d’affitto relativo all’intero stabile. La __________ aveva infine subaffittato
alla __________ le camere”, ciò che risulta
anche dall’Estratto del Registro fondiario (AI 1.10), così come
dall’interrogatorio di __________, contabile della __________ (AI 21.17).
" (…) io ero amministratore
della __________, mentre mia figlia era amministratrice della __________.”
(VI DIB 09.02.2018, p. 4, allegato 1 al verbale dibattimentale).
" La __________ gestiva il
bar e questo siccome era necessario che ci fosse un gerente. Per contro gli
alloggi dovevano essere gestiti in modo indipendente, così come lo erano in
tutto il Ticino, e a tal fine la gestione di questa parte dell’attività era
affidata alla __________. Le due società avevano contabilità separate e pure le
due attività avevano anche entrate separate.”
(VI DIB 09.02.2018, p. 4, allegato 1 al verbale dibattimentale).
20. Entrambe
le società, nel 2012 già in liquidazione (cfr. rapporto di segnalazione PG
12.09.2012, AI 1.11; AI 1.13), erano, ad ogni buon conto, riconducibili a IM 1:
" (…) Da quando ho preso in
mano io la situazione, non ricordo se 2007 o 2008, vi erano la __________ e __________,
di cui avevo preso le azioni da __________. Le azioni le avevo depositate
presso __________ quale garanzia per gli affitti e tutto il resto.”
(VI DIB 09.02.2018, p. 4, allegato 1
al verbale dibattimentale).
21. Per quanto attiene ad IM 2,
la stessa si occupava, come già indicato, della gestione del bar, ivi compresi
assunzione, pagamento e gestione del personale (in tutto circa una quindicina
di persone, divise tra baristi, cassieri, addetti alla sicurezza e addette alle
pulizie), nonché di aiutare le prostitute nelle pratiche amministrative, quali
l’accompagnamento delle ragazze esercitanti il meretricio presso gli uffici
preposti alla loro regolarizzazione (TESEU, Ufficio Stranieri), nonché l’invio,
alla fine del mese, dei documenti contabili alla __________ di __________.
In occasione del pubblico dibattimento
IM 2, specificando di aver iniziato la sua attività presso nel 2007, ha
confermato le dichiarazioni del padre in merito alla gestione societaria,
precisando di non saper dire a chi appartenessero i pacchetti azionari delle
due società (VI DIB 09.02.2018, p. 9, allegato 1 al verbale dibattimentale).
22. Per
quanto attiene alla distribuzione dei guadagni, l’imputato ha riferito che vi
partecipavano lui e __________, quest’ultimo titolare della __________, società
proprietaria dell’immobile:
" (…) io partecipavo
all’utile con una percentuale del 25%. Se il 25% superava i CHF 10'000.00
concordati contrattualmente, io allora percepivo solo il 25%. Qualora il 25%
non avesse raggiunto i CHF 10'000.00 avrei comunque prelevato i CHF 10'000.00.
Questo tuttavia avveniva unicamente all’inizio dell’attività e in alcuni mesi
dell’anno.”
(VI DIB 09.02.2018, p. 4 e 5, allegato
1 al verbale dibattimentale).
IM 2, dal canto suo, ha sostenuto che
non partecipava all’utile delle società, ma percepiva uno stipendio fisso di
CHF 7'000.00 lordi (VI DIB 09.02.2018, p. 9, allegato 1 al verbale
dibattimentale).
ii) Imputazioni
di usura aggravata e promovimento della prostituzione (punti 1 e 2
dell’atto d’accusa)
23. IM
1 e IM 2 si sarebbero resi colpevoli del reato di usura aggravata (art. 157
cpv. 2 CPS), per avere, a __________, tra il 13.10.2010 e il 20.09.2012, agendo
in correità tra loro, nella rispettiva veste di amministratore unico e
azionista della società __________ e di azionista della __________ (IM 1),
nonché di amministratrice unica della __________ e di gerente dell’esercizio
pubblico __________ (IM 2), sistematicamente sfruttato lo stato di bisogno, di
dipendenza ed inesperienza di un numero imprecisato di cittadine straniere
provenienti da paesi poveri e/o ambienti sociali disagiati e dedite alla
prostituzione per necessità di sostentamento, di media 45 donne al giorno (di
cui 57 casi accertati) per farsi corrispondere una pigione giornaliera
manifestamente sproporzionata compresa fra Fr. 160.- e Fr. 180.- per la
sublocazione di una camera ai piani superiori del postribolo, conseguendo
ricavi pari ad oltre il doppio dei costi sopportati (locazione compresa).
24. L’accusa
ha altresì imputato a IM 1 e IM 2 il reato di promovimento della prostituzione
(art. 195 CPS) per avere, nelle circostanze di tempo e luogo appena descritte,
leso la libertà d’azione di un numero imprecisato di persone dedite alla
prostituzione (in media 45 al giorno, di cui 57 identificate), imponendo loro
la sottoscrizione dei suddetti contratti di sublocazione usurari quale
condizione per esercitare la prostituzione all’interno del postribolo, nonché
sorvegliandole nella loro attività e imponendo loro il tempo e il luogo della
prostituzione.
a) Le
dichiarazioni di __________
25. Nell’ambito
dell’inchiesta, gli inquirenti hanno assunto a verbale __________, ex
dipendente dell’__________, il quale ha affermato che:
" Quando lavoravo all’__________
io, se non ricordo male, tra appartamenti e camere erano 64 spazi, mi sembra di
ricordare che le tariffe variassero tra i Fr. 150.- e i Fr. 170.-, la prima
tariffa per le camere, la seconda per gli appartamenti.
Gli appartamenti erano formati da una
sala con cucina incorporata, una camera ed un bagno. Ogni appartamento quindi
disponeva di una sola camera. Non ricordo quanti erano gli appartamenti.
Vi erano poi le camere che in pratica
erano un atrio con angolo cucina e tavolo, bagno ed una porta per ogni camera,
solitamente erano tre camere per ogni atrio comune.
Ho visto (…) che in più occasioni vi
erano due ragazze ad occupare la stessa camera ed entrambe so che pagavano la
stessa pigione raddoppiando pertanto il guadagno del proprietario. Non era una
prassi ma ho vissuto periodi dove questo succedeva.
Le ragazze oltre alla camera non
avevano nulla da pagare, né assicurazioni né casse malati né altre spese.
Pagavano una cauzione per la camera
pari a Fr. 200.-, cauzione che veniva restituita alla partenza a condizione che
questa partenza venisse comunicata almeno tre giorni prima. In caso di
emergenza o di altri problemi la ragazza poteva andarsene e ritirare la sua
cauzione senza problemi, ma normalmente dovevano avvisare.
La tariffa della camera o
dell’appartamento comprendeva la biancheria pulita, due lenzuola e tre
asciugamani, al giorno.
La tariffa non comprendeva pasti. (…)
Per la pulizia va a discrezione delle
ragazze. Le donne delle pulizie puliscono le parti in comune; cucine, scali e
corridoi. Le camere se le pulivano le ragazze (…)”.
(rapporto di segnalazione 12.09.2012, p. 4-5, AI 1.6).
26. In
merito alle condizioni di lavoro delle ragazze lo stesso __________ si è così
espresso:
" Alle ragazze non veniva
imposto un orario di presenza al bar. Il bar __________ apriva alle ore 14.00 e
chiudeva alle ore 1.00. Le ragazze venivano invitate a presenziare durante
l’orario di apertura del bar ma nessuno ha mai imposto loro di essere presenti.
Chiaramente non fossero scese al bar non avrebbero avuto i contatti con i
clienti e pertanto le uniche a perderci erano loro.
Vi è stato unicamente un brevissimo
periodo, che quantifico in un paio di settimane al massimo, dove IM 2 ha deciso
di aprire il bar già a mezzogiorno. Durante questo periodo la stessa IM 2 aveva
avuto l’idea di chiedere alle ragazze, selezionandole per piani, di presenziare
già dalle ore 12.00 al bar. Se le ragazze (…) non scendevano si andava a
bussare la porta dicendo che era il loro turno, ma comunque senza alcun
obbligo. Se la ragazza non scendeva non subiva alcuna ripercussione, non veniva
allontanata dalla struttura e non pagava alcuna penale.
Alle ragazze nessuno chiedeva un
numero di prestazioni e nessuno controllava quante volte una ragazza saliva in
stanza. Non esistevano imposizioni su quante volte e come si doveva andare in
camera.
Durante la prima gestione vi era un
foglio sul quale si marcava con una semplice X quanti uomini salivano dopo le
22.00 in camera ma questo, a dire di __________, era solo per sapere quanti
uomini vi dovevano essere alla chiusura alle ore 1.00. (…) Con la gestione IM 1
questo non è più esistito. Nessuno ha più tenuto registri o conteggi, che io
sappia. Anche adesso, per quanto a me noto, non viene segnato nulla”.
(rapporto di segnalazione 12.09.2012,
p. 5 e 6, AI 1.6).
27. Queste
le sue dichiarazioni in merito al richiesto comportamento delle ragazze durante
la loro presenza presso l’EP:
" Vi è stato un periodo dove
il mio compito era anche quello di controllare le ragazze durante la loro
permanenza al bar e meglio era stata stabilita una regola, non scritta, che
imponeva alle ragazze di non assalire subito il cliente che arrivava al bar ma
bensì di lasciarlo prima ordinare una bibita, di lasciarlo tranquillo un attimo
e poi potevano andare a contattarlo. Il mio compito era proprio di verificare
che le ragazze non saltassero addosso immediatamente al cliente ma
rispettassero questa “legge”.
Le ragazze non avevano alcun obbligo
nei confronti del cliente, non avevano alcuna “legge” che imponesse loro di
fare consumare al cliente o farsi offrire da bere. Non avevano alcun guadagno
da questo. Era una loro scelta a loro discrezione.
Io, per curiosità, lavorando all’__________,
ho anche visitato diversi altri posti in Ticino. Devo dire che all’__________
le ragazze sono trattate bene, non sono “stressate” e non viene imposto loro
nulla. Anche il regolamento interno non scritto di non attaccare subito il
cliente va a tutela del funzionamento del bar. Io sono rimasto all’__________ a
lavorare proprio perché, a parte i miei problemi che posso aver avuto con la
gestione IM 2, mi sono sempre trovato bene ed ho visto un buon luogo di
lavoro.”
(rapporto di segnalazione 12.09.2012, p. 4 e 6, AI 1.6).
__________ si è pure espresso in
merito al grado di occupazione delle camere e alle modalità in cui le
prostitute giungevano presso la struttura:
28.
" Non vi è praticamente
selezione delle donne. V’è da dire che l’affittacamere __________ è
praticamente sempre pieno e pertanto avere una camera non è evidente. Coloro
che riservano restano magari anche in attesa, altre sono conosciute dalla
gerenza e pertanto quando chiamano il posto lo si trova.
Se una ragazza visibilmente fuori dai
canoni dell’__________ si fosse presentata alla reception ed avesse domandato
una camera, avremmo risposto che non vi era posto.
Per il resto le ragazze arrivano all’__________
per passa parola.”
(rapporto di segnalazione 12.09.2012,
p. 6 e 7, AI 1.6).
b) Le
dichiarazioni delle ragazze
29. Il
20 settembre 2012, in occasione della perquisizione effettuata da parte della
Polizia Cantonale, sono state identificate 57 ragazze. Di 8 di esse, la Polizia
ha raccolto le dichiarazioni di cui di seguito circa le condizioni di lavoro e
alloggio presso l’__________.
29.1. __________
29.1.1. __________,
ha così descritto le ragioni per cui è giunta in Svizzera dalla Romania:
" Sono (…) giunta in Svizzera
la prima volta nel 2008, sia per esercitare la prostituzione, sia per curare la
mia malattia (__________)”.
Circa la scelta di esercitare la
professione presso l’__________, di cui è venuta a conoscenza tramite
passaparola, la ragazza si è così espressa:
" Il primo posto dove ho
iniziato la mia attività lavorativa è stato il __________ sul __________, ma ci
sono stata poco. Mentre mi trovavo qui, una mia amica brasiliana che pure si
prostituiva mi ha chiesto come mai non mi trasferivo al bar __________ di __________
che era più bello e si lavorava di più. Io ho seguito il consiglio di questa
mia amica e ho telefonato al bar __________ per chiedere di avere una camera
dove poter lavorare. (…) Io ho così lasciato il __________ e mi sono trasferita
al bar __________. Era giugno o luglio del 2008.
Preciso che avevo altre alternative
dove poter lavorare ma ho scelto da sola”.
29.1.2. __________ è sempre ritornata all’__________ per i
suoi soggiorni lavorativi in Ticino, malgrado conoscesse altri luoghi in cui
recarsi:
" Dal 2008 ho sempre e solo
lavorato al bar __________ di __________ (…). Ho avuto dei periodi in cui
andavo in Romania in vacanza per qualche mese a trovare __________ poi tornavo
sempre all’__________ dov’era la mia unica attività lavorativa. Quando sono
giunta all’__________ la prima volta, mi è stato chiesto di mostrare il mio
passaporto che è stato pure fotocopiato per una prassi di registrazione interna
del posto. Mi è però stato subito riconsegnato”.
29.1.3. __________ ha specificato che la presa di possesso
delle camere avveniva attraverso un iter burocratico che si concludeva con la
sottoscrizione di un contratto:
" Mi è inoltre stato
sottoposto un contratto d’affitto per la stanza da me locata e che io ho
sottoscritto. (…)
Ogni volta che tornavo all’__________
affittavo una stanza differente, con le medesime modalità da me sopraccitate.
In nessun caso mi è stato trattenuto il passaporto.
A precisa domanda dell’interrogante
rispondo che sono sicura al 100% di non aver letto il contratto d’affitto.
Perciò non posso affermare di averlo capito nei dettagli al momento che l’ho
firmato. Tantomeno mi è stato quindi tradotto in rumeno, la mia lingua madre.
Ricordo però che me n’è stata data una copia, che però purtroppo non trovo più.
(…) nessuno si è occupato di leggermelo e spiegarmelo.
L’agente interrogante mi mostra un
contratto d’affitto stipulato da me in qualità di parte conduttrice e la parte
locatrice __________ di __________ e mi chiede se lo riconosco. Da parte mi
dichiaro che riconosco il contratto che però non è l’ultimo che ho firmato
presso l’__________ di __________. Penso infatti che risale al mese di marzo
del 2011, data in cui avevo richiesto il permesso di tipo B per lavorare in
Ticino”.
29.1.4. Relativamente
alla cifra corrisposta per la sublocazione della camera, i servizi forniti e la
cauzione, la PIF ha riferito che:
" (…) attualmente pago Fr.
170.- al giorno per la stanza da me affittata (…) che si compone di una stanza
da letto e di una cucina separata. I servizi igienici si trovano all’esterno e
sono in comune con un’altra stanza. Questa pigione, oltre alla quale non vi
sono spese accessorie, comprende l’utilizzo dei locali appena citati (…),
l’allacciamento TV e internet, un servizio di sicurezza 24 ore su 24 ed un
servizio di pulizia sia dei locali privati che di quelli comuni. In questo caso
si tratta di pulizie dei pavimenti, dei servizi igienici e della biancheria del
letto. Per quel che riguarda la mia biancheria privata la lavo da sola, presso
la lavanderia nello scantinato del palazzo, senza dover pagare alcunché. Non vi
sono altri servizi compresi nei Fr. 170.-. Preciso che nella stanza vivo da
sola.
I soldi vengono da me versati
giornalmente in contanti, in franchi o euro (…), di solito a __________ (figlio
di IM 1 il proprietario), o a __________ (non conosco il cognome) o alla figlia
di IM 2 di cui però non conosco il nome. In nessun caso mi è stata rilasciata
una ricevuta di pagamento.
Preciso che ogni volta che tornavo
all’__________ dopo un periodo di assenza mi veniva richiesto un importo
cauzionale di Fr. 200.- che poi, al momento di lasciare la struttura, mi veniva
sempre riconsegnato. (…) Nemmeno per questo versamento mi veniva rilasciata una
ricevuta di pagamento. Non mi è mai capitato che questa cauzione venisse
trattenuta”.
29.1.5. Quo
all’adeguatezza del prezzo della camera con relativi servizi, __________ ha
indicato di ritenerlo eccessivo, affermando che:
" (…) secondo me pagare Fr.
170.- al giorno per la stanza in cui mi trovo e con i servizi che mi vengono
offerti è una cifra spropositata”.
Si dirà che la difesa di IM 1 ha
chiesto che la ragazza potesse essere interrogata in contraddittorio, così da
spiegare perché, alla luce di tale opinione, non abbia ritenuto opportuno
cercare un’altra sistemazione. Dagli atti non risulta che il PG abbia mai dato
seguito alla richiesta, violando così l’art. 147 cpv. 3 e 4 CPP.
29.1.6. Per
quanto attiene alle modalità d’esercizio della propria attività, __________ ha
affermato di svolgerla senza vincolo alcuno:
" (…) svolgo la mia attività
all’interno della mia stanza con clienti che ho precedentemente incontrato al
bar __________, luogo dove concordo pure le prestazioni e i prezzi. (…) I
prezzi che faccio dipendono solo da cosa vuole il cliente e non dal tempo.
Variano dai Fr. 150.- in su.
Preciso inoltre che all’interno dell’__________
sono completamente libera di praticare il mio mestiere come, quando e con chi
voglio. Lo stesso vale anche per il bar __________ dove non vige nessun obbligo
di far bere i clienti, farmi offrire da bere da loro, o altri obblighi
particolari, prima di poter iniziare a lavorare.”
" Diciamo che una giornata
lavorativa tipo inizia all’incirca verso le 15.00-16.00 e solitamente termina
verso le 1.00 di notte, orario in cui chiude il bar __________. (…) Preciso
che, se volessi, sarei libera di andare alla discoteca __________ anche prima
delle 1.00, ma non lo faccio perché in questo orario non c’è mai nessuno.”
29.1.7 La
ragazza in oggetto, regolarmente annunciata alla TESEU, ha affermato che:
" (…) dichiaro che conosco i
requisiti per poter esercitare la prostituzione in Ticino e quindi ho richiesto
e sono titolare di un regolare permesso”.
29.1.8. __________
ha in fine dichiarato di aver scelto liberamente l’esercizio della
prostituzione:
" A precisa domanda
dell’agente interrogante dichiaro che non sono mai stata vittima di tratta di
esseri umani e/o promovimento della prostituzione. Non sono nemmeno mai stata
obbligata da qualcuno a svolgere questa professione. È sempre stata una mia
libera scelta”.
