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Decisione

72.2015.14

Proscioglimento dalle imputazioni di usura aggravata e promovimento della prostituzione. Riconoscimento di un’indennità a titolo di risarcimento danni, d’indennità per spese legali e d’indennità per t

9 febbraio 2018Italiano138 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati

previsti: dall’art. 195 CP

Presenti: - il

Procuratore generale PP in rappresentanza del Ministero Pubblico;

- l’imputato

IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1;

- l’imputata

IM 2, assistita dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1.

Espletato il pubblico

dibattimento dalle ore 09:41 alle ore 17:29.

Evase le seguenti

questioni: Verbale del dibattimento

Il

Presidente ricorda alle parti che oggetto del dibattimento sono solo i punti 1

e 2 dell’atto d’accusa, avendo il PG ritirato l’imputazione di frode fiscale.

Il

Presidente rende altresì noto che la Corte, al fine di individuare il costo

usuale di una camera da letto a __________ e nelle zone limitrofe, da

utilizzare come metro di paragone, si è basata sui prez

Viene

consegnata alle parti la stampata dal sito internet __________ relativa a 4

hotel con caratteristiche simili utilizzati come riferimento (doc. dib. 2).

Per

quanto attiene ai correttivi da apportare, si richiamano i criteri di calcolo

indicati dalla CARP nella sentenza del 9 maggio 2016.

Il

Presidente segnala che verranno considerati quali supplementi CHF 20.00 per la

cucina privata e CHF 10.00 per la cucina in comune, CHF 10.00 per la

lavanderia, CHF 15.00 per la sicurezza, CHF 5.00 per l’aiuto in pratiche

amministrative, pubblicità e avviamento e CHF 5.00 per il cambio della

biancheria quotidiano. Quali riduzioni verranno ritenuti CHF 10.00 in caso di

bagno condiviso, nonché il 15% per i soggiorni di lunga durata.

Il

Presidente dà la facoltà alle parti di prendere posizione.

Il

PG si pronuncerà in requisitoria.

L’avv.

DUF 1 rileva che gli hotel presi in considerazione dalla Corte sono esercizi

pubblici e non postriboli. Osserva che vi è un sito in Ticino che si chiama __________

in cui si affittano camere per fare sesso, e i prezzi praticati sono nettamente

superiori.

Si

pronuncerà ulteriormente in arringa.

Sentiti: § il Procuratore pubblico, per la

sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: rileva

inizialmente che i fatti sostanzialmente sono chiari ed ammessi.

Quanto al reato di promovimento della

prostituzione, osserva innanzitutto che per l’applicazione dell’art. 195 CP non

ha nessuna rilevanza se la prostituzione è esercitata volontariamente, come

stabilito dal TF in STF 6B_476/2015 consid. 33. Nel caso concreto, a mente

dell’accusa vi sono tre elementi costitutivi di reato. In primo luogo, le

prostitute che venivano a esercitare l’attività all’__________ erano limitate

da una regola, e meglio per adescare i clienti presso il bordello dovevano

occupare le stanze al piano di sopra, quelle che venivano da fuori non potevano

farlo. Addirittura l’imputata ha dichiarato che la sicurezza faceva in modo che

chi non abitava sopra non potesse esercitare la prostituzione sotto. Questa era

quindi la conditio sine qua non. Il secondo aspetto è che per disporre

della camera era obbligatorio sottoscrivere un contratto di locazione, che

veniva sottoscritto prima ancora di andare in Polizia a registrarsi, e

bisognava quindi pagare CHF 4’500/5'000.00 mensili per una stanza. Dottrina e

giurisprudenza, rileva l’accusa citando Pedrazzini in Commentaire Romand (n. 16

ad art. 195), ritendono che l’infrazione è ammessa quando le prostitute hanno

l’obbligo di locare una camera a un prezzo relativamente elevato per esercitare

la professione e coprire il loro minimo vitale. Gli imputati sapevano di avere

a che fare con delle donne che provenivano da paesi poveri dell’Est europeo,

che per poter sopravvivere vanno ad esercitare la prostituzione, un’attività

che una persona svolge perché non ha altro modo di mantenersi. Tutti i giorni,

solo per pagare quell’affitto, dovevano fare una prestazione e mezza e dovevano

quindi fare più prestazioni possibili per poter pagare la camera e riuscire a

mantenersi, e questo, a mente dell’accusa, è chiaramente promovimento della

prostituzione. Il PP dà parziale lettura delle regole di cui ad AI 93,

osservando che non si tratta certo di soli consigli, come indicato

dall’imputata, ma di regole che secondo il TF adempiono il reato di cui

all’art. 195 CP. Rileva ad esempio che vi è l’imposizione di mantenere tutte le

prestazioni promesse, di concordare il prezzo in franchi e in euro con il

cliente, di avvisare con due settimane di anticipo prima di lasciare la camera,

pena la non restituzione della cauzione.

Quanto al reato di usura, osserva che

il concetto di dipendenza dell’art. 157 CP è identico a quello di dipendenza

dell’art. 195 cifra 2 CP, e a questo proposito la dottrina è chiara nel

sostenere che la dipendenza economica è costitutiva di uno stato di dipendenza.

Siamo di fronte a una persona che non ha altra scelta se non quella di

esercitare la prostituzione e oltretutto se lo vuole fare regolarmente deve

andare in un bordello riconosciuto e sottostare alle sue regole. Per quanto

riguarda la sproporzione, l’accusa ha qualche perplessità in punto ai calcoli

effettuati dalla CARP, siccome in quel caso si poteva fare il paragone con

alberghi della zona, ma in questo caso no, siccome in un albergo le pulizie non

le deve fare il cliente, come invece avveniva all’__________, dove le ragazze

dovevano pulire da sole le stanze e anche i vani comuni. Il TF, nell’ultima

sentenza con cui si è pronunciato in merito, aveva stabilito, per strutture del

genere, un prezzo ammesso di CHF 65.00.

L’accusa ritiene quindi che siano dati

tutti gli estremi dei reati prospettati.

Quanto alla commisurazione della pena,

rileva che sono stati ottenuti degli importi ragguardevoli, trattandosi di

milioni. Tenendo anche conto del tempo trascorso, ritiene che gli imputati

debbano essere condannati alla pena detentiva di 2 (due) anni e 6 (sei) mesi,

di cui 6 (sei) mesi da espiare e il restante sospeso condizionalmente;

§ l’avv. DUF 1, difensore degli

imputati IM 1 e IM 2, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: in

entrata premette che va riconosciuto al PG di avere attivato l’operazione

Domino, un atto di repulisti dovuto in un ambiente che non era chiaro. Su

questo punto, bisogna dire che IM 1 e il PG sono sulla stessa linea.

Passando al caso specifico, rileva di

essere contento che l’imputato possa trovarsi in aula, visto il suo cagionevole

stato di salute, ricordando che lo stesso ha avuto anche molte amnesie. Osserva

che nel 2012 vi erano 26 strutture aperte, tollerate da decenni dalle autorità,

strutture che di solito erano legate all’affittacamere e al bar, due EP,

quindi, semplicemente perché lo imponeva il Tribunale amministrativo. Pone

l’accento sul fatto che IM 1 ha sempre operato alla luce del sole, persino con

pannelli pubblicitari a __________, ciò che d’altronde era logico, perché se

non si arriva al consumatore non vi è ragazza. Rileva che sono state tantissime

le uscite per la pubblicità. Nel corso del 2009 vi è stata una svolta, ovvero

la domanda per trasformare l’__________ in un postribolo, licenza di

costruzione rilasciata nel 2010. Il Comune fu ben contento di questo

cambiamento di destinazione, anche perché con il passare degli anni l’EP si era

ritrovato in piena zona commerciale e si trattava di appartamenti misti tra

zona residenziale e zona commerciale. Le questioni che non andavano bene per la

licenza edilizia erano soprattutto quelle legate alla polizia del fuoco, per

risolvere le quali sono stati spesi moltissimi soldi; si è trattato, quindi, di

un grande investimento per diventare quello che era il primo bordello

legalizzato del Ticino. Dal 2010 l’attività era quindi regolare anche da quel

punto di vista e le camere sono diventate spazi per svolgere l’attività

commerciale della prostituzione. IM 1 ha sempre voluto lavorare alla luce del

sole e ha fatto anche degli accordi con il fisco, a cui pagava CHF 60'000.00 al

mese. Paradossalmente, già lo Stato ci ha guadagnato da questo presunto

promovimento. Lo Stato ha preteso che le prostitute fossero regolari e ha

preteso dei contratti di locazione, che sono stati controllati e approvati dalla

TESEU. Tutte le condizioni chieste dalla Polizia sono state inserite nel

regolamento, tranne quella dell’automatica possibilità per la Polizia di

ispezionare le camere anche senza la presenza della persona. I contratti di

locazione, che indicano anche il prezzo, sono stati inviati alla TESEU,

all’Ufficio stranieri e al Controllo abitanti. La firma del contratto non era

condizione per ottenere il permesso, ma era il contrario. La STF 2C_249/2011,

che si fonda sull’allora art. 12 della legge sugli EP, evidenzia che è lecito

negare un permesso a una cittadina rumena se non presenta un contratto di

locazione in un EP. Era assodato che prima le ragazze dovevano presentare un

contratto di locazione e poi le autorità entravano nel merito. Non si trattava

quindi di un’invenzione degli imputati, ma di una regola introdotta per

tutelare le prostitute. Nel 2011, tramite il criminologo __________, IM 1 ha

avuto alcuni colloqui con il fisco, con cui è stato trovato un accordo per il

pagamento. Il difensore ricorda altresì che tutte le signore avevano il

regolare permesso ed erano regolari professioniste, pagando anche l’AVS.

Quanto al rapporto di Polizia, rileva

che l’isp. __________ dice il falso quando sostiene che il signor __________

era stato confrontato con le segnalazioni anonime a carico dell’__________.

Quanto al reato di promovimento della

prostituzione, la difesa osserva che nell’atto d’accusa vi è qualcosa di

contradditorio, perché secondo il rapporto di Polizia nel lasso di tempo

indicato sarebbero passate 180 prostitute, tutte regolari e tutte note alla

TESEU e all’Ufficio stranieri; non si capisce quindi perché nell’atto d’accusa

si parla solo di 57 donne identificate e di 45 donne al giorno. È un calcolo a

naso. Pone inoltre l’accento sul fatto che nessuna prostituta è stata ritenuta

vittima di qualsivoglia coazione o via di fatto, nessun elemento di

maltrattamento, e questo è sintomatico, perché l’art. 7 della Legge sulla

prostituzione stabilisce che le persone dedite alla prostituzione in Ticino

possono chiedere un aiuto per uscire dallo sfruttamento, ma dagli atti penali

non emerge nessun interessamento per casi di sfruttamento o maltrattamento all’__________,

semplicemente perché questi casi non esistono. Quanto alla questione del

regolamento che è saltato fuori (AI 93), innanzitutto concerneva il bar, tanto

più che IM 1 non l’aveva mai visto, mentre ha dichiarato di esserne stata a

conoscenza. Ci si chiede dove sarebbe il reato, riferendosi il regolamento al

bar. Nessuno faceva dipendere il prezzo delle camere dal numero di prestazioni,

nessuno controllava le presenze e nessuno si è mai intromesso per quanto

concerneva le consumazioni. Vale, a mente della difesa, quanto ha stabilito la

CRP in questa pratica, ovvero che la gestione di un postribolo non comporta in

quanto tale una lesione dell’autodeterminazione delle prostitute. Il difensore

cita inoltre la sentenza CARP 17.2013.62 del 14 novembre 2013, confermata dal

TF il 7 aprile, in cui si ricorda che l’oggetto di protezione è la libertà e

l’autodeterminazione sessuale.

Il presunto stato di necessità delle

persone non è stato verificato, anzi. Nel rapporto di Polizia si parla di

questioni linguistiche, ma dagli 8 verbali di persone scelte dalla TESEU tutte

parlano italiano, senza interprete. Non sono quindi arrivate il giorno prima

all’__________. Oltretutto, quando sono arrivate alla TESEU, a tutte hanno

fatto firmare un formulario senza un interprete, quindi queste persone bene o

male l’italiano lo capiscono. L’istruttoria non ha dimostrato che c’è stato un

“Zuführen”. La difesa si chiede quali sarebbero le persone indotte alla

prostituzione. Anche la valutazione sulla presunta indigenza non regge. La

Romania è un paese dell’UE e tutte le signore potevano rendersi in tutta l’UE a

lavorare. C’è da chiedersi perché le autorità avrebbero dovuto rilasciare i

permessi, se le stesse fossero state indigenti. Al contrario, alle ragazze si

chiedeva addirittura di presentare un business plan. Vi è poi che al momento

della retata, il PG aveva imposto, per poter continuare a lavorare nella

struttura, un’unica condizione, ovvero quella di ridurre il prezzo delle

camere, questione che concerne però unicamente l’imputazione di usura.

Riducendo il prezzo delle camere, anche secondo il magistrato, l’attività

sarebbe quindi potuta continuare in legalità. Riassumendo, nessuno ha leso la

libertà di azione di qualsivoglia persona; nessuno ha mai imposto un contratto

di sublocazione, ma erano le autorità ad imporlo; non è vero che le signore

erano sorvegliate nella loro attività e non è vero che veniva loro imposto il

tempo e il luogo della loro attività. Non è quindi dato il reato di

promovimento della prostituzione. Il fatto che poteva succedere che non si

lasciassero entrare le signore del __________, sarebbe stato al massimo una

violazione della Legge sugli EP e non un reato penale.

Quanto all’usura, secondo la difesa

l’atto d’accusa non è formalmente corretto, non essendo indicato l’importo

relativo al reato di usura, il quale presuppone lo stato di bisogno e la

sproporzione manifesta, cumulativamente. Intanto, sottolinea il difensore, IM 2

con i contratti della __________ non c’entra nulla. La difesa elenca le

prestazioni extra messe a disposizione dagli imputati e indicate nel contratto

con i relativi costi accessori, rilevando che il contratto era noto alle

autorità e nessuno ha mai avuto nulla da dire. Ci troviamo di fronte a due

parti commerciali e il valore di mercato dei locali commerciali è ben più alto

di quelli abitativi. Per trovare dei valori locativi fuori mercato basterebbe

recarsi in Via __________. Se due parti stringono liberamente un contratto

commerciale, il PG commette un’ingerenza nel diritto privato intromettendosi

nella libera contrattazione di un contratto commerciale. Il magistrato è pure

entrato a gamba tesa imponendo al bar di tramutarsi in un club se voleva

restare aperto e non si capisce sulla scorta di quale base legale. Sono

sbagliati, secondo il difensore, anche i parametri. Da un lato abbiamo l’isp. __________,

che dichiara di avere svolto una non meglio precisata indagine. Nel rapporto

del 12 settembre 2012 leggiamo che è stato effettuato un paragone con altre

strutture non alberghiere del distretto di __________, parlando al plurale sia

qui che nelle pagine successive. Senonché il rapportista __________ ha ammesso

di avere effettuato il paragone unicamente con una struttura, __________ di __________.

Non esiste neppure una perizia, anche se il GPC aveva fatto esplicito

riferimento alla necessità dell’esperimento della stessa. Per quel che ne è

della manifesta sproporzione economica, rileva che i contratti erano noti alla

TESEU, i prezzi erano sul contratto ed erano anche su internet. Chi arrivava

sapeva già esattamente cosa doveva pagare. __________ ha confermato

pubblicamente a __________ che il prezzo di mercato di queste strutture variava

tra CHF 150.00 e 250.00. Questo verbale è stato riconfermato da __________ nel

verbale prodotto dalla difesa quale doc. dib. 1. Ma vi è di più. La perizia

effettuata dal Consiglio di Stato dal 2000 dice che i costi delle camere, tra

cui vi era anche il __________, va dai CHF 80.00 per le camere più misere ai

CHF 180.00 per quelle più confortevoli. Si trattava quindi di una cosa

stranota, allo Stato andava bene così. Le cifre sono quelle rientranti in

questo ambito delicato del settore e una manifesta sproporzione avrebbe dovuto

essere dimostrata da una perizia, che però non c’è. Inoltre, nell, dove vengono

affittate delle camere allo scopo di effettuare delle prestazioni sessuali. La

difesa rileva che il detentore di queste camere incassa prezzi ben superiori

senza fornire neppure un pasto. Quanto agli esempi riportati dalla Corte,

rileva che si tratta EP per vacanzieri e non locali commerciali e in più se una

prostituta si recasse all’__________ poco dopo andrebbe la Polizia a

recuperarla. Non c’è sfruttamento e non c’è vittima. La situazione era inoltre

nota da anni. Le persone erano libere di andare e venire come volevano. Mancano

dunque i requisiti per il reato di usura.

Ribadisce di transenna che i prezzi indicati

dalla Polizia per le fotografie sono esorbitanti e non sono stati forniti i

giustificativi.

Conclude chiedendo il proscioglimento

totale degli imputati da entrambi i reati e l’accoglimento dell’istanza di

risarcimento prodotta. Chiede di tenere conto del fatto che la difesa non ha

mai voluto censurare la violazione del principio di celerità, anche se parliamo

di fatti del 2012, perché sappiamo che sia i tribunali che la magistratura sono

oberati di lavoro. Nell’ambito della commisurazione dell’indennità ne va però

tenuto conto.

Considerato, in

fatto ed in diritto

I) Questioni

pregiudiziali

1. In

entrata di dibattimento, il Presidente ha ricordato alle parti che oggetto del

dibattimento sono solo i punti 1 e 2 dell’atto d’accusa, avendo il PG ritirato

l’accusa di frode fiscale (doc. TPC 39).

Al proposito giova richiamare lo

scritto di cui a doc. TPC 40, ricordando che la CRP Federale, nell’ambito della

valutazione della rilevanza degli artt. 29 e 30 CPP, ha sancito che “la

scoperta susseguente o tardiva di nuove infrazioni a carico di una persona già

giudicata o che sta per esserlo (…) giustifica perseguimenti e sentenze

separate” (RR.2013.229), e ciò al fine di ossequiare il principio di

celerità (STF 1B_11/2016).

2. Il

Presidente ha altresì reso noto alle parti che la Corte, al fine di individuare

il costo usuale di una camera da letto a __________, zone limitrofe o

equiparabili, da utilizzare come metro di paragone, si è basata sui prezzi di

mercato ottenuti dal sito internet www.__________.ch.

A tal proposito, alle parti è stata

consegnata quale doc. dib. 2 la stampata dal sito internet www.__________.ch

relativa a 4 hotel da utilizzarsi quale base di riferimento.

Per quanto attiene ai correttivi da

apportare, il Presidente ha comunicato che si richiamano i criteri di calcolo

indicati dalla Corte di Appello e Revisione Penale nella sentenza del 9 maggio

2016 (17.2015.60), nota alle parti.

Il Presidente ha inoltre segnalato che

rispetto alla citata decisone, saranno considerati quali supplementi CHF 20.00

per la cucina privata e CHF 10.00 per la cucina in comune, CHF 10.00 per la

lavanderia, CHF 15.00 per la sicurezza, CHF 5.00 per l’aiuto in pratiche

amministrative, pubblicità e avviamento e CHF 5.00 per il cambio della

biancheria quotidiano. Quali riduzioni sono stati ritenuti CHF 10.00 in caso di

bagno condiviso, nonché il 15% per i soggiorni di lunga durata.

3. L’avv.

DUF 1, invitato ad esprimersi in merito, ha rilevato che gli hotel presi in considerazione

dalla Corte sono esercizi pubblici e non postriboli, osservando che vi è un

sito in Ticino che si chiama __________.ch, in cui si affittano camere per fare

sesso, e i prezzi praticati sono nettamente superiori. Per il restante, ha

comunicato di volersi pronunciare in arringa.

Il PG, dal canto suo, ha comunicato di

volersi esprimere in merito in requisitoria.

II) Curriculum

vitae e precedenti penali degli imputati

1) IM

1

4. IM

1 è nato il __________ a __________. …omissis...

Contrariamente a quanto previsto

dall’art. 161 CPP, Polizia e PG non hanno mai interrogato IM 1 in merito alla

sua vita passata, né risulta, dagli atti d’inchiesta, un CV.

In occasione del pubblico

dibattimento, richiesto di fornire un suo breve CV, l’imputato si è così

espresso:

" …omissis…”

(VI DIB 09.02.2018, p. 2, allegato 1

al verbale dibattimentale).”

IM 1 ha dichiarato di essere

pensionato, percependo circa 1'800.00 per sé e CHF 1'800.00 per la moglie,

oltre a CHF 500.00 da __________ (VI DIB 09.02.2018, p. 2, allegato 1 al

verbale dibattimentale).

Invitato a spiegare quale fosse invece

il suo reddito personale al momento dei fatti ha dichiarato:

" Variava. Avevo la

percentuale quando portavo i soldi a __________; compreso il mio stipendio

ricevevo il 25%. Figurava uno stipendio di CHF 10'000.00, ma io non prendevo

questi soldi, eccezion fatta per il primo anno. In genere in seguito prendevo

di più, circa CHF 20/25'000.00.”

(VI DIB 09.02.2018, p. 2, allegato 1

al verbale dibattimentale);”

" (…) io partecipavo

all’utile con una percentuale del 25%. Se il 25% superava i CHF 10'000.00

concordati contrattualmente, io allora percepivo solo il 25%. Qualora il 25%

non avesse raggiunto i CHF 10'000.00 avrei comunque prelevato i CHF 10'000.00.

Questo tuttavia avveniva unicamente all’inizio dell’attività e in alcuni mesi

dell’anno.”

(VI DIB 09.02.2018, p. 5, allegato 1

al verbale dibattimentale).

5. Dall’estratto

del casellario giudiziale svizzero del 4 febbraio 2015, non risultano

precedenti penali a carico del prevenuto (AI 95).

Dal canto suo, IM 1 in occasione del

pubblico dibattimento ha riferito di essere stato condannato negli anni ’70 a 3

anni di detenzione per amministrazione infedele, pena interamente scontata (VI

DIB 09.02.2018, p. 2, allegato 1 al verbale dibattimentale).

6. Invitato

ad esprimersi sulle sue prospettive di vita ha affermato:

" Ho in mente di andare al

ricovero.”

(VI DIB 09.02.2018, p. 2, allegato 1

al verbale dibattimentale).

2) IM

2

7. IM

2 è nata il __________ a __________, …omissis...

Anch’essa non è mai stata interrogata

in punto alla sua situazione personale in corso d’inchiesta.

