72.2015.146
Grave infrazione alle norme della circolazione
4 marzo 2016Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
72.2015.146
Lugano,
4 marzo 2016/lc
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte
delle assise correzionali di Leventina
composta da:
giudice Rosa Item, Presidente
Anna Grümann, vicecancelliera
sedente nell’aula
penale minore di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale Ministero
Pubblico
contro
IM 1,
e dimorante a
rappresentata dall’ DUF 1,
imputata, a norma dell'atto
d'accusa 122/2015 dell'11.09.2015 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di
grave infrazione alle norme della circolazione
per avere, il 22 maggio 2015 ad __________, violato
intenzionalmente le elementari norme della circolazione stradale, correndo in
tal modo il forte rischio di causare un incidente della circolazione con feriti
o morti, segnatamente attraverso la grave inosservanza di un vigente limite di
velocità,
e meglio per aver circolato alla guida del veicolo Citroen targato
__________, alla velocità di 102 Km/h (dedotto il margine di tolleranza)
accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar “GATSO GTC-D NIC-LRT”,
malgrado il prescritto limite di 50 Km/h, superando quindi di almeno 52 Km/h la
velocità massima consentita;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di
luogo;
reato previsto: dall’art. 90 cpv. 3 e 4 lett. b LCStr. in
rel. con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 LCStr., art. 4a cpv. 1 lett. b ONC e
art. 22 cpv. 1 OSStr.;
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1, in
rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputata IM 1, assistita
dal suo difensore d’ufficio avv. DUF 1.
Espletato il
pubblico dibattimento dalle ore 09:30 alle ore 10:00.
Sentiti: - il Procuratore pubblico,
per la sua requisitoria, il quale chiede la conferma dell’atto d’accusa e
propone la condanna dell’imputata alla pena detentiva di 13 mesi, non
opponendosi alla sospensione condizionale della pena;
- l’avv. DUF 1, difensore
dell’imputata, il quale rileva che l’imputazione non è contestata. Tenuto conto
del fatto che la sua assistita è incensurata, che ha ammesso i fatti e ha
collaborato, che le è stata revocata la licenza di condurre per due anni (ciò
che le provoca notevoli disagi per recarsi sul posto di lavoro a __________),
che non ha superato intenzionalmente la velocità consentita e che non ha
concretamente messo in pericolo nessuno, chiede che venga condannata alla pena
minima prevista di 12 mesi di pena detentiva, da porre al beneficio della
sospensione condizionale per il periodo di prova di 2 anni.
Preso atto che le
parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della
sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;
visti gli art. 12, 40, 42, 44,
Fatti
47 CP;
27 cpv. 1, 32, 90 cpv. 3 e 4 LCStr;
82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
IM 1
1. è autrice colpevole di:
grave infrazione alle norme della circolazione
per avere,
il 22 maggio 2015, ad __________,
violando intenzionalmente norme elementari della circolazione, corso il forte
rischio di causare un incidente della circolazione con feriti gravi o morti,
segnatamente attraverso la grave inosservanza di un limite di velocità,
in particolare per aver circolato alla guida del veicolo Citroen targato __________
alla velocità di 102 km/h (dedotto il margine di tolleranza) malgrado il
prescritto limite di 50 km/h,
e meglio come descritto nell’atto d’accusa.
Considerandi
2.
Di conseguenza,
IM 1 è condannata alla pena detentiva di 12 (dodici) mesi.
3.
L’esecuzione della pena
detentiva è sospesa e alla condannata è impartito un periodo di prova di anni 2
(due).
4.
La tassa di giustizia di
fr. 500.-- e le spese procedurali sono a carico della condannata.
5.
Le spese per la difesa
d’ufficio sono sostenute dallo Stato.
5.1
Le note professionali 22
febbraio 2016 e 2 marzo 2016 dell’avv. DUF 1 sono approvate per:
onorario fr. 2'130.00
spese fr. 259.00
totale fr. 2'389.00
5.2
La condannata è tenuta a
rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 2’389.00 non appena
le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
6.
Questo giudizio può essere
impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale.
L’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise correzionali,
per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione
della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e
di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.
Intimazione a: -
Comunicazione a: -
Per la Corte delle assise
correzionali
La Presidente La
vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Altri disborsi (postali, tel.,
ecc.) fr. 65.90
fr. 765.90
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