(cfr. rapporto d’esecuzione PG
21.09.2012, AI 21.19)
29.2. __________
29.2.1. Anche
__________ ha dichiarato di essere venuta in Svizzera per motivi prettamente
economici:
" (…) nel 2009 era il mese di
gennaio, avevo deciso di venire in Svizzera per scelta mia e per fare una vita
migliore. Avevo deciso quindi per mia scelta di venire qui e di fare la
prostituta, perché sapevo che si poteva guadagnare bene con questo lavoro”.
29.2.2. La
struttura dell’__________ sarebbe stata da lei scelta a seguito di passaparola
tra colleghe:
" In Svizzera sapevo già dove
andare perché avevo parlato con un’amica in Romania, lei non fa più questo
lavoro, che mi aveva detto dove andare.
L’agente interrogante mi chiede se è
corretto dire che sono venuta a conoscenza del bar __________ attraverso questa
mia amica rumena ed io rispondo di sì, me lo aveva detto lei. Io sapevo che lei
aveva lavorato come prostituta in Svizzera e quando le ho chiesto informazioni
mi ha dato il nome del bar __________”.
29.2.3. Per
quanto attiene alla locazione della camera, la PIF ha riferito modalità
analoghe a quelle di __________, sostenendo, tuttavia, di essere stata
esaustivamente informata riguardo alle condizioni vigenti e al funzionamento
dello stabile:
" Una volta arrivata lì (al
bar __________) ho parlato con qualcuno alla ricezione (…). Poi questa persona,
mi sembra fosse un uomo, mi ha dato la chiave, la tessera del bar, ho pagato
una cauzione di EUR 150.-. Questa cauzione te la ridanno quando vai via, avvisi
tre giorni prima di andare che vai e loro ti danno indietro i soldi. Non so
dire in quali casi non ridanno indietro i soldi. A me li hanno sempre dati
indietro. Poi ho fatto un contratto per l’affitto della camera che ho firmato.
Purtroppo non ho con me questo contratto perché non so dove l’ho messo, ma
comunque penso che in ricezione ne hanno una copia.
Sul contratto c’era scritto che dovevo
pagare la camera Fr. 180.- al giorno. In questi Fr. 180.- c’erano comprese le
spese (internet, corrente elettrica, pulizia della camera, cambio biancheria da
letto) insomma tutto.
Mi viene chiesto se io questo
contratto l’ho letto e compreso prima di firmarlo ed io rispondo di sì, ho
letto e compreso tutto quello che c’era scritto.
La persona che mi aveva fatto firmare
mi aveva poi spiegato le “regole della casa”. Tipo a che ora venivano fatte le
pulizie, a che ora venivano cambiate le lenzuola, di non fare casino ed altre
regole.
Mi viene chiesto di precisare cosa
comprende la quota di Fr. 180.- che pago per la camera ed io rispondo come già
detto prima, internet, la corrente elettrica, le pulizie della camera, il
cambio della biancheria da letto poi c’è la pulizia dei vani comuni. Mentre
quello che riguarda i pasti, ognuna di noi si arrangia a fare la spesa.
Mi viene chiesto come verso questi Fr.
180.- e a chi ed io rispondo che li pago in contanti, giorno per giorno e li
consegno in ricezione a chi è presente a quel momento”.
29.2.4. La
ragazza in questione ha affermato di aver ritenuto adeguata la pigione versata
per la sublocazione, e meglio:
" L’agente interrogante mi
chiede se a mio modo di vedere la cifra da me pagata per la camera giornalmente
è ragionevole ed io rispondo che secondo me è giusto perché mi trovo bene (…) e
per quello che mi viene offerto, quindi le pulizie e tutto il resto a me il
prezzo che pago va bene”.
29.2.5. Anche
in questo caso, l’interrogata era regolarmente annunciata alle autorità degli
stranieri:
" (…) nel 2011 ho fatto il
permesso B per poter lavorare qui in Svizzera e risiedo attualmente al bar __________
dal 16 Agosto 2012.
Mi viene chiesto come ho fatto per
ottenere il permesso B ed io rispondo che la capa da noi all’__________ che si
chiama IM 2, ci aveva detto che si potevano fare i permessi e cosa dovevamo
fare per ottenerli. Così poi ho fatto tutto quello che c’era da fare e mi sono
annunciata qui in Polizia per essere registrata come prostituta in regola.
Mi viene chiesto se i miei documenti
sono stati trattenuti in ricezione ed io rispondo di no, hanno fatto le
fotocopie e me li hanno dati subito indietro”.
29.2.6. __________
ha negato l’esistenza di qualsivoglia restrizione alla sua libertà di
movimento, l’esistenza di obblighi circa il vestiario, oppure imposizioni
relative agli orari di lavoro e/o altre regole:
" L’agente interrogante mi
chiede per quale motivo non vado anche in altri luoghi per incontrare i clienti
ed io rispondo che lì all’__________ mi trovo bene e non ho bisogno di andare
in altri posti per incontrare clienti.
Mi viene chiesto se quando mi trovo
all’interno del bar __________ ho l’obbligo di indossare abiti succinti ed io
rispondo che non ho nessun obbligo, posso vestirmi come voglio.
Mi viene chiesto se durante la mia
attività lavorativa sono obbligata a presenziare all’interno del bar __________
per un certo periodo di tempo ed io rispondo che no, non ho nessun obbligo di
presenza e posso fare quello che voglio.
Mi viene chiesto se quando mi trovo
dentro al bar __________ ho degli obblighi particolari, come ad esempio far
bere i clienti o farmi offrire da bere ed io rispondo di no, non devo fare
nulla. Come già detto prima posso fare quello che voglio.
L’agente interrogante mi chiede solitamente
a che ora inizio a lavorare ed io rispondo che non ho un orario. Lavoro come
voglio e quando voglio, non sono obbligata. Non ho obblighi di nessun tipo e
quindi decido di volta in volta quando iniziare a lavorare. Ci sono giorni che
magari neanche lavoro.
L’agente mi chiede se dopo le ore
1.00, orario di chiusura del bar __________, io continui a lavorare ed io
rispondo che dopo la una di solito faccio le pulizie, lavo i vestiti, cucino.
(…) lavoro anche dopo le ore 1.00, questo succede se mi sono accordata con un
cliente fisso al telefono.
L’agente interrogante mi chiede se mi
reco presso la discoteca __________ ed io rispondo di no”.
Relativamente alla linea nera
menzionata da __________, la ragazza ne ha negato l’esistenza, sostenendo che:
" Mi viene chiesto se
all’interno del bar vi sia tracciata una linea nera ed io rispondo di no, non
l’ho mai vista, non ho mai notato nulla di simile dentro al bar”.
29.2.7. __________
si è dichiarata libera nella sua scelta di prostituirsi:
" Mi viene chiesto se per
qualche motivo mi sento sfruttata o obbligata a svolgere la prostituzione ed io
rispondo di no, è stata una mia scelta. Con quello che guadagno qui facendo il
mio lavoro mantengo la mia famiglia Romania. Sicuramente non è un lavoro che
farò per tutta la vita, ma per ora va bene così.
Mi viene chiesto se potevo assentarmi
dal bar __________ per qualche giorno senza dire niente a nessuno o se ero
obbligata a restare lì ed io rispondo che potevo fare quello che volevo anche
qui, potevo andare e venire dalla struttura come volevo, senza obblighi”.
(cfr. rapporto d’esecuzione PG
21.09.2012, AI 21.20).
29.3 __________
29.3.1. La
PIF ha riferito di aver lasciato il proprio Paese al fine di esercitare la
prostituzione:
" Ho lasciato la prima volta
la Romania sette anni fa per raggiungere Barcellona al fine di esercitare la
prostituzione. Lì sono rimasta per cinque o se anni. Preciso di aver raggiunto
Barcellona di mia spontanea volontà”.
29.3.2. Circa
la scelta delll’__________, questa sarebbe stata la conseguenza di un consiglio
da parte di una conoscente:
" Sono giunta in Svizzera la
prima volta tre anni fa.
A precisa domanda dell’agente
interrogante rispondo di essere giunta in Svizzera e più precisamente in Ticino
raggiungendo il bar __________ su consiglio di alcune ragazze che lavoravano in
Spagna con me.
Non ho comunque mai frequentato altri
luoghi oltre al bar __________. Unicamente una volta sono stata per un paio di
giorni presso il bar __________ ma non mi ero trovata per niente bene”.
29.3.3. Come
le due ragazze precedentemente menzionate, anche __________ era regolarmente
annunciata alle autorità:
" Posso dire che ora mi trovo
in Ticino dal 30.07.12. In questa occasione IM 2 si è occupata della mia
pratica di registrazione al momento del mio arrivo. La stessa si occupa
solitamente anche della procedura per l’ottenimento del permesso di lavoro. È
infatti lei che mi ha accompagnata in auto presso l’ufficio degli stranieri. Se
ho un problema di solito mi rivolgo a lei che è quasi sempre presente.
(…) se non presenti un documento non
ti viene assegnata una camera. Preciso che il documento mi è stato copiato e
subito restituito. A precisa domanda dell’agente interrogante a sapere se al
momento del mio arrivo presso il bar __________ mi è stato fatto firmare un
contratto di locazione rispondo di sì. Preciso inoltre che mi è stato spiegato
il contenuto dello stesso e sono sicura di averlo capito bene”.
29.3.4. In
merito alla camera, relativi servizi e pigione corrisposta, la ragazza si è
così espressa:
" In questo momento ho in
affitto la camera (…). Per la precisione si tratta di un appartamento con
quattro camere per un totale di quattro ragazze me compresa. Inoltre ci sono la
cucina ed un bagno grande in comune. Io mi occupo personalmente della pulizia
della mia camera. Per gli spazi comuni ci sono le donne delle pulizie.
Per la camera in questione pago la
somma giornaliera di Fr. 160.- ripartiti in Fr. 120.- di affitto e Fr. 40.- di
spese. Le spese servono per il servizio di sicurezza, l’accesso internet ed il
cambio della biancheria giornaliero”.
__________ ha riferito di ritenere
adeguata la cifra corrisposta, affermando che:
" A precisa domanda
dell’agente interrogante a sapere se il prezzo da me pagato giornalmente per la
camera mi sembra ragionevole rispondo che mi sembra un buon prezzo per tutto
quello che mi viene offerto. In altri posti magari costa un po’ meno ma per
esempio non c’è la sicurezza e per me questo è molto importante”.
29.3.5. Anche
__________ ha dichiarato di poter svolgere la propria professione in maniera
completamente autonoma:
" L’agente interrogante mi
chiede di raccontare la mia giornata tipo.
Da parte mia dichiaro di potermi
alzare all’orario che meglio mi aggrada. Infatti se non mi va di lavorare un
giorno posso anche non farlo. Solitamente incontro i clienti al bar e poi
insieme raggiungiamo la stanza dopo aver pattuito il prezzo.
A precisa domanda rispondo che non
incontro clienti in altri luoghi perché ce ne sono abbastanza lì.
Da parte mia dichiaro di avere la massima
libertà, sia negli orari lavorativi che per quanto riguarda l’abbigliamento.
(…) il bar chiude alla 1.00 ma che io
non sono mai l’ultima a lasciare il locale. Solitamente smetto di lavorare
prima perché non mi piace rimanere lì da sola. Non lavoro in nessun altro posto
per mia scelta. Se volessi penso che lo potrei comunque fare.
Per concludere vorrei dire che l’unico
obbligo che abbiamo è quello di annunciare qualora un cliente voglia fermarsi a
dormire”.
(cfr. rapporto d’esecuzione PG
21.09.2012, AI 21.21).
29.4. __________
29.4.1. __________
ha affermato di essere giunta in Svizzera appositamente per prostituirsi:
" All’età di vent’anni,
quando ho lasciato l’Università per motivi finanziari, (…) ho deciso quindi di
venire in Svizzera per lavorare come prostituta.
Come detto avevo deciso di venire in
Svizzera per poter lavorare per poi poter continuare gli studi o aprire un
negozio __________ in Romania. Questo è stato il motivo della mia scelta di
venire in Svizzera. Sapevo e avevo deciso io di venire qui a fare questo
lavoro. Nessuno mi ha costretto”.
29.4.2. La
ragazza era regolarmente annunciata alle competenti autorità di Polizia:
" Sono andata all’__________
perché sapevo che potevo lavorare e richiedere un permesso di lavoro, cosa che
ho fatto nel maggio del 2012. Dopo essere stata all’Ufficio Stranieri di __________
sono poi andata alla Polizia Cantonale per l’annuncio.
Risiedo al bar __________ dal maggio
del 2012.
La prima volta che sono stata all’__________
mi sono presentata alla ricezione e ho parlato con IM 2 e mi ha detto che
potevo venire e che non vi era problema ma che sarei dovuta annunciarmi e
mettermi in regola. Cosa che ho fatto come dichiarato in precedenza.
Quando mi sono annunciata ad IM 2, lei
mi ha chiesto il mio passaporto e mi ha chiesto se avevo problemi con la
Polizia. Dopodiché lei ha fotocopiato il mio passaporto e mi ha preparato il
contratto d’affitto che poi è stato da me firmato.
(…) ero d’accordo con quanto scritto
sul contratto e regolamento e che avevo compreso tutto. Per questo motivo ho
firmato altrimenti non avrei accettato”.
29.4.3. In
punto alle condizioni di sublocazione, __________ ha riferito quanto segue:
" (…) alloggio nella camera
(…) e sono sola. Pago Fr. 160.- di cui 40.- per le spese accessorie. In
sostanza Fr. 120.- per la stanza e Fr. 40.- per le spese. Quest’ultime
comprendono accesso ad internet, la sicurezza nelle 24h, gli asciugamani e le
lenzuola le quali vengono anche lavate tutti i giorni e la pulizia dei locali
comuni. Non vi è nessuna colazione, pranzo o cena compresi nel prezzo.
Di fatto la mia stanza si trova
all’interno di un appartamento con altre tre stanze e devo quindi dividere il
bagno e la cucina con queste altre tre stanze. Nella mia camera ho solo un
letto a due piazze, un armadio, due comodini, la televisione e una poltrona.
(…) Posso accedere ai locali comuni e non ho nessun obbligo.
La pigione da me pagata mi sembra
ragionevole. Posso dire che all’__________ le condizioni erano simili.
So di un appartamento dove vivono le
ragazze che lavorano al __________ di __________ e so che pagano Fr. 1000.- al
mese per un appartamento con bagno e cucina non in comune. Più o meno so che i
prezzi sono su quella cifra.
Pago mensilmente circa Fr. 4480.-.
Trovo che sia un prezzo ragionevole
per le ragazze che fanno questo lavoro ma non trovo sia ragionevole per una
normale famiglia che vive qui. In ogni caso la differenza è tanta.
Trovo che facendo questo lavoro non mi
dà fastidio dividere i locali con altre ragazze ed è la cosa migliore”.
29.4.4. Le
modalità di lavoro, fatta salva una differenza circa gli orari d’apertura, sono
descritte in modo analogo a quanto già riportato sopra, ovvero:
" Mi viene chiesto di
spiegare come avviene la mia attività lavorativa all’interno dello stabile bar __________.
Rispondo che il bar apre dalle 14.00
fino alle 2.00 di notte. Io vado al bar appena apre e aspetto che un cliente
del bar si avvicini a me. Parliamo e poi saliamo nella camera e ci accordiamo
sul prezzo. Solitamente chiedo Fr. 150.- o EUR 100.- a prestazione. Solitamente
lavoro fino all’1.00 e vado con tre clienti al giorno.
Sono libera di fare quello che voglio,
non ho nessun obbligo. Se ho voglia di lavorare lavoro, se non ho voglia non
lavoro. Nessuno dei responsabili mi obbliga”.
Sebbene abbia negato l’esistenza della
riga nera, __________ ha accennato alla “regola non scritta” per la
quale non andrebbero assaliti i clienti:
" Non esiste una linea nera
vera e propria tracciata all’interno del bar. Si tratta di una regola interna
che dice in sostanza di non avvicinarti irruentemente ai clienti. Di fatto
aspettiamo che loro si avvicinano a me”.
29.4.5. La
ragazza ha negato sussistessero vincoli e/o imposizioni nell’esercizio
dell’attività prostitutiva:
" Non ho obblighi quali fare
bere i clienti o farmi offrire da bere prima di accompagnarmi con loro in
stanza.
Posso recarmi anche all’esterno del
bar; sono completamente libera. Sono al corrente che per esercitare un’attività
lucrativa in Svizzera necessito del permesso per stranieri, e che per svolgere
l’attività della prostituzione devo notificarmi alla Polizia Cantonale. Ho
infatti adempiuto a questi obblighi.
Affermo di non essere vittima di
tratta di esseri umani, e che non mi sento in qualche modo sfruttata e/o
obbligata da qualcuno a fare l’attività di prostituta”.
(cfr. rapporto d’esecuzione PG
21.09.2012, AI 21.22).
29.5. __________
29.5.1. Sia
le motivazioni alla base dell’arrivo in Svizzera che la scelta dell’__________
rispecchiano, sostanzialmente, le dichiarazioni già sopra riportate:
" Sono venuta in Svizzera
perché sapevo che la prostituzione è legale ed è possibile esercitarla.
Sono venuta a conoscenza del bar __________
vedendo il sito internet. In ogni caso è un posto molto conosciuto e ne parlavo
già con dei conoscenti prima di partire per la Svizzera.
Prima di recarmi al bar __________ mi
trovavo all’__________. Preciso che sono andata via dall’__________ perché le
condizioni d’igiene erano pessime. Non c’era un servizio di cambio lenzuola, né
pulizie, né aria condizionata o altro.
Soggiorno al bar __________ da circa
maggio 2012. Preciso (…) che spesso faccio rientro a casa per alcune
settimane”.
29.5.2. __________
ha avuto modo di esporre le formalità necessarie per l’ottenimento della
camera, nonché il ruolo svolto da IM 2:
" Al bar __________ ho
parlato con un responsabile alla reception, un certo __________. Lì mi hanno
presentato la struttura e hanno fatto la fotocopia della carta d’identità.
Alcune settimane dopo mi sono annunciata presso la Polizia perché altrimenti
non era possibile lavorare. Preciso che tutte le mie colleghe del bar __________
sono registrate. (…) il documento mi veniva subito restituito, veniva preso
solo per la fotocopia.
Ho firmato un contratto dove c’era
scritto quanto costa la stanza comprese le spese per la lavanderia, le pulizie
della camera, il cambio asciugamano e il collegamento internet. Inoltre abbiamo
anche altri vantaggi quali aria condizionata, il frigo in comune, il microonde
e in alcuni casi una cucina in comune con piatti e posate.
Del contratto si è occupata la signora
IM 2. Ho una copia originale del contratto firmato da me presso la mia stanza,
non l’ho qui con me.