In occasione del pubblico dibattimento

si è così espressa al proposito:

" …omissis…”

(VI DIB 09.02.2018, p. 2 e 3, allegato

1 al verbale dibattimentale).

IM 2 ha dichiarato che al momento dei

fatti percepiva uno stipendio mensile fisso di CHF 7'000.00 lordi, senza

partecipare a percentuali sull’utile delle società (VI DIB 09.02.2018, p. 3,

allegato 1 al verbale dibattimentale), mentre attualmente vivrebbe a carico del

marito, …omissis... (VI DIB 09.02.2018, p. 3, allegato 1 al verbale

dibattimentale).

8. Dall’estratto

del casellario giudiziale svizzero anche IM 2 risulta incensurata (AI 96).

9. Invitata

ad esprimersi sulle sue prospettive di vita, l’imputata ha asserito di non

averne, precisando che:

" (…) da quando mi è successo

tutto questo sto cercando di andare avanti. Soffro di insonnia.”

(VI DIB 09.02.2018, p. 3, allegato 1

al verbale dibattimentale).

III) Inchiesta

e atto d’accusa

10. Tra

il 6 e l’8 agosto 2012, il Ministero Pubblico ha ricevuto, in forma di lettere

anonime, la notizia di presunte irregolarità nell’attività del noto postribolo

bar __________ di __________. Ad essere denunciate erano in primis le

condizioni di lavoro delle ragazze, “in numero (…) sovradimensionato

rispetto al numero delle stanze. (…) in una stanza dormono e lavorano in due e

(…) entrambe pagano una pigione di 170 franchi o euro” (rapporto di

segnalazione PG 12.09.2012, AI 1.3). Vista la tariffa di locazione, l’accusa ha

paventato il reato di usura (art. 157 CPS).

Dette tariffe, unitamente al fatto che

“all’interno del bar è stata traccia una linea nera (…) che non può essere

superata prima che il cliente abbia bevuto, pena un ammonimento o un richiamo,

(…) sembrano delle bestie in gabbia; tanto vale per l’accesso alla discoteca

vicino, alle ragazze è fatto divieto poter recarvisi prima della 1.00 di notte”

(rapporto di segnalazione PG 12.09.2012, AI 1.3), hanno fatto presumere al PG

anche gli estremi del reato di promovimento della prostituzione (art. 195 CPS).

Le lettere segnalavano altresì

attività di adescamento, punibile ex art. 199 CPS: in strada “passeggiatrici

notturne sul __________. (…) precisamente nel tratto di strada che va dal bar __________

alla discoteca __________ e ritorno. Qui trovano (…) potenziali clienti, con i

quali poi rientrano al bar __________” (rapporto di segnalazione PG

12.09.2012, AI 1.1); e presso la discoteca __________ (luogo non adibito a casa

d’appuntamenti) “dopo l’una di notte (…) dentro alla discoteca c’erano una

quindicina di ragazze che ho riconosciuto essere tutte del bar __________”

(rapporto di segnalazione PG 12.09.2012, AI 1.4).

11. Il

12 settembre 2012 (AI 6, 7 e 8), in considerazione di dette segnalazioni e alla

luce dell’intervenuto interrogatorio in qualità di PIF di __________, ex

dipendente del bar __________, il PG ha emesso un ordine di traduzione coattiva

nei confronti di IM 1, IM 2 e __________.

Contestualmente sono stati emessi gli

ordini di perquisizione e sequestro nei confronti di IM 1, IM 2, __________, __________,

__________, __________ e __________.

In occasione della perquisizione dello

stabile __________, sono state identificate le 57 ragazze presenti e 8 di esse

(__________, __________, __________, __________, __________, __________, __________,

__________; AI 21.18-21.26) sono state verbalizzate quali PIF.

12. Ritenendo

sussistere un pericolo di recidiva relativamente ai reati di promovimento della

prostituzione e usura, il 21 settembre 2012 il PG ha proposto le seguenti

misure sostitutive della carcerazione (AI 22):

- regolarizzazione della gestione del

bar __________, in particolare attraverso la chiusura degli spazi quale

esercizio pubblico secondo l’art. 59 RLear;

- divieto di concludere contratti di

locazione per le stanze situate presso il bar __________ a canoni superiori ai

seguenti importi:

• CHF 110.00 (CHF 70.00 + 40.00 per le

spese) per la camera con bagno e cucina;

• CHF 100.00 (CHF 60.00 + 40.00 per le

spese) per la camera con cucina ma senza bagno;

• CHF 90.00 (CHF 50.00 + 40.00 per le

spese) per la camera senza servizi.

13. Con

decisione 22 settembre 2012 (AI 25) il GPC ha tuttavia respinto l’istanza

formulata dal PG siccome non emergevano sufficienti indizi di reato, alcune

delle misure proposte apparivano essere di tipo amministrativo, la situazione

del bar era stata nel frattempo regolarizzata e la fissazione delle pigioni

delle camere esulava dalle competenze e conoscenze del Giudice.

14. Decidendo

su ricorso interposto dal PG, in data 14 novembre 2012 (AI 49) la CRP ha

confermato la decisione del GPC.

Analogamente, il Tribunale Federale ha

respinto in data 5 marzo 2013 (AI 59), il ricorso formulato dalla pubblica

accusa (AI 55.1) contro la menzionata decisione della CRP.

15. In

data 5 dicembre 2012, il PG ha ordinato il blocco a RF del fondo part. __________

__________ intestato a __________, e della PPP n. __________ e __________,

fondo base part. __________ __________, di proprietà di __________.

Entrambi i provvedimenti sono stati

contestati da IM 1 (cfr. AI 58) e dalla __________ (cfr. AI 71) e

successivamente revocati.

16. Con

atto d’accusa del 9 febbraio 2015, il PG ha rinviato a giudizio IM 1 e IM 2 per

i reati di usura aggravata, siccome commessa per mestiere, promovimento della

prostituzione e frode fiscale.

Come anticipato in entrata, con

scritto del 31 gennaio 2018 il PG ha ritirato l’accusa di frode fiscale di cui

al punto 3 dell’atto d’accusa del 9 febbraio 2015 nei confronti di IM 1 e IM 2,

ritenuta l’apertura di un nuovo procedimento a carico dei coimputati per

periodi anteriori e posteriori ai fatti indicati nell’atto d’accusa, nonché di __________

(doc. TPC 39).

IV) Fatti

di cui all’atto d’accusa

i) Organizzazione

societaria, mansioni e suddivisione dei ricavi

17. IM 1 ha dichiarato di aver

iniziato la propria attività presso il Bar __________ nel 2007, dopo essere

rientrato in Ticino dalla __________, riferendo al proposito che:

" Ho iniziato a lavorare

presso il __________. Avevo un ufficio con un socio che si occupava di __________

accanto al __________. Io frequentavo questo locale e ho visto che il posto era

mezzo morto. Ho quindi chiesto al mio socio perché non fare anche noi una cosa

del genere, siccome io ero pratico di night. Sono quindi andato dal mio amico __________

e ho aperto il __________. Sono partito con due ragazze e poi rapidamente

queste sono aumentate. …Omissis… e dopo un po’ mi sono trovato a tu per tu con __________,

non so più tramite chi. Abbiamo parlato, abbiamo stabilito un contratto di

affitto. Lui partecipava con il 50% e ho quindi avviato l’attività all’__________,

__________ (…).”

(VI DIB 09.02.2018, p. 3 e 4, allegato

1 al verbale dibattimentale).

18. Relativamente alle proprie

mansioni nell’ambito dell’attività del postribolo, IM 1 ha riferito che:

" Io mi occupavo di trattare

con le autorità e coi mass media. Al mattino prendevo i soldi, li mettevo in

una cassetta, ne utilizzavo una parte per fare i pagamenti una volta alla

settimana e il restante lo portavo a __________. (…) le ragazze pagavano alla

ricezione al personale di turno, non ero io a ricevere direttamente i soldi.”

(VI DIB 09.02.2018, p. 4, allegato 1 al verbale dibattimentale).

19. Per

quanto attiene all’organizzazione societaria, al momento dell’intervento delle

autorità nel 2012, l’attività dell’__________ faceva capo alla __________ e

alla __________. In particolare, quest’ultima società, il cui era AU IM 2, si

occupava della gestione del bar, mentre la seconda, il cui AU era IM 1, gestiva

in modo indipendente l’attività di affittacamere. L’imputato al proposito ha

dichiarato che:

" La __________ aveva (…)

sottoscritto con la proprietaria dello stabile (__________) il contratto

d’affitto relativo all’intero stabile. La __________ aveva infine subaffittato

alla __________ le camere”, ciò che risulta

anche dall’Estratto del Registro fondiario (AI 1.10), così come

dall’interrogatorio di __________, contabile della __________ (AI 21.17).

" (…) io ero amministratore

della __________, mentre mia figlia era amministratrice della __________.”

(VI DIB 09.02.2018, p. 4, allegato 1 al verbale dibattimentale).

" La __________ gestiva il

bar e questo siccome era necessario che ci fosse un gerente. Per contro gli

alloggi dovevano essere gestiti in modo indipendente, così come lo erano in

tutto il Ticino, e a tal fine la gestione di questa parte dell’attività era

affidata alla __________. Le due società avevano contabilità separate e pure le

due attività avevano anche entrate separate.”

(VI DIB 09.02.2018, p. 4, allegato 1 al verbale dibattimentale).

20. Entrambe

le società, nel 2012 già in liquidazione (cfr. rapporto di segnalazione PG

12.09.2012, AI 1.11; AI 1.13), erano, ad ogni buon conto, riconducibili a IM 1:

" (…) Da quando ho preso in

mano io la situazione, non ricordo se 2007 o 2008, vi erano la __________ e __________,

di cui avevo preso le azioni da __________. Le azioni le avevo depositate

presso __________ quale garanzia per gli affitti e tutto il resto.”

(VI DIB 09.02.2018, p. 4, allegato 1

al verbale dibattimentale).

21. Per quanto attiene ad IM 2,

la stessa si occupava, come già indicato, della gestione del bar, ivi compresi

assunzione, pagamento e gestione del personale (in tutto circa una quindicina

di persone, divise tra baristi, cassieri, addetti alla sicurezza e addette alle

pulizie), nonché di aiutare le prostitute nelle pratiche amministrative, quali

l’accompagnamento delle ragazze esercitanti il meretricio presso gli uffici

preposti alla loro regolarizzazione (TESEU, Ufficio Stranieri), nonché l’invio,

alla fine del mese, dei documenti contabili alla __________ di __________.

In occasione del pubblico dibattimento

IM 2, specificando di aver iniziato la sua attività presso nel 2007, ha

confermato le dichiarazioni del padre in merito alla gestione societaria,

precisando di non saper dire a chi appartenessero i pacchetti azionari delle

due società (VI DIB 09.02.2018, p. 9, allegato 1 al verbale dibattimentale).

22. Per

quanto attiene alla distribuzione dei guadagni, l’imputato ha riferito che vi

partecipavano lui e __________, quest’ultimo titolare della __________, società

proprietaria dell’immobile:

" (…) io partecipavo

all’utile con una percentuale del 25%. Se il 25% superava i CHF 10'000.00

concordati contrattualmente, io allora percepivo solo il 25%. Qualora il 25%

non avesse raggiunto i CHF 10'000.00 avrei comunque prelevato i CHF 10'000.00.

Questo tuttavia avveniva unicamente all’inizio dell’attività e in alcuni mesi

dell’anno.”

(VI DIB 09.02.2018, p. 4 e 5, allegato

1 al verbale dibattimentale).

IM 2, dal canto suo, ha sostenuto che

non partecipava all’utile delle società, ma percepiva uno stipendio fisso di

CHF 7'000.00 lordi (VI DIB 09.02.2018, p. 9, allegato 1 al verbale

dibattimentale).

ii) Imputazioni

di usura aggravata e promovimento della prostituzione (punti 1 e 2

dell’atto d’accusa)

23. IM

1 e IM 2 si sarebbero resi colpevoli del reato di usura aggravata (art. 157

cpv. 2 CPS), per avere, a __________, tra il 13.10.2010 e il 20.09.2012, agendo

in correità tra loro, nella rispettiva veste di amministratore unico e

azionista della società __________ e di azionista della __________ (IM 1),

nonché di amministratrice unica della __________ e di gerente dell’esercizio

pubblico __________ (IM 2), sistematicamente sfruttato lo stato di bisogno, di

dipendenza ed inesperienza di un numero imprecisato di cittadine straniere

provenienti da paesi poveri e/o ambienti sociali disagiati e dedite alla

prostituzione per necessità di sostentamento, di media 45 donne al giorno (di

cui 57 casi accertati) per farsi corrispondere una pigione giornaliera

manifestamente sproporzionata compresa fra Fr. 160.- e Fr. 180.- per la

sublocazione di una camera ai piani superiori del postribolo, conseguendo

ricavi pari ad oltre il doppio dei costi sopportati (locazione compresa).

24. L’accusa

ha altresì imputato a IM 1 e IM 2 il reato di promovimento della prostituzione

(art. 195 CPS) per avere, nelle circostanze di tempo e luogo appena descritte,

leso la libertà d’azione di un numero imprecisato di persone dedite alla

prostituzione (in media 45 al giorno, di cui 57 identificate), imponendo loro

la sottoscrizione dei suddetti contratti di sublocazione usurari quale

condizione per esercitare la prostituzione all’interno del postribolo, nonché

sorvegliandole nella loro attività e imponendo loro il tempo e il luogo della

prostituzione.

a) Le

dichiarazioni di __________

25. Nell’ambito

dell’inchiesta, gli inquirenti hanno assunto a verbale __________, ex

dipendente dell’__________, il quale ha affermato che:

" Quando lavoravo all’__________

io, se non ricordo male, tra appartamenti e camere erano 64 spazi, mi sembra di

ricordare che le tariffe variassero tra i Fr. 150.- e i Fr. 170.-, la prima

tariffa per le camere, la seconda per gli appartamenti.

Gli appartamenti erano formati da una

sala con cucina incorporata, una camera ed un bagno. Ogni appartamento quindi

disponeva di una sola camera. Non ricordo quanti erano gli appartamenti.

Vi erano poi le camere che in pratica

erano un atrio con angolo cucina e tavolo, bagno ed una porta per ogni camera,

solitamente erano tre camere per ogni atrio comune.

Ho visto (…) che in più occasioni vi

erano due ragazze ad occupare la stessa camera ed entrambe so che pagavano la

stessa pigione raddoppiando pertanto il guadagno del proprietario. Non era una

prassi ma ho vissuto periodi dove questo succedeva.

Le ragazze oltre alla camera non

avevano nulla da pagare, né assicurazioni né casse malati né altre spese.

Pagavano una cauzione per la camera

pari a Fr. 200.-, cauzione che veniva restituita alla partenza a condizione che

questa partenza venisse comunicata almeno tre giorni prima. In caso di

emergenza o di altri problemi la ragazza poteva andarsene e ritirare la sua

cauzione senza problemi, ma normalmente dovevano avvisare.

La tariffa della camera o

dell’appartamento comprendeva la biancheria pulita, due lenzuola e tre

asciugamani, al giorno.

La tariffa non comprendeva pasti. (…)

Per la pulizia va a discrezione delle

ragazze. Le donne delle pulizie puliscono le parti in comune; cucine, scali e

corridoi. Le camere se le pulivano le ragazze (…)”.

(rapporto di segnalazione 12.09.2012, p. 4-5, AI 1.6).

26. In

merito alle condizioni di lavoro delle ragazze lo stesso __________ si è così

espresso:

" Alle ragazze non veniva

imposto un orario di presenza al bar. Il bar __________ apriva alle ore 14.00 e

chiudeva alle ore 1.00. Le ragazze venivano invitate a presenziare durante

l’orario di apertura del bar ma nessuno ha mai imposto loro di essere presenti.

Chiaramente non fossero scese al bar non avrebbero avuto i contatti con i

clienti e pertanto le uniche a perderci erano loro.

Vi è stato unicamente un brevissimo

periodo, che quantifico in un paio di settimane al massimo, dove IM 2 ha deciso

di aprire il bar già a mezzogiorno. Durante questo periodo la stessa IM 2 aveva

avuto l’idea di chiedere alle ragazze, selezionandole per piani, di presenziare

già dalle ore 12.00 al bar. Se le ragazze (…) non scendevano si andava a

bussare la porta dicendo che era il loro turno, ma comunque senza alcun

obbligo. Se la ragazza non scendeva non subiva alcuna ripercussione, non veniva

allontanata dalla struttura e non pagava alcuna penale.

Alle ragazze nessuno chiedeva un

numero di prestazioni e nessuno controllava quante volte una ragazza saliva in

stanza. Non esistevano imposizioni su quante volte e come si doveva andare in

camera.

Durante la prima gestione vi era un

foglio sul quale si marcava con una semplice X quanti uomini salivano dopo le

22.00 in camera ma questo, a dire di __________, era solo per sapere quanti

uomini vi dovevano essere alla chiusura alle ore 1.00. (…) Con la gestione IM 1

questo non è più esistito. Nessuno ha più tenuto registri o conteggi, che io

sappia. Anche adesso, per quanto a me noto, non viene segnato nulla”.

(rapporto di segnalazione 12.09.2012,

p. 5 e 6, AI 1.6).

27. Queste

le sue dichiarazioni in merito al richiesto comportamento delle ragazze durante

la loro presenza presso l’EP:

" Vi è stato un periodo dove

il mio compito era anche quello di controllare le ragazze durante la loro

permanenza al bar e meglio era stata stabilita una regola, non scritta, che

imponeva alle ragazze di non assalire subito il cliente che arrivava al bar ma

bensì di lasciarlo prima ordinare una bibita, di lasciarlo tranquillo un attimo

e poi potevano andare a contattarlo. Il mio compito era proprio di verificare

che le ragazze non saltassero addosso immediatamente al cliente ma

rispettassero questa “legge”.

Le ragazze non avevano alcun obbligo

nei confronti del cliente, non avevano alcuna “legge” che imponesse loro di

fare consumare al cliente o farsi offrire da bere. Non avevano alcun guadagno

da questo. Era una loro scelta a loro discrezione.

Io, per curiosità, lavorando all’__________,

ho anche visitato diversi altri posti in Ticino. Devo dire che all’__________

le ragazze sono trattate bene, non sono “stressate” e non viene imposto loro

nulla. Anche il regolamento interno non scritto di non attaccare subito il

cliente va a tutela del funzionamento del bar. Io sono rimasto all’__________ a

lavorare proprio perché, a parte i miei problemi che posso aver avuto con la

gestione IM 2, mi sono sempre trovato bene ed ho visto un buon luogo di

lavoro.”

(rapporto di segnalazione 12.09.2012, p. 4 e 6, AI 1.6).

__________ si è pure espresso in

merito al grado di occupazione delle camere e alle modalità in cui le

prostitute giungevano presso la struttura:

28.

" Non vi è praticamente

selezione delle donne. V’è da dire che l’affittacamere __________ è

praticamente sempre pieno e pertanto avere una camera non è evidente. Coloro

che riservano restano magari anche in attesa, altre sono conosciute dalla

gerenza e pertanto quando chiamano il posto lo si trova.

Se una ragazza visibilmente fuori dai

canoni dell’__________ si fosse presentata alla reception ed avesse domandato

una camera, avremmo risposto che non vi era posto.

Per il resto le ragazze arrivano all’__________

per passa parola.”

(rapporto di segnalazione 12.09.2012,

p. 6 e 7, AI 1.6).

b) Le

dichiarazioni delle ragazze

29. Il

20 settembre 2012, in occasione della perquisizione effettuata da parte della

Polizia Cantonale, sono state identificate 57 ragazze. Di 8 di esse, la Polizia

ha raccolto le dichiarazioni di cui di seguito circa le condizioni di lavoro e

alloggio presso l’__________.

29.1. __________

29.1.1. __________,

ha così descritto le ragioni per cui è giunta in Svizzera dalla Romania:

" Sono (…) giunta in Svizzera

la prima volta nel 2008, sia per esercitare la prostituzione, sia per curare la

mia malattia (__________)”.

Circa la scelta di esercitare la

professione presso l’__________, di cui è venuta a conoscenza tramite

passaparola, la ragazza si è così espressa:

" Il primo posto dove ho

iniziato la mia attività lavorativa è stato il __________ sul __________, ma ci

sono stata poco. Mentre mi trovavo qui, una mia amica brasiliana che pure si

prostituiva mi ha chiesto come mai non mi trasferivo al bar __________ di __________

che era più bello e si lavorava di più. Io ho seguito il consiglio di questa

mia amica e ho telefonato al bar __________ per chiedere di avere una camera

dove poter lavorare. (…) Io ho così lasciato il __________ e mi sono trasferita

al bar __________. Era giugno o luglio del 2008.

Preciso che avevo altre alternative

dove poter lavorare ma ho scelto da sola”.

29.1.2. __________ è sempre ritornata all’__________ per i

suoi soggiorni lavorativi in Ticino, malgrado conoscesse altri luoghi in cui

recarsi:

" Dal 2008 ho sempre e solo

lavorato al bar __________ di __________ (…). Ho avuto dei periodi in cui

andavo in Romania in vacanza per qualche mese a trovare __________ poi tornavo

sempre all’__________ dov’era la mia unica attività lavorativa. Quando sono

giunta all’__________ la prima volta, mi è stato chiesto di mostrare il mio

passaporto che è stato pure fotocopiato per una prassi di registrazione interna

del posto. Mi è però stato subito riconsegnato”.

29.1.3. __________ ha specificato che la presa di possesso

delle camere avveniva attraverso un iter burocratico che si concludeva con la

sottoscrizione di un contratto:

" Mi è inoltre stato

sottoposto un contratto d’affitto per la stanza da me locata e che io ho

sottoscritto. (…)

Ogni volta che tornavo all’__________

affittavo una stanza differente, con le medesime modalità da me sopraccitate.

In nessun caso mi è stato trattenuto il passaporto.

A precisa domanda dell’interrogante

rispondo che sono sicura al 100% di non aver letto il contratto d’affitto.

Perciò non posso affermare di averlo capito nei dettagli al momento che l’ho

firmato. Tantomeno mi è stato quindi tradotto in rumeno, la mia lingua madre.

Ricordo però che me n’è stata data una copia, che però purtroppo non trovo più.

(…) nessuno si è occupato di leggermelo e spiegarmelo.

