72.2015.140
Infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti
8 marzo 2016Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
72.2015.140
Lugano,
8 marzo 2016/lc
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte
delle assise correzionali di Mendrisio
composta da:
giudice Mauro Ermani, Presidente
Veronica Lipari, vicecancelliera
sedente nell’aula
penale minore di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella procedura
abbreviata giusta gli art. 358 e ss. CPP
proposta dal Ministero
Pubblico
contro
IM 1,
e residente a
rappresentato dall’avv. IM 1, __________
in carcerazione preventiva dal
30.05.2015 al 31.05.2015 (2 giorni)
imputato, a norma dell'atto
d'accusa nr. 117/2015 del 07.09.2015, emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di
Infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti
per avere, nel periodo 29 maggio 2015-30 maggio 2015, senza essere
autorizzato, circolando a bordo del proprio autoveicolo marca Ford Focus, targato
__________, in provenienza dalla __________, importato in Svizzera,
trasportandoli celati all’interno della suddetta vettura, complessivi 69.67 gr.
netti di cocaina (con una purezza oscillante tra
68% +/- 4.5 nella confezione da 68.89 gr. netti), sostanza consegnatagli
fra __________ ed __________ da una persona non meglio identificata, contro
compenso di EUR 800.00, e detenuta per esportazione in Italia;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto: dall’art. 19 cpv. 2 lett. a LStup;
atto d’accusa contemplante le seguenti
proposte: 1. IM 1 è dichiarato autore
colpevole del reato di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti a lui
ascritto.
Fatti
2. Di conseguenza IM 1 è
condannato:
2.1. alla pena detentiva di
15 (quindici) mesi dedotto il carcere preventivo sofferto di 2 (due) giorni.
2.2. L’esecuzione della
pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni
(art. 42 e segg. CP).
3. All’avv. DUF 1, __________, difensore d’ufficio, verrà riconosciuto dalla Corte giudicante, con separata
decisione soggetta a reclamo (art. 135 cpv. 3 CPP), un importo a titolo di
onorario e rimborso spese a carico dello Stato.
4. IM 1 è condannato al
pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie, il cui ammontare
sarà stabilito dalla Corte giudicante.
ed inoltre 5. È ordinata la
confisca e distruzione (art. 69 cpv. 2 CP) di:
- 69.67 grammi netti di
cocaina (reperto SAD no.00083);
grado
di purezza: 68% (+/- 4.5) su 68.89 gr.
- diverse pellicole di
plastica utilizzate per avvolgere lo stupefacente (no. reperto 40488);
- diversi biglietti
manoscritti e ricevute (no. reperto 40489);
1 scatola in plastica colore
bianco con coperchio trasparente e giornale (no. reperto 40490);
così come la confisca (art. 69 cpv. 1 CP) di;
- CHF 93.60 (conversione da
EUR 90.00);
1 cellulare marca NOKIA 1280,
colore blu, IMEI __________ (no. reperto 40491);
1 scheda SIM WIND no. __________
(no. reperto 40492);
1 navigatore satellitare
BECKER, colore grigio, con caricatore (no. reperto 40493).
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1, in
rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato IM 1, assistito
dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1.
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:00 alle ore 09:25.
- Constatato
il consenso delle parti alle proposte in esame;
- accertato
che l’imputato ha ammesso i fatti;
- ritenuta
legale e opportuna la procedura abbreviata;
- considerato
che l’accusa concorda con le risultanze del dibattimento e con gli atti di
causa;
- considerato
che la sanzione appare adeguata;
richiamati gli art.: 50, 61 LOG;
135, 358 e segg., in particolare 362, 426 cpv. 1 CPP;
22 TG sulle spese;
decreta: 1. L’atto di accusa n. 117/2015
del 7 settembre 2015 contro IM 1 con le relative proposte è approvato.
Considerandi
2.
La tassa di giustizia di fr.
500.
- e i disborsi sono posti a carico del condannato.
3.
Le spese per la difesa
d’ufficio del condannato sono sostenute dallo Stato.
3.1
La nota professionale
dell’avv. DUF 1 è approvata per:
onorario Fr. 2'358.00
spese Fr. 466.20
totale Fr. 2'824.20
3.2
Il condannato è tenuto a
rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di Fr. 2’824.20 non appena
le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
Intimazione a: -
Comunicazione a: -
Per la Corte delle assise correzionali
Il Presidente La
vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 226.80
Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 66.75
fr. 793.55
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