Nel mio caso il contratto non è stato
tradotto perché per i termini tecnici mi è stato spiegato in inglese o spagnolo
(lingue che io capisco). Nel caso di una ragazza che non parla italiano, viene
fatto tradurre”.
29.5.3. __________
ha confermato la cifra corrisposta per la sublocazione della camera,
ritenendola addirittura vantaggiosa se comparata ad altri luoghi e, comunque,
inferiore a quanto sarebbe stata disposta a pagare:
" Pago, quale pigione, Fr.
180.- al giorno comprese le spese o EUR 165.- se pago in EUR. Abbiamo la
facoltà di scegliere in quale valuta pagare. Non sono in grado di di dire a
quanto ammonti l’affitto e a quanto invece le spese, io pago Fr. 180.- per
tutto e basta.
Rispetto ad altri posti il prezzo è
decisamente ragionevole. Sarei stata d’accordo anche per un prezzo più alto”.
29.5.4 Anche
la ragazza in questione ha negato la presenza di obblighi particolari,
ribadendo come vi fosse in realtà una totale libertà circa orari, modalità
d’incontro dei clienti, genere di prestazioni da fornire e relativo prezzo e
sottolineando il rapporto di amicizia che esisteva con i responsabili dell’__________:
" Il bar è aperto dalle 14.00
fino alla 1.00. Ogni ragazza ha la possibilità di scendere al bar dove si
trovano i clienti. Possiamo scendere ogni volta che vogliamo, ma non siamo
obbligate. Ser una ragazza non vuole scendere non è obbligata a farlo.
Non c’è alcuna regola per lo
svolgimento dell’attività. In sostanza c’è un rapporto di rispetto tra le
ragazze ed un rapporto di amicizia con i responsabili, i quali ci aiutano in
caso di bisogno. Anche per i prezzi delle prestazioni decidiamo noi, anche se
ci sono degli accordi non verbali tra le ragazze. Nessuna ragazza cerca di
cambiare i prezzi delle prestazioni.
Durante la giornata io scendo al bar,
dove incontro degli uomini con i quali parlo e se vogliono possono salire in
camera mia dove avviene la prestazione. Una volta avvenuta la prestazione il
cliente è libero di andare. Il pagamento avviene unicamente in contanti e, a
scelta della ragazza, prima o dopo la prestazione.
Oltre che al bar, i clienti si possono
incontrare anche per telefono perché sul sito internet dell’__________ ci sono
le foto delle ragazze e i numeri di telefono. I clienti mi contattano per
telefono e possono venire a qualsiasi ora vogliono.
Prima di salire in camera spiego al
cliente quale tipo di prestazione posso fare. Preciso che io posso scegliere
quale cliente. Se un cliente non mi piace non sono obbligata a farlo salire in
camera.
Non sono obbligata a vestirmi con
abiti succinti e provocatori. Non ho nessun obbligo in merito.
Alla domanda dell’interrogante se dopo
la 1.00 devo interrompere la mia attività, rispondo che posso continuare a
lavorare nella mia stanza. (…) posso tranquillamente ricevere i miei clienti
che mi contattano via telefono”.
29.5.5. __________,
come le colleghe, ha negato di essersi sentita costretta a prostituirsi:
" Alla domanda
dell’interrogante se mi sento vittima di tratta di esseri umani, e se ci sia
qualcuno che mi obbliga a svolgere questa attività rispondo di no, è stata una
mia scelta”.
(rapporto d’esecuzione PG 21.09.2012,
AI 21.23).
29.6. __________
29.6.1. __________
è giunta in Svizzera per prostituirsi in ragione della sua precaria situazione
economica, benché fosse laureata:
" (…) finita l’università ho
iniziato a venire in Svizzera per svolgere l’attività di prostituta e guadagnare
del denaro da mandare alla mia famiglia”.
29.6.2. Per
quanto attiene alla locazione della camera e le pratiche amministrative, la PIF
ha dichiarato che:
" Durante i miei primi viaggi
in Svizzera ho soggiornato per qualche notte al __________ di __________ e al __________
di __________ ma poi mi sono stabilizzata presso il palazzo vicino alla
discoteca __________.
Preciso di aver subito richiesto il
permesso e di essermi notificata regolarmente alla Polizia Cantonale.
Dopo qualche tempo sono però ripartita
per la Romania ed il mio permesso è scaduto.
Poco più di due mesi fa ho fatto
ritorno in Ticino ed ho rifatto tutta la prassi. Ho richiesto di nuovo il
permesso B e mi sono nuovamente notificata.
Anche in questa circostanza alloggiavo
nel palazzo adiacente alla discoteca __________. Non ricordo il nome.
A seguito della chiusura di questo
locale io son tornata a casa in Romania ed un mese fa ho fatto nuovamente
rientro in Ticino alloggiando presso il palazzo __________ nel complesso del
bar __________.
(…) non ho con me il permesso poiché
si trova presso l’Ufficio Stranieri per il cambio di indirizzo insieme al nuovo
contratto di locazione della stanza.
Quando sono arrivata in Ticino mi sono
presentata presso la ricezione del palazzo __________. Preciso di aver
provveduto in precedenza ad una riservazione telefonica.
(…) il documento non mi è stato
trattenuto.
Ricordo bene che la ragazza mi ha
spiegato (…) ogni punto del contratto. Contratto che poi ho sottoscritto”.
29.6.3. Seppur
consapevole del fatto che il canone di locazione era elevato, __________ ha
affermato di averlo sostenuto di buon grado alla luce dei servizi extra
compresi nella pigione e di considerazioni personali di ordine pratico:
" Io ho in affitto la camera
(…) che si trova all’interno di un appartamento composto da sole due stanze al
terzo piano del palazzo __________. All’interno di questo vi è il bagno di uso
comune. Per quanto concerne la cucina io faccio capo a quelle in uso da altre
ragazze su altri piani poiché io ne sono sprovvista.
Il prezzo che io verso giornalmente
per questo alloggio è di Fr. 160.-. So che all’interno di questa somma sono
comprese anche le spese ma non ne ricordo l’ammontare esatto. Per questi
importi giornalieri non viene rilasciata alcuna ricevuta.
Compreso nell’affitto vi è la pulizia
dei vani comuni, il cambio di biancheria da letto e asciugamani giornalieri, il
servizio di sicurezza 24/24h e l’accesso internet wi-fi.
Non è compreso alcun tipo di vitto.
Provvediamo noi ragazze a fare la spesa per colazione, pranzo e cena.
Preciso di non dividere la camera con
alcuna ragazza.
Ho (…) versato Fr. 200.- (previa
ricevuta che ho in camera). Questo importo, al momento della partenza, viene di
norma riconsegnato.
Son consapevole che Fr. 4800.- di
affitto per una camera con solo bagno in comune è tantissimo. Io però sono
disposta a pagare tale somma perché sono protetta sull’arco di tutte le 24 ore.
Chiaro che ho ragionato sulla possibilità di svolgere la mia attività di un
appartamento normale. Sono però giunta alla conclusione che non voglio
rischiare la mia vita e preferisco rimanere lì perché mi sento sicura”.
29.6.4. L’attività
lavorativa era, anche secondo __________, svolta in piena autonomia
decisionale:
" Per quanto concerne la mia
attività posso che la stessa inizia alle ore 14.00 e termina alle ore 1.00 del
mattino seguente.
Personalmente vado al bar ed aspetto
di incontrare delle persone. Se qualcuno cerca della compagnia io gliela offro.
Di solito chiedo dai Fr. 120.- ai Fr.
150.- oppure da EUR 100.- a EUR 130.- per prestazione sessuale.
Lo stesso dura di regola per almeno
una mezz’oretta. Chiaramente poi dipende dai clienti (…).
Per quanto concerne l’abbigliamento da
indossare posso dire che questo è a discrezione della ragazza. Non vi sono
delle regole particolari da rispettare (…)”. Per quanto riguarda il numero di
clienti giornalieri posso dire che non vi è una regola fissa, ci sono giorni in
cui ne fai di più e giorni in cui magari neanche lavori. (…) Facendo una media
posso dire di averne fatti tre al giorno.
A precisa domanda a sapere se vi è un
obbligo di consumazione al bar prima di accedere alle camere da parte dei
clienti o addirittura da noi ragazzi rispondo di no.
Da parte mia dichiaro che non vi è
alcuna linea nera al bar.
Sono tutte dicerie. Non esiste. È un
termine utilizzato per dire che quando arriva un cliente, soprattutto per il
fatto che siamo in tante non dobbiamo fare gli “avvoltoi” e non dobbiamo dare
fastidio alla gente. Il cliente decide dove sedersi e vicino a quale ragazza. Vi
è una sorta di accordo tacito tra noi ragazze che io preferisco chiamare
rispetto. Questa regola non scritta ci è stata data dalla direzione del
postribolo __________. Letteralmente ci è stato detto di non “assaltare” il
cliente ma di permettergli di prendere una consumazione, di stare tranquillo e
poi, solo in un secondo tempo, di contattarlo”.
29.6.5. La
PIF si è espressa pure in punto al ruolo svolto da IM 2, alla sua deliberata
scelta di dedicarsi alla prostituzione, nonché sul fatto di essere libera dello
svolgimento di detta attività:
" Per qualsiasi cosa io mi
rivolgo ad IM 2. Non ricordo il suo cognome. Io faccio sempre capo a lei. Anche
per questioni legate alla cassa malati (io ho il __________ peraltro) ecc. Io
faccio capo a lei la quale mi spiega bene come fare a comportarmi.
Alla domanda dell’interrogante a
sapere se sono vittima di tratta di esseri umani e/o promovimento della
prostituzione o rispettivamente mi sento in qualche modo sfruttata e/o
obbligata da qualcuno ad esercitare tale attività, rispondo assolutamente no.
Alla domanda se sono libera di
contattare uomini ed esercitare la prostituzione all’esterno del postribolo __________
rispondo assolutamente sì, posso fare quello che voglio, lavorare o assentarmi
dall’__________ come posso anche avere contatti all’esterno dell’__________”.
(rapporto d’esecuzione PG 21.09.2012,
AI 21.24).
29.7. __________
29.7.1. Dopo
aver soggiornato a __________, anche __________ è giunta in Svizzera al fine di
prostituirsi, scegliendo l’__________ siccome consigliatole da amiche:
" Ho lavorato un po’ in
Romania in questo ramo (__________), ma visto che si guadagna molto poco ho
deciso di andare in Italia, dove sono stata circa sei anni, fino al momento di
venire in Svizzera, circa tre mesi fa.
In Italia ho lavorato presso alcuni
night della zona di __________. Poi ho saputo che in Svizzera ci sono maggiori
possibilità di guadagno e per questo sono arrivata qui. Tramite amiche sono
venuta a conoscenza dell’__________ e per questo motivo ho deciso di telefonare
per chiedere se vi era ancora posto”.
29.7.2. Le
formalità svolte presso la struttura al fine di ottenere la camera sono state
descritte così come nei precedenti stralci di verbale. Peraltro, anche __________
ha riferito di ritenere adeguata la pigione corrisposta:
" Ho consegnato i miei
documenti, dei quali sono state fatte le fotocopie ed ho firmato un contratto
di locazione, che tuttavia non sono in grado di mostrare all’agente
verbalizzante in quanto lo stesso si trova presso il mio appartamento in
Italia, precisamente a __________, in via __________.
Sul contratto ho potuto leggere
diverse regole inerenti la stanza, la cassa malati, i permessi per lavorare in
Svizzera e altre informazioni che però non ricordo. In quel frangente mi è
stato chiesto il pagamento di una cauzione dell’importo di EUR 150.- che mi
verrà riconsegnata al momento che lascerò la stanza. Mi hanno anche informato
sulle modalità dell’ottenimento del permesso. Da parte mia mi sono poi recata
presso l’Ufficio Stranieri e presso la Polizia Cantonale, sezione TESEU, per
annunciarmi quale prostituta.
Per la stanza pago Fr. 160.- al
giorno, importo che pago giornalmente in contanti presso la ricezione.
Nei Fr. 160.- sono comprese diverse
spese (…).
(…) secondo il mio parere il prezzo è
corretto (…)”.
29.7.3. __________
ha dichiarato di aver visto la linea nera già menzionata, riferendo che si
sarebbe trattato sostanzialmente dell’unico vincolo presente all’interno del
locale:
" In merito al locale posso
dire che vi è una linea nera tracciata sul pavimento che limita la zona adibita
alle ragazze. Questa linea nera con il tempo si è consumata ma tutte le ragazze
conoscono questa disposizione. Io non posso oltrepassare la linea se non in
compagnia del cliente che è venuto da me.
(…) non vi è alcun obbligo particolare
all’interno del bar, né di presenza, né tantomeno di consumazione”.
29.7.4. Anche
la ragazza in questione ha riferito di aver scelto spontaneamente di esercitare
il meretricio e di non esservi dunque stata astretta:
" (…) non mi sento vittima e
non sono in alcun modo sfruttata o obbligata da qualcuno ad esercitare questa
attività. Lo faccio di mia volontà per guadagnare un po’ di soldi”.
(rapporto d’esecuzione PG 21.09.2012,
AI 21.25).
29.8. __________
29.8.1. __________,
come le precedenti ragazze verbalizzate, ha dichiarato di essere arrivata in
Ticino appositamente per prostituirsi e ciò al fine di poter incrementare i
propri guadagni:
" Circa cinque anni fa sono
andata in Spagna dove lavoravo quale __________ (…). In seguito, circa due anni
fa (…) ho deciso di venire in Svizzera.
Sono venuta in Svizzera perché avevo
sentito dire che in questo paese si guadagnavano tanti soldi facendo la
prostituta. Da due anni lavoro quale prostituta presso l’__________ di __________.
In Romania venivo mantenuta dai miei
genitori in quanto studiavo. Attualmente sono io che mantengo tutta la mia
famiglia. Preciso che è una mia decisione in quanto questo lavoro da a me e
alla mia famiglia la possibilità di avere quello che prima non avevamo. Infatti
in Romania uno stipendio mensile è di circa EUR 200.- al mese”.
29.8.2. La
struttura degli imputati sarebbe stata a lei consigliata da un’amica,
tornandovi a più riprese e cambiando diverse tipologie di camere. La PIF ha
quindi indicato in modo piuttosto dettagliato i vari prezzi applicati,
ritenendoli, comunque, ragionevoli. Qui di seguito le sue dichiarazioni:
" Al bar __________ sono
giunta su consiglio di una mia amica rumena (…).
Ho quindi preso in affitto una camera
sita al primo piano. Preciso che in camera ero sola ma avevo il bagno e la
cucina in comune con altre tre camere (…).
L’affitto ammontava a Fr. 160.- (…).
Per questa camera ho stipulato un regolare contratto (…). Nell’affitto era
compreso l’elettricità, l’acqua, servizio lavanderia giornaliero, internet
wifi, pulizie camere giornaliera e spazi comuni giornaliera.
Da circa un anno ho cambiato camera
(…). Per questo appartamento pagavo Fr. 180.- con compresi gli stessi servizi
della prima camera in cui avevo soggiornato.
(…) penso che il prezzo che pago per
il mio appartamento sia ragionevole”.
29.8.3. __________
era – come le altre – in regola presso le autorità di Polizia degli stranieri e
si è dichiarata totalmente libera nella sua attività, negando di essere stata chiamata
ad ossequiare qualsivoglia imposizione all’interno del bar:
" (…) faccio pagare EUR 100.-
per mezz’ora.
In tutto il periodo da me passato
presso il bar __________ ho lavorato quale prostituta regolarmente annunciata
in Polizia Cantonale.
Da parte mia non ho nessun obbligo
impostomi dai proprietari del __________ in merito alla mia attività lucrativa.
Infatti sono libera di lavorare come voglio e negli orari che voglio.
(…) non ho mai visto una linea nera
all’interno del bar __________. Ho però sentito dei clienti del bar citato
parlarne. Infatti dicevano che c’era una linea che doveva separare i clienti
dalle prostitute. Di fatto ciò non esiste. Io ero libera di girare nel bar come
volevo (…)”.
29.8.4. La
verbalizzata ha, in fine, sostenuto di essersi prostituita per sua libera
scelta e di non sottostare ad alcun tipo di costrizione nell’ambito della
professione:
" (…) lavoro quale prostituta
volontariamente e che tutto il guadagno, dedotte tutte le spese, è a mia
completa disposizione. Non sono quindi obbligata da nessuno a far qualcosa
nell’esercizio della mia professione”.
(rapporto d’esecuzione PG
21.09.2012, AI 21.26).
c) La
posizione di IM 1
i. Dichiarazioni
predibattimentali
30. Nell’ambito
dell’istruttoria predibattimentale, IM 1 ha avuto modo di dichiarare che le
ragazze non soggiacevano ad alcun tipo di regola limitante la loro libertà,
eccettuato l’obbligo, per chi avesse voluto accedere al bar, di essere
conduttrice di una camera presso l’__________. In particolare, l’imputato ha riferito
che:
" (…) le ragazze che
esercitano la prostituzione presso il bar __________ sono sottoposte ad una
sola limitazione: devono essere registrate presso di noi, ossia devono
presentare i loro documenti, firmare il contratto di sublocazione della camera,
depositare la cauzione e registrarsi in polizia. Noi non accettiamo che ragazze
non registrate da noi possano accedere al bar. È capitato che delle ragazze
provenienti da fuori abbiano protestato dicendo che era un locale pubblico e
non potevamo allontanarle. Noi abbiamo addirittura informato la polizia
chiedendo di intervenire accompagnandole fuori. In questo modo io ottengo anche
il risultato di assicurare che tutte le ragazze siano in regola dal profilo
legale e che non vi siano litigi o discussioni tra di loro per il possesso
della stanza o il contatto con i clienti”.
Quanto alla linea di scotch che si
sarebbe trovata sul pavimento dell’EP, IM 1 ha sostenuto che:
" (…) non hanno altre
limitazioni di sorta. Anzi specifico spontaneamente che alcuni mesi orsono, a
seguito delle polemiche uscite anche sui giornali, abbiamo eliminato una regola
che avevamo precedentemente stabilito per evitare che le ragazze “aggredissero”
i clienti. Nel bar avevamo stabilito che le ragazze non potessero avvicinarsi
ai clienti finché questi non si erano accomodati al banco o al tavolo e
avessero ottenuto una consumazione. Vi era quindi una riga nera per terra che
indicava la zona che non poteva essere superata finché il cliente non si era
installato. Tengo a precisare che questa norma era stata introdotta alcuni mesi
orsono per garantire, oltre alla tranquillità dei clienti, anche l’ordine tra
le ragazze, impedendo loro di litigare per contattare per prime i clienti.