L’agente interrogante mi mostra un

contratto d’affitto stipulato da me in qualità di parte conduttrice e la parte

locatrice __________ di __________ e mi chiede se lo riconosco. Da parte mi

dichiaro che riconosco il contratto che però non è l’ultimo che ho firmato

presso l’__________ di __________. Penso infatti che risale al mese di marzo

del 2011, data in cui avevo richiesto il permesso di tipo B per lavorare in

Ticino”.

29.1.4. Relativamente

alla cifra corrisposta per la sublocazione della camera, i servizi forniti e la

cauzione, la PIF ha riferito che:

" (…) attualmente pago Fr.

170.- al giorno per la stanza da me affittata (…) che si compone di una stanza

da letto e di una cucina separata. I servizi igienici si trovano all’esterno e

sono in comune con un’altra stanza. Questa pigione, oltre alla quale non vi

sono spese accessorie, comprende l’utilizzo dei locali appena citati (…),

l’allacciamento TV e internet, un servizio di sicurezza 24 ore su 24 ed un

servizio di pulizia sia dei locali privati che di quelli comuni. In questo caso

si tratta di pulizie dei pavimenti, dei servizi igienici e della biancheria del

letto. Per quel che riguarda la mia biancheria privata la lavo da sola, presso

la lavanderia nello scantinato del palazzo, senza dover pagare alcunché. Non vi

sono altri servizi compresi nei Fr. 170.-. Preciso che nella stanza vivo da

sola.

I soldi vengono da me versati

giornalmente in contanti, in franchi o euro (…), di solito a __________ (figlio

di IM 1 il proprietario), o a __________ (non conosco il cognome) o alla figlia

di IM 2 di cui però non conosco il nome. In nessun caso mi è stata rilasciata

una ricevuta di pagamento.

Preciso che ogni volta che tornavo

all’__________ dopo un periodo di assenza mi veniva richiesto un importo

cauzionale di Fr. 200.- che poi, al momento di lasciare la struttura, mi veniva

sempre riconsegnato. (…) Nemmeno per questo versamento mi veniva rilasciata una

ricevuta di pagamento. Non mi è mai capitato che questa cauzione venisse

trattenuta”.

29.1.5. Quo

all’adeguatezza del prezzo della camera con relativi servizi, __________ ha

indicato di ritenerlo eccessivo, affermando che:

" (…) secondo me pagare Fr.

170.- al giorno per la stanza in cui mi trovo e con i servizi che mi vengono

offerti è una cifra spropositata”.

Si dirà che la difesa di IM 1 ha

chiesto che la ragazza potesse essere interrogata in contraddittorio, così da

spiegare perché, alla luce di tale opinione, non abbia ritenuto opportuno

cercare un’altra sistemazione. Dagli atti non risulta che il PG abbia mai dato

seguito alla richiesta, violando così l’art. 147 cpv. 3 e 4 CPP.

29.1.6. Per

quanto attiene alle modalità d’esercizio della propria attività, __________ ha

affermato di svolgerla senza vincolo alcuno:

" (…) svolgo la mia attività

all’interno della mia stanza con clienti che ho precedentemente incontrato al

bar __________, luogo dove concordo pure le prestazioni e i prezzi. (…) I

prezzi che faccio dipendono solo da cosa vuole il cliente e non dal tempo.

Variano dai Fr. 150.- in su.

Preciso inoltre che all’interno dell’__________

sono completamente libera di praticare il mio mestiere come, quando e con chi

voglio. Lo stesso vale anche per il bar __________ dove non vige nessun obbligo

di far bere i clienti, farmi offrire da bere da loro, o altri obblighi

particolari, prima di poter iniziare a lavorare.”

" Diciamo che una giornata

lavorativa tipo inizia all’incirca verso le 15.00-16.00 e solitamente termina

verso le 1.00 di notte, orario in cui chiude il bar __________. (…) Preciso

che, se volessi, sarei libera di andare alla discoteca __________ anche prima

delle 1.00, ma non lo faccio perché in questo orario non c’è mai nessuno.”

29.1.7 La

ragazza in oggetto, regolarmente annunciata alla TESEU, ha affermato che:

" (…) dichiaro che conosco i

requisiti per poter esercitare la prostituzione in Ticino e quindi ho richiesto

e sono titolare di un regolare permesso”.

29.1.8. __________

ha in fine dichiarato di aver scelto liberamente l’esercizio della

prostituzione:

" A precisa domanda

dell’agente interrogante dichiaro che non sono mai stata vittima di tratta di

esseri umani e/o promovimento della prostituzione. Non sono nemmeno mai stata

obbligata da qualcuno a svolgere questa professione. È sempre stata una mia

libera scelta”.

(cfr. rapporto d’esecuzione PG

21.09.2012, AI 21.19)

29.2. __________

29.2.1. Anche

__________ ha dichiarato di essere venuta in Svizzera per motivi prettamente

economici:

" (…) nel 2009 era il mese di

gennaio, avevo deciso di venire in Svizzera per scelta mia e per fare una vita

migliore. Avevo deciso quindi per mia scelta di venire qui e di fare la

prostituta, perché sapevo che si poteva guadagnare bene con questo lavoro”.

29.2.2. La

struttura dell’__________ sarebbe stata da lei scelta a seguito di passaparola

tra colleghe:

" In Svizzera sapevo già dove

andare perché avevo parlato con un’amica in Romania, lei non fa più questo

lavoro, che mi aveva detto dove andare.

L’agente interrogante mi chiede se è

corretto dire che sono venuta a conoscenza del bar __________ attraverso questa

mia amica rumena ed io rispondo di sì, me lo aveva detto lei. Io sapevo che lei

aveva lavorato come prostituta in Svizzera e quando le ho chiesto informazioni

mi ha dato il nome del bar __________”.

29.2.3. Per

quanto attiene alla locazione della camera, la PIF ha riferito modalità

analoghe a quelle di __________, sostenendo, tuttavia, di essere stata

esaustivamente informata riguardo alle condizioni vigenti e al funzionamento

dello stabile:

" Una volta arrivata lì (al

bar __________) ho parlato con qualcuno alla ricezione (…). Poi questa persona,

mi sembra fosse un uomo, mi ha dato la chiave, la tessera del bar, ho pagato

una cauzione di EUR 150.-. Questa cauzione te la ridanno quando vai via, avvisi

tre giorni prima di andare che vai e loro ti danno indietro i soldi. Non so

dire in quali casi non ridanno indietro i soldi. A me li hanno sempre dati

indietro. Poi ho fatto un contratto per l’affitto della camera che ho firmato.

Purtroppo non ho con me questo contratto perché non so dove l’ho messo, ma

comunque penso che in ricezione ne hanno una copia.

Sul contratto c’era scritto che dovevo

pagare la camera Fr. 180.- al giorno. In questi Fr. 180.- c’erano comprese le

spese (internet, corrente elettrica, pulizia della camera, cambio biancheria da

letto) insomma tutto.

Mi viene chiesto se io questo

contratto l’ho letto e compreso prima di firmarlo ed io rispondo di sì, ho

letto e compreso tutto quello che c’era scritto.

La persona che mi aveva fatto firmare

mi aveva poi spiegato le “regole della casa”. Tipo a che ora venivano fatte le

pulizie, a che ora venivano cambiate le lenzuola, di non fare casino ed altre

regole.

Mi viene chiesto di precisare cosa

comprende la quota di Fr. 180.- che pago per la camera ed io rispondo come già

detto prima, internet, la corrente elettrica, le pulizie della camera, il

cambio della biancheria da letto poi c’è la pulizia dei vani comuni. Mentre

quello che riguarda i pasti, ognuna di noi si arrangia a fare la spesa.

Mi viene chiesto come verso questi Fr.

180.- e a chi ed io rispondo che li pago in contanti, giorno per giorno e li

consegno in ricezione a chi è presente a quel momento”.

29.2.4. La

ragazza in questione ha affermato di aver ritenuto adeguata la pigione versata

per la sublocazione, e meglio:

" L’agente interrogante mi

chiede se a mio modo di vedere la cifra da me pagata per la camera giornalmente

è ragionevole ed io rispondo che secondo me è giusto perché mi trovo bene (…) e

per quello che mi viene offerto, quindi le pulizie e tutto il resto a me il

prezzo che pago va bene”.

29.2.5. Anche

in questo caso, l’interrogata era regolarmente annunciata alle autorità degli

stranieri:

" (…) nel 2011 ho fatto il

permesso B per poter lavorare qui in Svizzera e risiedo attualmente al bar __________

dal 16 Agosto 2012.

Mi viene chiesto come ho fatto per

ottenere il permesso B ed io rispondo che la capa da noi all’__________ che si

chiama IM 2, ci aveva detto che si potevano fare i permessi e cosa dovevamo

fare per ottenerli. Così poi ho fatto tutto quello che c’era da fare e mi sono

annunciata qui in Polizia per essere registrata come prostituta in regola.

Mi viene chiesto se i miei documenti

sono stati trattenuti in ricezione ed io rispondo di no, hanno fatto le

fotocopie e me li hanno dati subito indietro”.

29.2.6. __________

ha negato l’esistenza di qualsivoglia restrizione alla sua libertà di

movimento, l’esistenza di obblighi circa il vestiario, oppure imposizioni

relative agli orari di lavoro e/o altre regole:

" L’agente interrogante mi

chiede per quale motivo non vado anche in altri luoghi per incontrare i clienti

ed io rispondo che lì all’__________ mi trovo bene e non ho bisogno di andare

in altri posti per incontrare clienti.

Mi viene chiesto se quando mi trovo

all’interno del bar __________ ho l’obbligo di indossare abiti succinti ed io

rispondo che non ho nessun obbligo, posso vestirmi come voglio.

Mi viene chiesto se durante la mia

attività lavorativa sono obbligata a presenziare all’interno del bar __________

per un certo periodo di tempo ed io rispondo che no, non ho nessun obbligo di

presenza e posso fare quello che voglio.

Mi viene chiesto se quando mi trovo

dentro al bar __________ ho degli obblighi particolari, come ad esempio far

bere i clienti o farmi offrire da bere ed io rispondo di no, non devo fare

nulla. Come già detto prima posso fare quello che voglio.

L’agente interrogante mi chiede solitamente

a che ora inizio a lavorare ed io rispondo che non ho un orario. Lavoro come

voglio e quando voglio, non sono obbligata. Non ho obblighi di nessun tipo e

quindi decido di volta in volta quando iniziare a lavorare. Ci sono giorni che

magari neanche lavoro.

L’agente mi chiede se dopo le ore

1.00, orario di chiusura del bar __________, io continui a lavorare ed io

rispondo che dopo la una di solito faccio le pulizie, lavo i vestiti, cucino.

(…) lavoro anche dopo le ore 1.00, questo succede se mi sono accordata con un

cliente fisso al telefono.

L’agente interrogante mi chiede se mi

reco presso la discoteca __________ ed io rispondo di no”.

Relativamente alla linea nera

menzionata da __________, la ragazza ne ha negato l’esistenza, sostenendo che:

" Mi viene chiesto se

all’interno del bar vi sia tracciata una linea nera ed io rispondo di no, non

l’ho mai vista, non ho mai notato nulla di simile dentro al bar”.

29.2.7. __________

si è dichiarata libera nella sua scelta di prostituirsi:

" Mi viene chiesto se per

qualche motivo mi sento sfruttata o obbligata a svolgere la prostituzione ed io

rispondo di no, è stata una mia scelta. Con quello che guadagno qui facendo il

mio lavoro mantengo la mia famiglia Romania. Sicuramente non è un lavoro che

farò per tutta la vita, ma per ora va bene così.

Mi viene chiesto se potevo assentarmi

dal bar __________ per qualche giorno senza dire niente a nessuno o se ero

obbligata a restare lì ed io rispondo che potevo fare quello che volevo anche

qui, potevo andare e venire dalla struttura come volevo, senza obblighi”.

(cfr. rapporto d’esecuzione PG

21.09.2012, AI 21.20).

29.3 __________

29.3.1. La

PIF ha riferito di aver lasciato il proprio Paese al fine di esercitare la

prostituzione:

" Ho lasciato la prima volta

la Romania sette anni fa per raggiungere Barcellona al fine di esercitare la

prostituzione. Lì sono rimasta per cinque o se anni. Preciso di aver raggiunto

Barcellona di mia spontanea volontà”.

29.3.2. Circa

la scelta delll’__________, questa sarebbe stata la conseguenza di un consiglio

da parte di una conoscente:

" Sono giunta in Svizzera la

prima volta tre anni fa.

A precisa domanda dell’agente

interrogante rispondo di essere giunta in Svizzera e più precisamente in Ticino

raggiungendo il bar __________ su consiglio di alcune ragazze che lavoravano in

Spagna con me.

Non ho comunque mai frequentato altri

luoghi oltre al bar __________. Unicamente una volta sono stata per un paio di

giorni presso il bar __________ ma non mi ero trovata per niente bene”.

29.3.3. Come

le due ragazze precedentemente menzionate, anche __________ era regolarmente

annunciata alle autorità:

" Posso dire che ora mi trovo

in Ticino dal 30.07.12. In questa occasione IM 2 si è occupata della mia

pratica di registrazione al momento del mio arrivo. La stessa si occupa

solitamente anche della procedura per l’ottenimento del permesso di lavoro. È

infatti lei che mi ha accompagnata in auto presso l’ufficio degli stranieri. Se

ho un problema di solito mi rivolgo a lei che è quasi sempre presente.

(…) se non presenti un documento non

ti viene assegnata una camera. Preciso che il documento mi è stato copiato e

subito restituito. A precisa domanda dell’agente interrogante a sapere se al

momento del mio arrivo presso il bar __________ mi è stato fatto firmare un

contratto di locazione rispondo di sì. Preciso inoltre che mi è stato spiegato

il contenuto dello stesso e sono sicura di averlo capito bene”.

29.3.4. In

merito alla camera, relativi servizi e pigione corrisposta, la ragazza si è

così espressa:

" In questo momento ho in

affitto la camera (…). Per la precisione si tratta di un appartamento con

quattro camere per un totale di quattro ragazze me compresa. Inoltre ci sono la

cucina ed un bagno grande in comune. Io mi occupo personalmente della pulizia

della mia camera. Per gli spazi comuni ci sono le donne delle pulizie.

Per la camera in questione pago la

somma giornaliera di Fr. 160.- ripartiti in Fr. 120.- di affitto e Fr. 40.- di

spese. Le spese servono per il servizio di sicurezza, l’accesso internet ed il

cambio della biancheria giornaliero”.

__________ ha riferito di ritenere

adeguata la cifra corrisposta, affermando che:

" A precisa domanda

dell’agente interrogante a sapere se il prezzo da me pagato giornalmente per la

camera mi sembra ragionevole rispondo che mi sembra un buon prezzo per tutto

quello che mi viene offerto. In altri posti magari costa un po’ meno ma per

esempio non c’è la sicurezza e per me questo è molto importante”.

29.3.5. Anche

__________ ha dichiarato di poter svolgere la propria professione in maniera

completamente autonoma:

" L’agente interrogante mi

chiede di raccontare la mia giornata tipo.

Da parte mia dichiaro di potermi

alzare all’orario che meglio mi aggrada. Infatti se non mi va di lavorare un

giorno posso anche non farlo. Solitamente incontro i clienti al bar e poi

insieme raggiungiamo la stanza dopo aver pattuito il prezzo.

A precisa domanda rispondo che non

incontro clienti in altri luoghi perché ce ne sono abbastanza lì.

Da parte mia dichiaro di avere la massima

libertà, sia negli orari lavorativi che per quanto riguarda l’abbigliamento.

(…) il bar chiude alla 1.00 ma che io

non sono mai l’ultima a lasciare il locale. Solitamente smetto di lavorare

prima perché non mi piace rimanere lì da sola. Non lavoro in nessun altro posto

per mia scelta. Se volessi penso che lo potrei comunque fare.

Per concludere vorrei dire che l’unico

obbligo che abbiamo è quello di annunciare qualora un cliente voglia fermarsi a

dormire”.

(cfr. rapporto d’esecuzione PG

21.09.2012, AI 21.21).

29.4. __________

29.4.1. __________

ha affermato di essere giunta in Svizzera appositamente per prostituirsi:

" All’età di vent’anni,

quando ho lasciato l’Università per motivi finanziari, (…) ho deciso quindi di

venire in Svizzera per lavorare come prostituta.

Come detto avevo deciso di venire in

Svizzera per poter lavorare per poi poter continuare gli studi o aprire un

negozio __________ in Romania. Questo è stato il motivo della mia scelta di

venire in Svizzera. Sapevo e avevo deciso io di venire qui a fare questo

lavoro. Nessuno mi ha costretto”.

29.4.2. La

ragazza era regolarmente annunciata alle competenti autorità di Polizia:

" Sono andata all’__________

perché sapevo che potevo lavorare e richiedere un permesso di lavoro, cosa che

ho fatto nel maggio del 2012. Dopo essere stata all’Ufficio Stranieri di __________

sono poi andata alla Polizia Cantonale per l’annuncio.

Risiedo al bar __________ dal maggio

del 2012.

La prima volta che sono stata all’__________

mi sono presentata alla ricezione e ho parlato con IM 2 e mi ha detto che

potevo venire e che non vi era problema ma che sarei dovuta annunciarmi e

mettermi in regola. Cosa che ho fatto come dichiarato in precedenza.

Quando mi sono annunciata ad IM 2, lei

mi ha chiesto il mio passaporto e mi ha chiesto se avevo problemi con la

Polizia. Dopodiché lei ha fotocopiato il mio passaporto e mi ha preparato il

contratto d’affitto che poi è stato da me firmato.

(…) ero d’accordo con quanto scritto

sul contratto e regolamento e che avevo compreso tutto. Per questo motivo ho

firmato altrimenti non avrei accettato”.

29.4.3. In

punto alle condizioni di sublocazione, __________ ha riferito quanto segue:

" (…) alloggio nella camera

(…) e sono sola. Pago Fr. 160.- di cui 40.- per le spese accessorie. In

sostanza Fr. 120.- per la stanza e Fr. 40.- per le spese. Quest’ultime

comprendono accesso ad internet, la sicurezza nelle 24h, gli asciugamani e le

lenzuola le quali vengono anche lavate tutti i giorni e la pulizia dei locali

comuni. Non vi è nessuna colazione, pranzo o cena compresi nel prezzo.

Di fatto la mia stanza si trova

all’interno di un appartamento con altre tre stanze e devo quindi dividere il

bagno e la cucina con queste altre tre stanze. Nella mia camera ho solo un

letto a due piazze, un armadio, due comodini, la televisione e una poltrona.

(…) Posso accedere ai locali comuni e non ho nessun obbligo.

La pigione da me pagata mi sembra

ragionevole. Posso dire che all’__________ le condizioni erano simili.

So di un appartamento dove vivono le

ragazze che lavorano al __________ di __________ e so che pagano Fr. 1000.- al

mese per un appartamento con bagno e cucina non in comune. Più o meno so che i

prezzi sono su quella cifra.

Pago mensilmente circa Fr. 4480.-.

Trovo che sia un prezzo ragionevole

per le ragazze che fanno questo lavoro ma non trovo sia ragionevole per una

normale famiglia che vive qui. In ogni caso la differenza è tanta.

Trovo che facendo questo lavoro non mi

dà fastidio dividere i locali con altre ragazze ed è la cosa migliore”.

29.4.4. Le

modalità di lavoro, fatta salva una differenza circa gli orari d’apertura, sono

descritte in modo analogo a quanto già riportato sopra, ovvero:

" Mi viene chiesto di

spiegare come avviene la mia attività lavorativa all’interno dello stabile bar __________.

Rispondo che il bar apre dalle 14.00

fino alle 2.00 di notte. Io vado al bar appena apre e aspetto che un cliente

del bar si avvicini a me. Parliamo e poi saliamo nella camera e ci accordiamo

sul prezzo. Solitamente chiedo Fr. 150.- o EUR 100.- a prestazione. Solitamente

lavoro fino all’1.00 e vado con tre clienti al giorno.

Sono libera di fare quello che voglio,

non ho nessun obbligo. Se ho voglia di lavorare lavoro, se non ho voglia non

lavoro. Nessuno dei responsabili mi obbliga”.

Sebbene abbia negato l’esistenza della

riga nera, __________ ha accennato alla “regola non scritta” per la

quale non andrebbero assaliti i clienti:

" Non esiste una linea nera

vera e propria tracciata all’interno del bar. Si tratta di una regola interna

che dice in sostanza di non avvicinarti irruentemente ai clienti. Di fatto

aspettiamo che loro si avvicinano a me”.

29.4.5. La

ragazza ha negato sussistessero vincoli e/o imposizioni nell’esercizio

dell’attività prostitutiva:

" Non ho obblighi quali fare

bere i clienti o farmi offrire da bere prima di accompagnarmi con loro in

stanza.

Posso recarmi anche all’esterno del

bar; sono completamente libera. Sono al corrente che per esercitare un’attività

lucrativa in Svizzera necessito del permesso per stranieri, e che per svolgere

l’attività della prostituzione devo notificarmi alla Polizia Cantonale. Ho

infatti adempiuto a questi obblighi.

Affermo di non essere vittima di

tratta di esseri umani, e che non mi sento in qualche modo sfruttata e/o

obbligata da qualcuno a fare l’attività di prostituta”.

(cfr. rapporto d’esecuzione PG

21.09.2012, AI 21.22).

29.5. __________

29.5.1. Sia

le motivazioni alla base dell’arrivo in Svizzera che la scelta dell’__________

rispecchiano, sostanzialmente, le dichiarazioni già sopra riportate:

" Sono venuta in Svizzera

perché sapevo che la prostituzione è legale ed è possibile esercitarla.

Sono venuta a conoscenza del bar __________

vedendo il sito internet. In ogni caso è un posto molto conosciuto e ne parlavo

già con dei conoscenti prima di partire per la Svizzera.

Prima di recarmi al bar __________ mi

trovavo all’__________. Preciso che sono andata via dall’__________ perché le

condizioni d’igiene erano pessime. Non c’era un servizio di cambio lenzuola, né

pulizie, né aria condizionata o altro.

Soggiorno al bar __________ da circa

maggio 2012. Preciso (…) che spesso faccio rientro a casa per alcune

settimane”.

29.5.2. __________

ha avuto modo di esporre le formalità necessarie per l’ottenimento della

camera, nonché il ruolo svolto da IM 2:

" Al bar __________ ho

parlato con un responsabile alla reception, un certo __________. Lì mi hanno

presentato la struttura e hanno fatto la fotocopia della carta d’identità.