Comunque anche questa limitazione è stata abolita dopo solo un paio di mesi. La
mia intenzione è infatti quella di gestire il postribolo in maniera
assolutamente legale. Per completezza aggiungo che io ho stabilito la regola
secondo la quale le ragazze non possono avere rapporti con i dipendenti del
locale, me compreso”.
31. Interrogato
in merito alla pigione richiesta alle prostitute, IM 1 ha avuto modo di
dichiarare che:
" (…) è esatto che le ragazze
pagano giornalmente un importo di Fr. 170.- di cui Fr. 130.- per la camera e
Fr. 40.- per gli altri servizi. Personalmente io ritengo che questo importo sia
corretto e non usurario. Prima di fissare questi importi io mi ero consultato
con dei legali e dei fiduciari. Rispetto ai normali appartamenti in locazione,
noi offriamo tutta una serie di prestazioni supplementari di tipo alberghiero,
nonché il servizio di sicurezza. Occorre anche considerare che vi sono dei
periodi in cui le camere sono vuote e che le ragazze si alternano
continuamente, ciò comporta un tipo di gestione analoga a quella degli
alberghi. Inoltre noi abbiamo molte spese di manutenzione e di riscaldamento.
Anche le autorità fiscali non hanno avuto nulla da ridire.
(…) l’incasso medio delle camere
dell’anno scorso è salito di circa Fr. 9000.-/10000.- al giorno. L’anno scorso
le ragazze di media erano circa quarantacinque e quindi l’incasso era attorno a
Fr. 8000.- al giorno”.
Considerandi
ii. Dichiarazioni
dibattimentali
32.
Per
quanto attiene in particolare all’imputazione di usura aggravata, in occasione
del pubblico dibattimento IM 1 si è così espresso circa il prezzo delle camere:
" Abbiamo iniziato con dei
prezzi che abbiamo poi aumentato di CHF 5.00 circa ogni 6/7 mesi. Inizialmente
è stata durissima riprendere l’attività e a tratti abbiamo dovuto dare delle
camere gratis perché partisse il lavoro. Alla fine chiedevamo CHF
160/170/180.00, a dipendenza della tipologia della camera; ce n’erano tre
diverse tipologie.
(…) la differenza tra tali importi era
dettata dalla superficie, qualità della camera, bagni e cucine.
(…) il pagamento avveniva
giornalmente. La ragazza quando arrivava depositava CHF 200.00 in garanzia, che
le venivano restituiti quando lasciava la camera. La camera veniva pagata dalle
ragazze in anticipo ogni giorno.”
(VI DIB 09.02.2018, p. 5, allegato 1
al verbale dibattimentale).
33.
L’imputato
ha confermato che, oltre ad alloggiarvi, le ragazze esercitavano pure la
prostituzione nelle loro camere, tenendo a precisare che “il vero nome è
locale commerciale. Io avevo una licenza per il postribolo. Le ragazze
all’interno delle camere dormivano, ma anche lavoravano” (VI DIB
09.02
, p. 5, allegato 1 al verbale dibattimentale).
34.
Questi,
stando alle dichiarazioni dell’imputato, i servizi compresi nella pigione:
" Dopo l’esperienza fatta col
__________ io ho cercato di aumentare la sicurezza, non volevo dover passare
altri 5 anni in __________ a meditare. Avevamo quindi diversi Securitas
presenti 24 ore su 24 e le ragazze avevano un pulsante che potevano schiacciare
in ogni momento e si sarebbe presentata la sicurezza. Cambiavamo le lenzuola
giornalmente o anche due volte al giorno, vista l’attività. Avevano la TV e
internet e se avevano bisogno a livello burocratico le aiutavamo. Abbiamo
inoltre speso tantissimo a livello pubblicitario. Noi inizialmente avevamo
messo a disposizione la colazione, ma non la faceva nessuno. Ho quindi deciso
che avrei offerto alle ragazze una bibita al bar nel corso del pomeriggio.”
(VI DIB 09.02.2018, p. 5 e 6, allegato
1.
al verbale dibattimentale).
35.
Con
specifico riferimento alla sicurezza, l’imputato ha spiegato:
" C’era l’allarme che le
ragazze potevano schiacciare e a quel momento arrivava la sicurezza. Inoltre vi
era l’impianto di videosorveglianza nei posti di accesso, ai piani e
all’esterno. Voglio dire che sono stato io a trovare la ragazza morta al __________
e avevo preso un grande shock, me la vedo davanti ancora adesso e quindi avevo
voluto premunirmi installando un sistema di sicurezza.”
(VI DIB 09.02.2018, p. 6, allegato 1
al verbale dibattimentale).
36.
IM
1.
ha quindi aggiunto che nella pigione era pure compresa la pubblicità:
" Veniva fatta pubblicità sia
in Italia che in Svizzera con dei cartelloni, oltre che su internet. Io
sponsorizzavo anche delle auto per fare rally. La pubblicità su internet era
giornaliera, le ragazze venivano pubblicate sul nostro sito.”
(VI DIB 09.02.2018, p. 6, allegato 1
al verbale dibattimentale).
37.
Analogamente,
l’imputato ha menzionato l’assistenza amministrativa che veniva prestata alle
ragazze:
" Noi facevamo un contratto
di locazione alle ragazze e loro su questa base chiedevano il permesso. Se in
questo ambito vi era qualcosa che non capivano chiedevano aiuto a noi e noi le
aiutavamo a riempire il formulario. Spesso venivano a chiederci cosa dovevano
fare con la Polizia e noi lo spiegavamo loro. Per me quello che stavo gestendo
era un albergo e io facevo il ricezionista, mi comportavo come avevo imparato
alla scuola alberghiera. Capitava anche che le accompagnassimo in TESEU per
annunciarsi, ad esempio quando non vi erano taxisti.”
(VI DIB 09.02.2018, p. 6, allegato 1
al verbale dibattimentale).
38.
Invitato
a spiegare se le camere fossero assegnate a più ragazze contemporaneamente ha
dichiarato:
" A un certo punto abbiamo
fatto dei lavori di ristrutturazione all’__________ e in questo periodo è
successo che due ragazze dormissero nella stessa camera. Se una ragazza fosse
rimasta senza lavoro dopo qualche giorno se ne sarebbe andata. Questo significa
che mettendo due ragazze per camera sarebbe aumentato il numero delle ragazze,
ma diminuito per ognuna il numero di clienti e questo avrebbe fatto sì che se
ne andassero. (…) in caso di camera condivisa ogni ragazza pagava comunque la
tariffa intera o comunque poco meno. Se io avessi fatto pagare una ragazza sì e
l’altra no oppure a metà, dopo mezz’ora tutte le ragazze avrebbero voluto la
camera doppia.”
(VI DIB 09.02.2018, p. 6, allegato 1
al verbale dibattimentale).
39.
Quanto
alle dichiarazioni di __________, secondo cui in più occasioni avrebbe visto
due ragazze occupare la stessa stanza, pagando entrambe la tariffa piena, IM 1
ha tenuto a precisare che:
" Prima di tutto vorrei dire
che __________ è stato licenziato da noi perché rubava. Di conseguenza ha
aperto un altro locale ed era nostro concorrente. Non credo che sia venuto a
parlare bene di noi.”
(VI DIB 09.02.2018, p. 7, allegato 1
al verbale dibattimentale).
40.
Alla
domanda a sapere se prima di avviare l’attività avesse verificato la legalità
della stessa, l’imputato ha risposto:
" Appena sono arrivato,
unitamente al sig. __________, un criminologo, ho costituito la __________, una
società per salvaguardare le ragazze, siccome vi erano troppi abusi. Io ho
sempre pensato che sarebbe stato meglio avere le strutture ufficiali. Mi sono
quindi recato da __________, che era un mio caro amico; lui mi ha indirizzato
sulla maniera di procedere e dopo due settimane io avevo la licenza per il
postribolo. A partire da questo momento la mia attività era perfettamente
legale. Ancora oggi non ritengo di avere fatto il magnaccia, ma il gestore di
un postribolo. Non ho mai chiesto nulla di extra e le mie ragazze avevano
sempre tutte il permesso. Anche ai nostri dipendenti non era permesso
intrattenere relazioni con le ragazze.”
(VI DIB 09.02.2018, p. 7, allegato 1
al verbale dibattimentale).
41.
Quanto
alle basi su cui era stata calcolata la pigione da applicare, l’imputato ha
spiegato:
" Sulla base di quello che
girava sul mercato e si sentiva in giro. In quel periodo era un tam tam unico,
quando vi era un blitz tutti lo sapevano. Io ritengo che con i nostri prezzi
noi fossimo al di sotto della media, ritenuto che si sentivano addirittura
camere sui CHF 200.00 al giorno. Io inoltre mi facevo consigliare da avvocati e
fiduciari e tutti mi hanno sempre detto che era tutto a posto. Chiaramente
andando in un appartamento il costo per le ragazze sarebbe stato inferiore, ma
non avrebbero avuto tutta la struttura che c’era da noi. Io inoltre ero in
costante contatto con la Polizia e chiedevo a loro se tutto fosse a posto; loro
mi dicevano sempre di sì. Sono altresì andato a parlare con il fisco, anche se
le cose sono finite come sono finite.
(…) i costi relativi ai servizi extra
li avevo fissati in base a quello che mi costavano i vari servizi. Quando il PG
ci ha costretti ad abbassare i prezzi delle camere ho pensato che in quel modo
non saremmo più andati avanti molto. Ricordo che supportavo spese importanti
per la sicurezza, la lavanderia, ecc. Tengo a precisare che quando io ero in __________
e avevo il mio albergo, facevo pagare quello che volevo e nessuno è mai venuto
a dirmi che applicavo dei prezzi usurai. La stessa cosa è successa al __________,
anche il precedente PG mi aveva detto che era tutto a posto. Non capisco quindi
perché tutto d’un tratto sarei diventato usuraio. Preciso anche che nei vari
blitz non mi era mai stato rimproverato nulla. Io portavo i miei contratti alla
TESEU e al controllo abitanti.
(…) io ai tempi del __________ ho
avuto diversi avvocati e mi sono rivolto anche all’attuale PG __________.”
(VI DIB 09.02.2018, p. 7, allegato 1
al verbale dibattimentale).
42.
IM
1.
ha dichiarato che nessuna ragazza si era mai lamentata del costo della
camera, aggiungendo che il 40/50% di loro tornava a più riprese a lavorare
presso l’__________ (VI DIB 09.02.2018, p. 8, allegato 1 al verbale
dibattimentale).
Le ragazze che soggiornavano presso l’__________,
tutte regolarmente annunciate e in possesso del permesso di lavoro quali
prostitute, erano - stando alle dichiarazioni dell’imputato - per il 90% rumene
e non vi erano ragazze provenienti da Paesi non area Schengen, le quali non
avrebbero potuto ottenere il permesso (VI DIB 09.02.2018, p. 8, allegato 1 al
verbale dibattimentale).
43.
Invitato
a precisare chi verificasse che le ragazze fossero annunciate e che potevano
lavorare in Svizzera, IM 1 ha spiegato:
" Quando le ragazze
arrivavano guardavamo la carta d’identità e quindi il loro Paese di
provenienza. Quando firmavano il contratto andavano poi a chiedere il permesso.
Preciso che io non ho mai chiesto di vedere il permesso, ma siccome tutti i
blitz erano finiti senza rimproveri a mio carico posso dire che erano tutte in
regola.
(…) se arrivava una ragazza non in
regola o regolarizzabile non la prendevamo.”
(VI DIB 09.02.2018, p. 8, allegato 1
al verbale dibattimentale).
44.
Con
specifico riferimento all’imputazione di promovimento della prostituzione, IM 1
ha ribadito anche in sede dibattimentale che le ragazze non erano tenute a
rispettare nessuna regola:
" Vi erano solo regole di
sicurezza, nessuna altra regola. Consigliavamo loro di non saltare addosso ai
clienti e di attendere che si accomodassero al bar, ad esempio. Vi era inoltre
il consiglio di scendere fino alla ricezione ad accompagnare il cliente quando
questo se ne andava.”
(VI DIB 09.02.2018, p. 11, allegato 1
al verbale dibattimentale).
L’imputato ha in particolare affermato
che non vi era un orario di presenza al bar, non vi era un obbligo di
consumazione, le prostitute non erano tenute a rispettare determinati orari per
prostituirsi, ma “Andavano e venivano quando volevano”, non vi erano
turni di presenza/attività delle ragazze, alle stesse non era imposto un numero
minimo di clienti con cui intrattenersi, non vi erano imposizioni circa genere
e costo delle prestazioni da fornire e le ragazze potevano prostituirsi altrove
rispetto alle camere da loro occupate, non veniva tenuto un conteggio dei
clienti con cui la singola prostituta si intratteneva e non erano sorvegliate
in alcun modo nell’esercizio della prostituzione (VI DIB 09.02.2018, p. 11 e
12, allegato 1 al verbale dibattimentale).
45.
Invitato
ad esprimersi sulla “regola” di non assillare e sulla linea nera
tracciata sul pavimento, l’imputato ha spiegato:
" La linea nera era rimasta
per 15 giorni. Avevamo fatto un esperimento perché i clienti si lamentavano di
essere “aggrediti” dalle ragazze. Avevamo quindi consigliato alle ragazze di
non saltare addosso ai clienti, ma se loro avessero voluto farlo e oltrepassare
subito la linea nera avrebbero potuto farlo. Si trattava di un consiglio e non
di un obbligo. L’avevamo fatto per tranquillità nostra e dei clienti. È un po’
come agli sportelli per evitare che qualcuno passi davanti.”
(VI DIB 09.02.2018, p. 12, allegato 1
al verbale dibattimentale).
46.
Alla domanda a sapere se al
bar vi fossero anche ragazze che non erano conduttrici di una camera presso la
struttura, IM 1 ha risposto:
" Poteva capitare che ci
fossero delle ragazze che non risiedevano da noi che conoscevano da noi il
cliente e poi se ne andavano con il cliente, ma non che queste potessero salire
nelle camere. Tengo a dire che queste ragazze “esterne” facevano una sorta di
concorrenza alle nostre, ma non potevo impedire loro l’accesso, siccome era
un’EP.”
(VI DIB 09.02.2018, p. 12, allegato 1
al verbale dibattimentale).
Alla contestazione del PG secondo il
quale in corso d’inchiesta l’imputato aveva sostenuto che a ragazze che non
avevano preso in locazione una camera all’__________ non era permesso
frequentare il bar, IM 1 ha risposto:
" Sinceramente quello che ho
detto adesso è la verità. Non so perché ho dichiarato qualcosa d’altro in corso
d’inchiesta, forse ho avuto un momento di confusione, anche perché ero
arrabbiato di sentirmi addebitare il reato di promovimento della prostituzione
quando io ero in regola. Di ragazze dal fuori ne arrivavano. Capitava anche che
alcune arrivassero per vedere la struttura e poi diventassero clienti. Questa è
del resto anche la prassi, nel senso che molte ragazze prima di prendere una
camera frequentano per un paio di volte il bar per vedere che movimento c’è.”
(VI DIB 09.02.2018, p. 12, allegato 1
al verbale dibattimentale).
47.
Quanto
alla permanenza delle ragazze presso l’__________, l’imputato ha spiegato:
" La ragazza poteva restare
da 1 giorno a 3 anni.
(…) vi erano delle ragazze che
arrivavano un giorno e il giorno seguente partivano, altre che restavano per
alcune settimane o alcuni mesi. Non vi era una regola. Preciso che generalmente
quelle che arrivavano nel weekend poi si trattenevano abbastanza a lungo,
perché vedevano che c’erano clienti, mentre quelle che arrivavano in settimana,
visto che i clienti erano di meno, spesso si trattenevano solo qualche giorno.”
(VI DIB 09.02.2018, p. 13, allegato 1
al verbale dibattimentale).
48.
In
punto alla cauzione che le ragazze erano tenute a versare, IM 1 ha dichiarato:
" La ragazza quando arrivava
depositava una cauzione di CHF 200.00 quale garanzia nel caso in cui avessero
danneggiato qualcosa. All’uscita si controllava se l’appartamento era in ordine
e veniva restituita la cauzione.
(…) non vi era un preavviso per
ottenere indietro la cauzione; noi consigliavamo unicamente di avvisarci con un
giorno o due di anticipo, ma la maggior parte non lo faceva e ci preavvisava
anche con poche ore di anticipo. Voglio dire che quando __________ ci ha
buttati fuori da un momento all’altro noi avevamo la cauzione di 50 ragazze e
le ho consegnate al mio attuale difensore.”
(VI DIB 09.02.2018, p. 13, allegato 1
al verbale dibattimentale).
49.
Invitato
a prendere posizione circa il regolamento inviato dall’avv. __________ al PG
(AI 93), mostratogli in copia, IM 1 ha dichiarato di non avere mai visto tale
documento e di non sapere di cosa si tratti, essendo il regolamento della casa
quello allegato al contratto di locazione (VI DIB 09.02.2018, p. 14, allegato 1
al verbale dibattimentale).
d) La
posizione di IM 2
i. Dichiarazioni
predibattimentali
50.
IM
2.
in corso d’inchiesta ha avuto modo di riferire circa le condizioni di lavoro
delle ragazze:
" Preciso che una prostituta
che non ha in locazione una stanza da noi non può accedere al bar __________.
Se dovesse capitare che una prostituta “esterna” si presentasse al bar, la
sicurezza le impedirebbe di entrarvi. In effetti desideriamo che presso la
nostra struttura lavorino solamente ragazze regolarizzate con tutti i permessi,
che la sicurezza può quindi controllare, emessi con il preciso luogo di
soggiorno presso lo stabile __________.
(…) le ragazze frequentano il bar __________
per poter incontrare i clienti con cui chiacchierano, si mettono se del caso
d’accordo e poi salgono in camera.
Le ragazze sono libere di gestire come
meglio credono la loro attività di prostituta. Devono comunque rispettare una
regola precisa nel senso che devono “lasciare respirare il cliente”, ossia non
devono immediatamente avvicinarlo subito dopo la sua entrata nel bar. Devono
lasciargli comandare da bere.
(…) Ero stata io a decidere e a posare
detto scotch a terra proprio per evitare che le ragazze importunassero il
cliente non appena lo stesso aveva messo il piede nel locale. (…) l’ho
fisicamente tolto io a fine luglio e inizio agosto perché mi era stato riferito
da mio padre che non si poteva fare. Ribadisco che a terra lo scotch ci è
rimasto per circa tre mesi.
(…) le ragazze che alloggiano presso
lo stabile __________ sono libere, se lo desiderano, di prostituirsi anche
all’esterno della struttura. Non so se loro siano personalmente autorizzate a
farlo altrove, perché sul loro permesso c’è scritto che sono soggiornanti
presso lo stabile __________.