Alcune settimane dopo mi sono annunciata presso la Polizia perché altrimenti

non era possibile lavorare. Preciso che tutte le mie colleghe del bar __________

sono registrate. (…) il documento mi veniva subito restituito, veniva preso

solo per la fotocopia.

Ho firmato un contratto dove c’era

scritto quanto costa la stanza comprese le spese per la lavanderia, le pulizie

della camera, il cambio asciugamano e il collegamento internet. Inoltre abbiamo

anche altri vantaggi quali aria condizionata, il frigo in comune, il microonde

e in alcuni casi una cucina in comune con piatti e posate.

Del contratto si è occupata la signora

IM 2. Ho una copia originale del contratto firmato da me presso la mia stanza,

non l’ho qui con me.

Nel mio caso il contratto non è stato

tradotto perché per i termini tecnici mi è stato spiegato in inglese o spagnolo

(lingue che io capisco). Nel caso di una ragazza che non parla italiano, viene

fatto tradurre”.

29.5.3. __________

ha confermato la cifra corrisposta per la sublocazione della camera,

ritenendola addirittura vantaggiosa se comparata ad altri luoghi e, comunque,

inferiore a quanto sarebbe stata disposta a pagare:

" Pago, quale pigione, Fr.

180.- al giorno comprese le spese o EUR 165.- se pago in EUR. Abbiamo la

facoltà di scegliere in quale valuta pagare. Non sono in grado di di dire a

quanto ammonti l’affitto e a quanto invece le spese, io pago Fr. 180.- per

tutto e basta.

Rispetto ad altri posti il prezzo è

decisamente ragionevole. Sarei stata d’accordo anche per un prezzo più alto”.

29.5.4 Anche

la ragazza in questione ha negato la presenza di obblighi particolari,

ribadendo come vi fosse in realtà una totale libertà circa orari, modalità

d’incontro dei clienti, genere di prestazioni da fornire e relativo prezzo e

sottolineando il rapporto di amicizia che esisteva con i responsabili dell’__________:

" Il bar è aperto dalle 14.00

fino alla 1.00. Ogni ragazza ha la possibilità di scendere al bar dove si

trovano i clienti. Possiamo scendere ogni volta che vogliamo, ma non siamo

obbligate. Ser una ragazza non vuole scendere non è obbligata a farlo.

Non c’è alcuna regola per lo

svolgimento dell’attività. In sostanza c’è un rapporto di rispetto tra le

ragazze ed un rapporto di amicizia con i responsabili, i quali ci aiutano in

caso di bisogno. Anche per i prezzi delle prestazioni decidiamo noi, anche se

ci sono degli accordi non verbali tra le ragazze. Nessuna ragazza cerca di

cambiare i prezzi delle prestazioni.

Durante la giornata io scendo al bar,

dove incontro degli uomini con i quali parlo e se vogliono possono salire in

camera mia dove avviene la prestazione. Una volta avvenuta la prestazione il

cliente è libero di andare. Il pagamento avviene unicamente in contanti e, a

scelta della ragazza, prima o dopo la prestazione.

Oltre che al bar, i clienti si possono

incontrare anche per telefono perché sul sito internet dell’__________ ci sono

le foto delle ragazze e i numeri di telefono. I clienti mi contattano per

telefono e possono venire a qualsiasi ora vogliono.

Prima di salire in camera spiego al

cliente quale tipo di prestazione posso fare. Preciso che io posso scegliere

quale cliente. Se un cliente non mi piace non sono obbligata a farlo salire in

camera.

Non sono obbligata a vestirmi con

abiti succinti e provocatori. Non ho nessun obbligo in merito.

Alla domanda dell’interrogante se dopo

la 1.00 devo interrompere la mia attività, rispondo che posso continuare a

lavorare nella mia stanza. (…) posso tranquillamente ricevere i miei clienti

che mi contattano via telefono”.

29.5.5. __________,

come le colleghe, ha negato di essersi sentita costretta a prostituirsi:

" Alla domanda

dell’interrogante se mi sento vittima di tratta di esseri umani, e se ci sia

qualcuno che mi obbliga a svolgere questa attività rispondo di no, è stata una

mia scelta”.

(rapporto d’esecuzione PG 21.09.2012,

AI 21.23).

29.6. __________

29.6.1. __________

è giunta in Svizzera per prostituirsi in ragione della sua precaria situazione

economica, benché fosse laureata:

" (…) finita l’università ho

iniziato a venire in Svizzera per svolgere l’attività di prostituta e guadagnare

del denaro da mandare alla mia famiglia”.

29.6.2. Per

quanto attiene alla locazione della camera e le pratiche amministrative, la PIF

ha dichiarato che:

" Durante i miei primi viaggi

in Svizzera ho soggiornato per qualche notte al __________ di __________ e al __________

di __________ ma poi mi sono stabilizzata presso il palazzo vicino alla

discoteca __________.

Preciso di aver subito richiesto il

permesso e di essermi notificata regolarmente alla Polizia Cantonale.

Dopo qualche tempo sono però ripartita

per la Romania ed il mio permesso è scaduto.

Poco più di due mesi fa ho fatto

ritorno in Ticino ed ho rifatto tutta la prassi. Ho richiesto di nuovo il

permesso B e mi sono nuovamente notificata.

Anche in questa circostanza alloggiavo

nel palazzo adiacente alla discoteca __________. Non ricordo il nome.

A seguito della chiusura di questo

locale io son tornata a casa in Romania ed un mese fa ho fatto nuovamente

rientro in Ticino alloggiando presso il palazzo __________ nel complesso del

bar __________.

(…) non ho con me il permesso poiché

si trova presso l’Ufficio Stranieri per il cambio di indirizzo insieme al nuovo

contratto di locazione della stanza.

Quando sono arrivata in Ticino mi sono

presentata presso la ricezione del palazzo __________. Preciso di aver

provveduto in precedenza ad una riservazione telefonica.

(…) il documento non mi è stato

trattenuto.

Ricordo bene che la ragazza mi ha

spiegato (…) ogni punto del contratto. Contratto che poi ho sottoscritto”.

29.6.3. Seppur

consapevole del fatto che il canone di locazione era elevato, __________ ha

affermato di averlo sostenuto di buon grado alla luce dei servizi extra

compresi nella pigione e di considerazioni personali di ordine pratico:

" Io ho in affitto la camera

(…) che si trova all’interno di un appartamento composto da sole due stanze al

terzo piano del palazzo __________. All’interno di questo vi è il bagno di uso

comune. Per quanto concerne la cucina io faccio capo a quelle in uso da altre

ragazze su altri piani poiché io ne sono sprovvista.

Il prezzo che io verso giornalmente

per questo alloggio è di Fr. 160.-. So che all’interno di questa somma sono

comprese anche le spese ma non ne ricordo l’ammontare esatto. Per questi

importi giornalieri non viene rilasciata alcuna ricevuta.

Compreso nell’affitto vi è la pulizia

dei vani comuni, il cambio di biancheria da letto e asciugamani giornalieri, il

servizio di sicurezza 24/24h e l’accesso internet wi-fi.

Non è compreso alcun tipo di vitto.

Provvediamo noi ragazze a fare la spesa per colazione, pranzo e cena.

Preciso di non dividere la camera con

alcuna ragazza.

Ho (…) versato Fr. 200.- (previa

ricevuta che ho in camera). Questo importo, al momento della partenza, viene di

norma riconsegnato.

Son consapevole che Fr. 4800.- di

affitto per una camera con solo bagno in comune è tantissimo. Io però sono

disposta a pagare tale somma perché sono protetta sull’arco di tutte le 24 ore.

Chiaro che ho ragionato sulla possibilità di svolgere la mia attività di un

appartamento normale. Sono però giunta alla conclusione che non voglio

rischiare la mia vita e preferisco rimanere lì perché mi sento sicura”.

29.6.4. L’attività

lavorativa era, anche secondo __________, svolta in piena autonomia

decisionale:

" Per quanto concerne la mia

attività posso che la stessa inizia alle ore 14.00 e termina alle ore 1.00 del

mattino seguente.

Personalmente vado al bar ed aspetto

di incontrare delle persone. Se qualcuno cerca della compagnia io gliela offro.

Di solito chiedo dai Fr. 120.- ai Fr.

150.- oppure da EUR 100.- a EUR 130.- per prestazione sessuale.

Lo stesso dura di regola per almeno

una mezz’oretta. Chiaramente poi dipende dai clienti (…).

Per quanto concerne l’abbigliamento da

indossare posso dire che questo è a discrezione della ragazza. Non vi sono

delle regole particolari da rispettare (…)”. Per quanto riguarda il numero di

clienti giornalieri posso dire che non vi è una regola fissa, ci sono giorni in

cui ne fai di più e giorni in cui magari neanche lavori. (…) Facendo una media

posso dire di averne fatti tre al giorno.

A precisa domanda a sapere se vi è un

obbligo di consumazione al bar prima di accedere alle camere da parte dei

clienti o addirittura da noi ragazzi rispondo di no.

Da parte mia dichiaro che non vi è

alcuna linea nera al bar.

Sono tutte dicerie. Non esiste. È un

termine utilizzato per dire che quando arriva un cliente, soprattutto per il

fatto che siamo in tante non dobbiamo fare gli “avvoltoi” e non dobbiamo dare

fastidio alla gente. Il cliente decide dove sedersi e vicino a quale ragazza. Vi

è una sorta di accordo tacito tra noi ragazze che io preferisco chiamare

rispetto. Questa regola non scritta ci è stata data dalla direzione del

postribolo __________. Letteralmente ci è stato detto di non “assaltare” il

cliente ma di permettergli di prendere una consumazione, di stare tranquillo e

poi, solo in un secondo tempo, di contattarlo”.

29.6.5. La

PIF si è espressa pure in punto al ruolo svolto da IM 2, alla sua deliberata

scelta di dedicarsi alla prostituzione, nonché sul fatto di essere libera dello

svolgimento di detta attività:

" Per qualsiasi cosa io mi

rivolgo ad IM 2. Non ricordo il suo cognome. Io faccio sempre capo a lei. Anche

per questioni legate alla cassa malati (io ho il __________ peraltro) ecc. Io

faccio capo a lei la quale mi spiega bene come fare a comportarmi.

Alla domanda dell’interrogante a

sapere se sono vittima di tratta di esseri umani e/o promovimento della

prostituzione o rispettivamente mi sento in qualche modo sfruttata e/o

obbligata da qualcuno ad esercitare tale attività, rispondo assolutamente no.

Alla domanda se sono libera di

contattare uomini ed esercitare la prostituzione all’esterno del postribolo __________

rispondo assolutamente sì, posso fare quello che voglio, lavorare o assentarmi

dall’__________ come posso anche avere contatti all’esterno dell’__________”.

(rapporto d’esecuzione PG 21.09.2012,

AI 21.24).

29.7. __________

29.7.1. Dopo

aver soggiornato a __________, anche __________ è giunta in Svizzera al fine di

prostituirsi, scegliendo l’__________ siccome consigliatole da amiche:

" Ho lavorato un po’ in

Romania in questo ramo (__________), ma visto che si guadagna molto poco ho

deciso di andare in Italia, dove sono stata circa sei anni, fino al momento di

venire in Svizzera, circa tre mesi fa.

In Italia ho lavorato presso alcuni

night della zona di __________. Poi ho saputo che in Svizzera ci sono maggiori

possibilità di guadagno e per questo sono arrivata qui. Tramite amiche sono

venuta a conoscenza dell’__________ e per questo motivo ho deciso di telefonare

per chiedere se vi era ancora posto”.

29.7.2. Le

formalità svolte presso la struttura al fine di ottenere la camera sono state

descritte così come nei precedenti stralci di verbale. Peraltro, anche __________

ha riferito di ritenere adeguata la pigione corrisposta:

" Ho consegnato i miei

documenti, dei quali sono state fatte le fotocopie ed ho firmato un contratto

di locazione, che tuttavia non sono in grado di mostrare all’agente

verbalizzante in quanto lo stesso si trova presso il mio appartamento in

Italia, precisamente a __________, in via __________.

Sul contratto ho potuto leggere

diverse regole inerenti la stanza, la cassa malati, i permessi per lavorare in

Svizzera e altre informazioni che però non ricordo. In quel frangente mi è

stato chiesto il pagamento di una cauzione dell’importo di EUR 150.- che mi

verrà riconsegnata al momento che lascerò la stanza. Mi hanno anche informato

sulle modalità dell’ottenimento del permesso. Da parte mia mi sono poi recata

presso l’Ufficio Stranieri e presso la Polizia Cantonale, sezione TESEU, per

annunciarmi quale prostituta.

Per la stanza pago Fr. 160.- al

giorno, importo che pago giornalmente in contanti presso la ricezione.

Nei Fr. 160.- sono comprese diverse

spese (…).

(…) secondo il mio parere il prezzo è

corretto (…)”.

29.7.3. __________

ha dichiarato di aver visto la linea nera già menzionata, riferendo che si

sarebbe trattato sostanzialmente dell’unico vincolo presente all’interno del

locale:

" In merito al locale posso

dire che vi è una linea nera tracciata sul pavimento che limita la zona adibita

alle ragazze. Questa linea nera con il tempo si è consumata ma tutte le ragazze

conoscono questa disposizione. Io non posso oltrepassare la linea se non in

compagnia del cliente che è venuto da me.

(…) non vi è alcun obbligo particolare

all’interno del bar, né di presenza, né tantomeno di consumazione”.

29.7.4. Anche

la ragazza in questione ha riferito di aver scelto spontaneamente di esercitare

il meretricio e di non esservi dunque stata astretta:

" (…) non mi sento vittima e

non sono in alcun modo sfruttata o obbligata da qualcuno ad esercitare questa

attività. Lo faccio di mia volontà per guadagnare un po’ di soldi”.

(rapporto d’esecuzione PG 21.09.2012,

AI 21.25).

29.8. __________

29.8.1. __________,

come le precedenti ragazze verbalizzate, ha dichiarato di essere arrivata in

Ticino appositamente per prostituirsi e ciò al fine di poter incrementare i

propri guadagni:

" Circa cinque anni fa sono

andata in Spagna dove lavoravo quale __________ (…). In seguito, circa due anni

fa (…) ho deciso di venire in Svizzera.

Sono venuta in Svizzera perché avevo

sentito dire che in questo paese si guadagnavano tanti soldi facendo la

prostituta. Da due anni lavoro quale prostituta presso l’__________ di __________.

In Romania venivo mantenuta dai miei

genitori in quanto studiavo. Attualmente sono io che mantengo tutta la mia

famiglia. Preciso che è una mia decisione in quanto questo lavoro da a me e

alla mia famiglia la possibilità di avere quello che prima non avevamo. Infatti

in Romania uno stipendio mensile è di circa EUR 200.- al mese”.

29.8.2. La

struttura degli imputati sarebbe stata a lei consigliata da un’amica,

tornandovi a più riprese e cambiando diverse tipologie di camere. La PIF ha

quindi indicato in modo piuttosto dettagliato i vari prezzi applicati,

ritenendoli, comunque, ragionevoli. Qui di seguito le sue dichiarazioni:

" Al bar __________ sono

giunta su consiglio di una mia amica rumena (…).

Ho quindi preso in affitto una camera

sita al primo piano. Preciso che in camera ero sola ma avevo il bagno e la

cucina in comune con altre tre camere (…).

L’affitto ammontava a Fr. 160.- (…).

Per questa camera ho stipulato un regolare contratto (…). Nell’affitto era

compreso l’elettricità, l’acqua, servizio lavanderia giornaliero, internet

wifi, pulizie camere giornaliera e spazi comuni giornaliera.

Da circa un anno ho cambiato camera

(…). Per questo appartamento pagavo Fr. 180.- con compresi gli stessi servizi

della prima camera in cui avevo soggiornato.

(…) penso che il prezzo che pago per

il mio appartamento sia ragionevole”.

29.8.3. __________

era – come le altre – in regola presso le autorità di Polizia degli stranieri e

si è dichiarata totalmente libera nella sua attività, negando di essere stata chiamata

ad ossequiare qualsivoglia imposizione all’interno del bar:

" (…) faccio pagare EUR 100.-

per mezz’ora.

In tutto il periodo da me passato

presso il bar __________ ho lavorato quale prostituta regolarmente annunciata

in Polizia Cantonale.

Da parte mia non ho nessun obbligo

impostomi dai proprietari del __________ in merito alla mia attività lucrativa.

Infatti sono libera di lavorare come voglio e negli orari che voglio.

(…) non ho mai visto una linea nera

all’interno del bar __________. Ho però sentito dei clienti del bar citato

parlarne. Infatti dicevano che c’era una linea che doveva separare i clienti

dalle prostitute. Di fatto ciò non esiste. Io ero libera di girare nel bar come

volevo (…)”.

29.8.4. La

verbalizzata ha, in fine, sostenuto di essersi prostituita per sua libera

scelta e di non sottostare ad alcun tipo di costrizione nell’ambito della

professione:

" (…) lavoro quale prostituta

volontariamente e che tutto il guadagno, dedotte tutte le spese, è a mia

completa disposizione. Non sono quindi obbligata da nessuno a far qualcosa

nell’esercizio della mia professione”.

(rapporto d’esecuzione PG

21.09.2012, AI 21.26).

c) La

posizione di IM 1

i. Dichiarazioni

predibattimentali

30. Nell’ambito

dell’istruttoria predibattimentale, IM 1 ha avuto modo di dichiarare che le

ragazze non soggiacevano ad alcun tipo di regola limitante la loro libertà,

eccettuato l’obbligo, per chi avesse voluto accedere al bar, di essere

conduttrice di una camera presso l’__________. In particolare, l’imputato ha riferito

che:

" (…) le ragazze che

esercitano la prostituzione presso il bar __________ sono sottoposte ad una

sola limitazione: devono essere registrate presso di noi, ossia devono

presentare i loro documenti, firmare il contratto di sublocazione della camera,

depositare la cauzione e registrarsi in polizia. Noi non accettiamo che ragazze

non registrate da noi possano accedere al bar. È capitato che delle ragazze

provenienti da fuori abbiano protestato dicendo che era un locale pubblico e

non potevamo allontanarle. Noi abbiamo addirittura informato la polizia

chiedendo di intervenire accompagnandole fuori. In questo modo io ottengo anche

il risultato di assicurare che tutte le ragazze siano in regola dal profilo

legale e che non vi siano litigi o discussioni tra di loro per il possesso

della stanza o il contatto con i clienti”.

Quanto alla linea di scotch che si

sarebbe trovata sul pavimento dell’EP, IM 1 ha sostenuto che:

" (…) non hanno altre

limitazioni di sorta. Anzi specifico spontaneamente che alcuni mesi orsono, a

seguito delle polemiche uscite anche sui giornali, abbiamo eliminato una regola

che avevamo precedentemente stabilito per evitare che le ragazze “aggredissero”

i clienti. Nel bar avevamo stabilito che le ragazze non potessero avvicinarsi

ai clienti finché questi non si erano accomodati al banco o al tavolo e

avessero ottenuto una consumazione. Vi era quindi una riga nera per terra che

indicava la zona che non poteva essere superata finché il cliente non si era

installato. Tengo a precisare che questa norma era stata introdotta alcuni mesi

orsono per garantire, oltre alla tranquillità dei clienti, anche l’ordine tra

le ragazze, impedendo loro di litigare per contattare per prime i clienti.

Comunque anche questa limitazione è stata abolita dopo solo un paio di mesi. La

mia intenzione è infatti quella di gestire il postribolo in maniera

assolutamente legale. Per completezza aggiungo che io ho stabilito la regola

secondo la quale le ragazze non possono avere rapporti con i dipendenti del

locale, me compreso”.

31. Interrogato

in merito alla pigione richiesta alle prostitute, IM 1 ha avuto modo di

dichiarare che:

" (…) è esatto che le ragazze

pagano giornalmente un importo di Fr. 170.- di cui Fr. 130.- per la camera e

Fr. 40.- per gli altri servizi. Personalmente io ritengo che questo importo sia

corretto e non usurario. Prima di fissare questi importi io mi ero consultato

con dei legali e dei fiduciari. Rispetto ai normali appartamenti in locazione,

noi offriamo tutta una serie di prestazioni supplementari di tipo alberghiero,

nonché il servizio di sicurezza. Occorre anche considerare che vi sono dei

periodi in cui le camere sono vuote e che le ragazze si alternano

continuamente, ciò comporta un tipo di gestione analoga a quella degli

alberghi. Inoltre noi abbiamo molte spese di manutenzione e di riscaldamento.

Anche le autorità fiscali non hanno avuto nulla da ridire.

(…) l’incasso medio delle camere

dell’anno scorso è salito di circa Fr. 9000.-/10000.- al giorno. L’anno scorso

le ragazze di media erano circa quarantacinque e quindi l’incasso era attorno a

Fr. 8000.- al giorno”.

Considerandi

ii. Dichiarazioni

dibattimentali

32.

Per

quanto attiene in particolare all’imputazione di usura aggravata, in occasione

del pubblico dibattimento IM 1 si è così espresso circa il prezzo delle camere:

" Abbiamo iniziato con dei

prezzi che abbiamo poi aumentato di CHF 5.00 circa ogni 6/7 mesi. Inizialmente

è stata durissima riprendere l’attività e a tratti abbiamo dovuto dare delle

camere gratis perché partisse il lavoro. Alla fine chiedevamo CHF

160/170/180.00, a dipendenza della tipologia della camera; ce n’erano tre

diverse tipologie.

(…) la differenza tra tali importi era

dettata dalla superficie, qualità della camera, bagni e cucine.

(…) il pagamento avveniva

giornalmente. La ragazza quando arrivava depositava CHF 200.00 in garanzia, che

le venivano restituiti quando lasciava la camera. La camera veniva pagata dalle

ragazze in anticipo ogni giorno.”

(VI DIB 09.02.2018, p. 5, allegato 1

al verbale dibattimentale).

33.

L’imputato

ha confermato che, oltre ad alloggiarvi, le ragazze esercitavano pure la

prostituzione nelle loro camere, tenendo a precisare che “il vero nome è

locale commerciale. Io avevo una licenza per il postribolo. Le ragazze

all’interno delle camere dormivano, ma anche lavoravano” (VI DIB

09.02

, p. 5, allegato 1 al verbale dibattimentale).

34.