È vero che noi, durante gli orari di
apertura del bar __________ le invitiamo a frequentare il nostro EP, ma se
desiderano andare altrove ad adescare o addirittura non frequentare il nostro
bar, possono farlo. Le ragazze hanno per esempio la possibilità di ricevere
clienti direttamente in stanza senza pregresso “passaggio” al bar. Le donne non
devono rispettare degli orari. Semplicemente sanno che il bar __________ è
aperto dalle 14.00 alla 1.00.
Aggiungo che io personalmente mi
occupo delle pratiche amministrative affinché ogni singola ragazza si
regolarizzi. Regolarmente mi reco presso l’Ufficio Stranieri di __________ (per
il permesso B o G) e presso la Polizia Cantonale (TESEU) per l’autorizzazione
allo specifico esercizio della prostituzione.
Di questo compito mi occupo io poiché
voglio essere sicura che le ragazze che frequentano il bar __________ siano a
posto”.
(VI PP, 20.09.2012, p. 5-7, AI 18).
51.
Per
quanto attiene alle condizioni di sublocazione delle stanze, l’imputata ha
affermato che:
" (…) so bene che vi sono tre
tipologie di stanze. Un primo genere costa Fr. 120.- al giorno oltre a Fr.
40.
- di accessori (wireless, sicurezza, lavanderia, parcheggio se desiderato,
reception, ecc.). Questo tipo di stanza ha cucina e bagni in comune. Vi sono
poi stanze da Fr. 130.-, rispettivamente Fr. 140.- al giorno oltre ai suddetti
accessori per
Fr. 40.-.
Per Fr. 130.- si
ottiene una stanza con la cucina, ma il bagno in comune. Per Fr. 140.- la
stanza ha sia cucina, sia bagno “privati”.
(…) può capitare che una singola
stanza venga locata a due ragazze. In una simile evenienza il prezzo
complessivo della stanza è sempre il medesimo nel senso che ogni donna paga la
metà del prezzo completo. (…) nel prezzo della stanza non è compreso alcun
pasto né alcuna bibita.
(…) all’interno di ogni singola stanza
non è previsto un servizio di pulizia, fatta eccezione per il momento in cui la
ragazza lascia definitivamente la stanza locata. Nelle stanze con il bagno la
pulizia dello stesso è a carico della conduttrice.
(…) non è nemmeno prevista la pulizia
giornaliera dei bagni in comune. Le nostre donne delle pulizie puliscono i
bagni in comune a rotazione nel senso che un giorno puliscono quelli del quarto
piano, un altro giorno quelli del terzo e così via.
(…) il nostro servizio di pulizia
opera invece sui pavimenti in comune, ove vengono vuotati i cestini e
allontanati i sacchi della spazzatura di tutte le camere.
(…) il nostro servizio di pulizia non
garantisce la pulizia giornaliera delle cucine in comune. Alcuni giorni lo
fanno, altri no. Dipende dalla mole di lavoro che di volta in volta si
presenta.
Il PP mi mostra ora gli allegati 3 e 5
del rapporto di segnalazione del 12.09.12 e mi chiede se sono sicura che non
capiti che una stanza sia locata a più ragazze che devono pagare più prezzi
pieni.
Per quanto riguarda l’allegato 5
contesto che in una stanza siano mai state alloggiate tre ragazze. È vero, come
ho già detto, che due donne possono locare la medesima stanza
contemporaneamente. È anche vero che in passato due ragazze abbiano entrambe
pagato il prezzo pieno di una stanza occupandola assieme. Ho detto “in passato”
perché oggi questo non capita più da circa metà giugno 2012. Posso dire che è
successo lungo tutto il 2011 e sino appunto a metà giugno del 2012. Prima del
2011.
io non mi occupavo della gestione della struttura e quindi non sono in
grado di riferire su un passato più remoto.
Premetto e sottolineo che il prezzo
doppio per una stanza a due ragazze, nel periodo a mia conoscenza, non è
assolutamente stata una regola. Ribadisco che è capitato, ma non sono in grado
di quantificare quante volte. Mio padre probabilmente lo è.
Aggiungo che nel suddetto periodo vi è
stata la doppia locazione di una stanza solo quando la struttura era già tutta
occupata e una determinata ragazza insisteva per avere uno spazio a sua
disposizione.
Premettendo che non mi occupo della
gestione delle stanze –il PP mi dice che in realtà ho già ammesso di aver anche
firmato dei contratti di locazione delle stanze- a mio modo di vedere anche il
doppio prezzo pieno è adeguato a ciò che viene offerto.
(…) io personalmente comunque non ho
mai affittato la medesima stanza nel suddetto periodo a due prostitute
contemporaneamente facendo pagare loro un prezzo pieno a testa.
(…) in ogni caso non so quanto viene
incassato dalla locazione delle stanze complessivamente, né conosco i costi
della struttura. Lo stesso vale per l’attività del bar”.
(VI PP 20.09.2012, p. 7-9, AI 18).
ii Dichiarazioni
dibattimentali
52.
Per
quel che ne è dell’imputazione di usura aggravata, in occasione del pubblico dibattimento
IM 2, invitata a spiegare a quanto ammontava la pigione giornaliera per una
camera, ha tenuto a precisare di essersi occupata principalmente della gestione
del bar e non delle camere, precisando che:
" Per quanto riguarda le
camere ero piuttosto un punto di riferimento per le ragazze, per i permessi e
le notifiche alla TESEU o in generale la burocrazia. Ero a conoscenza dei
prezzi della camere, in punto ai quali confermo quanto dichiarato da mio padre,
ma non me ne occupavo.
(…) il pagamento delle camere avveniva
alla ricezione.”
(VI DIB 09.02.2018, p. 9, allegato 1
al verbale dibattimentale).
53.
L’imputata
ha confermato che le ragazze, oltre ad alloggiarvi, nelle camere esercitavano
pure la prostituzione (VI DIB 09.02.2018, p. 10, allegato 1 al verbale
dibattimentale).
54.
Quanto
ai servizi compresi nella pigione e in particolare sulla questione della
sicurezza si è così espressa:
" So che c’era un contratto e
che allegato al contratto vi era un regolamento dello stabile che prevedeva i
servizi extra compresi nella pigione.
(…) la sicurezza riguardava anche il
bar. Se fosse accaduto qualcosa, ad esempio se le ragazze avessero litigato o
un cliente si fosse comportato male, la sicurezza sarebbe intervenuta. Vi erano
sempre presenti uno o più agenti di sicurezza dall’apertura alla chiusura.”
(VI DIB 09.02.2018, p. 10, allegato 1
al verbale dibattimentale).
55.
Relativamente
all’assistenza che veniva prestata alle ragazze a livello amministrativo IM 2
ha spiegato:
" Io ero a disposizione per aiutarle
nel caso in cui avessero bisogno per la compilazione dei vari documenti. Ero
inoltre un punto di riferimento per i contatti con la TESEU e l’Ufficio
stranieri, che mi contattava. Avevo anche contatti con il sig. __________
dell’Ufficio abitanti, al quale dovevo spesso inviare documentazione via fax.”
(VI DIB 09.02.2018, p. 10, allegato 1 al verbale dibattimentale).
56.
L’imputata
ha confermato che molte ragazze tornavano a più riprese presso l’__________ in
periodo diversi, “perché stavano bene” e che nessuna ragazza si era mai
lamentata del costo della camera, precisando che per loro “era fondamentale
innanzitutto la sicurezza, presente in tutto lo stabile, era il nostro punto
forte” (VI DIB 09.02.2018, p. 10, allegato 1 al verbale dibattimentale).
57.
IM
2.
ha inoltre confermato che le ragazze, tutte sempre registrate e regolarmente
annunciate alle autorità, erano al 90% rumene e che non vi erano ragazze
provenienti da Paesi non area Schengen (VI DIB 09.02.2018, p. 10 e 11, allegato
1.
al verbale dibattimentale).
58.
Invitata
a spiegare chi verificasse che le ragazze erano annunciate e che potevano
lavorare in Svizzera, ha dichiarato:
" La maggior parte di loro mi
chiedeva se potevo portarle. Tante volte le accompagnavo io e salivo
direttamente con loro. La TESEU mi vedeva spesso.”
(VI DIB 09.02.2018, p. 11, allegato 1
al verbale dibattimentale).
L’imputata ha in fine riferito che:
" (…) se arrivava una ragazza
non in regola o regolarizzabile non veniva ammessa, ma di questo se ne
occupavano in ricezione.”
(VI DIB 09.02.2018, p. 11, allegato 1
al verbale dibattimentale).
59.
Rispondendo
alla domanda del suo difensore, IM 2 ha così spiegato la genesi del contratto
di locazione:
" Per fare le cose in regola,
siamo andati presso la TESEU e abbiamo mostrato loro il contratto per
verificare se fosse tutto in ordine. Loro ci avevano consigliato di aggiungere
una clausola secondo cui la Polizia poteva recarsi in ogni momento nelle camere
e fare quello che voleva, ciò che avevamo fatto. In questo modo andavamo sul
sicuro sul fatto che stavamo facendo le cose giuste.”
(VI DIB 09.02.2018, p. 16, allegato 1
al verbale dibattimentale).
Alla domanda a sapere se confermasse
che il testo del regolamento del contratto fosse quello discusso con la TESEU,
l’imputata ha risposto affermativamente, precisando che:
" L’unica cosa che abbiamo
cambiato è che loro avrebbero voluto fare tutti i controlli senza mandato,
mentre noi abbiamo solo detto che in caso di controllo della Polizia avremmo
chiamato la ragazza.”
(VI DIB 09.02.2018, p. 16, allegato 1
al verbale dibattimentale).
60.
Quanto
all’imputazione di promovimento della prostituzione, l’imputata ha spiegato che
non vi erano delle regole da rispettare, precisando, con specifico riferimento
alla già citata riga nera:
" Per quanto concerne le
camere vi era il regolamento, mentre per quanto concerne il bar vi erano
piuttosto dei “deterrenti” e dei consigli, per garantire la sicurezza, quali ad
esempio il famoso nastro, una prova che avevamo fatto siccome i clienti si erano
lamentati di venire aggrediti dalle ragazze non appena entrati nel locale;
siccome il locale era grande abbiamo consigliato alle ragazze di aspettare che
il cliente avesse almeno ordinato una bibita prima di andare da lui, anche
perché il cliente pagava un’entrata con una bibita compresa.”
(VI DIB 09.02.2018, p. 14, allegato 1
al verbale dibattimentale).
61.
IM
2.
ha ribadito che non vi era assolutamente un orario di presenza al bar, non vi
era un obbligo di consumazione o di far consumare il cliente, le prostitute non
erano tenute a rispettare determinati orari per prostituirsi, non vi erano
turni di presenza/attività delle ragazze, alle stesse non era imposto un numero
minimo di clienti con cui intrattenersi, non vi erano imposizioni circa genere
e costo delle prestazioni da fornire, non veniva tenuto un conteggio dei
clienti con cui la singola prostituta si intratteneva, le ragazze non erano
sorvegliate in alcun modo nell’esercizio della prostituzione, ma “erano
indipendenti e facevano quello che volevano” (VI DIB 09.02.2018, p. 14 e
15, allegato 1 al verbale dibattimentale).
62.
Alla
domanda a sapere se le ragazze potessero prostituirsi altrove rispetto alle
camere da loro occupate, l’imputata ha risposto affermativamente (VI DIB
09.02
, p. 15, allegato 1 al verbale dibattimentale: “Certo, questo
capitava. C’erano ragazze che mi dicevano ad esempio che si sarebbero recate in
un altro locale”).
63.
Invitata
a spiegare se al bar vi fossero anche ragazze che non erano conduttrici di una
camera presso la struttura, ovvero con riferimento alla contraddizione
evidenziata dal PG in occasione dell’interrogatorio di IM 1, la donna ha
risposto:
" Secondo me ci confondiamo
perché prima che diventasse postribolo ufficiale le donne entravano e uscivano,
mentre da quando siamo diventati ufficialmente un postribolo abbiamo deciso di
far entrare solo ragazze con il permesso dello stabile __________. Come ha
detto mio padre, capitava anche che delle ragazze chiedessero di poter entrare
per vedere com’era il locale; quando volevano delle informazioni sulle camere
dicevamo loro di recarsi alla ricezione, dove veniva loro spiegato come erano
strutturate. (…) non facevamo entrare ragazze da fuori perché c’era poco lavoro
e le ragazze si lamentavano. Lo facevamo per agevolare quelle che avevano il
permesso presso le nostre strutture.”
(VI DIB 09.02.2018, p. 15, allegato 1
al verbale dibattimentale).
64.
Anche
in punto alla permanenza in struttura delle ragazze, IM 2 ha confermato le
dichiarazioni del padre:
" Confermo che le ragazze che
arrivavano a inizio settimana rimanevano molto poco, siccome c’era poco lavoro.
Quelle che arrivavano ad esempio nel weekend si trattenevano più a lungo, ma è
per me impossibile dire quanto, anche perché capitava che una ragazza mantenesse
una camera, ma che poi al suo posto arrivasse una sua amica perché lei doveva
fare una pausa. Il fatto che continuassero ad andare via era praticamente
ingestibile con l’Ufficio controllo abitanti, tanto che eravamo arrivati
all’accordo di segnalare la partenza solo dopo che erano passati diversi mesi
senza che la ragazza tornasse.
(…) anche nei casi in cui una ragazza
lasciava l’appartamento a un’amica, veniva fatto un nuovo contratto e
verificato che anche questa fosse in regola per poter lavorare.”
(VI DIB 09.02.2018, p. 15 e 16,
allegato 1 al verbale dibattimentale).
65.
Invitata
a prendere posizione in merito al regolamento inviato dall’avv. __________ al
PG con scritto del 24 ottobre 2014 (AI 93), che le è stato mostrato in copia,
l’imputata – al contrario del padre – ha dichiarato di avere già visto questo
documento, precisando che:
" (…) il mio capo della
sicurezza mi aveva consigliato di farlo proprio come deterrente, siccome vi
erano sempre problemi. Quando arrivava una ragazza nuova le venivano dati
questi consigli. Erano comunque dei consigli, tra il dire e il fare c’è di
mezzo il mare.”
(VI DIB 09.02.2018, p. 16, allegato 1
al verbale dibattimentale).
66.
Dal
profilo oggettivo s’impone di rilevare che il rapporto di Polizia attesta che tutte
le ragazze controllate erano in possesso di regolare permesso per esercitare
l’attività lavorativa in Svizzera. Dagli atti neppure emergono pregresse
condanne degli imputati per infrazione alla LF sugli stranieri, ciò che
suffraga la di loro versione secondo cui tutte le ragazze esercitanti presso l’__________
risultavano registrate presso la Polizia degli stranieri.
V) In
diritto
a) usura
aggravata
67.
Giusta
l’art. 157 cpv. 1 CP chiunque sfrutta lo stato di bisogno o di dipendenza,
l'inesperienza o la carente capacità di discernimento di una persona per farle
dare o promettere a sé o ad altri, come corrispettivo di una prestazione,
vantaggi pecuniari che sono in manifesta sproporzione economica con la propria
prestazione, chiunque acquisisce un credito usurario e lo aliena o lo fa
valere, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena
pecuniaria.
Il reato d’usura consiste, dunque,
nell’ottenere o nel farsi promettere una controprestazione sproporzionata
sfruttando lo stato di debolezza della vittima.
Le situazioni di debolezza sono
elencate in modo esaustivo nell’articolo menzionato. Per stato di bisogno
s’intende un qualsiasi stato di costrizione suscettibile di influire sulla
libertà di decisione della vittima a tal punto da indurla a fornire una
controprestazione sproporzionata (DTF 92 IV 132 consid. 2; STF 6S.6/2007 del 19
febbraio 2007, consid. 3.2.1). Non deve necessariamente trattarsi di un bisogno
di natura economica (DTF 92 IV 132 consid. 2) e può essere di natura temporanea
(DTF 80 IV 15 consid. 3). Lo stato di bisogno va determinato in funzione di una
valutazione oggettiva e va ammesso nel caso in cui una persona ragionevole,
confrontata con le medesime circostanze, è ostacolata nella sua libertà di
decisione (STF 6S.6/2007 del 19 febbraio 2007, consid. 3.2.1; Corboz, Les
infractions en droit suisse, Volume I, Berna 2010, 3a edizione; ad art. 157 n.
13, Trechsel/Pieth, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar,
Zurigo/San Gallo 2013, ad art. 157 n. 3, cfr. anche, analogamente, per il reato
di coazione la DTF 101 IV 48 consid. 2a). Il consenso della vittima non
soltanto non esclude l’applicazione dell’art. 157 CP ma ne è, addirittura, un
presupposto (STF 6S.6/2007 del 19 febbraio 2007, consid. 3.2.1)
Il TF ha già avuto modo di ammettere
uno stato di bisogno nel caso di donne straniere, esercitanti illegalmente la
prostituzione, alla ricerca di un appartamento da locare, ritenuto che, proprio
per la loro condizione di illegalità e per il genere di attività da loro
svolto, il normale mercato immobiliare era loro precluso, inducendole ad
accettare pigioni ben maggiori rispetto al valore di mercato (STF 6S.6/2007 del
19.
febbraio 2007, consid. 3.1.3 e 3.2.2).
68.
La
manifesta sproporzione economica tra il vantaggio pecuniario ottenuto dalla
vittima e la prestazione a lei fornita deve essere valutata in modo oggettivo
(DTF 130 IV 106 consid. 7.2; STF 6B_27/2009 del 29 settembre 2009, consid.
1.
). Nel caso di appartamenti locati, occorre pertanto operare un raffronto tra
la pigione d’uso per oggetti analoghi (valore oggettivo) e la pigione
effettivamente pagata, sul medesimo mercato locale, nel caso concreto (DTF 93
IV 86 consid. 2; STF 6B_27/2009 del 29 settembre 2009, consid. 1.2). Analoghi
principi valgono per stabilire l’esistenza di abusi nell’ambito alberghiero.
La legge e la giurisprudenza non
forniscono dei limiti precisi per determinare la soglia a partire dalla quale
il disequilibrio tra le prestazioni assume forma di usura. Tuttavia, il TF ha
già avuto modo di stabilire che, per essere considerata usuraria, la
sproporzione deve eccedere sensibilmente i limiti di ciò che, secondo l’insieme
delle circostanze, appare usuale e normale; essa deve colpire il cittadino
medio per la sua entità (DTF 92 IV 132, consid. 1; STF 6B_27/2009 del 29
settembre 2009 consid. 1.2;6S.6/2007 del 19 febbraio 2007, consid. 3.1). La
dottrina ha evocato un limite di maggiorazione del prezzo nell’ordine del 20%
per i settori regolamentati, mentre che, nei settori non regolamentati, alcuni
autori - con riferimento alla DTF 92 IV 132 consid. 1 - sembrano ammettere
l’usura a partire dal 25% e, in tutti i casi, a partire dal 35% di
maggiorazione (cfr. Corboz, op. cit.; ad art. 157 n. 38; Weissenberger, in
Basler Kommentar, 2a edizione, Basilea 2013, ad art. 157 n. 38 e Hurtado Pozo,
Droit pénal, Partie spéciale, Ginevra/Zurigo/Basilea 2009, n. 1477).