Questi,

stando alle dichiarazioni dell’imputato, i servizi compresi nella pigione:

" Dopo l’esperienza fatta col

__________ io ho cercato di aumentare la sicurezza, non volevo dover passare

altri 5 anni in __________ a meditare. Avevamo quindi diversi Securitas

presenti 24 ore su 24 e le ragazze avevano un pulsante che potevano schiacciare

in ogni momento e si sarebbe presentata la sicurezza. Cambiavamo le lenzuola

giornalmente o anche due volte al giorno, vista l’attività. Avevano la TV e

internet e se avevano bisogno a livello burocratico le aiutavamo. Abbiamo

inoltre speso tantissimo a livello pubblicitario. Noi inizialmente avevamo

messo a disposizione la colazione, ma non la faceva nessuno. Ho quindi deciso

che avrei offerto alle ragazze una bibita al bar nel corso del pomeriggio.”

(VI DIB 09.02.2018, p. 5 e 6, allegato

1.

al verbale dibattimentale).

35.

Con

specifico riferimento alla sicurezza, l’imputato ha spiegato:

" C’era l’allarme che le

ragazze potevano schiacciare e a quel momento arrivava la sicurezza. Inoltre vi

era l’impianto di videosorveglianza nei posti di accesso, ai piani e

all’esterno. Voglio dire che sono stato io a trovare la ragazza morta al __________

e avevo preso un grande shock, me la vedo davanti ancora adesso e quindi avevo

voluto premunirmi installando un sistema di sicurezza.”

(VI DIB 09.02.2018, p. 6, allegato 1

al verbale dibattimentale).

36.

IM

1.

ha quindi aggiunto che nella pigione era pure compresa la pubblicità:

" Veniva fatta pubblicità sia

in Italia che in Svizzera con dei cartelloni, oltre che su internet. Io

sponsorizzavo anche delle auto per fare rally. La pubblicità su internet era

giornaliera, le ragazze venivano pubblicate sul nostro sito.”

(VI DIB 09.02.2018, p. 6, allegato 1

al verbale dibattimentale).

37.

Analogamente,

l’imputato ha menzionato l’assistenza amministrativa che veniva prestata alle

ragazze:

" Noi facevamo un contratto

di locazione alle ragazze e loro su questa base chiedevano il permesso. Se in

questo ambito vi era qualcosa che non capivano chiedevano aiuto a noi e noi le

aiutavamo a riempire il formulario. Spesso venivano a chiederci cosa dovevano

fare con la Polizia e noi lo spiegavamo loro. Per me quello che stavo gestendo

era un albergo e io facevo il ricezionista, mi comportavo come avevo imparato

alla scuola alberghiera. Capitava anche che le accompagnassimo in TESEU per

annunciarsi, ad esempio quando non vi erano taxisti.”

(VI DIB 09.02.2018, p. 6, allegato 1

al verbale dibattimentale).

38.

Invitato

a spiegare se le camere fossero assegnate a più ragazze contemporaneamente ha

dichiarato:

" A un certo punto abbiamo

fatto dei lavori di ristrutturazione all’__________ e in questo periodo è

successo che due ragazze dormissero nella stessa camera. Se una ragazza fosse

rimasta senza lavoro dopo qualche giorno se ne sarebbe andata. Questo significa

che mettendo due ragazze per camera sarebbe aumentato il numero delle ragazze,

ma diminuito per ognuna il numero di clienti e questo avrebbe fatto sì che se

ne andassero. (…) in caso di camera condivisa ogni ragazza pagava comunque la

tariffa intera o comunque poco meno. Se io avessi fatto pagare una ragazza sì e

l’altra no oppure a metà, dopo mezz’ora tutte le ragazze avrebbero voluto la

camera doppia.”

(VI DIB 09.02.2018, p. 6, allegato 1

al verbale dibattimentale).

39.

Quanto

alle dichiarazioni di __________, secondo cui in più occasioni avrebbe visto

due ragazze occupare la stessa stanza, pagando entrambe la tariffa piena, IM 1

ha tenuto a precisare che:

" Prima di tutto vorrei dire

che __________ è stato licenziato da noi perché rubava. Di conseguenza ha

aperto un altro locale ed era nostro concorrente. Non credo che sia venuto a

parlare bene di noi.”

(VI DIB 09.02.2018, p. 7, allegato 1

al verbale dibattimentale).

40.

Alla

domanda a sapere se prima di avviare l’attività avesse verificato la legalità

della stessa, l’imputato ha risposto:

" Appena sono arrivato,

unitamente al sig. __________, un criminologo, ho costituito la __________, una

società per salvaguardare le ragazze, siccome vi erano troppi abusi. Io ho

sempre pensato che sarebbe stato meglio avere le strutture ufficiali. Mi sono

quindi recato da __________, che era un mio caro amico; lui mi ha indirizzato

sulla maniera di procedere e dopo due settimane io avevo la licenza per il

postribolo. A partire da questo momento la mia attività era perfettamente

legale. Ancora oggi non ritengo di avere fatto il magnaccia, ma il gestore di

un postribolo. Non ho mai chiesto nulla di extra e le mie ragazze avevano

sempre tutte il permesso. Anche ai nostri dipendenti non era permesso

intrattenere relazioni con le ragazze.”

(VI DIB 09.02.2018, p. 7, allegato 1

al verbale dibattimentale).

41.

Quanto

alle basi su cui era stata calcolata la pigione da applicare, l’imputato ha

spiegato:

" Sulla base di quello che

girava sul mercato e si sentiva in giro. In quel periodo era un tam tam unico,

quando vi era un blitz tutti lo sapevano. Io ritengo che con i nostri prezzi

noi fossimo al di sotto della media, ritenuto che si sentivano addirittura

camere sui CHF 200.00 al giorno. Io inoltre mi facevo consigliare da avvocati e

fiduciari e tutti mi hanno sempre detto che era tutto a posto. Chiaramente

andando in un appartamento il costo per le ragazze sarebbe stato inferiore, ma

non avrebbero avuto tutta la struttura che c’era da noi. Io inoltre ero in

costante contatto con la Polizia e chiedevo a loro se tutto fosse a posto; loro

mi dicevano sempre di sì. Sono altresì andato a parlare con il fisco, anche se

le cose sono finite come sono finite.

(…) i costi relativi ai servizi extra

li avevo fissati in base a quello che mi costavano i vari servizi. Quando il PG

ci ha costretti ad abbassare i prezzi delle camere ho pensato che in quel modo

non saremmo più andati avanti molto. Ricordo che supportavo spese importanti

per la sicurezza, la lavanderia, ecc. Tengo a precisare che quando io ero in __________

e avevo il mio albergo, facevo pagare quello che volevo e nessuno è mai venuto

a dirmi che applicavo dei prezzi usurai. La stessa cosa è successa al __________,

anche il precedente PG mi aveva detto che era tutto a posto. Non capisco quindi

perché tutto d’un tratto sarei diventato usuraio. Preciso anche che nei vari

blitz non mi era mai stato rimproverato nulla. Io portavo i miei contratti alla

TESEU e al controllo abitanti.

(…) io ai tempi del __________ ho

avuto diversi avvocati e mi sono rivolto anche all’attuale PG __________.”

(VI DIB 09.02.2018, p. 7, allegato 1

al verbale dibattimentale).

42.

IM

1.

ha dichiarato che nessuna ragazza si era mai lamentata del costo della

camera, aggiungendo che il 40/50% di loro tornava a più riprese a lavorare

presso l’__________ (VI DIB 09.02.2018, p. 8, allegato 1 al verbale

dibattimentale).

Le ragazze che soggiornavano presso l’__________,

tutte regolarmente annunciate e in possesso del permesso di lavoro quali

prostitute, erano - stando alle dichiarazioni dell’imputato - per il 90% rumene

e non vi erano ragazze provenienti da Paesi non area Schengen, le quali non

avrebbero potuto ottenere il permesso (VI DIB 09.02.2018, p. 8, allegato 1 al

verbale dibattimentale).

43.

Invitato

a precisare chi verificasse che le ragazze fossero annunciate e che potevano

lavorare in Svizzera, IM 1 ha spiegato:

" Quando le ragazze

arrivavano guardavamo la carta d’identità e quindi il loro Paese di

provenienza. Quando firmavano il contratto andavano poi a chiedere il permesso.

Preciso che io non ho mai chiesto di vedere il permesso, ma siccome tutti i

blitz erano finiti senza rimproveri a mio carico posso dire che erano tutte in

regola.

(…) se arrivava una ragazza non in

regola o regolarizzabile non la prendevamo.”

(VI DIB 09.02.2018, p. 8, allegato 1

al verbale dibattimentale).

44.

Con

specifico riferimento all’imputazione di promovimento della prostituzione, IM 1

ha ribadito anche in sede dibattimentale che le ragazze non erano tenute a

rispettare nessuna regola:

" Vi erano solo regole di

sicurezza, nessuna altra regola. Consigliavamo loro di non saltare addosso ai

clienti e di attendere che si accomodassero al bar, ad esempio. Vi era inoltre

il consiglio di scendere fino alla ricezione ad accompagnare il cliente quando

questo se ne andava.”

(VI DIB 09.02.2018, p. 11, allegato 1

al verbale dibattimentale).

L’imputato ha in particolare affermato

che non vi era un orario di presenza al bar, non vi era un obbligo di

consumazione, le prostitute non erano tenute a rispettare determinati orari per

prostituirsi, ma “Andavano e venivano quando volevano”, non vi erano

turni di presenza/attività delle ragazze, alle stesse non era imposto un numero

minimo di clienti con cui intrattenersi, non vi erano imposizioni circa genere

e costo delle prestazioni da fornire e le ragazze potevano prostituirsi altrove

rispetto alle camere da loro occupate, non veniva tenuto un conteggio dei

clienti con cui la singola prostituta si intratteneva e non erano sorvegliate

in alcun modo nell’esercizio della prostituzione (VI DIB 09.02.2018, p. 11 e

12, allegato 1 al verbale dibattimentale).

45.

Invitato

ad esprimersi sulla “regola” di non assillare e sulla linea nera

tracciata sul pavimento, l’imputato ha spiegato:

" La linea nera era rimasta

per 15 giorni. Avevamo fatto un esperimento perché i clienti si lamentavano di

essere “aggrediti” dalle ragazze. Avevamo quindi consigliato alle ragazze di

non saltare addosso ai clienti, ma se loro avessero voluto farlo e oltrepassare

subito la linea nera avrebbero potuto farlo. Si trattava di un consiglio e non

di un obbligo. L’avevamo fatto per tranquillità nostra e dei clienti. È un po’

come agli sportelli per evitare che qualcuno passi davanti.”

(VI DIB 09.02.2018, p. 12, allegato 1

al verbale dibattimentale).

46.

Alla domanda a sapere se al

bar vi fossero anche ragazze che non erano conduttrici di una camera presso la

struttura, IM 1 ha risposto:

" Poteva capitare che ci

fossero delle ragazze che non risiedevano da noi che conoscevano da noi il

cliente e poi se ne andavano con il cliente, ma non che queste potessero salire

nelle camere. Tengo a dire che queste ragazze “esterne” facevano una sorta di

concorrenza alle nostre, ma non potevo impedire loro l’accesso, siccome era

un’EP.”

(VI DIB 09.02.2018, p. 12, allegato 1

al verbale dibattimentale).

Alla contestazione del PG secondo il

quale in corso d’inchiesta l’imputato aveva sostenuto che a ragazze che non

avevano preso in locazione una camera all’__________ non era permesso

frequentare il bar, IM 1 ha risposto:

" Sinceramente quello che ho

detto adesso è la verità. Non so perché ho dichiarato qualcosa d’altro in corso

d’inchiesta, forse ho avuto un momento di confusione, anche perché ero

arrabbiato di sentirmi addebitare il reato di promovimento della prostituzione

quando io ero in regola. Di ragazze dal fuori ne arrivavano. Capitava anche che

alcune arrivassero per vedere la struttura e poi diventassero clienti. Questa è

del resto anche la prassi, nel senso che molte ragazze prima di prendere una

camera frequentano per un paio di volte il bar per vedere che movimento c’è.”

(VI DIB 09.02.2018, p. 12, allegato 1

al verbale dibattimentale).

47.

Quanto

alla permanenza delle ragazze presso l’__________, l’imputato ha spiegato:

" La ragazza poteva restare

da 1 giorno a 3 anni.

(…) vi erano delle ragazze che

arrivavano un giorno e il giorno seguente partivano, altre che restavano per

alcune settimane o alcuni mesi. Non vi era una regola. Preciso che generalmente

quelle che arrivavano nel weekend poi si trattenevano abbastanza a lungo,

perché vedevano che c’erano clienti, mentre quelle che arrivavano in settimana,

visto che i clienti erano di meno, spesso si trattenevano solo qualche giorno.”

(VI DIB 09.02.2018, p. 13, allegato 1

al verbale dibattimentale).

48.

In

punto alla cauzione che le ragazze erano tenute a versare, IM 1 ha dichiarato:

" La ragazza quando arrivava

depositava una cauzione di CHF 200.00 quale garanzia nel caso in cui avessero

danneggiato qualcosa. All’uscita si controllava se l’appartamento era in ordine

e veniva restituita la cauzione.

(…) non vi era un preavviso per

ottenere indietro la cauzione; noi consigliavamo unicamente di avvisarci con un

giorno o due di anticipo, ma la maggior parte non lo faceva e ci preavvisava

anche con poche ore di anticipo. Voglio dire che quando __________ ci ha

buttati fuori da un momento all’altro noi avevamo la cauzione di 50 ragazze e

le ho consegnate al mio attuale difensore.”

(VI DIB 09.02.2018, p. 13, allegato 1

al verbale dibattimentale).

49.

Invitato

a prendere posizione circa il regolamento inviato dall’avv. __________ al PG

(AI 93), mostratogli in copia, IM 1 ha dichiarato di non avere mai visto tale

documento e di non sapere di cosa si tratti, essendo il regolamento della casa

quello allegato al contratto di locazione (VI DIB 09.02.2018, p. 14, allegato 1

al verbale dibattimentale).

d) La

posizione di IM 2

i. Dichiarazioni

predibattimentali

50.

IM

2.

in corso d’inchiesta ha avuto modo di riferire circa le condizioni di lavoro

delle ragazze:

" Preciso che una prostituta

che non ha in locazione una stanza da noi non può accedere al bar __________.

Se dovesse capitare che una prostituta “esterna” si presentasse al bar, la

sicurezza le impedirebbe di entrarvi. In effetti desideriamo che presso la

nostra struttura lavorino solamente ragazze regolarizzate con tutti i permessi,

che la sicurezza può quindi controllare, emessi con il preciso luogo di

soggiorno presso lo stabile __________.

(…) le ragazze frequentano il bar __________

per poter incontrare i clienti con cui chiacchierano, si mettono se del caso

d’accordo e poi salgono in camera.

Le ragazze sono libere di gestire come

meglio credono la loro attività di prostituta. Devono comunque rispettare una

regola precisa nel senso che devono “lasciare respirare il cliente”, ossia non

devono immediatamente avvicinarlo subito dopo la sua entrata nel bar. Devono

lasciargli comandare da bere.

(…) Ero stata io a decidere e a posare

detto scotch a terra proprio per evitare che le ragazze importunassero il

cliente non appena lo stesso aveva messo il piede nel locale. (…) l’ho

fisicamente tolto io a fine luglio e inizio agosto perché mi era stato riferito

da mio padre che non si poteva fare. Ribadisco che a terra lo scotch ci è

rimasto per circa tre mesi.

(…) le ragazze che alloggiano presso

lo stabile __________ sono libere, se lo desiderano, di prostituirsi anche

all’esterno della struttura. Non so se loro siano personalmente autorizzate a

farlo altrove, perché sul loro permesso c’è scritto che sono soggiornanti

presso lo stabile __________.

È vero che noi, durante gli orari di

apertura del bar __________ le invitiamo a frequentare il nostro EP, ma se

desiderano andare altrove ad adescare o addirittura non frequentare il nostro

bar, possono farlo. Le ragazze hanno per esempio la possibilità di ricevere

clienti direttamente in stanza senza pregresso “passaggio” al bar. Le donne non

devono rispettare degli orari. Semplicemente sanno che il bar __________ è

aperto dalle 14.00 alla 1.00.

Aggiungo che io personalmente mi

occupo delle pratiche amministrative affinché ogni singola ragazza si

regolarizzi. Regolarmente mi reco presso l’Ufficio Stranieri di __________ (per

il permesso B o G) e presso la Polizia Cantonale (TESEU) per l’autorizzazione

allo specifico esercizio della prostituzione.

Di questo compito mi occupo io poiché

voglio essere sicura che le ragazze che frequentano il bar __________ siano a

posto”.

(VI PP, 20.09.2012, p. 5-7, AI 18).

51.

Per

quanto attiene alle condizioni di sublocazione delle stanze, l’imputata ha

affermato che:

" (…) so bene che vi sono tre

tipologie di stanze. Un primo genere costa Fr. 120.- al giorno oltre a Fr.

40.

- di accessori (wireless, sicurezza, lavanderia, parcheggio se desiderato,

reception, ecc.). Questo tipo di stanza ha cucina e bagni in comune. Vi sono

poi stanze da Fr. 130.-, rispettivamente Fr. 140.- al giorno oltre ai suddetti

accessori per

Fr. 40.-.

Per Fr. 130.- si

ottiene una stanza con la cucina, ma il bagno in comune. Per Fr. 140.- la

stanza ha sia cucina, sia bagno “privati”.

(…) può capitare che una singola

stanza venga locata a due ragazze. In una simile evenienza il prezzo

complessivo della stanza è sempre il medesimo nel senso che ogni donna paga la

metà del prezzo completo. (…) nel prezzo della stanza non è compreso alcun

pasto né alcuna bibita.

(…) all’interno di ogni singola stanza

non è previsto un servizio di pulizia, fatta eccezione per il momento in cui la

ragazza lascia definitivamente la stanza locata. Nelle stanze con il bagno la

pulizia dello stesso è a carico della conduttrice.

(…) non è nemmeno prevista la pulizia

giornaliera dei bagni in comune. Le nostre donne delle pulizie puliscono i

bagni in comune a rotazione nel senso che un giorno puliscono quelli del quarto

piano, un altro giorno quelli del terzo e così via.

(…) il nostro servizio di pulizia

opera invece sui pavimenti in comune, ove vengono vuotati i cestini e

allontanati i sacchi della spazzatura di tutte le camere.

(…) il nostro servizio di pulizia non

garantisce la pulizia giornaliera delle cucine in comune. Alcuni giorni lo

fanno, altri no. Dipende dalla mole di lavoro che di volta in volta si

presenta.

Il PP mi mostra ora gli allegati 3 e 5

del rapporto di segnalazione del 12.09.12 e mi chiede se sono sicura che non

capiti che una stanza sia locata a più ragazze che devono pagare più prezzi

pieni.

Per quanto riguarda l’allegato 5

contesto che in una stanza siano mai state alloggiate tre ragazze. È vero, come

ho già detto, che due donne possono locare la medesima stanza

contemporaneamente. È anche vero che in passato due ragazze abbiano entrambe

pagato il prezzo pieno di una stanza occupandola assieme. Ho detto “in passato”

perché oggi questo non capita più da circa metà giugno 2012. Posso dire che è

successo lungo tutto il 2011 e sino appunto a metà giugno del 2012. Prima del

2011.

io non mi occupavo della gestione della struttura e quindi non sono in

grado di riferire su un passato più remoto.

Premetto e sottolineo che il prezzo

doppio per una stanza a due ragazze, nel periodo a mia conoscenza, non è

assolutamente stata una regola. Ribadisco che è capitato, ma non sono in grado

di quantificare quante volte. Mio padre probabilmente lo è.

Aggiungo che nel suddetto periodo vi è

stata la doppia locazione di una stanza solo quando la struttura era già tutta

occupata e una determinata ragazza insisteva per avere uno spazio a sua

disposizione.

Premettendo che non mi occupo della

gestione delle stanze –il PP mi dice che in realtà ho già ammesso di aver anche

firmato dei contratti di locazione delle stanze- a mio modo di vedere anche il

doppio prezzo pieno è adeguato a ciò che viene offerto.

(…) io personalmente comunque non ho

mai affittato la medesima stanza nel suddetto periodo a due prostitute

contemporaneamente facendo pagare loro un prezzo pieno a testa.

(…) in ogni caso non so quanto viene

incassato dalla locazione delle stanze complessivamente, né conosco i costi

della struttura. Lo stesso vale per l’attività del bar”.

(VI PP 20.09.2012, p. 7-9, AI 18).

ii Dichiarazioni

dibattimentali

52.

Per

quel che ne è dell’imputazione di usura aggravata, in occasione del pubblico dibattimento

IM 2, invitata a spiegare a quanto ammontava la pigione giornaliera per una

camera, ha tenuto a precisare di essersi occupata principalmente della gestione

del bar e non delle camere, precisando che:

" Per quanto riguarda le

camere ero piuttosto un punto di riferimento per le ragazze, per i permessi e

le notifiche alla TESEU o in generale la burocrazia. Ero a conoscenza dei

prezzi della camere, in punto ai quali confermo quanto dichiarato da mio padre,

ma non me ne occupavo.

(…) il pagamento delle camere avveniva

alla ricezione.”

(VI DIB 09.02.2018, p. 9, allegato 1

al verbale dibattimentale).

53.

L’imputata

ha confermato che le ragazze, oltre ad alloggiarvi, nelle camere esercitavano

pure la prostituzione (VI DIB 09.02.2018, p. 10, allegato 1 al verbale

dibattimentale).

54.

Quanto

ai servizi compresi nella pigione e in particolare sulla questione della

sicurezza si è così espressa:

" So che c’era un contratto e

che allegato al contratto vi era un regolamento dello stabile che prevedeva i

servizi extra compresi nella pigione.

(…) la sicurezza riguardava anche il

bar. Se fosse accaduto qualcosa, ad esempio se le ragazze avessero litigato o

un cliente si fosse comportato male, la sicurezza sarebbe intervenuta. Vi erano

sempre presenti uno o più agenti di sicurezza dall’apertura alla chiusura.”

(VI DIB 09.02.2018, p. 10, allegato 1

al verbale dibattimentale).

55.

Relativamente

all’assistenza che veniva prestata alle ragazze a livello amministrativo IM 2

ha spiegato:

" Io ero a disposizione per aiutarle

nel caso in cui avessero bisogno per la compilazione dei vari documenti. Ero

inoltre un punto di riferimento per i contatti con la TESEU e l’Ufficio

stranieri, che mi contattava. Avevo anche contatti con il sig. __________

dell’Ufficio abitanti, al quale dovevo spesso inviare documentazione via fax.”

(VI DIB 09.02.2018, p. 10, allegato 1 al verbale dibattimentale).

56.