Il TF in sua decisione del 2009 (non
pubbl.) ha, tuttavia, considerato che nei settori regolamentati non vi è usura
se la maggiorazione non supera il 20% mentre in quelli non regolamentati
l’usura può configurarsi soltanto oltre il 35% (cfr. STF 6B_27/2009 del 29
settembre 2009 consid. 1.1 e soprattutto 1.5; nello stesso senso anche
Trechsel/Pieth, op. cit., ad art. 157 n. 10).
La dottrina si è chinata sulla
questione di sapere se, in caso di prestazioni illecite - come, ad esempio, la
vendita di stupefacenti o la pratica clandestina dell’aborto - occorra fondarsi
sul prezzo del mercato nero per determinarne il carattere usuraio.
69.
Nella
STF 6S.6/2007 del 19 febbraio 2007, il TF - facendo riferimento anche ad una
decisione di un tribunale del Canton Berna - ha, al riguardo, spiegato che,
nell’ambito della locazione di appartamenti per la pratica del meretricio, non
è appropriato fondarsi sulle pigioni abusive in vigore negli ambienti della
prostituzione, anche se generalmente praticate, ritenuto che un tale approccio
non farebbe che contribuire ad abusi ancora più grandi. Il giudice penale deve,
dunque, riferirsi alle pigioni usuali in quella località o in quel quartiere
che, tuttavia, egli potrà maggiorare per tenere conto degli eventuali rischi
incorsi dal locatore, segnatamente del rischio di condanna per infrazione alla
LStr (cfr. STF 6S.6/2007 del 19 febbraio 2007, consid. 3.1.1 e 3.1.3).
Tuttavia, nella sentenza 6B_707/2016
del 16 ottobre 2017, con riferimento alla sentenza 6B_27/2009 del 29 settembre
2009, il TF – dopo avere ribadito che non vi è una sproporzione manifesta tra
le prestazioni ove il prezzo di mercato è maggiorato del 20% al massimo nei
settori regolamentati rispettivamente del 35% al massimo in quelli non
regolamentati, mentre oltre questi limiti l’aumento dev’essere considerato
usurai – ha ritenuto che il criterio dei rischi incorsi, evocato nella sentenza
6S.6/2007, è già sufficientemente compreso nelle percentuali di aumento testé
menzionate e non può dunque giustificare ulteriori maggiorazioni (STF
6B_27/2009 del 29 settembre 2009 consid. 1.5; STF 6B_707/2016 del 16 ottobre
2017.
consid. 4.8).
70.
Secondo
quanto stabilito dal TF, il provento di usura deve essere stabilito calcolando
la differenza tra il prezzo usuraio e il prezzo di mercato medio (cioè, il
prezzo usuale) per un determinato tipo di prestazione (cfr. al riguardo la STF
6S.17/2004 del 22 luglio 2004 consid. 4, che nel caso di un appartamento
sublocato dal locatario a pigione doppia rispetto a quella principale, ovvero
CHF 2'000.00 invece di CHF 1'000.00, ha ritenuto provento di reato e, in quanto
tale, confiscabile “le trop-percu de l’usurier”, ovvero “la partie du
sous-loyer qui dépassait le montant du loyer principal”).
71.
Il
reato è intenzionale; il dolo eventuale è sufficiente.
Occorre pertanto che l’autore sappia,
o perlomeno prenda in considerazione, che la vittima si trova in una situazione
di debolezza. Egli deve, inoltre, essere consapevole della sproporzione tra
prestazione e controprestazione ed essere conscio che proprio la situazione di
debolezza ha indotto la vittima ad accettare detta sproporzione (DTF 130 IV 106
consid. 7.2).
72.
Ai
sensi dell’art. 157 cpv. 2 CP, l’autore è punito con una pena detentiva da uno
a dieci anni se fa mestiere dell’usura.
Secondo la giurisprudenza, l’autore
agisce per mestiere laddove risulta - dal tempo e dai mezzi che consacra agli
atti criminosi, dalla frequenza degli stessi durante un periodo determinato,
così come dall’entità dei guadagni auspicati o ottenuti - che egli esercita
l’attività delinquenziale alla stessa stregua di una professione, anche
semplicemente accessoria. È necessario che la persona miri ad ottenere dei
redditi non indifferenti e relativamente regolari (STF 6B_681/2009 del 18
febbraio 2010 consid. 2; DTF 116 IV 319 consid. 4; DTF 117 IV 65; DTF 119 IV
129; DTF 123 IV 116).
Elementi costitutivi del delinquere
per mestiere sono quindi una commissione ripetuta dei reati, l’intenzione di
ottenerne un reddito e la disponibilità a commettere anche nel futuro un numero
imprecisato di reati del tipo in questione.
Innanzitutto, dunque, è necessario che
il prevenuto abbia già compiuto dei reati. Se da un lato, uno solo non è
sufficiente, dall’altro la giurisprudenza non ha fissato un numero minimo a
partire dal quale si può parlare di professione del crimine. Per la valutazione
si deve considerare quale è stato il periodo nel quale gli atti sono stati
perpetrati e l’ammontare della refurtiva. La verifica non può essere fatta in
maniera astratta ma deve essere riferita al caso concreto (Marcel Alexander
Niggli/Christof Riedo, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 2a edizione, Basilea
2013, n. 97 ad art. 139).
In secondo luogo, deve poi essere
esaminato se l’autore ha agito con l’intenzione di ottenere un reddito. Ciò è
dato solo se è riconoscibile la volontà di derivare con una relativa regolarità
dall’attività criminale delle entrate per coprire una parte delle spese
necessarie a mantenere il tenore di vita.
Il TF ha ritenuto sufficiente che il
reddito conseguito dall’attività delittuosa basti a coprire i costi nella
misura, a volte, del 10% e, a volte, del 25%. È stato, ad esempio, considerato
sufficiente un importo mensile di fr. 1'000.- per un meccanico (DTF 119 IV 129,
133) rispettivamente quello di fr. 500.- mensili a fronte di un salario di fr.
3'500.- (DTF 123 IV 113, 116). Troppo scarse sono, per contro, state ritenute
entrate per fr. 250.- al mese (DTF 116 IV 319, 334 seg.).
Non è necessario che l’autore riesca
concretamente ad ottenere il reddito, basta la corrispondente intenzione (DTF
68.
IV 40, 44; DTF 78 IV 91, 94 seg.). Neppure indispensabile è che la
delinquenza rappresenti l’unica o la principale fonte di guadagno del reo: un
reddito complementare basta (DTF 123 IV 113, 117).
Da ultimo l’autore deve essere pronto
a commettere un numero imprecisato di reati del genere in questione. La
questione risulta essere poco problematica se egli nel passato ha perpetrato
reati in una maniera tale, da aver già palesato questa sua disponibilità. Se il
numero dei delitti realmente effettuati è ridotto, la qualificazione può
avvenire solo sulla scorta di una prognosi di plausibilità con riferimento a
comportamenti futuri, fondata su quanto da lui sino a quel momento fatto e
considerati la frequenza dei delitti, i mezzi impiegati per la loro commissione
e l’ammontare del bottino (Marcel Alexander Niggli/Christof Riedo, in Basler
Kommentar, Strafrecht II, 2a edizione, Basilea 2013, n. 108 ad art. 139).
73.
Per
quanto attiene al caso concreto, s’impone in primo luogo di esaminare se le
ragazze si trovassero – dal punto di vista personale – in uno stato di bisogno,
di dipendenza o inesperienza.
Si dirà fin da subito che, malgrado
quanto riportato nell’atto d’accusa e le argomentazioni del PG, la Corte non
ravvede nessuna dipendenza, né personale, né economica tra gli imputati e le
prostitute. Non basta certo il fatto di essere conduttrice di una camera in un
postribolo per creare il rapporto di dipendenza. Come emerge dagli atti,
infatti, le ragazze potevano andarsene quando volevano e potevano scegliere
eventualmente altri postriboli in cui lavorare.
Analogamente, nulla permette di
ritenere che le prostitute mancassero della sufficiente esperienza. Al
contrario, per quanto riguarda le ragazze verbalizzate, risulta come le stesse
fossero piuttosto cognite circa l’attività che svolgevano e le modalità in cui
esercitarla.
Unicamente, s’impone di dunque di
stabilire l’esistenza – o meno – di uno stato di bisogno.
74.
Come
sopra riportato, il Tribunale Federale ha riconosciuto esistere uno stato di
bisogno per prostitute illegali e ciò, in buona sostanza, siccome la situazione
irregolare in Svizzera e il genere di attività che svolgono preclude loro il
libero accesso al mercato immobiliare. Ciò le porta a dover accettare le
pigioni maggiorate proposte loro dai tenitori di postriboli.
Analogamente, sempre la condizione di
clandestinità fa sì che queste prostitute non possano rivolgersi alle autorità
per segnalare eventuali abusi, ritenuto che così facendo rischierebbero di
essere perseguite penalmente per infrazione alla LF sugli stranieri e
allontanate dalla Svizzera.
Nel presente caso, come risulta dal
rapporto d’inchiesta di Polizia e contrariamente alla situazione testé
descritta, tutte le ragazze che esercitavano presso l’__________ si trovavano
legalmente in Svizzera ed erano autorizzate a lavorare sul nostro territorio.
Questa era del resto una condizione
posta dagli imputati affinché le ragazze potessero subaffittare una camera.
Tale verifica avveniva in prima battuta attraverso l’esame del documento di
legittimazione (che permetteva di escludere persone non provenienti dall’area
Schengen) e, in seguito, attraverso l’aiuto nelle pratiche amministrative
necessarie per regolarizzare la loro situazione presso la Polizia.
75.
Non
trattandosi di ragazze illegali o clandestine, le prostitute attive presso l’__________
avevano dunque il totale accesso al mercato immobiliare e, conseguentemente, la
possibilità di prendere in locazione camere e/o appartamenti ovunque nel nostro
Cantone, senza dover giocoforza sottostare alle tariffe applicate dagli
imputati.
Si dirà al proposito che il fenomeno
della prostituzione in appartamenti da parte di cittadine straniere non è certo
sconosciuto alle nostre latitudini.
Non solo. Le prostitute avevano pure
la facoltà di rivolgersi alle autorità (in primis alla TESEU, sezione
della Polizia che conoscevano, essendovisi annunciate) qualora avessero
ritenuto abusive le pigioni a loro richieste e ciò senza dover temere
particolari conseguenze circa il loro statuto in Svizzera.
76.
A
mente della Corte, se le prostitute accettavano le tariffe applicate dagli
imputati non è perché non avevano altra scelta, bensì perché erano disposte a
pagare un prezzo più alto rispetto ad un appartamento o ad un hotel per motivi
– come puntualmente riferito dalle ragazze stesse – connessi alla pulizia, alla
sicurezza, all’assistenza in pratiche amministrative, alla pubblicità, oppure
anche solo per il fatto di recarsi a lavorare in un posto avviato, ciò che
avrebbe permesso loro di avere fin da subito clienti.
Non può al proposito essere
misconosciuto il fatto che prendere in locazione un appartamento, oltre a
limitare la libertà di movimento della prostituta, costretta a rimanere in un
determinato luogo per un periodo relativamente lungo a prescindere dalla
presenza o meno di clienti, comporta un maggiore impegno nella ricerca
dell’immobile, nell’espletamento delle pratiche amministrative, spese
pubblicitarie e dunque con una fase di “avviamento” in cui gli introiti
sono giocoforza ridotti. Al contrario, recarsi all’__________ significava, per
le prostitute, iniziare l’attività in una struttura rodata, avviata, conosciuta
dai clienti, con la pubblicità fatta sul sito, ovvero con la possibilità di
lavorare fin dal primo giorno.
La Corte ritiene al proposito di dover
evidenziare le dichiarazioni di alcune delle prostitute verbalizzate:
-
__________: “sono consapevole che Fr. 4'800 di affitto per una camera
con sol bagno in comune è tantissimo. Io però sono disposta a pagare tale somma
perché sono protetta sull’arco di tutte le 24 ore. Chiaro che ho ragionato
sulla possibilità di svolgere la mia attività in un appartamento normale. Sono
però giunta alla conclusione che non voglio rischiare la mia vita e preferisco
rimanere li perché mi sento sicura”;
-
__________: “il prezzo da me pagato giornalmente per la camera mi
sembra un buon prezzo per tutto quello che mi viene offerto. In altri posti
magari costa un po’ meno ma per esempio non c’è la sicurezza e per me questo è
molto importante”;
-
__________: “rispetto ad altri posti il prezzo è decisamente
ragionevole. Sarei stata d’accordo anche per un prezzo più alto”.
Dalla lettura di tali dichiarazioni emerge in particolare che le
ragazze potevano scegliere altre sistemazioni in altre strutture o addirittura
in appartamenti, opzioni che non venivano percorse in ragione dei servizi che
venivano loro offerti presso l’__________.
77.
Certo, la Corte è consapevole
che già il fatto di prostituirsi può essere sintomatico di una situazione
economico-sociale disagiata. Ciò però ancora non significa che le ragazze si
trovassero in uno stato tale da dover accettare giocoforza le tariffe proposte
dall’__________.
Al contrario, come già detto, le
testimonianze agli atti attestano che le stesse sceglievano l’__________ perché
a pari prezzo offriva maggiori servizi rispetto alla concorrenza.
Come già evidenziato dalla CRP, tale
situazione è difficilmente compatibile con uno “stato di bisogno”.
78.
Escludendo
quindi – in ragione della loro situazione di legalità – che tutte le prostitute
si siano trovate in stato di bisogno, si sarebbe semmai potuto ipotizzare che
tale condizione fosse data singolarmente. Ciò avrebbe tuttavia comportato un
accertamento puntuale per ognuna delle presunte vittime, ciò che in concreto
non è stato fatto, anche perché si sarebbe rivelata un’impresa ciclopica
trattandosi di moltissime ragazze, in gran parte nel frattempo rientrate in
Patria. Si dirà, comunque, che dall’interrogatorio delle ragazze assunte a
verbale, tale circostanza è ben lungi dall’apparire realizzata.
Già per questo motivo, in assenza di
prove sullo stato di necessità, gli imputati vanno prosciolti dal punto 1
dell’atto d’accusa.
79.
Ma
pure considerando i prezzi applicati, le conclusioni non muterebbero.
Al proposito occorre premettere che,
contrariamente a quanto già nel 2012 il GPC aveva indicato nella propria
decisione, agli atti non figura una perizia che accerti il valore degli enti
locati e dei servizi supplementari compresi nella pigione.
Si dirà che la Corte non ha potuto
ritenere, quale base di calcolo, l’importo di CHF 50.00 al giorno indicato nel
rapporto di Polizia. Tale somma si riferisce infatti ad appartamenti di
affittacamere a __________ che nulla hanno a che vedere con una struttura quale
era l’__________. Del resto, lo stesso rapporto di Polizia ha precisato che non
vi erano strutture paragonabili a quella degli imputati. Peraltro, volendo
seguire l’impostazione data dal PG secondo cui il prezzo di riferimento è CHF
50.
, già i CHF 120.00 da egli imposti quale misura sostitutiva sarebbero da
considerarsi costitutivi di usura.
D’altra parte, neppure il riferimento
fatto dalla difesa ai costi di camere “a ore” può essere seguito,
trattandosi di un servizio del tutto differente.
80.
Ne
discende che la valutazione del caso concreto non può che avvenire su base
empirica, ovvero esaminando i costi relativi a camere situate nelle vicinanze
dell’__________ o in contesti equiparabili, tralasciando quelle con prezzi
oltremodo elevati in ragione di standard superiori ed apportando i correttivi
che aumentano o diminuiscono la pigione lecitamente esigibile (cfr. CARP
17.2016.60
del 9 maggio 2016; sentenza TPC 72.2012.52 e 72.2015.117 del 30
agosto 2017).
Si dirà al proposito che,
contrariamente a quanto indicato dal PG, secondo cui non è possibile fare
riferimento ai prezzi di alberghi siccome le ragazze avrebbero dovuto pulire da
sole le camere, risulta dai verbali di alcune di esse che in realtà le camere
venivano pulite.
81.
In
tale contesto, ritenute le strutture estrapolate dal sito www.__________.ch, la Corte ha valutato un
costo medio di CHF 111.00 a camera al giorno.
Quanto ai correttivi, la Corte ha
applicato i criteri ritenuti dal Tribunale penale cantonale e dalla Corte di
appello e di revisione penale in incarti analoghi, adattandoli al caso
concreto, come indicato in apertura di dibattimento. In particolare,
considerato l’investimento effettuato da IM 1 in ambito di sicurezza (presenza
di videosorveglianza, tasto anti-panico e presenza costante di personale di
sicurezza pronto a intervenire) e la rilevanza che le ragazze davano a questo
fattore, la Corte ha ritenuto CHF 15.00 al giorno di supplemento; analogamente,
la presenza di una cucina privata è stata computata quale aumento del valore di
CHF 20.00 al giorno, posto che ciò rendeva l’ente locato paragonabile ad un
piccolo – seppur spartano – appartamento/monolocale arredato.
A mente della Corte, non va poi
dimenticato che le camere occupate dalle prostitute non erano destinate
esclusivamente a soggiornarvi, ma pure – o soprattutto – a lavorare, ed hanno
quindi pure una valenza commerciale, ciò che impone di considerare anche alcuni
correttivi quali la pubblicità, l’avviamento, l’accesso alle strutture in cui
incontrare i clienti e l’aiuto in pratiche amministrative prestato dai
responsabili della struttura.
Orbene, prendendo in considerazione i
servizi presenti per le camere più care, cioè quelle da CHF 180.00, dalla somma
di partenza di CHF 111.00 non risultano esservi poste da dedurre. Per contro,
al prezzo base occorre poi aggiungere il valore dei servizi forniti presso l’__________
e non presenti nelle strutture considerate, e meglio l’allarme e la sicurezza,
la pubblicità, l’assistenza amministrativa, la lavanderia, la cucina, il cambio
quotidiano della biancheria e l’avviamento commerciale.
Complessivamente la Corte ha ritenuto
tali extra quantificabili in CHF 55.00 al giorno.
Dal totale s’impone, in fine, di
dedurre il 15% che la Corte di appello e di revisione penale ha indicato essere
giustificato in ragione dello sconto usualmente applicato per soggiorni di
lunga durata.
Si giunge così a una pigione esigibile
pari a CHF 141.00 al giorno.
Trattandosi di un settore non
regolamentato, come già indicato, un superamento del 35% non sarebbe ancora
costitutivo di usura, ovvero fino a CHF 190.00.
Con una tariffa di CHF 180.00 al
giorno, gli imputati non hanno dunque applicato una tariffa usuraia.
Si dirà che pure prendendo in
considerazione le camere a prezzi più bassi le conclusioni rimangono identiche
e meglio come si evince dalla tabella sottostante.
stanza
tipo 1
(angolo
cottura e bagno privato)
pigione
giornaliera CHF 180.00
stanza
tipo 2
(angolo
cottura privato e bagno comune)
pigione
giornaliera CHF 170.00
stanza
tipo 3
(angolo
cottura e bagno comune)
pigione
giornaliera CHF 160.00
pigione
giornaliera usuale
+
CHF 111.00
+
CHF 111.00
+
CHF 111.00
suppl.
cucina
+
CHF 20.00
(angolo
cottura privato)
+
CHF 20.00
(angolo
cottura privato)
+
CHF 10.00
(angolo
cottura comune)
suppl.
lavanderia
+
CHF 10.00
+
CHF 10.00
+
CHF 10.00
suppl.
sicurezza
+
CHF 15.00
+
CHF 15.00
+
CHF 15.00
suppl.
amministrazione e
pubblicità
+
CHF 05.00
+
CHF 05.00
+
CHF 05.00
suppl.
cambio biancheria giornaliero
+
CHF 05.00
+
CHF 05.00
+
CHF 05.00
detrazione
per mancanza di bagno privato
-
-
CHF 10.00
-
CHF 10.00
totale
intermedio
CHF
166.00
CHF
156.00
CHF
146.00
detrazione
15% per lunga durata
-
CHF 24.90
-
CHF 23.40
-
CHF 21.90
totale finale
CHF 141.10
CHF 132.60
CHF 124.10
82.
Ne
consegue che gli imputati andrebbero prosciolti dal reato di usura pure sulla
base del calcolo della discrepanza tra le reciproche prestazioni e non solo in
ragione dell’assenza dello stato di necessità delle ragazze.
83.
Stanti
le conclusioni qui sopra riportate, la Corte non ha esaminato l’esistenza
dell’aggravante del mestiere. Si dirà, comunque, che sotto tale aspetto, l’atto
d’accusa, silente circa il guadagno conseguito, non avrebbe in tutti i casi
permesso la disamina di detta circostanza, pena la violazione del principio
accusatorio.
b) promovimento
della prostituzione
84.
Ai
sensi dell’art. 195 CPS chiunque sospinge alla prostituzione un minorenne,
chiunque, profittando di un rapporto di dipendenza o per trarne un vantaggio
patrimoniale, sospinge altri alla prostituzione, chiunque lede la libertà
d'azione di una persona dedita alla prostituzione sorvegliandola in questa sua
attività o imponendole il luogo, il tempo, l'estensione od altre circostanze
inerenti all'esercizio della prostituzione, chiunque mantiene una persona nella
prostituzione, è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena
pecuniaria.
Dalla lettura dell’atto d’accusa
risulta che condizioni oggettive dell’art. 195 CP sarebbero realizzate siccome
gli imputati avrebbero leso la libertà d’azione delle prostitute imponendo loro
la sottoscrizione dei contratti di sublocazione quale condizione per esercitare
all’interno dell’__________, nonché sorvegliandole nella loro attività e
imponendo loro il luogo e il tempo della prostituzione.
Si rende colpevole di promovimento
della prostituzione nella variante prevista all'art. 195 cpv. 3 CP chiunque
lede la libertà d'azione di una persona dedita alla prostituzione
sorvegliandola in questa sua attività oppure imponendole il luogo, il tempo,
l'estensione o altre circostanze inerenti all'esercizio della prostituzione. Il
bene giuridico protetto è la libertà decisionale delle persone già attive nel
settore della prostituzione. La disposizione reprime il comportamento di chi,
trovandosi in una posizione di potere nei confronti delle persone che si
prostituiscono, limita la loro libertà decisionale, stabilendo nel dettaglio le
modalità secondo cui esse devono esercitare tale attività, eventualmente
costringendole addirittura ad assumere determinati comportamenti. La punibilità
presuppone l'esercizio di una certa pressione a cui la persona che si
prostituisce non può facilmente sottrarsi, di modo che non si può più parlare
di una sua scelta completamente libera sui modi e le condizioni di esercizio
della prostituzione (cfr. STF 6S.17/2004 del 22 luglio 2004 consid. 4.3;
6P.162/2001 del 22 marzo 2002, consid. 6a; DTF 129 IV 81 consid. 1.2 pag. 84;
126.
IV 76 consid. 2 e rinvii dottrinali).
85.
Dottrina
e giurisprudenza concordano sul fatto che, in sé, la gestione di un postribolo
non comporta necessariamente la lesione della libertà d'azione delle persone in
esso attive. Decisiva è, anche in questo caso, la questione di sapere se e in
che misura esse sono limitate nella loro autodeterminazione sessuale (cfr. STF
6S.17/2004 del 22 luglio 2004 consid. 4.3; DTF 126 IV 76 consid. 2 pag. 81 e
rinvii dottrinali).
A questo proposito, occorre sempre
ponderare le circostanze del caso concreto, ritenuto che, comunque, la
circostanza secondo cui le prostitute possono tenere per sé i proventi della
loro attività non osta al riconoscimento della realizzazione del reato (DTF 129
IV 81 consid. 1.2 che fa riferimento anche alle STF 6S.446/2000 del 29 marzo
2001.
consid. 3 e 6S.570/1997 consid. 2).
A titolo d’esempio, si ricorda che
l’Alta Corte ha confermato una condanna ex art. 195 cpv. 3 CP nei confronti del
titolare di un’agenzia di escort il quale - oltre ad obbligare le prostitute ad
una prontezza d’impiego praticamente costante - le faceva controllare da
autisti cui le donne dovevano consegnare i loro introiti (DTF 125 IV 269 consid.
2).
Parimenti, il reato è stato ritenuto
realizzato nel caso di una persona che aveva illegalmente condotto prostitute
straniere in Svizzera, le aveva ospitate (assieme ad altre già presenti
illegalmente nel nostro paese), aveva procurato loro lavoro in locali erotici,
accompagnandole sul posto e sorvegliandole ed aveva, per finire, intascato i
loro guadagni restituendone loro solo una parte e erogato loro prestiti che
esse dovevano restituire con il frutto del loro lavoro (STF 6P.162/2001 del 22
marzo 2002 consid. 6).
Il reato non è invece stato
riconosciuto nel caso del gestore di un sauna-club che incassava dalle
prostitute il prezzo di entrata e una partecipazione ai guadagni del 40%. Il TF
ha infatti al riguardo rilevato che il controllo dell’attività prostitutiva
esige una certa pressione alla quale la vittima non può sottrarsi facilmente.
La sola possibilità di controllare, tramite gli importi da retrocedere, la
frequenza dell'attività sessuale a pagamento, non è sufficiente (DTF 126 IV 76,
consid. 3).
86.
Rilevanti
sono solo le regole inerenti alla prostituzione. Secondo la giurisprudenza essa
consiste nell'offrire e mettere a disposizione il proprio corpo per il piacere
sessuale altrui in cambio di soldi o altri vantaggi economici (DTF 129 IV 71
consid. 1.4 pag. 75).
Il TF ha osservato che l’obbligo di
favorire le consumazioni non ricade nel campo d’applicazione dell’art. 195 cpv.
3.
CP visto che si tratta di un’attività solo collaterale, o eventualmente
preliminare, alla prostituzione, da distinguere dall’attività prostituiva in
senso stretto e che, di principio, non lede l’autodeterminazione sessuale delle
prostitute (STF 6S.17/2004 del 22 luglio 2004, consid. 4.4).
Diversa è invece la situazione per
quanto riguarda l'obbligo di presenza al bar e le indicazioni in ambito
tariffario, visto che si tratta indubbiamente di regole inerenti all'esercizio
della prostituzione.
L'obbligo di presenza al bar, in
assenza di altre direttive, non può comunque essere parificato a una
limitazione della libertà dell'esercizio della prostituzione. Le norme
tariffarie da sole non basterebbero comunque per ritenere adempiuto l'art. 195
cpv. 3 CP, visto che esse possono avere anche una semplice finalità
anti-dumping, di per sé non lesiva della libertà delle persone dedite alla
prostituzione (DTF 126 IV 76 consid. 3 pag. 82). Esse diventano invece
penalmente rilevanti non appena si trovano inserite in un universo disciplinare
più ampio e dettagliato, fondato su rapporti di potere cui le persone che si
prostituiscono hanno difficoltà a sottrarsi, come ad esempio nei casi giudicati
in DTF 125 IV 269 consid. 2 pag. 271 e seg. oppure nella sentenza 6P.162/2001
del 22 marzo 2002 richiamata in DTF 129 IV 81).
87.
Nel
caso in oggetto, dagli atti non emerge alcun elemento che permetta di
concludere che gli imputati abbiano esercitato pressioni e/o imposto regole a
cui le ragazze avrebbero dovuto attenersi nello svolgimento della loro
attività.
In particolare, tutte le prostitute
verbalizzate dalla Polizia hanno dichiarato univocamente che non vi erano
imposizioni su orari da rispettare, attività da svolgere, prestazioni da
fornire e relativo costo, bevande da consumare sole e/o accompagnate (tanto che
le ragazze potevano prendere appuntamenti direttamente in camera, senza neppure
passare dal bar), numero di clienti con cui accompagnarsi e/o incasso da
conseguire, indumenti da indossare, deposito dei documenti, luogo in cui
entrare in contatto con i clienti e in cui prostituirsi. Non vi era inoltre
obbligo di deposito dei documenti né partecipazione degli imputati al guadagno
delle ragazze.
Al proposito si citeranno:
-
__________: “sono completamente libera”;
-
__________: “posso vestirmi come voglio, non ho nessun obbligo di
presenza e posso fare quello che voglio”;
-
__________: “ho massima libertà (…) se non mi va di lavorare un
giorno posso anche non farlo”;
-
__________: “non ho obblighi, posso anche recarmi all’esterno del
bar, sono completamente libera”;
-
__________: “non c’è alcuna regola per lo svolgimento dell’attività. C’è
un rapporto di amicizia con responsabili. Anche i prezzi delle prestazioni li
decidiamo noi”.
88.
Le
uniche regole o, piuttosto, norme comportamentali che le prostitute erano
chiamate a rispettare, così come emergono dagli atti, erano quelle di non avventarsi
sul cliente (eventualmente mediante la linea nera citata in alcuni verbali) ed
essere conduttrici di una camera per poter incontrare clienti al bar.
89.
Per
quanto attiene al primo di questi elementi, si dirà che l’imposizione di non “assalire”
immediatamente chi fosse entrato al bar, lasciando che questo, se lo voleva,
potesse prima bere qualcosa, appare del tutto comprensibile per mantenere un
certo ordine all’interno del locale e non può essere letta come una limitazione
della libertà tale da configurare il reato di promovimento della prostituzione.
90.
Quanto
al secondo aspetto, cioè il dover essere conduttrici di una camera per potersi
recare al bar, si dirà, in primo luogo, che al bar avveniva unicamente
l’incontro con il cliente e non l’atto prostitutivo.
Le ragazze erano infatti libere di
prendere la camera presso __________ e incontrare uomini sia al bar sia
altrove, cosi come pure di prendere la camera recandosi tuttavia a prostituirsi
altrove.
Del resto, per una prostituta in Ticino
– né oggi né all’epoca dei fatti – era certamente indispensabile andare al bar
dell’__________ per incontrare clienti.
Qualora non fossero state d’accordo
con il vincolo di prendere la camera per recarsi al bar, le ragazze avrebbero
semplicemente potuto scegliere un’altra struttura o un’altra modalità per
entrare in contatto con i clienti, tra cui i già citati contatti telefonici o
per il tramite della pubblicità che veniva fatta sul sito web della struttura.
In secondo luogo, tale regola era del
tutto comprensibile se si considera – come lo hanno riferito gli imputati – che
la stessa era motivata dal fatto di non creare concorrenza esterna alle ragazze
che erano anche conduttrici di una camera.
Sono del resto molte, nell’ambito
dell’albergheria o degli alloggi, le prerogative riservate (o in cui viene
comunque data la precedenza) a chi vi risiede a scapito di utenti “esterni”.
Su questo punto, la Corte non può
neppure seguire la citazione dottrinale menzionata dal PG, tratta dal Commentaire
Romand (art. 195, nota 16). Nel caso di quella decisione, le ragazze erano
tenute a prendere in affitto la camera sopra lo stabilimento, ritrovandosi così
costrette a prostituirsi per coprire il loro minimo vitale. Soprattutto, in
quel caso, le ragazze dovevano contemporaneamente sottostare a strette
direttive concernenti i tempi di lavoro e la clientela, con rigido controllo da
parte dei responsabili.
Nel presente caso, le prostitute erano
giunte in Svizzera appositamente per dedicarsi al meretricio e non lo hanno
dunque fatto perché indotte a ciò dalle tariffe dell’__________, bensì per
libera e consapevole scelta. Neppure risulta dagli atti che le stesse dovessero
prostituirsi per sopperire al proprio minimo vitale, risultando dai verbali
unicamente il fatto, peraltro scontato, che lo facevano per migliorare le
proprie condizioni economiche.
Le ragazze verbalizzate hanno inoltre
dichiarato di aver scelto l’__________ perché consigliate da altre amiche o
colleghe esercitanti la prostituzione, ritenendo il rapporto prezzo/servizi più
interessante rispetto ad altri postriboli del Cantone. In fine, come
diffusamente riportato, non vi era alcuna regola particolare e/o sorveglianza
imposta alle prostitute da parte dei responsabili dell’__________.
91.
A
mente della Corte, l’assunto del PG parte quindi da una prospettiva errata: le
ragazze non si prostituivano per pagare le camere dell’__________, bensì
pagavano le camere della struttura per prostituirsi.
Trattandosi di professioniste,
certamente, prima di giungere in Ticino (e di scegliere l’__________) le stesse
avevano valutato il numero di clienti con cui avrebbero dovuto intrattenersi
per conseguire un utile, ritenendo adeguate le tariffe applicate presso la
struttura di __________.
92.
In
fine, per quanto attiene al regolamento versato agli atti, neppure se ne può
trarre alcuna conclusione, trattandosi in ampia misura di regole che possono
trovarsi in qualsiasi condominio, aparthotel o albergo. Certo, alcune
formulazioni appaiono infelici, ma risultano essere del tutto comprensibili se
si considera che si trattava di mantenere l’ordine in un “bordello”.
93.
In
tale contesto, per tutti i motivi sopra indicati, questa ha ritenuto Corte
ritiene che gli imputati non hanno in alcun modo leso la libertà d’azione delle
prostitute, ragion per cui gli stessi sono stati prosciolti dall’imputazione di
cui al punto 2 dell’atto d’accusa.
VI) Indennità
risarcitorie ex art. 429 CPP
94.
Il
5.
febbraio 2018 l’avv. DUF 1 ha avanzato per conto di IM 1 e IM 2 istanza di
risarcimento ex art. 429 CPP, per CHF 31'358.95 quale risarcimento delle spese
legali, CHF 289'000.00 quale risarcimento danni ed in fine CHF 20'000.00,
rispettivamente 15'000.00, a titolo di indennità per torto morale (doc. TPC
41).
95.
Giusta
l’art. 429 cpv. 1 CPP, se è pienamente o parzialmente assolto o se il
procedimento penale nei suoi confronti è abbandonato, l’imputato ha diritto a
un’indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi
diritti procedurali (lett. a) e per il danno economico risultante dalla
partecipazione necessaria al procedimento penale (lett. b) nonché ad una
riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi
interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà (lett.
c).
La norma stabilisce una responsabilità
causale dello Stato, chiamato a rispondere della totalità del danno che
presenta un nesso causale (ai sensi del diritto della responsabilità civile)
con il procedimento penale conclusosi con un decreto di abbandono o con un’assoluzione,
anche in assenza di colpa o di irregolarità da parte delle autorità penali
(Messaggio del 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale
penale, FF 2006 1231; Schmid, Handbuch des schweizerischen
Strafprozessrechts, n. 1804; Schmid, Schweizerische StPO, Praxiskommentar, art.
429.
n. 6; CR CPP, Mizel/Rétornaz, art. 429 n. 21; BSK StPO,
Wehrenberg/Berhhard, art. 429 n. 6; Mini, Commentario CPP, art. 429 n. 1; CARP
23.06.2014
in re R.B. e R. Z., inc. 17.2013.91+92, 17.2013.113+156;
CRP 28.04.2014, inc. 60.2013.404).
Giusta l’art. 429 cpv. 2 CPP,
competente a decidere sugli indennizzi e sulle riparazioni del torto morale è
l’autorità penale che ha pronunciato la decisione finale di proscioglimento su
cui si fonda il diritto all’indennizzo o alla riparazione (Commentario CPP,
art. 429 n. 8; CR CPP, art. 429 n. 51).
In concreto, dunque, competente a decidere sull’istanza in esame è la scrivente
Corte, che con sentenza del 31 ottobre 2012
ha disposto il proscioglimento dell’istante dall’accusa di falsità in
documenti.
Per l’art. 429 cpv. 1 lett. a CPP,
l’imputato ha diritto al risarcimento delle spese sostenute ai fini di un
adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali.
Come stabilito dalla Corte di appello
e di revisione penale (CARP 23.06.2014 in re R.B. e R. Z., inc. 17.2013.91+92,
17.2013
+156; CARP 28.03.2014, inc. 17.2013.161), lo Stato si assume le
spese per un patrocinatore di fiducia soltanto se il patrocinio era necessario
a causa della complessità del caso sotto il profilo materiale o giuridico e se
il volume di lavoro, e di conseguenza l’onorario dell’avvocato, erano
giustificati (Messaggio cit., pag. 1231; STF 6B_392/2013 del 4.11.2013
consid. 2.1; DTF 138 IV 205 consid. 1).
Per stabilire l’importo delle spese di
patrocinio da risarcire, viene verificata la congruità della nota d’onorario
secondo il principio stabilito dall’art. 15a cvp. 2 LAvv, secondo cui
l’avvocato ha riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore
ed all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua
responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale
e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità.
Sulla scorta di tali principi, vengono
ammessi onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole
conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente
praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una
specifica scelta del patrocinatore.