L’imputata

ha confermato che molte ragazze tornavano a più riprese presso l’__________ in

periodo diversi, “perché stavano bene” e che nessuna ragazza si era mai

lamentata del costo della camera, precisando che per loro “era fondamentale

innanzitutto la sicurezza, presente in tutto lo stabile, era il nostro punto

forte” (VI DIB 09.02.2018, p. 10, allegato 1 al verbale dibattimentale).

57.

IM

2.

ha inoltre confermato che le ragazze, tutte sempre registrate e regolarmente

annunciate alle autorità, erano al 90% rumene e che non vi erano ragazze

provenienti da Paesi non area Schengen (VI DIB 09.02.2018, p. 10 e 11, allegato

1.

al verbale dibattimentale).

58.

Invitata

a spiegare chi verificasse che le ragazze erano annunciate e che potevano

lavorare in Svizzera, ha dichiarato:

" La maggior parte di loro mi

chiedeva se potevo portarle. Tante volte le accompagnavo io e salivo

direttamente con loro. La TESEU mi vedeva spesso.”

(VI DIB 09.02.2018, p. 11, allegato 1

al verbale dibattimentale).

L’imputata ha in fine riferito che:

" (…) se arrivava una ragazza

non in regola o regolarizzabile non veniva ammessa, ma di questo se ne

occupavano in ricezione.”

(VI DIB 09.02.2018, p. 11, allegato 1

al verbale dibattimentale).

59.

Rispondendo

alla domanda del suo difensore, IM 2 ha così spiegato la genesi del contratto

di locazione:

" Per fare le cose in regola,

siamo andati presso la TESEU e abbiamo mostrato loro il contratto per

verificare se fosse tutto in ordine. Loro ci avevano consigliato di aggiungere

una clausola secondo cui la Polizia poteva recarsi in ogni momento nelle camere

e fare quello che voleva, ciò che avevamo fatto. In questo modo andavamo sul

sicuro sul fatto che stavamo facendo le cose giuste.”

(VI DIB 09.02.2018, p. 16, allegato 1

al verbale dibattimentale).

Alla domanda a sapere se confermasse

che il testo del regolamento del contratto fosse quello discusso con la TESEU,

l’imputata ha risposto affermativamente, precisando che:

" L’unica cosa che abbiamo

cambiato è che loro avrebbero voluto fare tutti i controlli senza mandato,

mentre noi abbiamo solo detto che in caso di controllo della Polizia avremmo

chiamato la ragazza.”

(VI DIB 09.02.2018, p. 16, allegato 1

al verbale dibattimentale).

60.

Quanto

all’imputazione di promovimento della prostituzione, l’imputata ha spiegato che

non vi erano delle regole da rispettare, precisando, con specifico riferimento

alla già citata riga nera:

" Per quanto concerne le

camere vi era il regolamento, mentre per quanto concerne il bar vi erano

piuttosto dei “deterrenti” e dei consigli, per garantire la sicurezza, quali ad

esempio il famoso nastro, una prova che avevamo fatto siccome i clienti si erano

lamentati di venire aggrediti dalle ragazze non appena entrati nel locale;

siccome il locale era grande abbiamo consigliato alle ragazze di aspettare che

il cliente avesse almeno ordinato una bibita prima di andare da lui, anche

perché il cliente pagava un’entrata con una bibita compresa.”

(VI DIB 09.02.2018, p. 14, allegato 1

al verbale dibattimentale).

61.

IM

2.

ha ribadito che non vi era assolutamente un orario di presenza al bar, non vi

era un obbligo di consumazione o di far consumare il cliente, le prostitute non

erano tenute a rispettare determinati orari per prostituirsi, non vi erano

turni di presenza/attività delle ragazze, alle stesse non era imposto un numero

minimo di clienti con cui intrattenersi, non vi erano imposizioni circa genere

e costo delle prestazioni da fornire, non veniva tenuto un conteggio dei

clienti con cui la singola prostituta si intratteneva, le ragazze non erano

sorvegliate in alcun modo nell’esercizio della prostituzione, ma “erano

indipendenti e facevano quello che volevano” (VI DIB 09.02.2018, p. 14 e

15, allegato 1 al verbale dibattimentale).

62.

Alla

domanda a sapere se le ragazze potessero prostituirsi altrove rispetto alle

camere da loro occupate, l’imputata ha risposto affermativamente (VI DIB

09.02

, p. 15, allegato 1 al verbale dibattimentale: “Certo, questo

capitava. C’erano ragazze che mi dicevano ad esempio che si sarebbero recate in

un altro locale”).

63.

Invitata

a spiegare se al bar vi fossero anche ragazze che non erano conduttrici di una

camera presso la struttura, ovvero con riferimento alla contraddizione

evidenziata dal PG in occasione dell’interrogatorio di IM 1, la donna ha

risposto:

" Secondo me ci confondiamo

perché prima che diventasse postribolo ufficiale le donne entravano e uscivano,

mentre da quando siamo diventati ufficialmente un postribolo abbiamo deciso di

far entrare solo ragazze con il permesso dello stabile __________. Come ha

detto mio padre, capitava anche che delle ragazze chiedessero di poter entrare

per vedere com’era il locale; quando volevano delle informazioni sulle camere

dicevamo loro di recarsi alla ricezione, dove veniva loro spiegato come erano

strutturate. (…) non facevamo entrare ragazze da fuori perché c’era poco lavoro

e le ragazze si lamentavano. Lo facevamo per agevolare quelle che avevano il

permesso presso le nostre strutture.”

(VI DIB 09.02.2018, p. 15, allegato 1

al verbale dibattimentale).

64.

Anche

in punto alla permanenza in struttura delle ragazze, IM 2 ha confermato le

dichiarazioni del padre:

" Confermo che le ragazze che

arrivavano a inizio settimana rimanevano molto poco, siccome c’era poco lavoro.

Quelle che arrivavano ad esempio nel weekend si trattenevano più a lungo, ma è

per me impossibile dire quanto, anche perché capitava che una ragazza mantenesse

una camera, ma che poi al suo posto arrivasse una sua amica perché lei doveva

fare una pausa. Il fatto che continuassero ad andare via era praticamente

ingestibile con l’Ufficio controllo abitanti, tanto che eravamo arrivati

all’accordo di segnalare la partenza solo dopo che erano passati diversi mesi

senza che la ragazza tornasse.

(…) anche nei casi in cui una ragazza

lasciava l’appartamento a un’amica, veniva fatto un nuovo contratto e

verificato che anche questa fosse in regola per poter lavorare.”

(VI DIB 09.02.2018, p. 15 e 16,

allegato 1 al verbale dibattimentale).

65.

Invitata

a prendere posizione in merito al regolamento inviato dall’avv. __________ al

PG con scritto del 24 ottobre 2014 (AI 93), che le è stato mostrato in copia,

l’imputata – al contrario del padre – ha dichiarato di avere già visto questo

documento, precisando che:

" (…) il mio capo della

sicurezza mi aveva consigliato di farlo proprio come deterrente, siccome vi

erano sempre problemi. Quando arrivava una ragazza nuova le venivano dati

questi consigli. Erano comunque dei consigli, tra il dire e il fare c’è di

mezzo il mare.”

(VI DIB 09.02.2018, p. 16, allegato 1

al verbale dibattimentale).

66.

Dal

profilo oggettivo s’impone di rilevare che il rapporto di Polizia attesta che tutte

le ragazze controllate erano in possesso di regolare permesso per esercitare

l’attività lavorativa in Svizzera. Dagli atti neppure emergono pregresse

condanne degli imputati per infrazione alla LF sugli stranieri, ciò che

suffraga la di loro versione secondo cui tutte le ragazze esercitanti presso l’__________

risultavano registrate presso la Polizia degli stranieri.

V) In

diritto

a) usura

aggravata

67.

Giusta

l’art. 157 cpv. 1 CP chiunque sfrutta lo stato di bisogno o di dipendenza,

l'inesperienza o la carente capacità di discernimento di una persona per farle

dare o promettere a sé o ad altri, come corrispettivo di una prestazione,

vantaggi pecuniari che sono in manifesta sproporzione economica con la propria

prestazione, chiunque acquisisce un credito usurario e lo aliena o lo fa

valere, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena

pecuniaria.

Il reato d’usura consiste, dunque,

nell’ottenere o nel farsi promettere una controprestazione sproporzionata

sfruttando lo stato di debolezza della vittima.

Le situazioni di debolezza sono

elencate in modo esaustivo nell’articolo menzionato. Per stato di bisogno

s’intende un qualsiasi stato di costrizione suscettibile di influire sulla

libertà di decisione della vittima a tal punto da indurla a fornire una

controprestazione sproporzionata (DTF 92 IV 132 consid. 2; STF 6S.6/2007 del 19

febbraio 2007, consid. 3.2.1). Non deve necessariamente trattarsi di un bisogno

di natura economica (DTF 92 IV 132 consid. 2) e può essere di natura temporanea

(DTF 80 IV 15 consid. 3). Lo stato di bisogno va determinato in funzione di una

valutazione oggettiva e va ammesso nel caso in cui una persona ragionevole,

confrontata con le medesime circostanze, è ostacolata nella sua libertà di

decisione (STF 6S.6/2007 del 19 febbraio 2007, consid. 3.2.1; Corboz, Les

infractions en droit suisse, Volume I, Berna 2010, 3a edizione; ad art. 157 n.

13, Trechsel/Pieth, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar,

Zurigo/San Gallo 2013, ad art. 157 n. 3, cfr. anche, analogamente, per il reato

di coazione la DTF 101 IV 48 consid. 2a). Il consenso della vittima non

soltanto non esclude l’applicazione dell’art. 157 CP ma ne è, addirittura, un

presupposto (STF 6S.6/2007 del 19 febbraio 2007, consid. 3.2.1)

Il TF ha già avuto modo di ammettere

uno stato di bisogno nel caso di donne straniere, esercitanti illegalmente la

prostituzione, alla ricerca di un appartamento da locare, ritenuto che, proprio

per la loro condizione di illegalità e per il genere di attività da loro

svolto, il normale mercato immobiliare era loro precluso, inducendole ad

accettare pigioni ben maggiori rispetto al valore di mercato (STF 6S.6/2007 del

19.

febbraio 2007, consid. 3.1.3 e 3.2.2).

68.

La

manifesta sproporzione economica tra il vantaggio pecuniario ottenuto dalla

vittima e la prestazione a lei fornita deve essere valutata in modo oggettivo

(DTF 130 IV 106 consid. 7.2; STF 6B_27/2009 del 29 settembre 2009, consid.

1.

). Nel caso di appartamenti locati, occorre pertanto operare un raffronto tra

la pigione d’uso per oggetti analoghi (valore oggettivo) e la pigione

effettivamente pagata, sul medesimo mercato locale, nel caso concreto (DTF 93

IV 86 consid. 2; STF 6B_27/2009 del 29 settembre 2009, consid. 1.2). Analoghi

principi valgono per stabilire l’esistenza di abusi nell’ambito alberghiero.

La legge e la giurisprudenza non

forniscono dei limiti precisi per determinare la soglia a partire dalla quale

il disequilibrio tra le prestazioni assume forma di usura. Tuttavia, il TF ha

già avuto modo di stabilire che, per essere considerata usuraria, la

sproporzione deve eccedere sensibilmente i limiti di ciò che, secondo l’insieme

delle circostanze, appare usuale e normale; essa deve colpire il cittadino

medio per la sua entità (DTF 92 IV 132, consid. 1; STF 6B_27/2009 del 29

settembre 2009 consid. 1.2;6S.6/2007 del 19 febbraio 2007, consid. 3.1). La

dottrina ha evocato un limite di maggiorazione del prezzo nell’ordine del 20%

per i settori regolamentati, mentre che, nei settori non regolamentati, alcuni

autori - con riferimento alla DTF 92 IV 132 consid. 1 - sembrano ammettere

l’usura a partire dal 25% e, in tutti i casi, a partire dal 35% di

maggiorazione (cfr. Corboz, op. cit.; ad art. 157 n. 38; Weissenberger, in

Basler Kommentar, 2a edizione, Basilea 2013, ad art. 157 n. 38 e Hurtado Pozo,

Droit pénal, Partie spéciale, Ginevra/Zurigo/Basilea 2009, n. 1477).

Il TF in sua decisione del 2009 (non

pubbl.) ha, tuttavia, considerato che nei settori regolamentati non vi è usura

se la maggiorazione non supera il 20% mentre in quelli non regolamentati

l’usura può configurarsi soltanto oltre il 35% (cfr. STF 6B_27/2009 del 29

settembre 2009 consid. 1.1 e soprattutto 1.5; nello stesso senso anche

Trechsel/Pieth, op. cit., ad art. 157 n. 10).

La dottrina si è chinata sulla

questione di sapere se, in caso di prestazioni illecite - come, ad esempio, la

vendita di stupefacenti o la pratica clandestina dell’aborto - occorra fondarsi

sul prezzo del mercato nero per determinarne il carattere usuraio.

69.

Nella

STF 6S.6/2007 del 19 febbraio 2007, il TF - facendo riferimento anche ad una

decisione di un tribunale del Canton Berna - ha, al riguardo, spiegato che,

nell’ambito della locazione di appartamenti per la pratica del meretricio, non

è appropriato fondarsi sulle pigioni abusive in vigore negli ambienti della

prostituzione, anche se generalmente praticate, ritenuto che un tale approccio

non farebbe che contribuire ad abusi ancora più grandi. Il giudice penale deve,

dunque, riferirsi alle pigioni usuali in quella località o in quel quartiere

che, tuttavia, egli potrà maggiorare per tenere conto degli eventuali rischi

incorsi dal locatore, segnatamente del rischio di condanna per infrazione alla

LStr (cfr. STF 6S.6/2007 del 19 febbraio 2007, consid. 3.1.1 e 3.1.3).

Tuttavia, nella sentenza 6B_707/2016

del 16 ottobre 2017, con riferimento alla sentenza 6B_27/2009 del 29 settembre

2009, il TF – dopo avere ribadito che non vi è una sproporzione manifesta tra

le prestazioni ove il prezzo di mercato è maggiorato del 20% al massimo nei

settori regolamentati rispettivamente del 35% al massimo in quelli non

regolamentati, mentre oltre questi limiti l’aumento dev’essere considerato

usurai – ha ritenuto che il criterio dei rischi incorsi, evocato nella sentenza

6S.6/2007, è già sufficientemente compreso nelle percentuali di aumento testé

menzionate e non può dunque giustificare ulteriori maggiorazioni (STF

6B_27/2009 del 29 settembre 2009 consid. 1.5; STF 6B_707/2016 del 16 ottobre

2017.

consid. 4.8).

70.

Secondo

quanto stabilito dal TF, il provento di usura deve essere stabilito calcolando

la differenza tra il prezzo usuraio e il prezzo di mercato medio (cioè, il

prezzo usuale) per un determinato tipo di prestazione (cfr. al riguardo la STF

6S.17/2004 del 22 luglio 2004 consid. 4, che nel caso di un appartamento

sublocato dal locatario a pigione doppia rispetto a quella principale, ovvero

CHF 2'000.00 invece di CHF 1'000.00, ha ritenuto provento di reato e, in quanto

tale, confiscabile “le trop-percu de l’usurier”, ovvero “la partie du

sous-loyer qui dépassait le montant du loyer principal”).

71.

Il

reato è intenzionale; il dolo eventuale è sufficiente.

Occorre pertanto che l’autore sappia,

o perlomeno prenda in considerazione, che la vittima si trova in una situazione

di debolezza. Egli deve, inoltre, essere consapevole della sproporzione tra

prestazione e controprestazione ed essere conscio che proprio la situazione di

debolezza ha indotto la vittima ad accettare detta sproporzione (DTF 130 IV 106

consid. 7.2).

72.

Ai

sensi dell’art. 157 cpv. 2 CP, l’autore è punito con una pena detentiva da uno

a dieci anni se fa mestiere dell’usura.

Secondo la giurisprudenza, l’autore

agisce per mestiere laddove risulta - dal tempo e dai mezzi che consacra agli

atti criminosi, dalla frequenza degli stessi durante un periodo determinato,

così come dall’entità dei guadagni auspicati o ottenuti - che egli esercita

l’attività delinquenziale alla stessa stregua di una professione, anche

semplicemente accessoria. È necessario che la persona miri ad ottenere dei

redditi non indifferenti e relativamente regolari (STF 6B_681/2009 del 18

febbraio 2010 consid. 2; DTF 116 IV 319 consid. 4; DTF 117 IV 65; DTF 119 IV

129; DTF 123 IV 116).

Elementi costitutivi del delinquere

per mestiere sono quindi una commissione ripetuta dei reati, l’intenzione di

ottenerne un reddito e la disponibilità a commettere anche nel futuro un numero

imprecisato di reati del tipo in questione.

Innanzitutto, dunque, è necessario che

il prevenuto abbia già compiuto dei reati. Se da un lato, uno solo non è

sufficiente, dall’altro la giurisprudenza non ha fissato un numero minimo a

partire dal quale si può parlare di professione del crimine. Per la valutazione

si deve considerare quale è stato il periodo nel quale gli atti sono stati

perpetrati e l’ammontare della refurtiva. La verifica non può essere fatta in

maniera astratta ma deve essere riferita al caso concreto (Marcel Alexander

Niggli/Christof Riedo, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 2a edizione, Basilea

2013, n. 97 ad art. 139).

In secondo luogo, deve poi essere

esaminato se l’autore ha agito con l’intenzione di ottenere un reddito. Ciò è

dato solo se è riconoscibile la volontà di derivare con una relativa regolarità

dall’attività criminale delle entrate per coprire una parte delle spese

necessarie a mantenere il tenore di vita.

Il TF ha ritenuto sufficiente che il

reddito conseguito dall’attività delittuosa basti a coprire i costi nella

misura, a volte, del 10% e, a volte, del 25%. È stato, ad esempio, considerato

sufficiente un importo mensile di fr. 1'000.- per un meccanico (DTF 119 IV 129,

133) rispettivamente quello di fr. 500.- mensili a fronte di un salario di fr.

3'500.- (DTF 123 IV 113, 116). Troppo scarse sono, per contro, state ritenute

entrate per fr. 250.- al mese (DTF 116 IV 319, 334 seg.).

Non è necessario che l’autore riesca

concretamente ad ottenere il reddito, basta la corrispondente intenzione (DTF

68.

IV 40, 44; DTF 78 IV 91, 94 seg.). Neppure indispensabile è che la

delinquenza rappresenti l’unica o la principale fonte di guadagno del reo: un

reddito complementare basta (DTF 123 IV 113, 117).

Da ultimo l’autore deve essere pronto

a commettere un numero imprecisato di reati del genere in questione. La

questione risulta essere poco problematica se egli nel passato ha perpetrato

reati in una maniera tale, da aver già palesato questa sua disponibilità. Se il

numero dei delitti realmente effettuati è ridotto, la qualificazione può

avvenire solo sulla scorta di una prognosi di plausibilità con riferimento a

comportamenti futuri, fondata su quanto da lui sino a quel momento fatto e

considerati la frequenza dei delitti, i mezzi impiegati per la loro commissione

e l’ammontare del bottino (Marcel Alexander Niggli/Christof Riedo, in Basler

Kommentar, Strafrecht II, 2a edizione, Basilea 2013, n. 108 ad art. 139).

73.

Per

quanto attiene al caso concreto, s’impone in primo luogo di esaminare se le

ragazze si trovassero – dal punto di vista personale – in uno stato di bisogno,

di dipendenza o inesperienza.

Si dirà fin da subito che, malgrado

quanto riportato nell’atto d’accusa e le argomentazioni del PG, la Corte non

ravvede nessuna dipendenza, né personale, né economica tra gli imputati e le

prostitute. Non basta certo il fatto di essere conduttrice di una camera in un

postribolo per creare il rapporto di dipendenza. Come emerge dagli atti,

infatti, le ragazze potevano andarsene quando volevano e potevano scegliere

eventualmente altri postriboli in cui lavorare.

Analogamente, nulla permette di

ritenere che le prostitute mancassero della sufficiente esperienza. Al

contrario, per quanto riguarda le ragazze verbalizzate, risulta come le stesse

fossero piuttosto cognite circa l’attività che svolgevano e le modalità in cui

esercitarla.

Unicamente, s’impone di dunque di

stabilire l’esistenza – o meno – di uno stato di bisogno.

74.

Come

sopra riportato, il Tribunale Federale ha riconosciuto esistere uno stato di

bisogno per prostitute illegali e ciò, in buona sostanza, siccome la situazione

irregolare in Svizzera e il genere di attività che svolgono preclude loro il

libero accesso al mercato immobiliare. Ciò le porta a dover accettare le

pigioni maggiorate proposte loro dai tenitori di postriboli.

Analogamente, sempre la condizione di

clandestinità fa sì che queste prostitute non possano rivolgersi alle autorità

per segnalare eventuali abusi, ritenuto che così facendo rischierebbero di

essere perseguite penalmente per infrazione alla LF sugli stranieri e

allontanate dalla Svizzera.

Nel presente caso, come risulta dal

rapporto d’inchiesta di Polizia e contrariamente alla situazione testé

descritta, tutte le ragazze che esercitavano presso l’__________ si trovavano

legalmente in Svizzera ed erano autorizzate a lavorare sul nostro territorio.

Questa era del resto una condizione

posta dagli imputati affinché le ragazze potessero subaffittare una camera.

Tale verifica avveniva in prima battuta attraverso l’esame del documento di

legittimazione (che permetteva di escludere persone non provenienti dall’area

Schengen) e, in seguito, attraverso l’aiuto nelle pratiche amministrative

necessarie per regolarizzare la loro situazione presso la Polizia.

75.

Non

trattandosi di ragazze illegali o clandestine, le prostitute attive presso l’__________

avevano dunque il totale accesso al mercato immobiliare e, conseguentemente, la

possibilità di prendere in locazione camere e/o appartamenti ovunque nel nostro

Cantone, senza dover giocoforza sottostare alle tariffe applicate dagli

imputati.

Si dirà al proposito che il fenomeno

della prostituzione in appartamenti da parte di cittadine straniere non è certo

sconosciuto alle nostre latitudini.

Non solo. Le prostitute avevano pure

la facoltà di rivolgersi alle autorità (in primis alla TESEU, sezione

della Polizia che conoscevano, essendovisi annunciate) qualora avessero

ritenuto abusive le pigioni a loro richieste e ciò senza dover temere

particolari conseguenze circa il loro statuto in Svizzera.

76.

A

mente della Corte, se le prostitute accettavano le tariffe applicate dagli

imputati non è perché non avevano altra scelta, bensì perché erano disposte a

pagare un prezzo più alto rispetto ad un appartamento o ad un hotel per motivi

– come puntualmente riferito dalle ragazze stesse – connessi alla pulizia, alla

sicurezza, all’assistenza in pratiche amministrative, alla pubblicità, oppure

anche solo per il fatto di recarsi a lavorare in un posto avviato, ciò che

avrebbe permesso loro di avere fin da subito clienti.

Non può al proposito essere

misconosciuto il fatto che prendere in locazione un appartamento, oltre a

limitare la libertà di movimento della prostituta, costretta a rimanere in un

determinato luogo per un periodo relativamente lungo a prescindere dalla

presenza o meno di clienti, comporta un maggiore impegno nella ricerca

dell’immobile, nell’espletamento delle pratiche amministrative, spese

pubblicitarie e dunque con una fase di “avviamento” in cui gli introiti

sono giocoforza ridotti. Al contrario, recarsi all’__________ significava, per

le prostitute, iniziare l’attività in una struttura rodata, avviata, conosciuta

dai clienti, con la pubblicità fatta sul sito, ovvero con la possibilità di

lavorare fin dal primo giorno.

La Corte ritiene al proposito di dover

evidenziare le dichiarazioni di alcune delle prostitute verbalizzate:

-

__________: “sono consapevole che Fr. 4'800 di affitto per una camera

con sol bagno in comune è tantissimo. Io però sono disposta a pagare tale somma

perché sono protetta sull’arco di tutte le 24 ore. Chiaro che ho ragionato

sulla possibilità di svolgere la mia attività in un appartamento normale. Sono

però giunta alla conclusione che non voglio rischiare la mia vita e preferisco

rimanere li perché mi sento sicura”;

-

__________: “il prezzo da me pagato giornalmente per la camera mi

sembra un buon prezzo per tutto quello che mi viene offerto. In altri posti

magari costa un po’ meno ma per esempio non c’è la sicurezza e per me questo è

molto importante”;

-

__________: “rispetto ad altri posti il prezzo è decisamente

ragionevole. Sarei stata d’accordo anche per un prezzo più alto”.

Dalla lettura di tali dichiarazioni emerge in particolare che le

ragazze potevano scegliere altre sistemazioni in altre strutture o addirittura

in appartamenti, opzioni che non venivano percorse in ragione dei servizi che

venivano loro offerti presso l’__________.

77.

Certo, la Corte è consapevole

che già il fatto di prostituirsi può essere sintomatico di una situazione

economico-sociale disagiata. Ciò però ancora non significa che le ragazze si

trovassero in uno stato tale da dover accettare giocoforza le tariffe proposte

dall’__________.

Al contrario, come già detto, le

testimonianze agli atti attestano che le stesse sceglievano l’__________ perché

a pari prezzo offriva maggiori servizi rispetto alla concorrenza.

Come già evidenziato dalla CRP, tale

situazione è difficilmente compatibile con uno “stato di bisogno”.

78.

Escludendo

quindi – in ragione della loro situazione di legalità – che tutte le prostitute

si siano trovate in stato di bisogno, si sarebbe semmai potuto ipotizzare che

tale condizione fosse data singolarmente. Ciò avrebbe tuttavia comportato un

accertamento puntuale per ognuna delle presunte vittime, ciò che in concreto

non è stato fatto, anche perché si sarebbe rivelata un’impresa ciclopica

trattandosi di moltissime ragazze, in gran parte nel frattempo rientrate in

Patria. Si dirà, comunque, che dall’interrogatorio delle ragazze assunte a

verbale, tale circostanza è ben lungi dall’apparire realizzata.

Già per questo motivo, in assenza di

prove sullo stato di necessità, gli imputati vanno prosciolti dal punto 1

dell’atto d’accusa.

79.

Ma

pure considerando i prezzi applicati, le conclusioni non muterebbero.

Al proposito occorre premettere che,

contrariamente a quanto già nel 2012 il GPC aveva indicato nella propria

decisione, agli atti non figura una perizia che accerti il valore degli enti

locati e dei servizi supplementari compresi nella pigione.

Si dirà che la Corte non ha potuto

ritenere, quale base di calcolo, l’importo di CHF 50.00 al giorno indicato nel

rapporto di Polizia. Tale somma si riferisce infatti ad appartamenti di

affittacamere a __________ che nulla hanno a che vedere con una struttura quale

era l’__________. Del resto, lo stesso rapporto di Polizia ha precisato che non

vi erano strutture paragonabili a quella degli imputati. Peraltro, volendo

seguire l’impostazione data dal PG secondo cui il prezzo di riferimento è CHF

50.

, già i CHF 120.00 da egli imposti quale misura sostitutiva sarebbero da

considerarsi costitutivi di usura.

D’altra parte, neppure il riferimento

fatto dalla difesa ai costi di camere “a ore” può essere seguito,

trattandosi di un servizio del tutto differente.

80.

Ne

discende che la valutazione del caso concreto non può che avvenire su base

empirica, ovvero esaminando i costi relativi a camere situate nelle vicinanze

dell’__________ o in contesti equiparabili, tralasciando quelle con prezzi

oltremodo elevati in ragione di standard superiori ed apportando i correttivi

che aumentano o diminuiscono la pigione lecitamente esigibile (cfr. CARP

17.2016.60

del 9 maggio 2016; sentenza TPC 72.2012.52 e 72.2015.117 del 30

agosto 2017).

Si dirà al proposito che,

contrariamente a quanto indicato dal PG, secondo cui non è possibile fare

riferimento ai prezzi di alberghi siccome le ragazze avrebbero dovuto pulire da

sole le camere, risulta dai verbali di alcune di esse che in realtà le camere

venivano pulite.

81.

In

tale contesto, ritenute le strutture estrapolate dal sito www.__________.ch, la Corte ha valutato un

costo medio di CHF 111.00 a camera al giorno.

Quanto ai correttivi, la Corte ha

applicato i criteri ritenuti dal Tribunale penale cantonale e dalla Corte di

appello e di revisione penale in incarti analoghi, adattandoli al caso

concreto, come indicato in apertura di dibattimento. In particolare,

considerato l’investimento effettuato da IM 1 in ambito di sicurezza (presenza

di videosorveglianza, tasto anti-panico e presenza costante di personale di

sicurezza pronto a intervenire) e la rilevanza che le ragazze davano a questo

fattore, la Corte ha ritenuto CHF 15.00 al giorno di supplemento; analogamente,

la presenza di una cucina privata è stata computata quale aumento del valore di

CHF 20.00 al giorno, posto che ciò rendeva l’ente locato paragonabile ad un

piccolo – seppur spartano – appartamento/monolocale arredato.

A mente della Corte, non va poi

dimenticato che le camere occupate dalle prostitute non erano destinate

esclusivamente a soggiornarvi, ma pure – o soprattutto – a lavorare, ed hanno

quindi pure una valenza commerciale, ciò che impone di considerare anche alcuni

correttivi quali la pubblicità, l’avviamento, l’accesso alle strutture in cui

incontrare i clienti e l’aiuto in pratiche amministrative prestato dai

responsabili della struttura.

Orbene, prendendo in considerazione i

servizi presenti per le camere più care, cioè quelle da CHF 180.00, dalla somma

di partenza di CHF 111.00 non risultano esservi poste da dedurre. Per contro,

al prezzo base occorre poi aggiungere il valore dei servizi forniti presso l’__________

e non presenti nelle strutture considerate, e meglio l’allarme e la sicurezza,

la pubblicità, l’assistenza amministrativa, la lavanderia, la cucina, il cambio

quotidiano della biancheria e l’avviamento commerciale.

Complessivamente la Corte ha ritenuto

tali extra quantificabili in CHF 55.00 al giorno.

Dal totale s’impone, in fine, di

dedurre il 15% che la Corte di appello e di revisione penale ha indicato essere

giustificato in ragione dello sconto usualmente applicato per soggiorni di

lunga durata.

Si giunge così a una pigione esigibile

pari a CHF 141.00 al giorno.

Trattandosi di un settore non

regolamentato, come già indicato, un superamento del 35% non sarebbe ancora

costitutivo di usura, ovvero fino a CHF 190.00.

Con una tariffa di CHF 180.00 al

giorno, gli imputati non hanno dunque applicato una tariffa usuraia.

Si dirà che pure prendendo in

considerazione le camere a prezzi più bassi le conclusioni rimangono identiche

e meglio come si evince dalla tabella sottostante.

stanza

tipo 1

(angolo

cottura e bagno privato)

pigione

giornaliera CHF 180.00

stanza

tipo 2

(angolo

cottura privato e bagno comune)

pigione

giornaliera CHF 170.00

stanza

tipo 3

(angolo

cottura e bagno comune)

pigione

giornaliera CHF 160.00

pigione

giornaliera usuale

+

CHF 111.00

+

CHF 111.00

+

CHF 111.00

suppl.

cucina

+

CHF 20.00

(angolo

cottura privato)

+

CHF 20.00

(angolo

cottura privato)

+

CHF 10.00

(angolo

cottura comune)

suppl.

lavanderia

+

CHF 10.00

+

CHF 10.00

+

CHF 10.00

suppl.

sicurezza

+

CHF 15.00

+

CHF 15.00

+

CHF 15.00

suppl.

amministrazione e

pubblicità

+

CHF 05.00

+

CHF 05.00

+

CHF 05.00

suppl.

cambio biancheria giornaliero

+

CHF 05.00

+

CHF 05.00

+

CHF 05.00

detrazione

per mancanza di bagno privato

-

-

CHF 10.00

-

CHF 10.00

totale

intermedio

CHF

166.00

CHF

156.00

CHF

146.00

detrazione

15% per lunga durata

-

CHF 24.90

-

CHF 23.40

-

CHF 21.90

totale finale

CHF 141.10

CHF 132.60

CHF 124.10

82.

Ne

consegue che gli imputati andrebbero prosciolti dal reato di usura pure sulla

base del calcolo della discrepanza tra le reciproche prestazioni e non solo in

ragione dell’assenza dello stato di necessità delle ragazze.

83.

Stanti

le conclusioni qui sopra riportate, la Corte non ha esaminato l’esistenza

dell’aggravante del mestiere. Si dirà, comunque, che sotto tale aspetto, l’atto

d’accusa, silente circa il guadagno conseguito, non avrebbe in tutti i casi

permesso la disamina di detta circostanza, pena la violazione del principio

accusatorio.

b) promovimento

della prostituzione

84.

Ai

sensi dell’art. 195 CPS chiunque sospinge alla prostituzione un minorenne,

chiunque, profittando di un rapporto di dipendenza o per trarne un vantaggio

patrimoniale, sospinge altri alla prostituzione, chiunque lede la libertà

d'azione di una persona dedita alla prostituzione sorvegliandola in questa sua

attività o imponendole il luogo, il tempo, l'estensione od altre circostanze

inerenti all'esercizio della prostituzione, chiunque mantiene una persona nella

prostituzione, è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena

pecuniaria.

Dalla lettura dell’atto d’accusa

risulta che condizioni oggettive dell’art. 195 CP sarebbero realizzate siccome

gli imputati avrebbero leso la libertà d’azione delle prostitute imponendo loro

la sottoscrizione dei contratti di sublocazione quale condizione per esercitare

all’interno dell’__________, nonché sorvegliandole nella loro attività e

imponendo loro il luogo e il tempo della prostituzione.

Si rende colpevole di promovimento

della prostituzione nella variante prevista all'art. 195 cpv. 3 CP chiunque

lede la libertà d'azione di una persona dedita alla prostituzione

sorvegliandola in questa sua attività oppure imponendole il luogo, il tempo,

l'estensione o altre circostanze inerenti all'esercizio della prostituzione. Il

bene giuridico protetto è la libertà decisionale delle persone già attive nel

settore della prostituzione. La disposizione reprime il comportamento di chi,

trovandosi in una posizione di potere nei confronti delle persone che si

prostituiscono, limita la loro libertà decisionale, stabilendo nel dettaglio le

modalità secondo cui esse devono esercitare tale attività, eventualmente

costringendole addirittura ad assumere determinati comportamenti. La punibilità

presuppone l'esercizio di una certa pressione a cui la persona che si

prostituisce non può facilmente sottrarsi, di modo che non si può più parlare

di una sua scelta completamente libera sui modi e le condizioni di esercizio

della prostituzione (cfr. STF 6S.17/2004 del 22 luglio 2004 consid. 4.3;

6P.162/2001 del 22 marzo 2002, consid. 6a; DTF 129 IV 81 consid. 1.2 pag. 84;

126.

IV 76 consid. 2 e rinvii dottrinali).

85.

Dottrina

e giurisprudenza concordano sul fatto che, in sé, la gestione di un postribolo

non comporta necessariamente la lesione della libertà d'azione delle persone in

esso attive. Decisiva è, anche in questo caso, la questione di sapere se e in

che misura esse sono limitate nella loro autodeterminazione sessuale (cfr. STF

6S.17/2004 del 22 luglio 2004 consid. 4.3; DTF 126 IV 76 consid. 2 pag. 81 e

rinvii dottrinali).

A questo proposito, occorre sempre

ponderare le circostanze del caso concreto, ritenuto che, comunque, la

circostanza secondo cui le prostitute possono tenere per sé i proventi della

loro attività non osta al riconoscimento della realizzazione del reato (DTF 129

IV 81 consid. 1.2 che fa riferimento anche alle STF 6S.446/2000 del 29 marzo

2001.

consid. 3 e 6S.570/1997 consid. 2).

A titolo d’esempio, si ricorda che

l’Alta Corte ha confermato una condanna ex art. 195 cpv. 3 CP nei confronti del

titolare di un’agenzia di escort il quale - oltre ad obbligare le prostitute ad

una prontezza d’impiego praticamente costante - le faceva controllare da

autisti cui le donne dovevano consegnare i loro introiti (DTF 125 IV 269 consid.

2).

Parimenti, il reato è stato ritenuto

realizzato nel caso di una persona che aveva illegalmente condotto prostitute

straniere in Svizzera, le aveva ospitate (assieme ad altre già presenti

illegalmente nel nostro paese), aveva procurato loro lavoro in locali erotici,

accompagnandole sul posto e sorvegliandole ed aveva, per finire, intascato i

loro guadagni restituendone loro solo una parte e erogato loro prestiti che

esse dovevano restituire con il frutto del loro lavoro (STF 6P.162/2001 del 22

marzo 2002 consid. 6).

Il reato non è invece stato

riconosciuto nel caso del gestore di un sauna-club che incassava dalle

prostitute il prezzo di entrata e una partecipazione ai guadagni del 40%. Il TF

ha infatti al riguardo rilevato che il controllo dell’attività prostitutiva

esige una certa pressione alla quale la vittima non può sottrarsi facilmente.

La sola possibilità di controllare, tramite gli importi da retrocedere, la

frequenza dell'attività sessuale a pagamento, non è sufficiente (DTF 126 IV 76,

consid. 3).

86.

Rilevanti

sono solo le regole inerenti alla prostituzione. Secondo la giurisprudenza essa

consiste nell'offrire e mettere a disposizione il proprio corpo per il piacere

sessuale altrui in cambio di soldi o altri vantaggi economici (DTF 129 IV 71

consid. 1.4 pag. 75).

Il TF ha osservato che l’obbligo di

favorire le consumazioni non ricade nel campo d’applicazione dell’art. 195 cpv.

3.

CP visto che si tratta di un’attività solo collaterale, o eventualmente

preliminare, alla prostituzione, da distinguere dall’attività prostituiva in

senso stretto e che, di principio, non lede l’autodeterminazione sessuale delle

prostitute (STF 6S.17/2004 del 22 luglio 2004, consid. 4.4).

Diversa è invece la situazione per

quanto riguarda l'obbligo di presenza al bar e le indicazioni in ambito

tariffario, visto che si tratta indubbiamente di regole inerenti all'esercizio

della prostituzione.

L'obbligo di presenza al bar, in

assenza di altre direttive, non può comunque essere parificato a una

limitazione della libertà dell'esercizio della prostituzione. Le norme

tariffarie da sole non basterebbero comunque per ritenere adempiuto l'art. 195

cpv. 3 CP, visto che esse possono avere anche una semplice finalità

anti-dumping, di per sé non lesiva della libertà delle persone dedite alla

prostituzione (DTF 126 IV 76 consid. 3 pag. 82). Esse diventano invece

penalmente rilevanti non appena si trovano inserite in un universo disciplinare

più ampio e dettagliato, fondato su rapporti di potere cui le persone che si

prostituiscono hanno difficoltà a sottrarsi, come ad esempio nei casi giudicati

in DTF 125 IV 269 consid. 2 pag. 271 e seg. oppure nella sentenza 6P.162/2001

del 22 marzo 2002 richiamata in DTF 129 IV 81).

87.

Nel

caso in oggetto, dagli atti non emerge alcun elemento che permetta di

concludere che gli imputati abbiano esercitato pressioni e/o imposto regole a

cui le ragazze avrebbero dovuto attenersi nello svolgimento della loro

attività.

In particolare, tutte le prostitute

verbalizzate dalla Polizia hanno dichiarato univocamente che non vi erano

imposizioni su orari da rispettare, attività da svolgere, prestazioni da

fornire e relativo costo, bevande da consumare sole e/o accompagnate (tanto che

le ragazze potevano prendere appuntamenti direttamente in camera, senza neppure

passare dal bar), numero di clienti con cui accompagnarsi e/o incasso da

conseguire, indumenti da indossare, deposito dei documenti, luogo in cui

entrare in contatto con i clienti e in cui prostituirsi. Non vi era inoltre

obbligo di deposito dei documenti né partecipazione degli imputati al guadagno

delle ragazze.

Al proposito si citeranno:

-

__________: “sono completamente libera”;

-

__________: “posso vestirmi come voglio, non ho nessun obbligo di

presenza e posso fare quello che voglio”;

-

__________: “ho massima libertà (…) se non mi va di lavorare un

giorno posso anche non farlo”;

-

__________: “non ho obblighi, posso anche recarmi all’esterno del

bar, sono completamente libera”;

-

__________: “non c’è alcuna regola per lo svolgimento dell’attività. C’è

un rapporto di amicizia con responsabili. Anche i prezzi delle prestazioni li

decidiamo noi”.

88.

Le

uniche regole o, piuttosto, norme comportamentali che le prostitute erano

chiamate a rispettare, così come emergono dagli atti, erano quelle di non avventarsi

sul cliente (eventualmente mediante la linea nera citata in alcuni verbali) ed

essere conduttrici di una camera per poter incontrare clienti al bar.

89.

Per

quanto attiene al primo di questi elementi, si dirà che l’imposizione di non “assalire”

immediatamente chi fosse entrato al bar, lasciando che questo, se lo voleva,

potesse prima bere qualcosa, appare del tutto comprensibile per mantenere un

certo ordine all’interno del locale e non può essere letta come una limitazione

della libertà tale da configurare il reato di promovimento della prostituzione.

90.

Quanto

al secondo aspetto, cioè il dover essere conduttrici di una camera per potersi

recare al bar, si dirà, in primo luogo, che al bar avveniva unicamente

l’incontro con il cliente e non l’atto prostitutivo.

Le ragazze erano infatti libere di

prendere la camera presso __________ e incontrare uomini sia al bar sia

altrove, cosi come pure di prendere la camera recandosi tuttavia a prostituirsi

altrove.

Del resto, per una prostituta in Ticino

– né oggi né all’epoca dei fatti – era certamente indispensabile andare al bar

dell’__________ per incontrare clienti.

Qualora non fossero state d’accordo

con il vincolo di prendere la camera per recarsi al bar, le ragazze avrebbero

semplicemente potuto scegliere un’altra struttura o un’altra modalità per

entrare in contatto con i clienti, tra cui i già citati contatti telefonici o

per il tramite della pubblicità che veniva fatta sul sito web della struttura.

In secondo luogo, tale regola era del

tutto comprensibile se si considera – come lo hanno riferito gli imputati – che

la stessa era motivata dal fatto di non creare concorrenza esterna alle ragazze

che erano anche conduttrici di una camera.

Sono del resto molte, nell’ambito

dell’albergheria o degli alloggi, le prerogative riservate (o in cui viene

comunque data la precedenza) a chi vi risiede a scapito di utenti “esterni”.

Su questo punto, la Corte non può

neppure seguire la citazione dottrinale menzionata dal PG, tratta dal Commentaire

Romand (art. 195, nota 16). Nel caso di quella decisione, le ragazze erano

tenute a prendere in affitto la camera sopra lo stabilimento, ritrovandosi così

costrette a prostituirsi per coprire il loro minimo vitale. Soprattutto, in

quel caso, le ragazze dovevano contemporaneamente sottostare a strette

direttive concernenti i tempi di lavoro e la clientela, con rigido controllo da

parte dei responsabili.

Nel presente caso, le prostitute erano

giunte in Svizzera appositamente per dedicarsi al meretricio e non lo hanno

dunque fatto perché indotte a ciò dalle tariffe dell’__________, bensì per

libera e consapevole scelta. Neppure risulta dagli atti che le stesse dovessero

prostituirsi per sopperire al proprio minimo vitale, risultando dai verbali

unicamente il fatto, peraltro scontato, che lo facevano per migliorare le

proprie condizioni economiche.

Le ragazze verbalizzate hanno inoltre

dichiarato di aver scelto l’__________ perché consigliate da altre amiche o

colleghe esercitanti la prostituzione, ritenendo il rapporto prezzo/servizi più

interessante rispetto ad altri postriboli del Cantone. In fine, come

diffusamente riportato, non vi era alcuna regola particolare e/o sorveglianza

imposta alle prostitute da parte dei responsabili dell’__________.

91.

A

mente della Corte, l’assunto del PG parte quindi da una prospettiva errata: le

ragazze non si prostituivano per pagare le camere dell’__________, bensì

pagavano le camere della struttura per prostituirsi.

Trattandosi di professioniste,

certamente, prima di giungere in Ticino (e di scegliere l’__________) le stesse

avevano valutato il numero di clienti con cui avrebbero dovuto intrattenersi

per conseguire un utile, ritenendo adeguate le tariffe applicate presso la

struttura di __________.

92.

In

fine, per quanto attiene al regolamento versato agli atti, neppure se ne può

trarre alcuna conclusione, trattandosi in ampia misura di regole che possono

trovarsi in qualsiasi condominio, aparthotel o albergo. Certo, alcune

formulazioni appaiono infelici, ma risultano essere del tutto comprensibili se

si considera che si trattava di mantenere l’ordine in un “bordello”.