In altre parole, l’onorario a tempo è
stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto
penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le
particolarità del caso (CRP 60.2010.119 del 10.11.2010; CRP 60.2010.189
del 12.11.2010).
Rimanendo valido il principio della
remunerazione dipendente dalla complessità del caso, la Corte di appello e di
revisione penale ha stabilito che la remunerazione oraria debba essere fissata
prendendo come base, per i casi che non presentano particolari difficoltà,
l’importo di fr. 280.- stabilito dall’art. 12 del Regolamento sulla tariffa per
i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione
delle ripetibili del 19.12.2007, mentre che riconosce per i casi complessi un
onorario fino a fr. 320.- all’ora.
Sulle spese, la CARP si è allineata
alla giurisprudenza sviluppata dalla Corte dei reclami penali che, fino al 31
dicembre 2010, riconosceva le spese effettive e necessarie cagionate dal
procedimento penale, applicando - dopo la sua abolizione, per analogia - i
principi di cui all’art. 3 TOA. Tale norma prevedeva che, oltre agli onorari,
l’avvocato ha diritto al rimborso di tutti gli esborsi e spese vive da lui
sopportati nell’interesse o su richiesta del cliente o da questi cagionate,
quali, in particolare, le note e fatture pagate a terzi ed a uffici pubblici
per il cliente, le spese di trasferta, le spese di soggiorno, pernottamento e
vitto fuori domicilio, le spese per l’uso dei servizi pubblici (posta, telefono,
ecc.). Inoltre, sempre secondo la norma citata, l’avvocato ha diritto al
rimborso degli importi seguenti: a) fino a fr. 50.- per la formazione e
archiviazione dell’incarto; b) fr. 5.- per ogni pagina originale, compresa la
copia per l’incarto, e fino a fr. 2.- per ogni copia, qualunque sia il metodo
di riproduzione; c) fr. 1.- al km per le trasferte con la propria automobile
(CRP 60.2010.119 del 10.11.2010); d) fr. 2.- per invio fax (a pagina), così
come per invio e-mail, la posta elettronica facendo capo anch’essa alla linea
telefonica (CRP 60.2005.209 del 25.09.2006).
96.
Le
note professionali degli avvocati __________ e DUF 1 – limitatamente al periodo
in cui ha agito quale difensore di fiducia – sono state ritenute adeguate così
come esposte.
97.
A
IM 1 e IM 2 sono quindi state riconosciute indennità di CHF 11'481.75,
rispettivamente CHF 15'891.35 a titolo di risarcimento delle spese legali.
98.
Giusta
l’art. 429 cpv. 1 lett. b CPP, l’imputato prosciolto deve essere risarcito per
il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento.
Come si evince dalle già menzionate
sentenze della Corte di appello e di revisione penale (CARP 23.06.2014 in re
R.B. e R.Z., inc. 17.2013.91+92, 17.2013.113+156; CARP 28.03.2014, inc.
17.2013
), si tratta principalmente della perdita di salario o di guadagno
subita a causa della carcerazione provvisoria o della partecipazione agli atti
procedurali, comprese le spese di viaggio (perdita di guadagno in senso
stretto; Messaggio cit., pag. 1231; Mini, op. cit., art. 429 n. 6; Riklin, op.
cit., art. 429 n. 3). Possono entrare in considerazione anche perdite di
guadagno future, così come la perdita del posto di lavoro, pregiudizi alla
carriera o danni alla salute conseguenti al procedimento penale, in particolare
a seguito della carcerazione preventiva e/o di sicurezza (perdita di guadagno
in senso lato; Schmid, Praxiskommentar, art. 429 n. 8; Mizel/Rétornaz, op.
cit., art. 429 n. 41 e segg.).
Con riferimento al risarcimento dei
danni materiali, la giurisprudenza sviluppata dalla Camera dei ricorsi penali
aveva inizialmente stabilito che i danni pecuniari da risarcire “sono e non
possono essere altri che quelli della perdita di guadagno e di occupazione”
(Rep. 1925, pag. 312), per poi successivamente confermare l’estensione
interpretativa del danno pecuniario al “danno patrimoniale materiale” e cioè al
lucrum cessans e al damnum emergens in nesso di causa ed effetto (Rep. 1988,
pag. 422; Rep. 1985, pag. 406; Rep. 1973 pag. 214).
Perché il pregiudizio sia
indennizzabile, occorre che vi sia un nesso di causalità naturale ed adeguato
tra la partecipazione necessaria al procedimento penale e il danno (Mini, op.
cit., art. 429 n. 6; Wehrenberg/Bernhard, op. cit., art. 429 n. 24;
STF 1B_484/2012 del 17.10.2012 consid. 2.3), per la cui valutazione ed
estensione sono applicabili, quale diritto suppletivo, gli art. 42 e segg. CO
(Mizel/Rétornaz, op. cit., art. 429 n. 41; Wehrenberg/Bernhard, op. cit.,
art. 429 n. 25).
Una limitazione al risarcimento del
danno economico deriva però dall’art. 430 cpv. 1 lett. c CPP, secondo il quale
l’autorità penale può ridurre o non accordare l’indennizzo se le spese
dell’imputato sono di esigua entità. Questa norma codifica un principio già
ritenuto dal Tribunale federale (cfr. DTF 6B_976/2008 dell’8.6.2009 consid.
2.3
), secondo cui il cittadino deve sopportare il rischio, fino ad un certo
grado, di un procedimento penale ingiustificato (CRP inc. 60.2011.415).
L’obbligo di risarcimento presuppone, di conseguenza, una certa obiettiva
gravità dell’atto di istruzione e un conseguente notevole danno. Per spese
d’esigua entità non soggette a risarcimento s’intende, ad esempio, l’obbligo di
comparire una o due volte ad un’udienza (Messaggio, pag. 1232).
99.
Nella
sua istanza di risarcimento, il difensore degli imputati ha calcolato una
perdita di guadagno per la __________ e la __________ di CHF 288'000.00 dovuta
alla riduzione forzata del costo delle camere decisa dal PG il 20 settembre
2012.
e durata fino alla ricezione della sentenza del Tribunale federale del 5
marzo 2013, conteggiando una media ipotetica di 40 pernottamenti in media per
una riduzione di CHF 40.00 per un periodo di 180 giorni (40x40x180), a cui
andrebbero aggiunti CHF 1'000.00 per la chiusura del bar durata 2 giorni (CHF
500.00
al giorno), per un totale di CHF 289'000.00 (doc. TPC 41).
100.
Come
si è visto, IM 2 in sede dibattimentale ha dichiarato che percepiva
dall’attività dell’__________ uno stipendio fisso di CHF 7'000.00 lordi e non
partecipava all’utile. L’imputata ha riferito che le sue entrate, a seguito
dell’imposizione da parte del PG di una pigione ridotta, non sarebbero
diminuite; lo stipendio sarebbe rimasto sempre uguale (VI DIB 09.02.2018, p. 9,
allegato 1 al verbale dibattimentale).
Alla stessa non è quindi stata
riconosciuta alcuna indennità a titolo di risarcimento dei danni.
101.
Dal
canto suo IM 1, come anticipato, ha dichiarato che il guadagno da lui percepito
dall’attività della __________ e della __________, era costituito dal 25%
dell’utile e in ogni caso dallo stipendio di CHF 10'000.00, che percepiva anche
se il 25% dell’utile non avesse raggiunto tale cifra (VI DIB 09.02.2018, p. 2 e
5, allegato 1 al verbale dibattimentale).
Alla domanda a sapere se a seguito
dell’imposizione da parte del PG di una pigione ridotta le sue entrate fossero
diminuite, l’imputato ha risposto affermativamente, precisando che riusciva
però sempre a prendere il suo stipendio di CHF 10'000.00:
" (…) il PG ci avrebbe
lasciato tenere aperto solo se avessimo abbassato i prezzi delle camere, ciò
che abbiamo fatto applicando le tariffe che aveva consigliato lui di CHF
105/115.00 circa, comunque abbassando di CHF 40.00 circa le tariffe. Abbiamo
quindi iniziato ad avere delle difficoltà. Abbiamo inoltre dovuto cambiare la
destinazione da EP in club privé e non si potevano più vendere alcolici. Io il
mio stipendio riuscivo sempre a prenderlo.”
(VI DIB 09.02.2018, p. 5, allegato 1
al verbale dibattimentale).
La sua perdita di guadagno personale
ammonta quindi al 25% di CHF 289'000.00, dedotti CHF 60'000.00 (stipendio di
CHF 10'000.00 per 6 mesi) e quindi CHF 12'250.00, che gli è stata riconosciuta
quale indennità a titolo di risarcimento dei danni.
102.
Secondo
l’art. 429 cpv. 1 lett. c CPP, se, a causa del procedimento, ha subito lesioni
particolarmente gravi dei suoi interessi personali ai sensi degli art. 28 cpv.
2.
CC o 49 CO, l’imputato assolto ha diritto ad una riparazione del torto
morale. Questa è, di regola, concessa se l’imputato è stato posto in
carcerazione preventiva o di sicurezza (Messaggio, pag. 1231).
Come rilevato dalla Corte di appello e
di revisione penale (sentenze 07.04.2014, inc. 17.2014.54; 23.06.2014,
inc. 17.2013.91+92, 17.2013.113+156; 28.03.2014, inc. 17.2013.161),
l’accusato che non è stato oggetto di un provvedimento restrittivo della
libertà personale può, invece, ottenere un’indennità per torto morale
unicamente se prova - o rende almeno verosimile - che, a seguito
dell’esecuzione di altri atti istruttori o per il semplice fatto di essere stato
oggetto di un procedimento penale, egli ha subito una grave violazione della
sua personalità. Si può pensare ad esempio a procedimenti molto mediatizzati,
perquisizioni e sequestri diventati pubblici, problemi famigliari legati al
procedimento (ad esempio divorzio a causa dell’inchiesta penale), procedimenti
durati molto a lungo, e simili (Griesser, Kommentar zur schweizerischen
Strafprozessordnung, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, art. 429 n. 7; Schmid,
Praxiskommentar, op. cit., art. 429 n. 10; Mini, op. cit, art. 429 n. 7;
Wehrenberg/Bernhard, op. cit., art. 429 n. 27).
Lo Stato non è tenuto al versamento di
un’indennità per torto morale a tutti coloro che hanno subito un pregiudizio in
ragione di un procedimento penale, ma soltanto a coloro che sono stati
gravemente lesi nei loro diritti della personalità (Schmid, Praxiskommentar,
op. cit., art. 429 n. 10; Rep. 1998 n. 126 nota 5.3; sentenza CRP del
29.11
, inc. 60.2010.210).
Quanto alla determinazione dell’ammontare dell’indennità, essa è lasciata al potere
d’apprezzamento del giudice ed è stabilita in funzione della gravità della
lesione alla personalità, conformemente agli art. 43, 44 e 49 CO (Griesser, op.
cit., art. 429 n. 7; DTF 113 Ia 177 e rif.; DTF 113 Ib 155; Rep. 1973
pag. 229).
L’art. 49 CO prevede che un’indennità
è concessa nel caso in cui la gravità dell’offesa alla personalità lo
giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo.
È necessario tenere conto delle
circostanze del caso concreto, in particolare del pregiudizio recato all’indennità
fisica, psichica o alla reputazione dell’accusato, della gravità dell’accusa,
del numero di persone venute a conoscenza dei fatti, come pure della situazione
familiare e professionale dell’accusato (STF 1P.602/2003 del 23.2.2004;
DTF 125 III 70, 269 e 412, DTF 113 IV 93 e DTF 112 Ib 446).
103.
Nel
caso concreto, la Corte ha ritenuto dato sia l’elemento della mediatizzazione
del procedimento che quello della durata dello stesso, protrattosi per svariati
anni, con interventi del Ministero pubblico che ha imposto una riduzione delle
pigioni, ricorrendo poi fino al Tribunale Federale – peraltro soccombendo –
nell’ambito di un’inchiesta che è durata circa 3 anni e che ha avuto
un’importante eco mediatica.
In tale contesto, all’imputato la
Corte ha riconosciuto un’indennità per torto morale di CHF 1'000.00.
VII) Retribuzione
del difensore d’ufficio
104.
Giusta
l’art. 135 cpv. 1 CPP il difensore d’ufficio è retribuito secondo la tariffa
d’avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il
procedimento penale a carico del patrocinato.
Al caso concreto è pertanto
applicabile il regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e
di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar), in
vigore dal 1. gennaio 2008.
Il predetto regolamento stabilisce la
tariffa per le prestazioni dell’avvocato nel caso della sua nomina a
patrocinatore d’ufficio, nel caso di concessione del beneficio dell’assistenza
giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (art. 1 cpv. 1 Rtar).
All’avvocato è riconosciuto l’onorario
per le prestazioni necessarie per lo svolgimento del patrocinio, calcolato
secondo i principi e le disposizioni del regolamento (art. 2 cpv. 1 Rtar). La
retribuzione della difesa d’ufficio copre dunque il dispendio di tempo
essenziale ad un’efficace difesa nel procedimento penale (BSK StPO –N.
Ruckstuhl, art. 135 CPP n. 3; ZK StPO – V. Lieber, art. 135 CPP n. 3/6; N.
Schmid, StPO Praxiskommentar, art. 135 CPP n. 3; Commentario CPP – M. Galliani
/ L. Marcellini, art. 135 CPP n. 4): deve essere indennizzato l’onorario
proporzionale e necessario, che è in nesso causale con la tutela dei diritti
del difeso (BSK StPO – N. Ruckstuhl, art. 135 CPP n. 3; ZK StPO – V. Lieber,
art. 135 CPP n. 6).
L’onorario dell’avvocato è calcolato
secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa di CHF 180.00/ora (art. 4
cpv. 1 Rtar; tariffa confermata anche dall’Alta Corte, decisione TF 6B_502/2013
del 3.10.2013 consid. 3.2.). Se la pratica è stata particolarmente impegnativa,
per esempio avendo richiesto studio e conoscenze speciali o avendo comportato
trattazioni di nuove e complesse questioni giuridiche, l’onorario può essere
aumentato sino a CHF 250.00/ora (art. 4 cpv. 2 Rtar). L’onorario dell’avvocato
per la partecipazione a interrogatori fuori dall’orario di lavoro usuale (tra
le ore 20.00 e le ore 08.00 dei giorni feriali, nei giorni festivi ufficiali e
di sabato) è fissato a CHF 250.00/ora (art. 5a Rtar).
Per la determinazione dell’onorario a
favore del difensore d’ufficio, tenute presenti le citate tariffe orarie, fanno
stato i principi dell’art. 21 cpv. 2 della legge sull’avvocatura (art. 1 cpv. 2
Rtar), secondo i quali l’avvocato ha riguardo alla complessità ed
all’importanza del caso, al valore ed all’estensione della pratica, alla sua
competenza professionale ed alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza
impiegati, alla situazione personale e patrimoniale delle parti, all’esito
conseguito ed alla sua prevedibilità (decisione TF 6B_810/2010 del 25.5.2011
consid. 2.).
Ha inoltre diritto al rimborso delle
spese necessarie allo svolgimento del patrocinio, riservato l’art. 6 Rtar (art.
2.
cpv. 2 Rtar). Quest’ultima norma prevede che possa essere riconosciuto un
importo forfetario in per cento dell’onorario quale rimborso per le spese di
cancelleria, di spedizione, di comunicazione, di fotocopie e di apertura e
archiviazione dell’incarto (art. 6 cpv. 1 Rtar).
L’assunzione di un mandato di
patrocinatore d’ufficio da parte di un avvocato dipendente di uno studio legale
è considerata un’attività indipendente che non può essere attribuita al datore
di lavoro. Le prestazioni di servizio fornite sul territorio svizzero da un
avvocato nel quadro di una difesa d’ufficio sono sottoposte all’IVA se
l’avvocato medesimo vi è assoggettato (sentenze TF 6B_486/2013 del 16.7.2013
consid. 4.3.;6B_638/2012 del 10.12.2012 consid. 3.7.; sentenza CRP 60.2013.455
del 6.5.2014 consid. 3.6.2.). Di conseguenza non si giustifica l’attribuzione
dell’IVA al patrocinatore indipendente quand’esso non sia personalmente
assoggettato alla stessa.
105.
La
nota professionale dell’avv. DUF 1, interamente a carico dello Stato alla luce
del proscioglimento degli imputati da tutte le imputazioni, è stata approvata
così come esposta, previo adattamento all’effettiva durata del dibattimento,
per complessivi CHF 3'113.45, comprensiva di onorario, spese e IVA.
VIII) Tassa
di giustizia e spese procedurali
106.
Stante
l’integrale proscioglimento degli imputati, la tassa di giustizia di CHF
1'500.00 con motivazione scritta e di CHF 1'100.00 senza motivazione scritta e
le spese procedurali sono state interamente poste a carico dello Stato.
visti gli art. 69, 70, 157, 195
CP;
422.
e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1.
IM 1 e IM 2 sono prosciolti
dalle imputazioni di usura aggravata e promovimento della prostituzione di cui
ai punti 1 e 2 dell’atto d’accusa del 9 febbraio 2015.
2.
A IM 1 viene riconosciuta
un’indennità ex art. 429 CPP di:
- CHF 12'250.00 a titolo di
risarcimento danni;
- CHF 11'481.75 a titolo
d’indennità per spese legali;
- CHF 1'000.00 a titolo
d’indennità per torto morale.
3.
Ad IM 2 viene riconosciuta
un’indennità ex art. 429 CPP di CHF 15'891.35 a titolo d’indennità per spese
legali.
4.
È ordinato il dissequestro
di tutto quanto sotto sequestro.
5.
La tassa di giustizia di
fr. 1'500.00 con motivazione scritta e di fr. 1'100.00 senza motivazione
scritta e le spese procedurali sono a carico dello Stato.
6.
Le spese per la difesa
d’ufficio sono sostenute dallo Stato.
6.1
La nota professionale
dell’avv. DUF 1 è approvata per:
onorario fr. 2’610.00
spese fr. 279.00
IVA (8%) su CHF 675.00 fr. 54.00
IVA (7.7%) su CHF 2'214.00 fr. 170.45
totale fr. 3'113.45
7.
Questo giudizio può essere
impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale.
L’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise criminali, per
iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione
della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e
di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.
Intimazione a: -
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC
(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero Pubblico, SERCO,
6501.
Bellinzona
- Ufficio dei Giudice dei
provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
Per la Corte delle assise
criminali
Il Presidente La
vicecancelliera
Distinta spese a carico dello
Stato:
Tassa di giustizia fr. 1'500.--
Inchiesta preliminare fr. 2'929.15
Altri disborsi (postali, tel.,
ecc.) fr. 267.85
fr. 4'697.--
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