93.

In

tale contesto, per tutti i motivi sopra indicati, questa ha ritenuto Corte

ritiene che gli imputati non hanno in alcun modo leso la libertà d’azione delle

prostitute, ragion per cui gli stessi sono stati prosciolti dall’imputazione di

cui al punto 2 dell’atto d’accusa.

VI) Indennità

risarcitorie ex art. 429 CPP

94.

Il

5.

febbraio 2018 l’avv. DUF 1 ha avanzato per conto di IM 1 e IM 2 istanza di

risarcimento ex art. 429 CPP, per CHF 31'358.95 quale risarcimento delle spese

legali, CHF 289'000.00 quale risarcimento danni ed in fine CHF 20'000.00,

rispettivamente 15'000.00, a titolo di indennità per torto morale (doc. TPC

41).

95.

Giusta

l’art. 429 cpv. 1 CPP, se è pienamente o parzialmente assolto o se il

procedimento penale nei suoi confronti è abbandonato, l’imputato ha diritto a

un’indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi

diritti procedurali (lett. a) e per il danno economico risultante dalla

partecipazione necessaria al procedimento penale (lett. b) nonché ad una

riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi

interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà (lett.

c).

La norma stabilisce una responsabilità

causale dello Stato, chiamato a rispondere della totalità del danno che

presenta un nesso causale (ai sensi del diritto della responsabilità civile)

con il procedimento penale conclusosi con un decreto di abbandono o con un’assoluzione,

anche in assenza di colpa o di irregolarità da parte delle autorità penali

(Messaggio del 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale

penale, FF 2006 1231; Schmid, Handbuch des schweizerischen

Strafprozessrechts, n. 1804; Schmid, Schweizerische StPO, Praxiskommentar, art.

429.

n. 6; CR CPP, Mizel/Rétornaz, art. 429 n. 21; BSK StPO,

Wehrenberg/Berhhard, art. 429 n. 6; Mini, Commentario CPP, art. 429 n. 1; CARP

23.06.2014

in re R.B. e R. Z., inc. 17.2013.91+92, 17.2013.113+156;

CRP 28.04.2014, inc. 60.2013.404).

Giusta l’art. 429 cpv. 2 CPP,

competente a decidere sugli indennizzi e sulle riparazioni del torto morale è

l’autorità penale che ha pronunciato la decisione finale di proscioglimento su

cui si fonda il diritto all’indennizzo o alla riparazione (Commentario CPP,

art. 429 n. 8; CR CPP, art. 429 n. 51).

In concreto, dunque, competente a decidere sull’istanza in esame è la scrivente

Corte, che con sentenza del 31 ottobre 2012

ha disposto il proscioglimento dell’istante dall’accusa di falsità in

documenti.

Per l’art. 429 cpv. 1 lett. a CPP,

l’imputato ha diritto al risarcimento delle spese sostenute ai fini di un

adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali.

Come stabilito dalla Corte di appello

e di revisione penale (CARP 23.06.2014 in re R.B. e R. Z., inc. 17.2013.91+92,

17.2013

+156; CARP 28.03.2014, inc. 17.2013.161), lo Stato si assume le

spese per un patrocinatore di fiducia soltanto se il patrocinio era necessario

a causa della complessità del caso sotto il profilo materiale o giuridico e se

il volume di lavoro, e di conseguenza l’onorario dell’avvocato, erano

giustificati (Messaggio cit., pag. 1231; STF 6B_392/2013 del 4.11.2013

consid. 2.1; DTF 138 IV 205 consid. 1).

Per stabilire l’importo delle spese di

patrocinio da risarcire, viene verificata la congruità della nota d’onorario

secondo il principio stabilito dall’art. 15a cvp. 2 LAvv, secondo cui

l’avvocato ha riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore

ed all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua

responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale

e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità.

Sulla scorta di tali principi, vengono

ammessi onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole

conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente

praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una

specifica scelta del patrocinatore.

In altre parole, l’onorario a tempo è

stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto

penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le

particolarità del caso (CRP 60.2010.119 del 10.11.2010; CRP 60.2010.189

del 12.11.2010).

Rimanendo valido il principio della

remunerazione dipendente dalla complessità del caso, la Corte di appello e di

revisione penale ha stabilito che la remunerazione oraria debba essere fissata

prendendo come base, per i casi che non presentano particolari difficoltà,

l’importo di fr. 280.- stabilito dall’art. 12 del Regolamento sulla tariffa per

i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione

delle ripetibili del 19.12.2007, mentre che riconosce per i casi complessi un

onorario fino a fr. 320.- all’ora.

Sulle spese, la CARP si è allineata

alla giurisprudenza sviluppata dalla Corte dei reclami penali che, fino al 31

dicembre 2010, riconosceva le spese effettive e necessarie cagionate dal

procedimento penale, applicando - dopo la sua abolizione, per analogia - i

principi di cui all’art. 3 TOA. Tale norma prevedeva che, oltre agli onorari,

l’avvocato ha diritto al rimborso di tutti gli esborsi e spese vive da lui

sopportati nell’interesse o su richiesta del cliente o da questi cagionate,

quali, in particolare, le note e fatture pagate a terzi ed a uffici pubblici

per il cliente, le spese di trasferta, le spese di soggiorno, pernottamento e

vitto fuori domicilio, le spese per l’uso dei servizi pubblici (posta, telefono,

ecc.). Inoltre, sempre secondo la norma citata, l’avvocato ha diritto al

rimborso degli importi seguenti: a) fino a fr. 50.- per la formazione e

archiviazione dell’incarto; b) fr. 5.- per ogni pagina originale, compresa la

copia per l’incarto, e fino a fr. 2.- per ogni copia, qualunque sia il metodo

di riproduzione; c) fr. 1.- al km per le trasferte con la propria automobile

(CRP 60.2010.119 del 10.11.2010); d) fr. 2.- per invio fax (a pagina), così

come per invio e-mail, la posta elettronica facendo capo anch’essa alla linea

telefonica (CRP 60.2005.209 del 25.09.2006).

96.

Le

note professionali degli avvocati __________ e DUF 1 – limitatamente al periodo

in cui ha agito quale difensore di fiducia – sono state ritenute adeguate così

come esposte.

97.

A

IM 1 e IM 2 sono quindi state riconosciute indennità di CHF 11'481.75,

rispettivamente CHF 15'891.35 a titolo di risarcimento delle spese legali.

98.

Giusta

l’art. 429 cpv. 1 lett. b CPP, l’imputato prosciolto deve essere risarcito per

il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento.

Come si evince dalle già menzionate

sentenze della Corte di appello e di revisione penale (CARP 23.06.2014 in re

R.B. e R.Z., inc. 17.2013.91+92, 17.2013.113+156; CARP 28.03.2014, inc.

17.2013

), si tratta principalmente della perdita di salario o di guadagno

subita a causa della carcerazione provvisoria o della partecipazione agli atti

procedurali, comprese le spese di viaggio (perdita di guadagno in senso

stretto; Messaggio cit., pag. 1231; Mini, op. cit., art. 429 n. 6; Riklin, op.

cit., art. 429 n. 3). Possono entrare in considerazione anche perdite di

guadagno future, così come la perdita del posto di lavoro, pregiudizi alla

carriera o danni alla salute conseguenti al procedimento penale, in particolare

a seguito della carcerazione preventiva e/o di sicurezza (perdita di guadagno

in senso lato; Schmid, Praxiskommentar, art. 429 n. 8; Mizel/Rétornaz, op.

cit., art. 429 n. 41 e segg.).

Con riferimento al risarcimento dei

danni materiali, la giurisprudenza sviluppata dalla Camera dei ricorsi penali

aveva inizialmente stabilito che i danni pecuniari da risarcire “sono e non

possono essere altri che quelli della perdita di guadagno e di occupazione”

(Rep. 1925, pag. 312), per poi successivamente confermare l’estensione

interpretativa del danno pecuniario al “danno patrimoniale materiale” e cioè al

lucrum cessans e al damnum emergens in nesso di causa ed effetto (Rep. 1988,

pag. 422; Rep. 1985, pag. 406; Rep. 1973 pag. 214).

Perché il pregiudizio sia

indennizzabile, occorre che vi sia un nesso di causalità naturale ed adeguato

tra la partecipazione necessaria al procedimento penale e il danno (Mini, op.

cit., art. 429 n. 6; Wehrenberg/Bernhard, op. cit., art. 429 n. 24;

STF 1B_484/2012 del 17.10.2012 consid. 2.3), per la cui valutazione ed

estensione sono applicabili, quale diritto suppletivo, gli art. 42 e segg. CO

(Mizel/Rétornaz, op. cit., art. 429 n. 41; Wehrenberg/Bernhard, op. cit.,

art. 429 n. 25).

Una limitazione al risarcimento del

danno economico deriva però dall’art. 430 cpv. 1 lett. c CPP, secondo il quale

l’autorità penale può ridurre o non accordare l’indennizzo se le spese

dell’imputato sono di esigua entità. Questa norma codifica un principio già

ritenuto dal Tribunale federale (cfr. DTF 6B_976/2008 dell’8.6.2009 consid.

2.3

), secondo cui il cittadino deve sopportare il rischio, fino ad un certo

grado, di un procedimento penale ingiustificato (CRP inc. 60.2011.415).

L’obbligo di risarcimento presuppone, di conseguenza, una certa obiettiva

gravità dell’atto di istruzione e un conseguente notevole danno. Per spese

d’esigua entità non soggette a risarcimento s’intende, ad esempio, l’obbligo di

comparire una o due volte ad un’udienza (Messaggio, pag. 1232).

99.

Nella

sua istanza di risarcimento, il difensore degli imputati ha calcolato una

perdita di guadagno per la __________ e la __________ di CHF 288'000.00 dovuta

alla riduzione forzata del costo delle camere decisa dal PG il 20 settembre

2012.

e durata fino alla ricezione della sentenza del Tribunale federale del 5

marzo 2013, conteggiando una media ipotetica di 40 pernottamenti in media per

una riduzione di CHF 40.00 per un periodo di 180 giorni (40x40x180), a cui

andrebbero aggiunti CHF 1'000.00 per la chiusura del bar durata 2 giorni (CHF

500.00

al giorno), per un totale di CHF 289'000.00 (doc. TPC 41).

100.

Come

si è visto, IM 2 in sede dibattimentale ha dichiarato che percepiva

dall’attività dell’__________ uno stipendio fisso di CHF 7'000.00 lordi e non

partecipava all’utile. L’imputata ha riferito che le sue entrate, a seguito

dell’imposizione da parte del PG di una pigione ridotta, non sarebbero

diminuite; lo stipendio sarebbe rimasto sempre uguale (VI DIB 09.02.2018, p. 9,

allegato 1 al verbale dibattimentale).

Alla stessa non è quindi stata

riconosciuta alcuna indennità a titolo di risarcimento dei danni.

101.

Dal

canto suo IM 1, come anticipato, ha dichiarato che il guadagno da lui percepito

dall’attività della __________ e della __________, era costituito dal 25%

dell’utile e in ogni caso dallo stipendio di CHF 10'000.00, che percepiva anche

se il 25% dell’utile non avesse raggiunto tale cifra (VI DIB 09.02.2018, p. 2 e

5, allegato 1 al verbale dibattimentale).

Alla domanda a sapere se a seguito

dell’imposizione da parte del PG di una pigione ridotta le sue entrate fossero

diminuite, l’imputato ha risposto affermativamente, precisando che riusciva

però sempre a prendere il suo stipendio di CHF 10'000.00:

" (…) il PG ci avrebbe

lasciato tenere aperto solo se avessimo abbassato i prezzi delle camere, ciò

che abbiamo fatto applicando le tariffe che aveva consigliato lui di CHF

105/115.00 circa, comunque abbassando di CHF 40.00 circa le tariffe. Abbiamo

quindi iniziato ad avere delle difficoltà. Abbiamo inoltre dovuto cambiare la

destinazione da EP in club privé e non si potevano più vendere alcolici. Io il

mio stipendio riuscivo sempre a prenderlo.”

(VI DIB 09.02.2018, p. 5, allegato 1

al verbale dibattimentale).

La sua perdita di guadagno personale

ammonta quindi al 25% di CHF 289'000.00, dedotti CHF 60'000.00 (stipendio di

CHF 10'000.00 per 6 mesi) e quindi CHF 12'250.00, che gli è stata riconosciuta

quale indennità a titolo di risarcimento dei danni.

102.

Secondo

l’art. 429 cpv. 1 lett. c CPP, se, a causa del procedimento, ha subito lesioni

particolarmente gravi dei suoi interessi personali ai sensi degli art. 28 cpv.

2.

CC o 49 CO, l’imputato assolto ha diritto ad una riparazione del torto

morale. Questa è, di regola, concessa se l’imputato è stato posto in

carcerazione preventiva o di sicurezza (Messaggio, pag. 1231).

Come rilevato dalla Corte di appello e

di revisione penale (sentenze 07.04.2014, inc. 17.2014.54; 23.06.2014,

inc. 17.2013.91+92, 17.2013.113+156; 28.03.2014, inc. 17.2013.161),

l’accusato che non è stato oggetto di un provvedimento restrittivo della

libertà personale può, invece, ottenere un’indennità per torto morale

unicamente se prova - o rende almeno verosimile - che, a seguito

dell’esecuzione di altri atti istruttori o per il semplice fatto di essere stato

oggetto di un procedimento penale, egli ha subito una grave violazione della

sua personalità. Si può pensare ad esempio a procedimenti molto mediatizzati,

perquisizioni e sequestri diventati pubblici, problemi famigliari legati al

procedimento (ad esempio divorzio a causa dell’inchiesta penale), procedimenti

durati molto a lungo, e simili (Griesser, Kommentar zur schweizerischen

Strafprozessordnung, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, art. 429 n. 7; Schmid,

Praxiskommentar, op. cit., art. 429 n. 10; Mini, op. cit, art. 429 n. 7;

Wehrenberg/Bernhard, op. cit., art. 429 n. 27).

Lo Stato non è tenuto al versamento di

un’indennità per torto morale a tutti coloro che hanno subito un pregiudizio in

ragione di un procedimento penale, ma soltanto a coloro che sono stati

gravemente lesi nei loro diritti della personalità (Schmid, Praxiskommentar,

op. cit., art. 429 n. 10; Rep. 1998 n. 126 nota 5.3; sentenza CRP del

29.11

, inc. 60.2010.210).

Quanto alla determinazione dell’ammontare dell’indennità, essa è lasciata al potere

d’apprezzamento del giudice ed è stabilita in funzione della gravità della

lesione alla personalità, conformemente agli art. 43, 44 e 49 CO (Griesser, op.

cit., art. 429 n. 7; DTF 113 Ia 177 e rif.; DTF 113 Ib 155; Rep. 1973

pag. 229).

L’art. 49 CO prevede che un’indennità

è concessa nel caso in cui la gravità dell’offesa alla personalità lo

giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo.

È necessario tenere conto delle

circostanze del caso concreto, in particolare del pregiudizio recato all’indennità

fisica, psichica o alla reputazione dell’accusato, della gravità dell’accusa,

del numero di persone venute a conoscenza dei fatti, come pure della situazione

familiare e professionale dell’accusato (STF 1P.602/2003 del 23.2.2004;

DTF 125 III 70, 269 e 412, DTF 113 IV 93 e DTF 112 Ib 446).

103.

Nel

caso concreto, la Corte ha ritenuto dato sia l’elemento della mediatizzazione

del procedimento che quello della durata dello stesso, protrattosi per svariati

anni, con interventi del Ministero pubblico che ha imposto una riduzione delle

pigioni, ricorrendo poi fino al Tribunale Federale – peraltro soccombendo –

nell’ambito di un’inchiesta che è durata circa 3 anni e che ha avuto

un’importante eco mediatica.

In tale contesto, all’imputato la

Corte ha riconosciuto un’indennità per torto morale di CHF 1'000.00.

VII) Retribuzione

del difensore d’ufficio

104.

Giusta

l’art. 135 cpv. 1 CPP il difensore d’ufficio è retribuito secondo la tariffa

d’avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il

procedimento penale a carico del patrocinato.

Al caso concreto è pertanto

applicabile il regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e

di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar), in

vigore dal 1. gennaio 2008.

Il predetto regolamento stabilisce la

tariffa per le prestazioni dell’avvocato nel caso della sua nomina a

patrocinatore d’ufficio, nel caso di concessione del beneficio dell’assistenza

giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (art. 1 cpv. 1 Rtar).

All’avvocato è riconosciuto l’onorario

per le prestazioni necessarie per lo svolgimento del patrocinio, calcolato

secondo i principi e le disposizioni del regolamento (art. 2 cpv. 1 Rtar). La

retribuzione della difesa d’ufficio copre dunque il dispendio di tempo

essenziale ad un’efficace difesa nel procedimento penale (BSK StPO –N.

Ruckstuhl, art. 135 CPP n. 3; ZK StPO – V. Lieber, art. 135 CPP n. 3/6; N.

Schmid, StPO Praxiskommentar, art. 135 CPP n. 3; Commentario CPP – M. Galliani

/ L. Marcellini, art. 135 CPP n. 4): deve essere indennizzato l’onorario

proporzionale e necessario, che è in nesso causale con la tutela dei diritti

del difeso (BSK StPO – N. Ruckstuhl, art. 135 CPP n. 3; ZK StPO – V. Lieber,

art. 135 CPP n. 6).

L’onorario dell’avvocato è calcolato

secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa di CHF 180.00/ora (art. 4

cpv. 1 Rtar; tariffa confermata anche dall’Alta Corte, decisione TF 6B_502/2013

del 3.10.2013 consid. 3.2.). Se la pratica è stata particolarmente impegnativa,

per esempio avendo richiesto studio e conoscenze speciali o avendo comportato

trattazioni di nuove e complesse questioni giuridiche, l’onorario può essere

aumentato sino a CHF 250.00/ora (art. 4 cpv. 2 Rtar). L’onorario dell’avvocato

per la partecipazione a interrogatori fuori dall’orario di lavoro usuale (tra

le ore 20.00 e le ore 08.00 dei giorni feriali, nei giorni festivi ufficiali e

di sabato) è fissato a CHF 250.00/ora (art. 5a Rtar).

Per la determinazione dell’onorario a

favore del difensore d’ufficio, tenute presenti le citate tariffe orarie, fanno

stato i principi dell’art. 21 cpv. 2 della legge sull’avvocatura (art. 1 cpv. 2

Rtar), secondo i quali l’avvocato ha riguardo alla complessità ed

all’importanza del caso, al valore ed all’estensione della pratica, alla sua

competenza professionale ed alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza

impiegati, alla situazione personale e patrimoniale delle parti, all’esito

conseguito ed alla sua prevedibilità (decisione TF 6B_810/2010 del 25.5.2011

consid. 2.).

Ha inoltre diritto al rimborso delle

spese necessarie allo svolgimento del patrocinio, riservato l’art. 6 Rtar (art.

2.

cpv. 2 Rtar). Quest’ultima norma prevede che possa essere riconosciuto un

importo forfetario in per cento dell’onorario quale rimborso per le spese di

cancelleria, di spedizione, di comunicazione, di fotocopie e di apertura e

archiviazione dell’incarto (art. 6 cpv. 1 Rtar).

L’assunzione di un mandato di

patrocinatore d’ufficio da parte di un avvocato dipendente di uno studio legale

è considerata un’attività indipendente che non può essere attribuita al datore

di lavoro. Le prestazioni di servizio fornite sul territorio svizzero da un

avvocato nel quadro di una difesa d’ufficio sono sottoposte all’IVA se

l’avvocato medesimo vi è assoggettato (sentenze TF 6B_486/2013 del 16.7.2013

consid. 4.3.;6B_638/2012 del 10.12.2012 consid. 3.7.; sentenza CRP 60.2013.455

del 6.5.2014 consid. 3.6.2.). Di conseguenza non si giustifica l’attribuzione

dell’IVA al patrocinatore indipendente quand’esso non sia personalmente

assoggettato alla stessa.

105.

La

nota professionale dell’avv. DUF 1, interamente a carico dello Stato alla luce

del proscioglimento degli imputati da tutte le imputazioni, è stata approvata

così come esposta, previo adattamento all’effettiva durata del dibattimento,

per complessivi CHF 3'113.45, comprensiva di onorario, spese e IVA.

VIII) Tassa

di giustizia e spese procedurali

106.

Stante

l’integrale proscioglimento degli imputati, la tassa di giustizia di CHF

1'500.00 con motivazione scritta e di CHF 1'100.00 senza motivazione scritta e

le spese procedurali sono state interamente poste a carico dello Stato.

visti gli art. 69, 70, 157, 195

CP;

422.

e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

1.

IM 1 e IM 2 sono prosciolti

dalle imputazioni di usura aggravata e promovimento della prostituzione di cui

ai punti 1 e 2 dell’atto d’accusa del 9 febbraio 2015.

2.

A IM 1 viene riconosciuta

un’indennità ex art. 429 CPP di:

- CHF 12'250.00 a titolo di

risarcimento danni;

- CHF 11'481.75 a titolo

d’indennità per spese legali;

- CHF 1'000.00 a titolo

d’indennità per torto morale.

3.

Ad IM 2 viene riconosciuta

un’indennità ex art. 429 CPP di CHF 15'891.35 a titolo d’indennità per spese

legali.

4.

È ordinato il dissequestro

di tutto quanto sotto sequestro.

5.

La tassa di giustizia di

fr. 1'500.00 con motivazione scritta e di fr. 1'100.00 senza motivazione

scritta e le spese procedurali sono a carico dello Stato.

6.

Le spese per la difesa

d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

6.1

La nota professionale

dell’avv. DUF 1 è approvata per:

onorario fr. 2’610.00

spese fr. 279.00

IVA (8%) su CHF 675.00 fr. 54.00

IVA (7.7%) su CHF 2'214.00 fr. 170.45

totale fr. 3'113.45

7.

Questo giudizio può essere

impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale.

L’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise criminali, per

iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione

della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e

di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.

Intimazione a: -

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC

(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero Pubblico, SERCO,

6501.

Bellinzona

- Ufficio dei Giudice dei

provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

Per la Corte delle assise

criminali

Il Presidente La

vicecancelliera

Distinta spese a carico dello

Stato:

Tassa di giustizia fr. 1'500.--

Inchiesta preliminare fr. 2'929.15

Altri disborsi (postali, tel.,

ecc.) fr. 267.85

fr. 4'697.--

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